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Decisione

11.2018.50

Divorzio: contributo alimentare per il coniuge e liquidazione del regime dei beni

29 gennaio 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 12 marzo 2018 AP

1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di rettificare la sentenza appena

citata nel senso di annullare la condanna di lui al pagamento di contributi alimentari

arretrati, le parti essendosi previamente accordate al riguardo. Il 9 aprile

2018 egli ha ritirato anche l'istanza di gratuito patrocinio. AO 1 ha confermato

il 12 aprile 2018 di ritenere definitivamente regolata per comune intesa la

questione dei contributi alimentari arretrati e ha ritirato a sua volta la

richiesta di gratuito patrocinio. La domanda di rettifica è tuttora pendente.

L. Contro la sentenza del

19 febbraio 2018 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 aprile

2018 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere

ogni pretesa dell'attrice in liquidazione del regime dei beni e di ridurre il

contributo alimentare per lei a fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto

2029. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2018 AO 1 propone che,

conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, l'appello sia respinto e con

appello incidentale chiede di aumentare a fr. 7000.– la somma dovutale in

liquidazione del regime dei beni, obbligando inoltre l'attore a versarle il

contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili non solo fino al 26 aprile

2027, ma vita natural durante. In subordine essa insta perché, dopo il pensionamento

del marito (il 20 agosto 2029), il contributo rimanga pari almeno alla differenza tra i redditi del­l'attore a quel momento e il di lui fabbisogno

minimo di fr. 4311.30 mensili. Con osservazioni del 6 luglio

2018 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali

conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, conguaglio

della previdenza professionale, contributo di mantenimento). Quanto alla

tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta all'attore

il 26 febbraio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 27 febbraio 2018, è

tuttavia rimasto sospeso dal 25 marzo fino all'8 aprile 2018 conformemente all'art.

145.

cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 12 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo è

altresì l'appello incidentale. La risposta al­l'ap­pello andava presentata

infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare

osservazioni è stato notificato alla convenuta al più presto il 5 maggio 2018,

sicché il memoriale, inoltrato il 1° giugno 2018, è ricevibile.

2.

Con le osservazioni

all'appello incidentale l'attore produce gli estratti di un suo conto postale

dall'ottobre del 2017 al febbraio del 2018 (doc. A), una ricevuta di pagamento relativa

alla sua pigione del luglio 2018 (doc. B), il suo conguaglio delle spese accessorie

2016/2017 (doc. C), una lettera 5 novembre 2009 della S__________ SA (doc.

D), un referto riguardante un suo esame radiologico del 14 giugno 2017 e un

certificato medico del 2 luglio 2018 (plico doc. E). Ora, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e

se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che

intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre

quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere

da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i doc. A, C, D e

l'esame radiologico nel plico doc. E sono anteriori alla sentenza impugnata.

Incombeva quindi all'attore spiegare perché gli fosse impossibile esibirli prima.

Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione nel memoriale. Il doc.

B e il certificato medico nel plico doc. E, concomitanti alle osservazioni al­l'appello

incidentale, sono invece ammissibili. Ad ogni buon conto, come si vedrà oltre

(consid. 10), i mezzi di prova in questione poco o punto influiscono sul

giudizio, AP 1 non pretendendo che il suo reddito sia diminuito in seguito a

problemi di salute.

3.

Litigiosi rimangono,

in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per

la moglie e la sua durata. Lo scioglimento del matrimonio invece è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto,

le controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate

prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36

del 28 dicembre 2018, con­sid. 3). In concreto non v'è ragione di scostarsi da

tale principio.

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

4.

Il Pretore aggiunto ha

accertato in primo luogo, per quanto concerne la pretesa di fr. 7000.– avanzata

dalla moglie in relazione a una V__________ presa in leasing dal marito, che il

veicolo è stato parzialmente finanziato con acquisti, essendo stata consegnata

in permuta per un valore di fr. 6500.– la vecchia automobile, a sua volta comperata

con acquisti. Allo scioglimento del regime dei beni – ha continuato il primo

giudice – la V__________ non apparteneva dunque ai coniugi, ma è pur sempre divenuta

proprietà dell'attore nel dicembre del 2014, alla fine del leasing, AP 1 avendo

adempiuto il contratto e avendo potuto così riscattare il veicolo. Alla moglie

spetta di conseguenza, secondo il Pretore aggiunto, la metà dell'investimento

iniziale di fr. 6500.–, cioè fr. 3250.– (sentenza impugnata, consid. 3.2).

