11.2018.19
Azione di paternità: termine di perenzione. Ritardo scusabile per “gravi motivi”?
30 agosto 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.19
Lugano
30 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2014.17 (azione di paternità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 25 aprile 2014 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 14 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza del 18 gennaio 2018 con cui il Pretore ha accertato la
tempestività dell'azione;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è nato l'8 maggio 1987 a __________ ed è stato iscritto nel registro
dello stato civile come figlio della sola __________ A__________ (1952),
cittadina svizzera, non risultando alcuna filiazione paterna. Il 25 aprile
2014 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché
fosse accertata la paternità di AP 1 (1941), cittadino turco domiciliato a __________.
Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2015 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione, sostenendo in particolare
che l'azione era perenta. Con replica del 15 ottobre e duplica del
23 novembre 2015 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
B. All'udienza
del 22 febbraio 2016, indetta per le prime arringhe, il Pretore ha limitato il
procedimento al quesito della perenzione. AO 1 ha notificato prove.
L'istruttoria, cominciata seduta stante, si è chiusa il 26 maggio 2017. Alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale dell'11 luglio 2017 l'attore ha chiesto di respingere l'eccezione
di “prescrizione”. Nel suo allegato del 6 luglio 2017 il convenuto ha proposto
una volta ancora di rigettare la petizione. Il 14 agosto 2017 il Pretore ha
riaperto d'ufficio l'istruttoria, assegnando all'attore un termine per produrre
copia delle comunicazioni di posta elettronica e dei messaggi telefonici
scambiati con Y__________ __________, figlia del convenuto. Il 17 novembre 2017
inoltre egli ha interrogato un'altra volta l'attore. Invitate
a
presentare nuovi memoriali conclusivi, le parti hanno ribadito il 7 e 18 dicembre
2017 i loro punti di vista.
C. Statuendo
con sentenza del 18 gennaio 2018, il Pretore ha
accertato
la tempestività dell'azione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 6600.– per
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
febbraio 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato dichiarando
perenta l'azione di paternità. Con osservazioni del 23 aprile 2018 AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il
procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel
senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria
superiore può portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e
con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione incidentale è impugnabile a titolo
indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid.
1b),
sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione
metterebbe
subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale.
Quanto al valore litigioso, in concreto tale
presupposto non si pone, un'azione di accertamento di paternità non essendo una
controversia di natura patrimoniale (DTF 129 III 290 consid. 2.2). La sentenza impugnata infine è stata notificata alla
patrocinatrice del convenuto il 19 gennaio 2018 (tracciamento dell'invio n. __________).
Introdotto il 14 febbraio 2018, l'appello in esame
è dunque ricevibile.
2.
Nelle
sue osservazioni del 23 aprile 2018 l'attore definisce
l'appello irricevibile per carenza di motivazione, sostenendo che, salvo due
precisazioni irrilevanti, il convenuto non sostanzia alcuna censura sugli accertamenti
di fatto del Pretore. Né in diritto il memoriale conterrebbe critiche puntuali
alla sentenza impugnata. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art.
311.
cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni
la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).
Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta reiterare nell'appello
le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con
la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).
Nella fattispecie l'appellante
riassume preliminarmente le risultanze dell'istruttoria già illustrate nel
giudizio impugnato e si dilunga sul diritto internazionale privato applicabile,
confermando l'opinione del Pretore. Si tratta di un'introduzione superflua. Comunque
sia, e come si vedrà ancora (consid. 4), egli non manca di confrontarsi in modo
sufficientemente chiaro con le conclusioni del Pretore quanto all'esistenza di
“gravi motivi” che giustifichino il ritardo con cui l'attore ha promosso causa,
in particolare affermando che il comportamento della figlia Y__________ non gli
è imputabile e che, in ogni caso, l'attore non ha reagito sollecitamente. Il
ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole
censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto quanto ha dichiarato l'attore
nel corso dei suoi interrogatori, ossia di avere incontrato il convenuto ad
Ascona una volta nel 2002. In tale occasione costui gli avrebbe confidato la
sua paternità e l'intenzione di riallacciare rapporti con lui, ma tali propositi
non sono stati mantenuti. L'attore ha conservato però contatti sporadici con la
figlia del convenuto, Y__________, conosciuta in quel frangente. Dopo un
incontro con lei a __________ nel 2008 o 2009, le relazioni tra i due si sono
intensificate al punto che costoro hanno trascorso due periodi di vacanza in
Turchia nel 2011 e 2012, soggiorni che sarebbero stati organizzati su richiesta
del convenuto, il quale tuttavia in Turchia non si è fatto vedere, con grande
rammarico della figlia. Sta di fatto che i rapporti dell'attore con lei si sono
interrotti attorno al novembre del 2013. Posto ciò, il primo giudice ha rilevato
che il convenuto e la di lui figlia si sono rifiutati di cooperare nel processo,
in spregio del diritto svizzero, sicché ha ritenuto provate le allegazioni
dell'attore.
