11.2018.32
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale in sede cautelare da parte del giudice del divorzio
4 maggio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.32
Lugano
4 maggio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2017.988 (modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2017
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 19 marzo 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore l'8 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2
novembre 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che AO 1 (1950) e AP 1 (1973),
cittadina italiana, vivono separati dal 1° marzo 2013, ha affidato i figli É__________
e L__________ (nati il 25 agosto 2012) alla madre, riservato il diritto di
visita paterno, e ha istituito una curatela educativa in favore dei bambini. Il
Pretore ha attribuito inoltre l'abitazione coniugale di __________ al marito (proprietà
per piani n. 1123, 1124 e 1125 RFD di __________, sezione di __________,
pari a 30/100, 10/100 e 60/100 della particella n. 330
RFD), ha ordinato alla moglie di lasciare entro il 30 aprile 2017 la villa di __________,
dove la famiglia alloggiava per motivi professionali del marito e dove la
moglie si era trasferita con i figli dopo la separazione, e ha obbligato AO 1 a
versare contributi alimentari dal 1° marzo 2013, stabilendoli dal 1° settembre
2017 in fr. 5315.– mensili per la moglie, in fr. 2130.– mensili per É__________
e in fr. 1590.– mensili per L__________ (incluse le rendite completive LPP
eventualmente riversate dal padre, ma non gli assegni familiari né le rendite
completive AVS). Contestualmente egli ha autorizzato il marito a dedurre da
tali importi fr. 6500.– mensili per il costo dell'alloggio a __________ fino
alla liberazione dell'immobile da parte della moglie (inc. SO.2013.1027).
B. Il 17 novembre 2017 AP
1 ha presentato appello contro la sentenza
appena citata per ottenere un rinvio al 31 agosto 2017 del termine entro
cui consegnare la villa di __________, come pure una riduzione del diritto di
visita paterno e l'annullamento dell'autorizzazione al marito di dedurre
fr. 6500.– per l'uso di quella abitazione o, in subordine, la cassazione
dell'intera decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo
giudizio. Statuendo con sentenza del 27 aprile 2018, questa Camera ha parzialmente
accolto l'appello nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto, ha
ridefinito il diritto di visita paterno e ha annullato
l'autorizzazione a AO 1 di dedurre fr. 6500.– mensili per il costo dell'alloggio
a __________ (inc. 11.2016.118).
C. Nel frattempo, il 14
novembre 2017, AO 1 si è rivolto al Pretore, facendo valere che l'onere
locativo di moglie e figli era diminuito dal 16 agosto 2017 a fr. 2175.–
mensili in seguito al trasferimento loro in un appartamento di cinque locali e
mezzo a __________. Ciò giustificava, a suo parere, di ridurre dal 1° settembre
2017 i contributi alimentari per l'ammontare della differenza. Invitata a
esprimersi per scritto, la convenuta ha proposto il 23 febbraio 2018 di respingere
l'istanza. Con decisione dell'8 marzo 2018 il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto dal 1° dicembre 2017 il contributo alimentare per la moglie a fr. 3512.–
mensili, quello per É__________ a fr. 690.– mensili e quello per L__________
a fr. 510.– mensili. Le spese processuali di complessivi fr. 2034.– sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 3700.–
per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 marzo 2018 per
ottenere che – accordato l'effetto sospensivo all'appello – il giudizio
impugnato sia riformato respingendo l'istanza del marito. Nelle sue osservazioni
del 9 aprile 2018 AO 1 propone di rigettare l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con
appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove
appena si consideri la riduzione dei contributi alimentari postulata davanti al
Pretore (fr. 4325.– mensili). Quanto alla tempestività dell'appello, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 9 marzo
2018 (tracciamento dell'invio n. __________). Cominciato a decorrere l'indomani,
il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così lunedì 19 marzo 2018 (S.
