11.2018.55
Accertamento della cittadinanza svizzera: reintegrazione di una donna che ha perduto la cittadinanza in seguito al matrimonio con uno straniero
18 marzo 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.55
Lugano,
18 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire sul ricorso del 20 aprile 2018 presentato da
RI 1 (Messico)
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal
Dipartimento
delle istituzioni,
Sezione
della popolazione,
Ufficio
dello stato civile quale
autorità di vigilanza
sull'istanza di
accertamento presentata il 23 febbraio 2017 dalla ricorrente in materia di
acquisto e perdita della
cittadinanza svizzera;
Ritenuto
in fatto: A. __________ P__________, attinente
di __________, è deceduto l'8 marzo 1859. Suo figlio T__________, nato il
4 dicembre 1820, si è sposato il 16 novembre 1858 con C__________ __________
e ha avuto il figlio A__________, nato a __________ il 13 luglio 1863. A__________
è emigrato in Messico, dove si è sposato con C__________ C__________. Da lei ha
avuto il figlio An__________, nato a __________ il 6 febbraio 1893, cittadino
messicano, il quale si è sposato in prime nozze il 9 febbraio 1925, sempre a __________,
con E__________ A__________. Da tale matrimonio è nata il 19 agosto 1926 __________
y A__________, cittadina messicana, che l'8 maggio
1948 si è sposata con J__________ M__________ (1923), anch'egli
cittadino messicano, dal quale ha avuto nove figli. In seguito al matrimonio __________
y A__________ si è chiamata RI 1.
B. Il 23 febbraio 2017 RI
1 ha presentato un'istanza all'Ufficio dello stato civile, autorità di
vigilanza, per ottenere l'accertamento della sua cittadinanza svizzera (acquisita
per discendenza) e l'iscrizione di lei nei registri svizzeri dello stato civile.
L'Ufficio dello stato civile ha invitato il 27 giugno
2017 l'interessata a dimostrare che suo nonno A__________, emigrato in Messico
e deceduto nel 1920, fosse cittadino svizzero. RI 1 ha risposto il 4 luglio
2017 che il nonno A__________ era svizzero, siccome figlio di T__________,
cittadino svizzero. Dal 5 luglio 2017 si è poi susseguito un nutrito scambio di
messaggi per posta elettronica, l'Ufficio dello stato civile insistendo perché
l'interessata documentasse l'attinenza dei propri ascendenti. Infine il 7 dicembre 2017 RI 1 ha chiesto l'emanazione
di una decisione formale.
C. Con decisione del 5
marzo 2018 la Sezione della popolazione ha accertato che RI 1, seppure possa
avere acquisito la cittadinanza svizzera per discendenza, l'ha perduta in
seguito al matrimonio contratto l'8 maggio 1948 con J__________ M__________. E
quand'anche non l'avesse perduta per matrimonio, ha continuato la Sezione della
popolazione, essa l'ha perduta per non essersi mai notificata a un'autorità svizzera
o avere dichiarato per scritto di volerla conservare. Essa avrebbe potuto
ricuperare la cittadinanza – ha soggiunto la Sezione della popolazione – se
avesse chiesto di essere reintegrata nei suoi diritti entro l'anno transitoriamente
fissato dalla legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
entrata in vigore il 1° gennaio 1953. Essa però non è si è attivata a tal fine,
di modo che in ogni caso la sua cittadinanza svizzera si è estinta. In esito
alla decisione la Sezione della popolazione non ha riscosso spese. Una domanda
di riconsiderazione del 23 febbraio 2017, presentata da RI 1 il 9 aprile 2018, non è stata presa in
considerazione dalla Sezione della popolazione perché redatta in tedesco.
