11.2018.139
Istituzione di una curatela educativa: impugnazione del figlio
18 febbraio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.139
Lugano
18 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA. 2018.411 (divorzio su azione unilaterale: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 ottobre 2018 da
AO 2 (Irlanda
del Nord)
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 ,
giudicando sugli appelli
del 15 e 17 dicembre 2018 presentati da
AP
1 (2003) ed
AP
2 (2002),
contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 4 dicembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di
divorzio promossa il 1° giugno 2018 da AO 1 (1964) davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con istanza cautelare del 26 ottobre 2018
il marito AO 2 (1958) ha chiesto, a protezione della figlia E__________ (nata
il 9 maggio 2002), di autorizzare l'internato provvisorio di quest'ultima nella
scuola __________, da lei frequentata, di ordinare alla Banca cantonale di __________
di versare all'istituto scolastico fr. 7300.– per i costi d'internato, di
autorizzare un percorso psicoterapeutico della figlia e di autorizzare la
medesima ad alloggiare da lui fino alla decisione giudiziaria. Il Pretore
aggiunto ha convocato le parti all'udienza del 4 dicembre 2018 per il
contraddittorio.
B. All'udienza del 4
dicembre 2018 i coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale hanno invitato
il Pretore a istituire una curatela educativa in favore di E__________ e della
figlia minore G__________ (nata il 16 settembre 2003), hanno stabilito i compiti
del curatore, tra cui quello di organizzare una volta la settimana una
telefonata in ambiente neutro tra il padre e ciascuna figlia, di sostenere e
consigliare i genitori nei loro compiti educativi, di sostenere e consigliare
le minori, come pure di verificare la presa a carico di E__________, procedendo
se del caso ad attivare un percorso psicoterapeutico, non senza sorvegliare
l'assetto delle relazioni personali tra padre e figlie. Il Pretore aggiunto ha
omologato l'intesa seduta stante e ha comunicato la decisione in estratto alle
ragazze.
C. Il 15 dicembre 2018 E__________
ha scritto al Pretore aggiunto, contestando l'istituzione della curatela
educativa. Il Pretore aggiunto ha trasmesso l'atto a questa Camera per
competenza. Il 17 dicembre 2018 G__________ si è rivolta direttamente a questa
Camera, dichiarando a sua volta di opporsi al provvedimento adottato dal
Pretore aggiunto. I memoriali non sono stati oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le contestazioni in
esame sono dirette contro il medesimo decreto cautelare, vertono sull'identico
oggetto e tendono al medesimo risultato. Si giustifica così trattarle
congiuntamente e di emanare un giudizio unico.
2.
Le decisioni in
procedure del diritto di famiglia che disciplinano misure a protezione del
figlio, tra le quali si annovera l'istituzione di una curatela, sono comunicate
al figlio se ha già compiuto 14 anni (art. 301 lett. b CPC). Nella
fattispecie E__________ ha 16 anni e G__________ 15. Correttamente perciò il Pretore
aggiunto ha comunicato loro il decreto cautelare che le concerne. Ora, secondo l'art.
300.
CPC “il curatore del figlio” può presentare impugnazioni nelle questioni elencate
da tale norma che riguardano il minore. Per “impugnazioni” si intendono i
rimedi giuridici che l'ordinamento processuale prevede contro una determinata
decisione. I decreti cautelari emessi dai Pretori (o dai Pretori aggiunti)
nelle cause di divorzio sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla
loro notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC). Tempestivi, i
memoriali in esame vanno considerati perciò a tale stregua.
3.
Il primo
interrogativo è chiarire anzitutto se in concreto le figlie, parti sui
generis al processo di divorzio tra i genitori (DTF 142 III 162 consid.
5.2
), siano legittimate a impugnare personalmente il decreto oppure se solo
“il curatore del figlio” (nel senso del citato art. 300 CPC, ossia un curatore
di rappresentanza) sia abilitato a tal fine.
a) Nella
fattispecie E__________ e G__________ non hanno un curatore di rappresentanza
(art. 299 cpv. 1 CPC) né sono intervenute in qualche modo nella procedura di
primo grado. Data la loro età, nondimeno, esse vanno presunte capaci di
discernimento e in grado di far valere autonomamente i loro diritti altamente
personali (art. 19c cpv. 1 CC e 67 cpv. 3 lett. a CPC; DTF
142.
III 165 consid. 5.2.4 con rinvio a DTF 120 Ia 371 consid. 1a; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 5A_170/2014 del 14 luglio 2014 consid. 1.2.3).
