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Decisione

11.2018.30

Protezione dell'unione coniugale: custodia alternata del figlio

18 gennaio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori.

Quanto ha indotto il

Pretore, nonostante ciò, a scartare la custodia alternata e ad affidare la

custodia esclusiva alla madre è il fatto che in concreto AP 1 lavora il lunedì

dalle ore 11.00 alle 18.50 e il martedì dalle ore 11.20 alle 18.50, sicché dopo

la scuola H__________ rimane affidata alla nonna paterna o a quella materna fino

al rientro del padre dal lavoro. Nella custodia condivisa dovendo essere

privilegiato l'accudimento personale, a mente del primo giudice non è opportuno

mantenere un assetto la cui sostenibilità è garantita dall'intervento di terzi

e non dall'effettiva disponibilità delle parti. A suo modo di vedere spetta ai coniugi

adattarsi alle necessità della bambina, non essendo sufficiente che la custodia

alternata funzioni per lo sforzo dei genitori e la compiacenza della figlia. In

definitiva egli ha affidato così H__________ alla moglie, prevedendo un ampio

diritto di visita paterno.

a) Nell'appello

AP 1 fa valere che in realtà quando la bambina sta con lui le nonne si occupano

di H__________ per poche ore, dal termine dalla scuola fino a quando egli torna

dal lavoro, il che non è una situazione inusuale né preclude una custodia alternata.

Anche nelle famiglie non separate – egli sottolinea – i nonni si occupano spesso

per qualche ora dei nipoti, senza che ciò comprometta le relazioni tra figli e

genitori. Non è quello – egli soggiunge – un motivo per escludere l'alternanza

dell'affidamento, tanto più che in concreto la figlia non ha mai manifestato

alcun fastidio o disagio. Che poi H__________ presti più attenzione a quanto

gli altri si aspettano da lei piuttosto che alle sue proprie esigenze poco

importa, il rapporto della psicologa che l'ha ascoltata precisando che quando

la bambina è con la mamma sente la mancanza del papà e viceversa. La custodia

alternata – continua l'appellante – permette alla figlia di trascorrere un

lasso di tempo equivalente con un genitore e con l'altro. E nella fattispecie

tale soluzione costituisce un assetto collaudato, in atto già da due anni, che non

ha mai creato problemi.

b) Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta

del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). Ove una sospensione della

comunione domestica sia giustificata, il giudice a protezione dell'unione

coniugale prende a tutela dei minorenni “le misure necessarie secondo le

disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). Tali misure

riguardano principalmente la custodia parentale, le relazioni personali, la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e i contributi di

mantenimento. Se necessario per il bene del figlio, il giudice può anche attribuire

l'autorità parentale a un solo genitore (art. 298 cpv. 1 CC), ma ciò deve rimanere

un'eccezione – a maggior ragione in una procedura a tutela dell'unione

coniugale – limitata ai casi di grave e durevole conflitto fra le parti o di

permanente incomunicabilità a proposito del figlio (DTF 142 III 62 in basso con

richiami). Se l'autorità parentale rimane congiunta, come di norma, il giudice disciplina

unicamente la custodia. A istanza di un genitore o del figlio egli esamina allora

se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata (art.

298 cpv. 2ter CC).

Qualora non ritenga sussisterne i presupposti (o qualora nessuno chie­da tale

forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva a un genitore e regola le

relazioni personali dell'altro con il figlio (“diritto di visita”: DTF 142 III

622 consid. 3.2.4).

c) La

custodia parentale, sia essa congiunta o alternata, si esaurisce in un mero

affidamento di fatto consistente nella gestione quotidiana del figlio e

nell'esercizio dei diritti e dei doveri legati alla cura e all'educazione

corrente (DTF 142 III 620 in alto). Il diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio rientra invece nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a

cpv. 1 CC). Quanto alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del

figlio. A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso concreto nel loro

insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative

dei genitori, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per

la cura del minorenne, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni,

l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia

sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta a una

custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento

o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un

conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia alternata la circostanza

che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già prima della

separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente di lui.

Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e bambini

in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può essere di

rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può rivelarsi

preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori che abitino

l'uno lontano dall'altro (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale

federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 5).

d) Nella

fattispecie il Pretore ha accertato – come detto – che in favore della custodia

alternata depone il criterio della stabilità, i genitori avvicendandosi nella

cura di H__________ fin dalla separazione (maggio del 2016), così come la

capacità educativa di entrambi, la loro buona volontà e la vicinanza delle abitazioni,

mentre le difficoltà di dialogo lamentate da AO 1 non si ripercuotono

sulla figlia, la quale non è coinvolta nella disunione coniugale e mantiene un

rapporto costruttivo con ambedue i genitori. Simili argomentazioni sono – dopo

quanto si è visto – pertinenti. La questione è di sapere se, come reputa il

Pretore, la circostanza che AP 1 non possa accudire personalmente alla bambina

dopo la scuola, fino al ritorno dal lavoro

(tra le ore 19.00 e le 19.10, il lunedì e il martedì), escluda la

custodia alternata. Durante quell'intervallo di H__________ si occupa infatti la

nonna materna il lunedì e la nonna paterna il martedì, le quali ricuperano la

bambina dopo le lezioni (sul mezzogiorno e la sera), prendendone cura fino al rientro

del padre (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

e) Come

la giurisprudenza recente ha avuto modo di stabilire, non è censurabile né

contrario al bene del figlio che nell'ambito di una custodia alternata un

genitore faccia capo al­l'aiuto dei nonni per assicurare la propria

partecipazione alla cura del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_888/2016

del 20 aprile 2018 consid. 3.3.3, in:

FamPra.ch 2018 pag. 875). Che un genitore possa occuparsi personalmente

del figlio è un fattore importante nel caso di neonati e bambini

in tenera età (sopra, consid. c). In concreto H__________ ha sette anni compiuti

e nulla induce a ritenere pregiudizievole per il suo bene che tra la fine della

scuola e il rientro del padre dopo il lavoro essa rimanga con le nonne, tanto

meno ove si consideri che ciò avviene sin dalla separazione dei coniugi (maggio

del 2016) e non consta avere dato adito a problemi. Nemmeno la psicologa che ha

sentito la figlia ha riscontrato controindicazioni al riguardo. Essa ha

segnalato unicamente che, essendo appena stato modificato dai genitori il

periodo di permanenza dal padre (il lunedì e il martedì, dal dicembre del 2017

in poi), sarebbe stato bene consegnare alla bambina un foglietto promemoria

(rapporto dell'11 dicembre 2017, agli atti, pag. 2 a metà). Per il resto, essa

ha giudicato positivo l'assetto convenuto dai genitori, accettato senza remore dalla

figlia, la quale chiede solo di precisarle con chiarezza quando deve recarsi

dal papà (il lunedì e non più la domenica: rapporto citato, pag. 3 in alto).

f) Nelle

osservazioni all'appello AO 1 sostiene che in realtà il marito comincia a

lavorare prima delle ore 11.00, di modo che non può occuparsi della figlia neppure

il mattino. Si tratta però di un'asserzione senza riscontro agli atti. Nella

sua deposizione AP 1 ha indicato puntualmente i propri orari di lavoro (verbale

del 4 maggio 2017, pag. 3 in fondo) e la nonna paterna __________ T__________

ha dichiarato che raramente essa prepara la colazione per H__________ (verbale

del 25 ottobre 2017, pag. 2 in alto). I soli messaggi sms acclusi da AO 1 alle

osservazioni, secondo cui due volte il marito ha comunicato di non poter accompagnare

la figlia a scuola il mattino, appaiono a un sommario esame sporadici (doc. 4).