D. Contro la decisione del
5 marzo 2018 RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 20 aprile 2018
in cui chiede di ‟abolire l'ordinanza del 3 marzo 2018ˮ, di accertare
ch'essa possiede tuttora la cittadinanza svizzera (o eventualmente ch'essa ha
presentato in tempo utile la domanda per essere reintegrata in tale
cittadinanza) e di essere “inserita nel registro svizzero dello stato civile”. Invitato
a formulare osservazioni, l'Ufficio dello stato civile si è confermato il 19
giugno 2018 nella decisione impugnata. Con replica del 29 agosto 2018 RI 1 ha
ribadito le proprie richieste. L'Ufficio dello stato civile non ha duplicato.
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la
Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile quale autorità di
vigilanza, è competente per decidere sia sulle iscrizioni nei registri dello
stato civile (art. 5 del regolamento sullo stato civile: RL.212.150) sia, “d'ufficio
o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza
comunale” (art. 31 cpv. 2 lett. d del regolamento della legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale: RL 141.110), come pure,
sempre in caso di dubbio, sulla cittadinanza svizzera di persone la cui
cittadinanza ticinese è in discussione (art. 43 cpv. 1 LCit: RS 141.0).
Tali decisioni sono impugnabili con ricorso entro 30 giorni a questa
Camera (art. 98 cpv. 3 e 99 LPAmm). In concreto la decisione impugnata è
pervenuta al legale di RI 1, al più presto, il 6 marzo 2018. Il termine di
ricorso è poi rimasto sospeso dal 25 marzo 2018 (settimo giorno precedente
la Pasqua) fino all'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua) in
virtù dell'art. 16 cpv. 1 a LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art.
99 cpv. 4 LPAmm. Introdotto il 20 aprile 2018,
ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Al
ricorso e alla replica RI 1 acclude svariati documenti. Con le osservazioni al
ricorso l'Ufficio dello stato civile produce a sua volta alcuni documenti. Parte
di tali atti figura già nel fascicolo della causa trasmesso a questa Camera. Sia
come sia, in sede di ricorso possono essere liberamente addotti nuovi fatti e offerti
nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 2 LPAmm). I documenti in questione sono
pertanto ammissibili.
3. Nella decisione
impugnata la Sezione della popolazione ha ritenuto che la richiedente non abbia
dimostrato di possedere la cittadinanza svizzera, quella ticinese e nemmeno l'attinenza
comunale di __________, ma per finire ha lasciato la questione irrisolta.
Avesse infatti RI 1 acquisito la cittadinanza svizzera per discendenza – essa ha
proseguito – questa si sarebbe estinta. Secondo l'art. 5 cpv. 1 del decreto del
Consiglio federale che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla
perdita della cittadinanza svizzera, dell'11 novembre 1941, “la donna svizzera
che contrae[va] con uno straniero matrimonio valido nella Svizzera perde[va] la
cittadinanza svizzera”. A meno di rimanere apolide (art. 5 cpv. 2), ma ciò
non poteva verificarsi nel caso specifico, poiché l'interessata aveva la
cittadinanza messicana già prima di sposarsi.
Contraendo matrimonio l'8 maggio 1948 con J__________ M__________,
anch'egli cittadino messicano, RI 1 ha perduto così la cittadinanza svizzera.
Del resto, ha rilevato la
Sezione della popolazione, non avesse l'interessata perduto la cittadinanza svizzera
per matrimonio, essa l'avrebbe perduta per non essersi notificata a un'autorità
svizzera o avere dichiarato per scritto di volerla conservare (art. 10 cpv. 1
della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in
vigore il 1° gennaio 1953). È vero, ha epilogato la Sezione della popolazione, che
RI 1 avrebbe potuto recuperare la cittadinanza svizzera se avesse chiesto di
essere reintegrata nei suoi diritti entro l'anno transitoriamente fissato dagli
art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 della legge sull'acquisto e la perdita della
cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953. Tuttavia, non
essendosi costei attivata in tal senso, la sua nazionalità è caduta in perenzione.
