11.2018.41
Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento della figlia
30 luglio 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.41
Lugano
30 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4098 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° settembre 2016 da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 5 aprile 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
23 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973),
cittadino italiano, e AO 1 (1972), cittadina olandese, si sono sposati a __________
(Varese) il 25 giugno 2005. Dal matrimonio è nata J__________, l'11 luglio
2008. Il marito, avvocato, è responsabile dell'ufficio legale della __________
SA di __________. La moglie, ingegnere agroalimentare e dottoressa in
tossicologia, lavora per la __________ Sagl di __________, di cui è unica socia
(oltre che gerente con firma individuale). Inoltre essa è rappresentante e
consulente svizzera dell'Organizzazione __________, segretaria esecutiva di un'associazione
internazionale di biofarmaci e consulente per società internazionali di cosmetici
e detersivi, come pure consulente dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
Fatti
I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2015, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella
n. 676 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per
trasferirsi con la figlia in un appartamento ad Agno.
B. Il 1° settembre 2016 AO
1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
in uso dell'abitazione coniugale e l'affidamento di J__________ (riservato il
diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare di fr. 2560.–
mensili per la figlia dall'agosto del 2015 (assegni familiari compresi).
Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Il 1° agosto 2016 AO
1 è tornata con la figlia nell'abitazione coniugale di __________, il marito
essendosi trasferito ad __________.
C. All'udienza del 25
ottobre 2016, indetta per il dibattimento cautelare e dell'istanza a protezione
dell'unione coniugale, l'istante ha postulato altresì una partecipazione del convenuto alle spese
straordinarie per la figlia di fr.
856.75. AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione
dell'abitazione coniugale alla moglie e all'affidamento della figlia a
quest'ultima (riservato il suo il diritto di visita), ma ha offerto un
contributo alimentare per la sola figlia di fr. 455.– mensili (assegni
familiari non compresi) e ha chiesto di suddividere le spese straordinarie secondo
l'art. 286 cpv. 3 CC. Replicando, l'istante ha portato a fr. 3398.50 mensili la
richiesta di contributo alimentare per la figlia. In duplica il convenuto ha
mantenuto il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove.
Al termine dell'udienza AP 1 ha consentito a versare un contributo di
mantenimento per la figlia di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non
compresi) dal novembre del 2016. Vista l'entrata in vigore del nuovo diritto sul
mantenimento dei figli, il 13 aprile 2017 AO 1 ha postulato l'aumento del contributo
alimentare per J__________ a fr. 2332.15 mensili, più un contributo di
accudimento di fr. 2032.– mensili. All'udienza del 18 settembre 2017 AP 1 ha contestato
le nuove pretese dell'istante. Nel frattempo, l'8 agosto 2017, egli ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2017.189).
D. Il 28 novembre 2017
il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria a protezione dell'unione
coniugale. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'8 gennaio 2018 AO 1 ha postulato
un contributo alimentare per J__________ di fr. 4073.– mensili (assegni
familiari compresi). Nel proprio allegato del 18 settembre 2017 (recte:
9 gennaio 2018) il convenuto ha chiesto di fissare il contributo
alimentare per la figlia in fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi).
Con replica spontanea del 12 gennaio 2018 egli ha poi contestato le nuove pretese
formulate dall'istante nel memoriale conclusivo. Il 17 gennaio 2018 l'istante
ha duplicato, riaffermando il proprio punto di vista e comunicando che il
marito aveva interrotto il versamento spontaneo di fr. 1300.– mensili a titolo
di contributo alimentare, riducendolo a fr. 800.– mensili.
E. Statuendo con
sentenza del 23 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attributo l'abitazione coniugale in
uso alla moglie, ha affidato J__________ a quest'ultima, ha disciplinato il
diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi
alimentari per la figlia:
fr.
1254.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),
fr. 1860.– mensili dal
gennaio al luglio del 2017 (compresi),
fr. 1757.– mensili dall'agosto
del 2017 (compreso) e
fr. 2155.– mensili dal gennaio
del 2018 (compreso) in poi.
In tali importi non sono stati
considerati gli assegni familiari, “da versare in aggiunta, rispettivamente
possono essere incassati direttamente dalla madre”. Le spese processuali di complessivi fr. 6450.– sono state poste per un
terzo a carico dell'istante e per il resto
a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5775.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018
per ottenere – previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere ridotti
i contributi alimentari per la figlia come segue:
fr.
915.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),
fr. 979.– mensili dal
gennaio al luglio del 2017 (compresi),
fr. 919.– mensili dall'agosto
del 2017 (compreso),
fr. 1215.– mensili dal
gennaio del 2018 (compreso) in poi, oltre agli assegni familiari.
