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Decisione

11.2018.3

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: garanzia sostitutiva

3 luglio 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015, consid. 4).

5. Nel

decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto che la prestazione della

garanzia sostitutiva da parte dell'appaltante facesse decadere la procedura di

iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, onde la necessità di fissare un termine

alla convenuta per promuovere la causa di convalida e ottenere “la

definitiva ordinazione della garanzia”. Egli ha fondato tale opinione sulla sentenza del Tribunale federale 5A_838/2015 del 15 ottobre 2016, consid. 1.2.2 non

pubblicato in DTF 142 III 738, citato da Trezzini (in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª

edizione, n. 107 ad art. 262).

6. L'appellante

censura una violazione degli art. 242 e 261 segg. CPC, come pure del suo

diritto di ottenere una decisione cautelare, rilevando che la tesi sostenuta

dal primo giudice è sorretta da un'unica sentenza del Tribunale federale, e in

particolare da un considerando che neppure è stato pubblicato. A parte ciò – egli

soggiunge – quel precedente non regolava la sorte del procedimento cautelare nel

caso di prestazione di una garanzia sostitutiva, ma solo le condizioni alle

quali, nell'ambito di un processo inteso all'iscrizione definitiva, una siffatta

garanzia si ritiene sufficiente. Analoghe considerazioni valgono per la

sentenza del Tribunale federale 5A_233/2015 del 7 settembre 2015, menzionata da

quel precedente, in cui il tribunale di primo grado si era pronunciato sui

presupposti dell'iscrizione provvisoria.

Ciò

premesso, per il convenuto determinante rimane la giurispru­denza anteriore del

Tribunale federale (sentenza 5A_626/2015 del 22 aprile 2016, consid. 3), secondo

cui qualora l'ipoteca legale sia sostituita da una garanzia (nel senso dell'art.

839 cpv. 3 seconda frase CC) il processo segue il suo corso come se la garanzia

non sia stata prestata. Ne segue – egli continua – che in concreto la procedura

cautelare non andava stralciata dal ruolo né la convalida della garanzia

rinviata al giudizio di merito). Che il procedimento cautelare dovesse proseguire

con la verifica dei presupposti per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale, con l'esame delle contestazioni e con l'emanazione della relativa decisione

– soggiunge l'appellante – è anche un'opinione diffusa (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfand­recht,

3ª edizione, pag. 470 n. 1305 e di Praplan,

L'hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs: Mise en œuvre judiciaire, in: JdT 2010 II 59). Tanto

più – egli rileva – che nel prestare garanzia egli aveva espressamente sottolineato

di non riconoscere le pretese della ditta istante e di riservarsi ogni

contestazione, come poi ha fatto il 30 ottobre 2017 formulando osservazioni al­l'istanza

della controparte e sollecitando la continuazione del procedimento cautelare,

la reiezione dell'istanza di iscrizione e la retrocessione della garanzia.

Infine l'appellante

ricorda come le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali senza contraddittorio

sono praticamente sempre concesse e come pertanto si imponga nella procedura

cautelare un esame dei relativi presupposti, per lo meno a un giudizio di

verosimiglianza. Tale fase non può essere omessa, con rinvio al merito, per il

solo fatto che sia fornita una garanzia sostitutiva. In caso contrario il

proprietario convenuto sarebbe costretto a mantenere per anni – e senza un

controllo giudiziario – garanzie anche a fronte di iscrizioni tardive o

illegali solo per non subire

un'iscrizione

provvisoria nel registro fondiario. Ciò impone a suo parere di annullare la

decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché continui il

procedimento cautelare.

7. Questa

Camera si è attenuta finora al principio per cui, ove la postulata iscrizione di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sia sostituita dal

deposito di una garanzia (art. 839 cpv. 3 seconda frase CC), la procedura

continua – salvo contrario accordo delle parti – come se ciò non fosse avvenuto,

la garanzia sostitutiva non influendo sull'esistenza del contenzioso. Invece di

vertere sull'iscrizione dell'ipoteca legale, la lite ha per oggetto la questione

di sapere se e in quale misura la garanzia prestata dal convenuto dovrà

rispondere (I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015, consid. 1 con

gli stessi rinvii a Schumacher e a

Praplan citati dall'appellante; sentenza

inc. 11.2014.21 del 26 maggio 2014 con richiamo a DTF 110 II 36 consid. 1b;

v. anche sentenza inc. 11.95.200 del 28 novembre 1995 consid. 2c). Ai fini del­l'at­tuale

giudizio occorre verificare se tale indirizzo giurisprudenziale sia tuttora

valido.

