11.2018.54
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per chiedere l'iscrizione definitiva
27 dicembre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.54
Lugano,
27 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR.2016.176 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 14 settembre 2016
dall'
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
AO 2 , e
AO 3 (Como),
giudicando sull'appello
del 19 aprile 2018 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 2 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 giugno
2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, a conferma di
un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 ottobre 2015,
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in
favore dell'AP 1 per l'ammontare di fr. 91 268.62 con interessi al 5% dall'8 ottobre
2015 sulla particella n. 1125 RFD di __________, proprietà di AO 1 per un
mezzo, di AO 3 per un quarto e di AO 2 per
l'altro quarto. Il credito si riferiva a lavori di demolizione, di trasporto, di smaltimento di risulta e alla fornitura
di materiali.
All'AP
1 il Pretore ha assegnato un termine di 90 giorni per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che il decorso
infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione dell'iscrizione
provvisoria. In calce alla sentenza figurava la seguente indicazione dei rimedi
giuridici:
Contro
la presente decisione è data facoltà di appello, scritto e motivato,
direttamente al Tribunale di appello, Lugano, entro 10 giorni dalla
notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 311–314 CPC). Se lo è a
titolo indipendente, la decisione in materia di spese giudiziarie (punto n. 3
del dispositivo) è impugnabile mediante reclamo entro il medesimo
termine (art. 110, 319 e 321 CPC).
La
decisione è stata notificata all'AP 1 il 7 giugno 2016 (inc. SO.2015.4382).
B. Il 14 settembre 2016
l'AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, AO 3 e AO 2, postulando l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Constatato a un
esame sommario che la tempestività della petizione appariva dubbia, il Pretore
aggiunto ha fissato all'attrice il 16 settembre 2016 un termine di venti
giorni per motivare in forma scritta la tempestività dell'azione. L'AP 1 ha
ottemperato alla richiesta il 26 settembre 2016. I convenuti sono rimasti
silenti. La causa è poi stata sospesa il 9 novembre 2016 fino al
19 dicembre 2017, quando il Pretore ha invitato l'attrice a precisare se
intendesse desistere dalla lite o vedersi notificare una decisione formale. L'attrice
ha optato per la seconda possibilità, di modo che con sentenza del 2 marzo
2018 il Pretore ha respinto la petizione in ordine siccome tardiva e ha
ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
iscritta in via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 2000.– sono state poste a carico dell'attrice, senza assegnazione di
ripetibili.
C. Contro la sentenza
appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 aprile
2018 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati
al Pretore affinché le sia assegnato un nuovo termine di 90 giorni per promuovere
la causa tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In via
subordinata essa chiede che, annullata la sentenza in questione, ai convenuti
sia fissato un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. I
convenuti non hanno formulato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto 1. L'iscrizione definitiva di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori aventi un valore litigioso di almeno
fr. 30 000.–, come in concreto, è retta
dalla procedura ordinaria. La decisione del Pretore è appellabile quindi entro
30.
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'attrice il 5 marzo 2018. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il
termine di appello è rimasto sospeso dal 25 marzo all'8 aprile 2018 in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Depositato il 19 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che il termine fissato dal giudice a
un artigiano o a un imprenditore per chiedere l'iscrizione definitiva di
un'ipoteca legale non beneficia delle sospensioni previste dall'art. 145 CPC
(DTF 143 III 554). E nel caso specifico la petizione è stata introdotta
dall'attrice il 14 settembre 2016, quando il termine assegnatole il
6.
giugno 2016 era scaduto da giorni. Nelle condizioni descritte il primo
giudice ha dichiarato così l'azione irricevibile siccome tardiva, “a prescindere
dai rimedi di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale
provvisoria”.
3.
Nell'appello
l'attrice non revoca più in dubbio che il termine impartitole dal Pretore con
la sentenza del 6 giugno 2016 per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali non profittasse delle
sospensioni (le cosiddette “ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1
CPC. Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2015 (RtiD I-2018
pag. 694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017
(DTF 143 III 554). Per quanto la diatriba dottrinale continui (note di Melcarne in: RSPC 2018 pag. 103 e di Schumacher in: RSPC 2018 pag. 161), a
livello giurisprudenziale la questione è dunque risolta. Su questo punto non
occorre diffondersi oltre.
4.
Quanto l'attrice
invoca nell'appello è un altro principio dedotto dall'art. 145 cpv. 2 lett. b
CPC. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, in effetti, che ogni
decisione di primo grado deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione
(art. 238 lett. f CPC). Se tale decisione è emanata con la procedura sommaria è
necessario inoltre rendere attento il destinatario che, come stabilisce l'art.
145.
cpv. 3 CPC, il termine di ricorso (10 giorni) non è sospeso dall'art. 145
cpv. 1 CPC (le cosiddette “ferie giudiziarie”). Nelle decisioni adottate dai
Pretori con la procedura sommaria si impone così di specificare che l'art. 145
cpv. 1 CPC non interrompe il decorso dei termini per l'appello o per il
reclamo. Mancando tale avvertimento, il termine si sospende (nonostante il
contrario testo di legge), quand'anche il destinatario della decisione sia
cognito del diritto per essere patrocinato da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5).
L'opinione del Pretore, secondo cui il termine d'impugnazione continua a
decorrere “a prescindere dai rimedi
di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”,
è pertanto erronea.
5.
I criteri applicati
alle procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i
termini fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla
legge o dal giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal
giudice possono essere prorogati per sufficienti
motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2
CPC). Sta di fatto che la decisione emanata dal Pretore il 6 giugno 2016 non
conteneva alcun avvertimento circa la
decorrenza, durante le cosiddette “ferie giudiziarie”, dei termini
d'impugnazione né tanto meno del termine di 90 giorni per promuovere la causa intesa
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In ciò il caso si distingue dal
precedente giudicato da questa Camera il 23 dicembre 2015 (sopra, consid. 3), la sentenza del
Pretore recando allora l'avvertimento, se non altro nell'indicazione dei
rimedi giuridici, che la decorrenza dei termini non era sospesa dalle ferie
giudiziarie. Ne segue che in concreto il termine di 90 giorni fissato dal
Pretore si è interrotto il 15 luglio 2016 ed
è ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrata il 14 settembre 2016, la
petizione dell'attrice non era quindi tardiva, contrariamente a quanto reputa
il Pretore. E che l'attrice sia patrocinata da un legale, come detto, poco
importa.
6.
Ne discende che, fondato, l'appello
merita accoglimento. La sentenza impugnata deve così essere annullata e il
Pretore va invitato ad assegnare ai convenuti un termine per presentare la risposta
scritta alla petizione (art. 222 cpv. 1 CPC). Non è dato a divedere invece
perché il Pretore dovrebbe impartire all'attrice, come questa chiede in via
principale nell'appello, un nuovo termine di 90 giorni entro cui
promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, causa
di cui la decisione odierna ripristina automaticamente la litispendenza. Sulle
spese giudiziarie il Pretore statuirà di nuovo con la sentenza di merito.
7.
Le spese dell'attuale giudizio
seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
nel caso specifico i convenuti non hanno proposto di respingere l'appello, né
del resto avevano chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile.
Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili
(DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 91 268.62 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
perché assegni ai convenuti un termine entro cui presentare il memoriale di
risposta.
2.
Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
–
avv. ;
–
;
–
;
–
(Como).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).