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Decisione

11.2018.51

Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari "nelle more istruttorie" (contributo di mantenimento per la moglie e partecipazione alle spese processuali)

3 marzo 2020Italiano48 min

in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano divorziato, padre di quattro figli (M__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.51

Lugano

3 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2017.2328 (protezione

dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 maggio 2017 da

AO

1 ora in

(già

patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 13 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 30 marzo 2018 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano divorziato, padre di quattro figli (M__________,

K__________, T__________ ed E__________, tutti maggiorenni), e AO 1

(1965), cittadina brasiliana divorziata con due figli (C__________ e T__________,

entrambi maggiorenni), si sono sposati a __________ il 14 settembre 2007,

adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non è nata prole.

Immobiliarista e azionista della L__________ AG di __________, il marito è totalmente

inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del primo, secondo e

terzo pilastro, gestendo per il resto il proprio patrimonio. La moglie è stata formal­mente

alle dipendenze della F__________ SA di __________ in qualità di “tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio

ristoranti e servizio negli stabili” fino al dicembre del 2017, allorché

si è licenziata al termine di un periodo di incapacità lucrativa. Nel luglio

del 2016 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi

da un'amica a __________.

B. Il 9 maggio 2017 AO 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere “nel merito ed inaudita parte” l'autorizzazione

a vivere separata (domanda n. 1), un contributo alimentare di fr. 12 100.– mensili (domanda n. 2) e una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (domanda n. 3). La richiesta “inaudita parte” è stata

respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” di quello stesso 9 maggio

2017. Al dibattimento del 30 maggio 2017, indetto per il contraddittorio, i

coniugi hanno raggiunto un accordo sul­l'autorizzazione a vivere separati. Per

il resto AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo alla moglie un

contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° giugno 2017.

C. A una successiva

udienza del 27 luglio 2017, destinata al seguito del dibattimento, le parti

hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive richieste e notificando

prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante con il richiamo delle

tassazioni dei coniugi e con la convocazione per la deposizione dei medesimi. Il

22 agosto 2017 l'istante ha invitato il Pretore a “provvedere al­l'emanazione

di una decisione cautelare” sulle richieste da lei avanzate (…), “ed in

particolare sulla richiesta di contributo alimentare di cui al punto 2 e di provisio

ad litem al punto 3”. Il convenuto ha reagito alla lettera il 2 ottobre

2017, facendo valere in sintesi che AO 1 non ha mai preteso un contributo di

mantenimento cautelare e contestando in subordine la fondatezza della domanda. Il

30 ottobre 2017 è iniziata la deposizione della moglie.

D. AO 1 ha nuovamente

scritto al Pretore il 18 dicembre 2017, invitandolo una volta ancora ad

“assumere le misure cautelari urgenti richieste, segnatamente il contributo

ricorrente a favore della moglie e la provisio ad litem”. L'emanazione

del giudizio sulla provvigione è stata ulteriormente sollecitata il 22 dicembre

successivo. Nel frattempo, il 19 dicembre 2017, AO 1 ha inoltrato al Pretore

una domanda d'informazione volta a ottenere dal marito, come pure dalla V__________

SA di __________, dalla I__________ SA di __________ e dalla G__________ SA di __________

la documentazione relativa all'acquisto, al finanziamento e all'edificazione

della particella n. 3675 RFD di __________, sezione di __________ (inc.

CA.2017.450).

E. Con “decreto

cautelare” del 20 dicembre 2017 il Pretore ha notificato a AP 1 il memoriale 18

dicembre 2017 della moglie e la richiesta d'informazione del 19 dicembre 2017.

Contestualmente egli ha obbligato il marito a versare a AO 1 un contributo di

mantenimento di fr. 5000.– mensili con effetto immediato e ha convocato le

parti a un'udienza del 27 febbraio 2018 per ultimare l'interrogatorio

della moglie e tenere il contraddittorio sull'istanza d'informazione. AP 1 ha

impugnato il 29 dicembre 2017 il decreto di condanna davanti a questa

Camera, la quale con sentenza del 1° febbraio 2018 ha annullato la decisione per

difetto di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio

(inc. 11.2018.5).

F. Il 5 marzo 2018 si è

tenuta l'udienza per il contraddittorio sul-l'istan­za di informazione. AO 1 ha

terminato inoltre la sua deposizione, mentre il marito, che avrebbe dovuto

deporre a sua volta, è rimasto assente ingiustificato. Con decreto cautelare

del 30 marzo 2018 il Pretore ha nuovamente condannato AP 1 a versare alla

moglie con effetto immediato un contributo

di mantenimento di fr. 5000.– mensili e una provvigione ad litem di

fr. 15 000.–, ordinando per il resto il

seguito dell'istruttoria. Non sono state riscosse spese processuali né sono

state assegnate ripetibili.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto ulteriormente a questa Camera con un

appello del 13 aprile 2018 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto

sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza

cautelare della moglie. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal

presidente di questa Camera con decreto del 7 maggio 2018. Nelle sue osservazioni

del 7 giugno 2018 AO 1 ha proposto di rigettare l'appello.

H. Il 7 novembre 2018 AP

1 ha introdotto azione di divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore,

rifiutando ogni prestazione (alimentare, previdenziale e patrimoniale) in

favore della moglie. L'udienza per il tentativo di conciliazione non si è

ancora tenuta, le parti avendo intrapreso trattative per comporre la lite nelle

vie amichevoli. Decaduti infruttuosi i negoziati, il Pretore ha indetto l'udienza

per il 23 marzo 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto

modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il

valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente

dato, ove appena si pensi all'entità del

contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato recapitato

alla legale del convenuto il 3 aprile 2018. Introdotto il 13 aprile 2018, ultimo

giorno utile (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che AO 1, nata in __________, ha

una storia personale “apparentemente travagliata”, è confrontata con problemi

di salute, in parte anche reattivi alla separazione, e manifesta limiti non

solo linguistici. Alla luce degli elementi raccolti egli ha reputato pertanto poco

verosimile che essa, priva di una formazione specifica e dedita in passato a

lavori umili (cameriera ausiliaria, ausiliaria di lavanderia), sia in grado di

“districarsi tra società e operazioni immobiliari” nelle quali essa figura[va]

formalmente coinvolta, ben più plausi­bile essendo che essa si occupasse del

marito (malato) e del governo della casa. Per quel che è della di lei

situazione finanziaria, i contorni della sua attività per la F__________ SA sono

stati ritenuti dal primo giudice poco chiari, nel senso che essi indiziano piuttosto

un impiego fittizio e “finalizzato a consentire il versamento di un salario da

parte di una società riconducibile al marito”. Simile apprezzamento si fonda

sulla genericità delle spiegazioni fornite dal marito medesimo riguardo a quell'attività,

sul confronto fra le divergenti versioni addotte dai coniugi, sulla mancanza di

ogni vincolo di subordinazione tipico di un rapporto di lavoro (orari, mansioni,

vacanze) e sull'entità della retribuzione, insolitamente alta per rapporto alle

qualifiche di AO 1. La moglie non disponeva pertanto – ha concluso il primo

giudice – di un reddito proprio né risulta collocabile sul mercato del lavoro,

sicché non le si può im­putare neppure un reddito da indennità di

disoccupazione.

