11.2018.17
Eredi che chiedono di essere reintegrati nel termine per rinunciare a una successione
30 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.17
Lugano
30 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.114 (rinuncia
alla successione) della Pretura del Distretto di Bellinzona conseguente a una dichiarazione
del 19 gennaio 2018 formulata da
AP 1, per sé e in
rappresentanza di
AP 2
AP 3
AP 4, e
AP 5
riguardo
all'eredità fu N__________ __________ (1940-2017),
già
in,
giudicando
sull'appello (“reclamo”) del 5 febbraio 2018 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP
4 e AP 5 contro la decisione emessa dal Pretore il 1° febbraio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. N__________ __________ (1940), è deceduta a __________, suo ultimo
domicilio, il 19 agosto 2017, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono
il marito F__________ (1938) con i cinque
figli nati da un primo matrimonio: AP 2 (1961), AP 3 (1962), AP 4 (1963), AP 1
(1966) e AP 5 (1973), come risulta da un certificato ereditario emesso il 29
dicembre 2017, su richiesta di F__________, dal Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona (inc. SO.2017.1428).
B. Il 19 gennaio 2018 AP 1, AP
2, AP 4, AP 3 e AP 5 si sono rivolti al Pretore, comunicandogli la rinuncia
alla successione materna. Con decisione del 1° febbraio 2018 il Pretore ha
respinto l'istanza senza riscuotere spese.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 sono insorti a questa Camera con un appello
(“reclamo”) del 5 febbraio 2018 in cui chiedono di accertare la loro rinuncia
alla successione. Il memoriale non ha formato oggetto di notifica per
osservazioni.
in diritto: 1. La rinuncia di un erede alla
successione è un atto di volontaria giurisdizione (sentenza del Tribunale
federale 5A_104/2014 del 10 ottobre 2014 consid. 3.4 con rinvio a DTF 114 II
220), cui si applica – in mancanza di altre norme cantonali – la procedura
sommaria dell'art. 248 lett. e CPC come diritto surrogato (DTF 139 III 227 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.92
del 13 gennaio 2015 consid. 1). Tale procedura prevede la possibilità di
appellare entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale
federale 5A_104/2014 del 10 ottobre 2014 consid. 1). Nella fattispecie
manca qualsiasi dato sul valore della rinuncia. Considerato nondimeno che per le
sole onoranze funebri la successione registra un debito di fr. 8500.–, si può supporre,
almeno nel dubbio, che il valore di fr. 10 000.–
sia raggiunto. Tempestivo, il “reclamo” di AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 può
quindi essere trattato come appello.
2. Gli eredi legittimi
possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) entro tre
mesi dal momento in cui hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a
meno che provino di avere conosciuto l'apertura della successione più tardi (art. 567
CC). La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni
né riserve, dinanzi all'autorità competente (nel Cantone Ticino, il Pretore:
art. 86a cpv. 1 lett. d LAC), che la iscrive in uno speciale registro
(art. 570 CC). Tale registro non dispiega autorità di forza giudicata, ma si
limita a documentare l'inoltro della rinuncia, senza attestare la validità
dell'atto o disciplinarne gli effetti. L'autorità competente per ricevere la rinuncia
si limita così a eseguire l'iscrizione, senza esaminare la validità della
dichiarazione (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 4 con rimandi). Essa può rifiutare tuttavia
di iscrivere una rinuncia manifestamente tardiva, indeterminata o condizionata.
Ad ogni modo la decisione presa da tale autorità non vincola il giudice di merito, il quale potrà anche concludere
diversamente statuendo su un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o su
un'eventuale azione
di accertamento (RtiD II-2014 pag. 765 consid. 3).
3. In concreto il Pretore
ha respinto l'istanza con cui AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 dichiarano di
rinunciare alla successione fu N__________ perché “i richiedenti non hanno
indicato di essere venuti a conoscenza della morte della madre in un momento
successivo al 19 agosto 2017 e questa Pretura ha già proceduto il 29 dicembre
2017 al rilascio del certificato ereditario”, onde la tardività della richiesta.
Gli appellanti non contestano di avere rinunciato alla successione oltre tre
mesi dopo avere avuto conoscenza della morte della madre (art. 567 CC), ma fanno
valere una serie di “problemi oggettivi” per giustificare il ritardo, invocando
l'art. 576 CC. Formulata per la prima volta in appello senza essere fondata su
mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), tale richiesta appare tuttavia irricevibile.
Se mai il memoriale potrebbe essere trasmesso al Pretore per essere trattato
come domanda di restituzione del termine a norma dell'art. 576 CC. Prima di procedere
in tal senso giovi verificare tuttavia che la richiesta di restituzione non appaia
già d'acchito irricevibile o infondata.
