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Decisione

11.2018.33

Contestazione di delibere di un'associazione

29 maggio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SE.2017.9 (associazione:

contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di

Vallemaggia promossa con “istanza” (petizione) del 24 luglio 2017 da

AP 1

contro

AO 1

(rappresentata

dal presidente RA 1

e

dalla segretaria RA 2),

giudicando

sull'appello del 16 marzo 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 15 febbraio 2018;

Ritenuto

in fatto: A. La

AO 1 è un'associazione con sede a __________ che ha per scopo “di favorire la

conoscenza e la protezione del mondo __________, di salvaguardarne le

peculiarità e la bellezza e di promuovere __________ e __________ nelle varie

loro forme”. AP 1 è membro da anni di tale associazione.

B. Nel febbraio del 2017 il presidente dell'associazione,

RA 1, ha convocato un'assemblea generale ordinaria per il 18 marzo

2017, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno l'“approvazione dei conti

2016 e dell'impiego degli utili di bilancio, del rapporto di revisione, del

preventivo 2017 della gestione ordinaria” (oggetto n. 5), come pure la “sostituzione

di un membro di comitato” (oggetto n. 6).

C. All’assemblea

del 18 marzo 2017, durante la discussione sul­l'og­getto n. 5, i soci M__________

R__________ e AP 1 hanno chiesto che R__________ V__________ lasciasse la

funzione di revisore per incompatibilità, avendo egli sposato un membro del

comitato

(T__________ F__________). In esito a tale intervento R__________ V__________

ha rinunciato con effetto immediato alla carica. Non trovandosi però fra i presenti

nessuno disposto a sostituirlo, l'assemblea ha deciso – su proposta del presidente

– di “affidare con mandato di nomina al comitato, il compito di completare la

commissione di vigilanza”. I conti sono poi stati approvati con 18 voti

favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.

Durante

l'esame dell'oggetto n. 6 M__________ D__________, anch'egli membro – come R__________

V__________ – della commissione di vigilanza, si è proposto quale nuovo membro

del comitato in sostituzione della dimissionaria C__________ G__________. Preso

atto che, pur con tale avvicendamento, i membri del comitato non raggiungevano

il numero fissato dallo statuto (sei membri più il presidente) e che nessuno

dei presenti era disposto ad aggiungervisi, l'assemblea ha dato nuovamente “mandato

di nomina o di modifica dello statuto al comitato”. Il comitato è stato

incaricato inoltre di nominare un secondo membro nella commissione di vigilanza

in sostituzione di M__________ D__________, il quale è stato eletto come membro

del comitato con 20 voti favorevoli, nessuno contrario e quattro astenuti.

D. Il

23 marzo 2017 AP 1 ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

per un tentativo di conciliazione allo scopo di convenire la AO 1 e ottenere l'annullamento

dell'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017. Decaduto infruttuoso il

tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha autorizzato il 26 aprile

2017 AP 1 ad agire in giudizio per far valere la pretesa non conciliata entro

tre mesi (inc. CM.2017.5).

E. Con

istanza (recte: petizione) del 24 luglio 2017 AP 1 ha promosso causa

contro la AO 1 per ottenere “l'annullamento delle risoluzioni assembleari 18

marzo 2017 riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________”.

Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e il 2 agosto

2017 ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte.

La AO 1 ha introdotto il 21 agosto 2017 un memoriale in cui, contestata la

legittimazione attiva di AP 1, ha proposto di respingere la petizione. Con

replica spontanea del 5 settembre 2017 l'attrice ha lamentato che i verbali

dell'assemblea ordinaria e il rapporto di revisione prodotti dalla convenuta

non fossero firmati e riportassero solo parte di quanto era stato discusso all'assemblea.

L'indomani il Pretore ha comunicato che tali eccezioni sarebbero state discusse

al dibattimento.

F. All'udienza

del 27 settembre 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le

loro domande e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 20 ottobre 2017

e si è chiusa il 27 ottobre seguente. Alla discussione finale del 4 dicembre

2017 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo con

decisione non motivata del 29 dicembre 2017, il Pretore ha respinto la

petizione. L'attrice ha chiesto il 10 gennaio 2018 la motivazione scritta, che il

Pretore ha notificato il 15 febbraio 2018.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16

marzo 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni

del 23 aprile 2018 la AO 1 propone di respingere l'appello, ponendo in

dubbio una volta ancora la legittimazione ad agire di AP 1.

