11.2018.120
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
21 maggio 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.120
11.2019.8
Lugano,
21 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.175 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 21 giugno 2018 da
AP
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 5 novembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2018 (inc. 11.2018.120)
come pure sull'appello
incidentale del 13 gennaio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.8);
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1961) e AO 1 (1963), entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________
il 21 settembre 2012. A quel momento lo sposo aveva già due figli (C__________
ed E__________, nati nel 1993 e nel 1997) e la sposa un figlio (D__________ __________,
nato nel 1989). Dalle nuove nozze non è nata prole. Il marito lavora come
montatore elettricista per la __________ Sagl di __________. La moglie ha
svolto durante la comunione domestica attività saltuarie e a tempo parziale. I
coniugi vivono separati dall'autunno del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella
n. 1280 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
Dal febbraio del 2016 essa lavora su chiamata come ausiliaria aiuto domestico
per l'Associazione __________ di __________.
B. Con
sentenza del 5 aprile 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale al marito e ha condannato
quest'ultimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1682.90
mensili dal novembre del 2015. Nell'ambito di tale procedura egli ha vietato inoltre
a AP 1, il 28 gennaio 2016, di disporre della particella n. 1280 RFD, menzione
che è stata annotata l'indomani nel registro fondiario (inc. SO.2015.4406).
C. Il
21 giugno 2018 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore, chiedendo lo scioglimento
del matrimonio, senza formulare altre conclusioni. Il Pretore aggiunto lo ha
invitato il 25 giugno 2018 – tra l'altro – a indicare entro venti giorni le
conclusioni relative agli effetti patrimoniali del divorzio e a produrre altri
documenti sulla sua situazione finanziaria e previdenziale. AP 1 ha ottemperato
all'ordinanza il 14 agosto 2018, proponendo di non attribuire contributi di
mantenimento dopo il divorzio, di suddividere gli averi della previdenza
professionale “secondo l'art. 122 CC” e di procedere “allo scioglimento del
regime dei beni e alla sua liquidazione”, riservandosi di adeguare le proprie richieste
alle risultanze istruttorie. Il Pretore aggiunto ha invitato anche la moglie il
16 agosto 2018 ad aggiornare i documenti sulla propria situazione finanziaria e
previdenziale. Contestualmente egli ha citato le parti all'udienza del 4
ottobre 2018 per il tentativo di conciliazione. Il 5 settembre 2018 AO 1 ha sollecitato
dal marito una provvigione ad litem
di fr. 3000.– (inc. CA.2018.334). Con ordinanza del 6 settembre
2018 il Pretore aggiunto ha fissato il contraddittorio per lo stesso 4 ottobre
2018.
D. All'udienza
del 4 ottobre 2018, dopo “discussione informale” e previo versamento da parte
del marito di fr. 1500.– al patrocinatore della
moglie per ripetibili, i coniugi hanno siglato in presenza dei
rispettivi legali il seguente accordo:
1.
Il matrimonio contratto il 21 settembre 2012 a __________ da AO 1 (nata __________
il __________ 1963) e AP 1 (nato il __________ 1961) è sciolto per divorzio.
2. Gli
averi di previdenza professionale accumulati in costanza di matrimonio fino al
25 giugno 2018 vengono divisi in ragione di metà ciascuno. Pertanto è fatto ordine
alla __________ SA, __________, via __________, casella postale, __________ di
trasferire l’importo di fr. 18 322.– dal conto previdenziale di AP 1 (n. ass. __________)
al conto previdenziale intestato a AO 1 presso __________, casella postale __________,
__________.
3. Le
parti si danno reciprocamente atto che dallo scioglimento e liquidazione del
regime dei beni nessuna di loro vanta alcuna pretesa. Ognuna di loro resta
proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio nome.
4. È
fatto ordine all’UR di cancellare l’annotazione della restrizione della facoltà
di disporre ex art. 178 CC sulla particella n. 1280 RFD di __________ di proprietà
di AP 1.
5. Il
marito verserà alla moglie mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare di fr. 1700.– fino al suo (di lui) pensionamento
ordinario.
6.
Le spese processuali sono a carico del marito, ripetibili compensate.
