11.2018.119
Divorzio: inappellabilità di provvedimenti cautelari decretati senza contraddittorio
12 novembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.119
Lugano,
12 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nelle cause CA.2018.33/36 (divorzio: provvedimenti cautelari) e CA.2018.27
(diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con istanza
del 10 agosto 2018 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 24 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro i decreti cautelari emessi dal Pretore
l'11 e il 17 ottobre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
10 agosto 2018, emesso senza contraddittorio nell'ambito di una causa promossa
il 17 marzo 2018 da AP 1 (1969) per ottenere il divorzio da AO 1 (1970), il
Pretore del Distretto di Vallemaggia ha condannato quest'ultimo a versare i
seguenti contributi di mantenimento:
– dal 17
maggio al 18 agosto 2018:
fr.
2086.45 mensili per la moglie,
fr. 1910.75
mensili per la figlia Mo__________ (23 maggio 2004),
fr. 1515.75
mensili per il figlio Mi__________ (18 agosto 2006),
fr. 1515.75
mensili per il figlio Le__________ (5 dicembre 2007) e
fr. 1515.75
mensili per la figlia Lu__________ (5 dicembre 2007);
– dal 19
agosto 2018 al 4 dicembre 2019:
fr.
1814.50 mensili per la moglie,
fr. 1897.05
mensili per Mo__________,
fr.
1897.05 mensili per Mi__________,
fr. 1502.05
mensili per Le__________ e
fr.
1502.05 mensili per Lu__________.
Nel decreto il Pretore non
ha accennato ad assegni familiari per i figli, affidati alla madre (inc.
CA.2018.3). Con un altro decreto cautelare di quello stesso 10 agosto 2018,
emanato anch'esso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato inoltre alla S__________
AG, __________, di trattenere dallo stipendio del marito la somma di fr. 8612.70
mensili (il totale dei contributi alimentari dovuti dal 19 agosto 2018 in
poi) e di riversarlo su un conto di AP 1 in favore di lei e dei figli (inc.
CA.2018.27).
Un appello presentato il
22 agosto 2018 da AP 1 e uno presentato il 23 agosto 2018 da AO 1 contro il
decreto cautelare sui contributi di mantenimento è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 10 settembre 2018, il decreto
impugnato essendo una decisione superprovvisionale (inc. 11.2018.89 e
11.2018.90).
B. Nel frattempo, il 10
agosto 2018, AO 1 ha chiesto al Pretore che in via cautelare la figlia Mo__________
gli fosse affidata per la cura e l'educazione, riconoscendo a AP 1 il più ampio
diritto di visita. Invitata a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto
il 21 agosto 2018 di respingere l'istanza. Il 27 settembre 2018 si è tenuta una
discussione sull'affidamento cautelare di Mo__________ e sui contributi
cautelari di mantenimento. In tale occasione entrambe le parti hanno offerto
prove. Successivamente, il 2 ottobre 2018, il Pretore ha sentito la figlia e ha
accertato che da qualche mese essa si era trasferita dal padre. Statuendo nelle
more istruttorie con decreto cautelare dell'11 ottobre 2018, egli ha così
deciso (inc. CA.2018.33/36):
1.1 Mo__________ è affidata al padre AO
1 e pertanto è autorizzata a frequentare le scuole medie di __________. Il
trasferimento della minore dalla sede scolastica di __________ a quella di __________
verrà stabilito dalle rispettive direzioni scolastiche.
1.2 I contributi a carico del padre e
a favore di Mo__________ decadono di conseguenza.
1.3 Alla madre sono comunque garantiti
Fatti
i diritti di visita e i contatti con la figlia, che verranno per ora stabiliti
su accordo della minore e dei genitori.
2. Le spese processuali seguiranno
il merito, così come le ripetibili.
Con decreto cautelare del
17 ottobre 2018 il Pretore ha poi ridotto a fr. 6715.65 mensili la trattenuta
di stipendio a carico di AO 1, togliendo dall'ammontare fr. 8612.70
mensili il contributo alimentare per Mo__________ di fr. 1897.05 mensili fissato
nel decreto cautelare del 10 agosto 2018 (inc. CA.2018.27). Anche le spese
processuali e le ripetibili di quel decreto sono state rinviate al merito.
