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Decisione

11.2018.125

Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del divorzio, diritto di visita, contributo di mantenimento per la moglie

7 novembre 2019Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 17 luglio 2018

si è tenuta l'udienza per il contraddittorio su quest'ultima istanza. Il marito

ha ribadito le proprie domande, sollecitando inoltre l'immediata soppressione o

– in subordine – la sospensione del contributo alimentare per la moglie che nel

frattempo aveva intrapreso una convivenza a __________. AO 1 si è opposta alle

nuove richieste del marito. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali indette

seduta stante essa ha rivendicato l'affidamento della figlia, riconoscendo a AP

1 regolari contatti telefonici con la medesima, come pure incontri da

esercitare due fine settimana ogni mese

(dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle ore 18.30), tutti i lunedì per

il pranzo, tutti i martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, una

settimana ogni biennio durante le vacanze autunnali, una settimana durante le

vacanze di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale e due

settimane consecutive durante le vacanze estive. Essa ha postulato infine un

contributo alimentare per la figlia di fr. 1658.– mensili dal marzo del 2016 (senza

cenno ad assegni familiari) e uno per sé di fr. 4865.15 mensili dal 1° marzo

al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 5740.15 mensili in seguito. Il marito ha

confermato le precedenti richieste di giudizio.

L. Il 3 settembre 2018 AP

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La causa si trova

allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2018.221).

M. Statuendo con

sentenza del 5 novembre 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre e ha

fissato il diritto di visita paterno, in caso di disaccordo, nel seguente modo:

– ciascun genitore è tenuto a incoraggiare i rapporti

della figlia con l'altro genitore, mettendo sempre al centro il bene della

minore;

– i genitori

sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al

minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato e laddove necessario

segnalando i cambiamenti con un ragionevole preavviso;

– la figlia

trascorre con il padre:

- un fine settimana ogni 15 giorni dal

venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle 20.30 (con la cena);

- una sera infrasettimanale di

principio il martedì, dall'uscita della scuola fino alle 20.30 (con la cena) e,

in modo alternato, la settimana successiva dall'uscita della scuola fino al

mercoledì mattina (con il pernottamento). Progressivamente il pernottamento

infrasettimanale sarà via via esteso durante ogni settimana;

- il padre si occupa del pranzo del

lunedì;

- il padre si occupa di recuperare a

casa/a scuola la figlia e di riaccompagnarla a casa/a scuola in occasione delle

visite. La madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno una

volta alla settimana, indicativamente in occasione della visita

infrasettimanale;

- una settimana durante le vacanze

autunnali alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il

padre;

- una settimana durante le vacanze

scolastiche natalizie, alternativamen­te una volta la prima settimana (sino a

San Silvestro) e una volta la seconda settimana;

- una settimana durante le vacanze

scolastiche alternativamente di Carnevale o Pasqua;

- due settimane durante le vacanze

scolastiche estive;

– regolari

contatti telefonici, indicativamente tra le 18.00 e le 19.00.

Egli ha confermato inoltre

la curatela educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare i

seguenti contributi alimentari:

– per

la figlia:

fr.

1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,

fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e

fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,

assegni

familiari non compresi.

– per

la moglie:

fr.

1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,

fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,

fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e

fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.

Stralciate dai ruoli le

procedure CA.2016.470 (per acquiescenza) e CA.2016.482 (divenuta senza

oggetto), le spese processuali di fr. 7000.– complessivi sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

N. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 novembre

2018 nel qua­le chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare

la custodia alternata di B__________ (una settimana ciascun genito­re), di ripristinare

l'inserimento della figlia nella scuola elementare del __________ di __________

e di addebitare le spese processuali alla moglie, tenuta a rifondergli fr. 25 000.– per ripetibili di primo grado. Subordinatamente

egli insta perché, oltre a ristabilire la menzionata scolarizzazione della

figlia, gli sia garantito il più ampio diritto alle relazioni personali, da

esercitare, in caso di disaccordo e in aggiunta a “regolari contatti

telefonici”, ogni 15 giorni dal venerdì al termine della scuola fino al

mercoledì alle ore 21.00 (con cena) e durante la metà delle vacanze scolastiche.

Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello

e postula la rifusione di fr. 12 000.–

per ripetibili di appello. In una replica spontanea del 20 dicembre 2018 AP 1

ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con una duplica

spontanea del 10 gennaio 2019 (inc. 11.2018.125).

O. Nel frattempo, il 15

novembre 2018, AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore per

ottenere l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 2930.– mensili

dal 1° marzo 2016, a fr. 3775.– mensili dal 1° settembre 2016, a fr. 3808.–

mensili dal 1° gennaio 2017, a fr. 3791.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr.

3774.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a ciò, essa chiede di porre le spese

di primo grado per tre quinti a carico del marito, tenuto a rifonderle fr.

8000.– per ripetibili di prima sede e fr. 12 000.–

per ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2018 AP 1 propone

di respingere l'appello (inc. 11.2018.127).

Considerandi

in diritto: 1. I

due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso

di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale riserva non si pone, davanti al Pretore essendo litigiosi, oltre al contributo

alimentare per la figlia, l'affidamento della medesima e le relazioni personali,

controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97 del 20 maggio 2019 consid. 2). Circa la

tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata

alle parti il 5 novembre 2018. Inoltrati il 14 e il 15 novembre 2018, gli

appelli in esame sono dunque tempestivi.

3.

Al

proprio appello e alla replica spontanea AP 1 acclude quattro dichiarazioni

scritte di conoscenti, datate fra il 6 e l'8 novembre 2018, che gli attestano

impegno e capacità educative, una comunicazione – non datata – della G__________

in cui si conferma ch'egli segue le attività della figlia, come pure due attestazioni

dell'8 e 9 novembre 2018 del revisore della __________ SA, C__________ P__________,

le quali confermano la sua massima flessibilità nello svolgimento dell'attività

professionale. Il 26 aprile 2019 l'interessato ha trasmesso altresì copia di un

verbale d'udienza del 15 aprile 2019, secondo cui le parti hanno raggiunto nella

causa di divorzio un'intesa sui giorni (35) che la figlia avrebbe trascorso con

il padre tra il 4 luglio e il 25 agosto 2019, oltre a una tabella che riassume

graficamente l'assetto concordato. Ora, documenti relativi alla situazio­ne di figli minorenni sono sempre

ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF

144.

III 349). E sicco­me nella fattispecie la controversia verte anche

sulla custodia di B__________, essi

vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio

(DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

I. Sull'appello

di AP 1

4.

In

merito all'affidamento della figlia il

Pretore ha ricordato anzitutto che, seppure dal 1° luglio 2014 l'autorità parentale

congiun­ta sia divenuta la regola (e includa il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio), ciò non implica necessariamente che essa vada disposta

in ogni caso, il giudice doven­do verificare d'ufficio – alla luce dei criteri

posti dalla giurisprudenza (DTF 142 III 612) – se essa sia compatibile con il

bene del figlio nella fattispecie. In concreto non sono revocate in dubbio né le

capacità educative dei genitori né la legittimità del trasferimento della

moglie (insie­me con la figlia) a __________. L'interesse della figlia dev'essere

valutato così – ha precisato il primo giudice – tenendo conto del fatto che attualmente

B__________ vive ed è scolarizzata a __________. Ciò posto, egli ha ritenuto un

nuovo cambiamento di istituto scolastico, foss'anche per tornare nella scuola

frequentata prima del trasloco, contrario all'interesse della figlia, mentre ha

definito semplici congetture sprovviste di riscontri probatori le critiche mosse

dal padre all'istituto scolastico di __________ (sentenza impugnata, pag. 4

seg.).

