11.2018.140
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di rivendicazione
25 febbraio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.140
Lugano,
25 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2018.4974 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti: rivendicazione di proprietà) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 9 ottobre 2018 dalla
AO 1
contro
AP 1 , e
AP 2
per loro medesimi e in rappresentanza di
AP 3
(patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 17 dicembre 2018 presentato da AP 1, AP 2
e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 3 dicembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la AO 1 si è
aggiudicata il 22 maggio 2018 ai pubblici incanti, per fr. 698 000.–, la particella n. 625 RFD di __________
(408 m²), proprietà di AP 2. Quest'ultima occupa, con il convivente AP 1 e la
figlia minorenne AP 3, la casa d'abitazione che sorge su quel fondo. Il
trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 18 giugno
2018. Il 6 luglio successivo la AO 1 ha intimato ad AP 2 e a AP 1 di lasciare
l'immobile e di consegnarle le chiavi dello stabile entro il 31 luglio 2018.
Essa ha poi rinviato improrogabilmente il termine al 15 settembre 2018. Senza
esito, poiché AP 2, AP 1 e la figlia AP 3 abitano tuttora nella casa,
rifiutando di andarsene.
B. Il
9 ottobre 2018 la AO 1 ha promosso un'azione di rivendicazione con la procedura
a tutela giurisdizionale nei casi manifesti davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, perché AP 1, AP 2 e AP 3 fossero condannati – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
a sgomberare l'immobile e a consegnarle le relative chiavi entro dieci giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza. Essa ha chiesto inoltre che, non
avessero i convenuti ritirato mobili e oggetti di loro pertinenza entro dieci
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la AO 1 fosse autorizzata a
far depositare tali beni dalla forza pubblica a spese di AP 2 e AP 1 in un
luogo da essa indicato. Infine la AO 1 ha instato per essere autorizzata a far
intervenire la polizia nel caso in cui i convenuti non ottemperassero alle
ingiunzioni entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Ricevuta
l'istanza, il Pretore aggiunto ha fissato ai convenuti un termine di 15 giorni
per formulare osservazioni scritte, avvertendo le parti che avrebbe indetto un
dibattimento solo su richiesta.
C. I
convenuti si sono rivolti al Pretore il 24 settembre 2018, facendo valere che
nell'edificio in questione ha sede anche la ditta S__________ SA e postulando
una dilazione del termine per presentare osservazioni. Il Pretore aggiunto ha
prorogato il termine di 15 giorni e ha invitato la a esprimersi “in
merito all'estensione della domanda anche alla società S__________ SA”. La AO 1
ha scritto al Pretore aggiunto il 2 novembre 2018 di opporsi a simile
estensione. Nelle loro osservazioni del 12 novembre 2018 i convenuti hanno poi proposto
di respingere l'azione, ribadendo di non essere “gli unici utilizzatori dello
stabile” e contestando l'applicabilità della procedura a tutela giurisdizionale
nei casi manifesti con l'argomento che i vertici della AO 1 erano in trattative
con gli stessi AP 2 e AP 1, intenzionati a riacquistare il fondo.
D. Statuendo
il 3 dicembre 2018, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza
e ha ordinato a AP 1, AP 2 e AP 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare
la particella n. 625 e di consegnare le chiavi dell'immobile alla AO 1. In caso
di disobbedienza egli ha autorizzato la AO 1, trascorsi dieci giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza, “ad avvalersi delle forze di polizia per
porre in esecuzione la presente decisione” e per far depositare i mobili e gli
oggetti di AP 2 e AP 1 a spese di questi ultimi in un luogo da essa indicato.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 2 e AP 1 in
solido. Alla AO 1 non sono state attribuite ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 2, AP 1 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un
appello del 17 dicembre 2018 in cui chiedono di annullare la sentenza impugnata
(e implicitamente di respingere l'istanza della AO 1) o, in subordine, di
prorogare il termine per la riconsegna dell'immobile a tre mesi dal passaggio
in giudicato della decisione. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2019 la AO
1 propone di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile. AP 2, AP
1 e AP 3 hanno replicato spontaneamente l'8 febbraio 2019, confermandosi nel
loro appello. La AO 1 non ha duplicato.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria,
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo
accertato il valore litigioso in fr. 402 000.– (richiesta di anticipo del 30 ottobre 2018
in garanzia delle spese processuali presumibili, agli atti), come indicava la AO
1. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 5
dicembre 2018. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione
sarebbe scaduto così sabato 15 dicembre 2018, salvo protrarsi al lunedì
successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 17 dicembre
2018, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. Gli appellanti uniscono al loro memoriale un atto
pubblico del 24 aprile 2015 con cui i precedenti proprietari della
particella n. 625 avevano accordato ad AP 2 un diritto di compera sul fondo
(diritto da lei esercitato il 26 maggio 2015), un estratto del registro
fondiario contenente l'elenco dei proprietari della particella n. 625 dal 2003
in poi, una lettera del 17 dicembre 2018 indirizzata al loro patrocinatore
da un prof. __________ M__________ di __________, una scheda biografica relativa
alla figura di quest'ultimo, un estratto del registro di commercio del Canton
Basilea Città riguardante la __________ AG e uno del Canton Zurigo riguardante il
__________ AG. Ora, la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un istante non può valersi di
documenti nuovi per appellare una decisione di non entrata in materia emanata
dal primo giudice, nemmeno se tali documenti adempiono le condizioni dell'art.