Giuseppe), salvo protrarsi al martedì successivo in forza degli art. 142 cpv. 3
CPC e 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel
Cantone Ticino ( RL 10.1.1.1.2). Depositato il 19 marzo 2018 (tracciamento dell'invio n. __________), l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2. Questa Camera ha
avuto modo di accertare nella citata sentenza inc. 11.2016.118 (sopra,
lett. B) che il 20 luglio 2015 AO 1 ha intentato azione di divorzio e che tale
procedura è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2015.62). Ciò posto, il
giudice a protezione dell'unione coniugale non era più abilitato a statuire
sulla di modifica dei contributi alimentari stabiliti il 2 novembre 2016, la
competenza per decidere provvedimenti che decorrono – come in concreto – solo
dopo l'introduzione della procedura di divorzio spettando unicamente al giudice
dei provvedimenti cautelari nella causa di stato (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; DTF
138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Nella fattispecie il Pretore consta
invece avere giudicato ancora in veste di giudice a tutela dell'unione
coniugale, come risulta dalla rubricazione del fascicolo. Di per sé la
decisione impugnata andrebbe quindi annullata per difetto di competenza e gli
atti rinviati al Pretore perché giudichi in sede cautelare come giudice del
divorzio. Il problema è che nel caso specifico l'operazione rischierebbe di
ledere il principio di celerità. Conviene esaminare pertanto la decisione a
tutela dell'unione coniugale – eccezionalmente – alla stregua di un decreto
cautelare nella causa di divorzio. La procedura per l'emanazione di procedimenti
cautelari nel quadro di un divorzio ricalca, del resto, quella che governa
l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase
CPC), di modo che in concreto non è derivato alle parti alcun pregiudizio.
L'eccezione odierna non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile
a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità legate alla
competenza per materia, la Camera non potrà che annullare la decisione
impugnata per difetto di presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).
3. Con le osservazioni
all'appello l'istante produce nuova documentazione: una dichiarazione 26 aprile
2016 dei servizi dell'Università di __________ che attestano l'immatricolazione
(condizionata al superamento di un esame di tedesco) della convenuta nel
semestre autunnale del 2016 e i risultati di una ricerca svolta in internet (sul
sito di ‹homegate.ch›) relativa all'offerta di immobili in locazione a __________.
Ci si potrebbe interrogare se tali prove siano ricevibili (art. 317 cpv. 1
CPC). Comunque sia, non si tratta di documenti di rilievo ai fini del giudizio,
come si vedrà oltre. Ciò premesso, giova procedere
senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. La modifica di
misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in una causa
di divorzio si giustifica qualora siano mutate in maniera relativamente
duratura e rilevante le circostanze considerate al momento in cui esse sono
state emanate, qualora previsioni formulate in base alla situazione di quel momento
non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità
abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179
cpv. 1 prima frase CC per analogia). Nella decisione impugnata il Pretore ha
ricordato di avere fissato il 2 novembre 2016 i contributi alimentari secondo
il cosiddetto metodo del dispendio effettivo (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid.
6a). E siccome a quel momento moglie e figli vivevano nella villa di __________,
egli aveva riconosciuto loro un costo dell'alloggio fr. 6500.– mensili pari a
quello di un appartamento di sette locali con giardino. Se non che, dal trasloco
a __________, nell'agosto del 2017, moglie e figli non spendono per la
locazione più di fr. 2175.– mensili. Né la moglie ha reso verosimile di dover disporre
della differenza di fr. 4325.– mensili per altri scopi conformi al tenore di
vita precedente. Appurato poi che il primo termine contrattuale di disdetta è il
31 agosto 2018, il Pretore ha definito la modifica duratura. Quanto all'obiezione
della moglie, che eccepiva la provvisorietà della situazione nell'attesa di
trovare un appartamento più grande, il primo giudice ha ritenuto che nulla
impedisse all'interessata di chiedere una nuova modifica dell'assetto
contributivo in caso di ulteriore cambiamento. Egli ha accolto così l'istanza
del marito a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla prima scadenza dei
contributi alimentari successivi all'istanza di modifica, e ha adattato i
contributi alimentari al nuovo costo dell'alloggio (fr. 2175.– mensili), che ha
suddiviso nel fabbisogno di moglie e figli.
