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Decisione

11.2018.47

Eccezione di compensazione sollevata in più procedure

27 agosto 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti economici riguardo all'acquisto della proprietà per piani n. 10 185 RFD di __________ e della particella n. 173

RFD di __________, nonché i rapporti economici inerenti alle comproprietà che

le parti detengono sulle particelle n. 564 RFD di __________, n. 558 RFD di __________,

nonché sulle proprietà per piani n. 0053, 0056 e 0057 RFP di __________”. Il

contratto prevedeva che “in caso di disaccordo sull'interpretazione e/o

applicazione della presente convenzione le parti decidono, ad esclusione della

giurisdizione ordinaria, di affidare il giudizio sulla lite ad un arbitro unico

che deciderà in modo informale e senza complicazioni di ordine procedurale nei

tempi più brevi”.

B. __________ A__________

(1938), vedova, è deceduta il 12 febbraio 2007 a __________, suo ulti­mo

domicilio, senza lasciare discendenti. In un testamento pubblico del 23 maggio

1991 essa ha istituito suoi eredi in parti uguali AP 2 (1954), AP 3 (1957) e AP

4 (1966), figli del defunto marito, come pure AP 5 (1962) e AP 6 (1966), figli

di sua sorella. Nel testamento essa ha

disposto inoltre numerosi legati, fra cui uno di fr. 200 000.– ‟netti da tassa di successione

che sarà a carico dei miei erediˮ in favore di AO 1 (1945), designato suo esecutore testamentario. Il 10 settembre

2007 AO 1 ha rinuncia­to alla carica di esecutore testamentario. Il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, ha rilasciato il 30 novembre 2007 un certificato ereditario in

cui figurano come unici eredi fu __________ A__________

i menzionati nipoti AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6, i quali hanno accettato

l'eredità con beneficio d'inventario (inc. CN.2007.1143).

C. In

seguito a litigi sul contenuto e la validità del contratto di socie­tà

semplice, il 13 giugno 2008 i cinque eredi hanno convenuto AO 1 davanti a un arbitro nominato

dalle parti, l'avv. __________ B__________, chiedendo:

– di accertare la validità del contratto di società

semplice;

– di

accertare la validità e l'esigibilità di un loro credito verso il convenuto di

fr. 1 425 000.– più

interessi di fr. 60 000.– annui dalla firma del contratto;

– di

condannare AO 1 a versare alla comunione ereditaria la metà di ogni utile

conseguito dalle vendite dei fondi a __________ e a __________, precedenti lo

scioglimento della società semplice;

– di

condannare AO 1 a consegnare tutta la documentazio­ne e i conteggi relativi ai

fondi venduti a __________ e a __________, con la comminatoria dell'esecuzione

effettiva;

– di

accertare lo scioglimento della società semplice alla morte di __________ A__________;

– di

ordinare la liquidazione della società semplice e di designa­re un liquidatore;

– di

ordinare a AO 1 di consegnare alla comunione ereditaria i conteggi e la documentazione

relativa agli attivi e ai debiti della società semplice.

Nella

sua risposta del 20 novembre 2008 AO 1 ha proposto

di dichiarare la petizione irricevibile o, subordinatamente, di sospendere la

procedura e nel merito ha postulato il rigetto della petizio­ne, opponendo in

via eventuale la compensazione delle prete­se in appresso:

– fr. 200 000.– con interessi per il legato in suo favore;

– fr.

200 000.–

con interessi a saldo di prestazioni residue da lui eseguite in favore di __________

A__________ e a titolo di rimborso per maggiori prelevamenti dai conti della

comproprietà;

– fr.

31 319.80

con interessi per pagamenti effettuati presso la Banca __________ in favore di __________

Al__________ dal conto della comproprietà;

– fr.14 300.– con

interessi a titolo di corrispettivo per prestazioni di esecutore testamentario,

oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2008;

– fr.

190 000.–

come quota di un mezzo dai conti della comproprietà che la comunione ereditaria

fu __________ A__________ rifiutava di versargli.

