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Decisione

11.2018.136

Contributi di mantenimento provvisionali per moglie e figli in pendenza di divorzio

24 dicembre 2019Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi vivono separati dal gennaio del 2015, quando il marito ha lasciato

l'abitazione di __________ (particella n. 655 RFD di __________, sezione di __________,

proprietà della moglie) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a __________

e, dall'agosto del 2017, a __________.

B. Il 30 gennaio 2015 i

coniugi si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un'istanza

di divorzio su richiesta comune, sottoponendo una convenzione completa da loro stipulata

il 23 gennaio 2015. Tale convenzione prevedeva – fra l'altro – l'affidamento

dei figli alla madre (riservato il diritto di visita pater­no) e contributi alimentari

di fr. 950.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, come pure di

fr. 3700.– mensili per la moglie (da aumentare a fr. 4500.– mensili vita

natural durante al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di mantenimento nei

confronti dei figli). L'11 giugno 2015 il marito ha comunicato che non avrebbe

confermato il contenuto della convenzione. A un'

udienza del 25 agosto

2015 il Pretore aggiunto ha invitato le parti a intraprendere una mediazione.

C. Interrotta la

mediazione e decadute senza esito le trattative per una nuova convenzione sugli

effetti del divorzio, a una successiva udienza del 21 novembre 2017 indetta

per l'audizione dei coniugi AP 1 ha dichiarato di non confermare l'istanza

comune di divorzio né la convenzione sui relativi effetti, mentre AO 1 ha

confermato la volontà di divorziare, ma non il contenuto dell'accordo. L'indomani

il Pretore aggiunto ha respin­to la richiesta di divorzio su istanza comune e ha

assegnato alle parti un termine di 30 giorni per promuovere azione unilaterale,

termine che è scaduto infruttuoso (inc. DM.2015.29).

D. Nel frattempo, nel

novembre del 2016, AO 1 ha venduto l'abitazione di __________ per acquistare un

immobile ad __________ (particelle n. 207 e 208 RFD di __________, sezione di __________)

in cui si è trasferita con i figli dal 1° dicembre 2016. Il 17 gennaio

2018 essa ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con una petizione di

divorzio (inc. DM.2018.2). Contestualmente essa ha postulato – già in via superprovvisionale

– l'affidamento cautelare dei figli, la disciplina del diritto di visita paterno,

un contributo alimentare di fr. 2705.35 mensili per sé, uno di fr. 2678.25

mensili per M__________, uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________ e uno di

fr. 2192.10 mensili ciascuno per L__________ e Lu-__________ fino al 18 agosto

2018, prevedendo dopo di allora numerosi adattamenti. Essa ha chiesto inoltre una

provvigione ad litem di fr. 8000.–. Con decreto cautelare emanato senza

contraddittorio il 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale

(inc. CA.2018.2), assegnando a PA 1 un termine di 15 giorni per presentare

osservazioni all'istanza cautelare.

E. Nel suo allegato del

7 febbraio 2018 AP 1 ha consentito all'affidamento dei figli alla madre, ha

proposto una propria disciplina dei diritti visita e ha rifiutato ogni

contributo alimentare per la moglie, offrendone uno di fr. 795.25 mensili per M__________,

uno di fr. 722.25 mensili per Mi__________ e uno di fr. 609.60 mensili ciascuno

per L__________ e Lu__________, oltre agli assegni familiari. All'udien­za del 22

marzo 2018, indetta per il contraddittorio, l'istante ha replicato, precisando

le sue richieste alimentari in fr. 1683.70 mensili per sé, in fr. 2962.80

mensili per M__________, in fr. 2450.30 mensili per Mi__________ e in fr.

2355.15 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________ fino al 18 agosto 2018,

con successivi adattamenti. Il convenuto ha ottenuto un termine per duplicare e

produrre ulteriore documentazione. Entrambi i coniugi hanno notificato prove

sulle quali il Pretore ha statuito – in parte – con ordinanza del 28 marzo

2018.

F. Mediante decreto

cautelare del 4 aprile 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha

condannato AP 1 a versare fino al 18 ago­sto 2018 un contributo alimentare

di fr. 2705.35 mensili alla moglie, uno di fr. 2678.25 mensili per M__________,

uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________, uno di fr. 2192.10

mensili per L__________ e uno di fr. 2192.10 mensili per Lu__________,

senza cenno ad assegni familiari. Egli non ha riscosso spese né ha assegnato

ripetibili.

G. Contro il decreto

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 aprile 2018

in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio – di sopprimere dal 1° aprile 2018 il contributo

alimentare per la moglie, come pure di ridurre a fr. 1425.35 mensili quello per

M__________, a fr. 1072.75 mensili quello per Mi__________, a fr. 964.– mensili

quello per L__________ e a fr. 962.10 mensili quello per Lu__________, assegni

familiari compresi. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2018 AO 1 conclude

per la reiezione dell'appello. Con decreto del 14 maggio 2018 il presidente di

questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo nella

misura in cui il contributo alimentare per AO 1 eccede fr. 1685.70 mensili (inc.

11.2018.48/49).

H. Il 28 maggio 2018 AP

1 ha duplicato nella procedura cautelare, aumentando l'offerta di contributi alimentari

a fr. 1277.85 mensili per M__________, a fr. 925.25 mensili fino al 31 agosto

2018 per Mi__________ (aumentati a fr. 1150.25 mensili dopo di allora), a fr. 816.50

mensili fino al 31 dicembre 2020 per L__________ (aumentati a fr. 1086.50

mensili dopo di allora) e a fr. 814.60 mensili fino al 31 dicembre 2020 per

Lu__________ (aumentati a fr. 1084.60 mensili dopo di allora). Alla

continuazione del dibattimento, il 6 luglio 2018, entrambi i coniugi hanno offerto

prove. L'11 luglio 2018 il Pretore ha ordinato inaudita parte alla __________

AG, su richiesta dalla moglie, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo

dovuto a titolo di contributo alimentare per la famiglia e di riversarlo direttamente a AO 1 (inc. CA.2018.27).

I. Il 16 luglio 2018 AP

1 ha instato per una riduzione dei contributi provvisionali a suo carico,

facendo valere un calo delle entrate conseguite nel 2018 rispetto ai dati accertati

dal Pretore nel decreto cautelare del 4 aprile 2018. La richiesta superprovvisionale

è stata respinta l'indomani dal Pretore (inc. CA.2018.28). AO 1 ha proposto il

2 agosto 2018 di dichiarare l'istan­za

inammissibile, rispettivamente di respingerla (inc. CA.2018.29). Il 9

agosto 2018 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché, vista l'imminente

scadenza del decreto cautelare del 4 aprile 2018, fissasse immediatamente

i contributi alimentari per i figli dal 19 agosto 2018. Il giorno dopo anche AO

1 ha adito il Pretore, invitandolo “a emanare una nuova decisione a conferma

dei contributi alimentari fissati nel decreto del 4 aprile 2018”.

L. Statuendo con decreto

cautelare del 10 agosto 2018, il Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 17

maggio al 18 ago­sto 2018 un contributo alimentare di fr. 2086.45 mensili

per la moglie, uno di fr. 1910.75

mensili per M__________ e uno di fr. 1515.75 mensili ciascuno per Mi__________,

L__________ e Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Tali contributi

sono stati ridotti dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019 a fr. 1814.50 mensili

per la moglie, a fr. 1897.05 mensili

ciascuno per M__________ e Mi__________ e a fr. 1502.05 mensili ciascuno

per L__________ e Lu__________. La trattenuta di stipendio a carico di AP 1 è

stata adeguata il giorno stesso (inc. CA.2018.27). Contro tale decisione

entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera, che con sentenza del 10 settembre

2018 ha dichiarato tali appelli irricevibili, il decreto impugnato essendo una

decisione superprovvisionale (inc. 11.2018.89/90/91).

M. Nel frattempo, il 10

agosto 2018, AP 1 ha postulato l'affidamento cautelare della figlia M__________,

riservato il diritto di visita materno. Con decreto del 14 agosto 2018 il

Pretore ha respinto l'istanza in via supercautelare e ha invitato la moglie a

presen-ta­re osservazioni scritte (inc. CA.2018.32). AO 1 ha proposto il 21

agosto 2018 di respingere l'istanza. Il 30 agosto 2018 AP 1 ha chiesto, sempre

in via supercautelare e cautela­re, di essere autorizzato a iscrivere la figlia

alla scuola media di __________. Anche tale istanza è stata respinta in via

supercautelare (inc. CA.2018.35). Il 27 settembre 2018 si è tenuto il

contraddittorio sulla diffida ai debitori (inc. CA.2018.27), sulla modifica dei contributi cautelari sollecitata dal

marito (inc. CA.2018.29), sul­l'af­fidamento cautelare di M__________,

sul trasferimento scolasti­co di quest'ultima (inc. CA.2018.33/36) e sulle

richieste cautelari della moglie in merito all'affidamento dei figli, alla

disciplina del diritto di visita e sui contributi cautelari (inc. CA.2018.3).

