11.2018.50
Divorzio: contributo alimentare per il coniuge e liquidazione del regime dei beni
29 gennaio 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.50
11.2018.64
Lugano,
29 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2013.139 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 16 ottobre 2013 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello
del 12 aprile 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 19 febbraio 2018 (inc. 11.2018.50),
come pure sull'appello incidentale
del 1° giugno 2018 presentato da AO 1
contro la medesima
sentenza e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.64);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AO 1 (1963)
si sono sposati a __________ il 6 agosto 1987. Dal matrimonio sono nati J__________
(1991) e C__________ (1995), ora maggiorenni. Il marito lavora come operatore
chimico per la ditta G__________ SA di __________. La moglie, invalida al 70%,
percepisce una rendita intera AI. I coniugi vivono separati dal settembre del 2011,
quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Statuendo con
sentenza del 12 luglio 2012 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale
introdotta il 28 ottobre 2011 da AO 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale
alla moglie, cui ha affidato il figlio C__________, e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 508.–
mensili per l'istante e uno di fr. 1610.– mensili per il figlio, assegno
familiare compreso (inc. SO.2011.1164). Tale decisione è passata in giudicato.
C. Il 16 ottobre 2013 AP
1 ha intentato azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo
Pretore, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – che in esito
allo scioglimento del matrimonio ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni a
lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. All'udienza di
conciliazione, del 13 novembre 2013, il Pretore aggiunto ha constatato che i
coniugi vivevano separati da più di due anni, ma che non era possibile
raggiungere un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che ha impartito a AP
1 un termine per motivare la petizione. La moglie ha postulato a sua volta il
beneficio del gratuito patrocinio.
D. In un memoriale del 13
dicembre 2013 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nella sua risposta
dell'8 luglio 2014 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha sollecitato
un contributo alimentare di fr. 1880.– mensili fino al proprio pensionamento, il
versamento di fr. 12 418.40 in liquidazione
del regime dei beni e il trasferimento di un conguaglio (imprecisato) da
prelevare dai fondi della previdenza professionale intestati al marito. AP 1 ha
replicato il 10 settembre 2014, mantenendo la propria posizione e instando cautelarmente
per la soppressione dal 1° settembre 2014 del contributo alimentare in favore
della moglie stabilito a protezione dell'unione coniugale. La convenuta ha
duplicato il 14 novembre 2014, confermando le sue richieste e proponendo
di respingere l'istanza cautelare.
E. All'udienza del 17
novembre 2014, indetta per il contraddittorio cautelare, i coniugi hanno
raggiunto un accordo sui contributi di mantenimento arretrati dall'ottobre del
2011 fino al luglio del 2012, AP 1 impegnandosi a tacitare la moglie con il
versamento di fr. 3500.–. Per il resto la procedura cautelare è stata
sospesa in vista di trattative e non è più stata riattivata.
F. Le prime arringhe
nella causa di merito si sono tenute il 7 ottobre 2015. In tale occasione le
parti si sono date atto che in seguito alla disgiunzione delle partite fiscali
l'autorità tributaria ha rimborsato al marito fr. 3773.– dell'imposta
cantonale 2011, che “per lavori di economia domestica la moglie usufruisce di
una persona esterna per la quale riceve fr. 1500.– annuali” e che nel 2010 la stessa
AO 1 ha ricevuto fr. 48 000.– a titolo di
risarcimento per un errore medico. Ciò premesso, entrambi i coniugi hanno notificato
prove. Il Pretore ha emanato seduta stante la relativa ordinanza, dando avvio
all'istruttoria.
G. L'istruttoria è stata
chiusa il 26 settembre 2016 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 7 novembre 2016
l'attore ha ribadito le domande di petizione. In un allegato di quel medesimo
giorno la convenuta ha mantenuto anch'essa le proprie richieste, salvo specificare
in fr. 96 019.70 il conguaglio della previdenza
professionale preteso dalla cassa pensione del marito.
H. Statuendo il 19
febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha respinto anzitutto l'istanza cautelare, senza
riscuotere spese né assegnare ripetibili. Nel merito egli ha pronunciato il
divorzio e ha condannato AP 1 a versare alla convenuta fr. 4750.– in liquidazione
del regime dei beni, oltre a un saldo di fr. 4293.45 per contributi alimentari
arretrati. Ha obbligato il marito inoltre a
erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili
dal febbraio del 2018 fino al 26 aprile 2027 (pensionamento di lei), ridotto in
seguito e fino al 21 agosto 2029 (il giorno dopo il pensionamento di lui) “alla
differenza tra il totale di quanto percepito dalla moglie sotto forma di
rendite AVS, LPP o qualsivoglia altro titolo e l'importo di fr. 3975.80”.