a) Nell'appello

principale AP 1 sottolinea che allo scioglimento della partecipazione agli

acquisti la V__________ apparteneva alla società di leasing e non può quindi essere

considerata un bene soggetto a liquidazione del regime matrimoniale. Né sarebbe

dimostrato che il pagamento iniziale di fr. 6500.– sia riconducibile al

valore del precedente veicolo o sia un acquisto. Certo è soltanto – egli

prosegue – che la V__________ è stata presa in leasing, assumendo i

relativi

obblighi contrattuali (compreso il riscatto finale di fr. 1000.–), e che

solo al termine del contratto (dicembre del 2014) l'automobile è divenuta sua proprietà,

quando egli ha stipulato un nuovo leasing per un'altra automobile. La moglie

non può pertanto accampare pretese al riguardo.

b) L'appellante incidentale ricorda da parte sua che la V__________ è stata presa in leasing nel dicembre 2009 per

fr. 50

000.

–,

dedotti fr. 6500.– per il valore della precedente automobile consegnata in ripresa,

e che il saldo è stato corrisposto in

rate mensili con un riscatto finale di fr. 1000.– (memoriale, pag. 2).

La precedente automobile costituendo un acquisto, poiché fino a prova del

contrario tutti i beni si presumono acquisti, essa sostiene perciò di avere

diritto – come ha stabilito il Pretore – alla metà del valore di quel veicolo (fr. 3250.–).

Inoltre vanno equiparate a un ammortamento, essa soggiunge, le rate del leasing

(fr. 781.20 mensili) corrisposte dal dicembre del 2009 fino all'ottobre del 2011,

allorché i coniugi vivevano ancora insieme, ragion per cui essa ha diritto alla

metà di tali versamenti, di complessivi fr. 8983.80 (23 mesi, diviso due).

La somma di fr. 7000.– da essa rivendicata risulta in definitiva – essa

conclude – del tutto legittima.

c) Nella

partecipazione agli acquisti lo scioglimento

del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della presentazione del­l'istanza”,

che si tratti di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è

stata introdotta la petizione, il 16 ottobre 2013. Quanto è avvenuto in seguito

poco importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si

creano più acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid.

5b rinvii a DTF 138 III 199 consid. 4.3.2 e 137 III 339 consid. 2.1.2). Ora, il

16.

ottobre 2013 la V__________ era detenuta da AP 1 in

virtù di un contratto di leasing (doc. L e AA). La questione è di sapere

se da ciò la moglie possa vantare pretese in liquidazione del regime matrimoniale.

d) Il

leasing è un contratto in forza del quale una società cede a una persona, per

un certo periodo, l'uso e il godimento di una cosa mobile o immobile dietro

pagamento di un importo periodico (Amstutz/Morin,

Basler Kommentar, OR I, 6ª edi­zione, n. 59 alle note introduttive agli

art. 184 segg.; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edi­zione,

pag. 1054 n. 7129). La proprietà del bene rimane alla società di leasing (Tercier/Bieri/Carron,

op. cit., pag. 1054 n. 7137), ciò che in concreto AO 1 non discute (duplica,

pag. 5 n. 8). Chi ha l'uso del bene è, tutt'al più, avente diritto economico (Amstutz/Morin, op. cit., n. 92 alle note

introduttive agli art. 184 segg.; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1054 n.

7138), ma in caso di esecuzione forzata il bene non entra nella sua massa

pignorabile (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1056 n.

7149). Diversamente da una vendita o da una vendita a rate, in caso di leasing non

v'è trasferimento di proprietà, bensì solo

cessione in uso (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag.

1056.

n. 7152). Al termine del contratto il conduttore del leasing ha generalmente

tre possibilità: può stipulare un nuovo contratto che prolunga il leasing, può restituire

il bene o acquistarlo pagando un valore di riscatto (Tercier/Bieri/ Carron,

op. cit., pag. 1064 n. 7209; in caso di

leasing immobiliare: SJ 2007 I 180 consid. 2.1.2).

