11.2018.136
Contributi di mantenimento provvisionali per moglie e figli in pendenza di divorzio
24 dicembre 2019Italiano62 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.48
11.2018.49
11.2018.136
11.2018.137
Lugano
24 dicembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2018.3 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 17 gennaio 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 10 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 4 aprile 2018 (inc. 11.2018.48) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2018.49),
come pure sull'appello
del 6 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato dal
Pretore il 22 novembre 2018 (inc. 11.2018.136) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2018.137);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1969)
si sono sposati a __________ il 23 aprile 1994. Dal matrimonio sono nati M__________
(il 23 maggio 2004), Mi__________ (il 18 agosto 2006), L__________ e Lu__________
(il 5 dicembre 2007). Il marito lavora con funzioni di dirigente per la __________
AG. La moglie, con una formazione commerciale, ha cessato l'attività lucrativa dopo
la nascita del secondo figlio per dedicarsi al governo della casa e alla famiglia.
Fatti
I coniugi vivono separati dal gennaio del 2015, quando il marito ha lasciato
l'abitazione di __________ (particella n. 655 RFD di __________, sezione di __________,
proprietà della moglie) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a __________
e, dall'agosto del 2017, a __________.
B. Il 30 gennaio 2015 i
coniugi si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un'istanza
di divorzio su richiesta comune, sottoponendo una convenzione completa da loro stipulata
il 23 gennaio 2015. Tale convenzione prevedeva – fra l'altro – l'affidamento
dei figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e contributi alimentari
di fr. 950.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, come pure di
fr. 3700.– mensili per la moglie (da aumentare a fr. 4500.– mensili vita
natural durante al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di mantenimento nei
confronti dei figli). L'11 giugno 2015 il marito ha comunicato che non avrebbe
confermato il contenuto della convenzione. A un'
udienza del 25 agosto
2015 il Pretore aggiunto ha invitato le parti a intraprendere una mediazione.
C. Interrotta la
mediazione e decadute senza esito le trattative per una nuova convenzione sugli
effetti del divorzio, a una successiva udienza del 21 novembre 2017 indetta
per l'audizione dei coniugi AP 1 ha dichiarato di non confermare l'istanza
comune di divorzio né la convenzione sui relativi effetti, mentre AO 1 ha
confermato la volontà di divorziare, ma non il contenuto dell'accordo. L'indomani
il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di divorzio su istanza comune e ha
assegnato alle parti un termine di 30 giorni per promuovere azione unilaterale,
termine che è scaduto infruttuoso (inc. DM.2015.29).
D. Nel frattempo, nel
novembre del 2016, AO 1 ha venduto l'abitazione di __________ per acquistare un
immobile ad __________ (particelle n. 207 e 208 RFD di __________, sezione di __________)
in cui si è trasferita con i figli dal 1° dicembre 2016. Il 17 gennaio
2018 essa ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con una petizione di
divorzio (inc. DM.2018.2). Contestualmente essa ha postulato – già in via superprovvisionale
– l'affidamento cautelare dei figli, la disciplina del diritto di visita paterno,
un contributo alimentare di fr. 2705.35 mensili per sé, uno di fr. 2678.25
mensili per M__________, uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________ e uno di
fr. 2192.10 mensili ciascuno per L__________ e Lu-__________ fino al 18 agosto
2018, prevedendo dopo di allora numerosi adattamenti. Essa ha chiesto inoltre una
provvigione ad litem di fr. 8000.–. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale
(inc. CA.2018.2), assegnando a PA 1 un termine di 15 giorni per presentare
osservazioni all'istanza cautelare.
E. Nel suo allegato del
7 febbraio 2018 AP 1 ha consentito all'affidamento dei figli alla madre, ha
proposto una propria disciplina dei diritti visita e ha rifiutato ogni
contributo alimentare per la moglie, offrendone uno di fr. 795.25 mensili per M__________,
uno di fr. 722.25 mensili per Mi__________ e uno di fr. 609.60 mensili ciascuno
per L__________ e Lu__________, oltre agli assegni familiari. All'udienza del 22
marzo 2018, indetta per il contraddittorio, l'istante ha replicato, precisando
le sue richieste alimentari in fr. 1683.70 mensili per sé, in fr. 2962.80
mensili per M__________, in fr. 2450.30 mensili per Mi__________ e in fr.
2355.15 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________ fino al 18 agosto 2018,
con successivi adattamenti. Il convenuto ha ottenuto un termine per duplicare e
produrre ulteriore documentazione. Entrambi i coniugi hanno notificato prove
sulle quali il Pretore ha statuito – in parte – con ordinanza del 28 marzo
2018.
F. Mediante decreto
cautelare del 4 aprile 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha
condannato AP 1 a versare fino al 18 agosto 2018 un contributo alimentare
di fr. 2705.35 mensili alla moglie, uno di fr. 2678.25 mensili per M__________,
uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________, uno di fr. 2192.10
mensili per L__________ e uno di fr. 2192.10 mensili per Lu__________,
senza cenno ad assegni familiari. Egli non ha riscosso spese né ha assegnato
ripetibili.
G. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 aprile 2018
in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio – di sopprimere dal 1° aprile 2018 il contributo
alimentare per la moglie, come pure di ridurre a fr. 1425.35 mensili quello per
M__________, a fr. 1072.75 mensili quello per Mi__________, a fr. 964.– mensili
quello per L__________ e a fr. 962.10 mensili quello per Lu__________, assegni
familiari compresi. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2018 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello. Con decreto del 14 maggio 2018 il presidente di
questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo nella
misura in cui il contributo alimentare per AO 1 eccede fr. 1685.70 mensili (inc.
11.2018.48/49).
H. Il 28 maggio 2018 AP
1 ha duplicato nella procedura cautelare, aumentando l'offerta di contributi alimentari
a fr. 1277.85 mensili per M__________, a fr. 925.25 mensili fino al 31 agosto
2018 per Mi__________ (aumentati a fr. 1150.25 mensili dopo di allora), a fr. 816.50
mensili fino al 31 dicembre 2020 per L__________ (aumentati a fr. 1086.50
mensili dopo di allora) e a fr. 814.60 mensili fino al 31 dicembre 2020 per
Lu__________ (aumentati a fr. 1084.60 mensili dopo di allora). Alla
continuazione del dibattimento, il 6 luglio 2018, entrambi i coniugi hanno offerto
prove. L'11 luglio 2018 il Pretore ha ordinato inaudita parte alla __________
AG, su richiesta dalla moglie, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo
dovuto a titolo di contributo alimentare per la famiglia e di riversarlo direttamente a AO 1 (inc. CA.2018.27).
I. Il 16 luglio 2018 AP
1 ha instato per una riduzione dei contributi provvisionali a suo carico,
facendo valere un calo delle entrate conseguite nel 2018 rispetto ai dati accertati
dal Pretore nel decreto cautelare del 4 aprile 2018. La richiesta superprovvisionale
è stata respinta l'indomani dal Pretore (inc. CA.2018.28). AO 1 ha proposto il
2 agosto 2018 di dichiarare l'istanza
inammissibile, rispettivamente di respingerla (inc. CA.2018.29). Il 9
agosto 2018 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché, vista l'imminente
scadenza del decreto cautelare del 4 aprile 2018, fissasse immediatamente
i contributi alimentari per i figli dal 19 agosto 2018. Il giorno dopo anche AO
1 ha adito il Pretore, invitandolo “a emanare una nuova decisione a conferma
dei contributi alimentari fissati nel decreto del 4 aprile 2018”.
L. Statuendo con decreto
cautelare del 10 agosto 2018, il Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 17
maggio al 18 agosto 2018 un contributo alimentare di fr. 2086.45 mensili
per la moglie, uno di fr. 1910.75
mensili per M__________ e uno di fr. 1515.75 mensili ciascuno per Mi__________,
L__________ e Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Tali contributi
sono stati ridotti dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019 a fr. 1814.50 mensili
per la moglie, a fr. 1897.05 mensili
ciascuno per M__________ e Mi__________ e a fr. 1502.05 mensili ciascuno
per L__________ e Lu__________. La trattenuta di stipendio a carico di AP 1 è
stata adeguata il giorno stesso (inc. CA.2018.27). Contro tale decisione
entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera, che con sentenza del 10 settembre
2018 ha dichiarato tali appelli irricevibili, il decreto impugnato essendo una
decisione superprovvisionale (inc. 11.2018.89/90/91).
