11.2018.131
Divorzio: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, contributo alimentare per la figlia
18 febbraio 2020Italiano28 min
cura della famiglia. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2011, quando AO
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.131
Lugano
18 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2018.5 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
istanza del 24 aprile 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 22 novembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 9 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1961) e AP 1
(1968) si sono sposati ad __________ il 5 settembre 1996. Dal matrimonio sono
nati G__________
(il 31 dicembre
1996), F__________ (il 4 ottobre 1998) ed E__________ (il 27 agosto 2005). Il
marito è segretario comunale ad __________. Durante la vita comune la moglie
non ha esercitato attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa e alla
cura della famiglia. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2011, quando AO
1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 387 RFD, intestata
alla moglie) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà nel medesimo
Comune. Dopo di allora il marito ha versato, d'intesa con la moglie, un
contributo alimentare di complessivi fr. 4700.– mensili per lei e i figli, contributo ch'egli ha poi ridotto
unilateralmente a fr. 1800.–
mensili (fr. 1200.– per E__________ e fr. 600.– per la moglie) dopo la
maggiore età di G__________ (il quale si era trasferito da lui) e di F__________
(rimasto con la madre).
B. Nell'ambito di una
procedura di separazione giudiziale promossa l'11 maggio 2015 davanti al
Pretore del Distretto di Leventina, procedura tramutata il 18 gennaio 2018 in
azione di divorzio (inc. DM.2015.4), AP 1 ha chiesto il 24 aprile 2018 di
condannare il marito – già in via cautelare – a versare un contributo di
mantenimento per E__________ di fr. 3624.80 mensili dal maggio del 2018 fino ai
16 anni e di fr. 1325.40 mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al
termine di un'adeguata formazione (oltre all'assegno familiare), come pure un
contributo alimentare per sé di fr. 2299.60 mensili dai 16 anni di E__________
in poi. Subordinatamente essa ha limitato a fr. 1325.40 mensili (più l'assegno
familiare) la richiesta di contributo alimentare per E__________, anticipando
dal maggio del 2018 il contributo per sé. Contestualmente essa ha sollecitato
inoltre il pagamento di fr. 22 695.20 (più
gli assegni familiari) per contributi alimentari arretrati dal maggio del 2017 fino
all'aprile del 2018.
C. Decadute infruttuose
le trattative per una soluzione amichevole della lite, all'udienza del 10 ottobre
2018, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha instato perché le
fosse riconosciuta in aggiunta ai contributi “anche la metà dell'eccedenza sul
reddito del marito”, così come ulteriori fr. 21 748.80
(oltre assegni familiari) per contributi arretrati. AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza cautelare.
D. In una replica del 15
ottobre 2018 AP 1 ha portato la richiesta di contributo alimentare per E__________
a fr. 4650.– mensili (di cui
fr. 3200.– per contributo di
accudimento) dal 5 maggio 2017 fino al 16° compleanno e a fr. 1450.– mensili
fino al termine di un'adeguata formazione (senza cenno ad assegni familiari),
sollecitando un contributo alimentare per sé di fr. 2075.– mensili fino ai 16
anni di E__________ e di fr. 5275.– mensili dopo di allora. Subordinatamente
essa ha limitato a fr. 1450.– mensili la pretesa per E__________ fino al
termine della formazione, ma ha aumentato già dal 5 maggio 2017 a fr. 5275.–
mensili quella per sé. In ogni caso essa ha autorizzato il convenuto a porre in
compensazione i contributi alimentari versati dall'aprile del 2017 (fr. 1800.–
mensili). Con duplica del 31 ottobre 2018 il marito ha ribadito il suo punto di
vista, offrendo in subordine fr. 1215.– mensili per E__________ (assegno
familiare non compreso) e fr. 600.– mensili per la moglie.
E. Mediante
decreto cautelare del 9 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il
Pretore ha condannato AO 1 a versare dall'aprile del 2018 un contributo
alimentare per E__________ di fr. 1447.– mensili (assegno familiare
compreso). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste per fr. 350.– a
carico del-l'istante e per il resto a carico del convenuto, cui AP 1 è stata tenuta
a rifondere fr. 800.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22
novembre 2018 per ottenere, dall'aprile del 2018, l'aumento a fr. 4659.–
mensili (fr. 1447.– più fr. 3212.– di contributo di accudimento) del
contributo alimentare per E__________ e l'assegnazione di un contributo per sé
di fr. 1320.– mensili. In via subordinata essa chiede che in aggiunta al contributo
per E__________ di fr. 1447.– mensili le sia riconosciuto un contributo
alimentare di fr. 4532.– mensili per sé. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre
2018 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in
concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per
scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.