A

tali pretese AO 1 ha aggiunto in una duplica del 14 febbraio 2009 un credito

imprecisato per il danno cagionatogli dal mancato consenso alla vendita della particella

n. 826 RFD di __________, di cui egli era

comproprietario con __________ A__________. Statuendo il 24 aprile 2009, l'arbitro ha respinto le obiezioni del

convenuto circa la propria competenza e la ricevibilità della petizio­ne, ha

sospeso la procedura e ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per

far valere dinanzi al foro competente le sue pretese ‟che esulano dai

rapporti contrattuali tra le parti derivanti dall'accordo di cui trattasi e in

particolare del patto d'arbitratoˮ.

D. Il 3 luglio 2009 AO 1

ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6 fossero condannati a

versargli:

– fr. 200 000.– con interessi al 5% dal 12 febbraio 2007 a

titolo di legato e fr. 75 360.95 con interessi del 5% dalla data dell'effettivo

pagamento a copertura dell'imposta di successione;

– fr.

200 000.–

(con riserva di modifica in dipendenza delle risultanze d'istruttoria) più

interessi al 5% dal 12 febbraio 2007 per distribuzione dell'utile della

comproprietà dall'apertura della successione in poi;

– fr.

15 659.90

con interessi del 5% dal 23 marzo 2004 su fr. 5007.50 e dal 25 luglio 2006

su fr. 10 652.40 in liquidazione nei rapporti di dare e avere relativamente ai

conti bancari in comproprietà con __________ A__________;

– fr.

200 000.–

(con riserva di modifica in dipendenza delle risultanze d'istruttoria) più

interessi al 5% dal 12 febbraio 2007 per distribuzione dell'utile della

comproprietà fino all'apertura della successione;

– fr.

14 300.–

con interessi al 5% dal 24 gennaio 2008 a titolo di corrispettivo per prestazioni

di esecutore testamentario;

– fr.

250 000.–

(con riserva di modifica a dipendenza delle risultanze d'istruttoria) più

interessi al 5% dalla litispendenza per i danni cagionatigli dalla mancata

vendita della particella n. 826 RFD di __________;

E. Nella loro risposta

del 25 settembre 2009 i convenuti hanno

proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito. La

procedura è poi stata sospesa

per trattative. In seguito al­l'esclusione del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, decisa il 21 ottobre 2010 dalla

seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2010.149), la causa è

stata trasmessa al Pretore della sezione 3 e il suo numero di ruolo è passato da

OA.2009.424 a OA.2010.774. Sollecitato da AO 1, l'arbitro ha constatato da

parte sua che nella causa pendente dinanzi al Pretore “la parte attrice aveva

pagato le prestazioni di esecuzio­ne testamentaria e aveva pacificamen­te

riconosciuto la pretesa del legato pari a fr. 200 000.–, le altre doman­de rientrando pacificamente nell'ambito

del procedimento arbitrale”. Di conseguenza egli ha riattivato la procedura.

F. Statuendo

con lodo del 6 febbraio 2012, l'arbitro ha accertato la validità del

contratto di società semplice, come pure la fine di tale società, di cui ha

ordinato lo scioglimento, affidando il compito a __________ P__________ in qualità di liquidatore. Per il

resto egli ha respinto la petizione in quanto ammissibile, nella misura in cui questa

non era priva d'oggetto. __________ P__________ si è dimesso il 9 ottobre 2013 dalla carica di liquidatore. Gli

eredi fu __________ A__________ hanno così invitato l'arbitro il 7 gennaio 2014 a sostituirlo.

Con decisione del 25 marzo 2014 l'arbitro ha accolto l'istanza e ha nominato

l'avv. __________ C__________ in qualità di nuovo liquidatore della società

semplice. Un ricorso presentato da AO 1 contro tale decisione è stato respinto dal

Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 4A_253/2014

del 29 ottobre 2014.

