11.2018.51
Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari "nelle more istruttorie" (contributo di mantenimento per la moglie e partecipazione alle spese processuali)
3 marzo 2020Italiano48 min
in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano divorziato, padre di quattro figli (M__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.51
Lugano
3 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2017.2328 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 maggio 2017 da
AO
1 ora in
(già
patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 13 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 30 marzo 2018 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano divorziato, padre di quattro figli (M__________,
K__________, T__________ ed E__________, tutti maggiorenni), e AO 1
(1965), cittadina brasiliana divorziata con due figli (C__________ e T__________,
entrambi maggiorenni), si sono sposati a __________ il 14 settembre 2007,
adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non è nata prole.
Immobiliarista e azionista della L__________ AG di __________, il marito è totalmente
inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del primo, secondo e
terzo pilastro, gestendo per il resto il proprio patrimonio. La moglie è stata formalmente
alle dipendenze della F__________ SA di __________ in qualità di “tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio
ristoranti e servizio negli stabili” fino al dicembre del 2017, allorché
si è licenziata al termine di un periodo di incapacità lucrativa. Nel luglio
del 2016 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi
da un'amica a __________.
B. Il 9 maggio 2017 AO 1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere “nel merito ed inaudita parte” l'autorizzazione
a vivere separata (domanda n. 1), un contributo alimentare di fr. 12 100.– mensili (domanda n. 2) e una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (domanda n. 3). La richiesta “inaudita parte” è stata
respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” di quello stesso 9 maggio
2017. Al dibattimento del 30 maggio 2017, indetto per il contraddittorio, i
coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati. Per
il resto AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° giugno 2017.
C. A una successiva
udienza del 27 luglio 2017, destinata al seguito del dibattimento, le parti
hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive richieste e notificando
prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante con il richiamo delle
tassazioni dei coniugi e con la convocazione per la deposizione dei medesimi. Il
22 agosto 2017 l'istante ha invitato il Pretore a “provvedere all'emanazione
di una decisione cautelare” sulle richieste da lei avanzate (…), “ed in
particolare sulla richiesta di contributo alimentare di cui al punto 2 e di provisio
ad litem al punto 3”. Il convenuto ha reagito alla lettera il 2 ottobre
2017, facendo valere in sintesi che AO 1 non ha mai preteso un contributo di
mantenimento cautelare e contestando in subordine la fondatezza della domanda. Il
30 ottobre 2017 è iniziata la deposizione della moglie.
D. AO 1 ha nuovamente
scritto al Pretore il 18 dicembre 2017, invitandolo una volta ancora ad
“assumere le misure cautelari urgenti richieste, segnatamente il contributo
ricorrente a favore della moglie e la provisio ad litem”. L'emanazione
del giudizio sulla provvigione è stata ulteriormente sollecitata il 22 dicembre
successivo. Nel frattempo, il 19 dicembre 2017, AO 1 ha inoltrato al Pretore
una domanda d'informazione volta a ottenere dal marito, come pure dalla V__________
SA di __________, dalla I__________ SA di __________ e dalla G__________ SA di __________
la documentazione relativa all'acquisto, al finanziamento e all'edificazione
della particella n. 3675 RFD di __________, sezione di __________ (inc.
CA.2017.450).
E. Con “decreto
cautelare” del 20 dicembre 2017 il Pretore ha notificato a AP 1 il memoriale 18
dicembre 2017 della moglie e la richiesta d'informazione del 19 dicembre 2017.
Contestualmente egli ha obbligato il marito a versare a AO 1 un contributo di
mantenimento di fr. 5000.– mensili con effetto immediato e ha convocato le
parti a un'udienza del 27 febbraio 2018 per ultimare l'interrogatorio
della moglie e tenere il contraddittorio sull'istanza d'informazione. AP 1 ha
impugnato il 29 dicembre 2017 il decreto di condanna davanti a questa
Camera, la quale con sentenza del 1° febbraio 2018 ha annullato la decisione per
difetto di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio
(inc. 11.2018.5).
F. Il 5 marzo 2018 si è
tenuta l'udienza per il contraddittorio sul-l'istanza di informazione. AO 1 ha
terminato inoltre la sua deposizione, mentre il marito, che avrebbe dovuto
deporre a sua volta, è rimasto assente ingiustificato. Con decreto cautelare
del 30 marzo 2018 il Pretore ha nuovamente condannato AP 1 a versare alla
moglie con effetto immediato un contributo
di mantenimento di fr. 5000.– mensili e una provvigione ad litem di
fr. 15 000.–, ordinando per il resto il
seguito dell'istruttoria. Non sono state riscosse spese processuali né sono
state assegnate ripetibili.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto ulteriormente a questa Camera con un
appello del 13 aprile 2018 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza
cautelare della moglie. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal
presidente di questa Camera con decreto del 7 maggio 2018. Nelle sue osservazioni
del 7 giugno 2018 AO 1 ha proposto di rigettare l'appello.
H. Il 7 novembre 2018 AP
1 ha introdotto azione di divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore,
rifiutando ogni prestazione (alimentare, previdenziale e patrimoniale) in
favore della moglie. L'udienza per il tentativo di conciliazione non si è
ancora tenuta, le parti avendo intrapreso trattative per comporre la lite nelle
vie amichevoli. Decaduti infruttuosi i negoziati, il Pretore ha indetto l'udienza
per il 23 marzo 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto
modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente
dato, ove appena si pensi all'entità del
contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato recapitato
alla legale del convenuto il 3 aprile 2018. Introdotto il 13 aprile 2018, ultimo
giorno utile (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che AO 1, nata in __________, ha
una storia personale “apparentemente travagliata”, è confrontata con problemi
di salute, in parte anche reattivi alla separazione, e manifesta limiti non
solo linguistici. Alla luce degli elementi raccolti egli ha reputato pertanto poco
verosimile che essa, priva di una formazione specifica e dedita in passato a
lavori umili (cameriera ausiliaria, ausiliaria di lavanderia), sia in grado di
“districarsi tra società e operazioni immobiliari” nelle quali essa figura[va]
formalmente coinvolta, ben più plausibile essendo che essa si occupasse del
marito (malato) e del governo della casa. Per quel che è della di lei
situazione finanziaria, i contorni della sua attività per la F__________ SA sono
stati ritenuti dal primo giudice poco chiari, nel senso che essi indiziano piuttosto
un impiego fittizio e “finalizzato a consentire il versamento di un salario da
parte di una società riconducibile al marito”. Simile apprezzamento si fonda
sulla genericità delle spiegazioni fornite dal marito medesimo riguardo a quell'attività,
sul confronto fra le divergenti versioni addotte dai coniugi, sulla mancanza di
ogni vincolo di subordinazione tipico di un rapporto di lavoro (orari, mansioni,
vacanze) e sull'entità della retribuzione, insolitamente alta per rapporto alle
qualifiche di AO 1. La moglie non disponeva pertanto – ha concluso il primo
giudice – di un reddito proprio né risulta collocabile sul mercato del lavoro,
sicché non le si può imputare neppure un reddito da indennità di
disoccupazione.
