11.2018.4
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: garanzia sostitutiva
18 luglio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.4
Lugano
18 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.196
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
prestazione di garanzia sostitutiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 7 giugno 2017
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 29 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso
dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 novembre 2014
AP 1 ha commissionato alla AO 1 l'installazione di ponteggi destinati all'edificazione
di un complesso residenziale (“__________”) sulla particella n. 1747 RFD di __________,
sezione di __________, costituita di otto proprietà per piani (n. __________52
a __________59), a quel tempo appartenenti tutte allo stesso AP 1. Il costo di
tali opere ammontava a fr. 364 972.30. Per
l'esecuzione delle medesime e di altri lavori a regia eseguiti fra il 2014 e il
maggio del 2017 la ditta ha fatturato il 23 maggio 2017, dedotti gli acconti
ricevuti, un saldo di fr. 205 873.35, poi
ridotto a fr. 40 873.35 in esito a un
ultimo pagamento, il 6 giugno 2017, di fr. 165
000.– da parte del committente. La differenza di fr. 40 873.35 è rimasta impagata, AP 1 ritenendo di
avere già onorato ogni prestazione.
B. Il 7 giugno 2017 la AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore
per complessivi fr. 40 873.35 con
interessi, così ripartiti: fr. 3596.85 sulla proprietà per piani n. __________52,
fr. 3433.40 sulla proprietà per piani n. __________53, fr. 4046.45 sulla
proprietà per piani n. __________54, fr. 6008.40 sulla proprietà per
piani n. __________55, fr. 5640.50 sulla proprietà per piani n. __________56,
fr. 6131.– sulla proprietà per piani n. __________57,
fr. 6131.– sulla proprietà per piani n. __________58 e fr. 5885.75 sulla
proprietà per piani n. __________59. Con decreto cautelare di quello stesso
giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione
richiesta e ha impartito a AP 1 un termine di 15 giorni per presentare
osservazioni scritte (inc. CA.2017.197).
C. Il 23 giugno 2017 AP
1 ha depositato su un conto postale intestato alla Pretura del Distretto di
Lugano l'importo di fr. 67 676.11 in
garanzia della somma litigiosa (compresi interessi al 10% per sei anni) e ha
invitato il Pretore a cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
decretata senza contraddittorio, sostituendola con la somma da lui depositata e
riservandosi ogni contestazione delle pretese avversarie. La AO 1 non si è
espressa sulla richiesta.
D. Con osservazioni del
26 giugno 2017 AP 1 ha poi proposto di respingere l'istanza di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, di revocare il decreto cautelare emesso senza
contraddittorio il 7 giugno 2017, di ordinare all'ufficiale del registro
fondiario la cancellazione dell'iscrizione “supercautelare” e di restituirgli
il deposito da lui prestato nel frattempo. In una replica spontanea del 6
luglio 2017 la AO 1 ha postulato la conferma del decreto “supercautelare” 7
giugno 2017 o, quanto meno, del deposito di fr. 67
676.11 in garanzia della somma litigiosa. Mediante duplica spontanea del
20 luglio 2017 AP 1 ha ribadito la propria posizione.
E. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 14 luglio 2017 il Pretore aggiunto ha disposto la
sostituzione dell'ipoteca legale iscritta in via superprovvisionale con
l'importo depositato in garanzia del credito (art. 839 cpv. 3 CC) e ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria del 7
giugno 2017. L'ufficiale del registro fondiario ha ottemperato.
F. Statuendo il 18
dicembre 2017, il Pretore aggiunto ha dichiarato la procedura intesa
all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale senza oggetto e l'ha stralciata
dal ruolo. Alla AO 1 egli ha assegnato un
termine di 60 giorni per promuovere la causa volta alla “definitiva
ordinazione della garanzia di fr. 67 676.11”.
La decisione sulle spese giudiziarie è stata
rinviata al giudizio finale.
G. Contro il decreto di
stralcio appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
dicembre 2017, postulando l'annullamento della decisione impugnata e – di
conseguenza – il rinvio degli atti al Pretore aggiunto perché continui la
trattazione della procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale.
Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2018 la AO 1 propone il rigetto
dell'appello. In subordine essa insta perché questa Camera statuisca
direttamente sull'istanza del 7 giugno 2017 e confermi il “mantenimento
del deposito” qualora ritenesse “imprescindibile una decisione cautelare”.
H. Il giudice delegato di
questa Camera si è rivolto il 29 marzo 2019 al Pretore aggiunto,
invitandolo a comunicare se (e quando) la AO 1 avesse introdotto l'azione volta
alla “definitiva ordinazione della garanzia di fr. 67 676.11” o se egli avesse prorogato (e fino a quando) il termine
per intentare la causa. Il Pretore aggiunto ha risposto il 1° aprile 2019 che
la AO 1 ha presentato la causa di merito il 19 aprile 2018.
Considerandi
in diritto 1. Un decreto di stralcio per
sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse (art. 242 CPC) è una decisione
appellabile, sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta”
nella decisione medesima (art. 308 cpv. 2 CPC; cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1). La dottrina ha
già avuto modo di confermare ciò (citazioni in: Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242) e questa Camera di
adottare il medesimo criterio (sentenza inc. 11.2016.46 dell'8 agosto
2016.
consid. 1 con riferimento a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato).
Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse si
distingue al proposito da un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza
o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), impugnabile solo con reclamo in materia di
spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
2.
Quanto al valore
litigioso, in concreto tale presupposto sussiste manifestamente, ove appena si
consideri l'ammontare della garanzia sostitutiva (fr. 40 873.35 più interessi, per complessivi
fr. 67 676.11).
Anche la tempestività dell'appello è data. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata inoltre con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5
CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono
appellabili così entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nel caso in esame il decreto di stralcio è stato recapitato al patrocinatore
del convenuto il 19 dicembre 2017. Depositato il 29 dicembre 2017 (timbro
postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3.
Nel decreto di
stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha fissato alla ditta istante un termine
di 60 giorni per promuovere la causa volta alla “definitiva ordinazione della
garanzia di fr. 67 676.11”, senza
avvertire che nelle procedure sommarie le sospensioni dell'art. 145 cpv. 1 CPC
non si applicano. La AO 1 ha intentato causa il 16 aprile 2018, dopo avere
ottenuto il 7
febbraio 2018 una proroga di 60 giorni di quel termine (doc. D nell'inc.
OR.2018.82 della medesima Pretura). La causa di merito è stata sospesa nel
frattempo dal Pretore aggiunto fino al passaggio in giudicato della decisione
di appello (decreto del 24 aprile 2018, nell'inc. OR.2018.82). In questa
sede l'appellante non revoca in dubbio la tempestività
dell'azione (il termine assegnato è stato interrotto dalle ferie giudiziarie,
avendo il Pretore aggiunto omesso l'avvertimento dell'art. 145 cpv. 2 lett. b
CPC: DTF 139 III 83 consid. 5), nemmeno dopo avere ricevuto copia della lettera
in cui il Pretore aggiunto ha comunicato alla Camera il 1° aprile 2019 l'avvenuta
introduzione della causa di merito. Nulla induce a supporre di conseguenza,
tanto meno a un sommario esame, che il termine stabilito dal Pretore aggiunto
sia scaduto infruttuoso. Ciò posto, conviene procedere senza indugio alla
trattazione dell'appello.
4.
Durante il processo
di primo grado il convenuto ha trasferito la proprietà per piani n. __________53
a __________ S__________-W__________ e __________ W__________, i quali il 23
ottobre 2017 hanno esercitato un diritto di compera. In pendenza di appello, il
6.
maggio 2019, egli ha venduto inoltre a __________ F__________ la proprietà
per piani n. __________52. Sta di fatto che al momento in cui l'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è stata iscritta provvisoriamente senza
contraddittorio AP 1 era ancora unico titolare di tutte le otto proprietà per
piani. Ed egli era tale anche quando ha prestato il 23 giugno 2017 la nota
garanzia e ancora durante il contraddittorio di prima sede (sopra lett. D). Ciò
posto, la successiva titolarità delle proprietà per
piani è senza rilievo, il pegno chiesto dall'istante vertendo ormai sulla somma
in denaro e non più sul bene immobile (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2013.26
del 15 luglio 2015, consid. 4).
