11.2018.18
Trattenuta (e modifica) di stipendio; notifica di atti giudiziari all'estero
5 giugno 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.18
11.2018.22
11.2018.23
Lugano
5 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.6560 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 19 dicembre 2017 da
AO 1 (Varese)
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (Varese)
(con
recapito presso RA 1),
e nella causa
SO.2018.522 (modifica di diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa
il 31 gennaio 2018 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando
sull'“opposizione” del 31 gennaio 2018 e sull'appello del 9 febbraio 2018
presentati da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018
(inc. 11.2018.18),
così
come sull'appello del 23 febbraio 2018 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 febbraio 2018 (inc. 11.2018.22) e sulla contestuale richiesta
di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.23);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1986) e AO 1 (1990),
cittadini italiani domiciliati in provincia di Varese, sono i genitori di P__________
(26 agosto 2007) e L__________ (18 febbraio 2014). Con decreto del 1° giugno
2015 il Tribunale di Varese, sezione prima civile, ha affidato i figli
congiuntamente a entrambi i genitori, li ha collocati dalla madre, ha disciplinato
il diritto di visita paterno, ha condannato AP 1 a versare un contributo di
mantenimento indicizzato di € 550.00 mensili per ogni figlio e a farsi
carico del 75% delle loro spese straordinarie. Il 5 dicembre 2015 AP 1 ha avuto
da B__________ M__________ una figlia, G__________, che ha riconosciuto.
B. Il 15 dicembre 2017 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla
__________ SA di __________, per cui AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio
di lui l'equivalente di € 1100.00 mensili “quali contributi alimentari a favore
di P__________ e L__________ a partire dal mese corrente” e di riversarle direttamente
la somma. In via preliminare essa ha postulato il gratuito patrocinio. Il Pretore
ha assegnato a AP 1 il 19 dicembre 2017 un termine di 10 giorni per presentare
determinata documentazione su redditi e spese, citandolo al dibattimento del 25
gennaio 2018. In tale occasione l'istante, unica comparente, ha limitato la richiesta
di trattenuta a € 550.00 mensili, corrispondenti al contributo per il solo
figlio L__________. Con decisione del 25 gennaio 2018 il Pretore ha accolto
l'istanza e ordinato la trattenuta per fr. 643.50 mensili. Le spese di fr.
100.– sono state poste a carico del convenuto. AO 1 è stata ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2017.6560).
C. Il 31 gennaio 2018 AP
1 ha presentato al Pretore un'“opposizione”, adducendo di non aver potuto partecipare
all'udienza del 25 gennaio 2018 perché non era “al corrente dei fatti” e di non
essere in grado di “pagare una somma così alta che graverebbe pesantemente
sulla mia famiglia ed i miei figli”. In una lettera al Pretore di quello stesso
giorno egli ha descritto inoltre la propria situazione, rilevando che il figlio
maggiore abita con lui, mentre L__________ vive dal luglio del 2017 in Calabria
dalla nonna materna, alla quale egli corrisponde direttamente il contributo di
mantenimento. Il Pretore ha trattato l'atto come istanza di modifica della
trattenuta decretata il 25 gennaio precedente e ha citato le parti a un'udienza
dell'8 febbraio 2018. AO 1 non si è presentata. Si è limitata a trasmettere al Pretore
il 7 febbraio 2018 un memoriale in cui ha proposto, previo conferimento
del gratuito patrocinio, di rigettare l'istanza “in quanto irricevibile per
incompetenza”. Al dibattimento dell'8 febbraio 2018 AP 1, unico comparente, ha
riconfermato la propria posizione. Con decisione del 9 febbraio 2018 il Pretore
ha revocato con effetto immediato l'ordine di trattenuta impartito alla __________
SA, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili o indennità d'inconvenienza.
La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 è stata respinta (inc.
SO.2018.522).