In tale occasione entrambe le parti hanno offerto prove. Il 2 ottobre 2018 M__________

è stata sentita dal Pretore e ha comunicato di essersi nel frattempo trasferita

dal padre.

N. Statuendo con decreto

cautelare dell'11 ottobre 2018, il Pretore ha affidato M__________ al padre,

autorizzandola a frequentare le scuole medie di __________, ha soppresso i contributi

alimentari a carico di AP 1 in favore di lei e ha garantito alla madre i

diritti di visita e le relazioni con la figlia (inc. CA. 2018.33/36), adeguando

di conseguenza l'ammontare della trattenuta di stipendio (inc. CA.2018.27). Un

appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile

da questa Camera con sentenza del 12 novembre 2018, l'interessata postulando un

aumento dei contributi in favore suo e dei figli, sui quali il Pretore non si

era pronunciato nel decreto impugnato (inc. 11.2018.119).

O. Il 22 novembre 2018

il Pretore ha emanato un nuovo decreto cautelare in cui ha modificato quello

del 10 agosto 2018, fissan­do i seguenti contributi cautelari a carico di AP 1,

assegni familiari non compresi:

– dal 1° gennaio

al 18 ago­sto 2018:

fr.

1683.70 mensili per la moglie,

fr. 1763.20

mensili per M__________,

fr. 1368.20

mensili per Mi__________,

fr. 1368.20

mensili per L__________ e

fr. 1368.20

mensili per Lu__________;

– dal 19

agosto 2018 al 31 agosto 2018:

fr.

1427.45 mensili per la moglie,

fr. 1745.75

mensili per M__________,

fr.

1745.75 mensili per Mi__________,

fr. 1350.75

mensili per L__________ e

fr.

1350.75 mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2018 al 4 dicembre 2019:

fr.

1427.45 mensili per la moglie,

fr.

1824.35 mensili per Mi__________,

fr. 1429.35

mensili per L__________ e

fr.

1429.35 mensili per Lu__________.

Il Pretore ha disposto inoltre

che la trattenuta di stipendio sareb­be stata modificata di conseguenza. Egli

non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili.

P. Contro il decreto

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2018

in cui chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – che ad esclusione di

ogni contributo in favore della moglie i contributi cautelari per i figli siano

ridotti come segue, assegni non compresi, e la trattenuta di stipendio sia adeguata

di conseguenza:

– dal 1°

gennaio al 31 ago­sto 2018:

fr. 1035.35

mensili per M__________,

fr.

682.75 mensili per Mi__________,

fr.

574.— mensili per L__________ e

fr.

572.10 mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2018 al 31 agosto 2019:

fr.

753.25 mensili per Mi__________,

fr.

608.00 mensili per L__________ e

fr.

601.10 mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

fr.

978.25 mensili per Mi__________,

fr.

608.00 mensili per L__________ e

fr.

601.10 mensili per Lu__________;

o, in via

subordinata:

– dal 1°

gennaio al 31 ago­sto 2018:

fr. 1456.25

mensili per M__________,

fr. 1103.65

mensili per Mi__________,

fr.

994.90 mensili per L__________ e

fr.

993.— mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2018 al 31 agosto 2019:

fr.

1229.05 mensili per Mi__________,

fr. 1083.80

mensili per L__________ e

fr.

1076.90 mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

fr.

1454.05 mensili per Mi__________,

fr.

1083.80 mensili per L__________ e

fr.

1076.90 mensili per Lu__________;

o, in via

ancor più subordinata:

– dal 1°

gennaio al 31 ago­sto 2018:

fr. 1659.40

mensili per M__________,

fr. 1306.80

mensili per Mi__________,

fr. 1198.05

mensili per L__________ e

fr. 1196.15

mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2018 al 31 agosto 2019:

fr.

1617.35 mensili per Mi__________,

fr. 1472.10

mensili per L__________ e

fr.

1465.20 mensili per Lu__________;

– dal 1°

settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

fr. 1842.35

mensili per Mi__________,

fr. 1472.10

mensili per L__________ e

fr. 1465.20

mensili per Lu__________.

Q. Nelle sue

osservazioni del 27 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e “in

applicazione del principio inquisitorio” chiede che i contributi cautelari

siano modificati come segue:

– dal 1°

gennaio al 18 agosto 2018:

fr.

820.— mensili per sé,

fr. 2678.50

mensili per M__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 280.–),

fr. 2216.—

mensili per Mi__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

fr. 2120.85

mensili per L__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85

mensili per Lu__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

– dal 19

agosto al 1° settembre 2018:

fr.

356.75 mensili per sé,

fr. 2678.50

mensili per M__________

(oltre assegno familiare di fr. 280.–),

fr. 2678.50

mensili per Mi__________

(oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–),

fr. 2120.85

mensili per L__________o

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85

mensili per Lu__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

– dal 12

ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:

fr.

506.75 mensili per sé,

fr. 3240.40

mensili per Mi__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

fr. 2632.75

mensili per L__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

fr. 2632.75

mensili per Lu__________

(oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

o in via

subordinata:

– dal 1°

gennaio al 18 agosto 2018:

fr. 1130.—

mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato

per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 1683.70,

fr. 1422.80

mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre

l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr. 910.30

mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1698.60 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr. 815.15

mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr. 815.15

mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimen­to fissato da questa

Camera e all'assegno familia­re di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre

l'assegno familiare di fr. 280.–;

– dal 19 al

31 agosto 2018:

fr. 1130.—

mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato

per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.

2426.30,

fr. 1422.80

mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre

l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr. 1422.80

mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr. 815.15

mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr. 815.15

mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–;

– dal 1°

settembre 2018 al 4 dicembre 2019:

fr. 1130.—

mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato

per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno

fr. 2296.30,

fr. 1422.80

mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr. 815.15

mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr. 815.15

mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre

l'assegno familiare di fr. 230.–.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

I decreti cautelari nel quadro di una procedura di

divorzio (art. 276 cpv. 1

CPC) sono emanati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono

stati adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo

per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.

308.

cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia

ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).

Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni

modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impu-gnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie i due decreti cautelari sono stati emessi dopo il

contraddittorio del 22 marzo 2018 (sopra, consid. D) e del 27 settembre 2018

(consid. L). I decreti in esame sono quindi stati emanati “nelle more

istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è senz'altro dato per entrambi gli

appelli ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore. Relativamente alla tempestività dei rimedi

giuridici, il primo decreto cautelare è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 5

aprile 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________61, agli atti), sicché

l'appello inoltrato il 10 aprile seguente è senz'altro tempestivo. La

comunicazione del secondo decreto è avvenuta il 26 novembre 2018 (tracciamento

dell'invio 98.__________04, agli atti). Introdotto il 6 dicembre successivo,

anche l'appello contro tale decreto è pertanto ricevibile.

I. Sull'appello contro il

decreto cautelare del 4 aprile 2018

3.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha disciplinato, oltre all'affidamento dei figli

alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita, i contributi alimentari

dovuti da AP 1 a moglie e figli dal 1° aprile al 18 agosto 2018, giorno

del 12° compleanno del secondogenito Mi__________ (sopra, consid. E). Se non che,

con il decreto del 22 novembre 2018 il primo giudice ha fissato non solo i

contributi provvisionali dopo di allora, bensì anche quelli dovuti dal 1° gennaio

al 18 agosto 2018 (sopra, consid. N). I contributi stabiliti il 22 novembre

2018.

hanno sostituito così quelli previsti nel decreto del 4 aprile 2018, ciò

che rende l'appello contro quest'ultima decisione privo d'interes­se, non

essendo dato a dividere quale utilità abbia modificare retroattivamente un

assetto cautelare “nelle more istruttorie” superato da un successivo decreto

cautelare. L'appello in esame dev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242

CPC). Sulla domanda di gratuito patrocinio contestuale a tale appello e sulle

spese giudiziarie, si dirà in appresso (consid. 13 e 14).

