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Decisione

11.2018.122

Modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale fondata su una convenzione

18 novembre 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbisogni complessivi e divisa l'eccedenza del bilancio familiare a metà, è

risultato così un contributo alimentare per la moglie di fr. 1004.80

mensili dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017 e di fr. 811.55 mensili dal

1° gennaio 2018 in poi. Mantenuta la suddivisione in tredici mensilità pattuita

originariamente, il primo giudice ha fissato in definitiva il contributo alimentare per AP 1 (da versare due volte in dicembre) in fr. 930.–

mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e in fr. 750.– mensili dal

gennaio del 2018 in poi.

5. L'appellante sostiene in primo luogo che l'istante

non ha reso verosimile la necessità né, tanto meno, l'urgenza del provvedimen­to

cautelare richiesto, ciò che il Pretore aggiunto avreb­be dovuto ravvisare

d'ufficio. Del resto – essa soggiunge – il marito è stato in grado di

continuare a versare regolarmente il contributo di mantenimento originario

anche durante la procedura di modifica, conservando un margine disponibile di

almeno fr. 500.– mensili sul suo fabbisogno minimo. Non ricorrevano dunque

– essa afferma – i presupposti dell'art. 276 cpv. 1 CPC per modificare il

contributo stipulato a protezione dell'unione coniugale.

a) Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti

cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela del­l'unione

coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sussistono già misure a tutela del­l'unione

coniugale, queste rimangono in vigore durante una successiva causa di divorzio

fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca

– pro futu­ro – decretan­do provve­dimenti

cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; I CCA,

sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre 2016, consid. 5). La modifica di misure a protezio­ne

dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che disciplinano la modifica

di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv. 1

seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera

relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità

abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostan­ze determinanti (art. 179

cpv. 1 prima frase CC; DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141 III 378 consid. 3.3.1; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019, consid. 5).

b) È

vero che – come fa valere la convenuta – in una cau­sa di divorzio il giudice

emana provvedimenti cautelari solo ove essi appaiano “necessari” (art. 276 cpv.

1 prima frase CPC; analogamente, per le misure a protezione dell'unione

coniugale: art. 172 cpv. 3 CC). Ma ciò significa unicamente che, in presenza di

misure a protezione dell'unio­ne coniugale, pendente causa di divorzio il

giudice non è chiamato a statuire sull'assetto provvisionale se non sono

subentrati elementi nuovi rispetto al momento in cui le misure a protezione del-l'unione

coniugale sono state emanate o omologate. Nella fattispecie il Pretore aggiunto

ha accertato un maggior reddito conseguito dall'interessata rispetto a quello del

2015. È dato quindi, a mente sua, un elemento nuovo. A torto l'appellante

rimprovera così al giudice del divorzio di avere modificato cautelarmente il

contributo alimentare stabilito a protezione del­l'unione coniugale senza che

ciò apparisse “necessario”.

c) Quanto

al requisito dell'urgenza, nelle procedure di diritto matrimoniale i

provvedimenti cautelari sogliono consistere – come la condanna al versamento di

contributi alimentari – in misure di regolamentazione, le quali non

presuppongono particolare urgenza né minaccia di pregiudizio o di danno

difficilmente riparabile (Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 32 ad art. 276). Diverso è il caso

di provvedimenti cautelari chiesti nell'ambito di un'azione volta alla modifica

di una sentenza di divorzio passata in giudicato. In simile eventualità una modifica provvisionale dei contributi

in vigore è ammissibile solo con

grande riserbo, ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari.

Tale è il caso, per esempio, ove non si possa pretendere che l'obbligato

continui a versare i contributi fissati nella sentenza di divorzio neppure per

la durata del processo (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento

intervenuto nella sua situazio­ne economica (circostanza particolare),

ponderati anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con

riferimenti). Nella fattispecie non si versa in un'ipotesi del genere.