Infine il Pretore aggiunto ha ordinato alla __________ collettiva per la
previdenza professionale obbligatoria B__________ SA di trasferire la somma di fr. 97 391.65 dal conto intestato a AP 1 al conto
intestato a AO 1 presso la S__________ SA. Le spese processuali di complessivi
fr. 1100.– sono state poste per un quinto a carico della convenuta e per
il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1800.–
per ripetibili ridotte. La decisione sulle richieste di gratuito patrocinio è
stata rinviata a separato giudizio.
Fatti
I. Il 12 marzo 2018 AP
1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di rettificare la sentenza appena
citata nel senso di annullare la condanna di lui al pagamento di contributi alimentari
arretrati, le parti essendosi previamente accordate al riguardo. Il 9 aprile
2018 egli ha ritirato anche l'istanza di gratuito patrocinio. AO 1 ha confermato
il 12 aprile 2018 di ritenere definitivamente regolata per comune intesa la
questione dei contributi alimentari arretrati e ha ritirato a sua volta la
richiesta di gratuito patrocinio. La domanda di rettifica è tuttora pendente.
L. Contro la sentenza del
19 febbraio 2018 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 aprile
2018 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere
ogni pretesa dell'attrice in liquidazione del regime dei beni e di ridurre il
contributo alimentare per lei a fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto
2029. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2018 AO 1 propone che,
conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, l'appello sia respinto e con
appello incidentale chiede di aumentare a fr. 7000.– la somma dovutale in
liquidazione del regime dei beni, obbligando inoltre l'attore a versarle il
contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili non solo fino al 26 aprile
2027, ma vita natural durante. In subordine essa insta perché, dopo il pensionamento
del marito (il 20 agosto 2029), il contributo rimanga pari almeno alla differenza tra i redditi dell'attore a quel momento e il di lui fabbisogno
minimo di fr. 4311.30 mensili. Con osservazioni del 6 luglio
2018 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali
conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, conguaglio
della previdenza professionale, contributo di mantenimento). Quanto alla
tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta all'attore
il 26 febbraio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 27 febbraio 2018, è
tuttavia rimasto sospeso dal 25 marzo fino all'8 aprile 2018 conformemente all'art.
145.
cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 12 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo è
altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata
infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare
osservazioni è stato notificato alla convenuta al più presto il 5 maggio 2018,
sicché il memoriale, inoltrato il 1° giugno 2018, è ricevibile.
2.
Con le osservazioni
all'appello incidentale l'attore produce gli estratti di un suo conto postale
dall'ottobre del 2017 al febbraio del 2018 (doc. A), una ricevuta di pagamento relativa
alla sua pigione del luglio 2018 (doc. B), il suo conguaglio delle spese accessorie
2016/2017 (doc. C), una lettera 5 novembre 2009 della S__________ SA (doc.
D), un referto riguardante un suo esame radiologico del 14 giugno 2017 e un
certificato medico del 2 luglio 2018 (plico doc. E). Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che
intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre
quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere
da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i doc. A, C, D e
l'esame radiologico nel plico doc. E sono anteriori alla sentenza impugnata.
Incombeva quindi all'attore spiegare perché gli fosse impossibile esibirli prima.
Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione nel memoriale. Il doc.
B e il certificato medico nel plico doc. E, concomitanti alle osservazioni all'appello
incidentale, sono invece ammissibili. Ad ogni buon conto, come si vedrà oltre
(consid. 10), i mezzi di prova in questione poco o punto influiscono sul
giudizio, AP 1 non pretendendo che il suo reddito sia diminuito in seguito a
problemi di salute.
3.
Litigiosi rimangono,
in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per
la moglie e la sua durata. Lo scioglimento del matrimonio invece è passato in
giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto,
le controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate
prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD
I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36
del 28 dicembre 2018, consid. 3). In concreto non v'è ragione di scostarsi da
tale principio.
I. Sulla liquidazione del
regime dei beni
4.
Il Pretore aggiunto ha
accertato in primo luogo, per quanto concerne la pretesa di fr. 7000.– avanzata
dalla moglie in relazione a una V__________ presa in leasing dal marito, che il
veicolo è stato parzialmente finanziato con acquisti, essendo stata consegnata
in permuta per un valore di fr. 6500.– la vecchia automobile, a sua volta comperata
con acquisti. Allo scioglimento del regime dei beni – ha continuato il primo
giudice – la V__________ non apparteneva dunque ai coniugi, ma è pur sempre divenuta
proprietà dell'attore nel dicembre del 2014, alla fine del leasing, AP 1 avendo
adempiuto il contratto e avendo potuto così riscattare il veicolo. Alla moglie
spetta di conseguenza, secondo il Pretore aggiunto, la metà dell'investimento
iniziale di fr. 6500.–, cioè fr. 3250.– (sentenza impugnata, consid. 3.2).
a) Nell'appello
principale AP 1 sottolinea che allo scioglimento della partecipazione agli
acquisti la V__________ apparteneva alla società di leasing e non può quindi essere
considerata un bene soggetto a liquidazione del regime matrimoniale. Né sarebbe
dimostrato che il pagamento iniziale di fr. 6500.– sia riconducibile al
valore del precedente veicolo o sia un acquisto. Certo è soltanto – egli
prosegue – che la V__________ è stata presa in leasing, assumendo i
relativi
obblighi contrattuali (compreso il riscatto finale di fr. 1000.–), e che
solo al termine del contratto (dicembre del 2014) l'automobile è divenuta sua proprietà,
quando egli ha stipulato un nuovo leasing per un'altra automobile. La moglie
non può pertanto accampare pretese al riguardo.
b) L'appellante incidentale ricorda da parte sua che la V__________ è stata presa in leasing nel dicembre 2009 per
fr. 50
000.