Il Pretore ha calcolato in
seguito il fabbisogno corrente di AO 1 in fr. 5000.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1500.–, premio della
cassa malati fr. 298.30, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 25.–,
spese mediche fr. 200.–, parrucchiere fr. 200.–, estetista fr. 400.–, spese d'automobile
fr. 700.–, vacanze fr. 300.–, imposte fr. 180.–) e il reddito del marito in fr.
12.
515.– mensili. Egli ha constatato
inoltre che il convenuto può contare su un patrimonio importante, come conferma
in particolare un'operazione immobiliare sulla particella n. 3675 RFD di __________
formalmente intestata alla moglie, ma di fatto gestita da lui. In condizioni
del genere – ha continuato il Pretore – nulla gli impedisce di versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili.
Sulla richiesta di
provvigione ad litem il primo giudice non ha disconosciuto che la prassi
cantonale non prevede simile istituto nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale. Tale orientamento si fonda tuttavia – egli opina – su “decisioni
datate” e non tiene conto dell'evoluzione più recente della giurisprudenza
federale, che non ha mai escluso l'applicazione di provvigioni ad
litem
nelle protezioni dell'unione coniugale, lasciando se mai intendere il contrario.
Ciò premesso, per il Pretore non v'è motivo di trattare diversamente il coniuge
impegnato in una procedura a tutela dell'unione coniugale rispetto a quello coinvolto
in una procedura (cautelare) di divorzio, in cui la provvigione ad litem è
ammessa. A parere del Pretore l'utilità dell'istituto giuridico si rivela
evidente anche nella fattispecie alla luce del manifesto “squilibrio di forze”
fra i coniugi, la moglie disponendo sì di una certa sostanza (beni mobili e due
immobili, l'uno di __________ e l'altro in Brasile), che però non appare
“immediatamente monetizzabile”. Inoltre l'interessata nemmeno sembra poter
disporre dell'immobile a __________, sebbene intestato a lei. Quanto all'ammontare
della provvigione ad litem, il Pretore l'ha fissato in fr. 15 000.–, ritenendo la somma adeguata per rapporto
all'“attività processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”.
3.
Dal profilo formale l'appellante
ripropone testualmente, con qualche aggiunta, le censure sollevate nell'appello
del 29 dicembre 2017, dolendosi del fatto che nessuna procedura cautelare
sarebbe stata avviata né istruita in relazione alle pretese invocate dalla
moglie e che il Pretore non ha aperto uno specifico fascicolo (memoriale, pag.
3.
a 9). La doglianza non è seria. Questa Camera ha spiegato chiaramente nella
precedente sentenza del 1° febbraio 2018 che con l'istanza del 9 maggio 2017 AO
1.
ha chiesto l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale “nel merito ed
inaudita parte”, tant'è che quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore
con decreto “supercautelare” del giorno stesso. Essa ha rilevato altresì che
una richiesta inaudita parte implicava la conferma o la revoca del decreto dopo
il contraddittorio (sentenza inc. 11.2018.5, consid. 4). Mal si comprende dunque
come l'appellante possa insistere nel sostenere che nessun procedimento
cautelare sia mai stato promosso. Al riguardo non soccorre attardarsi.
4.
Nel
merito l'appellante contesta i problemi di salute della moglie, che a suo
avviso sono anteriori al matrimonio e non pregiudicano la capacità lucrativa di
lei. Per quel che è delle difficoltà linguistiche, secondo l'appellante esse
non impediscono un reinserimento professionale dell'interessata (che ha
superato l'esame per l'ottenimento della cittadinanza svizzera) e si
riconducono se mai al fatto che essa non si è applicata a dovere per imparare
l'italiano
e le altre lingue nazionali. Quali sarebbero poi i limiti rilevati dal Pretore –
stando al convenuto – non è chiaro. Né consta che la moglie abbia una storia
personale travagliata: i suoi genitori sono entrambi in vita e in Brasile essa ha
frequentato scuole superiori, compresi corsi universitari di marketing. Dal suo
arrivo in Svizzera nel 1995, inoltre, essa ha sempre lavorato, prima in una
casa per anziani a __________ (dal 1999 al 2006) e poi per la H__________ SA (dal
2003), divenuta in seguito F__________ SA. Senza contare ch'essa parrebbe avere
conseguito nel frattempo un diploma di sommelier di formaggi e di vini, oltre
che la patente di esercente.
Contrariamente a quanto
rileva il primo giudice, inoltre, l'appellante afferma di non avere mai
sostenuto che la moglie debba lavorare come promotrice o imprenditrice
immobiliare, ma di avere preteso unicamente che essa metta a frutto – come durante
la vita in comune – la sua formazione ed esperienza nell'ambito della
ristorazione. Che il contratto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio
è una “personale intuizione” del Pretore, basata sulla sola versione della
moglie che non tiene conto della realtà dei fatti e che richiedeva almeno l'ascolto
del datore di lavoro. AO 1 ha riscosso infatti per 12 anni – continua l'appellante
– lo stipendio pattuito, ha versato i contributi sociali (cumulando anche un
risparmio della previdenza professionale) e ha riscosso finanche indennità per
perdita di guadagno in caso di malattia (da ultimo dall'estate del 2016),
indennità che essa continuerebbe a incassare se l'assicurazione la credesse
ancora inabile al lavoro. Ciò dimostra, per il convenuto, che l'istante era a
tutti gli effetti dipendente della società e che essa – con un comportamento ben
poco degno di protezione – ha rinunciato all'impiego dopo avere recuperato la
piena capacità lucrativa ed essere stata esortata dal principale a presentarsi
sul posto di lavoro, rifiutando senza giustificazione di iscriversi in seguito ai
ruoli della disoccupazione.
Per l'appellante il fatto
che egli non abbia saputo fornire spiegazioni sul lavoro svolto dalla moglie non
prova nulla, tanto più che egli non è socio e né è più amministratore (dal
2008, dopo un ictus subìto nel 2007) della F__________ SA (che dal 23 luglio
2018.
ha modificato la ragione sociale in B__________ SA). Quanto alle
divergenti versioni dei coniugi, secondo il convenuto ciò non deve sorprendere,
trattandosi in concreto di una separazione molto combattuta, mentre sui vincoli
di subordinazione il Pretore avrebbe dovuto sentire almeno un responsabile
della società e non fondarsi sulla mera audizione della controparte. Riguardo alla
retribuzione, infine, il Pretore non avrebbe spiegato perché questa fosse
troppo elevata. In definitiva, l'appellante ritiene che la moglie sia tuttora
in grado di conseguire un reddito di fr. 4049.20 mensili con cui
finanziare il proprio fabbisogno. Non sussisterebbe spazio dunque per un
contributo di mantenimento in favore di lei, men che meno pendente causa.