Con decreto del 17 aprile 2018 il presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18
maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello, quantunque nelle motivazioni
pretenda un contributo alimentare più alto di quello fissato dal Pretore. In una replica spontanea del 29 maggio
2018 AP 1 censura l'inammissibilità del nuovo calcolo sul contributo alimentare
per la figlia preteso dalla moglie. Con duplica spontanea del 1° giugno 2018 quest'ultima
riconferma il proprio punto di vista. Nell'agosto del 2018 AO 1 si è trasferita con la figlia a __________.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi
alimentari per la figlia in discussione davanti al Pretore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,
la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 26 marzo
2018.
Introdotto il 5 aprile 2018, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
All'appello il
convenuto allega il conteggio di stipendio del mese di gennaio 2018 e uno
scambio di posta elettronica intercorso fra i coniugi il 15 gennaio e il 16 marzo
2018.
Dal canto suo l'istante acclude alle sue osservazioni il proprio
certificato di salario 2017. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Di per sé
gli atti in questione non adempiono simili requisiti. Se non che, documenti
relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E
siccome nella fattispecie rimane litigioso proprio il contributo alimentare per
la figlia, nella misura in cui risulteranno utili per il giudizio i documenti
in rassegna potranno entrare in linea di conto.
3.
Litigioso rimane
nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la figlia. A tal
fine il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 7860.– mensili nel
2016, in fr. 7848.– mensili nel 2017 e in fr. 8225.– mensili dal gennaio
2018.
in poi (pag. 5 e 6), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5605.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con
spese accessorie fr. 1125.–, cassa malati fr. 402.70, assicurazione
complementare LCA fr. 185.30, spese
mediche non coperte dall'assicurazione fr. 89.15, leasing dell'automobile
fr. 502.20, assicurazione dell'automobile fr. 196.50, imposta di
circolazione fr. 142.75, spese di manutenzione dell'automobile fr. 24.90,
posteggio sul luogo di lavoro fr. 80.–, spese di trasferta fr. 200.–, ‟terzo pilastroˮ presso
la __________ Assicurazioni fr. 300.–, ‟terzo pilastroˮ presso
la __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA fr. 56.60, onere
fiscale fr. 1100.–), passato dal 1° agosto 2017 a fr. 5880.– mensili per l'aumento
della locazione e delle spese accessorie a fr. 1400.– mensili (pag. 7). Il
Pretore ha constatato così che al
convenuto rimaneva un margine disponibile di fr. 2872.– mensili nel 2016, di
fr. 2243.– mensili fino al luglio del 2017, di fr. 1968.– mensili dall'agosto del
2017.
e di fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag.
18).
Quanto a AO 1, il Pretore
ne ha calcolato il reddito in fr. 7134.– mensili nel 2016 (fr. 6534.–
mensili da attività lucrativa, fr. 466.70 mensili dalla pigione versata
dalla __________ Sagl, fr. 133.30 mensili incassati dalla pigione dello ‟Studioˮ),
in fr. 7013.– mensili nel 2017 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa,
fr. 479.20 mensili dalla pigione dello ‟Studioˮ) e in fr. 6534.–
mensili nel 2018 dalla sola attività lucrativa (pag. 10 e 11). Ne ha definito
poi il fabbisogno minimo in fr. 5337.– arrotondati (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, parrucchiere fr. 43.90,
interessi ipotecari e ammortamento fr. 62.50, premio dell'assicurazione stabili
fr. 106.30, “abbonamento caldaia” fr. 47.70, elettricità fr. 83.70, tassa d'uso
fognatura e rifiuti fr. 37.20, giardiniere fr. 150.–, cassa malati e assicurazione
complementare LCA fr. 633.40, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr.
172.
, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 28.–, leasing dell'automobile fr. 187.95, imposta di
circolazione fr. 63.30, ‟Assicurazione viaggi plusˮ fr. 6.–, ‟terzo
pilastroˮ presso la __________ Assicurazioni fr. 300.–, assicurazione sulla
vita presso la __________ __________ AG fr. 120.40, onere fiscale fr.
787.
), aumentato a fr. 5383.– mensili dal gennaio del 2017 (riduzione del
premio dell'assicurazione stabili a fr. 103.–, aumento della cassa malati e dell'assicurazione
complementare LCA a fr. 682.75: pag. 12 a metà). Onde
una disponibilità di fr. 1797.– mensili nel 2016, di fr.
1630.
– mensili nel 2017 e di fr. 1151.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza
impugnata, pag. 18).