Verificata la propria competenza e l'applicabilità della
legge svizzera, il Pretore ha ricordato che secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC
il diritto dell'attore di promuovere azione di paternità è decaduto di per sé l'8
maggio 2006, un anno dopo la maggiore età. Egli ha ravvisato nondimeno nel caso
in esame gravi motivi che “scusano il ritardo” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, poiché fino al novembre
del 2013 l'attore è stato indotto a non adire vie legali dal comportamento del
convenuto, il quale lo ha illuso, attraverso la figlia, con la promessa – non
mantenuta – di stabilire un rapporto familiare. Per il Pretore, inoltre, il
convenuto abusa dei suoi diritti invocando la tardività della petizione,
giacché le sue promesse erano apparse tanto concrete da indurre l'attore a
organizzare due viaggi in Turchia, nella speranza di un formale riconoscimento di
paternità da parte del convenuto. Tutto ciò osta in ultima analisi, secondo il
Pretore, alla prospettata perenzione del-l'azione.
4.
L'appellante
ribadisce la competenza internazionale del Pretore e fa valere che in
applicazione dell'attuale art. 69 cpv. 2 LDIP la petizione andava introdotta
entro l'8 maggio 2006, ossia un anno al massimo dal compimento della maggiore
età dell'attore, salvo motivi gravi – contestati nel caso specifico – che giustifichino
il ritardo. Anche volendo fare riferimento al diritto in vigore al momento
della nascita secondo l'art. 69 cpv. 1 LDIP – egli continua – la legge federale
sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rinviava al
diritto svizzero, il quale su questo punto non è mutato rispetto a quello odierno.
Ciò premesso, egli ricorda che l'attore è sempre stato al corrente del fatto
che la madre lo indica come suo padre biologico, sicché non sussistono gravi
motivi che scusino l'inattività entro il termine di perenzione. L'appellante
sottolinea inoltre che l'attore ha dichiarato di averlo incontrato un'unica
volta nel 2002, dopo di che rimanevano all'attore quattro anni di tempo per
promuovere la causa di paternità entro il termine legale.
Per
l'appellante il fatto che l'attore possa essersi fatto condizionare da Y__________
__________ non costituisce un “motivo grave” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC,
dato che egli personalmente non lo ha mai illuso, l'attore medesimo ammettendo
di non averlo più visto né sentito dopo il 2002. Del resto, egli prosegue, l'attore
ha dichiarato che Y__________ __________ gli avrebbe fatto credere che egli
intendeva riallacciare i contatti con lui, ma non che lo avrebbe riconosciuto
come figlio. In ogni modo, secondo il convenuto, i gravi motivi dell'art. 263
cpv. 3 CC non concedono un termine supplementare. Anzi, incombe all'attore agire
senza indugio al momento in cui tali motivi vengono meno. L'appellante ripete inoltre
di essersi sempre opposto a riconoscere la propria paternità, di modo che obiettare
la perenzione dell'azione non è abusivo e non raffigura un comportamento
contraddittorio. Il convenuto rimprovera infine all'attore di non avere reagito
dopo il 2002 e di avere atteso il 2009 per incontrarsi con Y__________ __________,
scrivendogli solo nel 2012 e aspettando il novembre del 2013 per rivolgersi a
un patrocinatore. E quel patrocinatore lo ha avvertito che in mancanza di
riscontri da parte sua avrebbe proceduto legalmente contro di lui entro la fine
di gennaio 2014, tranne agire soltanto il 25 aprile successivo, il che
esclude gli estremi per ravvisare “gravi motivi” (a norma dell'art. 263 cpv. 3
CC) suscettibili di giustificare un'azione di paternità promossa 12 anni dopo
l'unico incontro con lui.