8. Fino alla menzionata

sentenza 5A_838/2015 il Tribunale federale ha precisato a più riprese che,

salvo accordo contrario, il fatto che un'ipoteca legale sia sostituita da una

garanzia in corso di procedura (art. 839 cpv. 3 CC) è senza influsso sullo

svolgimento del processo, il quale continua come se la garanzia non fosse stata

prestata. Anche se il convenuto presta una garanzia sostitutiva, la controversia

di merito rimane: incombe sempre all'artigiano o imprenditore rendere

verosimile (in una procedura di iscrizione provvisoria) o dimostrare (in una

procedura di iscrizione definitiva) il suo diritto all'iscrizione dell'ipoteca

legale di un determinato importo e il rispetto del termine dell'art. 839 CC

(DTF 110 II 36 consid. 1b; cfr. anche sentenza 4A_449/2015 del 16 dicembre 2015

consid. 3.1). In una sentenza 5A_626/2015 del 22 aprile 2016 (consid. 3),

Considerandi

in particolare, il Tribunale federale ha espressamente approvato l'operato di

questa Camera (sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015), che aveva verificato

la tempestività di un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale quantunque il

convenuto avesse prestato una sufficiente garanzia bancaria.

L'orientamento che precede

è condiviso dalla dottrina citata da questa Camera nella sentenza

inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015 (consid. 1). Schumacher (op. cit., pag. 469 n. 1303) rileva che nel caso

in cui la garanzia sia depositata – come nella fattispecie – nella procedura di

iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, occorre

precisare se il convenuto presti garanzia rinunciando a difendersi in tale

procedura (foss'anche solo per accelerare i tempi) e si riservi di far valere

le sue contestazioni nel processo principale sulla convalida definitiva della

garanzia oppure intenda prestare garanzia a mero titolo provvisorio. In

quest'ultimo caso la procedura sommaria continua e la garanzia si estingue qualora

l'imprenditore non renda verosimile il suo diritto di pegno (compreso il

rispetto del termine di quattro mesi dell'art. 839 cpv. 2 CC; op. cit.,

pag. 470 n. 1305; analogamente Praplan,

op. cit., pag. 58 seg.).

Nella sentenza del

Tribunale federale 5A_838/2015 menzionata dal Pretore aggiunto si trattava di

statuire sull'adeguatezza di una garanzia bancaria prestata dopo la

conferma dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori e dopo che l'imprenditore aveva agito nel termine

impartitogli per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva. Ciò non

ha impedito al Tribunale federale di osservare, in un obiter dictum, che

qualora una sufficiente garanzia sia fornita durante la procedura di iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale, tale procedura va stralciata dal ruolo siccome

priva d'oggetto, sicché un'eventuale iscrizione superprovvisionale dell'ipoteca

legale va cancellata e all'artigiano o imprenditore va assegnato un termine per

la convalida definitiva della garanzia (consid. 1.2.2). Ove per contro – ha soggiunto

il Tribunale federale – una sufficiente garanzia sia prestata durante la

procedura di iscrizione definitiva del­l'ipo­teca legale, tale procedura va

dichiarata senza oggetto e stralciata dal ruolo nella misura in cui riguarda la

richiesta di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, mentre prosegue per

quanto riguarda la convalida definitiva della garanzia (consid. 1.2.3).

9.

