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Decisione

11.2018.12

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa (esercizio di un diritto di passo veicolare)

28 dicembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi. A essi si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile,

mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.68 del 5 settembre 2018, consid. 3

con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'in­troduzione

della causa di merito – come nella fattispecie – “il giudice assegna al­l'istante

un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare

decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).

8. Per quanto attiene

alla verosimiglianza che un diritto sia leso o minacciato di esserlo (art. 261

cpv. 1 lett. a CPC), l'istante deve addurre elementi idonei a far apparire la

lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che a un esame di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD

II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). In concreto gli istanti lamentano

uno stato di necessità, dolendosi di non poter raggiungere in automobile la

loro abitazione dalla pubblica via senza percorrere la strada che attraversa il

fondo boschivo di AO 1, sicché la catena con lucchetto preclude loro l'unica

possibilità di collegamento. Leso o minacciato di essere leso potrebbe essere

così il diritto a un accesso necessario nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC. Certo,

secondo il Pretore gli istanti possono arrivare fino al loro fondo percorrendo la

nota stradina che si diparte dalla pubblica via (la via Piánca) e che costeggia

la loro proprietà dal lato opposto rispetto alla strada forestale. Gli appellanti

oppongono tuttavia che quella stradina è in realtà un sentiero inagibile con

veicoli. La questione è di sapere se ciò risulti già a un sommario esame.

a) Che la citata stradina non sia carrozzabile è una circostanza addotta dai convenuti solo in appello (in

violazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC), contestata per altro da AO 2 ed AO

1 (con riferimento al doc. H). Né gli atti consentono accertamenti affidabili

al proposito, ancor meno a un sommario esa­me. Davanti al Pretore gli

istanti avevano allegato in ogni modo che la formazione di un accesso veicolare

da quel lato del loro fondo è impossi­bile perché non si possono eseguire opere

edili in un bosco, men che meno in forte pendenza (verbale del­l'8 set­tembre

2015, pag. 1 in basso). Al che gli istanti si sono limitati a replicare come la

nota stradina costituisca un accesso sufficiente (verbale citato, pag. 2), ma

non hanno contestato l'esistenza di un'area forestale in ripido declivio. Non

può dirsi così, per lo meno in mancanza di qualsiasi sopralluogo, che la

possibilità di raggiungere in automobile la particella n. 1577 per mezzo

della menzionata stradina comunale sia già a un sommario esame un accesso sufficiente.

b) È

vero che in certi casi la facoltà di giungere con veicoli a

motore sino al confine di un fondo e di lì proseguire a piedi

può

bastare per un accesso necessario (RtiD I-2012 pag. 893 consid. 8 e pag. 896 consid. 14). Inoltre, contrariamente a

quanto suppongono gli appellanti, trattandosi di abitazioni situate fuori di

una località, l'accesso veicolare non è sempre garantito (DTF 107 II 323). Si

tratta però di questioni che non possono essere risolte in sede cautelare. Esaminare

se un accesso pedonale sia sufficiente per assicurare uno sfruttamento del

fondo conforme alla sua destinazione economica secondo le condizioni concrete

dei luoghi attiene al merito, così come attiene al merito sapere se ai fini di

un accesso necessario possa entrare in linea di conto una strada forestale

(art. 15 cpv. 1 e 2 LFo, art. 13 cpv. 1 della legge cantonale sulle

foreste [RL 921.100], art. 34 cpv. 1 e

Considerandi

2.

lett. a del relativo regolamento [RL 921.110]) oppure se un accesso

veicolare possa essere formato fuori della zona edificabile (art. 24 e 24a

LPT). Sta di fatto che, oggi come oggi, a un giudizio di verosimiglianza la

sola possibilità concreta di raggiungere con veicoli il fondo degli istanti

appare la strada forestale lungo la proprietà di AO 1.

9.

Un “pregiudizio

difficilmente riparabile” nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC può essere

di fatto o di diritto, materiale o immateriale, e può derivare anche dal solo

trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3). Nella

fattispecie gli istanti si dolgono che in seguito alla posa della catena con

lucchetto essi non possono più accedere alla loro l'abitazione (istanza pag. 4)

se non percorrendo a piedi almeno 150 m di strada forestale, per di più in una

zona discosta del paese (verbale del­l'8 ottobre 2015, pag. 2 in basso; appello,

pag. 2 in relazione al conferimento dell'effetto sospensivo). Ora, trattandosi

di valutare l'esistenza di un “pregiudizio difficilmente riparabile”, occorre

apprezzare se l'emanazione del provvedimento cautelare possa evitare un simile pregiudizio

a una parte o – per converso – possa causare un simile pregiudizio all'altra (DTF

131.

