11.2018.125
Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del divorzio, diritto di visita, contributo di mantenimento per la moglie
7 novembre 2019Italiano58 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.125
11.2018.127
Lugano
7 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.1033
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 7 marzo 2016 da
AO
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 2 e
)
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
e nella analoga causa
SO.2018.1484 promossa con istanza del 23 marzo 2018 da AP 1 nei confronti di AO
1;
giudicando
sull'appello del 14 novembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 5 novembre 2018 (inc. 11.2018.125)
e sull'appello
presentato da AO 1 il 15 novembre 2018 contro la medesima sentenza
(inc. 11.2018.127);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1
(1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la separazione
dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il marito,
fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________ SA di __________, di
cui è amministratore unico. Igienista dentale, la moglie lavora al 50% in uno studio
dentistico di __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016,
quando AO 1 ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. 31 __________,
pari a 71/1000 della particella
n. __________ RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima
dalla madre di lei, a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Nel frattempo, il 7
marzo 2016 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento
della figlia (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo
alimentare per sé di fr. 4289.– mensili dal 1° marzo 2016, oltre a uno per la
figlia di fr. 1540.– mensili dal febbraio del 2015 (senza cenno ad assegni
familiari). Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare,
contestualmente a una domanda di informazione volta ad acquisire documentazione
sulla situazione finanziaria del marito (inc. SO.2016.1033).
C. Al dibattimento del
24 maggio 2016 il marito ha aderito alla richiesta di vivere separati, ha rivendicato
l'attribuzione dell'alloggio coniugale, ha proposto di affidare la figlia alla
madre (riservato un suo ampio diritto di visita) e ha offerto un contributo
alimentare di fr. 1313.– mensili per la figlia, oltre a uno di fr. 352.– mensili
per la moglie. In esito alla discussione le parti si sono accordate “nelle more
istruttorie” sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie e sull'affidamento
della figlia alla medesima.
D. Il dibattimento è
continuato il 27 luglio 2016. In tale occasione la moglie ha replicato,
riproponendo le sue conclusioni, salvo adeguare il contributo alimentare per la
figlia di fr. 1560.– mensili e quello per sé di fr. 2289.– mensili fino a quando
essa sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale, rispettivamente di fr. 3664.–
mensili dopo di allora. Il marito ha duplicato, ribadendo il proprio punto di
vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. In coda all'udienza i coniugi
hanno raggiunto un nuovo accordo “nelle more istruttorie” in virtù del quale l'abitazione
coniugale sarebbe stata assegnata al marito entro il 31 ottobre 2016 e la
figlia sarebbe rimasta affidata alla madre con un diritto di visita paterno di
un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì dopo la scuola fino alla
domenica alle 18.30), due accompagnamenti a scuola il lunedì e il mercoledì
mattina (il lunedì AP 1 dovendosi occupare anche del pranzo) e una sera
infrasettimanale (per principio il martedì) con la cena. Oltre a ciò, i coniugi
hanno previsto, dal momento in cui la moglie avesse lasciato l'abitazione
coniugale, un contributo alimentare per la medesima di fr. 2000.– mensili e uno
di fr. 1000.– mensili per B__________, oltre a regolari contatti telefonici. Il
Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e l'indomani ha incaricato il __________
di __________ di ascoltare la figlia.
E. Moglie e figlia avendo
lasciato l'abitazione coniugale, il 27 settembre 2016 AP 1 ha presentato un'”istanza
di modifica dell'assetto relazionale” nel quale lamentava il mancato rispetto di
quello concordato e chiedeva di prevedere, in aggiunta al fine settimana ogni
15 giorni (con rientro la domenica alle ore 21.00) e al pranzo del lunedì, una
visita settimanale (dopo la scuola, con cena e pernottamento) alternativamente
il martedì o il giovedì. All'udienza del 28 novembre 2016, indetta per gli
interrogatori delle parti e per la discussione di quest'ultima istanza, la
moglie si è opposta alla richiesta di pernottamento infrasettimanale e di
spostamento dell'orario di rientro la domenica sera. Le parti hanno replicato e
duplicato, mantenendo i rispettivi punti di vista. Il marito ha prospettato
anche l'opportunità di una curatela educativa in favore della figlia.
F. Il 6 dicembre 2016 AO
1 ha formulato una domanda d'informazioni (inc. CA.2016.470), alla quale il
marito ha dato seguito. Da parte sua, AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il
16 dicembre 2016 per ottenere la nomina di un curatore educativo alla figlia e
l'adozione di un nuovo assetto delle relazioni personali nel senso di quanto
già invocato il 27 settembre 2016, oltre alla possibilità di avere con sé B__________
nei fine settimana di sua competenza fino al lunedì mattina (inc. CA.2016.482).
Con osservazioni del 18 gennaio 2017 la moglie ha proposto di respingere l'istanza,
difendendo l'assetto delle visite concordato il 27 luglio precedente.
G. A un'ulteriore udienza
del 3 aprile 2017 per l'”organizzazione dell'istruttoria rimanente”, il
Pretore ha invitato l'Autorità regionale di protezione a nominare un curatore
educativo in favore di B__________ per coordinare e monitorare lo sviluppo
delle relazioni personali. Il 13 giugno 2017 l'Autorità regionale di protezione
3 ha designato in tale veste C__________ F__________.
H. Il 27 marzo 2018 AP 1
si è rivolto una volta di più al Pretore con un'istanza di “modifica delle
richieste di misure a protezione dell'unione coniugale”, postulando – già in
via cautelare – la custodia alternata di B__________ (una settimana ciascun
genitore) e il mantenimento della scolarizzazione a __________ invece che a __________,
dove la moglie intendeva trasferirsi con la figlia
e il suo nuovo compagno L__________ B__________ (inc. SO.2018.1484).
Fatti
I. Il 17 luglio 2018
si è tenuta l'udienza per il contraddittorio su quest'ultima istanza. Il marito
ha ribadito le proprie domande, sollecitando inoltre l'immediata soppressione o
– in subordine – la sospensione del contributo alimentare per la moglie che nel
frattempo aveva intrapreso una convivenza a __________. AO 1 si è opposta alle
nuove richieste del marito. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali indette
seduta stante essa ha rivendicato l'affidamento della figlia, riconoscendo a AP
1 regolari contatti telefonici con la medesima, come pure incontri da
esercitare due fine settimana ogni mese
(dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle ore 18.30), tutti i lunedì per
il pranzo, tutti i martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, una
settimana ogni biennio durante le vacanze autunnali, una settimana durante le
vacanze di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale e due
settimane consecutive durante le vacanze estive. Essa ha postulato infine un
contributo alimentare per la figlia di fr. 1658.– mensili dal marzo del 2016 (senza
cenno ad assegni familiari) e uno per sé di fr. 4865.15 mensili dal 1° marzo
al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 5740.15 mensili in seguito. Il marito ha
confermato le precedenti richieste di giudizio.
L. Il 3 settembre 2018 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La causa si trova
allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2018.221).
M. Statuendo con
sentenza del 5 novembre 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre e ha
fissato il diritto di visita paterno, in caso di disaccordo, nel seguente modo:
– ciascun genitore è tenuto a incoraggiare i rapporti
della figlia con l'altro genitore, mettendo sempre al centro il bene della
minore;
– i genitori
sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al
minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato e laddove necessario
segnalando i cambiamenti con un ragionevole preavviso;
– la figlia
trascorre con il padre:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal
venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle 20.30 (con la cena);
- una sera infrasettimanale di
principio il martedì, dall'uscita della scuola fino alle 20.30 (con la cena) e,
in modo alternato, la settimana successiva dall'uscita della scuola fino al
mercoledì mattina (con il pernottamento). Progressivamente il pernottamento
infrasettimanale sarà via via esteso durante ogni settimana;
- il padre si occupa del pranzo del
lunedì;
- il padre si occupa di recuperare a
casa/a scuola la figlia e di riaccompagnarla a casa/a scuola in occasione delle
visite. La madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno una
volta alla settimana, indicativamente in occasione della visita
infrasettimanale;
- una settimana durante le vacanze
autunnali alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il
padre;
- una settimana durante le vacanze
scolastiche natalizie, alternativamente una volta la prima settimana (sino a
San Silvestro) e una volta la seconda settimana;
- una settimana durante le vacanze
scolastiche alternativamente di Carnevale o Pasqua;
- due settimane durante le vacanze
scolastiche estive;
– regolari
contatti telefonici, indicativamente tra le 18.00 e le 19.00.
