11.2018.33
Contestazione di delibere di un'associazione
29 maggio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.33
Lugano
29 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2017.9 (associazione:
contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con “istanza” (petizione) del 24 luglio 2017 da
AP 1
contro
AO 1
(rappresentata
dal presidente RA 1
e
dalla segretaria RA 2),
giudicando
sull'appello del 16 marzo 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 15 febbraio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. La
AO 1 è un'associazione con sede a __________ che ha per scopo “di favorire la
conoscenza e la protezione del mondo __________, di salvaguardarne le
peculiarità e la bellezza e di promuovere __________ e __________ nelle varie
loro forme”. AP 1 è membro da anni di tale associazione.
B. Nel febbraio del 2017 il presidente dell'associazione,
RA 1, ha convocato un'assemblea generale ordinaria per il 18 marzo
2017, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno l'“approvazione dei conti
2016 e dell'impiego degli utili di bilancio, del rapporto di revisione, del
preventivo 2017 della gestione ordinaria” (oggetto n. 5), come pure la “sostituzione
di un membro di comitato” (oggetto n. 6).
C. All’assemblea
del 18 marzo 2017, durante la discussione sull'oggetto n. 5, i soci M__________
R__________ e AP 1 hanno chiesto che R__________ V__________ lasciasse la
funzione di revisore per incompatibilità, avendo egli sposato un membro del
comitato
(T__________ F__________). In esito a tale intervento R__________ V__________
ha rinunciato con effetto immediato alla carica. Non trovandosi però fra i presenti
nessuno disposto a sostituirlo, l'assemblea ha deciso – su proposta del presidente
– di “affidare con mandato di nomina al comitato, il compito di completare la
commissione di vigilanza”. I conti sono poi stati approvati con 18 voti
favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.
Durante
l'esame dell'oggetto n. 6 M__________ D__________, anch'egli membro – come R__________
V__________ – della commissione di vigilanza, si è proposto quale nuovo membro
del comitato in sostituzione della dimissionaria C__________ G__________. Preso
atto che, pur con tale avvicendamento, i membri del comitato non raggiungevano
il numero fissato dallo statuto (sei membri più il presidente) e che nessuno
dei presenti era disposto ad aggiungervisi, l'assemblea ha dato nuovamente “mandato
di nomina o di modifica dello statuto al comitato”. Il comitato è stato
incaricato inoltre di nominare un secondo membro nella commissione di vigilanza
in sostituzione di M__________ D__________, il quale è stato eletto come membro
del comitato con 20 voti favorevoli, nessuno contrario e quattro astenuti.
D. Il
23 marzo 2017 AP 1 ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
per un tentativo di conciliazione allo scopo di convenire la AO 1 e ottenere l'annullamento
dell'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha autorizzato il 26 aprile
2017 AP 1 ad agire in giudizio per far valere la pretesa non conciliata entro
tre mesi (inc. CM.2017.5).
E. Con
istanza (recte: petizione) del 24 luglio 2017 AP 1 ha promosso causa
contro la AO 1 per ottenere “l'annullamento delle risoluzioni assembleari 18
marzo 2017 riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________”.
Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e il 2 agosto
2017 ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte.
La AO 1 ha introdotto il 21 agosto 2017 un memoriale in cui, contestata la
legittimazione attiva di AP 1, ha proposto di respingere la petizione. Con
replica spontanea del 5 settembre 2017 l'attrice ha lamentato che i verbali
dell'assemblea ordinaria e il rapporto di revisione prodotti dalla convenuta
non fossero firmati e riportassero solo parte di quanto era stato discusso all'assemblea.
L'indomani il Pretore ha comunicato che tali eccezioni sarebbero state discusse
al dibattimento.
F. All'udienza
del 27 settembre 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le
loro domande e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 20 ottobre 2017
e si è chiusa il 27 ottobre seguente. Alla discussione finale del 4 dicembre
2017 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo con
decisione non motivata del 29 dicembre 2017, il Pretore ha respinto la
petizione. L'attrice ha chiesto il 10 gennaio 2018 la motivazione scritta, che il
Pretore ha notificato il 15 febbraio 2018.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16
marzo 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni
del 23 aprile 2018 la AO 1 propone di respingere l'appello, ponendo in
dubbio una volta ancora la legittimazione ad agire di AP 1.
