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Decisione

11.2018.140

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di rivendicazione

25 febbraio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 129). Identico principio pare

applicarsi al convenuto che appelli una decisione con cui il primo giudice ha

accolto l'istanza avversaria (sentenza del Tribunale

federale 4A_312/2013 del

17 otto­bre 2013, consid. 3.2).

Sia

come sia, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto

se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tranne per quanto concerne

la lettera del 17 dicembre 2018 inviata

al loro patrocinatore dal prof. __________ M__________, gli appellanti non pretendono che fosse loro ragionevolmente

impossibile nel caso specifico sottoporre la citata documentazione al Pretore

aggiunto. In proposito non soccorrono dunque, ad ogni modo, i requisiti

dell'art. 317 cpv. 1 CPC per considerare quegli atti ricevibili. Circa la

lettera del prof. __________ M__________, essa non è di rilievo ai fini

del giudizio, come si vedrà oltre (consid. 5 in fine). Ciò premesso, giova

passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

3. Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto chiara la situazione giuridica

della fattispecie. Constatato che la AO 1 ha acquistato la particella n. 625

ai pubblici incanti il 18 giugno 2018, egli ha respinto

l'obiezione dei convenuti, secondo cui la causa andava

intentata anche contro la S__________ SA, al beneficio di un contratto di

locazione nell'immobile, rilevando che un'azione di rivendicazione può essere

promossa contro il possessore diretto del bene, contro il possessore indiretto

o contro entrambi. Quanto all'asserito impegno della AO 1 a non procedere

contro AP 2 e AP 1 durante asserite trattative per il riacquisto del fondo, il

primo giudice ha reputato non evincersi dagli atti impegno alcuno, le reiterate

richieste della AO 1 intese a ottenere la consegna dell'immobile dimostrando tutt'al

più il contrario. Vista la “liquidità della pretesa”, il Pretore aggiunto ha

accordato così immediata tutela giurisdizionale alla AO 1, accogliendo

l'istanza.

4. Gli appellanti

contestano anzitutto la legittimazione attiva della AO 1, il cui scopo sociale –

essi affermano – non prevede l'acquisto, la vendita o l'amministrazione di

immobili, sicché l'istituto non è abilitato a rivendicare la proprietà della particella

n. 625. A parte la circostanza però che, per principio, una persona giuridica

può acquistare validamente la proprietà di beni mobili o immobili

indipendentemente dal suo scopo sociale, gli organi rispondendo se mai del loro

operato in sede di rendiconto, il fatto che non rientri esplicitamente tra le

finalità della AO 1 acquistare immobili è addotto per la prima volta in appello.

Ammesso e non concesso che fatti nuovi addotti dal convenuto siano ricevibili

in appello nel­l'ambito di una procedura a tutela giurisdizionale nei casi

manifesti, in concreto non si ravvisano le premesse del noto art. 317 cpv. 1

CPC. Certo, gli appellanti pretendono di avere censurato la legittimazione

attiva della AO 1 già davanti al Pretore aggiunto, ma non è vero. Dinanzi al

primo giudice essi si erano limitati a contestare l'applicabilità della

procedura a tutela giurisdizionale di casi manifesti (osservazioni del 12 novembre

2018, pag. 2 in fondo). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

5. In

Considerandi

secondo luogo gli appellanti sostengono di avere ricevuto pro­messe da parte

dei vertici della AO 1, in particolare dal presidente del consiglio di

amministrazione e dal vicepresidente della direzione generale, nel senso

ch'essi “non sarebbero stati allontanati a breve dalla casa”. Non si

confrontano però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, il quale ha

rilevato che l'asserito impegno della AO 1 a non procedere nei loro riguardi

“non risulta da alcun elemento agli atti”. Privo di adeguata motivazione a

norma dell'art. 311 cpv. 1 CPC, in proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile. Del resto, avesse pure la AO 1 aderito in un primo tempo alla

proposta di AP 2 e AP 1, i quali si riproponevano di acquistare il fondo,

dall'incarto

si evince che i due non sono stati in grado di versare

entro il 17 agosto 2018 la caparra di fr. 70 000.– chiesta dalla AO 1 per la

costituzione di un diritto di compera (doc. I e 3). E la AO 1 non ha mai

riconosciuto come loro rappresentante il prof. __________ M__________, ribadendo come “unici interlocutori

nelle trattative intercorse sono e rimangono i signori AP 2 e AP 1” (doc. I). Una volta ancora pertanto l'appello cade nel vuoto.

6.

In

subordine, risultasse fondata la rivendicazione della AO 1, gli appellanti chiedono di prorogare il termine per la consegna

dell'immobile da dieci giorni (fissati dal Pretore aggiunto) a tre mesi dal

passaggio in giudicato della decisione impugnata, sostenendo di non essere in

grado di rimettere le chiavi di casa entro la scadenza “persecutoria” del 27 dicembre

2018.

La richiesta appare irricevibile già per il fatto di non essere stata

formulata davanti al Pretore aggiunto, dinanzi al quale i convenuti si sono

limitati a proporre di respingere

l'istanza. E conclusioni nuo­ve sono ammissibili in

appello – sempre che ciò sia possibile in una procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti – soltanto

ove si diano le premesse del­l'art. 317 cpv. 2 CPC, estremi di

cui nemmeno gli appellanti si valgono. Ad ogni buon conto, la scadenza del 27

dicembre 2018 si riconduce a una fallace illazione degli appellanti. Il Pretore

aggiunto ha ordinato la consegna dell'immobile, in accoglimento dell'istanza

presentata dalla AO 1, “entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della

decisione”. Tale decisione non è ancora passata in giudicato, poiché una

sentenza del Pretore impugnata con appello (rimedio giuridico ordinario) acquisisce

forza di giudicato non prima che decorra infruttuoso il termine di ricorso contro

la sentenza di appello al Tribunale federale. A tutt'oggi, di conseguenza, il

termine fissato dal Pretore non è ancora cominciato a decorrere. Se si pensa poi

che per la consegna dell'immobile la AO 1

aveva fissato con lettera del 22 agosto 2018 un ultimo termine improrogabile

fino al 15 settembre 2018 (doc. I) e che il Pretore ha statuito il 3 dicembre

2018, i convenuti non possono dolersi di non essersi potuti preparare

adeguatamente per il caso in cui a distanza di qualche mese il loro appello

risultasse destinato all'insuccesso.

7.

Concludono

gli appellanti facendo notare che il contratto di locazione stipulato il 21

luglio 2015 da AP 2 con la ditta S__________ SA (doc. 2) per un locale di 30 m² nell'immobile non

può essere legalmente disdetto dalla AO 1, comunque sia, prima di tre mesi.

“Proprio per evitare responsabilità nei confronti della società” – essi epilogano

“l'eventuale riconsegna non può avvenire senza che a S__________

SA venga garantito l'accesso all'immobile”. Così argomentando, gli appellanti

trascurano tuttavia che, dovesse la AO 1 disattendere i termini legali di

disdetta nei confronti della S__________ SA, l'ipotetica controversia che ne

dovesse derivare opporrà la ditta alla AO 1, non ad AP 2, la quale non è più

proprietaria dello stabile. Anche su quest'ultimo punto l'appello, invero ai

limiti del pretesto, vede perciò la sua sorte segnata.

8.

Le spese dell'attuale giudizio seguono

il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece

di accordare ripetibili alla AO 1, che per rispondere all'appello non ha dovuto

far capo a un patrocinatore. Quanto a un'eventuale indennità d'inconvenienza (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno la AO 1 pretende che ne ricorrano i presupposti.

9.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro

l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico

degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).