D. Lo stesso 9 febbraio
2018 AP 1 ha presentato a questa Camera un appello contro la decisione pretorile
del 25 gennaio 2018 per ottenere che, conferito al ricorso effetto
sospensivo, l'ordine di trattenuta sia annullato. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
E. Il 23 febbraio 2018 ha
adito questa Camera anche AO 1 con un appello in cui chiede, previo
conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della decisione emessa il 9 febbraio
2018 nel senso di respingere l'istanza di modifica e di ripristinare l'ordine
di trattenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2018 AP 1 conclude
per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Le impugnazioni in esame
riguardano le medesime parti e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica
così di congiungere le due cause e di
emanare una decisione unica (art. 125 lett. c CPC). Ciò premesso, giova
trattare prioritariamente l'appello di AO 1, poiché nel caso in cui questo
fosse respinto e fosse confermato il giudizio impugnato con la revoca della
trattenuta di stipendio, l'appello di AP 1 (che formula identica richiesta di
giudizio) diverrebbe senza interesse.
II. Sull'appello di AO 1
2. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) – come pure una relativa
modifica – chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di
mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248
segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Una decisione del genere è appellabile
perciò entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie simile presupposto
è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di € 550.00 mensili (fr.
643.50 mensili) è destinata a durare, di per sé, fino alla maggiore età del
figlio L__________. Con l'appello può essere impugnato anche un eventuale rifiuto
del gratuito patrocinio. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc.
11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività
del ricorso, in concreto la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice di AO 1 il 13 febbraio 2018 (tracciamento degli invii EasyTrack
n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 23 febbraio 2018, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. All'appello AO 1
acclude una serie di documenti, che però si trovano già agli atti. Non è
necessario interrogarsi pertanto sulla loro proponibilità.
4. Nella decisione del
9 febbraio 2018 il Pretore ha constatato che dopo l'emanazione del decreto 26
maggio 2015 da parte del Tribunale di Varese sono intervenuti vari cambiamenti,
tra cui il trasferimento del figlio P__________ al padre e quello di L__________
temporaneamente alla nonna materna in Calabria. Ciò giustificava l'apertura di
un nuovo procedimento inteso alla modifica dell'ordine di trattenuta con
citazione delle parti a un dibattimento. Se non che, all'udienza AO 1 è rimasta
assente ingiustificata, mentre la documentazione prodotta da AP 1 attesta svariati
accordi fra le parti e pagamenti da lui eseguiti a AO 1. Inoltre, ha soggiunto
il primo giudice, “i contorni esatti dell'asseritamente provvisorio trasferimento
di L__________ dei nonni materni e di quanto versato per lui dal padre direttamente
a G__________ P__________, completamente sottaciuti nell'istanza 19 dicembre
2017 e solo parzialmente illustrati in aula il 25 gennaio 2018, sono
tutt'altro che chiari”, sicché “è pure possibile che in realtà L__________ non sia affatto in procinto di rientrare dalla madre”.
Infine, ha soggiunto il
primo giudice, visto il reddito di fr. 3860.– mensili e il fabbisogno minimo di
circa fr. 3870.– mensili (al cambio euro-franco di 1.15255: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, rimborso di un mutuo fr. 633.90,
spese di trasferta fr. 300.–, retta dell'asilo per G__________ fr. 230.50,
ripetizioni per P__________ fr. 92.20, doposcuola per P__________ fr. 53.–,
utenze comunali per abitazione fr. 170.60, fabbisogno in denaro di P__________ fr. 600.–,
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 360.–, contributo versato a G__________ P__________ per L__________ fr. 231.70)
“pare sussistere in concreto il rischio che, con la trattenuta decretata, AP 1
veda intaccato il suo minimo vitale”. Onde, in definitiva la revoca dell'ordine
di trattenuta.
