11.2018.27
Reclamo sulle spese giudiziarie: ripartizione secondo soccombenza e secondo equità
4 luglio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.27
11.2018.28
11.2018.37
Lugano,
4 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.90 (modifica
di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 24 novembre 2017
da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro il dispositivo sulle spese
giudiziarie del decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2018 (inc.
11.2018.27) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.
11.2018.28),
come pure sul reclamo dello
stesso 9 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione del 1° marzo 2018
con cui il Pretore gli ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio per tale reclamo (inc. 11.2018.37);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14
gennaio 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato
la separazione di RE 1 (1967) e CO 1 (1970), cittadina del Marocco, omologando una
convenzione in cui i coniugi concordavano l'affidamento dei figli E__________ (nato
il 1° novembre 1994), D__________ (nato il 21 giugno 1997) e A__________ (nata
il 12 novembre 2003) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale,
riservato il diritto di visita paterno, mentre RE 1 si impegnava a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili, un contributo per
E__________ e D__________ di fr. 600.– mensili ciascuno (assegni familiari
compresi), come pure uno per A__________ di fr. 400.– mensili (assegni
familiari compresi; inc. OA.2004.171).
B. Adito il 18 luglio
2016 da CO 1, con decisione dell'11 agosto 2016 il medesimo Pretore ha ordinato
al Garage __________ SA di __________, per cui RE 1 lavora, di trattenere dallo
stipendio di lui fr. 1100.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) e
di riversarli all'istante: fr. 700.– per lei medesima e fr. 400.– per A__________,
E__________ e D__________ essendo divenuti nel frattempo maggiorenni (inc. SO.2016.620).
C. Il 24 novembre 2017 RE
1 ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di separazione, previo
conferimento del gratuito patrocinio, sopprimendo – o almeno sospendendo – il contributo
alimentare per la moglie e offrendo in compenso un aumento del contributo
alimentare per A__________ a fr. 600.– mensili, assegni familiari compresi. In
via cautelare egli ha formulato le medesime richieste, sollecitando una
riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 600.– mensili.
D. All'udienza del 30 gennaio
2018, indetta per il contraddittorio cautelare, CO 1 ha proposto non solo di respingere
l'istanza, lasciando immutato il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per
lei, ma finanche di aumentare il contributo alimentare per A__________ a fr.
1000.– mensili e di portare a fr. 1700.– mensili la trattenuta di stipendio.
Essa ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria
cautelare è cominciata il 31 gennaio 2018 e si è chiusa il 12 febbraio 2018. Alla discussione finale del 23 febbraio 2018 l'istante ha ribadito
le proprie richieste, mentre la convenuta si è limitata a concludere per la
reiezione dell'istanza.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 1° marzo 2018, il Pretore ha soppresso dal 1° gennaio
2018 il contributo alimentare per la moglie e aumentato a fr. 900.– mensili quello
per la figlia, assegni familiari non compresi. CO 1 è stata ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio. Le spese
processuali di fr. 250.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Con decisione separata di quello
stesso 1° marzo 2018 il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito
patrocinio
chiesto dall'istante per il procedimento cautelare.
F. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare appena citato RE 1
è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenere che,
concesso al reclamo l'effetto sospensivo, gli oneri processuali siano
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate.
Preliminarmente egli insta per il conferimento del gratuito patrocinio anche in
seconda sede. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018 CO 1 propone di
respingere il reclamo, sollecitando a sua volta il beneficio del gratuito
patrocinio.
G. Contro la separata
decisione con cui il Pretore gli ha rifiutato il gratuito patrocinio RE 1 ha
presentato lo stesso 9 marzo 2018 un reclamo nel quale chiede, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, di accordargli l'assistenza giudiziaria per
la procedura cautelare di primo grado, riformando la decisione impugnata, e di concedergli
identico beneficio anche per la procedura di reclamo. Il memoriale non ha
formato oggetto di notifica per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia
di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato
notificato al patrocinatore del reclamante il 2 marzo 2018 (tracciamento
degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 marzo 2018 (data
del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto
tempestivo.
2.
Una
decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio
è impugnabile a sua volta mediante reclamo (art. 121 CPC). Riguardo al termine
di ricorso vale quanto si è detto per il decreto cautelare. Nella fattispecie
la decisione con cui il Pretore ha rifiutato ad RE 1 il gratuito patrocinio è
stata notificata al patrocinatore del reclamante insieme con il decreto cautelare.
