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Decisione

11.2018.56

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento

2 agosto 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2017.969SO.2017.969 (esecuzione

di decisioni: multa discipli­nare) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del­l'8 novembre 2017 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 10 aprile 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Con

istanza del 10 maggio 2017 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna che AP 1 fosse tenuta, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a

consentire il suo diritto di visita ai figli É__________ e L__________ (nati

entrambi il 25 agosto 2012), così fissato mediante sentenza del 2 novembre 2016 dal Pretore medesimo a protezione dell'unione coniugale

(inc. SO.2013.1027, dispositivo n. 4):

– un fine settimana ogni

due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00,

– una settimana a Natale,

– una settimana alternativamente

a Pasqua o a Carnevale,

– una settimana ogni biennio

durante le vacanze di Ognissanti e

– tre settimane durante le

ferie estive,

con

obbligo di andare a prendere e di riportare i figli a domicilio, potendo

egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”. L'istante ha chiesto inoltre che alla convenuta fosse comminata una

multa disciplinare di fr. 1000.– in caso di disobbedienza. RE 1 ha proposto il

12 giugno 2017 di respingere l'istanza.

B. Con

decisione del 13 luglio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha

ordinato ad AP 1 “di mettere a disposizione

di AO 1 i figli É__________ e L__________ per

l'esercizio

del diritto di visita stabilito al dispositivo n. 4 della decisione del

2 novembre 2016 inc. SO.2013.1027”. Alla convenuta egli ha comminato l'applicazione

dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza, come pure l'inflizione di una multa

disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento (inc.

SO.2017.421). Un reclamo presentato da contro tale decisione è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera il 3 agosto 2017 (inc. 11.2017.71).

C. L'8

novembre 2017 CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché, in esecuzione

alla decisione 13 luglio 2017, fosse

inflitta ad RE 1 una multa disciplinare di fr. 7000.–, avendogli essa impedito

di vedere i figli dopo il 26 agosto 2017 e di esercitare il diritto di visita

nei fine settimana del 2/3 e del 16/17 settembre 2017, come pure i sabati 23

settembre, 7 ottobre e 4 novembre 2017. Contestualmente egli si è riservato di

denunciare la moglie per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP).

Il 15 dicembre 2017 egli ha segnalato al Pretore un'ulteriore trasgressione della

decisione 13 luglio 2017, intervenuta sabato

8 dicembre 2017, chiedendo di aumentare a fr. 8000.– la multa da irrogare

alla convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio

2018 RE 1 ha proposto di respingere

l'istanza. CO 1 ha replicato il 22 febbraio 2018, riconfermandosi nell'istanza.

La convenuta ha duplicato il 9 aprile 2018, mantenendo il suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 10 aprile 2018, il Pretore ha accolto l'istanza

e ha inflitto ad RE 1 una multa disciplinare di fr. 7000.–. Le spese

processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23

aprile 2018 per ottenere che – accordato effetto sospensivo al ricorso – il

giudizio impugnato sia annullato. Nelle sue

osservazioni del 14 maggio 2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo.

F. Nel

frattempo, il 27 aprile 2018, questa Camera, adita il 14 novembre 2016 con

appello da RE 1, ha riformato il dispositivo n. 4 della decisione pretorile del

2 novembre 2016, nel senso che ha regolato il diritto di visita del padre, in

caso di disaccordo, come segue:

– un pomeriggio la

settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sotto

sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla

curatrice;

– dopo

le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti)

e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio ogni settimana, di

regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;

– dopo altre tre visite (ma

anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso

contrario della curatrice, una giornata ogni settimana, il sabato o la domenica

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, senza sorveglianza;

– dopo altre tre visite (ma

anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso

contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle

ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;

– dopo altre tre visite (ma

anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso

contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle

ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure una settimana a Natale,

una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale, una settimana ogni

biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie

estive (inc. 11.2016.118).

Con

decreto del 13 dicembre 2018 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli siccome

privo di oggetto un ricorso in materia civile presentato da RE 1 contro quest'ultima

sentenza (inc.5A_470/2018).

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a

norma dell'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della

prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale

statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo

(art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura

sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami

contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di

famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato

con il n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del reclamo, in concreto la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta l'11 aprile 2018 (tracciamento degli invii

n. __________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il

termine d'impugna­zione sarebbe scaduto così sabato 21 aprile 2018, salvo

protrarsi al lunedì successivo

in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 23 aprile 2018, ultimo

giorno utile, il reclamo in rassegna è dunque tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha accertato che CO 1 ha visto i figli l'ultima

volta in occasione del loro compleanno, il 26 agosto 2017, dopo di che egli ha

chiesto invano – pur con preavviso di almeno due giorni – di esercitare il suo

diritto di visita nei fine settimana del 2/3 e del 16/17 settembre 2017, come

pure i sabati del 23 settembre, 7 ottobre e 4 novembre 2017. Quanto alla madre

– ha rilevato il Pretore – in un primo momento essa aveva preteso che la

questione delle relazioni personali fosse ancora sub iudice, mentre in

seguito ha consentito al diritto di visita del 16/17 settembre, sempre che questo

avvenisse “in forma accompagnata” per quattro ore presso la struttura diurna “__________”

di __________, e per il resto ha invitato il padre a rivolgersi alla curatrice

educativa.