Egli ha confermato inoltre
la curatela educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare i
seguenti contributi alimentari:
– per
la figlia:
fr.
1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e
fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,
assegni
familiari non compresi.
– per
la moglie:
fr.
1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e
fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.
Stralciate dai ruoli le
procedure CA.2016.470 (per acquiescenza) e CA.2016.482 (divenuta senza
oggetto), le spese processuali di fr. 7000.– complessivi sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
N. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 novembre
2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare
la custodia alternata di B__________ (una settimana ciascun genitore), di ripristinare
l'inserimento della figlia nella scuola elementare del __________ di __________
e di addebitare le spese processuali alla moglie, tenuta a rifondergli fr. 25 000.– per ripetibili di primo grado. Subordinatamente
egli insta perché, oltre a ristabilire la menzionata scolarizzazione della
figlia, gli sia garantito il più ampio diritto alle relazioni personali, da
esercitare, in caso di disaccordo e in aggiunta a “regolari contatti
telefonici”, ogni 15 giorni dal venerdì al termine della scuola fino al
mercoledì alle ore 21.00 (con cena) e durante la metà delle vacanze scolastiche.
Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello
e postula la rifusione di fr. 12 000.–
per ripetibili di appello. In una replica spontanea del 20 dicembre 2018 AP 1
ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con una duplica
spontanea del 10 gennaio 2019 (inc. 11.2018.125).
O. Nel frattempo, il 15
novembre 2018, AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore per
ottenere l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 2930.– mensili
dal 1° marzo 2016, a fr. 3775.– mensili dal 1° settembre 2016, a fr. 3808.–
mensili dal 1° gennaio 2017, a fr. 3791.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr.
3774.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a ciò, essa chiede di porre le spese
di primo grado per tre quinti a carico del marito, tenuto a rifonderle fr.
8000.– per ripetibili di prima sede e fr. 12 000.–
per ripetibili di appello. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2018 AP 1 propone
di respingere l'appello (inc. 11.2018.127).
Considerandi
in diritto: 1. I
due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso
di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.
1.
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale riserva non si pone, davanti al Pretore essendo litigiosi, oltre al contributo
alimentare per la figlia, l'affidamento della medesima e le relazioni personali,
controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97 del 20 maggio 2019 consid. 2). Circa la
tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata
alle parti il 5 novembre 2018. Inoltrati il 14 e il 15 novembre 2018, gli
appelli in esame sono dunque tempestivi.
3.
Al
proprio appello e alla replica spontanea AP 1 acclude quattro dichiarazioni
scritte di conoscenti, datate fra il 6 e l'8 novembre 2018, che gli attestano
impegno e capacità educative, una comunicazione – non datata – della G__________
in cui si conferma ch'egli segue le attività della figlia, come pure due attestazioni
dell'8 e 9 novembre 2018 del revisore della __________ SA, C__________ P__________,
le quali confermano la sua massima flessibilità nello svolgimento dell'attività
professionale. Il 26 aprile 2019 l'interessato ha trasmesso altresì copia di un
verbale d'udienza del 15 aprile 2019, secondo cui le parti hanno raggiunto nella
causa di divorzio un'intesa sui giorni (35) che la figlia avrebbe trascorso con
il padre tra il 4 luglio e il 25 agosto 2019, oltre a una tabella che riassume
graficamente l'assetto concordato. Ora, documenti relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre
ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF
144.
III 349). E siccome nella fattispecie la controversia verte anche
sulla custodia di B__________, essi
vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio
(DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
I. Sull'appello
di AP 1
4.
In
merito all'affidamento della figlia il
Pretore ha ricordato anzitutto che, seppure dal 1° luglio 2014 l'autorità parentale
congiunta sia divenuta la regola (e includa il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio), ciò non implica necessariamente che essa vada disposta
in ogni caso, il giudice dovendo verificare d'ufficio – alla luce dei criteri
posti dalla giurisprudenza (DTF 142 III 612) – se essa sia compatibile con il
bene del figlio nella fattispecie. In concreto non sono revocate in dubbio né le
capacità educative dei genitori né la legittimità del trasferimento della
moglie (insieme con la figlia) a __________. L'interesse della figlia dev'essere
valutato così – ha precisato il primo giudice – tenendo conto del fatto che attualmente
B__________ vive ed è scolarizzata a __________. Ciò posto, egli ha ritenuto un
nuovo cambiamento di istituto scolastico, foss'anche per tornare nella scuola
frequentata prima del trasloco, contrario all'interesse della figlia, mentre ha
definito semplici congetture sprovviste di riscontri probatori le critiche mosse
dal padre all'istituto scolastico di __________ (sentenza impugnata, pag. 4
seg.).
Il Pretore ha ritenuto poi il
modello di alternanza proposto dal padre difficilmente praticabile e compatibile
con gli impegni lavorativi di lui, il quale neppure ha spiegato come concretamente
intenderebbe organizzarsi. Ulteriori ostacoli ha ravvisato il primo giudice nella
distanza tra i domicili dei genitori e nella “ostinata contrapposizione (…)
riguardo alle scelte per la figlia B__________”. Egli ha confermato così l'affidamento
della figlia alla madre, mentre per quel che è delle relazioni personali con il
padre ha mantenuto la regolamentazione convenuta dai genitori con l'aiuto del
curatore educativo, non senza precisare che il venir meno delle due colazioni,
il lunedì e il mercoledì mattina, è bilanciato dall'ampliamento degli incontri
infrasettimanali con possibilità di pernottamento ogni settimana (e non solo
ogni 15 giorni) e posticipazione dell'orario di rientro il fine settimana alle ore
20.30
(sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
5.
L'appellante esordisce ricordando
che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 298 cpv. 2ter CC, conformemente al quale
in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, a istanza di uno dei
genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene di quest'ultimo, sia
opportuno disporre la custodia alternata. Ciò basta per giustificare, a suo
avviso, la richiesta di affidamento congiunto. A mente sua, una custodia
alternata in ragione di metà ciascuno risponde inoltre all'interesse di B__________
perché garantisce alla figlia stabilità e continuità nei rapporti con i
genitori, permettendo a lui inoltre di preservare “la sua figura di padre”,
sminuita dalla presenza del nuovo convivente della moglie. Egli riafferma
inoltre le sue preoccupazioni sul contesto scolastico della figlia, definito
critico, e ribadisce l'importanza che B__________ termini il ciclo primario nella
scuola del __________ a __________, ciò che il Pretore avrebbe dovuto
approfondire d'ufficio.
Quanto ai motivi addotti dal
primo giudice contro l'ipotesi di una custodia alternata, l'appellante rammenta
ch'egli è libero di organizzarsi il lavoro e gli orari, come ha confermato C__________
P__________ e come dimostra il fatto ch'egli non ha mai mancato un diritto di
visita, riuscendo finanche a trascorrere con la figlia 33 giorni (cinque
settimane sulle 11 totali) durante le vacanze estive del 2018. Egli si duole poi
che il Pretore, senza averlo mai interpellato, gli abbia rimproverato di non
avere dimostrato come intenda predisporsi. Contrariamente all'opinione del
primo giudice, a suo parere la distanza tra __________ e __________ non
costituisce un grave impedimento, anche perché la paventata situazione di
traffico riguarda se mai il senso di marcia opposto a quello percorso per
accompagnare B__________. Né, a suo dire, la perdurante tensione fra genitori,
ch'egli riconduce al comportamento prevaricatore della moglie e che, comunque
sia, l'intervento del curatore educativo ha contribuito in parte a smorzare, è
tale da escludere l'affidamento congiunto di B__________, la situazione essendo
per altro assimilabile a quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni
analoghe.