Considerandi

in diritto: 1. Le

controversie sulla validità di risoluzioni assembleari di un'associazione non

hanno carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali

(RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza

riguardo a questioni di valore. Alle cause senza carattere pecuniario si

applica tuttavia la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a

contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente l'intera

causa con la procedura semplificata. Sta

di fatto che le parti non se ne dolgono. Assumono così i rischi legati agli

eventuali inconvenienti di tale scelta. Quanto alla tempestività

dell'appello, la sentenza del Pretore era impugnabile entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto tale

decisione è pervenuta all'attrice il 17 febbraio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.41.902926.00300661, agli atti).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così lunedì

19.

marzo 2018 (S. Giuseppe), salvo protrarsi al martedì successivo in

forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni

festivi ufficiali nel Cantone Ticino

(RL 843.200). Introdotto il 16 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio),

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella decisione impugnata il Pretore,

accertata la qualità per agire dell'attrice, ha rilevato che quest'ultima

chiedeva l'annullamento delle risoluzioni assembleari del 18 marzo 2017 sostanzialmente

per tre motivi: perché la nomina del comitato non era conforme all'art. 11

dello statuto dell'associazione, perché l'approvazione dei conti era “irrita” a causa dei “rapporti di parentela”

fra il revisore dimissionario R__________ V__________ e il membro di comitato T__________

F__________ e perché l'ordine del giorno risultava incompleto, non prevedendo “la

trattanda (obbligatoria) della nomina della commissione di revisione”.

Relativamente alla prima

contestazione, se è vero – ha premesso il Pretore – che in virtù dello statuto il

comitato dev'essere composto di sette membri, il mancato raggiungimento di quel

numero non ne invalidava l'elezione, anche perché l'associazione si era vista

costretta a ciò in difetto di candidature e perché in ogni caso la legge non

fissa un numero minimo o massimo di membri. Pretendere il contrario

equivarrebbe, per il Pretore, a un formalismo eccessivo (sentenza impugnata,

consid. 7.1).

Quanto

al secondo motivo, il Pretore ha richiamato gli art. 68 e 69b cpv. 3 CC,

come pure gli art. 728 n. 3 e 730 CO, rilevando che gli impedimenti dei soci e

degli organi sociali “per ragioni di parentela” sono censurabili unicamente se la

decisione contestata riguarda questioni strettamente legate agli interessati, mentre

trattandosi di votazioni queste sono annullabili soltanto se il voto della

persona coinvolta risulta determinante. E il primo giudice non ha ravvisato

simili presupposti nel caso concreto, da un lato perché firmando il rapporto di

revisione R__________ V__________ non ha preso posizione su questioni personali

sue o della moglie, ma si è limitato ad avallare la contabilità dell'associazione,

dall'altro perché la commissione di vigilanza era composta di tre membri,

sicché il voto di R__________ V__________ non era decisivo (sentenza impugnata,

consid. 7.2).

Circa

la contestata completezza dell'ordine del giorno, infine, il primo giudice ha

riconosciuto che esso doveva includere la nomina della commissione di vigilanza.

Ciò nondimeno, il difetto non imponeva a suo avviso l'annullamento delle

risoluzioni assembleari, non foss'altro perché l'assemblea non ha nominato una

nuova commissione di vigilanza, ma ha solo delegato al comitato il compito di

completarla. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla legittimità del modus

operandi di delegare all'organo controllato il compito di nominare il

proprio controllore, la richiesta di annullare la nomina a revisore di R__________

V__________ risultava priva d'oggetto, non essendo quegli in realtà stato

nominato come tale durante l'assemblea (sentenza impugnata, consid. 7.3).

3.

