11.2018.21
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi e verosimile ammontare del pegno
29 maggio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
____________________________________________________________
Incarto n.
11.2018.21
Lugano
29 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.408 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 19 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 6 febbraio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito della
ristrutturazione di uno stabile posto sulla particella n. __________ RFD di __________,
la proprietaria AP 1 e __________ G__________ hanno commissionato il
4 aprile 2016 all'impresa AO 1 lavori da capomastro per fr. 150 000.–, opere da carpentiere-copritetto per
fr. 29 000.–, la fornitura e la posa
di serramenti in PVC per fr. 24 000.–,
come pure la fornitura e la posa di grate per fr. 6000.–. AP 1 è proprietaria
inoltre delle contigue particelle n. __________ e __________.
B. Il 2 novembre 2016,
in fase di conclusione dei lavori, AP 1 e __________ G__________ hanno sottoscritto
con la AO 1 il seguente accordo:
1. I
lavori appaltati alla ditta AO 1 verranno liquidati al termine del cantiere per
il pagamento della cifra complessiva di fr. 266 000.–.
2. I
committenti si riservano di dedurre da questa cifra fr. 4000.– nel caso il
lavoro di realizzazione della soletta in vetro venisse attribuito ad altra
impresa.
3. La
cifra a liquidazione comprende tutti i lavori che restano da effettuare, così
come il lavoro di demolizione della terrazza dei vicini, che in prima istanza è
stato fatturato separatamente.
In un'aggiunta di quello
stesso giorno all'accordo i committenti si sono impegnati altresì a versare
alla ditta “ulteriori fr. 4000.– a titolo di tacitazione di ogni ulteriore
pretesa”. Il 23 gennaio 2017 la AO 1 ha trasmesso
a AP 1 e __________ G__________ una liquidazione finale di complessivi
fr. 319 043.25, IVA inclusa, con un saldo in suo favore,
dedotti acconti per fr. 230 000.–, di fr. 89 043.25. Tale importo è rimasto impagato.
C. Il 7 aprile 2017 la AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 89 043.25 con interessi al 5% dal
24 gennaio 2017 sulla particella n. __________ RFD di __________. Con
decreto cautelare dell'11 aprile 2017, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. SO.2017.408). All'udienza del 1°
giugno 2017, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le loro posizioni. L'istruttoria
si è conclusa il 30 agosto 2017, quando le parti hanno proceduto al
dibattimento finale, riconfermando le rispettive domande.
D. Statuendo con sentenza del 6 febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza, nel senso che ha confermato
l'iscrizione provvisoria decretata l'11 aprile 2017 senza
contraddittorio e ha impartito alla AO 1 un termine fino al 4 maggio 2018 per promuovere la causa intesa
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di
complessivi fr. 2100.–, comprese quelle del decreto cautelare, sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all'istante fr. 2400.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
febbraio 2018 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato l'istanza di
iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia
respinta. Nelle
sue osservazioni del 23 marzo 2018 la AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei
Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare dell'ipoteca legale rimasto controverso in prima sede
(fr. 89 043.25). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta l'8 febbraio 2018 (attestazione Track & Trace
agli atti n. 98.__________). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine
d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica
18 febbraio 2018, salvo protrarsi al
lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 19 febbraio
2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. All'appello
la convenuta acclude tre fotografie raffiguranti “dei dettagli dell'abitazione
edificata” (doc. 11) e il 21 marzo 2018 ha prodotto un estratto del registro di
commercio aggiornato relativo alla ditta istante. Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In
concreto l'appellante non spiega perché le
sarebbe stato impossibile esibire le fotografie senza indugio al Pretore aggiunto.
Di dubbia proponibilità, tali immagini non risultano in ogni modo di sussidio
per il giudizio (sotto, consid. 5e). Quanto alle indicazioni contenute nell'estratto
del registro di commercio, ottenibili da internet, esse costituiscono fatti notori (DTF 143 IV 383 consid.
1.1.1, 138 II 564 in alto con riferimenti).