C. Contro i decreti
cautelari dell'11 e del 17 ottobre 2018 AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 24 ottobre 2018 nel quale chiede che i contributi alimentari
siano aumentati come segue:
In via
principale
Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:
fr. 820.— mensili per sé,
fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno
familiare di fr. 280.–),
fr. 2216.— mensili per Mi__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–),
fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–);
Dal 19 agosto all'11 ottobre 2019:
fr. 356.75 mensili per sé,
fr. 2678.50 mensili per Mo__________ (oltre assegno
familiare di fr. 280.–),
fr. 2678.50 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–),
fr. 2120.85 mensili per Le__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–);
Dal 12 ottobre 2018 al 4
dicembre 2019:
fr. 226.75 mensili per sé,
fr. 3240.40 mensili per Mi__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–),
fr. 2632.75 mensili per Le__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–) e
fr. 2632.85 mensili per Lu__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–);
o in via subordinata:
Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:
fr.
1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non
considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma
almeno fr. 2889.60,
fr.
1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da
questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10
oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,
fr.
910.30 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno
fr. 1698.60 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr.
815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno
fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr.
815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno
fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–;
Dal
19 agosto all'11 ottobre 2018:
fr.
1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non
considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma
almeno fr. 2426.30,
fr.
1422.80 mensili per Mo__________, oltre al contributo di accudimento fissato da
questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10
oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,
fr.
1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da
questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10
oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr.
815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno
fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr.
815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno
fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–;
Dal
12 ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:
fr.
1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non
considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma
almeno fr. 2296.30,
fr.
1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da
questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55
oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr.
815.15 mensili per Le__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90
oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr.
815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato
da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90
oltre l'assegno familiare di fr. 230.–.
Per quanto riguarda la
diffida ai debitori, AP 1 postula il conferimento dell'effetto sospensivo
all'appello, nel senso che la trattenuta di
stipendio comprenda subito, oltre all'importo di fr. 6715.65 mensili
fissato dal Pretore, gli assegni familiari di fr. 690.– mensili complessivi per
Mi__________, Le__________ e Lu__________. In esito all'accoglimento dell'appello
contro il decreto cautelare sui contributi di mantenimento essa chiede altresì
che dallo stipendio del marito siano trattenuti, dal momento del giudizio in
poi, fr. 10 728.70 mensili, più assegni
familiari per complessivi fr. 970.– mensili.
L'appello non è stato
comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nella menzionata sentenza del 10 settembre 2018 (sopra, lett. A)
questa Camera ha già avuto modo di ricordare che i provvedimenti cautelari adottati
dai Pretori sono impugnabili soltanto se sono stati adottati previo
contraddittorio (sentenza citata, consid. 2). Provvedimenti cautelari
presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il convenuto
sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono suscettibili di
alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richiami,
confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato potrà essere, se mai, il
decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio (orale o
almeno scritto), il quale va indetto d'ufficio. Eccezioni a tale principio sussistono
in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale
federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame.
2.
Nella fattispecie il
decreto cautelare che riguarda l'affidamento di Mo__________ al padre,
l'iscrizione di lei alla scuola media di __________, la conseguente soppressione
del contributo alimentare a carico del convenuto (nuovo detentore della custodia
parentale) e il diritto di visita alla figlia da parte di AP 1 sono stati discussi
davanti al Pretore il 27 settembre 2018, così com'è stata discussa nel corso di
quell'udienza la trattenuta di stipendio per i rimanenti contributi alimentari.
