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Decisione

11.2018.18

Trattenuta (e modifica) di stipendio; notifica di atti giudiziari all'estero

5 giugno 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5). Anche al

riguardo l'appello si rivela perciò sprovvisto di fondamento.

8. Quanto al minimo

esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo, l'appellante asserisce che

l'importo di fr. 1200.– è troppo elevato, poiché l'interessato vive in Italia “dove

il costo della vita è più basso”. Essa fa notare inoltre che nel fabbisogno

minimo dell'interessato non rientra il rimborso di fr. 1500.– mensili per un debito

nei confronti del datore di lavoro, il sostentamento dei figli essendo prioritario.

a) Le

contestazioni testé riassunte sono nuove, la convenuta essendo rimasta assente

ingiustificata all'udienza dell'8 febbraio 2018 indetta dal Pretore. Esse

sarebbero così irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Trattandosi di

minorenni, vige nondi­meno il principio inquisitorio illimitato, di modo che

nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e provvede a chiarire le circostanze anche di propria iniziativa (art.

296 cpv. 1 CPC). In concreto l'interesse del figlio L__________ consiste

nell'ottenere il contributo di mantenimento, ovvero nel vedere confermata la trattenuta di stipendio. Il giudice esamina

quindi i fatti d'ufficio.

b) Relativamente

al minimo esistenziale di AP 1, una trattenuta di stipendio fondata su una

diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso

in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissa­zione dei

contributi alimentari (foss'anche per la nascita di un altro figlio), almeno il

fabbisogno minimo di lui calcolato secondo i principi della legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvii).

Trattandosi di un debitore sposato, convivente o in unione domestica

registrata, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste – di regola –

nella metà del minimo esistenziale per coppia, cui si aggiungono i supplementi

che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il

costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il consegui­mento

del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di

lavoro), il pre­mio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i

contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 con­sid. 4.2.2).

Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella mezza locazione

dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a

eventuali accordi interni fra conduttori sul riparto delle spese (cfr.

DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro conduttore

non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083

n. 63c), nel qual caso si riconosce nel minimo esistenziale del debitore

l'intero costo dell'alloggio. Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative,

essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), co­me non vanno considerate le

imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).

c) In

concreto è pacifico che AP 1 vive stabilmente con B__________ M__________,

dalla quale ha avuto G__________ (nata il 5 dicembre 2015) e dalla quale

avrà un altro figlio (verbale del­l'8 febbraio 2018, pag. 2). Dovendo

accudire B__________ M__________ a una bambina in tenera età, non si può

ragionevolmente pretendere che essa intraprenda un'attività lucrativa. Il

minimo esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo ammonta, perciò, nella

metà di quello di base per coppia (fr.1700.– mensili), cioè fr. 850.– mensili,

cui si aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi

che riguardano lui solo. Anzi, secondo il diritto esecutivo, quando i

conviventi hanno un figlio comune e non si possa ragionevolmente pretendere

dalla convivente l'esercizio di un'attività lucrativa, il minimo esistenziale

del debitore è finanche l'intero minimo di base per coniugi (CEF, sentenza inc.

15.2013.28 del 6 maggio 2013, consid. 8.1 con

rinvii). Sta di fatto che, come questa Camera ha già avuto modo di

precisare, a debitori che risiedono nella fascia di confine si giustifica di

applicare una riduzione del 20% per il minor costo della vita rispetto alla

Svizzera (I CCA, sentenza inc. 11.2011.128 del 16 aprile 2014 consid. 7h con

riferimento; cfr. anche sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid.

7a). Ne segue che il minimo esistenziale di AP 1 ai fini del diritto esecutivo

ammonta in concreto a fr.1360.– mensili (fr. 1700.– meno il 20%), cui si

aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi che

riguardano lui soltanto.

d) Ciò

premesso, invece del minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili conteggiato dal

Pretore, nel caso specifico va riconosciuto a AP 1 un minimo esistenziale dell'esecutivo

di fr. 1360.– mensili, cui si aggiungono l'intero costo dell'alloggio (fr.