G. Nel

frattempo, il 27 gennaio 2014, AO 1 ha invitato

il Pretore a riassumere la causa da lui promossa, comunicando che da parte sua

rinunciava a replicare. Con ordinanza del 29 gennaio 2014 il Pretore ha riattivato la procedura. All'udienza

preliminare del 17 marzo 2014 le parti hanno confermato le loro posizioni,

notificando mezzi di prova. L'istruttoria è cominciata il 16 maggio 2014 e si è

chiusa il 12 dicembre 2014. Un'istanza di restituzione in intero per la

produzione di ulteriore documentazione da parte dei convenuti è stata accolta il

14 gennaio 2015 dal Pretore, che ha ammesso i nuovi documenti agli atti. Citate

al dibattimento finale dell'11 febbraio 2015, le parti hanno rinunciato a

comparire, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del

6 febbraio 2015 l'attore ha ribadito le domande di petizione. Altrettanto

hanno fatto i convenuti in un allegato del 5 febbraio 2015.

H. Il

26 febbraio 2016 AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6

hanno adito un altro arbitro, l'avv. dott. __________ M__________, perché AO 1

fosse condannato a versare loro a vario titolo le somme di fr. 1 425 000.– più

interessi di fr. 60 000.– annui dal 12 febbraio 2007, di fr. 278 720.40

con interessi al 5% dal 12 febbraio 2007, di fr. 470 000.– con

interessi al 5% dal 1° gennaio 2009 e di ulteriori fr. 150 000.–,

oltre a un importo imprecisato in liquidazione della società semplice, e perché

fosse designato un nuovo amministratore degli stabili in comproprietà,

impartendo a quest'ultimo una serie di indicazioni. AO 1 ha proposto il 10

maggio 2016 di respingere la petizione in ordine, subordinatamente e nel

merito, chiedendo in via riconvenzionale che gli attori fossero tenuti

solidalmente a versargli fr. 941

769.10 con interessi del 5% dal 12 febbraio

2007. La procedura arbitrale è tuttora in corso.

I. Nella

causa promossa da AO 1 il Pretore ha giudicato con sentenza del 23 febbraio

2018, accogliendo parzialmente la petizione, nel senso che:

– ha condannato solidalmente i convenuti a versare

all'attore fr. 200 000.– con interessi al 5% dal 12 febbraio 2007 a

titolo di legato;

– ha

respinto in ordine per incompetenza della giurisdizione statale la pretesa di

fr. 200 000.– con interessi relativa alla distribuzione

dell'utile della comproprietà dall'apertura della successione in poi, co­me

pure quella di fr. 15 659.90 con interessi a titolo di rimbor­so nei

rapporti di dare e avere dei conti bancari in comproprietà con __________ A__________,

quella di fr. 200 000.– con interessi per distribuzione dell'utile della

comproprietà fino all'apertura della successione e quella di fr. 250 000.– con

interessi per i danni cagionati dalla mancata vendita della particella n. 826

RFD di __________;

– ha

stralciato dai ruoli per intervenuta acquiescenza la pretesa di fr. 14 300.– con

interessi a titolo di corrispettivo per prestazioni di esecutore testamentario

e

– ha

respinto nel merito la pretesa di fr. 75 360.95 a copertura dell'imposta di successione.

Le spese processuali di fr. 20 000.– sono state poste per fr. 15 500.–

a carico dell'attore e per i restanti fr. 4500.– a carico dei convenuti in

solido, ai quali l'attore è stato condannato a rifondere fr. 30 000.– complessivi

per ripetibili ridotte.

L. Contro

la sentenza appena citata AP 2, AP 3, AP 4, AP

5 e AP 6 sono insorti a questa Camera con un

appello dell'11 aprile 2018 per vedere interamente respinta la petizione e

riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 1°

giugno 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art.

405.

cpv. 1 CPC). Le senten­ze

intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie, trattate

con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono quindi appellabili

entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi

controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr.

10.