Il Pretore ha calcolato in

seguito il fabbisogno corrente di AO 1 in fr. 5000.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1500.–, premio della

cassa malati fr. 298.30, assicurazione RC e del­l'economia domestica fr. 25.–,

spese mediche fr. 200.–, parrucchiere fr. 200.–, estetista fr. 400.–, spese d'automobile

fr. 700.–, vacanze fr. 300.–, imposte fr. 180.–) e il reddito del marito in fr.

12.

515.– mensili. Egli ha constatato

inoltre che il convenuto può contare su un patrimonio importante, come conferma

in particolare un'operazione immobiliare sulla particella n. 3675 RFD di __________

formalmente intestata alla moglie, ma di fatto gestita da lui. In condizioni

del genere – ha continuato il Pretore – nulla gli impedisce di versare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili.

Sulla richiesta di

provvigione ad litem il primo giudice non ha disconosciuto che la prassi

cantonale non prevede simile istituto nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale. Tale orientamento si fonda tuttavia – egli opina – su “decisioni

datate” e non tiene conto dell'evoluzione più recente della giurisprudenza

federale, che non ha mai escluso l'applicazione di provvigioni ad

litem

nelle protezioni dell'unione coniugale, lasciando se mai intendere il contrario.

Ciò premesso, per il Pretore non v'è motivo di trattare diversamente il coniuge

impegnato in una procedura a tutela del­l'unione coniugale rispetto a quello coinvolto

in una procedura (cautelare) di divorzio, in cui la provvigione ad litem è

ammessa. A parere del Pretore l'utilità dell'istituto giuridico si rivela

evidente anche nella fattispecie alla luce del manifesto “squilibrio di forze”

fra i coniugi, la moglie disponendo sì di una certa sostanza (beni mobili e due

immobili, l'uno di __________ e l'altro in Brasile), che però non appare

“immediatamente monetizzabile”. Inoltre l'interessata nemmeno sembra poter

disporre dell'immobile a __________, sebbene intestato a lei. Quanto all'ammontare

della provvigione ad litem, il Pretore l'ha fissato in fr. 15 000.–, ritenendo la somma adeguata per rapporto

all'“attività processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”.

3.

Dal profilo formale l'appellante

ripropone testualmente, con qualche aggiunta, le censure sollevate nell'appello

del 29 dicembre 2017, dolendosi del fatto che nessuna procedura cautelare

sarebbe stata avviata né istruita in relazione alle pretese invocate dalla

moglie e che il Pretore non ha aperto uno specifico fascicolo (memoriale, pag.

3.

a 9). La doglianza non è seria. Que­sta Camera ha spiegato chiaramente nella

precedente sentenza del 1° febbraio 2018 che con l'istanza del 9 maggio 2017 AO

1.

ha chiesto l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale “nel merito ed

inaudita parte”, tant'è che quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore

con decreto “supercautelare” del giorno stesso. Essa ha rilevato altresì che

una richiesta inaudita parte implicava la conferma o la revoca del decreto dopo

il contraddittorio (sentenza inc. 11.2018.5, consid. 4). Mal si comprende dunque

come l'appellante possa insistere nel sostenere che nessun procedimento

cautelare sia mai stato promosso. Al riguardo non soccorre attardarsi.

4.

Nel

merito l'appellante contesta i problemi di salute della moglie, che a suo

avviso sono anteriori al matrimonio e non pregiudicano la capacità lucrativa di

lei. Per quel che è delle difficoltà lingui­stiche, secondo l'appellante esse

non impediscono un reinserimento professionale dell'interessata (che ha

superato l'esame per l'ottenimento della cittadinanza svizzera) e si

riconducono se mai al fatto che essa non si è applicata a dovere per imparare

l'italiano

e le altre lingue nazionali. Quali sarebbero poi i limiti rilevati dal Pretore –

stando al convenuto – non è chiaro. Né consta che la moglie abbia una storia

personale travagliata: i suoi genitori sono entrambi in vita e in Brasile essa ha

frequentato scuole superiori, compresi corsi universitari di marketing. Dal suo

arrivo in Svizzera nel 1995, inoltre, essa ha sempre lavorato, pri­ma in una

casa per anziani a __________ (dal 1999 al 2006) e poi per la H__________ SA (dal

2003), divenuta in seguito F__________ SA. Senza contare ch'essa parrebbe avere

conseguito nel frattempo un diploma di sommelier di formaggi e di vini, oltre

che la patente di esercente.

Contrariamente a quanto

rileva il primo giudice, inoltre, l'appellante afferma di non avere mai

sostenuto che la moglie debba lavorare come promotrice o imprenditrice

immobiliare, ma di avere preteso unicamente che essa metta a frutto – come durante

la vita in comune – la sua formazione ed esperienza nell'ambito della

ristorazio­ne. Che il contratto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio

è una “personale intuizione” del Pretore, basata sulla sola versione della

moglie che non tiene conto della realtà dei fatti e che richiedeva almeno l'ascolto

del datore di lavoro. AO 1 ha riscosso infatti per 12 anni – continua l'appellante

– lo stipendio pattuito, ha versato i contributi sociali (cumulando anche un

risparmio della previdenza professionale) e ha riscosso finanche indennità per

perdita di guadagno in caso di malattia (da ultimo dall'estate del 2016),

indennità che essa continuerebbe a incassare se l'assicurazione la credesse

ancora inabile al lavoro. Ciò dimostra, per il convenuto, che l'istante era a

tutti gli effetti dipen­dente della società e che essa – con un comportamento ben

poco degno di protezione – ha rinunciato all'impiego dopo avere recuperato la

piena capacità lucrativa ed essere stata esortata dal principale a presentarsi

sul posto di lavoro, rifiutando senza giustificazione di iscriversi in seguito ai

ruoli della disoccupazione.

Per l'appellante il fatto

che egli non abbia saputo fornire spiegazio­ni sul lavoro svolto dalla moglie non

prova nulla, tanto più che egli non è socio e né è più amministratore (dal

2008, dopo un ictus subìto nel 2007) della F__________ SA (che dal 23 luglio

2018.

ha modificato la ragione sociale in B__________ SA). Quanto alle

divergenti versioni dei coniugi, secondo il convenuto ciò non deve sorprendere,

trattandosi in concreto di una separazione molto combattuta, mentre sui vincoli

di subordinazione il Pretore avrebbe dovuto sentire almeno un responsabile

della società e non fondarsi sulla mera audizione della controparte. Riguardo alla

retribuzione, infine, il Pretore non avrebbe spiegato perché questa fosse

troppo elevata. In definitiva, l'appellante ritiene che la moglie sia tuttora

in grado di conseguire un reddito di fr. 4049.20 mensili con cui

finanziare il proprio fabbisogno. Non sussisterebbe spazio dunque per un

contributo di mantenimento in favore di lei, men che meno pendente causa.