g) Soggiunge

AO 1 che l'ascolto della figlia dimostra confusione, ansia ed esigenza di

stabilità da parte della bambina. Nulla di tutto ciò emerge in realtà dal

rapporto della psicologa. La confusione della figlia riguardava – se mai – il

nuovo assetto dell'alternanza appena modificato dai genitori e poco chiaro a H__________,

ma non denota ansie né complicazioni dovuti al passaggio da un genitore

all'altro. Certo, la psicologa ha notato nella bambina ‟una difficoltà a

esprimersi sulla sua situazione familiare con serenitàˮ (rapporto dell'11

dicembre 2017 in principio), sia perché H__________ è ‟molto sensibile ai

suoi genitori” sia perché essa versa – forse – in un conflitto di lealtà verso di

loro (pag. 2 in alto). Per tale ragione la figlia presta molta attenzione a quanto

i genitori (e gli altri in generale) si aspettano da lei piuttosto che ai suoi

stati emotivi (pag. 2 in fondo). Mal si comprende tuttavia perché ciò dovrebbe

ostare a una custodia alternata, se è vero che – come ha rilevato la psicologa

– non solo quando è con il padre la figlia sente la mancanza della madre, ma

anche viceversa (pag. 2 nel mezzo). E l'avvicendamento nella custodia può

lenire almeno quest'ultimo sentimento.

h) AO

1 sembra finanche mettere in dubbio le capacità educative del marito, rimproverando

al Pretore di non averle verificate nonostante la sua richiesta di esperire una

perizia al proposito. La doglianza non può essere condivisa. Intanto,

contrariamente a quanto crede l'appellata, una perizia che attesti le capacità

educative dei genitori non è un requisito per decidere sull'affidamento dei figli,

nemmeno ove un coniuge si opponga alla custodia alternata sollecitata

dall'altro. Inoltre perché una protezione dell'unione coniugale non va confusa

con una causa di divorzio. Si tratta di una procedura sommaria fondata sull'apparenza,

assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nel

cui ambito l'assunzione di una perizia entra in linea di conto solo in casi estremi,

segnata­mente nell'ipotesi di malattie, comportamenti patologici dei minori o

abusi (RtiD II-2012 pag. 797 in fondo). Se gli atti consentono un giudizio di

verosimiglianza, il principio inquisitorio illimitato applicabile in materia di

filiazione non esige l'assunzione di altri elementi probatori (sentenze del

Tribunale federale 5A_794/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1 e 5A_184/2017

del 9 giugno 2017 consid. 3.1). Nella fattispecie non risultano estremi di un

caso limite, di cui per altro AO 1 non adombra il benché minimo indizio. Il

rimprovero mosso al Pretore si dimostra pertanto infondato.

i) Afferma

AO 1 di essere stata costretta ad acconsentire, dopo la separazione, alla

custodia alternata della figlia e ripete di opporvisi. Come si è spiegato, tuttavia,

Considerandi

i motivi per cui un coniuge aderisca all'avvicendamento nella custodia o vi si

opponga poco giovano. Decisivo è unicamente il bene del figlio. L'appellata

ribadisce che la comunicazione con il marito è difficile, ciò che complica le

cose. Essa non si confronta però con la sentenza impugnata, nella quale il Pretore

ha accertato che le difficoltà di dialogo lamentate da AO 1 non sono un motivo

per escludere l'alternanza dell'affidamento, la limitata comunicabilità fra

marito e moglie non risultando andare a scapito della figlia, la quale non è

coinvolta nei dissapori coniugali e mantiene un rapporto costruttivo con

entrambi i genitori (pag. 4 a metà). Né i nuovi documenti e scambi di messaggi

sms presentati dal­l'appellata in questa sede rendono verosimile un peggioramento

delle relazioni tra coniugi, i quali nonostante la conflittualità personale appaiono

in grado di gestire correttamente la figlia. Che poi l'appellante desideri la

custodia alternata solo per questioni finanziarie non si desume dagli atti né

dai nuovi documenti esibiti dalla moglie, dai quali emerge tutt'al più la

preoccupazione di lui per non poter assolvere adeguatamente il proprio ruolo di

genitore (doc. 1).

l) AO

1.

ricorda infine di essersi occupata essa medesima della figlia prima della

separazione, divenendo così una figura di riferimento. Ora, non fa dubbio che essa

si sia presa cura pienamente della bambina fino all'agosto del 2014, quando ha

cominciato a lavorare a tempo parziale. Sta di fatto che dalla separazione in

poi (maggio del 2016) anche AP 1 si è preso cura di H__________ per almeno due

giorni la settimana, oltre a un fine settimana su due, e non può essergli

negato il diritto di continuare ad accudire alla figlia solo perché nei primi

anni di vita la madre ha svolto una funzione primaria. L'appellata perde di

vista, una volta di più, che decisivo sotto il profilo della custodia alternata

è il bene del figlio, non i meriti acquisiti dall'uno o dall'altro genitore. Al

riguardo non soccorre ripetersi.

