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Decisione

11.2018.5

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare non sufficientemente motivato

1 febbraio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2017.2328 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 9 maggio 2017 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 29 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 20 dicembre 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1962), divorziato e

padre di quattro figli (M__________, K__________, T__________, ora maggiorenni,

ed E__________, nato il 23 novembre 2000) e AO 1 (1965), cittadina brasiliana anch'essa

divorziata con due figli (C__________ e T__________, entrambi maggiorenni), si

sono sposati a __________ il 14 settembre 2007. Dal matrimonio non è nata prole.

Immobiliarista e azionista della L__________ AG di __________, il marito è inabile

al lavoro nella misura del 100% e beneficia di rendite d'invalidità del primo,

secondo e terzo pilastro, gestendo per il resto il proprio patrimonio. La

moglie è stata alle dipendenze della F__________ SA di __________ in qualità di

impiegata fino al dicembre del 2017, allorché si è licenziata al termine di un

periodo di incapacità lucrativa. Nel luglio del 2016 AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi da un'amica a __________.

B. Il 9 maggio 2017 AO 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere “nel merito ed inaudita parte” l'autorizzazione

a vivere separata (domanda n. 1), un contributo alimentare di fr. 12 100.– mensili (domanda n. 2) e una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (domanda n. 3). La richiesta “inaudita parte” è stata respinta

dal Pretore con decreto “supercautelare” di quello stesso 9 maggio 2017. Al

dibattimento del 30 maggio 2017, indetto per il contraddittorio, i coniugi

hanno raggiunto un accordo sul­l'autorizzazione a vivere separati. Per il resto

AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo nondimeno alla moglie un

contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° giugno 2017. A una

successiva udienza del 27 luglio 2017, destinata al seguito del dibattimento, le

parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive richieste e notificando

prove.

C. Con lettera del 22

agosto 2017 l'istante ha invitato il Pretore a “provvedere all'emanazione di

una decisione cautelare sulle richieste avanzate dalla moglie (…), ed in

particolare sulla richiesta di contributo alimentare di cui al punto 2 e di provisio

ad litem al punto 3”. Il convenuto ha reagito alla lettera il 2 ottobre

2017, facendo valere in sintesi che AO 1 non ha mai preteso un contributo di

mantenimento cautelare e contestando in subordine la fondatezza della domanda.

D. Il 18 dicembre 2017 AO

1 ha nuovamente scritto al Pretore, invitandolo una volta ancora ad “assumere

le misure cautelari urgenti richieste, segnatamente il contributo ricorrente a

favore della moglie e la provisio ad litem”. L'emanazione del giudizio

sulla provvigione è stato ulteriormente sollecitato il 22 dicembre successivo.

Nel frattempo, il 19 dicembre 2017, AO 1 ha inoltrato al Pretore una domanda

d'informazione volta a ottenere dal marito, come pure dalla V__________ SA di __________,

dalla I__________ SA di __________ e dalla G__________ di __________ la

documentazione relativa all'acquisto, al finanziamento e all'edificazione della

particella n. 3675 RFD di __________, sezione di __________.

E. Con “decreto

cautelare“ del 20 dicembre 2017 il Pretore ha notificato a AP 1 il memoriale 18

dicembre 2017 della moglie e la richiesta d'informazione del 19 dicembre 2017.

Ritenuto inoltre verosimile “che il marito, direttamente o per il tramite di

terze persone, dispone di importanti risorse e di un cospicuo patrimonio”, come

pure “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e che il

marito sia in grado di fornirlo”, egli ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un

contributo di mantenimento di fr. 5000.– mensili con effetto immediato. Infine egli

ha convocato le parti a un'udienza del 27 febbraio 2018 per ultimare

l'interrogatorio della moglie e per il contraddittorio sull'istanza d'informazione.

F. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29

dicembre 2017 in cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il

giudizio in questione sia riformato nel senso di annullare la condanna al

versamento del contributo alimentare di fr. 5000.– mensili alla moglie. Il

memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti

cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2015.46 del 24 giugno 2015, consid. 1). Se sono

emanati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per

scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), tali decreti sono appellabili entro dieci giorni

(art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC) quand'anche il procedimento cautelare

in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un

decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo,

l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie il

decreto del Pretore è stato emanato dopo una discussione, tenutasi il 30 maggio

2017.

Al sollecito del 22 agosto 2017 il convenuto ha reagito inoltre con un me­moriale

del 2 ottobre 2017, contestando l'ammissibilità e – subor­dinatamente – la

fondatezza della pretesa cautelare. Il decreto in esame può quindi ritenersi

emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è dato a

prescindere dal­l'ammontare di qualsivoglia richiesta di giudizio, ove appena si pensi in concreto all'entità del

contributo alimentare deciso dal Pretore (fr. 5000.– mensili), di

durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv.

