Lexipedia

Decisione

11.2018.131

Divorzio: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, contributo alimentare per la figlia

18 febbraio 2020Italiano28 min

cura della famiglia. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2011, quando AO

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.131

Lugano

18 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2018.5 (divorzio:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

istanza del 24 aprile 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 22 novembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 9 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1961) e AP 1

(1968) si sono sposati ad __________ il 5 settembre 1996. Dal matrimonio sono

nati G__________

(il 31 dicembre

1996), F__________ (il 4 ottobre 1998) ed E__________ (il 27 agosto 2005). Il

marito è segretario comunale ad __________. Durante la vita comune la moglie

non ha esercitato attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa e alla

cura della famiglia. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2011, quando AO

1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 387 RFD, intestata

alla moglie) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà nel medesimo

Comune. Dopo di allora il marito ha versato, d'intesa con la moglie, un

contributo alimentare di complessivi fr. 4700.– mensili per lei e i figli, contributo ch'egli ha poi ridotto

unilateralmente a fr. 1800.–

mensili (fr. 1200.– per E__________ e fr. 600.– per la moglie) dopo la

maggiore età di G__________ (il quale si era trasferito da lui) e di F__________

(rimasto con la madre).

B. Nell'ambito di una

procedura di separazione giudiziale promossa l'11 maggio 2015 davanti al

Pretore del Distretto di Leventina, procedura tramutata il 18 gennaio 2018 in

azione di divorzio (inc. DM.2015.4), AP 1 ha chiesto il 24 aprile 2018 di

condannare il marito – già in via cautelare – a versare un contributo di

mantenimento per E__________ di fr. 3624.80 mensili dal maggio del 2018 fino ai

16 anni e di fr. 1325.40 mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al

termine di un'adeguata formazione (oltre all'assegno familiare), come pure un

contributo alimentare per sé di fr. 2299.60 mensili dai 16 anni di E__________

in poi. Subordinatamen­te essa ha limitato a fr. 1325.40 mensili (più l'assegno

familiare) la richiesta di contributo alimentare per E__________, anticipando

dal maggio del 2018 il contributo per sé. Contestualmente essa ha sollecitato

inoltre il pagamento di fr. 22 695.20 (più

gli assegni familiari) per contributi alimentari arretrati dal maggio del 2017 fino

all'apri­le del 2018.

C. Decadute infruttuose

le trattative per una soluzione amichevole della lite, all'udienza del 10 ottobre

2018, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha instato perché le

fosse riconosciuta in aggiunta ai contributi “anche la metà dell'eccedenza sul

reddito del marito”, così come ulteriori fr. 21 748.80

(oltre assegni familiari) per contributi arretrati. AO 1 ha proposto di

respingere l'istanza cautelare.

D. In una replica del 15

ottobre 2018 AP 1 ha portato la richiesta di contributo alimentare per E__________

a fr. 4650.– mensili (di cui

fr. 3200.– per contributo di

accudimento) dal 5 maggio 2017 fino al 16° compleanno e a fr. 1450.– mensili

fino al termine di un'adeguata formazione (senza cenno ad assegni familiari),

sollecitando un contributo alimentare per sé di fr. 2075.– mensili fino ai 16

anni di E__________ e di fr. 5275.– mensili dopo di allora. Subordinatamente

essa ha limitato a fr. 1450.– mensili la pretesa per E__________ fino al

termine della formazione, ma ha aumentato già dal 5 maggio 2017 a fr. 5275.–

mensili quella per sé. In ogni caso essa ha autorizzato il convenuto a porre in

compensazione i contributi alimentari versati dall'aprile del 2017 (fr. 1800.–

mensili). Con duplica del 31 ottobre 2018 il marito ha ribadito il suo punto di

vista, offrendo in subordine fr. 1215.– mensili per E__________ (assegno

familiare non compreso) e fr. 600.– mensili per la moglie.