5.
Nel
decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto che la prestazione della
garanzia sostitutiva da parte dell'appaltante facesse decadere la procedura di
iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, onde la necessità di fissare un
termine alla convenuta per promuovere la causa di convalida e ottenere “la
definitiva ordinazione della garanzia”. Egli ha fondato tale opinione sulla sentenza del Tribunale federale 5A_838/2015 del 15 ottobre 2016, consid. 1.2.2 non
pubblicato in DTF 142 III 738, citato da Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 107 ad art. 262.
6.
L'appellante
censura una violazione degli art. 242 e 261 segg. CPC, come pure del suo
diritto di ottenere una decisione cautelare, rilevando che la tesi sostenuta
dal primo giudice è sorretta da un'unica sentenza del Tribunale federale, e in
particolare da un considerando che neppure è stato pubblicato. A parte ciò –
egli soggiunge – quel precedente non regolava la sorte del procedimento
cautelare nel caso di prestazione di una garanzia sostitutiva, ma solo le
condizioni alle quali, nell'ambito di un processo inteso all'iscrizione
definitiva, una siffatta garanzia si ritiene sufficiente. Analoghe
considerazioni valgono per la sentenza del Tribunale federale 5A_233/2015 del 7
settembre 2015, menzionata da quel precedente, in cui il tribunale di primo
grado si era pronunciato sui presupposti dell'iscrizione provvisoria.
Ciò
premesso, per il convenuto determinante rimane la giurisprudenza anteriore del
Tribunale federale (sentenza 5A_626/2015 del 22 aprile 2016, consid. 3),
secondo cui, qualora l'ipoteca legale sia sostituita da una garanzia (nel senso
dell'art. 839 cpv. 3 seconda frase CC), il processo segue il suo corso come se
la garanzia non fosse stata prestata. Ne segue – egli continua – che in
concreto la procedura cautelare non andava stralciata dal ruolo né la convalida
della garanzia rinviata al giudizio di merito. Che il procedimento cautelare
dovesse proseguire con la verifica dei presupposti per l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale, con l'esame delle contestazioni e con l'emanazione della
relativa decisione – soggiunge l'appellante – è anche un'opinione diffusa (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 470 n. 1305; Praplan,
L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs: Mise en œuvre judiciaire, in: JdT 2010 II 59). Tanto
più – egli rileva – che nel prestare garanzia egli aveva espressamente
sottolineato di non riconoscere le pretese della ditta istante e di riservarsi
ogni contestazione, come poi ha fatto il 26 giugno 2017 formulando osservazioni
all'istanza della controparte e sollecitando la continuazione del procedimento
cautelare, la reiezione dell'istanza di iscrizione e la retrocessione della
garanzia.
Infine
l'appellante ricorda come le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali senza
contraddittorio sono praticamente sempre concesse e come pertanto si imponga
nella procedura cautelare un esame dei relativi presupposti, per lo meno a un
giudizio di verosimiglianza. Tale fase non può essere omessa, con rinvio al
merito, per il solo fatto che sia fornita una garanzia sostitutiva. In caso
contrario il proprietario convenuto sarebbe costretto a mantenere per anni – e
senza un controllo giudiziario – garanzie anche a fronte di iscrizioni tardive
o illegali solo per non subire
un'iscrizione
provvisoria nel registro fondiario. Ciò impone a suo parere di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché continui
il procedimento cautelare.
7.
Questa
Camera si è attenuta finora al principio per cui, ove la postulata iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sia sostituita dal
deposito di una garanzia (art. 839 cpv. 3 seconda frase CC), la procedura
continua – salvo contrario accordo delle parti – come se ciò non fosse
avvenuto, la garanzia sostitutiva non influendo sull'esistenza del contenzioso
(da ultimo: sentenza inc. 11.2018.3 del 3 luglio 2019).