4. La ricorrente fa
valere anzitutto di avere documentato che il suo bisnonno T__________ era
attinente di __________, che suo nonno A__________ era nato a __________ e che
suo padre An__________ quindi poteva essere solo cittadino svizzero. Onde la
nazionalità svizzera di lei per discendenza. Essa contesta poi di avere perduto
la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio, facendo valere che l'art. 5
cpv. 1 del decreto federale 11 novembre 1941, menzionato nella decisione
impugnata, è stato abrogato con l'entrata in vigore della legge federale sull'acquisto
e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952. Grazie a tale
legge le donne che, avendo contratto matrimonio con uno straniero fra il 1° aprile
1942 e il 31 dicembre 1952 avevano perduto la nazionalità svizzera, sono state
reintegrate definitivamente nei loro diritti, ciò di cui la Sezione della
popolazione non ha tenuto conto.
Quanto al termine del 1°
gennaio 1954 fissato nell'art. 58 cpv. 1 della legge federale del 29 settembre
1952, scadenza entro cui essa avrebbe dovuto instare davanti al Dipartimento
federale di giustizia e polizia per recuperare la cittadinanza svizzera, la ricorrente
adduce di non averlo potuto rispettare “causa coercizione”. Essa dichiara in
ogni modo di attivarsi ora, “entro un anno dal decadimento del motivo di
impedimento”. Afferma che suo padre An__________ ha “esercitato pressioni
morali” su di lei, minacciando di cacciarla dalla famiglia, di lasciarla senza
sostegno economico e di diseredarla qualora avesse chiesto di essere
reintegrata nella cittadinanza svizzera. Costui temeva infatti che si scoprisse
il modo illecito in cui egli aveva ottenuto la cittadinanza messicana, la quale
si trasmette solo per discendenza. Ciò sarebbe stato fatale per lui, che come
avvocato ricopriva un incarico presso il Ministero messicano degli esteri,
godeva dello statuo diplomatico ed era finanche stato insignito di un'onorificenza
statale. La ricorrente assevera di avere dovuto promettere al padre di non
rivelare mai quel segreto. Solo all'età di 90 anni “e sotto l'influenza e la
pressione dei discendenti” essa fa valere di essersi “liberata da questo
vincolo” e, caduto l'impedimento, di postulare la reintegrazione nella
cittadinanza svizzera.
Quanto alla motivazione
subordinata addotta dalla Sezione della popolazione, la ricorrente fa valere
che, pur nell'ipotesi in cui essa dovesse annunciarsi all'autorità svizzera o
dichiarare per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera (art. 10
cpv. 1 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza
svizzera del 29 settembre 1952), essa non ha potuto procedere in tal senso
per la coercizione paterna appena descritta. Venuto meno tale impedimento, essa
può finalmente usufruire delle sue facoltà e far valere il suo diritto alla
reintegrazione.
5. Non a torto la
ricorrente afferma di avere sufficientemente dimostrato la cittadinanza
svizzera dei suoi ascendenti, documentando come il bisnonno T__________, attinente
e patrizio di __________ (doc. 4 allegato al ricorso: dichiarazione 8 novembre
2017 del Comune di __________), poteva essere solo cittadino svizzero, che
cittadino svizzero era di conseguenza suo nonno A__________, emigrato in
Messico, così come suo padre An__________ e – per discendenza – lei medesima,
nata nel 1926. La Sezione della popolazione eccepisce che An__________ ha
acquisito la cittadinanza messicana e potrebbe
quindi avere rinunciato alla nazionalità svizzera secondo l'art. 7
della legge federale del 25 giugno
1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della
cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa (decisione impugnata,
pag. 2 a metà), allora applicabile. Si tratta però di una congettura priva di
qualsiasi indizio a sostegno. Uno svizzero non può presumersi rinunciare alla
cittadinanza solo perché ne acquisisce un'altra. Su questo punto l'orientamento
dell'autorità amministrativa non può essere condiviso.