3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha constatato che
la maggior parte dei lavori è stata eseguita dall'impresa edile sulla
particella n. 889, su cui sorge l'abitazione della convenuta, e solo una minima
parte (riempimento e costruzione di muri di sostegno) sulle contigue particelle
n. __________ e n. __________. A suo
avviso, pertanto, “la garanzia dell'ipoteca legale” va riconosciuta nel suo
principio sul fondo principale. I piccoli lavori svolti sugli altri due fondi
potranno essere “estromessi dalla garanzia dell'ipoteca legale” per mezzo di
una perizia da assumere nella procedura di iscrizione definitiva. Premesso ciò,
il primo giudice ha ritenuto tempestiva la richiesta di iscrizione provvisoria presentata
dalla ditta il 7 aprile 2017, il testimone __________ S__________ avendo dichiarato
di essere stato sul cantiere fino al 10 gennaio 2017 per montare le inferiate
alle finestre. A parere del Pretore aggiunto, inoltre, anche la pretesa di fr.
89 043.25 è verosimile, lo stesso teste avendo confermato di
avere eseguito tutte le opere indicate nella liquidazione finale.
4. L'appellante ribadisce
che la ditta istante non ha reso verosimile di avere svolto tutti i lavori
sulla sola particella n. __________, il Pretore aggiunto avendo anzi accertato
il contrario. Al proposito essa elenca tutta una serie di opere che “con ogni
evidenza” non sono state effettuate su quella particella e una lista di prestazioni
che riguardano “almeno parzialmente” altri fondi. Di conseguenza, a suo parere,
lavori per almeno fr. 50 000.– non
riguardano l'immobile gravato dell'ipoteca legale. In mancanza di una
richiesta intesa a iscrivere un pegno collettivo, essa soggiunge, a torto il
Pretore aggiunto ha quindi ordinato l'iscrizione provvisoria su un solo fondo
per l'intera pretesa della ditta. Oltre a ciò, gli acconti versati per fr. 230 000.– “coprono senza dubbio tutto l'importo di cui avrebbe diritto la AO 1”, di modo
che l'iscrizione di un'ipoteca legale nemmeno si giustifica.
In ogni caso, sostiene l'appellante,
il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza di iscrizione sulla base della
liquidazione finale e della deposizione di __________
S__________. Se non che, essa prosegue, la liquidazione finale, oltre a
menzionare lavori su altri fondi e a non essere stata approvata né dai
committenti né dalla direzione dei lavori, contrasta palesemente con le offerte
a corpo del 4 aprile 2016, con una “liquidazione parziale” del 6 ottobre 2016 e
con l'accordo del 2 novembre 2016 che prevedeva una consegna dell'opera “chiavi
in mano” per fr. 266 000.– “tutto incluso
e a tacitazione di ogni pretesa”. A mente sua, quindi, la liquidazione finale allestita
dalla ditta non basta per rendere attendibile il credito. Né la testimonianza
di __________ S__________ ha particolare forza
probatoria, ove appena si pensi che costui ha dichiarato di non avere alcun
interesse alla lite, mentre in realtà egli è “proprietario” dell'impresa, di
cui è dipendente, è stato amministratore unico della medesima fino al 25
ottobre 2016 ed è padre dell'attuale amministratrice unica. Tutt'al più,
epiloga l'appellante, la richiesta di iscrizione sarebbe potuta essere accolta fino
a concorrenza di fr. 36 000.–,
corrispondenti al saldo della mercede prevista nell'accordo del 2 novembre
2016 previa deduzione degli acconti di fr. 230 000.–.
Sta di fatto che, a suo avviso, i lavori non solo sono stati eseguiti su altri
fondi, ma non sono nemmeno stati portati a termine, non sono stati eseguiti a
regola d'arte e non si è mai proceduto al collaudo, sicché un'iscrizione
limitata “sarebbe in ogni caso ingiustificata”.
5. A norma dell'art.
837 cpv. 1 n. 3 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire solo per
materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un
determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può quindi sussistere
unicamente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazione a un
concreto progetto di costruzione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.95 del 5 ottobre
2018, consid. 4). Nel caso di lavori su due o più immobili, l'ipoteca legale
dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile
per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2
CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia
compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti (sentenza del Tribunale
federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1; v. anche Bovay in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 54 ad art. 839; Bohnet,
Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 55 n. 49). Non è lecito invece gravare di ipoteca legale un solo fondo
per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su vari
fondi. Un'ipoteca legale collettiva è lecita esclusivamente, dopo il
contraddittorio, se i fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o
a proprietari che si sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o
dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più recentemente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018, consid. 6; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3).