Il Pretore ha ritenuto poi il

modello di alternanza proposto dal padre difficilmente praticabile e compatibile

con gli impegni lavorativi di lui, il quale neppure ha spiegato come concretamente

intenderebbe organizzarsi. Ulteriori ostacoli ha ravvisato il primo giudice nella

distanza tra i domicili dei genitori e nella “ostinata contrapposizione (…)

riguardo alle scelte per la figlia B__________”. Egli ha confermato così l'affidamento

della figlia alla madre, mentre per quel che è delle relazioni personali con il

padre ha mantenuto la regolamentazione convenuta dai genitori con l'aiuto del

curatore educativo, non senza precisare che il venir meno delle due colazioni,

il lunedì e il mercoledì mattina, è bilanciato dall'ampliamento degli incontri

infrasettimanali con possibilità di pernottamento ogni settimana (e non solo

ogni 15 giorni) e posticipazione dell'orario di rientro il fine settimana alle ore

20.30

(sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

5.

L'appellante esordisce ricordando

che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 298 cpv. 2ter CC, conformemente al quale

in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, a istanza di uno dei

genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene di quest'ultimo, sia

opportuno disporre la custodia alternata. Ciò basta per giustificare, a suo

avviso, la richiesta di affidamento congiunto. A mente sua, una custodia

alternata in ragione di metà ciascuno risponde inoltre all'interesse di B__________

perché garantisce alla figlia stabilità e continuità nei rapporti con i

genitori, permettendo a lui inoltre di preservare “la sua figura di padre”,

sminuita dalla presen­za del nuovo convivente della moglie. Egli riafferma

inoltre le sue preoccupazioni sul contesto scolastico della figlia, definito

critico, e ribadisce l'importanza che B__________ termi­ni il ciclo primario nella

scuola del __________ a __________, ciò che il Pretore avrebbe dovuto

approfondire d'ufficio.

Quanto ai motivi addotti dal

primo giudice contro l'ipotesi di una custodia alternata, l'appellante rammenta

ch'egli è libero di organizzarsi il lavoro e gli orari, come ha confermato C__________

P__________ e come dimostra il fatto ch'egli non ha mai mancato un diritto di

visita, riuscendo finanche a trascorrere con la figlia 33 giorni (cinque

settimane sulle 11 totali) durante le vacanze estive del 2018. Egli si duole poi

che il Pretore, senza averlo mai interpellato, gli abbia rimproverato di non

avere dimostrato come intenda predisporsi. Contrariamente all'opinione del

primo giudice, a suo parere la distanza tra __________ e __________ non

costituisce un grave impedimento, anche perché la paventata situazione di

traffico riguarda se mai il senso di marcia opposto a quello percorso per

accompagnare B__________. Né, a suo dire, la perdurante tensio­ne fra genitori,

ch'egli riconduce al comportamento prevaricatore della moglie e che, comunque

sia, l'intervento del curatore educativo ha contribuito in parte a smorzare, è

tale da escludere l'affidamento congiunto di B__________, la situazione essendo

per altro assimilabile a quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni

analoghe.

Circa le modalità di esercizio

delle relazioni personali, AP 1 contesta ch'egli, in caso di mancata

concessione della custodia alternata, abbia dissentito su un'estensione settimanale

(invece che quindicinale) del pernottamento del martedì, come ha affermato il

Pretore. A prescindere da ciò, l'ordine di estendere “progressivamente

il pernottamento infrasettimanale (…) via via (…) durante ogni settimana”

(dispositivo n. 5) risulta troppo vago

perché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola

volontà della moglie. Da ultimo, l'appellante reputa “scioccante” l'assetto

delle vacanze adottato dal primo giudice con riferimento alla prassi cantonale,

tale prassi prevedendo almeno tre settimane (e non solo due, come ha stabilito

il Pretore) in estate e che, comunque sia, egli si è preso cura della figlia

per quasi cinque settimane nell'estate del 2018.

6.

Il

primo interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha

emanato il giudizio impugnato, il 5 novembre 2018, il Pretore fosse ancora

competente per statuire a protezione dell'unione coniugale.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di rilevare che, qualora una procedura a tutela dell'unione

coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro

coniuge promuova – come in concreto il 3 settembre 2018 (sopra, lett. L) –

azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione

coniugale decade (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2017.47 del 28 gennaio

2019, consid. 7). A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in

simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede

la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi

(DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,

II-2017

pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 4). Le misure a

protezione dell'unione coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione

della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio

della causa di divorzio solo il giudi­ce dei provvedimenti cautelari nella

causa di stato può decidere di modificare o sopprimere tali misure (art. 276

cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione

dell'unione coniugale continuano ad applicarsi così come sono.

b) Nella

fattispecie è pacifico che nel momento in cui ha deciso il 5 novembre 2018 a

protezione dell'unione coniugale il Pretore era competente per statuire sui

contributi alimentari per moglie e figlia dall'introduzione della relativa

istanza. E siccome a quel momento non sussisteva decisione né richiesta alcuna per

una disciplina cautelare nella causa di stato, nulla ostava a una decisione da

parte del giudice a protezione dell'unione coniugale. In una recente sentenza

del 28 gennaio 2019 (inc. 11.2017.47, consid. 8) questa Camera ha invero annullato

una sentenza emessa dal Pretore a tutela dell'unione coniugale, rilevando che egli

non era più abilitato a regolare il diritto di visita dopo la litispendenza

della causa di divorzio né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai

figli dopo tale data. In quella vertenza, però, il Pretore ave­va statuito a

protezione dell'unione coniugale nonostante fosse già stato adito come giudice dei

provvedimenti cautelari nella causa di divorzio per regolare i medesimi aspetti.

Nel caso in esame non sussiste alcuna domanda di provvedimenti cautelari nella

causa di stato, l'unica richiesta in tal senso riguardando l'assetto del

diritto di visita per le vacanze estive del 2019 (inc. CA.2019.84). Ciò posto, le

parti conservavano nel caso specifico un interesse affinché il giudice a

protezione dell'unione coniugale statuisse sulle loro richieste (analogamente:

sentenza del Tribunale federale 5A_13/2019 del 2 luglio 2019, consid. 3.2).

7.