e) Nella

fattispecie, quando ha intentato causa di divorzio, AP 1 non era – come si è

spiegato – proprietario della V__________, la quale apparteneva alla società di

leasing. Può darsi che egli abbia ottenuto quel leasing, cioè

l'uso

e il godimento del veicolo, corrispondendo inizialmente fr. 6500.– di acquisti

(il valore della vecchia automobile), ma AO 1 non può esigere per ciò soltanto

la rifusione della metà di tale valore, come reputa il Pretore aggiunto. La

somma infatti è stata spesa e allo scioglimento del regime non sussisteva un

bene surrogato del patrimonio coniugale in cui essa fosse confluita. Tanto meno

la convenuta può pretendere di vedersi corrispondere una somma pari alla metà

delle rate del leasing versate dal marito, come essa chiede con l'appello

incidentale, una pretesa del genere non potendo riconoscersi nemmeno in caso di

nolo. E quando il marito è diventato proprietario della V__________ nel

dicembre del 2014, pagando il riscatto alla società di leasing, non potevano

più crearsi acquisti, poiché il regime dei beni era ormai sciolto. Ne segue che

in proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto, mentre del tutto

infondato si rivela l'appello incidentale.

5.

Per

quanto attiene alla pretesa di fr. 1500.– fatta valere dalla moglie in

relazione al 50% del rimborso versato al marito dal­l'au­torità fiscale per l'imposta

cantonale del 2011, il Pretore aggiunto l'ha riconosciuta con l'argomento che il

ristorno concerneva acconti d'imposta per il lasso di tempo durante il quale le

partite fiscali dei coniugi non erano ancora state disgiunte, onde il diritto

della moglie alla metà di quell'importo (sentenza impugnata, consid. 3.3). Riguardo

ai contributi alimentari arretrati in favore di AO 1 (fr. 4293.45), il

primo giudice ha rilevato che il marito non contestava l'importo, di modo che

ha riconosciuto alla convenuta anche tale spettanza (consid. 3.5).

L'appellante

principale riafferma quanto addotto nella sua domanda di rettifica del 12 marzo

2018, ovvero che sull'ammontare dei contributi alimentari arretrati le parti si

sono accordate al­l'udienza del 17 novembre 2014, sicché la sua condanna al pagamento

di fr. 4293.45 dev'essere annullata. Va annullata altresì – egli allega – la

condanna a versare alla moglie fr. 1500.– per il rimborso d'imposta, da

lui destinato al mantenimento della famiglia e in ogni modo compensato, ai coniugi

essendo stato corrisposto dall'autorità fiscale un ulteriore rimborso di fr. 3773.–,

devoluto interamente alla convenuta. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma

che entrambe le questioni sono state regolate consensualmente all'udienza del

17.

novembre 2014. In condizioni del genere nulla osta all'annullamento delle

due condanne, che vertono su un contenzioso divenuto privo d'oggetto già prima dell'emanazione

della sentenza.

II. Sul

contributo di mantenimento per la moglie

6.

Relativamente

al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, il Pretore aggiunto ha

ricordato che nella fattispecie il matrimonio è durato trent'anni, di cui almeno

24.

di vita in comune (sentenza impugnata, consid. 4.2), ciò che conferisce a entrambi

i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica (consid. 4.3). Sulla base dei dati raccolti nella procedura a protezione

dell'unione coniugale egli ha accertato così che prima della separazione i

coniugi sostenevano un tenore di vita medio e che il reddito del marito era

pressoché interamente assorbito dal fabbisogno della famiglia, composta di

quattro persone. Solo dall'indipendenza economica del primogenito – egli ha

rilevato – i coniugi sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza. Né consta

l'accantonamento di risparmi, proprio perché il reddito del marito finanziava interamente

le esigenze della famiglia. Il primo giudice ha ritenuto così che “per il

calcolo del contributo [in favore della moglie] si può procedere con il metodo

della copertura dei rispettivi fabbisogni e la successiva ripartizione

dell'eccedenza” (consid. 4.4).

Nelle

circostanze descritte il Pretore aggiunto ha determinato il reddito di AO 1 in fr. 2187.– mensili

(rendita AI fr. 1687.– , “indennità assicurativa” fr. 500.–) e il fabbisogno

minimo di lei in fr. 2725.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 771.45, conguaglio delle spese

accessorie fr. 118.15, premio della cassa malati fr. 411.55, partecipazione

ai costi della cassa malati fr. 100.60, assicurazione responsabilità civile e

dell'economia domestica fr. 38.65, onere fiscale fr. 85.50: consid. 4.5). Quanto

al marito, egli ne ha appurato il reddito in fr. 7350.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 780.–, premio della

cassa malati fr. 448.–, franchigia fr. 30.–, partecipazione ai costi della

cassa malati fr. 59.–, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia

domestica fr. 37.–, assicurazione sulla vita fr. 156.–, spese legali fr. 200.–, leasing del veicolo fr. 500.–,

imposta di circolazione e assicurazione del veicolo fr. 181.30, onere

fiscale fr. 720.–: consid. 4.6).