317 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre
2012, consid. 5, in: SJ 2013
Fatti
I 129). Identico principio pare
applicarsi al convenuto che appelli una decisione con cui il primo giudice ha
accolto l'istanza avversaria (sentenza del Tribunale
federale 4A_312/2013 del
17 ottobre 2013, consid. 3.2).
Sia
come sia, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto
se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tranne per quanto concerne
la lettera del 17 dicembre 2018 inviata
al loro patrocinatore dal prof. __________ M__________, gli appellanti non pretendono che fosse loro ragionevolmente
impossibile nel caso specifico sottoporre la citata documentazione al Pretore
aggiunto. In proposito non soccorrono dunque, ad ogni modo, i requisiti
dell'art. 317 cpv. 1 CPC per considerare quegli atti ricevibili. Circa la
lettera del prof. __________ M__________, essa non è di rilievo ai fini
del giudizio, come si vedrà oltre (consid. 5 in fine). Ciò premesso, giova
passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto chiara la situazione giuridica
della fattispecie. Constatato che la AO 1 ha acquistato la particella n. 625
ai pubblici incanti il 18 giugno 2018, egli ha respinto
l'obiezione dei convenuti, secondo cui la causa andava
intentata anche contro la S__________ SA, al beneficio di un contratto di
locazione nell'immobile, rilevando che un'azione di rivendicazione può essere
promossa contro il possessore diretto del bene, contro il possessore indiretto
o contro entrambi. Quanto all'asserito impegno della AO 1 a non procedere
contro AP 2 e AP 1 durante asserite trattative per il riacquisto del fondo, il
primo giudice ha reputato non evincersi dagli atti impegno alcuno, le reiterate
richieste della AO 1 intese a ottenere la consegna dell'immobile dimostrando tutt'al
più il contrario. Vista la “liquidità della pretesa”, il Pretore aggiunto ha
accordato così immediata tutela giurisdizionale alla AO 1, accogliendo
l'istanza.
4. Gli appellanti
contestano anzitutto la legittimazione attiva della AO 1, il cui scopo sociale –
essi affermano – non prevede l'acquisto, la vendita o l'amministrazione di
immobili, sicché l'istituto non è abilitato a rivendicare la proprietà della particella
n. 625. A parte la circostanza però che, per principio, una persona giuridica
può acquistare validamente la proprietà di beni mobili o immobili
indipendentemente dal suo scopo sociale, gli organi rispondendo se mai del loro
operato in sede di rendiconto, il fatto che non rientri esplicitamente tra le
finalità della AO 1 acquistare immobili è addotto per la prima volta in appello.