Ciò

posto, per quel che è dell'affidamento di B__________, l'appellante sostiene che

l'entrata in vigore, il 1° gennaio

2017, del­l'art. 298 cpv. 2ter CC

giustifica da sé l'istituzione di una custodia alternata. Egli trascura tuttavia

che la novella legislativa non ha creato alcun automatismo, ma impone in ogni

caso al giudice di valutare se una simile forma di custodia sia opportuna per

il bene del figlio. Sapere se una misura del genere sia effettivamente nell'interesse

di B__________ perché garantisce stabilità e continuità alla figlia nei

rapporti con i genitori è una questione che va esaminata alla luce delle

contingenze concrete.

a) Il Pretore ha già ricordato che una

custodia alternata deve rispondere al bene del figlio e che a tal fine il

giudice valuta le circostanze del caso specifico nel loro

insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità

educative dei medesimi, la loro disponibilità e volontà di comunicare

vicendevolmente per la cura del figlio, la situazione geografica e la distanza

delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a

una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta

a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma

di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si

affrontino in un conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia

alternata il fatto che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già

prima della separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente

di lui. Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e

bambini in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può

essere di rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può

rivelarsi preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori

che abitino l'uno lontano dall'altro (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza

del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in:

FamPra.ch 2018 pag. 873).

b) Nella

fattispecie le capacità educative dei genitori non sono in discussione. È indubbio

altresì che durante la vita in comune la madre, occupata professionalmente a

tempo parziale, si occupasse preponderatamente della figlia. L'appellante

ribadisce ch'egli è disposto e in grado di assumere – almeno in parte – la cura

della medesima, essendo libero di

organizzare il lavoro e gli orari a suo piacimento, tant'è che ha potuto trascorrere

con la figlia cinque settimane sulle 11 totali durante le vacanze estive del

2018.

Ora, sarà anche vero che AP 1 dispone di

una buona flessibilità nel gestire i propri orari di lavoro. Nemmeno in questa

sede egli spiega tuttavia come intenda organizzare concretamente la sua

attività a tempo pieno per prendersi cura della figlia sull'arco di una

settimana intera o, per lo meno, dal venerdì fino al mercoledì sera. Egli si

duole che il Pretore non abbia indagato al proposito e non gli abbia posto

domande. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione non solleva tuttavia le parti – a maggior ragione se patrocinate – dalle

loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto

possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid.

4.3

). Spettava quindi al convenuto recare le indicazioni necessarie.

c) Né

l'appellante può rimproverare al Pretore di avere usato “due pesi due misure”

per non avere verificato come si organizza l'istante

(memoriale, pag. 9; replica spontanea, pag. 16). AO 1 è impiegata solo a

tempo parziale (50%) e ha precisato i suoi orari di lavoro durante l'anno

scolastico (il lunedì dalle 8.00 alle 16.00, il martedì dalle 8.30 alle 15.30,

il mercoledì dalle 8.00 alle 11.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30), come

pure durante le vacanze (il lunedì e il martedì dalle 8.00 alle 16.00, il

mercoledì dalle 8.00 alle 12.00: verbale del 28 novembre 2016, pag. 1). D'altro

lato l'appellante non può pretendere che la moglie estenda l'attività lucrativa

all'80% dopo i 10 anni di B__________ per conformarsi alla più recente prassi

del Tribunale federale. In virtù di questo nuovo orientamento (pubblicato in

DTF 144 III 481) l'esigibilità per il genitore affidatario di esercitare un'attività

lucrativa all'80% interviene – di regola – non prima del momento in cui il

figlio inizia la scuola secondaria, fermo restando che nella maggior parte dei

Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Per

tacere del fatto poi che in concreto il bilancio familiare neppure imporrebbe un

simile automatismo. Riguardo alla circostanza che l'appellante non abbia mancato un diritto di visita e

abbia trascorso con B__________ cinque settimane durante le vacanze estive, ciò

non basta, nemmeno a un sommario esame, per giustificare una custodia alternata

sull'arco del­l'intero anno.

d) Nel

complesso l'appellante non ha quindi reso verosimile di potersi prendere cura della

figlia – come ha fatto finora la madre personalmen­te – se non nell'ambito di

un usuale o accresciuto diritto di visita oppure di una situazione di necessità

(replica spontanea, pag. 11 in basso). E anche tenendo con­to di altri aspetti

tale conclusione non muta. Si condividesse anche l'opinione dell'appellante,

secondo cui la distanza del­le abitazioni dei genitori (circa 7 km) e la

situazione del traffico lungo quel percorso non risultassero particolarmente

gravose per una ragazza dell'età di B__________ (10 anni), rima­ne “d'attualità

l'ostinata contrapposizione tra i due genitori riguardo alle scelte per la figlia”,

oltre che la posizione manifestata dalla ragazza allo psicologo __________ G__________

cui il Pretore ha delegato l'ascolto. Riguardo all'“ostinata contrapposizione”

tra genitori, a ben vedere l'appellante non la contesta. Riconosce anzi che, tranne

per quanto concerne le vacanze estive del 2018 al cui proposito i coniugi hanno

trovato un accordo grazie alla mediazione del curatore educativo, permane “una

certa tensione” ch'egli ascrive alla'“prepotenza della moglie” e assimila a

quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni analoghe.

Per

quanto si riferisce alla posizione di B__________, il desiderio di un figlio va

di principio considerato anche se questi non ha ancora la necessaria capacità

di discernimento (maturata di solito intorno

agli 11–13 anni: DTF 131 III 556 consid. 1.2.2) sulla questione dell'affidamento (sentenza

del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 873; cfr. Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin, La garde alternée – Une

étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in: FamPra.ch 2018 pag. 317

segg.). Dal rapporto di ascolto 16 settembre 2016 dello

psicologo __________ G__________ si evince che a B__________ l'assetto attuale

delle relazioni personali “va bene così” e che essa non intende modificare nulla

di particolare. La figlia esprime il proprio attaccamento a entrambi i genitori,

ma indica nella madre “la persona di riferimento primario” (pag. 3 seg.). Cer­to, l'appellante fa notare che dall'allestimento

del rapporto “il tempo trascorso è notevole”, tuttavia egli non chiede di

risentire la figlia. Si interroga soltanto “se non sarebbe stata necessaria un'ulteriore

audizione di B__________”. Sta di fatto che a un sommario esame come quello che

governa le procedure a tutela dell'unione coniugale non risultano nuovi

sviluppi che potrebbero giustificare un nuovo ascolto. In definitiva le ragioni

addotte dal Pretore per scartare l'eventualità di una custodia alterna­ta

resistono alla critica.

8.

Relativamente

alle preoccupazioni sul percorso scolastico della figlia a __________ e all'opportunità

che B__________ termini il ciclo primario nella scuola del __________ a __________,

l'appello si esaurisce in congetture prove di riscontri oggettivi. È possibile

che l'istituto scolastico sia oggetto di critiche da parte di vari genitori. La

vaghezza della doglianza non permette tuttavia di ravvisare, a un giudizio di

verosimiglianza, un pericolo per il bene della figlia tale da giustificare un

nuovo spostamento di lei, men che meno a pochi mesi dalla fine del ciclo

scolastico primario (analogamente: RtiD I-2019 pag. 515 consid. 10 con

riferimenti). Quanto alla richiesta – nella replica spontanea (pag. 7 e 10) –

che questa Camera raccolga le informazioni necessarie, essa è del tutto

indeterminata, l'appellante non precisando minimamente a quali informazioni,

dichiarazioni o rapporti egli si riferisca né spettando a questa Camera

condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si perita di

illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; v. anche I CCA, sentenza inc.

11.2010.39

del 30 maggio 2011 consid. 5).

9.