Questa Camera aveva invero

segnalato al Pretore che l'adozio­ne di decreti cautelari intermedi (emessi “nelle

more istruttorie”, dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione

finale) non esonera dall'emanare un decreto definitivo, una volta chiusa

l'istruttoria cautelare, decreto che deve regolare i contributi alimentari per

tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il mo­mento della decisione (sentenza inc. 11.2018.89 del 10 settembre

2018.

consid. 6 pubblicato in: RtiD I-2019 pag. 619). V'è pertanto da interrogarsi

sull'utilità di decreti “nelle more istrutto-rie” che disciplinano non solo contributi

alimentari futuri, ma anche quelli pregressi allorquando – si ripete – con il

decreto cautelare finale il Pretore dovrà ancora statuire sul medesimo lasso di

tempo. Per di più, nemmeno si vedeva l'opportunità di fissare in concreto una scadenza temporale dell'obbligo contributivo

a carico del marito. Certo, nulla impedisce al giudice di limitare le misure

protettrici nel tempo per favorire una riconciliazio­ne o un accordo dei

coniugi oppure per agevolare un riesame della situazione (RtiD I-2005 pag. 770

consid. 5 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Estremi del genere però

nella fattispecie non si ravvisano.

II. Sull'appello contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018

4.

All'appello AP 1

acclude l'estratto di un suo conto privato presso la Banca __________ SA, __________,

del dicembre 2017. Alle sue osservazioni AO 1 allega una distinta delle sue

ricerche d'impiego dal maggio 2017 al novembre 2018, accompagnata da un plico

di lettere di candidatura e di risposte ricevute. Entrambe le parti postulano

inoltre il richiamo dei vari incarti che le vedono opposte davanti al Pretore del

Distretto di Vallemaggia, al Pretore del Distretto di Lugano e a questa Camera.

Ora, gli incarti della Pretura del Distretto di Vallemaggia sono già stati

trasmessi d'ufficio alla Camera e contengono, in quanti richiamati, anche i

fascicoli della Pretura del Distretto di Lugano (doc. III a V richiamati,

nell'inc. CA.2018.3). Per quanto attiene ai precedenti incarti di questa

Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori

per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1°

ottobre 2019, consid. 2 con rinvio). Per il resto, ci si può domandare se i documenti antecedenti la

decisione impugnata prodotti in appello adempiano i requisiti di ricevibilità posti dal­l'art. 317

cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio

inquisitorio illimitato a tutela dei figli (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio

nella misura in cui appaia­no utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid.

4.2

). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere conviene procedere

senza indugio alla trattazione dell'appello.

5.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 chiede che questa Camera riformi d'ufficio “in applicazione

del principio inquisitorio illimitato” i contributi alimentari fissati nel

decreto impugnato. Che nelle procedure inerenti al diritto della famiglia in

cui siano implicati figli minorenni il

giudice esamini i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) e non sia vincolato alle domande delle parti

(art. 296 cpv. 3 CPC) è pacifico. Che un genitore possa chiedere di

riformare una decisione di primo grado sui contributi alimentari per i figli

nelle osservazioni all'appello avversario è assai meno certo. Sia come sia, si imponessero

per i figli minorenni contributi di mantenimento più alti di quelli fissati dal

Pretore, i contributi fissati dal Pretore andrebbero rivalutati di conseguenza (DTF 119 II 203 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017

del 9 ottobre 2017 consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza

inc. 11.2018.41 del 30

luglio 2019 consid. 12 con rinvii). Sulla

questione non giova pertanto attardarsi.

6.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto la necessità di rivedere l'assetto

cautelare precedente alla luce della nuova documentazione presentata dalle

parti e per tenere conto, in particolare, del trasferimento di M__________ dal

padre. Egli ha appurato così che la moglie, senza entrate, aveva “affermato di

necessitare” di fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45

mensili in seguito. Per quanto attiene al marito, il primo giudice, accertato

che egli non percepisce un reddito fisso, ha operato una media delle entrate conseguite

dal gennaio del 2017 al settembre del 2018, senza gli assegni familiari, ottenendo

un reddito mensile medio di fr. 15 890.55

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7327.– mensili, come stabilito nel

decreto superprovvisionale del 10 agosto 2018. Egli ha poi stimato il

fabbisogno dei figli sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, applicando

la tabella dell'edizio­ne 2018 senza adattamenti e senza dedurre gli assegni

familiari, onde un fabbisogno in denaro di M__________ di fr. 1510.–

mensili, un fabbisogno in denaro di Mi__________ di fr. 1115.– mensili,

aumentati a

fr. 1510.– mensili dal 19 agosto 2018, e un fabbisogno in denaro di L__________

e Lu__________ di fr. 1115.– mensili ciascuno.

Ciò posto, il primo

giudice ha dedotto dai redditi del marito i fabbisogni

di tutta la famiglia, riscontrando un'eccedenza di fr. 2025.55

mensili che ha suddiviso a metà. Aggiunta tale “metà del saldo disponibile

spettante al nucleo della madre” (fr. 1012.75 mensili) ai fabbisogni di moglie

e figli, per un totale di fr. 7551.45 mensili, egli ha riconosciuto fr. 1683.70

mensili alla moglie, fr. 1763.20 mensili a M__________ (fabbisogno in

denaro di fr. 1510.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo

disponibile della quota parte madre”), fr. 1368.20 mensili a Mi__________ (fabbisogno

in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo disponibile

della quota parte madre”) e fr. 1368.20 mensili ciascu­no a L__________ e

Lu__________ (fabbisogno in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un

quarto del “saldo disponibile della quota parte madre”). Per il periodo

successivo al 18 agosto 2018 (12° compleanno di Mi__________), il Pretore

ha modificato il fabbisogno in denaro di Mi__________ in fr. 1510.– mensili e il

fabbisogno minimo dell'attrice in fr. 1427.45 mensili conformemente alle di lei

richieste di giudizio. Seguendo lo stesso metodo, egli ha stabilito un

contributo alimentare di fr. 1427.45 mensili per l'attrice, uno di fr. 1745.75

mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e uno di fr. 1350.75 mensili

ciascuno per L__________ e Lu__________. Da ultimo egli ha statuito in

relazione al periodo dal 1° settembre 2018 (trasferimento di M__________ dal

padre) fino al 4 dicembre 2019, confermando il contributo alimentare per la

moglie in fr. 1427.45 mensili e aumentando quello per Mi__________ a fr.

1824.35

mensili (fabbisogno in denaro a fr. 1510.– più fr. 314.35, pari a un

terzo del .aldo disponibile della quota parte madre”) e quello per L__________

e Lu__________ a fr. 1429.35 mensili ciascuno (fabbisogno in denaro di fr.

1115.

– più fr. 314.35, pari a un terzo del “saldo disponibile della quota

parte madre”).

7.

L'appellante chiede

anzitutto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili.

Al riguardo il Pretore ha indicato di essersi attenuto alle dichiarazioni dell'interessata,

che allegava di non avere alcuna entrata (decreto cautelare impugnato, consid.

6.

). AP 1 fa valere che i figli minori sono prossimi al compimento degli 11

anni, che la moglie al momento della separazione aveva 45 anni, che da allora

sono trascorsi quattro anni durante i quali essa avrebbe dovuto attivarsi per

cercare un'attività lucrativa e che già nel maggio del 2016 egli le aveva

segnalato un posto vacante al 50% presso la __________ SA, con la possibilità di

svolgere parte del lavoro a casa. Egli sostiene infine che un'entrata di fr.

3500.

– mensili è senz'altro alla portata di lei, tanto più ove si pensi che essa

ha maturato esperienze quale segretaria di direzione, è di lingua madre tedesca

e conosce perfettamente l'italiano e l'inglese.

a) Nel

decreto impugnato il Pretore non ha esaminato la prete­sa del marito, che

chiedeva di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili (risposta

del 7 febbraio 2018, pag. 5 seg.; duplica del 28 maggio 2018, pag. 9 a 11). Nel

precedente decreto cautelare del 4 aprile 2018 egli aveva nondimeno rilevato

che in concreto si tratta di “una famiglia abbiente, dove la moglie non ha

un'attività lucrativa, né si può pretendere che ne intraprenda una” (decreto

citato, consid. 8). Da parte sua l'interessata oppone che non può esserle

imputato alcun reddito, giacché le risorse finanziarie del marito sono

sufficienti per garantire il mantenimento di tutta la famiglia. Fa valere

inoltre che non solo durante la vita in comune, ma anche al momento della

separazione i coniugi avevano concordato che essi avrebbero continuato a

occuparsi esclusivamente dei figli, il principio dell'indipendenza economica

dei coniugi facendo stato solo dopo il divorzio.

b) Per

fissare un contributo di mantenimento in virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1

CC, applicabile anche ai provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art.