Circa le modalità di esercizio
delle relazioni personali, AP 1 contesta ch'egli, in caso di mancata
concessione della custodia alternata, abbia dissentito su un'estensione settimanale
(invece che quindicinale) del pernottamento del martedì, come ha affermato il
Pretore. A prescindere da ciò, l'ordine di estendere “progressivamente
il pernottamento infrasettimanale (…) via via (…) durante ogni settimana”
(dispositivo n. 5) risulta troppo vago
perché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola
volontà della moglie. Da ultimo, l'appellante reputa “scioccante” l'assetto
delle vacanze adottato dal primo giudice con riferimento alla prassi cantonale,
tale prassi prevedendo almeno tre settimane (e non solo due, come ha stabilito
il Pretore) in estate e che, comunque sia, egli si è preso cura della figlia
per quasi cinque settimane nell'estate del 2018.
6.
Il
primo interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha
emanato il giudizio impugnato, il 5 novembre 2018, il Pretore fosse ancora
competente per statuire a protezione dell'unione coniugale.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che, qualora una procedura a tutela dell'unione
coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro
coniuge promuova – come in concreto il 3 settembre 2018 (sopra, lett. L) –
azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione
coniugale decade (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2017.47 del 28 gennaio
2019, consid. 7). A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in
simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede
la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi
(DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,
II-2017
pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 4). Le misure a
protezione dell'unione coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione
della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio
della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella
causa di stato può decidere di modificare o sopprimere tali misure (art. 276
cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione
dell'unione coniugale continuano ad applicarsi così come sono.
b) Nella
fattispecie è pacifico che nel momento in cui ha deciso il 5 novembre 2018 a
protezione dell'unione coniugale il Pretore era competente per statuire sui
contributi alimentari per moglie e figlia dall'introduzione della relativa
istanza. E siccome a quel momento non sussisteva decisione né richiesta alcuna per
una disciplina cautelare nella causa di stato, nulla ostava a una decisione da
parte del giudice a protezione dell'unione coniugale. In una recente sentenza
del 28 gennaio 2019 (inc. 11.2017.47, consid. 8) questa Camera ha invero annullato
una sentenza emessa dal Pretore a tutela dell'unione coniugale, rilevando che egli
non era più abilitato a regolare il diritto di visita dopo la litispendenza
della causa di divorzio né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai
figli dopo tale data. In quella vertenza, però, il Pretore aveva statuito a
protezione dell'unione coniugale nonostante fosse già stato adito come giudice dei
provvedimenti cautelari nella causa di divorzio per regolare i medesimi aspetti.
Nel caso in esame non sussiste alcuna domanda di provvedimenti cautelari nella
causa di stato, l'unica richiesta in tal senso riguardando l'assetto del
diritto di visita per le vacanze estive del 2019 (inc. CA.2019.84). Ciò posto, le
parti conservavano nel caso specifico un interesse affinché il giudice a
protezione dell'unione coniugale statuisse sulle loro richieste (analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5A_13/2019 del 2 luglio 2019, consid. 3.2).
7.
Ciò
posto, per quel che è dell'affidamento di B__________, l'appellante sostiene che
l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2017, dell'art. 298 cpv. 2ter CC
giustifica da sé l'istituzione di una custodia alternata. Egli trascura tuttavia
che la novella legislativa non ha creato alcun automatismo, ma impone in ogni
caso al giudice di valutare se una simile forma di custodia sia opportuna per
il bene del figlio. Sapere se una misura del genere sia effettivamente nell'interesse
di B__________ perché garantisce stabilità e continuità alla figlia nei
rapporti con i genitori è una questione che va esaminata alla luce delle
contingenze concrete.
a) Il Pretore ha già ricordato che una
custodia alternata deve rispondere al bene del figlio e che a tal fine il
giudice valuta le circostanze del caso specifico nel loro
insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità
educative dei medesimi, la loro disponibilità e volontà di comunicare
vicendevolmente per la cura del figlio, la situazione geografica e la distanza
delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a
una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta
a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma
di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si
affrontino in un conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia
alternata il fatto che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già
prima della separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente
di lui. Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e
bambini in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può
essere di rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può
rivelarsi preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori
che abitino l'uno lontano dall'altro (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza
del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in:
FamPra.ch 2018 pag. 873).
b) Nella
fattispecie le capacità educative dei genitori non sono in discussione. È indubbio
altresì che durante la vita in comune la madre, occupata professionalmente a
tempo parziale, si occupasse preponderatamente della figlia. L'appellante
ribadisce ch'egli è disposto e in grado di assumere – almeno in parte – la cura
della medesima, essendo libero di
organizzare il lavoro e gli orari a suo piacimento, tant'è che ha potuto trascorrere
con la figlia cinque settimane sulle 11 totali durante le vacanze estive del
2018.
Ora, sarà anche vero che AP 1 dispone di
una buona flessibilità nel gestire i propri orari di lavoro. Nemmeno in questa
sede egli spiega tuttavia come intenda organizzare concretamente la sua
attività a tempo pieno per prendersi cura della figlia sull'arco di una
settimana intera o, per lo meno, dal venerdì fino al mercoledì sera. Egli si
duole che il Pretore non abbia indagato al proposito e non gli abbia posto
domande. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione non solleva tuttavia le parti – a maggior ragione se patrocinate – dalle
loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto
possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid.
4.3
). Spettava quindi al convenuto recare le indicazioni necessarie.
c) Né
l'appellante può rimproverare al Pretore di avere usato “due pesi due misure”
per non avere verificato come si organizza l'istante
(memoriale, pag. 9; replica spontanea, pag. 16). AO 1 è impiegata solo a
tempo parziale (50%) e ha precisato i suoi orari di lavoro durante l'anno
scolastico (il lunedì dalle 8.00 alle 16.00, il martedì dalle 8.30 alle 15.30,
il mercoledì dalle 8.00 alle 11.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30), come
pure durante le vacanze (il lunedì e il martedì dalle 8.00 alle 16.00, il
mercoledì dalle 8.00 alle 12.00: verbale del 28 novembre 2016, pag. 1). D'altro
lato l'appellante non può pretendere che la moglie estenda l'attività lucrativa
all'80% dopo i 10 anni di B__________ per conformarsi alla più recente prassi
del Tribunale federale. In virtù di questo nuovo orientamento (pubblicato in
DTF 144 III 481) l'esigibilità per il genitore affidatario di esercitare un'attività
lucrativa all'80% interviene – di regola – non prima del momento in cui il
figlio inizia la scuola secondaria, fermo restando che nella maggior parte dei
Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Per
tacere del fatto poi che in concreto il bilancio familiare neppure imporrebbe un
simile automatismo. Riguardo alla circostanza che l'appellante non abbia mancato un diritto di visita e
abbia trascorso con B__________ cinque settimane durante le vacanze estive, ciò
non basta, nemmeno a un sommario esame, per giustificare una custodia alternata
sull'arco dell'intero anno.
d) Nel
complesso l'appellante non ha quindi reso verosimile di potersi prendere cura della
figlia – come ha fatto finora la madre personalmente – se non nell'ambito di
un usuale o accresciuto diritto di visita oppure di una situazione di necessità
(replica spontanea, pag. 11 in basso). E anche tenendo conto di altri aspetti
tale conclusione non muta. Si condividesse anche l'opinione dell'appellante,
secondo cui la distanza delle abitazioni dei genitori (circa 7 km) e la
situazione del traffico lungo quel percorso non risultassero particolarmente
gravose per una ragazza dell'età di B__________ (10 anni), rimane “d'attualità
l'ostinata contrapposizione tra i due genitori riguardo alle scelte per la figlia”,
oltre che la posizione manifestata dalla ragazza allo psicologo __________ G__________
cui il Pretore ha delegato l'ascolto. Riguardo all'“ostinata contrapposizione”
tra genitori, a ben vedere l'appellante non la contesta. Riconosce anzi che, tranne
per quanto concerne le vacanze estive del 2018 al cui proposito i coniugi hanno
trovato un accordo grazie alla mediazione del curatore educativo, permane “una
certa tensione” ch'egli ascrive alla'“prepotenza della moglie” e assimila a
quella vissuta da molte altre famiglie in situazioni analoghe.