E. Mediante

decreto cautelare del 9 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il

Pretore ha condannato AO 1 a versare dall'aprile del 2018 un contributo

alimentare per E__________ di fr. 1447.– mensili (assegno familiare

compreso). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste per fr. 350.– a

carico del-l'istante e per il resto a carico del convenuto, cui AP 1 è stata tenuta

a rifondere fr. 800.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22

novembre 2018 per ottenere, dal­l'aprile del 2018, l'aumento a fr. 4659.–

mensili (fr. 1447.– più fr. 3212.– di contributo di accudimento) del

contributo alimentare per E__________ e l'assegnazione di un contributo per sé

di fr. 1320.– mensili. In via subordinata essa chiede che in aggiunta al contributo

per E__________ di fr. 1447.– mensili le sia riconosciuto un contributo

alimentare di fr. 4532.– mensili per sé. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre

2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in

concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per

scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.

308.

cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia

ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).

Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni

modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei

contributi alimentari per moglie e figlia in discussione davanti al Pretore.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato

è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 12 novembre 2018. Introdotto il 22

novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

L'esistenza di un

accordo non omologato sull'assetto della vita separata – come nella fattispecie

– non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente. Il coniuge

che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a

tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di

divorzio, chiedendogli di statuire autoritativamente sull'assetto litigioso. Il

giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e

dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non di tratti di

mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a

protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il

contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per

l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti).

Nella fattispecie nulla è dato di sapere sui redditi e i fabbisogni in base ai

quali le parti avevano fissato il contributo alimentare in fr. 4700.– mensili

per moglie e i tre figli al momento della separazione (poi ridotti dal marito a

fr. 1800.– mensili). Mancando qualsiasi elemento, non rimane che far capo

ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi

alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure

DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto

anche il Pretore e che le parti non contestano.

3.

Litigiosi rimangono,

in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figlia. Nel decreto

impugnato il Pretore ha vagliato anzitutto la situazione finanziaria del

marito, accertando un reddito netto di lui in fr. 9051.– (recte: fr. 9205.65) mensili (fr. 8620.– da

attività lucrativa, fr. 169.– da titoli e capitali, fr. 416.65 dalla sostanza

immobiliare) e un fabbisogno minimo di fr. 3029.– (recte: fr. 3043.55) mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari

fr. 133.75, spese di manutenzione dell'immobile fr. 166.65, pellets fr.

50.–, tasse d'uso delle canalizzazioni, del­l'acqua potabile e sui rifiuti fr.

33.90, assicurazione stabili e abitazioni fr. 74.95, assicurazione dell'economia

domestica fr. 26.20, premio della cassa malati fr. 396.80, assicurazione

complementare LCA fr. 150.80, imposta di circolazione fr. 50.–,

assicurazio­ne e manutenzione dell'automobile fr. 252.–, quota TCS fr. 8.60,

imposte fr. 500.–), onde un margine disponibile di fr. 6022.– (recte:

fr. 6162.15) mensili (decreto impugnato, consid. 3).

Il

primo giudice ha poi determinato il fabbisogno in denaro di E__________ in

fr. 1447.– mensili sulla

scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e del­l'orientamento professionale del Cantone Zurigo,

sostituendo i valori tabellari dell'alloggio (secondo la relativa fascia d'età per

un figlio unico, i fratelli non vivendo nella medesima economia domesti­ca) con

quelli effettivi (decreto impugnato,

consid. 4). Posto ciò, egli ha esaminato se fossero dati i presupposti per un

contributo di accudimento, come pretendeva l'istante. Accertato un reddito della

moglie di fr. 700.– mensili dalla

locazione di un appartamento al pianterreno dello stabile in via __________ ad __________,

il Pretore ha imputato alla medesima inoltre un guadagno ipotetico di fr. 2152.–

mensili per un'attività al 60% come impiegata d'ufficio. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore

l'ha calcolato in fr. 2681.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 445.–

[già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di E__________],

premio della cassa malati fr. 621.70, tassa sui rifiuti fr. 9.90,

assicurazione dell'economia domestica, RC e viaggi fr. 29.60, assicurazione

dell'automobile fr. 136.90, imposta di

circolazione fr. 47.70, onere fiscale fr. 40.–). Tale fabbisogno

risultando coperto, il Pretore non ha riscontrato così i presupposti per un

contributo di accudimento (decreto impugnato, consid. 5).

