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Decisione

11.2018.57

Azione di accertamento: contributo alimentare fissato in una convenzione sugli effetti del divorzio

13 gennaio 2020Italiano17 min

all'interpretazione della clausola convenzionale n. 2. Mentre per AO 1 l'importo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.57

Lugano

13 gennaio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa DM.2017.41 (divorzio:

accertamento e modifica di contributo alimentare) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 19 maggio 2017 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 3 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3

aprile 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'8 aprile

2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha sciolto il matrimonio

contratto a __________ il 19 settembre 1986 da AO 1 (1955) e AP 1 (1953),

omologando una convenzione del 13 settembre 2007 sugli effetti del divorzio in

cui figura – tra l'altro – quanto segue:

2. Contributo alimentare per la moglie

La moglie casalinga è invalida al

40%.

Ella percepisce attualmente una

rendita AI pari a fr. 682.– al mese.

Il fabbisogno minimo della

signora AP 1 è il seguente:

fr. 1250.— fabbisogno minimo UEF

fr. 800.— pigione

fr. 250.— spese accessorie (quota parte)

fr. 484.70 cassa malati

fr. 300.— imposte

fr. 100.— spese assicurative varie

fr. 300.— spese di trasporto (necessità per motivi di salute)

fr. 3484.70

La signora AP 1 non è in grado

con la sua rendita AI di coprire integralmente il suo fabbisogno personale

minimo, che peraltro neppure include la previdenza.

Per la moglie il marito verserà

vita natural durante anticipatamente ogni mese l'importo di fr. 2800.–.

Quando il figlio A__________ avrà

concluso la sua prima formazione il contributo alimentare per la moglie

lieviterà a fr. 3400.–.

Allorquando la moglie avrà

raggiunto l'età pensionabile legale l'alimento di fr. 3400.– sarà ridotto della

somma pari alla differenza tra la rendita AVS percepita e l'ultima rendita AI

percepita. Per tener conto della suddivisione a metà del secondo pilastro,

considerata l'impossibilità di applicare il tasso di conversione e tenuto conto

che fr. 110 000.– di capitale previdenziale sono investiti nell'appartamento (di

cui si è già tenuto conto nella posta pigione del calcolo del fabbisogno) si

stabilisce la riduzione di ulteriori fr. 250.– dall'alimento dovuto dal marito

dopo il pensionamento della moglie.

La signora AP 1 potrà esperire

attività lucrativa limitatamente alle sue possibilità e in tal caso il signor AO

1 rinuncia a rivendicare qualsivoglia riduzione alimentare.

Nel caso di usuali scatti

remunerativi del signor AO 1 la signora AP 1 si asterrà dall'avanzare pretese.

Fatti

I contributi alimentari sopra

stabiliti saranno indicizzati annualmente all'in­dice nazionale svizzero dei

prezzi al consumo. La prima volta il 1° gennaio 2009 sulla base dell'indice in

vigore nel novembre precedente; indice base: luglio 2007.

La convenzione prevedeva altresì

l'affidamento del figlio A__________ (nato il 2 novembre 1994) alla madre, il

padre impegnandosi a versare per lui fr. 1400.– mensili fino al termine della

prima formazione della figlia V__________ (nata il 19 aprile 1990) e fr. 1600.–

mensili dopo di allora, fino al termine della prima formazione di A__________

(assegno familiare e rendita completiva non compresi). Tale sentenza è passata

in giudicato (inc. OA.2007.83). AO 1 è direttore di scuola media.

B. AP 1 è passata al

beneficio di una mezza rendita d'invalidità il 1° gennaio 2013 (fr. 983.–

mensili fino al 31 dicembre 2014, fr. 987.– mensili in seguito) e di una

rendita intera (fr. 1974.– mensili) il 1° febbraio 2017. Dal 1° aprile

2017 tale prestazione è stata sostituita da una rendita di vecchiaia AVS, del

medesimo importo. Terminata la formazione dei figli, sono sorte discussioni fra

gli ex coniugi in merito all'adeguamento del contributo alimentare per AP 1 e

all'interpretazione della clausola convenzionale n. 2. Mentre per AO 1 l'importo

di fr. 3400.– mensili va ridotto della differenza tra la rendita AVS e la

rendita AI percepita al momento del divorzio, per AP 1 fa stato l'ultima

rendita AI ricevuta prima del raggiungimento dell'età AVS, pari alla rendita AVS,

sicché l'unica riduzione da applicare sarebbe quella di fr. 250.– mensili pattuita per tenere conto della suddivisione del

“secondo pilastro”.

C. AO 1 si è rivolto così

il 19 maggio 2017 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per un

“esperimento di conciliazione” affinché fosse accertato che in applicazione

della convenzione sugli effetti del divorzio egli fosse tenuto a versare a AP 1

un contributo alimentare di fr. 1875.– mensili dall'aprile del 2017 fino all'età

pensionabile di lui, modificando la convenzione dopo di allora nel senso di

ridurre il contributo alimentare a fr. 1300.– mensili. In subordine egli ha

chiesto che quanto postulato in via principale a titolo di accertamento fosse

deciso come modifica della convenzione.

D. Il Pretore ha citato

le parti a un'udienza del 13 giugno 2017, nel corso della quale ha precisato

che il procedimento sarebbe stato trattato come azione ordinaria di modifica

della sentenza di divorzio e che quell'udienza sarebbe valsa come tentativo di conciliazione

nel senso dell'art. 291 CPC. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il 12

luglio 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e di accertare che la

convenzione di divorzio stabilisce un contributo alimentare in suo favore di

fr. 3150.– mensili dall'aprile del 2017 vita natural durante. AO 1 ha replicato

il 1° settembre 2017, riaffermando le proprie domande. Altrettanto ha fatto la

convenuta con una duplica del 26 settembre 2017.