AP

1.

ricorda anzitutto i tre punti su cui verteva la petizione. Afferma che la

gestione della __________, distrutta da un incendio il 2 ottobre 2017, due

giorni prima che un sopralluogo cantonale verificasse il mancato collaudo dello

stabile, l'esecuzione di lavori non autorizzati e la mancata realizzazione delle

misure antincendio, è indice del modo in cui è amministrata l'associazione. A sostegno

dell'azione giudiziaria essa riferisce inoltre dei problemi legati all'assemblea

ordinaria 2018 riunitasi il 9 mar­zo 2018, la quale non ha potuto

deliberare per ingestibilità nella conduzione. Ciò posto, l'appellante sottolinea

che la convocazione dell'assemblea generale del 2017 non era conforme agli art.

2.

cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC, mentre il Pretore ha cercato in ogni modo di

giustificare “situazioni manicomiali e irrispettose degli statuti sociali”, non

è stato equo e prudente né ha avuto corretto apprezzamento delle “gravose

circostanze denunciate”, contravvenendo così all'art. 4 CC.

Con

riferimento ai tre oggetti litigiosi, l'attrice ricorda, trattandosi della pretesa

difformità della nomina del comitato, che per ottemperare all'art. 11 dello

statuto i membri da nominare erano due e non uno. Ne desume che l'ordine del

giorno era mal formulato e che tale vizio avrebbe dovuto comportare l'annullamento

dell'assemblea.

Relativamente

alla contestata partecipazione di R__________

V__________, l'appellante assevera che in seguito a ciò la trattazione del

consuntivo 2016 andava sospesa e andava designata una nuova commissione di

revisione. Essa riafferma che in conformità al­l'art. 13 dello statuto il

rapporto di revisione doveva già essere presentato per la fine di febbraio,

mentre quello in esame reca la data del 5 marzo 2017. La questione era stata

segnalata al Pretore, il quale però l'ha ignorata. Poco importa poi – soggiunge

l'appellante – che l'incompatibilità concernesse un solo revisore su tre, l'“inconciliabile

presenza” di R__________ V__________ potendo condizionare l'operato dell'intero

organo di vigilanza. I due motivi testé evocati (incompatibilità personale di R__________

V__________ e mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di

revisione) implicano, a suo dire, l'annullamento dell'assemblea generale, senza

contare l'assurdità della decisione di delegare al comitato il compito di designare

la nuova commissione di revisione dei conti, l'organo delegato essendo

abilitato in tal modo a scegliere i membri che più gli aggradano invece di

agire secondo i criteri di trasparenza e opportunità.

Da

ultimo l'appellante ribadisce l'incompletezza dell'ordine del giorno, nel quale

non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina

della commissione di revisione. Censurando nuovamente il fatto che al comitato (organo

controllato) sia stato demandato il compito di formare la commissione di

controllo, essa insta perché la sentenza di primo grado sia dichiarata “nulla”.

4.

Secondo

l'art. 75 CC ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al

giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia

consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione

per promuovere un'azione fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione,

qualità che deve sussistere fino al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015,

consid. 5 con richiami). Nella fattispecie la AO 1 contesta una volta

ancora la legittimazione attiva di AP 1, la quale non si sarebbe opposta – per

sua ammissione – alle delibere assembleari, ma si sarebbe solo astenuta dal

votare (osservazioni all'appello, pag. 2). La doglianza tuttavia cade nel vuoto,

poiché la qualità per agire contro una risoluzione assembleare non spetta soltanto

ai soci che hanno espresso voto contrario, ma anche a quelli che si sono

astenuti o che sono rimasti assenti (Scherrer/Brägger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 19 ad art. 75; Foëx: in: Commentaire Romand, Code civil I,

Basilea 2010, n. 7 ad art. 75). Quanto alla tempestività dell'azione, essa non

fa dubbio. L'istanza di conciliazione è stata presentata infatti nel termine di

un mese dall'assemblea, il 23 marzo 2017 (DTF 135 III 489), ed entro tre mesi

dal rilascio dell'autorizzazione ad agire (DTF 140 III 566 consid. 2.3).

5.