In
coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che avrebbe emesso
la sentenza di divorzio entro breve tempo. Statuendo con decisione del giorno
seguente, egli ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la
convenzione sugli effetti accessori. Le spese processuali di fr. 1200.– sono
state poste a carico del marito, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5
novembre 2018 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il
contributo di mantenimento in favore della moglie sia ridotto a fr. 1300.–
mensili per la durata di due anni dalla sentenza di divorzio. Nelle sue osservazioni
del 13 gennaio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello
incidentale chiede che, fosse accolto l'appello principale, la sentenza di
divorzio sia annullata nel suo intero. Essa postula inoltre l'ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio. L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1
per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato
consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal
giudice non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione
di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto
litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.61 del 15 giugno 2018,
consid. 1 con rinvio a Fankhauser
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella
fattispecie l'appellante principale chiede di ridurre il contributo di
mantenimento a suo carico da fr. 1700.– mensili dovuti fino al proprio
pensionamento ordinario (previsto il 1° maggio 2026) a fr. 1300.– mensili per la
durata di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio. Dalla decisione del
Pretore aggiunto a quella del pensionamento ordinario di lui intercorrono sette
anni e mezzo, onde un valore litigioso di fr. 121
800.–. Ne segue, sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello
principale.
2. Quanto alla
tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al
precedente legale dell'attore il 6 ottobre 2018. Introdotto il 5 novembre
2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esame è
pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello
incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro
30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato
notificato alla convenuta al più presto il 28 novembre 2018. Il termine di ricorso è rimasto sospeso
tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1
lett. c CPC, sicché sarebbe scaduto sabato 12 gennaio 2019, salvo
protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il
14 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, anche
l'appello incidentale è di conseguenza ammissibile.
Fatti
I. Sull'appello
principale
3. All'appello principale AP
1 acclude un certificato del 22 ottobre 2018 rilasciato dal proprio medico
curante. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In
concreto il certificato medico attesta disturbi come “ansia generalizzata,
attacchi di panico” di cui l'attore soffre “già da tempo”, sintomatologia che si
è aggravata “a partire” dal 4 ottobre 2018. Si tratta perciò di affezioni preesistenti
alla sentenza impugnata che – come sottolinea la convenuta (osservazioni, pag.
4 in alto) – andavano fatte valere davanti al primo giudice. L'attore obietta
che solo durante l'udienza di conciliazione tali disturbi hanno provocato “lo
spiacevole disguido di ridurre la [sua] capacità decisionale, fattore che non
poteva ragionevolmente essere addotto prima
che venisse omologata la convenzione” (memoriale, pag. 4). Quest'ultima
argomentazione trova conforto tuttavia nelle sue sole asserzioni. Comunque sia,
si volesse anche reputare il nuovo documento proponibile, la rilevanza del
medesimo non è tale da incidere sull'esito del giudizio (sotto, consid. 6a).
Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. L'appellante principale
contesta l'efficacia della clausola che nella convenzione sugli effetti del
divorzio lo obbliga a versare un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per
la moglie fino al proprio pensionamento ordinario, chiedendo che tale onere sia
ridotto a fr. 1300.– mensili per la durata massima di due anni dalla
sentenza di divorzio. La convenuta eccepisce che, nella misura in cui invoca un
vizio della volontà, l'attore avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per l'istruttoria. L'obiezione
non è del tutto infondata.
Qualora sia accolto un
appello diretto contro una convenzione sugli effetti del divorzio, invero,
l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo
giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero
stati da omologare, tranne – ma l'eccezione è estranea alla fattispecie – nelle
questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. Essa si limita ad accertare
invece che i presupposti del divorzio non sono dati e annulla la sentenza
impugnata, ma non ritorna gli atti al primo giudice (come crede AO 1), bensì impartisce
a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento
del matrimonio in via d'azione
(Tappy in: Commentaire romand, 2ª edizione,
n. 11 e 16b ad art. 289; Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 5 ad art. 289; van de
Graaf in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 7 ad
art. 289; Bernasconi in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,
n. 8 ad art. 289). Occorre esaminare di conseguenza, nel caso in esame, se
siano dati gli estremi per annullare la sentenza impugnata e assegnare a ogni
coniuge un termine entro cui promuovere azione di divorzio (art. 288 cpv.