308.
cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia
ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).
Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni
modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi alimentari per moglie e figlia in discussione davanti al Pretore.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato
è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 12 novembre 2018. Introdotto il 22
novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'esistenza di un
accordo non omologato sull'assetto della vita separata – come nella fattispecie
– non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente. Il coniuge
che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a
tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di
divorzio, chiedendogli di statuire autoritativamente sull'assetto litigioso. Il
giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e
dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non di tratti di
mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a
protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il
contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per
l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti).
Nella fattispecie nulla è dato di sapere sui redditi e i fabbisogni in base ai
quali le parti avevano fissato il contributo alimentare in fr. 4700.– mensili
per moglie e i tre figli al momento della separazione (poi ridotti dal marito a
fr. 1800.– mensili). Mancando qualsiasi elemento, non rimane che far capo
ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi
alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure
DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto
anche il Pretore e che le parti non contestano.
3.
Litigiosi rimangono,
in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figlia. Nel decreto
impugnato il Pretore ha vagliato anzitutto la situazione finanziaria del
marito, accertando un reddito netto di lui in fr. 9051.– (recte: fr. 9205.65) mensili (fr. 8620.– da
attività lucrativa, fr. 169.– da titoli e capitali, fr. 416.65 dalla sostanza
immobiliare) e un fabbisogno minimo di fr. 3029.– (recte: fr. 3043.55) mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari
fr. 133.75, spese di manutenzione dell'immobile fr. 166.65, pellets fr.
50.–, tasse d'uso delle canalizzazioni, dell'acqua potabile e sui rifiuti fr.
33.90, assicurazione stabili e abitazioni fr. 74.95, assicurazione dell'economia
domestica fr. 26.20, premio della cassa malati fr. 396.80, assicurazione
complementare LCA fr. 150.80, imposta di circolazione fr. 50.–,
assicurazione e manutenzione dell'automobile fr. 252.–, quota TCS fr. 8.60,
imposte fr. 500.–), onde un margine disponibile di fr. 6022.– (recte:
fr. 6162.15) mensili (decreto impugnato, consid. 3).
Il
primo giudice ha poi determinato il fabbisogno in denaro di E__________ in
fr. 1447.– mensili sulla
scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo,
sostituendo i valori tabellari dell'alloggio (secondo la relativa fascia d'età per
un figlio unico, i fratelli non vivendo nella medesima economia domestica) con
quelli effettivi (decreto impugnato,
consid. 4). Posto ciò, egli ha esaminato se fossero dati i presupposti per un
contributo di accudimento, come pretendeva l'istante. Accertato un reddito della
moglie di fr. 700.– mensili dalla
locazione di un appartamento al pianterreno dello stabile in via __________ ad __________,
il Pretore ha imputato alla medesima inoltre un guadagno ipotetico di fr. 2152.–
mensili per un'attività al 60% come impiegata d'ufficio. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore
l'ha calcolato in fr. 2681.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 445.–
[già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di E__________],
premio della cassa malati fr. 621.70, tassa sui rifiuti fr. 9.90,
assicurazione dell'economia domestica, RC e viaggi fr. 29.60, assicurazione
dell'automobile fr. 136.90, imposta di
circolazione fr. 47.70, onere fiscale fr. 40.–). Tale fabbisogno
risultando coperto, il Pretore non ha riscontrato così i presupposti per un
contributo di accudimento (decreto impugnato, consid. 5).
Sulla
scorta di quanto precede, il primo giudice ha respinto la richiesta di contributo
alimentare avanzata dalla moglie, non ravvisando per altro, in applicazione del
metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ulteriori spese mensili
riconducibili al tenore di vita precedente la separazione (decreto impugnata,
consid. 6).
4.
