11.2018.25
Provvedimenti cautelari: pregiudizio difficilmente riparabile
27 agosto 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.25
Lugano
27 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.454 (provvedimenti
cautelari prima della pendenza della causa e assunzione di prove a titolo
cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza
del 27 dicembre 2017 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. ) e
AP
2
(già patrocinata dagli avvocati dott. PA 1
),
giudicando sull'appello
del 23 febbraio 2018 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 12 febbraio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietaria della particella n.
1353 RFD (469 m²) di __________ alla quale sono correlate una quota “H” (1/40) della particella coattiva n. 1268 (144
m²), che è una strada di quartiere (S__________) collegata a monte alla via __________
(particella n. 219, 5240 m²), e una quota
“E” (1/10)
della particella coattiva
n. 1354 (331 m²), che è la continuazione della strada di quartiere verso nord. Il fondo n. 1353 è edificato e
confina a valle (est) con la particella n. 1187 (1964 m²), che si trova in fase
iniziale di edificazione e appartiene a AP 1. Quest'ultimo fondo è servito, a valle, da una stradina di
accesso (__________) e a esso compete la quota “J” (1/40) della particella coattiva
n. 1268. La ditta AP 2 è stata incaricata di installare sul fondo n. 1187 una
gru da cantiere, che è stata montata in prossimità del confine con la
particella n. 1353.
B. Il 27 dicembre 2017 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, lamentando il sovrastare
della sua proprietà per opera della gru e l'intralcio dell'accesso alla propria
abitazione dovuto allo stazionamento di autocarri da cantiere all'intersezione
delle particelle coattive n. 1268 e 1354. Con
un'istanza
cautelare prima della pendenza della causa essa ha chiesto così di vietare a AP
1 e alla AP 2 di usare la gru e di adoperare – o di lasciar adoperare da
persone e aziende da essa incaricate – la particella coattiva n. 1354 per operazioni
di carico e scarico o di sosta. Contestualmente essa ha instato perché fosse
ordinata l'assunzione di una perizia a futura memoria sullo stato della particella
n. 1353, con addebito delle relative spese alle convenute.
C. Invitate a presentare osservazioni scritte, le
convenute hanno proposto il 23 gennaio 2018 di respingere l'istanza cautelare,
salvo aderire all'esecuzione di una perizia, da esperire “a cura e spese” di AO
1. Il Pretore non ha indetto udienze. Statuendo con decreto cautelare del 12
febbraio 2018, egli ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha
proibito a AP 1 e alla ditta AP 2 di
usare la gru da cantiere “per qualsiasi movimentazione che possa sorvolare o
sconfinare anche di un solo centimetro sulla particella n. 1353” e ha ammesso l'assunzione
di una perizia a futura memoria, rinviando la nomina del perito ad atto
separato. Egli ha vietato inoltre alla AP 2 e alle persone e aziende da
essa incaricate di adoperare la particella n. 1354 come area di carico e scarico
o di sosta. Le spese processuali per la prova a futura memoria, con una tassa
di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'istante. Le spese per
le altre domande, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono stati
addebitate solidalmente alle convenute, tenute a rifondere a AO 1 fr. 1000.–
per ripetibili.
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 e la ditta AP 2 sono insorte a questa Camera con
un appello del 23 febbraio 2018 per ottenere che – accordato al ricorso effetto
sospensivo – siano annullati tanto il divieto di sconfinare con il braccio
della gru nello spazio sovrastante la particella n. 1353 quanto le limitazioni
d'uso della particella coattiva n. 1354, eventualmente dietro prestazione di
una garanzia di fr. 9000.– da parte loro. In subordine le convenute chiedono
che i divieti siano condizionati al versamento di fr. 500 000.– da parte dell'istante a titolo di garanzia.
Con decreto del 1° marzo 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2018 AO 1 propone
di respingere l'appello. Nel frattempo, il 12 marzo 2018, essa ha promosso la
causa di merito, che si trova in attesa delle prime arringhe (inc. OR.2018.55).