Invece di vertere sull'iscrizione dell'ipoteca legale, la lite ha per oggetto
la questione di sapere se e in quale misura la garanzia prestata dal convenuto
dovrà rispondere (I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio
2015, consid. 1 con gli stessi riferimenti a Schumacher
e a Praplan citati
dall'appellante; analogamente: sentenza inc. 11.2014.21 del 26 maggio 2014
con richiamo a DTF 110 II 36 consid. 1b;
precedentemente: sentenza inc. 11.95.200 del 28 novembre 1995, consid.
2c). Giovi ricordare per quali motivi questa Camera reputi tale indirizzo
giurisprudenziale tuttora valido.
8.
Fino alla menzionata
sentenza 5A_838/2015 il Tribunale federale ha precisato a più riprese che,
salvo accordo contrario, il fatto che un'ipoteca legale sia sostituita da una
garanzia in corso di procedura (art. 839 cpv. 3 CC) è senza influsso sullo
svolgimento del processo, il quale continua come se la garanzia non fosse stata
prestata. Anche se il convenuto fornisce una garanzia sostitutiva, la
controversia di merito rimane: incombe sempre all'artigiano o imprenditore
rendere verosimile (in una procedura di iscrizione provvisoria) o dimostrare
(in una procedura di iscrizione definitiva) il suo diritto all'iscrizione
dell'ipoteca legale di un determinato importo, compreso il rispetto del termine
dell'art. 839 CC (DTF 110 II 36 consid. 1b; cfr. anche sentenza 4A_449/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 3.1). In una sentenza
5A_626/2015 del 22 aprile 2016 (consid. 3), in particolare, il
Tribunale federale ha espressamente approvato l'operato di questa Camera
(sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015), che aveva verificato la
tempestività di un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale quantunque il
convenuto avesse prestato una sufficiente garanzia bancaria.
L'orientamento che precede
è condiviso dalla dottrina citata da questa Camera nella sentenza
inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015 (consid. 1). Schumacher (op. cit., pag. 469 n. 1303) rileva che nel
caso in cui la garanzia sia depositata – come nella fattispecie – nella
procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori, occorre precisare se il convenuto presti garanzia rinunciando a
difendersi in tale procedura (foss'anche solo per accelerare i tempi) e si
riservi di far valere le sue contestazioni nel processo principale sulla
convalida definitiva della garanzia oppure intenda prestare garanzia a mero
titolo provvisorio. In quest'ultimo caso la procedura sommaria continua e la
garanzia si estingue qualora l'imprenditore non renda verosimile il suo diritto
di pegno (compreso il rispetto del termine di quattro mesi dell'art. 839
cpv. 2 CC; op. cit., pag. 470 n. 1305; analogamente Praplan, op. cit., pag. 58 seg.).
Nella sentenza del
Tribunale federale 5A_838/2015 menzionata dal Pretore aggiunto si trattava di
statuire sull'adeguatezza di una garanzia bancaria prestata dopo la
conferma dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori e dopo che l'imprenditore aveva agito nel termine
impartitogli per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva. Ciò non
ha impedito al Tribunale federale di osservare, in un obiter dictum, che
qualora una sufficiente garanzia sia fornita durante la procedura di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, tale procedura va stralciata dal ruolo siccome
priva d'oggetto, sicché un'eventuale iscrizione superprovvisionale dell'ipoteca
legale va cancellata e all'artigiano o imprenditore va assegnato un termine per
la convalida definitiva della garanzia (consid. 1.2.2). Ove per contro – ha
soggiunto il Tribunale federale – una sufficiente garanzia sia prestata durante
la procedura di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, tale procedura va
dichiarata senza oggetto e stralciata dal ruolo nella misura in cui riguarda la
richiesta di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, mentre prosegue per
quanto riguarda la convalida definitiva della garanzia (consid. 1.2.3).
9.