000.– “secon­do l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è ampiamente dato,

il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 955 320.85

(sentenza impugnata, pag. 7 in fondo), cifra che le parti non discutono. Quanto alla

tempestività del rimedio giuri- dico, la decisione impugnata è pervenuta alla

patrocinatrice dei convenuti il 26 febbraio 2018. Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal

25.

marzo fino al­l'8 aprile 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1

lett. a CPC. Depositato l'11 aprile 2018, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Gli appellanti dichiarano

di impugnare tutti i dispositivi della sentenza impugnata (memoriale, pag. 2 n.

II). Il Pretore però ha accolto la petizione di AO 1 su un solo punto, quando ha

condannato gli eredi fu __________

A__________ al pagamento di fr. 200 000.– più interessi in

adempimento del legato (dispositivo n. 1 lett. a). Per il resto egli ha

respinto la petizione in ordine (dispositivo n. 1 lett. b) o nel merito

(dispositivo n. 1 lett. d) oppure ha stralciato la causa dal ruolo per

acquiescenza (dispositivo n. 1 lett. c), come si è spiegato dianzi (lett. I).

Ne segue che l'appello ha portata pratica unicamente per quanto concerne il citato

Dispositivo

dispositivo n. 1 lett. a e il dispositivo n. 2 in materia di spese e ripetibili.

3. All'appello

i convenuti accludono una lettera 9 novembre 2011 dell'avv. __________ C__________

all'avv. PA 2 e all'avv. __________ G__________ (doc. C), una lettera 21

novembre 2011 dello stesso avv. __________ C__________ all'avv. PA 2 (doc. D),

una petizione del 21 novembre 2014 presentata dai cinque eredi all'arbitro

__________ M__________ (doc. E), una petizione del 21 novembre 2015 da

loro inoltrata al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (doc. F), un'ordinanza

emessa il 21 marzo 2018 dal Pretore in quella procedura (doc. G), il memoriale

di risposta introdotto il 23 febbraio 2015 da AO 1 nel medesimo

procedimento (doc. H), la relativa duplica di AO 1 dell'11 maggio 2015

(doc. I) e un'ordinanza emanata il 26 febbraio 2018 dell'arbitro __________

M__________ (doc. L). Da parte sua AO 1 unisce alle osservazioni all'appello la

propria risposta con domanda riconvenzionale del 10 maggio 2016 trasmessa

all'arbitro __________ M__________ (doc. 1). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con

la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1

CPC). I documenti C a F, H, e I, come pure il doc. 1 dell'attore precedono l'emanazione

della sentenza impugnata e potevano essere sottoposti al Pretore. Non entrano

quindi in considerazione ai fini del presente giudizio. Gli altri documenti, successivi

all'intimazione della sentenza impugna­ta, sono invece ricevibili.

4. Nella

decisione appellata il Pretore ha accertato anzitutto “che tutte le pretese

fatte valere da AO 1 che rientrano nel campo di

applicazione

della clausola arbitrale sfuggono all'esame di questo giudice che non ha alcuna

competenza a giudicarle, unica eccezione essendo la chiesta retribuzione per

prestazioni di esecutore testamentario e il legato testamentario”. Ciò

premesso, egli ha constatato che in pendenza di causa i convenuti avevano

saldato la nota d'onorario di fr. 14 300.– emessa da AO 1 per prestazioni di esecutore

testamentario, di modo che al riguardo ha stralciato la causa dal ruolo per

acquiescenza, non senza respingere la pretesa dell'attore per interessi di ritar­do,

non figuran­do agli atti alcuna messa in mora. Quan­to al lega­to disposto da __________

