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Decisione

11.2018.135

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”

21 dicembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello

del 3 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” in una

procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1956), cittadino italiano,

ad AO 1 (1973), cittadina ungherese, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare di

fr. 990.– mensili per la medesima e un contributo alimentare di fr. 1100.–

mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio F__________ (12 agosto

2010), che vive con lei. AP 1 è stato tenuto inoltre a provvedere al fabbisogno

in denaro di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi) del figlio L__________

(nato il 22 dicembre 2005), che vive con lui nel­l'abitazione coniugale, “senza per il momento partecipazione in denaro da

parte della madre”.

B. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 dicembre

2018 a questa Camera per ottenere che il contributo di mantenimento in favore

della moglie sia soppresso e quello in favore di F__________ ridotto a fr. 533.10

mensili, assegni familiari compresi. Preliminarmente egli postula il conferimento

dell'effetto sospensivo all'appello affinché il decreto cautelare impugnato

possa essere eseguito solo per quanto riguarda il contributo alimentare di

fr. 533.10 mensili (assegni familiari compresi) offerto in appello per il

figlio F__________. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC) e sono impugnabili entro dieci giorni

(art. 314 cpv. 1 CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare

provvedimenti cautelari (anche intermedi, “nelle more istruttorie”), i

quali sono appellabili a loro volta entro dieci giorni (DTF 139 III 88

consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.119 del 12 novembre

2018, consid. 1 e 2). Nell'uno e nell'altro caso in ogni modo, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il

valore litigioso raggiungeva almeno 10 000

franchi secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato già solo considerando

l'ammontare dei contributi alimentari litigiosi davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività del ricorso, il decreto impugnato è stato notificato al

patrocinatore dell'istante il 23 novembre 2018. Depositato il 3 dicembre

2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha fissato i contributi alimentari per AO 1 e il figlio F__________,

“nelle more istruttorie”, rilevando che fino al momento della separazione la

famiglia appariva essere stata mantenuta “grazie al lavoro e ai redditi del

marito” e che la moglie, casalinga, “non parrebbe disporre al momento di alcuna

entrata”, mentre “il marito, ingegnere, svolge diverse attività”. Ciò premesso,

egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 6690.– mensili complessivi (fr. 6030.–

da attività lucrativa, assegni familiari non compresi, e fr. 660.– dalla locazione

di uno stabile a __________) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3500.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.

–, oneri ipotecari e ammortamento fr. 1517.55, cassa malati fr. 380.70,

assicurazione complementare LAMal fr. 13.85, assicurazione RC del­l'automobile

fr. 65.50, assicurazione del­l'economia domestica fr. 12.90, “spese

varie” fr. 160.–).

Nelle circostanze

descritte il Pretore ha considerato che, una volta finanziato il fabbisogno in

denaro del figlio L__________ (fr. 1100.– mensili più gli assegni

familiari) che vive con lui, l'appellante conserva un margine disponibile di

fr. 2090.– mensili. Stimato il fabbisogno in denaro del figlio F__________ in

fr. 1100.– mensili (come quello di L__________), egli ha condannato così AP 1 a

versare un contributo per F__________ di fr. 1100.– mensili, assegni familiari

non compresi, e uno per la moglie di fr. 990.– mensili, pari alla rimanenza del

margine disponibile.

3.

L'appellante

contesta anzitutto l'entità delle proprie entrate, che sostiene non eccedere

fr. 6093.95 mensili netti. Egli fa valere che dal 1° gennaio 2018 il suo reddito

da attività lucrativa è sceso da fr. 6030.– a fr. 5580.85 mensili (fr. 4094.95

percepiti dalla __________ Sagl di __________, fr. 1485.90 dalla __________ SA

di __________), cui si aggiungono fr. 513.– mensili (e non fr. 660.–) dalla locazione

di uno stabile a __________. Ora, a parte il fatto che nella sua risposta

dinanzi al primo giudice AP 1 aveva finanche dichiarato un guadagno netto di

fr. 6430.– mensili complessivi (verbale del 27 settembre 2018,

riassunto scritto, pag. 8), la riduzione del reddito da lui conseguito presso

la __________ SA (da fr. 2335.70 a fr. 1485.90 mensili) si riconduce a una

lettera versata agli atti dall'appellante il 3 dicembre 2018, dieci giorni dopo

l'emanazione del decreto cautelare, in cui la ditta gli annunciava il 21 novembre

2018.

una diminuzione immediata dello stipendio “a fr. 2000.– mensili [lordi]

per le 13 mensilità convenute” (doc. 42). Il dipendente non era per nulla tenuto,

tuttavia, ad accettare una simile decurtazione retributiva di punto in bianco.