Alla

luce di quanto precede il primo giudice ha constatato che, una volta finanziato

il proprio fabbisogno minimo, AP 1 conserva un margine di fr. 3038.70 mensili con

cui può sopperire all'ammanco della moglie (fr. 538.90 mensili), mentre l'eccedenza

di fr. 2499.80 mensili va divisa a metà (sentenza impugnata, consid. 4.7). A AO

1.

spetta di conseguenza – egli ha epilogato – un contributo alimentare di fr.

1788.80

mensili (fr. 538.90, più la mezza eccedenza di fr. 1249.90: consid.

4.

).

7.

L'appellante contesta il metodo di calcolo adottato

dal primo giudice per fissare il contributo alimentare in favore della moglie dopo

il divorzio, definito non pertinente. Inoltre egli fa valere che, come ha

rilevato lo stesso Pretore aggiunto, nella procedura a protezione dell'unione

coniugale il tenore di vita della moglie risultava limitato alla copertura del

fabbisogno minimo. In nessun caso entra in linea di conto perciò – egli afferma

– la mezza eccedenza considerata nella sentenza impugnata. La censura non manca

di fondamento.

I criteri che presiedono allo stanziamento

di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri

che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente e ripetutamente illustrati da questa

Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti, II-2013 pag.

788.

n. 3c). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il

contributo alimentare dovuto a un coniuge in esito a un matrimonio con influsso

concreto sulla di lui situazione finanziaria – come nelle unioni di lunga

durata (sopra, consid. 6 all'inizio) – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469

consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito

mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante

la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per

quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo

una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di

vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge pos­sa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,

sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente

preteso da lui, si valuta equamente la capa­cità contributiva dell'altro

coniuge e si fissa il contributo in ba­se

al principio

della

solidarietà postmatrimoniale (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 8a).

Il

metodo applicato dal primo giudice, consistente nel dedurre dal reddito

complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi suddividendo l'eccedenza

a metà, è un procedimento cui fa capo la giurisprudenza per determinare il

contributo di mantenimento destinato a una parte nelle procedure a tutela

dell'unione coniugale o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio

(RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6 lett. a e b). Sussistendo in quei casi il

vincolo del matrimonio, continua ad applicarsi l'art. 163 cpv. 1 CC, secondo

cui i coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Sciolto il matrimonio, l'obbligo di mantenimento di un

coniuge nei confronti dell'altro è disciplinato invece dagli art. 125

segg. CC. E il metodo di calcolo è in tali circostanze quello richiamato

dianzi, oggetto del

ragionamento a tre stadi, fondato sul livello di vita raggiunto dai coniugi

durante la comunione domestica.

8.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 sembra riconoscere che il metodo di calcolo

adottato dal Pretore aggiunto nella sentenza impugnata non è corretto, ma ne difende

il risultato. Essa contesta che il contributo alimentare per lei debba

limitarsi alla copertura del proprio ammanco, sottolineando che quel contributo deve assicurarle

il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica e che, sommato al

suo reddito di fr. 2187.– mensili, l'importo di fr. 1788.80 mensili non le

consente un livello di vita più alto. L'ammontare stabilito dal Pretore

aggiunto sarebbe perciò ‟adeguatoˮ, vista anche la capacità contributiva

del marito, i principi di equità e di solidarietà, lo stato di salute di lei e

la lunga durata del matrimonio. La convenuta contesta altresì che con redditi

di fr. 9537.– mensili complessivi i coniugi vivessero durante la comunione

domestica a livello di fabbisogno minimo, poiché dovevano sì provvedere al

mantenimento dei figli, ma dovevano farsi carico di una sola economia domestica

e pagavano meno imposte. Essa allega poi che gli elementi di valutazione enunciati

dall'art. 125 CC non sono esaustivi e il risultato del loro apprezzamento è

anche una questione di equità.

9.