5. AO 1 chiede anzitutto
di annullare la decisione appena citata per “incompetenza”. Sostiene che una
modifica della trattenuta di stipendio emessa il 25 gennaio 2018 poteva essere
introdotta solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. A suo parere,
quindi, l'opposizione introdotta il 31 gennaio 2018 da AP 1 andava trasmessa al
Tribunale di appello e non doveva essere trattata come istanza di modifica. In
realtà occorre distinguere. Il Pretore ha trasmesso a questa Camera l'“opposizione”
del 31 gennaio 2018, mentre ha trattato come istanza di modifica la lettera
inviatagli da AP 1 quello stesso giorno (doc. B nell'inc. SO.2018522). Certo, il
31 gennaio 2018 la trattenuta di stipendio decisa il 25 gennaio precedente
non era ancora passata in giudicato (il termine per appellarla sarebbe scaduto
l'11 febbraio 2018). In una procedura di appello, tuttavia, nuove circostanze sarebbero
potute essere fatte valere nella sola misura in cui fosse impossibile addurle
davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). In caso contrario occorreva
adire un'altra volta il Pretore (cfr. DTF 143 III 43 consid. 5.1). Non sapendo
se le argomentazioni da lui sollevate fossero ammissibili in appello sotto il
profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC, ben poteva quindi AP 1 chiedere parallelamente
al Pretore una modifica della decisione 25 gennaio 2018. Tanto più che,
come si vedrà oltre, le argomentazioni da lui sviluppate nell'atto del 9
febbraio 2018 trasmesso a questa Camera non sono ricevibili, poiché vertevano
su fatti verificatisi prima dell'emanazione della decisione pretorile (pseudonova),
fatti che l'interessato non dimostrava di non aver potuto recare dinanzi al
Pretore con la ragionevole diligenza (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nulla
ostava pertanto, in definitiva, a che il primo giudice trattasse la citata
lettera come istanza di modifica. La decisione del 9 febbraio 2018 non va
quindi annullata per incompetenza, contrariamente a quanto l'interessata pretende.
6. Afferma l'appellante
che il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esecutività del decreto
italiano, così come le ragioni che avevano indotto essa medesima a chiedere una
diffida ai debitori sulla base dell'art. 291 CC. Così argomentando, tuttavia, AO
1 perde di vista che oggetto dell'istanza presentata da AP 1 era la revoca
della trattenuta di stipendio decisa il 25 gennaio 2018, sicché il primo giudice
doveva esaminare se fossero dati i presupposti per una modifica di tale decisione applicando – per analogia – quanto
dispone l'art. 286 cpv. 2 CC (DTF 137 III 197 consid. 1.2
con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar,
edizione 1997, n. 14 ad art. 291 CC; Haselbach,
Zivilrechtliche Vollstreckungshilfe im Kindesrecht, Friburgo 1991, pag. 247
seg.; RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii; più recentemente: I
CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 19). Al riguardo non giova
pertanto dilungarsi.
7. L'appellante allega
che i documenti prodotti da AP 1 “sembrano costruiti ad hoc”, giacché il
7 febbraio 2018 costui ha chiesto al Tribunale di Varese di modificare il
contributo alimentare per i figli e il 31 gennaio 2018 ha sporto querela nei confronti
di lei per sottrazione di minori (L__________), mentre il 13 dicembre 2017 e il 5 gennaio 2018 ha versato complessivi
€ 400.00 alla nonna materna G__________ P__________ per il
mantenimento di L__________. Ora, la mera richiesta di modifica del contributo alimentare
diretta al tribunale italiano non bastava manifestamente per giustificare una
revoca della trattenuta di stipendio, come non bastava al proposito la citata querela
o le ricevute di pagamento. Sta di fatto che il Pretore non ha revocato la diffida
ai debitori per tali ragioni, ma perché questa risulta ledere il fabbisogno
minimo del debitore. E qualora la situazione di un obbligato si sia deteriorata
dopo la fissazione di contributi alimentari a suo carico, il giudice della
trattenuta deve verificare che, a un esame di verosimiglianza, l'ordine non
intacchi il fabbisogno minimo di lui calcolato
secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (sentenza
del Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2;
RtiD I-2013 pag. 722 n. 9c consid. 4, I-2006 pag. 678 consid. 4; più recentemente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5). Anche al
riguardo l'appello si rivela perciò sprovvisto di fondamento.