Posto ciò, il Pretore ha stimato
il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della tabella 2018 correlata
alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo in fr. 1418.– mensili (dopo avere adattato il
costo dell'alloggio, della cassa malati e delle spese sanitarie a quello
effettivo e avere tolto l'assegno familiare, compreso nelle previsioni della
tabella). A tali importi egli ha addizionato fr. 620.– mensili nel 2016 (fr. 169.75
mensili per l'associazione Agape, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr.
28.70
mensili per campi estivi) e fr. 1795.– mensili dal 2017 in poi (fr.
169.75
mensili per l'associazione __________, fr. 241.15 mensili per la
baby-sitter, fr. 94.– mensili per campi estivi, fr. 38.75 mensili per campi da
sci e fr. 1251.40 mensili per la ragazza alla pari). Ne è risultato un
fabbisogno in denaro di complessivi fr. 2038.– mensili nel 2016 e di fr. 3213.–
mensili dal 2017 in poi (sentenza impugnata, pag. 17 in basso).
Nelle condizioni descritte
il primo giudice ha ripartito il
fabbisogno di J__________ in proporzione alla disponibilità dei due genitori, determinando così la
quota a carico del padre in fr. 1254.– mensili retroattivamente dal settembre del
2015, in fr. 1860.– mensili dal gennaio fino a luglio del 2017, in fr. 1968.–
mensili dall'agosto del 2017 e in fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi,
assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 18 e 19).
4.
Nel
caso in esame si pone anzitutto la questione di sapere se al momento in cui ha
emanato il giudizio impugnato, il 23 marzo 2018, il Pretore fosse ancora
competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove
una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in
secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in
concreto l'8 agosto 2017 (sopra, lett. D) .azione di divorzio, in effetti, la
competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade.
A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in simile evenienza,
sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di
divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF
138.
III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,
II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza
inc.11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7). Certo, le misure a protezione
dell'unione coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione
della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio
della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa
di stato può decidere di modificare o
sopprimere tali misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle
né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi.
Nel
passato questa Camera ha dato invero prova di indulgenza al riguardo, nel senso
che un paio di sentenze a protezione dell'unione coniugale emanate nel corso
di una procedura di divorzio sono state convertite in decreti cautelari nelle
rispettive cause di stato (sentenze inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018
consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 2). Si trattava però di
situazioni limite, giustificate dall'economia di giudizio. Nella fattispecie
le contingenze sono diverse, già per il fatto che la decisione impugnata
andrebbe considerata in parte come sentenza a tutela dell'unione coniugale per
quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di
divorzio e in parte come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di
tempo successivo. Ed essa non può essere trattata come un giudizio bivalente (cfr.
I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid.
7). Si aggiunga che una deroga alla competenza per materia posta dal
diritto federale non sarebbe lecita nemmeno – per ipotesi – con l'autorizzazione
delle parti (Haldy in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 4 ad art. 4). Poco importa perciò che nel
Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale
e giudice del divorzio.
5.
Ne discende che in
concreto, quando ha statuito il 23 marzo 2018 a tutela dell'unione coniugale,
il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al
periodo precedente la litispendenza della
causa di divorzio, intervenuta l'8 agosto 2017. Non era più abilitato
invece a modificare i contributi di mantenimento dovuti alla figlia dopo tale
data. Il giudizio impugnato dev'essere perciò annullato nella misura in cui il
Pretore ha giudicato (a protezione dell'unione coniugale) sui contributi
alimentari litigiosi dopo l'8 agosto 2017. Al proposito solo il giudice
del divorzio potrà statuire cautelarmente, tenendo conto dei mutamenti
intervenuti dopo di allora.
6.
AP 1 contesta in
primo luogo il reddito di fr. 8225.– mensili netti dal gennaio 2018 accertato
dal Pretore, sostenendo che esso non eccede fr. 7963.35 mensili, “visto l'aumento
della deduzione relativa alla LPP da fr. 610.35 mensili a fr. 871.90 mensili, come
risulta dalla busta paga di gennaio 2018”. L'appellante
invocando circostanze successive all'agosto 2017 (litispendenza dell'azione di
merito), sul quale il Pretore non poteva statuire a tutela dell'unione
coniugale, la contestazione esula tuttavia dai limiti del giudizio e non può
essere sindacata a protezione dell'unione coniugale.
