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Decisione

11.2018.35

Divorzio: contributo di mantenimento cautelare per un coniuge che vive in concubinato qualificato

27 settembre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ (particella n. 865 RFD, appartenente ai coniugi in

ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in una sua proprietà per piani a __________,

dove vive dal luglio del 2013 con __________ N__________.

B. Poco prima di

separarsi, il 16 maggio 2013, AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza comune di divorzio

corredata di un accordo completo. Dopo un infruttuoso percorso di mediazione,

all'udien­za del 20 giugno 2014 indetta dal Pretore per l'audizione separata e

congiunta dei coniugi solo il marito è comparso, mentre la moglie è rimasta

assente ingiustificata. Il Pretore ha ripetuto la citazione a un'udienza del 12

dicembre 2014, cui si sono presentati entrambi i coniugi, esprimendo però

posizioni contrapposte sugli effetti correlati allo scioglimento del matrimonio.

Pre­so atto di ciò, il Pretore ha respinto il 12 dicembre 2014 l'istanza comune

e ha assegnato alle parti un termine fino al 30 ottobre 2015 per promuovere

azione di divorzio (inc. DM.2013.149).

C. Il 16 settembre 2015 AO

1 ha adito il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unio­­ne coniugale

per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un contributo alimentare di

fr. 4500.– mensili dal novembre del

2014 (inc. SO.2015.4022). Da parte sua AP 1 ha promos­so il 21 settembre 2015

azione di divorzio, postulando l'attribuzione della quota di un mezzo in

comproprietà della moglie sulla particella n. 865 dietro assunzione dell'onere ipotecario,

sen­za versamento di conguagli né erogazione di contributi alimentari (inc. DM.2015.253).

D'intesa con le parti, il Pretore della sezio­ne 6 ha trasmesso il 2

ottobre 2015 l'istanza a protezione dell'

unione coniugale al Pretore aggiunto della

sezione 4 per essere trattata come istanza di provvedimenti cautelari nella

causa di divorzio (inc. CA.2015.431).

D. Il

Pretore aggiunto della sezione 4 ha convocato le parti a un'

udienza del 6 novembre 2015 per la

conciliazione nella causa di divorzio e la discussione dell'istanza cautelare.

In tale occasione i coniugi hanno chiesto di sospendere la causa per riprendere

le trattative sugli effetti del divorzio. Contestualmente AP 1 si è impegnato a

versare alla moglie, “nelle more del procedimento” e “impregiudicate le

rispettive ragioni di fatto e di diritto”, un contributo alimentare di

fr. 2000.– mensili dal novembre del 2015, oltre a una somma di fr. 10 000.– “a titolo di acconto sui contributi

alimentari relativi al periodo novembre 2014 – ottobre 2015”. Inoltre le parti

hanno autorizzato l'avv. __________ A__________ a liberare l'importo di fr. 100 000.– che il marito aveva depositato a suo

tempo su un conto clienti della legale per acquisire la quota di comproprietà

di AO 1 sulla particella n. 865, destinando fr. 10 000.– alla moglie e

fr. 90 000.– al marito. Il Pretore aggiunto ha

omologato l'accordo seduta stante.

E. Decadute senza esito le trattative per una

soluzione amichevole della lite, la causa di divorzio è stata riattivata il 13

aprile 2016. Nella sua risposta di merito del 21 aprile 2016 AO 1 non si è

opposta al divorzio, ma ha prospettato una sua liquidazione del regime

matrimoniale e ha preteso un contributo alimentare

di fr. 4500.– mensili. La richiesta di contributo è stata formulata già in via

cautelare, retroattivamente dal novembre del 2015. Inoltre la convenuta ha

sollecitato il versamento di fr. 44 000.–

“a saldo dei contributi alimentari arretrati per i mesi di novembre 2014 –

ottobre 2015”. AP 1 ha replicato il 20 maggio 2016, ribadendo le sue domande di

petizione e postulando la soppressione in via cautelare di ogni contributo di

mantenimento per la moglie retroattivamente dal 16 maggio 2013, giorno in cui era stata introdotta l'istanza comune di divorzio

(inc. CA.2016.199). AO 1 ha duplicato nel merito il 7 giugno 2016, confermando

la propria risposta e proponendo allo stesso tempo di respingere l'istanza

cautelare del marito.

F. La discussione sulle due richieste

cautelari si è tenuta il 5 luglio 2016 e in tale circostanza i coniugi hanno riaffermato le loro

domande, AO 1 instando per un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili

retroattivamente dal 1° novembre 2014 e

AP 1 chiedendo la soppressione di qualsiasi

contribu­to retroattivamente dal 16 maggio 2013. Entrambi i coniugi han­no

offerto prove, sulla cui assunzione il Pretore aggiunto ha deciso il 9

settembre 2016. L'istruttoria cautelare è cominciata il 30 settembre

successivo con l'audizione di __________ N__________ e si è chiusa il 31 maggio

2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del­l'11 luglio 2017 AO 1 ha reiterato

la propria domanda intesa all'ottenimento di un contributo alimentare di fr. 4500.–

mensili retroattivamente dal 1° novembre 2014. Con il suo allegato conclusivo

del 24 luglio 2017 AP 1 ha chiesto una volta ancora di sopprimere ogni

contributo alimentare per la moglie retroattivamente dal 16 maggio 2013.