8. Quanto al minimo
esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo, l'appellante asserisce che
l'importo di fr. 1200.– è troppo elevato, poiché l'interessato vive in Italia “dove
il costo della vita è più basso”. Essa fa notare inoltre che nel fabbisogno
minimo dell'interessato non rientra il rimborso di fr. 1500.– mensili per un debito
nei confronti del datore di lavoro, il sostentamento dei figli essendo prioritario.
a) Le
contestazioni testé riassunte sono nuove, la convenuta essendo rimasta assente
ingiustificata all'udienza dell'8 febbraio 2018 indetta dal Pretore. Esse
sarebbero così irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Trattandosi di
minorenni, vige nondimeno il principio inquisitorio illimitato, di modo che
nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e provvede a chiarire le circostanze anche di propria iniziativa (art.
296 cpv. 1 CPC). In concreto l'interesse del figlio L__________ consiste
nell'ottenere il contributo di mantenimento, ovvero nel vedere confermata la trattenuta di stipendio. Il giudice esamina
quindi i fatti d'ufficio.
b) Relativamente
al minimo esistenziale di AP 1, una trattenuta di stipendio fondata su una
diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso
in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione dei
contributi alimentari (foss'anche per la nascita di un altro figlio), almeno il
fabbisogno minimo di lui calcolato secondo i principi della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvii).
Trattandosi di un debitore sposato, convivente o in unione domestica
registrata, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste – di regola –
nella metà del minimo esistenziale per coppia, cui si aggiungono i supplementi
che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il
costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento
del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di
lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i
contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2).
Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella mezza locazione
dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a
eventuali accordi interni fra conduttori sul riparto delle spese (cfr.
DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro conduttore
non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083
n. 63c), nel qual caso si riconosce nel minimo esistenziale del debitore
l'intero costo dell'alloggio. Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative,
essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le
imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).
c) In
concreto è pacifico che AP 1 vive stabilmente con B__________ M__________,
dalla quale ha avuto G__________ (nata il 5 dicembre 2015) e dalla quale
avrà un altro figlio (verbale dell'8 febbraio 2018, pag. 2). Dovendo
accudire B__________ M__________ a una bambina in tenera età, non si può
ragionevolmente pretendere che essa intraprenda un'attività lucrativa. Il
minimo esistenziale di AP 1 secondo il diritto esecutivo ammonta, perciò, nella
metà di quello di base per coppia (fr.1700.– mensili), cioè fr. 850.– mensili,
cui si aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi
che riguardano lui solo. Anzi, secondo il diritto esecutivo, quando i
conviventi hanno un figlio comune e non si possa ragionevolmente pretendere
dalla convivente l'esercizio di un'attività lucrativa, il minimo esistenziale
del debitore è finanche l'intero minimo di base per coniugi (CEF, sentenza inc.
15.2013.28 del 6 maggio 2013, consid. 8.1 con
rinvii). Sta di fatto che, come questa Camera ha già avuto modo di
precisare, a debitori che risiedono nella fascia di confine si giustifica di
applicare una riduzione del 20% per il minor costo della vita rispetto alla
Svizzera (I CCA, sentenza inc. 11.2011.128 del 16 aprile 2014 consid. 7h con
riferimento; cfr. anche sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid.
7a). Ne segue che il minimo esistenziale di AP 1 ai fini del diritto esecutivo
ammonta in concreto a fr.1360.– mensili (fr. 1700.– meno il 20%), cui si
aggiunge l'intero costo dell'alloggio (fr. 633.90 mensili) e i supplementi che
riguardano lui soltanto.
d) Ciò
premesso, invece del minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili conteggiato dal
Pretore, nel caso specifico va riconosciuto a AP 1 un minimo esistenziale dell'esecutivo
di fr. 1360.– mensili, cui si aggiungono l'intero costo dell'alloggio (fr.
