11.2018.135
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”
21 dicembre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.135
Lugano,
21 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello
del 3 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” in una
procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1956), cittadino italiano,
ad AO 1 (1973), cittadina ungherese, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare di
fr. 990.– mensili per la medesima e un contributo alimentare di fr. 1100.–
mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio F__________ (12 agosto
2010), che vive con lei. AP 1 è stato tenuto inoltre a provvedere al fabbisogno
in denaro di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi) del figlio L__________
(nato il 22 dicembre 2005), che vive con lui nell'abitazione coniugale, “senza per il momento partecipazione in denaro da
parte della madre”.
B. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 dicembre
2018 a questa Camera per ottenere che il contributo di mantenimento in favore
della moglie sia soppresso e quello in favore di F__________ ridotto a fr. 533.10
mensili, assegni familiari compresi. Preliminarmente egli postula il conferimento
dell'effetto sospensivo all'appello affinché il decreto cautelare impugnato
possa essere eseguito solo per quanto riguarda il contributo alimentare di
fr. 533.10 mensili (assegni familiari compresi) offerto in appello per il
figlio F__________. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC) e sono impugnabili entro dieci giorni
(art. 314 cpv. 1 CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare
provvedimenti cautelari (anche intermedi, “nelle more istruttorie”), i
quali sono appellabili a loro volta entro dieci giorni (DTF 139 III 88
consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.119 del 12 novembre
2018, consid. 1 e 2). Nell'uno e nell'altro caso in ogni modo, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il
valore litigioso raggiungeva almeno 10 000
franchi secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato già solo considerando
l'ammontare dei contributi alimentari litigiosi davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività del ricorso, il decreto impugnato è stato notificato al
patrocinatore dell'istante il 23 novembre 2018. Depositato il 3 dicembre
2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha fissato i contributi alimentari per AO 1 e il figlio F__________,
“nelle more istruttorie”, rilevando che fino al momento della separazione la
famiglia appariva essere stata mantenuta “grazie al lavoro e ai redditi del
marito” e che la moglie, casalinga, “non parrebbe disporre al momento di alcuna
entrata”, mentre “il marito, ingegnere, svolge diverse attività”. Ciò premesso,
egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 6690.– mensili complessivi (fr. 6030.–
da attività lucrativa, assegni familiari non compresi, e fr. 660.– dalla locazione
di uno stabile a __________) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3500.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1350.
–, oneri ipotecari e ammortamento fr. 1517.55, cassa malati fr. 380.70,
assicurazione complementare LAMal fr. 13.85, assicurazione RC dell'automobile
fr. 65.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 12.90, “spese
varie” fr. 160.–).
Nelle circostanze
descritte il Pretore ha considerato che, una volta finanziato il fabbisogno in
denaro del figlio L__________ (fr. 1100.– mensili più gli assegni
familiari) che vive con lui, l'appellante conserva un margine disponibile di
fr. 2090.– mensili. Stimato il fabbisogno in denaro del figlio F__________ in
fr. 1100.– mensili (come quello di L__________), egli ha condannato così AP 1 a
versare un contributo per F__________ di fr. 1100.– mensili, assegni familiari
non compresi, e uno per la moglie di fr. 990.– mensili, pari alla rimanenza del
margine disponibile.
3.
L'appellante
contesta anzitutto l'entità delle proprie entrate, che sostiene non eccedere
fr. 6093.95 mensili netti. Egli fa valere che dal 1° gennaio 2018 il suo reddito
da attività lucrativa è sceso da fr. 6030.– a fr. 5580.85 mensili (fr. 4094.95
percepiti dalla __________ Sagl di __________, fr. 1485.90 dalla __________ SA
di __________), cui si aggiungono fr. 513.– mensili (e non fr. 660.–) dalla locazione
di uno stabile a __________. Ora, a parte il fatto che nella sua risposta
dinanzi al primo giudice AP 1 aveva finanche dichiarato un guadagno netto di
fr. 6430.– mensili complessivi (verbale del 27 settembre 2018,
riassunto scritto, pag. 8), la riduzione del reddito da lui conseguito presso
la __________ SA (da fr. 2335.70 a fr. 1485.90 mensili) si riconduce a una
lettera versata agli atti dall'appellante il 3 dicembre 2018, dieci giorni dopo
l'emanazione del decreto cautelare, in cui la ditta gli annunciava il 21 novembre
2018.
una diminuzione immediata dello stipendio “a fr. 2000.– mensili [lordi]
per le 13 mensilità convenute” (doc. 42). Il dipendente non era per nulla tenuto,
tuttavia, ad accettare una simile decurtazione retributiva di punto in bianco.