Ne segue che fino alla celebrazione del matrimonio, l'8 maggio 1948, __________
y A__________ andava considerata (anche) cittadina svizzera e ticinese,
attinente di __________. Poco importa ch'essa fosse nata all'estero. La vecchia
legge federale del 25 giugno 1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della
cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa, applicabile fino al 31 dicembre
1952, non prevedeva la perdita della nazionalità svizzera da parte di cittadini
svizzeri nati all'estero. Tale novità è stata introdotta solo dalla successiva
legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della
cittadinanza svizzera (art. 10 cpv. 1: FF
1951 I 919 in basso), entrata in vigore il 1° gennaio 1953.
6. La questione è di
sapere, nelle circostanze descritte, se la ricorrente abbia effettivamente perduto
la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio con un cittadino straniero.
Ora, al momento in cui __________ y A__________ si è sposata con J__________ M__________,
l'8 maggio 1948, vigeva – come ricorda la Sezione della popolazione – non solo
la vecchia legge federale del 25 giugno 1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della
cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa, ma anche il decreto del
Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e
alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. Tale decreto
si fondava sull'art. 3 di un altro decreto federale, del 30 agosto
1939, “su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento
della sua neutralità”. L'art. 5 del decreto
11 novembre 1941, entrato in vigore il 1° maggio 1942, prevedeva:
1 La donna svizzera che contrae con uno straniero
matrimonio valido nella Svizzera perde la cittadinanza svizzera.
2 In via eccezionale, la stessa conserva la
cittadinanza svizzera, allorché, in mancanza di questa, essa sarebbe
inevitabilmente senza patria. Non si ritiene che resti inevitabilmente senza
patria la donna che non fa una dichiarazione o una richiesta la quale, secondo
la legislazione del paese d'origine del marito, le darebbe la possibilità di
acquistare la cittadinanza di quest'ultimo, in rapporto con la conclusione del
matrimonio.
3 Il figlio legittimo di una donna svizzera, la quale
ha conservato la cittadinanza svizzera in virtù del secondo capoverso, acquista
alla sua nascita la cittadinanza svizzera se, in mancanza di questa, esso
sarebbe inevitabilmente senza patria.
4 La cittadinanza svizzera,
conservata o acquistata in virtù del secondo e del terzo capoverso, si perde
con l'acquisto di una cittadinanza straniera.
5 In deroga ai capoversi da
uno a quattro del presente articolo o alle disposizioni finora vigenti, il
Dipartimento di giustizia e polizia può, a titolo eccezionale, conferire la
cittadinanza svizzera a una donna oppure a un fanciullo o a una fanciulla,
allorché ciò appaia necessario per evitare una particolare asprezza.
7. La regolamentazione
che precede, promulgata in forza dei poteri straordinari che competevano al
Consiglio federale nel periodo bellico, è stata abrogata il 31 dicembre 1952, quando
è entrata in vigore la legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto
e la perdita della cittadinanza svizzera, il 1° gennaio 1953. Tale legge ha
mitigato i rigori del precedente decreto riguardo alle donne svizzere che sposavano
uno straniero. L'art. 9 disponeva:
1 La
donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero se essa
acquista la cittadinanza del marito o la possiede già e non dichiara all'atto
della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la
cittadinanza svizzera.
2 La dichiarazione dev'essere
fatta per iscritto, in Svizzera all'ufficiale dello stato civile che procede
alla pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio, all'estero a un
rappresentante diplomatico o consolare della Svizzera.
La sposa svizzera poteva
in tal modo conservare la propria cittadinanza, pur contraendo matrimonio con
uno straniero, mediante una semplice dichiarazione. E quand'anche avesse
rinunciato alla dichiarazione, ritenendo giusto seguire la sorte del marito, essa
poteva ancora chiedere in seguito – a certe condizioni – di essere reintegrata gratuitamente
nella cittadinanza svizzera (art. 18). L'art. 19 stabiliva infatti:
1 La donna che ha perso la
cittadinanza svizzera per effetto del matrimonio o per inclusione nello
svincolo di suo marito può essere reintegrata:
a) se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o
è stato sciolto per divorzio, come pure dopo una separazione dei coniugi pronunciata
per un tempo indeterminato o dopo una separazione di fatto di tre anni;
b) se, per motivi scusabili, la donna non ha fatto la dichiarazione
prevista nell'articolo 9;
c) se essa è diventata apolide.
