11.2018.35
Divorzio: contributo di mantenimento cautelare per un coniuge che vive in concubinato qualificato
27 settembre 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.35
Lugano,
27 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nelle cause CA.2015.431 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 settembre
2015 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
e
nella causa CA.2016.199 (modifica di provvedimenti cautelari) promossa con
istanza del 20 maggio 2016 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando
sull'appello del 22 marzo 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto l'8 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1
(1958) si sono sposati a __________ il 30 giugno 1995. Dal matrimonio sono nate
S__________, il 7 gennaio 1996, e J__________, il 26 settembre 1997. Il marito
lavora come operatore pubblicitario per la __________ SA di __________, di cui
è amministratore e azionista unico. La
moglie si è dedicata durante la vita in comune al governo della casa e
alla cura della famiglia.
Fatti
I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 865 RFD, appartenente ai coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in una sua proprietà per piani a __________,
dove vive dal luglio del 2013 con __________ N__________.
B. Poco prima di
separarsi, il 16 maggio 2013, AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza comune di divorzio
corredata di un accordo completo. Dopo un infruttuoso percorso di mediazione,
all'udienza del 20 giugno 2014 indetta dal Pretore per l'audizione separata e
congiunta dei coniugi solo il marito è comparso, mentre la moglie è rimasta
assente ingiustificata. Il Pretore ha ripetuto la citazione a un'udienza del 12
dicembre 2014, cui si sono presentati entrambi i coniugi, esprimendo però
posizioni contrapposte sugli effetti correlati allo scioglimento del matrimonio.
Preso atto di ciò, il Pretore ha respinto il 12 dicembre 2014 l'istanza comune
e ha assegnato alle parti un termine fino al 30 ottobre 2015 per promuovere
azione di divorzio (inc. DM.2013.149).
C. Il 16 settembre 2015 AO
1 ha adito il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale
per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un contributo alimentare di
fr. 4500.– mensili dal novembre del
2014 (inc. SO.2015.4022). Da parte sua AP 1 ha promosso il 21 settembre 2015
azione di divorzio, postulando l'attribuzione della quota di un mezzo in
comproprietà della moglie sulla particella n. 865 dietro assunzione dell'onere ipotecario,
senza versamento di conguagli né erogazione di contributi alimentari (inc. DM.2015.253).
D'intesa con le parti, il Pretore della sezione 6 ha trasmesso il 2
ottobre 2015 l'istanza a protezione dell'
unione coniugale al Pretore aggiunto della
sezione 4 per essere trattata come istanza di provvedimenti cautelari nella
causa di divorzio (inc. CA.2015.431).
D. Il
Pretore aggiunto della sezione 4 ha convocato le parti a un'
udienza del 6 novembre 2015 per la
conciliazione nella causa di divorzio e la discussione dell'istanza cautelare.
In tale occasione i coniugi hanno chiesto di sospendere la causa per riprendere
le trattative sugli effetti del divorzio. Contestualmente AP 1 si è impegnato a
versare alla moglie, “nelle more del procedimento” e “impregiudicate le
rispettive ragioni di fatto e di diritto”, un contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili dal novembre del 2015, oltre a una somma di fr. 10 000.– “a titolo di acconto sui contributi
alimentari relativi al periodo novembre 2014 – ottobre 2015”. Inoltre le parti
hanno autorizzato l'avv. __________ A__________ a liberare l'importo di fr. 100 000.– che il marito aveva depositato a suo
tempo su un conto clienti della legale per acquisire la quota di comproprietà
di AO 1 sulla particella n. 865, destinando fr. 10 000.– alla moglie e
fr. 90 000.– al marito. Il Pretore aggiunto ha
omologato l'accordo seduta stante.
E. Decadute senza esito le trattative per una
soluzione amichevole della lite, la causa di divorzio è stata riattivata il 13
aprile 2016. Nella sua risposta di merito del 21 aprile 2016 AO 1 non si è
opposta al divorzio, ma ha prospettato una sua liquidazione del regime
matrimoniale e ha preteso un contributo alimentare
di fr. 4500.– mensili. La richiesta di contributo è stata formulata già in via
cautelare, retroattivamente dal novembre del 2015. Inoltre la convenuta ha
sollecitato il versamento di fr. 44 000.–
“a saldo dei contributi alimentari arretrati per i mesi di novembre 2014 –
ottobre 2015”. AP 1 ha replicato il 20 maggio 2016, ribadendo le sue domande di
petizione e postulando la soppressione in via cautelare di ogni contributo di
mantenimento per la moglie retroattivamente dal 16 maggio 2013, giorno in cui era stata introdotta l'istanza comune di divorzio
(inc. CA.2016.199). AO 1 ha duplicato nel merito il 7 giugno 2016, confermando
la propria risposta e proponendo allo stesso tempo di respingere l'istanza
cautelare del marito.
