11.2018.12
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa (esercizio di un diritto di passo veicolare)
28 dicembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.12
Lugano,
28 dicembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2015.286 (provvedimenti cautelari prima della pendenza
della causa) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 10 luglio 2015 dal
AP 1 e AP 2,
(ora patrocinati dagli avvocati
PA 1
PA 1 )
contro
AO 2 ed AO 1,
(ora patrocinati dall'avv.
PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 15 gennaio 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 28 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietario della particella n. 1577 RFP (RFD dal 29 ottobre 2018) di __________
(13 364 m²), dovuta al raggruppamento delle
particelle n. 1578, 1579, 1582, 1583 e 1584. Nella porzione ovest di quel fondo, in gran parte boschivo, sorge
una casa d'abitazione. Per raggiungere quest'ultima dalla pubblica via (via
Piánca) in automobile AP 1 e la moglie AP 2 imboccano una strada privata (via
__________) che attraversa la particella n. 1587 (3187 m²), interamente boschiva,
proprietà di
AO
1, dovuta al raggruppamento delle particelle n. 1588, 1590, 1592 e 1609. Dal
lato opposto l'appezzamento di AP 1 è costeggiato da una stradina (particella
n. 1580), anch'essa proprietà del Comune, che si dirama dalla pubblica via (la
citata via __________).
B. Decaduti
infruttuosi i tentativi di regolare in via amichevole l'uso della strada forestale
che attraversa la particella n. 1587 di AO 1, non gravata di alcuna servitù di
passo in favore della particella n. 1577, il 7 luglio 2015 AO 2, fratello di AO
1 e usufruttuario della particella n. 1587, ha comunicato a AP 1 e AP 2 che il
10 luglio successivo avrebbe chiuso materialmente l'accesso veicolare alla
proprietà della sorella. Proposito ch'egli ha puntualmente messo in atto con la
posa di una catena munita di lucchetto all'imbocco della strada.
C. Il
10 luglio 2015 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con un'istanza cautelare perché ordinasse immediatamente a AO 2 ed AO
1 di “mantenere percorribile” la strada che consente di raggiungere la loro abitazione.
Con decreto cautelare emanato il giorno medesimo senza contraddittorio il
Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha impartito a AO 2 ed AO 1 l'ingiunzione
richiesta. L'addebito delle spese processuali di fr. 200.– e delle ripetibili è
stato rinviato al giudizio di merito.
D. All'udienza
dell'8 settembre 2015, destinata al contraddittorio, AO 2 ed AO 1 hanno proposto
al Pretore di respingere l'istanza e di revocare il decreto emesso inaudita
parte. Gli istanti hanno replicato e i convenuti duplicato, ognuno mantenendo il
proprio punto di vista. Non si sono tenute altre udienze né è stata indetta una
discussione finale. Statuendo il 28 dicembre 2017, il Pretore ha respinto
l'istanza e ha revocato il decreto superprovvisionale. Le spese processuali di
fr. 500.–, come pure quelle del decreto superprovvisionale, sono state
poste a carico degli istanti in solido. Ai convenuti non sono state attribuite
ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare del 28 dicembre 2017 AP 1 e AP 2 sono insorti il 15 gennaio 2018 a
questa Camera con un appello nel quale postulano – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – la riforma del decreto impugnato nel senso di accogliere la loro
istanza cautelare e di assegnare loro un termine di 30 giorni per promuovere
la causa di merito, subordinatamente nel senso di annullare il decreto in
questione e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio secondo i
considerandi. Con osservazioni del 2 febbraio 2018 AO 2 e AO 1 propongono di
dichiarare l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo, opponendosi
anche alla richiesta di effetto sospensivo. Mediante decreto del 7 febbraio
2018 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo. Il 16 febbraio 2018 AP 1 e AP 2 hanno presentato una replica
spontanea, ribadendo le loro domande. In una duplica spontanea del 1° marzo
2018 AO 2 e AO 1 postulano una volta ancora la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. La decisione
impugnata è un decreto cautelare emesso prima della pendenza della causa (art.
