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Decisione

11.2018.120

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

21 maggio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. All'appello principale AP

1 acclude un certificato del 22 ottobre 2018 rilasciato dal proprio medico

curante. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In

concreto il certificato medico attesta disturbi come “ansia generalizzata,

attacchi di panico” di cui l'attore soffre “già da tempo”, sintomatologia che si

è aggravata “a partire” dal 4 ottobre 2018. Si tratta perciò di affezioni preesistenti

alla sentenza impugnata che – come sottolinea la convenuta (osservazioni, pag.

4 in alto) – andavano fatte valere davanti al primo giudice. L'attore obietta

che solo durante l'udienza di conciliazione tali disturbi hanno provocato “lo

spiacevole disguido di ridurre la [sua] capacità decisionale, fattore che non

poteva ragionevolmente essere addotto prima

che venisse omologata la convenzione” (memoriale, pag. 4). Quest'ultima

argomentazione trova conforto tuttavia nelle sue sole asserzioni. Comunque sia,

si volesse anche reputare il nuovo documento proponibile, la rilevanza del

medesimo non è tale da incidere sull'esito del giudizio (sotto, consid. 6a).

Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

4. L'appellante principale

contesta l'efficacia della clausola che nella convenzione sugli effetti del

divorzio lo obbliga a versare un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per

la moglie fino al proprio pensionamento ordinario, chiedendo che tale onere sia

ridotto a fr. 1300.– mensili per la durata massima di due anni dalla

sentenza di divorzio. La convenuta eccepisce che, nella misura in cui invoca un

vizio della volontà, l'attore avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della

sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per l'istruttoria. L'obiezione

non è del tutto infondata.

Qualora sia accolto un

appello diretto contro una convenzione sugli effetti del divorzio, invero,

l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo

giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero

stati da omologare, tranne – ma l'eccezione è estranea alla fattispecie – nelle

questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. Essa si limita ad accertare

invece che i presupposti del divorzio non sono dati e annulla la sentenza

impugnata, ma non ritorna gli atti al primo giudice (come crede AO 1), bensì impartisce

a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento

del matrimonio in via d'azione

(Tappy in: Commentaire romand, 2ª edizio­ne,

n. 11 e 16b ad art. 289; Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 5 ad art. 289; van de

Graaf in: Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 7 ad

art. 289; Bernasconi in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,

n. 8 ad art. 289). Occorre esaminare di conseguenza, nel caso in esame, se

siano dati gli estremi per annullare la sentenza impugnata e assegnare a ogni

coniuge un termine entro cui promuovere azione di divorzio (art. 288 cpv.

3 CPC).

5. La regolamentazione

degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice

può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo

senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi

della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che

riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006

pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra ritenere

l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero

apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta

pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti

l'omologazione di determinati effetti accessori in una

sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati

offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo

di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati

non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA,

sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con riferimenti).

6. Nel

caso specifico l'appellante fa valere di avere sottoscritto la clausola n. 5

della nota convenzione “in verità senza essere d'accordo”, di essersi reso

conto solo il giorno dopo di quanto aveva firmato all'udienza di conciliazione e

di avere interpellato subito il suo attuale patrocinatore, spiegandogli di avere

aderito alla transazione senza riflettere sulla portata effettiva di quella

clausola, sopraffatto com'era dai suoi problemi psicofisici. In primo luogo l'appellante

si vale quindi, implicitamente, di un vizio della volontà.

a)

Il coniuge che invoca un difetto della volontà deve recarne la prova

(I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 3 con rinvii,

in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo

2015, consid. 5.1). A sostegno del vizio l'attore produce in appello – come

detto (consid. 2) – un certificato del 22 ottobre 2018 in cui il suo medico

curante attesta ch'egli “soffre già da tempo di ansia generalizzata, attacchi

di panico conseguenti allo stress per la pratica di divorzio” e che “a partire

dal 4 ottobre 2018 la sintomatologia si è aggravata con sindrome ansioso-depres­siva,

insonnia, ansia, agitazione e attacchi di panico”. Il medico generalista ha

soggiunto tuttavia che “tale sintomatologia è trattata con terapia adeguata”.

Dal certificato non risulta inoltre se e in che misura tali disturbi abbiano

influito (o abbiano potuto influire) sulla capacità di discernimento dell'attore

all'udienza del 4 ottobre 2018 (art. 16 CC). Né l'interessato accenna ad altri

elementi suscettibili di dimostrare la pretesa incapacità di agire in udienza

secondo le sue reali intenzioni o di capire la portata della clausola n. 5 al

momento della fir­ma. Men che meno ove si consideri che l'udienza in Pretura si

è protratta per oltre due ore (dalle 14.00 alle 16.15: verbale del 4 ottobre

2018), durante le quali AP 1 è stato assistito dal suo precedente legale. Al

proposito l'appello si rivela già di primo acchito privo di consistenza.

b)

L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce invero che il giudice omologa una convenzione

sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano

conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare

l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le

conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come

pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, com­piacenza o sfinimento

(RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante

spiega – sulla base di quali indizi il Pretore aggiunto avrebbe dovuto scorgere

nella fattispecie estremi del genere. Al momento dell'udienza, il 4 ottobre

2018, i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e l'attore versava già alla moglie un contributo alimentare

di fr. 1682.90 mensili in virtù della citata sentenza 5 aprile 2016 a

protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B). L'impegno assunto non

costituiva quindi una novità o un imprevisto. D'altro lato, non incombeva al

giudice indagare su eventuali vizi occulti del consenso (RtiD II-2014 pag. 877

consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58

del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii).