F. La discussione sulle due richieste
cautelari si è tenuta il 5 luglio 2016 e in tale circostanza i coniugi hanno riaffermato le loro
domande, AO 1 instando per un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili
retroattivamente dal 1° novembre 2014 e
AP 1 chiedendo la soppressione di qualsiasi
contributo retroattivamente dal 16 maggio 2013. Entrambi i coniugi hanno
offerto prove, sulla cui assunzione il Pretore aggiunto ha deciso il 9
settembre 2016. L'istruttoria cautelare è cominciata il 30 settembre
successivo con l'audizione di __________ N__________ e si è chiusa il 31 maggio
2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'11 luglio 2017 AO 1 ha reiterato
la propria domanda intesa all'ottenimento di un contributo alimentare di fr. 4500.–
mensili retroattivamente dal 1° novembre 2014. Con il suo allegato conclusivo
del 24 luglio 2017 AP 1 ha chiesto una volta ancora di sopprimere ogni
contributo alimentare per la moglie retroattivamente dal 16 maggio 2013.
G. Statuendo
con decreto cautelare dell'8 marzo 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l'istanza della moglie, nel senso che ha obbligato il marito a versare a
quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2422.– mensili dal 22 settembre 2015. Egli ha respinto invece l'istanza
di AP 1. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 marzo 2018
per ottenere che, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, l'istanza cautelare della moglie sia
respinta e la propria sia accolta. Nelle sue osservazioni del 12 aprile
2018 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 13 aprile 2018 il
presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo
limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 fino all'8 marzo 2018,
giorno in cui è stato emesso il decreto cautelare impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su
questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è manifestamente dato, ove appena
si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie
davanti al Pretore aggiunto (fr. 4500.– mensili dal 1° novembre 2014), di
durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.
2.
CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid.
1.
). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il
decreto cautelare impugnato è pervenuto
alla patrocinatrice
di AP 1 il 12 marzo 2018 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 22 marzo 2018
(timbro postale sulla busta di invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude nuova documentazione: una dichiarazione del 30 settembre 2017 con
cui egli ha accettato di ridurre da fr. 4000.– a fr. 3000.– mensili la pigione pagata dalla __________
SA per la locazione della sede a __________
(doc. B di appello) e un estratto del marzo del 2018 riguardante un conto
intestato alla __________ SA presso la Banca __________ volto a dimostrare la
sua impossibilità di versare alla moglie il contributo cautelare fissato dal
Pretore (doc. C di appello). Successivi alla scadenza del termine per
presentare memoriali conclusivi (e, per quel che è dell'estratto conto,
finanche alla decisione impugnata), tali atti sono di per sé ricevibili sotto
il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC.
3.
Nel
decreto impugnato il Pretore
aggiunto ha ricordato anzitutto che, pur in mancanza di prospettive di
riconciliazione durante una causa di divorzio, l'obbligo di mantenimento fra
coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC. Dandosi convivenza di
un coniuge con un nuovo partner tuttavia – egli ha precisato – gli effetti sul
contributo di mantenimento vanno analizzati singolarmente. Così, se il coniuge
cui spetta un contributo di mantenimento è sostenuto finanziariamente da un
nuovo partner, la sua pretesa nei confronti dell'altro coniuge si riduce di
conseguenza. In caso di mancato – o di non dimostrabile – aiuto finanziario del
partner, sussiste una cosiddetta “comunione di tetto e di tavola” che comporta
un risparmio nei costi di sostentamento da considerare nel fabbisogno del
creditore alimentare. Dandosi per contro “un concubinato qualificato” o una
cosiddetta “comunione di tetto, di tavola e di letto” in cui un coniuge vive
con il nuovo
partner “una relazione stretta quanto un matrimonio”,
il diritto al contributo di mantenimento decade come in caso di nuove nozze (decreto
impugnato, pag 4 seg.).
Nella fattispecie il primo
giudice ha accertato che la convivenza di AO 1 con __________ N__________ nell'appartamento
di lei a __________ raffigura una “comunione di tetto e tavola”, ma non si
connota come un concubinato qualificato in cui i partner siano disposti a
fornire cure e sostegno alla stessa stregua di quanto prevede l'art. 159 cpv. 3
CC. __________ N__________ versa all'istante fr. 600.– mensili “a titolo di
affitto”, ma è coniugato e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei propri
figli, sicché, anche volendo, non potrebbe sposare AO 1 né sarebbe in grado,
con entrate quantificabili in fr. 50 000.–
annui netti, di mantenerla (decreto impugnato, pag. 5 seg.).
Ciò posto, in applicazione dell'abituale
metodo di calcolo fondato sul
riparto paritario dell'eccedenza
risultante dal bilancio familiare, il Pretore aggiunto ha accertato entrate
nette della moglie per fr. 2710.70 mensili (fr. 1990.– dalla locazione di un immobile a __________, fr. 600.–
dalla partecipazione del convivente alle spese dell'alloggio e fr. 120.70 da
dividendi) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2917.20 mensili (minimo
esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio
della cassa malati fr. 351.60, interessi ipotecari relativi all'abitazione di __________
fr. 525.–, onere ipotecario relativo all'immobile di __________ fr. 533.–,
premio dell'assicurazione infortuni fr. 42.50, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 43.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 77.80,
imposta di circolazione fr. 28.–, onere fiscale fr. 116.–: decreto impugnato,
pag. 6).
