11.2018.36
Modifica di sentenza di divorzio sul diritto di visita: provvedimenti cautelari
26 aprile 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.36
Lugano,
26 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2017.45 (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
petizione del 31 agosto 2017 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 26 marzo 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 15 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 15 settembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1975) e AP 1 (1976), cittadini svizzeri, disponendo
l'affidamento del figlio M__________ (nato il 16 settembre 2009) alla madre con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Ad
AO
1, che nel febbraio del 2015 aveva portato il figlio con sé in Egitto senza
più fare ritorno, il Pretore ha vietato ogni diritto di visita e ha ordinato la
consegna di M__________ alla madre (sotto comminatoria dell'art. 292 CP e invito
agli organi di polizia di prestare man forte per l'esecuzione della decisione),
condannandolo inoltre al versamento di un contributo alimentare per il figlio
di fr. 300.– mensili, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è passata
in giudicato (inc. DM.2012.14).
B. Nel
gennaio del 2016 AO 1 è rientrato nel Ticino e ha consegnato M__________ alla
madre. Il 25 marzo 2016 l'Autorità regionale di protezione 2 ha istituito una
curatela educativa in favore del minorenne, ha proibito al padre di portare M__________
fuori dei confini nazionali e ha sospeso cautelarmente ogni relazione personale
del figlio con lui, nell'attesa di valutare le sue capacità genitoriali. Il
5 luglio 2016 l'Autorità regionale di protezione ha poi deciso come segue:
1. È revocata la decisione (…) del 25
marzo 2016 con la quale questa Autorità di protezione ha sospeso le relazioni
personali tra il signor AO 1 e il figlio M__________.
2. Le relazioni personali tra il signor
AO 1 e il figlio M__________ sono ripristinate in forma sorvegliata presso lo Studio
__________ di __________.
3. I diritti di visita avranno luogo
settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine del
diritto di visita il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un
collaboratore dello Studio __________ per discutere dell'incontro o di altre
questioni relative ad esso.
4. Date e orari degli incontri
padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e lo Studio __________,
tenendo in debito conto gli impegni della madre e del bambino. La madre dovrà
garantire il regolare accompagnamento del figlio presso lo Studio __________.
Tenuto conto della particolare situazione, lo Studio __________ dovrà
considerare le seguenti regole:
– i genitori non dovranno in nessun modo incontrarsi
all'inizio e al termine del diritto di visita;
– i colloqui padre-figlio dovranno svolgersi in
italiano;
– al padre non sarà consentito uscire dalla
struttura nemmeno se accompagnato da un collaboratore dello Studio __________;
– gli incontri dovranno svolgersi alla costante
presenza di un collaboratore dello Studio __________.
5. Tenuto conto che M__________ da
tempo non vede il padre, lo Studio __________ garantirà un'adeguata
preparazione del primo incontro.
6. I genitori dovranno garantire la
loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni dello
Studio __________ in merito alle modalità degli incontri.
7. Il disciplinamento delle relazioni
personali in forma sorvegliata non potrà essere modificato senza l'accordo
della scrivente Autorità.
8. Lo
Studio __________ presenterà un rapporto relativo agli incontri, la prima volta
due mesi dopo il primo incontro o prima se le circostanze lo richiedessero.
9. Il punto d'incontro segnalerà
tempestivamente alla scrivente Autorità eventuali problemi che dovessero
sorgere relativamente agli incontri, alla collaborazione dei genitori o allo
stato di salute del bambino.
10. I costi determinati dalla presente
decisione sono a carico del padre, tenuto conto della sua situazione
finanziaria.
Infine
con decisione del 30 marzo 2017 l'Autorità regionale di protezione ha respinto
una richiesta di AO 1 volta a ottenere un diritto di visita in forma libera (o almeno
un'estensione del diritto di visita) e il 19 giugno 2017 ha ordinato una perizia
psichiatrica su di lui. AO 1, che dal maggio del 2017 non vede più il figlio a
causa di contrasti sorti con i responsabili dello Studio __________, ha impugnato
entrambe le decisioni davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello.
AP 1 ha ricusato, da parte sua, tutti i membri dell'Autorità regionale di protezione.