Sulla

scorta di quanto precede, il primo giudice ha respinto la richiesta di contributo

alimentare avanzata dalla moglie, non ravvisando per altro, in applicazione del

metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ulteriori spese mensili

riconducibili al tenore di vita precedente la separazione (decreto impugnata,

consid. 6).

4.

L'appellante

contesta anzitutto l'ammontare del reddito del mari­to. Rileva come già il

calcolo del primo giudice risulti errato, poiché la somma delle varie voci considerate

conduce a un totale di fr. 9205.– mensili. Dovendosi inoltre aggiungere – a suo

parere –gli assegni familiari, lo stipendio netto di AO 1 ascende a fr. 8890.80

mensili, che addizionati al reddito da titoli e capitali di fr. 169.– mensili e

al reddito immobiliare di fr. 416.– mensili dan­no entrate nette complessive di

fr. 9476.– mensili. Ora, si conviene che, tenendo conto di uno stipendio

netto di fr. 8620.– (compresa la

tredicesima), il calcolo del primo giudice andrebbe corretto in fr. 9205.– mensili. Ma non si può seguire l'opinione

dell'istante quando essa aggiunge alle entrate del marito gli assegni

familiari, i quali non vanno cumulati al reddito del genitore che li riscuote, bensì dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137

III 64 consid. 4.2.3). Ad ogni buon conto, poco giova sapere se il reddito

netto di AO 1 sia in definitiva di fr. 9051.–, di fr. 9205.– o di fr. 9476.–

mensili. Come si vedrà oltre, invero (consid. 7), il metodo di calcolo applicato

dal Pretore, ancorato al dispendio effettivo dei coniugi (in luogo del metodo

invocato dall'appellante fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel

bilancio familiare), è pertinente. E siccome AP 1 vede coperte le proprie

spese, indugiare sull'accertamento relativo al reddito del marito si rivelerebbe

un esercizio superfluo.

5.

L'appellante

chiede inoltre di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2177.– mensili,

come essa aveva postulato in sede di replica. A mente sua, il minimo

esistenziale del diritto esecutivo va ricondotto a fr. 850.– mensili poiché

egli vive in comunione domestica con il figlio maggiore G__________, il quale

ha terminato l'apprendistato di falegname e deve partecipare alle spese

domestiche. Inoltre gli interessi ipotecari vanno riconosciuti solo nella

misura di fr. 16.– mensili, limitatamente al debito gravante l'abitazione del

marito, mentre non vanno ammesse le spese per la manutenzione dell'immobile e

dell'automobile, poiché non trovano riscontro agli atti, né una serie di

esborsi (come la quota del TCS) che non rientrano “nel fabbisogno di base”. Il

margine disponibile del convenuto passa così a fr. 7299.– mensili. Se non che,

per quanto si è anticipato al considerando che precede circa l'applicazione

del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (tema che sarà trattato al

consid. 7), la questione del fabbisogno minimo e del margine disponibile del

convenuto risulta ugualmente sprovvista di incidenza ai fini del presente

giudizio. Non soccor­re dunque dilungarsi al proposito.

6.