Per
quanto si riferisce alla posizione di B__________, il desiderio di un figlio va
di principio considerato anche se questi non ha ancora la necessaria capacità
di discernimento (maturata di solito intorno
agli 11–13 anni: DTF 131 III 556 consid. 1.2.2) sulla questione dell'affidamento (sentenza
del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018, consid. 3.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 873; cfr. Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin, La garde alternée – Une
étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in: FamPra.ch 2018 pag. 317
segg.). Dal rapporto di ascolto 16 settembre 2016 dello
psicologo __________ G__________ si evince che a B__________ l'assetto attuale
delle relazioni personali “va bene così” e che essa non intende modificare nulla
di particolare. La figlia esprime il proprio attaccamento a entrambi i genitori,
ma indica nella madre “la persona di riferimento primario” (pag. 3 seg.). Certo, l'appellante fa notare che dall'allestimento
del rapporto “il tempo trascorso è notevole”, tuttavia egli non chiede di
risentire la figlia. Si interroga soltanto “se non sarebbe stata necessaria un'ulteriore
audizione di B__________”. Sta di fatto che a un sommario esame come quello che
governa le procedure a tutela dell'unione coniugale non risultano nuovi
sviluppi che potrebbero giustificare un nuovo ascolto. In definitiva le ragioni
addotte dal Pretore per scartare l'eventualità di una custodia alternata
resistono alla critica.
8.
Relativamente
alle preoccupazioni sul percorso scolastico della figlia a __________ e all'opportunità
che B__________ termini il ciclo primario nella scuola del __________ a __________,
l'appello si esaurisce in congetture prove di riscontri oggettivi. È possibile
che l'istituto scolastico sia oggetto di critiche da parte di vari genitori. La
vaghezza della doglianza non permette tuttavia di ravvisare, a un giudizio di
verosimiglianza, un pericolo per il bene della figlia tale da giustificare un
nuovo spostamento di lei, men che meno a pochi mesi dalla fine del ciclo
scolastico primario (analogamente: RtiD I-2019 pag. 515 consid. 10 con
riferimenti). Quanto alla richiesta – nella replica spontanea (pag. 7 e 10) –
che questa Camera raccolga le informazioni necessarie, essa è del tutto
indeterminata, l'appellante non precisando minimamente a quali informazioni,
dichiarazioni o rapporti egli si riferisca né spettando a questa Camera
condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si perita di
illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; v. anche I CCA, sentenza inc.
11.2010.39
del 30 maggio 2011 consid. 5).
9.
Per
quanto attiene alle relazioni personali, l'appellante chiede che in caso di
disaccordo la figlia rimanga con lui “da venerdì al termine della scuola fino a
mercoledì sera ore 21.00 (con cena), compresi i pernottamenti, ogni 15 giorni,
occupandosi il padre di riportare la figlia a scuola, rispettivamente alla
madre quando non c'è scuola”. AO 1 obietta che la richiesta è irricevibile,
siccome nuova, e ricalca ancora le modalità
di una custodia alternata. Essa perde di vista però che la subordinata
configura un minus rispetto a quanto AP 1 aveva chiesto in prima sede il
27.
marzo 2018 (sopra, lett. H). Si conviene invece che il modello di relazioni
personali invocato in subordine dall'appellante si apparenta a una custodia
alternata, giacché raggiunge all'incirca una partecipazione del 30% alla cura del
figlio che taluni autori pongono come condizione per pronunciare una misura
siffatta (Cottier/Widmer/Tornare/ Girardin,
op. cit., pag. 301 nota 22). E sull'inopportunità di una custodia
alternata già si è detto.
10.
Circa
la sua resistenza a portare il pernottamento del martedì sera da una frequenza
quindicinale a settimanale, l'appellante definisce “paradossale” che, nel caso
in cui non fosse accolta la domanda di custodia alternata, la sua condotta
processuale sia interpretata come un rifiuto a ogni altro ampliamento delle
relazioni personali, come ha ritenuto il Pretore. A parte ciò, a suo parere l'ordine
di estendere “via via progressivamente” il pernottamento infrasettimanale è
troppo vago, poiché non indica alcuna scadenza e rimette l'estensione alla sola
volontà della moglie. Su quest'ultimo punto l'appellante ha ragione, l'ampliamento
“via via progressivamente” stabilito dal Pretore essendo troppo generico e
indeterminato. Potendosi supporre ad
ogni buon conto che dopo quasi un anno dal disciplinamento in oggetto la
prospettata progressione sia ormai completata, nulla sembra ostare a una
modifica del dispositivo pretorile (art.
296.
cpv. 3 CPC), nel senso di sopprimere
la locuzione controversa, tanto più che già al dibattimento finale del
17.
luglio 2018 AO 1 auspicava il pernottamento settimanale del martedì (sopra,
lett. I).
11.
L'appellante
insta altresì perché gli sia garantito il diritto di trascorrere con B__________
la metà delle vacanze scolastiche, intendendosi con ciò le vacanze estive. Al
proposito il Pretore si è limitato ad argomentare che “l'assetto attuale”
risponde “ai crismi minimi” previsti dalla prassi e va confermato (sentenza
impugnata, pag. 6 in basso). Per l'appellante tale apprezzamento è arbitrario:
da un lato perché il giudice non può regolare le relazioni personali rinviando a
una prassi cantonale in materia, dall'altro perché in concreto la decisione
impugnata neppure corrisponde alla prassi ticinese (la quale prevede almeno tre
settimane di ferie estive), ma soprattutto perché non tiene conto del fatto –
non contestato – che, grazie anche alla mediazione del curatore, le parti si
sono accordate in modo tale ch'egli potesse trascorrere con B__________ 33
giorni nell'estate del 2018 e 35 giorni nell'estate del 2019 su un totale di 77
giorni (cfr. lettera 26 aprile 2019 dell'avv. PA 1).
In
realtà, contrariamente all'opinione del convenuto, il Pretore non si è limitato
a rinviare alla giurisprudenza cantonale, ma ha confermato “l'assetto attuale”
che risponde secondo lui ai parametri minimi di quella prassi. Si conviene invece
con AP 1 che l'apprezzamento del primo giudice muove da premesse fallaci nella
misura in cui indica in due sole settimane quel periodo. Riguardo all'“assetto
attuale”, a ragione l'appellante rileva che esso era già stato concordato per
gli anni 2016 e 2017 in tre settimane (verbale di udienza del 27 luglio 2016,
pag. 4 e 8 con rinvii). Quanto al diritto di visita che la giurisprudenza
ticinese riconosce abitualmente – in linea di principio – a un genitore non
affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica, esso consiste
ugualmente in tre settimane di ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò
posto, la decisione di limitare a due settimane le relazioni personali con la
figlia nelle vacanze scolastiche d'estate non può essere condivisa, non
ravvisandosi – né risultando – altri fattori che inducano a ridurre il diritto
di visita usuale invalso nella giurisprudenza ticinese.
Dovendosi
poi stabilire se si giustifichi di accordare all'appellante un diritto di
visita più esteso rispetto a quello abituale, ch'egli rivendica nella metà
delle vacanze estive, l'intesa raggiunta dai genitori con l'aiuto del curatore
educativo per l'estate del 2018 e confermata nel 2019 indizia, a un giudizio di
verosimiglianza, che tale regolamentazione – condivisa – risponde al bene di B__________.
Merita dunque di essere ripresa da questa Camera, nel senso di riconoscere un
diritto di visita di cinque settimane nel periodo estivo. Entro tali limiti l'appello
è provvisto di buon fondamento.
II. Sull'appello
di AO 1
12.