Anche il reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio risulta pertanto
tempestivo. Di per sé tale reclamo andrebbe trattato dalla terza Camera civile (art.
48.
lett. c n. 1 LOG). Quando però la prima Camera civile è chiamata a statuire
su un reclamo in materia di spese e ripetibili, essa giudica per attrazione di
competenza anche l'eventuale contestazione sul rifiuto o la revoca del gratuito
patrocinio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2).
E su quest'ultimo beneficio la controparte non dev'essere necessariamente
sentita (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), la vertenza opponendo il richiedente
allo Stato, non alla controparte (DTF 141 I 75 in alto).
3.
Per
quanto attiene al dispositivo del decreto cautelare in materia di spese e ripetibili,
il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore una carenza di
motivazione, sostenendo che la decisione non permette di capire perché egli sia
stato ritenuto soccombente. La censura è infondata. Seppure in modo
telegrafico, nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “formalmente, il
contributo a favore della moglie viene soppresso”, ma che “nella sostanza la
richiesta di modifica cautelare dei contributi a carico di RE 1 non viene
accolta, sicché egli è da ritenere integralmente soccombente” (pag. 5 a metà).
Il primo giudice ha così enunciato – in sintesi – il proprio ragionamento,
giusto o sbagliato che sia. Tanto basta perché in materia di motivazione il
decreto cautelare adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 143
III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii).
4.
Nel
decreto in questione il Pretore ha ricordato che contributi di mantenimento
fissati in una sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato
possono essere modificati già in via cautelare solo a titolo eccezionale e con
grande cautela, ove la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia
cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo
è stato fissato, al punto da non potersi pretendere che l'obbligato continui a
versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo (RtiD I-2017
pag. 616 consid. 5 e 6 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice non ha
ravvisato estremi del genere, per il che l'istanza cautelare di RE 1 sarebbe
stata da respingere. Ciò nondimeno, egli ha modificato ugualmente i contributi
di mantenimento previsti nella sentenza di separazione per il fatto che il 1° gennaio
2017.
è entrato in vigore l'art. 276a CC, secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio
minorenne prevale sugli altri obblighi alimentari del diritto di famiglia. Nelle
condizioni descritte egli ha ritenuto che il margine disponibile di fr. 1100.–
mensili riconosciuto da RE 1 alla discussione
finale del 23 febbraio 2018 non
andasse più suddiviso tra moglie e figlia minorenne, ma andasse attribuito
interamente a quest'ultima, il cui fabbisogno in denaro ammonta a fr. 1510.–
mensili. Tale decisione non è stata appellata da CO 1 né dal marito, il quale
insorge unicamente contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili.
5.
Le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico della
parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di
soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo
(art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di
soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e
il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte
risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese
compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638
consid. 1 con rimandi). In casi particolari ad ogni modo il giudice può scostarsi
da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio libero
apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC).
6.
In
concreto l'istante ha chiesto al Pretore di modificare la sentenza di
separazione, sopprimendo – o almeno sospendendo – cautelarmente il contributo
alimentare per la moglie (fr. 700.– mensili) e offrendo in compenso un aumento
del contributo alimentare per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili,
assegni familiari compresi). Con il decreto cautelare il Pretore ha accolto la
prima richiesta, nel senso che ha soppresso il contributo alimentare per la
moglie dal gennaio del 2018, ma ha aumentato il contributo alimentare per la
figlia non solo a fr. 600.– mensili, assegni familiari
compresi, bensì a fr. 900.– mensili, assegni familiari (fr. 200.–
mensili) non compresi. Che nella fattispecie si giustificasse una modifica dei contributi
in via cautelare è a dir poco opinabile, ove appena si consideri che, già secondo
il Pretore, a un sommario esame non risultavano essere intervenuti mutamenti di
rilievo. Certo, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 276a
CC, tuttavia ciò soltanto non giustificava un provvedimento cautelare, proprio
perché le circostanze non risultavano notevolmente mutate (art. 13c tit.
fin. CC; v. sentenza del Tribunale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018
consid. 4.1.1 in FamPra.ch 2018 pag. 578). Sta di fatto che la modifica cautelare
dei contributi non è stata impugnata né dalla
convenuta né dal marito. Non può quindi essere rimessa in discussione.
7.