4. La fissazione di un
nuovo termine per rinunciare all'eredità in forza dell'art. 576 CC è possibile
per “gravi motivi”, cioè per circostanze eccezionali, e si giustifica qualora
appaia iniquo esigere che l'erede osservasse strettamente il termine nelle
circostanze specifiche. Il ritardo nel dichiarare la rinuncia non deve ricondursi
tuttavia a esitazione, disattenzione o inerzia. La diligenza è un requisito
imprescindibile per postulare una restituzione del termine. Chi chiede di
essere reintegrato nel diritto di ripudiare un'eredità deve avere fatto il
possibile – ossia quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui – per
rispettare la scadenza trimestrale. In caso contrario la fissazione di un nuovo
termine non entra in linea di conto, nemmeno se la perdita del diritto implica per
l'erede gravi conseguenze (RtiD II-2014 pag. 765 consid.
4a con rinvii; v. anche Sandoz in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 576). Chi chiede la
restituzione di un termine, inoltre, deve agire con la sollecitudine imposta
dalle circostanze, non appena conosciuto il motivo di restituzione (Sandoz, op. cit., n. 14 ad art. 576 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,
5ª edizione, n. 5 ad art. 576).
a) In
concreto N__________ è deceduta il 19 agosto 2017 e i figli hanno postulato la
restituzione del termine il 5 febbraio 2018. Tutto si ignora sul momento in cui
essi sono venuti a conoscenza degli asseriti problemi che affliggono il patrigno,
sulla scoperta del contenzioso successorio da loro accennato e sul debito della
successione verso la ditta di onoranze funebri. Già per questa ragione la
tempestività dell'istanza di restituzione appare dubbia. Si volesse, comunque
sia, da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le ragioni in
appresso.
b) Gli
appellanti si dichiarano preoccupati dell'eventuale passivo della successione (“non
abbiamo un quadro su eventuali debiti”), affermando che le facoltà intellettive
di F__________, da loro creduto in grado di gestire la situazione come apparentemente
è avvenuto con la loro madre nel corso dell'ultimo trentennio, avevano subìto
un tracollo proprio in seguito al decesso di lei, tanto che sua sorella M__________
cerca “di seguire ogni aspetto economico e burocratico” dell'eredità. L'art.
576 CC non può essere applicato tuttavia per rimediare a mancanze degli eredi
(DTF 114 II 222 consid. 2). Nella fattispecie gli appellanti non
possono valersi quindi della loro stessa inattività, ammettendo di non avere
“seguito la situazione finanziaria negli ultimi 30 anni”, per
ottenere una restituzione del termine. Del resto, fossero stati inquieti per
eventuali debiti della successione, essi avrebbero potuto postulare – per
esempio – il beneficio d'inventario (art. 580 CC) o la liquidazione d'ufficio
dell'eredità (art. 593 CC).
c) Quanto
al fatto di avere scoperto il coinvolgimento della madre in “un contenzioso di
una comunione ereditaria legato a una persona della famiglia”, litigio al quale
gli appellanti intendono rimanere estranei, ciò potrebbe fors'anche configurare
un grave motivo ai fini dell'art. 576 CC. Nulla è dato di sapere, tuttavia,
sull'influenza che potrebbe avere l'esito di tale contenzioso,
di cui tutto si ignora, sull'entità del compendio ereditario o sulla qualità di
eredi. Quanto al fatto che F__________ abbia organizzato il funerale della
moglie senza disporre dei mezzi necessari, sicché “ora rimane la parte del
servizio funerario di fr. 8500.– da saldare”, tale circostanza non impediva
agli appellanti di rinunciare alla successione entro il termine di tre mesi.
d) Che
gli appellanti fossero intenzionati infine a “inoltrare una richiesta [di rinuncia]
unitaria per i cinque fratelli onde evitare malintesi o dissapori” è possibile.
Non basta tuttavia per giustificare una restituzione del termine in virtù
dell'art. 576 CC, tanto meno ove si pensi che i fratelli sono
tutti domiciliati nel Cantone Ticino e non spiegano quali particolari difficoltà
comunicative ostassero a una richiesta di proroga prima della scadenza del
trimestre. Essi invocano la “mancanza di contatti con uno degli eredi da oltre
20 anni” e l'assenza all'estero di un altro erede dopo il funerale della madre,
ma in caso di urgenza ognuno di loro avrebbe potuto postulare una dilazione del
termine (DTF 114 II 224 consid. 4). Se ne conclude che, mancando già a prima
vista in concreto “motivi gravi” nel senso dell'art. 567 CC, non avrebbe senso
trasmettere l'appello al Pretore per essere trattato come domanda di restituzione
del termine.
5. Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non avendo formato
oggetto di notifica per osservazioni.
6. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
incomberà agli appellanti rendere verosimile, in caso di ricorso al Tribunale
federale, che il valore litigioso raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Notificazione a.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).