3 CPC).
5. La regolamentazione
degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice
può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo
senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi
della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che
riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006
pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra ritenere
l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero
apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta
pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti
l'omologazione di determinati effetti accessori in una
sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati
offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo
di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati
non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA,
sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con riferimenti).
6. Nel
caso specifico l'appellante fa valere di avere sottoscritto la clausola n. 5
della nota convenzione “in verità senza essere d'accordo”, di essersi reso
conto solo il giorno dopo di quanto aveva firmato all'udienza di conciliazione e
di avere interpellato subito il suo attuale patrocinatore, spiegandogli di avere
aderito alla transazione senza riflettere sulla portata effettiva di quella
clausola, sopraffatto com'era dai suoi problemi psicofisici. In primo luogo l'appellante
si vale quindi, implicitamente, di un vizio della volontà.
a)
Il coniuge che invoca un difetto della volontà deve recarne la prova
(I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 3 con rinvii,
in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo
2015, consid. 5.1). A sostegno del vizio l'attore produce in appello – come
detto (consid. 2) – un certificato del 22 ottobre 2018 in cui il suo medico
curante attesta ch'egli “soffre già da tempo di ansia generalizzata, attacchi
di panico conseguenti allo stress per la pratica di divorzio” e che “a partire
dal 4 ottobre 2018 la sintomatologia si è aggravata con sindrome ansioso-depressiva,
insonnia, ansia, agitazione e attacchi di panico”. Il medico generalista ha
soggiunto tuttavia che “tale sintomatologia è trattata con terapia adeguata”.
Dal certificato non risulta inoltre se e in che misura tali disturbi abbiano
influito (o abbiano potuto influire) sulla capacità di discernimento dell'attore
all'udienza del 4 ottobre 2018 (art. 16 CC). Né l'interessato accenna ad altri
elementi suscettibili di dimostrare la pretesa incapacità di agire in udienza
secondo le sue reali intenzioni o di capire la portata della clausola n. 5 al
momento della firma. Men che meno ove si consideri che l'udienza in Pretura si
è protratta per oltre due ore (dalle 14.00 alle 16.15: verbale del 4 ottobre
2018), durante le quali AP 1 è stato assistito dal suo precedente legale. Al
proposito l'appello si rivela già di primo acchito privo di consistenza.
b)
L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce invero che il giudice omologa una convenzione
sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano
conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare
l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le
conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come
pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento
(RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante
spiega – sulla base di quali indizi il Pretore aggiunto avrebbe dovuto scorgere
nella fattispecie estremi del genere. Al momento dell'udienza, il 4 ottobre
2018, i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e l'attore versava già alla moglie un contributo alimentare
di fr. 1682.90 mensili in virtù della citata sentenza 5 aprile 2016 a
protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B). L'impegno assunto non
costituiva quindi una novità o un imprevisto. D'altro lato, non incombeva al
giudice indagare su eventuali vizi occulti del consenso (RtiD II-2014 pag. 877
consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58
del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii).
Senza
dimenticare poi che – come si è rilevato – l'attore è stato affiancato per
l'intera udienza di conciliazione dal precedente patrocinatore. Quand'anche la sua
capacità di discernimento fosse alterata dallo stress psicofisico, di conseguenza,
si può presumere che in udienza il legale abbia vegliato sui suoi interessi (analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015, consid. 5.2.2.2 in fine). Un
accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi patrocinatori,
del resto, si suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794
consid. 8b con riferimento). A maggior ragione in concreto, il Pretore aggiunto
avendo chiamato ogni coniuge a documentare la propria situazione finanziaria e
previdenziale. Che poi il giorno dopo l'udienza AP 1 si sia rivolto al suo
attuale patrocinatore per far invalidare l'accettazione della clausola denota –
se mai – un ripensamento, ma non una menomata capacità di discernimento
all'atto della firma (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2015.81
del 7 aprile 2017, consid. 4b). Al momento di omologare la
convenzione sugli effetti del divorzio il Pretore non aveva ragione di dubitare
che l'attore avesse firmato l'intesa di sua libera volontà e dopo matura riflessione.
