Lexipedia

Decisione

11.2018.41

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento della figlia

30 luglio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2015, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ (particella

n. 676 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per

trasferirsi con la figlia in un appartamento ad Agno.

B. Il 1° settembre 2016 AO

1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione

del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione

in uso dell'abitazione coniugale e l'affidamento di J__________ (riservato il

diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare di fr. 2560.–

mensili per la figlia dall'agosto del 2015 (assegni familiari compresi).

Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Il 1° agosto 2016 AO

1 è tornata con la figlia nell'abitazione coniugale di __________, il marito

essendosi trasferito ad __________.

C. All'udienza del 25

ottobre 2016, indetta per il dibattimento cautelare e dell'istanza a protezione

dell'unione coniugale, l'istante ha postulato altresì una partecipazione del convenuto alle spese

straordinarie per la figlia di fr.

856.75. AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione

dell'abitazione coniugale alla moglie e all'affidamento della figlia a

quest'ultima (riservato il suo il diritto di visita), ma ha offerto un

contributo alimentare per la sola figlia di fr. 455.– mensili (assegni

familiari non com­presi) e ha chiesto di suddividere le spese straordinarie secondo

l'art. 286 cpv. 3 CC. Replicando, l'istante ha portato a fr. 3398.50 mensili la

richiesta di contributo alimentare per la figlia. In duplica il convenuto ha

mantenuto il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove.

Al termine dell'udienza AP 1 ha consentito a versare un contributo di

mantenimento per la figlia di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non

compresi) dal novembre del 2016. Vista l'entrata in vigore del nuovo diritto sul

mantenimento dei figli, il 13 aprile 2017 AO 1 ha postulato l'aumento del contributo

alimentare per J__________ a fr. 2332.15 mensili, più un contributo di

accudimento di fr. 2032.– mensili. All'udienza del 18 settembre 2017 AP 1 ha contestato

le nuove pretese dell'istante. Nel frattempo, l'8 agosto 2017, egli ha promosso

azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2017.189).

D. Il 28 novembre 2017

il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria a protezione dell'unione

coniugale. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusio­ni scritte. Nel suo memoriale dell'8 gennaio 2018 AO 1 ha postulato

un contributo alimentare per J__________ di fr. 4073.– mensili (assegni

familiari compresi). Nel proprio allegato del 18 settembre 2017 (recte:

9 gennaio 2018) il convenuto ha chiesto di fissare il contributo

alimentare per la figlia in fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi).

Con replica spontanea del 12 gennaio 2018 egli ha poi contestato le nuove pretese

formulate dall'istante nel memoriale conclusivo. Il 17 gennaio 2018 l'istante

ha duplicato, riaffermando il proprio punto di vista e comunicando che il

marito aveva interrotto il versamento spontaneo di fr. 1300.– mensili a titolo

di contributo alimentare, riducendolo a fr. 800.– mensili.

E. Statuendo con

sentenza del 23 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attributo l'abitazione coniugale in

uso alla moglie, ha affidato J__________ a quest'ultima, ha disciplinato il

diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi

alimentari per la figlia:

fr.

1254.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),

fr. 1860.– mensili dal

gennaio al luglio del 2017 (compresi),

fr. 1757.– mensili dall'agosto

del 2017 (compreso) e

fr. 2155.– mensili dal gennaio

del 2018 (compreso) in poi.

In tali importi non sono stati

considerati gli assegni familiari, “da versare in aggiunta, rispettivamente

possono essere incassati direttamente dalla madre”. Le spese processuali di complessivi fr. 6450.– sono state poste per un

terzo a carico dell'istante e per il resto

a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5775.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018

per ottenere – previo conferimento

dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere ridotti

i contributi alimentari per la figlia come segue:

fr.

915.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),

fr. 979.– mensili dal

gennaio al luglio del 2017 (compresi),

fr. 919.– mensili dall'agosto

del 2017 (compreso),

fr. 1215.– mensili dal

gennaio del 2018 (compreso) in poi, oltre agli assegni familiari.

Con decreto del 17 aprile 2018 il presidente di questa

Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18

maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello, quantunque nelle motivazioni

pretenda un contributo alimentare più alto di quello fissato dal Pretore. In una replica spontanea del 29 maggio

2018 AP 1 censura l'inammissibilità del nuovo calcolo sul contributo alimentare

per la figlia preteso dalla moglie. Con duplica spontanea del 1° giugno 2018 quest'ultima

riconferma il proprio punto di vista. Nell'agosto del 2018 AO 1 si è trasferita con la figlia a __________.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi

alimentari per la figlia in discussione davanti al Pretore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,

la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 26 marzo

2018.

