11.2018.13
Contestazione sulla ripartizione delle spese processuali
9 febbraio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.13
Lugano
9 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SE.2017.324 (modifica sentenza di divorzio: contributi
alimentari per un figlio maggiorenne)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 2017 da
CO 1
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo
del 13 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 18
novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha completato una sentenza
di divorzio emanata il 29 ottobre 2002 dal Juzgado de Primera Instancia Civil
y Comercial __________ (Paraguay) tra AO 1 (1960) e __________ R__________,
cittadina messicana, fissando – tra l'altro – un contributo alimentare a
carico di AO 1 in favore del figlio AP 1,
nato il 28 maggio 1995, di fr. 1720.– mensili indicizzati, assegni
familiari non compresi, dal 19 maggio 2009 fino alla maggiore età, “riservato
l'art. 277 CC” (inc. OA.2009.302);
che nell'ambito di un'azione
di modifica di sentenza di divorzio promossa il 1° dicembre 2015 da CO 1 nei
confronti del figlio AP 1 davanti al medesimo Pretore, le parti hanno sottoscritto
un accordo in virtù del quale il padre si impegnava a versare al figlio un
contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1°
luglio 2015 fino al termine degli studi, ma al più tardi fino al 25° anno d'età;
che, accertata l'intesa,
con decreto del 21 aprile 2016 il Pretore ha stralciato il processo dal ruolo “siccome
privo d'oggetto e d'interesse” (inc. SE.2015.426);
che, adita da RE 1, con sentenza del 27 settembre 2017 questa
Camera ha riformato la decisione del Pretore, omologando l'intervenuto accordo fra
le parti e stralciando la lite dal ruolo per transazione (inc. 11.2016.39);
che nel frattempo, il 6
settembre 2017, CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la
soppressione del contributo alimentare in favore del figlio RE 1 dal 1° luglio
2017;
che la richiesta,
avversata dal convenuto, è stata accolta dal Pretore con sentenza del 20
dicembre 2017;
che le spese processuali
di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto;
che contro il dispositivo
sulle spese appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio
2018 nel quale chiede di porre gli oneri processuali a carico del padre;
che il memoriale non è
stato comunicato a CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che una decisione in materia
di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC);
che di conseguenza lo
scritto del convenuto, indirizzato al presidente del Tribunale di appello, può
unicamente essere trattato come reclamo a questa Camera, competente per
trattare ricorsi concernenti spese processuali e ripetibili nelle materie a
essa attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
che, ciò premesso, il
reclamante contesta il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile chiedendo
di addebitarne l'ammontare all'istante, non potendo egli “permettersi di pagare
una fattura di fr. 400.– dell'istanza inoltrata da mio padre”;
che giusta l'art. 106 cpv.
1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte
soccombente;
che in concreto l'azione di
modifica promessa da CO 1 è stata accolta nonostante la resistenza del
convenuto, sicché sotto questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile;
che le allegazioni addotte
dal reclamante per giustificare la mancanza di relazioni personali con il padre,
già esaminate dal primo giudice, non integrano gli estremi per una diversa
ripartizione degli oneri processuali “in equità” (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), non scusando essi “il pervicace rifiuto [del
figlio] a ogni forma di comunicazione con il genitore”;
che, relativamente alla
possibilità di far fronte al pagamento delle spese, le sole ristrettezze
economiche di una parte non giustificano di porre tali costi a carico della controparte
né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito;
che nella misura in cui
reputava di non poter far fronte ai costi del processo il convenuto avrebbe
potuto instare dinanzi al Pretore per il beneficio del gratuito patrocinio (art.
117 lett. a CPC);
che in ogni modo, dovesse
lo Stato procedere all'incasso forzoso degli oneri processuali, l'interessato si
vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia
intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento (I CCA, sentenza
inc. 11.2015.56 del 22 luglio 2015);
che, tenuto conto delle
condizioni verosimilmente difficili in cui versa il reclamante, non si
prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone problema di indennità,
il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;
che per quanto riguarda i
rimedi giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).