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Decisione

11.2018.53

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per chiedere l'iscrizione definitiva

27 dicembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa OR.2016.175 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 14 settembre 2016

dall'

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

AO 2 , e

AO 3 (Como),

giudicando sull'appello

del 19 aprile 2018 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 2 marzo 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 6 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha

ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9

ottobre 2015, l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 51 RFD di __________,

costituita in proprietà per piani, delle seguenti ipoteche legali degli

artigiani e imprenditori per complessivi fr. 120 096.– con interessi al 5% dall'8 ottobre 2015 a favore del­l'AP

1:

– fr. 4083.26

sulla proprietà per piani n. 35 014 (34/1000 del fondo base),

– fr. 3122.50

sulla proprietà per piani n. 35 015 (26/1000 del fondo base),

– fr. 4323.45

sulla proprietà per piani n. 35 016 (36/1000 del fondo base),

– fr. 4203.36

sulla proprietà per piani n. 35 017 (35/1000 del fondo base),

– fr. 3242.59

sulla proprietà per piani n. 35 018 (27/1000 del fondo base),

– fr. 7325.85

sulla proprietà per piani n. 35 019 (61/1000 del fondo base),

– fr. 4323.45

sulla proprietà per piani n. 35 020 (36/1000 del fondo base),

– fr. 7926.33

sulla proprietà per piani n. 35 021 (66/1000 del fondo base),

– fr. 7325.85

sulla proprietà per piani n. 35 022 (61/1000 del fondo base),

– fr. 4323.45

sulla proprietà per piani n. 35 023 (36/1000 del fondo base),

– fr. 7926.33

sulla proprietà per piani n. 35 024 (66/1000 del fondo base),

– fr. 7325.85

sulla proprietà per piani n. 35 025 (61/1000 del fondo base),

– fr. 4323.45

sulla proprietà per piani n. 35 026 (36/1000 del fondo base),

– fr. 7926.33

sulla proprietà per piani n. 35 027 (66/1000 del fondo base),

– fr. 7325.85

sulla proprietà per piani n. 35 028 (61/1000 del fondo base),

– fr. 4323.45

sulla proprietà per piani n. 35 029 (36/1000 del fondo base),

– fr. 7926.33

sulla proprietà per piani n. 35 030 (66/1000 del

fondo base),

– fr. 18 855.07 sulla

proprietà per piani n. 35 031 (157/1000 del fon­do base),

– fr. 1801.44

sulla proprietà per piani n. 35 032 (15/1000 del

fondo base) e

– fr. 2161.72

sulla proprietà per piani n. 35 033 (18/1000 del fondo base),

Le proprietà per piani sono tutte intestate a AO 1 in

ragione di un mezzo, ad AO 3 in ragione di un quarto e di AO 2 in ragione dell'altro

quarto. Il credito della ditta si riferisce a lavori di demolizione, di

trasporto e di smaltimento di materiali.

All'AP 1 il Pretore ha assegnato un termine di 90

giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali,

con l'avvertenza che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione

delle iscrizioni provvisorie. In calce alla sentenza figurava la seguente indicazione

dei rimedi giuridici:

Contro

la presente decisione è data facoltà di appello, scritto e motivato,

direttamente al Tribunale di appello, Lugano, entro 10 giorni dalla

notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 311–314 CPC). Se lo è a

titolo indipendente, la decisione in materia di spese giudiziarie (punto n. 3

del dispositivo) è impugnabile mediante reclamo entro il medesimo

termine (art. 110, 319 e 321 CPC).

La decisione è stata notificata all'AP 1 il 7 giu­gno

2016 (inc. SO.2015.4380).

B. Il 14 settembre 2016

l'AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, AO 3 e AO 2, postulando l'iscrizione

definitiva delle ipoteche legali annotate in via provvisoria. Constatato a un

esame sommario che la tempestività della petizione appariva dubbia, il Pretore

aggiunto ha fissato all'attrice il 16 settembre 2016 un termine di venti giorni

per motivare in forma scritta la tempestività dell'azione. L'AP 1 ha ottemperato

alla richiesta il 26 set­tembre 2016. I convenuti sono rimasti silenti. La

causa è poi stata sospesa il 9 no­vembre 2016 fino al 19 dicembre 2017,

quando il Pretore ha invitato l'attrice a precisare se intendesse desistere dalla

lite o vedersi notificare una decisione formale. L'attrice ha optato per la

seconda possibilità, di modo che con sentenza del 2 marzo 2018 il Pretore

ha respinto la petizione in ordine siccome tardiva e ha ordinato la

cancellazione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte in

via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr.

2500.–, sono state poste a carico del­l'attrice, senza assegnazione di

ripetibili.

