11.2018.14
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: costi di un nolo
28 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.14
Lugano,
28 novembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR.2017.26 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 febbraio 2017
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 gennaio 2018 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 15 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa di costruzione AO
1 è stata incaricata l'11 febbraio 2015 dalla ____________________, __________,
di installare il cantiere per erigere una casa d'abitazione (“__________”) sulle
particelle n. 510, 511 e 512 RFD di __________, proprietà della AP 1. Per il
nolo di una gru e di un quadro elettrico, come pure per il consumo di corrente,
la AO 1 ha inviato alla ____________________, fra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno
2016, sei fatture di complessivi fr. 52 182.65.
B. Lamentando il mancato
pagamento delle fatture, la AO 1 si è rivolta il 25 luglio 2016 al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di ottenere l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 52 182.65 oltre interessi sulle particelle n. 510
e 511 della AP 1. Con decreto cautelare del 26 luglio 2016, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Chiamata a
formulare osservazioni scritte all'istanza, la AP 1 non ha reagito, di modo che
con sentenza del 3 gennaio 2017 il Pretore ha confermato l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale collettiva e ha assegnato alla AO 1 un termine
di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva del pegno.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1300.–, sono state
poste a carico della stessa AO 1, “riservata una diversa ripartizione in sede
di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2016.3397).
C. Il 2 febbraio 2017 la
AO 1 ha postulato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale annotata in via
provvisoria. Nella sua risposta del 14 marzo 2017 la AP 1 ha proposto di
respingere la petizione, sostenendo che la committente ____________________ aveva
già versato “tutti gli importi previsti dal contratto d'impresa generale” e che
né il nolo della gru e del quadro elettrico né il consumo di corrente erano
coperti dalla garanzia dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori. L'attrice
ha replicato il 21 aprile 2017 e la convenuta ha duplicato l'8 maggio
2017, ognuno ribadendo la propria posizione.
D. All'udienza del 14
giugno 2017, indetta per le prime arringhe, le parti non hanno notificato prove
e alle arringhe finali hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 4 settembre 2017 la AO 1 ha reiterato la domanda di petizione.
Nel proprio, del 3 agosto 2017, la AP 1 ha proposto una volta ancora di
respingere la petizione e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la
cancellazione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria.
E. Statuendo con
sentenza del 15 dicembre 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha disposto l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per
l'ammontare di
fr. 51 889.15 oltre interessi al 5% dal 25 luglio
2016. Egli ha ritenuto – in sintesi – che il pegno copra tanto il nolo della
gru quanto il nolo del quadro elettrico di cantiere, ma non il consumo di
corrente fatturato dall'attrice (fr. 283.50), onde l'accoglimento
dell'azione entro tali limiti. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, così come le
spese dell'iscrizione provvisoria, sono state poste a carico della AP 1, tenuta
a rifondere alla AO 1 fr. 4300.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 gennaio
2018 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata respingendo la
petizione e ordinando la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria.
Con osservazioni del 7 marzo 2018 la AO 1 propone di rigettare l'appello. Il 16
aprile 2018 la committente ____________________ è stata dichiarata in
fallimento ed è stata posta in liquidazione.
La procedura di fallimento è stata sospesa il 14 maggio 2018 per mancanza
di attivi.
in diritto 1. L'iscrizione definitiva di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori con un valore litigioso di oltre
fr. 30 000.– (come in concreto) è retta dalla
procedura ordinaria (art. 243 cpv. 1 CPC, e
contrario). La relativa decisione è appellabile entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 18 dicembre
2017. Il termine di ricorso tuttavia è cominciato a decorrere solo il 3 gennaio
2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e
sarebbe scaduto il 1° febbraio 2018. Introdotto il 16 gennaio 2018, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Nell'appello la
convenuta ricorda che l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC ammette al beneficio di
un'ipoteca legale i crediti di artigiani o imprenditori che hanno
“fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre
opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il
consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo”. Il costo per
il nolo di una gru o di un quadro elettrico – essa sostiene – non rientra in
tali previsioni, poiché non può essere considerato né come un lavoro
(diversamente dalle prestazioni per il montaggio e lo smontaggio della gru o
del quadro elettrico, estranee all'attuale procedura) né, tanto meno, come
fornitura di materiale. Il Pretore avrebbe dovuto quindi rifiutare l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale – essa conclude – non solo per il costo della
corrente fatturato dalla AO 1 (come ha fatto), ma anche per il nolo della gru e
del quadro elettrico. E rigettando la petizione egli avrebbe dovuto ordinare anche
la cancellazione dell'iscrizione provvisoria decretata il 26 luglio 2016.
3. Nelle sue
osservazioni del 7 marzo 2018 la AO 1 eccepisce che in appello la convenuta contesta
il diritto all'ipoteca legale unicamente per il nolo della gru e non più per il
nolo del quadro elettrico, il quale non è quindi più oggetto di controversia. Simile
rigore formale non può essere condiviso. L'intero appello verte sull'impossibilità
di ricondurre concettualmente all'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC le spese
per il nolo “di impalcature e/o di altri impianti”, ovvero per la “locazione di
cose mobili” (memoriale, pag. 5 seg.). Che poi l'appellante accenni
soprattutto ai costi per il nolo della gru ancora non significa che dalle sue
argomentazioni vada espunto il nolo del quadro elettrico. L'appello solleva in
realtà una questione di principio, non un problema specifico correlato al nolo
dell'una o dell'altra cosa mobile. Su questo punto l'opinione dell'attrice non
può pertanto essere seguita.