Considerandi
in diritto: 1. Le
controversie sulla validità di risoluzioni assembleari di un'associazione non
hanno carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali
(RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza
riguardo a questioni di valore. Alle cause senza carattere pecuniario si
applica tuttavia la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a
contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente l'intera
causa con la procedura semplificata. Sta
di fatto che le parti non se ne dolgono. Assumono così i rischi legati agli
eventuali inconvenienti di tale scelta. Quanto alla tempestività
dell'appello, la sentenza del Pretore era impugnabile entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto tale
decisione è pervenuta all'attrice il 17 febbraio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.41.902926.00300661, agli atti).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così lunedì
19.
marzo 2018 (S. Giuseppe), salvo protrarsi al martedì successivo in
forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni
festivi ufficiali nel Cantone Ticino
(RL 843.200). Introdotto il 16 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella decisione impugnata il Pretore,
accertata la qualità per agire dell'attrice, ha rilevato che quest'ultima
chiedeva l'annullamento delle risoluzioni assembleari del 18 marzo 2017 sostanzialmente
per tre motivi: perché la nomina del comitato non era conforme all'art. 11
dello statuto dell'associazione, perché l'approvazione dei conti era “irrita” a causa dei “rapporti di parentela”
fra il revisore dimissionario R__________ V__________ e il membro di comitato T__________
F__________ e perché l'ordine del giorno risultava incompleto, non prevedendo “la
trattanda (obbligatoria) della nomina della commissione di revisione”.
Relativamente alla prima
contestazione, se è vero – ha premesso il Pretore – che in virtù dello statuto il
comitato dev'essere composto di sette membri, il mancato raggiungimento di quel
numero non ne invalidava l'elezione, anche perché l'associazione si era vista
costretta a ciò in difetto di candidature e perché in ogni caso la legge non
fissa un numero minimo o massimo di membri. Pretendere il contrario
equivarrebbe, per il Pretore, a un formalismo eccessivo (sentenza impugnata,
consid. 7.1).
Quanto
al secondo motivo, il Pretore ha richiamato gli art. 68 e 69b cpv. 3 CC,
come pure gli art. 728 n. 3 e 730 CO, rilevando che gli impedimenti dei soci e
degli organi sociali “per ragioni di parentela” sono censurabili unicamente se la
decisione contestata riguarda questioni strettamente legate agli interessati, mentre
trattandosi di votazioni queste sono annullabili soltanto se il voto della
persona coinvolta risulta determinante. E il primo giudice non ha ravvisato
simili presupposti nel caso concreto, da un lato perché firmando il rapporto di
revisione R__________ V__________ non ha preso posizione su questioni personali
sue o della moglie, ma si è limitato ad avallare la contabilità dell'associazione,
dall'altro perché la commissione di vigilanza era composta di tre membri,
sicché il voto di R__________ V__________ non era decisivo (sentenza impugnata,
consid. 7.2).
Circa
la contestata completezza dell'ordine del giorno, infine, il primo giudice ha
riconosciuto che esso doveva includere la nomina della commissione di vigilanza.
Ciò nondimeno, il difetto non imponeva a suo avviso l'annullamento delle
risoluzioni assembleari, non foss'altro perché l'assemblea non ha nominato una
nuova commissione di vigilanza, ma ha solo delegato al comitato il compito di
completarla. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla legittimità del modus
operandi di delegare all'organo controllato il compito di nominare il
proprio controllore, la richiesta di annullare la nomina a revisore di R__________
V__________ risultava priva d'oggetto, non essendo quegli in realtà stato
nominato come tale durante l'assemblea (sentenza impugnata, consid. 7.3).
3.
AP
1.
ricorda anzitutto i tre punti su cui verteva la petizione. Afferma che la
gestione della __________, distrutta da un incendio il 2 ottobre 2017, due
giorni prima che un sopralluogo cantonale verificasse il mancato collaudo dello
stabile, l'esecuzione di lavori non autorizzati e la mancata realizzazione delle
misure antincendio, è indice del modo in cui è amministrata l'associazione. A sostegno
dell'azione giudiziaria essa riferisce inoltre dei problemi legati all'assemblea
ordinaria 2018 riunitasi il 9 marzo 2018, la quale non ha potuto
deliberare per ingestibilità nella conduzione. Ciò posto, l'appellante sottolinea
che la convocazione dell'assemblea generale del 2017 non era conforme agli art.
