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Decisione

11.2018.21

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi e verosimile ammontare del pegno

29 maggio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018, consid. 6; v. anche sentenza

del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3).

a) In

concreto la convenuta è proprietaria – come detto – delle particelle n. __________

(superficie non edificata di 9 m²), n. 888 (superficie non edificata di 28 m²)

e n. __________ (edificio di 58 m² e superficie non edificata di 27 m²), da lei

definite “giardino”, “corte” e “abitazione” (interrogatorio del 30 agosto 2017:

verbali, pag. 6). Per la ditta istante tutte le prestazioni sono state svolte sulla

particella n. __________. Tale allegazione è però contestata dalla convenuta, secondo

la quale “sulla particella n. __________ l'istante ha realizzato il muro

di contenimento in beton, con isolazione contro il muro dei vicini e

riempimento in ghiaia, nonché abbattuto la scala preesistente per l'accesso

alla strada cantonale, mentre sul fondo n. __________ essa ha eseguito il

taglio del beton precedente e il rifacimento completo camminamento (doc. 7)”

(risposta del 1° giugno 2017, pag. 1 in basso). Spettava perciò alla ditta

istante, confrontata a una contestazione sostanziata e non meramente generica, rendere

verosimile che le prestazioni litigiose sono state eseguite sul fondo da

gravare. A maggior ragione ove si pensi che essa non postulava l'iscrizione di

un pegno collettivo.

b) In

concreto __________ S__________ ha sì dichiarato che i

lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti sulla particella n. __________

(deposizione del 30 agosto 2017: verbali, pag. 7). Tuttavia egli è “proprietario della società” e al momento dei lavori era anche

amministratore unico dell'impresa. Non può seriamente affer­marsi di

conseguenza che costui non avesse alcun interesse nella lite. Le sue sole

dichiarazioni, non corroborate da altre risultanze istruttorie, non bastano

così per rendere verosimile le allegazioni della ditta. Ammettere il

contrario significherebbe, all'atto pratico, iscrivere un'ipoteca legale –

fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte. A prescindere da ciò, lo stesso __________ S__________ ha confermato

di avere costruito il muro di sostegno “di cui alla foto in alto al doc. 6”,

di avere demolito le scale che scendevano alla strada cantonale a ridosso

dell'attuale edifico in rosso “sulla foto in basso al doc. 6”, di avere posato

la nuova canalizzazione e rifatto il betoncino “sul vialetto di cui alla foto

doc. 7” e l'isolazione “tra la casa e il giardino” (loc. cit.). Si tratta dei

lavori che per la convenuta non sono riconducibili alla particella n. __________.

Ne segue che, come ha accertato il Pretore aggiunto, già a un sommario esame non

è verosimile che la AO 1 abbia eseguito tutte le prestazioni sulla particella

n. __________. E che i lavori non riguardassero unicamente tale fondo figurava

anche sulle conferme d'ordine del 4 aprile 2016 (doc. 9).

c) Alla

luce di quanto precede incombeva all'istante allestire un conteggio per ogni

fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del

credito quanto all'entità della garanzia. La ditta si è limitata invece a far

valere una pretesa complessiva. Sotto questo profilo essa nemmeno ha

ottemperato al proprio onere di allegazione. Non si disconosce che, vista

l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di

aumentare in seguito l'ammontare della garanzia, quantificare il pegno possa

apparire arduo. In tal caso si ammette nondimeno un'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale a carico dei singoli fondi per un importo approssimativo,

con un “margine di sicurezza” del 10–20% (I CCA, sentenza inc. 11.2017.23 del

18 settembre 2018, consid. 4d con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_933/2014

del 16 aprile 2015, consid. 3.3.2 in: ZGBR/RNRF 97/2016 pag. 337). In nessun caso è lecito per converso –

contrariamente all'opi­nione del Pretore aggiunto – gravare il solo fondo

principale per l'insieme delle opere svolte.

d) In

definitiva, nella fattispecie il Pretore aggiunto non poteva dipartirsi dalla mera

constatazione che “la gran parte dei lavori sono stati eseguiti sul mappale __________”

e rinviare il tutto alla procedura di iscrizione definitiva. Tanto meno ove si

pensi che, dandosi più fondi, nemmeno in sede di iscrizione provvisoria l'artigiano

o l'imprenditore può suddividere il costo del proprio intervento in modo

astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme delle sue

prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve spe­cificare

Considerandi

– appunto – quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) siano

state eseguite su un determinato fondo e a quale prezzo

(I CCA, sentenza inc. 11.2017.95 del 5 ottobre 2018, consid. 4a con

rinvii).