L'appellante
contesta anzitutto l'ammontare del reddito del marito. Rileva come già il
calcolo del primo giudice risulti errato, poiché la somma delle varie voci considerate
conduce a un totale di fr. 9205.– mensili. Dovendosi inoltre aggiungere – a suo
parere –gli assegni familiari, lo stipendio netto di AO 1 ascende a fr. 8890.80
mensili, che addizionati al reddito da titoli e capitali di fr. 169.– mensili e
al reddito immobiliare di fr. 416.– mensili danno entrate nette complessive di
fr. 9476.– mensili. Ora, si conviene che, tenendo conto di uno stipendio
netto di fr. 8620.– (compresa la
tredicesima), il calcolo del primo giudice andrebbe corretto in fr. 9205.– mensili. Ma non si può seguire l'opinione
dell'istante quando essa aggiunge alle entrate del marito gli assegni
familiari, i quali non vanno cumulati al reddito del genitore che li riscuote, bensì dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137
III 64 consid. 4.2.3). Ad ogni buon conto, poco giova sapere se il reddito
netto di AO 1 sia in definitiva di fr. 9051.–, di fr. 9205.– o di fr. 9476.–
mensili. Come si vedrà oltre, invero (consid. 7), il metodo di calcolo applicato
dal Pretore, ancorato al dispendio effettivo dei coniugi (in luogo del metodo
invocato dall'appellante fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel
bilancio familiare), è pertinente. E siccome AP 1 vede coperte le proprie
spese, indugiare sull'accertamento relativo al reddito del marito si rivelerebbe
un esercizio superfluo.
5.
L'appellante
chiede inoltre di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2177.– mensili,
come essa aveva postulato in sede di replica. A mente sua, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo va ricondotto a fr. 850.– mensili poiché
egli vive in comunione domestica con il figlio maggiore G__________, il quale
ha terminato l'apprendistato di falegname e deve partecipare alle spese
domestiche. Inoltre gli interessi ipotecari vanno riconosciuti solo nella
misura di fr. 16.– mensili, limitatamente al debito gravante l'abitazione del
marito, mentre non vanno ammesse le spese per la manutenzione dell'immobile e
dell'automobile, poiché non trovano riscontro agli atti, né una serie di
esborsi (come la quota del TCS) che non rientrano “nel fabbisogno di base”. Il
margine disponibile del convenuto passa così a fr. 7299.– mensili. Se non che,
per quanto si è anticipato al considerando che precede circa l'applicazione
del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (tema che sarà trattato al
consid. 7), la questione del fabbisogno minimo e del margine disponibile del
convenuto risulta ugualmente sprovvista di incidenza ai fini del presente
giudizio. Non soccorre dunque dilungarsi al proposito.
6.
Trattandosi del
contributo per E__________, l'appellante aderisce sostanzialmente al calcolo
del fabbisogno in denaro esposto dal Pretore. Essa rivendica tuttavia un
contributo di accudimento di
fr. 3212.– mensili, pari a quanto le
manca per coprire le sue spese mensili quantificate in fr. 3912.– mensili una
volta dedotto il reddito effettivo (non contestato) di fr. 700.– mensili
dalla locazione del noto appartamento al pianterreno di via __________ ad __________.
a) Dal 1° gennaio 2017 va aggiunto al fabbisogno in denaro del
figlio un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente
per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano
prestate – come in concreto – dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il
proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se
le condizioni economiche ciò permettono – i
supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo
allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484
consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019
consid. 9h).
b) Nella fattispecie il Pretore ha escluso un contributo di accudimento per E__________,
ritenendo la madre in grado di conseguire un guadagno ipotetico di fr. 2152.–
mensili che, sommato al reddito immobiliare di fr. 700.– mensili, permette ad AP
1.
di sovvenire al proprio mantenimento (decreto impugnato, consid. 5.8). Per
quel che è del reddito potenziale, egli ha rilevato che, sebbene la vita in
comune dei coniugi sia durata circa 15 anni e durante quel periodo non abbia mai
lavorato, al momento della separazione la moglie aveva 42 anni e 46 anni al 10°
compleanno di E__________, sicché sotto questo profilo nulla ostava alla
ripresa di un'attività lucrativa a tempo parziale dall'agosto del 2015 (come il
marito chiedeva nella causa di merito: risposta, ad 3). Quanto alla situazione
personale, il primo giudice ha accertato, sulla scorta del curriculum vitae
dell'interessata, che quest'ultima ha dimestichezza con l'uso del computer
(buone conoscenze dei programmi word ed excel, ottime conoscenze del sistema ISO
9001), ha adeguate competenze (scritte e orali) nelle tre principali lingue
nazionali e nell'inglese e che, dopo la separazione, essa ha svolto nel 2015 e
nel 2016 talune attività “in forma parziale” come impiegata d'ufficio. Alla
luce di ciò, secondo il Pretore la ripresa di un'attività lucrativa al 60% in
quella professione appare esigibile, come confermano le ricerche di lavoro svolte
tra il 2016 e il 2017 (decreto impugnato, consid. 5.3 e 5.4).