633.90 mensili) e le altre spese non contestate da AO 1 (spese di trasferta fr.
300.–, retta dell'asilo per G__________ fr. 230.50, ripetizioni per P__________
fr. 92.20, doposcuola per P__________ fr. 53.–, utenze comunali per
abitazione fr. 170.60, fabbisogno in denaro di P__________ fr. 600.–,
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 360.–, contributo versato a G__________ P__________ per L__________ fr.
231.70), onde un totale di fr. 4031.90 mensili.
9. Per quel che
riguarda il reddito di AP 1, agli atti figura unicamente un conteggio di
stipendio del mese di gennaio 2017 da cui si evince che a fronte di un salario
di fr. 4593.60 mensili lordi l'interessato guadagna, una volta dedotti gli
oneri sociali e l'imposta alla fonte, fr. 2891.65 mensili netti (doc. B, 5° foglio).
Tale importo è al netto però di una rata di fr. 1500.– mensili che il datore di
lavoro trattiene dallo stipendio in rimborso di un prestito da lui elargito al
lavoratore (interrogatorio di AP 1 dell'8 febbraio 2018: verbali, pag. 2; v.
anche dichiarazione prodotta quello stesso 8 febbraio 2018). E il mantenimento
della famiglia, in particolare il sostentamento dei figli, è prioritario
rispetto al rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb
con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio
2017 consid. 7c), sicché la restituzione del mutuo non può essere considerata.
Ne segue uno stipendio mensile di fr. 4391.65 mensili, cui va aggiunta la quota
di tredicesima (circa fr. 300.– mensili). Il Pretore si è fondato su un reddito
dichiarato dall'interessato di fr. 3860.– mensili, trascurando che tale cifra
non trova alcun riscontro agli atti e che essa nemmeno comprende la quota di tredicesima
(verbale dell'8 febbraio 2018, pag. 2).
10. Nelle condizioni
descritte, con un reddito di fr. 4691.65 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4031.90
mensili, AP 1 conserva un margine di circa fr. 660.– mensili (corrispondenti a
circa € 570.00) con cui può far fronte al contributo alimentare per L__________.
Non si può dire quindi che il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sia
leso, sicché nel risultato non sussistevano i presupposti perché il Pretore
annullasse la trattenuta di stipendio. Si aggiunga che, quand'anche la
trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale
del diritto esecutivo, ciò ancora non significava che essa andasse revocata in
tutto o in parte. Questa Camera ha già avuto occasione di ricordare che il
fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123 III
332; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di
stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non
riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con
redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo
(compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore)
deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il
creditore vede intaccare il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami).
Nell'ipotesi in cui la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere
sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, di conseguenza, nel caso specifico
il suo ammontare sarebbe stato da determinare anche in funzione di tale precetto.
11. Nelle osservazioni
all'appello AP 1 fa valere che, comunque sia, L__________ vive attualmente in
Calabria dalla nonna materna, alla quale egli versa direttamente € 200.00
mensili, di modo che AO 1 non è nemmeno legittimata a chiedere la trattenuta di
stipendio. Il problema è che il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori
può tenere conto di modifiche delle circostanze successive alla decisione in
cui figurano i contributi alimentari, tutt'al più, come un giudice del rigetto
dell'opposizione (Bastons Buletti
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 291 con riferimenti). Il
debitore deve dunque recare prove immediatamente esperibili, prove che in
concreto l'interessato non ha neppure offerto. Come lo stesso Pretore
riconosce, la situazione di L__________ è “tutt'altro che chiara”. E in
presenza di circostanze che non possono essere accertate immediatamente e con
certezza il giudice della trattenuta non può modificare o sospendere l'obbligo
di pagamento. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di
buon diritto.