L'istanza di modifica riguarda misure a protezione del­l'unione coniugale,

equiparabili a provvedimenti cautelari adottati

in una causa di divorzio (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Che durante la

procedu­ra di divorzio AO 1 potesse continuare a erogare il contributo

alimentare per la moglie pattuito a protezione del­l'unione coniugale,

conservando un margine disponibile, ancora non impediva perciò al Pretore

aggiun­to di modificare quel contributo. Anche in proposito l'appello manca di

consistenza.

6. In

secondo luogo l'appellante contesta che in concreto siano mutate in maniera

relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione a tutela dell'unione coniugale o che previsioni formulate in base

alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo

in parte. Essa allega che tutto era già noto o prevedibile al momento in cui è

stata siglata la convenzione del 15 ottobre 2015, compreso l'aumento del proprio

reddito, tant'è che davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia il marito

pretendeva da lei l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno. Inoltre,

a suo avviso, l'aumen­to del reddito in questione non è rilevante e nemmeno può

esse­re considerato duraturo, seri problemi cardiaci avendole cagiona­to nel

Considerandi

frattempo una prolungata incapacità lavorativa parziale, dovuta anche a dolori

alla schiena.

a) Nell'accordo

stipulato dai coniugi all'udienza del 15 ottobre 2015 davanti al Pretore del

Distretto di Vallemaggia figura unicamente il fabbisogno minimo del marito,

globalmente indicato in fr. 4000.– mensili (inc. SO.2015.135, richiamato). Invano

si cercherebbe un cenno concreto ai redditi sulla base dei quali è stato

fissato il contributo alimentare per la moglie e quello per il figlio,

l'accordo limitandosi a evocare “le entrate documentate nelle

osservazioni di causa”. Nel decre­to

cautelare impugnato il giudice del divorzio

ha ricostruito la situazione, giungendo alla conclusione che nell'ottobre

del 2015 AO 1 percepi­va uno stipendio di fr. 7000.– mensili (tredicesima inclu­sa),

più fr. 250.– mensili di assegno familiare, mentre AP 1 guadagnava

fr. 1600.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di circa fr. 3000.–

mensili (consid. 7). Tali dati non sono ridiscussi in appello né da una parte

né dal­l'altra.

b) Riguardo

al proprio reddito, la convenuta asserisce che del­l'intervenuto aumento si era

già tenuto conto all'atto di sottoscrivere l'accordo a tutela dell'unione

coniugale. In realtà nulla rende verosimile l'assunto. Nelle sue osservazioni

del 4 agosto 2015 all'istanza della moglie, davanti al Pretore del

Distretto di Vallemaggia, il marito aveva chiesto unicamente che AP 1

producesse un attestato del datore di lavoro in cui si dichiarasse “se vi è

disponibilità per un aumento del grado d'impiego”, date le “buone possibilità

di lavorare al 100% in questo ambito professionale anche in case per anziani” (pag.

3.

in fondo). Non risulta quale seguito abbia avuto la richiesta. Sta di fatto

che dinanzi al Pretore l'accordo del 15 ottobre 2015 è stato raggiunto

“dopo discussione”, di cui si ignora il contenuto. Né si desu­me da quel

verbale d'udien­za – fosse solo indirettamente o fra le righe – che il contribu­to

alimentare pattuito per la moglie dovesse rimanere invariato anche nel caso in

cui il reddito di lei fosse aumentato. Su questo punto l'asserto dell'appellante

cade nel vuoto.

c) D'altro

lato non si può nemmeno pretendere seriamente che un aumento delle entrate da fr.

1600.

– nel 2015 a fr. 2813.55 mensili nel 2017 e ad alme­no fr. 3200.–

mensili nel 2018 non sia una modifica di rilievo. Certo, l'appellante eccepisce

che non si tratta di una modifica sufficientemente duratura, dopo che nel 2016 essa

è rimasta inabile al lavoro per circa tre mesi a causa di “problemi al cuore” e

che, sempre nel 2016, essa ha fratturato il coccige (interrogatorio di AP 1:

verbale del 30 novembre 2017, pag. 6 a metà; doc. 9a e 9b). Se non che, dopo di allora essa ha potuto

riprendere la propria attività lucrativa, migliorando finanche le entrate già

nel 2017 e ancor più nel 2018. Nulla rende verosimile pertanto che la sua

capacità lucrativa sia in qualche modo precaria. Anche al proposito l'appello è

destinato quindi all'insuccesso.