5.

Per quel che è dello

stato di salute di AO 1, i certificati agli atti cui rinvia il decreto

impugnato confermano ch'essa ha denotato in passato episodi ansioso-depressivi

reattivi a problemi familiari (referto 3 novembre 2017 della dott. __________ C__________:

doc. E9), episodi che ne hanno compromesso temporaneamente l'abilità lucrativa.

Attualmente non sussistono tuttavia motivi medici che ostino alla ripresa di un

lavoro da parte sua (doc. E9, pag. 5 e certificato 1° dicembre 2017 del dott. __________

F__________). Quanto alle difficoltà di esprimersi e ai limiti personali emersi

nel corso delle udienze, la motivazione del primo giudice è invero laconica. Tali

difficoltà e tali limiti trovano riscontro nondimeno negli atti cui il primo

giudice rinvia, il prof. __________ B__________ avendo rilevato – in tempi non

sospetti – difficoltà di linguaggio e di altre funzioni cognitive (memoria) d'origine

affettiva o emotiva (rapporto del 3 agosto 2010: doc. G8), confermate

anche dalla logopedista __________ C__________ R__________ (doc. I8). Documentati

sono altresì i difficili trascorsi dell'interessata (da ricondurre, fra l'altro,

all'indigenza della famiglia di origine, a un primo matrimonio in età molto

giovane e alle violenze subìte in Svizzera dal padre della figlia T__________:

doc. E9), come pure il fatto di avere svolto, prima del matrimonio con il

convenuto, mansioni “umili” come quella di cameriera ausiliaria e di ausiliaria

di lavanderia (doc. G6 e H6).

Alla luce degli elementi

testé riassunti, la conclusione del Pretore di ritenere “del tutto inverosimile”

che AO 1 avesse la capacità di districarsi – pur avendo frequentato in passato corsi

serali di marketing in Brasile paragonabili a un apprendistato in Svizzera

(doc. E9, pag. 3 in basso; verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2 in basso) – tra

società e operazioni immobiliari nelle quali essa figurava formalmente

implicata (come amministratrice, direttrice o proprietaria), resiste a un

sommario esame. L'appellante equivoca sul senso di tale accertamento. Non gli poteva

sfuggire tuttavia quali fossero le società in questione (F__________ SA, M__________

SA di __________, G__________ SA di __________ e N__________ AG di __________:

doc. B6) né le operazioni immobiliari (in particolare il progetto “Residenza __________”

sulla particella n. 3675 RFD di __________ con un investimento di oltre fr. 16 000 000.–:

doc. B8). Mal si comprende invece come da ciò il Pretore abbia potuto desumere

la maggior verosimiglianza che la moglie si sia occupata del marito e del

governo della casa. La questione dipende se mai dal proble­ma di sapere se il

rapporto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio. La questione sarà

vagliata in appresso.

a) Relativamente

all'impiego per la F__________ SA, l'appellante deplora anzitutto che il

Pretore si sia basato su una “personale intuizione” ascoltando unicamente la

versione della moglie e prescindendo dalle risultanze istruttorie. Ora, dagli

atti risulta che l'istante è stata assunta al 50% nel settembre del 2003, prima

del matrimonio con AP 1, dalla H__________ SA (poi

divenuta F__________ SA), allora diretta dal convenuto (doc. B6), come

“tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio nei ristoranti e servizio

negli stabili” (doc. F). Il rapporto di lavoro è poi stato esteso a tempo pieno

nel novembre del 2006 con una retribuzione di fr. 49 200.– lordi annui (doc. E). AO 1 risulta pertanto essere stata

almeno formalmente impie­gata per 14 anni, durante i quali – circostanza non

contestata – le sono stati versati regolari stipendi, tanto che essa ha potuto

riscuotere indennità per perdita di guadagno nei periodi d'incapacità lucrativa

dovuti a malattia (doc. B7) fino al momento in cui, dichiarata nuovamente abile

al lavoro dal­l'as­si­curatore malattia, essa si è licenziata con effetto

immediato il 5 dicembre 2017 “per l'impossibilità di riprendere la propria

attività per motivi medici” (doc. F9).

Il

Pretore ha ritenuto, “sulla base di quanto sin qui raccolto”, che “al di là di

qualche puntuale compito svolto dalla moglie sempre in relazione con la

gestione della casa e della vita con il marito”, l'impiego fosse fittizio e “finalizzato

a consentire il versamento di un salario da parte di una società riconducibile

al marito”. Egli non ha spiegato a quali elementi e compiti si riferisse né

perché la società fosse riconducibile al marito, il quale ha sempre negato di

essere socio e (dopo il 2008) amministratore della F__________ SA. Sta di fatto

che dall'ottobre del 2013 fino al novembre del 2015 la società è stata

formalmente amministrata da AO 1, la quale è stata affiancata in seguito, fino

all'8 agosto 2016 (poco dopo la separazione dal marito, avvenuta il mese

precedente), dal “grande amico” – così definito dallo stesso AP 1 – e socio in

affari __________ B__________, il quale ne ha poi ripreso la gestione da sé

solo (doc. B6; risposta del 29 maggio 2017, pag. 3 e pag. 9). In effetti, verosimilmente

AO 1 non aveva le capacità di amministrare la ditta. Lo stesso convenuto ha

dichiarato nella prima comparsa scritta davanti al Pretore di avere riorganizzato,

dopo l'ictus subìto nel 2007, il gruppo di “numerose società” di cui egli

faceva parte e di avere trapassato le attività professionali, lasciando “agli

altri azionisti e imprenditori le sue attività particolarmente fiorenti”,

garantendosi in cambio la conservazione del patrimonio sin lì cumulato e una

serie di benefits a vita (risposta del 29 maggio 2017, pag. 3). Che anche la F__________

SA facesse parte di tale gruppo di società e fosse riconducibile a AP 1 è

pertanto verosimile.

b) Nemmeno

appare criticabile, nelle circostanze descritte, che il Pretore abbia fondato

le sue perplessità circa l'effettivo rap­porto d'impiego tra la F__________ SA

e AO 1 sulla mancanza – non contestata – di spiegazioni chiare del convenuto riguardo

al lavoro svolto. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere

privilegiato la versione della moglie. Costei però ha confermato nel corso

della propria deposizione (art. 192 CPC) di avere avuto “un contratto di lavoro

fittizio fatto da mio marito. Io ero mantenuta da mio marito. In realtà non ho

mai lavorato. Ero una casalinga” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 4). All'udienza

destinata alla di lui deposizione invece AP 1 è rimasto assente ingiustificato,

la sua richiesta di rinvio dell'udienza essendo stata respinta (cfr. III CCA,

sentenza inc. 13.2018.14 del 23 aprile 2018). Il Pretore poteva legittimamente

affidarsi quindi – “nelle more istruttorie” – alla deposizione della moglie, che

l'appellante non pretende inveritiera. Altrettanto vale per la contestata

mancanza dei “vincoli di subordinazione” tra AO 1 e la F__________ SA. Il

Pretore ha accertato che “i coniugi erano soliti compiere svariate settimane di

vacanza ogni anno, ben oltre i limiti di quello che un normale dipendente può

concedersi” (decreto impugnato, pag. 2). E in effetti nella sua deposizione del

30.