276.

cpv. 1 seconda frase CPC), il giudice si fonda su quanto i coniugi hanno

concordato duran­te la vita in comune. Egli tiene conto poi del fatto che in

caso di sospensione della comunione domestica i coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della

famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), di modo che ogni coniuge di partecipare, secondo

le sue possibilità, ai costi supplementari causati da due economie domestiche

separate, in specie riprendendo o aumentando la propria attività lucrativa. Il

giudice esamina pertanto nelle circostanze descritte se e in quale misura si

possa esigere, alla luce delle circostanze concrete, che il coniuge sgravato

dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza

lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa,

considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo

stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli

assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c). Le risorse

economiche della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in

comune, o al momento della separazione, non ostano pertanto a una ripresa

dell'attività lucrativa da parte della moglie.

c) Nel

caso specifico, al momento della separazione (gennaio del 2015) i gemelli,

affidati alla madre, avevano appena compiuti sette anni. A quel tempo tuttavia vigeva

ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a

cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di

età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in

cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni

(DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Non

può dunque essere rimproverato alla moglie – come sostiene l'appellante – di

non essersi attivata già a quel momento nella ricerca di lavoro né, tanto meno,

di non essersi candidata nel maggio del 2016 a un posto presso lo stesso datore

di lavoro di lui. In seguito, al momento in cui è stata promossa l'azione di

divorzio (gennaio del 2018), i gemelli avevano compiuto i dieci anni da un mese.

Secondo la citata giurisprudenza, l'età dei figli – di per sé – non ostava alla

ripresa di un'attività lucrativa da parte del genitore affidatario. Inoltre,

secondo la prassi più recente, a un genitore può essere imposta la ripresa di

un'attività lucrativa al 50% già dalla scolarità del figlio più giova­ne e un'

attività lucrativa all'80% dall'inizio della scuola secondaria, fermo restando

che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non

cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può

riprendere così un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il nuovo

orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente, anche alle

procedure in corso (sentenza del Tribunale

federale 5A_978/2018 del 15 aprile

2019, consid. 4.1).

d) Il

problema è che davanti a questa Camera AO 1 ha prodotto oltre 130

candidature a un posto di lavoro da lei presentate tra il maggio del 2017 e il

novembre del 2018, accompagnate da numerose sue lettere e da svariate risposte

negative. A un esame di verosimiglianza le mansioni ricerca­te appaiono consone

alla sua formazione e le candidature formulate in modo adeguato. Neppure

l'appellante, del resto, muove critiche al proposito. A un giudizio sommario

non si può dire pertanto che l'interessata non si sia impegnata a tempo debito nella

ricerca di un'occupazione. Certo, il conseguimento di un reddito ipotetico può

anche implicare un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare

debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD

I-2005 pag. 763 consid. 3b). In futuro si potrà pretendere quindi che essa

estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche

in ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre

2016, consid. 7d), rivolgendosi agli uffici regionali di collocamento o ad

agenzie private. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, vista la

documentazione prodotta in appello, l'imputazione di un reddito ipotetico già

in via cautelare non entra in linea di conto.

8.

Quanto al fabbisogno

minimo della moglie, l'appellante non contesta di per sé gli importi stabiliti dal

Pretore (fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e fr. 1427.45 mensili

dopo di allora). Affer­ma tuttavia che a AO 1 non possono essere riconosciu­ti più di fr. 2466.25 mensili

fino al 18 agosto 2018 e fr. 2592.30 mensili dopo di allora.

a) Secondo

il Pretore il fabbisogno minimo di AO 1 corrisponde a quanto essa ha preteso come

contributo di mantenimento nelle sue richieste di giudizio (decreto impugnato,

pag. 3). L'opinione non è corretta. In materia di

contributi alimentari fra coniugi il giudice è vincolato alle richieste delle

parti (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017

consid. 9.1), sicché non può aggiudicare più di quanto richiesto senza

offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC. Il contributo

richiesto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al fabbisogno minimo del coniuge.

Il primo giudice sembra per altro trascurare che dal 1° gennaio 2017 occorre considerare, oltre

al fabbisogno in denaro del figlio, un “contributo di accudimento”. Ove le cure

e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiun­gono –

se le condizioni economiche ciò permettono – i supplemen­ti previsti dal

diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386

consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Chiarito ciò, AO

1.

fa notare a ragione, in concreto, che

l'importo di fr. 1683.70

mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45 mensili dopo di allora

riguardava la richiesta di contributo

alimentare per sé, mentre il suo fabbisogno

minimo, indicato in fr. 6142.65 mensili oltre a fr. 1130.– mensili

per la previdenza professionale, andava aggiunto al fabbisogno in denaro dei figli come contributo di accudimen­to.

In definitiva il Pretore non ha accertato il fabbisogno minimo della moglie, di

modo che occorre rimediare vagliando le poste da lei

fatte valere e le contestazioni del marito.

b) Sul

fatto che il minimo esistenziale di AO 1 ammonti a fr. 1350.– mensili e che il premio

della cassa malati ascenda a fr. 452.70 (doc. I6) non sussistono obiezioni. Relativamente

alle spese mediche di fr. 210.40 che l'interessata espone per le visite di

specialisti dovute a problemi agli occhi, il marito contesta che tali spese

siano ricorrenti e sostie­ne che le spese mediche dei figli non rientrano nel

fabbisogno minimo della moglie. Il modulo 6 della dichiarazione

d'imposta 2016 prodotto dalla moglie non permette invero di distinguere i costi

per i figli da quelli per lei medesima (doc. I7). Agli atti figurano

nondimeno le dichiarazioni rilasciate dalla cassa malati di lei a fini fiscali

per il 2014 e il 2015, che attestano costi di fr. 1126.65 e di fr. 437.15 e

(doc. W). A un esame di verosimiglianza ciò giustifica di ammettere spese

ricorrenti e per riconoscere un esborso mensile medio di fr. 65.–

(arrotondati).

c) Quanto al costo dell'alloggio, l'importo di fr. 919.85

mensili per oneri ipotecari risulta verosimile (attestato 2017 fra i documenti

prodotti dalla moglie nell'inc. CA.2018.28/29). L'interessata espone inoltre fr. 800.–

mensili per la manutenzione dell'immobile, fr. 63.35 mensili per l'acquisto

di legna e fr. 536.75 mensili per il riscaldamento elettrico. L'appellante

obietta che la manutenzione si riferisce in realtà a costi sopportati al

momento del trasferimento nella nuova abitazione, i quali esulano dal concetto

di manutenzione. E in effetti non appaiono pertinenti le spese sostenute nel

2016, l'interessata abitando a __________ fino al novembre del 2016, mentre nel

2017.

non vanno considerati fr. 2400.– per la posa di una nuova tenda,

fr. 728.– per l'acquisto di un divano, fr. 3300.– per nuovi elettrodomestici e fr. 1690.– per

l'acquisto di un tosaerba, i quali eccedono la manutenzione corrente. Per il

resto è di comune esperienza che chi vive in casa propria deve assumere la manutenzione ordinaria dello stabile

(RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a). Agli atti vi sono oneri documentati, per il 2017, di complessivi fr. 3506.95,

onde la verosimiglianza di un esborso

mensile di fr. 290.– arrotondati (doc. I2).

In merito ai

costi di riscaldamento, non è dato a divedere come mai le spese per quello a legna

non vadano considerate nel fabbisogno minimo di un coniuge. Relativamente al

consumo di elettricità, è vero che tale posta è di per sé inclusa nel

cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale secondo il diritto

esecutivo (FU 68/2009 del 28 ago­sto 2009 pag. 6292 n. I), ma nella fattispecie essa compren­de il

costo del riscaldamento, il quale va riconosciuto in aggiun­ta. Quanto

all'esborso, l'unico documento agli atti riguarda un periodo invernale di due

mesi e mezzo (doc I4), notoriamen­te

più oneroso a quello del resto dell'anno. Mancando dati affidabili, non rimane

che procedere per apprezzamento e a un sommario esame l'importo di

fr. 350.– mensili riconosciuto dal marito per ogni tipo di riscaldamento appare

adeguato. Per concludere, il costo dell'alloggio, comprese le spese accessorie,

ammonta a complessivi fr. 1560.– mensili arrotondati, fermo restando che nel fabbisogno minimo di AO 1 vanno inclusi

fr. 26.– mensili fino al 31 agosto 2018 (trasferimento di M__________

dal padre) e fr. 338.– mensili dopo di allora,

mentre la differenza va inserita nel fabbisogno in denaro dei figli (sotto,

consid. 11a).

d) Pacifiche

sono – di per sé – le spese per l'assicurazione dello stabile, dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile, ancorché il marito pretenda di

dedurre il supplemento per il pagamento rateale, visto che la moglie avrebbe

sostanza sufficiente per pagare l'intero premio. A un esame sommario non si

ravvisano tuttavia motivi per scostarsi dalle spese documentate di fr. 121.10

mensili (doc. I5). Contestato è invece il premio della protezione giuridica,

come contestate sono le quote di affiliazione alla Rega e al servizio ambulan­za.