Introdotto il 5 aprile 2018, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

All'appello il

convenuto allega il conteggio di stipendio del mese di gennaio 2018 e uno

scambio di posta elettronica intercorso fra i coniugi il 15 gennaio e il 16 marzo

2018.

Dal canto suo l'istante acclude alle sue osservazioni il proprio

certificato di salario 2017. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Di per sé

gli atti in questione non adempiono simili requisiti. Se non che, documenti

relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza

riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E

siccome nella fattispecie rimane litigioso proprio il contributo alimentare per

la figlia, nella misura in cui risulteranno utili per il giudizio i documenti

in rassegna potranno entrare in linea di conto.

3.

Litigioso rimane

nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la figlia. A tal

fine il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 7860.– mensili nel

2016, in fr. 7848.– mensili nel 2017 e in fr. 8225.– mensili dal gennaio

2018.

in poi (pag. 5 e 6), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5605.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, locazione con

spese accessorie fr. 1125.–, cassa malati fr. 402.70, assicurazione

complementare LCA fr. 185.30, spese

mediche non coperte dall'assicurazione fr. 89.15, leasing dell'automobile

fr. 502.20, assicurazione dell'automobile fr. 196.50, imposta di

circolazione fr. 142.75, spese di manutenzione dell'automobile fr. 24.90,

posteggio sul luogo di lavoro fr. 80.–, spese di trasferta fr. 200.–, ‟terzo pilastroˮ presso

la __________ Assicurazioni fr. 300.–, ‟terzo pilastroˮ presso

la __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA fr. 56.60, onere

fiscale fr. 1100.–), passato dal 1° agosto 2017 a fr. 5880.– mensili per l'aumento

della locazione e delle spese accessorie a fr. 1400.– mensili (pag. 7). Il

Pretore ha constatato così che al

convenuto rimaneva un margine disponibile di fr. 2872.– mensili nel 2016, di

fr. 2243.– mensili fino al luglio del 2017, di fr. 1968.– mensili dall'agosto del

2017.

e di fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag.

18).

Quanto a AO 1, il Pretore

ne ha calcolato il reddito in fr. 7134.– mensili nel 2016 (fr. 6534.–

mensili da attività lucrativa, fr. 466.70 mensili dalla pigione versata

dalla __________ Sagl, fr. 133.30 mensili incassati dalla pigione dello ‟Studioˮ),

in fr. 7013.– mensili nel 2017 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa,

fr. 479.20 mensili dalla pigione dello ‟Studioˮ) e in fr. 6534.–

mensili nel 2018 dalla sola attività lucrativa (pag. 10 e 11). Ne ha definito

poi il fabbisogno minimo in fr. 5337.– arrotondati (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, parrucchiere fr. 43.90,

interessi ipotecari e ammortamento fr. 62.50, premio dell'assicurazione stabili

fr. 106.30, “abbonamento caldaia” fr. 47.70, elettricità fr. 83.70, tassa d'uso

fognatura e rifiuti fr. 37.20, giardiniere fr. 150.–, cassa malati e assicurazione

complementare LCA fr. 633.40, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr.

172.

, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia

domestica fr. 28.–, leasing dell'automobile fr. 187.95, imposta di

circolazione fr. 63.30, ‟Assicurazione viaggi plusˮ fr. 6.–, ‟terzo

pilastroˮ presso la __________ Assicurazioni fr. 300.–, assicurazione sulla

vita presso la __________ __________ AG fr. 120.40, onere fiscale fr.

787.

), aumentato a fr. 5383.– mensili dal gennaio del 2017 (riduzione del

premio dell'assicurazione stabili a fr. 103.–, aumento della cassa malati e dell'assicurazione

complementare LCA a fr. 682.75: pag. 12 a metà). Onde

una disponibilità di fr. 1797.– mensili nel 2016, di fr.

1630.

– mensili nel 2017 e di fr. 1151.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza

impugnata, pag. 18).

Posto ciò, il Pretore ha stimato

il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della tabella 2018 correlata

alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 1418.– mensili (dopo avere adattato il

costo dell'alloggio, della cassa malati e delle spese sanitarie a quello

effettivo e avere tolto l'assegno familiare, compreso nelle previsioni della

tabella). A tali importi egli ha addizionato fr. 620.– mensili nel 2016 (fr. 169.75

mensili per l'associazione Agape, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr.

28.70

mensili per campi estivi) e fr. 1795.– mensili dal 2017 in poi (fr.