C. Il
31 agosto 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud, cui ha chiesto di modificare la sentenza di divorzio, nel senso di
ripristinare l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, di garantirgli il
più ampio diritto di visita, di prevedere il libero esercizio delle relazioni
personali tra lui e M__________ (con accompagnamento del figlio nel punto d'incontro
della Casa __________ a __________) e di estendere progressivamente gli
incontri con il ragazzo a un pomeriggio la settimana fino al 31 dicembre 2017,
a un'intera giornata ogni settimana fino al 31 maggio 2018, a un fine settimana
ogni quindici giorni e a una sera infrasettimanale fino al 31 dicembre 2018, come
pure a complessive quattro settimane durante le vacanze scolastiche dal 1°
gennaio 2019 in poi. AO 1 ha postulato altresì la soppressione del contributo alimentare
a suo carico e l'annullamento dell'ingiunzione volta alla consegna del figlio
alla madre. Da ultimo egli ha sollecitato il versamento di una provvigione ad
litem di fr. 3000.– o, in subordine, l'ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio.
D. Contestualmente
AO 1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a esercitare subito, in via
cautelare, il diritto di visita nel punto d'incontro della Casa __________ a __________,
senza sorveglianza, un pomeriggio la settimana dalle ore 14.00 alle 18.00,
impegnandosi a non lasciare il territorio cantonale con il figlio e postulando
la soppressione del contributo alimentare a suo carico. Venuto a sapere che AO
1 aveva adito il Pretore, con decreto del 26 ottobre 2017 il presidente della
Camera di protezione del Tribunale di appello ha stralcialo dal ruolo i due
reclami pendenti contro le decisioni prese dall'Autorità regionale di protezione
(inc. 9.2017.98 e 9.2017.163). Il 30 ottobre 2017 quest'ultima ha trasmesso al
Pretore un rapporto del 19 ottobre 2017 in cui il curatore educativo __________
P__________ comunicava, tra l'altro, di volersi dimettere per la fine
dell'anno. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 6 novembre 2017
per un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso.
E. A
una successiva udienza del 16 novembre 2017, indetta per la discussione
dell'istanza cautelare, AO 1 ha chiesto una volta ancora di essere immediatamente
autorizzato a incontrare il figlio nel punto d'incontro della Casa __________ a
__________. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare. L'istante ha
replicato, la convenuta ha duplicato. Entrambi hanno notificato prove.
Statuendo seduta stante, il Pretore ha rifiutato di modificare immediatamente l'esercizio
del diritto di visita, dando avvio all'istruttoria cautelare. Ultimata l'istruttoria,
all'udienza dell'8 marzo 2018, indetta per l'audizione del curatore educativo,
le parti hanno proceduto alla discussione finale, confermando le rispettive domande.
F. Con decreto cautelare
del 15 marzo 2018 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza nei seguenti
termini:
1.1 Le relazioni personali tra AO 1
e il figlio M__________ avverranno in forma sorvegliata presso il punto
d'incontro Casa __________, sede di __________.
1.1.1 I diritti di visita avranno
luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al
termine del diritto di visita, il padre garantirà la sua disponibilità a
incontrare un collaboratore del punto d'incontro per discutere dell'incontro o
di altre questioni relative ad esso.
1.1.2 Date e orari degli incontri
padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e il punto
d'incontro, tenendo debito conto degli impegni della madre e del minore. La
madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso il punto
d'incontro. Tenuto conto della particolare situazione, il punto d'incontro
dovrà considerare le seguenti regole:
– i genitori non dovranno in nessun
modo incontrarsi all'inizio e al termine del diritto di visita;
– i colloqui padre-figlio dovranno
svolgersi in italiano;
– al padre non sarà consentito uscire
dalla struttura nemmeno se accompagnato da un collaboratore del punto d'incontro;
– gli incontri dovranno svolgersi alla
costante presenza di un collaboratore del punto d'incontro.
1.1.3 Tenuto conto che M__________ da
tempo non vede il padre, il punto d'incontro garantirà un'adeguata preparazione
del primo incontro.
1.1.4 I genitori dovranno garantire la
loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del punto
d'incontro in merito alle modalità degli incontri.
11.5 Il disciplinamento delle
relazioni personali in forma sorvegliata non potrà essere modificato senza
l'accordo di questo Pretore.