Nelle osservazioni all'appello AO 1
rimprovera al marito di non avere prodotto i certificati di stipendio del 2016,
del 2017 e del 2018 dai quali risulterebbe la riscossione di bonus annui. A suo
parere, visto che il marito percepisce simili indennità fin dal 2013, il
reddito di lui va rivalutato in fr. 8655.– mensili sin dal 2015 in poi. Così argomentando,
l'interessata si limita tuttavia a riproporre la propria tesi, ma non si
confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui “non
sussistono sufficienti elementi per ritenere che con ogni verosimiglianza il
marito abbia ricevuto nel 2017 e incasserà in futuro altri premi e/o bonus. La
variabilità degli importi ottenuti in passato, come pure le difficoltà
dell'azienda nel corso dell'ultimo anno, rendono con ogni verosimiglianza
plausibile che __________ SA prescinderà dal premiare i propri dipendenti”
(sentenza impugnata, pag. 7). In condizioni siffatte non soccorrono le premesse
per imputare al convenuto un'entrata ipotetica. Data la mancata riscossione di
bonus nel 2016 e nel 2017, si giustifica ad ogni modo di accertare il reddito
del marito in modo differenziato secondo i periodi di pagamento dei contributi
alimentari (cfr. RtiD i-2012 pag. 879 consid. 4 in fine).
7.
In merito al reddito della
moglie, oltre a quello da attività lucrativa, il Pretore ha tenuto conto del
fatto che essa percepiva dalla __________ Sagl una pigione per la locazione di un vano dell'abitazione
coniugale. Egli ha accertato nondimeno che dopo avere ristrutturato tale spazio
per creare uno “studio” da appigionare a terzi, la superficie messa a disposizione
per l'attività professionale è diminuita da 30 a circa 10 m², ciò che comportava
una ‟riduzione/soppressione” della pigione. Premesso ciò, sulla scorta
degli estratti bancari e della contabilità della società il primo giudice ha
appurato che nel 2016 la ditta ha versato solo sette mensilità di fr. 800.–,
sicché ha computato nel reddito della moglie una pigione media di fr. 466.70
mensili fino al 31 dicembre 2016. Quanto
all'entrata derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, il Pretore ha
conteggiato fr. 133.30 mensili nel 2016 e fr. 479.20 mensili nel 2017.
a) L'appellante
sostiene che per la locazione alla ditta
della moglie di un locale dell'abitazione coniugale, nelle entrate dell'interessata
vanno inseriti anche nel 2017 almeno fr. 266.65 mensili. Egli ritiene che la
società, senza problemi finanziari, può senz'altro versare una pigione “proporzionalmente
ridotta alla diminuzione della superficie”. Quanto invece alla locazione dello
‟studioˮ, secondo l'appellante anche nel 2018 va computata nel reddito
della moglie una pigione, poiché quantunque l'ultimo contratto sia scaduto nel
novembre del 2017 “non vi sono motivi che ostano ad una nuova locazione”. Tanto
più – egli fa valere – che ora il vano è locato a una studentessa americana
come attesta uno scambio di posta elettronica tra i coniugi prodotto in questa
sede. A suo avviso, quindi, il reddito della moglie ammonta a fr. 7245.–
mensili nel 2016, a fr. 7280.– mensili nel 2017 e a fr. 7280.– mensili dal
2018.
in poi.
b) Nella fattispecie non è contestato che
con la ristrutturazione dell'alloggio coniugale è stato creato uno “studio”
appigionato a terzi e che la superficie del locale messo a disposizione della __________
Sagl, che versava una pigione di fr. 800.– mensili, è diminuito da 30 a circa
10.
m². Ora, apparentemente tale spazio
è tuttora occupato dalla società. Resta il fatto che la superficie in questione
è irrisoria e, a un giudizio di verosimiglianza, fuori mercato. A un sommario
esame non soccorrono dunque le premesse per computare all'interessata
un'entrata potenziale. Quanto
all'introito derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, la censura
riguarda un periodo successivo all'agosto 2017, di modo che trascende i limiti
del presente giudizio.
c) Nelle
osservazioni all'appello AO 1 rimprovera al Pretore di avere calcolato il
reddito da attività lucrativa su una media di tre anni (dal 2013 al 2015) senza
tenere conto che agli atti figura il certificato di stipendio del 2016 e i
conteggi mensili del 2017. A suo avviso, quindi, le sue entrate, comprese le
pigioni, si attestano in complessivi fr. 6660.65 mensili nel 2016 e in fr.