Riguardo
ai contributi di mantenimento, litigioso in appello rimane quello per la
moglie. Il Pretore ha ricordato che AO
1.
intrattiene una relazione con L__________ B__________ dal novembre del 2016
al più tardi e convive stabilmente con lui dal luglio del 2018. Scartata l'ipotesi
di un “concubinato qualificato” che giustifichi il rifiuto di un contributo
alimentare, per il primo giudice occorre tenere conto nondimeno dei vantaggi
economici che la moglie trae da tale situazione. Ciò posto, egli ha appurato un
reddito netto di lei di fr. 3492.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3523.–
mensili fino al 31 agosto 2016, aumentato a
fr. 4346.– mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 4382.– mensili fino al 31 dicembre 2017 e ridisceso a fr. 3499.–
mensili dal gennaio del 2018 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.– [ridotto dal 1° luglio 2018 a fr. 850.–],
locazione con spese accessorie [già dedotta la quota di un terzo inserita nel
fabbisogno in denaro di A__________] fr. 1067.– dal settembre del 2016 [ridotti
a fr. 534.– dal luglio 2018], parcheggio
fr. 150.– dal settembre del 2016 al giugno del 2018, premio della cassa malati
fr. 398.– [aumentato a fr. 433.75 dal gennaio 2017], rata del leasing fr. 380.–
[ridotta a fr. 344.95 dall'ottobre 2016], imposta di circolazione fr. 119.–
[ridotta a fr. 58.– dall'ottobre 2016], assicurazione dell'automobile fr.
216.
– [ridotta a fr. 118.– dall'ottobre 2016], carburante fr. 150.– dal luglio
del 2018, contributo al “terzo pilastro” fr.
560.
–, carico fiscale fr. 500.– [ridotto a
fr. 300.– dal settembre 2016]: sentenza impugnata, pag. 7 a 9).
Per quel che è del marito, il
Pretore ne ha determinato il reddito netto da attività lucrativa sulla scorta dei
dati fiscali in fr. 6909.– mensili nel 2016, in fr. 6910.– mensili nel 2017 e in
fr. 6877.– mensili dal gennaio del 2018, a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 3737.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e di fr. 3822.– mensili in seguito
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa
malati fr. 261.20 [aumentato a fr. 345.40 dal gennaio 2017], assicurazione
infortuni fr. 25.–, spese condominiali fr. 289.–, fondo di rinnovamento fr.
95.
–, riscaldamento fr. 89.–, assicurazione dell'economia domestica e
responsabilità civile fr. 46.–, assicurazione protezione giuridica fr. 38.–,
imposta di circolazione fr. 100.–, assicurazione dell'automobile fr. 219.–,
contributo al “terzo pilastro” fr. 564.–, carburante fr. 200.–, spese casa __________
fr. 61.30; onere fiscale fr. 550.–: sentenza impugnata, pag. 9 a 12).
Il Pretore ha calcolato in
seguito il fabbisogno in denaro della figlia sulla base della tabella 2016
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo in fr. 1113.– mensili dal marzo all'agosto del 2016 (dedotti il costo dell'alloggio
[la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della posta per
“cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure l'assegno
familiare, compreso nella tabella) e in fr. 1646.– mensili dal settembre fino
al dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo
e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, oltre all'assegno
familiare). Dal 1° gennaio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul
mantenimento dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di
A__________ in fr. 1066.– mensili, cui ha aggiunto un contributo di
accudimento di fr. 500.– mensili fino al 30 giugno 2018 (sentenza impugnata,
pag. 12 seg.).
Nelle condizioni descritte,
dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo
giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 2028.– mensili
fino all'agosto del 2016, di fr. 672.–
mensili fino al dicembre del 2016, di fr. 632.– mensili fino al dicembre
del 2017, di fr. 599.– mensili fino al giugno del 2018 e di fr. 1982.– mensili
in seguito, che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Ne è risultato un contributo
alimentare per
la figlia di fr. 1113.– mensili
dal marzo all'agosto del 2016, di fr. 1646.–
mensili dal settembre al dicembre del 2016, di fr. 1566.– mensili dal
gennaio al dicembre del 2017 e di fr. 1066.– mensili dopo di allora (assegni
familiari non compresi). Per la moglie il Pretore ha riconosciuto un contributo
alimentare di fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2016, di fr. 1190.– mensili dal
1° settembre 2016, di fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017, di fr. 1189.–
mensili dal 1° gennaio 2018 e di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018. Oltre a
ciò, egli ha autorizzato il marito a porre in compensazione, previa giustificazione
della pretesa, quanto egli avesse anticipato fino al termine (31 agosto 2016) della
comunione domestica (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).
13.
L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del proprio
fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr. 3727.– mensili fino al 31 agosto
2016, a fr. 5949.95 mensili fino al 31 dicembre 2016, a fr. 5985.70 mensili fino
al 30 giugno 2018 e a fr. 5452.70 mensili dopo di allora. Essa postula l'aumento
del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili e il
riconoscimento del canone per il parcheggio (fr. 150.– mensili) anche dopo il
giugno del 2018, rivendica le spese per il carburante (fr. 150.– mensili) anche
prima di allora, come pure il costo del “personale domestico e babysitter” (fr. 500.– mensili), oltre a spese legali (fr.
700.
– mensili) e a un onere fiscale di fr. 550.– mensili. Le varie poste
vanno esaminate singolarmente.
a) Relativamente
al minimo esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore ha calcolato dal luglio
del 2018 la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili) “in considerazione della
partecipazione alle spese di economia domestica di L__________ B__________”
(sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante obietta che il dato considerato
dal primo giudice si applica unicamente nel caso di una comunione domestica che
superi i cinque anni. Se non che, così argomentando, essa confonde la
giurisprudenza secondo cui un concubinato si presume “qualificato” e comporta
la soppressione o la sospensione del contributo alimentare se la convivenza dura
da almeno cinque anni (DTF 118 II 235) con quella per cui il minimo
esistenziale di un coniuge che vive in comunione domestica con un terzo
corrisponde – a prescindere dalla sua durata – alla metà dell'importo per
coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Su questo punto l'appello manca perciò di
consistenza.
b) In merito al
costo del posteggio di fr. 150.–
mensili, il Pretore l'ha riconosciuto dal settembre del 2016 al giugno del
2018, non ritenendolo più verosimile dal momento dalla convivenza (sentenza
impugnata, pag. 8). L'appellante fa notare che la spesa continua a sussistere a
prescindere dalla sua convivenza a __________ e che l'esborso è legato all'attività
professionale, il posteggio trovandosi in via __________ a __________, non
distante dal suo luogo di lavoro. In effetti non è dato di comprendere perché
il costo del posteggio andrebbe riconosciuto solo fino all'inizio della
convivenza. Non consta che il rapporto di locazione relativo all'autorimessa di
via __________ 6
a __________ (doc. AA) sia venuto meno. Certo, l'interessata non abita più a __________
(doc. Z). Il trasferimento a __________ rende tuttavia ancor più verosimile la
necessità di un posteggio a __________, ove si consideri che il Pretore ha
riconosciuto all'istante, da quel momento, le spese per il carburante e che dal
2016.
lo studio dentistico per cui essa lavora non mette più a disposizione dei
dipendenti un posteggio gratuito (deposizione di AO 1, del 28 novembre 2016,
pag. 2).