A__________ di fr. 200 000.– ‟netti da tassa di successione che sarà a carico dei

miei erediˮ, il Pretore ha rilevato che gli stessi convenuti definissero

la pretesa “liquida, non contestata”. Onde la condanna dei medesimi al versamento

della somma, con interessi al 5% dalla prima messa in mora documentata. Il

Pretore non ha disconosciuto che, a parere dei convenuti, l'attore non poteva

rivendicare quell'importo, avendo posto la somma in compensazione con le

pretese da loro vantate verso di lui nella (pri­ma) procedura arbitrale, ma ha

ritenuto l'argomentazione improponibile, poiché sollevata unicamente nel

memoriale conclusivo. Il primo giudice ha respinto infine la petizione nella

misura in cui AO 1 chiedeva il versamento di fr. 75 360.95 per

l'imposta di successione correlata al legato, il debito fiscale dovendo essere

onorato direttamente dagli eredi con beni della successione.

5. Gli

appellanti ribadiscono che AO 1 non poteva far valere dinanzi al Pretore il

diritto all'ottenimento del legato di fr. 200 000.– con

interessi, avendo egli posto il credito in compensazione davanti al primo

arbitro con le pretese (ben più elevate) da loro vantate in liquidazione della

società semplice. Inoltre – essi soggiungono – l'interessato ha posto il

credito in compensazione una seconda volta nel­l'ambito di una nuo­va causa da

loro promos­sa il 21 novembre 2014 davanti al Pretore del Distretto di Luga­no,

sezio­ne 2, per ottenere il versamento di fr. 250 000.– con

interessi (inc. OR.2014.227). A mente loro, il Pretore avrebbe dovuto così respingere

la petizione, il legato litigioso potendo “essere fatto valere in compensazione

solamente con l'emanazione (…) del lodo finale nell'ambito della seconda procedura arbitrale”.

a) La

giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, con la dottrina dominante, che un'eccezione

di compensazione sollevata nell'ambito di un processo non è toccata dalla

litispendenza nel senso del­l'art. 62 CPC. Una pretesa posta in compensazione nel

quadro di una determinata causa può pertanto essere posta in compensazione anche

nel quadro di un'altra causa, così come può essere fatta valere separatamente mediante

azione o riconvenzione. In frangenti del genere occorre tuttavia coordinare le

procedure, tanto per ragioni di economia processuale quanto per evitare giudizi

contraddittori.

La prima opzione è di congiungere le cause in cui la compensazione è fatta

valere (art. 125 lett. c CPC), ma è anche possibile che il giudice

successivamente adito disponga la rimessione della causa pendente presso di lui

al giudice preventivamen­te adito, se questi

acconsente (art. 127 cpv. 1 CPC), oppure che un giudice sospenda la

causa pendente presso di lui in attesa della decisione da parte dell'altro giudice

(art. 126 CPC). Un giudice non può rifiutarsi invece di esaminare un'eccezione

di compensazione con l'argomento che la stes­sa eccezione è già stata sollevata

in un altro processo pendente (principi esposti in DTF 141 III 552 consid. 6.5

con numerose citazioni di dottri­na; analogamente: DTF 142 III 627 consid. 8.4).

b) Nella

fattispecie gli appellanti reputano

che il Pretore doves­se respingere la petizione, per quanto riguarda il diritto

al legato di fr. 200 000.– (unico punto su cui è stata accolta

la petizione), poiché l'attore poteva porre in compensazione tale pretesa

“solamente con l'emanazione (…) del lodo finale nel­l'ambito della seconda (…)

procedura arbitra­le”. A prescindere dal fatto però che – come detto – un'eccezione

di compensazione può essere sollevata in più procedu­re, a condizione che tali

procedure si coordinino, non risulta che al momento in cui ha statuito, il 23

febbraio 2018, il Pretore fosse a conoscenza della seconda procedura arbitrale.

