11.2018.123
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine di quattro mesi entro cui dev'essere eseguita l'iscrizione nel registro fondiario
31 ottobre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.123
Lugano
31 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.1130 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 16 ottobre 2017
dall'
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre
2018 presentato dallAP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 23 ottobre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'aprile del 2016 AO 1
ha commissionato allAP 1, per fr. 240 094.29,
lavori da capomastro, da gessatore, da piastrellista, la posa di porte, finestre
e tapparelle, più “eventuali supplementi”, il tutto destinato alla soprelevazione
(secondo e terzo piano) di uno stabile posto sulla sua particella n. 60 RFD di
__________. In corso d'opera, il 19 maggio 2017, l'impresa di costruzione ha
comunicato al committente che il 22 maggio seguente avrebbe so-speso i lavori
fin quando non le fosse stato versato un ulteriore acconto di fr. 50 000.–.
B. AO 1 ha reagito con
una lettera del 29 maggio 2017 in cui ha comunicato all'impresa di rescindere con
effetto immediato il contratto d'appalto. Il titolare dell'impresa ha risposto
il 2 giugno 2017 di prenderne atto,
allegando un conteggio finale da cui risulta un saldo in suo favore di
fr. 28 445.06 (fr. 448 445.06
complessivi, meno acconti per fr. 420 000.–).
Tra il 5 e il 19 giugno 2017 l'impresa ha poi smontato i ponteggi, tolto il
quadro elettrico, ritirato la gru e portato via il proprio materiale dal
cantiere.
C. Il 16 ottobre 2017 AP
1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando
l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 60, già in via cautelare e
senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 28 443.23 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre
2017. Con decreto cautelare del giorno successivo, emanato inaudita parte, il
Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, è stato rinviato
alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
D. All'udienza del 30
novembre 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
Le parti hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive
posizioni. Entrambe hanno notificato prove, l'istante postulando in particolare
l'escussione di due testimoni. Con ordinanza del medesimo giorno il Pretore
aggiunto ha ammesso l'assunzione delle due testimonianze
e ha dato avvio all'istruttoria, che si è chiusa il 25 gennaio 2018. Alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte
del 6 e 13 febbraio 2018 nelle quali hanno riaffermato le rispettive domande.
E. Statuendo il 23
ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza siccome
tardiva e ha ordinato la cancellazione “dopo il passaggio in giudicato dell'odierno
giudizio” dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio.
Le spese processuali di complessivi fr. 1450.– (incluse quelle del decreto
cautelare emesso inaudita parte il 17 ottobre 2017) sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere al convenuto fr. 1800.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata lAP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre
2018 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di
confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 28 443.23 con interessi al 5% dal 16 ottobre 2017
decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni
del 7 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei
Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr. 28 443.23). Quanto alla tempestività del ricorso,
la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 25 ottobre
2018.
(tracciamento dell'invio n. __________, doc. C accluso all'appello). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di impugnazione sarebbe scaduto così la
domenica 4 novembre 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Presentato il 5 novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il committente ha
rescisso anticipatamente il contratto d'appalto il 29 maggio 2017 (art. 377 CO),
ciò che non lo esonera tuttavia dal tacitare l'impresa di costruzione sulla
base del contratto per le opere eseguite fino a quel momento. Inoltre egli ha accertato
che il convenuto nemmeno contestava l'esecuzione dei lavori, ma si limitava a
definire “manifestamente eccessivo” l'ammontare della liquidazione richiesta rispetto
a quanto prevede il contratto. Ciò deporrebbe – ha rilevato il primo giudice – per
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
Se non che, ha continuato
il Pretore, l'iscrizione di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal
compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). E in caso di rescissione
anticipata del contratto il termine comincia a decorrere dalla data del recesso,
a meno che dopo di allora il committente abbia espressamente ordinato ancora altri
lavori. Quest'ultima ipotesi essendo estranea al caso in esame, in concreto il
termine di quattro mesi è cominciato a decorrere così il 29 maggio 2017. Che in
seguito siano state rimosse le impalcature e tolta la gru di cantiere poco
importa. Al momento in cui ha redatto la liquidazione finale, il 2 giugno 2017,
l'appaltatore aveva la possibilità di quantificare il proprio credito. Ne segue
che, ottenuta il 17 ottobre 2017, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata
senza contraddittorio si rivela tardiva e va cancellata.
3.
L'appellante
sostiene che nel caso specifico il termine per l'ottenimento dell'iscrizione
provvisoria non è cominciato a decorrere dalla rescissione anticipata del
contratto, il 29 maggio 2017, ma soltanto il 19 giugno 2017, quando essa
ha finito di smontare i ponteggi, di togliere il quadro elettrico, di ritirare
la gru e di portare via il proprio materiale. L'opera dell'appaltatore – essa
continua – comprende anche lo sgombero del cantiere, a maggior ragione ove il committente receda anticipatamente
dal contratto di appalto. Nella fattispecie l'ipoteca legale iscritta
cautelarmente senza contraddittorio il 17 ottobre 2017 va quindi confermata.
4.
