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Decisione

11.2018.139

Istituzione di una curatela educativa: impugnazione del figlio

18 febbraio 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA. 2018.411 (divorzio su azione unilaterale: provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 ottobre 2018 da

AO 2 (Irlanda

del Nord)

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 ,

giudicando sugli appelli

del 15 e 17 dicembre 2018 presentati da

AP

1 (2003) ed

AP

2 (2002),

contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 4 dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di

divorzio promossa il 1° giugno 2018 da AO 1 (1964) davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, con istanza cautelare del 26 ottobre 2018

il marito AO 2 (1958) ha chiesto, a protezione della figlia E__________ (nata

il 9 maggio 2002), di autorizzare l'internato provvisorio di quest'ultima nella

scuola __________, da lei frequentata, di ordinare alla Banca cantonale di __________

di versare all'istituto scolastico fr. 7300.– per i costi d'internato, di

autorizzare un percorso psicoterapeutico della figlia e di autorizzare la

medesima ad alloggiare da lui fino alla decisione giudiziaria. Il Pretore

aggiunto ha convocato le parti all'udienza del 4 dicembre 2018 per il

contraddittorio.

B. All'udienza del 4

dicembre 2018 i coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale hanno invitato

il Pretore a istituire una curatela educativa in favore di E__________ e della

figlia minore G__________ (nata il 16 settembre 2003), hanno stabilito i compiti

del curatore, tra cui quello di organizzare una volta la settimana una

telefonata in ambiente neutro tra il padre e ciascuna figlia, di sostenere e

consigliare i genitori nei loro compiti educativi, di sostenere e consigliare

le minori, come pure di verificare la presa a carico di E__________, procedendo

se del caso ad attivare un percorso psicoterapeutico, non senza sorvegliare

l'assetto delle relazioni personali tra padre e figlie. Il Pretore aggiunto ha

omologato l'intesa seduta stante e ha comunicato la decisione in estratto alle

ragazze.

C. Il 15 dicembre 2018 E__________

ha scritto al Pretore aggiunto, contestando l'istituzione della curatela

educativa. Il Pretore aggiunto ha trasmesso l'atto a questa Camera per

competenza. Il 17 dicembre 2018 G__________ si è rivolta direttamente a questa

Camera, dichiarando a sua volta di opporsi al provvedimento adottato dal

Pretore aggiunto. I memoriali non sono stati oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le contestazioni in

esame sono dirette contro il medesimo decreto cautelare, vertono sull'identico

oggetto e tendono al medesimo risultato. Si giustifica così trattarle

congiuntamente e di emanare un giudizio unico.

2.

Le decisioni in

procedure del diritto di famiglia che disciplinano misure a protezione del

figlio, tra le quali si annovera l'istituzione di una curatela, sono comunicate

al figlio se ha già compiuto 14 anni (art. 301 lett. b CPC). Nella

fattispecie E__________ ha 16 anni e G__________ 15. Correttamente perciò il Pretore

aggiunto ha comunicato loro il decreto cautelare che le concerne. Ora, secondo l'art.

300.

CPC “il curatore del figlio” può presentare impugnazioni nelle questioni elencate

da tale norma che riguardano il minore. Per “impugnazioni” si intendono i

rimedi giuridici che l'ordinamento processuale prevede contro una determinata

decisione. I decreti cautelari emessi dai Pretori (o dai Pretori aggiunti)

nelle cause di divorzio sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla

loro notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC). Tempestivi, i

memoriali in esame vanno considerati perciò a tale stregua.

3.

Il primo

interrogativo è chiarire anzitutto se in concreto le figlie, parti sui

generis al processo di divorzio tra i genitori (DTF 142 III 162 consid.

5.2

), siano legittimate a impugnare personalmente il decreto oppure se solo

“il curatore del figlio” (nel senso del citato art. 300 CPC, ossia un curatore

di rappresentanza) sia abilitato a tal fine.

a) Nella

fattispecie E__________ e G__________ non hanno un curatore di rappresentanza

(art. 299 cpv. 1 CPC) né sono intervenute in qualche modo nella procedura di

primo grado. Data la loro età, nondimeno, esse vanno presunte capaci di

discernimento e in grado di far valere autonomamente i loro diritti altamente

personali (art. 19c cpv. 1 CC e 67 cpv. 3 lett. a CPC; DTF

142.

III 165 consid. 5.2.4 con rinvio a DTF 120 Ia 371 consid. 1a; analogamente:

sentenza del Tribunale federale 5A_170/2014 del 14 luglio 2014 consid. 1.2.3).

