Lexipedia

Decisione

11.2018.19

Azione di paternità: termine di perenzione. Ritardo scusabile per “gravi motivi”?

30 agosto 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2014.17 (azione di paternità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 25 aprile 2014 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 14 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza del 18 gennaio 2018 con cui il Pretore ha accertato la

tempestività dell'azione;

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 è nato l'8 maggio 1987 a __________ ed è stato iscritto nel registro

dello stato civile come figlio della sola __________ A__________ (1952),

cittadina svizzera, non risultando alcuna filiazione pater­na. Il 25 aprile

2014 AO 1 ha adito il Pretore del­la giurisdizione di Locarno Campagna perché

fosse accertata la paternità di AP 1 (1941), cittadino turco domiciliato a __________.

Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2015 il convenuto ha proposto di

respingere la petizione, sostenendo in particolare

che l'azione era perenta. Con replica del 15 ottobre e duplica del

23 novembre 2015 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

B. All'udienza

del 22 febbraio 2016, indetta per le prime arringhe, il Pretore ha limitato il

procedimento al quesito della perenzione. AO 1 ha notificato pro­ve.

L'istruttoria, cominciata seduta stante, si è chiusa il 26 maggio 2017. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale dell'11 luglio 2017 l'attore ha chiesto di respingere l'eccezione

di “prescrizione”. Nel suo allegato del 6 luglio 2017 il convenuto ha proposto

una volta ancora di rigettare la petizione. Il 14 agosto 2017 il Pretore ha

riaperto d'ufficio l'istruttoria, assegnando all'attore un termine per produrre

copia delle comunicazioni di posta elettronica e dei messaggi telefonici

scambiati con Y__________ __________, figlia del convenuto. Il 17 novembre 2017

inoltre egli ha interrogato un'altra volta l'attore. Invitate

a

presentare nuovi memoriali conclusivi, le parti hanno ribadito il 7 e 18 dicembre

2017 i loro punti di vista.

C. Statuendo

con sentenza del 18 gennaio 2018, il Pretore ha

accertato

la tempestività dell'azione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 6600.– per

ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 14

febbraio 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato dichiarando

perenta l'azione di paternità. Con osservazioni del 23 aprile 2018 AO 1 propone

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il

procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel

senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria

superiore può portare im­me­diatamente all'emanazione di una decisione finale e

con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione incidentale è impugnabile a titolo

indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid.

1b),

sempre che, ove si tratti di una controversia patrimonia­le, il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione

metterebbe

subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale.

Quanto al valore litigioso, in concreto tale

presupposto non si pone, un'azione di accertamento di paternità non essendo una

controversia di natura patrimoniale (DTF 129 III 290 consid. 2.2). La sentenza impugnata infine è stata notificata alla

patrocinatrice del convenuto il 19 gennaio 2018 (tracciamento dell'invio n. __________).

Introdotto il 14 febbraio 2018, l'appello in esame

è dunque ricevibile.

2.

Nelle

sue osservazioni del 23 aprile 2018 l'attore definisce

l'appello irricevibile per carenza di motivazione, sostenendo che, salvo due

precisazioni irrilevanti, il convenuto non sostanzia alcuna censura sugli accertamenti

di fatto del Pretore. Né in diritto il memoriale conterrebbe critiche puntuali

alla sentenza impugnata. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art.

311.

cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni

la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta reiterare nell'appello

le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con

la motivazione addotta nella senten­za impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).

Nella fattispecie l'appellante

riassume preliminarmente le risultanze dell'istruttoria già illustrate nel

giudizio impugnato e si dilunga sul diritto internazionale privato applicabile,

confermando l'opinione del Pretore. Si tratta di un'introduzione superflua. Comunque

sia, e come si vedrà ancora (consid. 4), egli non manca di confrontarsi in modo

sufficientemente chiaro con le conclusioni del Pretore quanto all'esistenza di

“gravi motivi” che giustifichino il ritardo con cui l'attore ha promosso causa,

in particolare affermando che il comportamento della figlia Y__________ non gli

è imputabile e che, in ogni caso, l'attore non ha reagito sollecitamente. Il

ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole

censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto quanto ha dichiarato l'attore