M. Nel frattempo, il 10
agosto 2018, AP 1 ha postulato l'affidamento cautelare della figlia M__________,
riservato il diritto di visita materno. Con decreto del 14 agosto 2018 il
Pretore ha respinto l'istanza in via supercautelare e ha invitato la moglie a
presen-tare osservazioni scritte (inc. CA.2018.32). AO 1 ha proposto il 21
agosto 2018 di respingere l'istanza. Il 30 agosto 2018 AP 1 ha chiesto, sempre
in via supercautelare e cautelare, di essere autorizzato a iscrivere la figlia
alla scuola media di __________. Anche tale istanza è stata respinta in via
supercautelare (inc. CA.2018.35). Il 27 settembre 2018 si è tenuto il
contraddittorio sulla diffida ai debitori (inc. CA.2018.27), sulla modifica dei contributi cautelari sollecitata dal
marito (inc. CA.2018.29), sull'affidamento cautelare di M__________,
sul trasferimento scolastico di quest'ultima (inc. CA.2018.33/36) e sulle
richieste cautelari della moglie in merito all'affidamento dei figli, alla
disciplina del diritto di visita e sui contributi cautelari (inc. CA.2018.3).
In tale occasione entrambe le parti hanno offerto prove. Il 2 ottobre 2018 M__________
è stata sentita dal Pretore e ha comunicato di essersi nel frattempo trasferita
dal padre.
N. Statuendo con decreto
cautelare dell'11 ottobre 2018, il Pretore ha affidato M__________ al padre,
autorizzandola a frequentare le scuole medie di __________, ha soppresso i contributi
alimentari a carico di AP 1 in favore di lei e ha garantito alla madre i
diritti di visita e le relazioni con la figlia (inc. CA. 2018.33/36), adeguando
di conseguenza l'ammontare della trattenuta di stipendio (inc. CA.2018.27). Un
appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile
da questa Camera con sentenza del 12 novembre 2018, l'interessata postulando un
aumento dei contributi in favore suo e dei figli, sui quali il Pretore non si
era pronunciato nel decreto impugnato (inc. 11.2018.119).
O. Il 22 novembre 2018
il Pretore ha emanato un nuovo decreto cautelare in cui ha modificato quello
del 10 agosto 2018, fissando i seguenti contributi cautelari a carico di AP 1,
assegni familiari non compresi:
– dal 1° gennaio
al 18 agosto 2018:
fr.
1683.70 mensili per la moglie,
fr. 1763.20
mensili per M__________,
fr. 1368.20
mensili per Mi__________,
fr. 1368.20
mensili per L__________ e
fr. 1368.20
mensili per Lu__________;
– dal 19
agosto 2018 al 31 agosto 2018:
fr.
1427.45 mensili per la moglie,
fr. 1745.75
mensili per M__________,
fr.
1745.75 mensili per Mi__________,
fr. 1350.75
mensili per L__________ e
fr.
1350.75 mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2018 al 4 dicembre 2019:
fr.
1427.45 mensili per la moglie,
fr.
1824.35 mensili per Mi__________,
fr. 1429.35
mensili per L__________ e
fr.
1429.35 mensili per Lu__________.
Il Pretore ha disposto inoltre
che la trattenuta di stipendio sarebbe stata modificata di conseguenza. Egli
non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili.
P. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2018
in cui chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – che ad esclusione di
ogni contributo in favore della moglie i contributi cautelari per i figli siano
ridotti come segue, assegni non compresi, e la trattenuta di stipendio sia adeguata
di conseguenza:
– dal 1°
gennaio al 31 agosto 2018:
fr. 1035.35
mensili per M__________,
fr.
682.75 mensili per Mi__________,
fr.
574.— mensili per L__________ e
fr.
572.10 mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto 2019:
fr.
753.25 mensili per Mi__________,
fr.
608.00 mensili per L__________ e
fr.
601.10 mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2019 al 4 dicembre 2019:
fr.
978.25 mensili per Mi__________,
fr.
608.00 mensili per L__________ e
fr.
601.10 mensili per Lu__________;
o, in via
subordinata:
– dal 1°
gennaio al 31 agosto 2018:
fr. 1456.25
mensili per M__________,
fr. 1103.65
mensili per Mi__________,
fr.
994.90 mensili per L__________ e
fr.
993.— mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto 2019:
fr.
1229.05 mensili per Mi__________,
fr. 1083.80
mensili per L__________ e
fr.
1076.90 mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2019 al 4 dicembre 2019:
fr.
1454.05 mensili per Mi__________,
fr.
1083.80 mensili per L__________ e
fr.
1076.90 mensili per Lu__________;
o, in via
ancor più subordinata:
– dal 1°
gennaio al 31 agosto 2018:
fr. 1659.40
mensili per M__________,
fr. 1306.80
mensili per Mi__________,
fr. 1198.05
mensili per L__________ e
fr. 1196.15
mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto 2019:
fr.
1617.35 mensili per Mi__________,
fr. 1472.10
mensili per L__________ e
fr.
1465.20 mensili per Lu__________;
– dal 1°
settembre 2019 al 4 dicembre 2019:
fr. 1842.35
mensili per Mi__________,
fr. 1472.10
mensili per L__________ e
fr. 1465.20
mensili per Lu__________.
Q. Nelle sue
osservazioni del 27 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e “in
applicazione del principio inquisitorio” chiede che i contributi cautelari
siano modificati come segue:
– dal 1°
gennaio al 18 agosto 2018:
fr.
820.— mensili per sé,
fr. 2678.50
mensili per M__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 280.–),
fr. 2216.—
mensili per Mi__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),
fr. 2120.85
mensili per L__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85
mensili per Lu__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);
– dal 19
agosto al 1° settembre 2018:
fr.
356.75 mensili per sé,
fr. 2678.50
mensili per M__________
(oltre assegno familiare di fr. 280.–),
fr. 2678.50
mensili per Mi__________
(oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–),
fr. 2120.85
mensili per L__________o
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85
mensili per Lu__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);
– dal 12
ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:
fr.
506.75 mensili per sé,
fr. 3240.40
mensili per Mi__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),
fr. 2632.75
mensili per L__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e
fr. 2632.75
mensili per Lu__________
(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);
o in via
subordinata:
– dal 1°
gennaio al 18 agosto 2018:
fr. 1130.—
mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato
per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 1683.70,
fr. 1422.80
mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre
l'assegno familiare di fr. 280.–,
fr. 910.30
mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1698.60 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr. 815.15
mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr. 815.15
mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre
l'assegno familiare di fr. 280.–;
– dal 19 al
31 agosto 2018:
fr. 1130.—
mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato
per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.
2426.30,
fr. 1422.80
mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre
l'assegno familiare di fr. 280.–,
fr. 1422.80
mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr. 815.15
mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr. 815.15
mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–;
– dal 1°
settembre 2018 al 4 dicembre 2019:
fr. 1130.—
mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato
per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno
fr. 2296.30,
fr. 1422.80
mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–,
fr. 815.15
mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–, e
fr. 815.15
mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre
l'assegno familiare di fr. 230.–.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo
complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
I decreti cautelari nel quadro di una procedura di
divorzio (art. 276 cpv. 1
CPC) sono emanati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono
stati adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo
per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.
308.
cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia
ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).
Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni
modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impu-gnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie i due decreti cautelari sono stati emessi dopo il
contraddittorio del 22 marzo 2018 (sopra, consid. D) e del 27 settembre 2018
(consid. L). I decreti in esame sono quindi stati emanati “nelle more
istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è senz'altro dato per entrambi gli
appelli ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore. Relativamente alla tempestività dei rimedi
giuridici, il primo decreto cautelare è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 5
aprile 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________61, agli atti), sicché
l'appello inoltrato il 10 aprile seguente è senz'altro tempestivo. La
comunicazione del secondo decreto è avvenuta il 26 novembre 2018 (tracciamento
dell'invio 98.__________04, agli atti). Introdotto il 6 dicembre successivo,
anche l'appello contro tale decreto è pertanto ricevibile.
I. Sull'appello contro il
decreto cautelare del 4 aprile 2018
3.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha disciplinato, oltre all'affidamento dei figli
alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita, i contributi alimentari
dovuti da AP 1 a moglie e figli dal 1° aprile al 18 agosto 2018, giorno
del 12° compleanno del secondogenito Mi__________ (sopra, consid. E). Se non che,
con il decreto del 22 novembre 2018 il primo giudice ha fissato non solo i
contributi provvisionali dopo di allora, bensì anche quelli dovuti dal 1° gennaio
al 18 agosto 2018 (sopra, consid. N). I contributi stabiliti il 22 novembre
2018.
hanno sostituito così quelli previsti nel decreto del 4 aprile 2018, ciò
che rende l'appello contro quest'ultima decisione privo d'interesse, non
essendo dato a dividere quale utilità abbia modificare retroattivamente un
assetto cautelare “nelle more istruttorie” superato da un successivo decreto
cautelare. L'appello in esame dev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242
CPC). Sulla domanda di gratuito patrocinio contestuale a tale appello e sulle
spese giudiziarie, si dirà in appresso (consid. 13 e 14).