Per

quanto attiene alle relazioni personali, l'appellante chiede che in caso di

disaccordo la figlia rimanga con lui “da venerdì al termine della scuola fino a

mercoledì sera ore 21.00 (con cena), compresi i pernottamenti, ogni 15 giorni,

occupandosi il padre di riportare la figlia a scuola, rispettivamente alla

madre quando non c'è scuola”. AO 1 obietta che la richiesta è irricevibile,

siccome nuova, e ricalca ancora le modalità

di una custodia alternata. Essa perde di vista però che la subordinata

configura un minus rispetto a quanto AP 1 aveva chiesto in prima sede il

27.

marzo 2018 (sopra, lett. H). Si conviene invece che il modello di relazioni

personali invocato in subordine dall'appellante si apparenta a una custodia

alternata, giacché raggiun­ge all'incirca una partecipazione del 30% alla cura del

figlio che taluni autori pongono come condizione per pronunciare una misura

siffatta (Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin,

op. cit., pag. 301 nota 22). E sull'inopportunità di una custodia

alternata già si è detto.

10.

Circa

la sua resistenza a portare il pernottamento del martedì sera da una frequenza

quindicinale a settimanale, l'appellante definisce “paradossale” che, nel caso

in cui non fosse accolta la domanda di custodia alternata, la sua condotta

processuale sia interpretata come un rifiuto a ogni altro ampliamento delle

relazioni personali, come ha ritenuto il Pretore. A parte ciò, a suo parere l'ordine

di estendere “via via progressivamente” il pernottamento infrasettimanale è

troppo vago, poiché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola

volontà della moglie. Su quest'ultimo punto l'appellante ha ragione, l'ampliamento

“via via progressivamente” stabilito dal Pretore essendo troppo generico e

indeterminato. Potendosi supporre ad

ogni buon conto che dopo quasi un anno dal disciplinamento in oggetto la

prospettata progressione sia ormai completata, nulla sembra ostare a una

modifica del dispositivo pretorile (art.

296.

cpv. 3 CPC), nel senso di sopprimere

la locuzione controversa, tanto più che già al dibattimento finale del

17.

luglio 2018 AO 1 auspicava il pernottamento settimanale del martedì (sopra,

lett. I).

11.

L'appellante

insta altresì perché gli sia garantito il diritto di trascorrere con B__________

la metà delle vacanze scolastiche, intendendosi con ciò le vacanze estive. Al

proposito il Pretore si è limitato ad argomentare che “l'assetto attuale”

risponde “ai crismi minimi” previsti dalla prassi e va confermato (sentenza

impugnata, pag. 6 in basso). Per l'appellante tale apprezzamento è arbitrario:

da un lato perché il giudice non può regolare le relazioni personali rinviando a

una prassi cantonale in materia, dall'altro perché in concreto la decisione

impugnata neppure corrisponde alla prassi ticinese (la quale prevede almeno tre

settimane di ferie estive), ma soprattutto perché non tiene conto del fatto –

non contestato – che, grazie anche alla mediazione del curatore, le parti si

sono accordate in modo tale ch'egli potesse trascorrere con B__________ 33

giorni nell'estate del 2018 e 35 giorni nell'estate del 2019 su un totale di 77

giorni (cfr. lettera 26 aprile 2019 dell'avv. PA 1).

In

realtà, contrariamente all'opinione del convenuto, il Pretore non si è limitato

a rinviare alla giurisprudenza cantonale, ma ha confermato “l'assetto attuale”

che risponde secondo lui ai parametri minimi di quella prassi. Si conviene invece

con AP 1 che l'apprezzamento del primo giudice muove da premes­se fallaci nella

misura in cui indica in due sole settimane quel periodo. Riguardo all'“assetto

attuale”, a ragione l'appellante rileva che esso era già stato concordato per

gli anni 2016 e 2017 in tre settimane (verbale di udienza del 27 luglio 2016,

pag. 4 e 8 con rinvii). Quanto al diritto di visita che la giurisprudenza

ticine­se riconosce abitualmente – in linea di principio – a un genitore non

affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica, esso consiste

ugualmente in tre settimane di ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò

posto, la decisione di limitare a due settimane le relazioni personali con la

figlia nelle vacanze scolastiche d'estate non può essere condivisa, non

ravvisandosi – né risultan­do – altri fattori che inducano a ridurre il diritto

di visita usuale invalso nella giurisprudenza ticinese.

Dovendosi

poi stabilire se si giustifichi di accordare all'appellante un diritto di

visita più esteso rispetto a quello abituale, ch'egli rivendica nella metà

delle vacanze estive, l'intesa raggiunta dai genitori con l'aiuto del curatore

educativo per l'estate del 2018 e confermata nel 2019 indizia, a un giudizio di

verosimiglianza, che tale regolamentazione – condivisa – risponde al bene di B__________.

Merita dunque di essere ripresa da questa Camera, nel sen­so di riconoscere un

diritto di visita di cinque settimane nel periodo estivo. Entro tali limiti l'appello

è provvisto di buon fondamento.

II. Sull'appello

di AO 1

12.

Riguardo

ai contributi di mantenimento, litigioso in appello rima­ne quello per la

moglie. Il Pretore ha ricordato che AO

1.

intrattiene una relazione con L__________ B__________ dal novembre del 2016

al più tardi e convive stabilmente con lui dal luglio del 2018. Scartata l'ipotesi

di un “concubinato qualificato” che giustifichi il rifiuto di un contributo

alimentare, per il primo giudice occorre tenere conto nondimeno dei vantaggi

economici che la moglie trae da tale situazione. Ciò posto, egli ha appurato un

reddito netto di lei di fr. 3492.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3523.–

mensili fino al 31 agosto 2016, aumentato a

fr. 4346.– mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 4382.– mensili fino al 31 dicembre 2017 e ridisceso a fr. 3499.–

mensili dal gennaio del 2018 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.– [ridotto dal 1° luglio 2018 a fr. 850.–],

locazione con spese accessorie [già dedotta la quota di un terzo inserita nel

fabbisogno in denaro di A__________] fr. 1067.– dal settembre del 2016 [ridotti

a fr. 534.– dal luglio 2018], parcheggio

fr. 150.– dal settembre del 2016 al giugno del 2018, premio della cassa malati

fr. 398.– [aumentato a fr. 433.75 dal gennaio 2017], rata del leasing fr. 380.–

[ridotta a fr. 344.95 dall'ottobre 2016], imposta di circolazione fr. 119.–

[ridotta a fr. 58.– dal­l'ottobre 2016], assicurazione dell'automobile fr.

216.

– [ridotta a fr. 118.– dall'ottobre 2016], carburante fr. 150.– dal luglio

del 2018, contributo al “terzo pilastro” fr.

560.

–, carico fiscale fr. 500.– [ridotto a

fr. 300.– dal settembre 2016]: sentenza impugnata, pag. 7 a 9).

Per quel che è del marito, il

Pretore ne ha determinato il reddito netto da attività lucrativa sulla scorta dei

dati fiscali in fr. 6909.– mensili nel 2016, in fr. 6910.– mensili nel 2017 e in

fr. 6877.– mensili dal gennaio del 2018, a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 3737.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e di fr. 3822.– mensili in seguito

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa

malati fr. 261.20 [aumentato a fr. 345.40 dal gennaio 2017], assicurazione

infortuni fr. 25.–, spese condominiali fr. 289.–, fondo di rinnovamento fr.

95.

–, riscaldamento fr. 89.–, assicurazione dell'economia domestica e

responsabilità civile fr. 46.–, assicurazione protezione giuridica fr. 38.–,

imposta di circolazione fr. 100.–, assicurazione dell'automobile fr. 219.–,

contributo al “terzo pilastro” fr. 564.–, carburante fr. 200.–, spese casa __________

fr. 61.30; onere fiscale fr. 550.–: sentenza impugnata, pag. 9 a 12).

