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Decisione

11.2018.15

Diffida ai debitori chiesta dall'ex coniuge per la trattenuta di indennità mensili sostitutive della previdenza professionale

19 febbraio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2017.1319 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 30 novembre 2017 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

del 2 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 gennaio

2018 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2018.15) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2018.16);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 giugno

2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1

(1940) ed AO 1 (1939), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava

a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili,

oltre a un'indennità vitalizia di fr. 500.– men­sili

sostitutiva della previdenza professionale (inc. OA.2008.7). Tale

sentenza è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato con __________

S__________ (1963).

B. Il 13 aprile 2017 AP

1 ha adito il medesimo Pretore, sostenendo di essere in procinto di cessare l'attività

lucrativa e chiedendo di sopprimere dal 1° agosto 2017 il contributo di mantenimento

per l'ex moglie. La convenuta ha proposto di respingere l'azione. AP 1 ha

sollecitato il 19 luglio 2017 la soppressione del contributo già in via

cautelare. Statuendo il 15 dicembre successivo dopo il contraddittorio, il

Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare. Un appello presentato il

2 gen­naio 2018 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 1° febbraio 2018

(inc. 11.2018.1). La causa di merito è tuttora pendente (inc.

DM.2017.36).

C. Nel frattempo, con

istanza del 30 novembre 2017 AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse

all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino di trattenere dalla rendita pensionistica

versata a AP 1 la somma di fr. 2500.– mensili (pari al contributo di

mantenimento fissato nella sentenza di divorzio), riversandola su un conto bancario

a lei intestato. Al contraddittorio del 21 dicembre 2017 il convenuto ha proposto

di respingere la richiesta. Con sentenza del 22 gennaio 2018 il Pretore aggiunto

ha accolto l'istanza e ordinato la trattenuta litigiosa. Le spese processuali

di fr. 250.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'ex

moglie fr. 450.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2018

per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, l'istanza di

trattenuta sia respinta e la decisione del Pretore aggiunto sia riformata di

conseguenza. Preliminarmente egli postula inoltre la concessione del gratuito

patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”

per contributi alimentari dovuti all'ex moglie (art. 132 cpv. 1 CC)

postulata “al di fuori di un processo sul­l'obbligo di mantenimento dopo il

divorzio” – come in concreto, la trattenuta riguardando contributi di

mantenimento fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271

lett. i CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la

decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 23

gennaio 2018, di modo che l'appello, presentato il 2 febbraio 2018 (ultimo

giorno utile), è tempestivo. Quanto al valore litigioso, trattandosi di un

contributo di mantenimento vitalizio di fr. 2500.– mensili, l'ammontare

minimo di fr. 10 000.– è sicuramente dato (art. 92

cpv. 2 CPC; DTF 137 III 196 in alto con riferimento all'analogo art. 51 cpv. 4

LTF). Anche sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 proponeva di respingere la

“diffida ai debitori” chiesta dall'ex moglie non perché contestasse il mancato

versamento di contributi alimentari da parte sua, ma perché invocava l'intangibilità

del proprio minimo esistenziale. Inoltre egli sosteneva che l'indennità

vitalizia di fr. 500.– men­sili sostitutiva della previdenza

professionale, compresa nell'importo di fr. 2500.–, non dà diritto a una

“diffida ai debitori”. Il primo giudice ha respinto simili argomentazioni. Ha

rilevato che nella fattispecie la trattenuta di fr. 2500.– mensili non

intacca il minimo esistenziale del convenuto calcolato secondo i principi del

diritto esecutivo, anche se non lascia spazio a un gran margine disponibile. Riguardo all'indennità vitalizia

sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv. 1 vCC), egli ha

ricordato che qualora una tale indennità sia erogata sotto forma di rendita –

come nel caso specifico – una “diffida ai debitori” è possibile alle stesse

condizioni cui la diffida è data per l'incasso di contributi alimentari. Onde il

rigetto delle obiezioni sollevate dal convenuto e l'emanazione del provvedimento

richiesto dall'istante.

3.

Nell'appello il

convenuto torna a lamentare una lesione del suo minimo esistenziale, asserendo

che la sentenza impugnata non gli garantisce quanto la legge federale

sull'esecuzione e sul fallimento assicura a un debitore oggetto di pignoramento

(art. 93 cpv. 1 LEF). La doglianza è già stata partitamente esaminata nella

sentenza del 1° febbraio 2018 con cui questa Camera ha respinto l'appello di AP

1.

contro la mancata soppressione cautelare del contributo di mantenimento per

l'ex moglie nella causa di merito DM.2017.36, tuttora pendente (sopra, lett. B).

In quella decisione la Camera ha spiegato come si calcola il minimo esistenziale

del diritto esecutivo nel caso di un debitore che, risposatosi, deve versare

contributi di mantenimento alla prima moglie (consid. 3 e 7). Ed essa ha condiviso

l'opinione del Pretore aggiunto, secondo cui nella fattispecie la trattenuta di

fr. 2500.– mensili non intacca il minimo esistenziale del convenuto. Sulla

questione non giova pertanto ripetersi.

4.

Quanto all'indennità

vitalizia di fr. 500.– men­sili sostitutiva della previdenza professionale

(compresa nel contributo di mantenimento), il convenuto ribadisce che una

simile pretesa non dà diritto a una “diffida ai debitori”. Il Pretore aggiunto

è stato di altro avviso con riferimento a Geiser/Senti

(in: Schneider/Geiser/ Gächter [curatori], LPP et LFLP, commentario, Berna

2010, n. 9 ad art. 22b LFLP). L'appellante obietta che quest'ultimo

orientamento non trova riscontro nella giurisprudenza. A parte il fatto però

che un indirizzo di dottrina può essere fondato anche prima di essere recepito dai

tribunali, quanto il convenuto pretende non è vero. Intanto l'applicabilità

dell'art. 132 cpv. 1 CC a tutela di

rendite sostitutive della previdenza professionale è approvata dalla

dottrina dominante (Baumann/Lauterburg in: Schwenzer [curatrice], FamKomm

Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 80 ad art. 124 vCC; Steiner,

Die Anweisungen an die Schuldner – Die Voraussetzungen

der Massnahmen nach Art. 132 Abs. 1, Art. 177 und Art. 291 ZGB sowie

Art. 13 Abs. 3 PartG, Ginevra/Zurigo/ Ba­silea 2015, pag. 35 n. 107; Kotronis, Die Sicherheitsleistung im

Privatrecht – Eine rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung zum

deutschen und schweizerischen Privatrecht, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag. 166

seg.). Inoltre simile orientamento è già stato considerato anche dalla

giurisprudenza (menzionata in: Kotronis,

op. cit., pag. 167 nota 632). Non vi era ragione dunque perché, nel

quadro di un giudizio meramente sommario come quello che presiede all'emanazione

di una “diffida ai debitori” (sopra, consid. 1), il Pretore aggiunto se ne scostasse.

5.

Ne discende che,

privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali

seguono il precetto della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato comunicato a AO 1. Relativamente al gratuito patrocinio per cui

insta il convenuto nell'appello, esso non può entrare in linea di conto.

Quand'anche AP 1 si trovasse in gravi ristrettezze (estremi che ch'egli non ha per

nulla reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta contenuta nell'inc.

11.2018.1

giudicato il 1° feb­braio 2018 da questa Camera attestando se mai una

sostanza di fr. 105 036.–:

sentenza citata alla lett. B, consid. 9), il ricorso appariva privo fin dall'inizio di ogni

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere

notificato alla controparte per osservazioni.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid.

1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confer­mata.

2. Le

spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).