Ciò posto, dalla richiesta
intesa alla soppressione cautelare del contributo di mantenimento per la moglie
RE 1 è uscito vittorioso, mentre il maggior contributo alimentare da lui
offerto per la figlia (da fr. 400.– a fr. 600.– mensili, assegni familiari
compresi) è stato ritenuto insufficiente dal Pretore, che l'ha rivalutato d'ufficio
a fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi) in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 3
CPC). È vero che all'atto pratico la somma dei contributi originari per moglie
e figlia equivale al nuovo contributo cautelare
per la sola figlia (fr. 1100.– mensili, inclusi gli assegni familiari di
fr. 200.– mensili). È altrettanto vero però che i due contributi di mantenimento
hanno diversa natura, già per la circostanza che quello in favore della figlia
è destinato a cessare ‟alla maggiore età o all'indipendenza
economicaˮ della medesima (doc. B: convenzione sugli effetti della
separazione, clausola n. 4). I due obblighi alimentari non possono quindi
essere considerati un tutt'uno, come fa il Pretore. L'istante avendo ottenuto
la soppressione del primo, ma essendosi visto aggravare il secondo, il riparto
delle spese processuali e delle ripetibili è disciplinato dall'art. 106 cpv. 2
CPC (soccombenza parziale), non dall'art. 106 cpv. 1 CC (soccombenza totale).
8.
Alla
luce di quanto precede andrebbe determinato nella fattispecie se, raffrontando
il valore litigioso dei contributi per moglie e figlia previsti nella sentenza
di separazione e il valore litigioso del solo contributo per la figlia
modificato dal Pretore, l'istante risulti – e in che proporzione – vittorioso o
soccombente (sopra, consid. 4). In realtà, come si è accennato, simili criteri
aritmetici non sono determinanti nel diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC), tanto meno nel caso in rassegna, al quale sarebbero difficilmente
applicabili, ove si pensi che lo stesso istante ha offerto egli medesimo di
aumentare (seppure in misura insufficiente) il contributo cautelare per A__________,
mentre il Pretore si è sospinto d'ufficio oltre quanto proponeva la madre. Accertato
che sulla prima richiesta di giudizio l'istante ha avuto causa vinta, mentre per
quanto riguarda la seconda si è visto porre a carico un contributo più alto di
quello offerto, equitativamente e nel complesso si giustificava in concreto di
suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili, come in definitiva postula
RE 1. In proposito il reclamo merita così accoglimento.
9.
Quanto
al gratuito patrocinio, il Pretore ha respinto la richiesta dell'istante perché
con decisione del 31 luglio 2017 la __________ risultava avere elargito ad RE 1
un'indennità per menomazione all'integrità da infortunio di fr. 14 820.–,
versata in quello stesso anno, sicché al momento di presentare l'istanza RE 1
“disponeva di mezzi finanziari sufficienti per affrontare le spese legali”.
Inoltre – ha continuato il Pretore – la procedura cautelare non presentava
possibilità di esito favorevole. La seconda motivazione è apertamente
contraddittoria, dal momento che lo stesso Pretore ha modificato con il decreto
cautelare – a ragione o a torto – i contributi di mantenimento omologati per
moglie e figlia nella sentenza di separazione. L'istanza non poteva definirsi
così “priva di probabilità di successo” (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC).
Rimane da esaminare se il richiedente fosse “provvisto
di mezzi necessari” (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) per
finanziare le spese del procedimento cautelare, nel qual caso la decisione del
Pretore potrebbe legittimamente poggiare su tale fondamento.