L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire – e non solo
essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento
del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui
tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono oggettivamente
ultimate e sono pronte per la consegna (RtiD I-2019 pag. 550 consid. 5a
con citazioni
di
giurisprudenza). Questa Camera ha già avuto occasione di riepilogare una
casistica con molteplici esempi in proposito (RtiD II-2006 pag. 709 consid. 7a con
rimandi). Se l'artigiano o imprenditore indugia per causa sua nell'ultimare l'appalto,
il committente può metterlo in mora e comminargli la rescissione del
contratto, evitando così che il termine di quattro mesi si procrastini (RtiD
II-2006 pag. 707 consid. 6a; più recentemente I CCA,
sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 6 con rinvii). Il
“compimento del lavoro” da impresario costruttore include, tra l'altro, lo
sgombero e la pulizia del cantiere (DTF 120 II 392 consid. 1c, ribadito dal
Tribunale federale con sentenza 4C.243/2003 del 18 maggio 2004, consid. 4.1 e
4.2
menzionati da Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 391 n. 1106 con rinvio alla
nota 1103; cfr. anche pag. 395 n. 1113
in fine), compreso lo smontaggio delle impalcature (RtiD II-2011 pag. 707
in fondo).
5.
Il
criterio fondato sul “compimento del lavoro” non si applica per contro in caso
di rescissione anticipata del contratto d'appalto da parte del committente
(art. 377 CO), così come non si applica in caso di rescissione anticipata del
contratto d'appalto da parte dell'artigiano o dell'imprenditore (per esempio in
virtù degli art. 83, 95 e 107 segg. CO). Se il committente recede dal contratto in corso d'opera, il termine per
ottenere l'iscrizione di un'ipoteca le-gale non decorre nemmeno dall'ultimo
lavoro eseguito. Decorre dal recesso contrattuale (DTF 120 II 391 consid. 1a;
sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.2.2),
in particolare dal momento in cui la dichiarazione del committente – ricettizia
– giunge all'artigiano o all'imprenditore (Schumacher,
op. cit., pag. 398 n. 1123), a meno che dopo di allora il committente
abbia ordinato espressamente altri lavori, nel qual caso il termine decorre dal
compimento di quei lavori (DTF 120 II 392 consid. 1c; altre citazioni in: Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 318 n. 2890c; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 839/840). Se
il contratto è rescisso in corso d'opera da parte dell'artigiano o imprenditore,
invece, il termine per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale decorre già dal momento in cui l'artigiano
o imprenditore dichiara di recedere dal contratto, senza riguardo al momento in
cui la sua dichiarazione giunge al committente (Schumacher,
op. cit., pag. 400 n. 1125).
6.
Nella fattispecie il
committente ha comunicato con lettera del 29 maggio 2017 all'impresa edile
di rescindere immediatamente il contratto d'appalto. Non è dato di sapere
quando tale raccomandata sia pervenuta all'impresa. È pacifico tuttavia che il
titolare dell'impresa ha risposto il 2 giugno 2017 di averne preso atto. E quand'anche
ci si fondasse su quest'ultima data, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale ottenuta senza contraddittorio il 17 ottobre 2017, a oltre quattro mesi
di distanza, risulta tardiva. Con pertinenza quindi il Pretore aggiunto ha
invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione
provvisoria decretata cautelarmente inaudita parte.
7.
L'appellante obietta
di non comprendere “per quale recondito motivo i lavori di pulizia sul
cantiere, lo smontaggio e il ricupero dei ponteggi, lo smontaggio e il ricupero
del quadro elettrico eccetera, interventi regolarmente riconosciuti nell'ambito
del normale computo dei quattro mesi a disposizione dell'artigiano nei casi
classici, non debbano essere riconosciuti nel caso in cui l'artigiano fosse
confrontato con una rescissione del contratto, dunque in una posizione ancora
più delicata del normale” (memoriale, pag. 4 a metà). La risposta
all'interrogativo discende da quanto si è spiegato poc'anzi (consid. 5). Qualora
il committente receda dal contratto in corso
d'opera, in effetti, il termine per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca
legale non decorre dall'ultimo lavoro eseguito (in concreto lo sgombero del
cantiere), bensì dal momento in cui la dichiarazione di recesso contrattuale giunge
all'artigiano o imprenditore. In tal caso poco giova perciò quando l'impresa
di costruzione abbia smontato i ponteggi, tolto il quadro elettrico, ritirato
la gru e portato via il proprio materiale. Che poi dopo la disdetta anticipata
del contratto AO 1 abbia ordinato all'impresa di costruzione altri lavori non
risulta, né l'interessato pretende. Certo, nell'appello il convenuto definisce la
giurisprudenza del Tribunale federale “datata”. E lo stesso Tribunale federale
si è domandato in DTF 120 II 392 consid. 1c se quell'orientamento, risalente al
1913.
(DTF 39 II 205), non andasse riesaminato. Sta di fatto che finora ciò non
è avvenuto. Per di più, la dottrina non muove critiche alla citata prassi. Non soccorrono
dunque i presupposti per scostarsene. In definitiva, e in ultima analisi, anche
su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla
controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 443.23 non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Ad ogni buon conto le iscrizioni provvisorie di ipoteche
legali di artigiani e imprenditori sono equiparate a provvedimenti cautelari
(DTF 137 III 567), di modo che – indipendentemente dal valore litigioso –
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2.
Le
spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3.
Notificazione:
– avv. ;
– avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).