–,
dedotti fr. 6500.– per il valore della precedente automobile consegnata in ripresa,
e che il saldo è stato corrisposto in
rate mensili con un riscatto finale di fr. 1000.– (memoriale, pag. 2).
La precedente automobile costituendo un acquisto, poiché fino a prova del
contrario tutti i beni si presumono acquisti, essa sostiene perciò di avere
diritto – come ha stabilito il Pretore – alla metà del valore di quel veicolo (fr. 3250.–).
Inoltre vanno equiparate a un ammortamento, essa soggiunge, le rate del leasing
(fr. 781.20 mensili) corrisposte dal dicembre del 2009 fino all'ottobre del 2011,
allorché i coniugi vivevano ancora insieme, ragion per cui essa ha diritto alla
metà di tali versamenti, di complessivi fr. 8983.80 (23 mesi, diviso due).
La somma di fr. 7000.– da essa rivendicata risulta in definitiva – essa
conclude – del tutto legittima.
c) Nella
partecipazione agli acquisti lo scioglimento
del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza”,
che si tratti di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è
stata introdotta la petizione, il 16 ottobre 2013. Quanto è avvenuto in seguito
poco importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si
creano più acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid.
5b rinvii a DTF 138 III 199 consid. 4.3.2 e 137 III 339 consid. 2.1.2). Ora, il
16.
ottobre 2013 la V__________ era detenuta da AP 1 in
virtù di un contratto di leasing (doc. L e AA). La questione è di sapere
se da ciò la moglie possa vantare pretese in liquidazione del regime matrimoniale.
d) Il
leasing è un contratto in forza del quale una società cede a una persona, per
un certo periodo, l'uso e il godimento di una cosa mobile o immobile dietro
pagamento di un importo periodico (Amstutz/Morin,
Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 59 alle note introduttive agli
art. 184 segg.; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione,
pag. 1054 n. 7129). La proprietà del bene rimane alla società di leasing (Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., pag. 1054 n. 7137), ciò che in concreto AO 1 non discute (duplica,
pag. 5 n. 8). Chi ha l'uso del bene è, tutt'al più, avente diritto economico (Amstutz/Morin, op. cit., n. 92 alle note
introduttive agli art. 184 segg.; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1054 n.
7138), ma in caso di esecuzione forzata il bene non entra nella sua massa
pignorabile (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1056 n.
7149). Diversamente da una vendita o da una vendita a rate, in caso di leasing non
v'è trasferimento di proprietà, bensì solo
cessione in uso (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag.
1056.
n. 7152). Al termine del contratto il conduttore del leasing ha generalmente
tre possibilità: può stipulare un nuovo contratto che prolunga il leasing, può restituire
il bene o acquistarlo pagando un valore di riscatto (Tercier/Bieri/ Carron,
op. cit., pag. 1064 n. 7209; in caso di
leasing immobiliare: SJ 2007 I 180 consid. 2.1.2).
e) Nella
fattispecie, quando ha intentato causa di divorzio, AP 1 non era – come si è
spiegato – proprietario della V__________, la quale apparteneva alla società di
leasing. Può darsi che egli abbia ottenuto quel leasing, cioè
l'uso
e il godimento del veicolo, corrispondendo inizialmente fr. 6500.– di acquisti
(il valore della vecchia automobile), ma AO 1 non può esigere per ciò soltanto
la rifusione della metà di tale valore, come reputa il Pretore aggiunto. La
somma infatti è stata spesa e allo scioglimento del regime non sussisteva un
bene surrogato del patrimonio coniugale in cui essa fosse confluita. Tanto meno
la convenuta può pretendere di vedersi corrispondere una somma pari alla metà
delle rate del leasing versate dal marito, come essa chiede con l'appello
incidentale, una pretesa del genere non potendo riconoscersi nemmeno in caso di
nolo. E quando il marito è diventato proprietario della V__________ nel
dicembre del 2014, pagando il riscatto alla società di leasing, non potevano
più crearsi acquisti, poiché il regime dei beni era ormai sciolto. Ne segue che
in proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto, mentre del tutto
infondato si rivela l'appello incidentale.
5.