2 La domanda deve essere
presentata, nel caso della lettera a, entro il termine di dieci anni a
contare dall'adempimento della condizione, e nel caso della lettera b,
nel termine di un anno a contare dal giorno in cui è cessato l'impedimento, ma
al più tardi entro dieci anni dalla celebrazione del matrimonio. Se un rifiuto
dovesse avere conseguenze troppo rigorose, richieste presentate con ritardo possono
ancora essere prese in considerazione e quelle in virtù della lettera a,
anche se il termine era già scaduto al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
Sulla domanda decideva il
Dipartimento federale di giustizia e polizia, che poteva concedere la
reintegrazione soltanto con l'assenso dell'autorità cantonale (art. 25 cpv. 1).
Se l'autorità cantonale si opponeva, il Consiglio federale poteva concedere
ugualmente la reintegrazione, su proposta del Dipartimento federale di
giustizia e polizia o in seguito a ricorso (art. 25 cpv. 2).
8. La legge federale
del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera contemplava
altresì una disposizione transitoria, introdotta
dalle Camere federali, in favore delle donne sposate che avevano perduto la
cittadinanza svizzera in applicazione del noto art. 5 del decreto federale “che
modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della
cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. L'art. 58 di tale legge prescriveva:
1 Le
donne svizzere per nascita che prima dell'entrata in vigore della presente
legge hanno perso la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, la riacquistano
gratuitamente, pur sussistendo il matrimonio, se ne fanno domanda al
Dipartimento federale di giustizia e polizia entro il termine di un anno a contare
dall'entrata in vigore della legge.
2 Le domande intese a far
valere tale facoltà, fatte da donne svizzere per nascita che, con la loro
condotta, hanno compromesso seriamente gl'interessi o la reputazione della
Svizzera, o che, per altro motivo, sono manifestamente indegne, devono essere respinte.
3 Contro le decisioni è
ammesso il ricorso al Consiglio federale.
(…)
Tale disposizione
consentiva alle donne interessate di recuperare la cittadinanza svizzera
quand'anche non fossero dati i presupposti per una reintegrazione a norma
dell'art. 19. Nel disegno di legge il Consiglio federale aveva rinunciato a una
simile disciplina poiché reputava “quasi impossibile prevedere le conseguenze
giuridiche e pratiche” della sua attuazione (FF 1951 I 936).
9. Nel corso degli anni
la legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita
della cittadinanza svizzera è stata rimaneg-giata
una quindicina di volte (‹www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/19520208/index/html›).
Nella sua ultima versione, in vigore dal 1° gennaio 2006, la norma transitoria
dell'art. 58 risultava così formulata:
1 La
donna che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della
presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per
inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.
(…)
Sulla richiesta decideva
non più il Dipartimento federale di giustizia
e polizia, bensì la Segreteria di stato della migrazione (art. 25).
Per finire, la legge
federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto
e la perdita della
cittadinanza svizzera è stata sostituita dalla legge federale del
20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit: RS 141.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Le richieste precedenti il 1° gennaio 2018
(l'istanza di RI 1 è del 23 febbraio 2017) continuano tuttavia a essere
trattate “secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione
relativa alla domanda” (art. 50 cpv. 2 LCit).
