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Decisione

11.2018.27

Reclamo sulle spese giudiziarie: ripartizione secondo soccombenza e secondo equità

4 luglio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.90 (modifica

di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 24 novembre 2017

da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

del 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro il dispositivo sulle spese

giudiziarie del decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2018 (inc.

11.2018.27) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.

11.2018.28),

come pure sul reclamo dello

stesso 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione del 1° marzo 2018

con cui il Pretore gli ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio per tale reclamo (inc. 11.2018.37);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14

gennaio 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato

la separazione di RE 1 (1967) e CO 1 (1970), cittadina del Marocco, omologando una

convenzio­ne in cui i coniugi concordavano l'affidamento dei figli E__________ (nato

il 1° novembre 1994), D__________ (nato il 21 giugno 1997) e A__________ (nata

il 12 novembre 2003) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale,

riservato il diritto di visita paterno, mentre RE 1 si impegnava a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili, un contributo per

E__________ e D__________ di fr. 600.– mensili ciascuno (assegni familiari

compresi), come pure uno per A__________ di fr. 400.– mensili (assegni

familiari compresi; inc. OA.2004.171).

B. Adito il 18 luglio

2016 da CO 1, con decisione dell'11 agosto 2016 il medesimo Pretore ha ordinato

al Garage __________ SA di __________, per cui RE 1 lavora, di trattenere dallo

stipendio di lui fr. 1100.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) e

di riversarli all'istante: fr. 700.– per lei medesima e fr. 400.– per A__________,

E__________ e D__________ essendo divenuti nel frattempo maggiorenni (inc. SO.2016.620).

C. Il 24 novembre 2017 RE

1 ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di separazione, previo

conferimento del gratuito patrocinio, sopprimendo – o almeno sospendendo – il contributo

alimentare per la moglie e offrendo in compenso un aumento del contributo

alimentare per A__________ a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi. In

via cautelare egli ha formulato le medesime richieste, sollecitando una

riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 600.– mensili.

D. All'udienza del 30 gennaio

2018, indetta per il contraddittorio cautelare, CO 1 ha proposto non solo di respingere

l'istanza, lasciando immutato il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per

lei, ma finanche di aumentare il contributo alimentare per A__________ a fr.

1000.– mensili e di portare a fr. 1700.– mensili la trattenuta di stipendio.

Essa ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria

cautelare è cominciata il 31 gennaio 2018 e si è chiu­sa il 12 febbraio 2018. Alla discussione finale del 23 febbraio 2018 l'istante ha ribadito

le proprie richieste, mentre la convenuta si è limitata a concludere per la

reiezione dell'istanza.

E. Statuendo

con decreto cautelare del 1° marzo 2018, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio

2018 il contributo alimentare per la moglie e aumentato a fr. 900.– mensili quello

per la figlia, assegni familiari non compresi. CO 1 è stata ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio. Le spese

processuali di fr. 250.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Con decisione separata di quello

stesso 1° marzo 2018 il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito

patrocinio

chiesto dall'istante per il procedimento cautelare.

F. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare appena citato RE 1

è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenere che,

concesso al reclamo l'effetto sospensivo, gli oneri processuali siano

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate.

Preliminarmente egli insta per il conferimento del gratuito patrocinio anche in

seconda sede. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018 CO 1 propone di

respingere il reclamo, sollecitando a sua volta il beneficio del gratuito

patrocinio.

G. Contro la separata

decisione con cui il Pretore gli ha rifiutato il gratuito patrocinio RE 1 ha

presentato lo stesso 9 marzo 2018 un reclamo nel quale chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, di accordargli l'assistenza giudiziaria per

la procedura cautelare di primo grado, riformando la decisione impugnata, e di concedergli

identico beneficio anche per la procedura di reclamo. Il memoriale non ha

formato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia

di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante

reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato

notificato al patrocinatore del reclamante il 2 marzo 2018 (tracciamento

degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 marzo 2018 (data

del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto

tempestivo.

2.

Una

decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio

è impugnabile a sua volta mediante reclamo (art. 121 CPC). Riguardo al termine

di ricorso vale quanto si è detto per il decreto cautelare. Nella fattispecie

la decisione con cui il Pretore ha rifiutato ad RE 1 il gratuito patrocinio è

stata notificata al patrocinatore del reclamante insieme con il decreto cautelare.