Questa Camera aveva invero
segnalato al Pretore che l'adozione di decreti cautelari intermedi (emessi “nelle
more istruttorie”, dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione
finale) non esonera dall'emanare un decreto definitivo, una volta chiusa
l'istruttoria cautelare, decreto che deve regolare i contributi alimentari per
tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il momento della decisione (sentenza inc. 11.2018.89 del 10 settembre
2018.
consid. 6 pubblicato in: RtiD I-2019 pag. 619). V'è pertanto da interrogarsi
sull'utilità di decreti “nelle more istrutto-rie” che disciplinano non solo contributi
alimentari futuri, ma anche quelli pregressi allorquando – si ripete – con il
decreto cautelare finale il Pretore dovrà ancora statuire sul medesimo lasso di
tempo. Per di più, nemmeno si vedeva l'opportunità di fissare in concreto una scadenza temporale dell'obbligo contributivo
a carico del marito. Certo, nulla impedisce al giudice di limitare le misure
protettrici nel tempo per favorire una riconciliazione o un accordo dei
coniugi oppure per agevolare un riesame della situazione (RtiD I-2005 pag. 770
consid. 5 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Estremi del genere però
nella fattispecie non si ravvisano.
II. Sull'appello contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018
4.
All'appello AP 1
acclude l'estratto di un suo conto privato presso la Banca __________ SA, __________,
del dicembre 2017. Alle sue osservazioni AO 1 allega una distinta delle sue
ricerche d'impiego dal maggio 2017 al novembre 2018, accompagnata da un plico
di lettere di candidatura e di risposte ricevute. Entrambe le parti postulano
inoltre il richiamo dei vari incarti che le vedono opposte davanti al Pretore del
Distretto di Vallemaggia, al Pretore del Distretto di Lugano e a questa Camera.
Ora, gli incarti della Pretura del Distretto di Vallemaggia sono già stati
trasmessi d'ufficio alla Camera e contengono, in quanti richiamati, anche i
fascicoli della Pretura del Distretto di Lugano (doc. III a V richiamati,
nell'inc. CA.2018.3). Per quanto attiene ai precedenti incarti di questa
Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori
per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1°
ottobre 2019, consid. 2 con rinvio). Per il resto, ci si può domandare se i documenti antecedenti la
decisione impugnata prodotti in appello adempiano i requisiti di ricevibilità posti dall'art. 317
cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio
inquisitorio illimitato a tutela dei figli (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio
nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid.
4.2
). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere conviene procedere
senza indugio alla trattazione dell'appello.
5.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 chiede che questa Camera riformi d'ufficio “in applicazione
del principio inquisitorio illimitato” i contributi alimentari fissati nel
decreto impugnato. Che nelle procedure inerenti al diritto della famiglia in
cui siano implicati figli minorenni il
giudice esamini i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) e non sia vincolato alle domande delle parti
(art. 296 cpv. 3 CPC) è pacifico. Che un genitore possa chiedere di
riformare una decisione di primo grado sui contributi alimentari per i figli
nelle osservazioni all'appello avversario è assai meno certo. Sia come sia, si imponessero
per i figli minorenni contributi di mantenimento più alti di quelli fissati dal
Pretore, i contributi fissati dal Pretore andrebbero rivalutati di conseguenza (DTF 119 II 203 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017
del 9 ottobre 2017 consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.41 del 30
luglio 2019 consid. 12 con rinvii). Sulla
questione non giova pertanto attardarsi.
6.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto la necessità di rivedere l'assetto
cautelare precedente alla luce della nuova documentazione presentata dalle
parti e per tenere conto, in particolare, del trasferimento di M__________ dal
padre. Egli ha appurato così che la moglie, senza entrate, aveva “affermato di
necessitare” di fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45
mensili in seguito. Per quanto attiene al marito, il primo giudice, accertato
che egli non percepisce un reddito fisso, ha operato una media delle entrate conseguite
dal gennaio del 2017 al settembre del 2018, senza gli assegni familiari, ottenendo
un reddito mensile medio di fr. 15 890.55
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7327.– mensili, come stabilito nel
decreto superprovvisionale del 10 agosto 2018. Egli ha poi stimato il
fabbisogno dei figli sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicando
la tabella dell'edizione 2018 senza adattamenti e senza dedurre gli assegni
familiari, onde un fabbisogno in denaro di M__________ di fr. 1510.–
mensili, un fabbisogno in denaro di Mi__________ di fr. 1115.– mensili,
aumentati a
fr. 1510.– mensili dal 19 agosto 2018, e un fabbisogno in denaro di L__________
e Lu__________ di fr. 1115.– mensili ciascuno.
Ciò posto, il primo
giudice ha dedotto dai redditi del marito i fabbisogni
di tutta la famiglia, riscontrando un'eccedenza di fr. 2025.55
mensili che ha suddiviso a metà. Aggiunta tale “metà del saldo disponibile
spettante al nucleo della madre” (fr. 1012.75 mensili) ai fabbisogni di moglie
e figli, per un totale di fr. 7551.45 mensili, egli ha riconosciuto fr. 1683.70
mensili alla moglie, fr. 1763.20 mensili a M__________ (fabbisogno in
denaro di fr. 1510.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo
disponibile della quota parte madre”), fr. 1368.20 mensili a Mi__________ (fabbisogno
in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo disponibile
della quota parte madre”) e fr. 1368.20 mensili ciascuno a L__________ e
Lu__________ (fabbisogno in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un
quarto del “saldo disponibile della quota parte madre”). Per il periodo
successivo al 18 agosto 2018 (12° compleanno di Mi__________), il Pretore
ha modificato il fabbisogno in denaro di Mi__________ in fr. 1510.– mensili e il
fabbisogno minimo dell'attrice in fr. 1427.45 mensili conformemente alle di lei
richieste di giudizio. Seguendo lo stesso metodo, egli ha stabilito un
contributo alimentare di fr. 1427.45 mensili per l'attrice, uno di fr. 1745.75
mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e uno di fr. 1350.75 mensili
ciascuno per L__________ e Lu__________. Da ultimo egli ha statuito in
relazione al periodo dal 1° settembre 2018 (trasferimento di M__________ dal
padre) fino al 4 dicembre 2019, confermando il contributo alimentare per la
moglie in fr. 1427.45 mensili e aumentando quello per Mi__________ a fr.
1824.35
mensili (fabbisogno in denaro a fr. 1510.– più fr. 314.35, pari a un
terzo del .aldo disponibile della quota parte madre”) e quello per L__________
e Lu__________ a fr. 1429.35 mensili ciascuno (fabbisogno in denaro di fr.
1115.
– più fr. 314.35, pari a un terzo del “saldo disponibile della quota
parte madre”).
7.
L'appellante chiede
anzitutto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili.
Al riguardo il Pretore ha indicato di essersi attenuto alle dichiarazioni dell'interessata,
che allegava di non avere alcuna entrata (decreto cautelare impugnato, consid.
6.
). AP 1 fa valere che i figli minori sono prossimi al compimento degli 11
anni, che la moglie al momento della separazione aveva 45 anni, che da allora
sono trascorsi quattro anni durante i quali essa avrebbe dovuto attivarsi per
cercare un'attività lucrativa e che già nel maggio del 2016 egli le aveva
segnalato un posto vacante al 50% presso la __________ SA, con la possibilità di
svolgere parte del lavoro a casa. Egli sostiene infine che un'entrata di fr.
3500.
– mensili è senz'altro alla portata di lei, tanto più ove si pensi che essa
ha maturato esperienze quale segretaria di direzione, è di lingua madre tedesca
e conosce perfettamente l'italiano e l'inglese.
a) Nel
decreto impugnato il Pretore non ha esaminato la pretesa del marito, che
chiedeva di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili (risposta
del 7 febbraio 2018, pag. 5 seg.; duplica del 28 maggio 2018, pag. 9 a 11). Nel
precedente decreto cautelare del 4 aprile 2018 egli aveva nondimeno rilevato
che in concreto si tratta di “una famiglia abbiente, dove la moglie non ha
un'attività lucrativa, né si può pretendere che ne intraprenda una” (decreto
citato, consid. 8). Da parte sua l'interessata oppone che non può esserle
imputato alcun reddito, giacché le risorse finanziarie del marito sono
sufficienti per garantire il mantenimento di tutta la famiglia. Fa valere
inoltre che non solo durante la vita in comune, ma anche al momento della
separazione i coniugi avevano concordato che essi avrebbero continuato a
occuparsi esclusivamente dei figli, il principio dell'indipendenza economica
dei coniugi facendo stato solo dopo il divorzio.
b) Per
fissare un contributo di mantenimento in virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1
CC, applicabile anche ai provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art.