2.

CPC). Relativamente infine alla tempestività del rimedio giuridico, il

decreto impugnato è stato notificato alla legale del convenuto il 21 dicembre

2017.

Introdotto il 29 dicembre 2017, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto impugnato

il Pretore ha rilevato anzitutto che l'istanza

d'informazione andava trattata a parte (inc. CA.2017.450) e che il

relativo contraddittorio sarebbe stato esperito in occasione della successiva

udienza, fissata per il 27 febbraio 2018, quando sarebbe stato portato a

termine anche l'interrogatorio della moglie. Posto ciò, egli ha ritenuto

verosimile, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti fino a quel momento,

che il convenuto disponga, direttamente o per il tramite di terze persone, di

importanti risorse finanziarie e di un cospicuo patrimonio. E siccome egli ha

considerato “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e

che il marito sia in grado di fornirlo”, egli ha decretato un contributo alimentare

di fr. 5000.– mensili, destinato a garantire a AO 1 “il mantenimento corrente”,

impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito.

3.

Litigioso è, in

questa sede, il contributo alimentare di fr. 5000.– mensili decretato dal

Pretore. Al riguardo l'appellante fa valere che la decisione impugnata difetta

dei più elementari presupposti formali e sostanziali, nessuna procedura cautelare

essendo stata avviata né istruita in relazione a quel contributo, tanto che il

Pretore nemmeno ha aperto uno specifico fascicolo processuale. Nulla in particolare

può desumersi – egli adduce – dall'istanza o dalla replica orale e nemmeno

dalle richieste non motivate del 22 agosto e 18 ottobre (recte:

dicembre) 2017. Anzi, a suo avviso nessun atto di causa accenna a una procedura

cautelare sul contributo di mantenimento per la moglie. Men che meno l'istante ha

mai sostanziato – egli continua – i presupposti per l'accoglimento di una tale

domanda (parvenza di buon diritto, urgenza, pregiudizio difficilmente riparabile).

Nelle condizioni descritte

il Pretore non poteva supplire pertanto – soggiunge il convenuto – alle carenze

di allegazione dell'istante, la quale non ha minimamente reso verosimile

l'impossibilità di sopperire con il reddito del suo lavoro o con entrate

sostitutive (per esempio della disoccupazione) al proprio fabbisogno corrente

in pendenza di causa. L'appellante si duole inoltre che il decreto impugnato sia

stato emesso senza che egli abbia avuto modo di esprimersi sulla richiesta cautelare

del 18 dicembre 2017, notificatagli insieme con il decreto medesimo, e senza prevedere

nemmeno una discussione alla prossima udienza. Per di più, egli censura la

totale mancanza di indicazione sui rimedi giuridici e lamenta la carente

motivazione del decreto cautelare, il quale non accenna a risultanze di causa né

accerta la precisa situazione finanziaria dei coniugi, rendendo così

impossibile eventuali adattamenti futuri.

4.

Per quel che è

dell'asserita mancanza di richieste cautelari in re­lazione al contributo di

mantenimento, l'opinione dell'appellante non può essere condivisa. Con

l'istanza del 9 maggio 2017 AO 1 ha chiesto infatti l'emanazione di misure

a protezione del­l'unione coniugale “nel merito ed inaudita parte” (pag. 18),

tant'è che quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare”

del giorno stesso. Una richiesta inaudita parte implicava nondimeno una richiesta

cautelare (come ha ritenuto il Pretore nel decreto del 9 maggio 2017). Certo,

secondo il convenuto la moglie non ha sostanziato minimamente i presupposti per

l'ottenimento di misure provvisionali, ma ciò non toglie che nell'istanza del

9.

maggio 2017 una richiesta di giudizio (ancorché ridotta alla sua più

semplice espressione) sia stata formulata. Tutt'al più la domanda andrà

respinta se il Pretore non la riterrà debitamente giustificata. L'appellante

sbaglia però quando asserisce che nessuna procedura cautelare è stata promossa

in relazione al contributo di mantenimento. Su questo punto l'appello manca di

consistenza.

5.

L'appellante deplora

altresì – come detto – che il decreto impugnato sia stato emesso senza che egli

abbia avuto modo di esprimersi sulla richiesta cautelare del 18 dicembre 2017,

notificatagli insieme con il decreto medesimo, e senza nemmeno che il Pretore

abbia previsto una discussione alla prossima udienza. La doglianza cade nel vuoto, ove appena si consideri che il 18 dicembre

2017.