Anche il reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio risulta pertanto

tempestivo. Di per sé tale reclamo andrebbe trattato dalla terza Camera civile (art.

48.

lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera civile è chiamata a statuire

su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di

competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del gratuito

patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2).

E su quest'ultimo beneficio la controparte non dev'essere necessariamente

sentita (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), la vertenza opponendo il richiedente

allo Stato, non alla controparte (DTF 141 I 75 in alto).

3.

Per

quanto attiene al dispositivo del decreto cautelare in materia di spese e ripetibili,

il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore una carenza di

motivazione, sostenendo che la decisione non permette di capire perché egli sia

stato ritenuto soccombente. La censura è infondata. Seppure in modo

telegrafico, nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “formalmente, il

contributo a favore della moglie viene soppresso”, ma che “nella sostanza la

richiesta di modifica cautelare dei contributi a carico di RE 1 non viene

accolta, sicché egli è da ritenere integralmente soccombente” (pag. 5 a metà).

Il primo giudice ha così enunciato – in sintesi – il proprio ragionamento,

giusto o sbagliato che sia. Tanto basta perché in materia di motivazione il

decreto cautelare adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 143

III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii).

4.

Nel

decreto in questione il Pretore ha ricordato che contributi di mantenimento

fissati in una sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato

possono essere modificati già in via cautelare solo a titolo eccezionale e con

grande cautela, ove la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia

cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo

è stato fissato, al punto da non potersi pretendere che l'obbligato continui a

versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo (RtiD I-2017

pag. 616 consid. 5 e 6 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice non ha

ravvisato estremi del genere, per il che l'istan­za cautelare di RE 1 sarebbe

stata da respingere. Ciò nondimeno, egli ha modificato ugualmente i contributi

di mantenimento previsti nella sentenza di separazione per il fatto che il 1° gennaio

2017.

è entrato in vigore l'art. 276a CC, secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio

minorenne prevale sugli altri obblighi alimentari del diritto di famiglia. Nelle

condizioni descritte egli ha ritenuto che il margine disponibile di fr. 1100.–

mensili riconosciuto da RE 1 alla discussione

finale del 23 febbraio 2018 non

andasse più suddiviso tra moglie e figlia minorenne, ma andasse attribuito

interamente a quest'ultima, il cui fabbisogno in denaro ammonta a fr. 1510.–

mensili. Tale decisione non è stata appellata da CO 1 né dal marito, il quale

insorge unicamente contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili.

5.

Le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico della

parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di

soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo

(art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di

soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e

il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte

risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese

compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638

consid. 1 con rimandi). In casi particolari ad ogni modo il giudice può scostarsi

da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio libero

apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC).

6.

In

concreto l'istante ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di

separazione, sopprimendo – o almeno sospendendo – cautelarmente il contributo

alimentare per la moglie (fr. 700.– mensili) e offrendo in compenso un aumento

del contributo alimentare per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili,

assegni familiari compresi). Con il decreto cautelare il Pretore ha accolto la

prima richiesta, nel senso che ha soppresso il contributo alimentare per la

moglie dal gennaio del 2018, ma ha aumentato il contributo alimentare per la

figlia non solo a fr. 600.– mensili, assegni familiari

compresi, bensì a fr. 900.– mensili, assegni familiari (fr. 200.–

mensili) non compresi. Che nella fattispecie si giustificasse una modifica dei contributi

in via cautelare è a dir poco opinabile, ove appena si consideri che, già secondo

il Pretore, a un sommario esame non risultavano essere intervenuti mutamenti di

rilievo. Certo, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 276a

CC, tuttavia ciò soltanto non giustificava un provvedimento cautelare, proprio

perché le circostanze non risultavano notevolmente mutate (art. 13c tit.

fin. CC; v. sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018

consid. 4.1.1 in FamPra.ch 2018 pag. 578). Sta di fatto che la modifica cautelare

dei contributi non è stata impugnata né dalla

convenuta né dal marito. Non può quindi essere rimessa in discussione.

7.