7. Soggiunge
l'appellante che, foss'anche data quel 4 ottobre 2018 la sua capacità di
discernimento, il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto omologare il punto n. 5
della convenzione sugli effetti del divorzio perché il contributo alimentare pattuito
è eccessivo e, come tale, manifestamente inadeguato. Egli ricorda che nel caso
in rassegna la comunione domestica è durata solo tre anni e sette mesi, di modo
che il matrimonio, dal quale non sono nati figli, non ha avuto alcun influsso concreto
sulla vita dei coniugi. Quanto ai problemi di salute addotti dalla convenuta, l'appellante
adduce ch'essi non sono conseguenti al matrimonio e che l'interessata avrebbe
potuto chiedere una rendita d'invalidità o documentare almeno la propria
incapacità lucrativa. AP 1 si duole altresì che, una volta coperto con il proprio
reddito di fr. 4580.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 2496.70
mensili ed erogato a AO 1 il contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, gli rimangono
appena fr. 383.– mensili, insufficienti per far fronte a un qualsivoglia
imprevisto. Egli rammenta infine che la convenuta abita insieme con un figlio
maggiorenne, il quale frequenta una scuola serale e potrebbe contribuire con
fr. 400.– mensili al costo dell'alloggio. Nelle circostanze descritte l'attore
si dichiara disposto nondimeno a un sacrificio nell'attesa che la condizione
economica della convenuta migliori e a tal fine offe un contributo alimentare di
fr. 1300.– mensili per due anni.
a) Il
giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio non solo quando
si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo
matura riflessione (circostanza sulla quale in concreto egli non aveva – come
detto – motivo di dubitare), ma anche alla condizione che l'accordo sia chiaro,
completo e non manifestamente inadeguato (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC). L'omologazione
di convenzioni manifestamente inadeguate va respinta per tutelare il coniuge
economicamente più debole da atti di leggerezza,
inesperienza o condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876
consid. 6a con rinvii). Ciò premesso, “manifestamente inadeguata” è una
convenzione (o la clausola di una convenzione) che denota una sproporzione
evidente e immediatamente riconoscibile rispetto a quanto risulterebbe equo per
legge in mancanza di accordo (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del
18 marzo 2015, consid. 5.1 con rimandi;
I
CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 11). Non tocca al
giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta
inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio
inquisitorio illimitato (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016,
consid. 3 con rinvii).
b) Nel
caso precipuo l'appellante critica il contributo alimentare in favore della
moglie siccome eccessivo. Non spiega tuttavia perché al proposito la
convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore aggiunto sarebbe “manifestamente
inadeguata”, ovvero si scosti in maniera evidente e immediatamente
riconoscibile dalle previsioni di legge. Quanto egli si limita a esporre sono i
motivi per cui, a suo avviso, un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per
due anni dopo il divorzio sarebbe più consono. Ciò non basta tuttavia per far
apparire “manifestamente inadeguata” una regolamentazione diversa. Insufficientemente
motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe
quindi essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse anche
essere meno rigorosi, l'esito del giudizio non risulterebbe più favorevole
all'appellante, come si vedrà in appresso.
c) È
vero che un contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto, per legge, se il
matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione
finanziaria del coniuge richiedente (lebensprägend). E di regola un matrimonio ha influito in
modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente se la comunione
domestica è durata a lungo (oltre dieci anni) o se dal matrimonio sono nati
figli, nel qual caso entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare dopo il
divorzio – per principio – il tenore di vita sostenuto durante la comunione
domestica. Se invece la comunione domestica
è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli, come nella
fattispecie, il coniuge richiedente ha diritto unicamente di vedersi
reintegrare nel tenore di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 313 n. 05.150 con rimandi;
I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8
febbraio 2010 consid. 4a). Un peggioramento dello stato di salute
intervenuto durante un matrimonio che non ha influito in modo concreto sulla
situazione finanziaria del coniuge richiedente non dà diritto pertanto a un
contributo alimentare. Ciò non toglie che in una convenzione sugli effetti del
divorzio le parti possano accordarsi altrimenti, senza che l'impegno assunto
dal coniuge debitore appaia “manifestamente inadeguato”, men che meno ove quel
coniuge non sia – come nella fattispecie – la parte economicamente più debole. Non
può rimproverarsi al giudice di avere omologato una convenzione, in altri
termini, solo perché un coniuge si sia dimostrato più generoso verso l'altro di
quanto gli avrebbe imposto la legge.
