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Decisione

11.2018.46

Richiesta di gratuito patrocinio respinta: indigenza non resa verosimile

26 aprile 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 3 marzo 2017 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

IS

1 (LV)

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sulla

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello del 1° aprile 2018,

completato il 9 aprile successivo, presentato da IS 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 26 marzo 2018 (inc. 11.2018.42);

Ritenuto

in fatto: che con sentenza emanata

il 26 marzo 2018 a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989),

cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato

l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha

privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il

figlio in Svizzera e ha disciplinato il diritto di visita materno, rinunciando

a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio;

che le spese processuali

di complessivi fr. 2000.– sono state

poste a carico di IS 1,

tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;

che contro tale decisione IS

1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018, completato il 9

aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio,

di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno l'autorità parentale

congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di rilasciare un permesso “per

N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare la conversazione via Skype

tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento degli alimenti a N__________

da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso di tutte le spese

giudiziarie”;

che giova statuire anzitutto

sulla richiesta di gratuito patrocinio;

e considerando

in diritto: che ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere

le spese della causa e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC);

che il presupposto dell'indigenza

è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri

(reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1

con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.

11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 6a);

che incombe al richiedente

rendere verosimile tale presupposto, illustrando

la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e recando

per quanto possibile tutte le prove neces­sarie (sentenza del Tribunale

federale 5A_502/2017 del 15

agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag.

522);

che in concreto la

richiedente definisce la propria situazione finanziaria “non tale da potersi

permettere di sopportare le spese di procedura nonché di rappresentanza legale”,

ma a sostegno di tale affermazione non produce il benché minimo documento

giustificativo;

che, assistita da un

rappresentante professionale, l'interessata non poteva ignorare l'esigenza di sostanziare

la richiesta, ragione per cui un interpello da parte di questa Camera o la

fissazione di un termine supplementare per integrare l'istanza di gratuito

patrocinio non entrano in linea di conto (sentenza del Tribunale federale

4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3);

che in circostanze del

genere la richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvista dei mezzi

necessari per sopperire alle spese della

causa, ciò che comporta la reiezione dell'istanza;

che la procedura intesa

all'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita, salvo casi di

temerarietà, estranei alla fattispecie (art. 119 cpv. 6 CPC);

che relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue

la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che l'azione principale

può essere oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo anche l'attribuzione

dell'autorità parentale, questione non legata a soglie di valore.

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

La richiedente sarà

invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie

presunte.

4.

Notificazione all'avv. .

Comunicazione

a:

avv. ;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30.

giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­mis-si­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ri­cor­so in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).