G. Statuendo

con decreto cautelare dell'8 marzo 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l'istanza della moglie, nel senso che ha obbligato il marito a versare a

quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2422.– mensili dal 22 settembre 2015. Egli ha respinto invece l'istanza

di AP 1. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro il decreto

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 marzo 2018

per ottenere che, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, l'istanza cautelare della moglie sia

respinta e la propria sia accolta. Nelle sue osservazioni del 12 aprile

2018 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 13 aprile 2018 il

presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo

limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 fino all'8 marzo 2018,

giorno in cui è stato emesso il decreto cautelare impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su

questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è manifestamente dato, ove appena

si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie

davanti al Pretore aggiunto (fr. 4500.– mensili dal 1° novembre 2014), di

durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.

2.

CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid.

1.

). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il

decreto cautelare impugnato è pervenuto

alla patrocinatrice

di AP 1 il 12 marzo 2018 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 22 marzo 2018

(timbro postale sulla busta di invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame

è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude nuova documentazione: una dichiarazione del 30 settembre 2017 con

cui egli ha accettato di ridurre da fr. 4000.– a fr. 3000.– mensili la pigione pagata dalla __________

SA per la locazione della sede a __________

(doc. B di appello) e un estratto del marzo del 2018 riguardante un conto

intestato alla __________ SA presso la Banca __________ volto a dimostrare la

sua impossibilità di versare alla moglie il contributo cautelare fissato dal

Pretore (doc. C di appello). Successivi alla scadenza del termine per

presentare memoriali conclusivi (e, per quel che è del­l'estrat­to conto,

finanche alla decisione impugnata), tali atti sono di per sé ricevibili sotto

il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore

aggiunto ha ricordato anzitutto che, pur in mancanza di prospettive di

riconciliazione durante una causa di divorzio, l'obbligo di mantenimento fra

coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC. Dandosi convivenza di

un coniuge con un nuovo partner tuttavia – egli ha precisato – gli effetti sul

contributo di mantenimento vanno analizzati singolarmente. Così, se il coniuge

cui spetta un contributo di mantenimento è sostenuto finanziariamente da un

nuovo partner, la sua pretesa nei confronti dell'altro coniuge si riduce di

conseguenza. In caso di mancato – o di non dimostrabile – aiuto finanziario del

partner, sussiste una cosiddetta “comunione di tetto e di tavola” che comporta

un risparmio nei costi di sostentamento da considerare nel fabbisogno del

creditore alimentare. Dandosi per contro “un concubinato qualificato” o una

cosiddetta “comunione di tetto, di tavola e di letto” in cui un coniuge vive

con il nuovo

partner “una relazione stretta quanto un matrimonio”,

il diritto al contributo di mantenimento decade come in caso di nuove nozze (decreto

impugnato, pag 4 seg.).

Nella fattispecie il primo

giudice ha accertato che la convivenza di AO 1 con __________ N__________ nell'appartamento

di lei a __________ raffigura una “comunione di tetto e tavola”, ma non si

connota come un concubinato qualificato in cui i partner siano disposti a

fornire cure e sostegno alla stessa stregua di quanto prevede l'art. 159 cpv. 3

CC. __________ N__________ versa all'istante fr. 600.– mensili “a titolo di

affitto”, ma è coniugato e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei propri

figli, sicché, anche volendo, non potrebbe sposare AO 1 né sarebbe in gra­do,

con entrate quantificabili in fr. 50 000.–

annui netti, di mantenerla (decreto impugnato, pag. 5 seg.).

Ciò posto, in applicazione dell'abituale

metodo di calcolo fondato sul

riparto paritario dell'eccedenza

risultante dal bilancio familia­re, il Pretore aggiunto ha accertato entrate

nette della moglie per fr. 2710.70 mensili (fr. 1990.– dalla locazione di un immobile a __________, fr. 600.–

dalla partecipazione del convivente alle spese dell'alloggio e fr. 120.70 da

dividendi) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2917.20 mensili (minimo

esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, premio

della cassa malati fr. 351.60, interessi ipotecari relativi all'abitazione di __________

fr. 525.–, onere ipotecario relativo all'immobile di __________ fr. 533.–,

premio dell'assicurazione infortuni fr. 42.50, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 43.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 77.80,

imposta di circolazione fr. 28.–, onere fiscale fr. 116.–: decreto impugnato,

pag. 6).