Per
quanto attiene alla pretesa di fr. 1500.– fatta valere dalla moglie in
relazione al 50% del rimborso versato al marito dall'autorità fiscale per l'imposta
cantonale del 2011, il Pretore aggiunto l'ha riconosciuta con l'argomento che il
ristorno concerneva acconti d'imposta per il lasso di tempo durante il quale le
partite fiscali dei coniugi non erano ancora state disgiunte, onde il diritto
della moglie alla metà di quell'importo (sentenza impugnata, consid. 3.3). Riguardo
ai contributi alimentari arretrati in favore di AO 1 (fr. 4293.45), il
primo giudice ha rilevato che il marito non contestava l'importo, di modo che
ha riconosciuto alla convenuta anche tale spettanza (consid. 3.5).
L'appellante
principale riafferma quanto addotto nella sua domanda di rettifica del 12 marzo
2018, ovvero che sull'ammontare dei contributi alimentari arretrati le parti si
sono accordate all'udienza del 17 novembre 2014, sicché la sua condanna al pagamento
di fr. 4293.45 dev'essere annullata. Va annullata altresì – egli allega – la
condanna a versare alla moglie fr. 1500.– per il rimborso d'imposta, da
lui destinato al mantenimento della famiglia e in ogni modo compensato, ai coniugi
essendo stato corrisposto dall'autorità fiscale un ulteriore rimborso di fr. 3773.–,
devoluto interamente alla convenuta. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma
che entrambe le questioni sono state regolate consensualmente all'udienza del
17.
novembre 2014. In condizioni del genere nulla osta all'annullamento delle
due condanne, che vertono su un contenzioso divenuto privo d'oggetto già prima dell'emanazione
della sentenza.
II. Sul
contributo di mantenimento per la moglie
6.
Relativamente
al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, il Pretore aggiunto ha
ricordato che nella fattispecie il matrimonio è durato trent'anni, di cui almeno
24.
di vita in comune (sentenza impugnata, consid. 4.2), ciò che conferisce a entrambi
i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione
domestica (consid. 4.3). Sulla base dei dati raccolti nella procedura a protezione
dell'unione coniugale egli ha accertato così che prima della separazione i
coniugi sostenevano un tenore di vita medio e che il reddito del marito era
pressoché interamente assorbito dal fabbisogno della famiglia, composta di
quattro persone. Solo dall'indipendenza economica del primogenito – egli ha
rilevato – i coniugi sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza. Né consta
l'accantonamento di risparmi, proprio perché il reddito del marito finanziava interamente
le esigenze della famiglia. Il primo giudice ha ritenuto così che “per il
calcolo del contributo [in favore della moglie] si può procedere con il metodo
della copertura dei rispettivi fabbisogni e la successiva ripartizione
dell'eccedenza” (consid. 4.4).
Nelle
circostanze descritte il Pretore aggiunto ha determinato il reddito di AO 1 in fr. 2187.– mensili
(rendita AI fr. 1687.– , “indennità assicurativa” fr. 500.–) e il fabbisogno
minimo di lei in fr. 2725.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 771.45, conguaglio delle spese
accessorie fr. 118.15, premio della cassa malati fr. 411.55, partecipazione
ai costi della cassa malati fr. 100.60, assicurazione responsabilità civile e
dell'economia domestica fr. 38.65, onere fiscale fr. 85.50: consid. 4.5). Quanto
al marito, egli ne ha appurato il reddito in fr. 7350.– mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 780.–, premio della
cassa malati fr. 448.–, franchigia fr. 30.–, partecipazione ai costi della
cassa malati fr. 59.–, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 37.–, assicurazione sulla vita fr. 156.–, spese legali fr. 200.–, leasing del veicolo fr. 500.–,
imposta di circolazione e assicurazione del veicolo fr. 181.30, onere
fiscale fr. 720.–: consid. 4.6).
Alla
luce di quanto precede il primo giudice ha constatato che, una volta finanziato
il proprio fabbisogno minimo, AP 1 conserva un margine di fr. 3038.70 mensili con
cui può sopperire all'ammanco della moglie (fr. 538.90 mensili), mentre l'eccedenza
di fr. 2499.80 mensili va divisa a metà (sentenza impugnata, consid. 4.7). A AO
1.
spetta di conseguenza – egli ha epilogato – un contributo alimentare di fr.
1788.80
mensili (fr. 538.90, più la mezza eccedenza di fr. 1249.90: consid.
4.
).
7.
L'appellante contesta il metodo di calcolo adottato
dal primo giudice per fissare il contributo alimentare in favore della moglie dopo
il divorzio, definito non pertinente. Inoltre egli fa valere che, come ha
rilevato lo stesso Pretore aggiunto, nella procedura a protezione dell'unione
coniugale il tenore di vita della moglie risultava limitato alla copertura del
fabbisogno minimo. In nessun caso entra in linea di conto perciò – egli afferma
– la mezza eccedenza considerata nella sentenza impugnata. La censura non manca
di fondamento.