276.
cpv. 1 seconda frase CPC), il giudice si fonda su quanto i coniugi hanno
concordato durante la vita in comune. Egli tiene conto poi del fatto che in
caso di sospensione della comunione domestica i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della
famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), di modo che ogni coniuge di partecipare, secondo
le sue possibilità, ai costi supplementari causati da due economie domestiche
separate, in specie riprendendo o aumentando la propria attività lucrativa. Il
giudice esamina pertanto nelle circostanze descritte se e in quale misura si
possa esigere, alla luce delle circostanze concrete, che il coniuge sgravato
dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza
lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa,
considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo
stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli
assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c). Le risorse
economiche della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in
comune, o al momento della separazione, non ostano pertanto a una ripresa
dell'attività lucrativa da parte della moglie.
c) Nel
caso specifico, al momento della separazione (gennaio del 2015) i gemelli,
affidati alla madre, avevano appena compiuti sette anni. A quel tempo tuttavia vigeva
ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a
cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di
età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in
cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni
(DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Non
può dunque essere rimproverato alla moglie – come sostiene l'appellante – di
non essersi attivata già a quel momento nella ricerca di lavoro né, tanto meno,
di non essersi candidata nel maggio del 2016 a un posto presso lo stesso datore
di lavoro di lui. In seguito, al momento in cui è stata promossa l'azione di
divorzio (gennaio del 2018), i gemelli avevano compiuto i dieci anni da un mese.
Secondo la citata giurisprudenza, l'età dei figli – di per sé – non ostava alla
ripresa di un'attività lucrativa da parte del genitore affidatario. Inoltre,
secondo la prassi più recente, a un genitore può essere imposta la ripresa di
un'attività lucrativa al 50% già dalla scolarità del figlio più giovane e un'
attività lucrativa all'80% dall'inizio della scuola secondaria, fermo restando
che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non
cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può
riprendere così un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il nuovo
orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente, anche alle
procedure in corso (sentenza del Tribunale
federale 5A_978/2018 del 15 aprile
2019, consid. 4.1).
d) Il
problema è che davanti a questa Camera AO 1 ha prodotto oltre 130
candidature a un posto di lavoro da lei presentate tra il maggio del 2017 e il
novembre del 2018, accompagnate da numerose sue lettere e da svariate risposte
negative. A un esame di verosimiglianza le mansioni ricercate appaiono consone
alla sua formazione e le candidature formulate in modo adeguato. Neppure
l'appellante, del resto, muove critiche al proposito. A un giudizio sommario
non si può dire pertanto che l'interessata non si sia impegnata a tempo debito nella
ricerca di un'occupazione. Certo, il conseguimento di un reddito ipotetico può
anche implicare un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare
debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD
I-2005 pag. 763 consid. 3b). In futuro si potrà pretendere quindi che essa
estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche
in ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre
2016, consid. 7d), rivolgendosi agli uffici regionali di collocamento o ad
agenzie private. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, vista la
documentazione prodotta in appello, l'imputazione di un reddito ipotetico già
in via cautelare non entra in linea di conto.
8.
Quanto al fabbisogno
minimo della moglie, l'appellante non contesta di per sé gli importi stabiliti dal
Pretore (fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e fr. 1427.45 mensili
dopo di allora). Afferma tuttavia che a AO 1 non possono essere riconosciuti più di fr. 2466.25 mensili
fino al 18 agosto 2018 e fr. 2592.30 mensili dopo di allora.
a) Secondo
il Pretore il fabbisogno minimo di AO 1 corrisponde a quanto essa ha preteso come
contributo di mantenimento nelle sue richieste di giudizio (decreto impugnato,
pag. 3). L'opinione non è corretta. In materia di
contributi alimentari fra coniugi il giudice è vincolato alle richieste delle
parti (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017
consid. 9.1), sicché non può aggiudicare più di quanto richiesto senza
offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC. Il contributo
richiesto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al fabbisogno minimo del coniuge.
Il primo giudice sembra per altro trascurare che dal 1° gennaio 2017 occorre considerare, oltre
al fabbisogno in denaro del figlio, un “contributo di accudimento”. Ove le cure
e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il
proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono –
se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal
diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386
consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Chiarito ciò, AO
1.
fa notare a ragione, in concreto, che
l'importo di fr. 1683.70
mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45 mensili dopo di allora
riguardava la richiesta di contributo
alimentare per sé, mentre il suo fabbisogno
minimo, indicato in fr. 6142.65 mensili oltre a fr. 1130.– mensili
per la previdenza professionale, andava aggiunto al fabbisogno in denaro dei figli come contributo di accudimento.
In definitiva il Pretore non ha accertato il fabbisogno minimo della moglie, di
modo che occorre rimediare vagliando le poste da lei
fatte valere e le contestazioni del marito.
b) Sul
fatto che il minimo esistenziale di AO 1 ammonti a fr. 1350.– mensili e che il premio
della cassa malati ascenda a fr. 452.70 (doc. I6) non sussistono obiezioni. Relativamente
alle spese mediche di fr. 210.40 che l'interessata espone per le visite di
specialisti dovute a problemi agli occhi, il marito contesta che tali spese
siano ricorrenti e sostiene che le spese mediche dei figli non rientrano nel
fabbisogno minimo della moglie. Il modulo 6 della dichiarazione
d'imposta 2016 prodotto dalla moglie non permette invero di distinguere i costi
per i figli da quelli per lei medesima (doc. I7). Agli atti figurano
nondimeno le dichiarazioni rilasciate dalla cassa malati di lei a fini fiscali
per il 2014 e il 2015, che attestano costi di fr. 1126.65 e di fr. 437.15 e
(doc. W). A un esame di verosimiglianza ciò giustifica di ammettere spese
ricorrenti e per riconoscere un esborso mensile medio di fr. 65.–
(arrotondati).
c) Quanto al costo dell'alloggio, l'importo di fr. 919.85
mensili per oneri ipotecari risulta verosimile (attestato 2017 fra i documenti
prodotti dalla moglie nell'inc. CA.2018.28/29). L'interessata espone inoltre fr. 800.–
mensili per la manutenzione dell'immobile, fr. 63.35 mensili per l'acquisto
di legna e fr. 536.75 mensili per il riscaldamento elettrico. L'appellante
obietta che la manutenzione si riferisce in realtà a costi sopportati al
momento del trasferimento nella nuova abitazione, i quali esulano dal concetto
di manutenzione. E in effetti non appaiono pertinenti le spese sostenute nel
2016, l'interessata abitando a __________ fino al novembre del 2016, mentre nel
2017.
non vanno considerati fr. 2400.– per la posa di una nuova tenda,
fr. 728.– per l'acquisto di un divano, fr. 3300.– per nuovi elettrodomestici e fr. 1690.– per
l'acquisto di un tosaerba, i quali eccedono la manutenzione corrente. Per il
resto è di comune esperienza che chi vive in casa propria deve assumere la manutenzione ordinaria dello stabile
(RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a). Agli atti vi sono oneri documentati, per il 2017, di complessivi fr. 3506.95,
onde la verosimiglianza di un esborso
mensile di fr. 290.– arrotondati (doc. I2).
In merito ai
costi di riscaldamento, non è dato a divedere come mai le spese per quello a legna
non vadano considerate nel fabbisogno minimo di un coniuge. Relativamente al
consumo di elettricità, è vero che tale posta è di per sé inclusa nel
cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale secondo il diritto
esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 n. I), ma nella fattispecie essa comprende il
costo del riscaldamento, il quale va riconosciuto in aggiunta. Quanto
all'esborso, l'unico documento agli atti riguarda un periodo invernale di due
mesi e mezzo (doc I4), notoriamente
più oneroso a quello del resto dell'anno. Mancando dati affidabili, non rimane
che procedere per apprezzamento e a un sommario esame l'importo di
fr. 350.– mensili riconosciuto dal marito per ogni tipo di riscaldamento appare
adeguato. Per concludere, il costo dell'alloggio, comprese le spese accessorie,
ammonta a complessivi fr. 1560.– mensili arrotondati, fermo restando che nel fabbisogno minimo di AO 1 vanno inclusi
fr. 26.– mensili fino al 31 agosto 2018 (trasferimento di M__________
dal padre) e fr. 338.– mensili dopo di allora,
mentre la differenza va inserita nel fabbisogno in denaro dei figli (sotto,
consid. 11a).
d) Pacifiche
sono – di per sé – le spese per l'assicurazione dello stabile, dell'economia
domestica e contro la responsabilità civile, ancorché il marito pretenda di
dedurre il supplemento per il pagamento rateale, visto che la moglie avrebbe
sostanza sufficiente per pagare l'intero premio. A un esame sommario non si
ravvisano tuttavia motivi per scostarsi dalle spese documentate di fr. 121.10
mensili (doc. I5). Contestato è invece il premio della protezione giuridica,
come contestate sono le quote di affiliazione alla Rega e al servizio ambulanza.