1.1.6 Il punto d'incontro presenterà
un rapporto relativo agli incontri, la prima volta due mesi dopo il primo
incontro o prima se le circostanze lo richiedessero.
1.1.7 Il punto d'incontro segnalerà
tempestivamente a questo Pretore eventuali problemi che dovessero sorgere
relativamente agli incontri, alla collaborazione dei genitori o allo stato di
salute del minore.
1.1.8 I costi del diritto di visita
sorvegliato sono a carico del padre.
1.2 Il contributo alimentare dovuto
da AO 1 per il figlio M__________ è sospeso.
Le
spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 e AP 1 sono stati ammessi
entrambi al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26
marzo 2018 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato respingendo
l'istanza cautelare dell'ex marito “in quanto tesa ad ottenere il trasferimento
della sede dell'esercizio del diritto di visita”. Il memoriale non è stato
comunicato ad AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. La modifica di
sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura
che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC),
quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc.
11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari
emanati nell'ambito di simili azioni sono retti – come di norma – dalla
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si
tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo le
modalità inerenti all'esercizio del diritto di visita, impugnabili senza
riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività, il decreto del Pretore
è stato notificato al patrocinatore della convenuta venerdì 16 marzo 2018
(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 26 marzo
successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Come ha ricordato il
Pretore, una sentenza di divorzio
può essere modificata sull'esercizio delle relazioni
personali tra il genitore non affidatario e i figli secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2
CC). Dato però che in casi del genere la modifica riguarda una sentenza
passata in giudicato e che il suo scopo non è quello di correggere, bensì di
adeguare quella sentenza a nuove circostanze, provvedimenti cautelari in cause siffatte
vanno adottati con grande prudenza, ove la situazione appaia chiaramente mutata
già a un sommario esame e non si possa pretendere che rimanga tale per la
durata del processo (RtiD I-2017 pag. 616
consid. 6 con richiami). Nella fattispecie la sentenza di divorzio proibiva
ogni relazione personale tra padre e figlio. Tale divieto è stato allentato
tuttavia dall'Autorità regionale di protezione, che con decisione del 5 luglio
2016 ha ripristinato un diritto di visita sotto sorveglianza di un'ora e
mezzo la settimana nello Studio __________ a __________, impartendo istruzioni
ai genitori e ai responsabili del centro d'incontro (doc. E). La questione è
di sapere perciò se, intervenendo su tale assetto già in via cautelare, il
Pretore si sia attenuto al prudente criterio che gli imponeva dalla giurisprudenza
e, in caso affermativo, se il suo intervento si giustifichi alla luce delle
circostanze specifiche.
3. Nella fattispecie risulta
che il diritto di visita sotto sorveglianza ripristinato il 5 luglio 2016 dall'Autorità
regionale di protezione non è più esercitato dal maggio del 2017 per decisione
dello Studio __________, AO 1 non avendo rispettato il divieto di usare la
lingua araba “in specie nei contatti con i parenti in Egitto” (deposizione di __________
P__________ dell'8 marzo 2018, verbale pag. 2; v. anche petizione, pag. 7 a
metà). Per tale ragione il Pretore ha trasferito l'esercizio delle visite dallo
Studio __________ a __________ nel punto d'incontro della Casa __________ a __________,
luogo proposto anche dal curatore __________ P__________ in una lettera del 19
ottobre 2017 all'Autorità regionale di protezione 2 (act. II), rimasta senza riscontro
(decreto impugnato, pag. 4). Alla regolamentazione disposta dall'Autorità
regionale di protezione nella decisione del 5 luglio 2016 il Pretore non ha
apportato altri cambiamenti. Anzi, il suo dispositivo è testualmente identico a
quello emanato dall'Autorità medesima, tranne per quanto riguarda la locuzione
“Studio __________”, sostituita con “punto d'incontro”. Rimane il problema di
sapere se il Pretore dovesse eventualmente astenersi anche da tale intervento.
4. Nell'appello la
convenuta sostiene, in sintesi, che il Pretore avrebbe dovuto lasciare il punto
d'incontro per l'esercizio delle visite nello Studio __________ a __________.