AO 1 non ha presentato un'istanza cautelare, ma ha semplicemente

sollecitato l'adozione dei provvedimenti cautelari postulati nell'atto

introduttivo della lite del 9 maggio 2017. E il Pretore ha statuito con un

decreto intermedio (“nelle more istruttorie”: sopra, consid. 1). Quanto alla

mancata indicazione dei rimedi giuridici nel decreto impugnato (art. 238 lett.

f CPC), tale omissione non ha pregiudicato il convenuto nell'esercizio dei suoi

diritti, avendo egli potuto introdurre tempestivamente appello, mentre per quel

che è della successiva udienza, il Pretore l'ha fissata nel decreto medesimo

per il 27 febbraio 2017 alle ore 9.00. Anche al riguardo l'appello è

destinato perciò all'insuccesso.

6.

Sempre dal profilo

formale l'appellante censura il decreto cautelare siccome carente di

motivazione. Ora, le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione

(art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2

Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione

di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta

di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro,

sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il

litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2,

142.

II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii). Tale condizione

minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una

decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo

piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è

insufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6

febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii). Requisiti formali identici

valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (DTF 134 I 88

consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2010 del 5 marzo 2010 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2017.112 del 5 gennaio

2018, consid. 4).

a) Già

all'udienza del 30 maggio 2017 AP 1 aveva sostenuto che con un reddito di fr.

4049.20

mensili l'istante può finanziare da sé il proprio fabbisogno minimo di

fr. 3240.10 mensili, conservando un margine utile di fr. 800.– mensili. Ciò nonostante,

egli era detto pronto a versare un contributo ali­mentare di fr. 1000.– mensili

(riassunto scritto, pag. 15). Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2017 al

sollecito della moglie egli ha poi ribadito che finanziariamente l'interessata

è autosufficiente, sia che ci si fondi sul reddito da lei indicato nel­l'istanza

del 9 maggio 2017 (fr. 3702.– mensili), sia

che ci si fondi su quello da lei dichiarato in replica all'udien­za del

27.

luglio 2017 (fr. 4300.– mensili). In frangenti del genere – egli ha

affermato – l'istante non può contare su provvedimenti cautelari, mentre il di

lei tenore di vita effettivo durante la comunione domestica andrà accertato in

esito al­l'istruttoria.

b) Nell'appello

il convenuto sostiene una volta ancora, per l'essenziale, che AO 1 è in grado

di coprire essa medesima il proprio fabbisogno minimo desumibile dagli atti assunti

fino a oggi e non abbisogna sicuramente di un contributo cautelare di fr.

5000.

– mensili. Il problema è che il decreto cautelare non permette di confrontarsi

con la censura. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto

(consid. 2), che il convenuto disponga, “direttamente o per il tramite di

terze persone, di importanti risorse finanziarie e di un cospicuo patrimonio”.

Reputando “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e che

il marito sia in grado di fornirlo”, egli ha decretato il contributo alimentare

di fr. 5000.– mensili, destinato a garantire a AO 1 “il mantenimento corrente”,

impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. Simile motivazione non

consente tuttavia di capire come sia stato determinato quel contributo cautelare.

Non si sa quale sia il reddito (effettivo o ipotetico) della moglie, non si sa

quale sia il fabbisogno da cui si è dipartito il Pretore e neppure è dato di sapere

se l'appellante sia in grado di versare la cifra in questione. Tutto si ignora,

in altri termini, sul modo in cui il Pretore sia giunto al risultato di

fr. 5000.– mensili. Questa Camera non è in grado perciò di sindacare le

censure del convenuto. Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di

appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, il

decreto cautelare deve così essere annullato.

c) L'annullamento

del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione del convenuto

– che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il

Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite

indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr.

5000.

– mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso

coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

Al

Pretore è appena il caso di ricordare infine che l'entrata in vigore del Codice

di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità

dei decreti cautelari emessi “nelle more istruttorie”, ciò che la procedura ticinese

non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). I decreti cautelari

adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una

qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili

“per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare

nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc,

ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza

cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali

decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nel nuovo diritto è

invalso un orientamento contrario (sopra, consid. 1). Anche i decreti cautelari

intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria.

7.

Le particolarità

della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente –

senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a

formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa

Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia –

come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul

contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove

ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi

a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2017.112 del 5 gennaio 2018, consid. 8

con rinvio sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio

2016, consid. 4).

8.

Le singolarità del

caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Quanto alle

ripetibili, AO 1 non ha proposto di respingere l'appello e non può essere tenuta

a rifondere indennità. Avesse anche postulato la reiezione dell'appello, del

resto, nel caso specifico ciò non comporterebbe l'assegnazione di ripetibili.

Il convenuto ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma

non il rigetto dell'istanza cautelare della moglie. Non potendosi prevedere

come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero

quindi in ogni modo compensate (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid.

6).

9.

L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30

000.

– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del

Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).