Come si è spiegato,

il primo stadio del ragionamento volto a determinare un contributo di

mantenimento giusta l'art. 125 CC consiste nell'accertare livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto

possibile – anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni). Tale ipotesi è estranea alla fattispecie.

Determinante ai fini del presente giudizio è dunque l'ultimo tenore di

vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica (DTF 135 III 160

consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii;

più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid.

10a). Ora, mancando altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti

nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a

un esa­me di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo

(RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA,

sen­tenza inc. 11.2015.43 del­l'8 agosto 2017, consid. 9). Fondandosi su tali elementi nel caso specifico, il primo

giudice è giunto alla conclusione che durante la comunione domestica il reddito

coniugale era praticamente assorbito dal fabbisogno familiare, di modo che le

parti potevano contare solo sulla copertura del rispettivo fabbisogno minimo. A

ben vedere, le cose non stanno in questi termini.

Dalla

decisione emanata il 12 luglio 2012 dal Pretore a tutela dell'unione coniugale

non risulta che prima della separazione dei coniugi, avvenuta nel

settembre del 2011, il reddito delle parti coprisse unicamente i fabbisogni

della famiglia. A quel momento infatti il primo figlio J__________, maggiorenne

da due anni, non gravava già più sul bilancio familiare. E lo stes­so Pretore

aggiunto ha rilevato che dall'indipendenza econo­mica del primogenito i coniugi

sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza,

la quale ammontava a fr. 1178.05 mensili (sentenza del 12 luglio 2012 nel­l'inc.

SO.2011.1164 richiamato, consid. 7). Ne segue che il tenore di vita della

convenuta nel settembre del 2011 non si esauriva nella semplice copertura del

fabbisogno minimo, come reputa il Pretore aggiunto, ma comprendeva anche la

mezza eccedenza di fr. 589.– mensili determinata dal giudice a protezione

dell'unio­ne coniugale. Dopo il divorzio AO 1 ha il diritto così, per

principio, di conservare un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno

minimo di fr. 2725.90 mensili calcolato dal Pretore aggiunto (non contestato dalle parti), più l'agio di fr. 589.–

mensili goduto prima della separazione, per

complessivi fr. 3314.90 men­sili.

10.

Il

secondo stadio del ragionamento sopra evocato (consid. 7) verte sulla questione

di sapere se in che misura AO 1 sia in grado di finanziare autonomamente il

proprio tenore di vita (“debito mantenimento”). Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha accertato le entrate di lei in fr. 2187.– mensili. L'appellante

principale si duole che nella somma manchi un'indennità di fr. 125.– mensili percepita

dalla moglie per finanziare lavori di economia domestica, indennità calcolata

nel reddito di lei già dal giudice a protezione

dell'unione coniugale e che ancora all'udienza del 7 ottobre 2015 l'interessata

ha confermato di ricevere, onde entrate per complessivi fr. 2310.–

mensili. La convenuta eccepisce ora, nelle

osservazioni all'appello, che quell'indennità non le è più versata.

In

concreto AO 1 ha dichiarato il 7 ottobre 2015 ch'essa usufruisce “di una

persona esterna per la quale riceve fr. 1500.– annualiˮ (verbale di udienza,

prima pagina in fondo). È vero che il giudice a protezione tutela dell'unione

coniugale aveva incluso la citata indennità nel reddito di lei (sentenza del 12 luglio

2012.

nell'inc. SO.2011.1164 richiamato, consid. 3b). L'appellante principale

non revoca in dubbio tuttavia che la moglie, invalida al 70%, adoperi quella

somma per retribuire “una persona esterna” che la aiuta nelle faccende

domestiche. Si aggiungessero

fr. 150.– mensili al fabbisogno minimo di lei, di conseguenza, andrebbero aggiunti

fr. 150.– mensili anche al fabbisogno minimo e l'operazione si tradurrebbe in

una partita di giro. Ne discende che AO 1 può provvedere al suo “debito mantenimento”

con fr. 2187.– mensili, pari al reddito da lei conseguito e accertato nella sentenza

impugnata. Che essa abbia modo di procurarsi altre entrate (abbia cioè una

capacità lucrativa residua) non è asserito nemmeno dall'appellante principale. In

definitiva la moglie rimane dunque con uno scoperto di fr. 1127.90 mensili

sul proprio “debito mantenimento”.

11.