A dire del marito, tali spese non esistevano prima della separazione, ciò che

la moglie non contesta. E il limite superiore del diritto al

mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi

sostenevano durante la comunio­ne domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a

con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Non si giustifica perciò di inserire oggi nel fabbisogno

minimo dell'interessata una spesa che non esisteva prima della separazione e

che neppure rientra nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (RtiD II-2017

pag. 778 consid. 6b).

e) Ammessa

dall'appellante è la spesa per l'assicurazione del­l'automobile (fr. 124.65

mensili), mentre per l'imposta di circolazione i documenti attestano un costo

di fr. 828.– annui, ossia fr. 69.– mensili (invece dei fr. 76.56 indicati

dalla moglie e dei fr. 51.05 riconosciuti dal marito: doc. I10). Quanto al

leasing, l'appellante eccepisce che il contratto è stato stipulato solo dopo la

separazione e che l'interessata dispone­va di liquidità sufficiente per comperare

l'automobile, ciò che essa non nega (risposta, pag. 13). L'esborso non può

dunque essere riconosciuto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del

17.

agosto 2009, consid. 8 con rinvio).

Vanno

riconosciute invece le spese per il carburante (fr. 90.– mensili), che

l'interessata giustifica con l'esercizio del diritto di visita. Il marito

obietta che essa non lavora, ma trascura che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di conservare,

per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). In

concreto poi la spesa per il carburante è giustificata dalle trasferte per l'esercizio

del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699 n.

20c con richiami). Non sono

invece state rese verosimili le spese per la manutenzione del veicolo. I

documenti prodotti dall'interessata concernono infatti spese non ricorrenti, come

l'acquisto di pneumatici invernali e di cerchi in lega (doc. I11), un

intervento del garagista per una panne del vecchio veico-lo (doc. X) e la

riparazione di un danno dovuto a un incidente (doc. GG).

f) L'interessata

espone altresì fr. 500.– mensili per le spese legali correnti e fr. 200.– mensili

per il rimborso di debiti maturati nei confronti dei suoi precedenti patrocinatori.

Relativamente a questi ultimi rimborsi, l'interessata adduce di avere

già saldato le note d'onorario grazie a un prestito della di lei madre, ma non

dice a quanto ammonterebbe il debito nei confronti della genitrice né indica a

quali condizioni essa sia tenuta al rimborso. Per di più, debiti privati possono

essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se il debito è stato

contratto prima della separazione o con l'accordo dell'altro coniuge nel comune

interesse della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito

solidalmente, sempre che il bilancio familiare

permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 a metà; più recentemente:5A_926/2016

dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid.

5f). Ciò non è il caso in concreto.

Quanto

alle spese legali correnti, questa Camera ha già avu­to modo di rilevare che esse

rientrano negli obblighi di mantenimento giusta l'art. 163 cpv. 1 CC. Nel

fabbisogno minimo di un coniuge può essere pre­vista così un'indennità per

sopperire ai costi legali e processuali correnti, sempre che la quota di mezza

eccedenza loro spettante dal bilancio familiare non basti per sovvenzionare

l'esborso e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del

4.

febbraio 2015 consid. 8b). Rammentato ciò, delle due l'una: o si

inserisce una cifra analoga nel fabbisogno di ogni coniuge o costoro fanno

fronte all'esborso con la loro mezza eccedenza. Una posta a tal fine essendo

stata riconosciuta al marito (sotto, consid. 10), si giustifica nella

fattispecie di ammettere una somma identica anche nel fabbisogno minimo della

moglie.

g) In

merito alle imposte, la moglie sostiene di avere reso verosimile un onere tributario

di almeno fr. 250.– mensili e illustra il calcolo alla base della sua stima,

spiegando che i documenti agli atti riguardano solo gli acconti (doc. I14). La stima

dell'interessata presuppone tuttavia il riconoscimento di contributi complessivi

dell'ordine di fr. 120 000.–

annui (risposta, pag. 14). Considerato l'esito del presente giudizio, a un

giudizio di verosimiglianza un importo di fr. 125.– mensili appare assai più

realistico. All'interessata vanno riconosciuti inoltre la tassa sui rifiuti di

fr. 21.– mensili e quella per l'uso delle canalizzazioni di fr. 24.20

mensili, mentre il costo dell'acqua potabile rientra nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141;

doc. I15, I16 e I17).

h) Da

ultimo AO 1 pretende che nel proprio fabbisogno minimo sia incluso l'importo di

fr. 1128.35 mensili per finanziare la sua previdenza professionale (fr. 553.65

mensili per i contributi all'AVS, fr. 574.70 mensili per il “secondo pilastro”).

A prescindere dal fatto però che fino al divorzio essa non è tenuta a versare

contributi all'AVS (art. 3 LAVS) e potrà beneficiare di quelli versati sul

conto del marito durante il matrimonio al momento del divorzio, il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che durante la

procedura di divorzio non è possibile attribuire un contributo di mantenimento

per la previdenza (DTF 145 III 169). Nulla può dunque esserle riconosciuto a

tale titolo.

i) In

ultima analisi il fabbisogno minimo della moglie può essere stabilito nel caso

precipuo in fr. 2970.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2018 e in fr. 3280.–

mensili (arrotondati) dopo di allora.

9.

Per

quel che attiene al reddito di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in fr.15 890.55 mensili operando una media delle entrate

dal gennaio del 2017 al settembre del 2018. L'appellante chiede di ricondurre

tale somma a fr. 12 935.95 mensili. Al

primo giudice egli rimprovera di avere tenuto conto anche delle entrate del

2017, di avere conteggiato l'intero bonus del 2018 e considerato in doppio gli

anticipi di stipendio. Stando a AO 1, inve­ce, le entrate dell'appellante

assommano ad almeno fr. 16 825.–

mensili, importo corrispondente alla media degli introiti di lui dal gennaio del

2017.

al luglio del 2018.

a) Per

costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio

(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il

guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Esso comprende

la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche,

provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie

o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007

pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come

eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non

entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media

dei redditi calcolata sul­l'arco di più anni non è per contro – salvo forti

oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2018.99

del 23 maggio 2019, consid. 33a).

b) Nella

fattispecie i contributi litigiosi riguardano il periodo successivo al gennaio

del 2018, sicché le entrate conseguite da AP 1 nel 2017 poco interessano. Neppure

la moglie contesta per altro che il Pretore abbia conteggiato erroneamente gli acconti

sullo stipendio, tant'è che al proposito gli importi mensili netti indicati

dalle parti coincidono (appello, pag. 22 seg.; osservazioni, pag. 16 segg.). Da

parte sua l'appellante riconosce fra i suoi redditi bonus e premi percepiti nel

gennaio, nel febbraio e nell'aprile del 2018, a condizione di ripartirli su 12

mesi. Il che appare corretto. Non si giustifica invece di tenere conto di una

prestazione di fr. 1237.55 conteggiata nel dicembre 2017, come chiede la

moglie, poiché essa è stata compensata con un pari importo posto in deduzione. A

un sommario esame, dagli atti risultano pertanto entrate nette, inclusi i bonus

(ma senza i rimborsi spese forfettarie né gli assegni familiari), per una media

di fr. 12 935. – mensili arrotondati.

c) Nel

periodo citato AP 1 ha ricevuto inoltre fr. 1780.– mensili in media (arrotondati)

come rimborso spese forfettarie per l'automobile, per rappresentanza e per “spese

team” (doc. 15 a 20; doc. D a G nell'inc. CA.2018.29 e documenti di parte

convenuta nell'inc. CA.2018.27), come pure un contributo del datore di lavoro per

la pigione dell'ufficio di fr. 700.– mensili (doc. 24 nel fascicolo “richiamo

documenti da parte convenuta”). AO 1 chiede di aggiungere tali importi al

reddito del marito, il quale espone nel proprio fabbisogno minimo i costi d'automobile

e quelli per l'ufficio, ma non ren­de verosimile di sopportare spese per il

team (osservazio­ni, pag. 17). L'argomento appare fondato già per il fatto che

il Pretore ha riconosciuto i costi per l'ufficio e per l'automobile esposti dal

marito nel fabbisogno minimo. Non si giustifica invece di aggiungere gli

assegni familiari, che non vanno cumulati al reddito del genitore cui essi sono

corrisposti, ma vanno trattati a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65

consid. 4.3.2) e coerentemente andranno tolti dal fabbisogno in denaro dei figli

(sotto, consid. 11a), nel quale sono compresi (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7).