I memoriali conclusivi depositati in Pretura risalgono al 5 e al 6 febbraio 2015,

mentre la seconda procedura arbitrale è stata promos­sa un anno più tardi, il

26 febbraio 2016. E dopo i memoriali conclusivi il Pretore non consta avere

avuto notizia di quella procedura. Comunque sia, quand'anche il Pretore fosse

stato a conoscenza del secondo arbitrato, ciò non avrebbe influito sulla

decisione. Adito in virtù dell'art. 29 CIA, egli era chiamato in effetti da AO

1 ad accertare l'esistenza e l'esigibilità di un credito posto in compensazione

davanti al primo arbitro. Appurato che la pretesa (“liquida, non contestata”) non

era messa in discussione dagli eredi, egli non avrebbe avuto alcun motivo per respingere

la petizione.

c) Gli

appellanti accennano a una causa da loro avviata il 21 novembre 2014

contro AO 1 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 2, per

ottenere il versamento di fr. 250 000.– con

interessi, procedura nell'ambito della quale il convenuto ha posto nuovamente

il legato in compensazio­ne. A prescindere dal fatto però che nemmeno tale

causa risulta essere stata portata a conoscenza del Pretore della sezione 3

prima del giudizio, si è appena visto che un'eccezione di compensazio­ne può

essere sollevata anche in più processi. L'esigenza è se mai di coordinare le procedure

nell'ambito delle quali l'eccezione è stata sollevata, ovvero, in concreto, il

primo arbitrato, la menzionata causa avviata dagli eredi il 21 novembre

2014 e il secondo arbitrato. Ma ciò non significa che il Pretore dovesse

respingere per tale motivo la petizione del 3 luglio 2009, come pretendono

gli appellanti.

d) Allegano

gli appellanti che il primo arbitro ha statuito quando la causa oggetto della

sentenza impugnata era ancora pendente, la decisione del Pretore essendo

intervenuta solo nel febbraio del 2018, sei anni dopo. La questione è senza

rilie­vo. Certo, il primo arbitro ha precorso i tempi, nel senso che, appurata

la mancata contestazione davanti al Pretore della pretesa avanzata da AO 1 a

titolo di legato, egli non ha aspettato la sentenza del Pretore e con il lodo

del 6 febbraio 2012 ha ordinato senza indugio la liquidazione della società

semplice. Per tacere tuttavia del fatto che il Pretore, statuendo il

23 febbraio 2018 con la sentenza impugnata, è giunto alla stessa

conclusione dell'arbitro, non è vero che quest'ultimo non abbia tenuto conto dell'eccezione

di compensazione. Egli non ha ritenuto infatti – come pretendono gli appellanti

– che “l'attore dovrà provvedere al versamento di fr. 1 425 000.–” in loro favore. Ha scritto

semplicemente che in esito alla liquidazione della società semplice “il signor AO

1 (…) riconosce a carico della sua proprietà un debito finanziario di fr. 1 425 000.– nei confronti di __________ A__________”

(lodo, pag. 11 in basso), ciò

che non osta manifestamente alla parziale compensazione della somma con

l'ammontare del legato.

6. Secondo

gli appellanti la condanna alla consegna

del legato doveva essere chiesta da AO 1 non davanti al Pretore, bensì in via

esecutiva ‟inteso nell'ambito della procedura arbitrale e

liquidazione della società semplice, vista la richiesta di nomina (accolta) di

un liquidatoreˮ. Nella sentenza impugnata il Pretore ha reputato

l'argomentazione tardiva, poiché addotta soltanto nel memoriale conclusivo, e

ad ogni modo infondata, visto l'art. 29 CIA (pag. 6 in fondo). Sull'eventuale

tardività dell'allegazione non giova soffermarsi. Che AO 1 non potesse adire il

giudice competente per far accertare il suo diritto all'ottenimento del legato

è infatti una tesi inconsistente. Il Pretore ha evocato a ragione l'art. 29

CIA, ancora applicabile alla prima procedura di arbitrato (art. 404 cpv. 1 CPC).