m) Ne

segue che, in definitiva, le ragioni addotte dal Pretore per rifiutare ad AP 1

la custodia alternata della figlia non resistono alla critica, onde la

necessità di riformare la senten­za impugnata. Che nella fattispecie la

condivisione dell'affidamento sia conforme all'interesse di H__________ è già

stato accertato (consid. e). Che tale esercizio della custodia parentale funzioni

da almeno due anni per la capacità educativa di entrambe le

parti, la loro buona volontà e la vicinanza delle abitazioni è stato constatato

finanche dal Pretore. Che una custodia alternata possa entrare in

considerazione soltanto nel caso in cui i genitori possano accudire al figlio

senza far capo a familiari è stato escluso (consid. e). Né tocca al giudice sostituirsi

all'autorità parentale di genitori separati che trovano una forma di

accudimento consona al bene del figlio, per quanto tale soluzione non aggradi al

giudice. Nella fattispecie i presupposti per una custodia alternata a norma del­l'art.

298.

cpv. 2ter CC

sono dunque dati.

Quanto

all'alternanza della custodia nel caso specifico, conviene attenersi alla

cadenza decisa e applicata dai coniugi, la quale ha dato finora buona prova. H__________

va dunque affidata al padre il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), come

pure un fine settimana su due, dal sabato fino al lunedì mattina (pernottamento

compreso), quando l'appellante accompagna la figlia a scuola. Tale

partecipazione alla cura raggiunge agevolmente la soglia del 30% che taluni

autori pongono come condizione per pronunciare una custodia alternata (Cottier/Widmer/Tornare/Girardin, La

garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in:

FamPra.ch 2018 pag. 301 nota 22). La figlia va affidata alla madre invece per

il resto del tempo, dal mercoledì fino al venerdì e un fine settimana su due, il

sabato e la domenica (pernottamento compreso).

L'appellante

non chiede di fissare orari precisi per il passaggio delle consegne né di

regolare la custodia della figlia durante le vacanze, che i coniugi limitano a

pochi giorni (verbale del 4 maggio 2017, pag. 3 a metà). Dovessero sorgere

problemi, ognuno di loro potrà sempre rivolgersi al Pretore perché integri la

disciplina stabilita da questa Camera. Va

definito invece il domicilio – civile – di H__________

(Cottier/Widmer/ Tornare/Girardin, op. cit., in:

FamPra.ch 2018 pag. 299 nota 9), che in mancanza di accordo è opportuno correlare

a quello della madre, presso cui la figlia trascorre la maggior parte del

tempo.

4.

La custodia alternata

della figlia impone di ridefinire il contributo di mantenimento per la medesima

dal 15 maggio

2016.

(separazione dei genitori), contributo che il Pretore ha posto a

carico di AP 1 per l'ammontare di fr. 2397.– mensili,

assegni familiari non compresi. L'appellante fa valere che, dandosi custodia

alternata, il contributo alimentare per la figlia non può eccedere la metà di quella

cifra (fr. 1198.50 mensili) e chiede inoltre di sopprimere il contributo alimentare stabilito per la moglie (fr. 67.50

mensili). Da parte sua AO 1 non formula conclusioni determinate – né tanto meno

cifrate – in caso di custodia alternata della figlia, limitandosi a rivendicare

in siffatta evenienza “un contributo di accudimento, rispettivamente un

alimento per sé”.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha calcolato i contributi alimentari per moglie e

figlia in applicazione dell'usuale metodo fondato sul riparto paritario

dell'eccedenza nel bilancio familiare. Egli ha accertato così il reddito netto di

AP 1 in fr. 6932.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 4400.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi

ipotecari fr. 1250.–, spese accessorie fr. 223.–, pre­mio della cassa

malati fr. 354.60, assicurazione dello stabile fr. 40.50, assicurazione

dell'economia domestica e RC privata fr. 33.70, leasing dell'automobile fr. 367.40, imposta di circolazione fr.