Senza

dimenticare poi che – come si è rilevato – l'attore è stato affiancato per

l'intera udienza di conciliazione dal precedente patrocinatore. Quand'anche la sua

capacità di discernimento fosse alterata dallo stress psicofisico, di conseguenza,

si può presumere che in udienza il legale abbia vegliato sui suoi interessi (analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015, consid. 5.2.2.2 in fine). Un

accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi patrocinatori,

del resto, si suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794

consid. 8b con riferimento). A maggior ragione in concreto, il Pretore aggiunto

avendo chiamato ogni coniuge a documentare la propria situazione finanziaria e

previdenziale. Che poi il giorno dopo l'udienza AP 1 si sia rivolto al suo

attuale patrocinatore per far invalidare l'accettazione della clausola denota –

se mai – un ripensamento, ma non una menomata capacità di discernimento

all'atto della firma (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2015.81

del 7 aprile 2017, consid. 4b). Al momento di omologare la

convenzione sugli effetti del divorzio il Pretore non aveva ragione di dubitare

che l'attore avesse firmato l'intesa di sua libera volontà e dopo matura riflessione.

7. Soggiunge

l'appellante che, foss'anche data quel 4 ottobre 2018 la sua capacità di

discernimento, il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto omologare il punto n. 5

della convenzione sugli effetti del divorzio perché il contributo alimentare pattuito

è eccessivo e, come tale, manifestamente inadeguato. Egli ricorda che nel caso

in rassegna la comunione domestica è durata solo tre anni e sette mesi, di modo

che il matrimonio, dal quale non sono nati figli, non ha avuto alcun influsso concreto

sulla vita dei coniugi. Quanto ai problemi di salute addotti dalla convenuta, l'appellante

adduce ch'essi non sono conseguenti al matrimonio e che l'interessata avrebbe

potuto chiedere una rendita d'invalidità o documentare almeno la propria

incapacità lucrativa. AP 1 si duole altresì che, una volta coperto con il proprio

reddito di fr. 4580.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 2496.70

mensili ed erogato a AO 1 il contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, gli rimangono

appena fr. 383.– mensili, insufficienti per far fronte a un qualsivoglia

imprevisto. Egli rammenta infine che la convenuta abita insieme con un figlio

maggiorenne, il quale frequenta una scuola serale e potrebbe contribuire con

fr. 400.– mensili al costo dell'alloggio. Nelle circostanze descritte l'attore

si dichiara disposto nondimeno a un sacrificio nell'attesa che la condizione

economica della convenuta migliori e a tal fine offe un contributo alimentare di

fr. 1300.– mensili per due anni.

a) Il

giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio non solo quando

si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo

matura riflessione (circostanza sulla quale in concreto egli non aveva – come

detto – motivo di dubitare), ma anche alla condizione che l'accordo sia chiaro,

completo e non manifestamente inadeguato (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC). L'omologazione

di convenzioni manifestamente inadeguate va respinta per tutelare il coniuge

economicamente più debole da atti di leggerezza,

inesperienza o condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876

consid. 6a con rinvii). Ciò premesso, “manifestamente inadeguata” è una

convenzione (o la clausola di una convenzione) che denota una sproporzione

evidente e immediatamente riconoscibile rispetto a quanto risulterebbe equo per

legge in mancanza di accordo (sentenza del Tribu­nale federale 5A_683/2014 del

18 marzo 2015, consid. 5.1 con rimandi;

I

CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 11). Non tocca al

giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta

inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio

inquisitorio illimitato (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016,

consid. 3 con rinvii).

b) Nel

caso precipuo l'appellante critica il contributo alimentare in favore della

moglie siccome eccessivo. Non spiega tuttavia perché al proposito la

convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore aggiunto sarebbe “manifesta­mente

inadeguata”, ovvero si scosti in maniera evidente e immediatamente

riconoscibile dalle previsioni di legge. Quanto egli si limita a esporre sono i

motivi per cui, a suo avviso, un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per

due anni dopo il divor­zio sarebbe più consono. Ciò non basta tuttavia per far

apparire “manifestamente inadeguata” una regolamentazione diversa. Insufficientemente

motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe

quindi essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse anche

essere meno rigorosi, l'esito del giudizio non risulterebbe più favorevole

all'appellante, come si vedrà in appresso.