Quanto
al marito, il Pretore aggiunto ha determinato le entrate complessive di lui in
fr. 11 400.– mensili: fr. 6600.– da attività lucrativa (calcolati sulla scorta della media
degli ultimi tre anni) e fr. 4800.– da reddito immobiliare. A fronte di ciò, il
primo giudice ha appurato un fabbisogno
minimo di fr. 6761.17 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, onere ipotecario fr. 693.–, riscaldamento fr. 599.–,
acqua potabile fr. 67.15, elettricità fr. 673.70, premio della cassa malati fr. 331.20, costi di canalizzazione fr.
51.
, pellet fr. 299.55, giardiniere fr. 112.15, assicurazione dell'economia
domestica fr. 102.90, “terzo pilastro” fr. 519.35, imposte fr. 2112.–). Onde
un margine disponibile di fr. 4638.85 mensili che, una volta coperto l'ammanco
della moglie di fr. 206.50 mensili, va ripartito a metà fra i coniugi. Il marito
è stato tenuto così a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.
2422.
– mensili dal 22 settembre 2015, giorno successivo all'inoltro della
petizione di divorzio (decreto impugnato, pag. 7 seg.).
4.
Nella
fattispecie sono in discussione due istanze cautelari antitetiche: la prima
della moglie, tendente a ottenere un contributo alimentare dal 22 settembre
2015.
(la decorrenza fissata dal Pretore aggiunto nel decreto impugnato non è controversa
in questa sede), la seconda del marito, intesa a ottenere la soppressione di
qualsiasi contributo alimentare per la moglie sin dal 16 maggio 2013. Ora, questa Camera ha già avuto modo di
ricordare che un contributo cautelare in una causa di divorzio può essere modificato
o soppresso al più presto dall'introduzione dell'istanza. Se mai il giudice
può far decorrere la modifica o la soppressione più tardi, per esempio
dall'emanazione della decisione. Una modifica retroattiva invece è
prospettabile solo in circostanze “del tutto eccezionali” (RtiD I-2015
pag. 882 n. 13c). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio,
l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei
coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente
malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 4.1 con
riferimenti).
In
concreto l'appellante non adombra estremi del genere né pretende che – per
avventura – la convenuta gli abbia sottaciuto in malafede di vivere con __________
N__________. Anzi, nell'appello egli mostra di sapere che quella convivenza gli
era nota fin dall'inizio (giugno del 2013), tanto che nella convenzione
stipulata dai coniugi il 13 maggio 2013 (mai entrata in vigore, poiché non
confermata dalla moglie e, all'udienza del 12 dicembre 2014, non più confermata
neppure dal marito) AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr.
2000.
– già pendente causa anche qualora la moglie fosse andata a vivere con un
terzo. Ne segue che l'istanza cautelare del marito va respinta senza indugio
per quanto riguarda il postulato effetto retroattivo. Rimane nel caso specifico
il quesito di sapere se, nelle condizioni descritte, dal 22 settembre 2015
spetti a AO 1 un contributo cautelare e se tale contributo vada soppresso dal
20.
maggio 2016, data in cui AP 1 ne ha chiesto l'annullamento per
concubinato qualificato della beneficiaria.
5.
Nella
sua istanza del 16 settembre 2015 AO 1 sollecitava un contributo alimentare di
fr. 4500.– mensili in pendenza di causa con l'argomento che dalla separazione
in poi il marito le aveva versato unicamente fr. 3750.– mensili dal giugno del
2013.
fino all'ottobre del 2014, dopo di che aveva interrotto i pagamenti.
“Ritenuta l'incertezza dei versamenti, sia per quanto riguarda il principio
del versamento che per quanto concerne il montante dello stesso” – essa allegava
nell'istanza – “l'importo del contributo per la moglie necessita ora di essere
formalizzato e determinato esattamente dal giudice” (memoriale, pag. 4). In
effetti, nemmeno AP 1 asserisce che prima dell'istanza presentata dalla moglie
sussistesse un qualsivoglia accordo circa eventuali contributi alimentari da erogare
pendente causa, né il Pretore risulta avere decretato provvedimenti cautelari prima
di respingere (o dopo avere respinto) l'istanza comune dei coniugi. Quanto alla
convenzione del 13 maggio 2013, essa – come detto – non è mai entrata in
vigore. Certo, AP 1 ha corrisposto alla moglie fr. 3750.– mensili dal giugno
del 2013 fino all'ottobre del 2014, ma ciò consta essere avvenuto su base
volontaria. Solo all'udienza del 6 novembre 2015 egli ha accettato di versare a
AO 1 fr. 10 000.– come acconto per i
contributi “relativi al periodo novembre 2014 – ottobre 2015”, tuttavia ciò è
avvenuto “impregiudicate le rispettive ragioni di fatto e di diritto”, senza
che ciò fosse dovuto in forza di un accordo o di un decreto cautelare. Per determinare
l'eventuale contributo litigioso (a decorrere dal 22 settembre 2015), occorre
vagliare di conseguenza i redditi e i fabbisogni dei coniugi.