Ciò

posto, il primo giudice ha accertato che la sentenza del 2 no­vembre 2016

fissava diritti di visita minimi in maniera chiara ed eseguibile, che CO 1 rivendicava

l'esercizio delle relazioni personali per il 2/3 settembre del 2017 e che in

esito ai due rifiuti opposti dalla convenuta senza valido motivo per quel fine

settimana, come pure per il fine settimana del 16/17 settembre, egli aveva

chiesto di esercitare un diritto di visita di almeno un giorno la settimana

successiva. Tale richiesta essendo assimilabile a una domanda di ricupero, le

scadenze bisettimanali potevano validamente ripartire – ha soggiunto il Pretore

– dal 23 settembre 2017. Il Pretore non ha considerato invece ai fini del

giudizio il mancato incontro dell'8 dicembre 2017, giacché CO 1 si era limitato

a postulare nella replica la conferma dell'istanza. Senza rilievo è stata ritenuta

infine l'impugnazione della decisione del 2 novembre 2016, il ricorso non sospendendo

l'esecuzione dell'assetto ivi fissato.

Quanto

ai motivi addotti dalla convenuta per giustificare la mancata consegna dei

figli al padre, il Pretore ha rilevato che le asserite malattie dei bambini non

erano state rese verosimili, mentre gli altri argomenti invocati (disinteresse

e incapacità del padre di occuparsi dei figli, carente conoscenza dei figli)

esulavano dal quadro della procedura esecutiva, onde in definitiva l'accoglimento

dell'istanza.

3.

La

reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato in maniera manifestamente erronea

e in contrasto con la decisione del 2 novembre 2016 i giorni di visita

spettanti al padre dal 23 settembre 2017. Essa contesta che, in difetto di un'esplicita

richiesta, il diritto di visita rivendicato dopo i due fine settimana del 2/3 e

del 16/17 settembre 2017 potesse trattarsi alla stregua di un ricupero di

quelli non esercitati. Piuttosto – essa afferma – il primo giudice avrebbe

dovuto qualificare la richiesta dell'istante volta a esercitare il diritto di

visita solo il sabato anziché nei due giorni consecutivi previsti dalla

decisione come una violazione – da parte di lui – dell'assetto del 2 novembre

2016.

A parte ciò, essa sostiene che i giorni rivendicati da CO 1 spettavano in

realtà a lei. Partendo dalla richiesta del 16/17 settembre 2017, l'istante avrebbe

dovuto – secondo lei – postulare l'esercizio quindicinale delle relazioni

personali per il 30 settembre e per il 14 e il 28 ottobre 2017, a prescindere

dalle richieste di recupero che “non liberano (…) dall'esercizio dei diritti di

visita futuri”. Tali scadenze non essendo state rispettate, il Pretore non

poteva infliggerle una multa disciplinare. Per il resto, la convenuta ribadisce

l'impossibilità dei figli di recarsi dal padre nel periodo in questione, non

solo per via del loro cagionevole stato di salute, ma anche per mancanza di “esperienza

diretta” di lui con i figli, come pure per il fatto che la curatrice avrebbe

consigliato un esercizio dei diritti di visita accompagnato.

4.

Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è

possibile rimettere in discussione la sentenza da eseguire o le misure di esecuzione

previste in quella sentenza. Davanti

al giudice del­l'esecuzione “la

parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi inerenti alla procedura

di esecuzione medesima e a contestare il carattere esecutivo della sentenza.

Per quanto concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la

comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di

ostare all'esecuzione, essendo intervenuto l'adempimento (o l'impossibilità

oggettiva di adempimento: Droese

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341), la concessione di

una dilazione oppure la prescrizione o la perenzione (RtiD I-2017 pag. 710 n.

31c), fermo restando che l'adempimento della prestazione e la dilazione devono

essere provati mediante documenti (art. 341 cpv. 3 CPC) e che l'onere della

prova incombe alla “parte soccombente” (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 15 maggio 2016, consid.

2.3.3

con richiami).

5.

Per

quel che è della doglianza secondo cui in difetto di un'espli­cita domanda di CO

1.

il diritto di visita rivendicato per il 23 settembre 2017 non poteva interpretarsi

come richiesta di ricupero per gli incontri non avvenuti in precedenza, il

reclamo è destinato all'insuccesso. Il Pretore ha già spiegato, con riferi­mento

alla prassi di questa Camera (pubblicata in: RtiD II-2010 pag. 629 consid.