263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione
impugnata è stata notificata ai patrocinatori degli istanti il 3 gennaio 2018
(busta d'intimazione e tracciamento degli invii n. __________, agli atti).
Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe
scaduto sabato 13 gennaio 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 15 gennaio 2018, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. In questioni
meramente patrimoniali un appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto AP 1 e AP 2 danno atto, nella replica spontanea, che
il valore litigioso può essere stimato in almeno fr. 10 000.– se si considera il deprezzamento che
subirebbe la loro proprietà, acquistata trent'anni or sono per oltre un milione
di franchi, qualora il fondo si ritrovasse privo di accesso veicolare (pag. 3).
Il criterio in sé è pertinente. Nelle controversie inerenti a servitù o diritti
di vicinato, in effetti, il valore litigioso è determinato da quello che tali
diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (FF 2006
pag. 6662 in basso; sentenza del Tribunale federale 5A_413/2009 del 2
febbraio 2010, consid. 1.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.112 dell'11
ottobre 2017, consid. 2). E che per una casa d'abitazione situata in una zona
discosta la possibilità di accedere in automobile abbia un valore di almeno
fr. 10 000.– non è revocato in dubbio
neppure dai convenuti (duplica spontanea, pag. 2). Anche sotto questo profilo
l'appello in oggetto è dunque ricevibile.
3. L'istanza cautelare
è stata introdotta da AP 1 e AP 2, i quali si dichiarano comproprietari della
particella n. 1577. Dagli atti risulta però che soltanto AP 1 ha esercitato il
diritto di compera che gli ha consentito di acquisire la titolarità del fondo
(doc. A). Ciò non toglie che AP 2 potrebbe agire a difesa del suo possesso sull'immobile.
La legittimazione attiva di AP 1 essendo indubbia, non è il caso tuttavia di approfondire
la questione. Riguardo ai convenuti, solo AO 1 è proprietaria della particella
n. 1587 su cui corre la strada forestale. AO 2 tuttavia risulta essere l'usufruttuario
del fondo che ha materialmente posato la catena con lucchetto (doc. E). Anche la
sua legittimazione passiva appare quindi data. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che gli istanti
non beneficiano di alcun diritto di passo iscritto nel registro fondiario sulla
particella della convenuta, né quest'ultima ha mai riconosciuto agli istanti il
diritto di transitare in automobile sul suo fondo. Egli ha constatato inoltre che
la proprietà degli istanti è raggiungibile anche percorrendo una stradina, a
sua volta proprietà del Comune, che si diparte dalla pubblica via (la via __________)
e che costeggia la proprietà degli istanti dal lato opposto rispetto alla
strada forestale. Ha ritenuto così che gli istanti possano accedere alla loro
proprietà senza dover attraversare la particella della convenuta. Un diritto di accesso necessario a norma dell'art.
694 CC – egli ha soggiunto – è
dato ove non sussistano altre possibilità di transito, e non per mero comodo o
per accedere con veicoli specificatamente a singoli edifici. Nella fattispecie il
primo giudice non ha intravisto perciò nella futura azione di merito alcuna
parvenza di buon diritto, onde la reiezione dell'istanza cautelare e la revoca
del decreto superprovvisionale.
5. Gli appellanti fanno
valere che l'accesso veicolare alla loro proprietà avviene da almeno un
ventennio attraverso la particella n. 1587, con l'accordo del precedente
proprietario. Quanto alla stradina cui accenna il Pretore, essi affermano che nel
tratto a confine con il loro appezzamento essa si riduce a un sentiero pedonale,
non percorribile con automezzi. A parte ciò – essi allegano – da quel lato il
loro fondo è coperto da bosco, di modo che non sarebbe possibile stazionare un
veicolo né raggiungere in automobile la loro abitazione, sia perché un dissodamento
sarebbe in contrasto con la legislazione forestale sia perché la forte pendenza
del terreno impedirebbe la formazione di un collegamento. Per di più, essi sostengono
che un simile accesso pregiudicherebbe lo sfruttamento adeguato e razionale
della loro abitazione, sicché contrariamente all'opinione del Pretore l'azione
di merito appare già a un sommario esame provvista di buon fondamento.