a) Per
determinare se un richiedente sia “provvisto dei mezzi necessari” nell'accezione
testé menzionata occorre prendere in considerazione la situazione finanziaria di
lui nel suo insieme, accertando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza per
rapporto al suo fabbisogno minimo. Quest'ultimo non si riduce necessariamente al
minimo esistenziale del diritto esecutivo, tant'è che la giurisprudenza
suggerisce di maggiorare il minimo di base secondo il diritto esecutivo del 25%
(DTF 124 I 4 consid. 2c). Non che l'autorità non possa dipartirsi da quel minimo
esistenziale. Essa può anche procedere in tal modo, ma non può limitarsi a un simile
schematismo e deve tenere conto anche della situazione individuale in cui si
trova il richiedente, verificando che egli non
versi concretamente in gravi ristrettezze (sentenza del Tribunale
federale 5A_328/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 4.2).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha accertato nel decreto cautelare il reddito del richiedente
in fr. 4500.– mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3600.– mensili,
onde un margine disponibile di fr. 1100.– mensili (assegni familiari compresi) interamente
destinato alla figlia A__________ (pag. 3 verso il basso). Il reclamante non
disponeva perciò di alcun reddito con cui sopperire ai costi del procedimento
cautelare. Il Pretore accenna al capitale di fr. 14 820.– che
il richiedente ha ricevuto dalla __________ nel corso del 2017, ma sorvola sul
fatto che tale somma era impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF) e non poteva
essere considerata neppure quale sostanza computabile ai fini del gratuito
patrocinio (Bühler in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 97b ad art. 117; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 102 n. 236). A parte ciò, RE 1
è gravato di attestati di carenza beni per fr. 212 453.40 e
ha esecuzioni in corso per altri fr. 3128.80 (doc. M). Non si può affermare
seriamente che in condizioni del genere egli potesse affrontare i costi del processo
e retribuire un patrocinatore di fiducia. Ne
segue che, dotato di buon diritto, il reclamo dev'essere accolto e la
decisione del Pretore riformata nel senso che RE 1 va ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio da parte del suo legale. Per quel che è dell'indennità
spettante all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, come dovrà
definire l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio di CO 1, da lui ammessa
nel decreto cautelare al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
10.
L'emanazione
della presente sentenza rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo
contenute nei reclami.
11.
Le
spese e le ripetibili del reclamo in materia di spese e ripetibili seguono la
soccombenza di CO 1, che ha concluso a torto per la reiezione del ricorso (art.
106.
cpv. 1 CPC). Considerate le difficoltà economiche di lei, si giustifica nondimeno
di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. La convenuta dovrà rifondere
in ogni modo al reclamante un'equa indennità per ripetibili (art. 118 cpv. 3
CPC).
12.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 per il reclamo in materia di
spese e ripetibili va accolta, l'indennità per ripetibili a lui riconosciuta
apparendo di difficile – se non impossibile – incasso. L'indigenza del
richiedente poi è già stata accertata (consid. 9b). Per quanto riguarda
l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota
professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per
apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il reclamo (7 pagine, compreso
il frontespizio) in una causa già nota e limitata alle contestazione degli
oneri giudiziari. Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza
con il cliente, un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente
profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 5 ore di lavoro (retribuite
fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono
le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità di
patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1100.– arrotondati.
13.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni al reclamo
in materia di spese e ripetibili può eccezionalmente essere accolta. L'indigenza
di lei è già stata accertata dal Pretore (art. 117 lett. a CPC). Meno evidente
è la parvenza di buon diritto insita nelle sue osservazioni del 16 aprile 2018
tendenti alla reiezione del reclamo (art. 117 lett. b CPC). Si può supporre
nondimeno che, invitata da questa Camera a rispondere al reclamo, essa si sia
sentita chiamata a difendere il giudizio del Pretore. Circa l'indennità
spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
(che una volta ancora incombeva alla legale produrre: sopra, consid. 12), si
può presumere che la stesura delle osservazioni (4 pagine, compreso il
frontespizio) non avrebbe impegnato un avvocato solerte e speditivo più di 4
ore, colloqui e scambi di corrispondenza con la cliente apparendo superflui. Si
giustifica così di riconoscere, spese e IVA inclusa, un'indennità di fr. 850.–
arrotondati.
14.
Non
si riscuotono spese nemmeno per il reclamo di RE 1 in materia di assistenza
giudiziaria. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà inoltre al reclamante fr.
800.
– per ripetibili, indennità commisurata alla retribuzione che un legale solerte
e speditivo avrebbe potuto esporre per contestare in modo conciso e limitato
all'essenziale il mancato conferimento del beneficio da parte del Pretore,
riprendendo nella motivazione parte del ricorso parallelo. La corresponsione di
adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio per
la procedura di reclamo (DTF 140 III 510 consid. 4.3).
15.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei dispositivi sul
gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo in materia di
spese e ripetibili è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto
cautelare impugnato è riformato come segue:
Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
2. Non si riscuotono spese per
tale reclamo. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 1500.– per ripetibili.
3. RE
1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 1100.–.
4. CO
1 è ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei
alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
5. Il
reclamo in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado è
accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:
RE 1 è ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 1.
6. Non si riscuotono spese per
tale reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante fr. 800.– per
ripetibili.
7. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle
pene alternative,
Bellinzona (consid. 12 e 13, come pure i dispositivi n. 3 e 4).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).