A dire del marito, tali spese non esistevano prima della separazione, ciò che
la moglie non contesta. E il limite superiore del diritto al
mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi
sostenevano durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a
con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Non si giustifica perciò di inserire oggi nel fabbisogno
minimo dell'interessata una spesa che non esisteva prima della separazione e
che neppure rientra nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (RtiD II-2017
pag. 778 consid. 6b).
e) Ammessa
dall'appellante è la spesa per l'assicurazione dell'automobile (fr. 124.65
mensili), mentre per l'imposta di circolazione i documenti attestano un costo
di fr. 828.– annui, ossia fr. 69.– mensili (invece dei fr. 76.56 indicati
dalla moglie e dei fr. 51.05 riconosciuti dal marito: doc. I10). Quanto al
leasing, l'appellante eccepisce che il contratto è stato stipulato solo dopo la
separazione e che l'interessata disponeva di liquidità sufficiente per comperare
l'automobile, ciò che essa non nega (risposta, pag. 13). L'esborso non può
dunque essere riconosciuto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del
17.
agosto 2009, consid. 8 con rinvio).
Vanno
riconosciute invece le spese per il carburante (fr. 90.– mensili), che
l'interessata giustifica con l'esercizio del diritto di visita. Il marito
obietta che essa non lavora, ma trascura che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di conservare,
per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). In
concreto poi la spesa per il carburante è giustificata dalle trasferte per l'esercizio
del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699 n.
20c con richiami). Non sono
invece state rese verosimili le spese per la manutenzione del veicolo. I
documenti prodotti dall'interessata concernono infatti spese non ricorrenti, come
l'acquisto di pneumatici invernali e di cerchi in lega (doc. I11), un
intervento del garagista per una panne del vecchio veico-lo (doc. X) e la
riparazione di un danno dovuto a un incidente (doc. GG).
f) L'interessata
espone altresì fr. 500.– mensili per le spese legali correnti e fr. 200.– mensili
per il rimborso di debiti maturati nei confronti dei suoi precedenti patrocinatori.
Relativamente a questi ultimi rimborsi, l'interessata adduce di avere
già saldato le note d'onorario grazie a un prestito della di lei madre, ma non
dice a quanto ammonterebbe il debito nei confronti della genitrice né indica a
quali condizioni essa sia tenuta al rimborso. Per di più, debiti privati possono
essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se il debito è stato
contratto prima della separazione o con l'accordo dell'altro coniuge nel comune
interesse della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito
solidalmente, sempre che il bilancio familiare
permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 a metà; più recentemente:5A_926/2016
dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid.
5f). Ciò non è il caso in concreto.
Quanto
alle spese legali correnti, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che esse
rientrano negli obblighi di mantenimento giusta l'art. 163 cpv. 1 CC. Nel
fabbisogno minimo di un coniuge può essere prevista così un'indennità per
sopperire ai costi legali e processuali correnti, sempre che la quota di mezza
eccedenza loro spettante dal bilancio familiare non basti per sovvenzionare
l'esborso e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del
4.
febbraio 2015 consid. 8b). Rammentato ciò, delle due l'una: o si
inserisce una cifra analoga nel fabbisogno di ogni coniuge o costoro fanno
fronte all'esborso con la loro mezza eccedenza. Una posta a tal fine essendo
stata riconosciuta al marito (sotto, consid. 10), si giustifica nella
fattispecie di ammettere una somma identica anche nel fabbisogno minimo della
moglie.
g) In
merito alle imposte, la moglie sostiene di avere reso verosimile un onere tributario
di almeno fr. 250.– mensili e illustra il calcolo alla base della sua stima,
spiegando che i documenti agli atti riguardano solo gli acconti (doc. I14). La stima
dell'interessata presuppone tuttavia il riconoscimento di contributi complessivi
dell'ordine di fr. 120 000.–
annui (risposta, pag. 14). Considerato l'esito del presente giudizio, a un
giudizio di verosimiglianza un importo di fr. 125.– mensili appare assai più
realistico. All'interessata vanno riconosciuti inoltre la tassa sui rifiuti di
fr. 21.– mensili e quella per l'uso delle canalizzazioni di fr. 24.20
mensili, mentre il costo dell'acqua potabile rientra nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141;
doc. I15, I16 e I17).
h) Da
ultimo AO 1 pretende che nel proprio fabbisogno minimo sia incluso l'importo di
fr. 1128.35 mensili per finanziare la sua previdenza professionale (fr. 553.65
mensili per i contributi all'AVS, fr. 574.70 mensili per il “secondo pilastro”).
A prescindere dal fatto però che fino al divorzio essa non è tenuta a versare
contributi all'AVS (art. 3 LAVS) e potrà beneficiare di quelli versati sul
conto del marito durante il matrimonio al momento del divorzio, il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che durante la
procedura di divorzio non è possibile attribuire un contributo di mantenimento
per la previdenza (DTF 145 III 169). Nulla può dunque esserle riconosciuto a
tale titolo.
i) In
ultima analisi il fabbisogno minimo della moglie può essere stabilito nel caso
precipuo in fr. 2970.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2018 e in fr. 3280.–
mensili (arrotondati) dopo di allora.
9.
Per
quel che attiene al reddito di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in fr.15 890.55 mensili operando una media delle entrate
dal gennaio del 2017 al settembre del 2018. L'appellante chiede di ricondurre
tale somma a fr. 12 935.95 mensili. Al
primo giudice egli rimprovera di avere tenuto conto anche delle entrate del
2017, di avere conteggiato l'intero bonus del 2018 e considerato in doppio gli
anticipi di stipendio. Stando a AO 1, invece, le entrate dell'appellante
assommano ad almeno fr. 16 825.–
mensili, importo corrispondente alla media degli introiti di lui dal gennaio del
2017.
al luglio del 2018.
a) Per
costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio
(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il
guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Esso comprende
la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche,
provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie
o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007
pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come
eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non
entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media
dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti
oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2018.99
del 23 maggio 2019, consid. 33a).
b) Nella
fattispecie i contributi litigiosi riguardano il periodo successivo al gennaio
del 2018, sicché le entrate conseguite da AP 1 nel 2017 poco interessano. Neppure
la moglie contesta per altro che il Pretore abbia conteggiato erroneamente gli acconti
sullo stipendio, tant'è che al proposito gli importi mensili netti indicati
dalle parti coincidono (appello, pag. 22 seg.; osservazioni, pag. 16 segg.). Da
parte sua l'appellante riconosce fra i suoi redditi bonus e premi percepiti nel
gennaio, nel febbraio e nell'aprile del 2018, a condizione di ripartirli su 12
mesi. Il che appare corretto. Non si giustifica invece di tenere conto di una
prestazione di fr. 1237.55 conteggiata nel dicembre 2017, come chiede la
moglie, poiché essa è stata compensata con un pari importo posto in deduzione. A
un sommario esame, dagli atti risultano pertanto entrate nette, inclusi i bonus
(ma senza i rimborsi spese forfettarie né gli assegni familiari), per una media
di fr. 12 935. – mensili arrotondati.
c) Nel
periodo citato AP 1 ha ricevuto inoltre fr. 1780.– mensili in media (arrotondati)
come rimborso spese forfettarie per l'automobile, per rappresentanza e per “spese
team” (doc. 15 a 20; doc. D a G nell'inc. CA.2018.29 e documenti di parte
convenuta nell'inc. CA.2018.27), come pure un contributo del datore di lavoro per
la pigione dell'ufficio di fr. 700.– mensili (doc. 24 nel fascicolo “richiamo
documenti da parte convenuta”). AO 1 chiede di aggiungere tali importi al
reddito del marito, il quale espone nel proprio fabbisogno minimo i costi d'automobile
e quelli per l'ufficio, ma non rende verosimile di sopportare spese per il
team (osservazioni, pag. 17). L'argomento appare fondato già per il fatto che
il Pretore ha riconosciuto i costi per l'ufficio e per l'automobile esposti dal
marito nel fabbisogno minimo. Non si giustifica invece di aggiungere gli
assegni familiari, che non vanno cumulati al reddito del genitore cui essi sono
corrisposti, ma vanno trattati a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65
consid. 4.3.2) e coerentemente andranno tolti dal fabbisogno in denaro dei figli
(sotto, consid. 11a), nel quale sono compresi (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7).