Quanto

al marito, il Pretore aggiunto ha determinato le entrate complessive di lui in

fr. 11 400.– mensili: fr. 6600.– da attività lucrativa (calcolati sulla scorta della media

degli ultimi tre anni) e fr. 4800.– da reddito immobiliare. A fronte di ciò, il

primo giudice ha appurato un fabbisogno

minimo di fr. 6761.17 mensili (mini­mo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, onere ipotecario fr. 693.–, riscaldamento fr. 599.–,

acqua potabile fr. 67.15, elettricità fr. 673.70, premio della cassa malati fr. 331.20, costi di canalizzazione fr.

51.

, pellet fr. 299.55, giardiniere fr. 112.15, assicurazione dell'economia

domestica fr. 102.90, “terzo pilastro” fr. 519.35, imposte fr. 2112.–). Onde

un margine disponibile di fr. 4638.85 mensili che, una volta coperto l'ammanco

della moglie di fr. 206.50 mensili, va ripartito a metà fra i coniugi. Il marito

è stato tenuto così a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.

2422.

– mensili dal 22 settembre 2015, giorno successivo all'inoltro della

petizione di divorzio (decreto impugnato, pag. 7 seg.).

4.

Nella

fattispecie sono in discussione due istanze cautelari antitetiche: la prima

della moglie, tendente a ottenere un contributo alimentare dal 22 settembre

2015.

(la decorrenza fissa­ta dal Preto­re aggiunto nel decreto impugnato non è controversa

in questa sede), la seconda del marito, intesa a ottenere la soppressione di

qualsiasi contributo alimentare per la moglie sin dal 16 maggio 2013. Ora, questa Camera ha già avuto modo di

ricordare che un contributo cautelare in una causa di divorzio può essere modificato

o soppresso al più presto dall'introduzione del­l'istanza. Se mai il giudice

può far decorrere la modifica o la soppressione più tardi, per esempio

dall'emanazione della decisio­ne. Una modifica retroattiva invece è

prospettabile solo in circostanze “del tutto eccezionali” (RtiD I-2015

pag. 882 n. 13c). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio,

l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei

coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente

malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 4.1 con

riferimenti).

In

concreto l'appellante non adombra estremi del genere né pretende che – per

avventura – la convenuta gli abbia sottaciuto in malafede di vivere con __________

N__________. Anzi, nell'appello egli mostra di sapere che quella convivenza gli

era nota fin dall'inizio (giugno del 2013), tanto che nella convenzione

stipulata dai coniugi il 13 maggio 2013 (mai entrata in vigore, poiché non

confermata dalla moglie e, all'udienza del 12 dicembre 2014, non più confermata

neppure dal marito) AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr.

2000.

– già pendente cau­sa anche qualora la moglie fosse andata a vivere con un

terzo. Ne segue che l'istanza cautelare del marito va respinta senza indugio

per quanto riguarda il postulato effetto retroattivo. Rimane nel caso specifico

il quesito di sapere se, nelle condizioni descritte, dal 22 settembre 2015

spetti a AO 1 un contributo cautelare e se tale contributo vada soppres­so dal

20.

maggio 2016, data in cui AP 1 ne ha chiesto l'annullamento per

concubinato qualificato della beneficiaria.

5.

Nella

sua istanza del 16 settembre 2015 AO 1 sollecitava un contributo alimentare di

fr. 4500.– mensili in pendenza di causa con l'argomento che dalla separazione

in poi il marito le aveva versato unicamente fr. 3750.– mensili dal giugno del

2013.

fino all'ottobre del 2014, dopo di che aveva interrotto i pagamen­ti.

“Ritenuta l'incertez­za dei versamenti, sia per quanto riguarda il principio

del versamen­to che per quanto concerne il montante dello stesso” – essa allegava

nell'istanza – “l'importo del contributo per la moglie necessita ora di essere

formalizzato e determinato esattamente dal giudi­ce” (memoriale, pag. 4). In

effetti, nemmeno AP 1 asserisce che prima dell'istan­za presentata dalla moglie

sussistesse un qualsivoglia accordo circa eventuali contributi alimentari da erogare

pendente causa, né il Pretore risulta avere decretato provvedimenti cautelari pri­ma

di respingere (o dopo avere respinto) l'istanza comune dei coniugi. Quanto alla

convenzione del 13 maggio 2013, essa – come detto – non è mai entrata in

vigore. Certo, AP 1 ha corrisposto alla moglie fr. 3750.– mensili dal giugno

del 2013 fino all'ottobre del 2014, ma ciò consta essere avvenuto su base

volontaria. Solo all'udienza del 6 novembre 2015 egli ha accettato di versare a

AO 1 fr. 10 000.– come accon­to per i

contributi “relativi al periodo novembre 2014 – ottobre 2015”, tuttavia ciò è

avvenuto “impregiudicate le rispettive ragioni di fatto e di diritto”, sen­za

che ciò fosse dovuto in forza di un accordo o di un decreto cautelare. Per determinare

l'eventuale contributo litigioso (a decorrere dal 22 settembre 2015), occorre

vagliare di conseguenza i redditi e i fabbisogni dei coniugi.

a) Riguardo alla moglie, l'appellante,

l'appellante chiede di portare le entrate di

lei a fr. 2872.– mensili, sostenendo che il reddito generato dalla locazione dell'appartamento a __________

ammonta a fr. 2152.– mensili e non solo a fr. 1990.– mensili, come ha accertato il Pretore

aggiunto. Secondo l'appellante, dalla pigione (fr. 42 000.– annui)

vanno dedotti unicamente gli interessi ipotecari di fr. 6400.– annui e

le spese condominiali di fr. 9771.– annui. L'argomentazione, suffragata dagli

atti, è provvista di fondamento (doc. I1 nel­l'inc. CA.2015.431

e doc. A nell'inc. CA.2016.139). Come il primo giudice giunga all'importo di

fr. 1990.– mensili non è

chiaro, mentre altre spese che concorrono

alla formazione del provento netto dalla locazione non sono state verosimili.