Quanto alla possibilità
effettiva di esercitare un'attività siffatta, stando al Pretore non è
sufficiente che AP 1 abbia compiuto infruttuose ricerche di lavoro tra il 6
agosto 2015 e il 10 aprile 2017 per attestare l'irreperibilità di un impiego.
Non solo perché dall'ultima candidatura è passato “un certo tempo”, ma anche perché
l'interessata si è limitata a una trentina di domande sull'arco di 20 mesi, con
una media di tre richieste ogni due mesi. A parte ciò, il fatto di avere
lavorato – almeno parzialmente – nel 2015 e nel 2016 rende verosimile, per il
Pretore, la possibilità concreta di reperire un'occupazione (decreto impugnato,
consid. 5.5). Relativamente al salario conseguibile, il primo giudice si è
fondato sul contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia
ticinese, stimando per un'attività al 60% uno stipendio lordo di fr. 2600.–
mensili (valore intermedio fra il minimo previsto per un impiegato operativo e
per un impiegato responsabile), rivalutato in fr. 2152.– mensili netti, in
linea con i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica sul “Salario
mensile lordo per rami economici e grandi regioni – Settore privato e settore
pubblico insieme” relativo ad “attività amministrative e di servizi di
supporto” nel Cantone Ticino (decreto impugnato, consid. 5.6).
c) Riguardo
all'obbligo per un coniuge di riprendere o di estendere un'attività lucrativa già
durante una causa di divorzio, questa Camera ha rammentato più volte che fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza
continua a sussistere fra i coniugi il dovere di mutua assistenza
derivante dall'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con rinvio). La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde
importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della
comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica
del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale –
assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, e soprattutto durante una causa di divorzio, si può
essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con
un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé,
nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve
più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia
di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai
parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo
il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiami). L'art. 125 CC
si applica allora in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge
che chiede contributi alimentari la ripresa o l'estensione di un'attività
lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104
del 2 aprile 2019, consid. 3b e 4c).
d) Nella
fattispecie non fa dubbio che la disunione definitiva dei coniugi, separati dal
2011, appaia assai verosimile (DTF 137 III 387 in fondo). Per sapere se AP 1
possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre far capo di conseguenza
– per analogia – all'art. 125 CC. In simili circostanze il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in
quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il
coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e
della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così
liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in
particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di
salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti
durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche
della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la comunione domestica
(o al momento della separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività
lucrativa da parte di quel coniuge.
e) L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere
considerato che in concreto il marito ha continuato a erogarle un contributo
alimentare – seppure modesto – ancora anni dopo la separazione, riconoscendo
così il suo ruolo di casalinga e di madre. Deplora inoltre che il Pretore le
abbia imputato capacità che non ha, trascurando che essa non lavora dal 1996,
“non ha alcuna idea di come si usa un computer sul posto di lavoro” né ha più praticato
le lingue straniere. A parte ciò, l'avvento dell'informatica e della
digitalizzazione ha stravolto la professione d'impiegato d'ufficio che di fatto
non esiste più come lei l'ha esercitata vent'anni or sono, tanto che le sue
candidature d'impiego sono risultate infruttuose. Il fatto inoltre, per una donna
di mezza età inattiva da anni con ancora una figlia a carico, di vivere in una
regione periferica con scarse possibilità di lavoro non permette al marito, che
non ha addotto alcuna prova di impiego concreto, di sovvertire i ruoli che i
coniugi hanno concordemente assunto in modo tradizionale durante la comunione
domestica.
Per quel che
è del contributo di fr. 600.– mensili per lei sola versato dal marito
spontaneamente dopo la separazione, non è dato di vedere come
l'interessata potesse ragionevolmente ritenere di essere esonerata
dall'intraprendere un'attività lucrativa,
l'importo percepito non essendo manifestamente sufficiente per coprire le sue
necessità. Quanto al fatto che il Pretore avrebbe attribuito all'appellante
capacità ch'essa non ha, l'appellante si limita a opporre una propria esposizione
dei fatti, per di più smentita dagli atti processuali, le competenze
linguistiche e informatiche accertate fondandosi sulle dichiarazioni (il curriculum
vitae) dell'interessata medesima e sulle esperienze lavorative di lei nel
2015.
e nel 2016 (doc. EE nell'inc. DM.2015.4). Per il resto, il primo giudice
non ha disconosciuto che le importanti innovazioni in campo informatico possano
avere avuto ripercussioni anche sul mestiere di impiegato d'ufficio. Al
proposito l'appello manca così di consistenza.