12. L'appellante si duole
altresì che il Pretore le abbia rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio “per
impossibilità d'esito favorevole delle tesi proposte e per la temerarietà
processuale del suo comportamento”. Essa contesta che la sua resistenza fosse
sprovvista di esito favorevole, “stante come la scrivente abbia telefonato alla
Pretura per spiegare i motivi della mancata presenza alla successiva udienza
[dell'8 febbraio 2018], dopo avere ricevuto tutta la documentazione ed essersi
resa conto di ciò che effettivamente si sarebbe dovuto discutere, formulando comunque
delle osservazioni scritte, regolarmente depositate”. Tale motivazione cade nel
vuoto. Rifiutandosi di comparire personalmente in udienza e presentando un
memoriale non richiesto, AO 1 ha infatti compiuto atti perfettamente inutili.
Intanto perché in tal modo essa si è sottratta al contraddittorio sulla richiesta
della controparte e in secondo luogo perché, insistendo nel sostenere l'incompetenza
del Pretore, essa ha reiterato una tesi senza fondamento (sopra, consid. 5). A
ragione il Pretore ha rifiutato dunque all'interessata il beneficio del
gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).
13. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
tuttavia avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti al
Pretore, comprese quelle sul minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardanti
AP 1. Rifiutandosi di comparire dinanzi al primo giudice, essa medesima ha dato
adito a una procedura di appello della quale non può giovarsi. Sia come sia,
nella fattispecie tutto induce a presumere che una riscossione di spese
all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario cantonale. Tanto vale
pertanto rinunciare, eccezionalmente, a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'appellante non può pretendere indennità
– una volta ancora – per un appello da lei stessa provocato.
L'esito dell'attuale
decisione non incide sul dispositivo di primo grado in materia di spese
processuali, il Pretore avendo rinunciato alla riscossione di oneri. Riguardo
alle ripetibili, per tacere del fatto che una pretesa non cifrata si rivela irricevibile (DTF 137 III 619
consid. 4.3 con riferimenti), davanti al Pretore la legale di AO 1 ha compiuto
solo una prestazione inutile (la stesura di un memoriale in cui essa contestava
a torto la competenza del primo giudice). Non è il caso perciò di intervenire
al proposito.
14. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio in
appello, il primo requisito da vagliare a tal fine è l'indigenza della richiedente
(art. 117 lett. a CPC). Incombe
infatti a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio rendere verosimile
tale presupposto, illustrando la propria
situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), non senza recare per
quanto possibile le prove necessarie (sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2
e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 522). In concreto tutto si ignora sulla situazione
finanziaria dell'interessata. Assistita da una legale, costei non poteva ignorare
tuttavia l'esigenza di sostanziare la propria richiesta. Né toccava a questa Camera
interpellare l'appellante o sollecitare la produzione di documenti (sentenza
del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5marzo 2018 consid. 5.3). Non si
disconosce che nella precedente procedura di diffida ai debitori l'interessata
aveva ottenuto “eccezionalmente” dal Pretore il beneficio richiesto. Ciò non la
esonerava tuttavia dal presentare la necessaria documentazione in questa sede, men
che meno ove si consideri che essa non contesta di avere ripreso nel frattempo l'esercizio
di un'attività lucrativa. In condizioni siffatte è esclusa la concessione del
beneficio.
Considerandi
II. Sull'“opposizione”
e sull'appello di AP 1
15.
AP 1 ha preso conoscenza
della decisione impugnata dal proprio datore di lavoro il 29 gennaio 2018,
decisione che gli è pervenuta personalmente il 1° febbraio 2018. L'“opposizione”
del 31 gennaio 2018 e l'appello del 9 febbraio successivo sono dunque tempestivi.
L'accoglimento dell'appello presentato da AO 1 e il conseguente ripristino
dell'ordine di trattenuta fa sì che l'“opposizione” di AP 1 non perda interesse.
