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Decisione

11.2018.39

Richiesta di gratuito patrocinio respinta: appello senza probabilità di successo

25 aprile 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i figli M__________ (15 maggio 2009) e Ma__________ (27 settembre 2010) al

padre, ha posto a carico del medesimo la retta di fr. 480.– mensili fatturata

dal F__________ __________ a __________ che ospita la figlia B__________ (19

novembre 1999), ora maggiorenne, e ha riservato alla madre l'abituale diritto

di visita che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica, “da

esercitarsi per il momento a __________”. Il Pretore aggiunto ha esplicitamente

precisato nel dispositivo che le visite “potranno avvenire presso il domicilio

della madre unicamente quando la curatrice educativa avrà potuto accertare e

confermare” che gli incontri “potranno essere svolti in modo adeguato e consono

all'interesse e al bene dei due minori”.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5

aprile 2018 per ottenere che i due figli minorenni siano affidati a lei e che CO

1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di

fr. 1358.– mensili, oltre a un contributo di fr. 1089.10 mensili per M__________

e a uno di fr. 1039.– mensili per Ma__________. Nel memoriale essa postula

inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima richiesta

giova statuire senza indugio.

Considerandi

in diritto: 1. Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese

di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella

fattispecie si può presumere che la richiedente versi in gravi ristrettezze,

dal momento ch'essa non risulta conseguire alcun reddito (decreto impugnato,

pag. 2 in alto). La questione è di sapere se il suo appello abbia “probabilità

di successo”.

2.

Un processo si

ritiene privo di probabilità di successo quando le possibilità di buon esito

sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere

considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe

a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di

probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano

più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di sconfitta.

Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui

è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame

sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

3.

Nella fattispecie il

Pretore aggiunto ha accertato che, da quando M__________ e Ma__________ sono

stati affidati al padre (decreto supercautelare del 9 agosto 2017), “per quanto

risulta alla curatrice la madre non ha più fatto visita ai figli a __________

dal periodo da Natale ad oggi” e “nemmeno ha preso contatto diretto con la curatrice

educativa per interessarsi sullo stato di salute e più in generale su che cosa

stia accadendo ai propri figli” (decreto impugnato, pag. 2 a metà). Anzi, “le

ultime informazioni in possesso della curatrice sono quelle fornite

dall'ufficio assistenziale di __________,

dove però nulla si accenna su eventuali attività reddituali” e nulla si dice su

come o di che l'interessata viva, “tant'è che non è stato sinora possibile

prendere in considerazione né tanto meno organizzare diritti di visita” nella

Svizzera tedesca (decreto impugnato, pag. 2 verso il basso).

4.

Alla luce di quanto

precede – e che l'appellante non contesta – mal si comprende come IS 1 possa

seriamente aspirare alla custodia dei due figli minorenni, spostandoli dal

luogo di attuale residenza in cui sono adeguatamente curati (decreto impugnato,

pag. 2 a metà) per una destinazione non chiara e in condizioni logistiche di

cui tutto si ignora. Men che meno ove si pensi che i due figli sono stati

affidati al padre anche in ragione del fatto che un perito aveva “sottolineato

l'importanza per i due minori di poter vivere e andare a scuola in Ticino, dove

sono cresciuti, conoscono la lingua e dove hanno legami familiari importanti”,

“aspetto confermato anche dalla curatrice educativa di M__________ e Ma__________

a __________” (decreto supercautelare del 9 agosto 2017, pag. 3 nel

mezzo). E al proposito l'appellante non spende una parola.

5.

Certo, l'appellante

solleva anche due censure d'ordine, dolendosi che dopo la notificazione del

decreto impugnato le siano stati trasmessi “ulteriori documenti” e che il

Pretore aggiunto ha ordinato un referto sulle sue capacità genitoriali “dal __________

di __________, del quale fa parte l'avv. __________ B__________”, collega di

studio del patrocinatore del marito. La stessa appellante non pretende tuttavia

che i non meglio precisati documenti a lei trasmessi dopo la notifica del

decreto siano serviti in qualche modo ai fini della decisione. Quanto alla

perizia sulle capacità genitoriali, essa non è nemmeno oggetto del decreto

cautelare, come non è oggetto del decreto cautelare il contributo alimentare che

IS 1 pretende per sé in appello. Al riguardo l'appello sembra cadere finanche

nel vuoto.

6.

Ne segue che in

concreto il memoriale denota scarse, se non infime probabilità di successo. Non

soccorrono dunque le premesse cumulative dell'art. 117 CPC per ammettere

l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio. Essa andrà invitata così a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili, anticipo

che le sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto delle difficili

condizioni economiche in cui essa si trova, il deposito sarà limitato in ogni

modo a fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, le spetterà di

ritirare il ricorso. Il mancato versamento del deposito in garanzia non equivarrà

per ciò solo a desistenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitata a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili dell'appello.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione:

avv. ;

Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).