6723.80
mensili nel 2017. In concreto non è per vero dato di capire – né il
Pretore spiega – come mai in presenza di una lavoratrice dipendente il reddito
sia stato calcolato sulla media di più anni, mentre determinante è il reddito
netto conseguito al momento del giudizio (RtiD
I-2012
pag. 879 consid. 4). Per di più, il certificato di salario 2017 prodotto in questa sede attesta un guadagno
di fr. 6245.– mensili, già dedotta la quota di assegni familiari
percepiti dalla dipendente. Tale dato non si scosta apprezzabilmente da quella
degli anni precedenti (fr. 6060.65 nel 2016, fr. 6058.– nel 2015), sicché nemmeno
si giustifica di operare una media sull'arco di più anni. Ne segue che il
reddito della moglie risulta di fr. 6845.– mensili nel 2016 (fr. 6245.– dall'attività
professionale, fr. 466.70 dalla pigione __________, fr. 133.30 dalla locazione
dello studio) e in fr. 6380.– mensili arrotondati nel 2017 (fr. 6245.– dall'attività
professionale, fr. 133.30 dalla locazione dello studio).
8.
Per
quel che è del fabbisogno minimo della moglie, l'appellante non muove critiche.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 rileva per contro di avere fatto valere in
prima sede il proprio dispendio effettivo, mentre il Pretore ha calcolato il
fabbisogno minimo “allargato” di lei facendo capo al metodo usualmente
applicato in caso di ripartizione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare.
A suo parere, in caso di ridefinizione dei contributi alimentari per la figlia tra
i coniugi va ripartita perciò l'eventuale eccedenza. La questione è delicata e
sarà affrontata in appresso. Per ora basti accertare che l'interessata non
contesta le voci del dispendio effettivo stralciate dal primo giudice, tant'è
che nei suoi calcoli essa medesima si
diparte dall'importo di fr. 5383.– mensili.
9.
Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante chiede che il
contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 620.– mensili nel 2016 e in
fr. 1795.– mensili dal 2017 sia ridotto a fr. 105.– mensili nel 2016, a
fr. 409.50 mensili nel 2017 e a fr. 685.– mensili nel 2018. A mente sua, i
costi per la baby-sitter e la ragazza alla pari sono eccessivi, mentre quelli
dell'associazione Agape si sono estinti nel settembre del 2017. Nel contributo
non rientrano inoltre i costi straordinari per i campi da sci e i campi estivi.
Il “debito mantenimento” di J__________ ammonta
perciò a fr. 1523.–
mensili nel 2016, a fr. 1827.50 mensili nel 2017 e a fr. 2103.– mensili
dal 2018 in poi.
a) La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20
marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause pendenti, ma – contrariamente a quanto chiede l'appellante
– solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio dopo il 1° gennaio
2017.
(I CCA, sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019 consid. 7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch
2018.
pag. 587). Un contributo di accudimento per il periodo anteriore al 31 dicembre
2016.
non entra pertanto in considerazione.
b) Trattandosi
in concreto di definire contributi alimentari dal 1° settembre 2015, si
deve far capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo di quell'anno, non – come il Pretore –
all'applicazione retroattiva della tabella correlata alle raccomandazioni del
2018.
Il fabbisogno in denaro del figlio va poi ancorato all'indice
nazionale dei prezzi al consumo, per il che il contributo di mantenimento segue
automaticamente l'adeguamento al rincaro (RtiD
II-2014
pag. 749 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2
aprile 2019 consid. 5a). La posta
per “cura e educazione”, da riconoscere al genitore affidatario che esercitando
un'attività lucrativa non poteva occuparsi personalmente dei figli, contemplata
dalle citate raccomandazioni, andava poi commisurata al grado d'occupazione di quel genitore (Rep. 1996
pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104
del 2 aprile 2019 consid. 5b).
c) I dati
della tabella 2015 riferiti a un figlio unico dal 7° anno di età contemplano un fabbisogno in denaro di fr.
1925.
– mensili, compreso l'importo di fr. 460.– per “cura e
educazione”. Relativamente a quest'ultima posta è pacifico che la spesa effettiva di una baby sitter o di una
ragazza alla pari si sostituisce alla posta per cura e educazione prevista dalle
note raccomandazioni nel fabbisogno in denaro dei figli, tranne che il coniuge
affidatario renda verosimile di essere sgravato dalla cura e dall'educazione
solo in parte (I CCA, sentenza inc.
11.2013.12
del 4 febbraio 2015 consid. 9a con riferimenti). Posto
ciò, nella misura in cui l'appellante nega la necessità di una baby sitter nel
2018, ritiene eccessivo il costo della ragazza alla pari assunta dalla moglie
nel settembre del 2017 e fa valere la decadenza della spesa del collocamento
presso l'Associazione __________, sempre dal settembre del 2017, le relative censure
cadono nel vuoto perché riguardano fatti successivi alla litispendenza della
causa di divorzio (sopra, consid. 5). Per il resto, non è dato a divedere come
mai sulla base di nove conteggi mensili il Pretore avrebbe dovuto calcolare la
media dei costi della baby sitter sull'arco di dodici mesi. Al riguardo non soccorre
diffondersi oltre.
d) Riguardo
alla spesa di fr. 465.– per il “campo da sci”, dagli atti si evince che per
finire essa si riduce al costo di due lezioni private a __________, compresa
la giornaliera e la trasferta, risalenti al 27 febbraio (2 ore) e al 2 marzo
2017.