Per

quel che è della richiesta di giudizio, l'appellante propone di dichiarare

nulla la sentenza impugnata. In realtà, come si evince dalla motivazione del

ricorso, quanto essa chiede è di annullare l'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017 e di riformare in tal

senso la decisione impugnata. Non si disconosce che con l'atto introduttivo

della lite essa limitava la richiesta di annullamento alle risoluzioni

assembleari riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________

(“istanza”, pag. 3). L'annullamento dell'assemblea in quanto tale è stato postulato

solo al dibattimento del 27 settembre 2017, senza che si dessero i presupposti

per mutare l'azione (art. 230 CPC). La convenuta tuttavia non ha sollevato

obiezioni. Conviene pertanto esaminare in questa sede le conclusioni formulate

dall'attrice alla discussione finale. Come si vedrà in appresso, ciò non reca

alcun pregiudizio alla convenuta.

6.

I fatti nuovi invocati

dall'appellante in merito all'incendio della __________ e sul mancato svolgimento

dell'assemblea ordinaria del 2018 non sono di alcuna pertinenza ai fini del

giudizio. Non giova domandarsi pertanto se essi siano ricevibili sotto il

profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. In proposito non soccorre diffondersi.

7.

Prima di affrontare i tre

argomenti che formano oggetto del ricorso l'appellante invoca il principio della

buona fede e i suoi effetti, dolendosi che gli art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC non

sarebbero stati rispettati nella convocazione all'assemblea generale. Essa si

limita però a una doglianza generica, senza minimamente spiegare perché la

convocazione all'assemblea generale offendesse il precetto della buona fede e i

suoi effetti. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC),

al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre. Sempre nelle sue

considerazioni preliminari l'appellante rimprovera al Pretore di non essere

stato equo né prudente e di non avere apprezzato le “gravose circostanze

denunciate” in violazione dell'art. 4 CC. Così argomentando, essa dimentica

tuttavia che il giudice decide secondo equità (art. 4 CC) solo quando la legge

lo abilita. In tutti gli altri casi decide a termini di diritto. E nelle

contestazioni di deliberazioni assembleari la legge non prevede sentenze di

equità. Ne segue che su questo punto la critica dell'appellante cade nel vuoto.

8.

Nella

sua prima censura l'appellante fa valere – come detto – che in concreto lo

statuto dell'associazione prevede all'art. 11 un comitato di sei membri più il

presidente, di modo che in seguito alle sue dimissioni, come pure a quelle di C__________

G__________, l'assemblea generale avrebbe dovuto eleggere due membri. L'ordine

del giorno contemplava invece all'oggetto n. 5 la sostituzione di un solo membro

del comitato, con il risultato che “in quella baraonda di assemblea” solo M__________

D__________ si è candidato. L'argomentazione non cade in acconcio. L'appellante

medesima ricorda di avere sollevato il problema all'assemblea generale e che il

presidente dell'associazione aveva accolto la sua obiezione, chiedendo in sala se

qualcun altro si candidasse come membro del comitato accanto a M__________ D__________.

L'appellante asserisce che nessuno si è annunciato “anche perché la trattanda

non era stata modificata nella forma corretta”. Non risulta però – né si evince

dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che quel 18 marzo

2017.

essa abbia preteso il rifacimento dell'as­semblea per vizio di forma nella

convocazione. Una domanda del genere non figurava nemmeno nell'“istanza”, giacché

davanti al Pretore l'attrice si è limitata a lamentare che il comitato dell'as­sociazione

era composto di soli quattro membri (anziché di sei) oltre al presidente, come

prescrive l'art. 11 dello statuto (pag. 2). Sollevata per la prima volta

in appello senza essere fondata su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC),

la censura si rivela così irricevibile.

9.

La

seconda doglianza dell'appellante verte sul fatto che – come si è visto – R__________

V__________ fosse membro della commissione di revisione pur essendo divenuto nel

novembre del 2015 marito di T__________ F__________, membro del comitato e

cassiera dell'associazione. L'appellante afferma che in seguito a ciò la

trattazione del consuntivo 2016 (oggetto n. 5 all'ordine del giorno: “approvazione

dei conti”) andava sospesa e doveva essere designata una nuova commissione di

revisione. Inoltre essa soggiunge che in conformità al­l'art. 13 dello statuto

il rapporto di revisione doveva essere presentato per la fine di febbraio,

mentre quello sottoposto all'as­semblea reca la data del 5 marzo 2017.

a) Nella

misura in cui fa valere che occorreva sospendere l'esa­me del consuntivo del

2016.