ottobre 2017 AO 1 ha dichiarato – senza essere smentita dal convenuto – che solo

a __________ i coniugi si recavano due volte l'anno, “di solito dalla prima

settimana di dicembre alla prima settimana di gennaio, e in estate dalla fine

di luglio fino a settembre circa”, combinando inoltre soggiorni di circa 20

giorni l'anno a __________, sempre in Austria (loc. cit., pag. 3). Che ciò non si

conciliasse con il contratto di lavoro, il quale prevedeva le usuali quattro

settimane di vacanze l'anno, è quanto meno verosimile.

c) Riguardo

alla mancata escussione degli amministratori (precedenti e attuali) del datore

di lavoro che avrebbero potuto chiarire i compiti di AO 1, non consta che l'una

o l'altra parte abbia chiesto al Pretore di assumere simili testimonianze, né

dal verbale relativo al dibattimento del 27 luglio 2017 (pag. 4 seg.), in cui

le parti hanno notificato prove, né dai successivi atti processuali, per quanto

la moglie avesse reso attento il marito al proposito (lettera 18 dicembre 2017

dell'avv. __________ S__________). Si potrà anche dubitare che la retribuzione pattuita

fosse insolitamente alta rispetto alle capacità e qualifiche della moglie, il

Pretore non avendo indicato quale fosse il compenso oggettivamente giustificabile.

Ci si può interrogare altresì sul senso e la necessità di licenziarsi con

effetto immediato “per motivi medici” – come ha fatto

l'istante

– se il rapporto di lavoro con la F__________ SA era fasullo. Ciò non toglie che

gli elementi in favore della tesi della moglie prevalgano – allo stato attuale dell'istruttoria

– su quelli di segno contrario. E nella ponderazione di tali elementi assume

rilievo anche l'ammissione di avere beneficiato di prestazioni assicurative

sulla base di un contratto di lavoro fittizio, ciò che espone l'interessata al

rischio di rispondere per il proprio comportamento. Dovendosi concludere, “nelle

more istruttorie”, per un rapporto di lavoro verosimilmente simulato tra AO 1 e

la F__________ SA, non giova soffermarsi sulla questione della di lei

collocabilità e su quanto essa avrebbe potuto riscuotere dall'assicurazione

contro la disoccupazione. Neppure l'appellante pretende del resto che l'interessata,

casalinga di quasi 51 anni al momento della separazione e sprovvista di

qualifiche particolari, possa riprendere in tal caso un'attività lucrativa.

6.

Quanto alle uscite

di AO 1, l'appellante fa valere che esse si giustificano limitatamente a fr. 1678.30 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 298.30, imposte fr. 180.–: memoriale,

pag. 14). Al proposito si impone una premessa.

a) I criteri preposti alla definizione dei contributi

alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure

cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono noti (RtiD

II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag. 880 consid. 6). Al

proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato al riparto

paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode

du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zwei­stufige

Methode), si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite

– o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche

separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i

mezzi a disposizione non lasciano margini

disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che

disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III

339.

consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD II-2017 pag. 777

consid. 6a).

Qualora

invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano

coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo

di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla

separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il meto­do

fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode

du calcul concret; einstufig konkrete Methode).

Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere

verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita

anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che

disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che

il richiedente

affrontava

in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla

separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto

che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di

quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare

del dispendio effettivo non va confuso quindi né, tanto meno, combinato con

quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi

fabbisogni

minimi,

suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218;

v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha combinato i due metodi. Da un lato infatti egli si è

dipartito dal fabbisogno minimo della moglie, “allargato” secondo i criteri del

diritto civile (minimo esistenziale del diritto esecutivo, costo dell'alloggio,

premio del­l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia

domestica, premio della cassa malati, spese mediche, imposte), dall'altro ha inserito

in tale fabbisogno spese del tutto estranee (estetista, parrucchiere, vacanze),

tipiche del fab­bisogno effettivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Fabbiso­gno

effettivo su cui AO 1 ha fondato sin dall'inizio le sue pretese (osservazioni

all'appello, pag. 6 a 10), di modo che il minimo esistenziale del diritto

esecutivo cui ha fatto capo il Pretore non è di alcuna pertinenza. In concreto,

del resto, il metodo del fabbisogno effettivo è sicuramente applicabile, i costi supplementari dovuti all'esistenza di due

economie domestiche separate risultando agevolmente coperti, come si vedrà in

appresso. Alla luce del fabbisogno effettivo della moglie vanno esaminate pertanto

le singole voci controverse.

c) L'appellante

non riconosce alcunché per l'alloggio. Il Pretore ha fissato tale spesa in fr.

1500.– mensili perché il marito l'ammetteva, perché la situazione logistica

della moglie andava ancora chiarita e perché in ogni caso appariva corretto

conteggiare una somma a titolo di partecipazione ai costi o, quanto meno, per

rispettare la situazione logistica di cui fruiva l'interessata durante la vita

in comune (decreto impugnato, pag. 2). L'appellante non nega di avere

riconosciuto inizialmente alla moglie un costo dell'alloggio di fr. 1500.–

mensili, ma obietta di avere appreso poi dalla deposizione di lei che essa può

disporre di un'abitazione a __________ messa a disposizione gratuitamente da un'amica.

E siccome tale stato di cose si protrae dal luglio del 2016, la situazione non

può dirsi provvisoria né giustifica una spesa virtuale di fr. 1500.– mensili.

Non

a torto l'appellante rileva che – come ha ammesso l'interessata – AO 1 può

fruire di un rustico a __________ (doc. P7) composto di una camera da letto, un

salotto, una cucina, un bagno e una terrazza, dove essa risulta domiciliata

(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 1). Che l'amica __________ R__________ abbia

limitato temporalmente tale sistemazione e chieda il versamento di una pigione

non consta, né l'appellata pretende. L'istante può beneficiare così di un

alloggio gratuito, che – considerato anche il tempo trascorso – non può dirsi

precario. Ciò posto, indipendentemente da quale fosse la situazione logistica

di cui fruiva durante la vita in comune, l'interessata non può vedersi

riconoscere – per lo meno allo stadio attuale della procedura – una spesa inesistente

(RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_1046/2018

del 3 maggio 2019 del 3 maggio 2019, consid. 3.3 con rinvii).