633.90 mensili) e le altre spese non contestate da AO 1 (spese di trasferta fr.

300.–, retta dell'asilo per G__________ fr. 230.50, ripetizioni per P__________

fr. 92.20, doposcuola per P__________ fr. 53.–, utenze comunali per

abitazione fr. 170.60, fabbisogno in denaro di P__________ fr. 600.–,

fabbisogno in denaro di G__________ fr. 360.–, contributo versato a G__________ P__________ per L__________ fr.

231.70), onde un totale di fr. 4031.90 mensili.

9. Per quel che

riguarda il reddito di AP 1, agli atti figura unicamente un conteggio di

stipendio del mese di gennaio 2017 da cui si evince che a fronte di un salario

di fr. 4593.60 mensili lordi l'interessato guadagna, una volta dedotti gli

oneri sociali e l'imposta alla fonte, fr. 2891.65 mensili netti (doc. B, 5° foglio).

Tale importo è al netto però di una rata di fr. 1500.– mensili che il datore di

lavoro trattiene dallo stipendio in rimborso di un prestito da lui elargito al

lavoratore (interrogatorio di AP 1 dell'8 febbraio 2018: verbali, pag. 2; v.

anche dichiarazione prodotta quello stesso 8 febbraio 2018). E il mantenimento

della famiglia, in particolare il sostentamento dei figli, è prioritario

rispetto al rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb

con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio

2017 consid. 7c), sicché la restituzione del mutuo non può essere considerata.

Ne segue uno stipendio mensile di fr. 4391.65 mensili, cui va aggiunta la quota

di tredicesima (circa fr. 300.– mensili). Il Pretore si è fondato su un reddito

dichiarato dall'interessato di fr. 3860.– mensili, trascurando che tale cifra

non trova alcun riscontro agli atti e che essa nemmeno comprende la quota di tredicesima

(verbale del­l'8 febbraio 2018, pag. 2).

10. Nelle condizioni

descritte, con un reddito di fr. 4691.65 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4031.90

mensili, AP 1 conserva un margine di circa fr. 660.– mensili (corrispondenti a

circa € 570.00) con cui può far fronte al contributo alimentare per L__________.

Non si può dire quindi che il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sia

leso, sicché nel risultato non sussistevano i presupposti perché il Pretore

annullasse la trattenuta di stipendio. Si aggiunga che, quand'anche la

trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale

del diritto esecutivo, ciò ancora non significava che essa andasse revocata in

tutto o in parte. Questa Camera ha già avuto occasione di ricordare che il

fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123 III

332; Vonder Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di

stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non

riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con

redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo

(compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore)

deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il

creditore vede intaccare il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami).

Nell'ipotesi in cui la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere

sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, di conseguenza, nel caso specifico

il suo ammontare sarebbe stato da determinare anche in funzione di tale precetto.

11. Nelle osservazioni

all'appello AP 1 fa valere che, comunque sia, L__________ vive attualmente in

Calabria dalla nonna materna, alla quale egli versa direttamente € 200.00

mensili, di modo che AO 1 non è nemmeno legittimata a chiedere la trattenuta di

stipendio. Il problema è che il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori

può tenere conto di modifiche delle circostanze successive alla decisione in

cui figurano i contributi alimentari, tutt'al più, come un giudice del rigetto

dell'opposizione (Bastons Buletti

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 291 con riferimenti). Il

debitore deve dunque recare prove immediatamente esperibili, prove che in

concreto l'interessato non ha neppure offerto. Come lo stesso Pretore

riconosce, la situazione di L__________ è “tutt'altro che chiara”. E in

presenza di circostanze che non possono essere accertate immediatamente e con

certezza il giudice della trattenuta non può modificare o sospendere l'obbligo

di pagamento. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di

buon diritto.