5.
La
competenza internazionale e per territorio del Pretore, così come
l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, è già stata verificata
dal primo giudice e non è in discussione. Basti ricordare che, dandosi
un'azione di accertamento della paternità promossa dopo l'entrata in vigore
della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), il 1° gennaio
1989, anche il diritto applicabile è regolato da tale legge, a prescindere
dalla data di nascita del figlio (art. 196
cpv. 2 LDIP; DTF 118 II 471 consid. 4a; Geiser/Jametti
in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 30 ad art. 196 LDIP con
rinvii). La legge federale del 25 giugno 1981 sui rapporti di diritto civile
dei domiciliati e dimoranti non entra più pertanto in considerazione.
6.
L'attore fa valere nelle osservazioni all'appello che il convenuto non si
confronta con l'applicazione – a suo parere fondamentale – degli art. 163, 164
e 165 CPC. Egli sostiene che il rifiuto di AP 1 di rispondere alle domande
rivoltegli per rogatoria va esaminato secondo la legge svizzera e che “se il
convenuto fosse il padre, allora avrebbe potuto invocare quell'articolo, ma
allora è il padre, appunto” e che “la stessa cosa dicasi per la sorella”. L'argomento
non è di facile comprensione. A prescindere dal fatto che AP 1 e la
figlia Y__________ si sono rifiutati di rispondere alle questioni loro poste per rogatoria invocando disposizioni del diritto
processuale turco (lettera dell'8 dicembre 2016 dell'avv. I. E__________
__________, nel fascicolo “rogatoria convenuto”) e che l'art. 165 CPC riguarda
il diritto assoluto di rifiuto di terzi, il diritto di una parte che si rifiuta
di cooperare valendosi dell'art. 163 CPC è indipendente da un eventuale rapporto
familiare con la controparte. Quanto alle conseguenze dell'indebito rifiuto, il
Pretore ha già tenuto conto dell'art. 164 CPC dando per “provate le
affermazioni rilasciate dall'attore in sede di interrogatorio” (sentenza
impugnata pag. 3). Né il rifiuto di cooperare del
convenuto può essere assimilato a un riconoscimento di paternità davanti al
giudice in conformità all'art. 260 cpv. 3 CC, tale norma richiedendo una
dichiarazione esplicita (Hegnauer in:
Berner Kommentar, edizione 1984, n. 132 ad art. 260 CC; Schwenzer/Cottier in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 13 ad art. 260; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n.
21.
ad art. 260). Relativamente a Y__________ __________, infine, il suo diritto
assoluto di rifiuto a cooperare dipenderebbe, se mai, dalla sua parentela con
il convenuto e non da un'eventuale parentela con l'attore.
7.
Chiarito
ciò, secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC un'azione di paternità dev'essere
promossa dal figlio entro un anno dalla maggiore età. Scaduto il termine,
l'azione è ancora proponibile se il ritardo è scusato da gravi motivi (art.
263.
cpv. 3 CC). Dato che la restituzione del termine è – in linea di principio –
ammissibile senza limiti di tempo, la nozione di “gravi motivi” va interpretata restrittivamente (sentenza del
Tribunale federale 5A_423/2016 del 7 marzo 2017 consid. 5.2.1, pubblicato
in: SJ 2017 I 425 con rinvio a DTF 132 III 4 consid.
2.