Le entrate del marito ascendono dunque a fr. 15 415.–

mensili netti.

d) AO

1.

sostiene che la flessione delle entrate registrata dal marito nel 2018 non è

giustificata poiché nel 2017 AP 1 ha guadagnato fr. 18 887.60 mensili (assegni familiari non

compresi), di modo che all'appellante va imputato un reddito di almeno fr. 16 825.–

mensili (osservazioni, pag. 19 seg.). Se non che, all'udienza del 27

settembre 2018 AP 1 ha dichiarato di avere sostituito per un certo periodo una

collega di lavoro, conseguendo maggiori entrate, ma che nel luglio del 2018

tale incarico è finito, onde una diminuzio­ne delle sue entrate (verbale del 27

settembre 2018, pag. 3 in alto). La moglie dubita di tale giustificazione, ma a

ben vedere, quanto meno a un esame sommario, la media delle entrate del 2018 si

situa sul medesimo livello di quella del 2016 (fr. 15 754.15 mensili). A un giudizio di verosimiglianza non si giustifica

così di scostarsi dal guadagno di fr. 15 415.–

mensili netti.

10.

Per quel che è del

fabbisogno minimo del marito, nel decreto impugnato il Pretore si è limitato a

riprendere l'importo di fr. 7327.– mensili già considerato nel precedente

decreto del 10 agosto 2018. In tale decisione egli aveva ricordato che nel

memoriale di risposta l'interessato aveva indicato un fabbisogno minimo di fr. 7327.–

mensili e nella duplica di fr. 10 646.30

mensili. In simili condizioni il primo giudice aveva ritenuto “corretto”

fissare il fabbisogno minimo di lui in fr. 7327.– mensili, come dichiarato da AP

1.

“sin dall'inizio” (decreto citato, pag. 4). Egli ha implicitamente

riconosciuto così fr. 1200.– per il minimo

esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1550.– di locazione, fr. 150.– di spese

accessorie, fr. 42.50 per il premio dell'assicurazione economia domestica, fr.

12.85

per l'assicurazione contro la responsabilità civile, fr. 416.80 per il

premio della cassa malati, fr. 915.30 per la pigione dell'ufficio, fr. 100.–

per le spese accessorie dell'ufficio, fr. 166.75 per l'assicurazione dell'automobile,

fr. 64.85 per l'imposta di circolazione, fr. 950.50 per il leasing, fr. 152.95

per la manutenzione del veicolo, fr. 1104.50 per l'onere fiscale e fr. 500.–

per le spese legali (risposta del 7 febbraio 2018, pag. 6 seg.). L'appellante

sostiene che qualora si considerino le indennità per spese professionali nel

suo reddito, come in concreto (sopra, consid. 9c), occorre rivalutare il

fabbisogno minimo a fr. 9764.– mensili fino al 31 agosto 2018 e a fr.

8830.60

mensili dopo di allora, oltre a fr. 700.– mensili per la locazione

dell'ufficio.

a)

Rispetto a quanto ha accertato il primo giudice, l'appellante chiede

anzitutto che gli sia riconosciuto il premio dell'assicurazione relativa alla protezione

giuridica, di fr. 30.80, e il premio della copertura

complementare dell'assicurazione malat-tia, di fr. 75.40 mensili. AO 1

sostiene che tali assicurazioni sono state stipulate solo dopo la separazione, per

far lievitare il fabbisogno minimo (osservazioni, pag. 21). Quanto all'assicurazione

malattia complementare, l'obiezione appare poco credibile se si pensa che tutta

la famiglia beneficiava di tale copertura e che nel fabbisogno minimo della

moglie è stato inserito il relativo premio. Riguardo alla protezione giuridica,

nella duplica (pag. 12) il convenuto si è limitato a fare riferimento a un

addebito del 3 gennaio 2018 sul proprio conto bancario (doc. 22 nel fascicolo

doc. II richiama­to) e alla polizza stipulata dalla moglie (doc. I12). Nulla

indizia che l'esborso esistesse anche prima della separazione, tanto meno se si

considera che l'appellante medesimo ha rivolto un'analoga contestazione sull'inserimento

di un importo a tal fine nel fabbisogno minimo della moglie. A un esame

sommario e in mancanza di altri elementi non è dunque verosimile che tale spesa

rientrasse nel tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, il

quale costituisce il limite superiore del

diritto al mantenimento (sopra, consid. 8d).

b) L'appellante

chiede che siano ammessi nel suo fabbisogno minimo anche fr. 14.– mensili per spese

dentarie e fr. 34.75 mensili per lenti a contatto. Se non che, un singolo

addebito sulla carta di credito o sul conto bancario dell'interessato non rende

verosimile una spesa ricorrente (doc. 23, pagamento dell'11 gennaio 2017, e

doc. 22, addebito del 28 novembre 2017, nel fascicolo “doc. II richiamato”).

Non sussistono quin­di i presupposti per riconoscere i citati esborsi nel

fabbisogno minimo di lui (cfr. RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'interessato espone altresì fr. 73.90 mensili per lo yoga

e fr. 28.15 mensili per il tennis. Simili costi, tuttavia, non rientrano nel

fabbisogno minimo (analogamente, per l'abbonamento a una palestra: RtiD II-2017

pag. 780 consid. 6h). Né il marito pretende – per ipotesi – che simili attività

siano state prescritte a fini terapeutici.

c) Il marito fa valere ulteriori costi professionali di fr.

73.35

mensili per l'elettricità dell'ufficio. Ora, negli estratti conto agli

atti risulta unicamente un addebito di fr. 264.– il 20 marzo 2017 con

la menzione “consumo elettrico ufficio local.ch”, mentre gli addebiti del 10

luglio 2017, di fr. 176.– e fr. 264.–, recano unicamente la dicitura “affitto ufficio __________ spese” (doc. 22

nel fascicolo “doc. II richiamato”). Tutto ignorandosi sulla ricorrenza della

spesa e sul calcolo che ha portato l'interessa­to a esporre la cifra di fr.

73.35

mensili, non resta che riconoscere l'importo di fr. 44.– mensili ammesso

dalla moglie.

d) AP 1

fa valere inoltre spese mensili di fr. 500.– per l'abbigliamento, di fr. 29.10

per la lavanderia, di fr. 400.– per i pasti fuori casa e di fr. 140.– mensili

per il parrucchiere. La moglie oppone che si tratta di spese rientranti nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo e che al massimo può essere

riconosciuto per pasti fuori casa un supplemento di fr. 220.– mensili secondo

la tabella dei minimi LEF (osservazioni, pag. 21). L'obiezione è fondata.

Per ogni pasto fuori casa possono essere aggiunti unicamente al minimo

esistenziale, applicandosi i principi del diritto esecutivo, fr. 11.–

giornalieri (FU 68/2009 pag. 6293 n. 4b), ovvero fr. 220.– mensili

considerando una ventina di pranzi ogni mese. Trattandosi di personale di

servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio si potrebbero aggiungere

altri fr. 50.– mensili per maggiori spese di abbigliamento e di pulizia (FU

68/2009 pag. 6293 n. 4c), ma l'appellante non rende verosimile di appartenere a

simili categorie di lavoratori. Nel suo fabbisogno minimo può così essere

riconosciuto soltanto il supplemento previsto dal diritto esecutivo per pasti

fuori casa.

e) L'interessato

espone anche fr. 1024.85 mensili per le spese di rappresentanza risultanti dagli

estratti conto bancari e della sua carta di credito con riferimento ai mesi di

gennaio e febbraio 2017. A ragione la moglie sottolinea tuttavia che si tratta

di spese maturate nella maggior parte dei casi all'este­ro (doc. 22 e 23 nel

fascicolo “doc. II richiamato”). L'appellante non ha mai preteso però di

svolgere attività professionale fuori dalla Svizzera, sicché a un esame

sommario tali esborsi non possono essere riconosciuti. Per di più, neppure è

dato di capire quali fra i numerosi addebiti sul conto o sulla carta di credito

egli abbia calcolato per giungere agli importi fatti valere nel fabbisogno

minimo, né compete a questa Camera vagliare gli svariati plichi agli atti. In

assenza di una distinta corredata da chiari rinvii ai giustificativi, gli

estratti conto non sono sufficienti per rendere verosimile gli esborsi rivendicati.

f) Per

la manutenzione del veicolo, il carburante, la vignetta autostradale, i pedaggi

dei caselli autostradali e le multe l'interessato fa valere uscite di

fr. 865.65 mensili. Anche a tale proposito egli si limita tuttavia a

indicare cifre mensili e a rinviare agli estratti conto bancari e della carta

di credito dal gennaio del 2017 al febbraio del 2018, così come a due fatture

per la manutenzione del veicolo, ma come egli giunga all'importo complessivo

non è dato di comprendere. Se mai, in aggiunta alle spese di manutenzione

ammesse dal Pretore (fr. 152.95 mensili: doc. 2.9), si può riconoscere il

costo di fr. 3.35 mensili per la vignetta autostradale. Quanto al

carburante, a una prudente stima si può stimare un esborso di fr. 350.–

mensili (doc. 22 e 23). Estranee al fabbisogno mini­mo sono invece le multe.