Certo,

nella sua deposizione l'istante ha precisato di non usare l'alloggio di __________

perché non se la sente di vivere sola e preferisce essere ospitata un po' dal

figlio, un po' da __________ B__________, un po' da __________ __________ S__________

e un po' dalla famiglia T__________ a __________. A parte il fatto però che

neppure per tali soluzioni logistiche sopporta spese (verbale del 30 ottobre

2017, pag. 2), l'appellata dispone pur sempre di un alloggio proprio che non

risulta inadeguato. Sotto questo profilo l'appello si rivela così provvisto di

buon diritto, non potendosi allo stato attuale delle cose riconoscere per l'alloggio

della moglie una spesa di fr. 1500.– mensili meramente astratta.

d) AP

1.

contesta il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia

domestica (di fr. 25.– mensili), facendo valere ch'esso non è reso verosimile.

Egli perde di vista tuttavia di avere riconosciuto l'esborso (risposta, pag. 15

in alto). E non essendo più controversa in prima sede, tale spesa non andava

nemmeno resa verosimile (art. 150 CPC per analogia). La doglianza cade dunque

nel vuoto.

e) Il

convenuto chiede di stralciare dal fabbisogno della moglie la spesa per l'estetista

poiché il D__________ S__________ di __________ – che l'interessata non

frequenterebbe più dal 2016 – si presenta come un salone di parrucchiere, non

di bellezza, e perché il costo andava reso verosimile dall'istante anziché

essere presunto dal Pretore sulla scorta di stime personali. Il Pretore ha

fondato la propria decisione, oltre che sul doc. N7 (dichiarazione scritta del

menzionato D__________ S__________), sulla deposizione dell'interessata, del 30 ottobre

2017, da cui si evince che essa si recava dall'estetista ogni venerdì per due

ore o due ore e mezzo, spendendo fr. 250.– la settimana. Che AO 1 abbia

dichiarato il falso o che essa debba ora rinunciare a tali servizi il marito

non pretende. L'inserimento di una spesa mensile di fr. 400.– nel fabbisogno

effettivo non appare pertanto censurabile, la moglie avendo il diritto di

conservare anche dopo la separazione il tenore di vita sostenuto durante la comunione

domestica se il bilancio familiare permette – come in concreto – di finanziarlo

(DF 140 III 338 consid. 4.2.1). Al proposito non giova diffondersi oltre.

f) Altrettanto

vale per la spesa del parrucchiere (fr. 200.– mensili) che il Pretore ha

ammesso sulla scorta di quanto emerge dalla deposizione dell'interessata

(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3: “Quando ero con mio marito andavo dal

parrucchiere un paio di volte al mese con una spesa di circa fr. 200.– al

mese”), considerato il tenore di vita precedente la separazione. L'appellante

contesta tale posta, rinviando genericamente agli argomenti addotti contro la

spesa dell'estetista. Sulla questione non giova tuttavia ripetersi.

g) L'appellante

si duole che il Pretore ha riconosciuto fr. 200.– mensili nel fabbisogno di AO

1.

per “spese mediche” quantunque da un'attestazione 31 ottobre 2017 della cassa

malati (doc. U8) non possa desumersi se la quota a carico di lei per il 2017

(fr. 4654.–) si riferisca a spese straordinarie oppure a spese “ricorrenti

anche nel 2018” (memoriale, pag. 14). A prescindere dalla dubbia

ricevibilità della contestazione, che il convenuto ha omesso di sollevare

davanti al primo giudice una volta ricevuto il documento citato, rilevando anzi

di non avere “nessuna particolare osservazione” (lettera del 13 novembre 2017,

pag. 2 in fondo), la doglianza è destinata all'insuccesso. Sentita formalmente

dal Pretore,

l'istante

ha dichiarato invero – senza essere contraddetta – di essere in cura per un

glaucoma e di dover cambiare gli occhiali ogni anno “perché i valori cambiano”.

Essa ha soggiunto inoltre (documentando ciò con una fattura di fr. 1305.– della

dentista __________ K__________ per trattamenti cui si è sottoposta dal 22

settembre 2015 al 4 marzo 2016: doc. S8) di andare regolarmente dal dentista

(due controlli l'anno) e di avere in sospeso un intervento (di fr. 1276.–: doc.

T8) “che non posso fare perché non ho i

soldi” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 2). Quand'anche la semplice

attestazione del 31 ottobre 2017 rilasciata dalla cassa malati __________ a

fini fiscali (doc. U8) non bastasse quindi, da sé sola, per rendere verosimili

trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (v. RtiD II-2016 pag. 603

n. 6c consid. 10b), l'apprezzamento del primo giudice resiste nel complesso a

un esame di verosimiglianza.

h) L'interessato

contesta altresì i costi d'automobile che il Pretore ha riconosciuto per fr.

700.– mensili (compresa l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC) nel

fabbisogno della moglie perché questa ha verosimilmente “sempre potuto

utilizzare automobili di prestigio”. L'appellante ribadisce che quelle vetture

appartenevano alla D__________ E__________ di __________, la quale le metteva a

disposizione della consorte per determinati periodi. A parte ciò – egli adduce

– la moglie al momento non lavora e può far capo a veicoli degli amici per le

“necessità contingenti”. Non sussiste dunque, a suo parere, motivo urgente per

riconoscere la spesa.

Che

la moglie attualmente non lavori non è un motivo per non riconoscere spese

d'automobile se durante la vita in comune costei poteva disporre abitualmente di

un veicolo della famiglia. Al riguardo vale quanto si è accennato dianzi riguar­do

alle spese di estetista e di parrucchiere (consid. e, f). Il problema è che in

concreto la famiglia non disponeva di veicoli propri. AO 1 adoperava una delle

due automobili di lusso in possesso del marito (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3), intestate a una società D__________ E__________

che le cambiava ogni due anni e delle quali il convenuto usufruiva come “benefit a vita” (risposta, pag. 3 e 9). Continuasse

a usare un veicolo della famiglia, l'interessata avrebbe diritto di vedersi

riconoscere le relative spese. Attualmente tuttavia essa non dispone di veicolo

alcuno. Per recarsi dal medico o per le necessità quotidiane essa fa capo all'automobile

di terzi (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2). Che sopporti spese non risulta

documentato. Su questo punto l'appello va dunque accolto, fermo restando che – e

ciò vale anche per il costo per l'alloggio – essa potrà far valere la spesa

effettiva nel corso dell'istruttoria, rendendola resa verosimile.

i) Contestata

dall'appellante è anche la spesa di fr. 300.– mensili per vacanze che il primo

giudice ha incluso nel fabbisogno della moglie perché “i coniugi si sono

verosimilmente sempre concessi viaggi e vacanze”. L'appellante obietta che il

calcolo, approssimativo, è sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio, l'istante

essendosi limitata a produrre fotografie datate di alberghi e zone di

villeggiatura che non dimostrano in alcun modo l'esborso nella misura invocata.