Relativamente
alle ricerche di lavoro infruttuose messe in atto tra il 2016 e il 2017, poi, l'appellante
non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo
cui il numero delle candidature (una trentina sull'arco di venti mesi, ovvero
tre ogni due mesi) non era sufficiente per rendere verosimile l'irreperibilità
di un impiego. E nemmeno essa discute quanto il primo giudice ha desunto dalle
esperienze lavorative da lei maturate nel 2015 (per la __________ SA) e nel
2016.
(per l'Albergo __________: doc. EE nell'inc. DM.2015.4) circa la
possibilità concreta di trovare un impiego. Ciò rende superfluo valutare se la
regione in cui l'appellante abita offra scarse possibilità di lavoro o se il
convenuto non abbia indicato concrete offerte d'impiego. Certo, l'appellante
invoca l'impossibilità di riprendere un'attività lucrativa al 60% anche per
doversi tuttora occupare della figlia, ma non si confronta minimamente con i principi
sviluppati al riguardo dalla giurisprudenza (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6, 137
III 109 consid. 4.2.2.2, 115 II 10 consid. 3c). Quand'anche la causa sia retta
dal principio inquisitorio illimitato, per vero, incombe alle parti
confrontarsi con la motivazione addotta nella decisione impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (DTF 142 I 94
consid. 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1).
Nelle
circostanze descritte il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in comune o
al momento della separazione non ostava – a un sommario esame – a una ripresa
dell'attività lucrativa da parte della moglie nella misura accertata dal
Pretore. Né l'appellante spende parola sull'accertamento del salario in base al
contratto collettivo in materia e in linea con i dati pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica. A un esame di verosimiglianza l'imputazione di un reddito di fr. 2152.– mensili già in
via cautelare resiste così alla critica.
f) Per quanto
attiene al fabbisogno minimo di AP 1, il
Pretore lo ha conteggiato in fr. 2681.– mensili
(sopra, consid. 3), escludendo dal calcolo le spese di elettricità, già
comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come pure gli
accantonamenti per la previdenza professionale e i contributi AVS/AI. Con
riferimento a questi ultimi egli ha precisato che il sistema dello splitting
e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, come pure la divisione
degli averi previdenziali prevista dagli art. 122 segg. CC prevengono – di
regola – lacune di previdenza, “al di là del fatto” che la moglie sembra
disporre di una sostanza “non indiffe-rente” e che gli importi pretesi (fr.
500.– mensili) “mal si combinano con la presente decisione cautelare” (decreto
impugnato, consid. 5.7).
Da parte
sua, l'appellante ripropone l'elenco delle spese addotte in prima sede, quantificate
in fr. 3912.– mensili, censurando l'accertamento del primo giudice che le
avrebbe imputato una sostanza inesistente. Ora, nella misura in cui si limita a
ripresentare – senza ulteriori commenti e spiegazioni – l'elenco degli esborsi
invocati davanti al primo giudice, la doglianza riesce d'acchito irricevibile. In
appello non basta rinviare a memoriali precedenti per soddisfare
i requisiti di motivazione, non spettando a questa Camera condurre indagini su
circostanze che nemmeno l'appellante enuncia (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). A
parte ciò la giurisprudenza più recente esclude l'attribuzione di un contributo
di mantenimento per la previdenza durante la procedura di divorzio (DTF 145 III
169). Quanto al contributo AVS, a prescindere dal fatto che durante il
matrimonio non è tenuta al pagamento di contributi, nella misura in cui è
tenuta ad assumere un'attività lucrativa almeno al 50% essa è esonerata da tale
versamento.
g) In
ultima analisi, dato un reddito complessivo di fr. 2852.– mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 2681.– mensili, l'istante non può pretendere un contributo di
accudimento per E__________, impregiudicato ogni sviluppo ulteriore nella causa
di divorzio. Una volta ancora la sentenza del Pretore resiste dunque alla
critica.
7.