Le entrate del marito ascendono dunque a fr. 15 415.–
mensili netti.
d) AO
1.
sostiene che la flessione delle entrate registrata dal marito nel 2018 non è
giustificata poiché nel 2017 AP 1 ha guadagnato fr. 18 887.60 mensili (assegni familiari non
compresi), di modo che all'appellante va imputato un reddito di almeno fr. 16 825.–
mensili (osservazioni, pag. 19 seg.). Se non che, all'udienza del 27
settembre 2018 AP 1 ha dichiarato di avere sostituito per un certo periodo una
collega di lavoro, conseguendo maggiori entrate, ma che nel luglio del 2018
tale incarico è finito, onde una diminuzione delle sue entrate (verbale del 27
settembre 2018, pag. 3 in alto). La moglie dubita di tale giustificazione, ma a
ben vedere, quanto meno a un esame sommario, la media delle entrate del 2018 si
situa sul medesimo livello di quella del 2016 (fr. 15 754.15 mensili). A un giudizio di verosimiglianza non si giustifica
così di scostarsi dal guadagno di fr. 15 415.–
mensili netti.
10.
Per quel che è del
fabbisogno minimo del marito, nel decreto impugnato il Pretore si è limitato a
riprendere l'importo di fr. 7327.– mensili già considerato nel precedente
decreto del 10 agosto 2018. In tale decisione egli aveva ricordato che nel
memoriale di risposta l'interessato aveva indicato un fabbisogno minimo di fr. 7327.–
mensili e nella duplica di fr. 10 646.30
mensili. In simili condizioni il primo giudice aveva ritenuto “corretto”
fissare il fabbisogno minimo di lui in fr. 7327.– mensili, come dichiarato da AP
1.
“sin dall'inizio” (decreto citato, pag. 4). Egli ha implicitamente
riconosciuto così fr. 1200.– per il minimo
esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1550.– di locazione, fr. 150.– di spese
accessorie, fr. 42.50 per il premio dell'assicurazione economia domestica, fr.
12.85
per l'assicurazione contro la responsabilità civile, fr. 416.80 per il
premio della cassa malati, fr. 915.30 per la pigione dell'ufficio, fr. 100.–
per le spese accessorie dell'ufficio, fr. 166.75 per l'assicurazione dell'automobile,
fr. 64.85 per l'imposta di circolazione, fr. 950.50 per il leasing, fr. 152.95
per la manutenzione del veicolo, fr. 1104.50 per l'onere fiscale e fr. 500.–
per le spese legali (risposta del 7 febbraio 2018, pag. 6 seg.). L'appellante
sostiene che qualora si considerino le indennità per spese professionali nel
suo reddito, come in concreto (sopra, consid. 9c), occorre rivalutare il
fabbisogno minimo a fr. 9764.– mensili fino al 31 agosto 2018 e a fr.
8830.60
mensili dopo di allora, oltre a fr. 700.– mensili per la locazione
dell'ufficio.
a)
Rispetto a quanto ha accertato il primo giudice, l'appellante chiede
anzitutto che gli sia riconosciuto il premio dell'assicurazione relativa alla protezione
giuridica, di fr. 30.80, e il premio della copertura
complementare dell'assicurazione malat-tia, di fr. 75.40 mensili. AO 1
sostiene che tali assicurazioni sono state stipulate solo dopo la separazione, per
far lievitare il fabbisogno minimo (osservazioni, pag. 21). Quanto all'assicurazione
malattia complementare, l'obiezione appare poco credibile se si pensa che tutta
la famiglia beneficiava di tale copertura e che nel fabbisogno minimo della
moglie è stato inserito il relativo premio. Riguardo alla protezione giuridica,
nella duplica (pag. 12) il convenuto si è limitato a fare riferimento a un
addebito del 3 gennaio 2018 sul proprio conto bancario (doc. 22 nel fascicolo
doc. II richiamato) e alla polizza stipulata dalla moglie (doc. I12). Nulla
indizia che l'esborso esistesse anche prima della separazione, tanto meno se si
considera che l'appellante medesimo ha rivolto un'analoga contestazione sull'inserimento
di un importo a tal fine nel fabbisogno minimo della moglie. A un esame
sommario e in mancanza di altri elementi non è dunque verosimile che tale spesa
rientrasse nel tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, il
quale costituisce il limite superiore del
diritto al mantenimento (sopra, consid. 8d).
b) L'appellante
chiede che siano ammessi nel suo fabbisogno minimo anche fr. 14.– mensili per spese
dentarie e fr. 34.75 mensili per lenti a contatto. Se non che, un singolo
addebito sulla carta di credito o sul conto bancario dell'interessato non rende
verosimile una spesa ricorrente (doc. 23, pagamento dell'11 gennaio 2017, e
doc. 22, addebito del 28 novembre 2017, nel fascicolo “doc. II richiamato”).
Non sussistono quindi i presupposti per riconoscere i citati esborsi nel
fabbisogno minimo di lui (cfr. RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'interessato espone altresì fr. 73.90 mensili per lo yoga
e fr. 28.15 mensili per il tennis. Simili costi, tuttavia, non rientrano nel
fabbisogno minimo (analogamente, per l'abbonamento a una palestra: RtiD II-2017
pag. 780 consid. 6h). Né il marito pretende – per ipotesi – che simili attività
siano state prescritte a fini terapeutici.
c) Il marito fa valere ulteriori costi professionali di fr.
73.35
mensili per l'elettricità dell'ufficio. Ora, negli estratti conto agli
atti risulta unicamente un addebito di fr. 264.– il 20 marzo 2017 con
la menzione “consumo elettrico ufficio local.ch”, mentre gli addebiti del 10
luglio 2017, di fr. 176.– e fr. 264.–, recano unicamente la dicitura “affitto ufficio __________ spese” (doc. 22
nel fascicolo “doc. II richiamato”). Tutto ignorandosi sulla ricorrenza della
spesa e sul calcolo che ha portato l'interessato a esporre la cifra di fr.
73.35
mensili, non resta che riconoscere l'importo di fr. 44.– mensili ammesso
dalla moglie.
d) AP 1
fa valere inoltre spese mensili di fr. 500.– per l'abbigliamento, di fr. 29.10
per la lavanderia, di fr. 400.– per i pasti fuori casa e di fr. 140.– mensili
per il parrucchiere. La moglie oppone che si tratta di spese rientranti nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo e che al massimo può essere
riconosciuto per pasti fuori casa un supplemento di fr. 220.– mensili secondo
la tabella dei minimi LEF (osservazioni, pag. 21). L'obiezione è fondata.
Per ogni pasto fuori casa possono essere aggiunti unicamente al minimo
esistenziale, applicandosi i principi del diritto esecutivo, fr. 11.–
giornalieri (FU 68/2009 pag. 6293 n. 4b), ovvero fr. 220.– mensili
considerando una ventina di pranzi ogni mese. Trattandosi di personale di
servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio si potrebbero aggiungere
altri fr. 50.– mensili per maggiori spese di abbigliamento e di pulizia (FU
68/2009 pag. 6293 n. 4c), ma l'appellante non rende verosimile di appartenere a
simili categorie di lavoratori. Nel suo fabbisogno minimo può così essere
riconosciuto soltanto il supplemento previsto dal diritto esecutivo per pasti
fuori casa.
e) L'interessato
espone anche fr. 1024.85 mensili per le spese di rappresentanza risultanti dagli
estratti conto bancari e della sua carta di credito con riferimento ai mesi di
gennaio e febbraio 2017. A ragione la moglie sottolinea tuttavia che si tratta
di spese maturate nella maggior parte dei casi all'estero (doc. 22 e 23 nel
fascicolo “doc. II richiamato”). L'appellante non ha mai preteso però di
svolgere attività professionale fuori dalla Svizzera, sicché a un esame
sommario tali esborsi non possono essere riconosciuti. Per di più, neppure è
dato di capire quali fra i numerosi addebiti sul conto o sulla carta di credito
egli abbia calcolato per giungere agli importi fatti valere nel fabbisogno
minimo, né compete a questa Camera vagliare gli svariati plichi agli atti. In
assenza di una distinta corredata da chiari rinvii ai giustificativi, gli
estratti conto non sono sufficienti per rendere verosimile gli esborsi rivendicati.
f) Per
la manutenzione del veicolo, il carburante, la vignetta autostradale, i pedaggi
dei caselli autostradali e le multe l'interessato fa valere uscite di
fr. 865.65 mensili. Anche a tale proposito egli si limita tuttavia a
indicare cifre mensili e a rinviare agli estratti conto bancari e della carta
di credito dal gennaio del 2017 al febbraio del 2018, così come a due fatture
per la manutenzione del veicolo, ma come egli giunga all'importo complessivo
non è dato di comprendere. Se mai, in aggiunta alle spese di manutenzione
ammesse dal Pretore (fr. 152.95 mensili: doc. 2.9), si può riconoscere il
costo di fr. 3.35 mensili per la vignetta autostradale. Quanto al
carburante, a una prudente stima si può stimare un esborso di fr. 350.–
mensili (doc. 22 e 23). Estranee al fabbisogno minimo sono invece le multe.