Se

non che, il convenuto non nega che la coppia solesse trascorrere le vacanze e

compiere viaggi, ma revoca in dubbio l'entità della spesa. Ora, sarà anche

dubbio – come egli opina – che l'elenco delle vacanze e le fotografie agli atti

(doc. O4 a L5) bastino, da sé soli, per rendere verosimile l'esborso. Sta di

fatto che nella sua deposizione AO 1 ha dichiarato – senza essere contraddetta

dalle risultanze probatorie finora acquisite – che “ultimamente” i coniugi

trascorrevano le vacanze due volte l'anno in un attico (di circa 110 m²,

composto di due stanze da letto, due bagni, un grande salotto, cucina arredata

e soppalco) nel pieno centro di __________ per oltre due mesi, alternando

periodi di circa 20 giorni l'anno nella località austriaca di __________

(verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3). Anche solo limitandosi ai soggiorni nella

__________ austriaca, la stima del primo giudice (corrispondente a una spesa di

nemmeno fr. 60.– giornalieri) appare modesta. Poco importa che l'uso dell'appartamento

fosse un “benefit” del convenuto (osservazioni del 29 maggio 2017, pag. 16), la

moglie avendo diritto di mantenere il livello di vita sostenuto prima della separazione.

In proposito il decreto impugnato resiste alla critica.

7.

Da parte sua AO 1 fa

valere un fabbisogno di fr. 9948.75 mensili (alloggio con spese accessorie fr.

2350.–, luce e acqua fr. 150.–, vitto e bevande fr. 800.–, arredamento fr. 150.–,

profumi fr. 150.–, parrucchiere fr. 400.–, estetista fr. 1000.–, telefonia fr.

80.–, vestiario fr. 800.–, “via cavo + Billag” fr. 147.25, premio della cassa

malati fr. 365.15, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 390.–,

dentista fr. 215.–, assicurazione RC privata fr. 20.–, assicurazione infortuni

fr. 100.–, assicurazione sulla vita fr. 198.75, “intrattenimento, regali,

imprevisti” fr. 200.–, vacanze fr. 300.–, contributo minimo AVS fr. 32.65,

automobile fr. 600.–, imposte fr. 1500.–: osservazioni, pag. 9 seg.). Essa

non ha impugnato però il decreto cautelare. La richiesta si rivela pertanto

improponibile nella misura in cui eccede la somma che le ha riconosciuto il

primo giudice. Entro questi limiti, le singole poste vanno, una volta ancora, vagliate

singolarmente.

a) Per

quel che concerne il costo dell'alloggio, AO 1 rivendica la spesa per un

“appartamento di 3.5 locali di buono standing”.

La pretesa è puramente teorica (sopra, consid. 6c). Su questo aspetto

non soccorre ripetersi.

b) Quanto

al vitto e alle bevande, la moglie invoca una spesa così ripartita: fr. 314.55

mensili per “generi alimentari e diversi

vari” (doc. B9 e L8), fr. 98.40 mensili di pescheria (doc. N5), fr. 15.– mensili di pasta e olio, fr. 411.–

mensili di vini (doc. F2 a Q2 e A7; osservazioni, pag. 6 seg.).

Relativamente alla prima posizione, la spesa trova riscontro per complessivi

fr. 1306.25 (periodo di tre mesi e mezzo; sulla ricevibilità, contestata

in prima sede, del doc. B9 poiché prodotto dopo lo scambio degli atti scritti e

il dibattimento cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.87 dell'11 ottobre 2019

consid. 3b con riferimento a DTF 144 III 118 consid. 2.2). Potendosi a un

giudizio di verosimiglianza imputare la metà alla moglie, la spesa personale

assomma così a fr. 186.60 mensili.

Per

quel che è dei costi di pescheria e di pasta/olio, non si disconosce che le

quantità consegnate appaiono importanti (oltre 30 kg di pesce per volta, oltre

40.

kg di pasta, quasi 100 bottiglie di olio). Si trattava in ogni modo di consegne

sostanzialmente annue che, come ha precisato l'interessata nella sua

deposizione (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3 in alto), senza essere smentita

dalle risultanze istruttorie, erano destinate al consumo personale delle parti.

Nulla osta quindi al riconoscimento dell'esborso. Riguardo al vino, dalla

stessa deposizione si evince un consumo di una bottiglia di champagne e di una

bottiglia di rosso ogni sabato, oltre a una bottiglia ogni due giorni in

settimana (loc. cit., pag. 2 in basso). Sulla scorta degli acquisti – di alto

livello (doc. F2 a H2 e L2 a Q2) – documentati, un esborso di fr. 400.– mensili

per la sola moglie appare plausibile.

c) Relativamente

all'arredamento, non basta presentare un conteggio che non copre neppure un

mese intero (dal 5 giugno al 3 luglio 2105: plico doc. B9) per rendere

verosimile l'esistenza di una spesa ricorrente. Al proposito la richiesta manca

di consistenza.

d) Per

l'acquisto di profumi e vestiario la spesa può essere riconosciuta. La prima trova

riscontro nella lista delle compere accompagnata dalle ricevute (doc. Q5 e R5),

come pure nella deposizione della stessa AO 1 (verbale del 5 marzo 2018, pag.

4). Ciò vale a un sommario esame anche per il vestiario, i giustificativi

prodotti (doc. L3 a S3) e la dichiarazione dell'interessata davanti al Pretore

(loc. cit., pag. 3 seg.) rendendo quanto meno verosimile il costo invocato.

e) Prive

di ogni giustificativo, le spese per la telefonia e la “via cavo + Billag”, non

sono invece rese verosimili, per tacere del fatto che la seconda posta neppure

è stata allegata in prima sede e sfuggirebbe a ogni esame (art. 317 cpv. 1

CPC).

f) Trattandosi

dell'estetista, AO 1 non spiega perché l'apprezzamento del primo giudice

sarebbe erroneo, ma si limita a rinviare telegraficamente alla sua deposizione

del 30 ottobre 2017 e al doc. N7. Ora, se è vero che dalle sue

dichiarazioni si evince una spesa di fr. 250.– settimanali, il doc. N7 precisa

che i trattamenti non avevano luogo nei periodi in cui l'interessata era

assente per ferie (dalla fine di luglio all'inizio di settembre). E poiché le

ferie non si limitavano ai periodi estivi (sopra, consid. 5b e 6i), la

valutazione del Pretore sfugge – a un sommario esame – alla critica.

g) A

torto l'istante chiede poi di aumentare a fr. 400.– mensili la spesa per il

parrucchiere, trascurando che nella nota deposizione essa ha indicato in fr.

200.– il costo mensile e non quello per sessione. La doglianza cade dunque nel

vuoto.

h) Invano

l'interessata chiede inoltre di adeguare a fr. 365.15 mensili il premio di

cassa malati sulla scorta di un sollecito di pagamento relativo all'agosto del

2016.