I criteri che presiedono allo stanziamento
di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri
che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente e ripetutamente illustrati da questa
Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti, II-2013 pag.
788.
n. 3c). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il
contributo alimentare dovuto a un coniuge in esito a un matrimonio con influsso
concreto sulla di lui situazione finanziaria – come nelle unioni di lunga
durata (sopra, consid. 6 all'inizio) – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469
consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito
mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante
la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per
quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo
una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di
vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio
mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo,
sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter
finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente
preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro
coniuge e si fissa il contributo in base
al principio
della
solidarietà postmatrimoniale (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 8a).
Il
metodo applicato dal primo giudice, consistente nel dedurre dal reddito
complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi suddividendo l'eccedenza
a metà, è un procedimento cui fa capo la giurisprudenza per determinare il
contributo di mantenimento destinato a una parte nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio
(RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6 lett. a e b). Sussistendo in quei casi il
vincolo del matrimonio, continua ad applicarsi l'art. 163 cpv. 1 CC, secondo
cui i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Sciolto il matrimonio, l'obbligo di mantenimento di un
coniuge nei confronti dell'altro è disciplinato invece dagli art. 125
segg. CC. E il metodo di calcolo è in tali circostanze quello richiamato
dianzi, oggetto del
ragionamento a tre stadi, fondato sul livello di vita raggiunto dai coniugi
durante la comunione domestica.
8.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 sembra riconoscere che il metodo di calcolo
adottato dal Pretore aggiunto nella sentenza impugnata non è corretto, ma ne difende
il risultato. Essa contesta che il contributo alimentare per lei debba
limitarsi alla copertura del proprio ammanco, sottolineando che quel contributo deve assicurarle
il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica e che, sommato al
suo reddito di fr. 2187.– mensili, l'importo di fr. 1788.80 mensili non le
consente un livello di vita più alto. L'ammontare stabilito dal Pretore
aggiunto sarebbe perciò ‟adeguatoˮ, vista anche la capacità contributiva
del marito, i principi di equità e di solidarietà, lo stato di salute di lei e
la lunga durata del matrimonio. La convenuta contesta altresì che con redditi
di fr. 9537.– mensili complessivi i coniugi vivessero durante la comunione
domestica a livello di fabbisogno minimo, poiché dovevano sì provvedere al
mantenimento dei figli, ma dovevano farsi carico di una sola economia domestica
e pagavano meno imposte. Essa allega poi che gli elementi di valutazione enunciati
dall'art. 125 CC non sono esaustivi e il risultato del loro apprezzamento è
anche una questione di equità.
9.
Come si è spiegato,
il primo stadio del ragionamento volto a determinare un contributo di
mantenimento giusta l'art. 125 CC consiste nell'accertare livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione
domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto
possibile – anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una
lunga separazione (oltre dieci anni). Tale ipotesi è estranea alla fattispecie.
Determinante ai fini del presente giudizio è dunque l'ultimo tenore di
vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica (DTF 135 III 160
consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii;
più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid.
10a). Ora, mancando altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a
un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo
(RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 9). Fondandosi su tali elementi nel caso specifico, il primo
giudice è giunto alla conclusione che durante la comunione domestica il reddito
coniugale era praticamente assorbito dal fabbisogno familiare, di modo che le
parti potevano contare solo sulla copertura del rispettivo fabbisogno minimo. A
ben vedere, le cose non stanno in questi termini.
Dalla
decisione emanata il 12 luglio 2012 dal Pretore a tutela dell'unione coniugale
non risulta che prima della separazione dei coniugi, avvenuta nel
settembre del 2011, il reddito delle parti coprisse unicamente i fabbisogni
della famiglia. A quel momento infatti il primo figlio J__________, maggiorenne
da due anni, non gravava già più sul bilancio familiare. E lo stesso Pretore
aggiunto ha rilevato che dall'indipendenza economica del primogenito i coniugi
sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza,
la quale ammontava a fr. 1178.05 mensili (sentenza del 12 luglio 2012 nell'inc.
SO.2011.1164 richiamato, consid. 7). Ne segue che il tenore di vita della
convenuta nel settembre del 2011 non si esauriva nella semplice copertura del
fabbisogno minimo, come reputa il Pretore aggiunto, ma comprendeva anche la
mezza eccedenza di fr. 589.– mensili determinata dal giudice a protezione
dell'unione coniugale. Dopo il divorzio AO 1 ha il diritto così, per
principio, di conservare un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno
minimo di fr. 2725.90 mensili calcolato dal Pretore aggiunto (non contestato dalle parti), più l'agio di fr. 589.–
mensili goduto prima della separazione, per
complessivi fr. 3314.90 mensili.
10.