Il Pretore ha calcolato in

seguito il fabbisogno in denaro della figlia sulla base della tabella 2016

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 1113.– mensili dal marzo all'agosto del 2016 (dedotti il costo dell'alloggio

[la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della posta per

“cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure l'assegno

familiare, compreso nella tabella) e in fr. 1646.– mensili dal settembre fino

al dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo

e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, oltre all'assegno

familiare). Dal 1° gennaio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul

mantenimento dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di

A__________ in fr. 1066.– mensili, cui ha aggiunto un contributo di

accudimento di fr. 500.– mensili fino al 30 giugno 2018 (sentenza impugnata,

pag. 12 seg.).

Nelle condizioni descritte,

dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo

giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 2028.– mensili

fino all'agosto del 2016, di fr. 672.–

mensili fino al dicembre del 2016, di fr. 632.– mensili fino al dicembre

del 2017, di fr. 599.– mensili fino al giugno del 2018 e di fr. 1982.– mensili

in seguito, che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Ne è risultato un contributo

alimentare per

la figlia di fr. 1113.– mensili

dal marzo all'agosto del 2016, di fr. 1646.–

mensili dal settembre al dicembre del 2016, di fr. 1566.– mensili dal

gennaio al dicembre del 2017 e di fr. 1066.– mensili dopo di allora (assegni

familiari non compresi). Per la moglie il Pretore ha riconosciuto un contributo

alimentare di fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2016, di fr. 1190.– mensili dal

1° settembre 2016, di fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017, di fr. 1189.–

mensili dal 1° gennaio 2018 e di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a

ciò, egli ha autorizzato il marito a porre in compensazione, previa giustificazione

della pretesa, quanto egli avesse anticipato fino al termine (31 agosto 2016) della

comunione domestica (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

13.

L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del proprio

fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr. 3727.– mensili fino al 31 agosto

2016, a fr. 5949.95 mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 5985.70 mensili fino

al 30 giugno 2018 e a fr. 5452.70 mensili dopo di allora. Essa postula l'aumento

del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili e il

riconoscimento del canone per il parcheggio (fr. 150.– mensili) anche dopo il

giugno del 2018, rivendica le spese per il carburante (fr. 150.– mensili) anche

prima di allora, come pure il costo del “personale domestico e babysitter” (fr. 500.– mensili), oltre a spese legali (fr.

700.

– mensili) e a un onere fiscale di fr. 550.– mensili. Le varie poste

vanno esaminate singolarmente.

a) Relativamente

al minimo esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore ha calcolato dal luglio

del 2018 la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili) “in considerazione della

partecipazione alle spese di economia domestica di L__________ B__________”

(sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante obietta che il dato considerato

dal primo giudice si applica unicamente nel caso di una comunione domestica che

superi i cinque anni. Se non che, così argomentando, essa confonde la

giurisprudenza secondo cui un concubinato si presume “qualificato” e comporta

la soppressione o la sospensione del contributo alimentare se la convivenza dura

da almeno cinque anni (DTF 118 II 235) con quella per cui il minimo

esistenziale di un coniuge che vive in comunio­ne domestica con un terzo

corrisponde – a prescindere dalla sua durata – alla metà dell'importo per

coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Su questo punto l'appello manca perciò di

consistenza.

b) In merito al

costo del posteggio di fr. 150.–

mensili, il Pretore l'ha riconosciuto dal settembre del 2016 al giugno del

2018, non ritenendolo più verosimile dal momento dalla convivenza (sentenza

impugnata, pag. 8). L'appellante fa notare che la spesa continua a sussistere a

prescindere dalla sua convivenza a __________ e che l'esborso è legato all'attività

professionale, il posteggio trovandosi in via __________ a __________, non

distante dal suo luogo di lavoro. In effetti non è dato di comprendere perché

il costo del posteggio andrebbe riconosciuto solo fino all'inizio della

convivenza. Non consta che il rapporto di locazione relativo all'autorimessa di

via __________ 6

a __________ (doc. AA) sia venuto meno. Certo, l'interessata non abita più a __________

(doc. Z). Il trasferimento a __________ rende tuttavia ancor più verosimile la

necessità di un posteggio a __________, ove si consideri che il Pretore ha

riconosciuto all'istante, da quel momento, le spese per il carburante e che dal

2016.

lo studio dentistico per cui essa lavora non mette più a disposizione dei

dipendenti un posteggio gratuito (deposizione di AO 1, del 28 novembre 2016,

pag. 2).

L'appellato

obietta che la spesa in questione non andrebbe riconosciuta neppure per il periodo precedente la conviven­za, la

moglie avendo stipulato il contratto dopo la separazione e senza il di lui

consenso. Ora, sarà anche vero che il contratto di locazione per il posteggio è

stato stipulato senza il suo accordo dopo la separazione. L'interessato non revoca

in dubbio però che la moglie usufruisse di un veicolo proprio già durante

la vita in comune né che le risorse della famiglia siano insufficienti per

sopperire ai costi dell'automobile (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con

richiami). Nulla impediva perciò al Pretore di

riconoscere – coerentemente – nel fabbisogno minimo della moglie anche la spesa

per il posteggio dell'automobile, a prescindere dal fatto che essa abbisognasse

di una vettura per scopi professionali quando abitava ancora a __________. Ne

discende che, verosimile, la spesa va confermata ed estesa, per quanto testé

illustrato, anche dopo il 30 giugno 2018. Al riguardo l'appello è provvisto di

buon diritto.

c) Per quanto riguarda il costo del carburante,

il Pretore l'ha riconosciuto “per esigenze professionali” dal 1° luglio 2018, ovvero

da quando l'appellante si è trasferita a __________, prima di allora la moglie

non avendo reso verosimile “un costo accresciuto legato allo svolgimento dell'attività

professionale o per altri motivi” (sentenza impugnata, pag. 8). Per l'appellante,

invece, la necessità di far capo a un'automobile anche prima del trasloco a __________

è dimostrata dal fatto che le era chiesta flessibilità sia sul posto di lavoro

sia nel­l'accudimento di B__________. Il che è possibile, ma non basta per

rendere verosimile la spesa invocata, tanto meno ove si consideri che nel

periodo antecedente il trasferimento a __________ l'istante abitava in un

appartamento di 3.5 locali proprio in via __________ 6 a __________ (doc. Z), per

sua stessa ammissione a poca distanza dal luogo di lavoro (ma anche dell'istituto

scolastico del __________) e non aveva bisogno del posteggio aziendale (deposizione

del 28 novembre 2016, pag. 2). Su questo punto l'appello manca pertanto di

consistenza.

d) Per

quel che è del mancato riconoscimento del costo per il “personale domestico e

babysitter”, il Pretore non lo ha ritenuto verosimile. Quand'anche – egli ha

argomentato – l'affiliazione dei coniugi alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG nell'agosto del 2015 come datori di lavoro (doc. 16) indizi l'intenzione

di valersi di un aiuto domestico, tutto si ignora sull'effettiva sua assunzione

(sentenza impugnata, pag. 9). AO 1 eccepisce di avere fatto valere tale spesa

già nell'istanza del 7 marzo 2016 e la reputa legittima, giacché “i costi

legati ai figli includono anche le spese di accudimento da parte di terzi”. Essa

trascura tuttavia che eventuali spese per l'accudimento della figlia da parte

di terzi andrebbero inserite come costi diretti nel fabbisogno in denaro di A__________