a) In
concreto la convenuta è proprietaria – come detto – delle particelle n. __________
(superficie non edificata di 9 m²), n. 888 (superficie non edificata di 28 m²)
e n. __________ (edificio di 58 m² e superficie non edificata di 27 m²), da lei
definite “giardino”, “corte” e “abitazione” (interrogatorio del 30 agosto 2017:
verbali, pag. 6). Per la ditta istante tutte le prestazioni sono state svolte sulla
particella n. __________. Tale allegazione è però contestata dalla convenuta, secondo
la quale “sulla particella n. __________ l'istante ha realizzato il muro
di contenimento in beton, con isolazione contro il muro dei vicini e
riempimento in ghiaia, nonché abbattuto la scala preesistente per l'accesso
alla strada cantonale, mentre sul fondo n. __________ essa ha eseguito il
taglio del beton precedente e il rifacimento completo camminamento (doc. 7)”
(risposta del 1° giugno 2017, pag. 1 in basso). Spettava perciò alla ditta
istante, confrontata a una contestazione sostanziata e non meramente generica, rendere
verosimile che le prestazioni litigiose sono state eseguite sul fondo da
gravare. A maggior ragione ove si pensi che essa non postulava l'iscrizione di
un pegno collettivo.
b) In
concreto __________ S__________ ha sì dichiarato che i
lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti sulla particella n. __________
(deposizione del 30 agosto 2017: verbali, pag. 7). Tuttavia egli è “proprietario della società” e al momento dei lavori era anche
amministratore unico dell'impresa. Non può seriamente affermarsi di
conseguenza che costui non avesse alcun interesse nella lite. Le sue sole
dichiarazioni, non corroborate da altre risultanze istruttorie, non bastano
così per rendere verosimile le allegazioni della ditta. Ammettere il
contrario significherebbe, all'atto pratico, iscrivere un'ipoteca legale –
fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte. A prescindere da ciò, lo stesso __________ S__________ ha confermato
di avere costruito il muro di sostegno “di cui alla foto in alto al doc. 6”,
di avere demolito le scale che scendevano alla strada cantonale a ridosso
dell'attuale edifico in rosso “sulla foto in basso al doc. 6”, di avere posato
la nuova canalizzazione e rifatto il betoncino “sul vialetto di cui alla foto
doc. 7” e l'isolazione “tra la casa e il giardino” (loc. cit.). Si tratta dei
lavori che per la convenuta non sono riconducibili alla particella n. __________.
Ne segue che, come ha accertato il Pretore aggiunto, già a un sommario esame non
è verosimile che la AO 1 abbia eseguito tutte le prestazioni sulla particella
n. __________. E che i lavori non riguardassero unicamente tale fondo figurava
anche sulle conferme d'ordine del 4 aprile 2016 (doc. 9).
c) Alla
luce di quanto precede incombeva all'istante allestire un conteggio per ogni
fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del
credito quanto all'entità della garanzia. La ditta si è limitata invece a far
valere una pretesa complessiva. Sotto questo profilo essa nemmeno ha
ottemperato al proprio onere di allegazione. Non si disconosce che, vista
l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di
aumentare in seguito l'ammontare della garanzia, quantificare il pegno possa
apparire arduo. In tal caso si ammette nondimeno un'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale a carico dei singoli fondi per un importo approssimativo,
con un “margine di sicurezza” del 10–20% (I CCA, sentenza inc. 11.2017.23 del
18 settembre 2018, consid. 4d con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_933/2014
del 16 aprile 2015, consid. 3.3.2 in: ZGBR/RNRF 97/2016 pag. 337). In nessun caso è lecito per converso –
contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto – gravare il solo fondo
principale per l'insieme delle opere svolte.
d) In
definitiva, nella fattispecie il Pretore aggiunto non poteva dipartirsi dalla mera
constatazione che “la gran parte dei lavori sono stati eseguiti sul mappale __________”
e rinviare il tutto alla procedura di iscrizione definitiva. Tanto meno ove si
pensi che, dandosi più fondi, nemmeno in sede di iscrizione provvisoria l'artigiano
o l'imprenditore può suddividere il costo del proprio intervento in modo
astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme delle sue
prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare
Considerandi
– appunto – quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) siano
state eseguite su un determinato fondo e a quale prezzo
(I CCA, sentenza inc. 11.2017.95 del 5 ottobre 2018, consid. 4a con
rinvii).