Trattandosi del

contributo per E__________, l'appellante aderisce sostanzialmente al calcolo

del fabbisogno in denaro esposto dal Pretore. Essa rivendica tuttavia un

contributo di accudimento di

fr. 3212.– mensili, pari a quanto le

manca per coprire le sue spese mensili quantificate in fr. 3912.– mensili una

volta dedotto il reddito effettivo (non contestato) di fr. 700.– mensili

dalla locazione del noto appartamento al pianterreno di via __________ ad __________.

a) Dal 1° gennaio 2017 va aggiunto al fabbisogno in denaro del

figlio un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente

per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano

prestate – come in concreto – dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se

le condizioni economiche ciò permettono – i

supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo

allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484

consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019

consid. 9h).

b) Nella fattispecie il Pretore ha escluso un contributo di accudimento per E__________,

ritenendo la madre in grado di conseguire un guadagno ipotetico di fr. 2152.–

mensili che, sommato al reddito immobiliare di fr. 700.– mensili, permette ad AP

1.

di sovvenire al proprio mantenimento (decreto impugnato, consid. 5.8). Per

quel che è del reddito potenziale, egli ha rilevato che, sebbene la vita in

comune dei coniugi sia durata circa 15 anni e durante quel periodo non abbia mai

lavorato, al momento della separazione la moglie aveva 42 anni e 46 anni al 10°

compleanno di E__________, sicché sotto questo profilo nulla ostava alla

ripresa di un'attività lucrativa a tempo parziale dall'agosto del 2015 (come il

marito chiedeva nella causa di merito: risposta, ad 3). Quanto alla situazione

personale, il primo giudice ha accertato, sulla scorta del curriculum vitae

dell'interessata, che quest'ultima ha dimestichezza con l'uso del computer

(buone conoscenze dei programmi word ed excel, ottime conoscenze del sistema ISO

9001), ha adeguate competenze (scritte e orali) nelle tre principali lingue

nazionali e nell'inglese e che, dopo la separazione, essa ha svolto nel 2015 e

nel 2016 talune attività “in forma parzia­le” come impiegata d'ufficio. Alla

luce di ciò, secondo il Pretore la ripresa di un'attività lucrativa al 60% in

quella professione appare esigibile, come confermano le ricerche di lavoro svolte

tra il 2016 e il 2017 (decreto impugnato, consid. 5.3 e 5.4).

Quanto alla possibilità

effettiva di esercitare un'attività siffat­ta, stando al Pretore non è

sufficiente che AP 1 abbia compiuto infruttuose ricerche di lavoro tra il 6

agosto 2015 e il 10 aprile 2017 per attestare l'irreperibilità di un impiego.

Non solo perché dall'ultima candidatura è passato “un certo tempo”, ma anche perché

l'interessata si è limitata a una trentina di domande sull'arco di 20 mesi, con

una media di tre richieste ogni due mesi. A parte ciò, il fatto di avere

lavorato – almeno parzialmente – nel 2015 e nel 2016 rende verosimile, per il

Pretore, la possibilità concreta di reperire un'occupazione (decreto impugnato,

consid. 5.5). Relativamente al salario conseguibile, il primo giudice si è

fondato sul contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nel­l'economia

ticinese, stimando per un'attività al 60% uno stipendio lordo di fr. 2600.–

mensili (valore intermedio fra il minimo previsto per un impiegato operativo e

per un impiegato responsabile), rivalutato in fr. 2152.– mensili netti, in

linea con i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica sul “Salario

mensile lordo per rami economici e grandi regioni – Settore privato e settore

pubblico insieme” relativo ad “attività amministrative e di servizi di

supporto” nel Cantone Ticino (decreto impugnato, consid. 5.6).

c) Riguardo

all'obbligo per un coniuge di riprendere o di estendere un'attività lucrativa già

durante una causa di divorzio, questa Camera ha rammentato più volte che fino

al passaggio in giudicato della relativa sentenza

continua a sussiste­re fra i coniugi il dovere di mutua assistenza

derivante dal­l'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con rinvio). La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde

importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica

del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale –

assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, e soprattutto durante una causa di divorzio, si può

essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con

un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé,

nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve

più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia

di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai

parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo

il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiami). L'art. 125 CC

si applica allora in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge

che chie­de contributi alimentari la ripresa o l'estensione di un'attività

lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104

del 2 aprile 2019, consid. 3b e 4c).