A un primo e sommario esame (come quello che governa l'emanazione di decreti
cautelari) il reddito da attività lucrativa accertato dal Pretore resiste
dunque all'esame del documento (nuovo) invocato da AP 1.
Diversa è la situazione
per quanto riguarda il reddito dalla locazione di uno stabile a __________,
calcolato dal Pretore in fr. 660.– mensili (fr. 780.– meno gli oneri ipotecari
di fr. 117.–), “difettando qualsiasi indicazione riguardo alle altre spese”
(decreto impugnato, pag. 2 verso l'alto). L'appellante eccepisce di avere chiaramente
allegato, nella citata risposta, spese accessorie per fr. 150.– mensili,
che vanno dedotte dalla pigione lorda (verbale del 27 settembre 2018,
riassunto scritto, pag. 8). Non risulta che in replica AO 1 abbia contestato tale
cifra. A ragione AP 1 afferma perciò che il reddito netto dalla locazione del
noto immobile non risulta superiore a fr. 513.– mensili. Su questo punto l'appello
si rivela provvisto di buon diritto.
4.
Quanto al proprio
fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia trascurato spese
condominiali a suo carico per fr. 811.40 mensili, pasti fuori casa per fr.
300.
– mensili, spese telefoniche professionali per fr. 128.20 mensili, l'imposta
di circolazione del veicolo per fr. 30.40 mensili, il carburante destinato all'uso
professionale del mezzo per fr. 350.– mensili e “spese cancelleria, pc, stampanti”
per fr. 120.– mensili. Fa notare inoltre che il suo premio della cassa
malati ascende a fr. 394.55 mensili e quello per l'assicurazione dell'economia
domestica a fr. 60.– mensili, onde un fabbisogno minimo complessivo di fr.
5427.70
mensili. Egli lamenta così che nel decreto impugnato il Pretore abbia definito
il fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili riconosciuto dalla moglie, “in una
situazione di ammanco, a questo stadio [del procedimento], del tutto adeguato”.
a) I
criteri preposti alla definizione del fabbisogno minimo che va riconosciuto a
un coniuge per determinare contributi di mantenimento in procedure a tutela
dell'unione coniugale (o in procedure cautelari in cause di divorzio) sono già
stati illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c). Essi
si ispirano ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale di un debitore
secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Se le condizioni
economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del
diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il premio di un'assicurazione
complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e
correnti) e l'eventuale rata del leasing ove si tratti di un veicolo di natura
impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile,
il premio per un'assicurazione dell'economia
domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per
l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per
una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”:
Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le parti si
trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello
del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).
b) Nella
fattispecie i coniugi si trovano, secondo gli accertamenti del Pretore, “in una
situazione di ammanco”. Il primo giudice doveva dipartirsi di conseguenza, per
il calcolo dei contributi alimentari, dai minimi esistenziali del diritto
esecutivo. Riguardo a AP 1, giustamente egli si è fondato così sul minimo di
base per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili), cui ha aggiunto il costo
dell'alloggio (gli interessi ipotecari). Di per sé non avrebbe dovuto
riconoscere invece l'ammortamento, che andava inserito nel fabbisogno minimo solo
qualora il bilancio coniugale permettesse di onorarlo (DTF 127 III 292 consid.
2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_105/2017 del 17
maggio 2017consid. 3.3.1), ciò che non appare il caso in concreto. Sarebbero
state da ammettere per contro le spese condominiali, che pertengono al costo
dell'alloggio e che il Pretore non poteva scartare solo perché il bilancio coniugale
versa in ammanco.
Per
converso, non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come
questa Camera ha già avuto modo di spiegare, le assicurazioni facoltative, quali
la complementare della LAMal o l'assicurazione dell'economia domestica, che il
Pretore ha ammesso. Vanno riconosciute viceversa le spese indispensabili
connesse all'esercizio di una professione (purché non siano già a carico del
datore di lavoro), come quelle dei pasti fuori casa (fr. 11.– per pasto) e le
spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici o
con l'automobile (carburante compreso), qualora il veicolo sia impignorabile
(tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, in: FU 2009 pag. 6293 cifra 4). Il Pretore non poteva dunque limitarsi
a una stima di fr. 160.– mensili per “spese varie”, priva di qualsiasi motivazione,
né si comprende perché egli abbia riconosciuto a parte la sola assicurazione RC
dell'automobile. Ne segue che, in concreto, andrebbero espunte dall'elencazione
del Pretore le voci estranee al fabbisogno minimo del diritto esecutivo e inserite
quelle che si riconoscono a un debitore in sede di pignoramento. Non è tuttavia
compito di questa Camera determinare per la prima volta tale fabbisogno alla
stregua di un giudice naturale, precludendo all'appellante un secondo grado di
giurisdizione. Al proposito il decreto impugnato va dunque annullato e gli atti
rinviati al Pretore perché proceda al calcolo del fabbisogno minimo secondo i
criteri testé riassunti.