(4 ore: doc. DDDD, 14° foglio). Tenuto conto che la posta “altre spese” delle note raccomandazioni comprende, tra l'altro,
i costi di attività sportive (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà), a un sommario esame le spese di
due giornate sciistiche possono ritenersi rientrare nella norma e reputarsi quindi
comprese nella citata posta.
f) In
merito alle spese per i “campi estivi”, si
conviene che la spesa di attività extrascolastiche, come partecipazione a corsi
estivi, è straordinaria e non compresa nelle “altre
spese” delle citate raccomandazioni (I CCA,
sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 6c). Nel caso in
esame, come ha accertato il Pretore, l'attività professionale dei coniugi a
tempo pieno implica la necessità di far capo a terzi per la cura di J__________.
Così, durante le vacanze estive, quest'ultima ha frequentato quotidianamente le
attività offerte dall'associazione Agape (Doc. DDDD, 12°, 16°, 18° e 19°
foglio) o dall'A__________ (doc. DDDD, 17° foglio), ciò che costituisce – a un
esame di verosimiglianza – la continuazione in quel periodo del collocamento
presso terzi per il resto dell'anno. E trattandosi, sempre a un sommario
esame, di una spesa per “cure ed educazione” che sostituisce quella tabellare,
non vi sono ragioni per disconoscerla.
g) In
definitiva, decorrendo pacificamente il contributo alimentare dal settembre del
2015, fino al 31 dicembre di quell’anno va riconosciuto a titolo di “cura ed
educazione” l'importo tabellare di fr. 460.– mensili. Dopo di allora va tenuto
conto della spesa effettiva (servizio “__________” dell'associazione __________,
colonia estiva e baby sitter), di complessivi fr. 405.– mensili arrotondati. Dandosi
contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica
inoltre di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag.
880.
in alto). Ne risulta un importo di fr. 420.– mensili. Adattato il costo
dell'alloggio a quello effettivo della genitrice affidataria (fr. 565.– mensili) e dedotto l'assegno familiare, il fabbisogno
in denaro di J__________ dal settembre del 2015 fino al 31 dicembre 2016 ammonta
di conseguenza a fr. 1885.– mensili.
h) Dal 1° gennaio 2017 la menzionata posta
per “cura e educazione” è sostituita – come si è anticipato – da un “contributo
di accudimento”, ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura e
educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal
genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto
manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto
esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò
permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo
allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484
consid. 4.1). Se invece il
figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano a essere considerati,
come in passato, alla stregua di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio
(FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).
In concreto la genitrice affidataria risulta in grado di sopperire non
solo al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche al proprio
dispendio effettivo, tant'è che essa nemmeno pretende un contributo alimentare.
Non sussistono dunque i presupposti
per riconoscere un contributo di accudimento.
Trattandosi
dei costi della baby sitter, del servizio “__________” e delle colonie estive, essi
non rientrano nella nozione di “contributo di accudimento”, giacché non
riguardano la madre affidataria, ma fanno parte dei costi diretti da
conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. Dal 1° gennaio 2017 il
fabbisogno in denaro di J__________ fissato sulla scorta della tabella annua
delle note raccomandazioni, adeguate le voci “locazione e spese accessorie”
(fr. 565.–), premio della cassa malati (fr. 158.25), spese sanitarie (fr. 44.70),
aggiunti i costi diretti delle cure (fr. 510.–) e dedotto l'assegno familiare
(fr. 200.–), va stabilito così in fr. 1855.– mensili.
10.
AO
1.
rileva, nelle osservazioni all'appello,
che in prima sede essa aveva fatto valere il fabbisogno effettivo della figlia,
ma che il Pretore, vista la buona situazione economica della famiglia, si è
limitato a maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro previsto dalle note
raccomandazioni. A suo avviso, pertanto, il fabbisogno effettivo di J__________
ammonta a fr. 2147.49 mensili.
a) Che le previsioni delle citate tabelle annue possano
essere individualizzate è vero. A tal fine occorre però che il fabbisogno
effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato
in una maggiorazione globale (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8c con rinvio alla sentenza
del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 6.4).