(doc. G, per altro comprensivo della tassa di sollecito), allorché il

Pretore si è fondato sul dato più recente del 2017 (doc. U8).

i) In

merito alle spese mediche non coperte, incluse quelle per il dentista e l'oculista,

l'istante non illustra come perviene agli importi indicati, i quali non si desumono

dai documenti indicati (in particolare la partecipazione alle spese mediche e

le spese per l'oculista: doc. T8 e U8). A parte ciò, essa non spiega perché l'accertamento

del Pretore sarebbe erroneo, ma si limita a opporre una propria personale

valutazione, trascurando per di più che in prima sede essa neppure aveva

specificato la pretesa.

l) Per

le vacanze la spesa è già stata riconosciuta dal Pretore e confermata in questa

sede (sopra, consid. 6i), mentre per l'automobile vale quanto si è detto in

relazione all'appello del convenuto (consid. 6h).

m) Improponibili,

poiché fatte valere per la prima volta in appello senza che l'istante spieghi

perché le fosse impossibile allegarle già dinanzi al Pretore (art. 317 cpv. 1

lett. b CPC), sono le ulteriori poste – in parte sfornite di giustificativi – inerenti

al consumo di luce e acqua, all'assicurazione infortuni, all'assicurazione

sulla vita, all'“intrattenimento, regali, imprevisti” e al contributo AVS.

n) Una

volta ancora irricevibile per difetto di motivazione è la richiesta di

aumentare a fr. 1500.– mensili il carico fiscale, la moglie non illustrando

perché la stima del primo giudice sarebbe erronea. In esito a quanto precede, dovendosi

togliere il minimo esistenziale del diritto esecutivo (estraneo al metodo di

calcolo applicabile in concreto: sopra, consid. 6a e 6b) e sostituirlo con gli

esborsi testé esaminati, il fabbisogno effettivo di AO 1 risulta – allo stadio

attuale dell'istruttoria – di fr. 3255.– mensili (arrotondati). Entro questi

limiti l'appello merita accoglimento. Rimane da verificare se il marito sia in

grado di finanziare tale fabbisogno.

8.

Relativamente alla

capacità contributiva del marito, il Pretore ha rilevato che AP 1 può contare

su entrate correnti dalle sue rendite del primo (fr. 2350.– mensili), secondo

(fr. 2875.– più fr. 4791.– mensili) e terzo pilastro (fr. 2500.– mensili),

oltre che su un patrimonio cospicuo, e continua verosimilmente a essere attivo

in operazioni immobiliari significative, come conferma la consultazione del sito

internet relativo alla “Residenza __________›). Egli va quindi ritenuto pacificamente

in grado di erogare il contributo di mantenimento per la moglie (decreto

impugnato, pag. 3).

L'appellante rimprovera al

Pretore di avere cumulato erroneamente le rendite del secondo pilastro,

trascurando che quella della Fondazione collettiva __________ era percepita

solo fino al 2015, mentre dal 2016 è pagata dalla __________ Fondazione

collettiva LPP in misura leggermente ridotta. Inoltre l'attestato della __________

riguar­derebbe unicamente nove mesi, sicché la rendita del secondo pilastro va

rivalutata in fr. 3833.30 mensili, ma le entrate complessive ricondotte da fr.

12.

515.– a fr. 8683.30 mensili. Per il

resto, il convenuto non contesta di avere cumulato un “certo patrimonio prima

di sposarsi” e di aver potuto contare su benefits (uso di automobili e

appartamenti di vacanza). Comunque sia, egli prosegue, i coniugi hanno sempre e

solo fatto capo ai redditi familiari, prescindendo dalla sostanza

(partecipazioni societarie), che a suo dire non produce introiti. L'erogazione di

un contributo alimentare alla moglie non entra così in linea di conto, AO 1

essendo in grado di sovvenire da sé al proprio mantenimento. L'appellante censura

altresì una violazione dell'art. 55 CPC per avere il Pretore compiuto

accertamenti d'ufficio circa la sua posizione all'interno della __________ SA

nel progetto di edificazione sulla nota

particella di __________.

a) Per

quanto attiene al conteggio del secondo pilastro, è possi­bile che la rendita

della __________ sia stata sostituita nel 2016 dalla rendita della __________,

entrambi gli estratti riferendosi (per anni diversi) al medesimo datore di

lavoro (__________ SA). Che il dato del 2016 sia calcolato su nove mesi invece non

risulta, sul doc. 6 figurando se mai l'aggiunta manoscritta “dal 1.7.2016”. Sia

come sia, AP 1 non pone in dubbio di poter fare assegnamento su un patrimonio ragguardevole,

di almeno fr. 5 666 583.– (secondo l'ultima tassazione disponibile per il 2015 nel

Liechtenstein: doc. 26), il quale gli permette, insieme con il reddito, di

finanziare il proprio fabbisogno effettivo (da lui indicato in fr. 7636.90

mensili) e quello della moglie. Certo, egli sembra eccepire che il suo

patrimonio preesisteva al matrimonio e non concorreva al mantenimento dei coniugi

durante la vita in comune, ma ciò non toglie che per il mantenimento di un

coniuge un debitore alimentare possa essere chiamato a impiegare – in mancanza

d'altro – anche beni propri, seppure durante la vita in comune se ne potesse

prescindere (DTF 138 III 293 consid. 11.1.3; in materia di protezione dell'unione

coniugale più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019

del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1; v. anche RtiD II-2013 pag. 789

consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio

2016, consid. 4). Né l'appellante oppone circostanze che ostino al consumo di

patrimonio (per la durata della procedura di divorzio), come per esempio una

sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredità o investita nella

casa d'abitazione (cfr. RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). Tanto meno

egli pretende che un analogo consumo di capitale sia esigibile in concreto dalla

moglie.

b) Ciò

posto, la questione di sapere se il Pretore abbia ecceduto nel suo potere cognitivo

compiendo indagini d'ufficio online sulla posizione del convenuto all'interno

della __________ SA riesce superflua. Senza dimenticare che i collegamenti fra

l'interessato, la società in rassegna e il progetto immobiliare di __________ risultano

dagli atti (doc. B6 e R6) e formano finanche oggetto di un'istanza d'informazione

giusta l'art. 170 CC (sopra, lett. D). A un sommario esame la capacità

contributiva di AP 1 va pertanto confermata.

9.

Da ultimo l'appellante

contesta di dover versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Al riguardo il Pretore ha ricordato che

la consolidata giurisprudenza di questa Camera non conosce l'istituto della

provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Se

non che – egli ha opinato – tale prassi si fonda su decisioni datate del

Tribunale federale, il quale nelle più recenti sentenze sembra ammettere il

contrario. A suo avviso inoltre non vi è motivo di trattare diversamente un

coniuge coinvolto in una procedura a protezione dell'unione coniugale rispetto

a un coniuge in fase di divorzio. Nel caso specifico inoltre il Pretore ha

ravvisato un “evidente squilibrio di forze” fra i coniugi, la moglie disponendo

sì di una certa sostanza, la quale non è però immediatamente monetizzabile.