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima
che l'istante promovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni
meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto AO 1
ha indicato il valore litigioso in oltre fr. 15 000.– (istanza, pag. 1), cifra che non ha dato adito a
reazioni e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto
cautelare è stato notificato alla AP 2 il 13 febbraio 2018 e
a AP 1 il 19 febbraio successivo.
Introdotto il 23 febbraio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello le
convenute accludono nuova documentazione: le istruzioni generali per l'impiego
della gru, un contratto per il nolo della medesima (del 28 settembre 2017), un'offerta
per il nolo dell'impianto di betonaggio (del 4 ottobre 2017), contratti e permessi
di lavoro, conteggi di stipendio del personale impiegato sul cantiere dalla
ditta convenuta, copia di un contratto di locazione di AP 1 per un appartamento
in via __________ a __________ (del 4 aprile 2014) e documenti relativi all'ottenimento
del permesso di costruzione per i lavori sul fondo della convenuta. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la
diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel
caso specifico la documentazione citata è in gran parte precedente l'emissione
del decreto impugnato e le appellanti non pretendono che fosse loro impossibile
sottoporla per tempo al Pretore. Al proposito non giova tuttavia approfondirne la
ricevibilità, poiché – come si vedrà in appresso (consid. 6 segg.) – tale documentazione
appare senza rilievo ai fini del giudizio.
3. Litigiosi rimangono, in
appello, il divieto di sconfinare con il braccio della gru nello spazio
sovrastante la particella n. 1353 e il divieto di adoperare la particella n. 1354 per operazioni di carico
e scarico o di sosta. Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che in
virtù dell'art. 667 CC un vicino non è abilitato a sorvolare la proprietà
altrui con il braccio di una gru se non può valersi di una chiara autorizzazione
del proprietario del fondo. Poco importa – egli ha soggiunto – che lo
sconfinamento riguardi, pur in sicurezza, una minima porzione di terreno. Ad
ogni buon conto – ha continuato il Pretore – la questione andava chiarita prima
dell'avvio dei lavori, tanto più che la gru poteva essere installata in modo da
limitarne le movimentazioni alla particella n. 1187. Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha ritenuto così che l'uso della macchina andasse
vietato nella misura in cui il braccio della gru sconfina (in movimento o anche
solo da fermo) sulla particella n. 1353. Egli ha escluso invece l'applicazione
dell'art. 679a CC alla fattispecie, tale norma regolando unicamente la responsabilità
del proprietario per il danno arrecato a un vicino dalla gestione legittima del
proprio fondo, e quindi per immissioni inevitabili che si creano sul fondo
stesso, ma non per l'uso del fondo vicino. Quanto al divieto di far capo alla
particella n. 1354 per operazioni di carico e scarico o di sosta, trattandosi
di una strada privata i convenuti non hanno per il Pretore alcun diritto d'uso,
poiché non ne sono comproprietari.
4. Le appellanti
contestano anzitutto la legittimazione attiva dell'istante, il cui nome non
corrisponde a quello della persona (C__________ B__________) iscritta come
proprietaria della particella n. 1353 nel registro fondiario. Ciò posto, esse
contestano il divieto di sconfinare con il braccio della gru nello spazio
sovrastante la particella n. 1353, che implicherebbe a loro dire l'obbligo di
bloccare completamente la macchina e si porrebbe in contrasto con le norme di
sicurezza sul cantiere, giacché – come ha confermato un ingegnere della __________
– il fermo del mezzo potrebbe causare la torsione della torre e, con il vento,
provocare il crollo della struttura. Le appellanti sostengono inoltre che il
braccio della gru sorvola solo in rare occasioni e per un'esigua porzione il
terreno della controparte, senza sovrastare alcun manufatto, di modo che il
diritto di proprietà dell'istante non subisce alcuna menomazione. Comunque
sia, esse fanno valere che il loro interesse prevale su quello marginale dell'istante,
anche per le responsabilità nelle quali esse potrebbero incorrere a livello
civile e penale. Per di più, esse sottolineano, l'istante non si è opposta al rilascio del permesso di costruzione, pur
non potendo ignorare che l'esecuzione dei lavori avrebbe richiesto l'impiego di
una gru, e ha tollerato per mesi la situazione prima di rivolgersi al giudice con
il pretesto di una situazione di pericolo.