(che le parti non discutono) e non nel fabbisogno minimo del genitore

affidatario (DTF 144 III 385 consid. 7.1.3). A parte ciò, l'appellante omette

anche in questa sede di addurre gli elementi necessari (indicazione della

persona impiegata e delle condizioni d'impiego) per rendere verosimile la

pretesa. La doglianza cade dunque nel vuoto.

e) Riguardo alle spese legali, il Pretore non ha

ammesso l'esbor­so. La prassi cantonale – ha precisato – non riconosce provvigioni

ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniuga­le. Concede a un

coniuge in difficoltà finanziarie che non può attendere l'emanazione della decisione

finale la facoltà di chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a

suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c con richiami), ma in concreto – egli ha soggiunto sulla scorta di

un estratto bancario del 31 dicembre 2015 (doc. V2) – la moglie può

contare su risorse sufficienti (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante ribadisce

di non avere mezzi per sostenere i costi di patrocinio, quantificati in fr. 12 270.– il 30 giugno 2016 (doc. U) e in fr.

24.

000.– dal luglio del 2018. Chiede così che

le siano riconosciuti nel fabbisogno minimo fr. 700.– mensili (calcolati

prevedendo una durata della causa di divorzio di quattro anni). Oltre a ciò, essa

afferma di aver dovuto attingere a fr. 10 000.– per riscattare il leasing dell'automobile.

Ora,

dall'estratto della Banca __________ del 31 dicembre 2015 (doc. V2),

cui si riferisce il primo giudice, si evince che AO 1 disponeva allora di un

saldo di fr. 8527.55 sul conto privato e di fr. 44 644.95 sul conto risparmio, oltre a possedere

100.

azioni __________ per

un

valore di fr. 8680.–, onde un patrimonio complessivo di fr. 62 052.50. Certo, il conto privato risulta

essersi contratto il 30 giugno 2016 a fr. 2208.68 (doc. X). Ma per tacere del

fatto che fr. 3600.– sono stati trasferiti sul conto di risparmio, l'appellante

sottace il destino del patrimonio rimanente. A parte quindi la dubbia

ricevibilità dell'appello, che non si confronta con l'argomento pretorile delle

“risorse accantonate/investi­te”, si volesse anche tenere conto di costi di

patrocinio aggiornati di fr. 24 000.–, che

l'appellante per altro non docu-menta, e della spesa di fr. 10 000.– per il riscatto del leasing, che il

marito sostiene di avere pagato il 10 aprile 2017 (osservazioni, pag. 6), l'interessata

appare, a un sommario esa­me, in grado di finanziare i costi della procedura.

La pretesa è destinata così all'insuccesso.

f) Circa

l'onere fiscale, il Pretore lo ha stimato in fr. 500.– mensili sino all'agosto del

2016.

(fine della comunione domestica) sulla base della tassazione comune del

2014.

(doc. Q). Dal settembre del 2016, con la disgiunzione delle partite

fiscali, egli ha stimato un carico tributario di fr. 300.– mensili in virtù “degli

alimenti oggi calcolati e del ridimensionamento della sostanza” della moglie

(sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante chiede che, tenuto conto del suo

reddito, come pure dei contributi alimentari per sé e per la figlia, le sia

riconosciuto il medesimo aggravio inserito nel fabbisogno minimo del marito

(fr. 550.– mensili), precisando che se mai va ridotto l'onere fiscale di quest'ultimo,

potendo costui dedurre dal proprio reddito

gli obblighi alimentari.

Intanto

l'interessata non spiega in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore

andrebbero aumentate a fr. 550.– mensili. A parte ciò, essa non può invocare

una parità di

trattamento

solo per vedersi riconoscere imposte non rese verosimili. Sia come sia, considerando

un reddito netto di fr. 44 000.– annui

(doc. EE) e contributi alimentari (per sé e la figlia) di circa fr. 25 000.– annui, la stima del Pretore è

sostenibile. Dandosi un reddito complessivo di fr. 69 000.– annui, spese professionali di fr. 5700.– e oneri assicurativi di fr. 6739.–

(ultimo dato disponibile nel fascicolo “richiamo da Ufficio di tassazione” nell'inc.

SO.2018.1484), il carico d'imposta corrisponde

sostanzialmente a quello calcolato dal Pretore (‹https:

www.3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php›). In proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

14.

Dal

canto suo AP 1 chiede di togliere dal fabbisogno minimo della moglie la rata

del leasing, che essa avrebbe contratto senza il suo consenso dopo la

separazione, come pu­re, dall'inizio della convivenza, i costi della pigione,

che l'interessata ha omesso di documentare. Ora, l'appellato non discute che la

moglie abbia preso in leasing una V__________ “__________” in sostituzione di

una P__________ “__________” riscattata, ma non più usata per gli eccessivi consumi

e i costi assicurativi, la quale non poteva essere venduta perché egli la

riteneva sua (deposizione di AO 1 del 28 novembre 2016, pag. 3). Ciò posto, per

quanto già illustrato dianzi in relazione alle spese del posteggio (consid. 13b),

la spesa appare giustificata.

Trattandosi

della pigione, il Pretore ha accertato che dal luglio del 2018 la moglie

condivide i costi dell'alloggio con il convivente. In difetto della spesa aggiornata

egli si è fondato sull'ultimo dato disponibile, relativo alla locazione di via __________

6.

a __________, il cui costo complessivo (fr. 1600.– mensili) poteva essere ripreso per determinare il costo di

un appartamento fuori dall'area urbana di __________ di dimensioni superiori,

poiché occupato da tre e non più da due persone. Dedotta la metà a carico del

convivente (fr. 800.– mensili) e la quota di un terzo (sull'altra metà)

inserita nel fabbisogno in denaro di A__________ (fr. 266.– mensili), il primo

giudice ha fissato in fr. 534.– mensili la spesa inserita nel fabbisogno minimo

di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 8). Ora, che l'appellante non abbia

documentato i costi a suo carico per l'abitazione di __________ è pacifico. Ciò

non significa tuttavia che essa alloggi gratuitamente. E trattando­si di st­abilire

il fabbisogno minimo di una persona sola residente nel­l'agglomerato luganese,

un esborso di fr. 534.– mensili (spese accessorie comprese) appare finanche

modesta (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018,

consid. 7d), sicché l'appellato non ha motivo di dolersi dell'apprezzamento

del Pretore. Il fabbisogno minimo della moglie va così confermato, salvo dover essere

adeguato a fr. 3649.– mensili dal 1° luglio 2018 (sopra, consid. 12 e 13b).

15.