5.
Per quel che è dello
stato di salute di AO 1, i certificati agli atti cui rinvia il decreto
impugnato confermano ch'essa ha denotato in passato episodi ansioso-depressivi
reattivi a problemi familiari (referto 3 novembre 2017 della dott. __________ C__________:
doc. E9), episodi che ne hanno compromesso temporaneamente l'abilità lucrativa.
Attualmente non sussistono tuttavia motivi medici che ostino alla ripresa di un
lavoro da parte sua (doc. E9, pag. 5 e certificato 1° dicembre 2017 del dott. __________
F__________). Quanto alle difficoltà di esprimersi e ai limiti personali emersi
nel corso delle udienze, la motivazione del primo giudice è invero laconica. Tali
difficoltà e tali limiti trovano riscontro nondimeno negli atti cui il primo
giudice rinvia, il prof. __________ B__________ avendo rilevato – in tempi non
sospetti – difficoltà di linguaggio e di altre funzioni cognitive (memoria) d'origine
affettiva o emotiva (rapporto del 3 agosto 2010: doc. G8), confermate
anche dalla logopedista __________ C__________ R__________ (doc. I8). Documentati
sono altresì i difficili trascorsi dell'interessata (da ricondurre, fra l'altro,
all'indigenza della famiglia di origine, a un primo matrimonio in età molto
giovane e alle violenze subìte in Svizzera dal padre della figlia T__________:
doc. E9), come pure il fatto di avere svolto, prima del matrimonio con il
convenuto, mansioni “umili” come quella di cameriera ausiliaria e di ausiliaria
di lavanderia (doc. G6 e H6).
Alla luce degli elementi
testé riassunti, la conclusione del Pretore di ritenere “del tutto inverosimile”
che AO 1 avesse la capacità di districarsi – pur avendo frequentato in passato corsi
serali di marketing in Brasile paragonabili a un apprendistato in Svizzera
(doc. E9, pag. 3 in basso; verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2 in basso) – tra
società e operazioni immobiliari nelle quali essa figurava formalmente
implicata (come amministratrice, direttrice o proprietaria), resiste a un
sommario esame. L'appellante equivoca sul senso di tale accertamento. Non gli poteva
sfuggire tuttavia quali fossero le società in questione (F__________ SA, M__________
SA di __________, G__________ SA di __________ e N__________ AG di __________:
doc. B6) né le operazioni immobiliari (in particolare il progetto “Residenza __________”
sulla particella n. 3675 RFD di __________ con un investimento di oltre fr. 16 000 000.–:
doc. B8). Mal si comprende invece come da ciò il Pretore abbia potuto desumere
la maggior verosimiglianza che la moglie si sia occupata del marito e del
governo della casa. La questione dipende se mai dal problema di sapere se il
rapporto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio. La questione sarà
vagliata in appresso.
a) Relativamente
all'impiego per la F__________ SA, l'appellante deplora anzitutto che il
Pretore si sia basato su una “personale intuizione” ascoltando unicamente la
versione della moglie e prescindendo dalle risultanze istruttorie. Ora, dagli
atti risulta che l'istante è stata assunta al 50% nel settembre del 2003, prima
del matrimonio con AP 1, dalla H__________ SA (poi
divenuta F__________ SA), allora diretta dal convenuto (doc. B6), come
“tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio nei ristoranti e servizio
negli stabili” (doc. F). Il rapporto di lavoro è poi stato esteso a tempo pieno
nel novembre del 2006 con una retribuzione di fr. 49 200.– lordi annui (doc. E). AO 1 risulta pertanto essere stata
almeno formalmente impiegata per 14 anni, durante i quali – circostanza non
contestata – le sono stati versati regolari stipendi, tanto che essa ha potuto
riscuotere indennità per perdita di guadagno nei periodi d'incapacità lucrativa
dovuti a malattia (doc. B7) fino al momento in cui, dichiarata nuovamente abile
al lavoro dall'assicuratore malattia, essa si è licenziata con effetto
immediato il 5 dicembre 2017 “per l'impossibilità di riprendere la propria
attività per motivi medici” (doc. F9).
Il
Pretore ha ritenuto, “sulla base di quanto sin qui raccolto”, che “al di là di
qualche puntuale compito svolto dalla moglie sempre in relazione con la
gestione della casa e della vita con il marito”, l'impiego fosse fittizio e “finalizzato
a consentire il versamento di un salario da parte di una società riconducibile
al marito”. Egli non ha spiegato a quali elementi e compiti si riferisse né
perché la società fosse riconducibile al marito, il quale ha sempre negato di
essere socio e (dopo il 2008) amministratore della F__________ SA. Sta di fatto
che dall'ottobre del 2013 fino al novembre del 2015 la società è stata
formalmente amministrata da AO 1, la quale è stata affiancata in seguito, fino
all'8 agosto 2016 (poco dopo la separazione dal marito, avvenuta il mese
precedente), dal “grande amico” – così definito dallo stesso AP 1 – e socio in
affari __________ B__________, il quale ne ha poi ripreso la gestione da sé
solo (doc. B6; risposta del 29 maggio 2017, pag. 3 e pag. 9). In effetti, verosimilmente
AO 1 non aveva le capacità di amministrare la ditta. Lo stesso convenuto ha
dichiarato nella prima comparsa scritta davanti al Pretore di avere riorganizzato,
dopo l'ictus subìto nel 2007, il gruppo di “numerose società” di cui egli
faceva parte e di avere trapassato le attività professionali, lasciando “agli
altri azionisti e imprenditori le sue attività particolarmente fiorenti”,
garantendosi in cambio la conservazione del patrimonio sin lì cumulato e una
serie di benefits a vita (risposta del 29 maggio 2017, pag. 3). Che anche la F__________
SA facesse parte di tale gruppo di società e fosse riconducibile a AP 1 è
pertanto verosimile.
b) Nemmeno
appare criticabile, nelle circostanze descritte, che il Pretore abbia fondato
le sue perplessità circa l'effettivo rapporto d'impiego tra la F__________ SA
e AO 1 sulla mancanza – non contestata – di spiegazioni chiare del convenuto riguardo
al lavoro svolto. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere
privilegiato la versione della moglie. Costei però ha confermato nel corso
della propria deposizione (art. 192 CPC) di avere avuto “un contratto di lavoro
fittizio fatto da mio marito. Io ero mantenuta da mio marito. In realtà non ho
mai lavorato. Ero una casalinga” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 4). All'udienza
destinata alla di lui deposizione invece AP 1 è rimasto assente ingiustificato,
la sua richiesta di rinvio dell'udienza essendo stata respinta (cfr. III CCA,
sentenza inc. 13.2018.14 del 23 aprile 2018). Il Pretore poteva legittimamente
affidarsi quindi – “nelle more istruttorie” – alla deposizione della moglie, che
l'appellante non pretende inveritiera. Altrettanto vale per la contestata
mancanza dei “vincoli di subordinazione” tra AO 1 e la F__________ SA. Il
Pretore ha accertato che “i coniugi erano soliti compiere svariate settimane di
vacanza ogni anno, ben oltre i limiti di quello che un normale dipendente può
concedersi” (decreto impugnato, pag. 2). E in effetti nella sua deposizione del
30.
