11.2018.53
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per chiedere l'iscrizione definitiva
27 dicembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.53
Lugano,
27 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR.2016.175 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 14 settembre 2016
dall'
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
AO 2 , e
AO 3 (Como),
giudicando sull'appello
del 19 aprile 2018 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 2 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 6 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9
ottobre 2015, l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 51 RFD di __________,
costituita in proprietà per piani, delle seguenti ipoteche legali degli
artigiani e imprenditori per complessivi fr. 120 096.– con interessi al 5% dall'8 ottobre 2015 a favore dell'AP
1:
– fr. 4083.26
sulla proprietà per piani n. 35 014 (34/1000 del fondo base),
– fr. 3122.50
sulla proprietà per piani n. 35 015 (26/1000 del fondo base),
– fr. 4323.45
sulla proprietà per piani n. 35 016 (36/1000 del fondo base),
– fr. 4203.36
sulla proprietà per piani n. 35 017 (35/1000 del fondo base),
– fr. 3242.59
sulla proprietà per piani n. 35 018 (27/1000 del fondo base),
– fr. 7325.85
sulla proprietà per piani n. 35 019 (61/1000 del fondo base),
– fr. 4323.45
sulla proprietà per piani n. 35 020 (36/1000 del fondo base),
– fr. 7926.33
sulla proprietà per piani n. 35 021 (66/1000 del fondo base),
– fr. 7325.85
sulla proprietà per piani n. 35 022 (61/1000 del fondo base),
– fr. 4323.45
sulla proprietà per piani n. 35 023 (36/1000 del fondo base),
– fr. 7926.33
sulla proprietà per piani n. 35 024 (66/1000 del fondo base),
– fr. 7325.85
sulla proprietà per piani n. 35 025 (61/1000 del fondo base),
– fr. 4323.45
sulla proprietà per piani n. 35 026 (36/1000 del fondo base),
– fr. 7926.33
sulla proprietà per piani n. 35 027 (66/1000 del fondo base),
– fr. 7325.85
sulla proprietà per piani n. 35 028 (61/1000 del fondo base),
– fr. 4323.45
sulla proprietà per piani n. 35 029 (36/1000 del fondo base),
– fr. 7926.33
sulla proprietà per piani n. 35 030 (66/1000 del
fondo base),
– fr. 18 855.07 sulla
proprietà per piani n. 35 031 (157/1000 del fondo base),
– fr. 1801.44
sulla proprietà per piani n. 35 032 (15/1000 del
fondo base) e
– fr. 2161.72
sulla proprietà per piani n. 35 033 (18/1000 del fondo base),
Le proprietà per piani sono tutte intestate a AO 1 in
ragione di un mezzo, ad AO 3 in ragione di un quarto e di AO 2 in ragione dell'altro
quarto. Il credito della ditta si riferisce a lavori di demolizione, di
trasporto e di smaltimento di materiali.
All'AP 1 il Pretore ha assegnato un termine di 90
giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali,
con l'avvertenza che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione
delle iscrizioni provvisorie. In calce alla sentenza figurava la seguente indicazione
dei rimedi giuridici:
Contro
la presente decisione è data facoltà di appello, scritto e motivato,
direttamente al Tribunale di appello, Lugano, entro 10 giorni dalla
notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 311–314 CPC). Se lo è a
titolo indipendente, la decisione in materia di spese giudiziarie (punto n. 3
del dispositivo) è impugnabile mediante reclamo entro il medesimo
termine (art. 110, 319 e 321 CPC).
La decisione è stata notificata all'AP 1 il 7 giugno
2016 (inc. SO.2015.4380).
B. Il 14 settembre 2016
l'AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, AO 3 e AO 2, postulando l'iscrizione
definitiva delle ipoteche legali annotate in via provvisoria. Constatato a un
esame sommario che la tempestività della petizione appariva dubbia, il Pretore
aggiunto ha fissato all'attrice il 16 settembre 2016 un termine di venti giorni
per motivare in forma scritta la tempestività dell'azione. L'AP 1 ha ottemperato
alla richiesta il 26 settembre 2016. I convenuti sono rimasti silenti. La
causa è poi stata sospesa il 9 novembre 2016 fino al 19 dicembre 2017,
quando il Pretore ha invitato l'attrice a precisare se intendesse desistere dalla
lite o vedersi notificare una decisione formale. L'attrice ha optato per la
seconda possibilità, di modo che con sentenza del 2 marzo 2018 il Pretore
ha respinto la petizione in ordine siccome tardiva e ha ordinato la
cancellazione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte in
via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr.
2500.–, sono state poste a carico dell'attrice, senza assegnazione di
ripetibili.