nel corso dei suoi interrogatori, ossia di avere incontrato il convenuto ad

Ascona una volta nel 2002. In tale occasione costui gli avrebbe confidato la

sua paternità e l'intenzio­ne di riallacciare rapporti con lui, ma tali propositi

non sono stati mantenuti. L'attore ha conservato però contatti sporadici con la

figlia del convenuto, Y__________, conosciuta in quel frangente. Dopo un

incontro con lei a __________ nel 2008 o 2009, le relazioni tra i due si sono

intensificate al punto che costoro han­no trascorso due periodi di vacanza in

Turchia nel 2011 e 2012, soggiorni che sarebbero stati organizzati su richiesta

del convenuto, il quale tuttavia in Turchia non si è fatto vedere, con grande

rammarico della figlia. Sta di fatto che i rapporti dell'attore con lei si sono

interrotti attorno al novembre del 2013. Posto ciò, il primo giudice ha rilevato

che il convenuto e la di lui figlia si sono rifiutati di cooperare nel processo,

in spregio del diritto svizzero, sicché ha ritenuto provate le allegazioni

dell'attore.

Verificata la propria competenza e l'applicabilità della

legge svizzera, il Pretore ha ricordato che secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC

il diritto dell'attore di promuovere azione di paternità è decaduto di per sé l'8

maggio 2006, un anno dopo la maggiore età. Egli ha ravvisato nondimeno nel caso

in esame gravi motivi che “scusa­no il ritardo” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, poiché fino al novembre

del 2013 l'attore è stato indotto a non adire vie legali dal comportamento del

convenuto, il quale lo ha illuso, attraverso la figlia, con la promessa – non

mantenuta – di stabilire un rappor­to familiare. Per il Pretore, inoltre, il

convenuto abusa dei suoi diritti invocando la tardività della petizione,

giacché le sue promes­se erano apparse tanto concrete da indurre l'attore a

organizzare due viaggi in Turchia, nella speranza di un formale riconoscimento di

paternità da parte del convenuto. Tutto ciò osta in ulti­ma analisi, secondo il

Pretore, alla prospettata perenzione del­-l'azione.

4.

L'appellante

ribadisce la competenza internazionale del Pretore e fa valere che in

applicazione dell'attuale art. 69 cpv. 2 LDIP la petizione andava introdotta

entro l'8 maggio 2006, ossia un anno al massimo dal compimento della maggiore

età dell'attore, salvo motivi gravi – contestati nel caso specifico – che giustifichino

il ritar­do. Anche volendo fare riferimento al diritto in vigore al momento

della nascita secondo l'art. 69 cpv. 1 LDIP – egli continua – la legge federale

sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rinviava al

diritto svizzero, il quale su questo punto non è mutato rispetto a quello odierno.

Ciò premesso, egli ricorda che l'attore è sempre stato al corrente del fatto

che la madre lo indica come suo padre biologico, sicché non sussistono gravi

motivi che scusino l'inattività entro il termine di perenzione. L'appellante

sottolinea inoltre che l'attore ha dichiarato di averlo incontrato un'unica

volta nel 2002, dopo di che rimanevano all'attore quattro anni di tempo per

promuovere la causa di paternità entro il termine legale.

Per

l'appellante il fatto che l'attore possa essersi fatto condizionare da Y__________

__________ non costituisce un “motivo grave” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC,

dato che egli personalmente non lo ha mai illuso, l'attore medesimo ammettendo

di non averlo più visto né sentito dopo il 2002. Del resto, egli prosegue, l'attore

ha dichiarato che Y__________ __________ gli avrebbe fatto credere che egli

intendeva riallacciare i contatti con lui, ma non che lo avrebbe riconosciuto

come figlio. In ogni mo­do, secondo il convenuto, i gravi motivi dell'art. 263

cpv. 3 CC non concedono un termine supplementare. Anzi, incombe all'attore agire

senza indugio al momento in cui tali motivi vengono meno. L'appellante ripete inoltre

di essersi sempre opposto a riconoscere la propria paternità, di modo che obiettare

la perenzione dell'azione non è abusivo e non raffigura un comportamento

contraddittorio. Il convenuto rimprovera infine all'attore di non avere reagito

dopo il 2002 e di avere atteso il 2009 per incontrarsi con Y__________ __________,

scrivendogli solo nel 2012 e aspettando il novembre del 2013 per rivolgersi a

un patrocinatore. E quel patrocinatore lo ha avvertito che in mancanza di

riscontri da parte sua avrebbe proceduto legalmente contro di lui entro la fine

di gennaio 2014, tranne agire soltanto il 25 aprile successivo, il che

esclude gli estremi per ravvisare “gravi motivi” (a norma dell'art. 263 cpv. 3

CC) suscettibili di giustificare un'azione di paternità promossa 12 anni dopo

l'uni­co incontro con lui.