ottobre 2017 AO 1 ha dichiarato – senza essere smentita dal convenuto – che solo
a __________ i coniugi si recavano due volte l'anno, “di solito dalla prima
settimana di dicembre alla prima settimana di gennaio, e in estate dalla fine
di luglio fino a settembre circa”, combinando inoltre soggiorni di circa 20
giorni l'anno a __________, sempre in Austria (loc. cit., pag. 3). Che ciò non si
conciliasse con il contratto di lavoro, il quale prevedeva le usuali quattro
settimane di vacanze l'anno, è quanto meno verosimile.
c) Riguardo
alla mancata escussione degli amministratori (precedenti e attuali) del datore
di lavoro che avrebbero potuto chiarire i compiti di AO 1, non consta che l'una
o l'altra parte abbia chiesto al Pretore di assumere simili testimonianze, né
dal verbale relativo al dibattimento del 27 luglio 2017 (pag. 4 seg.), in cui
le parti hanno notificato prove, né dai successivi atti processuali, per quanto
la moglie avesse reso attento il marito al proposito (lettera 18 dicembre 2017
dell'avv. __________ S__________). Si potrà anche dubitare che la retribuzione pattuita
fosse insolitamente alta rispetto alle capacità e qualifiche della moglie, il
Pretore non avendo indicato quale fosse il compenso oggettivamente giustificabile.
Ci si può interrogare altresì sul senso e la necessità di licenziarsi con
effetto immediato “per motivi medici” – come ha fatto
l'istante
– se il rapporto di lavoro con la F__________ SA era fasullo. Ciò non toglie che
gli elementi in favore della tesi della moglie prevalgano – allo stato attuale dell'istruttoria
– su quelli di segno contrario. E nella ponderazione di tali elementi assume
rilievo anche l'ammissione di avere beneficiato di prestazioni assicurative
sulla base di un contratto di lavoro fittizio, ciò che espone l'interessata al
rischio di rispondere per il proprio comportamento. Dovendosi concludere, “nelle
more istruttorie”, per un rapporto di lavoro verosimilmente simulato tra AO 1 e
la F__________ SA, non giova soffermarsi sulla questione della di lei
collocabilità e su quanto essa avrebbe potuto riscuotere dall'assicurazione
contro la disoccupazione. Neppure l'appellante pretende del resto che l'interessata,
casalinga di quasi 51 anni al momento della separazione e sprovvista di
qualifiche particolari, possa riprendere in tal caso un'attività lucrativa.
6.
Quanto alle uscite
di AO 1, l'appellante fa valere che esse si giustificano limitatamente a fr. 1678.30 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 298.30, imposte fr. 180.–: memoriale,
pag. 14). Al proposito si impone una premessa.
a) I criteri preposti alla definizione dei contributi
alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure
cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono noti (RtiD
II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag. 880 consid. 6). Al
proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato al riparto
paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo
dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode
du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige
Methode), si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite
– o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche
separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i
mezzi a disposizione non lasciano margini
disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che
disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III
339.
consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD II-2017 pag. 777
consid. 6a).
Qualora
invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano
coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo
di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla
separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode
du calcul concret; einstufig konkrete Methode).
Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere
verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita
anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che
disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che
il richiedente
affrontava
in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla
separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto
che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di
quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo non va confuso quindi né, tanto meno, combinato con
quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi
fabbisogni
minimi,
suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218;
v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha combinato i due metodi. Da un lato infatti egli si è
dipartito dal fabbisogno minimo della moglie, “allargato” secondo i criteri del
diritto civile (minimo esistenziale del diritto esecutivo, costo dell'alloggio,
premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia
domestica, premio della cassa malati, spese mediche, imposte), dall'altro ha inserito
in tale fabbisogno spese del tutto estranee (estetista, parrucchiere, vacanze),
tipiche del fabbisogno effettivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Fabbisogno
effettivo su cui AO 1 ha fondato sin dall'inizio le sue pretese (osservazioni
all'appello, pag. 6 a 10), di modo che il minimo esistenziale del diritto
esecutivo cui ha fatto capo il Pretore non è di alcuna pertinenza. In concreto,
del resto, il metodo del fabbisogno effettivo è sicuramente applicabile, i costi supplementari dovuti all'esistenza di due
economie domestiche separate risultando agevolmente coperti, come si vedrà in
appresso. Alla luce del fabbisogno effettivo della moglie vanno esaminate pertanto
le singole voci controverse.
c) L'appellante
non riconosce alcunché per l'alloggio. Il Pretore ha fissato tale spesa in fr.
1500.– mensili perché il marito l'ammetteva, perché la situazione logistica
della moglie andava ancora chiarita e perché in ogni caso appariva corretto
conteggiare una somma a titolo di partecipazione ai costi o, quanto meno, per
rispettare la situazione logistica di cui fruiva l'interessata durante la vita
in comune (decreto impugnato, pag. 2). L'appellante non nega di avere
riconosciuto inizialmente alla moglie un costo dell'alloggio di fr. 1500.–
mensili, ma obietta di avere appreso poi dalla deposizione di lei che essa può
disporre di un'abitazione a __________ messa a disposizione gratuitamente da un'amica.
E siccome tale stato di cose si protrae dal luglio del 2016, la situazione non
può dirsi provvisoria né giustifica una spesa virtuale di fr. 1500.– mensili.
Non
a torto l'appellante rileva che – come ha ammesso l'interessata – AO 1 può
fruire di un rustico a __________ (doc. P7) composto di una camera da letto, un
salotto, una cucina, un bagno e una terrazza, dove essa risulta domiciliata
(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 1). Che l'amica __________ R__________ abbia
limitato temporalmente tale sistemazione e chieda il versamento di una pigione
non consta, né l'appellata pretende. L'istante può beneficiare così di un
alloggio gratuito, che – considerato anche il tempo trascorso – non può dirsi
precario. Ciò posto, indipendentemente da quale fosse la situazione logistica
di cui fruiva durante la vita in comune, l'interessata non può vedersi
riconoscere – per lo meno allo stadio attuale della procedura – una spesa inesistente
(RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_1046/2018
del 3 maggio 2019 del 3 maggio 2019, consid. 3.3 con rinvii).