Che il consid. 1.2.2
della sentenza 5A_838/2015 appena ricordata denoti una modifica di
giurisprudenza è poco probabile. Avesse inteso cambiare prassi in materia, il
Tribunale federale si sarebbe confrontato con il suo indirizzo precedente, per
di più citato ai consid. 1.1 e 1.2.1 del giudizio medesimo. Invece esso ha
pubblicato la sentenza in DTF 142
III 738, ma non il considerando in questione. Dopo quella decisione è
apparso inoltre un contributo di dottrina che induce a scartare l'ipotesi di una
nuova giurisprudenza (Vetter/Brunner, Die
hinreichende Sicherheit gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB, in: Jusletter.ch del
27.
febbraio 2017, n. 37 segg.). Gli autori di quel saggio sottolineano
come la prestazione di una garanzia sostitutiva comporti unicamente un cambio
di pegno, ma lascia invariato l'onere che incombe all'artigiano o imprenditore
di dimostrare il diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale (loc. cit., n. 37).
Se pertanto – essi spiegano – è prestata una garanzia sufficiente, la procedura
diventa senza oggetto unicamente per quanto concerne l'iscrizione provvisoria o
definitiva dell'ipoteca legale. L'adempimento dei presupposti dell'art. 837
cpv. 1 n. 3 e 839 cpv. 2 CC rimane oggetto di esame (loc. cit., n. 40).
Così,
nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata nel processo volto
all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, rimane da verificare se il
proprietario del fondo rinunci a difendersi nella procedura di
iscrizione provvisoria e si riservi di far valere le sue contestazioni nel
processo principale sulla convalida definitiva della garanzia oppure intenda
prestare garanzia a mero titolo provvisorio. Solo nella prima eventualità la procedura sommaria può essere
stralciata dal ruolo con assegnazione all'artigiano o imprenditore di un
termine entro cui promuovere l'azione di convalida. Nella seconda, invece, la
procedura sommaria continua, nel senso che l'artigiano o imprenditore deve
rendere verosimile il suo diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale, in
difetto di che la garanzia decade
(n. 41). L'opinione di Trezzini,
stando alla quale una procedura di iscrizione provvisoria va stralciata dal
ruolo ogni qual volta il convenuto presti una sufficiente garanzia sostitutiva
non può quindi essere seguita, seppure fondata sul consid. 1.2.2
della sentenza del Tribunale federale 5A_838/2015.
10.
In concreto AP 1 ha
prestato manifestamente la garanzia sostituiva a titolo provvisorio. Nella sua
comunicazione del 23 giugno 2017 al Pretore aggiunto egli dichiarava
univocamente che il deposito sostituisce l'ipoteca legale senza riconoscimento
alcuno delle pretese avversarie, riservandosi tutte le contestazioni – da lui
esposte poi nelle osservazioni del 26 giugno 2017 – e chiedendo che la
procedura seguisse il suo corso. Accertata la sostituzione dell'ipoteca legale
iscritta senza contraddittorio il 7 giugno 2017 con il deposito in
garanzia di fr. 67 676.11 e ordinata
la cancellazione dell'iscrizione “superprovvisionale” (decreto del
14.
luglio 2017), il Pretore aggiunto avrebbe dovuto proseguire così la
trattazione dell'istanza alla luce delle obiezioni mosse dal convenuto. Egli
non poteva stralciare la procedura d'iscrizione provvisoria dal ruolo,
dichiarandola priva d'oggetto e rinviare AP 1 a far valere le sue
argomentazioni nella causa di convalida. L'opposizione era chiara. Ne segue che
il decreto impugnato non resiste alla critica e va annullato.
11.
Non può trovare
ascolto invece la richiesta subordinata della ditta istante di demandare
eventualmente a questa Camera la decisione sulla sua istanza e sulle
contestazioni del convenuto. La causa non è ancora matura per il giudizio e non
è possibile sindacare in appello censure di merito su punti essenziali (art.
318.
cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) che una parte neppure ha discusso in questa sede.
D'altra parte non è compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale e
vagliare essa medesima, per la prima volta, se, non fosse stata prestata
garanzia, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sarebbe stata
confermata. La causa va rinviata così al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura
sommaria allo stadio in cui questa si trovava allorché egli ne ha decretato lo
stralcio.
12.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La AO 1
rifonderà inoltre all'appellante, assistito da un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
13.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 67 676.11 (sopra,
consid. 2) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, il decreto di stralcio impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché
riprenda la trattazione della procedura sommaria al punto in cui questa si
trovava quando egli l'ha tolta dal ruolo.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico della AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).