Trattandosi inoltre di questioni legate alla custodia, all'autorità parentale o

a misure di protezione, la facoltà di agire personalmente da parte di un minore

capace di discernimento è di principio ammessa (Hegnauer

in: Grundriss des Kindesrechts, 5ª

edizione, pag. 200 n. 26.24; Leuba

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 273; Helle in: Bohnet/Guillod [curatori],

Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 301 CPC; Schweighauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 18 ad art. 301 e

in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, n. 19

ad art. 301 CPC; Herzig, Die

Partei- und Prozessfähigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie ihr Anspruch

auf rechtliches Gehör, in: AJP/PJA 2013 pag. 188). L'opinione di Leuba (op. cit., n. 8 ad art. 273 CC), di

Meier/Stettler (in: Droit civil

suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets

de la filiation, 5ª edizione, pag. 609 nota 2144) e di Pfänder Baumann

(in: Brunner/Gas­ser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 301), secondo

cui nelle procedure di diritto matrimoniale il figlio può contestare una

decisione giudiziaria solo per il tramite un rappresentante, appare di

conseguenza troppo rigida.

b) Non

si disconosce che secondo Spycher

(in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 6 ad art.

301) e Jeandin (in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 301) la comunicazione di una decisione al

figlio non crea una via di diritto, il minore potendo solo interporre reclamo

contro la sua negata audizione (art. 298 cpv. 3 CPC) o contro il rifiuto di istituirgli una rappresentanza (art. 299

cpv. 3 CPC). Josi (Rechtsmittel

des urteilsfähigen Kindes ge­gen Entscheide in eherechtlichen Verfahren auch

ohne Vertretung?, in: FamPra.ch 2012 pag. 519 segg.) afferma persino che dopo

la comunicazione della decisione il minore capace

di discernimento che non ha preso parte alla procedura non può ricorrere né

chiedere la designazione di un rappresentante. Sta di fatto che la prima autrice

si limita a un'enunciazione di principio, mentre il secondo sostiene che il

minorenne potrebbe tutt'al più contestare la decisione per il tramite di un

rappresentante, rinviando in proposito a Schweighauser,

il quale ammette però che di regola un minore capace di discernimento ha

la facoltà di far valere autonomamente diritti inerenti alla propria personalità

come la custodia, le relazioni personali e le misure di protezione (sopra,

consid. a). Il terzo autore, infine, precisa che il figlio capace di

discernimento può contestare la decisione qualora non fosse al corrente della

procedura e del suo diritto di rappresentanza.

c) Tutto

ciò posto, gli autori che condizionano il diritto di impugnazione di figli

minorenni al patrocinio da parte di un rappresentante (di fiducia o designato

dal giudice) sembrano fondarsi sulla premessa per cui ragazzi e adolescenti capiscono

difficilmente le implicazioni correlate alla custodia, all'autorità parentale o

a misure di protezione, sicché in circostanze del genere non sono in grado – di

regola – di stare in lite con atti propri (Schweighauser,

op. cit., n. 18 e 20 ad art. 301 CPC; Michel/Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 301; Gasser/Rickli, Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 301). Costoro non hanno, in altri

termini, la “capacità di postulazione” (DTF 132 I 5 consid. 3.2). Un figlio che

intenda contestare una decisione che lo concerne, del resto, non può limitarsi

a dichiarare di non essere d'accordo con tale decisione. Deve anche spiegare

perché non è d'accordo e a tal fine occorre designargli un curatore di

rappresentanza (Pfänder Baumann, op.

cit., n. 5 ad art. 301 CPC).

d) Nel

caso in esame E__________ e G__________ non si sono limitate con i loro

memoriali a manifestare disaccordo riguardo alla decisione presa dal Pretore

aggiunto, ma hanno compiutamente illustrato i motivi per cui a mente loro non ritengono

necessaria l'istituzione di una curatela educativa. È possibile che esse non abbiano

compreso la portata della decisione in tutti i suoi aspetti. Hanno inteso però l'essenziale,

il Pretore aggiunto avendo inviato loro una lettera individuale, quel 4

dicembre 2018, in cui ha spiegato in termini semplici, con chiarezza e con espressioni

comuni il contenuto del provvedimento. E proprio sulla nomina di un terzo chiamato

a mediare – in specie – nelle relazioni personali fra loro e il padre le

ragazze dissentono. Nelle condizioni descritte la loro capacità di appellare non

può dirsi necessitare la designazione di un rappresentante. Ne segue che i memoriali

da loro presentati, perfettamente intelligibili, vanno trattati nel merito.

4.