e) Quanto

precede ancora non significa che sia impossibile suddividere l'ammontare della

pretesa complessiva fatta valere dall'istante e scindere le prestazioni svolte dalla

ditta sulla particella n. __________ rispetto a quelle eseguite sugli altri due

fondi. L'impresa ha motivato l'istanza d'iscrizione provvisoria in base alla

liquidazione finale del 23 gennaio 2017 (doc. A). Ora, anche in una procedura sommaria

per rendere verosimile la pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi

a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi

ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti. Se sono contestati,

spetta all'artigiano o imprenditore recare elementi che li confortino con

sufficiente verosimiglianza, per esempio citando come testimoni gli estensori

dei bollettini o dei rapporti che attestano i lavori eseguiti o gli operai che

materialmente vi hanno proceduto oppure chiamando a deporre il direttore dei

lavori (RtiD I-2019 pag. 548 n. 18c consid. 5; I-2004

pag. 614 n. 128c). Nella fattispecie la liquidazione finale redatta

dall'impresa stessa e contestata dalla convenuta

nella risposta (pag. 2) non basta dunque per rendere verosimili i lavori

svolti sulla particella n. __________, come non basta

a tal fine la citata deposizione di __________ S__________ (consid. b).

f) Tutto

ciò posto, non bisogna dimenticare che nel caso specifico le parti hanno

raggiunto il 2 novembre 2016 un accordo sulla liquidazione della mercede (doc.

4.

e 8). In tale accordo la convenuta ha riconosciuto una spettanza della ditta a

tacitazione di ogni pretesa di fr. 266 000.–,

con un saldo in favore dell'impresa, dedotti acconti per complessivi fr. 230 000.–, di fr. 36 000.–. Certo,

l'appellante sottolinea che tale somma comprende anche prestazioni svolte sulle

particelle n. __________

e __________.

Nondimeno, già a un sommario esame risulta che sulla

particella n. __________ l'istante ha eseguito

opere di carpentiere-copritetto per fr. 29 000.– (doc. 9, 2° foglio), ha posato

serra­menti per fr. 24 000.– (doc. 9, 3° foglio), ha fornito grate per fr. 6000.– (doc. 9, 4° foglio) e gelosie

per fr. 14 800.– (doc. 9, 5° foglio), cumulando prestazioni per

complessivi fr. 73 800.–. Considerato che agli atti non figura alcuna

dichiarazione delle parti sull'imputazione degli acconti versati dai

committenti, né è dato di sapere quali debiti

siano scaduti per primi (art. 86 e 87 CO), a un esame di apparenza

la convenuta non può ritenersi avere già saldato quelle prestazioni. Ne discende

che, quanto meno fino a concorrenza di fr. 36 000.–, la

pretesa dell'istante per opere eseguite sulla particella n. __________ appare verosimile.

g) La

convenuta oppone che nella fattispecie i lavori non sono terminati, ma l'allegazione

è nuova e non trova riscontro agli atti, nemmeno confrontando la liquidazione

finale (doc. A) con quella parziale del 27 set­tembre 2016 (doc. 10),

trattandosi di documenti allestiti in momenti diversi. L'accertamento di eventuali

difetti, non quantificati né resi verosimili, va poi rinviato alla causa di

merito (I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 4; v, anche

Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 159 n. 470). Per quel che riguarda

il mancato collaudo delle opere, inteso come verifica dei lavori in

contraddittorio, la questione è sollevata per la prima volta in appello senza

che si ravvisino i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non si deve

dimenticare inoltre che l'esigenza di un collaudo non è prevista dalla legge, bensì

dalle norme SIA che in concreto nemmeno la convenuta pretende applicabili. Se

ne conclude che, in ultima analisi, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale si giustifica limitatamente a fr. 36 000.–

con interessi. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

6.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una sostanziale riduzione

dell'ammontare dell'ipoteca legale, ma non la reiezione dell'istanza. Esce

vittorioso così per circa due quinti e deve sopportare tre quinti degli

oneri processuali, mentre il resto va a carico della AO 1, alla quale l'appellante

rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese processuali di primo grado seguono

identica sorte.

7.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le

iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo

equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale

5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente

decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è

invitato a ridurre a fr. 36 000.– con interessi al 5% dal 24 gennaio

2017 l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata

in via cautelare l'11 aprile 2017 dal Pretore senza contraddittorio in favore

della AO 1 sulla particella n. __________ RFD di __________ appartenente a AP 1.

3. Le

spese processuali di fr. 2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono

poste per due quinti a carico dell'istante medesima e per il resto sono poste a

carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili

ridotte.

Per il rimanente la sentenza

impugnata rimane invariata.

II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste per tre

quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale

l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio

in giudicato);

Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).