e designare una nuova commissione di revisione, l'appellante adduce un

argomento nuovo. Davanti al Pretore essa si era limitata a chiedere l'annullamento

della nomina di quel revisore (il quale si è dimesso con effetto immediato

all'assemblea medesima), senza precisare per altro quando tale nomina sarebbe

intervenuta. Non consta – né si desume dal verbale (doc. 1 nel fascicolo

“richiamo documenti II”) – che all'assemblea l'attrice abbia chiesto di

sospendere l'esa­me del consuntivo del 2016 e di designare una nuova

commissione di revisione. Si ricordi che qualora siano impugnate risoluzioni

assembleari per difetti di forma – come in concreto – chi ricorre al giudice

deve dimostrare di avere sollevato la questione già all'assemblea, salvo non

avere partecipato alla medesima (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con richiami;

cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richiami). Addotto per la

prima volta in appello senza essere fondato su fatti o prove nuove (art. 317

cpv. 2 CPC), anche l'argomento legato alla nomina di un'altra com­missione di

revisione si dimostra inammissibile.

b) Quanto

alla circostanza che l'art. 13 dello statuto prescriva la consegna del rapporto

di revisione al comitato entro la fine di febbraio, si conviene che il Pretore

non ha esaminato la tempestività del rapporto sull'esercizio contabile 2016 e

sul preventivo 2017 (fascicolo “richiamo documenti II”). Ed è vero che nella

fattispecie il rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 reca

la data del 5 marzo 2017. Al dibattimento (le prime arringhe) dinanzi al

Pretore tuttavia la convenuta aveva addotto che, “indipendentemente dalla data

che questo documento indica, lo stesso era a disposizione dei soci già un mese

prima” (verbale di udienza del 27 settembre 2017, pag. 2 in basso). AP 1

non ha replicato al proposito, accomodandosi di tale giustificazione. Non può

quindi tornare sul problema in appello.

c) Secondo

l'appellante la presenza di R__________ V__________ nella commissione di

vigilanza può avere condizionato i lavori della medesima “con la sua inidoneità

alla carica”. Ora, lo statuto della convenuta prevede all'art. 13 una

commissione di revisione composta di due membri e di un supplente, i quali so­no

nominati annualmente dall'assemblea ordinaria (doc. D). Il rapporto di

revisione dev'essere redatto così da due membri (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 5a). Nel caso specifico esso reca

tre firme: quella di M__________ D__________, presidente, quella di L__________

R__________ e quella di R__________ V__________ (doc. 2 nel fascicolo “richiamo

documenti II”). Non è dato di sapere chi sia il supplente. Che l'intervento di

R__________ V__________ possa avere influenzato l'attività degli altri due membri

e l'elaborazione del rapporto di revisione, in ogni modo, è una semplice

congettura. E un mero sospetto non basta per sostanziare un vizio di forma

suscettibile di inficiare la validità dell'intera l'assemblea generale.

d) L'appellante

insorge anche contro la decisione – definita “manicomiale” – presa

dall'assemblea, nel senso di delegare al comitato la nomina di un secondo membro

nella commissione di vigilanza in sostituzione di M__________ D__________,

eletto membro del comitato. Una volta ancora però la questione non è stata

minimamente sollevata nel­l'“istanza” sottoposta al Pretore. Nuova senza essere

fondata su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta di

annullare l'assemblea generale a causa di tale delega non può essere vagliata

per la prima volta in appello.

10.

La

terza critica dell'appellante verte sull'incompletezza dell'oggetto n. 5

all'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13

dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Una volta di

più non risulta tuttavia che all'assemblea generale l'interessata si sia

opposta alla designazione dei membri della commissione, sostenendo che la risoluzione

non era stata debitamente preannunciata (art. 67 cpv. 3 CC). Nemmeno

l'appellante asserisce niente del genere e nulla si deduce, come negli altri

casi, dal verbale dell'assemblea. Ne discende che AP 1 non poteva valersi per

la prima volta della pretesa irregolarità della procedura davanti al giudice (sul

tema: Sprecher, Die Anfechtung von

Vereinsbeschlüssen in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht X, Berna 2015, pag. 157).

12.

Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili o di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC), la convenuta non avendo avanzato richieste in tal senso.

13.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1)

la via del ricorso in materia civile è data

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).