10. Alla luce di quanto
precede risulta evidente che, cittadina svizzera per discendenza fino al
matrimonio, sposandosi l'8 maggio 1948 con J__________ M__________ la
ricorrente ha perduto la cittadinanza – come rileva la Sezione della
popolazione – in forza dell'art. 5 cpv. 1 del decreto del Consiglio federale
“che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della
cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. Nel ricorso essa lamenta la
“particolare asprezza” di tale conseguenza, ma non asserisce di avere chiesto
al Consiglio federale di restituirle la cittadinanza svizzera in via
eccezionale (art. 5 cpv. 5 del decreto appena menzionato). Essa avrebbe potuto
recuperare la cittadinanza, dopo l'entrata in vigore della legge federale del
29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera,
valendosi del citato art. 58 cpv. 1 delle disposizioni transitorie contenute nella
legge medesima. Non consta tuttavia ch'essa si sia mai attivata in tal senso, né
essa pretende il contrario. Chiamata ad accertare la cittadinanza svizzera di RI
1 (e a ordinare la sua iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile), a giusto
titolo la Sezione della popolazione ha constatato perciò che tale cittadinanza si
è estinta.
11. Nel ricorso
l'interessata eccepisce che, secondo il Manuale per lo stato civile
pubblicato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (doc. 1 allegato
alle osservazioni presentate dalla Sezione
della popolazione), “le donne sposatesi tra il 1° aprile 1942 e il
31 dicembre 1952 conservano definitivamente la cittadinanza svizzera: es.
608” (doc. 14 del ricorso). Il periodo in questione si riferisce al lasso di
tempo durante il quale è rimasto in vigore il ripetuto
art. 5 del decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le
prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”,
dell'11 novembre 1941, periodo compreso dal 1° maggio (non aprile) 1942
al 31 dicembre 1952 (sopra, consid. 6). L'esempio 608 riguardava tuttavia il
caso di una cittadina svizzera che, pur avendo sposato uno straniero, non ne aveva
acquistato la cittadinanza e nemmeno aveva acquisito un'altra nazionalità entro
il 31 dicembre 1952, di modo che con l'entrata in vigore della legge federale
del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza
svizzera essa ha conservato definitivamente la nazionalità svizzera. La
fattispecie in esame è del tutto diversa. RI 1 aveva già prima di sposarsi un'altra
cittadinanza (quella messicana), di modo che perdendo quella svizzera essa non
è rimasta “inevitabilmente senza patria” (nel senso dell'art. 5 cpv. 2 del
decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative
all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre
1941). Su questo punto il ricorso cade quindi nel vuoto.
12. Afferma la ricorrente
che, avesse anche perduto la cittadinanza svizzera l'8 maggio 1948 al momento di
sposarsi, essa può valersi tuttora della possibilità garantita dall'art. 58 cpv.
1 della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera per recuperarla, la coercizione esercitata
dal padre avendole impedito di presentare finora una domanda di reintegrazione.
Ora, potrà fors'anche darsi che nel caso specifico siano dati gli estremi
perché la ricorrente possa valersi tuttora dell'art. 58 cpv. 1 della legge
federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della
cittadinanza svizzera. Sta di fatto che finora essa non consta avere postulato
alcuna reintegrazione davanti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), divenuta
competente per trattare simili domande in luogo e vece del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (art. 25 della legge federale appena menzionata,
cui rinvia l'art. 58 cpv. 2). Essa non risulta pertanto avere recuperato la
nazionalità svizzera e in circostanze del genere la Sezione della popolazione
non poteva accertare la cittadinanza svizzera di lei. Anche sotto questo profilo
la decisione impugnata sfugge di conseguenza alla critica.
13. In via abbondanziale la
Sezione della popolazione ha addotto che, non avesse perduto la cittadinanza
svizzera per matrimonio con uno straniero, RI 1 avrebbe perduto la cittadinanza
in ogni modo per non essersi notificata a un'autorità svizzera o avere
dichiarato per scritto di voler conservare tale nazionalità. L'art. 10 della legge
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1°
gennaio 1953 stabiliva invero:
1 Il figlio nato
all'estero da padre svizzero parimente nato all'estero perde la cittadinanza
svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a
meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in
patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato
per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
2 Il figlio che, alla sua nascita, ha la cittadinanza
svizzera di sua madre è sottoposto alla stessa norma per analogia.