). E l'esistenza di un “grave motivo” non concede al figlio termini
supplementari entro cui procedere; cessato il “giusto motivo”, quegli deve
agire con sollecitudine (sentenza
del Tribunale federale 5A_518/2011 del 22 novembre 2012 consid. 4.1 con rinvii,
pubblicata in: SJ 2013 I 507; Bohnet,
Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 24 n. 39). Il rispetto dei termini di
perenzione e l'esistenza di “motivi gravi” vanno verificati d'ufficio (Guillod, op. cit., n. 2 ad art. 263 CC;
sull'azione di disconoscimento: I CCA, sentenza inc. 11.2015.83 del 26 aprile
2017, consid. 5 con rinvii).
a) Nella
fattispecie l'azione di paternità è stata introdotta il 25 aprile 2014, quando
il termine legale di un anno dopo la maggiore età (8 maggio 2006) era ampiamente
decorso. Secondo l'attore, il “grave motivo” del ritardo si riconduce al fatto che il convenuto gli “ha lasciato credere (…), con il suo comportamento, un
possibile riavvicinamento” (replica del 15 ottobre
2015, pag. 3). È anche quanto il Pretore rimprovera al convenuto e alla di lui
figlia, i quali avrebbero tenuto un comportamento tale da indurre l'attore “a
non intraprendere la via giudiziaria sino verso la fine del 2013” (sentenza
impugnata, pag. 4). Ora, come ha accertato il
Pretore (senza essere contraddetto dall'una né dall'altra parte), AO 1 sa almeno
dal 2002 che il convenuto può essere suo padre. E non risulta che prima della
scadenza del termine dell'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC AP 1 abbia tenuto
comportamenti tali da dissuaderlo a procedere per tempo. La mera circostanza che quegli avesse manifestato – l'unica
volta che lo ha incontrato – l'intenzione di riallacciare i rapporti con lui e avesse
affermato di volerlo rivedere, salvo disdire poi l'appuntamento, non bastano
per integrare un “grave motivo” atto a giustificare l'avvio tardivo
dell'azione. Né l'attore pretende che “la delusione, anzi la rabbia” provata
dopo la disdetta dell'incontro abbia costituito un ostacolo psicologico insormontabile
alla volontà di agire giudizialmente.
b) Quanto
ai contatti con Y__________ __________, figlia del convenuto, dopo l'incontro con
quest'ultimo nel 2002 in concomitanza con il soggiorno di lui ad __________
(prima della scadenza del termine), lo stesso AO 1 ha riconosciuto di averla
sentita solo sporadicamente, un paio di volte per telefono, e di averle scritto
una volta per posta elettronica in occasione di una ricorrenza (interrogatorio
del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 2 in fondo; interrogatorio del 17 novembre
2017: verbali, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nemmeno al riguardo si può
dire perciò che prima dell'8 maggio 2006 simili contatti potessero
legittimamente illudere l'attore circa un possibile riconoscimento di paternità
da parte del convenuto. Tanto meno ove si pensi che, sempre a dire dell'attore,
in sostanza egli ha potuto parlare a Y__________ per la prima volta solo
durante un incontro a __________ nel 2008 (interrogatorio del 17 novembre
2017: verbali, pag. 2 in alto). Ne segue che, anche volendosi attenere alle
affermazioni rilasciate dall'attore durante i suoi interrogatori, se si è
verificato indugio nel promuovere l'azione di paternità, ciò non può
attribuirsi all'affidamento destato nell'attore dal convenuto o dalla di lui
figlia. Il giudizio sulla tempestività dell'azione potrebbe quindi esaurirsi
nelle considerazioni che precedono, il termine per l'azione di paternità
essendo irrimediabilmente decorso.
c) Sia
come sia, si volesse anche tenere conto degli avvenimenti successivi
all'incontro dell'attore con Y__________ __________ a __________, del 2008 o
2009, l'esito del giudizio non muterebbe. L'attore ha affermato che in tale occasione
costei gli aveva fatto capire come vi fossero “margini per ricostruire un
rapporto” e come il padre si fosse “pentito di come si era comportato e voleva
riallacciare un rapporto” con lui, incaricando lei stessa di “organizzare un incontro
in Turchia” (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 a metà).
L'attore ha poi riferito di essersi recato due volte in Turchia, sempre su sollecitazione
di Y__________ __________, per incontrare il convenuto, il quale però non si è fatto
vedere, benché essa gli avesse confermato che tali soggiorni erano stati
organizzati su richiesta del convenuto (interrogatorio del 17 novembre
2017: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3).
