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Decisione

11.2018.13

Contestazione sulla ripartizione delle spese processuali

9 febbraio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SE.2017.324 (modifica sentenza di divorzio: contributi

alimentari per un figlio maggiorenne)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 2017 da

CO 1

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo

del 13 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 dicembre 2017;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 18

novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha completato una sentenza

di divorzio ema­nata il 29 ottobre 2002 dal Juzgado de Primera Instancia Civil

y Comercial __________ (Paraguay) tra AO 1 (1960) e __________ R__________,

cittadina mes­sicana, fissando – tra l'altro – un contributo alimentare a

carico di AO 1 in favore del figlio AP 1,

nato il 28 maggio 1995, di fr. 1720.– mensili indicizzati, assegni

familiari non compresi, dal 19 maggio 2009 fino alla maggiore età, “riservato

l'art. 277 CC” (inc. OA.2009.302);

che nell'ambito di un'azione

di modifica di sentenza di divorzio promossa il 1° dicembre 2015 da CO 1 nei

confronti del figlio AP 1 davanti al medesimo Pretore, le parti hanno sottoscritto

un accordo in virtù del quale il padre si impegnava a versare al figlio un

contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1°

luglio 2015 fino al termine degli studi, ma al più tardi fino al 25° anno d'età;

che, accertata l'intesa,

con decreto del 21 aprile 2016 il Pretore ha stralciato il processo dal ruolo “siccome

privo d'oggetto e d'interesse” (inc. SE.2015.426);

che, adita da RE 1, con sentenza del 27 settembre 2017 questa

Camera ha riformato la decisione del Pretore, omologando l'intervenuto accordo fra

le parti e stralciando la lite dal ruolo per transazione (inc. 11.2016.39);

che nel frattempo, il 6

settembre 2017, CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la

soppressione del contributo alimentare in favore del figlio RE 1 dal 1° luglio

2017;

che la richiesta,

avversata dal convenuto, è stata accolta dal Pretore con sentenza del 20

dicembre 2017;

che le spese processuali

di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto;

che contro il dispositivo

sulle spese appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio

2018 nel quale chiede di porre gli oneri processuali a carico del padre;

che il memoriale non è

stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che una decisione in materia

di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante

reclamo (art. 110 CPC);

che di conseguenza lo

scritto del convenuto, indirizzato al presidente del Tribunale di appello, può

unicamente essere trattato come reclamo a questa Camera, competente per

trattare ricorsi concernenti spese processuali e ripetibili nelle materie a

essa attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG).

che, ciò premesso, il

reclamante contesta il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile chiedendo

di addebitarne l'ammontare all'istante, non potendo egli “permettersi di pagare

una fattura di fr. 400.– dell'istanza inoltrata da mio padre”;

che giusta l'art. 106 cpv.

1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte

soccombente;

che in concreto l'azione di

modifica promessa da CO 1 è stata accolta nonostante la resistenza del

convenuto, sicché sotto questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile;

che le allegazioni addotte

dal reclamante per giustificare la mancanza di relazioni personali con il padre,

già esaminate dal primo giudice, non integrano gli estremi per una diversa

ripartizione degli oneri processuali “in equità” (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), non scusando essi “il pervicace rifiuto [del

figlio] a ogni forma di comunicazione con il genitore”;

che, relativamente alla

possibilità di far fronte al pagamento delle spese, le sole ristrettezze

economiche di una parte non giustificano di porre tali costi a carico della controparte

né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito;

che nella misura in cui

reputava di non poter far fronte ai costi del processo il convenuto avrebbe

potuto instare dinanzi al Pretore per il beneficio del gratuito patrocinio (art.

117 lett. a CPC);

che in ogni modo, dovesse

lo Stato procedere all'incasso forzoso degli oneri processuali, l'interessato si

vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia

intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento (I CCA, sentenza

inc. 11.2015.56 del 22 luglio 2015);

che, tenuto conto delle

condizioni verosimilmente difficili in cui versa il reclamante, non si

prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone problema di indennità,

il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

che per quanto riguarda i

rimedi giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).