L'appellato
obietta che la spesa in questione non andrebbe riconosciuta neppure per il periodo precedente la convivenza, la
moglie avendo stipulato il contratto dopo la separazione e senza il di lui
consenso. Ora, sarà anche vero che il contratto di locazione per il posteggio è
stato stipulato senza il suo accordo dopo la separazione. L'interessato non revoca
in dubbio però che la moglie usufruisse di un veicolo proprio già durante
la vita in comune né che le risorse della famiglia siano insufficienti per
sopperire ai costi dell'automobile (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con
richiami). Nulla impediva perciò al Pretore di
riconoscere – coerentemente – nel fabbisogno minimo della moglie anche la spesa
per il posteggio dell'automobile, a prescindere dal fatto che essa abbisognasse
di una vettura per scopi professionali quando abitava ancora a __________. Ne
discende che, verosimile, la spesa va confermata ed estesa, per quanto testé
illustrato, anche dopo il 30 giugno 2018. Al riguardo l'appello è provvisto di
buon diritto.
c) Per quanto riguarda il costo del carburante,
il Pretore l'ha riconosciuto “per esigenze professionali” dal 1° luglio 2018, ovvero
da quando l'appellante si è trasferita a __________, prima di allora la moglie
non avendo reso verosimile “un costo accresciuto legato allo svolgimento dell'attività
professionale o per altri motivi” (sentenza impugnata, pag. 8). Per l'appellante,
invece, la necessità di far capo a un'automobile anche prima del trasloco a __________
è dimostrata dal fatto che le era chiesta flessibilità sia sul posto di lavoro
sia nell'accudimento di B__________. Il che è possibile, ma non basta per
rendere verosimile la spesa invocata, tanto meno ove si consideri che nel
periodo antecedente il trasferimento a __________ l'istante abitava in un
appartamento di 3.5 locali proprio in via __________ 6 a __________ (doc. Z), per
sua stessa ammissione a poca distanza dal luogo di lavoro (ma anche dell'istituto
scolastico del __________) e non aveva bisogno del posteggio aziendale (deposizione
del 28 novembre 2016, pag. 2). Su questo punto l'appello manca pertanto di
consistenza.
d) Per
quel che è del mancato riconoscimento del costo per il “personale domestico e
babysitter”, il Pretore non lo ha ritenuto verosimile. Quand'anche – egli ha
argomentato – l'affiliazione dei coniugi alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG nell'agosto del 2015 come datori di lavoro (doc. 16) indizi l'intenzione
di valersi di un aiuto domestico, tutto si ignora sull'effettiva sua assunzione
(sentenza impugnata, pag. 9). AO 1 eccepisce di avere fatto valere tale spesa
già nell'istanza del 7 marzo 2016 e la reputa legittima, giacché “i costi
legati ai figli includono anche le spese di accudimento da parte di terzi”. Essa
trascura tuttavia che eventuali spese per l'accudimento della figlia da parte
di terzi andrebbero inserite come costi diretti nel fabbisogno in denaro di A__________
(che le parti non discutono) e non nel fabbisogno minimo del genitore
affidatario (DTF 144 III 385 consid. 7.1.3). A parte ciò, l'appellante omette
anche in questa sede di addurre gli elementi necessari (indicazione della
persona impiegata e delle condizioni d'impiego) per rendere verosimile la
pretesa. La doglianza cade dunque nel vuoto.
e) Riguardo alle spese legali, il Pretore non ha
ammesso l'esborso. La prassi cantonale – ha precisato – non riconosce provvigioni
ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Concede a un
coniuge in difficoltà finanziarie che non può attendere l'emanazione della decisione
finale la facoltà di chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a
suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004
pag. 596 n. 79c con richiami), ma in concreto – egli ha soggiunto sulla scorta di
un estratto bancario del 31 dicembre 2015 (doc. V2) – la moglie può
contare su risorse sufficienti (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante ribadisce
di non avere mezzi per sostenere i costi di patrocinio, quantificati in fr. 12 270.– il 30 giugno 2016 (doc. U) e in fr.
24.
000.– dal luglio del 2018. Chiede così che
le siano riconosciuti nel fabbisogno minimo fr. 700.– mensili (calcolati
prevedendo una durata della causa di divorzio di quattro anni). Oltre a ciò, essa
afferma di aver dovuto attingere a fr. 10 000.– per riscattare il leasing dell'automobile.
Ora,
dall'estratto della Banca __________ del 31 dicembre 2015 (doc. V2),
cui si riferisce il primo giudice, si evince che AO 1 disponeva allora di un
saldo di fr. 8527.55 sul conto privato e di fr. 44 644.95 sul conto risparmio, oltre a possedere
100.
azioni __________ per
un
valore di fr. 8680.–, onde un patrimonio complessivo di fr. 62 052.50. Certo, il conto privato risulta
essersi contratto il 30 giugno 2016 a fr. 2208.68 (doc. X). Ma per tacere del
fatto che fr. 3600.– sono stati trasferiti sul conto di risparmio, l'appellante
sottace il destino del patrimonio rimanente. A parte quindi la dubbia
ricevibilità dell'appello, che non si confronta con l'argomento pretorile delle
“risorse accantonate/investite”, si volesse anche tenere conto di costi di
patrocinio aggiornati di fr. 24 000.–, che
l'appellante per altro non docu-menta, e della spesa di fr. 10 000.– per il riscatto del leasing, che il
marito sostiene di avere pagato il 10 aprile 2017 (osservazioni, pag. 6), l'interessata
appare, a un sommario esame, in grado di finanziare i costi della procedura.
La pretesa è destinata così all'insuccesso.
f) Circa
l'onere fiscale, il Pretore lo ha stimato in fr. 500.– mensili sino all'agosto del
2016.
(fine della comunione domestica) sulla base della tassazione comune del
2014.
(doc. Q). Dal settembre del 2016, con la disgiunzione delle partite
fiscali, egli ha stimato un carico tributario di fr. 300.– mensili in virtù “degli
alimenti oggi calcolati e del ridimensionamento della sostanza” della moglie
(sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante chiede che, tenuto conto del suo
reddito, come pure dei contributi alimentari per sé e per la figlia, le sia
riconosciuto il medesimo aggravio inserito nel fabbisogno minimo del marito
(fr. 550.– mensili), precisando che se mai va ridotto l'onere fiscale di quest'ultimo,
potendo costui dedurre dal proprio reddito
gli obblighi alimentari.
Intanto
l'interessata non spiega in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore
andrebbero aumentate a fr. 550.– mensili. A parte ciò, essa non può invocare
una parità di
trattamento
solo per vedersi riconoscere imposte non rese verosimili. Sia come sia, considerando
un reddito netto di fr. 44 000.– annui
(doc. EE) e contributi alimentari (per sé e la figlia) di circa fr. 25 000.– annui, la stima del Pretore è
sostenibile. Dandosi un reddito complessivo di fr. 69 000.– annui, spese professionali di fr. 5700.– e oneri assicurativi di fr. 6739.–
(ultimo dato disponibile nel fascicolo “richiamo da Ufficio di tassazione” nell'inc.
SO.2018.1484), il carico d'imposta corrisponde
sostanzialmente a quello calcolato dal Pretore (‹https:
www.3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php›). In proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
14.
Dal
canto suo AP 1 chiede di togliere dal fabbisogno minimo della moglie la rata
del leasing, che essa avrebbe contratto senza il suo consenso dopo la
separazione, come pure, dall'inizio della convivenza, i costi della pigione,
che l'interessata ha omesso di documentare. Ora, l'appellato non discute che la
moglie abbia preso in leasing una V__________ “__________” in sostituzione di
una P__________ “__________” riscattata, ma non più usata per gli eccessivi consumi
e i costi assicurativi, la quale non poteva essere venduta perché egli la
riteneva sua (deposizione di AO 1 del 28 novembre 2016, pag. 3). Ciò posto, per
quanto già illustrato dianzi in relazione alle spese del posteggio (consid. 13b),
la spesa appare giustificata.
Trattandosi
della pigione, il Pretore ha accertato che dal luglio del 2018 la moglie
condivide i costi dell'alloggio con il convivente. In difetto della spesa aggiornata
egli si è fondato sull'ultimo dato disponibile, relativo alla locazione di via __________
6.
a __________, il cui costo complessivo (fr. 1600.– mensili) poteva essere ripreso per determinare il costo di
un appartamento fuori dall'area urbana di __________ di dimensioni superiori,
poiché occupato da tre e non più da due persone. Dedotta la metà a carico del
convivente (fr. 800.– mensili) e la quota di un terzo (sull'altra metà)
inserita nel fabbisogno in denaro di A__________ (fr. 266.– mensili), il primo
giudice ha fissato in fr. 534.– mensili la spesa inserita nel fabbisogno minimo
di AO 1 (sentenza impugnata, pag. 8). Ora, che l'appellante non abbia
documentato i costi a suo carico per l'abitazione di __________ è pacifico. Ciò
non significa tuttavia che essa alloggi gratuitamente. E trattandosi di stabilire
il fabbisogno minimo di una persona sola residente nell'agglomerato luganese,
un esborso di fr. 534.– mensili (spese accessorie comprese) appare finanche
modesta (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018,
consid. 7d), sicché l'appellato non ha motivo di dolersi dell'apprezzamento
del Pretore. Il fabbisogno minimo della moglie va così confermato, salvo dover essere
adeguato a fr. 3649.– mensili dal 1° luglio 2018 (sopra, consid. 12 e 13b).
