11.2018.39
Richiesta di gratuito patrocinio respinta: appello senza probabilità di successo
25 aprile 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.39
Lugano,
25 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 12 febbraio 2016 da
CO
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
IS
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sulla
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello del 5 aprile 2018
presentato da IS 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il
27 marzo 2018 (inc. 11.2018.38);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
27 marzo 2018, emesso nell'ambito
di una causa di
divorzio che oppone CO 1 (1975) a IS 1 (1981), il Pretore aggiunto del
Distretto di
Bellinzona ha affidato
Fatti
i figli M__________ (15 maggio 2009) e Ma__________ (27 settembre 2010) al
padre, ha posto a carico del medesimo la retta di fr. 480.– mensili fatturata
dal F__________ __________ a __________ che ospita la figlia B__________ (19
novembre 1999), ora maggiorenne, e ha riservato alla madre l'abituale diritto
di visita che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica, “da
esercitarsi per il momento a __________”. Il Pretore aggiunto ha esplicitamente
precisato nel dispositivo che le visite “potranno avvenire presso il domicilio
della madre unicamente quando la curatrice educativa avrà potuto accertare e
confermare” che gli incontri “potranno essere svolti in modo adeguato e consono
all'interesse e al bene dei due minori”.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5
aprile 2018 per ottenere che i due figli minorenni siano affidati a lei e che CO
1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di
fr. 1358.– mensili, oltre a un contributo di fr. 1089.10 mensili per M__________
e a uno di fr. 1039.– mensili per Ma__________. Nel memoriale essa postula
inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima richiesta
giova statuire senza indugio.
Considerandi
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese
di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella
fattispecie si può presumere che la richiedente versi in gravi ristrettezze,
dal momento ch'essa non risulta conseguire alcun reddito (decreto impugnato,
pag. 2 in alto). La questione è di sapere se il suo appello abbia “probabilità
di successo”.
2.
Un processo si
ritiene privo di probabilità di successo quando le possibilità di buon esito
sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere
considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe
a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di
probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano
più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di sconfitta.
Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui
è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame
sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).
3.
Nella fattispecie il
Pretore aggiunto ha accertato che, da quando M__________ e Ma__________ sono
stati affidati al padre (decreto supercautelare del 9 agosto 2017), “per quanto
risulta alla curatrice la madre non ha più fatto visita ai figli a __________
dal periodo da Natale ad oggi” e “nemmeno ha preso contatto diretto con la curatrice
educativa per interessarsi sullo stato di salute e più in generale su che cosa
stia accadendo ai propri figli” (decreto impugnato, pag. 2 a metà). Anzi, “le
ultime informazioni in possesso della curatrice sono quelle fornite
dall'ufficio assistenziale di __________,
dove però nulla si accenna su eventuali attività reddituali” e nulla si dice su
come o di che l'interessata viva, “tant'è che non è stato sinora possibile
prendere in considerazione né tanto meno organizzare diritti di visita” nella
Svizzera tedesca (decreto impugnato, pag. 2 verso il basso).
4.
Alla luce di quanto
precede – e che l'appellante non contesta – mal si comprende come IS 1 possa
seriamente aspirare alla custodia dei due figli minorenni, spostandoli dal
luogo di attuale residenza in cui sono adeguatamente curati (decreto impugnato,
pag. 2 a metà) per una destinazione non chiara e in condizioni logistiche di
cui tutto si ignora. Men che meno ove si pensi che i due figli sono stati
affidati al padre anche in ragione del fatto che un perito aveva “sottolineato
l'importanza per i due minori di poter vivere e andare a scuola in Ticino, dove
sono cresciuti, conoscono la lingua e dove hanno legami familiari importanti”,
“aspetto confermato anche dalla curatrice educativa di M__________ e Ma__________
a __________” (decreto supercautelare del 9 agosto 2017, pag. 3 nel
mezzo). E al proposito l'appellante non spende una parola.
5.
Certo, l'appellante
solleva anche due censure d'ordine, dolendosi che dopo la notificazione del
decreto impugnato le siano stati trasmessi “ulteriori documenti” e che il
Pretore aggiunto ha ordinato un referto sulle sue capacità genitoriali “dal __________
di __________, del quale fa parte l'avv. __________ B__________”, collega di
studio del patrocinatore del marito. La stessa appellante non pretende tuttavia
che i non meglio precisati documenti a lei trasmessi dopo la notifica del
decreto siano serviti in qualche modo ai fini della decisione. Quanto alla
perizia sulle capacità genitoriali, essa non è nemmeno oggetto del decreto
cautelare, come non è oggetto del decreto cautelare il contributo alimentare che
IS 1 pretende per sé in appello. Al riguardo l'appello sembra cadere finanche
nel vuoto.
6.
Ne segue che in
concreto il memoriale denota scarse, se non infime probabilità di successo. Non
soccorrono dunque le premesse cumulative dell'art. 117 CPC per ammettere
l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio. Essa andrà invitata così a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili, anticipo
che le sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto delle difficili
condizioni economiche in cui essa si trova, il deposito sarà limitato in ogni
modo a fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, le spetterà di
ritirare il ricorso. Il mancato versamento del deposito in garanzia non equivarrà
per ciò solo a desistenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS 1 sarà invitata a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili dell'appello.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione:
–
avv. ;
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).