Conformemente a tale norma, qualora una parte opponesse un'eccezione di

compensazione richiamandosi a un rapporto giuridico sul quale il tribunale

arbitrale non potesse giudicare né in base al patto d'arbitrato né in base a un

susseguente accordo fra le parti, il procedimento arbitrale andava sospeso e

alla parte eccipiente andava fissato “un termine adeguato per far valere i suoi

diritti avanti il giudice competente”. Diversamente da quanto prevede l'attuale

art. 377 cpv. 1 CPC, l'eccezione di compensazione non poteva essere

giudicata nella sua esistenza ed esigibilità né dal tribunale arbitrale né, men

che meno, da un liquidatore, ma solo dal giudice ordinario. Fosse anche stata

addotta tempestivamen­te davanti al Pretore, di conseguenza, l'obiezione dei

convenuti sarebbe caduta nel vuoto.

7. Gli

appellanti fanno notare che, comunque fosse, dinanzi al Pretore il convenuto

non aveva replicato alla loro argomentazione, secondo cui la condanna alla

consegna del legato doveva essere chiesta da AO 1 in via esecutiva ‟nell'ambito

della procedura arbitrale e liquidazione della società semplice, vista la

richiesta di nomina (accolta) di un liquidatoreˮ. Egli avrebbe ammesso

così tacitamente che la compensazione “doveva essere fatta valere in via

esecutiva”. L'opinione è erronea. Intanto, anche secondo la cessata procedura cantonale, un attore non

era tenuto replicare (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 2 e 3 ad art. 175), salvo nel caso in cui con la risposta

l'attore recasse fatti che il convenuto intendesse contestare affinché non si

reputassero ammessi. In concreto gli eredi fu __________ A__________ hanno eccepito nel memoriale di risposta l'incompetenza

per materia del giudice adi­to, sostenen­do – come detto – che “la richiesta

doveva essere fatta valere in via esecutiva”. Hanno sollevato così una

questione di diritto che il Pretore doveva esaminare d'ufficio alla stregua di

un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). E a una questione di mero

diritto non occorreva che l'attore replicasse.

8. Gli appellanti rimproverano all'attore di procrastinare

in malafede la liquidazione della società semplice con comportamenti dilatori, cercando

di “ostacolare con ogni pretesto la liquidazione della società semplice per

sottrarsi al pagamento dei propri ingenti debiti” nei loro confronti. La

doglianza si esaurisce in una recriminazione. Rivolgersi al Pretore per far

valere l'esistenza e l'esigibilità del credito posto in compensazione verso gli

eredi fu __________ A__________ nell'ambito del primo arbitrato era un diritto

garantito a AO 1 dall'art. 29 CIA e il Pretore non poteva respingere l'azione

per presunti comportamenti abusivi assunti dall'attore fuori della procedura. Al

riguardo non soccorre pertanto attardarsi.

9. Non

a torto gli appellanti fanno valere invece che in concreto il Pretore doveva

limitarsi ad accertare l'esistenza del diritto al legato, sen­za condannarli al

pagamento di fr. 200 000.– con interessi. L'eccezione di

compensazione estingue infatti due crediti contrapposti, fino a concorrenza del

credito meno elevato, ed esplica i suoi effetti dal momento in cui i crediti

“divennero compensabili” (art. 124 cpv. 2 CO). Il credito più elevato sussiste

per la differenza (Restobligation o Restforderung). Processualmente

la compensazione è un mezzo di difesa in forza del quale il debitore contesta

l'esistenza del diritto invocato dal creditore. Essa può anche essere sollevata

in subordi­ne, come nel caso precipuo, nel senso che l'eccepiente può

contestare la pretesa principale e far valere la compensazione unicamente per

il caso in cui la pretesa principale fosse accolta in tutto o in parte (Jeandin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizio­ne, n. 1 in fine ad art.

124; Peter in: Basler

Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 124). Sta di fatto che – come si

è appena visto – ove un debitore dichiari di porre in compensazio­ne il suo

credito, tale credito si estingue ed estingue nella stessa misura il credito

avversario. Il credito posto in compensazione non può più, di conseguenza,

formare oggetto di un un'azione di condan­na, giacché l'eccipien­te non può pretendere

il pagamento di una pretesa del­la quale egli medesimo ha provocato

l'estinzione (DTF 85 II 107 consid. 2b; Aepli

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 122 con riferimenti e n. 144 in

fine all'introduzione degli art. 120–126 CO). In tal caso la fondatezza e

l'esigibilità del credito può forma­re oggetto soltanto di un'azio­ne di

accertamento.