Nel complesso vanno riconosciuti di conseguenza, nel fabbisogno minimo
dell'appellante, fr. 353.35 mensili in aggiunta ai fr. 152.95
mensili calcolati dal primo giudice.
g) AO 1 contesta l'onere fiscale di fr. 1104.50 mensili
prospettato dal marito, sostenendo esso ammonta a non più di fr. 600.– mensili.
Ora, l'aggravio allegato dal marito è stato calcolato in base a un reddito
imponibile di fr. 78 332.– annui per l'imposta cantonale (doc. 2.10). Reintegrate
le usuali deduzioni per premi assicurativi e spese professionali, tale
imponibile corrisponde a entrate di circa fr. 7400.– mensili, già dedotti i
contributi per moglie e figli. A un esame di verosimiglianza la stima del
marito appare dunque sostenibile.
h) In
definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato a fr. 8020.– mensili
(arrotondati). Dal 1° settembre 2018, data in cui M__________ si è trasferita dal
padre, il minimo esistenziale del diritto esecutivo va poi aumentato a fr.
1350.
– mensili, mentre il costo dell'alloggio e le spese accessorie di
complessivi fr. 1700.– si riducono a fr. 1135.– mensili, dovendosi dedurre
la quota di un terzo da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia. Dopo di
allora il fabbisogno minimo dell'appellante
scende pertanto a fr. 7605.– mensili (arrotondati).
11.
Relativamente ai
fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore li ha stabiliti – come detto – sulla
scorta di quanto prevede la tabella 2018 delle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo senza operare adattamento alcuno e senza considerare il “contributo di
accudimento” (art. 285 cpv. 2
CC), salvo aggiungere un quarto, rispettivamente un terzo dal settembre
2018, del “saldo disponibile della quota parte madre”.
a) L'appellante
chiede, come la moglie, di considerare il costo effettivo dell'alloggio e della
cassa malati in luogo di importi teorici. A ragione. Nel fabbisogno in denaro
di un figlio va inserita come costo dell'alloggio una quota della spesa
effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo nel fabbisogno in denaro
del primo figlio, un quarto in quello del secondo figlio e un quinto in quello
del terzo figlio: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich,
Empfehlungen zur Bemes-sung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione,
pag. 13 in alto). Se possibile, è giusto adattare anche il premio della cassa
malati e le spese telefoniche ai costi effettivi. Nei suoi calcoli l'appellante
sostituisce la posta per la “salute” con l'importo pagato a titolo di
partecipazione alla cassa malati, che risulta dalla relativa dichiarazione
(doc. W), ma trascura che tale posta copre anche altre spese, come quelle dei
farmaci da banco, del dentista o degli articoli per la cura del corpo (Erläuterungen
zur Zürcher Kinderkosten-Tabelle in: www.ajb.zh.ch). A torto l'appellante pretende
inoltre di posticipare l'adeguamento alla terza fascia di età del figlio Mi__________
al 2019. Infatti la seconda fascia
d'età di un figlio prevista dalle note raccomandazioni si conclude al 12°
compleanno (in concreto il 18 agosto 2018), non al 13° (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019, consid. 7d). Gli assegni familiari,
infine, vanno dedotti dal contributo in denaro dei figli e versati in aggiunta,
come prescrive la giurisprudenza (sopra, consid. 9d). Di conseguenza agli
assegni di legge di fr. 200.– mensili, rispettivamente di fr. 250.– dal 16°
anno di età, vanno cumulati gli assegni “volontari” di fr. 27.50 e 2.50
mensili (cfr. ad esempio doc. 15).
b) In
merito al supplemento di un quarto, rispettivamente di un terzo dal settembre
2018, del “saldo disponibile della quota parte madre”, come riconoscono entrambi
i coniugi simile modo di procedere è eterodosso. Tutt'al più in caso di
situazioni finanziarie particolarmente agiate può giustificarsi una maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2010
pag. 637 consid. 8d), come pretende in concreto la madre. Nella
fattispecie i redditi dell'appellante sono sì superiori alla media, ma devono
finanziare il mantenimento di sei persone, oltre a importanti spese
professionali, tant'è che una volta fatto fronte ai fabbisogni di tutta la
famiglia rimane un'eccedenza esigua (sotto, consid. 12). Una maggiorazione dei
fabbisogni in denaro dei figli non entra perciò in linea di conto.
c) Dal 1° gennaio 2017, come si è anticipato (consid.
8a), al fabbisogno in denaro
del figlio si deve aggiungere un “contributo di accudimento”, ovvero quanto
occorre finanziariamente per garantire adeguata cura e educazione (art. 285
cpv. 2 CC). Nella
fattispecie AO 1 non consegue reddito alcuno, sicché il suo fabbisogno minimo
va ripartito tra i figli a lei affidati e inserito nel rispettivo fabbisogno a
titolo di contributo di accudimento. Non si giustifica invece un contributo di
accudimento per M__________ dopo il trasferimento dal padre, il quale con i
suoi redditi è in grado di sopperire al proprio mantenimento.
d) Resta
da calcolare il fabbisogno in denaro dei figli dipartendosi dalla tabella 2018
correlata alle citate raccomandazioni, operando i citati adattamenti e
distinguendo i relativi periodi. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018 (trasferimento
dal padre) il fabbisogno in denaro di M__________ ammonta a fr. 1380.– mensili arrotondati
(vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 100.–, alloggio e spese accessorie
fr. 520.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6],
costi della salute fr. 150.–, telefono e internet fr. 60.–, tempo
libero e trasporti fr. 360.–, dedotti fr. 280.– di assegni familiari), cui si
aggiunge un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del
fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per
complessivi fr. 2120.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre 2018 la posta per
l'alloggio e le spese accessorie va adeguata alla quota di un terzo del
relativo onere a carico del padre (a fr. 565.– mensili) e va tolto il
contributo di accudimento, onde un fabbisogno di fr. 1425.– mensili
arrotondati.
Dal
1° gennaio al 17 agosto 2018 (12° compleanno) il fabbisogno in denaro di Mi__________
ammonta a fr. 890.– mensili arrotondati (vitto fr. 215.–, abbigliamento fr. 70.–,
alloggio e spese accessorie fr. 390.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6],
costi della salute fr. 25.–, telefono e internet fr. –.–, tempo libero e trasporti
fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di assegni familiari), cui si aggiunge un
contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del fabbisogno
minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per complessivi
fr. 1630.– mensili arrotondati. Dal 19 agosto al 31 agosto 2018 (trasferimento
di M__________), adeguati gli importi tabellari alla terza fascia di età, il
fabbisogno in denaro sale a fr. 1285.– mensili, oltre alla quota di
accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre
2018.
occorre aumentare poi il costo dell'alloggio a fr. 520.– (un terzo invece
di un quarto dei costi del genitore affidatario) e il contributo di accudimento
a fr. 1095.–, dovendosi ripartire il fabbisogno della madre di fr. 3280.–
mensili fra tre figli, onde un fabbisogno in denaro di fr. 2505.– mensili
arrotondati.
Dal
1° gennaio al 31 agosto 2018 il fabbisogno in denaro di L__________ e di Lu__________
ammonta a fr. 735.– mensili ciascuno (vitto fr.
215.