Ciò
posto, pur volendo addebitare al convenuto comportamenti e assicurazioni della
di lui figlia, la questione è che, venuto meno il “grave motivo”, l'interessato
deve agire con sollecitudine (sopra, consid. 7 in fine). Nella fattispecie
invece l'attore si limita a dichiarare che dopo il secondo tentativo infruttuoso
di incontro organizzato da Y__________ __________ in Turchia nel 2012, il suo
rapporto con quest'ultima “è diventato meno frequente, fino a quando non l'ha
più sentita”, per lo meno dopo il novembre del 2013, periodo in cui si è
rivolto a un legale (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 3).
Questi poi ha scritto a AP 1, invitandolo a mettersi in relazione con lui entro
il 31 gennaio 2014 per discutere un riavvicinamento familiare, in difetto di
che avrebbe adito vie legali (doc. E). Sta di fatto che, scaduto quel termine,
l'attore ha aspettato ancora fino al 25 aprile 2014 per promuovere causa senza
che nel frattempo nulla lo impedisse di agire. E una simile remora non è
scusabile, tanto meno se si considera che la giurisprudenza impone di attivarsi
di regola entro un mese dalla cessazione del motivo del ritardo (DTF 132 III 5
consid. 3.2; v. anche la casistica in: Bohnet, op.
cit., § 24 n. 39), al punto che un'attesa di sette settimane è
stata giudicata troppo lunga (DTF 85 II 312 consid. 2). Anche nelle circostanze
descritte l'azione di paternità risulta dunque tardiva.
d) Dato
tutto quanto precede, mal si intravede come si possa imputare al convenuto di abusare
dei propri diritti per avere eccepito la tardività dell'azione. Si rammenti
che, dopo la disdetta di un nuovo incontro nel 2002, il convenuto nulla ha
intrapreso per dissuadere l'attore dal promuovere causa. E quand'anche si
volessero ascrivere al convenuto comportamenti della figlia, non consta che
questa abbia rilasciato serie assicurazioni degne di affidamento o abbia assunto
comportamenti atti a destare fondate aspettative in vista di un riconoscimento
di paternità. Non si ravvisano dunque estremi per ritenere che il convenuto
abbia agito in malafede. A maggior ragione ove si pensi che, secondo
giurisprudenza, “gravi motivi” non sono dati nemmeno qualora una parte attrice abbia
intentato tardivamente azione di paternità in seguito a vaghe promesse del convenuto
(DTF 83 II 93).
8.
Sempre nelle sue
osservazioni all'appello l'attore fa valere che la prassi della Corte europea
dei diritti dell'uomo tende a relativizzare i termini di perenzione del diritto
interno entro cui avviare un'azione di paternità, la verità materiale dovendo
prevalere su questioni di procedura. Per tacere del fatto nondimeno che tale prassi
non comporta la preminenza della realtà biologica su principi giuridici come la
sicurezza del diritto (sentenze del Tribunale federale 5A_423/2016 del 7 marzo
2017.
consid. 5.1.2; sentenza 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4, in: FamPra.ch
2015.
pag. 476), il fatto che un'azione di paternità sia soggetta a termini di
perenzione secondo la legge nazionale non è di per sé contrario alla CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_541/2017
del 10 gennaio 2018 consid. 4.3; sentenza 5A_780/2016 del 9 giugno 2017
consid. 6.3). In concreto l'attore sapeva della paternità del convenuto già nel
2002, ma ha atteso 12 anni per promuovere causa senza dimostrare l'esistenza di
“gravi motivi”. Si seguisse l'opinione dell'attore, ogni azione di paternità sarebbe
proponibile senza limiti di tempo, in aperto contrasto con il dettato univoco
dell'art. 263 cpv. 1 CC. Ciò non sarebbe manifestamente ammissibile.
9.
In definitiva
l'appello del convenuto merita accoglimento, nel senso che la petizione dev'essere
respinta per perenzione. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ha diritto inoltre a un'equa indennità per
ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno profuso per la redazione del
memoriale di appello. L'esito del presente giudizio impone altresì la
conseguente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.
10.
Circa i rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF),
un'azione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare
oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà
al convenuto fr. 6600.– per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).