Il
secondo stadio del ragionamento sopra evocato (consid. 7) verte sulla questione
di sapere se in che misura AO 1 sia in grado di finanziare autonomamente il
proprio tenore di vita (“debito mantenimento”). Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato le entrate di lei in fr. 2187.– mensili. L'appellante
principale si duole che nella somma manchi un'indennità di fr. 125.– mensili percepita
dalla moglie per finanziare lavori di economia domestica, indennità calcolata
nel reddito di lei già dal giudice a protezione
dell'unione coniugale e che ancora all'udienza del 7 ottobre 2015 l'interessata
ha confermato di ricevere, onde entrate per complessivi fr. 2310.–
mensili. La convenuta eccepisce ora, nelle
osservazioni all'appello, che quell'indennità non le è più versata.
In
concreto AO 1 ha dichiarato il 7 ottobre 2015 ch'essa usufruisce “di una
persona esterna per la quale riceve fr. 1500.– annualiˮ (verbale di udienza,
prima pagina in fondo). È vero che il giudice a protezione tutela dell'unione
coniugale aveva incluso la citata indennità nel reddito di lei (sentenza del 12 luglio
2012.
nell'inc. SO.2011.1164 richiamato, consid. 3b). L'appellante principale
non revoca in dubbio tuttavia che la moglie, invalida al 70%, adoperi quella
somma per retribuire “una persona esterna” che la aiuta nelle faccende
domestiche. Si aggiungessero
fr. 150.– mensili al fabbisogno minimo di lei, di conseguenza, andrebbero aggiunti
fr. 150.– mensili anche al fabbisogno minimo e l'operazione si tradurrebbe in
una partita di giro. Ne discende che AO 1 può provvedere al suo “debito mantenimento”
con fr. 2187.– mensili, pari al reddito da lei conseguito e accertato nella sentenza
impugnata. Che essa abbia modo di procurarsi altre entrate (abbia cioè una
capacità lucrativa residua) non è asserito nemmeno dall'appellante principale. In
definitiva la moglie rimane dunque con uno scoperto di fr. 1127.90 mensili
sul proprio “debito mantenimento”.
11.
Il
terzo stadio del noto ragionamento impone di valutare equamente la capacità contributiva del
coniuge debitore e di fissare il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. L'appellante
principale fa valere, sotto questo profilo, che il suo reddito di fr. 7350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto in
realtà è di fr. 7100.– mensili, poiché egli non riceve più l'assegno familiare
per il figlio C__________, il quale ha terminato il ciclo di studi (memoriale, punto 10). La convenuta obietta che, comunque
sia, nel frattempo il reddito del marito è sicuramente aumentato, ciò che giustifica di lasciare invariato l'ammontare del reddito
in fr. 7350.– mensili. Simile congettura non trova tuttavia alcuna
verosimiglianza agli atti. D'altro lato l'assegno familiare non è un reddito
del genitore, bensì una prestazione destinata al figlio (art. 284a
cpv. 1 CC), sicché va tolto dal reddito che AP 1 conseguiva ai tempi della
protezione dell'unione coniugale, reddito che nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha definito “praticamente invariato” (consid. 4.6).
In
ultima analisi, con un reddito di fr. 7100.– mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 4311.30 mensili (da lui non contestato) l'appellante principale conserva un
margine disponibile di fr. 2788.70 mensili che gli consente di finanziare
agevolmente lo scoperto sul “debito mantenimento” registrato da AO 1 (fr.
1127.90
mensili), salvaguardando anche il proprio “debito mantenimento” (fabbisogno
minimo di fr. 4311.30 mensili più l'agio di fr. 589.– mensili di cui egli beneficiava,
come la moglie, prima della separazione). L'appellante incidentale soggiunge
che in realtà il fabbisogno minimo del marito è inferiore a fr. 4311.30
mensili, poiché nulla dimostra che dopo il leasing dell'automobile scaduto nel
dicembre del 2014 egli abbia stipulato un nuovo leasing. L'argomentazione non
ha tuttavia portata pratica, poiché aumentare il margine disponibile dell'interessato
non farebbe che confermare la sua possibilità di versare alla moglie il
contributo alimentare di fr. 1130.– mensili (arrotondati). Quanto alla
decorrenza dell'obbligo, di regola un
contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio va corrisposto dal
passaggio in giudicato dell'intera decisione o, per lo meno, in casi
particolari, dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo
scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb).
Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato l'inizio dell'obbligo nel febbraio
del 2018, mese corrispondente all'emanazione della decisione impugnata (dispositivo
n. 3). Le parti non contestando tale decorrenza, non è compito di questa Camera
intervenire al riguardo.
12.