Il reddito di AO 1 va stabilito così in fr. 2872.– mensili.

b) L'appellante contesta anche il fabbisogno

minimo della moglie, dolendosi che il Pretore aggiunto ha riconosciuto a

quest'ultima il minimo esistenziale del diritto esecutivo applicabile alle

persone sole (fr. 1200.–

mensili) anziché la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili), AO 1 vivendo in concubinato.

Al proposito non si disconosce che, secondo la giurisprudenza più recente, il

minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica

con un terzo corrisponde alla metà dell'importo per coppia (DTF 144 III 506

consid. 6.6; I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019,

consid. 6a). Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha inserito anche

nel fabbisogno minimo del marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo

applicabile alle persone sole, quantunque viva anch'egli in comunione domestica

con una compagna. In circostanze siffatte non è il caso di intervenire sul

calcolo del pri­mo giudice, dal momento che l'operazione comporterebbe

un'identica decurtazione nel fabbisogno minimo del marito e si risolverebbe

praticamente in una partita di giro.

c) Relativamente

all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità

civile, l'appellante fa valere che la metà del premio inserito dal Pretore

aggiunto nel fabbisogno minimo della moglie deve andare a carico del conviven­te,

costui avendo ammesso che le spese domestiche comuni sono finanziate

congiuntamen­te. La doglianza è infondata. Contrariamente al­l'opinione dell'appellante,

il riferimento di __________ N__________ al finanziamento congiunto della cassa

comune si riferisce alle spese di vitto e non comprende le spese dell'alloggio

(verbale del 5 luglio 2016, pag. 1). A parte ciò, l'appellante non spiega –

né è dato a divedere – perché AO 1 non dovrebbe poter rivendicare le spese dell'alloggio

(fr. 525.– mensili di oneri

ipotecari, fr. 43.30 mensili di premi assicurativi), mentre dovrebbe

lasciarsi imputare come reddito il contributo finanche maggiore (fr. 600.– mensili) che le versa il

convivente a tale scopo. In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

d) In

merito all'onere ipotecario per l'immobile di __________, l'appellante fa

valere che il primo giudice ne ha già tenuto conto quando ha calcolato il

provento netto di fr. 1990.– mensili,

deducendo tale esborso dalla

pigione di fr. 3500.– mensili (oltre

alle spese condominiali). Avendo ripreso quella cifra nel computo del

fabbisogno minimo, egli rimprovera al Pretore un doppio conteggio dello stesso

onere. A ragione. La censura, che AO 1 nemmeno discute, trova invero riscontro

agli atti (doc. I1 nell'inc. CA.2015.431 e doc. A nell'inc.

CA.2016.139). Alla luce di ciò il fabbisogno minimo della moglie va ricondotto in

definitiva da fr. 2917.20 a

fr. 2385.– mensili (arrotondati).

e) Per quel

che attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere che il suo

reddito da attività lucrativa era nel 2015 di fr. 6550.– mensili e che nel 2016

esso è calato a fr. 5985.35 mensili. Il Pretore aggiunto ha accertato sulla scorta dei

dati fiscali entrate nette del marito per fr. 7727.60 mensili nel

2014, per fr. 6550.– mensili nel

2015.

e per fr. 5985.35 mensili nel 2016. Assimilata la posizione di AP 1 nella __________

SA a quella di un lavoratore indipendente, egli ha operato una media di quei

redditi negli ultimi tre anni, giungendo al risultato di fr. 6600.– mensili

arrotondati (decre­to impugnato, pag. 6 seg.). Non a torto l'appellante sottolinea

tuttavia che la cifra d'affari della società si contrae di anno in anno, di

modo che una media dell'ultimo triennio non è realistica. Quand'anche AP

1.

sia assimilabile a un lavoratore indipendente in virtù della sua posizione di

amministratore e azionista unico della ditta (circostanza non contestata), verificandosi una costante flessione o un costante aumento

dei redditi, fa stato – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo

anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a

con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017

consid. 6b). In concreto lo stesso Pretore aggiunto ha ravvisato una costante

flessio­ne degli utili, constatando che il reddito di AP 1 è sceso da fr. 7727.60

mensili nel 2014 a fr. 6550.–

mensili nel 2015 e a fr. 5985.35

mensili nel 2016. Non scorgendosi per il resto, a un sommario esa­me, elementi che

inducano a dubitare di tali dati, neppure più discussi dalla controparte, il reddito da attività lucrativa del­l'appellante va

stabilito in fr. 6550.– mensili nel 2015 e in fr. 5985.35 men­sili nel

2016.

Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto perciò di buon

diritto.

f) Adduce

l'appellante che il provento della locazione riguardante il suo stabile di __________

alla __________ SA era di fr. 4720.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e si è

ridotto a fr. 3920.– mensili dopo di allora. Se non che, il Pretore

aggiunto ha accertato quel reddito immobiliare in fr. 4800.– mensili sulla scorta di quanto aveva

indicato lo stesso AP 1 (decreto impugnato,

pag. 7 con rinvio al doc. R nell'inc. DM.2015.253). L'appellante rimette

in discussione quanto egli aveva riconosciuto nel memoriale conclusivo del 24

luglio 2017 (pag. 9 in basso) e invoca per la prima volta una deduzione

forfettaria del 20%. Nuova e non fondata su fatti nuovi (a norma dell'art. 317

cpv. 1 CPC), tale richiesta risulta irricevibile.

Certo,

l'appellante fa valere anche una minore entrata per avere concesso il 30

settembre 2017 alla __________ SA una riduzione della pigione da fr. 4000.– a

fr. 3000.– mensili con effetto retroattivo dal gennaio del 2017 nell'intento

di venire incontro a “un difficile periodo di redditività, provocato da

una riduzione della cifra d'affari” della ditta (doc. B e C di appello: sopra, consid. 2). Simile riduzione

unilaterale (AP 1 appare come firmatario tanto in veste di locatore quanto

di conduttore) non manca invero di

lasciare perples­si. Sia come sia, l'appellante non spiega co­me tale entrata,

cumulata con quella ammessa di fr. 1900.– mensili per la concessione in uso

della particella n. 533 a __________ __________ F__________ e __________ C__________

(dichiarazio­ne d'imposta 2015, richiamata nell'inc. CA.2016.139), giustificherebbe

di rivedere l'accertamento del Pretore, men che meno a un sommario esame. Né

spetta a questa Camera rimediare alle lacunose argomentazioni di una parte,

impregiudicata una diversa valutazione nell'ambito di decisioni susseguenti. Per

finire, le entrate di AP 1 si riducono così

da fr. 11 400.– mensili a fr.

11.

350.– mensili fino al 31 dicembre 2015 e a fr. 10 785.–

mensili (arrotondati) in seguito.

g) Circa

il proprio fabbisogno minimo, l'appellante ne chiede l'aumento da fr. 6761.15 a

fr. 7833.77 mensili evocando in primo luogo un maggior onere ipotecario complessivo

di fr. 760.40 mensili, una “ripresa”

dal datore di lavoro di fr. 150.– mensili per “vantaggi goduti”, il premio dell'assicurazione

stabili di fr. 155.– mensili e una somma forfettaria di fr. 200.– mensili

per la manutenzione dell'abitazione. Quanto

all'onere ipotecario, egli afferma che l'importo ammesso dal Pretore (fr. 693.– mensili) non tiene

conto del carico che grava gli immobili a reddito di __________. Così

argomentando, egli perde di vista tuttavia che il Pretore aggiunto si è

limitato a riprendere quanto egli medesimo aveva indicato nel memoriale

conclusivo (pag. 10). E davanti a questa Camera l'appellante non può far valere

pretese che avrebbe potuto sottoporre tempestivamente al Pretore (art. 317 cpv.

2.

CPC). Analoghe considerazioni valgono per la “ripresa di vantaggi goduti”. Al proposito l'appello si dimostra d'acchito

irricevibile.

h) A

ragione l'appellante lamenta invece il mancato conteggio del premio per l'assicurazione

degli stabili ch'egli aveva invocato e documentato in prima sede (plico doc. Q,

allegato 8 nell'inc. DM.2015.253), ma che il Pretore aggiunto ha ignorato senza

spiegazione (decreto impugnato, pag. 7). Al fabbisogno minimo dell'appellante si

giustifica così di aggiungere l'importo di fr. 154.70 mensili, come risulta dal

calcolo dei premi della __________ Assicurazioni __________ dal

1° giugno 2015 in poi.

i) Non pertinente è per contro il rimprovero al

Pretore aggiunto di avere trascurato i costi di manutenzione della casa, a dire

dell'appellante notori e stimabili forfettariamente in fr. 200.– mensili. Per

comune esperienza un coniuge che vive in casa propria deve sì assumere la

manutenzione ordinaria dello stabile (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a; I CCA,

sentenza inc. 11.2016.97 del 15 febbraio 2018 consid. 7c). Sta di fatto che,

una volta di più, l'interessato non ha fatto valere simile spesa nel memoriale

conclusivo davanti al Pretore aggiunto, ma si è limitato a indicare un

ammontare generico di fr. 1100.– mensili per “spese casa propria”. Tale posta

corrisponde al totale degli esborsi figuranti nel doc. Q dell'inc. DM.2015.253.