7.

In terzo luogo

l'appellante si duole che, disattendendo il principio inquisitorio (art. 272

CPC), il Pretore aggiunto abbia trascurato quanto emerso all'udienza del 20

settembre 2018, ossia l'imminente vendita dell'abitazione coniugale, il che avrebbe

comportato per lei un notevole aumento del costo dell'alloggio. Essa

ricorda di ave­re fatto valere con il memoriale di

risposta del 22 giugno 2017 nella procedura di divorzio che a causa di ciò

il suo fabbisogno minimo sarebbe passato, dopo l'alienazione dell'immobile, da

fr. 3000.– a fr. 4500.– mensili. Di tale fatto il Pretore aggiunto

avrebbe dovuto tenere calcolo.

a) Nella

misura in cui si vale del principio inquisitorio, l'appellan­te perde di vista

che incombeva prima di tutto a lei rendere verosimile il costo dell'alloggio da

inserire nel fabbisogno minimo al momento in cui essa avrebbe traslocato

altrove. Il principio inquisitorio dell’art. 272 CPC (e dell'art. 255 CPC),

applicabile anche alle misure provvisionali in pendenza di divorzio (sentenza

del Tribunale federale 5A_335/2019

del 4 settembre 2019 consid. 5.2 con rinvii) non è quello “illimitato” (“classico”) cui si

riferisce l'art. 296 cpv. 1 in materia di filiazione, nell'ambito del

quale il giudice procede egli medesimo alle indagini necessarie. È il principio

inquisitorio “attenuato” in applicazione del quale il giudice fa soltanto un

uso accresciuto dell'interpello per mettere in luce allegazioni che gli risultino

poco chiare, contraddittorie,

imprecise o manifestamen­te incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720

penultimo paragrafo). Contrariamente a quanto crede l'appellante, in virtù del

principio inquisitorio “attenuato” il giudice non svolge investigazioni d'ufficio (sentenza del Tribunale

federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Si limita ad accertare

i fatti d'ufficio sulla scorta del materiale processuale che gli è sottoposto. Al

riguardo l'appello si rivela una volta ancora destituito di fondamento.

b) Si

aggiunga che in concreto nemmeno risultava dal carteggio processuale quando la

convenuta avrebbe dovuto sopporta­re un maggior costo dell'alloggio. Al momento

in cui il primo giudice ha statuito, il 24 ottobre 2018, l'abitazione coniugale

non era ancora stata venduta, né AP 1 ha reso verosimile il canone di locazione

ch'essa avrebbe dovuto pagare (in luogo degli oneri ipotecari) il giorno che si

fosse trasferita altrove. L'appellante prospetta una pigione di fr. 1500.–

mensili, ma si tratta di una cifra ipotetica. E nel fabbisogno minimo

vanno inserite soltanto spese effettive, non spese virtuali o potenziali (sentenza del Tribunale federale 5A_1046/2018

del 3 maggio 2019 consid. 3.3 con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Spetterà se mai all'appellante, nelle

circostanze illustrate, postulare una modifica del contributo alimentare

fissato dal Pretore aggiunto rendendo verosimile il suo nuovo costo

dell'alloggio, sempre che ciò appaia suscettibile di incidere sull'ammontare

del contributo una volta tenuto conto dei redditi e dei fabbisogni familiari aggiornati

a quel momento.

8.

Se

ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello vede la sua sorte

segnata. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza del­l'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello

tramite una legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te anche la soglia di fr.

30.

000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione

del contributo alimentare in favore della moglie decisa dal Pretore aggiunto e contestata

con l'appello (sopra, consid. 1). Contro decreti cautelari, in ogni modo, un

ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).