5. L'appellante rimprovera
al Pretore di avere accertato a torto che il cambiamento sia duraturo anziché temporaneo,
essendo lei tuttora alla ricerca di un appartamento consono alle esigenze e al
tenore di vita precedente suo e dei figli. Per la convenuta inoltre la modifica
della situazione non può dirsi duratura, poiché se è vero che la prima scadenza
contrattuale è fissata al 31 agosto 2018, nulla esclude un accordo con il locatore
per una rescissione anticipata del contratto. L'interessata ribadisce altresì
che il contributo alimentare fissato nella sentenza del 2 novembre 2016 deve
considerarsi “in un'ottica globale” e va riconfermato in quanto tale, avendo esso
lo scopo di assicurare il tenore di vita particolarmente elevato sostenuto
dalla famiglia durante la vita comune. In ogni caso – essa epiloga – un
adattamento retroattivo, come postula il marito, non si giustifica perché priverebbe
lei e i figli del livello di vita precedente.
6. Contrariamente a
quanto l'interessata assume, intanto, il Pretore non ha ravvisato nella
fattispecie una modifica definitiva della situazione logistica, ma soltanto un
cambiamento durevole. Quanto al fatto che l'appellante sia tuttora alla ricerca
di un appartamento più grande e appropriato, ciò è senz'altro possibile, ma non
basta per sostanziare una situazione di provvisorietà. Del resto, come ha
rilevato il Pretore, ciò non impedisce all'interessata di “chiedere una nuova
modifica dell'assetto contributivo in vigore per adattarla alla nuova futura e
concreta situazione” al momento in cui dovesse trovare l'alloggio di suo
gradimento (sentenza impugnata, pag. 4). Per quel che è della possibile rescissione
anticipata dell'attuale contratto di locazione, poi, l'ipotesi è meramente astratta,
come la convenuta medesima riconosce. Né l'appellante contesta che un contratto
di un anno non basti per configurare una modifica durevole di cui il giudice
dei provvedimenti in una causa di divorzio debba tenere conto. Tanto meno ove
si pensi che, secondo giurisprudenza, quattro mesi di disoccupazione bastano
per integrare una modifica durevole della capacità lucrativa di un coniuge (DTF
143 III 621 consid. 5.2).
7. Oppone l'appellante che
Fatti
i contributi alimentari fissati nella sentenza del 2 novembre 2016 vanno
confermati, indipendentemente dal suo trasloco a __________ perché devono
garantire il tenore di vita precedente. Così argomentando, tuttavia, essa non
si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui il metodo di calcolo fondato
sul metodo del dispendio effettivo applicabile in concreto ai contributi
alimentari garantisce unicamente la copertura del costo dell'alloggio realmente
a carico del coniuge e non quella di un onere locativo ipotetico (sentenza del
Tribunale federale 5A_768/2016 del 7 luglio 2017, consid. 3.2.3; I CCA,
sentenza inc. 11.2015.105 del 14 agosto 2017,
consid. 3b). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto. Quanto
alla doglianza stando alla quale “un adattamento retroattivo, come richiesto da
controparte, non si giustifica nel caso di specie poiché (…) la convenuta e i
Considerandi
figli verrebbero privati del tenore di vita precedente”, l'appellante dimentica
che litigiosa in appello non è più la richiesta di modifica retroattiva al 1° settembre
2017.
di AO 1, bensì la decisione del Pretore che ha stabilito la decorrenza –
correttamente – dalla presentazione dell'istanza (v. RtiD I-2015 pag. 882 n.
13c). Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela così inconsistente.
8.
Le spese dell'attuale
decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,
che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto
a un'equa indennità per ripetibili.
9.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è la sentenza impugnata
è confermata come decreto cautelare nella causa di divorzio.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).