5.

La

competenza internazionale e per territorio del Pretore, così come

l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, è già stata verificata

dal primo giudice e non è in discussione. Basti ricordare che, dandosi

un'azione di accertamento della paternità promossa dopo l'entrata in vigore

della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), il 1° gennaio

1989, anche il diritto applicabile è regolato da tale legge, a prescindere

dalla data di nascita del figlio (art. 196

cpv. 2 LDIP; DTF 118 II 471 consid. 4a; Geiser/Jametti

in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 30 ad art. 196 LDIP con

rinvii). La legge federale del 25 giugno 1981 sui rapporti di diritto civile

dei domiciliati e dimoranti non entra più pertanto in considerazione.

6.

L'attore fa valere nelle osservazioni all'appello che il convenuto non si

confronta con l'applicazione – a suo parere fondamentale – degli art. 163, 164

e 165 CPC. Egli sostiene che il rifiuto di AP 1 di rispondere alle domande

rivoltegli per rogatoria va esaminato secondo la legge svizzera e che “se il

convenuto fosse il padre, allora avrebbe potuto invocare quell'articolo, ma

allora è il padre, appunto” e che “la stessa cosa dicasi per la sorella”. L'argomento

non è di facile comprensione. A prescindere dal fatto che AP 1 e la

figlia Y__________ si sono rifiutati di rispondere alle questioni loro poste per rogatoria invocando disposizioni del dirit­to

processuale turco (lettera dell'8 dicembre 2016 dell'avv. I. E__________

__________, nel fascicolo “rogatoria convenuto”) e che l'art. 165 CPC riguarda

il diritto assoluto di rifiuto di terzi, il diritto di una parte che si rifiuta

di cooperare valendosi del­l'art. 163 CPC è indipendente da un eventuale rapporto

familiare con la controparte. Quanto alle conseguenze dell'indebito rifiuto, il

Pretore ha già tenuto conto dell'art. 164 CPC dando per “provate le

affermazioni rilasciate dall'attore in sede di interrogatorio” (sentenza

impugnata pag. 3). Né il rifiuto di cooperare del

convenuto può essere assimilato a un riconoscimento di paternità davanti al

giudice in conformità all'art. 260 cpv. 3 CC, tale norma richieden­do una

dichiarazione esplicita (Hegnauer in:

Berner Kommentar, edizione 1984, n. 132 ad art. 260 CC; Schwenzer/Cottier in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 13 ad art. 260; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n.

21.

ad art. 260). Relativamente a Y__________ __________, infine, il suo diritto

assoluto di rifiuto a cooperare dipenderebbe, se mai, dalla sua parentela con

il convenuto e non da un'eventuale parentela con l'attore.

7.

Chiarito

ciò, secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC un'azione di paternità dev'essere

promossa dal figlio entro un anno dalla maggiore età. Scaduto il termine,

l'azione è ancora proponibile se il ritar­do è scusato da gravi motivi (art.

263.

cpv. 3 CC). Dato che la restituzione del termine è – in linea di principio –

ammissibile senza limiti di tempo, la nozione di “gravi motivi” va interpretata restrittivamente (sentenza del

Tribunale federale 5A_423/2016 del 7 mar­zo 2017 consid. 5.2.1, pubblicato

in: SJ 2017 I 425 con rinvio a DTF 132 III 4 consid.

2.