C. Contro la sentenza
appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 aprile
2018 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano
rinviati al Pretore affinché le sia assegnato un nuovo termine di 90 giorni per
promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. In
subordine essa chiede che, annullata la sentenza in questione, ai convenuti sia
fissato un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. I
convenuti non hanno formulato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto 1. L'iscrizione definitiva di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori aventi un valore litigioso di almeno
fr. 30 000.–, come in concreto, è retta dalla
procedura ordinaria. La decisione del Pretore è appellabile quindi entro
30.
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata
è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 5 marzo 2018. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il
termine di appello è rimasto sospeso dal 25 marzo all'8 aprile 2018 in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Depositato il 19 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che il termine fissato dal giudice a
un artigiano o a un imprenditore per chiedere l'iscrizione definitiva di
un'ipoteca legale non beneficia delle sospensioni previste dall'art. 145 CPC
(DTF 143 III 554). E nel caso specifico la petizione è stata introdotta dall'attrice
il 14 settembre 2016, quando il termine assegnatole il 6 giugno 2016 era
scaduto da giorni. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha dichiarato così
l'azione irricevibile siccome tardiva, “a prescindere dai rimedi di diritto indicati
nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”.
3.
Nell'appello
l'attrice non revoca più in dubbio che il termine impartitole dal Pretore con
la sentenza del 6 giugno 2016 per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali non profittasse delle
sospensioni (le cosiddette “ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1
CPC. Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2015 (RtiD I-2018
pag. 694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017
(DTF 143 III 554). Per quanto la diatriba dottrinale continui (note di Melcarne in: RSPC 2018 pag. 103 e di Schumacher in: RSPC 2018 pag. 161), a
livello giurisprudenziale la questione è dunque risolta. Su questo punto non
occorre diffondersi oltre.
4.
Quanto l'attrice invoca
nell'appello è un altro principio dedotto dall'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC. La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, in effetti, che ogni decisione
di primo grado deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (art. 238
lett. f CPC). Se tale decisione è emanata con la procedura sommaria è
necessario inoltre rendere attento il destinatario che, come stabilisce l'art.
145.
cpv. 3 CPC, il termine di ricorso (10 giorni) non è sospeso dall'art. 145
cpv. 1 CPC (le cosiddette “ferie giudiziarie”). Nelle decisioni adottate dai
Pretori con la procedura sommaria si impone così di specificare che l'art. 145
cpv. 1 CPC non interrompe il decorso dei termini per l'appello o per il
reclamo. Mancando tale avvertimento, il termine si sospende (nonostante il
contrario testo di legge), quand'anche il destinatario della decisione sia cognito
del diritto per essere patrocinato da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5).
L'opinione del Pretore, secondo cui il termine d'impugnazione continua a
decorrere “a prescindere dai rimedi
di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”,
è pertanto erronea.
5.
I criteri applicati
alle procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i
termini fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla
legge o dal giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal
giudice possono essere prorogati per sufficienti
motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2
CPC). Sta di fatto che la decisione emanata dal Pretore il 6 giugno 2016 non
conteneva alcun avvertimento circa la
decorrenza, durante le cosiddette “ferie giudiziarie”, dei termini d'impugnazione
né tanto meno del termine di 90 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva delle ipoteche legali. In ciò il caso si distingue dal precedente
giudicato da questa Camera il 23 dicembre 2015 (sopra, consid. 3), la sentenza del Pretore recando allora
l'avvertimento, se non altro nell'indicazione dei rimedi giuridici, che la decorrenza
dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie. Ne segue che in concreto
il termine di 90 giorni fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2016 ed
è ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145
cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrata il 14 settembre 2016, la petizione dell'attrice
non era quindi tardiva, contrariamente a quanto reputa il Pretore. E che
l'attrice sia patrocinata da un legale, come detto, poco importa.
6.
Ne
discende che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata
deve così essere annullata e il Pretore va invitato ad assegnare ai convenuti
un termine per presentare la risposta scritta alla petizione (art. 222 cpv. 1
CPC). Non è dato a divedere invece perché il Pretore dovrebbe impartire
all'attrice, come questa chiede in via principale nell'appello, un nuovo termine
di 90 giorni entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva
delle ipoteche legali, causa di cui la decisione odierna ripristina automaticamente
la litispendenza. Sulle spese giudiziarie il Pretore statuirà di nuovo con la
sentenza di merito.
7.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero
il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso
specifico i convenuti non hanno proposto di respingere l'appello, né del resto
avevano chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile. Conviene dunque
rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili (DTF 139 III 38 consid.
5.
in fine).
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 120 096.– raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
perché assegni ai convenuti un termine entro cui presentare il memoriale di risposta.
2.
Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
–
avv. ;
–
;
–
;
–
(Como).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).