d) Nella

fattispecie non fa dubbio che la disunione definitiva dei coniugi, separati dal

2011, appaia assai verosimile (DTF 137 III 387 in fondo). Per sapere se AP 1

possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre far capo di conseguenza

– per analogia – all'art. 125 CC. In simili circostanze il giudice dei provvedimenti cautelari esami­na pertanto se e in

quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il

coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e

della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così

liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in

particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di

salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti

durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche

della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la comunione domestica

(o al momento della separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività

lucrativa da parte di quel coniuge.

e) L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere

considerato che in concreto il marito ha continuato a erogarle un contributo

alimentare – seppure modesto – ancora anni dopo la separazione, riconoscendo

così il suo ruolo di casalinga e di madre. Deplora inoltre che il Pretore le

abbia imputato capacità che non ha, trascurando che essa non lavora dal 1996,

“non ha alcuna idea di come si usa un computer sul posto di lavoro” né ha più praticato

le lingue straniere. A parte ciò, l'avvento dell'informatica e della

digitalizzazione ha stravolto la professione d'impiegato d'ufficio che di fatto

non esiste più come lei l'ha esercitata vent'anni or sono, tanto che le sue

candidature d'impiego sono risultate infruttuose. Il fatto inoltre, per una don­na

di mezza età inattiva da anni con ancora una figlia a carico, di vivere in una

regione periferica con scarse possibilità di lavoro non permette al marito, che

non ha addotto alcuna prova di impiego concreto, di sovvertire i ruoli che i

coniugi hanno concordemente assunto in modo tradizionale durante la comunione

domestica.

Per quel che

è del contributo di fr. 600.– mensili per lei sola versato dal marito

spontaneamente dopo la separazione, non è dato di vedere come

l'interessata potesse ragionevolmente ritenere di essere esonerata

dall'intraprendere un'attività lucrati­va,

l'importo percepito non essendo manifestamente sufficiente per coprire le sue

necessità. Quanto al fatto che il Pretore avrebbe attribuito all'appellante

capacità ch'essa non ha, l'appellante si limita a opporre una propria esposizione

dei fatti, per di più smentita dagli atti processuali, le competenze

linguistiche e informatiche accertate fondandosi sulle dichiarazioni (il curriculum

vitae) dell'interessata medesima e sulle esperienze lavorative di lei nel

2015.

e nel 2016 (doc. EE nell'inc. DM.2015.4). Per il resto, il primo giudice

non ha disconosciuto che le importanti innovazioni in campo informatico possano

avere avuto ripercussioni anche sul mestiere di impiegato d'ufficio. Al

proposito l'appello man­ca così di consistenza.

Relativamente

alle ricerche di lavoro infruttuose messe in atto tra il 2016 e il 2017, poi, l'appellante

non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo

cui il numero delle candidature (una trentina sull'arco di venti mesi, ovvero

tre ogni due mesi) non era sufficiente per rendere verosimile l'irreperibilità

di un impiego. E nemmeno essa discute quanto il primo giudice ha desunto dalle

esperienze lavorative da lei maturate nel 2015 (per la __________ SA) e nel

2016.

(per l'Albergo __________: doc. EE nel­l'inc. DM.2015.4) circa la

possibilità concreta di trovare un impiego. Ciò rende superfluo valutare se la

regione in cui l'appellante abita offra scarse possibilità di lavoro o se il

convenuto non abbia indicato concrete offerte d'impiego. Certo, l'appellante

invoca l'impossibilità di riprendere un'attività lucrativa al 60% anche per

doversi tuttora occupare della figlia, ma non si confronta minimamente con i principi

sviluppati al riguardo dalla giurisprudenza (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6, 137

III 109 consid. 4.2.2.2, 115 II 10 consid. 3c). Quand'anche la causa sia retta

dal principio inquisitorio illimitato, per vero, incombe alle parti

confrontarsi con la motivazione addotta nella decisione impugnata, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (DTF 142 I 94

consid. 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1).