12. L'appellante si duole

altresì che il Pretore le abbia rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio “per

impossibilità d'esito favorevole delle tesi proposte e per la temerarietà

processuale del suo com­portamento”. Essa contesta che la sua resistenza fosse

sprovvista di esito favorevole, “stante come la scrivente abbia telefonato alla

Pretura per spiegare i motivi della mancata presenza alla successiva udienza

[dell'8 febbraio 2018], dopo avere ricevuto tutta la documentazione ed essersi

resa conto di ciò che effettivamente si sarebbe dovuto discutere, formulando comunque

delle osservazioni scritte, regolarmente depositate”. Tale motivazione cade nel

vuoto. Rifiutandosi di comparire personalmente in udienza e presentando un

memoriale non richiesto, AO 1 ha infatti compiuto atti perfettamente inutili.

Intanto perché in tal modo essa si è sottratta al contraddittorio sulla richiesta

della controparte e in secondo luogo perché, insistendo nel sostenere l'incompetenza

del Pretore, essa ha reiterato una tesi senza fondamento (sopra, consid. 5). A

ragione il Pretore ha rifiutato dunque all'interessata il beneficio del

gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).

13. Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

tuttavia avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti al

Pretore, comprese quelle sul minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardanti

AP 1. Rifiutandosi di comparire dinanzi al primo giudice, essa medesima ha dato

adito a una procedura di appello della quale non può giovarsi. Sia come sia,

nella fattispecie tutto induce a presumere che una riscossione di spese

all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario cantonale. Tanto vale

pertanto rinunciare, eccezionalmente, a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'appellante non può pretendere indennità

– una volta ancora – per un appello da lei stessa provocato.

L'esito dell'attuale

decisione non incide sul dispositivo di pri­mo grado in materia di spese

processuali, il Pretore avendo rinunciato alla riscossione di oneri. Riguardo

alle ripetibili, per tacere del fatto che una pretesa non cifrata si rivela irricevibile (DTF 137 III 619

consid. 4.3 con riferimenti), davanti al Pretore la legale di AO 1 ha compiuto

solo una prestazione inutile (la stesura di un memoriale in cui essa contestava

a torto la competenza del primo giudice). Non è il caso perciò di intervenire

al proposito.

14. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio in

appello, il primo requisito da vagliare a tal fine è l'indigenza della richiedente

(art. 117 lett. a CPC). Incombe

infatti a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio rendere verosimile

tale presupposto, illustrando la propria

situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), non senza recare per

quanto possibile le prove neces­sarie (sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2

e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 522). In concreto tutto si ignora sulla situazione

finanziaria dell'interessata. Assistita da una legale, costei non poteva ignorare

tuttavia l'esigenza di sostanziare la propria richiesta. Né toccava a questa Camera

interpellare l'appellante o sollecitare la produzione di documenti (sentenza

del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5marzo 2018 consid. 5.3). Non si

disconosce che nella precedente procedura di diffida ai debitori l'interessata

aveva ottenuto “eccezionalmente” dal Pretore il beneficio richiesto. Ciò non la

esonerava tuttavia dal presentare la necessaria documentazione in questa sede, men

che meno ove si consideri che essa non contesta di avere ripreso nel frattempo l'esercizio

di un'attività lucrativa. In condizioni siffatte è esclusa la concessione del

beneficio.

Considerandi

II. Sull'“opposizione”

e sull'appello di AP 1

15.

AP 1 ha preso conoscenza

della decisione impugnata dal proprio datore di lavoro il 29 gennaio 2018,

decisione che gli è pervenuta personalmente il 1° febbraio 2018. L'“opposi­zione”

del 31 gennaio 2018 e l'appello del 9 febbraio successivo sono dunque tempestivi.

L'accoglimento dell'appello presentato da AO 1 e il conseguente ripristino

dell'ordine di trattenuta fa sì che l'“opposizione” di AP 1 non perda interesse.