Per
quel che concerne la durata dell'obbligo contributivo, il primo giudice ha
escluso che AO 1 possa recuperare anche
solo in parte la propria indipendenza economica, di modo che ha condannato il
marito a versarle il contributo alimentare fino al pensionamento di lei, il 26
aprile 2017. Dopo di allora egli ha dato atto di ignorare quali saranno le
entrate della convenuta. Si è limitato così a prevedere (senza fissarlo) un
contributo di mantenimento pari alla differenza tra il reddito che AO 1
conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al
contributo alimentare percepito a quel momento. Simile contributo – egli ha
continuato – decadrà al pensionamento del marito, il 20 agosto 2019, poiché il
reddito dell'attore subirà allora “un importante ridimensionamento”, al punto
che gli introiti di lui e quelli della moglie “si equivarranno” (sentenza
impugnata, consid. 4.8).
a) Nell'appello
principale AP 1 chiede di ridurre il contributo alimentare per la convenuta a
fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto 2029 (l'indomani del pensionamento di lui),
pari alla copertura del fabbisogno minimo dell'interessata, sopprimendolo del
tutto in seguito. Ora, la pretesa di ridurre il contributo alimentare a fr.
413.90
mensili risulta infondata già per il fatto che, come si è visto (consid.
9), AO 1 ha diritto alla copertura del tenore di vita raggiunto prima della separazione e non solo a quella del fabbisogno
minimo. La conclusione è provvista di buon
diritto invece, come si è visto, nella misura in cui tende a ridimensionare il
contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto da fr. 1788.80 a
fr. 1130.– mensili, per lo meno fino al 26 aprile 2027 (pensionamento della beneficiaria).
Quanto
al periodo compreso tra il pensionamento della convenuta e quello dell'attore
(20 agosto 2029), scadenza fissata dal Pretore aggiunto, è impossibile
sindacare l'esito dell'appello principale. Il primo giudice non ha fissato –
come detto – alcun obbligo cifrato dopo il 26 aprile 2027, limitandosi a prevedere
(genericamente) un contributo alimentare pari alla differenza tra il
reddito che AO 1 conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo
di lei sommato al contributo alimentare percepito a quel momento. Egli non ha
formulato tuttavia alcuna prognosi né sul reddito che AO 1 conseguirà al
pensionamento né sull'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al
contributo alimentare percepito a quel momento. In condizioni simili non è dato
manifestamente di sapere se il contributo alimentare offerto dall'appellante
principale (fr. 413.– mensili) sia congruo. A tal fine occorrerebbe conoscere
almeno il prevedibile ammontare della futura rendita AVS e quello della pensione
che la S__________ SA (“secondo pilastro”) erogherà alla convenuta, ma al proposito
gli atti non sono del benché minimo ausilio (contengono solo un certificato LPP
al 1° gennaio 2015, prima della suddivisione della previdenza: doc. 22).
b) L'autorità
giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non
è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono
essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Sul
contributo alimentare chiesto da AO 1 per il lasso di tempo compreso fra il 26
aprile 2027 e il 20 agosto 2029 il Pretore aggiunto non ha giudicato,
limitandosi a un'indicazione di metodo (per altro inidonea in caso di esecuzione
forzata). Oltre a ciò, in concreto gli atti devono essere completati su punti
essenziali, dovendosi accertare il prevedibile ammontare della rendita
AVS e quello della pensione che erogherà la S__________ SA (“secondo pilastro”),
elementi decisivi ai fini del giudizio. In simili condizioni non rimane che
annullare la seconda frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, inerente
al contributo di mantenimento in favore di AO 1 tra il 26 aprile 2027 e il 20
agosto 2029, e rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti la convenuta
a produrre un attestato sul prevedibile ammontare della sua futura rendita AVS
e sulla prevedibile pensione che le perverrà dalla S__________ SA. Dopo di che,
il Pretore aggiunto fisserà l'eventuale contributo di mantenimento per quel
periodo, cifrandolo.
c) Da
parte sua AO 1 chiede nell'appello incidentale non solo di lasciare invariato
il contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili stabilito dal Pretore aggiunto
fino al di lei pensionamento, ma anche di riconoscerle tale contributo vita
natural durante o, in subordine, di riconoscerle dopo il pensionamento
del marito (il 20 agosto 2029) un contributo vitalizio pari almeno alla differenza tra i redditi dell'attore a quel momento e il di lui fabbisogno
minimo di fr. 4311.30 mensili. La
prima domanda è infondata, l'interessata non potendo pretendere che fino al proprio
pensionamento – come si è visto – il contributo sia più elevato di fr. 1130.–
mensili. La seconda è una volta ancora impossibile da sindacare, poiché tutto
si ignora sul prevedibile reddito dell'interessata dopo il pensionamento. Un
giudizio al riguardo presuppone la citata integrazione dell'istruttoria.
