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Decisione

11.2018.44

Impugnabilità di decreti superprovvisionali

21 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come

detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1),

sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore

Considerandi

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), fermo restando che contro decisioni in materia di

provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio di AP 1 è respinta.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).