6. I convenuti obiettano
di non avere mai ostacolato l'accesso pedonale attraverso la particella n. 1587,
ma di opporsi al transito veicolare. Adducono
che la stradina formante la particella n. 1580 è carrozzabile, mentre il
transito in automobile lungo la particella n. 1587 è contrario a quanto prevede
la legge federale sulle foreste. Essi contestano altresì che la precedente
proprietaria della particella n. 1587 abbia autorizzato gli istanti ad
attraversare il fondo in automobile, un eventuale permesso limitandosi – se mai
– ai proprietari della vicina particella n. 1571. Essi ribadiscono per
altro che l'accesso alla proprietà degli istanti mediante la citata stradina comunale
è sufficiente, gli istanti non potendo pretendere un passo necessario per maggior
comodo. Anzi, a mente loro una servitù di passo attraverso la particella n.
1577 sarebbe illegale poiché offenderebbe – come detto – la legge federale
sulle foreste, oltre che la legge federale sulla pianificazione del territorio,
che pone severe restrizioni al cambiamento di destinazione di impianti situati
fuori della zona edificabile.
7. L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i
necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:
a) un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo e che
b) la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Fatti
I
due requisiti sono cumulativi. A essi si
aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.
2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire
proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile,
mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (sul principio: Bohnet
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.68 del 5 settembre 2018, consid. 3
con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione
della causa di merito – come nella fattispecie – “il giudice assegna all'istante
un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare
decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).
8. Per quanto attiene
alla verosimiglianza che un diritto sia leso o minacciato di esserlo (art. 261
cpv. 1 lett. a CPC), l'istante deve addurre elementi idonei a far apparire la
lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che a un esame di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD
II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). In concreto gli istanti lamentano
uno stato di necessità, dolendosi di non poter raggiungere in automobile la
loro abitazione dalla pubblica via senza percorrere la strada che attraversa il
fondo boschivo di AO 1, sicché la catena con lucchetto preclude loro l'unica
possibilità di collegamento. Leso o minacciato di essere leso potrebbe essere
così il diritto a un accesso necessario nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC. Certo,
secondo il Pretore gli istanti possono arrivare fino al loro fondo percorrendo la
nota stradina che si diparte dalla pubblica via (la via Piánca) e che costeggia
la loro proprietà dal lato opposto rispetto alla strada forestale. Gli appellanti
oppongono tuttavia che quella stradina è in realtà un sentiero inagibile con
veicoli. La questione è di sapere se ciò risulti già a un sommario esame.
a) Che la citata stradina non sia carrozzabile è una circostanza addotta dai convenuti solo in appello (in
violazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC), contestata per altro da AO 2 ed AO
1 (con riferimento al doc. H). Né gli atti consentono accertamenti affidabili
al proposito, ancor meno a un sommario esame. Davanti al Pretore gli
istanti avevano allegato in ogni modo che la formazione di un accesso veicolare
da quel lato del loro fondo è impossibile perché non si possono eseguire opere
edili in un bosco, men che meno in forte pendenza (verbale dell'8 settembre
2015, pag. 1 in basso). Al che gli istanti si sono limitati a replicare come la
nota stradina costituisca un accesso sufficiente (verbale citato, pag. 2), ma
non hanno contestato l'esistenza di un'area forestale in ripido declivio. Non
può dirsi così, per lo meno in mancanza di qualsiasi sopralluogo, che la
possibilità di raggiungere in automobile la particella n. 1577 per mezzo
della menzionata stradina comunale sia già a un sommario esame un accesso sufficiente.