). E l'esistenza di un “grave motivo” non concede al figlio termini

supplementari entro cui procedere; cessato il “giusto motivo”, quegli deve

agire con sollecitudine (sentenza

del Tribunale federale 5A_518/2011 del 22 novembre 2012 consid. 4.1 con rinvii,

pubblicata in: SJ 2013 I 507; Bohnet,

Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 24 n. 39). Il rispetto dei termini di

perenzione e l'esistenza di “motivi gravi” vanno verificati d'ufficio (Guillod, op. cit., n. 2 ad art. 263 CC;

sull'azione di disconoscimento: I CCA, sentenza inc. 11.2015.83 del 26 apri­le

2017, consid. 5 con rinvii).

a) Nella

fattispecie l'azione di paternità è stata introdotta il 25 aprile 2014, quando

il termine legale di un anno dopo la maggiore età (8 maggio 2006) era ampiamente

decorso. Secon­do l'attore, il “grave motivo” del ritardo si riconduce al fatto che il convenuto gli “ha lasciato credere (…), con il suo comportamento, un

possibile riavvicinamento” (replica del 15 ottobre

2015, pag. 3). È anche quanto il Pretore rimprovera al convenuto e alla di lui

figlia, i quali avrebbero tenuto un comportamento tale da indurre l'attore “a

non intraprendere la via giudiziaria sino verso la fine del 2013” (sentenza

impugnata, pag. 4). Ora, come ha accertato il

Pretore (senza essere contraddetto dall'una né dall'altra parte), AO 1 sa almeno

dal 2002 che il convenuto può essere suo padre. E non risulta che prima della

scadenza del termine dell'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC AP 1 abbia tenuto

comportamenti tali da dissuaderlo a procedere per tempo. La mera circostanza che quegli avesse manifestato – l'unica

volta che lo ha incontrato – l'intenzione di riallacciare i rapporti con lui e avesse

affermato di volerlo rivedere, salvo disdire poi l'appuntamento, non bastano

per integrare un “gra­ve motivo” atto a giustificare l'avvio tardivo

dell'azione. Né l'attore pretende che “la delusione, anzi la rabbia” provata

dopo la disdetta dell'incontro abbia costituito un ostacolo psicologico insormontabile

alla volontà di agire giudizialmente.

b) Quanto

ai contatti con Y__________ __________, figlia del convenuto, dopo l'incontro con

quest'ultimo nel 2002 in concomitanza con il soggiorno di lui ad __________

(prima della scadenza del termine), lo stesso AO 1 ha riconosciuto di averla

sentita solo sporadicamente, un paio di volte per telefono, e di averle scritto

una volta per posta elettronica in occasione di una ricorrenza (interrogatorio

del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 2 in fondo; interrogatorio del 17 novembre

2017: verbali, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nemmeno al riguardo si può

dire perciò che prima dell'8 maggio 2006 simili contatti potessero

legittimamente illudere l'attore circa un possibile riconoscimento di paternità

da parte del convenuto. Tanto meno ove si pensi che, sempre a dire dell'attore,

in sostanza egli ha potuto parlare a Y__________ per la prima volta solo

durante un incontro a __________ nel 2008 (interrogatorio del 17 novembre

2017: verbali, pag. 2 in alto). Ne segue che, anche volendosi attenere alle

affermazioni rilasciate dall'attore durante i suoi interrogatori, se si è

verificato indugio nel promuovere l'azione di paternità, ciò non può

attribuirsi all'affidamento destato nell'attore dal convenuto o dalla di lui

figlia. Il giudizio sulla tempestività dell'azione potrebbe quindi esaurirsi

nelle considerazioni che precedono, il termine per l'azio­ne di paternità

essendo irrimediabilmente decorso.

c) Sia

come sia, si volesse anche tenere conto degli avvenimenti successivi

all'incontro dell'attore con Y__________ __________ a __________, del 2008 o

2009, l'esito del giudizio non muterebbe. L'attore ha affermato che in tale occasione

costei gli ave­va fatto capire come vi fossero “margini per ricostruire un

rapporto” e come il padre si fosse “pentito di come si era comportato e voleva

riallacciare un rapporto” con lui, incaricando lei stessa di “organizzare un incontro

in Turchia” (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 a metà).

L'attore ha poi riferito di essersi recato due volte in Turchia, sempre su sollecitazione

di Y__________ __________, per incontrare il convenuto, il quale però non si è fatto

vedere, benché essa gli avesse confermato che tali soggiorni erano stati

organizzati su richiesta del convenuto (interrogatorio del 17 novembre

2017: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3).