169.75

mensili per l'associazione __________, fr. 241.15 mensili per la

baby-sitter, fr. 94.– mensili per campi estivi, fr. 38.75 mensili per campi da

sci e fr. 1251.40 mensili per la ragazza alla pari). Ne è risultato un

fabbisogno in denaro di complessivi fr. 2038.– mensili nel 2016 e di fr. 3213.–

mensili dal 2017 in poi (sentenza impugnata, pag. 17 in basso).

Nelle condizioni descritte

il primo giudice ha ripartito il

fabbisogno di J__________ in proporzione alla disponibilità dei due genitori, determinando così la

quota a carico del padre in fr. 1254.– mensili retroattivamente dal settembre del

2015, in fr. 1860.– mensili dal gennaio fino a luglio del 2017, in fr. 1968.–

mensili dall'agosto del 2017 e in fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi,

assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 18 e 19).

4.

Nel

caso in esame si pone anzitutto la questione di sapere se al momento in cui ha

emanato il giudizio impugnato, il 23 marzo 2018, il Pretore fosse ancora

competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove

una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in

secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in

concreto l'8 agosto 2017 (sopra, lett. D) .azione di divorzio, in effetti, la

competenza per materia del giudice a protezione del­l'unione coniugale decade.

A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in simile evenienza,

sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di

divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF

138.

III 648 consid. 3.3.2; analoga­mente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,

II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza

inc.11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7). Certo, le misure a protezione

del­l'unio­ne coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione

della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio

della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa

di stato può decidere di modificare o

sopprimere tali misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle

né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi.

Nel

passato questa Camera ha dato invero prova di indulgenza al riguardo, nel senso

che un paio di sentenze a protezione del­l'unione coniugale emanate nel corso

di una procedura di divorzio sono state convertite in decreti cautelari nelle

rispettive cause di stato (sentenze inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018

consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 2). Si trattava però di

situazioni limite, giustificate dal­l'economia di giudizio. Nella fattispecie

le contingenze sono diverse, già per il fatto che la decisione impugnata

andrebbe considerata in parte come sentenza a tutela dell'unione coniugale per

quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di

divorzio e in parte come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di

tempo successivo. Ed essa non può essere trattata come un giudizio bivalente (cfr.

I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid.

7). Si aggiunga che una deroga alla competenza per materia posta dal

diritto federale non sarebbe lecita nemmeno – per ipotesi – con l'autorizzazione

delle parti (Haldy in: Com­mentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 4 ad art. 4). Poco importa perciò che nel

Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale

e giudice del divorzio.

5.

Ne discende che in

concreto, quando ha statuito il 23 marzo 2018 a tutela dell'unione coniugale,

il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al

periodo precedente la litispendenza della

causa di divorzio, intervenuta l'8 agosto 2017. Non era più abilitato

invece a modificare i contributi di mantenimento dovuti alla figlia dopo tale

data. Il giudizio impugnato dev'essere perciò annullato nella misura in cui il

Pretore ha giudicato (a protezione dell'unione coniugale) sui contributi

alimentari litigiosi dopo l'8 agosto 2017. Al proposito solo il giudice

del divorzio potrà statuire cautelarmente, tenendo conto dei mutamenti

intervenuti dopo di allora.

6.

AP 1 contesta in

primo luogo il reddito di fr. 8225.– mensili netti dal gennaio 2018 accertato

dal Pretore, sostenendo che esso non eccede fr. 7963.35 mensili, “visto l'aumento

della dedu­zione relativa alla LPP da fr. 610.35 mensili a fr. 871.90 mensili, come

risulta dalla busta paga di gennaio 2018”. L'appellante

invocando circostanze successive all'agosto 2017 (litispendenza del­l'azione di

merito), sul quale il Pretore non poteva statuire a tutela dell'unione

coniugale, la contestazione esula tuttavia dai limiti del giudizio e non può

essere sindacata a protezione del­l'unione coniugale.