Certo,
nella sua deposizione l'istante ha precisato di non usare l'alloggio di __________
perché non se la sente di vivere sola e preferisce essere ospitata un po' dal
figlio, un po' da __________ B__________, un po' da __________ __________ S__________
e un po' dalla famiglia T__________ a __________. A parte il fatto però che
neppure per tali soluzioni logistiche sopporta spese (verbale del 30 ottobre
2017, pag. 2), l'appellata dispone pur sempre di un alloggio proprio che non
risulta inadeguato. Sotto questo profilo l'appello si rivela così provvisto di
buon diritto, non potendosi allo stato attuale delle cose riconoscere per l'alloggio
della moglie una spesa di fr. 1500.– mensili meramente astratta.
d) AP
1.
contesta il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia
domestica (di fr. 25.– mensili), facendo valere ch'esso non è reso verosimile.
Egli perde di vista tuttavia di avere riconosciuto l'esborso (risposta, pag. 15
in alto). E non essendo più controversa in prima sede, tale spesa non andava
nemmeno resa verosimile (art. 150 CPC per analogia). La doglianza cade dunque
nel vuoto.
e) Il
convenuto chiede di stralciare dal fabbisogno della moglie la spesa per l'estetista
poiché il D__________ S__________ di __________ – che l'interessata non
frequenterebbe più dal 2016 – si presenta come un salone di parrucchiere, non
di bellezza, e perché il costo andava reso verosimile dall'istante anziché
essere presunto dal Pretore sulla scorta di stime personali. Il Pretore ha
fondato la propria decisione, oltre che sul doc. N7 (dichiarazione scritta del
menzionato D__________ S__________), sulla deposizione dell'interessata, del 30 ottobre
2017, da cui si evince che essa si recava dall'estetista ogni venerdì per due
ore o due ore e mezzo, spendendo fr. 250.– la settimana. Che AO 1 abbia
dichiarato il falso o che essa debba ora rinunciare a tali servizi il marito
non pretende. L'inserimento di una spesa mensile di fr. 400.– nel fabbisogno
effettivo non appare pertanto censurabile, la moglie avendo il diritto di
conservare anche dopo la separazione il tenore di vita sostenuto durante la comunione
domestica se il bilancio familiare permette – come in concreto – di finanziarlo
(DF 140 III 338 consid. 4.2.1). Al proposito non giova diffondersi oltre.
f) Altrettanto
vale per la spesa del parrucchiere (fr. 200.– mensili) che il Pretore ha
ammesso sulla scorta di quanto emerge dalla deposizione dell'interessata
(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3: “Quando ero con mio marito andavo dal
parrucchiere un paio di volte al mese con una spesa di circa fr. 200.– al
mese”), considerato il tenore di vita precedente la separazione. L'appellante
contesta tale posta, rinviando genericamente agli argomenti addotti contro la
spesa dell'estetista. Sulla questione non giova tuttavia ripetersi.
g) L'appellante
si duole che il Pretore ha riconosciuto fr. 200.– mensili nel fabbisogno di AO
1.
per “spese mediche” quantunque da un'attestazione 31 ottobre 2017 della cassa
malati (doc. U8) non possa desumersi se la quota a carico di lei per il 2017
(fr. 4654.–) si riferisca a spese straordinarie oppure a spese “ricorrenti
anche nel 2018” (memoriale, pag. 14). A prescindere dalla dubbia
ricevibilità della contestazione, che il convenuto ha omesso di sollevare
davanti al primo giudice una volta ricevuto il documento citato, rilevando anzi
di non avere “nessuna particolare osservazione” (lettera del 13 novembre 2017,
pag. 2 in fondo), la doglianza è destinata all'insuccesso. Sentita formalmente
dal Pretore,
l'istante
ha dichiarato invero – senza essere contraddetta – di essere in cura per un
glaucoma e di dover cambiare gli occhiali ogni anno “perché i valori cambiano”.
Essa ha soggiunto inoltre (documentando ciò con una fattura di fr. 1305.– della
dentista __________ K__________ per trattamenti cui si è sottoposta dal 22
settembre 2015 al 4 marzo 2016: doc. S8) di andare regolarmente dal dentista
(due controlli l'anno) e di avere in sospeso un intervento (di fr. 1276.–: doc.
T8) “che non posso fare perché non ho i
soldi” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 2). Quand'anche la semplice
attestazione del 31 ottobre 2017 rilasciata dalla cassa malati __________ a
fini fiscali (doc. U8) non bastasse quindi, da sé sola, per rendere verosimili
trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (v. RtiD II-2016 pag. 603
n. 6c consid. 10b), l'apprezzamento del primo giudice resiste nel complesso a
un esame di verosimiglianza.
h) L'interessato
contesta altresì i costi d'automobile che il Pretore ha riconosciuto per fr.
700.– mensili (compresa l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC) nel
fabbisogno della moglie perché questa ha verosimilmente “sempre potuto
utilizzare automobili di prestigio”. L'appellante ribadisce che quelle vetture
appartenevano alla D__________ E__________ di __________, la quale le metteva a
disposizione della consorte per determinati periodi. A parte ciò – egli adduce
– la moglie al momento non lavora e può far capo a veicoli degli amici per le
“necessità contingenti”. Non sussiste dunque, a suo parere, motivo urgente per
riconoscere la spesa.
Che
la moglie attualmente non lavori non è un motivo per non riconoscere spese
d'automobile se durante la vita in comune costei poteva disporre abitualmente di
un veicolo della famiglia. Al riguardo vale quanto si è accennato dianzi riguardo
alle spese di estetista e di parrucchiere (consid. e, f). Il problema è che in
concreto la famiglia non disponeva di veicoli propri. AO 1 adoperava una delle
due automobili di lusso in possesso del marito (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3), intestate a una società D__________ E__________
che le cambiava ogni due anni e delle quali il convenuto usufruiva come “benefit a vita” (risposta, pag. 3 e 9). Continuasse
a usare un veicolo della famiglia, l'interessata avrebbe diritto di vedersi
riconoscere le relative spese. Attualmente tuttavia essa non dispone di veicolo
alcuno. Per recarsi dal medico o per le necessità quotidiane essa fa capo all'automobile
di terzi (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2). Che sopporti spese non risulta
documentato. Su questo punto l'appello va dunque accolto, fermo restando che – e
ciò vale anche per il costo per l'alloggio – essa potrà far valere la spesa
effettiva nel corso dell'istruttoria, rendendola resa verosimile.
i) Contestata
dall'appellante è anche la spesa di fr. 300.– mensili per vacanze che il primo
giudice ha incluso nel fabbisogno della moglie perché “i coniugi si sono
verosimilmente sempre concessi viaggi e vacanze”. L'appellante obietta che il
calcolo, approssimativo, è sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio, l'istante
essendosi limitata a produrre fotografie datate di alberghi e zone di
villeggiatura che non dimostrano in alcun modo l'esborso nella misura invocata.