III 476 consid. 2.3). Dandosi due possibili “pregiudizi difficilmente riparabili”,

si devono ponderare i contrapposti interessi in gioco, soppesando quale dei due

pregiudizi appaia più grave.

a) Per

quanto concerne gli appellanti, essi fanno valere di essere sempre potuti

arrivare in automobile fino alla loro particella n. 1577, acquistata da AP 1 nel

maggio del 1992 (mediante esercizio di un diritto di compera), percorrendo la

strada forestale. A prescindere dal fatto inoltre ch'essi non constano poter lasciare

il veicolo all'im­bocco di quella strada senza occupare la pubblica via o

invadere proprietà di terzi, si vedessero privati della possibilità di raggiungere

la loro abitazione in automobile per la durata del processo di merito essi subirebbero

un pregiudizio difficilmente riparabile, poiché quand'anche risultassero

vittoriosi nell'azione di merito essi non otterrebbero alcun indennizzo per l'impedimento

subìto in pendenza di causa. Nei loro confronti, a un sommario esame come

quello che governa l'ema­nazione di provvedimenti

cautelari, anche il secondo requisito dell'art. 261 cpv. 1 CPC appare dunque

adempiuto.

b) Riguardo

ai convenuti, essi non pretendono di subire un pregiudizio difficilmente

riparabile per dover tollerare in pendenza di causa il transito veicolare di AP

1.

e AP 2 lungo la strada forestale. Non si disconosce che il passo possa arrecare

disturbo, ma non bisogna trascurare che la particella n. 1587 è un'area

boschiva, senza abitazioni. Inoltre non consta – né i convenuti asseriscono –

che la catena con lucchetto apposta da AO 2 sia dovuta a disagi causati dal­l'accesso

carrozzabile dei convenuti, destinato per altro a un'abitazione secondaria. La

chiusura del passo sembra dovuta piuttosto al fatto che AP 1 abbia autorizzato

un suo giardiniere ad accedere per comodità alla proprietà di AO 1 e a

parcheggiare il furgone, abbandonando sul posto scarti vegetali (doc. E). Nelle

circostanze descritte il pregiudizio che potrebbero lamentare AO 2 ed AO 1 si

rivela, per finire, meno grave di quello che dovrebbero sopportare AP 1 e AP 2

in seguito alla chiusura del passo veicolare.

c) Quanto

all'affermazione dei convenuti, secondo cui la strada forestale sulla

particella n. 1577 non può essere destinata al transito privato, si ripete che

– come si è rilevato nel decreto di effetto sospensivo – fosse pure la

particella n. 1577 “foresta” nel senso dell'art. 2 cpv. 1 e 2 LFo, la

disciplina del transito con veicoli a motore in simili comparti è disciplinata

dal­l'autorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 e 3 LFo), non dal giudice civile.

E in concreto non risulta che l'autorità forestale sia intervenuta o sia mai

stata chiamata a intervenire.

10.

L'urgenza del

provvedimento cautelare non è messa in discussione nella fattispecie, gli

istanti non avendo indugiato del resto a chiedere l'intervento del Pretore dopo

essersi visti impedire il passo veicolare lungo la strada forestale. Quanto

alla proporzionalità della misura, su cui il giudice deve vegliare d'ufficio

giacché un provvedimento cautelare non deve eccedere lo stretto indispensabile

(sopra, consid. 7), a scanso di equivoci si impone nondimeno di

riformulare l'ingiunzione proposta dagli appellanti. La locuzione “mantenere

percorribile” potrebbe significare, infatti, che gli istanti sono tenuti ad

assicurare anche la manutenzione della strada, ciò che non è il caso. Il

provvedimento cautelare va dunque limitato vietando ai convenuti di ostacolare

l'accesso veicolare degli appellanti alla strada posta sulla particella n. 1587.

Va precisato inoltre che l'accesso carrozzabile è autorizzato

unicamente per

raggiungere l'abitazione posta sulla particella n. 1577. Giusta l'art. 263

CPC infine va impartito agli istanti, come essi chiedono con l'appello, un termine

di 30 giorni per promuo­vere la causa di merito, con la comminatoria che il decorso

infruttuoso del termine comporterà la decadenza del provvedimento caute­lare.

11.

Le spese della

decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). I convenuti rifonderanno inoltre agli appellanti, assistiti da un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Più delicata è la

questione per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo grado, giacché

gli istanti ottengono la possibilità di transitare cautelarmente sul fondo di AO

1, ma non è dato di sapere se essi ne abbiano effettivamente diritto. L'esito

della futura causa di merito, invero, rimane del tutto aperto. In condizioni

del genere è opportuno far capo alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia

di accesso necessario, secondo cui laddove si diano più tracciati praticabili e

la resistenza del convenuto non appaia irragionevole, potendosi – almeno in

teoria – concepire più varianti di accesso, si giustifica equitativamente di

mitigare gli effetti legati alla soccombenza dell'opponente e di suddividere le

spese a metà, compensando le ripetibili (DTF 143 III 271 consid. 4.3). Nella

fattispecie conviene attenersi al medesimo criterio.

12.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso di cui si sono accomodati gli istanti (fr. 10 000.–: sopra, consid. 2) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere

fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto è il

decreto impugnato è così riformato:

1. L'istanza

è accolta, nel senso che è vietato a AO 2 ed AO 1 di ostacolare il transito

veicolare di AP 1 e AP 2 lungo la strada che attraversa la particella n. 1587

RFD di __________ per raggiungere la casa d'abitazione posta sulla particella

n. 1577 del medesimo Comune.

2. A

AP 1 e AP 2 è impartito un termine di trenta giorni dal pas­saggio in giudicato

della presente sentenza per promuovere la causa di merito, con la comminatoria

che il decorso infruttuoso del termine comporterà

la decadenza del provvedimento cautelare figurante nel dispositivo n. 1.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.–, come pure quelle di fr. 200.– relative

al provvedimento superprovvisionale del 10 luglio 2015, da anticipare dagli

istanti, sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 in solido e per l'altra

metà a carico di AO 2 ed AO 1 in solido, compensate le ripetibili.

II. Le spese di appello di fr.

1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico di AO 2

ed AO 1 in solido, che rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).