Così – egli ha continuato – pur essendo formalmente intestataria dell'immobile

di __________, essa non pare in condizione di disporne, mentre per quanto

attiene all'immobile in Brasile (acquistato tra il 2002 e il 2004 per circa fr.

33.

000.–: verbale del 30 ottobre 2017,

pag. 2) ogni operazione richiederebbe tempo. Sul fronte dei beni mobili

(borsette e gioielli regalati dal marito), poi, nulla è dato di sapere precisamente,

né sarebbe corretto obbligare la moglie ad alienare già adesso oggetti che

concorrevano verosimilmente a costituire il tenore di vita precedente la

separazione. Considerato poi che la provvigione ad litem non è un dono,

ma una prestazione da conteggiare nella liquidazione dei rapporti patrimoniali,

il Pretore ha accolto così la richiesta limitatamente a fr. 15 000.– per tenere conto “dell'attività

processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”, oltre che dell'anticipo

sulle spese (di fr. 5000.–) richiesto per la procedura (decreto impugnato, pag.

3.

seg.).

L'appellante ripete che l'ordinamento

ticinese non prevede lo stanziamento di provvigioni ad litem nelle

procedure a tutela del­l'unione coniugale. A parte ciò, egli prosegue, il

Pretore ha disatteso il suo diritto d'essere sentito, poiché non ha rubricato

la procedura né l'ha istruita. Quanto all'ammontare della prestazione, essa è a

suo parere “assolutamente sproporzionata” per rapporto alla semplicità della fattispecie,

che non vede coinvolti figli né implica una liquidazione di un regime

matrimoniale. In ogni caso – egli epiloga – l'istante possiede beni propri di

notevole valore (vestiti, gioielli, riserva di vini ecc.), oltre che due immobili

“a sua libera disposizione”, i quali potrebbero essere gravati di pegno per sopperire

alle spese del processo.

a) Intanto

il convenuto lamenta a torto una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli

ha avuto occasione di esprimersi

sulla

richiesta di provvigione ad litem almeno due volte, il 29 maggio

2017.

(risposta, pag. 15) e il 2 gennaio 2018. Quanto al fatto che il primo

giudice non avrebbe rubricato né istruito il procedimento, già si è detto

(sopra, consid. 3).

b) A

ragione l'appellante sottolinea invece che la giurisprudenza di questa Camera

non prevede provvigioni ad litem in procedure a tutela dell'unione

coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht del Canton

Zurigo (Bähler in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già

avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21

dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa

essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non

sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale.

Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per vero, che un coniuge in

difficoltà finan­ziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese

legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125

del 7 novembre 2019 consid. 13e).

c) Nella

fattispecie AO 1 non risulta in grado di attingere in tempo utile a mezzi

propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il

proprio debito mantenimento. L'appellante non discute che la sostanza di lei non

sia immediatamente realizzabile. Poco importa di conseguenza che la moglie

possa liberamente disporre di immobili a __________ e in Brasile. Il primo

giudice inoltre ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a ritenere – in

attesa di chiarire le circostanze in esito alla procedura d'informazione (art.

170.

CC) – che AO 1, pur essendo formalmente intestataria del fondo di __________,

non sia in condizione di disporne. Da un lato egli ha definito inverosimile che

costei sia in grado di comprendere, seguire e gestire il progetto immobiliare

“Residenza __________”, dall'altro egli ha reputato attendibile che il

convenuto, attraverso la società __________ SA, sia la persona di riferimento

per quel progetto. E con tali argomenti il convenuto nemmeno si confronta. Il rimprovero

mosso alla moglie di non avere documentato l'impossibilità di gravare l'immobile

di __________ e quello in Brasile (che AO 1 ha dichiarato essere disabitato, vetusto

e bisognoso di riparazioni dopo la rottura di un serbatoio: verbale del 30 ottobre

2017, pag. 2) cade dunque nel vuoto. Per il resto, sarà anche vero che l'interessata

possiede beni mobili di valore (seppure nulla si sappia di preciso al riguar­do).

Una volta ancora, però, il convenuto non pretende che tali beni siano

monetizzabili in tempi brevi. Né egli discute l'argomento del Pretore, secondo

cui non si può esigere dalla moglie, per ora, l'alienazione di beni che

concorrevano verosimilmente a sostenere il tenore di vita precedente la

separazione.

d) Nel

contributo alimentare per la moglie si giustifica di inserire così, dal 30

marzo 2018, una quota destinata al pagamento degli oneri processuali e di

patrocinio. Quanto all'ammontare, l'appellante afferma che la fattispecie è

semplice, ma è evidente che appare combattuta. Essa si connota inoltre per una

situazione finanziaria delle parti nebulosa, sia per le implicazioni del marito

nelle varie operazio­ni societarie e immo­biliari formalmente gestite da

persone a lui vicine, sia per quanto attiene all'attività della moglie per la F__________

SA. Le parti non hanno figli, è vero, tuttavia AP 1 non revoca in dubbio che

siano in gioco interessi patrimoniali importanti. Del resto il Pretore ha chiesto

all'istante un deposito di fr. 5000.– in garanzia delle spese processuali

presumibili. Che il patrocinio di AO 1 possa costare fr. 10 000.– è dunque verosimile, ove si pensi che

quella somma retribuisce un avvocato per una trentina d'ore di lavoro (alla

tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili), più le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA. Nel

contributo alimentare per l'istante (fr. 3255.– mensili: consid. 7n) si

giustifica così di includere per 30 mesi una quota di fr. 500.– mensili destinata

al pagamento delle spese legali e processuali (dal 30 marzo 2018, data

dell'emanazione del decreto impugnato, fino al 30 settembre 2020; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.100

del 27 maggio 2015 consid. 7d).

10.

Le spese processuali

seguono la vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione del contributo

alimentare di fr. 5000.– mensili e della provvigione ad litem di

fr. 15 000.– stabiliti dal Pretore.

Ottiene la riduzione del contributo alimentare a fr. 3255.– mensili, mentre per

quel che è della partecipazione alle spese processuali e legali della moglie

egli soccombe nel risultato, la prestazione richiesta essendo concessa sotto altra

forma. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri

processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni

al­l'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità delle prestazioni ancora in

discussione davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Trattandosi in

concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente

può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo

2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1

e 2 del decreto impugnato sono riformati come segue:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento (comprensivo della partecipazione

alle spese processuali e legali) di fr. 3755.– mensili dal 30 marzo 2018 fino al 30 settembre 2020 e

di fr. 3255.– mensili dopo di

allora.

2. Le

spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà

fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).