Nelle osservazioni all'appello AO 1

rimprovera al marito di non avere prodotto i certificati di stipendio del 2016,

del 2017 e del 2018 dai quali risulterebbe la riscossione di bonus annui. A suo

parere, visto che il marito percepisce simili indennità fin dal 2013, il

reddito di lui va rivalutato in fr. 8655.– mensili sin dal 2015 in poi. Così argomentando,

l'interessata si limita tuttavia a riproporre la propria tesi, ma non si

confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui “non

sussistono sufficienti elementi per ritenere che con ogni verosimiglianza il

marito abbia ricevuto nel 2017 e incasserà in futuro altri premi e/o bonus. La

variabilità degli importi ottenuti in passato, come pure le difficoltà

dell'azienda nel corso dell'ultimo anno, rendono con ogni verosimiglianza

plausibile che __________ SA prescinderà dal premiare i propri dipendenti”

(sentenza impugnata, pag. 7). In condizioni siffatte non soccorrono le premesse

per imputare al convenuto un'entrata ipotetica. Data la mancata riscos­sione di

bonus nel 2016 e nel 2017, si giustifica ad ogni modo di accertare il reddito

del marito in modo differenziato secondo i periodi di pagamento dei contributi

alimentari (cfr. RtiD i-2012 pag. 879 consid. 4 in fine).

7.

In merito al reddito della

moglie, oltre a quello da attività lucrativa, il Pretore ha tenuto conto del

fatto che essa percepiva dalla __________ Sagl una pigione per la locazione di un vano dell'abitazione

coniugale. Egli ha accertato nondimeno che dopo avere ristrutturato tale spazio

per creare uno “studio” da appigionare a terzi, la superficie messa a disposizione

per l'attività professionale è diminuita da 30 a circa 10 m², ciò che comportava

una ‟riduzione/sop­pres­sione” della pigione. Premesso ciò, sulla scorta

degli estratti bancari e della contabilità della società il primo giudice ha

appurato che nel 2016 la ditta ha versato solo sette mensilità di fr. 800.–,

sicché ha computato nel reddito della moglie una pigione media di fr. 466.70

mensili fino al 31 dicembre 2016. Quanto

all'entrata derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, il Pretore ha

conteggiato fr. 133.30 mensili nel 2016 e fr. 479.20 mensili nel 2017.

a) L'appellante

sostiene che per la locazione alla ditta

della moglie di un locale dell'abitazione coniugale, nelle entrate del­l'in­teressata

vanno inseriti anche nel 2017 almeno fr. 266.65 mensili. Egli ritiene che la

società, senza problemi finanziari, può senz'altro versare una pigione “proporzionalmente

ridotta alla diminuzione della superficie”. Quanto invece alla locazione dello

‟studioˮ, secondo l'appellante anche nel 2018 va computata nel reddito

della moglie una pigione, poiché quantunque l'ultimo contratto sia scaduto nel

novembre del 2017 “non vi sono motivi che ostano ad una nuova locazione”. Tanto

più – egli fa valere – che ora il vano è locato a una studentessa americana

come attesta uno scambio di posta elettronica tra i coniugi prodotto in questa

sede. A suo avviso, quindi, il reddito della moglie ammonta a fr. 7245.–

mensili nel 2016, a fr. 7280.– mensili nel 2017 e a fr. 7280.– mensili dal

2018.

in poi.

b) Nella fattispecie non è contestato che

con la ristrutturazione dell'alloggio coniugale è stato creato uno “studio”

appigionato a terzi e che la superficie del locale messo a disposizione del­la __________

Sagl, che versava una pigione di fr. 800.– mensili, è diminuito da 30 a circa

10.

m². Ora, apparentemente tale spazio

è tuttora occupato dalla società. Resta il fatto che la superficie in questione

è irrisoria e, a un giudizio di verosimiglianza, fuori mercato. A un sommario

esame non soccorrono dunque le premesse per computare all'interessata

un'entrata potenziale. Quanto

all'introito derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, la censura

riguarda un periodo successivo all'agosto 2017, di modo che trascende i limiti

del presente giudizio.

c) Nelle

osservazioni all'appello AO 1 rimprovera al Pretore di avere calcolato il

reddito da attività lucrativa su una media di tre anni (dal 2013 al 2015) senza

tenere conto che agli atti figura il certificato di stipendio del 2016 e i

conteggi mensili del 2017. A suo avviso, quindi, le sue entrate, comprese le

pigioni, si attestano in complessivi fr. 6660.65 mensili nel 2016 e in fr.

6723.80

mensili nel 2017. In concreto non è per vero dato di capire – né il

Pretore spiega – come mai in presenza di una lavoratrice dipendente il reddito

sia stato calcolato sulla media di più anni, mentre determinante è il reddito

netto conseguito al momento del giudizio (RtiD

I-2012

pag. 879 consid. 4). Per di più, il certificato di salario 2017 prodotto in questa sede attesta un guadagno

di fr. 6245.– mensili, già dedotta la quota di assegni familiari

percepiti dalla dipendente. Tale dato non si scosta apprezzabilmente da quella

degli anni precedenti (fr. 6060.65 nel 2016, fr. 6058.– nel 2015), sicché nemmeno

si giustifica di operare una media sull'arco di più anni. Ne segue che il

reddito della moglie risulta di fr. 6845.– mensili nel 2016 (fr. 6245.– dall'attività

professionale, fr. 466.70 dalla pigione __________, fr. 133.30 dalla locazione

dello studio) e in fr. 6380.– mensili arrotondati nel 2017 (fr. 6245.– dall'attività

professionale, fr. 133.30 dalla locazione dello studio).