Nelle

circostanze descritte il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in comune o

al momento della separazione non ostava – a un sommario esame – a una ripresa

dell'attività lucrativa da parte della moglie nella misura accertata dal

Pretore. Né l'appellante spende parola sull'accertamento del salario in base al

contratto collettivo in materia e in linea con i dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica. A un esame di verosimiglianza l'imputazione di un reddito di fr. 2152.– mensili già in

via cautelare resiste così alla critica.

f) Per quanto

attiene al fabbisogno minimo di AP 1, il

Pretore lo ha conteggiato in fr. 2681.– mensili

(sopra, consid. 3), escludendo dal calcolo le spese di elettricità, già

comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come pure gli

accantonamenti per la previdenza professionale e i contributi AVS/AI. Con

riferimento a questi ultimi egli ha precisato che il sistema dello splitting

e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, come pure la divisione

degli averi previdenziali prevista dagli art. 122 segg. CC prevengono – di

regola – lacune di previdenza, “al di là del fatto” che la moglie sembra

disporre di una sostanza “non indiffe-rente” e che gli importi pretesi (fr.

500.– mensili) “mal si combinano con la presente decisione cautelare” (decreto

impugnato, consid. 5.7).

Da parte

sua, l'appellante ripropone l'elenco delle spese addotte in prima sede, quantificate

in fr. 3912.– mensili, censurando l'accertamento del primo giudice che le

avrebbe imputato una sostanza inesistente. Ora, nella misura in cui si limita a

ripresentare – senza ulteriori commenti e spiegazioni – l'elenco degli esborsi

invocati davanti al primo giudice, la doglianza riesce d'acchito irricevibile. In

appello non basta rinviare a memoriali precedenti per soddisfare

i requisiti di motivazione, non spettando a questa Camera condurre indagini su

circostanze che nemmeno l'appellante enuncia (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). A

parte ciò la giurisprudenza più recente esclude l'attribuzione di un contributo

di mantenimento per la previdenza durante la procedura di divorzio (DTF 145 III

169). Quanto al contributo AVS, a prescindere dal fatto che durante il

matrimonio non è tenuta al pagamento di contributi, nella misura in cui è

tenuta ad assumere un'attività lucrativa almeno al 50% essa è esonerata da tale

versamento.

g) In

ultima analisi, dato un reddito complessivo di fr. 2852.– mensili e un fabbisogno

minimo di fr. 2681.– mensili, l'istante non può pretendere un contributo di

accudimento per E__________, impregiudicato ogni sviluppo ulteriore nella causa

di divorzio. Una volta ancora la sentenza del Pretore resiste dunque alla

critica.

7.

Qualora non fosse

riconosciuto un contributo di accudimento, l'appellante insta perché le siano finanziati

almeno l'ammanco sul proprio fabbisogno minimo (fr. 3212.– mensili) e le sia accordata la metà del margine disponibile del

marito (fr. 1320.– mensili). Essa sollecita così un

contributo alimentare per sé di complessivi fr. 4532.– mensili.

a) Il

Pretore ha ricordato che ove i coniugi versino in una situazione finanziaria favorevole

in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche siano coperti –

circostanza che nel caso specifico neppure l'istante medesima revoca in dubbio

– il coniuge creditore può pretendere per principio che il contributo di

mantenimento gli garantisca il tenore di vita precedente la separazione. In tal

caso, applicandosi il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio

effettivo invece di quello ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, spetta

al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali

siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla

separazione. Ciò posto – ha rilevato il primo giudice – con il suo reddito

complessivo (seppure in parte ipotetico) la moglie è in grado di sovvenire nella

fattispecie al proprio fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia (comprendente,

fra l'altro, le spese per l'assicurazione complementare LCA, le spese d'automobile

e le imposte). Non avendo essa fatto valere ulteriori spese mensili

riconducibili al livello di vita anteriore alla separazione, non entra in linea

di conto un contributo di mantenimento in suo favore (decre­to impugnato,

consid. 6.1 e 6.2).

b) L'appellante

contesta il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, ribadendo di non

essere in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo né di conseguire un

reddito ipotetico. Essa ritiene inoltre tale metodo di calcolo manifestamente

iniquo perché lascia il marito in una situazione di reddito “di tutto

rispetto”, ponendo lei invece in gravi difficoltà per effetto di una scelta che

i coniugi avevano condiviso a suo tempo organizzandosi in modo tradizionale.