2.
cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC, mentre il Pretore ha cercato in ogni modo di
giustificare “situazioni manicomiali e irrispettose degli statuti sociali”, non
è stato equo e prudente né ha avuto corretto apprezzamento delle “gravose
circostanze denunciate”, contravvenendo così all'art. 4 CC.
Con
riferimento ai tre oggetti litigiosi, l'attrice ricorda, trattandosi della pretesa
difformità della nomina del comitato, che per ottemperare all'art. 11 dello
statuto i membri da nominare erano due e non uno. Ne desume che l'ordine del
giorno era mal formulato e che tale vizio avrebbe dovuto comportare l'annullamento
dell'assemblea.
Relativamente
alla contestata partecipazione di R__________
V__________, l'appellante assevera che in seguito a ciò la trattazione del
consuntivo 2016 andava sospesa e andava designata una nuova commissione di
revisione. Essa riafferma che in conformità all'art. 13 dello statuto il
rapporto di revisione doveva già essere presentato per la fine di febbraio,
mentre quello in esame reca la data del 5 marzo 2017. La questione era stata
segnalata al Pretore, il quale però l'ha ignorata. Poco importa poi – soggiunge
l'appellante – che l'incompatibilità concernesse un solo revisore su tre, l'“inconciliabile
presenza” di R__________ V__________ potendo condizionare l'operato dell'intero
organo di vigilanza. I due motivi testé evocati (incompatibilità personale di R__________
V__________ e mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di
revisione) implicano, a suo dire, l'annullamento dell'assemblea generale, senza
contare l'assurdità della decisione di delegare al comitato il compito di designare
la nuova commissione di revisione dei conti, l'organo delegato essendo
abilitato in tal modo a scegliere i membri che più gli aggradano invece di
agire secondo i criteri di trasparenza e opportunità.
Da
ultimo l'appellante ribadisce l'incompletezza dell'ordine del giorno, nel quale
non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina
della commissione di revisione. Censurando nuovamente il fatto che al comitato (organo
controllato) sia stato demandato il compito di formare la commissione di
controllo, essa insta perché la sentenza di primo grado sia dichiarata “nulla”.
4.
Secondo
l'art. 75 CC ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al
giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia
consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione
per promuovere un'azione fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione,
qualità che deve sussistere fino al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015,
consid. 5 con richiami). Nella fattispecie la AO 1 contesta una volta
ancora la legittimazione attiva di AP 1, la quale non si sarebbe opposta – per
sua ammissione – alle delibere assembleari, ma si sarebbe solo astenuta dal
votare (osservazioni all'appello, pag. 2). La doglianza tuttavia cade nel vuoto,
poiché la qualità per agire contro una risoluzione assembleare non spetta soltanto
ai soci che hanno espresso voto contrario, ma anche a quelli che si sono
astenuti o che sono rimasti assenti (Scherrer/Brägger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 19 ad art. 75; Foëx: in: Commentaire Romand, Code civil I,
Basilea 2010, n. 7 ad art. 75). Quanto alla tempestività dell'azione, essa non
fa dubbio. L'istanza di conciliazione è stata presentata infatti nel termine di
un mese dall'assemblea, il 23 marzo 2017 (DTF 135 III 489), ed entro tre mesi
dal rilascio dell'autorizzazione ad agire (DTF 140 III 566 consid. 2.3).
5.
Per
quel che è della richiesta di giudizio, l'appellante propone di dichiarare
nulla la sentenza impugnata. In realtà, come si evince dalla motivazione del
ricorso, quanto essa chiede è di annullare l'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017 e di riformare in tal
senso la decisione impugnata. Non si disconosce che con l'atto introduttivo
della lite essa limitava la richiesta di annullamento alle risoluzioni
assembleari riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________
(“istanza”, pag. 3). L'annullamento dell'assemblea in quanto tale è stato postulato
solo al dibattimento del 27 settembre 2017, senza che si dessero i presupposti
per mutare l'azione (art. 230 CPC). La convenuta tuttavia non ha sollevato
obiezioni. Conviene pertanto esaminare in questa sede le conclusioni formulate
dall'attrice alla discussione finale. Come si vedrà in appresso, ciò non reca
alcun pregiudizio alla convenuta.