Su tali questioni un contraddittorio, almeno “nelle more istruttorie”, ha pertanto
avuto luogo (sull'impugnabilità di decreti cautelari intermedi, ovvero emessi
“nelle more istruttorie”: DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Sta di fatto che l'appello
dell'interessata non affronta simili argomenti nemmeno di scorcio. Trattenuta
di stipendio a parte (di cui si dirà oltre), il memoriale verte esclusivamente sui
contributi alimentari per moglie e figli fissati dal Pretore senza
contraddittorio nel decreto cautelare del 10 agosto 2018, decreto che
l'appellante ha tentato invano di impugnare il 22 agosto 2018. E una decisione
del Pretore su tali contributi cautelari dopo il contraddittorio del 27
settembre 2018 “nelle more istruttorie” non è finora intervenuta, né il decreto
impugnato accenna minimamente a contributi del genere, men che meno al loro
ammontare. Ne segue che, del tutto estraneo all'oggetto della decisione
impugnata, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile.
3.
L'appellante sostiene
che, avendo formato oggetto di contraddittorio il 27 settembre 2018 dinanzi al
Pretore, i contributi cautelari da lei contestati sono appellabili. L'assunto
sfiora la temerarietà. Appellabili sono contributi cautelari decisi dal
Pretore dopo il contraddittorio, non contributi cautelari semplicemente discussi
davanti a lui. Quanto al fatto che, sopprimendo il contributo alimentare per la
figlia Mo__________ (affidata al padre), il Pretore abbia implicitamente
statuito anche sui contributi cautelari per la moglie e gli altri tre figli,
l'asserzione non è seria. Intanto perché il Pretore a quei contributi non
allude né poco né punto. Inoltre perché decisioni “implicite” non esistono
nell'ordinamento processuale svizzero e ancor meno nel Codice di diritto processuale
civile. Su tali argomenti non soccorre pertanto dilungarsi.
4.
Si aggiunga che in
materia di contributi alimentari un Pretore non è necessariamente tenuto a
statuire con decreti cautelari “nelle more istruttorie”. Decreti simili si
giustificano in caso d'urgenza, qualora non si possa ragionevolmente attendere
la conclusione dell'istruttoria cautelare e la discussione finale. Ma decreti
del genere non esonerano il Pretore – come si è rammentato nella sentenza del
10.
settembre 2018 (consid. 6) – dal fissare nell'ambito del decreto cautelare
finale, alla luce dell'istruttoria completa, i contributi alimentari per tutto
l'arco di tempo compreso tra
l'istanza cautelare
e il momento della decisione. E a quel momento i decreti cautelari emessi
“nelle more istruttorie” risulteranno superati dal decreto cautelare finale.
5.
Per quanto riguarda
la diffida ai debitori decretata dal Pretore il 17 ottobre 2018 a carico di AO
1.
(riduzione della trattenuta di stipendio da fr. 8612.70 a fr. 6715.65
mensili), si è visto che il provvedimento è stato oggetto di contraddittorio il
27.
settembre 2018. Quanto AP 1 critica nell'appello tuttavia non è la misura in sé (che neppure il marito ha
contestato in udienza), bensì l'ammontare della trattenuta, ch'essa chiede
di portare a fr. 10 728.70 mensili in
esito all'accoglimento del proprio appello contro i contributi cautelari,
importo cui vanno cumulati gli assegni familiari di fr. 970.– mensili
complessivi per i tre figli a lei affidati. Se non che, i contributi alimentari
su cui l'appellante intende fondare l'aumento della trattenuta sono, una volta ancora,
quelli decretati cautelarmente dal Pretore il 10 agosto 2018 senza contraddittorio.
E ciò vale anche per la questione degli assegni familiari, sulla quale dopo il
contraddittorio il Pretore non ha ancora
statuito. Ne discende che, non potendosi decidere in questa sede
sull'entità dei contributi alimentari, non può sindacarsi nemmeno l'entità
della trattenuta di stipendio a carico del marito. Anche al riguardo l'appello
denota così la sua irricevibilità.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7.
Le spese
dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la sentenza esaurendosi
in una dichiarazione di irricevibilità. Non si attribuiscono ripetibili invece a
AO 1, il quale non è stato chiamato a esprimersi sull'appello.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si consideri l'insieme dei contributi litigiosi davanti al
Pretore. Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo,
può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).