Per rimediare a tale iniquità essa postula un trattamento paritario in pendenza

di divorzio, sollecitando il finanziamento del fabbisogno minimo e del tenore

di vita sostenuto nel passato, come pure il riparto a metà del margine

disponibile del marito.

c) I

criteri che disciplinano la definizione dei contributi alimentari che un

coniuge deve all'altro nelle procedure cautelari in cau­se di divorzio (o in

quelle a tutela dell'unione coniugale) sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente

descritti da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag.

880.

consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato

al riparto paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito

complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza

a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de

l'excédent; zwei­stufige Methode), si applica quando le entrate

coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza

di due economie domestiche separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono

calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”),

ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto

esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD

II-2017 pag. 777 consid. 6a).

Qualora

invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano

coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo

di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla

separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il meto­do

fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode

du calcul concret; einstufig konkrete Methode).

Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere

verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita

anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che

disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che

il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita

anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza,

già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di

vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo

fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi, né tanto

meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi

i rispettivi fabbisogni

minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218;

v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).

d) Nella

fattispecie l'appellante non sostiene che il reddito coniugale sia interamente

assorbito – o pressoché interamente assorbito – dal costo delle due economie

domestiche separate, tant'è ch'essa invoca un saldo attivo di fr. 2640.– mensili senza nemmeno considerare il reddito potenziale

che le ha imputato il Pretore. Né i coniugi concordano – per ipotesi – sull'applicazione

del metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza, il che potrebbe indurre

a rispettare la loro intesa. E siccome in concreto le parti non risultavano vivere

in una situazione finanziaria media né tanto meno modesta, ma godevano di

condizioni economiche favorevoli (ciò valendo già per redditi coniugali

compresi tra i fr. 8000.– e i fr. 9000.– mensili:

RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b), la decisione del Pretore di applicare

il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo non appare criticabile

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019, consid. 9).

e) L'appellante

contesta invero l'applicazione del metodo di calcolo appena citato perché il

primo giudice le avrebbe imputato a torto un reddito ipotetico e perché essa

non sarebbe in grado di finanziare il proprio sostentamento. Ma per tacere del

fatto che la censura contro il computo del guadagno potenziale è già stata respinta,

il criterio addotto dall'istante non appare pertinente per applicare l'uno o l'altro

metodo di cal-colo. Che l'appellante risenta poi la situazione come iniqua si

può comprendere. Sta di fatto che – come ha rilevato il primo giudice – essa non

ha mai preteso né tanto meno reso verosimili ulteriori spese riconducibili al

livello di vita sostenuto prima della separazione, tranne le spese dianzi

riconosciute (sopra, consid. 3). E se essa non ha reso verosimile compiutamente

il proprio dispendio effettivo, ciò si deve a sue carenze allegatorie, senza

dimenticare che sin dall'inizio della procedura il marito chiedeva l'applicazione

del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (osservazioni del 10

ottobre 2018, pag. 4). L'appellante non può dirsi sorpresa quindi del criterio

adottato dal Pretore, né può pretendere – per avventura – di combinare i due

metodi di calcolo (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre

2017, consid. 7). Se ne conclude che, privo di

fondamento, anche su quest'ultimo punto l'appello vede la sua sorte

segnata.

8.

Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza del­l'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello

tramite una legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia

di fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la differenza tra le

pretese alimentari riconosciute dal Pretore e quelle avanzate in appello.

Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare

impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).