a) Riguardo alla moglie, l'appellante,
l'appellante chiede di portare le entrate di
lei a fr. 2872.– mensili, sostenendo che il reddito generato dalla locazione dell'appartamento a __________
ammonta a fr. 2152.– mensili e non solo a fr. 1990.– mensili, come ha accertato il Pretore
aggiunto. Secondo l'appellante, dalla pigione (fr. 42 000.– annui)
vanno dedotti unicamente gli interessi ipotecari di fr. 6400.– annui e
le spese condominiali di fr. 9771.– annui. L'argomentazione, suffragata dagli
atti, è provvista di fondamento (doc. I1 nell'inc. CA.2015.431
e doc. A nell'inc. CA.2016.139). Come il primo giudice giunga all'importo di
fr. 1990.– mensili non è
chiaro, mentre altre spese che concorrono
alla formazione del provento netto dalla locazione non sono state verosimili.
Il reddito di AO 1 va stabilito così in fr. 2872.– mensili.
b) L'appellante contesta anche il fabbisogno
minimo della moglie, dolendosi che il Pretore aggiunto ha riconosciuto a
quest'ultima il minimo esistenziale del diritto esecutivo applicabile alle
persone sole (fr. 1200.–
mensili) anziché la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili), AO 1 vivendo in concubinato.
Al proposito non si disconosce che, secondo la giurisprudenza più recente, il
minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica
con un terzo corrisponde alla metà dell'importo per coppia (DTF 144 III 506
consid. 6.6; I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019,
consid. 6a). Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha inserito anche
nel fabbisogno minimo del marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo
applicabile alle persone sole, quantunque viva anch'egli in comunione domestica
con una compagna. In circostanze siffatte non è il caso di intervenire sul
calcolo del primo giudice, dal momento che l'operazione comporterebbe
un'identica decurtazione nel fabbisogno minimo del marito e si risolverebbe
praticamente in una partita di giro.
c) Relativamente
all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile, l'appellante fa valere che la metà del premio inserito dal Pretore
aggiunto nel fabbisogno minimo della moglie deve andare a carico del convivente,
costui avendo ammesso che le spese domestiche comuni sono finanziate
congiuntamente. La doglianza è infondata. Contrariamente all'opinione dell'appellante,
il riferimento di __________ N__________ al finanziamento congiunto della cassa
comune si riferisce alle spese di vitto e non comprende le spese dell'alloggio
(verbale del 5 luglio 2016, pag. 1). A parte ciò, l'appellante non spiega –
né è dato a divedere – perché AO 1 non dovrebbe poter rivendicare le spese dell'alloggio
(fr. 525.– mensili di oneri
ipotecari, fr. 43.30 mensili di premi assicurativi), mentre dovrebbe
lasciarsi imputare come reddito il contributo finanche maggiore (fr. 600.– mensili) che le versa il
convivente a tale scopo. In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
d) In
merito all'onere ipotecario per l'immobile di __________, l'appellante fa
valere che il primo giudice ne ha già tenuto conto quando ha calcolato il
provento netto di fr. 1990.– mensili,
deducendo tale esborso dalla
pigione di fr. 3500.– mensili (oltre
alle spese condominiali). Avendo ripreso quella cifra nel computo del
fabbisogno minimo, egli rimprovera al Pretore un doppio conteggio dello stesso
onere. A ragione. La censura, che AO 1 nemmeno discute, trova invero riscontro
agli atti (doc. I1 nell'inc. CA.2015.431 e doc. A nell'inc.
CA.2016.139). Alla luce di ciò il fabbisogno minimo della moglie va ricondotto in
definitiva da fr. 2917.20 a
fr. 2385.– mensili (arrotondati).
e) Per quel
che attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere che il suo
reddito da attività lucrativa era nel 2015 di fr. 6550.– mensili e che nel 2016
esso è calato a fr. 5985.35 mensili. Il Pretore aggiunto ha accertato sulla scorta dei
dati fiscali entrate nette del marito per fr. 7727.60 mensili nel
2014, per fr. 6550.– mensili nel
2015.
e per fr. 5985.35 mensili nel 2016. Assimilata la posizione di AP 1 nella __________
SA a quella di un lavoratore indipendente, egli ha operato una media di quei
redditi negli ultimi tre anni, giungendo al risultato di fr. 6600.– mensili
arrotondati (decreto impugnato, pag. 6 seg.). Non a torto l'appellante sottolinea
tuttavia che la cifra d'affari della società si contrae di anno in anno, di
modo che una media dell'ultimo triennio non è realistica. Quand'anche AP
1.
sia assimilabile a un lavoratore indipendente in virtù della sua posizione di
amministratore e azionista unico della ditta (circostanza non contestata), verificandosi una costante flessione o un costante aumento
dei redditi, fa stato – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo
anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a
con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017
consid. 6b). In concreto lo stesso Pretore aggiunto ha ravvisato una costante
flessione degli utili, constatando che il reddito di AP 1 è sceso da fr. 7727.60
mensili nel 2014 a fr. 6550.–
mensili nel 2015 e a fr. 5985.35
mensili nel 2016. Non scorgendosi per il resto, a un sommario esame, elementi che
inducano a dubitare di tali dati, neppure più discussi dalla controparte, il reddito da attività lucrativa dell'appellante va
stabilito in fr. 6550.– mensili nel 2015 e in fr. 5985.35 mensili nel
2016.
Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto perciò di buon
diritto.
f) Adduce
l'appellante che il provento della locazione riguardante il suo stabile di __________
alla __________ SA era di fr. 4720.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e si è
ridotto a fr. 3920.– mensili dopo di allora. Se non che, il Pretore
aggiunto ha accertato quel reddito immobiliare in fr. 4800.– mensili sulla scorta di quanto aveva
indicato lo stesso AP 1 (decreto impugnato,
pag. 7 con rinvio al doc. R nell'inc. DM.2015.253). L'appellante rimette
in discussione quanto egli aveva riconosciuto nel memoriale conclusivo del 24
luglio 2017 (pag. 9 in basso) e invoca per la prima volta una deduzione
forfettaria del 20%. Nuova e non fondata su fatti nuovi (a norma dell'art. 317
cpv. 1 CPC), tale richiesta risulta irricevibile.
Certo,
l'appellante fa valere anche una minore entrata per avere concesso il 30
settembre 2017 alla __________ SA una riduzione della pigione da fr. 4000.– a
fr. 3000.– mensili con effetto retroattivo dal gennaio del 2017 nell'intento
di venire incontro a “un difficile periodo di redditività, provocato da
una riduzione della cifra d'affari” della ditta (doc. B e C di appello: sopra, consid. 2). Simile riduzione
unilaterale (AP 1 appare come firmatario tanto in veste di locatore quanto
di conduttore) non manca invero di
lasciare perplessi. Sia come sia, l'appellante non spiega come tale entrata,
cumulata con quella ammessa di fr. 1900.– mensili per la concessione in uso
della particella n. 533 a __________ __________ F__________ e __________ C__________
(dichiarazione d'imposta 2015, richiamata nell'inc. CA.2016.139), giustificherebbe
di rivedere l'accertamento del Pretore, men che meno a un sommario esame. Né
spetta a questa Camera rimediare alle lacunose argomentazioni di una parte,
impregiudicata una diversa valutazione nell'ambito di decisioni susseguenti. Per
finire, le entrate di AP 1 si riducono così
da fr. 11 400.– mensili a fr.
11.
350.– mensili fino al 31 dicembre 2015 e a fr. 10 785.–
mensili (arrotondati) in seguito.
g) Circa
il proprio fabbisogno minimo, l'appellante ne chiede l'aumento da fr. 6761.15 a
fr. 7833.77 mensili evocando in primo luogo un maggior onere ipotecario complessivo
di fr. 760.40 mensili, una “ripresa”
dal datore di lavoro di fr. 150.– mensili per “vantaggi goduti”, il premio dell'assicurazione
stabili di fr. 155.– mensili e una somma forfettaria di fr. 200.– mensili
per la manutenzione dell'abitazione. Quanto
all'onere ipotecario, egli afferma che l'importo ammesso dal Pretore (fr. 693.– mensili) non tiene
conto del carico che grava gli immobili a reddito di __________. Così
argomentando, egli perde di vista tuttavia che il Pretore aggiunto si è
limitato a riprendere quanto egli medesimo aveva indicato nel memoriale
conclusivo (pag. 10). E davanti a questa Camera l'appellante non può far valere
pretese che avrebbe potuto sottoporre tempestivamente al Pretore (art. 317 cpv.
2.
CPC). Analoghe considerazioni valgono per la “ripresa di vantaggi goduti”. Al proposito l'appello si dimostra d'acchito
irricevibile.
h) A
ragione l'appellante lamenta invece il mancato conteggio del premio per l'assicurazione
degli stabili ch'egli aveva invocato e documentato in prima sede (plico doc. Q,
allegato 8 nell'inc. DM.2015.253), ma che il Pretore aggiunto ha ignorato senza
spiegazione (decreto impugnato, pag. 7). Al fabbisogno minimo dell'appellante si
giustifica così di aggiungere l'importo di fr. 154.70 mensili, come risulta dal
calcolo dei premi della __________ Assicurazioni __________ dal
1° giugno 2015 in poi.
i) Non pertinente è per contro il rimprovero al
Pretore aggiunto di avere trascurato i costi di manutenzione della casa, a dire
dell'appellante notori e stimabili forfettariamente in fr. 200.– mensili. Per
comune esperienza un coniuge che vive in casa propria deve sì assumere la
manutenzione ordinaria dello stabile (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a; I CCA,
sentenza inc. 11.2016.97 del 15 febbraio 2018 consid. 7c). Sta di fatto che,
una volta di più, l'interessato non ha fatto valere simile spesa nel memoriale
conclusivo davanti al Pretore aggiunto, ma si è limitato a indicare un
ammontare generico di fr. 1100.– mensili per “spese casa propria”. Tale posta
corrisponde al totale degli esborsi figuranti nel doc. Q dell'inc. DM.2015.253.