Ciò posto, dalla richiesta

intesa alla soppressione cautelare del contributo di mantenimento per la moglie

RE 1 è uscito vittorioso, mentre il maggior contributo alimentare da lui

offerto per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili, assegni familiari

compresi) è stato ritenuto insufficiente dal Pretore, che l'ha rivalutato d'ufficio

a fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi) in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3

CPC). È vero che all'atto pratico la somma dei contributi originari per moglie

e figlia equivale al nuovo contributo cautelare

per la sola figlia (fr. 1100.– mensili, inclusi gli assegni familiari di

fr. 200.– mensili). È altrettanto vero però che i due contributi di mantenimento

hanno diversa natura, già per la circostanza che quello in favore della figlia

è destinato a cessare ‟alla maggiore età o all'indipendenza

economicaˮ della medesima (doc. B: convenzione sugli effetti della

separazione, clausola n. 4). I due obblighi alimentari non possono quindi

essere considerati un tutt'uno, come fa il Pretore. L'istante avendo ottenuto

la soppressione del primo, ma essendosi visto aggravare il secondo, il riparto

delle spese processuali e delle ripetibili è disciplinato dal­l'art. 106 cpv. 2

CPC (soccombenza parziale), non dal­l'art. 106 cpv. 1 CC (soccombenza totale).

8.

Alla

luce di quanto precede andrebbe determinato nella fattispecie se, raffrontando

il valore litigioso dei contributi per moglie e figlia previsti nella sentenza

di separazione e il valore litigioso del solo contributo per la figlia

modificato dal Pretore, l'istante risulti – e in che proporzione – vittorioso o

soccombente (sopra, consid. 4). In realtà, come si è accennato, simili criteri

aritmetici non sono determinanti nel diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC), tanto meno nel caso in rassegna, al quale sarebbero difficilmente

applicabili, ove si pensi che lo stesso istante ha offerto egli medesimo di

aumentare (seppure in misura insufficiente) il contributo cautelare per A__________,

mentre il Pretore si è sospinto d'ufficio oltre quanto proponeva la madre. Accertato

che sulla prima richiesta di giudizio l'istante ha avuto causa vinta, mentre per

quanto riguarda la seconda si è visto porre a carico un contributo più alto di

quello offerto, equitativamente e nel complesso si giustificava in concreto di

suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili, come in definitiva postula

RE 1. In proposito il reclamo merita così accoglimento.

9.

Quanto

al gratuito patrocinio, il Pretore ha respinto la richiesta dell'istante perché

con decisione del 31 luglio 2017 la __________ risultava avere elargito ad RE 1

un'indennità per meno­mazione all'integrità da infortunio di fr. 14 820.–,

ver­sata in quello stesso anno, sicché al momento di presentare l'istanza RE 1

“disponeva di mezzi finanziari sufficienti per affrontare le spese legali”.

Inoltre – ha continuato il Pretore – la proce­dura cautelare non presentava

possibilità di esito favorevole. La seconda motivazione è apertamente

contraddittoria, dal mo­men­to che lo stesso Pretore ha modificato con il decreto

cautelare – a ragione o a torto – i contributi di mantenimento omologati per

moglie e figlia nella sentenza di separazione. L'istanza non poteva definirsi

così “priva di probabilità di successo” (nel senso del­l'art. 117 lett. b CPC).

Rimane da esaminare se il richiedente fosse “provvisto

di mezzi necessari” (nel senso del­l'art. 117 lett. a CPC) per

finanziare le spese del procedimento cautelare, nel qual caso la decisione del

Pretore potrebbe legitti­mamente poggiare su tale fondamento.

a) Per

determinare se un richiedente sia “provvisto dei mezzi necessari” nell'accezione

testé menzionata occorre prendere in considerazione la situazione finanziaria di

lui nel suo insie­me, accertando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza per

rapporto al suo fabbisogno minimo. Quest'ultimo non si riduce necessariamente al

minimo esistenziale del diritto esecutivo, tant'è che la giurisprudenza

suggerisce di maggiorare il minimo di base secondo il diritto esecutivo del 25%

(DTF 124 I 4 consid. 2c). Non che l'autorità non possa dipartirsi da quel minimo

esistenziale. Essa può anche procedere in tal modo, ma non può limitarsi a un simile

sche­matismo e deve tenere conto anche della situazione individuale in cui si

trova il richiedente, verificando che egli non

versi concretamente in gra­vi ristrettezze (sentenza del Tribunale

federale 5A_328/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 4.2).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha accertato nel decreto cautelare il reddito del richiedente

in fr. 4500.– mensili e il di lui fabbiso­gno minimo in fr. 3600.– mensili,

onde un margine disponibile di fr. 1100.– mensili (assegni familiari compresi) interamente

destinato alla figlia A__________ (pag. 3 verso il basso). Il reclamante non

disponeva perciò di alcun reddito con cui sopperire ai costi del procedimento

cautelare. Il Pretore accenna al capitale di fr. 14 820.– che

il richiedente ha ricevuto dalla __________ nel corso del 2017, ma sorvola sul

fatto che tale somma era impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF) e non poteva

essere considerata neppure quale sostanza computabile ai fini del gratuito

patrocinio (Bühler in: Berner

Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 97b ad art. 117; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 102 n. 236). A parte ciò, RE 1