45.

, assicurazione dell'automobile fr. 110.75,

“polizza __________” fr. 375.–, onere fiscale fr. 400.–). Quanto a AO

1, il primo giudice ne ha appurato il reddito netto in fr. 2195.– mensili a

fronte di un fabbisogno mini­mo di fr. 3282.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio con spese accessorie fr. 1020.– [già dedotta la quota di un

terzo compresa nel fabbisogno in denaro di H__________], premio della cassa

malati fr. 268.70, assicurazione complementare LAMal fr. 85.90, leasing

dell'automobile fr. 220.40, imposta di circolazione fr. 15.–, assicurazione

dell'automobile fr. 92.40, assicurazione dell'economia domestica e RC

privata fr. 30.–, onere fiscale fr. 200.–).

Relativamente

al fabbisogno in denaro di H__________, il Pretore lo ha stimato sulla scorta

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018) in fr. 1310.–

mensili, dopo avere adattato il costo effettivo dell'alloggio (a fr. 510.– mensili,

ovvero un terzo di quello inserito nel fabbisogno minimo della madre) e tolto

l'assegno familiare (fr. 200.– mensili). A ciò egli ha aggiunto costi di accudimento per fr. 1087.– mensili (art. 285

cpv. 2 CC), pari all'ammanco che AO 1 registra una volta finanziato con

il proprio reddito di fr. 2195.– mensili il suo fabbisogno minimo di fr. 3282.–

mensili. Il fabbisogno complessivo di H__________ è risultato così di fr. 2397.–

mensili.

Ciò

posto, dedotto il fabbisogno familiare dal totale dei redditi, il Pretore ha constatato

un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 135.– mensili che ha suddiviso a

metà fra i coniugi. Ha condannato così AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 67.50 mensili per la moglie e uno

di fr. 2397.– per la figlia (affidata alla madre), assegni familiari non

compresi.

b) L'appellante

recrimina sull'ammontare del proprio reddito (fr. 6932.– mensili), ma per

finire non lo contesta. Chiede tuttavia di aggiungere fr. 150.– mensili al

proprio fabbisogno minimo di fr. 4400.– mensili, sostenendo che la custodia alternata

conferisce anche a lui lo statuto di genitore affidatario, di modo che il suo

minimo esistenziale del diritto esecutivo passa da fr. 1200.– a fr. 1350.–

mensili, come quello della moglie. La richiesta è di per sé legittima. A ben

vedere nondimeno quanto andrebbe suddiviso tra i genitori è il supplemento di

fr. 150.– mensili sul minimo esistenziale del diritto esecutivo che il Pretore

ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1. Dato tuttavia che l'appellante non

discute la maggiorazione piena riconosciuta alla moglie, a un sommario esame conviene

applicare la stessa maggiorazione anche al

fabbisogno minimo di lui, che lievita così a fr. 4550.– mensili.

c) Nell'appello

AP 1 non discute né il reddito della moglie accertato dal Pretore (fr. 2195.–

mensili), né il fabbisogno minimo di lei (fr. 3282.– mensili), né il fabbisogno

in denaro della figlia (fr. 2397.– mensili, assegni familiari non com­presi), né tanto meno il metodo adottato per il calcolo dei contributi alimentari. Fa valere però che, trattandosi in

concreto di custodia alternata, il contributo alimentare di fr. 2397.– mensili

da lui dovuto per H__________ (fr. 1310.– di fabbisogno in denaro e fr.

1087.

– a titolo di accudimento) va dimezzato. In realtà la divisione a metà non

appare corretta, ove appena si consideri che alle cure della figlia l'appellante

dedica mediamente tre giorni la settimana (il lunedì, il martedì e un giorno

del fine settimana), mentre AO 1 ne destina quattro (il mercoledì, il giovedì,

il venerdì e un giorno del fine settimana), per tacere delle vacanze che nessun

coniuge chiede di regolare (sopra, consid. 3m). La custodia risulta dunque alternata

nella proporzione del 43% al marito e del 57% alla moglie (come nel caso trattato

dal Tribunale federale con sentenza 5A_848/2017 e 849/2017 del 15 maggio 2018,

consid. 4.3). Né l'appellante contesta di dover sostentare la figlia per il

tempo in cui questa è affidata alla moglie, la quale con il proprio reddito non

è in grado nemmeno di coprire il suo fabbisogno minimo. Il contributo alimentare

a carico di AP 1 va fissato così in fr. 1370.– mensili (il 57% arrotondato di

fr. 2397.–), tanto il fabbisogno in denaro quanto i costi di accudimento

dovendo “riflettere il tempo che i genitori dedicano ai figli” (DTF 144 III 380

in alto). Anche al proposito l'appello si

dimostra, almeno in parte, provvisto di buon diritto.