Trattandosi inoltre di questioni legate alla custodia, all'autorità parentale o
a misure di protezione, la facoltà di agire personalmente da parte di un minore
capace di discernimento è di principio ammessa (Hegnauer
in: Grundriss des Kindesrechts, 5ª
edizione, pag. 200 n. 26.24; Leuba
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 273; Helle in: Bohnet/Guillod [curatori],
Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 301 CPC; Schweighauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 18 ad art. 301 e
in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, n. 19
ad art. 301 CPC; Herzig, Die
Partei- und Prozessfähigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie ihr Anspruch
auf rechtliches Gehör, in: AJP/PJA 2013 pag. 188). L'opinione di Leuba (op. cit., n. 8 ad art. 273 CC), di
Meier/Stettler (in: Droit civil
suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets
de la filiation, 5ª edizione, pag. 609 nota 2144) e di Pfänder Baumann
(in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 301), secondo
cui nelle procedure di diritto matrimoniale il figlio può contestare una
decisione giudiziaria solo per il tramite un rappresentante, appare di
conseguenza troppo rigida.
b) Non
si disconosce che secondo Spycher
(in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 6 ad art.
301) e Jeandin (in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 301) la comunicazione di una decisione al
figlio non crea una via di diritto, il minore potendo solo interporre reclamo
contro la sua negata audizione (art. 298 cpv. 3 CPC) o contro il rifiuto di istituirgli una rappresentanza (art. 299
cpv. 3 CPC). Josi (Rechtsmittel
des urteilsfähigen Kindes gegen Entscheide in eherechtlichen Verfahren auch
ohne Vertretung?, in: FamPra.ch 2012 pag. 519 segg.) afferma persino che dopo
la comunicazione della decisione il minore capace
di discernimento che non ha preso parte alla procedura non può ricorrere né
chiedere la designazione di un rappresentante. Sta di fatto che la prima autrice
si limita a un'enunciazione di principio, mentre il secondo sostiene che il
minorenne potrebbe tutt'al più contestare la decisione per il tramite di un
rappresentante, rinviando in proposito a Schweighauser,
il quale ammette però che di regola un minore capace di discernimento ha
la facoltà di far valere autonomamente diritti inerenti alla propria personalità
come la custodia, le relazioni personali e le misure di protezione (sopra,
consid. a). Il terzo autore, infine, precisa che il figlio capace di
discernimento può contestare la decisione qualora non fosse al corrente della
procedura e del suo diritto di rappresentanza.
c) Tutto
ciò posto, gli autori che condizionano il diritto di impugnazione di figli
minorenni al patrocinio da parte di un rappresentante (di fiducia o designato
dal giudice) sembrano fondarsi sulla premessa per cui ragazzi e adolescenti capiscono
difficilmente le implicazioni correlate alla custodia, all'autorità parentale o
a misure di protezione, sicché in circostanze del genere non sono in grado – di
regola – di stare in lite con atti propri (Schweighauser,
op. cit., n. 18 e 20 ad art. 301 CPC; Michel/Steck
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 301; Gasser/Rickli, Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 301). Costoro non hanno, in altri
termini, la “capacità di postulazione” (DTF 132 I 5 consid. 3.2). Un figlio che
intenda contestare una decisione che lo concerne, del resto, non può limitarsi
a dichiarare di non essere d'accordo con tale decisione. Deve anche spiegare
perché non è d'accordo e a tal fine occorre designargli un curatore di
rappresentanza (Pfänder Baumann, op.
cit., n. 5 ad art. 301 CPC).
d) Nel
caso in esame E__________ e G__________ non si sono limitate con i loro
memoriali a manifestare disaccordo riguardo alla decisione presa dal Pretore
aggiunto, ma hanno compiutamente illustrato i motivi per cui a mente loro non ritengono
necessaria l'istituzione di una curatela educativa. È possibile che esse non abbiano
compreso la portata della decisione in tutti i suoi aspetti. Hanno inteso però l'essenziale,
il Pretore aggiunto avendo inviato loro una lettera individuale, quel 4
dicembre 2018, in cui ha spiegato in termini semplici, con chiarezza e con espressioni
comuni il contenuto del provvedimento. E proprio sulla nomina di un terzo chiamato
a mediare – in specie – nelle relazioni personali fra loro e il padre le
ragazze dissentono. Nelle condizioni descritte la loro capacità di appellare non
può dirsi necessitare la designazione di un rappresentante. Ne segue che i memoriali
da loro presentati, perfettamente intelligibili, vanno trattati nel merito.
4.
