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Decisione

11.2018.119

Divorzio: inappellabilità di provvedimenti cautelari decretati senza contraddittorio

12 novembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di visita e i contatti con la figlia, che verranno per ora stabiliti

su accordo della minore e dei genitori.

2. Le spese processuali seguiranno

il merito, così come le ripetibili.

Con decreto cautelare del

17 ottobre 2018 il Pretore ha poi ridotto a fr. 6715.65 mensili la trattenuta

di stipendio a carico di AO 1, togliendo dall'ammontare fr. 8612.70

mensili il contributo alimentare per Mo__________ di fr. 1897.05 mensili fissato

nel decreto cautelare del 10 agosto 2018 (inc. CA.2018.27). Anche le spese

processuali e le ripetibili di quel decreto sono state rinviate al merito.

C. Contro i decreti

cautelari dell'11 e del 17 ottobre 2018 AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 24 ot­tobre 2018 nel quale chiede che i contributi alimentari

siano aumentati come segue:

In via

principale

Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

fr. 820.— mensili per sé,

fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno

familiare di fr. 280.–),

fr. 2216.— mensili per Mi__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–),

fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–);

Dal 19 agosto all'11 ottobre 2019:

fr. 356.75 mensili per sé,

fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno

familiare di fr. 280.–),

fr. 2678.50 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–),

fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–);

Dal 12 ottobre 2018 al 4

dicembre 2019:

fr. 226.75 mensili per sé,

fr. 3240.40 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–),

fr. 2632.75 mensili per Le__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–) e

fr. 2632.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–);

o in via subordinata:

Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

fr.

1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non

considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma

almeno fr. 2889.60,

fr.

1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da

questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10

oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr.

910.30 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno

fr. 1698.60 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.

815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno

fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.

815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno

fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–;

Dal

19 agosto all'11 ottobre 2018:

fr.

1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non

considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma

almeno fr. 2426.30,

fr.

1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da

questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10

oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr.

1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da

questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10

oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.

815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno

fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.

815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno

fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–;

Dal

12 ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:

fr.

1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non

considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma

almeno fr. 2296.30,

fr.

1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da

questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55

oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.

815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90

oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.

815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato

da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90

oltre l'assegno familiare di fr. 230.–.

Per quanto riguarda la

diffida ai debitori, AP 1 postula il conferimento dell'effetto sospensivo

all'appello, nel senso che la trattenuta di

stipendio comprenda subito, oltre al­l'importo di fr. 6715.65 mensili

fissato dal Pretore, gli assegni familiari di fr. 690.– mensili complessivi per

Mi__________, Le__________ e Lu__________. In esito all'accoglimento dell'appello

contro il decreto cautelare sui contributi di mantenimento essa chiede altresì

che dallo stipendio del marito siano trattenuti, dal momento del giudizio in

poi, fr. 10 728.70 mensili, più assegni

familiari per complessivi fr. 970.– mensili.

L'appello non è stato

comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nella menzionata sentenza del 10 settembre 2018 (sopra, lett. A)

questa Camera ha già avuto modo di ricordare che i provvedimenti cautelari adottati

dai Pretori sono impugnabili soltanto se sono stati adottati previo

contraddittorio (sentenza citata, consid. 2). Provvedimenti cautelari

presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il convenuto

sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono suscettibili di

alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richia­mi,

confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato potrà essere, se mai, il

decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio (orale o

almeno scritto), il quale va indetto d'ufficio. Eccezioni a tale principio sus­sistono

in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale

federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame.

2.

Nella fattispecie il

decreto cautelare che riguarda l'affidamento di Mo__________ al padre,

l'iscrizione di lei alla scuola media di __________, la conseguente soppressione

del contributo alimentare a carico del convenuto (nuovo detentore della custodia

parentale) e il diritto di visita alla figlia da parte di AP 1 sono stati discussi

davanti al Pretore il 27 settembre 2018, così com'è stata discussa nel corso di

quell'udienza la trattenuta di stipendio per i rimanenti contributi alimentari.