A un primo e sommario esame (come quello che governa l'emanazione di decreti

cautelari) il reddito da attività lucrativa accertato dal Pretore resiste

dunque al­l'esame del documento (nuovo) invocato da AP 1.

Diversa è la situazione

per quanto riguarda il reddito dalla locazione di uno stabile a __________,

calcolato dal Pretore in fr. 660.– mensili (fr. 780.– meno gli oneri ipotecari

di fr. 117.–), “difettando qualsiasi indicazione riguardo alle altre spese”

(decreto impugnato, pag. 2 verso l'alto). L'appellante eccepisce di avere chiaramente

allegato, nella citata risposta, spese accessorie per fr. 150.– mensili,

che vanno dedotte dalla pigione lorda (verbale del 27 settembre 2018,

riassunto scritto, pag. 8). Non risulta che in replica AO 1 abbia contestato tale

cifra. A ragione AP 1 afferma perciò che il reddito netto dalla locazione del

noto immobile non risulta superiore a fr. 513.– mensili. Su questo punto l'appello

si rivela provvisto di buon diritto.

4.

Quanto al proprio

fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia trascurato spese

condominiali a suo carico per fr. 811.40 mensili, pasti fuori casa per fr.

300.

– mensili, spese telefoniche professionali per fr. 128.20 mensili, l'imposta

di circolazione del veicolo per fr. 30.40 mensili, il carburante destinato al­l'uso

professionale del mezzo per fr. 350.– mensili e “spese cancelleria, pc, stampanti”

per fr. 120.– mensili. Fa notare inoltre che il suo premio della cassa

malati ascende a fr. 394.55 mensili e quello per l'assicurazione dell'eco­nomia

domestica a fr. 60.– mensili, onde un fabbisogno minimo complessivo di fr.

5427.70

mensili. Egli lamenta così che nel decreto impugnato il Pretore abbia definito

il fabbisogno minimo di fr. 3500.– mensili riconosciuto dalla moglie, “in una

situazione di ammanco, a questo stadio [del procedimento], del tutto adeguato”.

a) I

criteri preposti alla definizione del fabbisogno minimo che va riconosciuto a

un coniuge per determinare contributi di mantenimento in procedure a tutela

dell'unione coniugale (o in procedure cautelari in cause di divorzio) sono già

stati illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c). Essi

si ispirano ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale di un debitore

secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Se le condizioni

economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del

diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il pre­mio di un'assicurazione

complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e

correnti) e l'eventuale rata del leasing ove si tratti di un veicolo di natura

impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile,

il premio per un'assicurazione dell'economia

domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per

l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per

una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”:

Hausheer/Spycher, Handbuch des

Unterhaltsrechts, 2ª edi­zione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le parti si

trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello

del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).

b) Nella

fattispecie i coniugi si trovano, secondo gli accertamenti del Pretore, “in una

situazione di ammanco”. Il primo giudice doveva dipartirsi di conseguenza, per

il calcolo dei contributi alimentari, dai minimi esistenziali del diritto

esecutivo. Riguardo a AP 1, giustamente egli si è fondato così sul minimo di

base per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili), cui ha aggiunto il costo

dell'alloggio (gli interessi ipotecari). Di per sé non avrebbe dovuto

riconoscere invece l'ammortamento, che andava inserito nel fabbisogno minimo solo

qualora il bilancio coniugale permettesse di onorarlo (DTF 127 III 292 consid.

2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_105/2017 del 17

maggio 2017consid. 3.3.1), ciò che non appare il caso in concreto. Sarebbero

state da ammettere per contro le spese condominiali, che pertengono al costo

dell'alloggio e che il Pretore non poteva scartare solo perché il bilancio coniugale

versa in ammanco.

Per

converso, non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come

questa Camera ha già avuto modo di spiegare, le assicurazioni facoltative, quali

la complementare della LAMal o l'assicurazione dell'economia domestica, che il

Pretore ha ammesso. Vanno riconosciute viceversa le spese indispensabili

connesse all'esercizio di una professione (purché non siano già a carico del

datore di lavoro), come quelle dei pasti fuori casa (fr. 11.– per pasto) e le

spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici o

con l'automobile (carburante compreso), qualora il veicolo sia impignorabile

(tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, in: FU 2009 pag. 6293 cifra 4). Il Pretore non poteva dunque limitarsi

a una stima di fr. 160.– mensili per “spese varie”, priva di qualsiasi motivazione,

né si comprende perché egli abbia riconosciuto a parte la sola assicurazione RC

dell'automobile. Ne segue che, in concreto, andrebbero espunte dall'elencazione

del Pretore le voci estranee al fabbisogno minimo del diritto esecutivo e inserite

quelle che si riconoscono a un debitore in sede di pignoramento. Non è tuttavia

compito di questa Camera determinare per la prima volta tale fabbisogno alla

stregua di un giudice naturale, precludendo all'appellante un secondo grado di

giurisdizione. Al proposito il decreto impugnato va dunque annullato e gli atti

rinviati al Pretore perché proceda al calcolo del fabbisogno minimo secondo i

criteri testé riassunti.