Per E__________ e G__________
la figura di un curatore non è necessaria, in sintesi, perché nessuno ha mai intralciato
le loro relazioni personali con il padre. Entrambe sostengono di avere motivi propri
per non incontrare il genitore e desiderano che la loro scelta vada rispettata,
riservandosi la possibilità – se mai – di entrare in contatto con lui a modo
loro e senza costrizioni. Esse reputano poi che la designazione di un curatore sarebbe
superflua, ove si pensi che costui dovrebbe organizzare diritti di visita anche
durante i fine settimana quantunque il padre nemmeno si è presentato a quello
programmato per il week end precedente l'appello. G__________ rileva inoltre di
essere già in cura da un medico e chiede di poter continuare tale terapia “con
un dottore che conosco e mi ha aiutata in un momento difficile”, onde
l'inutilità di iniziare un altro percorso terapeutico.
5.
Se il bene del
figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di
rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori – o il giudice (art. 315a
cpv. 1 CC) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Secondo
l'art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione
dei minori – o il giudice – nomina al figlio un curatore perché consigli e
aiuti i genitori nella cura del figlio. L'art. 308
cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori – o il giudice
– può conferire al curatore anche speciali poteri,
segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Scopo di quest'ultima
misura è di agevolare, nonostante le tensioni tra i genitori, il contatto tra
il figlio e il genitore non affidatario e di garantire un regolare diritto di
visita (DTF 140 III 243 consid. 2.3 con rinvii). Una curatela di sorveglianza
delle relazioni personali si impone, in particolare, qualora l'esercizio del
diritto di visita avvenga in un clima di conflittualità tale da pregiudicare il
bene del figlio (Breitschmid in:
Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 14 in principio ad art. 308 CC con rimandi), inteso
come corretto sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Ove la minaccia per il bene del
figlio sia circoscritta alle difficoltà nello svolgimento delle visite, il
compito del curatore educativo, che si apparenta a quello di un intermediario o
di un negoziatore, può essere limitato alla vigilanza delle relazioni personali,
vegliando in particolare a che quelle tra il genitore non affidatario e
figli si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità e regolando – se
necessario – le modalità pratiche (sentenza del
Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; v. anche RtiD
I-2005 pag. 785, consid. 12a).
6.
Nella fattispecie E__________ e G__________ riconoscono,
in sostanza, che il diritto di visita non funziona in maniera corretta, sia
perché esse non vogliono essere costrette a incontrare il padre, sia perché
quest'ultimo non rispetta il calendario delle visite. Simili argomentazioni
possono invero apparire comprensibili. Sta di fatto che senza l'intervento di
un terzo indipendente e imparziale tale situazione può portare rapidamente a
un'interruzione definitiva delle relazioni personali. Padre e figlie vanno
aiutati invece a elaborare modalità d'incontro personalizzate e adeguate alle
circostanze, tenuto conto anche del lontano domicilio di AO 2. Tanto più che il
diritto alle relazioni personali è reciproco (art. 273 cpv. 2 CC), ma è
anche un dovere, per il genitore e – contrariamente a quanto credono le ragazze
– per il figlio. Senza dimenticare che in concreto i
genitori medesimi hanno concordemente pattuito l'istituzione di una misura a
protezione delle figlie, a comprova del fatto che responsabilmente essi
medesimi intravedono una conflittualità suscettibile di ripercuotersi sul bene
delle minorenni. Non si tratta di un provvedimento invasivo, come queste suppongono,
ma di una misura di sostegno che risponde ai criteri di sussidiarietà,
adeguatezza e proporzionalità. Il curatore educativo aiuta i figli, ma anche i
genitori, e a lui possono rivolgersi indifferentemente gli uni e gli altri nel
comune interesse. In concreto l'omologazione del provvedimento da parte del
Pretore aggiunto non presta quindi il fianco alla critica. Anzi, appare opportuna
e ragionevole. Relativamente al “percorso terapeutico”, che riguarda la sola E__________,
la madre si è impegnata espressamente a promuoverlo. Per quel che concerne G__________,
è pacifico che nulla osta alla continuazione della terapia attualmente in
corso, né la decisione impugnata prevede altro.
7.
Ne
segue che, in definitiva, gli appelli si rivelano destinati all'insuccesso.
Data la particolarità del caso, non si prelevano spese processuali.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la
designazione di un curatore educativo è un provvedimento impugnabile senza riguardo
a questioni di valore. Il Pretore aggiunto avendo statuito a mero titolo
cautelare, nondimeno, contro la sua decisione può essere fatta valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Gli appelli sono respinti e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).