Al Pretore le appellanti
rimproverano poi di non avere motivato il decreto impugnato per quanto attiene
ai presupposti di un provvedimento cautelare. A parte ciò, esse paventano gravi
pregiudizi di natura economica per i costi del personale (13 dipendenti) e dei macchinari,
quantificabili in centinaia di migliaia di franchi, costi che continuerebbero a
gravare su di loro durante il fermo del cantiere. Tutto quanto di cui potrebbe
dolersi l'istante sarebbe invece un mero incomodo che non comporta alcuna occupazione
della sua proprietà, onde l'evidente sproporzione della misura. Relativamente
al divieto di usare la particella coattiva n. 1354 come area di carico e
scarico o di sosta, proseguono le interessate, si tratta di un disturbo insignificante,
limitato a poche occasioni. Ma quand'anche – esse epilogano – l'ordine
cautelare fosse giustificato, esso andrebbe annullato dietro prestazione di una
garanzia da parte loro di fr. 9000.–
(fr. 7000.– per la gru e
fr. 2000.– per la coattiva) a norma dell'art. 261 cpv. 2 CPC oppure,
se mantenuto, condizionato al deposito da parte dell'istante di
fr. 500 000.– giusta l'art. 264 CPC in garanzia del danno che deriverebbe loro dal
provvedimento cautelare.
5. Per quel che è della
legittimazione attiva dell'istante, il fatto che nel registro fondiario la
proprietà della particella n. 1353 figuri intestata a C__________ B__________ si
deve alla circostanza che dopo il divorzio l'interessata ha ripreso il suo cognome
da nubile. Il che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati
anagrafici MovPop. Al limite del pretesto, la censura non merita quindi ulteriore
disamina.
6. Dell'asserito contrasto
del decreto impugnato con la normativa in vigore in tema di sicurezza sul
cantiere va subito sgombrato il campo. Come si è rilevato nel decreto
presidenziale del 1° marzo 2018 in materia di effetto sospensivo, al proposito
le appellanti equivocano sui termini. Il Pretore ha vietato infatti di sovrastare il fondo dell'istante o di sconfinare
nel medesimo con il braccio della
gru per il trasporto di merci e materiali, ma non ha proibito alcun intervento che
si riveli necessario per assicurare esigenze statiche. Su questo punto non
soccorre dunque ripetersi.
7. Non a torto le
appellanti si dolgono invece che il primo giudice ha omesso di considerare i
presupposti che governano l'emanazione di provvedimenti cautelari. Chiamato a
statuire su una richiesta di provvedimenti cautelari (anche prima della
pendenza della causa: art. 263 CPC), il giudice esamina in effetti se siano date
le premesse dell'art. 261 cpv. 1 CPC, non se sia fondata l'azione di merito. Nella
fattispecie il Pretore si è interrogato invece (con pieno potere cognitivo) fin
dove esista un interesse del proprietario immobiliare a esercitare i suoi
diritti verso l'alto nello spazio, concludendo che in difetto di una chiara
autorizzazione di lui non è lecito sovrastare il suo fondo con il braccio di
una gru. Circa il divieto d'uso della particella n. 1354 come area di carico e
scarico o di sosta, egli ha rilevato che le convenute non sono comproprietarie
di tale fondo e non hanno dunque alcun diritto al riguardo. Se non che, così
argomentando, egli ha anticipato l'esito della lite. Occorre pertanto reimpostare
la causa e verificare se l'istanza cautelare
di C__________ F__________ adempia i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC.