Va trattata pertanto come appello contro la decisione del 25 gennaio 2018.
Quanto al memoriale del 9 febbraio successivo, esso va considerato quale
completazione dell'appello, ammissibile poiché introdotta entro la scadenza
del termine di impugnazione (v. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n.12 ad art. 311; Mathys
in: Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 15 ad art. 311). Nulla osta
dunque alla trattazione dei due rimedi.
16.
Nella decisione
impugnata il Pretore, accertata l'esistenza di un valido titolo esecutivo (il
decreto emesso dal Tribunale di Varese), ha ordinato la trattenuta di stipendio,
vista “la reiterata trascuranza del convenuto nell'adempimento dei suoi doveri
di mantenimento verso il figlio” benché il suo minimo esistenziale risultasse “verosimilmente
rispettato”. AP 1 lamenta anzitutto una lesione del proprio diritto di essere
sentito per non avere potuto partecipare al dibattimento del 25 gennaio 2018 e non
essersi così potuto difendere. Egli fa valere che agli inizi di gennaio del 2018
si trovava a __________ con la compagna e i figli, sicché non ha potuto ritirare
la convocazione del Pretore.
a) L'art.
253.
CPC dispone che se un'istanza presentata nell'ambito di una procedura
sommaria non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. In
concreto si evince dagli atti che il 19 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha notificato
l'istanza al convenuto per invio raccomandato al recapito indicato da AO 1 (via
__________, __________), citando le parti all'udienza del 25 gennaio 2018. Dal “tracciamento
degli invii” postali Easy Track relativo al plico in questione (__________) consta
però che il 3 gennaio 2018 l'invio è stato “respinto” e che dopo il
periodo di giacenza di un mese nell'ufficio postale italiano è tornato alla
Pretura il 14 febbraio 2018 “per compiuta giacenza”.
b) Che,
dandosi una notificazione di atti giudiziari in Italia, il Pretore potesse procedere
direttamente per via postale è fuori discussione (RtiD II-2010 pag. 749 consid.
4; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_399/2014 dell'11 febbraio 2015 consid.
2.
). Analogamente a quanto vale in Svizzera nel caso di invii postali raccomandati
non ritirati (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), anche nell'eventualità di una notifica
postale all'estero vige inoltre la finzione per cui la consegna di una
raccomandata si presume avvenuta al più tardi l'ultimo dei sette giorni di
giacenza nell'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato
lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale e che il
destinatario potesse aspettarsi l'invio (RtiD II-2010 pag. 750; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvii).
c) Se
alla posta tocca dimostrare che un tentativo di consegna ha avuto luogo e quando,
i registri postali o i “tracciamenti degli invii” del sistema elettronico
“Track & Trace” (ora “Easy Track”) facendo fede al riguardo e presumendosi
esatti, al destinatario che sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di
ritiro e di non avere potuto ritirare il plico raccomandato allo sportello
postale incombe di vincere simile presunzione. Trattandosi di un fatto
negativo, non gli si chiede una prova piena. Una verosimiglianza preponderante
basta. La mera ipotesi di una dimenticanza o di un errore del portalettere non
è sufficiente tuttavia per sovvertire la presunzione di esattezza legata alle
registrazioni postali. A tal fine occorrono indizi concreti (I CCA, sentenza
inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvio alla sentenza del
Tribunale federale 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015, consid. 3.3).
d) Si
ricordi che l'ordinamento giuridico italiano mostra finanche maggiore severità.