b) È
vero che in certi casi la facoltà di giungere con veicoli a
motore sino al confine di un fondo e di lì proseguire a piedi
può
bastare per un accesso necessario (RtiD I-2012 pag. 893 consid. 8 e pag. 896 consid. 14). Inoltre, contrariamente a
quanto suppongono gli appellanti, trattandosi di abitazioni situate fuori di
una località, l'accesso veicolare non è sempre garantito (DTF 107 II 323). Si
tratta però di questioni che non possono essere risolte in sede cautelare. Esaminare
se un accesso pedonale sia sufficiente per assicurare uno sfruttamento del
fondo conforme alla sua destinazione economica secondo le condizioni concrete
dei luoghi attiene al merito, così come attiene al merito sapere se ai fini di
un accesso necessario possa entrare in linea di conto una strada forestale
(art. 15 cpv. 1 e 2 LFo, art. 13 cpv. 1 della legge cantonale sulle
foreste [RL 921.100], art. 34 cpv. 1 e
Considerandi
2.
lett. a del relativo regolamento [RL 921.110]) oppure se un accesso
veicolare possa essere formato fuori della zona edificabile (art. 24 e 24a
LPT). Sta di fatto che, oggi come oggi, a un giudizio di verosimiglianza la
sola possibilità concreta di raggiungere con veicoli il fondo degli istanti
appare la strada forestale lungo la proprietà di AO 1.
9.
Un “pregiudizio
difficilmente riparabile” nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC può essere
di fatto o di diritto, materiale o immateriale, e può derivare anche dal solo
trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3). Nella
fattispecie gli istanti si dolgono che in seguito alla posa della catena con
lucchetto essi non possono più accedere alla loro l'abitazione (istanza pag. 4)
se non percorrendo a piedi almeno 150 m di strada forestale, per di più in una
zona discosta del paese (verbale dell'8 ottobre 2015, pag. 2 in basso; appello,
pag. 2 in relazione al conferimento dell'effetto sospensivo). Ora, trattandosi
di valutare l'esistenza di un “pregiudizio difficilmente riparabile”, occorre
apprezzare se l'emanazione del provvedimento cautelare possa evitare un simile pregiudizio
a una parte o – per converso – possa causare un simile pregiudizio all'altra (DTF
131.
III 476 consid. 2.3). Dandosi due possibili “pregiudizi difficilmente riparabili”,
si devono ponderare i contrapposti interessi in gioco, soppesando quale dei due
pregiudizi appaia più grave.
a) Per
quanto concerne gli appellanti, essi fanno valere di essere sempre potuti
arrivare in automobile fino alla loro particella n. 1577, acquistata da AP 1 nel
maggio del 1992 (mediante esercizio di un diritto di compera), percorrendo la
strada forestale. A prescindere dal fatto inoltre ch'essi non constano poter lasciare
il veicolo all'imbocco di quella strada senza occupare la pubblica via o
invadere proprietà di terzi, si vedessero privati della possibilità di raggiungere
la loro abitazione in automobile per la durata del processo di merito essi subirebbero
un pregiudizio difficilmente riparabile, poiché quand'anche risultassero
vittoriosi nell'azione di merito essi non otterrebbero alcun indennizzo per l'impedimento
subìto in pendenza di causa. Nei loro confronti, a un sommario esame come
quello che governa l'emanazione di provvedimenti
cautelari, anche il secondo requisito dell'art. 261 cpv. 1 CPC appare dunque
adempiuto.
b) Riguardo
ai convenuti, essi non pretendono di subire un pregiudizio difficilmente
riparabile per dover tollerare in pendenza di causa il transito veicolare di AP
1.
e AP 2 lungo la strada forestale. Non si disconosce che il passo possa arrecare
disturbo, ma non bisogna trascurare che la particella n. 1587 è un'area
boschiva, senza abitazioni. Inoltre non consta – né i convenuti asseriscono –
che la catena con lucchetto apposta da AO 2 sia dovuta a disagi causati dall'accesso
carrozzabile dei convenuti, destinato per altro a un'abitazione secondaria. La
chiusura del passo sembra dovuta piuttosto al fatto che AP 1 abbia autorizzato
un suo giardiniere ad accedere per comodità alla proprietà di AO 1 e a
parcheggiare il furgone, abbandonando sul posto scarti vegetali (doc. E). Nelle
circostanze descritte il pregiudizio che potrebbero lamentare AO 2 ed AO 1 si
rivela, per finire, meno grave di quello che dovrebbero sopportare AP 1 e AP 2
in seguito alla chiusura del passo veicolare.