Il

terzo stadio del noto ragionamento impone di valutare equamente la capa­cità contributiva del

coniuge debitore e di fissare il contributo in ba­se al principio della solidarietà postmatrimoniale. L'appellante

principale fa valere, sotto questo profilo, che il suo reddito di fr. 7350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto in

realtà è di fr. 7100.– mensili, poiché egli non riceve più l'assegno familiare

per il figlio C__________, il quale ha terminato il ciclo di studi (memoriale, punto 10). La convenuta obietta che, comunque

sia, nel frattempo il reddito del marito è sicuramente aumentato, ciò che giustifica di lasciare invariato l'ammontare del reddito

in fr. 7350.– mensili. Simile congettura non trova tuttavia alcuna

verosimiglianza agli atti. D'altro lato l'assegno familiare non è un reddito

del genitore, bensì una prestazione destinata al figlio (art. 284a

cpv. 1 CC), sicché va tolto dal reddito che AP 1 conseguiva ai tempi della

protezione dell'unione coniugale, reddito che nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha definito “praticamente invariato” (consid. 4.6).

In

ultima analisi, con un reddito di fr. 7100.– mensili e un fabbiso­gno minimo di

fr. 4311.30 mensili (da lui non contestato) l'appellante principale conserva un

margine disponibile di fr. 2788.70 mensili che gli consente di finanziare

agevolmente lo scoperto sul “debito mantenimento” registrato da AO 1 (fr.

1127.90

mensili), salvaguardando anche il proprio “debito mantenimento” (fabbisogno

minimo di fr. 4311.30 mensili più l'agio di fr. 589.– mensili di cui egli beneficiava,

come la moglie, prima della separazione). L'appellante incidentale soggiunge

che in realtà il fabbisogno minimo del marito è inferiore a fr. 4311.30

mensili, poiché nulla dimostra che dopo il leasing dell'automobile scaduto nel

dicembre del 2014 egli abbia stipulato un nuovo leasing. L'argomentazione non

ha tuttavia portata pratica, poiché aumentare il margine disponibile del­l'interessato

non farebbe che confermare la sua possibilità di versare alla moglie il

contributo alimentare di fr. 1130.– mensili (arrotondati). Quanto alla

decorrenza dell'obbligo, di regola un

contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio va corrisposto dal

passaggio in giudicato dell'intera decisione o, per lo meno, in casi

particolari, dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo

scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb).

Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato l'inizio dell'obbligo nel febbraio

del 2018, mese corrispondente all'emanazione della decisione impugnata (dispo­sitivo

n. 3). Le parti non contestando tale decorrenza, non è compito di questa Camera

intervenire al riguardo.

12.

Per

quel che concerne la durata dell'obbligo contributivo, il primo giudice ha

escluso che AO 1 possa recuperare anche

solo in parte la propria indipendenza economica, di modo che ha condannato il

marito a versarle il contributo alimentare fino al pensionamento di lei, il 26

aprile 2017. Dopo di allora egli ha dato atto di ignorare quali saranno le

entrate della convenuta. Si è limitato così a prevedere (senza fissarlo) un

contributo di mantenimento pari alla differenza tra il reddito che AO 1

conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al

contributo alimentare percepito a quel momento. Simile contributo – egli ha

continuato – decadrà al pensionamento del marito, il 20 agosto 2019, poiché il

reddito dell'attore subirà allora “un importante ridimensionamento”, al punto

che gli introiti di lui e quelli della moglie “si equivarranno” (sentenza

impugnata, consid. 4.8).

a) Nell'appello

principale AP 1 chiede di ridurre il contributo alimentare per la convenuta a

fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto 2029 (l'indomani del pensionamento di lui),

pari alla copertura del fabbisogno mini­mo dell'interessata, sopprimendolo del

tutto in seguito. Ora, la pretesa di ridurre il contributo alimentare a fr.

413.90

mensili risulta infondata già per il fatto che, come si è visto (consid.

9), AO 1 ha diritto alla copertura del tenore di vita raggiunto prima della separazione e non solo a quella del fabbisogno

minimo. La conclusione è provvista di buon

diritto invece, come si è visto, nella misura in cui tende a ridimensionare il

contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto da fr. 1788.80 a

fr. 1130.– mensili, per lo meno fino al 26 aprile 2027 (pensionamento della beneficiaria).