Che il consid. 1.2.2

della sentenza 5A_838/2015 appena ricordata denoti una modifica di

giurisprudenza è poco probabile. Avesse inteso cambiare prassi in materia, il

Tribunale federale si sarebbe confrontato con il suo indirizzo precedente, per

di più citato ai consid. 1.1 e 1.2.1 del giudizio medesimo. Invece esso ha

pubblicato la sentenza in DTF 142

III 738, ma non il considerando in questione. Dopo quella decisione è

apparso inoltre un contributo di dottrina che induce a scartare l'ipotesi di una

nuova

giuriusprudenza

(Vetter/Brunner, Die hinreichende Sicherheit gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB, in:

Jusletter.ch del 27 febbraio 2017, n. 37 segg.). Gli autori di quel saggio sottolineano

come la prestazione di una garanzia sostitutiva comporti unicamente un cambio di

pegno, ma lascia invariato l'onere che incombe all'artigiano o imprenditore di dimostrare

il diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale (loc. cit., n. 37). Se pertanto –

essi spiegano – è prestata una garanzia sufficiente, la procedura diventa senza

oggetto unicamente per quanto concerne l'iscrizione provvisoria o definitiva

dell'ipoteca legale. L'adempimento dei presupposti del­l'art. 837 cpv. 1 n. 3 e

839.

cpv. 2 CC rimane oggetto di esame (loc. cit., n. 40). Così, nel caso in cui

la garanzia provvisoria sia prestata nel processo volto all'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale, rimane da verificare se il proprietario del

fondo rinunci a difendersi nella procedura di iscrizione provvisoria e

si riservi di far valere le sue contestazioni nel processo principale sulla

convalida definitiva della garanzia oppure intenda prestare garanzia a mero

titolo provvisorio. Solo nella prima

eventualità la procedura sommaria può essere stralciata dal ruolo con

assegnazione all'artigiano o imprenditore di un termine entro cui promuovere l'azione

di convalida. Nella seconda, invece, la procedura sommaria continua, nel

senso che l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile il suo diritto all'iscrizione

dell'ipoteca legale, in difetto di che la garanzia decade (n. 41). L'opi­nione di Trezzini, stando alla quale una

procedura di iscrizione provvisoria va stralciata dal ruolo ogni qual volta il

convenuto presti una sufficiente garanzia sostitutiva non può quindi essere

seguita, seppure fondata sul consid. 1.2.2 della sentenza del

Tribunale federale 5A_838/2015.

10.

In concreto AP 1 ha prestato

manifestamente la garanzia sostituiva a titolo provvisorio. Nella sua comunicazione

del 25 ottobre 2017 al Pretore egli dichiarava univocamente che il deposito

sostituisce l'ipoteca legale senza riconoscimento alcuno delle pretese

avversarie, riservandosi tutte le contestazioni – da lui esposte poi nelle

osservazioni del 30 ottobre 2017 – e chiedendo che la procedura seguisse il suo

corso. Accertata la sostituzione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio

il 10 ottobre 2017 con il deposito in garanzia di fr. 131 169.– e ordinata la cancellazione dell'iscrizione

“superprovvisionale” (decreto del 16 novembre 2017), il Pretore aggiunto avrebbe

dovuto proseguire così la trattazione dell'istanza alla luce delle obiezioni

mosse dal convenuto. Egli non poteva stralciare la procedura d'iscrizione provvisoria

dal ruolo, dichiarandola priva d'oggetto e rinviare AP 1 a far valere le sue

argomentazioni nella causa di convalida. L'opposizione era chiara. Ne segue che

il decreto impugnato non resiste alla critica. Esso va annullato e la causa

rinviata al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura sommaria allo stadio

in cui questa si trovava allorché egli ne ha decretato lo stralcio, esaminando

se, non fosse stata prestata garanzia, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale sarebbe stata confermata.

11.

Le spese dell'attuale giudizio

seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico la ditta istante non ha proposto di respingere l'appello né ha

provocato essa medesima lo stralcio della procedura dal ruolo inducendo il

Pretore aggiunto in errore. Essa non può dunque reputarsi “soccombente” e va

esente da spese, come pure dal versamento di ripetibili (DTF 139 III 38

consid. 5 in fine). Quanto al Cantone

Ticino, lo Stato non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili (DTF 140

III 389 consid. 4.1 con richiami).

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

di fr. 131 169.– (sopra, consid. 2) raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, il decreto di stralcio impugnato è

annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché

riprenda la trattazione della procedura sommaria al punto in cui essa si

trovava quando l'ha tolta dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).