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Decisione

11.2018.26

Provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa

29 agosto 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi. A ciò si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispen­sabile,

mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.33 del 15 dicembre 2017, consid. 3

con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'introduzione

della causa di merito, “il giudice assegna all'istante un termine per

promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso

di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).

8. Per quanto attiene

alla verosimiglianza che un diritto sia leso o minacci di esserlo (art. 261

cpv. 1 lett. a CPC), l'istante deve addurre elementi idonei a far apparire la

lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che in sede di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD

II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). Ora, checché dicano le

convenute, in concreto non fa dubbio che a un sommario esame la proprietà

dell'istante appaia a rischio di un'indebita ingerenza (nel senso dell'art. 641

cpv. 2 CC) per il sovrastare di una gru alta 40 m destinata anche al trasporto

sul cantiere di materiale pesante scaricato dagli autocarri stazionati sulla

particella coattiva n. 1268, come documentano inequivocabilmente gli atti (doc.

B, F e G). Il che non può definirsi un semplice inconveniente o incomodo, men

che meno ove si pensi che nelle osservazioni del 23 gennaio 2018 all'appello le

convenute non negano che la gru possa avere sorvolato occasionalmente anche

l'abitazione della controparte (pag. 2). Ciò non significa che il comportamento

delle appellanti sia necessariamente illecito. Significa non potersi escludere

a un primo esa­me che la pretesa dell'istante appaia infondata, le convenute non essendo

al beneficio di alcun permesso o autorizzazione giudiziaria (Güngerich in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012,

n. 40 ad art. 261), come per esempio un diritto di riposizione (art. 119

LAC). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

9. Relativamente all'ipotesi

di un “pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC),

esso può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare anche dal

solo trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3).

Dandosi una turbativa nell'esercizio di un diritto assoluto come la proprietà,

un tale pregiudizio si presume (Zürcher in: Brunner/ Gas­ser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione,

n. 23 e 31 ad art. 261 con rinvio a FF 2006 pag. 6726; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 28b e 34 ad art. 261; Huber

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª edizione, n. 20 ad art. 261). Ingerenze nella proprietà o nel possesso,

come pure turbative del loro esercizio, si suppongono infatti difficilmente riparabili

perché il tempo trascorso non può più essere restituito (Zürcher, op. cit., n. 31 ad art. 261

CPC; Sprecher, op. cit.,

n. 34 ad art. 261 CPC). Nulla muta che una limitazione temporanea dei

poteri sgorganti dalla proprietà non integri un pregiudizio irreparabile nel

senso dell'art. 93 LTF. I due concetti (danno irreparabile nel senso dell'art.

93 LTF e danno difficilmente riparabile nel senso dell'art. 261 cpv. 1

CPC) vanno distinti l'uno dall'altro, il primo essendo di natura giuridica e il

secondo principalmente di natura fattuale (DTF 138 III 380 consid. 6.3;

sentenza del Tribunale federale 5A_934/2014 del 5 marzo 2015, consid. 2.3

e 3.1). Anche su questo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

Considerandi

10.

Le appellanti non

mettono in dubbio l'urgenza del provvedimento cautelare, che l'istante non ha

tardato a chiedere il 5 dicembre 2017 dopo essersi visto rifiutare una convenzione

del 24 novembre 2017 da lui proposta per comporre la lite nelle vie amichevoli (doc.

N). Eccepiscono che AO 1 ha tollerato la situazione per mesi, ma la

circostanza, oltre che addotta tardivamente per la prima volta in appello (art.

317.

cpv. 1 CPC), non trova riscontro agli atti. Anzi, le convenute non hanno

contestato davanti al primo giudice che i lavori di edificazione si trovassero

nelle fasi iniziali (istanza, pag. 1 seg.). Anche in ragione di ciò non possono

dolersi dunque di un “indiscusso abuso di diritto”, che neppure possono dedurre

dalla mancata opposizione dell'istante al progetto edilizio. Men che meno dopo

che, per loro stessa ammissione (osservazioni del 23 gennaio 2018, pag. 3), la

posizione della gru è stata modificata rispetto ai piani ed è stata installata

in prossimità del confine con la particella n. 1173 anziché a valle, per motivi

di praticità (possibilità di usare una macchina di 40 m invece di 60 m). Una

volta di più l'appello denota quindi la sua inconsistenza.

11.

Quanto alla

ponderazione dei contrapposti interessi, v'è finanche da domandarsi se in

concreto il provvedimento cautelare sia suscettibile di arrecare alle appellanti

un pregiudizio, nonostante i costi di cantiere legati al nolo della gru che continuerebbero

a gravare su di loro durante la causa di merito. Come si è spiegato nel decreto

sull'effetto sospensivo del 1° marzo 2018, il rispetto della proprietà altrui

non è atto di per sé a cagionare un pregiudizio. Senza dimenticare che la

situazione venutasi a creare si riconduce all'imprevidenza delle interessate,

le quali hanno iniziato i lavori senza avere risolto con il vicino questioni

preliminari che apparivano controverse come il diritto di sconfinare con il

braccio della gru nella proprietà di lui (RtiD II-2016 pag. 599 consid. 5 con

riferimento). Il che lascia ancora più perplessi ove si pensi che – come detto

– le appellanti non contestano come “in concreto sarebbe stato possibile con

altri accorgimenti posizionare la gru in modo tale che le sue movimentazioni

avvenissero interamente sulla part. 1187, senza invasione dei fondi confinanti”

(decreto impugnato, pag. 5). Ne discende che, nel risultato, la decisione del

Pretore resiste alla critica.

12.

Né è destinata a

miglior sorte la richiesta subordinata delle appellanti, le quali offrono una

garanzia di fr. 7000.– per l'uso della gru in cambio della rinuncia al

provvedimento cautelare (art. 261 cpv. 2 CPC). Formulata per la prima volta in appello e avversata dalla

controparte, tale offerta non tiene conto del fatto che un de­posito in denaro

non configura – di regola – una garanzia adeguata qualora si riferisca a un

divieto non pecuniario inerente a un diritto assoluto come il diritto di

proprietà (Sprecher, op. cit., n.

107a e 109 ad art. 261 CPC; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

vol. 2, 2ª edizione, n. 240 ad art. 261).

13.

Per

quanto riguarda infine la cauzione di fr. 500 000.– che le convenute pretendono da AO 1, in via ancor più

subordinata, a copertura del temuto danno (art. 264 cpv. 1 CPC), è appena il

caso di ripetere che un eventuale pregiudizio si riconduce all'imprevidenza

delle interessate (sopra, consid. 11). Volta al rispetto di un diritto di

proprietà iscritto nel registro fondiario, inoltre, la richiesta cautelare

tende al mantenimento di una situazione conforme al diritto, ciò che non

giustificherebbe in ogni mo­do la prestazione di garanzie (I CCA, sentenza inc.

11.2012.142

del 10 dicembre 2014, consid. 6 con riferimento). Per di più, essendo

chiesto successivamente all'emanazione del provvedimento cautelare, il beneficio

della garanzia sarebbe possibile solo nei limiti dell'art. 268 cpv. 1 CPC e

sarebbe subordinato a una modifica delle circostanze, che le convenute non adducono

nemmeno di scorcio (Sprecher, op. cit., n. 26 ad art. 264 CPC; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 264 CPC). Anche a quest'ultimo riguardo l'appello

si dimostra così privo di fondamento.

14.

Le

spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

15.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alle convenute rendere verosimile in caso di

ricorso che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1 fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).