L'interessata trascura che il primo giudice si è fondato sulle note raccomandazioni,
rimproverandole di fondarsi da parte sua su “specchietti riassuntivi
allestiti (…) che rinviano sistematicamente e in modo generico a plichi di
documentazione bancaria (estratti) e a plichi di fatture (…). Tale scelta non
può essere protetta laddove costei pretende che questo giudice ricostruisca la
sua situazione contabile poiché nella condizione di disporre della relativa
documentazione” (sentenza impugnata pag.
14.
a metà con rinvio alla pag. 12 in fine). In questa sede l'interessata si
limita una volta di più a quantificare le spese effettive rinviando
genericamente ai documenti agli atti, ma i
doc. BBB e PP sono estratti bancari dai quali poco o punto si evince, tanto
meno a un sommario esame. Chi sceglie di fondarsi sul calcolo delle spese
effettive deve indicare con chiarezza quali addebiti risultanti
dai citati estratti dimostrino il dispendio per vitto,
abbigliamento, vacanze, viaggi, regali, ristoranti, cinema e divertimenti, attività
sportive e così via. Non incombe al giudice promuovere ricerche in ponderosi carteggi del
processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte, il principio
inquisitorio illimitato non dispensando i genitori da una collaborazione
attiva alla procedura, né esonerandoli dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti
(DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3).
b) In
merito agli altri costi il Pretore ha già tenuto conto degli interessi
ipotecari effettivamente pagati dall'istante e ha incluso nel fabbisogno “allargato”
di lei tutte le altre spese relative all'abitazione. Quanto alle lezioni
sportive e alle ‟altre spese sportiveˮ, l'interessata medesima definisce
tali costi straordinari, tant'è che ne addebitava al marito la metà (allegato
presentato dalla moglie all'udienza del 25 ottobre 2016, ultima pagina con
rinvio al doc. FF). Per quanto si riferisce infine alla voce ‟altri:
materiale scolastico (zaino ecc.), spese amministrative (passaporto,
documenti), spese casa (asciugamani, TV, lampade, macchina caffè, stereo, ecc),
libri. Giochi, spese postali ecc.ˮ, il doc. III, sul quale essa fonda la
pretesa, è una confusa lista di spese dalla quale neppure emerge l'importo
rivendicato. La maggior parte dei costi elencati in tale documento riguardano
poi la ristrutturazione della casa per la creazione del nuovo studio, costi che
non concernono manifestamente il fabbisogno in denaro della figlia. In simili
circostanze non può essere rimproverato al Pretore di avere sostituito l'importo
tabellare con spese effettive debitamente rese verosimili.
c) Più
delicata è la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro, da applicare in
caso di condizioni economiche particolarmente
favorevoli (cfr. RtiD II-2010 pag. 632
con rinvii). In concreto il Pretore, dopo aver addotto che “il
fabbisogno di J__________ è definito sulla base delle note raccomandazioni, con
i correttivi sino ad oggi ammessi, integrando eventuali costi diretti per la
cura da parte di terzi e per l’accudimento del genitore affidatario
rispettivamente applicando una maggiorazione del 25% dandosi un alto tenore di
vita”, per finire non ha applicato tale supplemento. Ora,
nel caso specifico le entrate della famiglia superano fr. 15 000.– netti mensili e raggiungono i
livelli di reddito che giustificano, secondo la prassi di questa Camera, la maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei
figli. In virtù del principio inquisitorio illimitato, applicando tale
supplemento linearmente sull'intera previsione della tabella annua, compresa la
posta per cura e educazione (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d; I CCA, sentenza
inc. 11.2016.87 del 20 dicembre 2017 consid. 7c), il fabbisogno in denaro di J__________ passa a fr. 2355.– mensili
dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016 e a fr. 2320.– mensili dal 1° gennaio
2017.
in poi.
11.
Circa il
riparto del contributo alimentare per la figlia tra i genitori, il primo
giudice, preso atto che l'istante “non si è opposta” al metodo di calcolo proposto del convenuto, ha
suddiviso il mantenimento della figlia in base alla disponibilità di ogni
genitore. AO 1 critica – come detto – tale metodo, sostenendo che, non avendo
calcolato i fabbisogni delle parti sulla base dei dispendi effettivi, il
Pretore ha indirettamente fatto capo al metodo della ripartizione a metà
dell'eccedenza nel bilancio familiare, senza però attribuirla.
a) Per definire i contributi alimentari da un coniuge
all'altro nelle cause a protezione dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari in cause di divorzio) questa
Camera ha abitualmente adottato il metodo “abituale” consistente nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiami). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale,
tuttavia, il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza si
applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché
interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate
(RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi
sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non
lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai
parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF
140.