5.

Non si trascuri che nella

fattispecie l'annullamento del decreto impugnato è inevitabile anche per

un'altra ragione. Il Pretore ha stimato infatti il fabbisogno in denaro del

figlio F__________ (8 anni) in fr. 1100.– mensili, assegni familiari non

compresi, richiamandosi alla tabella 2018 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo (Zürcher

Kinderkosten-Tabelle vom 1. Januar 2018). Il metodo in sé è ineccepibile

e conforme a una giurispru­denza ventennale (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Il problema è che, pur

togliendo dalle previsioni della tabella il costo dell'alloggio (fr. 485.–

mensili), come ha fatto il Pretore con l'argomento che quel costo è già interamente

compreso nel fabbisogno minimo del padre, il fabbisogno in denaro risulta di

fr. 1000.– mensili (seconda fascia d'età), dai quali va ancora dedotto

l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Come

il primo giudice sia giunto a un fabbisogno in denaro di fr. 1100.–

mensili, già dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–, non è dato di capire.

Avesse anche fatto capo alla latitudine di apprezzamento che gli compete nel

diritto di famiglia, non si intuisce come egli l'abbia esercitata.

Per

altro verso, un contributo alimentare determinato in virtù delle raccomandazioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton

Zurigo non si esaurisce più, dal 2017 in poi, nelle previsioni della tabella. A

decorrere dal 2017 infatti la citata tabella non contempla più una posta monetizzata

per “cura e educazione” del figlio, sostituita dal 1° gennaio 2017 – per

diritto federale – da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre concretamente

per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se

è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste

in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del

diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche dei genitori

ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III

386.

consid. 7.1.4, ribadita nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre

2018, consid. 4.1 destinato a pubblicazione). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri

continuano, come in passato, a essere inseriti come costi diretti nel

fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente:

DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato “che la moglie, casalinga, non parrebbe

disporre al momento di alcuna entrata” (decreto impugnato, pag. 2 in alto). Nel

fabbisogno in denaro di F__________ stimato in base alla ripetuta tabella (apparentemente

fr. 800.– men­sili) egli avrebbe dovuto inserire quindi – per legge – un contributo

di accudimento pari al minimo esistenziale di AO 1 calcolato secondo i

parametri del diritto esecutivo. Che in simili circostanze si giustificasse

ancora un contributo alimentare per la madre, di conseguenza, risulta già a

prima vista dubbio, ove appena si consideri che – come fa valere l'appellante –

dal 1° gennaio 2017 il mantenimento dei figli minorenni prevale sugli altri

obblighi di mantenimento (art. 276a cpv. 1 CC). Come detto, non è

compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale e calcolare essa

medesima il fabbisogno minimo di AO 1, precludendo all'appellante un secondo

grado di giurisdizione. Anche al riguardo il decreto impugnato va dunque

annullato e gli atti rinviati al Pretore perché definisca il fabbisogno in

denaro del figlio F__________ prevedendo un contributo di accudimento.

6.

Se ne conclude che, parzialmente

fondato per quanto attiene al reddito dell'appellante (consid. 3) e fondato sul

principio per il resto (consid. 4 e 5), l'appello merita acco­glimento, nel

senso che comporta l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio

degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previo corretto accertamento del reddito

e del fabbisogno minimo di AP 1, come pure del fabbisogno in denaro del figlio

F__________. Questa Camera pronunciando una semplice decisione di rinvio, non è

il caso di chiamare AO 1 a esprimersi sull'appello, ciò che causerebbe solo costi

frustranei. L'interessata potrà ancora far valere tutti i suoi argomenti,

qualora ritenesse ciò necessario, al momento in cui il Pretore avrà emesso la

nuova decisione.

7.

Le spese del giudizio

odierno andrebbero suddivise a metà fra le parti e le ripetibili compensate, non

potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il

Pretore (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la particolarità della

fattispecie, si giustifica nondimeno in concreto di rinunciare al prelievo di

oneri e all'assegnazione di ripetibili, che in ogni modo andrebbero – come

detto – compensate.

8.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nel caso specifico di un decreto

cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo

2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel

senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati

al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi, previo corretto

accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del

fabbisogno in denaro del figlio F__________.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).