L'appellante chiede inoltre

di rivalutare le entrate complessive del marito a fr. 111 715.– nel 2014, a fr. 135 238.– nel 2015, a fr. 122 860.– nel 2016, a fr. 123 269.– nel 2017 e di nuovo a fr. 122 860.– nel 2018, al reddito da attività

lucrativa dovendosi aggiungere un reddito locativo di fr. 25 938.– e un reddito potenziale di fr. 1200.–

mensili per avere egli gravato di usufrutto in favore della madre fondi che

detiene in comproprietà con il fratello. Essa rimprovera poi al Pretore di non

avere accertato l'elevato tenore di vita della famiglia che il solo reddito da attività

lucrativa dichiarato dal marito mai avrebbe permesso di sostenere.

a) Le

considerazioni sui redditi antecedenti il 2016 sono senza rilievo ai fini del

giudizio. Dovendosi definire un reddito da attività dipendente, come è quello attestato

nei conteggi salariali della __________ SA (doc. 67 a 70), fa stato in effetti il

reddito conseguito nei periodi sull'arco

del quale sono dovuti i contributi alimentari (cfr. RtiD I-2012

pag. 879 consid. 4 in fine; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019, consid. 6). Siccome

in concreto il contributo alimentare decorre dal marzo del 2016, entra in linea

di conto solo lo stipendio conseguito a partire da quell'anno, come riconosce

in definitiva l'appellante medesima nella sua tabella riassuntiva a pag. 21 del

memoriale. Al proposito non è il caso perciò di dilungarsi.

b) Relativamente

al mancato computo del reddito locativo, l'appellante non spiega perché il Pretore, calcolando il reddito al netto di

quel dato (sentenza impugnata, pag. 9), sarebbe caduto in errore. Comunque sia,

il marito non è più titolare della proprietà per piani n. 31 __________ da lui abitata e non poteva quin­di –

invero neppure ove fosse rimasto tale (I CCA,

sentenza inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018, consid. 3 con riferimento) – vedersi imputare un reddito locativo.

Identica considerazio­ne vale per la

sua quota di comproprietà sulle proprietà per piani n. 5__________ e 5__________

del fondo base n. __________ RFD di __________ (doc. T1 e T2),

ch'egli ha concesso in usufrutto alla madre, cui spetta ormai il godimento

(art. 755 CC). Altra è la questione, che sarà trattata nel considerando che

segue, di sapere se al marito si possa ascrivere un reddito potenziale per

avere – come assume l'appellante – rinunciato a mettere a frutto la sua quota,

gravata di usufrutto in favore della madre.

c) Riguardo

al reddito potenziale per l'usufrutto

concesso alla madre, l'appellante si duole di un diniego di giustizia per non

avere il primo giudice esaminato la questione. In realtà il Pretore ha rilevato

al riguardo – ancorché in maniera telegrafica – che “l'interessato ha chiarito

le varie operazioni” (sentenza impugnata, pag. 10). E con tale rilievo AO 1 non

si confronta. A parte ciò, essa non spiega, neppure per sommi capi, come pervenga

a un reddito ipotetico di fr. 1200.–. Giovi ricordare ad ogni modo che qualora

i redditi effettivi bastino – come in concreto – per finanziare il fabbisogno

della famiglia, un guadagno ipotetico non entra in linea di conto (cfr. RtiD

II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti; DTF 117 II 17 consid. 1b).

d) Per

l'appellante l'elevato tenore di vita sostenuto dalla famiglia prima della

separazione è incompatibile con le modeste entrate professionali dichiarate dal

marito. Essa rimprovera al Pretore di non avere accertato l'effettivo livello

di vita condotto a quel tempo, sebbene l'entità delle spese (in buona parte per

viaggi, vacanze e beni di lusso) figuranti negli estratti delle carte di

credito e del conto bancario intestato ai coniugi dimostri manifeste entrate d'altra

fonte. AO 1 fa notare come, per esempio, nell'anno precedente l'istanza a

tutela dell'unione coniugale risultino pagamenti per fr. 72 277.– con la carta di credito __________,

per fr. 8089.87 con la carta di credito __________ e per fr. 20 995.44 con addebiti al conto intestato ai

coniugi presso la Banca __________ di __________. La giustificazione addotta

dalla controparte, secondo cui tali spese erano possibili grazie all'aiuto della

suocera, non trova a suo dire alcun riscontro, E__________ H__________

essendosi rifiutata di deporre come testimone.

Non

si disconosce che la situazione finanziaria del marito risulta per certi versi

nebulosa, come ha rilevato il Pretore con riferimento al ruolo assunto dal convenuto

nelle società __________ SA e A__________ __________ SA (sentenza impugna­ta,

pag. 10), quest'ultima radiata nel frattempo dal registro di commercio per

essere fallita il 7 agosto 2018. Comprensibili appaiono anche le perplessità dell'appellante

circa il finanziamento delle importanti spese voluttuarie della famiglia se

rapportate a un reddito coniugale nella media e giustificate con non meglio

precisate “puntuali elargizioni” della suocera. Sta di fatto che la stessa appellante

si è sempre valsa per definire il contributo di mantenimento in suo favore del

metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio

familiare, tant'è che ancora in appello essa si limita a contrapporre i redditi

coniugali ai fabbisogni familiari. Essa non ha mai chiesto di determinare il contributo

alimentare secondo l'ammontare del dispendio effettivo, che non va confuso né

tanto meno combinato con il metodo di calcolo applicato dalle parti (DTF 140

III 485; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019

consid. 11a).

Comunque

sia, incombe per principio al

coniuge che postula un contributo di mantenimento rendere verosimili quali

siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla

separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). E al riguardo AO 1 fornisce

unicamente – in ordine sparso – informazioni

frammentarie sugli acquisti effettuati negli anni e accenna a indeterminate spese

per le attività della figlia (scherma, pianoforte, sci), ma non indica neppure in

questa sede a quanto assommasse il tenore di vita effettivo sostenuto dalle

parti durante la comunione domestica. Contestazioni pecuniarie non cifrate sono però già di primo acchito irricevibili (DTF 137

III 617; più recentemente: sentenza 5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 3). A

un esame di verosimiglianza non soccorrono così i presupposti, in concreto, per

scostarsi dal reddito netto accertato dal Pretore.

16.

L'appellante contesta altresì

l'accertamento del fabbisogno mini­mo del marito, che chiede di ridurre a fr.

3499.

– mensili fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 3583.– mensili dopo di allora,

stralcian­do il premio dell'assicurazione per la protezione giuridica e contro la

responsabilità civile (che reputa superflui), al pari dei costi d'automobile

che a suo parere neppure si giustificano perché assunti dal datore di lavoro e

non verosimili, ancor meno se rapportati al reddito ascritto al convenuto.

a) Per

quel che è dei contestati premi assicurativi, il Pretore ha ammesso quello contro

la responsabilità civile dopo che la moglie medesima l'aveva riconosciuto nel

memoriale conclusivo (pag. 31). AO 1 ritiene per la prima volta in appello che tale

posta del fabbisogno minimo sia superflua, ma non preten­de – giustamente (doc.

3, allegato f) – che la spesa non sussistesse prima della separazione o che il

bilancio familiare non permetta di finanziarla. A un esame di apparenza, nulla

impediva dunque al primo giudice di inserire la spesa nel fabbisogno minimo “allargato”

del marito (v. RtiD II-2017 pag. 778 consid. b). Ciò vale anche per il premio della

protezione giuridica.

b) Relativamente

ai costi d'automobile, il Pretore ha accertato il pagamento, da parte del

marito, dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione. Trattandosi del costo

del carburante inoltre, per il primo giudice il fatto che nel bilancio della

società datrice di lavoro figurino costi di trasferta non significa ancora che ciò

si riferisca al marito. Né risultano rimborsi di tale indole nel certificato di

salario, di modo che – a prescindere dagli accresciuti costi legati all'esercizio

del diritto di visita – il primo giudice non ha seguito la tesi della moglie

circa un pagamento di quegli oneri da parte del datore di lavoro (sentenza

impugnata, pag. 11). Invano si cercherebbe, nell'appello, un confronto critico

con tale argomentazione, l'interessata limitandosi a esporre la propria

versione dei fatti. Né essa spiega perché il reddito da attività lucrativa del

marito osterebbe al riconoscimento delle spese d'automobile. Motivato come

un'istanza al Pretore, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.