–, abbigliamento fr. 70.–, alloggio e spese accessorie fr. 312.–,
cassa malati fr. 42.10 [doc. I6], costi della salute fr. 25.–, telefono e
internet fr. –.–, tempo libero e trasporti fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di
assegni familiari), oltre a un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili
(un quarto del fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili: sopra,
consid. 8i), per complessivi fr. 1475.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre
2018.
occorre aumentare il costo dell'alloggio a fr. 390.– mensili per L__________
e adattare il contributo di accudimento a fr. 1095.– mensili per entrambi
(un terzo del fabbisogno minimo della madre di fr. 3280.– mensili), onde un
fabbisogno di fr. 1905.– mensili arrotondati per L__________ e di fr. 1830.–
mensili arrotondati per Lu__________ fino al 4 dicembre 2019, considerato che
il 5 dicembre 2019 i gemelli hanno compiuto 12 anni e sono entrati nella terza
fascia d'età.
12.
Quanto al metodo per
il calcolo del contributo alimentare in favore di AO 1, l'appellante parrebbe
voler assicurare unicamente la copertura del di lei fabbisogno minimo. Se non
che, motivi per scostarsi dal metodo di calcolo abituale fondato sul riparto
paritario dell'eccedenza non si ravvisano. Non risulta infatti che durante la
vita in comune i coniugi abbiano accantonato risparmi per finalità specifiche.
Inoltre, come si vedrà in appresso, le entrate coniugali risultano in gran
parte assorbite dal costo delle due economie domestiche separate. Quanto rimane
va destinato a finanziare il tenore di vita delle parti, sicché la moglie ha
diritto a un contributo per sé pari alla metà dell'eccedenza (sul rapporto fra
contributo di accudimento e debito mantenimento nell'ambito del divorzio: DTF
144.
III 502 consid. 4.8.3). Da quanto precede risulta in definitiva il
seguente quadro del bilancio familiare:
Dal 1° gennaio al 17 agosto 2018
Reddito del marito fr.
15.
415.—
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
15.
415.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
020.—
Fabbisogno
minimo della moglie, dedotto i contributi
di
accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—
Fabbisogno
di M__________, con contr. di accudimento fr. 2 120.—
Fabbisogno
di Mi__________, con contr. di accudimento fr. 1 630.—
Fabbisogno
di L__________, con contr. di accudimento fr. 1 475.—
Fabbisogno
di Lu__________, con contr. di accudimento fr. 1 475.—
fr.
14.
720.—
mensili
Eccedenza fr.
695.
—
Metà
eccedenza fr. 347.50 mensili
Contributo alimentare per la moglie,
dedotto i contributi
di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli
arrotondati
a fr. 350.—
mensili.
Dal 18 agosto
al 31 agosto 2018
Reddito del marito fr.
15.
415.—
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
15.
415.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
020.—
Fabbisogno
minimo della moglie, dedotti i contributi
di
accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—
Fabbisogno
di M__________ e contributo di accudimento fr. 2 120.—
Fabbisogno
di Mi__________ e contributo di accudimento fr. 2 025.—
Fabbisogno
di L__________ e contributo di accudimento fr. 1 475.—
Fabbisogno
di Lu__________ e contributo di accudimento fr. 1 475.—
fr.
15.
115.—
mensili
Eccedenza fr.
300.
—
Metà
eccedenza fr. 150.— mensili
Contributo alimentare per la
moglie, dedotti i contri-
buti
di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. 150.––
mensili.
Dal 1°
settembre al 4 dicembre 2019
Reddito del marito fr.
15.
415.—
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
15.
415.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
7.
605.—
Fabbisogno
minimo della moglie, dedotto i contributi
di
accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—
Fabbisogno
di M__________ e contributo di accudimento fr. 1 425.—
Fabbisogno
di Mi__________ e contributo di accudimento fr. 2 505.—
Fabbisogno
di L__________ e contributo di accudimento fr. 1 905.—
Fabbisogno
di Lu__________ e contributo di accudimento fr. 1 830.—
fr.
15.
270.—
mensili
Eccedenza fr.
145.
—
Metà
eccedenza fr. 72.50 mensili
Contributo alimentare per la
moglie, dedotto i contributi
di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli
arrotondati
a fr. 75.—
mensili.
L'appello in esame merita
dunque parziale accoglimento per i primi due periodi, i contributi complessivi
a carico del marito riducendosi di fr.
501.50
mensili complessivi dal 1° gennaio al 17 agosto 2018 (da fr.
7551.50
a fr. 7050.– mensili complessivi) e di fr. 375.45 mensili
complessivi dal 18 agosto al 31 agosto 2018 (da fr. 7620.45 a fr. 7245.–
mensili complessivi). Dal 1° settem-bre 2018 al 4 dicembre 2019 i contributi
vanno rivalutati invece di fr. 204.50
mensili complessivi (da fr. 6110.50 a fr. 6315.– mensili) in virtù del
principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC). L'appellante non può
dirsi sorpreso del risultato ove si consideri che nelle sue osservazioni
all'appello la moglie sollecitava appunto un aumento dei contributi alimentari per
i figli rispetto a quelli fissati dal Pretore.
III. Sulle spese
processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
13.
Per quanto attiene all'appello contro il decreto cautelare
del 4 aprile 2018, divenuto senza oggetto (sopra, consid. 3), le
spese vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito
del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità
(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In quel decreto il Pretore aveva fissato contributi alimentari per complessivi fr. 12 036.05 mensili, mentre in esito al giudizio odierno l'appellante
ottiene per il lasso di tempo in discussione (dal 1° aprile al 18 agosto 2018)
la riduzione dei contributi a suo carico a fr. 7050.– mensili complessivi, ma
non nella misura richiesta (fr. 4424.– mensili complessivi). D'altro canto, a quel
tempo non era nota l'evoluzione al ribasso dei redditi del marito nel 2018.
Tutto ponderato, si giustifica così di ripartire equitativamente le spese
processuali a metà e di compensare le ripetibili.
Le spese dell'appello
contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 seguono la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei
contributi a suo carico per i primi due periodi, ma in misura trascurabile
rispetto alle richieste di giudizio, e vede finanche aumentare i contributi di
mantenimento a suo carico per l'ultimo periodo. Data la sua soccombenza pressoché
totale, si giustifica di addebitargli gli oneri del processo, riducendoli
lievemente, e di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota di spese che
andrebbe a carico della moglie. Quanto alle ripetibili, AO 1 sollecita
un'indennità di fr. 4000.– che, commisurata al presumibile dispendio di
tempo richiesto per la stesura della risposta (35 pagine), appare adeguata,
anche considerando il minimo grado di soccombenza.
14.
Quanto alle richieste
di gratuito patrocinio formulate da AP 1 per le due procedure di appello, nel
fabbisogno minimo dell'interessato figura già una voce di fr. 500.– mensili per
spese legali e processuali (sopra, consid. 10). L'appellante dispone inoltre di
un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo men-sile (sopra, consid. 12) e
non pretende che tale agio sia insufficiente per coprire le spese delle
procedure di appello, tant'è che nel ricorso del 10 aprile 2018 egli formulava
la richiesta proprio per l'ipotesi in cui non gli fossero state riconosciute
nel fabbisogno minimo simili spese (pag. 16). L'istanza va dunque respinta,
l'appellante non potendo definirsi sprovvisto dei mezzi necessari per
affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello (art. 117 lett.
a CPC).
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
15.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), in entrambi gli appelli l'entità dei contributi alimentari
litigiosi davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Trattandosi
in concreto di decreti cautelari, tuttavia, il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti
costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo
2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito
patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le
cause inc. 11.2018.48 e 11.2018.136 sono congiunte.
2. L'appello
del 10 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 4 aprile
2018 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo (inc.
11.2018.48).
3. Le spese processuali di
tale appello, ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.49).
5. L'appello del 6 dicembre
2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 (inc.
11.2018.136) è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del
decreto impugnato è così riformato:
AP
1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
dal 1° gennaio
al 17 agosto 2018:
fr. 350.–
mensili per la moglie,
fr. 2120.– mensili
per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,
fr. 1630.– mensili
per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,
fr. 1475.– mensili
per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e
fr. 1475.– mensili
per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;
dal 18 agosto
al 31 agosto 2018:
fr. 150.–
mensili per la moglie,
fr. 2120.– mensili
per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,
fr. 2025.– mensili
per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,
fr. 1475.– mensili
per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e
fr. 1475.– mensili
per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;
dal 1° settembre
2018 al 4 dicembre 2019:
fr. 75.–
mensili per la moglie,
fr. 2505.– mensili
per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,
fr. 1905.– mensili
per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e
fr. 1830.– mensili
per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi.
6. Le spese processuali, ridotte
a fr. 1900.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per
ripetibili ridotte.
7. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.137).
8. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).