c) È

vero che un contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto, per legge, se il

matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge richiedente (lebens­prägend). E di regola un matrimonio ha influito in

modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente se la comunione

domestica è durata a lungo (oltre dieci anni) o se dal matrimonio sono nati

figli, nel qual caso entrambi i co­niugi hanno il diritto di conservare dopo il

divorzio – per principio – il tenore di vita sostenuto durante la comunione

domestica. Se invece la comunione domestica

è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli, come nella

fattispecie, il coniuge richiedente ha diritto unicamente di vedersi

reintegrare nel tenore di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,

Hand­buch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 313 n. 05.150 con rimandi;

I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8

febbraio 2010 consid. 4a). Un peggioramento dello stato di salute

intervenuto durante un matrimonio che non ha influito in modo concreto sulla

situazione finanziaria del coniuge richiedente non dà diritto pertanto a un

contributo alimentare. Ciò non toglie che in una convenzione sugli effetti del

divorzio le parti possano accordarsi altrimenti, senza che l'impegno assunto

dal coniuge debitore appaia “manifestamente inadeguato”, men che meno ove quel

coniuge non sia – come nella fattispecie – la parte economicamente più debole. Non

può rimproverarsi al giudice di avere omologato una convenzione, in altri

termini, solo perché un coniuge si sia dimostrato più generoso verso l'altro di

quanto gli avrebbe imposto la legge.

d) L'attore

lamenta, certo, che il contributo alimentare dovuto a AO 1 gli lascia un

margine disponibile di appena fr. 383.– mensili. A parte il fatto però ch'egli possiede

un'apprez­zabile sostanza immobiliare (doc. B, C ed E), con un reddito di fr.

1570.– mensili e fabbisogno minimo di fr. 3360.– (verbale del 4 ottobre 2018,

pag. 2), non contestati nell'appello principale, la convenuta registrerebbe senza

il contributo alimentare un ammanco di fr. 1790.– mensili. Né l'attore pretende

di imputare alla medesima un reddito ipotetico, salvo affermare che il di lei

figlio maggiorenne potrebbe versarle fr. 400.– mensili come partecipazione

ai costi dell'alloggio. Nemmeno da questo punto di vista si può dire di

conseguenza ch'egli abbia assunto per convenzione un impegno “manifestamente

inadeguato”, onere che il Pretore non avrebbe dovuto omologare. Destituito di

fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.

Considerandi

II. Sull'appello

incidentale

8.

Con appello

incidentale la convenuta fa valere di avere aderito all'azione di divorzio e di

avere sottoscritto la nota convenzione “nel suo insieme”, rinunciando a

contributi alimentari dopo il pensionamento dell'attore e a pretese in

liquidazione del regime dei beni solo per l'intesa raggiunta sul contributo di

mantenimento in suo favore fino al 1° maggio 2026. Essa chiede pertanto che,

fosse accolto l'appello principale, la sentenza di divorzio sia annullata. Se

non che, l'appello principale essendo destinato alla reiezione, la domanda si

rivela senza oggetto. Al proposito la causa va quindi stralciata dal ruolo

(art. 242 CPC).

III. Sulle spese e le

ripetibili

9.

Le

spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'attore rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Quanto all'appello incidentale, il suo stralcio dal ruolo giustifica di

rinunciare nelle circostanze specifiche a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno

di attribuire ripetibili: non alla convenuta, la quale ha introdotto un appello

(di poco più di quindici righe) rivelatosi caduco, né all'attore, il quale non

è stato chiamato a formulare osservazioni.

IV. Sulla richiesta di

gratuito patrocinio

10.

Quanto alla domanda di

gratuito patrocinio presentata dalla convenuta in questa sede, l'attribuzione

di adeguate ripetibili per le osservazioni all'appello principale rende la

richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). Per quanto attiene

all'appello incidentale, nelle cause di stato i costi della procedura sono per

principio a carico dell'unio­ne coniu­gale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III

673.

consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017

del 18 luglio 2017, consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio

2019.

consid. 16). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro

reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi

richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte,

traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali

necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad

litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in

linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se

sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella

fattispecie l'istante non pretende che sarebbe stato inutile chiedere al marito

una provvigione ad litem per la causa in appello. Anzi, un'analoga partecipazione

le era stata riconosciuta, seppure “a titolo di ripetibili”, durante l'udienza

del 4 ottobre 2018 per la procedura di primo grado (verbale, pag. 2 verso

il basso). Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare

in linea di conto.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

11.

Circa i

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale raggiunge ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1). Per quanto attiene all'appello incidentale, litigioso era finanche

lo scioglimento del matrimonio per divorzio, questione priva di carattere

pecuniario. L'impugnabilità del

Dispositivo

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello principale è

respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2. Le

spese dell'appello principale, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. L'appello

incidentale è dichiarato privo oggetto e

la causa è stralciata dai ruoli.

4. Non si riscuotono spese per

l'appello incidentale né si assegnano ripetibili.

5. Nella misura in cui non è

priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è

respinta.

6. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).