Se
non che, il convenuto non nega che la coppia solesse trascorrere le vacanze e
compiere viaggi, ma revoca in dubbio l'entità della spesa. Ora, sarà anche
dubbio – come egli opina – che l'elenco delle vacanze e le fotografie agli atti
(doc. O4 a L5) bastino, da sé soli, per rendere verosimile l'esborso. Sta di
fatto che nella sua deposizione AO 1 ha dichiarato – senza essere contraddetta
dalle risultanze probatorie finora acquisite – che “ultimamente” i coniugi
trascorrevano le vacanze due volte l'anno in un attico (di circa 110 m²,
composto di due stanze da letto, due bagni, un grande salotto, cucina arredata
e soppalco) nel pieno centro di __________ per oltre due mesi, alternando
periodi di circa 20 giorni l'anno nella località austriaca di __________
(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3). Anche solo limitandosi ai soggiorni nella
__________ austriaca, la stima del primo giudice (corrispondente a una spesa di
nemmeno fr. 60.– giornalieri) appare modesta. Poco importa che l'uso dell'appartamento
fosse un “benefit” del convenuto (osservazioni del 29 maggio 2017, pag. 16), la
moglie avendo diritto di mantenere il livello di vita sostenuto prima della separazione.
In proposito il decreto impugnato resiste alla critica.
7.
Da parte sua AO 1 fa
valere un fabbisogno di fr. 9948.75 mensili (alloggio con spese accessorie fr.
2350.–, luce e acqua fr. 150.–, vitto e bevande fr. 800.–, arredamento fr. 150.–,
profumi fr. 150.–, parrucchiere fr. 400.–, estetista fr. 1000.–, telefonia fr.
80.–, vestiario fr. 800.–, “via cavo + Billag” fr. 147.25, premio della cassa
malati fr. 365.15, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 390.–,
dentista fr. 215.–, assicurazione RC privata fr. 20.–, assicurazione infortuni
fr. 100.–, assicurazione sulla vita fr. 198.75, “intrattenimento, regali,
imprevisti” fr. 200.–, vacanze fr. 300.–, contributo minimo AVS fr. 32.65,
automobile fr. 600.–, imposte fr. 1500.–: osservazioni, pag. 9 seg.). Essa
non ha impugnato però il decreto cautelare. La richiesta si rivela pertanto
improponibile nella misura in cui eccede la somma che le ha riconosciuto il
primo giudice. Entro questi limiti, le singole poste vanno, una volta ancora, vagliate
singolarmente.
a) Per
quel che concerne il costo dell'alloggio, AO 1 rivendica la spesa per un
“appartamento di 3.5 locali di buono standing”.
La pretesa è puramente teorica (sopra, consid. 6c). Su questo aspetto
non soccorre ripetersi.
b) Quanto
al vitto e alle bevande, la moglie invoca una spesa così ripartita: fr. 314.55
mensili per “generi alimentari e diversi
vari” (doc. B9 e L8), fr. 98.40 mensili di pescheria (doc. N5), fr. 15.– mensili di pasta e olio, fr. 411.–
mensili di vini (doc. F2 a Q2 e A7; osservazioni, pag. 6 seg.).
Relativamente alla prima posizione, la spesa trova riscontro per complessivi
fr. 1306.25 (periodo di tre mesi e mezzo; sulla ricevibilità, contestata
in prima sede, del doc. B9 poiché prodotto dopo lo scambio degli atti scritti e
il dibattimento cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.87 dell'11 ottobre 2019
consid. 3b con riferimento a DTF 144 III 118 consid. 2.2). Potendosi a un
giudizio di verosimiglianza imputare la metà alla moglie, la spesa personale
assomma così a fr. 186.60 mensili.
Per
quel che è dei costi di pescheria e di pasta/olio, non si disconosce che le
quantità consegnate appaiono importanti (oltre 30 kg di pesce per volta, oltre
40.
kg di pasta, quasi 100 bottiglie di olio). Si trattava in ogni modo di consegne
sostanzialmente annue che, come ha precisato l'interessata nella sua
deposizione (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3 in alto), senza essere smentita
dalle risultanze istruttorie, erano destinate al consumo personale delle parti.
Nulla osta quindi al riconoscimento dell'esborso. Riguardo al vino, dalla
stessa deposizione si evince un consumo di una bottiglia di champagne e di una
bottiglia di rosso ogni sabato, oltre a una bottiglia ogni due giorni in
settimana (loc. cit., pag. 2 in basso). Sulla scorta degli acquisti – di alto
livello (doc. F2 a H2 e L2 a Q2) – documentati, un esborso di fr. 400.– mensili
per la sola moglie appare plausibile.
c) Relativamente
all'arredamento, non basta presentare un conteggio che non copre neppure un
mese intero (dal 5 giugno al 3 luglio 2105: plico doc. B9) per rendere
verosimile l'esistenza di una spesa ricorrente. Al proposito la richiesta manca
di consistenza.
d) Per
l'acquisto di profumi e vestiario la spesa può essere riconosciuta. La prima trova
riscontro nella lista delle compere accompagnata dalle ricevute (doc. Q5 e R5),
come pure nella deposizione della stessa AO 1 (verbale del 5 marzo 2018, pag.
4). Ciò vale a un sommario esame anche per il vestiario, i giustificativi
prodotti (doc. L3 a S3) e la dichiarazione dell'interessata davanti al Pretore
(loc. cit., pag. 3 seg.) rendendo quanto meno verosimile il costo invocato.
e) Prive
di ogni giustificativo, le spese per la telefonia e la “via cavo + Billag”, non
sono invece rese verosimili, per tacere del fatto che la seconda posta neppure
è stata allegata in prima sede e sfuggirebbe a ogni esame (art. 317 cpv. 1
CPC).
f) Trattandosi
dell'estetista, AO 1 non spiega perché l'apprezzamento del primo giudice
sarebbe erroneo, ma si limita a rinviare telegraficamente alla sua deposizione
del 30 ottobre 2017 e al doc. N7. Ora, se è vero che dalle sue
dichiarazioni si evince una spesa di fr. 250.– settimanali, il doc. N7 precisa
che i trattamenti non avevano luogo nei periodi in cui l'interessata era
assente per ferie (dalla fine di luglio all'inizio di settembre). E poiché le
ferie non si limitavano ai periodi estivi (sopra, consid. 5b e 6i), la
valutazione del Pretore sfugge – a un sommario esame – alla critica.
g) A
torto l'istante chiede poi di aumentare a fr. 400.– mensili la spesa per il
parrucchiere, trascurando che nella nota deposizione essa ha indicato in fr.
200.– il costo mensile e non quello per sessione. La doglianza cade dunque nel
vuoto.
h) Invano
l'interessata chiede inoltre di adeguare a fr. 365.15 mensili il premio di
cassa malati sulla scorta di un sollecito di pagamento relativo all'agosto del
2016.