15.
L'appellante chiede inoltre
di rivalutare le entrate complessive del marito a fr. 111 715.– nel 2014, a fr. 135 238.– nel 2015, a fr. 122 860.– nel 2016, a fr. 123 269.– nel 2017 e di nuovo a fr. 122 860.– nel 2018, al reddito da attività
lucrativa dovendosi aggiungere un reddito locativo di fr. 25 938.– e un reddito potenziale di fr. 1200.–
mensili per avere egli gravato di usufrutto in favore della madre fondi che
detiene in comproprietà con il fratello. Essa rimprovera poi al Pretore di non
avere accertato l'elevato tenore di vita della famiglia che il solo reddito da attività
lucrativa dichiarato dal marito mai avrebbe permesso di sostenere.
a) Le
considerazioni sui redditi antecedenti il 2016 sono senza rilievo ai fini del
giudizio. Dovendosi definire un reddito da attività dipendente, come è quello attestato
nei conteggi salariali della __________ SA (doc. 67 a 70), fa stato in effetti il
reddito conseguito nei periodi sull'arco
del quale sono dovuti i contributi alimentari (cfr. RtiD I-2012
pag. 879 consid. 4 in fine; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019, consid. 6). Siccome
in concreto il contributo alimentare decorre dal marzo del 2016, entra in linea
di conto solo lo stipendio conseguito a partire da quell'anno, come riconosce
in definitiva l'appellante medesima nella sua tabella riassuntiva a pag. 21 del
memoriale. Al proposito non è il caso perciò di dilungarsi.
b) Relativamente
al mancato computo del reddito locativo, l'appellante non spiega perché il Pretore, calcolando il reddito al netto di
quel dato (sentenza impugnata, pag. 9), sarebbe caduto in errore. Comunque sia,
il marito non è più titolare della proprietà per piani n. 31 __________ da lui abitata e non poteva quindi –
invero neppure ove fosse rimasto tale (I CCA,
sentenza inc. 11.2016.128 del 3 luglio 2018, consid. 3 con riferimento) – vedersi imputare un reddito locativo.
Identica considerazione vale per la
sua quota di comproprietà sulle proprietà per piani n. 5__________ e 5__________
del fondo base n. __________ RFD di __________ (doc. T1 e T2),
ch'egli ha concesso in usufrutto alla madre, cui spetta ormai il godimento
(art. 755 CC). Altra è la questione, che sarà trattata nel considerando che
segue, di sapere se al marito si possa ascrivere un reddito potenziale per
avere – come assume l'appellante – rinunciato a mettere a frutto la sua quota,
gravata di usufrutto in favore della madre.
c) Riguardo
al reddito potenziale per l'usufrutto
concesso alla madre, l'appellante si duole di un diniego di giustizia per non
avere il primo giudice esaminato la questione. In realtà il Pretore ha rilevato
al riguardo – ancorché in maniera telegrafica – che “l'interessato ha chiarito
le varie operazioni” (sentenza impugnata, pag. 10). E con tale rilievo AO 1 non
si confronta. A parte ciò, essa non spiega, neppure per sommi capi, come pervenga
a un reddito ipotetico di fr. 1200.–. Giovi ricordare ad ogni modo che qualora
i redditi effettivi bastino – come in concreto – per finanziare il fabbisogno
della famiglia, un guadagno ipotetico non entra in linea di conto (cfr. RtiD
II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti; DTF 117 II 17 consid. 1b).
d) Per
l'appellante l'elevato tenore di vita sostenuto dalla famiglia prima della
separazione è incompatibile con le modeste entrate professionali dichiarate dal
marito. Essa rimprovera al Pretore di non avere accertato l'effettivo livello
di vita condotto a quel tempo, sebbene l'entità delle spese (in buona parte per
viaggi, vacanze e beni di lusso) figuranti negli estratti delle carte di
credito e del conto bancario intestato ai coniugi dimostri manifeste entrate d'altra
fonte. AO 1 fa notare come, per esempio, nell'anno precedente l'istanza a
tutela dell'unione coniugale risultino pagamenti per fr. 72 277.– con la carta di credito __________,
per fr. 8089.87 con la carta di credito __________ e per fr. 20 995.44 con addebiti al conto intestato ai
coniugi presso la Banca __________ di __________. La giustificazione addotta
dalla controparte, secondo cui tali spese erano possibili grazie all'aiuto della
suocera, non trova a suo dire alcun riscontro, E__________ H__________
essendosi rifiutata di deporre come testimone.
Non
si disconosce che la situazione finanziaria del marito risulta per certi versi
nebulosa, come ha rilevato il Pretore con riferimento al ruolo assunto dal convenuto
nelle società __________ SA e A__________ __________ SA (sentenza impugnata,
pag. 10), quest'ultima radiata nel frattempo dal registro di commercio per
essere fallita il 7 agosto 2018. Comprensibili appaiono anche le perplessità dell'appellante
circa il finanziamento delle importanti spese voluttuarie della famiglia se
rapportate a un reddito coniugale nella media e giustificate con non meglio
precisate “puntuali elargizioni” della suocera. Sta di fatto che la stessa appellante
si è sempre valsa per definire il contributo di mantenimento in suo favore del
metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio
familiare, tant'è che ancora in appello essa si limita a contrapporre i redditi
coniugali ai fabbisogni familiari. Essa non ha mai chiesto di determinare il contributo
alimentare secondo l'ammontare del dispendio effettivo, che non va confuso né
tanto meno combinato con il metodo di calcolo applicato dalle parti (DTF 140
III 485; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019
consid. 11a).
Comunque
sia, incombe per principio al
coniuge che postula un contributo di mantenimento rendere verosimili quali
siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla
separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). E al riguardo AO 1 fornisce
unicamente – in ordine sparso – informazioni
frammentarie sugli acquisti effettuati negli anni e accenna a indeterminate spese
per le attività della figlia (scherma, pianoforte, sci), ma non indica neppure in
questa sede a quanto assommasse il tenore di vita effettivo sostenuto dalle
parti durante la comunione domestica. Contestazioni pecuniarie non cifrate sono però già di primo acchito irricevibili (DTF 137
III 617; più recentemente: sentenza 5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 3). A
un esame di verosimiglianza non soccorrono così i presupposti, in concreto, per
scostarsi dal reddito netto accertato dal Pretore.
16.
L'appellante contesta altresì
l'accertamento del fabbisogno minimo del marito, che chiede di ridurre a fr.
3499.
– mensili fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 3583.– mensili dopo di allora,
stralciando il premio dell'assicurazione per la protezione giuridica e contro la
responsabilità civile (che reputa superflui), al pari dei costi d'automobile
che a suo parere neppure si giustificano perché assunti dal datore di lavoro e
non verosimili, ancor meno se rapportati al reddito ascritto al convenuto.
a) Per
quel che è dei contestati premi assicurativi, il Pretore ha ammesso quello contro
la responsabilità civile dopo che la moglie medesima l'aveva riconosciuto nel
memoriale conclusivo (pag. 31). AO 1 ritiene per la prima volta in appello che tale
posta del fabbisogno minimo sia superflua, ma non pretende – giustamente (doc.