Neppure in quel documento però figura traccia di una spesa forfettaria di fr.
200.
– mensili per la manutenzione dello
stabile (si veda l'allegato 9). Nuova e non fondata su fatti nuovi, la
richiesta si dimostra perciò improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC).
l) Con
riferimento agli hobby e alle vacanze, il Pretore aggiunto ha argomentato che
la spesa, oltre a non essere resa verosimile, esula dal concetto di fabbisogno
minimo, di modo che non può entrare in
considerazione (decreto impugnato, pag. 7 in basso). L'appellante chiede
di riconoscergli fr. 500.– mensili per “hobby, vacanze e pulizie”, facendo
valere che – come ha confermato la sua compagna – dal 2013 egli sta “svolgendo
un tour “__________” di due/tre settimane l'anno. L'esborso si giustifica
inoltre – egli soggiunge – poiché in seguito a un grave incidente di parapendio
occorsogli il 1° agosto 2004 egli deve far capo a un aiuto domestico costante
per le faccende di casa. A parte il fatto però che la posta per “pulizie” non
era stata fatta valere nell'allegato conclusivo davanti al Pretore e non può
essere avanzata per la prima volta in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC),
l'appellante si confronta solo in parte con l'opinione del Pretore aggiunto.
Egli pretende invero che la spesa per “vacanze” sarebbe resa verosimile dalla
deposizione di __________ R__________, ma nulla dice a proposito del fatto che,
comunque sia, simile spesa è estranea alla nozione di fabbisogno minimo (v.
RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Privo di sufficiente motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta nuovamente
irricevibile. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito
assomma in ultima analisi a fr. 6915.– mensili (arrotondati).
6.
Sempre per quel che
è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, l'appellante oppone che, non
potendosi più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, un
riparto a metà dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare è da escludere
in virtù dell'art. 125 CC e del principio del clean break “in quanto
occorre incoraggiare il più possibile l'indipendenza economica delle parti”. Ciò
si giustifica a maggior ragione in concreto – egli prosegue – considerando che durante
la vita in comune i coniugi non destinavano tutte le loro entrate al finanziamento
del tenore di vita, ma accantonavano risparmi (investimenti nella casa di __________
e in titoli azionari), tanto che la moglie possiede un patrimonio cospicuo
(immobili a __________ e a __________, risparmi) costituito anche grazie all'anticipo
di fr. 400 000.– da lui anticipato in liquidazione del regime dei beni.
a) Contrariamente alla tesi di AP 1, negli
assetti provvisionali durante le cause di divorzio non vige né il principio
dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa
stato unicamente dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2018 del 5 luglio 2018 consid. 5.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2017.61/62
del 24 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti). Quand'anche non ci si possa più
seriamente attendere – come nel caso specifico – che i coniugi riprendano la
vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle procedure cautelari in cause di
divorzio (o in procedimenti a tutela dell'unione coniugale) continua a essere disciplinato
dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) finché non siano liquidate tutte le conseguenze accessorie legate
allo scioglimento del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4;
analogamente: DTF 137 III 386 consid. 3.1). L'art. 125 cpv. 1 CC si applica
solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge chiedente contributi
alimentari che riprenda o estenda un'attività lucrativa investendo la forza
lavoro liberatasi in esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386
consid. 3.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019
consid. 3b). Nella fattispecie quest'ultima evenienza non è invocata neppure
l'appellante.
b) Quanto
alla possibilità che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti
i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma riservassero una quota ad
altri scopi, l'appellante non dichiara intanto a quanto ammontasse tale quota.
Inoltre egli fa valere l'argomento per la prima volta, trascurando che per
confutare le pretese della moglie davanti al Pretore aggiunto egli stesso si è
valso del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel
bilancio familiare (memoriale conclusivo del 24 luglio 2017, pag. 12, punto
8.
). Nuovo, e come tale improponibile, l'assunto sfugge di conseguenza a ulteriore
esame (art. 317 cpv. 1 CPC).
c) Privo
di consistenza è anche il richiamo al patrimonio della moglie. Come la
giurisprudenza ha precisato da tempo, per determinare contributi di
mantenimento cautelari in una causa di divorzio (o contributi di mantenimento
in una procedura a tutela dell'unione coniugale) entra in linea di conto – di
regola – unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddito
della sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo
sia insufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale
federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2, pubblicato in: SJ 2016
I 106 e FamPra.ch 2016 pag. 258). Ciò non è manifestamente il caso nella
fattispecie.
7.
Da quanto precede risulta
il seguente contributo cautelare per AO 1:
Dal
22.
settembre al 31 dicembre 2015
Reddito del marito fr.