Ammesso e non concesso che fatti nuovi addotti dal convenuto siano ricevibili
in appello nell'ambito di una procedura a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, in concreto non si ravvisano le premesse del noto art. 317 cpv. 1
CPC. Certo, gli appellanti pretendono di avere censurato la legittimazione
attiva della AO 1 già davanti al Pretore aggiunto, ma non è vero. Dinanzi al
primo giudice essi si erano limitati a contestare l'applicabilità della
procedura a tutela giurisdizionale di casi manifesti (osservazioni del 12 novembre
2018, pag. 2 in fondo). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
5. In
Considerandi
secondo luogo gli appellanti sostengono di avere ricevuto promesse da parte
dei vertici della AO 1, in particolare dal presidente del consiglio di
amministrazione e dal vicepresidente della direzione generale, nel senso
ch'essi “non sarebbero stati allontanati a breve dalla casa”. Non si
confrontano però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, il quale ha
rilevato che l'asserito impegno della AO 1 a non procedere nei loro riguardi
“non risulta da alcun elemento agli atti”. Privo di adeguata motivazione a
norma dell'art. 311 cpv. 1 CPC, in proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile. Del resto, avesse pure la AO 1 aderito in un primo tempo alla
proposta di AP 2 e AP 1, i quali si riproponevano di acquistare il fondo,
dall'incarto
si evince che i due non sono stati in grado di versare
entro il 17 agosto 2018 la caparra di fr. 70 000.– chiesta dalla AO 1 per la
costituzione di un diritto di compera (doc. I e 3). E la AO 1 non ha mai
riconosciuto come loro rappresentante il prof. __________ M__________, ribadendo come “unici interlocutori
nelle trattative intercorse sono e rimangono i signori AP 2 e AP 1” (doc. I). Una volta ancora pertanto l'appello cade nel vuoto.
6.
In
subordine, risultasse fondata la rivendicazione della AO 1, gli appellanti chiedono di prorogare il termine per la consegna
dell'immobile da dieci giorni (fissati dal Pretore aggiunto) a tre mesi dal
passaggio in giudicato della decisione impugnata, sostenendo di non essere in
grado di rimettere le chiavi di casa entro la scadenza “persecutoria” del 27 dicembre
2018.
La richiesta appare irricevibile già per il fatto di non essere stata
formulata davanti al Pretore aggiunto, dinanzi al quale i convenuti si sono
limitati a proporre di respingere
l'istanza. E conclusioni nuove sono ammissibili in
appello – sempre che ciò sia possibile in una procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti – soltanto
ove si diano le premesse dell'art. 317 cpv. 2 CPC, estremi di
cui nemmeno gli appellanti si valgono. Ad ogni buon conto, la scadenza del 27
dicembre 2018 si riconduce a una fallace illazione degli appellanti. Il Pretore
aggiunto ha ordinato la consegna dell'immobile, in accoglimento dell'istanza
presentata dalla AO 1, “entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della
decisione”. Tale decisione non è ancora passata in giudicato, poiché una
sentenza del Pretore impugnata con appello (rimedio giuridico ordinario) acquisisce
forza di giudicato non prima che decorra infruttuoso il termine di ricorso contro
la sentenza di appello al Tribunale federale. A tutt'oggi, di conseguenza, il
termine fissato dal Pretore non è ancora cominciato a decorrere. Se si pensa poi
che per la consegna dell'immobile la AO 1
aveva fissato con lettera del 22 agosto 2018 un ultimo termine improrogabile
fino al 15 settembre 2018 (doc. I) e che il Pretore ha statuito il 3 dicembre
2018, i convenuti non possono dolersi di non essersi potuti preparare
adeguatamente per il caso in cui a distanza di qualche mese il loro appello
risultasse destinato all'insuccesso.
7.
Concludono
gli appellanti facendo notare che il contratto di locazione stipulato il 21
luglio 2015 da AP 2 con la ditta S__________ SA (doc. 2) per un locale di 30 m² nell'immobile non
può essere legalmente disdetto dalla AO 1, comunque sia, prima di tre mesi.
“Proprio per evitare responsabilità nei confronti della società” – essi epilogano
–
“l'eventuale riconsegna non può avvenire senza che a S__________
SA venga garantito l'accesso all'immobile”. Così argomentando, gli appellanti
trascurano tuttavia che, dovesse la AO 1 disattendere i termini legali di
disdetta nei confronti della S__________ SA, l'ipotetica controversia che ne
dovesse derivare opporrà la ditta alla AO 1, non ad AP 2, la quale non è più
proprietaria dello stabile. Anche su quest'ultimo punto l'appello, invero ai
limiti del pretesto, vede perciò la sua sorte segnata.
8.
Le spese dell'attuale giudizio seguono
il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece
di accordare ripetibili alla AO 1, che per rispondere all'appello non ha dovuto
far capo a un patrocinatore. Quanto a un'eventuale indennità d'inconvenienza (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno la AO 1 pretende che ne ricorrano i presupposti.
9.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro
l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico
degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).