8.

Per

quel che è del fabbisogno minimo della moglie, l'appellante non muove critiche.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 rileva per contro di avere fatto valere in

prima sede il proprio dispendio effettivo, mentre il Pretore ha calcolato il

fabbisogno minimo “allargato” di lei facendo capo al metodo usualmente

applicato in caso di ripartizione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare.

A suo parere, in caso di ridefinizione dei contributi alimentari per la figlia tra

i coniugi va ripartita perciò l'eventuale eccedenza. La questione è delicata e

sarà affrontata in appresso. Per ora basti accertare che l'interessata non

contesta le voci del dispendio effettivo stralciate dal primo giudice, tant'è

che nei suoi calcoli essa medesima si

diparte dall'importo di fr. 5383.– mensili.

9.

Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante chiede che il

contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 620.– mensili nel 2016 e in

fr. 1795.– mensili dal 2017 sia ridotto a fr. 105.– mensili nel 2016, a

fr. 409.50 mensili nel 2017 e a fr. 685.– mensili nel 2018. A mente sua, i

costi per la baby-sitter e la ragazza alla pari sono eccessivi, mentre quelli

dell'associazione Agape si sono estinti nel settembre del 2017. Nel contributo

non rientrano inoltre i costi straordinari per i campi da sci e i campi estivi.

Il “debito mantenimento” di J__________ ammonta

perciò a fr. 1523.–

mensili nel 2016, a fr. 1827.50 mensili nel 2017 e a fr. 2103.– mensili

dal 2018 in poi.

a) La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20

marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause pendenti, ma – contrariamente a quanto chiede l'appellante

– solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio dopo il 1° gennaio

2017.

(I CCA, sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019 consid. 7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch

2018.

pag. 587). Un contributo di accudimento per il periodo anteriore al 31 dicembre

2016.

non entra pertanto in considerazione.

b) Trattandosi

in concreto di definire contributi alimentari dal 1° settembre 2015, si

deve far capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orien­tamento professionale del Canton

Zurigo di quell'anno, non – come il Pretore –

all'applicazione retroattiva della tabella correlata alle raccomandazioni del

2018.

Il fabbisogno in denaro del figlio va poi ancorato all'indice

nazionale dei prezzi al consumo, per il che il contributo di mantenimento segue

automaticamente l'adeguamento al rincaro (RtiD

II-2014

pag. 749 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2

aprile 2019 consid. 5a). La posta

per “cura e educazione”, da riconoscere al genitore affidatario che esercitando

un'attività lucrativa non poteva occuparsi personalmente dei figli, contemplata

dalle citate raccomandazioni, andava poi commisurata al grado d'occupazione di quel genitore (Rep. 1996

pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104

del 2 aprile 2019 consid. 5b).

c) I dati

della tabella 2015 riferiti a un figlio unico dal 7° anno di età contemplano un fabbisogno in denaro di fr.

1925.

– mensili, compreso l'importo di fr. 460.– per “cura e

educazione”. Relativamente a quest'ultima posta è pacifico che la spesa effettiva di una baby sitter o di una

ragazza alla pari si sostituisce alla posta per cura e educazione prevista dalle

note raccomandazioni nel fabbisogno in denaro dei figli, tranne che il coniuge

affidatario renda verosimile di essere sgravato dalla cura e dall'educazione

solo in parte (I CCA, sentenza inc.

11.2013.12

del 4 febbraio 2015 consid. 9a con riferimenti). Posto

ciò, nella misura in cui l'appellante nega la necessità di una baby sitter nel

2018, ritiene eccessivo il costo della ragazza alla pari assunta dalla moglie

nel settembre del 2017 e fa valere la decadenza della spesa del collocamento

presso l'Associazione __________, sempre dal settembre del 2017, le relative censure

cadono nel vuoto perché riguardano fatti successivi alla litispendenza della

causa di divorzio (sopra, consid. 5). Per il resto, non è dato a divedere come

mai sulla base di nove conteggi mensili il Pretore avrebbe dovuto calcolare la

media dei costi della baby sitter sull'arco di dodici mesi. Al riguardo non soccorre

diffondersi oltre.

d) Riguardo

alla spesa di fr. 465.– per il “campo da sci”, dagli atti si evince che per

finire essa si riduce al costo di due lezioni private a __________, compresa

la giornaliera e la trasferta, risalenti al 27 febbraio (2 ore) e al 2 marzo

2017.