6.
I fatti nuovi invocati
dall'appellante in merito all'incendio della __________ e sul mancato svolgimento
dell'assemblea ordinaria del 2018 non sono di alcuna pertinenza ai fini del
giudizio. Non giova domandarsi pertanto se essi siano ricevibili sotto il
profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. In proposito non soccorre diffondersi.
7.
Prima di affrontare i tre
argomenti che formano oggetto del ricorso l'appellante invoca il principio della
buona fede e i suoi effetti, dolendosi che gli art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC non
sarebbero stati rispettati nella convocazione all'assemblea generale. Essa si
limita però a una doglianza generica, senza minimamente spiegare perché la
convocazione all'assemblea generale offendesse il precetto della buona fede e i
suoi effetti. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),
al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre. Sempre nelle sue
considerazioni preliminari l'appellante rimprovera al Pretore di non essere
stato equo né prudente e di non avere apprezzato le “gravose circostanze
denunciate” in violazione dell'art. 4 CC. Così argomentando, essa dimentica
tuttavia che il giudice decide secondo equità (art. 4 CC) solo quando la legge
lo abilita. In tutti gli altri casi decide a termini di diritto. E nelle
contestazioni di deliberazioni assembleari la legge non prevede sentenze di
equità. Ne segue che su questo punto la critica dell'appellante cade nel vuoto.
8.
Nella
sua prima censura l'appellante fa valere – come detto – che in concreto lo
statuto dell'associazione prevede all'art. 11 un comitato di sei membri più il
presidente, di modo che in seguito alle sue dimissioni, come pure a quelle di C__________
G__________, l'assemblea generale avrebbe dovuto eleggere due membri. L'ordine
del giorno contemplava invece all'oggetto n. 5 la sostituzione di un solo membro
del comitato, con il risultato che “in quella baraonda di assemblea” solo M__________
D__________ si è candidato. L'argomentazione non cade in acconcio. L'appellante
medesima ricorda di avere sollevato il problema all'assemblea generale e che il
presidente dell'associazione aveva accolto la sua obiezione, chiedendo in sala se
qualcun altro si candidasse come membro del comitato accanto a M__________ D__________.
L'appellante asserisce che nessuno si è annunciato “anche perché la trattanda
non era stata modificata nella forma corretta”. Non risulta però – né si evince
dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che quel 18 marzo
2017.
essa abbia preteso il rifacimento dell'assemblea per vizio di forma nella
convocazione. Una domanda del genere non figurava nemmeno nell'“istanza”, giacché
davanti al Pretore l'attrice si è limitata a lamentare che il comitato dell'associazione
era composto di soli quattro membri (anziché di sei) oltre al presidente, come
prescrive l'art. 11 dello statuto (pag. 2). Sollevata per la prima volta
in appello senza essere fondata su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC),
la censura si rivela così irricevibile.
9.
La
seconda doglianza dell'appellante verte sul fatto che – come si è visto – R__________
V__________ fosse membro della commissione di revisione pur essendo divenuto nel
novembre del 2015 marito di T__________ F__________, membro del comitato e
cassiera dell'associazione. L'appellante afferma che in seguito a ciò la
trattazione del consuntivo 2016 (oggetto n. 5 all'ordine del giorno: “approvazione
dei conti”) andava sospesa e doveva essere designata una nuova commissione di
revisione. Inoltre essa soggiunge che in conformità all'art. 13 dello statuto
il rapporto di revisione doveva essere presentato per la fine di febbraio,
mentre quello sottoposto all'assemblea reca la data del 5 marzo 2017.
a) Nella
misura in cui fa valere che occorreva sospendere l'esame del consuntivo del
2016.