C. Contro la sentenza

appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 aprile

2018 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano

rinviati al Pretore affinché le sia assegnato un nuovo termine di 90 giorni per

promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. In

subordine essa chiede che, annullata la sentenza in questione, ai convenuti sia

fissato un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. I

convenuti non hanno formulato osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto 1. L'iscrizione definitiva di

ipoteche legali degli artigiani e imprenditori aventi un valore litigioso di almeno

fr. 30 000.–, come in concreto, è retta dalla

procedura ordinaria. La decisione del Pretore è appellabile quindi entro

30.

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata

è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 5 marzo 2018. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il

termine di appello è rimasto sospeso dal 25 marzo all'8 aprile 2018 in

virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Depositato il 19 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che il termine fissato dal giudice a

un artigiano o a un imprenditore per chiedere l'iscrizione definitiva di

un'ipoteca legale non beneficia delle sospensioni previste dall'art. 145 CPC

(DTF 143 III 554). E nel caso specifico la petizione è stata introdotta dall'attrice

il 14 settembre 2016, quando il termine assegnatole il 6 giugno 2016 era

scaduto da giorni. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha dichiarato così

l'azione irricevibile siccome tardiva, “a prescindere dai rimedi di diritto indicati

nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”.

3.

Nell'appello

l'attrice non revoca più in dubbio che il termine impartitole dal Pretore con

la sentenza del 6 giugno 2016 per promuovere la causa volta

all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali non profittasse delle

sospensioni (le cosiddette “ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1

CPC. Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2015 (RtiD I-2018

pag. 694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è

stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017

(DTF 143 III 554). Per quanto la diatriba dottri­nale continui (note di Melcarne in: RSPC 2018 pag. 103 e di Schumacher in: RSPC 2018 pag. 161), a

livello giurisprudenziale la questione è dunque risolta. Su questo punto non

occorre diffondersi oltre.

4.

Quanto l'attrice invoca

nell'appello è un altro principio dedotto dall'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC. La

giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, in effetti, che ogni decisione

di primo grado deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (art. 238

lett. f CPC). Se tale decisione è emanata con la procedura sommaria è

necessario inoltre rendere attento il destinatario che, co­me stabilisce l'art.

145.

cpv. 3 CPC, il termine di ricorso (10 giorni) non è sospeso dall'art. 145

cpv. 1 CPC (le cosiddette “ferie giudiziarie”). Nelle decisioni adottate dai

Pretori con la procedura sommaria si impone così di specificare che l'art. 145

cpv. 1 CPC non interrompe il decorso dei termini per l'appello o per il

reclamo. Mancando tale avvertimento, il termine si sospende (nonostante il

contrario testo di legge), quand'anche il destinatario della decisione sia cognito

del diritto per essere patrocinato da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5).

L'opinione del Pretore, secondo cui il termine d'impugnazione continua a

decorrere “a prescindere dai rimedi

di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”,

è pertanto erronea.

5.

I criteri applicati

alle procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i

termini fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla

legge o dal giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal

giudice possono essere prorogati per sufficienti

motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2

CPC). Sta di fatto che la decisione emanata dal Pretore il 6 giugno 2016 non

conteneva alcun avvertimento circa la

decorrenza, durante le cosiddette “ferie giudiziarie”, dei termini d'impugnazione

né tanto meno del termine di 90 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione

definitiva delle ipoteche legali. In ciò il caso si distingue dal precedente

giudicato da questa Camera il 23 dicembre 2015 (sopra, consid. 3), la sentenza del Pretore recando allora

l'avvertimento, se non altro nel­l'indicazione dei rimedi giuridici, che la decorrenza

dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie. Ne segue che in concreto

il termine di 90 giorni fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2016 ed

è ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145

cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrata il 14 settembre 2016, la petizione dell'attrice

non era quindi tardiva, contrariamente a quanto reputa il Pretore. E che

l'attrice sia patrocinata da un legale, come detto, poco importa.

6.

Ne

discende che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata

deve così essere annullata e il Pretore va invitato ad assegnare ai convenuti

un termine per presentare la risposta scritta alla petizione (art. 222 cpv. 1

CPC). Non è dato a divedere invece perché il Pretore dovrebbe impartire

all'attrice, come questa chiede in via principale nell'appello, un nuovo termine

di 90 giorni entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva

delle ipoteche legali, causa di cui la decisione odierna ripristina automaticamente

la litispendenza. Sulle spese giudiziarie il Pretore statuirà di nuovo con la

sentenza di merito.

7.

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero

il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso

specifico i convenuti non hanno proposto di respingere l'appello, né del resto

avevano chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile. Conviene dunque

rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili (DTF 139 III 38 consid.

5.

in fine).

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 120 096.– raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per

questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore

perché assegni ai convenuti un termine entro cui presentare il memoriale di risposta.

2.

Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

avv. ;

;

;

(Como).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).