Va trattata pertanto come appello contro la decisione del 25 gennaio 2018.

Quanto al memoriale del 9 febbraio successivo, esso va considerato quale

completazione del­l'ap­pello, ammissibile poiché introdotta entro la scadenza

del termine di impugnazione (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n.12 ad art. 311; Mathys

in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 15 ad art. 311). Nulla osta

dunque alla trattazione dei due rimedi.

16.

Nella decisione

impugnata il Pretore, accertata l'esistenza di un valido titolo esecutivo (il

decreto emesso dal Tribunale di Varese), ha ordinato la trattenuta di stipendio,

vista “la reiterata trascuranza del convenuto nell'adempimento dei suoi doveri

di mantenimento verso il figlio” benché il suo minimo esistenziale risultasse “verosimilmente

rispettato”. AP 1 lamenta anzitutto una lesione del proprio diritto di essere

sentito per non avere potuto partecipare al dibattimento del 25 gennaio 2018 e non

essersi così potuto difendere. Egli fa valere che agli inizi di gennaio del 2018

si trovava a __________ con la compagna e i figli, sicché non ha potuto ritirare

la convocazione del Pretore.

a) L'art.

253.

CPC dispone che se un'istanza presentata nell'am­bito di una procedura

sommaria non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. In

concreto si evince dagli atti che il 19 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha notificato

l'istanza al convenuto per invio raccomandato al recapito indicato da AO 1 (via

__________, __________), citando le parti all'udienza del 25 gennaio 2018. Dal “tracciamento

degli invii” postali Easy Track relativo al plico in questione (__________) consta

però che il 3 gennaio 2018 l'invio è stato “respinto” e che dopo il

periodo di giacenza di un mese nell'ufficio postale italiano è tornato alla

Pretura il 14 febbraio 2018 “per compiuta giacenza”.

b) Che,

dandosi una notificazione di atti giudiziari in Italia, il Pretore potesse procedere

direttamente per via postale è fuori discussione (RtiD II-2010 pag. 749 consid.

4; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_399/2014 dell'11 febbraio 2015 consid.

2.

). Analogamente a quanto vale in Svizzera nel caso di invii postali raccomandati

non ritirati (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), anche nell'eventualità di una notifica

postale all'estero vige inoltre la finzione per cui la consegna di una

raccomandata si presume avvenuta al più tardi l'ultimo dei sette giorni di

giacenza nell'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato

lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale e che il

destinatario potesse aspettarsi l'invio (RtiD II-2010 pag. 750; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvii).

c) Se

alla posta tocca dimostrare che un tentativo di consegna ha avuto luogo e quando,

i registri postali o i “tracciamenti degli invii” del sistema elettronico

“Track & Trace” (ora “Easy Track”) facendo fede al riguardo e presumendosi

esatti, al destinatario che sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di

ritiro e di non avere potuto ritirare il plico raccomandato allo sportello

postale incombe di vincere simile presunzione. Trattandosi di un fatto

negativo, non gli si chiede una prova piena. Una verosimiglianza preponderante

basta. La mera ipotesi di una dimenticanza o di un errore del portalettere non

è sufficiente tuttavia per sovvertire la presunzione di esattezza legata alle

registrazioni postali. A tal fine occorrono indizi concreti (I CCA, sentenza

inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015, consid. 3.3).

d) Si

ricordi che l'ordinamento giuridico italiano mostra finanche maggiore severità.