Quanto
alla terza domanda (estensione del contributo alimentare dopo il pensionamento
del marito), vale a maggior ragione quanto si è detto per la seconda. Al fine
di valutare un'eventuale estensione del contributo alimentare dopo il pensionamento
del marito, infatti, occorre conoscere anche il prevedibile ammontare della
rendita AVS di lui e quello della prevedibile pensione che gli sarà stanziata
dalla __________ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________
SA. Se non che, gli atti sono silenti anche al proposito (vi figura solo un
certificato LPP del marito al 29 gennaio 2014: doc. P). Non rimane quindi che
annullare anche la terza frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata
(“L'obbligo contributivo a carico di AP 1 e
a favore di AO 1 terminerà definitivamente il 21 agosto 2029”) e
rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti l'attore a esibire un attestato
sul prevedibile ammontare della sua rendita AVS e della prevedibile pensione
che gli sarà erogata dal menzionato istituto di previdenza. Dopo di che,
considerati gli analoghi documenti che saranno prodotti dalla convenuta, egli verificherà
se l'obbligo contributivo non debba estendersi oltre il 21 agosto 2029.
d) Nelle
osservazioni all'appello incidentale AP 1 eccepisce che la richiesta di contributo
alimentare avanzata dalla convenuta per il tempo successivo al 20 agosto
2029.
è improponibile perché è stata fatta valere soltanto nel memoriale
conclusivo. Nulla però egli ha eccepito dopo essersi visto notificare quel
memoriale (del 7 novembre 2016), lasciando che il Pretore aggiunto emanasse la
sentenza (il 19 febbraio 2018). Che le parti avessero rinunciato alle arringhe
finali non dispensava il marito dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20
luglio 2017 consid. 6 con rinvii; identico principio valeva già sotto il
vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione
solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58
CPC). Sull'obiezione non giova dunque attardarsi.
13.
Se
ne conclude che, per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di AO 1,
l'appello principale merita parziale accoglimento, nel senso che il contributo va
ridotto da fr. 1788.80 a fr. 1130.– mensili dal febbraio del 2018 (compreso) al
26.
aprile 2027. Riguardo al contributo alimentare dopo di allora, invece, il
Dispositivo
dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va annullato e gli atti rinviati al
Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previa assunzione dei certificati che attesteranno
il presumibile ammontare delle rendite AVS e delle prestazioni del “secondo
pilastro” spettanti alle parti.
III. Sulle spese e le
ripetibili
14. Le spese dell'appello
principale e quelle dell'appello incidentale seguono la vicendevole soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 postulava una riduzione del contributo alimentare
litigioso fino al 26 aprile 2027
da fr. 1788.80 mensili a
fr. 413.90 mensili e ne ottiene la diminuzione a fr. 1130.– mensili, così come
ottiene l'annullamento della sua condanna al versamento di fr. 4750.– in
liquidazione del regime dei beni. AO 1 sollecitava la conferma del contributo alimentare
di
fr. 1788.80 mensili fino al 26
aprile 2027, che vede calare invece a fr. 1130.– mensili. Quanto all'entità
del contributo alimentare dopo il 26 aprile 2027, ambedue le parti conseguono
l'annullamento – seppure per finalità opposte – della sentenza impugnata. Come
giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà dall'integrazione
dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel complesso entrambe le parti escono quindi
sconfitte sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò giustifica di
suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.
15. L'esito
dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente
alle spese e alle ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto
l'attore chiedeva che in esito al divorzio ogni coniuge rimanesse proprietario
dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. La
convenuta rivendicava da parte sua un contributo alimentare di fr. 1880.–
mensili, il versamento di fr. 12 918.40 in
liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di fr. 96 019.70 a titolo di conguaglio previdenziale
dalla cassa pensione del marito. Essa ottiene un contributo alimentare di fr. 1130.–
fino al 26 aprile 2027 (il
contributo alimentare del periodo successivo rimane da definire) e vede
respingere la pretesa di fr. 12 918.40
in liquidazione del regime
matrimoniale, ma consegue il trasferimento di fr. 97 391.65 a titolo di conguaglio previdenziale. A
un giudizio d'insieme non può dirsi soccombere così per più di un quinto e per
le future spese giudicherà nella futura sentenza.
IV. Sul gratuito patrocinio
per l'appello incidentale
16. Nell'appello
incidentale AO 1 afferma di non poter far fronte ai costi della procedura davanti
a questa Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio. A parte il
fatto però ch'essa beneficia di un margine disponibile di fr. 589.– mensili sul
suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 9 in fine), nelle cause di stato i costi della
procedura sono anzitutto a carico dell'unione coniugale; l'assistenza
gratuita dello Stato è puramente sussidiaria
(DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le parti devono quindi far
fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio,
di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal
processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in
grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio
da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge
è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata
di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'interessata non pretende che AP 1 sia
sfornito di sostanza sufficiente per stanziarle una provvigione ad litem
destinata a finanziare i costi dell'appello incidentale. Il beneficio del
gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
17. Circa i
rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale e
l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza
impugnata è riformata come segue:
2. Il
regime dei beni è sciolto e liquidato. Ciascun coniuge rimane proprietario
esclusivo dei beni in suo possesso.
3. AP
1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare anticipato di fr. 1130.–
mensili dal febbraio 2018 (compreso) fino al 26 aprile 2027.
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dal 26 aprile
2027 in poi, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante principale, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante
incidentale, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio
contestuale all'appello incidentale è respinta.
V. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).