Neppure in quel documento però figura traccia di una spesa forfettaria di fr.

200.

– mensili per la manutenzione dello

stabile (si veda l'allegato 9). Nuova e non fondata su fatti nuovi, la

richiesta si dimostra perciò improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

l) Con

riferimento agli hobby e alle vacanze, il Pretore aggiunto ha argomentato che

la spesa, oltre a non essere resa verosimile, esula dal concetto di fabbisogno

minimo, di modo che non può entrare in

considerazione (decreto impugnato, pag. 7 in basso). L'appellante chiede

di riconoscergli fr. 500.– mensili per “hobby, vacanze e pulizie”, facendo

valere che – come ha confermato la sua compagna – dal 2013 egli sta “svolgendo

un tour “__________” di due/tre settimane l'anno. L'esborso si giustifica

inoltre – egli soggiunge – poiché in seguito a un grave incidente di parapendio

occorsogli il 1° agosto 2004 egli deve far capo a un aiuto domestico costante

per le faccende di casa. A parte il fatto però che la posta per “pulizie” non

era stata fatta valere nell'allegato conclusivo davanti al Pretore e non può

essere avanzata per la prima volta in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC),

l'appellante si confronta solo in parte con l'opinione del Pretore aggiunto.

Egli pretende invero che la spesa per “vacanze” sarebbe resa verosimile dalla

deposizione di __________ R__________, ma nulla dice a proposito del fatto che,

comunque sia, simile spesa è estranea alla nozione di fabbisogno minimo (v.

RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Privo di sufficiente motivazione (nel senso

del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta nuovamente

irricevibile. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito

assomma in ultima analisi a fr. 6915.– mensili (arrotondati).

6.

Sempre per quel che

è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, l'appellante oppone che, non

potendosi più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, un

riparto a metà dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare è da escludere

in virtù dell'art. 125 CC e del principio del clean break “in quanto

occorre incoraggiare il più possibile l'indipendenza economica delle parti”. Ciò

si giustifica a maggior ragione in concreto – egli prosegue – considerando che durante

la vita in comu­ne i coniugi non destinavano tutte le loro entrate al finanziamen­to

del tenore di vita, ma accantonavano rispar­mi (investimenti nella casa di __________

e in titoli azionari), tanto che la moglie possiede un patrimonio cospicuo

(immobili a __________ e a __________, risparmi) costituito anche grazie all'anticipo

di fr. 400 000.– da lui anticipato in liquidazione del regime dei beni.

a) Contrariamente alla tesi di AP 1, negli

assetti provvisionali durante le cause di divorzio non vige né il principio

dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa

stato unicamente dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2018 del 5 luglio 2018 consid. 5.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2017.61/62

del 24 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti). Quand'anche non ci si possa più

seriamente attendere – come nel caso specifico – che i coniugi riprendano la

vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle procedure cautelari in cause di

divorzio (o in procedimenti a tutela dell'unione coniugale) continua a essere disciplinato

dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) finché non siano liquidate tutte le conseguenze accessorie legate

allo scioglimento del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4;

analogamente: DTF 137 III 386 consid. 3.1). L'art. 125 cpv. 1 CC si applica

solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge chiedente contributi

alimentari che riprenda o estenda un'attività lucrativa investen­do la forza

lavoro liberatasi in esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386

consid. 3.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019

consid. 3b). Nella fattispecie quest'ultima evenienza non è invocata neppure

l'appellante.

b) Quanto

alla possibilità che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti

i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma riservassero una quota ad

altri scopi, l'appellante non dichiara intanto a quanto ammontasse tale quota.

Inoltre egli fa valere l'argomento per la prima volta, trascurando che per

confutare le pretese della moglie davanti al Pretore aggiunto egli stesso si è

valso del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel

bilancio familiare (memoriale conclusivo del 24 luglio 2017, pag. 12, punto

8.

). Nuo­vo, e come tale improponibile, l'assunto sfugge di conseguenza a ulteriore

esame (art. 317 cpv. 1 CPC).

c) Privo

di consistenza è anche il richiamo al patrimonio della moglie. Come la

giurisprudenza ha precisato da tempo, per determinare contributi di

mantenimento cautelari in una cau­sa di divorzio (o contributi di mantenimento

in una procedura a tutela dell'unione coniugale) entra in linea di conto – di

regola – unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddi­to

della sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo

sia insufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale

federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2, pubblicato in: SJ 2016

I 106 e FamPra.ch 2016 pag. 258). Ciò non è manifestamente il caso nella

fattispecie.

7.

Da quanto precede risulta

il seguente contributo cautelare per AO 1:

Dal

22.

settembre al 31 dicembre 2015

Reddito del marito fr.

11.

350.—

Reddito

della moglie fr. 2 872.—

fr.

14.

222.— mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

6.

915.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 385.––

fr.

9.

300.—

mensili

Eccedenza fr.

4.