Ciò posto, di per sé

l'azione promossa da AO 1 dinanzi al Pretore della sezione 3 per ottenere la

condanna degli eredi AP 1 al pagamento del legato (sopra, lett. D) anziché al­l'accertamento

dell'esistenza e dell'esigibilità del credito sareb­be stata da respingere. I

convenuti hanno nondimeno riconosciuto la pretesa (“liquida, non contestata”). E

a quel momen­to il Pretore poteva solo prenderne atto, indicando nella

decisione l'ammontare e la decorrenza degli interessi moratori correlati al

credito (accessori che i convenuti non hanno appellato). Il Pretore non poteva

invece – come ha fatto – condannare gli eredi AP 1 al versamento della somma.

Di tale importo sarà chiamato a tenere conto il liquidatore, il quale in

ossequio alla sentenza dovrà considerare estinti i due crediti contrapposti

fino a concorrenza di fr. 200 000.– più

interessi nei rapporti di dare e avere finalizzati alla liquidazione della

società semplice. Su questo punto l'appello merita parziale accoglimento e il

giudizio impugnato va riformato di conseguenza.

10. Le spese della decisione odierna seguono il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti escono

vittoriosi nella misura in cui vedono sopprimere la loro condanna al versamento

di fr. 200 000.– più interessi

(dispositivo n. 1 lett. a della sentenza impugnata), ma non ottengono

l'integrale rigetto della petizione presentata da AO 1, il giudice dovendo dare

atto ch'essi hanno riconosciuto la fondatezza e l'esigibilità della pretesa

posta in compensazione dal legatario. Dandosi sostanziale vittoria a metà, si

giustifica pertanto che in concreto essi sopportino la metà degli oneri

processuali, ciò che implica la compensazione delle ripetibili.

11. Per quanto attiene

agli oneri processuali di primo grado, gli appellanti instano perché essi siano

addebitati interamente all'attore. Il primo giudice li ha ripartiti invece

nella proporzione di fr. 15 500.–

a carico dell'attore e per i restanti fr. 4500.– a carico dei convenuti (art.

148 cpv. 2 CPC ticinese). Dato un valore litigioso di fr. 955 320.85 complessivi,

egli ha ritenuto gli eredi fu __________ A__________ soccombere sulla questione

del lega­to (fr. 200 000.–) e in merito alla mercede per prestazioni di

esecutore testamentario pretesa da AO 1 (fr. 14 300.–). Perché tale riparto sareb­be criticabile

gli appellanti non spiegano. Né l'esito dell'attuale sentenza impone di

intervenire al proposito. Certo, gli appellanti vedono sopprimere la condanna alla

consegna del legato, ma ciò non toglie che davanti al primo giudice essi abbiano

riconosciuto la pretesa, il che equivale ad acquiescenza. Né risulta ch'essi

abbiano dichiarato di non contestare il debito prima di allora, sicché la causa

potesse apparire superflua. Anzi, il Pretore ha accertato ch'essi erano in mora

dal 26 giugno 2008. In condizioni del genere non si intravedono gli estremi per

modificare il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili di primo

grado.

12. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge age- volmente anche la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. (…)

a) Si

prende atto che AP 2, AP 3, AP

4, AP 5 e AP 6, formanti la comunione ereditaria fu __________ A__________,

riconoscono l'esistenza e l'esigibilità del legato di fr. 200 000.– con interessi al 5% dal 26 giugno 2008 fatto valere da AO 1

nei loro confronti.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.

2. Le spese processuali di fr.

5000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a

carico degli appellanti medesimi e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avv. , ;

avv. .

Comunicazione:

– avv.

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente la

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).