8. L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i
necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:
a) un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo; e
b) la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Fatti
I
due requisiti sono cumulativi. A ciò si
aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.
2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire
proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile,
mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (sul principio: Bohnet
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.33 del 15 dicembre 2017, consid. 3
con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione
della causa di merito, “il giudice assegna all'istante un termine per
promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso
di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).
9. Per quanto attiene
alla verosimiglianza che un diritto sia leso o minacci di esserlo (art. 261
cpv. 1 lett. a CPC), l'istante deve addurre elementi idonei a far apparire la
lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che in sede di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD
II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). Ora, checché dicano le
convenute, in concreto non fa dubbio che a un sommario esame la proprietà dell'istante
appaia a rischio di un'indebita ingerenza (nel senso dell'art. 641 cpv. 2
CC) per il sovrastare di una gru alta 40 m e lo stazionamento più o meno prolungato
di autocarri sulla particella coattiva n. 1354 per lo scarico di materiale
pesante, come documentano gli atti (fotografie annesse alla comunicazione 30
gennaio 2018 dell'avv. PA 2). Il che non può definirsi un semplice inconveniente
o incomodo, men che meno ove si pensi che nelle osservazioni del 23 gennaio
2018 all'appello le convenute non negano che la gru possa avere sorvolato
occasionalmente anche l'abitazione della controparte (pag. 2). Ciò non
significa che il comportamento delle appellanti sia necessariamente illecito.
Significa non potersi escludere a un primo esame che la pretesa dell'istante appaia
infondata, le
convenute non essendo al beneficio di alcun permesso o autorizzazione giudiziaria
(Güngerich in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012,
n. 40 ad art. 261), come per esempio un diritto di riposizione (art. 119
LAC). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
10. Relativamente all'ipotesi
di un “pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC), esso
può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare anche dal solo trascorrere
del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3). Dandosi una turbativa
nell'esercizio di un diritto assoluto come la proprietà, un tale pregiudizio si
presume (Zürcher
in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 23 e 31 ad art. 261 con rinvio
a FF 2006 pag. 6726; Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 28b e 34 ad art. 261; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad art. 261).
Ingerenze nella proprietà o nel possesso, come pure turbative del loro
esercizio, si suppongono infatti difficilmente riparabili perché il tempo trascorso
non può più essere restituito (Zürcher,
op. cit., n. 31 ad art. 261 CPC; Sprecher,
op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Nulla muta che una limitazione temporanea
dei poteri sgorganti dalla proprietà non integri un pregiudizio irreparabile
nel senso dell'art. 93 LTF. I due concetti (danno irreparabile nel senso dell'art.
93 LTF e danno difficilmente riparabile nel senso dell'art. 261 cpv. 1
CPC) vanno distinti l'uno dall'altro, il primo essendo di natura giuridica e il
secondo principalmente di natura fattuale (DTF 138 III 380 consid. 6.3;
sentenza del Tribunale federale 5A_934/2014 del 5 marzo 2015, consid. 2.3
e 3.1). Anche su questo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
Considerandi
11.
Le appellanti non mettono
in dubbio l'urgenza del provvedimento cautelare, che l'istante non ha tardato a
chiedere il 27 dicembre 2017. Eccepiscono che AO 1 ha tollerato la situazione
per mesi, ma la circostanza, oltre che addotta tardivamente per la prima volta
in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), non trova riscontro agli atti. Anzi, le
convenute non hanno contestato davanti al primo giudice che i lavori di
edificazione si trovassero nelle fasi iniziali (istanza, pag. 1 seg.). Anche in
ragione di ciò non possono dolersi dunque di un “indiscusso abuso di diritto”,
che neppure possono dedurre dalla mancata opposizione dell'istante al progetto
edilizio. Men che meno dopo che, per loro stessa ammissione (osservazioni del 23
gennaio 2018, pag. 3), la posizione della gru è stata modificata rispetto ai piani
ed è stata installata in prossimità del confine con la particella n. 1353
anziché a valle, per motivi di praticità (possibilità di usare una macchina di
40.
m invece di 60 m). Una volta di più l'appello denota quindi la sua
inconsistenza.