Su tali questioni un contraddittorio, almeno “nelle more istruttorie”, ha pertanto

avuto luogo (sull'impugnabilità di decreti cautelari intermedi, ovvero emessi

“nelle more istruttorie”: DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Sta di fatto che l'appello

del­l'interessata non affronta simili argomenti nemmeno di scorcio. Trattenuta

di stipendio a parte (di cui si dirà oltre), il memoriale verte esclusivamente sui

contributi alimentari per moglie e figli fissati dal Pretore senza

contraddittorio nel decreto cautelare del 10 agosto 2018, decreto che

l'appellante ha tentato invano di impugnare il 22 agosto 2018. E una decisione

del Pretore su tali contributi cautelari dopo il contraddittorio del 27

settembre 2018 “nelle more istruttorie” non è finora intervenuta, né il decreto

impugnato accenna minimamente a contributi del genere, men che meno al loro

ammontare. Ne segue che, del tutto estraneo all'oggetto della decisione

impugnata, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile.

3.

L'appellante sostiene

che, avendo formato oggetto di contraddittorio il 27 settembre 2018 dinanzi al

Pretore, i contributi cautelari da lei contestati sono appellabili. L'assunto

sfiora la temerarietà. Appellabili sono contributi cautelari decisi dal

Pretore dopo il contraddittorio, non contributi cautelari semplicemente discussi

davanti a lui. Quanto al fatto che, sopprimendo il contributo alimentare per la

figlia Mo__________ (affidata al padre), il Pretore abbia implicitamente

statuito anche sui contributi cautelari per la moglie e gli altri tre figli,

l'asserzione non è seria. Intanto perché il Pretore a quei contributi non

allude né poco né punto. Inoltre perché decisioni “implicite” non esistono

nell'ordinamento processuale svizzero e ancor meno nel Codice di diritto processuale

civile. Su tali argomenti non soccorre pertanto dilungarsi.

4.

Si aggiunga che in

materia di contributi alimentari un Pretore non è necessariamente tenuto a

statuire con decreti cautelari “nelle more istruttorie”. Decreti simili si

giustificano in caso d'urgenza, qualora non si possa ragionevolmente attendere

la conclusione del­l'istrut­toria cautelare e la discussione finale. Ma decreti

del genere non esonerano il Pretore – come si è rammentato nella sentenza del

10.

settembre 2018 (consid. 6) – dal fissare nel­l'am­bito del decreto cautelare

finale, alla luce dell'istruttoria completa, i contributi alimentari per tutto

l'arco di tempo compreso tra

l'istanza cautelare

e il momento della decisione. E a quel momento i decreti cautelari emessi

“nelle more istruttorie” risulteranno superati dal decreto cautelare finale.

5.

Per quanto riguarda

la diffida ai debitori decretata dal Pretore il 17 ottobre 2018 a carico di AO

1.

(riduzione della trattenuta di stipendio da fr. 8612.70 a fr. 6715.65

mensili), si è visto che il provvedimento è stato oggetto di contraddittorio il

27.

settembre 2018. Quanto AP 1 critica nell'appello tuttavia non è la misura in sé (che neppure il marito ha

contestato in udienza), bensì l'ammontare della trattenuta, ch'essa chiede

di portare a fr. 10 728.70 mensili in

esito all'accoglimento del proprio appello contro i contributi cautelari,

importo cui vanno cumulati gli assegni familiari di fr. 970.– mensili

complessivi per i tre figli a lei affidati. Se non che, i contributi alimentari

su cui l'appellante intende fondare l'aumento della trattenuta sono, una volta ancora,

quelli decretati cautelarmente dal Pretore il 10 agosto 2018 senza contraddittorio.

E ciò vale anche per la questione degli assegni familiari, sulla quale dopo il

contraddittorio il Pretore non ha ancora

statuito. Ne discende che, non potendosi decidere in questa sede

sull'entità dei contributi alimentari, non può sindacarsi nemmeno l'entità

della trattenuta di stipendio a carico del marito. Anche al riguardo l'appello

denota così la sua irricevibilità.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

7.

Le spese

dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv.

1.

CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la sentenza esaurendosi

in una dichiarazione di irricevibilità. Non si attribuiscono ripetibili invece a

AO 1, il quale non è stato chiamato a esprimersi sull'appello.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si consideri l'insieme dei contributi litigiosi davanti al

Pretore. Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo,

può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).