5b), che gli incontri mancati possono – “nell'interesse del figlio a costruire

un rapporto con il genitore non affidatario” – essere ricuperati, segnatamente

ove ciò sia dovuto non a cause imputabili al titolare del diritto di visita o al

caso fortuito (come una malattia del figlio o un impegno scolastico), bensì a

ragioni imputabili al detentore della custodia parentale (sentenza impugnata,

pag. 4 in alto). E la reclamante non discute

che

il mancato svolgimento dei due incontri previsti per il 2/3 e il 16/17

settembre 2017 si riconduceva – come ha accertato il Pretore – a “due rifiuti

senza valido motivo” da parte sua. Poco importa di conseguenza che CO 1 non

abbia qualificato l'intenzione di esercitare un diritto di visita il 23

settembre 2017 come esplicita richiesta di ricupero.

Certo,

l'interessata ribadisce che É__________ e L__________ sarebbero stati “sovente

ammalati” dal settembre al dicembre del 2017. Sta di fatto che neppure i

documenti da lei esibiti davanti al Pretore (doc. 5 a 8) rendono verosimile un'impossibilità

degli incontri a quelle due date (2/3 e 16/17 settembre 2017) per motivi di

salute. Né la reclamante spiega perché, nonostante ciò, l'istante non potesse –

come ha ritenuto il primo giudice (loc. cit., pag. 5) – prendersi cura

convenientemente dei figli “quand'anche [essi fossero stati] malaticci”,

limitandosi essa a pretendere su questo punto che un incontro con il padre “sarebbe

stato problematico”. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321

cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.

6.

Quanto

all'obiezione secondo cui l'istante non avrebbe esercitato correttamente il

diritto di visita, ma lo avrebbe ridotto unilateralmente a un giorno in luogo

dei due giorni stabiliti nella sentenza del 2 novembre 2016, il reclamo cade

manifestamente nel vuoto. Il Pretore ha illustrato, con riferimento ai “rifiuti

senza valido motivo” opposti dalla madre, perché CO 1 ha “ridotto ad un solo

giorno” il diritto di visita (sentenza impugnata, pag. 4) e con tale

argomentazione la reclamante non si confronta neppure di scorcio. Inoltre

sfugge d'acchito a ogni disamina la censura secondo cui i giorni rivendicati dal

padre spettavano in realtà a lei. Davanti al primo giudice la convenuta non ha

rimproverato all'istante di avere preteso l'esercizio del diritto di visita per

giorni in cui, secondo il calendario, i figli dovessero essere affidati a lei.

Sollevata per la prima volta in questa sede, l'eccezione è dunque improponibile

(art. 326 cpv. 1 CPC).

7.

Circa

la pretesa impossibilità d'esecuzione della sentenza 13 luglio 2017, già si è

detto che la doglianza correlata allo stato di salute dei figli nel periodo in

esame è inconsistente (sopra, consid. 5). Al proposito non soccorre ripetersi. Nella

misura in cui fa leva invece sulla mancata “esperienza diretta” del padre con i

figli, come pure sul fatto che la curatrice avrebbe consigliato un esercizio

dei diritti di visita accompagnato, la reclamante omette una volta di più di

confrontarsi con la decisione impugnata. Al riguardo il primo giudice,

confermando quanto già figurava nella decisione del 13 luglio 2017 confermata

da questa Camera (sentenza inc. 11.2017.71 del 3 agosto 2017, consid. 3), ha

ricordato che l'asserito disinteresse del padre e la pretesa incapacità di lui

di occuparsi dei figli riguardano il merito, le obiezioni essendo volte a

ridiscutere la disciplina – esecutiva – delle relazioni personali regolata

nella sentenza del 2 novembre 2016. Invano si cercherebbe nel memoriale un

confronto critico con tale motivazione. Al proposito il reclamo si rivela così improponibile.

Ad

ogni buon conto, RE 1 dimentica che, pur essendo la materia governata dalla

procedura sommaria, la prova richiesta nel presente ambito dev'essere piena e non

può limitarsi alla semplice verosimiglianza (Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger, Schweizerische ZPO, Kommentar,

3ª edizione, n. 11 ad art. 339; Trezzini

in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 8 ad

art. 339 e n. 13 ad art. 341). Poco importa di conseguenza che essa pretenda di

avere “sufficientemente reso

verosimile l'impossibilità dei figli di potersi recare dal padre” nei periodi in questione. Tanto meno

incide sull'esito della causa la parziale riforma, per altro neppure invocata

dalla convenuta, della sentenza pretorile del 2 novembre 2016 da parte di

questa Camera (sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018). Per quanto già

spiegato dal primo giudice, l'impugnazione della sentenza 2 novembre

2016.

non ha sospeso – in difetto di una richiesta in tal senso dell'interessata

– l'esecuzione dell'assetto ivi stabilito (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5

CPC). E trattandosi di provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 475), essi andavano ottemperati (fino al momento

della loro modifica o soppressione) anche se in seguito si sono rivelati parzialmente

ingiustificati (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Se ne conclude che, comunque lo si esamini, nella fattispecie

il reclamo vede la sua sorte segnata.

8.

L'emanazione dell'attuale

decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

memoriale.

9.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa

indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (di fr. 7000.–) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).