12.
Quanto alla
ponderazione dei contrapposti interessi, v'è finanche da domandarsi se in
concreto il provvedimento cautelare sia suscettibile di arrecare alle appellanti
un pregiudizio, nonostante i costi di cantiere legati al nolo della gru che continuerebbero
a gravare su di loro durante la causa di merito. Come si è spiegato nel decreto
sull'effetto sospensivo del 1° marzo 2018, il rispetto della proprietà altrui
non è atto di per sé a cagionare un pregiudizio. Senza dimenticare che la
situazione venutasi a creare si riconduce all'imprevidenza delle interessate,
le quali hanno iniziato i lavori senza avere risolto con la vicina questioni preliminari
che apparivano controverse come il diritto di sconfinare con il braccio della
gru nella proprietà di lei (RtiD II-2016 pag. 599 consid. 5 con riferimento) o quello
di usare la particella coattiva n. 1354 per lo stazionamento e il carico e
lo scarico di veicoli, quantunque le appellanti definiscano l'uso della strada
coattiva “insignificante” in termini di tempo e di spazio. Il che lascia ancora
più perplessi ove si pensi che – come detto – le interessate non contestano come
“in concreto sarebbe stato possibile con altri accorgimenti posizionare la gru
in modo tale che le sue movimentazioni avvenissero interamente sulla part.
1187, senza invasione dei fondi confinanti” (decreto impugnato, pag. 5). Ne discende
che, nel risultato, la decisione del Pretore resiste alla critica.
13.
Né è destinata a
miglior sorte la richiesta subordinata delle appellanti, le quali offrono una
garanzia di fr. 7000.– per l'uso della gru e di fr. 2000.– per quello della
coattiva in cambio della rinuncia al provvedimento cautelare (art. 261 cpv. 2
CPC). Formulata per la prima volta
in appello e avversata dalla controparte, tale offerta non tiene conto del
fatto che un deposito in denaro non configura – di regola – una garanzia adeguata
qualora si riferisca a un divieto non pecuniario inerente a un diritto assoluto
come il diritto di proprietà (Sprecher,
op. cit., n. 107a e 109 ad art. 261 CPC; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 240 ad art. 261).
14.
Per
quanto riguarda infine la cauzione di fr. 500 000.– che le convenute pretendono da AO 1, in via ancor più
subordinata, a copertura del temuto danno (art. 264 cpv. 1 CPC), è appena il
caso di ripetere che un eventuale pregiudizio si riconduce all'imprevidenza
delle interessate (sopra, consid. 12). Volta al rispetto di un diritto di
proprietà iscritto nel registro fondiario, inoltre, la richiesta cautelare tende
al mantenimento di una situazione conforme al diritto, ciò che non giustificherebbe
in ogni modo la prestazione di garanzie (I CCA, sentenza inc. 11.2012.142 del
10.
dicembre 2014, consid. 6 con riferimento). Per di più, essendo chiesto
successivamente all'emanazione del provvedimento cautelare, il beneficio della
garanzia sarebbe possibile solo nei limiti dell'art. 268 cpv. 1 CPC e sarebbe
subordinato a una modifica delle circostanze, che le convenute non adducono nemmeno di scorcio (Sprecher, op. cit., n. 26 ad art. 264 CPC; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 264 CPC). Anche a quest'ultimo riguardo l'appello
si dimostra così privo di fondamento.
15.
Le
spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
16.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alle convenute rendere verosimile in caso di
ricorso che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari
il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1 fr. 2000.– complessivi
per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).