3 In particolare, è considerata come notificazione nel
senso del primo capoverso ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei
conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del comune di origine,
a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
4 Chi, contro la sua volontà,
non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile,
conformemente al primo capoverso, può farlo ancora validamente entro il termine
di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.
Una
norma transitoria precisava inoltre, all'art. 57 cpv. 3:
Quando le condizioni
d'applicazione dell'articolo 10 sono adempiute, le persone che hanno più di
ventidue anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge oppure
avranno ventidue anni l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore perdono
la cittadinanza svizzera qualora non provvedano entro il termine di un anno a
fare la notificazione o la dichiarazione prevista in detto articolo.
Al momento in cui la legge
federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è entrata
in vigore, il 1° gennaio 1953, la ricorrente aveva 26 anni. Secondo la
Sezione della popolazione, ammesso e non concesso che a quel momento essa possedesse
ancora la cittadinanza svizzera, le rimaneva tempo fino al 1° gennaio 1954 per
annunciarsi a un'autorità svizzera in patria o all'estero oppure per dichiarare
in forma scritta di voler conservare la cittadinanza svizzera. Diversamente da
quanto prevedeva l'art. 58 per il riacquisto della cittadinanza svizzera da
parte di donne sposate con stranieri, norma che richiedeva una decisione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (o, più recentemente, dalla
Segreteria di Stato della migrazione), l'art. 57 cpv. 3 esigeva unicamente una
notifica o una dichiarazione della persona interessata. Non avendo tuttavia RI
1 intrapreso alcunché, la sua cittadinanza svizzera si è estinta.
14. La ricorrente obietta
che, trovandosi essa impedita per coercizione paterna di annunciarsi a
un'autorità svizzera in patria o all'estero oppure di dichiarare per scritto di
voler conservare la cittadinanza svizzera, il termine di un anno è cominciato a
decorrere per lei solo dalla fine dell'impedimento. E siccome va considerata
come notifica ogni comunicazione intesa a conseguire
l'iscrizione nei
registri dello stato civile, la sua istanza del 23 febbraio 2017 risponde ai
requisiti dell'art. 57 cpv. 3 della legge sull'acquisto e la perdita della
cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953. La questione è in
realtà senza portata pratica. Come si è spiegato (consid. 12), la ricorrente ha
perduto la cittadinanza svizzera già l'8 maggio 1948, quando si è sposata con J__________ M__________. Avesse anche
annunciato entro il 1° gennaio 1954 di voler conservare quella cittadinanza, la
sua dichiarazione sarebbe risultata senza oggetto. Ciò rende superfluo
esaminare se davvero sussistesse un impedimento alla notifica o alla
comunicazione nel senso del citato art. 57 cpv. 3, come la ricorrente
asserisce. La pretesa “coercizione paterna”, per vero, trova riscontro nelle
sole affermazioni dell'interessata e non potrebbe semplicemente essere
presunta. Fosse stato l'impedimento di rilievo ai fini del giudizio, la
ricorrente andava invitata a recare le prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Visto
quanto precede, ad ogni buon conto, la questione è superata e non richiede di
soffermarsi oltre.
15. Se ne conclude, privo
di consistenza, il ricorso vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto
nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).
16. La presente decisione va notificata
anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio
federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d
LTF), trattandosi in concreto di accertare una cittadinanza svizzera da
iscrivere nei registri di stato civile è dato ricorso in conformità all'art. 72
cpv. 2 lett. b n. 2 LTF, senza riguardo a
questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Notificazione:
–
avv. ;
– Sezione della popolazione, Ufficio
dello stato civile, Bellinzona.
Comunicazione
all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale
di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
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Considerandi
PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO
Art. 43 cpv. 1 LCit
Art. 57 cpv. 3 e 58 vLCit (versione originale del 29
settembre 1952)
Accertamento della cittadinanza svizzera: reintegrazione
di una donna che ha perduto la cittadinanza in seguito al matrimonio con uno
straniero
(nessun regesto)