d) L'attore
lamenta, certo, che il contributo alimentare dovuto a AO 1 gli lascia un
margine disponibile di appena fr. 383.– mensili. A parte il fatto però ch'egli possiede
un'apprezzabile sostanza immobiliare (doc. B, C ed E), con un reddito di fr.
1570.– mensili e fabbisogno minimo di fr. 3360.– (verbale del 4 ottobre 2018,
pag. 2), non contestati nell'appello principale, la convenuta registrerebbe senza
il contributo alimentare un ammanco di fr. 1790.– mensili. Né l'attore pretende
di imputare alla medesima un reddito ipotetico, salvo affermare che il di lei
figlio maggiorenne potrebbe versarle fr. 400.– mensili come partecipazione
ai costi dell'alloggio. Nemmeno da questo punto di vista si può dire di
conseguenza ch'egli abbia assunto per convenzione un impegno “manifestamente
inadeguato”, onere che il Pretore non avrebbe dovuto omologare. Destituito di
fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.
Considerandi
II. Sull'appello
incidentale
8.
Con appello
incidentale la convenuta fa valere di avere aderito all'azione di divorzio e di
avere sottoscritto la nota convenzione “nel suo insieme”, rinunciando a
contributi alimentari dopo il pensionamento dell'attore e a pretese in
liquidazione del regime dei beni solo per l'intesa raggiunta sul contributo di
mantenimento in suo favore fino al 1° maggio 2026. Essa chiede pertanto che,
fosse accolto l'appello principale, la sentenza di divorzio sia annullata. Se
non che, l'appello principale essendo destinato alla reiezione, la domanda si
rivela senza oggetto. Al proposito la causa va quindi stralciata dal ruolo
(art. 242 CPC).
III. Sulle spese e le
ripetibili
9.
Le
spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'attore rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto all'appello incidentale, il suo stralcio dal ruolo giustifica di
rinunciare nelle circostanze specifiche a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno
di attribuire ripetibili: non alla convenuta, la quale ha introdotto un appello
(di poco più di quindici righe) rivelatosi caduco, né all'attore, il quale non
è stato chiamato a formulare osservazioni.
IV. Sulla richiesta di
gratuito patrocinio
10.
Quanto alla domanda di
gratuito patrocinio presentata dalla convenuta in questa sede, l'attribuzione
di adeguate ripetibili per le osservazioni all'appello principale rende la
richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). Per quanto attiene
all'appello incidentale, nelle cause di stato i costi della procedura sono per
principio a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III
673.
consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017
del 18 luglio 2017, consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio
2019.
consid. 16). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro
reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi
richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte,
traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali
necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad
litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in
linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse
sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella
fattispecie l'istante non pretende che sarebbe stato inutile chiedere al marito
una provvigione ad litem per la causa in appello. Anzi, un'analoga partecipazione
le era stata riconosciuta, seppure “a titolo di ripetibili”, durante l'udienza
del 4 ottobre 2018 per la procedura di primo grado (verbale, pag. 2 verso
il basso). Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare
in linea di conto.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
11.
Circa i
rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale raggiunge ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1). Per quanto attiene all'appello incidentale, litigioso era finanche
lo scioglimento del matrimonio per divorzio, questione priva di carattere
pecuniario. L'impugnabilità del
Dispositivo
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello principale è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese dell'appello principale, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. L'appello
incidentale è dichiarato privo oggetto e
la causa è stralciata dai ruoli.
4. Non si riscuotono spese per
l'appello incidentale né si assegnano ripetibili.
5. Nella misura in cui non è
priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è
respinta.
6. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).