3, allegato f) – che la spesa non sussistesse prima della separazione o che il
bilancio familiare non permetta di finanziarla. A un esame di apparenza, nulla
impediva dunque al primo giudice di inserire la spesa nel fabbisogno minimo “allargato”
del marito (v. RtiD II-2017 pag. 778 consid. b). Ciò vale anche per il premio della
protezione giuridica.
b) Relativamente
ai costi d'automobile, il Pretore ha accertato il pagamento, da parte del
marito, dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione. Trattandosi del costo
del carburante inoltre, per il primo giudice il fatto che nel bilancio della
società datrice di lavoro figurino costi di trasferta non significa ancora che ciò
si riferisca al marito. Né risultano rimborsi di tale indole nel certificato di
salario, di modo che – a prescindere dagli accresciuti costi legati all'esercizio
del diritto di visita – il primo giudice non ha seguito la tesi della moglie
circa un pagamento di quegli oneri da parte del datore di lavoro (sentenza
impugnata, pag. 11). Invano si cercherebbe, nell'appello, un confronto critico
con tale argomentazione, l'interessata limitandosi a esporre la propria
versione dei fatti. Né essa spiega perché il reddito da attività lucrativa del
marito osterebbe al riconoscimento delle spese d'automobile. Motivato come
un'istanza al Pretore, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
17.
L'appellante
assevera di non riuscire a coprire il proprio fabbisogno minimo, il cui ammanco
va aggiunto al fabbisogno in denaro della figlia. Al fabbisogno in denaro di B__________ tuttavia il
Pretore ha già aggiunto, dal 1° gennaio 2017 fino al 30 giugno 2018 (inizio
della convivenza con L__________ B__________), un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili in
conformità a quanto chiedeva la stessa AO 1 per colmare il disavanzo relativo
al proprio mantenimento (sentenza impugnata, pag. 13). A parte ciò, la
ricorrente riprende su questo punto i dati accertati dal primo giudice e
rinuncia a impugnare il dispositivo sul contributo alimentare per la figlia o a
chiederne l'adeguamento a parametri aggiornati. Non vi è ragione dunque per
intervenire al proposito, anche perché in ogni caso un eventuale contributo di
accudimento dopo il 30 giugno 2018 sarebbe compensato da quanto il genitore non
affidatario sgrava l'altro – in virtù dell'assetto cautelare (sopra, consid. 4,
10.
e 11) – facendosi carico dei maggiori oneri di vitto (un pranzo, il lunedì,
e due cene, il venerdì e – di principio – il martedì, oltre a due settimane
supplementari di ferie durante l'estate) per rapporto al consueto diritto di
visita a figli in età scolastica (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag.
795.
consid. 8, I-2005 pag. 778 n. 58c).
18.
Da tutto quanto
precede risulta, dal 1° luglio 2018, il seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito fr.
6.
877.—
Reddito
della moglie fr. 3 492.—
fr.
10.
369.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
3.
822.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 649.––
Fabbisogno
in denaro di B__________ fr. 1 066.––
fr.
8.
537.—
mensili
Eccedenza fr.
1.
832.—
mensili
Metà
eccedenza fr. 916.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3822.
– + fr. 916.– = fr. 4 738.— mensili,
deve destinare a B__________: fr.
1.
066.— mensili
assegni
familiari non compresi
e deve versare alla moglie:
fr.
3649.
– + fr. 916.– ./. fr. 3492.— = fr. 1 073.— mensili arrotondati a fr.
1.
075.— mensili.
La situazione
rimane per contro invariata riguardo al periodo precedente. Entro questi limiti
l'appello di AO 1 merita accoglimento.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
19.
Il
Pretore ha posto le spese processuali di fr. 7000.– (comprese quelle per l'ascolto della figlia e per le
procedure cautelari) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti censurano tale chiave di riparto.
Il marito chiede di addebitare le spese all'istante, riconoscendogli un'indennità
per ripetibili di fr. 25 000.–. La
moglie chiede che le spese siano addebitate per tre quinti al marito, con
obbligo di rifonderle fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
Per
quel che è della richiesta di AP 1, essa non ha portata
autonoma, ma è subordinata all'accoglimento “pressoché totale” dell'appello. L'ipotesi
non si verifica tuttavia in concreto, giacché il convenuto esce
vittorioso solo in parte sulla disciplina delle relazioni personali, mentre
soccombe sulla custodia alternata. A prescindere da ciò, egli nemmeno ha
impugnato il dispositivo sugli oneri alimentari, per tacere del fatto che non
spiega come giunga alla cifra rivendicata per ripetibili. Ciò vale anche per la
richiesta di AO 1, la quale chiede di rivedere le spese giudiziarie in
dipendenza dell'esito del proprio appello, che però trova accoglimento solo in
misura assai limitata. Per finire, entrambe le
richieste si rivelano così prive di consistenza.
20.
Le
spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP
1.
ottiene causa parzialmente vinta – come detto – sulla regolamentazione del
diritto di visita, mentre esce sconfitto sulla custodia alternata e sul riparto
delle spese giudiziarie. Si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri
processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante
rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata
rivendica un'indennità (piena) di fr. 12 000.–. Ora, nelle
cause vertenti su misure a protezione dell'unione coniugale (o provvedimenti
cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono
definite in base
al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–
orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte,
diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato
all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.22
dell'11 dicembre 2018, consid. 11). Nel caso specifico il patrocinio è
consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (26 pagine)
e di una duplica spontanea (9 pagine) nell'ambito di una causa già nota, come
pure in due brevi prese di posizione del 14 marzo e del 2 maggio 2019 sulla
richiesta della controparte di non congiungere gli appelli e di acquisire nuovi
mezzi di prova (sopra, consid. 3). La sussunzione giuridica poi era di media
difficoltà. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 15 ore
di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con
la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di 5000.– (arrotondati),
onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 1700.– (arrotondati).
Quanto
all'appello di AO 1, essa ottiene un piccolo aumento del contributo alimentare
in suo favore dal luglio del 2018 (fr. 1075.– mensili contro i fr. 998.–
mensili accertati dal Pretore), ma ampiamente inferiore a quanto sollecitato in
appello (sopra, lett. O). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove
decimi delle spese e che rifonda al marito, il quale ha presentato osservazioni
all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte (quattro quinti dell'indennità piena).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
21.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie (il valore
litigioso davanti a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento della figlia o sulla disciplina
delle relazioni personali con il padre (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª
edizione, n. 28 ad art. 91), controversie appellabili senza riguardo a
questioni di valore (consid. 2). Le misure a protezione dell'unione
coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.
4.
), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le
cause inc. 11.2018.125 e 11.2018.127 sono congiunte.
II. Nella
misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso
che i dispositivi n. 5 e n. 8 della sentenza impugnata sono riformati come
segue:
5.1 La figlia B__________ trascorre con il padre:
– un fine settimana ogni 15 giorni dal
venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (con la cena);
– una sera infrasettimanale, di principio
il martedì, dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina;
– il padre si occupa del pranzo del
lunedì;
– il padre si occupa di recuperare la
figlia a casa o a scuola e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione
delle visite; la madre si organizza per accompagnare la figlia dal padre almeno
una volta la settimana, indicativamente in occasione della visita
infrasettimanale;
– una settimana durante le vacanze
autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il
padre;
– una settimana durante le vacanze
scolastiche natalizie, alternativamente una volta la prima settimana (fino a
San Silvestro) e una volta la seconda settimana;
– una settimana durante le vacanze
scolastiche, alternativamente di Carnevale o Pasqua;
– cinque settimane durante le vacanze
scolastiche estive.
8. AP 1 è condannato a versare,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari
per la moglie:
Dal 1° marzo al 31 agosto 2016:
fr. 1045.– mensili;
Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2016:
fr. 1190.– mensili;
Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2017:
fr. 1205.– mensili;
Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2018:
fr. 1190.– mensili;
Dal 1° luglio 2018:
fr. 1075.– mensili.
Per il resto gli appelli
sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante,
sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante
medesimo, che rifonderà a AO 1 fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
IV. Le
spese dell'appello di AO 1, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per un decimo a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'appellante medesima,
che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
V. Notificazione:
–
avv. . ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).