Quanto

al periodo compreso tra il pensionamento della convenuta e quello dell'attore

(20 agosto 2029), scadenza fissata dal Pretore aggiunto, è impossibile

sindacare l'esito dell'appello principale. Il primo giudice non ha fissato –

come detto – alcun obbligo cifrato dopo il 26 aprile 2027, limitandosi a prevedere

(genericamente) un contributo alimentare pari alla differenza tra il

reddito che AO 1 conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo

di lei sommato al contributo alimentare percepito a quel momento. Egli non ha

formulato tuttavia alcuna prognosi né sul reddito che AO 1 conseguirà al

pensionamento né sull'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al

contributo alimentare percepito a quel momento. In condizioni simili non è dato

manifestamente di sapere se il contributo alimentare offerto dall'appellante

principale (fr. 413.– mensili) sia congruo. A tal fine occorrerebbe conoscere

almeno il prevedibile ammontare della futura rendita AVS e quello della pensione

che la S__________ SA (“secondo pilastro”) erogherà alla convenuta, ma al proposito

gli atti non sono del benché minimo ausilio (contengono solo un certificato LPP

al 1° gennaio 2015, prima della suddivisione della previdenza: doc. 22).

b) L'autorità

giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non

è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono

essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Sul

contributo alimentare chiesto da AO 1 per il lasso di tempo compreso fra il 26

aprile 2027 e il 20 agosto 2029 il Pretore aggiunto non ha giudicato,

limitandosi a un'indicazione di metodo (per altro inidonea in caso di esecuzione

forzata). Oltre a ciò, in concreto gli atti devono essere completati su punti

essenziali, dovendosi accertare il prevedibile ammontare della rendita

AVS e quello della pensione che erogherà la S__________ SA (“secondo pilastro”),

elementi decisivi ai fini del giudizio. In simili condizioni non rimane che

annullare la seconda frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, inerente

al contributo di mantenimento in favore di AO 1 tra il 26 aprile 2027 e il 20

agosto 2029, e rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti la convenuta

a produrre un attestato sul prevedibile ammontare della sua futura rendita AVS

e sulla prevedibile pensione che le perverrà dalla S__________ SA. Dopo di che,

il Pretore aggiunto fisserà l'eventuale contributo di mantenimento per quel

periodo, cifrandolo.

c) Da

parte sua AO 1 chiede nell'appello incidentale non solo di lasciare invariato

il contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili stabilito dal Pretore aggiunto

fino al di lei pensionamento, ma anche di riconoscerle tale contributo vita

natural durante o, in subordine, di riconoscerle dopo il pensionamento

del marito (il 20 agosto 2029) un contributo vitalizio pari almeno alla differenza tra i redditi del­l'attore a quel momento e il di lui fabbisogno

minimo di fr. 4311.30 mensili. La

prima domanda è infondata, l'interessata non potendo pretendere che fino al proprio

pensionamento – come si è visto – il contributo sia più elevato di fr. 1130.–

mensili. La seconda è una volta ancora impossibile da sindacare, poiché tutto

si ignora sul preve­dibile reddito dell'interessata dopo il pensionamento. Un

giudizio al riguardo presuppone la citata integrazione dell'istruttoria.

Quanto

alla terza domanda (esten­sione del contributo alimentare dopo il pensionamento

del marito), vale a maggior ragione quanto si è detto per la seconda. Al fine

di valutare un'eventuale estensione del contributo alimentare dopo il pensionamento

del marito, infatti, occorre conoscere anche il prevedibile ammontare della

rendita AVS di lui e quello della prevedibile pensione che gli sarà stanziata

dalla __________ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________

SA. Se non che, gli atti sono silenti anche al proposito (vi figura solo un

certificato LPP del marito al 29 gennaio 2014: doc. P). Non rimane quindi che

annullare anche la terza frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

(“L'obbligo contributivo a carico di AP 1 e

a favore di AO 1 terminerà definitivamente il 21 agosto 2029”) e

rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti l'attore a esibire un attestato

sul prevedibile ammontare della sua rendita AVS e della prevedibile pensione

che gli sarà erogata dal menzionato istituto di previdenza. Dopo di che,

considerati gli analoghi documenti che saranno prodotti dalla convenuta, egli verificherà

se l'obbligo contributivo non debba estendersi oltre il 21 agosto 2029.

d) Nelle

osservazioni all'appello incidentale AP 1 eccepisce che la richiesta di contributo

alimentare avanzata dalla convenuta per il tempo successivo al 20 agosto

2029.