(4 ore: doc. DDDD, 14° foglio). Tenuto conto che la posta “altre spese” delle note raccomandazioni comprende, tra l'altro,

i costi di attività sportive (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen

für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà), a un sommario esame le spese di

due giornate sciistiche possono ritenersi rientrare nella norma e reputarsi quindi

comprese nella citata posta.

f) In

merito alle spese per i “campi estivi”, si

conviene che la spesa di attività extrascolastiche, come partecipazione a corsi

estivi, è straordinaria e non compresa nelle “altre

spese” delle citate raccomandazioni (I CCA,

sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 6c). Nel caso in

esame, come ha accertato il Pretore, l'attività professionale dei coniugi a

tempo pieno implica la necessità di far capo a terzi per la cura di J__________.

Così, durante le vacanze estive, quest'ultima ha frequentato quotidianamente le

attività offerte dall'associazione Agape (Doc. DDDD, 12°, 16°, 18° e 19°

foglio) o dall'A__________ (doc. DDDD, 17° foglio), ciò che costituisce – a un

esame di verosimiglianza – la continuazione in quel periodo del collocamento

presso terzi per il resto del­l'anno. E trattandosi, sempre a un sommario

esame, di una spesa per “cure ed educazione” che sostituisce quella tabellare,

non vi sono ragioni per disconoscerla.

g) In

definitiva, decorrendo pacificamente il contributo alimentare dal settembre del

2015, fino al 31 dicembre di quell’anno va riconosciuto a titolo di “cura ed

educazione” l'importo tabellare di fr. 460.– mensili. Dopo di allora va tenuto

conto della spesa effettiva (servizio “__________” dell'associazione __________,

colonia estiva e baby sitter), di complessivi fr. 405.– mensili arrotondati. Dandosi

contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica

inoltre di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag.

880.

in alto). Ne risulta un importo di fr. 420.– mensili. Adattato il costo

dell'alloggio a quello effettivo della genitrice affidataria (fr. 565.– mensili) e dedotto l'assegno familiare, il fabbisogno

in denaro di J__________ dal settembre del 2015 fino al 31 dicembre 2016 ammonta

di conseguenza a fr. 1885.– mensili.

h) Dal 1° gennaio 2017 la menzionata posta

per “cura e educazione” è sostituita – come si è anticipato – da un “contributo

di accudimento”, ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura e

educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal

genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto

manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto

esecutivo, importo cui si aggiun­gono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo

allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484

consid. 4.1). Se invece il

figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano a essere considerati,

come in passato, alla stregua di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio

(FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: DTF 144 III 385 con­sid. 7.1.3).

In concreto la genitrice affidataria risulta in grado di sopperire non

solo al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche al proprio

dispendio effettivo, tant'è che essa nemmeno pretende un contributo alimentare.

Non sussistono dunque i presupposti

per riconoscere un contributo di accudimento.

Trattandosi

dei costi della baby sitter, del servizio “__________” e delle colonie estive, essi

non rientrano nella nozione di “contributo di accudimento”, giacché non

riguardano la madre affidataria, ma fanno parte dei costi diretti da

conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. Dal 1° gennaio 2017 il

fabbisogno in denaro di J__________ fissato sulla scorta della tabella annua

delle note raccomandazioni, adeguate le voci “locazione e spese accessorie”

(fr. 565.–), premio della cassa malati (fr. 158.25), spese sanitarie (fr. 44.70),

aggiunti i costi diretti delle cure (fr. 510.–) e dedotto l'assegno familiare

(fr. 200.–), va stabilito così in fr. 1855.– mensili.

10.

AO

1.

rileva, nelle osservazioni all'appello,

che in prima sede essa aveva fatto valere il fabbisogno effettivo della figlia,

ma che il Pretore, vista la buona situazione economica della famiglia, si è

limitato a maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro previsto dalle note

raccomandazioni. A suo avviso, pertanto, il fabbisogno effettivo di J__________

ammonta a fr. 2147.49 mensili.

a) Che le previsioni delle citate tabelle annue possano

essere individualizzate è vero. A tal fine occorre però che il fabbisogno

effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato

in una maggiorazione globale (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8c con rinvio alla sentenza

del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 6.4).