e) Quanto
precede ancora non significa che sia impossibile suddividere l'ammontare della
pretesa complessiva fatta valere dall'istante e scindere le prestazioni svolte dalla
ditta sulla particella n. __________ rispetto a quelle eseguite sugli altri due
fondi. L'impresa ha motivato l'istanza d'iscrizione provvisoria in base alla
liquidazione finale del 23 gennaio 2017 (doc. A). Ora, anche in una procedura sommaria
per rendere verosimile la pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi
a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi
ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti. Se sono contestati,
spetta all'artigiano o imprenditore recare elementi che li confortino con
sufficiente verosimiglianza, per esempio citando come testimoni gli estensori
dei bollettini o dei rapporti che attestano i lavori eseguiti o gli operai che
materialmente vi hanno proceduto oppure chiamando a deporre il direttore dei
lavori (RtiD I-2019 pag. 548 n. 18c consid. 5; I-2004
pag. 614 n. 128c). Nella fattispecie la liquidazione finale redatta
dall'impresa stessa e contestata dalla convenuta
nella risposta (pag. 2) non basta dunque per rendere verosimili i lavori
svolti sulla particella n. __________, come non basta
a tal fine la citata deposizione di __________ S__________ (consid. b).
f) Tutto
ciò posto, non bisogna dimenticare che nel caso specifico le parti hanno
raggiunto il 2 novembre 2016 un accordo sulla liquidazione della mercede (doc.
4.
e 8). In tale accordo la convenuta ha riconosciuto una spettanza della ditta a
tacitazione di ogni pretesa di fr. 266 000.–,
con un saldo in favore dell'impresa, dedotti acconti per complessivi fr. 230 000.–, di fr. 36 000.–. Certo,
l'appellante sottolinea che tale somma comprende anche prestazioni svolte sulle
particelle n. __________
e __________.
Nondimeno, già a un sommario esame risulta che sulla
particella n. __________ l'istante ha eseguito
opere di carpentiere-copritetto per fr. 29 000.– (doc. 9, 2° foglio), ha posato
serramenti per fr. 24 000.– (doc. 9, 3° foglio), ha fornito grate per fr. 6000.– (doc. 9, 4° foglio) e gelosie
per fr. 14 800.– (doc. 9, 5° foglio), cumulando prestazioni per
complessivi fr. 73 800.–. Considerato che agli atti non figura alcuna
dichiarazione delle parti sull'imputazione degli acconti versati dai
committenti, né è dato di sapere quali debiti
siano scaduti per primi (art. 86 e 87 CO), a un esame di apparenza
la convenuta non può ritenersi avere già saldato quelle prestazioni. Ne discende
che, quanto meno fino a concorrenza di fr. 36 000.–, la
pretesa dell'istante per opere eseguite sulla particella n. __________ appare verosimile.
g) La
convenuta oppone che nella fattispecie i lavori non sono terminati, ma l'allegazione
è nuova e non trova riscontro agli atti, nemmeno confrontando la liquidazione
finale (doc. A) con quella parziale del 27 settembre 2016 (doc. 10),
trattandosi di documenti allestiti in momenti diversi. L'accertamento di eventuali
difetti, non quantificati né resi verosimili, va poi rinviato alla causa di
merito (I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 4; v, anche
Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 159 n. 470). Per quel che riguarda
il mancato collaudo delle opere, inteso come verifica dei lavori in
contraddittorio, la questione è sollevata per la prima volta in appello senza
che si ravvisino i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non si deve
dimenticare inoltre che l'esigenza di un collaudo non è prevista dalla legge, bensì
dalle norme SIA che in concreto nemmeno la convenuta pretende applicabili. Se
ne conclude che, in ultima analisi, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale si giustifica limitatamente a fr. 36 000.–
con interessi. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.
6.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado
di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una sostanziale riduzione
dell'ammontare dell'ipoteca legale, ma non la reiezione dell'istanza. Esce
vittorioso così per circa due quinti e deve sopportare tre quinti degli
oneri processuali, mentre il resto va a carico della AO 1, alla quale l'appellante
rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese processuali di primo grado seguono
identica sorte.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le
iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo
equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale
5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente
decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è
invitato a ridurre a fr. 36 000.– con interessi al 5% dal 24 gennaio
2017 l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata
in via cautelare l'11 aprile 2017 dal Pretore senza contraddittorio in favore
della AO 1 sulla particella n. __________ RFD di __________ appartenente a AP 1.
3. Le
spese processuali di fr. 2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono
poste per due quinti a carico dell'istante medesima e per il resto sono poste a
carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
Per il rimanente la sentenza
impugnata rimane invariata.
II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste per tre
quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale
l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio
in giudicato);
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).