922.—

mensili

Metà

eccedenza fr. 2 461.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

6915.

+ fr. 2461.– = fr. 9 376.— mensili,

e deve versare alla moglie:

fr.

2385.

– + fr. 2461.– ./. fr. 2872.— = fr. 1 974.— mensili arrotondati a fr.

1.

975.— mensili;

Dal

1° gennaio 2016 in poi

Reddito del marito fr.

10.

785.—

Reddito

della moglie fr. 2 872.—

fr.

13.

657.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

6.

915.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 385.––

fr.

9.

300.—

mensili

Eccedenza fr.

4.

357.—

mensili

Metà

eccedenza fr. 2 178.50 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

6915.

– + fr. 2178.50 = fr. 9 093.50 mensili,

e deve versare alla moglie:

fr.

2385.

– + fr. 2178.50 ./. fr. 2872.– = fr. 1 691.50 mensili arrotondati a fr.

1.

690.— mensili.

8.

Rimane

da esaminare l'istanza cautelare di AP 1, intesa alla soppressione del

contributo alimentare per la moglie dal 20 maggio 2016 (non entrando in linea

di conto, come detto, una soppressio­ne a titolo retroattivo: sopra, consid. 4).

L'appellante censura anzitutto una lesione del suo diritto di essere sentito, rimproverando

al Pretore di avere semplicemente trascritto nel decreto la testimonianza di __________

N__________ senza spiegare perché la relazione tra quest'ultimo e AO 1 sia una

mera “comunione di tetto e di

tavola”, non un “concubinato qualificato” (memoriale,

pag. 10, punto 6.1). In realtà, come rileva AO 1 (osservazioni all'appello,

pag. 8), il primo giudice non si è limitato a trascrivere la deposizione di __________

N__________, ma ha spiegato anche perché – a mente sua – la conviven­za di lui

con AO 1 non è un “concubinato

qualificato”. Tanto che l'appellante medesimo, al punto successivo del

memoriale (6.2), lamenta come “le

indicazioni aggiuntive ritenute dal Pretore quale ulteriore indizio della

presenza di una comunione “di tetto e tavola” tra AO 1 e __________ N__________, ovvero il fatto che

quest'ultimo sia a sua volta coniugato (seppure in fase di divorzio) e debitore

di contributi di mantenimento, non reggono” (memoriale, pag. 10 in basso). La

motivazione del Pretore non può quindi dirsi carente sotto il profilo formale.

9.

L'appellante sostiene

che per ravvisare un “concubinato

qualificato” non occorrono due partner idonei a contrarre matrimonio né

importano le loro entrate effettive o il fatto che il nuovo compagno, a sua

volta debitore di contributi alimentari verso i propri figli, non disponga dei

mezzi economici necessari allo scopo.

Richiamata

la giurisprudenza di questa Camera (RtiD I-2015 pag. 874), egli

sottolinea che al momento in cui ha presentato la domanda di soppres­sione del

contributo alimentare (20 maggio 2016) la moglie viveva ormai da tre anni con

il suo compagno e che quando il Tribunale d'appello avrà statuito saranno

verosimilmente trascorsi cinque anni, periodo sufficiente – da sé solo – per presumere

l'esistenza di un concubinato qualificato. A parte ciò, egli soggiunge, la

relazione tra AO 1 e __________ N__________, iniziata nel 2012, è esclusiva,

stabile e duratura, tanto che – come ha dichiarato il nuovo compagno nella sua deposizione

– entrambi hanno coinvolto i figli sin dall'inizio. Inoltre essi frequentano

amici comuni, condividono l'hobby del curling, trascorrono le vacanze e le

festività insieme e hanno creato una comunione di vita e di destini.

La partecipazione di __________

N__________ alle spese di alloggio della moglie (fr. 600.– mensili) e il finanziamento, metà ciascuno,

delle spese di vitto dimostrano inoltre – a parere dell'appellante – la comu­nione

di mezzi e di risorse. Per il resto, assevera l'interessato, entrambi i partner

si sono assicurati fedeltà e assistenza. Confermano ciò il prestito di fr. 10 000.–

(nel frattempo rimborsato) che la moglie ha concesso nel 2014 al compagno in un

momento di difficoltà e la dilazione ch'essa gli ha accordato al-l'inizio della

convivenza sulla partecipazione alle spese di alloggio, ma anche la

disponibilità espressa da __________ N__________ ad aiutare lei in caso di

bisogno. Ciò posto, non fa dubbio per l'appellante che ricorrano gli estremi di

un “concubinato qualificato”. E,

vista anche la prossima scadenza del periodo quinquennale di convivenza, a

prescindere dalla capacità economica effettiva del nuovo convivente non si

giustifica più in applicazione dell'art. 130 cpv. 2 CC alcun contributo di

mantenimento per la moglie.

10.