17.

L'appellante

assevera di non riuscire a coprire il proprio fabbisogno minimo, il cui ammanco

va aggiunto al fabbisogno in denaro della figlia. Al fabbisogno in denaro di B__________ tuttavia il

Pretore ha già aggiunto, dal 1° gennaio 2017 fino al 30 giugno 2018 (inizio

della convivenza con L__________ B__________), un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili in

conformità a quanto chiedeva la stessa AO 1 per colmare il disavanzo relativo

al proprio mantenimento (sentenza impugna­ta, pag. 13). A parte ciò, la

ricorrente riprende su questo punto i dati accertati dal primo giudice e

rinuncia a impugnare il dispositivo sul contributo alimentare per la figlia o a

chiederne l'adeguamento a parametri aggiornati. Non vi è ragione dunque per

intervenire al proposito, anche perché in ogni caso un eventuale contributo di

accudimento dopo il 30 giugno 2018 sarebbe compensato da quanto il genitore non

affidatario sgrava l'altro – in virtù dell'assetto cautelare (sopra, consid. 4,

10.

e 11) – facendosi carico dei maggiori oneri di vitto (un pranzo, il lunedì,

e due cene, il venerdì e – di principio – il marte­dì, oltre a due settimane

supplementari di ferie durante l'estate) per rapporto al consueto diritto di

visita a figli in età scolastica (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag.

795.

consid. 8, I-2005 pag. 778 n. 58c).

18.

Da tutto quanto

precede risulta, dal 1° luglio 2018, il seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito del marito fr.

6.

877.—

Reddito

della moglie fr. 3 492.—

fr.

10.

369.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

822.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 649.––

Fabbisogno

in denaro di B__________ fr. 1 066.––

fr.

8.

537.—

mensili

Eccedenza fr.

1.

832.—

mensili

Metà

eccedenza fr. 916.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3822.

– + fr. 916.– = fr. 4 738.— mensili,

deve destinare a B__________: fr.

1.

066.— mensili

assegni

familiari non compresi

e deve versare alla moglie:

fr.

3649.

– + fr. 916.– ./. fr. 3492.— = fr. 1 073.— mensili arrotondati a fr.

1.

075.— mensili.

La situazione

rimane per contro invariata riguardo al periodo precedente. Entro questi limiti

l'appello di AO 1 merita accoglimento.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

19.

Il

Pretore ha posto le spese processuali di fr. 7000.– (comprese quelle per l'ascolto della figlia e per le

procedure cautelari) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti censurano tale chiave di riparto.

Il marito chiede di addebitare le spese all'istante, riconoscendogli un'indennità

per ripetibili di fr. 25 000.–. La

moglie chiede che le spese siano addebitate per tre quinti al marito, con

obbligo di rifonderle fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

Per

quel che è della richiesta di AP 1, essa non ha portata

autonoma, ma è subordinata all'accoglimento “pressoché totale” dell'appello. L'ipotesi

non si verifica tuttavia in concre­to, giacché il convenuto esce

vittorioso solo in parte sulla disciplina delle relazioni personali, mentre

soccombe sulla custodia alternata. A prescindere da ciò, egli nemmeno ha

impugnato il dispositivo sugli oneri alimentari, per tacere del fatto che non

spiega come giunga alla cifra rivendicata per ripetibili. Ciò vale anche per la

richiesta di AO 1, la quale chiede di rivedere le spese giudiziarie in

dipendenza dell'esito del proprio appello, che però trova accoglimento solo in

misura assai limitata. Per finire, entrambe le

richieste si rivelano così prive di consistenza.

20.

Le

spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP

1.

ottiene causa parzialmente vinta – come detto – sulla regolamentazione del

diritto di visita, mentre esce sconfitto sulla custodia alternata e sul riparto

delle spese giudiziarie. Si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri

processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante

rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata

rivendica un'indennità (piena) di fr. 12 000.–. Ora, nelle

cause vertenti su misure a protezione dell'unione coniugale (o provvedimenti

cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono

definite in base

al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–

orari: art. 12 del regolamen­to sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte,

diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato

all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.22

dell'11 dicembre 2018, consid. 11). Nel caso specifico il patrocinio è

consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (26 pagine)

e di una duplica spontanea (9 pagine) nell'ambito di una causa già nota, come

pure in due brevi prese di posizione del 14 marzo e del 2 maggio 2019 sulla

richiesta della controparte di non congiungere gli appelli e di acquisire nuovi

mezzi di prova (sopra, consid. 3). La sussunzione giuridica poi era di media

difficoltà. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 15 ore

di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con

la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di 5000.– (arrotondati),

onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 1700.– (arrotondati).

Quanto

all'appello di AO 1, essa ottiene un piccolo aumento del contributo alimentare

in suo favore dal luglio del 2018 (fr. 1075.– mensili contro i fr. 998.–

mensili accertati dal Pretore), ma ampiamente inferiore a quanto sollecitato in

appello (sopra, lett. O). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove

decimi delle spese e che rifonda al marito, il quale ha presentato osservazioni

all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte (quattro quinti dell'indennità piena).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

21.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie (il valore

litigioso davanti a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento della figlia o sulla disciplina

delle relazioni personali con il padre (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª

edizione, n. 28 ad art. 91), controversie appellabili senza riguardo a

questioni di valore (consid. 2). Le misure a protezione dell'unione

coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.

), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le

cause inc. 11.2018.125 e 11.2018.127 sono congiunte.

II. Nella

misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso

che i dispositivi n. 5 e n. 8 della sentenza impugnata sono riformati come

segue:

5.1 La figlia B__________ trascorre con il padre:

– un fine settimana ogni 15 giorni dal

venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (con la cena);

– una sera infrasettimanale, di principio

il martedì, dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;

– il padre si occupa del pranzo del

lunedì;

– il padre si occupa di recuperare la

figlia a casa o a scuola e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione

delle visite; la madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno

una volta la settimana, indicativamente in occasione della visita

infrasettimanale;

– una settimana durante le vacanze

autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il

padre;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche natalizie, alternativamente una volta la prima settimana (fino a

San Silvestro) e una volta la seconda settimana;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche, alternativamente di Carnevale o Pasqua;

– cinque settimane durante le vacanze

scolastiche estive.

8. AP 1 è condannato a versare,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari

per la moglie:

Dal 1° marzo al 31 agosto 2016:

fr. 1045.– mensili;

Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2016:

fr. 1190.– mensili;

Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2017:

fr. 1205.– mensili;

Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2018:

fr. 1190.– mensili;

Dal 1° luglio 2018:

fr. 1075.– mensili.

Per il resto gli appelli

sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante,

sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante

medesimo, che rifonderà a AO 1 fr. 1700.– per ripetibili ridotte.

IV. Le

spese dell'appello di AO 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per un decimo a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'appellante medesima,

che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione:

avv. . ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).