Qualora non fosse
riconosciuto un contributo di accudimento, l'appellante insta perché le siano finanziati
almeno l'ammanco sul proprio fabbisogno minimo (fr. 3212.– mensili) e le sia accordata la metà del margine disponibile del
marito (fr. 1320.– mensili). Essa sollecita così un
contributo alimentare per sé di complessivi fr. 4532.– mensili.
a) Il
Pretore ha ricordato che ove i coniugi versino in una situazione finanziaria favorevole
in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche siano coperti –
circostanza che nel caso specifico neppure l'istante medesima revoca in dubbio
– il coniuge creditore può pretendere per principio che il contributo di
mantenimento gli garantisca il tenore di vita precedente la separazione. In tal
caso, applicandosi il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio
effettivo invece di quello ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, spetta
al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali
siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla
separazione. Ciò posto – ha rilevato il primo giudice – con il suo reddito
complessivo (seppure in parte ipotetico) la moglie è in grado di sovvenire nella
fattispecie al proprio fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia (comprendente,
fra l'altro, le spese per l'assicurazione complementare LCA, le spese d'automobile
e le imposte). Non avendo essa fatto valere ulteriori spese mensili
riconducibili al livello di vita anteriore alla separazione, non entra in linea
di conto un contributo di mantenimento in suo favore (decreto impugnato,
consid. 6.1 e 6.2).
b) L'appellante
contesta il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, ribadendo di non
essere in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo né di conseguire un
reddito ipotetico. Essa ritiene inoltre tale metodo di calcolo manifestamente
iniquo perché lascia il marito in una situazione di reddito “di tutto
rispetto”, ponendo lei invece in gravi difficoltà per effetto di una scelta che
i coniugi avevano condiviso a suo tempo organizzandosi in modo tradizionale.
Per rimediare a tale iniquità essa postula un trattamento paritario in pendenza
di divorzio, sollecitando il finanziamento del fabbisogno minimo e del tenore
di vita sostenuto nel passato, come pure il riparto a metà del margine
disponibile del marito.
c) I
criteri che disciplinano la definizione dei contributi alimentari che un
coniuge deve all'altro nelle procedure cautelari in cause di divorzio (o in
quelle a tutela dell'unione coniugale) sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente
descritti da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag.
880.
consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato
al riparto paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito
complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza
a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de
l'excédent; zweistufige Methode), si applica quando le entrate
coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza
di due economie domestiche separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono
calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”),
ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto
esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD
II-2017 pag. 777 consid. 6a).
Qualora
invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano
coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo
di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla
separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode
du calcul concret; einstufig konkrete Methode).
Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere
verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita
anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che
disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che
il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita
anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza,
già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di
vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi, né tanto
meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi
i rispettivi fabbisogni
minimi,
suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218;
v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).
d) Nella
fattispecie l'appellante non sostiene che il reddito coniugale sia interamente
assorbito – o pressoché interamente assorbito – dal costo delle due economie
domestiche separate, tant'è ch'essa invoca un saldo attivo di fr. 2640.– mensili senza nemmeno considerare il reddito potenziale
che le ha imputato il Pretore. Né i coniugi concordano – per ipotesi – sull'applicazione
del metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza, il che potrebbe indurre
a rispettare la loro intesa. E siccome in concreto le parti non risultavano vivere
in una situazione finanziaria media né tanto meno modesta, ma godevano di
condizioni economiche favorevoli (ciò valendo già per redditi coniugali
compresi tra i fr. 8000.– e i fr. 9000.– mensili:
RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b), la decisione del Pretore di applicare
il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo non appare criticabile
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019, consid. 9).
e) L'appellante
contesta invero l'applicazione del metodo di calcolo appena citato perché il
primo giudice le avrebbe imputato a torto un reddito ipotetico e perché essa
non sarebbe in grado di finanziare il proprio sostentamento. Ma per tacere del
fatto che la censura contro il computo del guadagno potenziale è già stata respinta,
il criterio addotto dall'istante non appare pertinente per applicare l'uno o l'altro
metodo di cal-colo. Che l'appellante risenta poi la situazione come iniqua si
può comprendere. Sta di fatto che – come ha rilevato il primo giudice – essa non
ha mai preteso né tanto meno reso verosimili ulteriori spese riconducibili al
livello di vita sostenuto prima della separazione, tranne le spese dianzi
riconosciute (sopra, consid. 3). E se essa non ha reso verosimile compiutamente
il proprio dispendio effettivo, ciò si deve a sue carenze allegatorie, senza
dimenticare che sin dall'inizio della procedura il marito chiedeva l'applicazione
del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (osservazioni del 10
ottobre 2018, pag. 4). L'appellante non può dirsi sorpresa quindi del criterio
adottato dal Pretore, né può pretendere – per avventura – di combinare i due
metodi di calcolo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre
2017, consid. 7). Se ne conclude che, privo di
fondamento, anche su quest'ultimo punto l'appello vede la sua sorte
segnata.
8.
Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello
tramite una legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia
di fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la differenza tra le
pretese alimentari riconosciute dal Pretore e quelle avanzate in appello.
Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).