Intanto l'art. 1335 del Codice civile italiano stabilisce espressamente che “la

proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a

una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono

all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua

colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Inoltre la giurisprudenza ha

avuto modo di confermare che una lettera raccomandata non consegnata per

assenza del destinatario (o di un'altra persona abilitata a riceverla) si presume

giunta al recapito già “con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico

presso l'ufficio postale”. Per capovolgere tale presunzione il destinatario

deve dimostrare di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di avere notizia

del tentativo di consegna, ad esempio perché assente all'estero o perché ricoverato

per un lungo periodo in ospedale in seguito a malattia o infortunio (I CCA,

sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4c con rinvii).

e) Nella

fattispecie, come detto, dal sistema elettronico Easy Track risulta che l'invio

raccomandato è stato respinto il 3 gennaio 2018. Ciò significa che il

destinatario (o un'altra persona abilitata a riceverlo) ha rifiutato la

consegna del plico (si vedano le informazioni sulla nozione di “rinvio” nella sezione

“Eventi, Monitorare gli invii” in: https://www.post.ch/it/ com­merciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/

eventi-monitorare-gli-invii#S06”). L'appellante non allude a errori o

indicazioni inveritiere da parte della posta. Sostiene di essere stato a __________

in quel periodo, ma non reca alcun elemento che possa far apparire verosimile

l'asserzione. La notifica dell'invio raccomandato contenente la convocazione in

Pretura all'udienza del 25 gennaio 2018 è pertanto validamente avvenuta. Né

l'appellante poteva dirsi sorpreso della citazione, il suo stipendio essendo

già colpito da sequestro per mancato pagamento di contributi alimentari (doc. C

e D nell'inc. SO.2017.6560). Egli non poteva disconoscere quindi che, prima o

poi, AO 1 avrebbe messo in esecuzione il decreto del Tribunale di Varese.

Invano egli lamenta perciò una violazione del suo diritto di essere sentito

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4d).

Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.

17.

L'appellante afferma

poi di avere versato il contributo alimentare per i figli e lamenta una lesione

del suo minimo esistenziale. Ci si può domandare se, sollevate per la prima

volta in questa sede, simili contestazioni siano ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

Sia come sia, il versamento di € 200.00 mensili alla suocera G__________ P__________

(presso cui risiederebbe il figlio L__________) non libera l'appellante dai

suoi obblighi. Se ritiene che il contributo di mantenimento a suo carico non

sia più conforme allo stato di fatto, un debitore deve attivarsi presso il giudice

competente per ottenerne la modifica (sopra, consid. 9). Non può agire

unilateralmente di propria iniziativa. Fino al momento in cui il Tribunale di

Varese non lo modificherà, il decreto del 1° giugno 2015 rimane quindi esecutivo

e il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica

di una diffida ai debitori) vi si deve per principio attenere.

Quanto al minimo esistenziale

del diritto esecutivo, già si è spiegato che una trattenuta di stipendio

fondata su un avviso ai debitori deve rispettarlo (sopra, consid. 8b). Si è

visto però che nel caso specifico non se ne ravvisa una lesione. Si ripete: qualora

un debitore alimentare non sia più in grado di versare il contributo di mantenimento

fissato dal tribunale, deve rivolgersi al giudice della modifica (non al

giudice dell'esecuzione) e chiedere la modifica di tale contributo. Il giudice

dell'esecuzione si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare

l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ne

discende che l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso.

18.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello del 9 febbraio 2018.

19.

Le spese processuali seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per i motivi esposti in relazione

all'appello di AO 1 si giustifica rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo

stata chiamata a presentare osservazioni.

III. Sui

rimedi giuridici a livello federale

20.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la anche soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2018.18, 11.2018.22 e 11.2018.23 sono

congiunte.

2. L'appello di AP 1 è

respinto e la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018 è confermata.

3. Non si riscuotono spese per tale decisione.

4. L'appello di AO 1 è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata dal Pretore il

9 febbraio 2018 è così riformato:

L'istanza di

modifica presentata da AP 1 volta alla revoca della trattenuta di stipendio

decretata il 25 gennaio 2018 è respinta.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

5. Non si riscuotono spese per tale decisione né

si assegnano ripetibili.

6. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

7. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione

a:

–SA, (dispositivo n. 4, al

passaggio in giudicato);

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).