L'interessata trascura che il primo giudice si è fondato sulle note raccomandazioni,

rimproverandole di fondarsi da parte sua su “specchietti riassuntivi

allestiti (…) che rinviano sistematicamente e in modo generico a plichi di

documentazione bancaria (estratti) e a plichi di fatture (…). Tale scelta non

può essere protetta laddove costei pretende che questo giudice ricostruisca la

sua situazione contabile poiché nella condizione di disporre della relativa

documentazione” (sentenza impugnata pag.

14.

a metà con rinvio alla pag. 12 in fine). In questa sede l'interessata si

limita una volta di più a quantificare le spese effettive rinviando

genericamente ai documenti agli atti, ma i

doc. BBB e PP sono estratti bancari dai quali poco o punto si evince, tanto

meno a un sommario esame. Chi sceglie di fondarsi sul calcolo delle spese

effettive deve indicare con chiarezza quali addebiti risultanti

dai citati estratti dimostrino il dispendio per vitto,

abbigliamento, vacanze, viaggi, regali, ristoranti, cinema e divertimenti, attività

sportive e così via. Non incombe al giudice promuovere ricerche in ponderosi carteggi del

processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte, il principio

inquisitorio illimitato non dispensando i genitori da una collaborazione

attiva alla procedura, né esonerandoli dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti

(DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3).

b) In

merito agli altri costi il Pretore ha già tenuto conto degli in­teressi

ipotecari effettivamente pagati dall'istante e ha incluso nel fabbisogno “allargato”

di lei tutte le altre spese relative al­l'abitazione. Quanto alle lezioni

sportive e alle ‟altre spese sportiveˮ, l'interessata medesima definisce

tali costi straordinari, tant'è che ne addebitava al marito la metà (allegato

presentato dalla moglie all'udienza del 25 ottobre 2016, ultima pagina con

rinvio al doc. FF). Per quanto si riferisce infine alla voce ‟altri:

materiale scolastico (zaino ecc.), spese amministrative (passaporto,

documenti), spese casa (asciugamani, TV, lampade, macchina caffè, stereo, ecc),

libri. Giochi, spese postali ecc.ˮ, il doc. III, sul quale essa fonda la

pretesa, è una confusa lista di spese dalla quale neppure emerge l'importo

rivendicato. La maggior parte dei costi elencati in tale documento riguardano

poi la ristrutturazione della casa per la creazione del nuovo studio, costi che

non concernono manifestamente il fabbisogno in denaro della figlia. In simili

circostanze non può essere rimproverato al Pretore di avere sostituito l'importo

tabellare con spese effettive debitamente rese verosimili.

c) Più

delicata è la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro, da applicare in

caso di condizioni economiche particolarmente

favorevoli (cfr. RtiD II-2010 pag. 632

con rinvii). In concreto il Pretore, dopo aver addotto che “il

fabbisogno di J__________ è definito sulla base delle note raccomandazioni, con

i correttivi sino ad oggi ammessi, integrando eventuali costi diretti per la

cura da parte di terzi e per l’accudimento del genitore affidatario

rispettivamente applicando una maggiorazione del 25% dandosi un alto tenore di

vita”, per finire non ha applicato tale supplemento. Ora,

nel caso specifico le entrate della famiglia superano fr. 15 000.– netti mensili e raggiungono i

livelli di reddito che giustificano, secondo la prassi di questa Camera, la maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei

figli. In virtù del principio inquisitorio illimitato, applicando tale

supplemento linearmente sull'intera previsione della tabella annua, compresa la

posta per cura e educazione (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d; I CCA, sentenza

inc. 11.2016.87 del 20 dicembre 2017 consid. 7c), il fabbisogno in denaro di J__________ passa a fr. 2355.– mensili

dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016 e a fr. 2320.– mensili dal 1° gennaio

2017.

in poi.

11.

Circa il

riparto del contributo alimentare per la figlia tra i genitori, il primo

giudice, preso atto che l'istante “non si è opposta” al metodo di calcolo proposto del convenuto, ha

suddiviso il mantenimento della figlia in base alla disponibilità di ogni

genitore. AO 1 critica – come detto – tale metodo, sostenendo che, non avendo

calcolato i fabbisogni delle parti sulla base dei dispendi effettivi, il

Pretore ha indirettamente fatto capo al metodo della ripartizione a metà

dell'eccedenza nel bilancio familiare, senza però attribuirla.

a) Per definire i contributi alimentari da un coniuge

all'altro nelle cause a protezione dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari in cause di divorzio) questa

Camera ha abitualmente adottato il metodo “abituale” consistente nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo

l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiami). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale,

tuttavia, il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza si

applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché

interamente assorbite – dal­l'esistenza di due economie domestiche separate

(RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi

sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non

lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai

parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF

140.