5.
Non si trascuri che nella
fattispecie l'annullamento del decreto impugnato è inevitabile anche per
un'altra ragione. Il Pretore ha stimato infatti il fabbisogno in denaro del
figlio F__________ (8 anni) in fr. 1100.– mensili, assegni familiari non
compresi, richiamandosi alla tabella 2018 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo (Zürcher
Kinderkosten-Tabelle vom 1. Januar 2018). Il metodo in sé è ineccepibile
e conforme a una giurisprudenza ventennale (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Il problema è che, pur
togliendo dalle previsioni della tabella il costo dell'alloggio (fr. 485.–
mensili), come ha fatto il Pretore con l'argomento che quel costo è già interamente
compreso nel fabbisogno minimo del padre, il fabbisogno in denaro risulta di
fr. 1000.– mensili (seconda fascia d'età), dai quali va ancora dedotto
l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Come
il primo giudice sia giunto a un fabbisogno in denaro di fr. 1100.–
mensili, già dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–, non è dato di capire.
Avesse anche fatto capo alla latitudine di apprezzamento che gli compete nel
diritto di famiglia, non si intuisce come egli l'abbia esercitata.
Per
altro verso, un contributo alimentare determinato in virtù delle raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo non si esaurisce più, dal 2017 in poi, nelle previsioni della tabella. A
decorrere dal 2017 infatti la citata tabella non contempla più una posta monetizzata
per “cura e educazione” del figlio, sostituita dal 1° gennaio 2017 – per
diritto federale – da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre concretamente
per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se
è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste
in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del
diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche dei genitori
ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III
386.
consid. 7.1.4, ribadita nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre
2018, consid. 4.1 destinato a pubblicazione). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri
continuano, come in passato, a essere inseriti come costi diretti nel
fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente:
DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato “che la moglie, casalinga, non parrebbe
disporre al momento di alcuna entrata” (decreto impugnato, pag. 2 in alto). Nel
fabbisogno in denaro di F__________ stimato in base alla ripetuta tabella (apparentemente
fr. 800.– mensili) egli avrebbe dovuto inserire quindi – per legge – un contributo
di accudimento pari al minimo esistenziale di AO 1 calcolato secondo i
parametri del diritto esecutivo. Che in simili circostanze si giustificasse
ancora un contributo alimentare per la madre, di conseguenza, risulta già a
prima vista dubbio, ove appena si consideri che – come fa valere l'appellante –
dal 1° gennaio 2017 il mantenimento dei figli minorenni prevale sugli altri
obblighi di mantenimento (art. 276a cpv. 1 CC). Come detto, non è
compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale e calcolare essa
medesima il fabbisogno minimo di AO 1, precludendo all'appellante un secondo
grado di giurisdizione. Anche al riguardo il decreto impugnato va dunque
annullato e gli atti rinviati al Pretore perché definisca il fabbisogno in
denaro del figlio F__________ prevedendo un contributo di accudimento.
6.
Se ne conclude che, parzialmente
fondato per quanto attiene al reddito dell'appellante (consid. 3) e fondato sul
principio per il resto (consid. 4 e 5), l'appello merita accoglimento, nel
senso che comporta l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio
degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previo corretto accertamento del reddito
e del fabbisogno minimo di AP 1, come pure del fabbisogno in denaro del figlio
F__________. Questa Camera pronunciando una semplice decisione di rinvio, non è
il caso di chiamare AO 1 a esprimersi sull'appello, ciò che causerebbe solo costi
frustranei. L'interessata potrà ancora far valere tutti i suoi argomenti,
qualora ritenesse ciò necessario, al momento in cui il Pretore avrà emesso la
nuova decisione.
7.
Le spese del giudizio
odierno andrebbero suddivise a metà fra le parti e le ripetibili compensate, non
potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il
Pretore (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la particolarità della
fattispecie, si giustifica nondimeno in concreto di rinunciare al prelievo di
oneri e all'assegnazione di ripetibili, che in ogni modo andrebbero – come
detto – compensate.
8.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nel caso specifico di un decreto
cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo
2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel
senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati
al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi, previo corretto
accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del
fabbisogno in denaro del figlio F__________.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).