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Decisione

11.2018.129

Esecuzione di una decisione: obiezioni della “parte soccombente”

5 dicembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2018.734 (esecuzione

di una decisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa

con istanza del 21 settembre 2018 da

CO

1 (I)

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

RE

1 ,

giudicando

sul reclamo del 19 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

dal Pretore aggiunto il 13 novembre 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 12 giugno

2017 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio

fra RE 1 (1952) e CO 1 (1956), stabilendo – fra l'altro – quanto segue:

2.1 L'abitazione di cui alla

particella n. 30 in via __________ di __________ (I), attualmente in

comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno tra i coniugi, viene assegnata in

proprietà esclusiva a CO 1. Il marito si impegna ad espletare ogni eventuale

formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà.

B. Il 21 settembre 2018 CO

1 ha adito il Pretore aggiunto con un'istanza di esecuzione nella quale lamentava

l'inadempienza dell'ex marito e chiedeva che, accordatole il gratuito patrocinio:

In via ordinaria il signor RE 1 è condannato ad

espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso

di proprietà dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________

(I), con condanna di pagamento di una multa disciplinare di 1000 franchi per

ogni giorno d'inadempimento, rispettivamente con comminatoria penale giusta

l'art. 292 CP.

In via sussidiaria codesto

onorevole Giudice autorizza all'esecuzione per sostituzione di ogni eventuale

formalità necessaria per mettere in atto il trapasso di proprietà

dell'appartamento alla particella n. 30 in via __________ di __________ (I).

Chiamato a esprimersi, RE

1 ha formulato il

1° ottobre 2018 varie obiezioni alla richiesta dell'ex moglie, sulle quali

quest'ultima ha preso posizione con una replica spontanea del 15 ottobre 2018. RE

1 non ha reagito al memoriale di replica.

C. Statuendo con

decisione del 13 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto

l'istanza, nel senso che ha ordinato a RE 1 di dar seguito, entro 15 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione (di esecuzione), al dispositivo n. 2.1

della sentenza di divorzio del 12 giugno 2017, che ha riprodotto testualmente. Al

convenuto egli ha comminato inoltre l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di

disobbedienza, come pure una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di

inadempimento, con facoltà per l'istante di postulare l'adempimento

sostitutivo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto.

Non sono state assegnate ripetibili. La decisione sul gratuito patrocinio è

stata rinviata a giudizio separato.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 novembre

2018 in cui giustifica il mancato adempimento dell'obbligo, si ritiene vittima

di accanimento da parte del legale dell'ex moglie e prospetta una soluzione del

problema a breve. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1

CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore

aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tui­sce con la procedura sommaria

(art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma

unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare –

trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della

decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata

recapitata al convenuto il 15 novembre 2018. Introdotto il 19 novembre 2018

(timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che in una procedura di esecuzione

delle decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può

opporre soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione

della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in

particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione

dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento della

prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante documenti”

(art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Ciò posto, il primo giudice ha

rifiutato di sentire il figlio delle parti – il quale chiedeva di non essere coinvolto

nella procedura – e di A__________ P__________ circa il pagamento dei contributi

alimentari da parte del convenuto, rilevando che le escussioni testimoniali si

sarebbero rivelate superflue, oltre che estranee all'oggetto della lite. Quanto

agli altri motivi (segnatamente di salute) addotti dall'interessato, essi non

impedivano secondo il Pretore aggiunto di eseguire la decisione, nulla ostando alla

possibilità d'incaricare un terzo a tal fine. Onde – egli ha epilogato – la

fondatezza della domanda di esecuzione e la necessità di munire la decisione

della comminatoria del­l'art. 292 CP, come pure di una multa disciplinare

di fr. 100.– (in luogo dei fr. 1000.– richiesti) per ogni giorno di

inadempienza.

3.

Il reclamante fa valere

che, a prescindere dai suoi motivi di salute, il problema principale è dovuto

alla mancanza di mezzi (da parte di entrambi) per rimunerare il notaio (€ 1700.–).

Ciò nondimeno – egli continua – egli si è accordato con l'ex moglie nel senso

di accomodare le cose non appena avesse avuto la disponibilità necessaria.

Dolendosi dell'inspiegabile “accanimento” del legale della controparte di

fronte a una semplice “formalità che si può fare in qualsiasi momento”, il

reclamante prospetta la possibilità che il figlio anticipi la somma per il

notaio e che tutto si sistemi a breve.

4.

Un reclamo

dev'essere “scritto e motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo

risultare per quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come

essa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del

12.

maggio 2015, consid. 2). Dal memoriale deve risultare non solo che la

sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura

ne sia chiesta la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In

linea di principio perciò il ricorrente deve indicare concretamente che cosa intenda

ottenere

(RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nella fattispecie le congetture e le recriminazioni

di RE 1 non permettono conclusioni chiare, non evincendosi dal memoriale – seppure

letto in combinazione con la decisione impugnata – se egli intenda ottenere l'annullamento

della decisione impugnata, una sospensione del giudizio su reclamo o altro

ancora. Il che basterebbe per dichiarare l'atto irricevibile.

5.

Si volesse anche

transigere al riguardo, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto l'impossibilità di trovare € 1700.–

per rimunerare il notaio è un argomento addotto inammissibilmente per la prima

volta con il reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Inoltre il reclamante non pretende

che il giudizio impugnato sia erroneo né che dopo la comunicazione della

sentenza di divorzio sarebbero intervenute circostanze suscettibili di ostare

all'esecuzione della medesima (art. 341 cpv. 3 CPC). Certo, egli sostiene che

le parti si sono accordate nel senso di sistemare le cose non appena aves­sero

avuto i mezzi per eseguire il trapasso di proprietà, ma l'affermazione non

trova alcun riscontro, nemmeno documentale (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC).

Per il resto il reclamante non rende neppure verosimile che il figlio sia disposto

ad anticipare il compenso del notaio né mette in dubbio che gli fosse impossibile

incaricare un terzo di provvedere al trapasso di proprietà nonostante i suoi problemi

di salute. Comunque lo si esamini, il reclamo sfugge di conseguenza a ogni

esame. Ciò rende superfluo interrogarsi se la prestazione di cui è chiesta

l'esecuzione

(“espletare ogni eventuale formalità necessaria per mettere in atto il trapasso

della proprietà dell'abitazione”) sia

sufficientemente chiara e definita

(sul tema: I CCA, sentenza

inc. 11.2015.75 del 17

marzo 2017, consid. 6).

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio

di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di rinunciare alla

riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili,

il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), spetterà al convenuto rendere verosimile in caso di ricorso che

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).