Intanto l'art. 1335 del Codice civile italiano stabilisce espressamente che “la
proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a
una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Inoltre la giurisprudenza ha
avuto modo di confermare che una lettera raccomandata non consegnata per
assenza del destinatario (o di un'altra persona abilitata a riceverla) si presume
giunta al recapito già “con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico
presso l'ufficio postale”. Per capovolgere tale presunzione il destinatario
deve dimostrare di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di avere notizia
del tentativo di consegna, ad esempio perché assente all'estero o perché ricoverato
per un lungo periodo in ospedale in seguito a malattia o infortunio (I CCA,
sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4c con rinvii).
e) Nella
fattispecie, come detto, dal sistema elettronico Easy Track risulta che l'invio
raccomandato è stato respinto il 3 gennaio 2018. Ciò significa che il
destinatario (o un'altra persona abilitata a riceverlo) ha rifiutato la
consegna del plico (si vedano le informazioni sulla nozione di “rinvio” nella sezione
“Eventi, Monitorare gli invii” in: https://www.post.ch/it/ commerciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/
eventi-monitorare-gli-invii#S06”). L'appellante non allude a errori o
indicazioni inveritiere da parte della posta. Sostiene di essere stato a __________
in quel periodo, ma non reca alcun elemento che possa far apparire verosimile
l'asserzione. La notifica dell'invio raccomandato contenente la convocazione in
Pretura all'udienza del 25 gennaio 2018 è pertanto validamente avvenuta. Né
l'appellante poteva dirsi sorpreso della citazione, il suo stipendio essendo
già colpito da sequestro per mancato pagamento di contributi alimentari (doc. C
e D nell'inc. SO.2017.6560). Egli non poteva disconoscere quindi che, prima o
poi, AO 1 avrebbe messo in esecuzione il decreto del Tribunale di Varese.
Invano egli lamenta perciò una violazione del suo diritto di essere sentito
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4d).
Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
17.
L'appellante afferma
poi di avere versato il contributo alimentare per i figli e lamenta una lesione
del suo minimo esistenziale. Ci si può domandare se, sollevate per la prima
volta in questa sede, simili contestazioni siano ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
Sia come sia, il versamento di € 200.00 mensili alla suocera G__________ P__________
(presso cui risiederebbe il figlio L__________) non libera l'appellante dai
suoi obblighi. Se ritiene che il contributo di mantenimento a suo carico non
sia più conforme allo stato di fatto, un debitore deve attivarsi presso il giudice
competente per ottenerne la modifica (sopra, consid. 9). Non può agire
unilateralmente di propria iniziativa. Fino al momento in cui il Tribunale di
Varese non lo modificherà, il decreto del 1° giugno 2015 rimane quindi esecutivo
e il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica
di una diffida ai debitori) vi si deve per principio attenere.
Quanto al minimo esistenziale
del diritto esecutivo, già si è spiegato che una trattenuta di stipendio
fondata su un avviso ai debitori deve rispettarlo (sopra, consid. 8b). Si è
visto però che nel caso specifico non se ne ravvisa una lesione. Si ripete: qualora
un debitore alimentare non sia più in grado di versare il contributo di mantenimento
fissato dal tribunale, deve rivolgersi al giudice della modifica (non al
giudice dell'esecuzione) e chiedere la modifica di tale contributo. Il giudice
dell'esecuzione si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare
l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ne
discende che l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso.
18.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello del 9 febbraio 2018.
19.
Le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per i motivi esposti in relazione
all'appello di AO 1 si giustifica rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo
stata chiamata a presentare osservazioni.
III. Sui
rimedi giuridici a livello federale
20.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la anche soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2018.18, 11.2018.22 e 11.2018.23 sono
congiunte.
2. L'appello di AP 1 è
respinto e la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018 è confermata.
3. Non si riscuotono spese per tale decisione.
4. L'appello di AO 1 è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata dal Pretore il
9 febbraio 2018 è così riformato:
L'istanza di
modifica presentata da AP 1 volta alla revoca della trattenuta di stipendio
decretata il 25 gennaio 2018 è respinta.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
5. Non si riscuotono spese per tale decisione né
si assegnano ripetibili.
6. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
7. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione
a:
–SA, (dispositivo n. 4, al
passaggio in giudicato);
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).