(doc. G, per altro comprensivo della tassa di sollecito), allorché il
Pretore si è fondato sul dato più recente del 2017 (doc. U8).
i) In
merito alle spese mediche non coperte, incluse quelle per il dentista e l'oculista,
l'istante non illustra come perviene agli importi indicati, i quali non si desumono
dai documenti indicati (in particolare la partecipazione alle spese mediche e
le spese per l'oculista: doc. T8 e U8). A parte ciò, essa non spiega perché l'accertamento
del Pretore sarebbe erroneo, ma si limita a opporre una propria personale
valutazione, trascurando per di più che in prima sede essa neppure aveva
specificato la pretesa.
l) Per
le vacanze la spesa è già stata riconosciuta dal Pretore e confermata in questa
sede (sopra, consid. 6i), mentre per l'automobile vale quanto si è detto in
relazione all'appello del convenuto (consid. 6h).
m) Improponibili,
poiché fatte valere per la prima volta in appello senza che l'istante spieghi
perché le fosse impossibile allegarle già dinanzi al Pretore (art. 317 cpv. 1
lett. b CPC), sono le ulteriori poste – in parte sfornite di giustificativi – inerenti
al consumo di luce e acqua, all'assicurazione infortuni, all'assicurazione
sulla vita, all'“intrattenimento, regali, imprevisti” e al contributo AVS.
n) Una
volta ancora irricevibile per difetto di motivazione è la richiesta di
aumentare a fr. 1500.– mensili il carico fiscale, la moglie non illustrando
perché la stima del primo giudice sarebbe erronea. In esito a quanto precede, dovendosi
togliere il minimo esistenziale del diritto esecutivo (estraneo al metodo di
calcolo applicabile in concreto: sopra, consid. 6a e 6b) e sostituirlo con gli
esborsi testé esaminati, il fabbisogno effettivo di AO 1 risulta – allo stadio
attuale dell'istruttoria – di fr. 3255.– mensili (arrotondati). Entro questi
limiti l'appello merita accoglimento. Rimane da verificare se il marito sia in
grado di finanziare tale fabbisogno.
8.
Relativamente alla
capacità contributiva del marito, il Pretore ha rilevato che AP 1 può contare
su entrate correnti dalle sue rendite del primo (fr. 2350.– mensili), secondo
(fr. 2875.– più fr. 4791.– mensili) e terzo pilastro (fr. 2500.– mensili),
oltre che su un patrimonio cospicuo, e continua verosimilmente a essere attivo
in operazioni immobiliari significative, come conferma la consultazione del sito
internet relativo alla “Residenza __________›). Egli va quindi ritenuto pacificamente
in grado di erogare il contributo di mantenimento per la moglie (decreto
impugnato, pag. 3).
L'appellante rimprovera al
Pretore di avere cumulato erroneamente le rendite del secondo pilastro,
trascurando che quella della Fondazione collettiva __________ era percepita
solo fino al 2015, mentre dal 2016 è pagata dalla __________ Fondazione
collettiva LPP in misura leggermente ridotta. Inoltre l'attestato della __________
riguarderebbe unicamente nove mesi, sicché la rendita del secondo pilastro va
rivalutata in fr. 3833.30 mensili, ma le entrate complessive ricondotte da fr.
12.
515.– a fr. 8683.30 mensili. Per il
resto, il convenuto non contesta di avere cumulato un “certo patrimonio prima
di sposarsi” e di aver potuto contare su benefits (uso di automobili e
appartamenti di vacanza). Comunque sia, egli prosegue, i coniugi hanno sempre e
solo fatto capo ai redditi familiari, prescindendo dalla sostanza
(partecipazioni societarie), che a suo dire non produce introiti. L'erogazione di
un contributo alimentare alla moglie non entra così in linea di conto, AO 1
essendo in grado di sovvenire da sé al proprio mantenimento. L'appellante censura
altresì una violazione dell'art. 55 CPC per avere il Pretore compiuto
accertamenti d'ufficio circa la sua posizione all'interno della __________ SA
nel progetto di edificazione sulla nota
particella di __________.
a) Per
quanto attiene al conteggio del secondo pilastro, è possibile che la rendita
della __________ sia stata sostituita nel 2016 dalla rendita della __________,
entrambi gli estratti riferendosi (per anni diversi) al medesimo datore di
lavoro (__________ SA). Che il dato del 2016 sia calcolato su nove mesi invece non
risulta, sul doc. 6 figurando se mai l'aggiunta manoscritta “dal 1.7.2016”. Sia
come sia, AP 1 non pone in dubbio di poter fare assegnamento su un patrimonio ragguardevole,
di almeno fr. 5 666 583.– (secondo l'ultima tassazione disponibile per il 2015 nel
Liechtenstein: doc. 26), il quale gli permette, insieme con il reddito, di
finanziare il proprio fabbisogno effettivo (da lui indicato in fr. 7636.90
mensili) e quello della moglie. Certo, egli sembra eccepire che il suo
patrimonio preesisteva al matrimonio e non concorreva al mantenimento dei coniugi
durante la vita in comune, ma ciò non toglie che per il mantenimento di un
coniuge un debitore alimentare possa essere chiamato a impiegare – in mancanza
d'altro – anche beni propri, seppure durante la vita in comune se ne potesse
prescindere (DTF 138 III 293 consid. 11.1.3; in materia di protezione dell'unione
coniugale più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019
del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1; v. anche RtiD II-2013 pag. 789
consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio
2016, consid. 4). Né l'appellante oppone circostanze che ostino al consumo di
patrimonio (per la durata della procedura di divorzio), come per esempio una
sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredità o investita nella
casa d'abitazione (cfr. RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). Tanto meno
egli pretende che un analogo consumo di capitale sia esigibile in concreto dalla
moglie.
b) Ciò
posto, la questione di sapere se il Pretore abbia ecceduto nel suo potere cognitivo
compiendo indagini d'ufficio online sulla posizione del convenuto all'interno
della __________ SA riesce superflua. Senza dimenticare che i collegamenti fra
l'interessato, la società in rassegna e il progetto immobiliare di __________ risultano
dagli atti (doc. B6 e R6) e formano finanche oggetto di un'istanza d'informazione
giusta l'art. 170 CC (sopra, lett. D). A un sommario esame la capacità
contributiva di AP 1 va pertanto confermata.
9.
Da ultimo l'appellante
contesta di dover versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Al riguardo il Pretore ha ricordato che
la consolidata giurisprudenza di questa Camera non conosce l'istituto della
provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Se
non che – egli ha opinato – tale prassi si fonda su decisioni datate del
Tribunale federale, il quale nelle più recenti sentenze sembra ammettere il
contrario. A suo avviso inoltre non vi è motivo di trattare diversamente un
coniuge coinvolto in una procedura a protezione dell'unione coniugale rispetto
a un coniuge in fase di divorzio. Nel caso specifico inoltre il Pretore ha
ravvisato un “evidente squilibrio di forze” fra i coniugi, la moglie disponendo
sì di una certa sostanza, la quale non è però immediatamente monetizzabile.