è improponibile perché è stata fatta valere soltanto nel memoriale

conclusivo. Nulla però egli ha eccepito dopo essersi visto notificare quel

memoriale (del 7 novembre 2016), lascian­do che il Pretore aggiunto emanasse la

sentenza (il 19 febbraio 2018). Che le parti avessero rinunciato alle arringhe

finali non dispensava il marito dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20

luglio 2017 consid. 6 con rinvii; identico principio valeva già sotto il

vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione

solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58

CPC). Sul­l'obiezione non giova dunque attardarsi.

13.

Se

ne conclude che, per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di AO 1,

l'appello principale merita parziale accoglimento, nel senso che il contributo va

ridotto da fr. 1788.80 a fr. 1130.– mensili dal febbraio del 2018 (compreso) al

26.

aprile 2027. Riguardo al contributo alimentare dopo di allora, invece, il

Dispositivo

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va annullato e gli atti rinviati al

Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previa assunzione dei certificati che attesteranno

il presumibile ammontare delle rendite AVS e delle prestazioni del “secondo

pilastro” spettanti alle parti.

III. Sulle spese e le

ripetibili

14. Le spese dell'appello

principale e quelle dell'appello incidentale seguono la vicendevole soccom­benza

(art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 postulava una riduzione del contributo alimentare

litigioso fino al 26 aprile 2027

da fr. 1788.80 mensili a

fr. 413.90 mensili e ne ottiene la diminuzione a fr. 1130.– mensili, così come

ottiene l'annullamento della sua condanna al versamento di fr. 4750.– in

liquidazione del regime dei beni. AO 1 sollecitava la conferma del contributo alimentare

di

fr. 1788.80 mensili fino al 26

aprile 2027, che vede calare invece a fr. 1130.– mensili. Quanto all'entità

del contributo alimentare dopo il 26 aprile 2027, ambedue le parti conseguono

l'annullamento – seppure per finalità opposte – della sentenza impugnata. Come

giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà dall'integrazione

dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel complesso entrambe le parti escono quindi

sconfitte sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò giustifica di

suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

15. L'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente

alle spese e alle ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto

l'attore chiedeva che in esito al divorzio ogni coniuge rimanesse proprietario

dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. La

convenuta rivendicava da parte sua un contributo alimentare di fr. 1880.–

mensili, il versamento di fr. 12 918.40 in

liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di fr. 96 019.70 a titolo di conguaglio previdenziale

dalla cassa pensione del marito. Essa ottiene un contributo alimentare di fr. 1130.–

fino al 26 aprile 2027 (il

contributo alimentare del periodo successivo rimane da definire) e vede

respingere la pretesa di fr. 12 918.40

in liquidazione del regime

matrimoniale, ma consegue il trasferimento di fr. 97 391.65 a titolo di conguaglio previdenziale. A

un giudizio d'insieme non può dirsi soccombere così per più di un quinto e per

le future spese giudicherà nella futura sentenza.

IV. Sul gratuito patrocinio

per l'appello incidentale

16. Nell'appello

incidentale AO 1 afferma di non poter far fronte ai costi della procedura davanti

a questa Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio. A parte il

fatto però ch'essa beneficia di un margine disponibile di fr. 589.– mensili sul

suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 9 in fine), nelle cause di stato i costi della

procedura sono anzitutto a carico dell'unio­ne coniu­gale; l'assistenza

gratuita dello Stato è puramente sussidiaria

(DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le parti devono quindi far

fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio,

di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal

processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in

grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio

dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio

da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge

è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata

di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'interessata non pretende che AP 1 sia

sfornito di sostanza sufficiente per stanziarle una provvigione ad litem

destinata a finanziare i costi dell'appello incidentale. Il beneficio del

gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

17. Circa i

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale e

l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza

impugnata è riformata come segue:

2. Il

regime dei beni è sciolto e liquidato. Ciascun coniuge rimane proprietario

esclusivo dei beni in suo possesso.

3. AP

1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare anticipato di fr. 1130.–

mensili dal febbraio 2018 (compreso) fino al 26 aprile 2027.

Per

quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dal 26 aprile

2027 in poi, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso

dei considerandi, previa integrazione del­l'istruttoria.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante principale, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante

incidentale, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

IV. La richiesta di gratuito patrocinio

contestuale all'appello incidentale è respinta.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).