Per E__________ e G__________

la figura di un curatore non è necessaria, in sintesi, perché nessuno ha mai intralciato

le loro relazioni personali con il padre. Entrambe sostengono di avere motivi propri

per non incontrare il genitore e desiderano che la loro scelta vada rispettata,

riservandosi la possibilità – se mai – di entrare in contatto con lui a modo

loro e senza costrizioni. Esse reputano poi che la designazione di un curatore sarebbe

superflua, ove si pensi che costui dovrebbe organizzare diritti di visita anche

durante i fine settimana quantunque il padre nemmeno si è presentato a quello

programmato per il week end precedente l'appello. G__________ rileva inoltre di

essere già in cura da un medico e chiede di poter continuare tale terapia “con

un dottore che conosco e mi ha aiutata in un momento difficile”, onde

l'inutilità di iniziare un altro percorso terapeutico.

5.

Se il bene del

figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di

rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori – o il giudice (art. 315a

cpv. 1 CC) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Secondo

l'art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione

dei minori – o il giudice – nomina al figlio un curatore perché consigli e

aiuti i genitori nella cura del figlio. L'art. 308

cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori – o il giudice

– può conferire al curatore anche speciali poteri,

segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Scopo di quest'ultima

misura è di agevolare, nonostante le tensioni tra i genitori, il contatto tra

il figlio e il genitore non affidatario e di garantire un regolare diritto di

visita (DTF 140 III 243 consid. 2.3 con rinvii). Una curatela di sorveglianza

delle relazioni personali si impone, in particolare, qualora l'esercizio del

diritto di visita avvenga in un clima di conflittualità tale da pregiudicare il

bene del figlio (Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 14 in principio ad art. 308 CC con rimandi), inteso

come corretto sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Ove la minaccia per il bene del

figlio sia circoscritta alle difficoltà nello svolgimento delle visite, il

compito del curatore educativo, che si apparenta a quello di un intermediario o

di un negoziatore, può essere limitato alla vigilanza delle relazioni personali,

vegliando in particolare a che quelle tra il genitore non affidatario e

figli si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità e rego­lando – se

necessario – le modalità pratiche (sentenza del

Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; v. anche RtiD

I-2005 pag. 785, consid. 12a).

6.

Nella fattispecie E__________ e G__________ riconoscono,

in sostanza, che il diritto di visita non funziona in maniera corretta, sia

perché esse non vogliono essere costrette a incontrare il padre, sia perché

quest'ultimo non rispetta il calendario delle visite. Simili argomentazioni

possono invero apparire comprensibili. Sta di fatto che sen­za l'intervento di

un terzo indipendente e imparziale tale situazione può portare rapidamente a

un'interruzione definitiva delle relazioni personali. Padre e figlie vanno

aiutati invece a elaborare modalità d'incontro personalizzate e adeguate alle

circostanze, tenuto conto anche del lontano domicilio di AO 2. Tanto più che il

diritto alle relazioni personali è reciproco (art. 273 cpv. 2 CC), ma è

anche un dovere, per il genitore e – contrariamente a quanto credono le ragazze

– per il figlio. Senza dimenticare che in concreto i

genitori medesimi hanno concordemente pattuito l'istituzione di una misura a

protezione delle figlie, a comprova del fatto che responsabilmente essi

medesimi intravedono una conflittualità suscettibile di ripercuotersi sul bene

delle minorenni. Non si tratta di un provvedimento invasivo, come queste suppongono,

ma di una misura di sostegno che risponde ai criteri di sussidiarietà,

adeguatezza e proporzionalità. Il curatore educativo aiuta i figli, ma anche i

genitori, e a lui possono rivolgersi indifferentemente gli uni e gli altri nel

comune interesse. In concreto l'omologazione del provvedimento da parte del

Pretore aggiunto non presta quindi il fianco alla critica. Anzi, appare opportuna

e ragionevole. Relativamente al “percorso terapeutico”, che riguarda la sola E__________,

la madre si è impegnata espressamente a promuoverlo. Per quel che concerne G__________,

è pacifico che nulla osta alla continuazione della terapia attualmente in

corso, né la decisione impugnata prevede altro.

7.

Ne

segue che, in definitiva, gli appelli si rivelano destinati all'insuccesso.

Data la particolarità del caso, non si prelevano spese proces­suali.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la

designazione di un curatore educativo è un provvedimento impugnabile senza riguardo

a questioni di valore. Il Pretore aggiunto avendo statuito a mero titolo

cautelare, nondimeno, contro la sua decisione può essere fatta valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Gli appelli sono respinti e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

;

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).