11.2018.24
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
20 marzo 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.24
Lugano
20 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2018.5 (protezione della personalità: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da
AO 1
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 23 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 13 febbraio 2018;
Ritenuto
in fatto: che con decreto
cautelare intermedio del 13 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia
ha vietato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 291 CP – di transitare su via
__________ a __________ in un raggio inferiore a 50 m dal posteggio antistante
l'abitazione di AO 1, di salutare il marito __________ I__________ con l'ausilio
del clacson, così come di comunicare con AO 1 tramite telefonate o SMS;
che contro il decreto
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 febbraio
2018 per ottenere la reiezione dell'istanza di AO 1;
che il 14 marzo 2018 AP 1
ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo trovato un
accomodamento;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un
appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e
604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi
che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze
descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle
spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, non
v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle
spese di appello è adeguatamente ridotto (art.
Fatti
21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che il processo termina senza
sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalla parte nel comporre la
Considerandi
lite in via amichevole;
che
non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a
formulare osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).