Poco importa che lo studio non sia più disponibile, poiché AO 1 deve ciò al suo
stesso contegno e rimanendo senza relazioni con il figlio imparerebbe ad
assumere “un comportamento rispettoso dell'istituzione”. Spostando il luogo
d'incontro, invece, il Pretore non fa altro che “rafforzare questo padre nel
suo ardito comportamento” e ostare alla sperimentazione di “assetti relazionali
più aperti”, ciò che non è nell'interesse del figlio. L'appellante si duole
inoltre che il Pretore abbia fissato il luogo d'incontro nella Casa __________
di __________ senza ch'essa abbia avuto modo di “maturare la fiducia” previamente
negli operatori della struttura e senza che la nuova sede del diritto di visita
“possa essere adeguatamente predisposta”.
5. Decisivo ai fini del
giudizio è appurare, come detto, se il Pretore sia intervenuto cautelarmente
sulla regolamentazione del diritto di visita di cui è chiesta la modifica mentre
la situazione non apparisse chiaramente mutata già a un sommario esame e si potesse
lasciarla tale per la durata del processo. I propositi sanzionatori
dell'appellante nei confronti dell'ex marito sono, indipendentemente dagli errori
più o meno gravi che questi può avere commesso, senza interesse. Determinante è
sapere se non si potesse continuare per la durata della causa con la disciplina
del diritto di visita stabilita a suo tempo dall'Autorità regionale di protezione.
La risposta al quesito è univocamente negativa. Quelle relazioni personali non
potevano più essere esercitate già per disposizione dello stesso Centro __________,
il quale non accettava l'uso della lingua araba dal parte dell'appellante “in
specie nei contatti con i parenti in Egitto” (sopra, consid. 3). La situazione era
dunque chiaramente mutata e con il diritto di visita nello Studio __________ non
si poteva più continuare nemmeno per la durata della causa. Giustamente il
Pretore è intervenuto di conseguenza al riguardo.
6. L'appellante invoca
il bene del figlio con riferimento agli art. 273 e 274 CC. L'argomentazione non
è pertinente. Intanto perché il bene del figlio non si identifica con gli
intenti sanzionatori di un genitore nei confronti dell'altro a cagione degli
errori commessi e, in secondo luogo, perché l'interesse di un figlio consiste,
per principio, nell'intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori (DTF
127 III 298 consid. 4a in fine), non solo con quello più virtuoso. Conflitti
tra genitori non sono motivi sufficienti né per limitare un diritto di visita
(DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9
novembre 2017 consid. 4.2.4) né, tanto meno, per impedirlo (DTF 118 II 242 consid.
2c). E in concreto non risulta che le relazioni tra padre e figlio possano
pregiudicare concretamente il bene di quest'ultimo. Al momento in cui il
Pretore ha statuito in via cautelare la situazione appariva quindi chiaramente
mutata rispetto al momento in cui l'Autorità regionale di protezione aveva deciso,
il 5 luglio 2016. A ragione il Pretore si è attivato così con prudente
criterio per riattivare il diritto di visita, limitando il suo intervento al
luogo degli incontri, senza sospingersi oltre.
7. Lamenta
l'interessata di non aver potuto conoscere previamente i responsabili della
Casa __________ a __________ e di non aver potuto “maturare la fiducia” negli
operatori della struttura, onde, per finire, una disciplina del diritto di
visita non “adeguatamente predisposta”. La doglianza è doppiamente infondata.
Anzitutto perché le modalità di esercizio inerenti a un diritto di visita sono
regolate dal giudice, che il genitore affidatario abbia o non abbia fiducia
negli operatori del centro d'incontro. Inoltre perché le particolareggiate
disposizioni sulla ripresa delle relazioni personali tra padre e figlio, con
riesame della situazione da parte del Pretore dopo due mesi (o anche prima, se
Fatti
i responsabili della struttura reputano ciò opportuno) prevengono adeguatamente
il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello
vede la sua sorte segnata.
8. Le spese dell'attuale
decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle
condizioni finanziarie presumibilmente difficili in cui essa versa si tiene
conto, moderando sensibilmente l'ammontare della tassa di giustizia. Non si
Considerandi
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1
per osservazioni.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr.,
sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e
2.
). In conformità all'art. 301 lett. c CPC un esemplare
dell'attuale decisione è comunicato anche al curatore di M__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
–;
– Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).