11.2018.129
Esecuzione di una decisione: obiezioni della “parte soccombente”
5 dicembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.129
Lugano
5 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2018.734 (esecuzione
di una decisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con istanza del 21 settembre 2018 da
CO
1 (I)
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
RE
1 ,
giudicando
sul reclamo del 19 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
dal Pretore aggiunto il 13 novembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 giugno
2017 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio
fra RE 1 (1952) e CO 1 (1956), stabilendo – fra l'altro – quanto segue:
2.1 L'abitazione di cui alla
particella n. 30 in via __________ di __________ (I), attualmente in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno tra i coniugi, viene assegnata in
proprietà esclusiva a CO 1. Il marito si impegna ad espletare ogni eventuale
formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà.
B. Il 21 settembre 2018 CO
1 ha adito il Pretore aggiunto con un'istanza di esecuzione nella quale lamentava
l'inadempienza dell'ex marito e chiedeva che, accordatole il gratuito patrocinio:
In via ordinaria il signor RE 1 è condannato ad
espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso
di proprietà dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________
(I), con condanna di pagamento di una multa disciplinare di 1000 franchi per
ogni giorno d'inadempimento, rispettivamente con comminatoria penale giusta
l'art. 292 CP.
In via sussidiaria codesto
onorevole Giudice autorizza all'esecuzione per sostituzione di ogni eventuale
formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà
dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________ (I).
Chiamato a esprimersi, RE
1 ha formulato il
1° ottobre 2018 varie obiezioni alla richiesta dell'ex moglie, sulle quali
quest'ultima ha preso posizione con una replica spontanea del 15 ottobre 2018. RE
1 non ha reagito al memoriale di replica.
C. Statuendo con
decisione del 13 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha ordinato a RE 1 di dar seguito, entro 15 giorni dal
passaggio in giudicato della decisione (di esecuzione), al dispositivo n. 2.1
della sentenza di divorzio del 12 giugno 2017, che ha riprodotto testualmente. Al
convenuto egli ha comminato inoltre l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di
disobbedienza, come pure una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di
inadempimento, con facoltà per l'istante di postulare l'adempimento
sostitutivo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto.
Non sono state assegnate ripetibili. La decisione sul gratuito patrocinio è
stata rinviata a giudizio separato.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 novembre
2018 in cui giustifica il mancato adempimento dell'obbligo, si ritiene vittima
di accanimento da parte del legale dell'ex moglie e prospetta una soluzione del
problema a breve. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1
CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore
aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria
(art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma
unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare –
trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della
decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata
recapitata al convenuto il 15 novembre 2018. Introdotto il 19 novembre 2018
(timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che in una procedura di esecuzione
delle decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può
opporre soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione
della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in
particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione
dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento della
prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante documenti”
(art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Ciò posto, il primo giudice ha
rifiutato di sentire il figlio delle parti – il quale chiedeva di non essere coinvolto
nella procedura – e di A__________ P__________ circa il pagamento dei contributi
alimentari da parte del convenuto, rilevando che le escussioni testimoniali si
sarebbero rivelate superflue, oltre che estranee all'oggetto della lite. Quanto
agli altri motivi (segnatamente di salute) addotti dall'interessato, essi non
impedivano secondo il Pretore aggiunto di eseguire la decisione, nulla ostando alla
possibilità d'incaricare un terzo a tal fine. Onde – egli ha epilogato – la
fondatezza della domanda di esecuzione e la necessità di munire la decisione
della comminatoria dell'art. 292 CP, come pure di una multa disciplinare
di fr. 100.– (in luogo dei fr. 1000.– richiesti) per ogni giorno di
inadempienza.
3.
Il reclamante fa valere
che, a prescindere dai suoi motivi di salute, il problema principale è dovuto
alla mancanza di mezzi (da parte di entrambi) per rimunerare il notaio (€ 1700.–).
Ciò nondimeno – egli continua – egli si è accordato con l'ex moglie nel senso
di accomodare le cose non appena avesse avuto la disponibilità necessaria.
Dolendosi dell'inspiegabile “accanimento” del legale della controparte di
fronte a una semplice “formalità che si può fare in qualsiasi momento”, il
reclamante prospetta la possibilità che il figlio anticipi la somma per il
notaio e che tutto si sistemi a breve.
4.
Un reclamo
dev'essere “scritto e motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo
risultare per quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come
essa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del
12.
maggio 2015, consid. 2). Dal memoriale deve risultare non solo che la
sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura
ne sia chiesta la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In
linea di principio perciò il ricorrente deve indicare concretamente che cosa intenda
ottenere
(RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nella fattispecie le congetture e le recriminazioni
di RE 1 non permettono conclusioni chiare, non evincendosi dal memoriale – seppure
letto in combinazione con la decisione impugnata – se egli intenda ottenere l'annullamento
della decisione impugnata, una sospensione del giudizio su reclamo o altro
ancora. Il che basterebbe per dichiarare l'atto irricevibile.
5.
Si volesse anche
transigere al riguardo, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto l'impossibilità di trovare € 1700.–
per rimunerare il notaio è un argomento addotto inammissibilmente per la prima
volta con il reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Inoltre il reclamante non pretende
che il giudizio impugnato sia erroneo né che dopo la comunicazione della
sentenza di divorzio sarebbero intervenute circostanze suscettibili di ostare
all'esecuzione della medesima (art. 341 cpv. 3 CPC). Certo, egli sostiene che
le parti si sono accordate nel senso di sistemare le cose non appena avessero
avuto i mezzi per eseguire il trapasso di proprietà, ma l'affermazione non
trova alcun riscontro, nemmeno documentale (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC).
Per il resto il reclamante non rende neppure verosimile che il figlio sia disposto
ad anticipare il compenso del notaio né mette in dubbio che gli fosse impossibile
incaricare un terzo di provvedere al trapasso di proprietà nonostante i suoi problemi
di salute. Comunque lo si esamini, il reclamo sfugge di conseguenza a ogni
esame. Ciò rende superfluo interrogarsi se la prestazione di cui è chiesta
l'esecuzione
(“espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso
della proprietà dell'abitazione”) sia
sufficientemente chiara e definita
(sul tema: I CCA, sentenza
inc. 11.2015.75 del 17
marzo 2017, consid. 6).
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio
di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di rinunciare alla
riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili,
il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
7.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), spetterà al convenuto rendere verosimile in caso di ricorso che
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).