11.2018.42
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
11 giugno 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.42
Lugano
11 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 marzo 2017 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (LV)
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, presentato
da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 marzo 2018;
premesso che con sentenza
emanata il 26 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano,
e IS 1 (1989), cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________
(nato l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale, ha privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare
immediatamente il figlio in Svizzera, ha disciplinato il diritto di visita
materno, ha rinunciato a fissare contributi alimentari per la moglie e il
figlio, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 2000.– a carico di IS 1,
tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;
preso atto che contro tale
decisione IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018,
completato il 9 aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del
gratuito patrocinio, di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno
l'autorità parentale congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di
rilasciare un permesso “per N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare
la conversazione via Skype tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento
degli alimenti a N__________ da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso
di tutte le spese giudiziarie”;
ricordato che con
decisione del 26 aprile 2018 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito
patrocinio in appello (inc. 11.2018.46, e ha invitato l'appellante, l'indomani,
a depositare la somma di fr. 1000.– sul conto corrente postale __________ del
Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato
che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, il 17 maggio 2018,
non risultando alcun versamento, all'appellante è stato impartito un ultimo
termine improrogabile fino al 4 giugno successivo per depositare il citato
importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe
stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare
eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), una riscossione
di spese all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario
cantonale;
posto che non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).