c) Quanto
all'affermazione dei convenuti, secondo cui la strada forestale sulla
particella n. 1577 non può essere destinata al transito privato, si ripete che
– come si è rilevato nel decreto di effetto sospensivo – fosse pure la
particella n. 1577 “foresta” nel senso dell'art. 2 cpv. 1 e 2 LFo, la
disciplina del transito con veicoli a motore in simili comparti è disciplinata
dall'autorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 e 3 LFo), non dal giudice civile.
E in concreto non risulta che l'autorità forestale sia intervenuta o sia mai
stata chiamata a intervenire.
10.
L'urgenza del
provvedimento cautelare non è messa in discussione nella fattispecie, gli
istanti non avendo indugiato del resto a chiedere l'intervento del Pretore dopo
essersi visti impedire il passo veicolare lungo la strada forestale. Quanto
alla proporzionalità della misura, su cui il giudice deve vegliare d'ufficio
giacché un provvedimento cautelare non deve eccedere lo stretto indispensabile
(sopra, consid. 7), a scanso di equivoci si impone nondimeno di
riformulare l'ingiunzione proposta dagli appellanti. La locuzione “mantenere
percorribile” potrebbe significare, infatti, che gli istanti sono tenuti ad
assicurare anche la manutenzione della strada, ciò che non è il caso. Il
provvedimento cautelare va dunque limitato vietando ai convenuti di ostacolare
l'accesso veicolare degli appellanti alla strada posta sulla particella n. 1587.
Va precisato inoltre che l'accesso carrozzabile è autorizzato
unicamente per
raggiungere l'abitazione posta sulla particella n. 1577. Giusta l'art. 263
CPC infine va impartito agli istanti, come essi chiedono con l'appello, un termine
di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria che il decorso
infruttuoso del termine comporterà la decadenza del provvedimento cautelare.
11.
Le spese della
decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). I convenuti rifonderanno inoltre agli appellanti, assistiti da un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Più delicata è la
questione per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo grado, giacché
gli istanti ottengono la possibilità di transitare cautelarmente sul fondo di AO
1, ma non è dato di sapere se essi ne abbiano effettivamente diritto. L'esito
della futura causa di merito, invero, rimane del tutto aperto. In condizioni
del genere è opportuno far capo alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia
di accesso necessario, secondo cui laddove si diano più tracciati praticabili e
la resistenza del convenuto non appaia irragionevole, potendosi – almeno in
teoria – concepire più varianti di accesso, si giustifica equitativamente di
mitigare gli effetti legati alla soccombenza dell'opponente e di suddividere le
spese a metà, compensando le ripetibili (DTF 143 III 271 consid. 4.3). Nella
fattispecie conviene attenersi al medesimo criterio.
12.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso di cui si sono accomodati gli istanti (fr. 10 000.–: sopra, consid. 2) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere
fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto è il
decreto impugnato è così riformato:
1. L'istanza
è accolta, nel senso che è vietato a AO 2 ed AO 1 di ostacolare il transito
veicolare di AP 1 e AP 2 lungo la strada che attraversa la particella n. 1587
RFD di __________ per raggiungere la casa d'abitazione posta sulla particella
n. 1577 del medesimo Comune.
2. A
AP 1 e AP 2 è impartito un termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza per promuovere la causa di merito, con la comminatoria
che il decorso infruttuoso del termine comporterà
la decadenza del provvedimento cautelare figurante nel dispositivo n. 1.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.–, come pure quelle di fr. 200.– relative
al provvedimento superprovvisionale del 10 luglio 2015, da anticipare dagli
istanti, sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 in solido e per l'altra
metà a carico di AO 2 ed AO 1 in solido, compensate le ripetibili.
II. Le spese di appello di fr.
1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico di AO 2
ed AO 1 in solido, che rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).