11.
350.—
Reddito
della moglie fr. 2 872.—
fr.
14.
222.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
6.
915.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 385.––
fr.
9.
300.—
mensili
Eccedenza fr.
4.
922.—
mensili
Metà
eccedenza fr. 2 461.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
6915.
+ fr. 2461.– = fr. 9 376.— mensili,
e deve versare alla moglie:
fr.
2385.
– + fr. 2461.– ./. fr. 2872.— = fr. 1 974.— mensili arrotondati a fr.
1.
975.— mensili;
Dal
1° gennaio 2016 in poi
Reddito del marito fr.
10.
785.—
Reddito
della moglie fr. 2 872.—
fr.
13.
657.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
6.
915.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 385.––
fr.
9.
300.—
mensili
Eccedenza fr.
4.
357.—
mensili
Metà
eccedenza fr. 2 178.50 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
6915.
– + fr. 2178.50 = fr. 9 093.50 mensili,
e deve versare alla moglie:
fr.
2385.
– + fr. 2178.50 ./. fr. 2872.– = fr. 1 691.50 mensili arrotondati a fr.
1.
690.— mensili.
8.
Rimane
da esaminare l'istanza cautelare di AP 1, intesa alla soppressione del
contributo alimentare per la moglie dal 20 maggio 2016 (non entrando in linea
di conto, come detto, una soppressione a titolo retroattivo: sopra, consid. 4).
L'appellante censura anzitutto una lesione del suo diritto di essere sentito, rimproverando
al Pretore di avere semplicemente trascritto nel decreto la testimonianza di __________
N__________ senza spiegare perché la relazione tra quest'ultimo e AO 1 sia una
mera “comunione di tetto e di
tavola”, non un “concubinato qualificato” (memoriale,
pag. 10, punto 6.1). In realtà, come rileva AO 1 (osservazioni all'appello,
pag. 8), il primo giudice non si è limitato a trascrivere la deposizione di __________
N__________, ma ha spiegato anche perché – a mente sua – la convivenza di lui
con AO 1 non è un “concubinato
qualificato”. Tanto che l'appellante medesimo, al punto successivo del
memoriale (6.2), lamenta come “le
indicazioni aggiuntive ritenute dal Pretore quale ulteriore indizio della
presenza di una comunione “di tetto e tavola” tra AO 1 e __________ N__________, ovvero il fatto che
quest'ultimo sia a sua volta coniugato (seppure in fase di divorzio) e debitore
di contributi di mantenimento, non reggono” (memoriale, pag. 10 in basso). La
motivazione del Pretore non può quindi dirsi carente sotto il profilo formale.
9.
L'appellante sostiene
che per ravvisare un “concubinato
qualificato” non occorrono due partner idonei a contrarre matrimonio né
importano le loro entrate effettive o il fatto che il nuovo compagno, a sua
volta debitore di contributi alimentari verso i propri figli, non disponga dei
mezzi economici necessari allo scopo.
Richiamata
la giurisprudenza di questa Camera (RtiD I-2015 pag. 874), egli
sottolinea che al momento in cui ha presentato la domanda di soppressione del
contributo alimentare (20 maggio 2016) la moglie viveva ormai da tre anni con
il suo compagno e che quando il Tribunale d'appello avrà statuito saranno
verosimilmente trascorsi cinque anni, periodo sufficiente – da sé solo – per presumere
l'esistenza di un concubinato qualificato. A parte ciò, egli soggiunge, la
relazione tra AO 1 e __________ N__________, iniziata nel 2012, è esclusiva,
stabile e duratura, tanto che – come ha dichiarato il nuovo compagno nella sua deposizione
– entrambi hanno coinvolto i figli sin dall'inizio. Inoltre essi frequentano
amici comuni, condividono l'hobby del curling, trascorrono le vacanze e le
festività insieme e hanno creato una comunione di vita e di destini.
La partecipazione di __________
N__________ alle spese di alloggio della moglie (fr. 600.– mensili) e il finanziamento, metà ciascuno,
delle spese di vitto dimostrano inoltre – a parere dell'appellante – la comunione
di mezzi e di risorse. Per il resto, assevera l'interessato, entrambi i partner
si sono assicurati fedeltà e assistenza. Confermano ciò il prestito di fr. 10 000.–
(nel frattempo rimborsato) che la moglie ha concesso nel 2014 al compagno in un
momento di difficoltà e la dilazione ch'essa gli ha accordato al-l'inizio della
convivenza sulla partecipazione alle spese di alloggio, ma anche la
disponibilità espressa da __________ N__________ ad aiutare lei in caso di
bisogno. Ciò posto, non fa dubbio per l'appellante che ricorrano gli estremi di
un “concubinato qualificato”. E,
vista anche la prossima scadenza del periodo quinquennale di convivenza, a
prescindere dalla capacità economica effettiva del nuovo convivente non si
giustifica più in applicazione dell'art. 130 cpv. 2 CC alcun contributo di
mantenimento per la moglie.