I criteri preposti

alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in

comunione domestica con un nuovo partner, tanto nel quadro di

misure a protezione del­l'unione coniugale quanto in sede cautelare nelle cause di separazione o di divorzio, sono

stati riepilogati da questa Camera. Basti ricordare che qualora

un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo

alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni effettivamente ricevute

dal creditore. Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni

fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, sussiste

una semplice convivenza (“concubinato semplice”, “comunione di tetto e di

tavola”), che consente economie di scala. Determinante non è in tal caso la

durata della convivenza, bensì il beneficio economico che ne deriva. I

conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni,

seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello dell'altro, compreso

il costo dell'alloggio, salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o dell'altro (RtiD

I-2015 pag. 874 con citazioni).

Se invece il

coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di

vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far

apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla

stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un

coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere

soppresso già nelle protezioni del­l'unione coniugale o negli assetti

provvisionali durante le cause di separazione o divorzio. Poco importa che i

due dispongano o non dispongano dei mezzi economici necessari allo scopo. Le

conseguenze di un “concubinato qualificato” non si differenziano, sotto questo

profilo, da quelle che esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il

quale perde il diritto al mante­nimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in

grado di offrirgli lo stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge.

Un “concubinato qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione

del contributo alimentare, diversamente dalla semplice convivenza che – come si

è appena spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento

per i partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la sospensione né la riduzione del medesimo (RtiD I-2015 pag. 874 con citazioni).

11.

Nella fattispecie, come

rileva l'appellante, lo stato civile di __________ N__________ (per altro divorziato

nel frattempo dal 14 settembre 2018) quale persona sposata appare senza rilievo

per definire la convivenza con AO 1. In un “concubinato qualifica­to”, atto a

far decadere un contributo di mantenimento, poco importa inoltre che un partner

sia in grado di mantenere l'altro o no, per tacere del fatto che __________ N__________

ha assicurato di essere disposto ad aiutare

finanziariamente l'interessata in caso di bisogno (verbale del 30 settembre 2016,

pag. 2, nel fascicolo inc. CA.2015.431). Decisivo è sapere se il coniuge abbia costituito con il nuovo partner una comunione

di vita e di destini così stretta (“di tetto, di tavola e di letto”) da far

apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla

stessa stregua di un con­sorte (RtiD I-2015 pag. 874; v. anche Isenring/ Kessler in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizione, n. 43 ad art. 163). E in concreto ciò appare verosimile.

Che la relazione tra AO 1

e __________ N__________ sia stabile e di carattere esclusivo è indubbio, come

ha riconosciuto lo stesso __________ N__________ (verbale del 30 settembre

2016, pag. 2, nell'inc. CA.2015.431). Pacifico è altresì, per quanto

attiene alla comunione di mezzi e risorse, che __________ N__________ contribuisce

al costo dell'alloggio versan­do alla compagna fr. 600.– mensili e partecipa alle spese del

vitto grazie a una cassa comune cui entrambi i partner attingono e che ambedue

provvedono ad alimentare (verbale del 5 luglio 2016, nell'inc.

CA.2016.139). Quanto alla disponibilità dei conviventi ad assicurarsi fedeltà e

assisten­za alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive ai

coniugi, essa appare anch'essa verosimile, tant'è che AO 1

ha concesso al compagno il menzionato mutuo di fr. 10 000.–

in un momento di difficoltà per lui e ha rinunciato provvisoriamente (dalla

fine del 2013 a tutto il 2014) a riscuotere la partecipazione di lui alle spese

di alloggio di fr. 600.– mensili. Da parte sua __________ N__________ ha

manifestato identica disponibilità verso AO 1 sotto il profilo finanziario (“io

provvederei senz'altro ad aiutare AO 1 qualora ne avesse bisogno in caso per

esempio di problemi di salute ecc.”: verbale del 30 settembre 2016). Che altro

occorra per ravvisare la verosimiglianza di un concubinato qualificato è

difficile arguire. Ne discende che la richiesta dell'appellante intesa a far

sopprimere il contributo alimentare per AO 1 appare provvista di fondamento. In

proposito la sentenza del Pretore aggiunto dev'essere riformata.

12.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene la soppressione del contributo alimentare per la moglie a decorrere dal

20.

maggio 2016, ma non retroattivamente dal 16 maggio 2013, conseguendo inoltre

la riduzione del contributo medesimo da fr. 2422.– mensili a fr. 1975.– mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015,

come pure a fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio al 19 maggio

2016.

Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali

a metà e di compensare le ripetibili. Il dispositivo sulle spese e le

ripetibili di primo grado, che contempla identico riparto paritario, può

rimanere invariato.

13.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi

alimentari rimasto in discussione davanti a questa Camera. Contro decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere, nondimeno, soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 del

decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

AP 1 è condannato a versare a AO 1 i seguenti

contributi alimentari:

Dal 22 settembre fino al 31 dicembre 2015:

fr. 1975.– mensili;

Dal 1° gennaio fino al 19 maggio 2016:

fr. 1690.– mensili;

Dal 20 maggio 2016 in poi il contributo alimentare è soppresso.

Per il resto il decreto cautelare

impugnato rimane invariato.

II. Le spese di appello, di

fr. 1800.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).