Nel complesso van­no riconosciuti di conseguenza, nel fabbisogno minimo

dell'appellante, fr. 353.35 mensili in aggiun­ta ai fr. 152.95

mensili calcolati dal primo giudice.

g) AO 1 contesta l'onere fiscale di fr. 1104.50 mensili

prospettato dal marito, sostenendo esso ammonta a non più di fr. 600.– mensili.

Ora, l'aggravio allegato dal marito è stato calcolato in base a un reddito

imponibile di fr. 78 332.– annui per l'imposta cantonale (doc. 2.10). Reintegrate

le usuali deduzioni per premi assicurativi e spese professionali, tale

imponibile corrisponde a entrate di circa fr. 7400.– mensili, già dedotti i

contributi per moglie e figli. A un esame di verosimiglianza la stima del

marito appare dunque sostenibile.

h) In

definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato a fr. 8020.– mensili

(arrotondati). Dal 1° settembre 2018, data in cui M__________ si è trasferita dal

padre, il minimo esistenzia­le del diritto esecutivo va poi aumentato a fr.

1350.

– mensili, mentre il costo dell'alloggio e le spese accessorie di

complessivi fr. 1700.– si riducono a fr. 1135.– mensili, dovendosi dedurre

la quota di un terzo da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia. Dopo di

allora il fabbisogno minimo del­l'appellante

scende pertanto a fr. 7605.– mensili (arrotondati).

11.

Relativamente ai

fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore li ha stabiliti – come detto – sulla

scorta di quanto prevede la tabella 2018 delle raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orien­tamento professionale del Canton

Zurigo senza operare adattamento alcuno e senza considerare il “contributo di

accudimento” (art. 285 cpv. 2

CC), salvo aggiungere un quarto, rispettivamente un terzo dal settembre

2018, del “saldo disponibile del­la quota parte madre”.

a) L'appellante

chiede, come la moglie, di considerare il costo effettivo dell'alloggio e della

cassa malati in luogo di importi teorici. A ragione. Nel fabbisogno in denaro

di un figlio va inserita come costo dell'alloggio una quota della spesa

effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo nel fabbisogno in denaro

del primo figlio, un quarto in quello del secondo figlio e un quinto in quello

del terzo figlio: Amt für Jugend und Be­rufsberatung des Kantons Zürich,

Empfehlungen zur Bemes-sung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione,

pag. 13 in alto). Se possibile, è giusto adattare anche il premio della cassa

malati e le spese telefoniche ai costi effettivi. Nei suoi calcoli l'appellante

sostituisce la posta per la “salute” con l'importo pagato a titolo di

partecipazione alla cassa malati, che risulta dalla relativa dichiarazione

(doc. W), ma trascura che tale posta copre anche altre spese, come quelle dei

farmaci da banco, del dentista o degli articoli per la cura del corpo (Erläuterungen

zur Zürcher Kinderkosten-Tabelle in: www.ajb.zh.ch). A torto l'appellante pretende

inoltre di posticipare l'adeguamento alla terza fascia di età del figlio Mi__________

al 2019. Infatti la seconda fascia

d'età di un figlio prevista dalle note raccomandazioni si conclude al 12°

complean­no (in concreto il 18 agosto 2018), non al 13° (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019, consid. 7d). Gli assegni familiari,

infine, vanno dedotti dal contributo in denaro dei figli e versati in aggiunta,

come prescrive la giurisprudenza (sopra, consid. 9d). Di conseguenza agli

assegni di legge di fr. 200.– mensili, rispettivamente di fr. 250.– dal 16°

anno di età, vanno cumulati gli assegni “volontari” di fr. 27.50 e 2.50

mensili (cfr. ad esempio doc. 15).

b) In

merito al supplemento di un quarto, rispettivamente di un terzo dal settembre

2018, del “saldo disponibile della quota parte madre”, come riconoscono entrambi

i coniugi simile modo di procedere è eterodosso. Tutt'al più in caso di

situazioni finanziarie particolarmente agiate può giustificarsi una maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2010

pag. 637 consid. 8d), come pretende in concreto la madre. Nella

fattispecie i redditi dell'appellante sono sì superiori alla media, ma devono

finanziare il mantenimento di sei persone, oltre a importanti spese

professionali, tant'è che una volta fatto fronte ai fabbisogni di tutta la

famiglia rimane un'eccedenza esigua (sotto, consid. 12). Una maggiorazione dei

fabbisogni in denaro dei figli non entra perciò in linea di conto.

c) Dal 1° gennaio 2017, come si è anticipato (consid.

8a), al fabbisogno in denaro

del figlio si deve aggiungere un “contributo di accudimento”, ovvero quanto

occorre finanziariamen­te per garantire adeguata cura e educazione (art. 285

cpv. 2 CC). Nella

fattispecie AO 1 non consegue reddito alcuno, sicché il suo fabbisogno minimo

va ripartito tra i figli a lei affidati e inserito nel rispettivo fabbisogno a

titolo di contributo di accudimento. Non si giustifica invece un contributo di

accudimento per M__________ dopo il trasferimento dal padre, il quale con i

suoi redditi è in grado di sopperire al proprio mantenimento.

d) Resta

da calcolare il fabbisogno in denaro dei figli dipartendosi dalla tabella 2018

correlata alle citate raccomandazioni, operando i citati adattamenti e

distinguendo i relativi periodi. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018 (trasferimento

dal padre) il fabbisogno in denaro di M__________ ammonta a fr. 1380.– mensili arrotondati

(vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 100.–, alloggio e spese accessorie

fr. 520.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6],

costi della salute fr. 150.–, telefono e internet fr. 60.–, tempo

libero e trasporti fr. 360.–, dedotti fr. 280.– di assegni familiari), cui si

aggiunge un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del

fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per

complessivi fr. 2120.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre 2018 la posta per

l'alloggio e le spese accessorie va adeguata alla quota di un terzo del

relativo onere a carico del padre (a fr. 565.– mensili) e va tolto il

contributo di accudimen­to, onde un fabbisogno di fr. 1425.– mensili

arrotondati.

Dal

1° gennaio al 17 agosto 2018 (12° compleanno) il fabbisogno in denaro di Mi__________

ammonta a fr. 890.– mensili arrotondati (vitto fr. 215.–, abbigliamento fr. 70.–,

alloggio e spe­se accessorie fr. 390.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6],

costi della salute fr. 25.–, telefono e internet fr. –.–, tempo libero e trasporti

fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di assegni familiari), cui si aggiunge un

contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del fabbisogno

minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per complessivi

fr. 1630.– mensili arrotondati. Dal 19 agosto al 31 agosto 2018 (trasferimento

di M__________), adeguati gli importi tabellari alla terza fascia di età, il

fabbisogno in denaro sale a fr. 1285.– mensili, oltre alla quota di

accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre

2018.

occorre aumentare poi il costo dell'alloggio a fr. 520.– (un terzo invece

di un quarto dei costi del genitore affidatario) e il contributo di accudimen­to

a fr. 1095.–, dovendosi ripartire il fabbisogno della madre di fr. 3280.–

mensili fra tre figli, onde un fabbisogno in denaro di fr. 2505.– mensili

arrotondati.

Dal

1° gennaio al 31 agosto 2018 il fabbisogno in denaro di L__________ e di Lu__________

ammonta a fr. 735.– mensili ciascuno (vitto fr.

215.