10.
I criteri preposti
alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in
comunione domestica con un nuovo partner, tanto nel quadro di
misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede cautelare nelle cause di separazione o di divorzio, sono
stati riepilogati da questa Camera. Basti ricordare che qualora
un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo
alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni effettivamente ricevute
dal creditore. Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni
fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, sussiste
una semplice convivenza (“concubinato semplice”, “comunione di tetto e di
tavola”), che consente economie di scala. Determinante non è in tal caso la
durata della convivenza, bensì il beneficio economico che ne deriva. I
conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni,
seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello dell'altro, compreso
il costo dell'alloggio, salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o dell'altro (RtiD
I-2015 pag. 874 con citazioni).
Se invece il
coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di
vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far
apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla
stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un
coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere
soppresso già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti
provvisionali durante le cause di separazione o divorzio. Poco importa che i
due dispongano o non dispongano dei mezzi economici necessari allo scopo. Le
conseguenze di un “concubinato qualificato” non si differenziano, sotto questo
profilo, da quelle che esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il
quale perde il diritto al mantenimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in
grado di offrirgli lo stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge.
Un “concubinato qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione
del contributo alimentare, diversamente dalla semplice convivenza che – come si
è appena spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento
per i partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la sospensione né la riduzione del medesimo (RtiD I-2015 pag. 874 con citazioni).
11.
Nella fattispecie, come
rileva l'appellante, lo stato civile di __________ N__________ (per altro divorziato
nel frattempo dal 14 settembre 2018) quale persona sposata appare senza rilievo
per definire la convivenza con AO 1. In un “concubinato qualificato”, atto a
far decadere un contributo di mantenimento, poco importa inoltre che un partner
sia in grado di mantenere l'altro o no, per tacere del fatto che __________ N__________
ha assicurato di essere disposto ad aiutare
finanziariamente l'interessata in caso di bisogno (verbale del 30 settembre 2016,
pag. 2, nel fascicolo inc. CA.2015.431). Decisivo è sapere se il coniuge abbia costituito con il nuovo partner una comunione
di vita e di destini così stretta (“di tetto, di tavola e di letto”) da far
apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla
stessa stregua di un consorte (RtiD I-2015 pag. 874; v. anche Isenring/ Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 43 ad art. 163). E in concreto ciò appare verosimile.
Che la relazione tra AO 1
e __________ N__________ sia stabile e di carattere esclusivo è indubbio, come
ha riconosciuto lo stesso __________ N__________ (verbale del 30 settembre
2016, pag. 2, nell'inc. CA.2015.431). Pacifico è altresì, per quanto
attiene alla comunione di mezzi e risorse, che __________ N__________ contribuisce
al costo dell'alloggio versando alla compagna fr. 600.– mensili e partecipa alle spese del
vitto grazie a una cassa comune cui entrambi i partner attingono e che ambedue
provvedono ad alimentare (verbale del 5 luglio 2016, nell'inc.
CA.2016.139). Quanto alla disponibilità dei conviventi ad assicurarsi fedeltà e
assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive ai
coniugi, essa appare anch'essa verosimile, tant'è che AO 1
ha concesso al compagno il menzionato mutuo di fr. 10 000.–
in un momento di difficoltà per lui e ha rinunciato provvisoriamente (dalla
fine del 2013 a tutto il 2014) a riscuotere la partecipazione di lui alle spese
di alloggio di fr. 600.– mensili. Da parte sua __________ N__________ ha
manifestato identica disponibilità verso AO 1 sotto il profilo finanziario (“io
provvederei senz'altro ad aiutare AO 1 qualora ne avesse bisogno in caso per
esempio di problemi di salute ecc.”: verbale del 30 settembre 2016). Che altro
occorra per ravvisare la verosimiglianza di un concubinato qualificato è
difficile arguire. Ne discende che la richiesta dell'appellante intesa a far
sopprimere il contributo alimentare per AO 1 appare provvista di fondamento. In
proposito la sentenza del Pretore aggiunto dev'essere riformata.
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene la soppressione del contributo alimentare per la moglie a decorrere dal
20.
maggio 2016, ma non retroattivamente dal 16 maggio 2013, conseguendo inoltre
la riduzione del contributo medesimo da fr. 2422.– mensili a fr. 1975.– mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015,
come pure a fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio al 19 maggio
2016.
Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali
a metà e di compensare le ripetibili. Il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che contempla identico riparto paritario, può
rimanere invariato.
13.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi
alimentari rimasto in discussione davanti a questa Camera. Contro decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere, nondimeno, soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 del
decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 i seguenti
contributi alimentari:
Dal 22 settembre fino al 31 dicembre 2015:
fr. 1975.– mensili;
Dal 1° gennaio fino al 19 maggio 2016:
fr. 1690.– mensili;
Dal 20 maggio 2016 in poi il contributo alimentare è soppresso.
Per il resto il decreto cautelare
impugnato rimane invariato.
II. Le spese di appello, di
fr. 1800.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).