11.2018.15
Diffida ai debitori chiesta dall'ex coniuge per la trattenuta di indennità mensili sostitutive della previdenza professionale
19 febbraio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.15
11.2018.16
Lugano,
19 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2017.1319 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 30 novembre 2017 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 2 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 gennaio
2018 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2018.15) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2018.16);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 giugno
2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1
(1940) ed AO 1 (1939), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava
a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili,
oltre a un'indennità vitalizia di fr. 500.– mensili
sostitutiva della previdenza professionale (inc. OA.2008.7). Tale
sentenza è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato con __________
S__________ (1963).
B. Il 13 aprile 2017 AP
1 ha adito il medesimo Pretore, sostenendo di essere in procinto di cessare l'attività
lucrativa e chiedendo di sopprimere dal 1° agosto 2017 il contributo di mantenimento
per l'ex moglie. La convenuta ha proposto di respingere l'azione. AP 1 ha
sollecitato il 19 luglio 2017 la soppressione del contributo già in via
cautelare. Statuendo il 15 dicembre successivo dopo il contraddittorio, il
Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare. Un appello presentato il
2 gennaio 2018 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 1° febbraio 2018
(inc. 11.2018.1). La causa di merito è tuttora pendente (inc.
DM.2017.36).
C. Nel frattempo, con
istanza del 30 novembre 2017 AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse
all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino di trattenere dalla rendita pensionistica
versata a AP 1 la somma di fr. 2500.– mensili (pari al contributo di
mantenimento fissato nella sentenza di divorzio), riversandola su un conto bancario
a lei intestato. Al contraddittorio del 21 dicembre 2017 il convenuto ha proposto
di respingere la richiesta. Con sentenza del 22 gennaio 2018 il Pretore aggiunto
ha accolto l'istanza e ordinato la trattenuta litigiosa. Le spese processuali
di fr. 250.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'ex
moglie fr. 450.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2018
per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, l'istanza di
trattenuta sia respinta e la decisione del Pretore aggiunto sia riformata di
conseguenza. Preliminarmente egli postula inoltre la concessione del gratuito
patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti all'ex moglie (art. 132 cpv. 1 CC)
postulata “al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il
divorzio” – come in concreto, la trattenuta riguardando contributi di
mantenimento fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271
lett. i CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la
decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 23
gennaio 2018, di modo che l'appello, presentato il 2 febbraio 2018 (ultimo
giorno utile), è tempestivo. Quanto al valore litigioso, trattandosi di un
contributo di mantenimento vitalizio di fr. 2500.– mensili, l'ammontare
minimo di fr. 10 000.– è sicuramente dato (art. 92
cpv. 2 CPC; DTF 137 III 196 in alto con riferimento all'analogo art. 51 cpv. 4
LTF). Anche sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 proponeva di respingere la
“diffida ai debitori” chiesta dall'ex moglie non perché contestasse il mancato
versamento di contributi alimentari da parte sua, ma perché invocava l'intangibilità
del proprio minimo esistenziale. Inoltre egli sosteneva che l'indennità
vitalizia di fr. 500.– mensili sostitutiva della previdenza
professionale, compresa nell'importo di fr. 2500.–, non dà diritto a una
“diffida ai debitori”. Il primo giudice ha respinto simili argomentazioni. Ha
rilevato che nella fattispecie la trattenuta di fr. 2500.– mensili non
intacca il minimo esistenziale del convenuto calcolato secondo i principi del
diritto esecutivo, anche se non lascia spazio a un gran margine disponibile. Riguardo all'indennità vitalizia
sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv. 1 vCC), egli ha
ricordato che qualora una tale indennità sia erogata sotto forma di rendita –
come nel caso specifico – una “diffida ai debitori” è possibile alle stesse
condizioni cui la diffida è data per l'incasso di contributi alimentari. Onde il
rigetto delle obiezioni sollevate dal convenuto e l'emanazione del provvedimento
richiesto dall'istante.
3.
Nell'appello il
convenuto torna a lamentare una lesione del suo minimo esistenziale, asserendo
che la sentenza impugnata non gli garantisce quanto la legge federale
sull'esecuzione e sul fallimento assicura a un debitore oggetto di pignoramento
(art. 93 cpv. 1 LEF). La doglianza è già stata partitamente esaminata nella
sentenza del 1° febbraio 2018 con cui questa Camera ha respinto l'appello di AP
1.
contro la mancata soppressione cautelare del contributo di mantenimento per
l'ex moglie nella causa di merito DM.2017.36, tuttora pendente (sopra, lett. B).
In quella decisione la Camera ha spiegato come si calcola il minimo esistenziale
del diritto esecutivo nel caso di un debitore che, risposatosi, deve versare
contributi di mantenimento alla prima moglie (consid. 3 e 7). Ed essa ha condiviso
l'opinione del Pretore aggiunto, secondo cui nella fattispecie la trattenuta di
fr. 2500.– mensili non intacca il minimo esistenziale del convenuto. Sulla
questione non giova pertanto ripetersi.
4.
Quanto all'indennità
vitalizia di fr. 500.– mensili sostitutiva della previdenza professionale
(compresa nel contributo di mantenimento), il convenuto ribadisce che una
simile pretesa non dà diritto a una “diffida ai debitori”. Il Pretore aggiunto
è stato di altro avviso con riferimento a Geiser/Senti
(in: Schneider/Geiser/ Gächter [curatori], LPP et LFLP, commentario, Berna
2010, n. 9 ad art. 22b LFLP). L'appellante obietta che quest'ultimo
orientamento non trova riscontro nella giurisprudenza. A parte il fatto però
che un indirizzo di dottrina può essere fondato anche prima di essere recepito dai
tribunali, quanto il convenuto pretende non è vero. Intanto l'applicabilità
dell'art. 132 cpv. 1 CC a tutela di
rendite sostitutive della previdenza professionale è approvata dalla
dottrina dominante (Baumann/Lauterburg in: Schwenzer [curatrice], FamKomm
Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 80 ad art. 124 vCC; Steiner,
Die Anweisungen an die Schuldner – Die Voraussetzungen
der Massnahmen nach Art. 132 Abs. 1, Art. 177 und Art. 291 ZGB sowie
Art. 13 Abs. 3 PartG, Ginevra/Zurigo/ Basilea 2015, pag. 35 n. 107; Kotronis, Die Sicherheitsleistung im
Privatrecht – Eine rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung zum
deutschen und schweizerischen Privatrecht, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 166
seg.). Inoltre simile orientamento è già stato considerato anche dalla
giurisprudenza (menzionata in: Kotronis,
op. cit., pag. 167 nota 632). Non vi era ragione dunque perché, nel
quadro di un giudizio meramente sommario come quello che presiede all'emanazione
di una “diffida ai debitori” (sopra, consid. 1), il Pretore aggiunto se ne scostasse.
5.
Ne discende che,
privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali
seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato comunicato a AO 1. Relativamente al gratuito patrocinio per cui
insta il convenuto nell'appello, esso non può entrare in linea di conto.
Quand'anche AP 1 si trovasse in gravi ristrettezze (estremi che ch'egli non ha per
nulla reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta contenuta nell'inc.
11.2018.1
giudicato il 1° febbraio 2018 da questa Camera attestando se mai una
sostanza di fr. 105 036.–:
sentenza citata alla lett. B, consid. 9), il ricorso appariva privo fin dall'inizio di ogni
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere
notificato alla controparte per osservazioni.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid.
1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).