5.

Occorre

ancora esaminare il contributo alimentare di fr. 67.50 mensili per la moglie, prestazione che

l'appellante chiede di sopprimere. L'interessato si fonda però sulla fallace

premessa secondo cui la sua disponibilità non gli consente di versare più dei

fr. 1198.50 mensili offerti per la figlia, mentre ciò non è il caso. Con il suo

reddito di fr. 6932.– mensili egli conserva ancora, una volta vistosi

garantire il fabbisogno minimo di fr. 4550.– mensili, un saldo di fr. 2382.–

mensili. Erogato il contributo alimentare per H__________ (fr. 1370.–

mensili), gli rimangono fr. 1012.– mensili. Con tale somma egli può assicurare

il fabbisogno in denaro della figlia per il tempo in cui questa gli è affidata,

pari a fr. 565.– men­sili arrotondati (il 43% di fr. 1310.– mensili). Non può rivendicare

invece costi di accudimento, poiché con il suo red­dito egli è in grado di

sopperire al proprio fabbisogno minimo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.3 in

fine).

Nelle

circostanze descritte resta nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 447.–

mensili, che in virtù del­l'art. 163 cpv. 1 CC andrebbe destinata alla

moglie come contributo alimentare. Il fabbisogno minimo di lei infatti è

coperto solo in parte dall'accudimento, non occupandosi essa della custodia

parentale a tempo pieno. E la quota scoperta corrisponde a fr. 465.– mensili

arrotondati (in pratica il 43% di fr. 1087.– mensili). A torto perciò

l'appellante

chiede la soppressione del contributo alimentare di fr. 67.50 mensili fissato

dal Pretore. D'altro lato questa Camera non è abilitata ad aumentare il

contributo alimentare per la moglie a fr. 447.– mensili, nelle osservazioni

all'appello AO 1 non formulando – come detto (consid. 4 in principio) – alcuna

pretesa cifrata in caso di custodia alternata della figlia (DTF 137 III 617).

Al proposito non rimane quindi che confermare la sentenza impugnata.

6.

Se

ne conclude che l'appellante ottiene causa vinta sulla

custodia alternata della figlia e, in larga misura, sull'entità del contributo

alimentare per la medesima (da fr. 2397.– a fr. 1370.– mensili, ancorché non a

fr. 1198.50 mensili), mentre esce sconfitto sulla soppressione del contributo

alimentare per la moglie (fr. 67.50 mensili). Le spese del giudizio

odierno seguendo la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), nel complesso si giustifica così di porre a carico dell'appellante

un decimo degli oneri processuali, il resto dovendo essere addebitato a AO

1, la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare

anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che

seguono identica sorte.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia,

il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1

e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3. Per la durata della vita

separata la figlia H__________ (6 marzo 2011) è affidata alla custodia

alternata dei genitori come segue:

a) al padre, il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), come pure

il sabato e la domenica (pernottamento compreso) ogni quindici giorni,

b) alla madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì (pernottamento

compreso), come pure il sabato e la domenica (pernottamento compreso) ogni

quindici giorni.

4. Il domicilio legale della figlia H__________

segue quello della madre.

5. AP 1 è condannato a versare dal 15

maggio 2016, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per

la figlia H__________ di fr. 1370.– mensili, assegni familiari non

compresi.

9. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste per un decimo a carico di AP 1 e

per il resto a carico dell'istante, che rifonderà ad AP 1 fr. 4500.– per ripetibili

ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le

spese di appello di complessivi fr. 1500.–, da anticipare dal­l'appellante, sono

poste per un decimo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1,

che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).