e designare una nuova commissione di revisione, l'appellante adduce un
argomento nuovo. Davanti al Pretore essa si era limitata a chiedere l'annullamento
della nomina di quel revisore (il quale si è dimesso con effetto immediato
all'assemblea medesima), senza precisare per altro quando tale nomina sarebbe
intervenuta. Non consta – né si desume dal verbale (doc. 1 nel fascicolo
“richiamo documenti II”) – che all'assemblea l'attrice abbia chiesto di
sospendere l'esame del consuntivo del 2016 e di designare una nuova
commissione di revisione. Si ricordi che qualora siano impugnate risoluzioni
assembleari per difetti di forma – come in concreto – chi ricorre al giudice
deve dimostrare di avere sollevato la questione già all'assemblea, salvo non
avere partecipato alla medesima (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con richiami;
cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richiami). Addotto per la
prima volta in appello senza essere fondato su fatti o prove nuove (art. 317
cpv. 2 CPC), anche l'argomento legato alla nomina di un'altra commissione di
revisione si dimostra inammissibile.
b) Quanto
alla circostanza che l'art. 13 dello statuto prescriva la consegna del rapporto
di revisione al comitato entro la fine di febbraio, si conviene che il Pretore
non ha esaminato la tempestività del rapporto sull'esercizio contabile 2016 e
sul preventivo 2017 (fascicolo “richiamo documenti II”). Ed è vero che nella
fattispecie il rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 reca
la data del 5 marzo 2017. Al dibattimento (le prime arringhe) dinanzi al
Pretore tuttavia la convenuta aveva addotto che, “indipendentemente dalla data
che questo documento indica, lo stesso era a disposizione dei soci già un mese
prima” (verbale di udienza del 27 settembre 2017, pag. 2 in basso). AP 1
non ha replicato al proposito, accomodandosi di tale giustificazione. Non può
quindi tornare sul problema in appello.
c) Secondo
l'appellante la presenza di R__________ V__________ nella commissione di
vigilanza può avere condizionato i lavori della medesima “con la sua inidoneità
alla carica”. Ora, lo statuto della convenuta prevede all'art. 13 una
commissione di revisione composta di due membri e di un supplente, i quali sono
nominati annualmente dall'assemblea ordinaria (doc. D). Il rapporto di
revisione dev'essere redatto così da due membri (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 5a). Nel caso specifico esso reca
tre firme: quella di M__________ D__________, presidente, quella di L__________
R__________ e quella di R__________ V__________ (doc. 2 nel fascicolo “richiamo
documenti II”). Non è dato di sapere chi sia il supplente. Che l'intervento di
R__________ V__________ possa avere influenzato l'attività degli altri due membri
e l'elaborazione del rapporto di revisione, in ogni modo, è una semplice
congettura. E un mero sospetto non basta per sostanziare un vizio di forma
suscettibile di inficiare la validità dell'intera l'assemblea generale.
d) L'appellante
insorge anche contro la decisione – definita “manicomiale” – presa
dall'assemblea, nel senso di delegare al comitato la nomina di un secondo membro
nella commissione di vigilanza in sostituzione di M__________ D__________,
eletto membro del comitato. Una volta ancora però la questione non è stata
minimamente sollevata nell'“istanza” sottoposta al Pretore. Nuova senza essere
fondata su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta di
annullare l'assemblea generale a causa di tale delega non può essere vagliata
per la prima volta in appello.
10.
La
terza critica dell'appellante verte sull'incompletezza dell'oggetto n. 5
all'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13
dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Una volta di
più non risulta tuttavia che all'assemblea generale l'interessata si sia
opposta alla designazione dei membri della commissione, sostenendo che la risoluzione
non era stata debitamente preannunciata (art. 67 cpv. 3 CC). Nemmeno
l'appellante asserisce niente del genere e nulla si deduce, come negli altri
casi, dal verbale dell'assemblea. Ne discende che AP 1 non poteva valersi per
la prima volta della pretesa irregolarità della procedura davanti al giudice (sul
tema: Sprecher, Die Anfechtung von
Vereinsbeschlüssen in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht X, Berna 2015, pag. 157).
12.
Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili o di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC), la convenuta non avendo avanzato richieste in tal senso.
13.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1)
la via del ricorso in materia civile è data
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).