è gravato di attestati di carenza beni per fr. 212 453.40 e

ha esecuzioni in corso per altri fr. 3128.80 (doc. M). Non si può affermare

seriamente che in condizioni del genere egli potesse affrontare i costi del processo

e retribuire un patrocinatore di fiducia. Ne

segue che, dotato di buon diritto, il reclamo dev'es­sere accolto e la

decisione del Pretore riformata nel senso che RE 1 va ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio da parte del suo legale. Per quel che è dell'in­dennità

spettante all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, come dovrà

definire l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio di CO 1, da lui ammessa

nel decreto cautelare al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

10.

L'emanazione

della presente sentenza rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo

contenute nei reclami.

11.

Le

spese e le ripetibili del reclamo in materia di spese e ripetibili seguono la

soccombenza di CO 1, che ha concluso a torto per la reiezione del ricorso (art.

106.

cpv. 1 CPC). Considerate le difficoltà economiche di lei, si giustifica nondimeno

di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. La convenuta dovrà rifondere

in ogni modo al reclamante un'equa indennità per ripetibili (art. 118 cpv. 3

CPC).

12.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 per il reclamo in materia di

spese e ripetibili va accolta, l'indennità per ripetibili a lui riconosciuta

apparendo di difficile – se non impossibile – incasso. L'indigenza del

richiedente poi è già stata accertata (consid. 9b). Per quanto riguarda

l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota

professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per

apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il reclamo (7 pagine, compreso

il frontespizio) in una causa già nota e limitata alle contestazione degli

oneri giudiziari. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza

con il cliente, un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente

profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 5 ore di lavoro (retribuite

fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono

le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità di

patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1100.– arrotondati.

13.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni al reclamo

in materia di spese e ripetibili può eccezionalmente essere accolta. L'indigenza

di lei è già stata accertata dal Pretore (art. 117 lett. a CPC). Meno evidente

è la parvenza di buon diritto insita nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018

tendenti alla reiezione del reclamo (art. 117 lett. b CPC). Si può supporre

nondimeno che, invitata da questa Camera a rispondere al reclamo, essa si sia

sentita chiamata a difendere il giudizio del Pretore. Circa l'indennità

spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale

(che una volta ancora incombeva alla legale produrre: sopra, consid. 12), si

può presumere che la stesura delle osservazioni (4 pagine, compreso il

frontespizio) non avrebbe impegnato un avvocato solerte e speditivo più di 4

ore, colloqui e scambi di corrispondenza con la cliente apparendo superflui. Si

giustifica così di riconoscere, spese e IVA inclusa, un'indennità di fr. 850.–

arrotondati.

14.

Non

si riscuotono spese nemmeno per il reclamo di RE 1 in materia di assistenza

giudiziaria. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà inoltre al reclamante fr.

800.

– per ripetibili, indennità commisurata alla retribuzione che un legale solerte

e speditivo avrebbe potuto esporre per contestare in modo conciso e limitato

all'essenziale il mancato conferimento del beneficio da parte del Pretore,

riprendendo nella motivazione parte del ricorso parallelo. La corresponsione di

adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio per

la procedura di reclamo (DTF 140 III 510 consid. 4.3).

15.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a

questa Camera non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei dispositivi sul

gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo in materia di

spese e ripetibili è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto

cautelare impugnato è riformato come segue:

Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

2. Non si riscuotono spese per

tale reclamo. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 1500.– per ripetibili.

3. RE

1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 1100.–.

4. CO

1 è ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei

alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

5. Il

reclamo in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado è

accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:

RE 1 è ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio da parte del­l'avv. PA 1.

6. Non si riscuotono spese per

tale reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante fr. 800.– per

ripetibili.

7. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle

pene alternative,

Bellinzona (consid. 12 e 13, come pure i dispositivi n. 3 e 4).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).