III 339 consid. 4.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.9

del 7 novembre 2017, consid. 5).

Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie

domestiche separate siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può

pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di

vita precedente la separazione. Per il calcolo fa stato allora il metodo

fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che

postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie

per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015

pag. 880 consid. a). Determinanti in tal caso non sono i parametri che

disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che

il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita

anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza,

già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di

vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica (I CCA,

sentenze inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017, consid. 5). Il metodo fondato

sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi – né tanto meno combinato – con quello consistente

nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà (DTF 140 III 485 consid. 3.5. 2; sentenza del Tribunale

federale

5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3, in:

FamPra.ch

2019.

pag. 218; I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio 2017 consid. 6b).

b) Nella fattispecie, ravvisandosi una situazione

economica particolarmente favorevole della famiglia, per determinare il

contributo alimentare in favore della moglie il Pretore avrebbe dovuto

applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. In

tal caso, non operandosi alcuna suddivisione a metà dell'eccedenza, per definire

il riparto del mantenimento del figlio tra i genitori la disponibilità

economica di ogni singolo coniuge permette di rispettare le condizioni

dell'art. 285 cpv. 1 CC, segnatamente le possibilità di ciascun genitore. Tale

criterio appare a maggior ragione consono e sostenibile nel caso in esame, l'istante

non rivendicando alcun contributo alimentare per sé. Non si disconosce che il Pretore non ha determinato

il fabbisogno effettivo della moglie e a ragione costei avrebbe potuto

dolersene. Sta di fatto che, come si è visto, per finire l'interessata non muove

contestazioni sull'importo riconosciutole dal primo giudice. In proposito non

occorre dunque attardarsi.

12.

Alla luce di quanto precede la situazione della famiglia si

presenta come segue:

Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016

reddito

del marito fr. 8 477.—

fabbisogno

minimo del marito fr. 5 605.—

disponibilità fr.

2.

872.— mensili

reddito della moglie fr.

6.

845.—

fabbisogno minimo

della moglie fr. 5 337.––

disponibilità fr.

1.

508.— mensili

fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 2 355.–– mensili

AP 1 deve destinare a J__________: fr.

1.

545.— mensili

oltre agli

assegni familiari.

Dal

1° gennaio 2017 in poi

reddito

del marito fr. 7 848.—

fabbisogno

minimo del marito fr. 5 605.—

disponibilità fr.

2.

243.— mensili

reddito della moglie fr.

6.

380.—

fabbisogno minimo

della moglie fr. 5 383.––

disponibilità fr.

997.

— mensili

fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 2 320.–– mensili

AP 1 deve destinare a J__________: fr.

1.

605.— mensili

oltre agli

assegni familiari.

Ne

segue che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Poco importa che nel

primo periodo la spettanza della figlia risulti più alta rispetto a quella decisa

dal Pretore. In virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è

vincolata invero alle richieste di giudizio, senza che ciò si traduca in una reformatio

in peius (sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017 del 9 ottobre 2017

consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30

marzo 2012 consid. 9 con rinvii).

13.

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento

del giudizio impugnato per il lasso di tempo successivo alla litispendenza

della causa di divorzio, ma non la riforma della sentenza pretorile nel senso

da lui auspicato. Esce vittorioso in parte sulla riduzione del contributo

alimentare per la figlia dal 1° gennaio 2017, ma sconfitto su quello dal

1° settembre 2015 in poi. Tutto ponderato, si

giustifica così che sopporti due quinti delle spese con il diritto di vedersi

rifondere dalla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un quinto

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo

inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado. Tenuto conto delle

rispettive richieste di contributo alimentare per la figlia (fr. 4073.– mensili

l'istante, fr. 800.– mensili il convenuto), il grado di soccombenza può

ritenersi sostanzialmente paritario. Si

giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare

le ripetibili.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Le misure a

protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.

), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

7. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia J__________:

Dal

1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016:

fr.

1545. – mensili, assegni familiari non compresi;

Dal

1° gennaio 2017 in poi:

fr.

1605.– mensili, assegni familiari non compresi.

Il

contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale

svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel

gennaio del 2016 in base all'indice del novembre precedente, valendo come

indice di base quello del settembre 2015, ferma restando per il debitore la

possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha

beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

8. Le

spese processuali di fr. 6450.– sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le spese di appello, di

fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico

di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).