III 339 consid. 4.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.9
del 7 novembre 2017, consid. 5).
Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie
domestiche separate siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può
pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di
vita precedente la separazione. Per il calcolo fa stato allora il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che
postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie
per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015
pag. 880 consid. a). Determinanti in tal caso non sono i parametri che
disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che
il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita
anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza,
già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di
vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica (I CCA,
sentenze inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017, consid. 5). Il metodo fondato
sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi – né tanto meno combinato – con quello consistente
nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi,
suddividendo l'eccedenza a metà (DTF 140 III 485 consid. 3.5. 2; sentenza del Tribunale
federale
5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3, in:
FamPra.ch
2019.
pag. 218; I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio 2017 consid. 6b).
b) Nella fattispecie, ravvisandosi una situazione
economica particolarmente favorevole della famiglia, per determinare il
contributo alimentare in favore della moglie il Pretore avrebbe dovuto
applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. In
tal caso, non operandosi alcuna suddivisione a metà dell'eccedenza, per definire
il riparto del mantenimento del figlio tra i genitori la disponibilità
economica di ogni singolo coniuge permette di rispettare le condizioni
dell'art. 285 cpv. 1 CC, segnatamente le possibilità di ciascun genitore. Tale
criterio appare a maggior ragione consono e sostenibile nel caso in esame, l'istante
non rivendicando alcun contributo alimentare per sé. Non si disconosce che il Pretore non ha determinato
il fabbisogno effettivo della moglie e a ragione costei avrebbe potuto
dolersene. Sta di fatto che, come si è visto, per finire l'interessata non muove
contestazioni sull'importo riconosciutole dal primo giudice. In proposito non
occorre dunque attardarsi.
12.
Alla luce di quanto precede la situazione della famiglia si
presenta come segue:
Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016
reddito
del marito fr. 8 477.—
fabbisogno
minimo del marito fr. 5 605.—
disponibilità fr.
2.
872.— mensili
reddito della moglie fr.
6.
845.—
fabbisogno minimo
della moglie fr. 5 337.––
disponibilità fr.
1.
508.— mensili
fabbisogno
in denaro di J__________ fr. 2 355.–– mensili
AP 1 deve destinare a J__________: fr.
1.
545.— mensili
oltre agli
assegni familiari.
Dal
1° gennaio 2017 in poi
reddito
del marito fr. 7 848.—
fabbisogno
minimo del marito fr. 5 605.—
disponibilità fr.
2.
243.— mensili
reddito della moglie fr.
6.
380.—
fabbisogno minimo
della moglie fr. 5 383.––
disponibilità fr.
997.
— mensili
fabbisogno
in denaro di J__________ fr. 2 320.–– mensili
AP 1 deve destinare a J__________: fr.
1.
605.— mensili
oltre agli
assegni familiari.
Ne
segue che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Poco importa che nel
primo periodo la spettanza della figlia risulti più alta rispetto a quella decisa
dal Pretore. In virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è
vincolata invero alle richieste di giudizio, senza che ciò si traduca in una reformatio
in peius (sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017 del 9 ottobre 2017
consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30
marzo 2012 consid. 9 con rinvii).
13.
Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado
di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento
del giudizio impugnato per il lasso di tempo successivo alla litispendenza
della causa di divorzio, ma non la riforma della sentenza pretorile nel senso
da lui auspicato. Esce vittorioso in parte sulla riduzione del contributo
alimentare per la figlia dal 1° gennaio 2017, ma sconfitto su quello dal
1° settembre 2015 in poi. Tutto ponderato, si
giustifica così che sopporti due quinti delle spese con il diritto di vedersi
rifondere dalla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un quinto
dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo
inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado. Tenuto conto delle
rispettive richieste di contributo alimentare per la figlia (fr. 4073.– mensili
l'istante, fr. 800.– mensili il convenuto), il grado di soccombenza può
ritenersi sostanzialmente paritario. Si
giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare
le ripetibili.
14.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Le misure a
protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.
4.
), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
7. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia J__________:
Dal
1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016:
fr.
1545. – mensili, assegni familiari non compresi;
Dal
1° gennaio 2017 in poi:
fr.
1605.– mensili, assegni familiari non compresi.
Il
contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale
svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel
gennaio del 2016 in base all'indice del novembre precedente, valendo come
indice di base quello del settembre 2015, ferma restando per il debitore la
possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha
beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.
8. Le
spese processuali di fr. 6450.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese di appello, di
fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico
di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).