Ciò

posto, pur volendo addebitare al convenuto comportamenti e assicurazioni della

di lui figlia, la questione è che, venuto meno il “grave motivo”, l'interessato

deve agire con sollecitudine (sopra, consid. 7 in fine). Nella fattispecie

invece l'attore si limita a dichiarare che dopo il secondo tentativo infruttuoso

di incontro organizzato da Y__________ __________ in Turchia nel 2012, il suo

rapporto con quest'ultima “è diventato meno frequente, fino a quando non l'ha

più sentita”, per lo meno dopo il novembre del 2013, periodo in cui si è

rivolto a un legale (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 3).

Questi poi ha scritto a AP 1, invitandolo a mettersi in relazione con lui entro

il 31 gennaio 2014 per discutere un riavvicinamento familiare, in difetto di

che avrebbe adito vie legali (doc. E). Sta di fatto che, scaduto quel termi­ne,

l'attore ha aspettato ancora fino al 25 aprile 2014 per promuovere causa senza

che nel frattempo nulla lo impedisse di agire. E una simile remora non è

scusabile, tanto meno se si considera che la giurisprudenza impone di attivarsi

di regola entro un mese dalla cessazione del motivo del ritardo (DTF 132 III 5

consid. 3.2; v. anche la casistica in: Bohnet, op.

cit., § 24 n. 39), al punto che un'attesa di sette settimane è

stata giudicata troppo lunga (DTF 85 II 312 consid. 2). Anche nelle circostanze

descritte l'azione di paternità risulta dunque tardiva.

d) Dato

tutto quanto precede, mal si intravede come si possa imputare al convenuto di abusare

dei propri diritti per avere eccepito la tardività dell'azione. Si rammenti

che, dopo la disdetta di un nuovo incontro nel 2002, il convenuto nulla ha

intrapreso per dissuadere l'attore dal promuovere causa. E quand'anche si

volessero ascrivere al convenuto comportamenti della figlia, non consta che

questa abbia rilasciato serie assicurazioni degne di affidamento o abbia assunto

comportamenti atti a destare fondate aspettative in vista di un riconoscimento

di paternità. Non si ravvisano dunque estremi per ritenere che il convenuto

abbia agito in malafede. A maggior ragione ove si pensi che, secondo

giurisprudenza, “gravi motivi” non sono dati nemmeno qualora una parte attrice abbia

intentato tardivamente azione di paternità in seguito a vaghe promesse del convenuto

(DTF 83 II 93).

8.

Sempre nelle sue

osservazioni all'appello l'attore fa valere che la prassi della Corte europea

dei diritti dell'uomo tende a relativizzare i termini di perenzione del diritto

interno entro cui avviare un'azione di paternità, la verità materiale dovendo

prevalere su questioni di procedura. Per tacere del fatto nondimeno che tale prassi

non comporta la preminenza della realtà biologica su principi giuridici come la

sicurezza del diritto (sentenze del Tribunale federale 5A_423/2016 del 7 marzo

2017.

consid. 5.1.2; sentenza 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4, in: FamPra.ch

2015.

pag. 476), il fatto che un'azione di paternità sia soggetta a termini di

perenzione secondo la legge nazionale non è di per sé contrario alla CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_541/2017

del 10 gennaio 2018 consid. 4.3; sentenza 5A_780/2016 del 9 giugno 2017

consid. 6.3). In concreto l'attore sapeva della paternità del convenuto già nel

2002, ma ha atteso 12 anni per promuovere causa senza dimostrare l'esistenza di

“gravi motivi”. Si seguisse l'opinione dell'attore, ogni azione di paternità sarebbe

proponibile senza limiti di tempo, in aperto contrasto con il dettato univoco

dell'art. 263 cpv. 1 CC. Ciò non sarebbe manifestamente ammissibile.

9.

In definitiva

l'appello del convenuto merita accoglimento, nel sen­so che la petizione dev'essere

respinta per perenzione. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ha diritto inoltre a un'equa indennità per

ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno profuso per la redazione del

memoriale di appello. L'esito del presente giudizio impone altresì la

conseguente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.

10.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF),

un'azione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare

oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà

al convenuto fr. 6600.– per ripetibili.

II. Le spese di appello, di fr.

1000.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).