Così – egli ha continuato – pur essendo formalmente intestataria dell'immobile
di __________, essa non pare in condizione di disporne, mentre per quanto
attiene all'immobile in Brasile (acquistato tra il 2002 e il 2004 per circa fr.
33.
000.–: verbale del 30 ottobre 2017,
pag. 2) ogni operazione richiederebbe tempo. Sul fronte dei beni mobili
(borsette e gioielli regalati dal marito), poi, nulla è dato di sapere precisamente,
né sarebbe corretto obbligare la moglie ad alienare già adesso oggetti che
concorrevano verosimilmente a costituire il tenore di vita precedente la
separazione. Considerato poi che la provvigione ad litem non è un dono,
ma una prestazione da conteggiare nella liquidazione dei rapporti patrimoniali,
il Pretore ha accolto così la richiesta limitatamente a fr. 15 000.– per tenere conto “dell'attività
processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”, oltre che dell'anticipo
sulle spese (di fr. 5000.–) richiesto per la procedura (decreto impugnato, pag.
3.
seg.).
L'appellante ripete che l'ordinamento
ticinese non prevede lo stanziamento di provvigioni ad litem nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale. A parte ciò, egli prosegue, il
Pretore ha disatteso il suo diritto d'essere sentito, poiché non ha rubricato
la procedura né l'ha istruita. Quanto all'ammontare della prestazione, essa è a
suo parere “assolutamente sproporzionata” per rapporto alla semplicità della fattispecie,
che non vede coinvolti figli né implica una liquidazione di un regime
matrimoniale. In ogni caso – egli epiloga – l'istante possiede beni propri di
notevole valore (vestiti, gioielli, riserva di vini ecc.), oltre che due immobili
“a sua libera disposizione”, i quali potrebbero essere gravati di pegno per sopperire
alle spese del processo.
a) Intanto
il convenuto lamenta a torto una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli
ha avuto occasione di esprimersi
sulla
richiesta di provvigione ad litem almeno due volte, il 29 maggio
2017.
(risposta, pag. 15) e il 2 gennaio 2018. Quanto al fatto che il primo
giudice non avrebbe rubricato né istruito il procedimento, già si è detto
(sopra, consid. 3).
b) A
ragione l'appellante sottolinea invece che la giurisprudenza di questa Camera
non prevede provvigioni ad litem in procedure a tutela dell'unione
coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht del Canton
Zurigo (Bähler in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già
avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21
dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa
essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non
sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale.
Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per vero, che un coniuge in
difficoltà finanziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese
legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125
del 7 novembre 2019 consid. 13e).
c) Nella
fattispecie AO 1 non risulta in grado di attingere in tempo utile a mezzi
propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il
proprio debito mantenimento. L'appellante non discute che la sostanza di lei non
sia immediatamente realizzabile. Poco importa di conseguenza che la moglie
possa liberamente disporre di immobili a __________ e in Brasile. Il primo
giudice inoltre ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a ritenere – in
attesa di chiarire le circostanze in esito alla procedura d'informazione (art.
170.
CC) – che AO 1, pur essendo formalmente intestataria del fondo di __________,
non sia in condizione di disporne. Da un lato egli ha definito inverosimile che
costei sia in grado di comprendere, seguire e gestire il progetto immobiliare
“Residenza __________”, dall'altro egli ha reputato attendibile che il
convenuto, attraverso la società __________ SA, sia la persona di riferimento
per quel progetto. E con tali argomenti il convenuto nemmeno si confronta. Il rimprovero
mosso alla moglie di non avere documentato l'impossibilità di gravare l'immobile
di __________ e quello in Brasile (che AO 1 ha dichiarato essere disabitato, vetusto
e bisognoso di riparazioni dopo la rottura di un serbatoio: verbale del 30 ottobre
2017, pag. 2) cade dunque nel vuoto. Per il resto, sarà anche vero che l'interessata
possiede beni mobili di valore (seppure nulla si sappia di preciso al riguardo).
Una volta ancora, però, il convenuto non pretende che tali beni siano
monetizzabili in tempi brevi. Né egli discute l'argomento del Pretore, secondo
cui non si può esigere dalla moglie, per ora, l'alienazione di beni che
concorrevano verosimilmente a sostenere il tenore di vita precedente la
separazione.
d) Nel
contributo alimentare per la moglie si giustifica di inserire così, dal 30
marzo 2018, una quota destinata al pagamento degli oneri processuali e di
patrocinio. Quanto all'ammontare, l'appellante afferma che la fattispecie è
semplice, ma è evidente che appare combattuta. Essa si connota inoltre per una
situazione finanziaria delle parti nebulosa, sia per le implicazioni del marito
nelle varie operazioni societarie e immobiliari formalmente gestite da
persone a lui vicine, sia per quanto attiene all'attività della moglie per la F__________
SA. Le parti non hanno figli, è vero, tuttavia AP 1 non revoca in dubbio che
siano in gioco interessi patrimoniali importanti. Del resto il Pretore ha chiesto
all'istante un deposito di fr. 5000.– in garanzia delle spese processuali
presumibili. Che il patrocinio di AO 1 possa costare fr. 10 000.– è dunque verosimile, ove si pensi che
quella somma retribuisce un avvocato per una trentina d'ore di lavoro (alla
tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili), più le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA. Nel
contributo alimentare per l'istante (fr. 3255.– mensili: consid. 7n) si
giustifica così di includere per 30 mesi una quota di fr. 500.– mensili destinata
al pagamento delle spese legali e processuali (dal 30 marzo 2018, data
dell'emanazione del decreto impugnato, fino al 30 settembre 2020; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.100
del 27 maggio 2015 consid. 7d).
10.
Le spese processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione del contributo
alimentare di fr. 5000.– mensili e della provvigione ad litem di
fr. 15 000.– stabiliti dal Pretore.
Ottiene la riduzione del contributo alimentare a fr. 3255.– mensili, mentre per
quel che è della partecipazione alle spese processuali e legali della moglie
egli soccombe nel risultato, la prestazione richiesta essendo concessa sotto altra
forma. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri
processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni
all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità delle prestazioni ancora in
discussione davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente
può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo
2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1
e 2 del decreto impugnato sono riformati come segue:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento (comprensivo della partecipazione
alle spese processuali e legali) di fr. 3755.– mensili dal 30 marzo 2018 fino al 30 settembre 2020 e
di fr. 3255.– mensili dopo di
allora.
2. Le
spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà
fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).