4. Che il nolo di una
gru, di un quadro elettrico o di altre installazioni di cantiere (baracche
comprese) non sia assimilabile alla fornitura di materiali da
costruzione o di impianti (di riscaldamento, di ventilazione) nel senso
dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC è manifesto. Al riguardo non soccorre
diffondersi. Più delicato è domandarsi se quel nolo possa essere considerato alla
stregua di un lavoro – come prevede l'art.
837 cpv. 1 n. 3 CC – “per una costruzione o per altre opere, per la demolizione
delle stesse, il montaggio di impalcature,
il consolidamento di scavi o lavori simili”. Thurnherr
afferma che ciò non è il caso (sicché il noleggiatore non beneficia di un
diritto all'ipoteca legale), come non possono ritenersi “lavori simili” le
spese di trasporto, quelle per lo smaltimento di rifiuti, per il carico di merci,
per il pompaggio di calcestruzzo in armature o casseri, per servizi di
sicurezza, per opere di pulizia e per il montaggio o lo smontaggio di una gru (in:
Basler Kommentar, ZGB II, 5ª
edizione, n. 6 ad art. 839/840). Che il nolo di una gru o di un autocarro
non diano diritto a un'ipoteca legale è anche l'orientamento del Tribunale
cantonale dei Grigioni (sentenza ZK1 14 115 del 21 settembre 2015, consid. 11b).
Altri esempi di prestazioni non coperte da ipoteca legale, come la posa o la rimozione
di antenne (“modine”) e il montaggio o lo smontaggio di installazioni di
cantiere, sono evocati da Schumacher
(Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo/ Basilea/Ginevra
2011, pag. 41 n. 109, pag. 55 n. 160 e pag. 58 n. 171).
5. È vero che l'esclusione
dai “lavori utili” di talune fra le prestazioni testé elencate è controversa (Dusil in: ZGB, Kurzkommentar, Basilea
2012, n. 13 ad art. 837). V'è chi sostiene, in particolare, che la posa e
la rimozione di antenne (“modine”), come pure il montaggio e lo smontaggio di
una gru rientrino in realtà fra i “lavori simili” cui si riferisce l'art. 837
cpv. 1 n. 3 CC (Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 303 n. 2874a; Reetz, Bauhandwerkerpfandrecht,
Verwaltungsvermögen und das neue Recht, in: Baurecht 2010, pag. 122 in alto; Carron/Fellay, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in: Bohnet, Le
nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 19 n. 62; analogamente, per il montaggio e lo
smontaggio di una gru: Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 511 n. 1707b in fine). Sta di fatto che la posa
e la rimozione di antenne, così come il montaggio e di smontaggio di una gru implicano
pur sempre un lavoro. Non è il caso del nolo, tant'è che nessuno
annovera il nolo fra i “lavori simili” dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Anzi, se mai – come detto – Thurnherr
lo esclude.
6. Se ne conclude che,
provvisto di buon esito, l'appello merita accoglimento. Ciò comporta la riforma
della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione anche per quanto
riguarda il nolo della gru e del quadro elettrico di cantiere, con invito
all'ufficiale del registro fondiario perché cancelli l'ipoteca legale iscritta
provvisoriamente dal Pretore il 26 luglio 2016.
7. Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza della AO 1 in entrambi i gradi di
giudizio (art. 106 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare
inoltre che qualora
l'azione mirante
all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non sia promossa o sia respinta
(in ordine o nel merito), le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione
provvisoria vanno addebitate anch'esse – di regola – all'artigiano o imprenditore,
indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione
provvisoria a ragione o a torto (I CCA, sentenza inc. 11.2003.46 del 24 luglio 2003, consid. 5). Non v'è ragione in
concreto per scostarsi da tale principio.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(consid. 1). È necessario evitare nondimeno che il dispositivo in appresso
sia immediatamente eseguito e che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
sia cancellata prima che l'istante abbia modo di ottenere il conferimento
dell'effetto sospensivo a un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale (I CCA, sentenza
inc. 11.2015.5 del 21 ottobre 2016, consid. 11). Il dispositivo sarà
quindi dichiarato esecutivo (a norma dell'art. 336 cpv. 2 CPC) e
comunicato all'ufficiale del registro fondiario solo al momento in cui sarà
passato in giudicato.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza
impugnata è riformata come segue:
1. La petizione è respinta.
2. Ad avvenuto passaggio in
giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto
di Lugano sarà invitato a cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori iscritta in via provvisoria il 27 luglio 2016 per l'ammontare di fr.
52 182.65 con interessi al 5% dal 25 luglio 2016 in
favore della ditta AO 1, __________, sulle particelle n. 510 e 511 RFD di __________,
intestate alla AP 1.
3. Le spese processuali, con
una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà
alla AP 1 SA fr. 4300.– per ripetibili.
4. Le spese processuali
relative all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, con una tassa di giustizia di fr. 1300.–,
rimangono a carico della AO 1.
II. Le spese di appello di fr.
3000.–, da anticipare dalla AP 1, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà
alla AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.
–
avv.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
– Ufficio del
registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
Considerandi
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).