–, abbigliamento fr. 70.–, alloggio e spese accessorie fr. 312.–,

cassa malati fr. 42.10 [doc. I6], costi della salute fr. 25.–, telefono e

internet fr. –.–, tempo libero e trasporti fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di

assegni familiari), oltre a un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili

(un quarto del fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili: sopra,

consid. 8i), per complessivi fr. 1475.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre

2018.

occorre aumentare il costo del­l'alloggio a fr. 390.– mensili per L__________

e adattare il contributo di accudimento a fr. 1095.– mensili per entrambi

(un terzo del fabbisogno minimo della madre di fr. 3280.– mensili), onde un

fabbisogno di fr. 1905.– mensili arrotondati per L__________ e di fr. 1830.–

mensili arrotondati per Lu__________ fino al 4 dicembre 2019, considerato che

il 5 dicembre 2019 i gemelli hanno compiuto 12 anni e sono entrati nella terza

fascia d'età.

12.

Quanto al metodo per

il calcolo del contributo alimentare in favo­re di AO 1, l'appellante parrebbe

voler assicurare unicamente la copertura del di lei fabbisogno minimo. Se non

che, motivi per scostarsi dal metodo di calcolo abituale fondato sul riparto

paritario dell'eccedenza non si ravvisano. Non risulta infatti che durante la

vita in comune i coniugi abbiano accantonato risparmi per finalità specifiche.

Inoltre, come si vedrà in appresso, le entrate coniugali risultano in gran

parte assorbite dal costo delle due economie domestiche separate. Quanto rimane

va destinato a finanziare il tenore di vita delle parti, sicché la moglie ha

diritto a un contributo per sé pari alla metà dell'eccedenza (sul rapporto fra

contributo di accudimento e debito mantenimento nell'ambito del divorzio: DTF

144.

III 502 consid. 4.8.3). Da quan­to precede risulta in definitiva il

seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° gennaio al 17 agosto 2018

Reddito del marito fr.

15.

415.—

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

15.

415.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

020.—

Fabbisogno

minimo della moglie, dedotto i contributi

di

accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—

Fabbisogno

di M__________, con contr. di accudimento fr. 2 120.—

Fabbisogno

di Mi__________, con contr. di accudimento fr. 1 630.—

Fabbisogno

di L__________, con contr. di accudimento fr. 1 475.—

Fabbisogno

di Lu__________, con contr. di accudimento fr. 1 475.—

fr.

14.

720.—

mensili

Eccedenza fr.

695.

Metà

eccedenza fr. 347.50 mensili

Contributo alimentare per la moglie,

dedotto i contributi

di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli

arrotondati

a fr. 350.—

mensili.

Dal 18 agosto

al 31 agosto 2018

Reddito del marito fr.

15.

415.—

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

15.

415.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

020.—

Fabbisogno

minimo della moglie, dedotti i contributi

di

accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—

Fabbisogno

di M__________ e contributo di accudimento fr. 2 120.—

Fabbisogno

di Mi__________ e contributo di accudimento fr. 2 025.—

Fabbisogno

di L__________ e contributo di accudimento fr. 1 475.—

Fabbisogno

di Lu__________ e contributo di accudimento fr. 1 475.—

fr.

15.

115.—

mensili

Eccedenza fr.

300.

Metà

eccedenza fr. 150.— mensili

Contributo alimentare per la

moglie, dedotti i contri-

buti

di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. 150.––

mensili.

Dal 1°

settembre al 4 dicembre 2019

Reddito del marito fr.

15.

415.—

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

15.

415.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

7.

605.—

Fabbisogno

minimo della moglie, dedotto i contributi

di

accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli fr. –.—

Fabbisogno

di M__________ e contributo di accudimento fr. 1 425.—

Fabbisogno

di Mi__________ e contributo di accudimento fr. 2 505.—

Fabbisogno

di L__________ e contributo di accudimento fr. 1 905.—

Fabbisogno

di Lu__________ e contributo di accudimento fr. 1 830.—

fr.

15.

270.—

mensili

Eccedenza fr.

145.

Metà

eccedenza fr. 72.50 mensili

Contributo alimentare per la

moglie, dedotto i contributi

di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli

arrotondati

a fr. 75.—

mensili.

L'appello in esame merita

dunque parziale accoglimento per i primi due periodi, i contributi complessivi

a carico del marito riducendosi di fr.

501.50

mensili complessivi dal 1° gennaio al 17 agosto 2018 (da fr.

7551.50

a fr. 7050.– mensili complessivi) e di fr. 375.45 mensili

complessivi dal 18 agosto al 31 agosto 2018 (da fr. 7620.45 a fr. 7245.–

mensili complessivi). Dal 1° settem-bre 2018 al 4 dicembre 2019 i contributi

vanno rivalutati invece di fr. 204.50

mensili complessivi (da fr. 6110.50 a fr. 6315.– mensili) in virtù del

principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC). L'appellante non può

dirsi sorpreso del risultato ove si consideri che nelle sue osservazioni

all'appello la moglie sollecitava appunto un aumento dei contributi alimentari per

i figli rispetto a quelli fissati dal Pretore.

III. Sulle spese

processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

13.

Per quanto attiene all'appello contro il decreto cautelare

del 4 apri­le 2018, divenuto senza oggetto (sopra, consid. 3), le

spe­se vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito

del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità

(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In quel decreto il Pretore aveva fissato contributi alimentari per complessivi fr. 12 036.05 mensili, mentre in esito al giudizio odierno l'appellante

ottiene per il lasso di tempo in discussione (dal 1° aprile al 18 agosto 2018)

la riduzione dei contributi a suo carico a fr. 7050.– mensili complessivi, ma

non nella misura richiesta (fr. 4424.– mensili complessivi). D'altro canto, a quel

tempo non era nota l'evoluzio­ne al ribasso dei redditi del marito nel 2018.

Tutto ponderato, si giustifica così di ripartire equitativamente le spese

processuali a metà e di compensare le ripetibili.

Le spese dell'appello

contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 seguono la reciproca

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei

contributi a suo carico per i primi due periodi, ma in misura trascurabile

rispetto alle richieste di giudizio, e vede finanche aumentare i contributi di

mantenimento a suo carico per l'ultimo periodo. Data la sua soccombenza pressoché

totale, si giustifica di addebitargli gli oneri del proces­so, riducendoli

lievemente, e di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota di spese che

andrebbe a carico della moglie. Quanto alle ripetibili, AO 1 sollecita

un'indennità di fr. 4000.– che, commisurata al presumibile dispendio di

tempo richiesto per la stesura della risposta (35 pagine), appare adeguata,

anche considerando il minimo grado di soccombenza.

14.

Quanto alle richieste

di gratuito patrocinio formulate da AP 1 per le due procedure di appello, nel

fabbisogno minimo dell'interessato figura già una voce di fr. 500.– mensili per

spese legali e processuali (sopra, consid. 10). L'appellante dispone inoltre di

un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo men-sile (sopra, consid. 12) e

non pretende che tale agio sia insufficiente per coprire le spese delle

procedure di appello, tant'è che nel ricorso del 10 aprile 2018 egli formulava

la richiesta proprio per l'ipotesi in cui non gli fossero state riconosciute

nel fabbisogno minimo simili spese (pag. 16). L'istanza va dunque respinta,

l'appellante non potendo definirsi sprovvisto dei mezzi necessari per

affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello (art. 117 lett.

a CPC).

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

15.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in entrambi gli appelli l'entità dei contributi alimentari

litigiosi davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Trattandosi

in concreto di decreti cautelari, tuttavia, il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti

costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo

2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause inc. 11.2018.48 e 11.2018.136 sono congiunte.

2. L'appello

del 10 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 4 aprile

2018 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo (inc.

11.2018.48).

3. Le spese processuali di

tale appello, ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.49).

5. L'appello del 6 dicembre

2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 (inc.

11.2018.136) è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del

decreto impugnato è così riformato:

AP

1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

dal 1° gennaio

al 17 agosto 2018:

fr. 350.–

mensili per la moglie,

fr. 2120.– mensili

per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,

fr. 1630.– mensili

per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

fr. 1475.– mensili

per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

fr. 1475.– mensili

per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;

dal 18 agosto

al 31 agosto 2018:

fr. 150.–

mensili per la moglie,

fr. 2120.– mensili

per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,

fr. 2025.– mensili

per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

fr. 1475.– mensili

per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

fr. 1475.– mensili

per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;

dal 1° settembre

2018 al 4 dicembre 2019:

fr. 75.–

mensili per la moglie,

fr. 2505.– mensili

per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

fr. 1905.– mensili

per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

fr. 1830.– mensili

per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi.

6. Le spese processuali, ridotte

a fr. 1900.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per

ripetibili ridotte.

7. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.137).

8. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).