11.2018.46
Richiesta di gratuito patrocinio respinta: indigenza non resa verosimile
26 aprile 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.46
Lugano
26 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 3 marzo 2017 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
IS
1 (LV)
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sulla
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello del 1° aprile 2018,
completato il 9 aprile successivo, presentato da IS 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 26 marzo 2018 (inc. 11.2018.42);
Ritenuto
in fatto: che con sentenza emanata
il 26 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989),
cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato
l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha
privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il
figlio in Svizzera e ha disciplinato il diritto di visita materno, rinunciando
a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio;
che le spese processuali
di complessivi fr. 2000.– sono state
poste a carico di IS 1,
tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;
che contro tale decisione IS
1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018, completato il 9
aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio,
di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno l'autorità parentale
congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di rilasciare un permesso “per
N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare la conversazione via Skype
tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento degli alimenti a N__________
da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso di tutte le spese
giudiziarie”;
che giova statuire anzitutto
sulla richiesta di gratuito patrocinio;
e considerando
in diritto: che ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere
le spese della causa e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC);
che il presupposto dell'indigenza
è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri
(reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1
con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.
11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 6a);
che incombe al richiedente
rendere verosimile tale presupposto, illustrando
la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e recando
per quanto possibile tutte le prove necessarie (sentenza del Tribunale
federale 5A_502/2017 del 15
agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag.
522);
che in concreto la
richiedente definisce la propria situazione finanziaria “non tale da potersi
permettere di sopportare le spese di procedura nonché di rappresentanza legale”,
ma a sostegno di tale affermazione non produce il benché minimo documento
giustificativo;
che, assistita da un
rappresentante professionale, l'interessata non poteva ignorare l'esigenza di sostanziare
la richiesta, ragione per cui un interpello da parte di questa Camera o la
fissazione di un termine supplementare per integrare l'istanza di gratuito
patrocinio non entrano in linea di conto (sentenza del Tribunale federale
4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3);
che in circostanze del
genere la richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvista dei mezzi
necessari per sopperire alle spese della
causa, ciò che comporta la reiezione dell'istanza;
che la procedura intesa
all'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita, salvo casi di
temerarietà, estranei alla fattispecie (art. 119 cpv. 6 CPC);
che relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che l'azione principale
può essere oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo anche l'attribuzione
dell'autorità parentale, questione non legata a soglie di valore.
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
La richiedente sarà
invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie
presunte.
4.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione
a:
–
avv. ;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30.
giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammis-sibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).