E. Alle prime arringhe

del 14 novembre 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata

il 16 novembre 2017, si è chiusa il 7 dicembre 2017. Alle arringhe finali le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 2 marzo 2018 l'attore ha ribadito il proprio punto di vista e ha accluso la

nota professionale della sua patrocinatrice, di fr. 9881.79. Altrettanto ha

fatto la convenuta con un allegato del 28 febbraio 2018 in cui ha protestato fr.

7400.– per ripetibili.

F. Statuendo il 3 aprile

2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e accertato che in virtù

della sentenza di divorzio del­l'8 aprile 2008 AO 1 è tenuto a versare a AP

1 dal 1° aprile 2017 un contributo

alimentare di fr. 1875.– mensili. Ogni altra richiesta è stata respinta.

Le spese processuali di fr. 2400.– sono state poste per due quinti a carico

dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex

marito fr. 1930.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 maggio 2018

per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accertato

che la convenzione di divorzio prevede, dall'aprile del 2017, un contributo di

mantenimento in suo favore di fr. 3150.– vita natural durante. Essa postula

altresì l'addebito di tutte le spese processuali all'attore e l'attribuzione di

ripetibili (fr. 7400.– per il primo grado di giurisdizione, fr. 1500.– per il

secondo). Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 AO 1 propone di respingere

l'appello nella misura in cui è ricevibile.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria – come in concreto – sono appellabili entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato

il valore litigioso in fr. 306 000.– (pari

alla differenza di fr. 1275.– mensili tra l'accertamento chiesto dall'attore e

quello preteso dalla convenuta, calcolato per la durata di 20 anni), cifra che

le parti non revocano in dubbio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 4 aprile

2018.

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Depositato il 3 maggio 2018 (timbro postale sulla busta di

invio), l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha precisato anzitutto che l'azione introdotta da

AO 1 non è una domanda di interpretazione a norma dell'art. 334 CPC, poiché riguarda

una decisione emanata sotto l'egida del vecchio diritto di procedura, sicché sarebbe

stata da introdurre se mai nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza

(art. 334 cpv. 1 CPC ticinese). Ciò posto, egli ha constatato che l'azione è

volta, da un lato, ad accertare il contenuto della convenzione sugli effetti

del divorzio omologata l'8 aprile 2008 e, dall'altro, a modificare la medesima,

definendo il contributo di mantenimento per la convenuta dopo il pensionamento

dell'attore. Quest'ultima richiesta tuttavia è stata respinta senza indugio dal

Pretore, poiché fondata su un evento (il pensionamento dell'ex marito) non

ancora sopraggiunto e inidoneo di conseguenza a giustificare una modifica della

convenzione nel senso dell'art. 129 CC. Il Pretore ha accertato invece un interesse

degno di protezione dell'attore all'accertamento del­l'esatta portata della

convenzione, ravvisando un'incertezza circa il contributo dovuto da AO 1 dall'aprile

del 2017 (raggiungimento dell'età AVS), problema che la stessa convenuta chiedeva

di risolvere (sentenza impugnata, pag. 5 a 7).

Quanto

all'interpretazione della convenzione, il Pretore ha applicato per analogia il

criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e

rettifica (DTF 143 III 524 consid. 6.2). Si è dipartito cioè dalla presunta

volontà delle parti così come il giudice l'aveva intesa quando ha omologato l'accordo.

Al riguardo egli ha rilevato che in concreto al momento di omologare l'accordo

l'inten­zione delle parti da lui percepita era di garantire alla moglie il

fabbisogno minimo con l'aggiunta di un piccolo margine per consentire una

migliore previdenza, non di assicurare alla medesima il miglior trattamento

possibile, tant'è che nella clausola n. 2 manca qualsiasi cenno al tenore di

vita sostenuto durante il matrimonio. Il primo giudice ha rilevato, in altri

termini, di non avere colto il proposito di garantire all'interessata, la quale

si era vista riconoscere in

liquidazione delle prestazioni previden­ziali un versamento di fr. 70 854.– e un capitale di fr. 110 000.– investito nell'abitazione, un contributo che sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.– mensili (fr. 3400.– più fr. 682.–). Ciò risulta,

a suo parere, anche dalla clausola che prevede la riduzione di fr. 250.–

mensili (dall'importo base di fr. 3400.–) dopo il pensionamento della

moglie per tenere conto della suddivisione del “secondo pilastro”. Calcolato

così un contributo lordo di fr. 3413.– mensili indicizzati e tolta la differenza

tra la rendita AVS (fr. 1974.– mensili) e il quarto di rendita AI al momento

del divorzio (fr. 685.– mensili indicizzati), come pure l'importo di fr. 250.–

mensili in compensazione del “secondo pilastro”, il Pretore ha ottenuto un contributo

alimentare di fr. 1875.– mensili dal 1° aprile 2017 (sentenza impugnata, pag. 7

a 9).

3.

Litigiosa è nel caso

specifico l'entità del contributo alimentare dovuto a AP 1 dall'aprile del 2017

in applicazione della clausola n. 2 della convenzione sugli effetti del

divorzio. L'interessata non contesta la legittimità della procedura adottata (cfr.

I CCA, sentenza inc. 11.2018.73/74 del 18 luglio 2019, consid. 5b), conforme

per altro alle sue richieste, né la decisione del primo giudice di applicare per

analogia il criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e

rettifica (DTF 143 III 520), quantunque nella fattispecie si versi

nell'ipotesi di un'azione di accertamento secondo l'art. 88 CPC (memoriale,

pag. 6, punto 4). Essa non critica nemmeno il Pretore per avere respinto la

richiesta di AO 1 intesa a modificare la sentenza di divorzio dal giorno in cui

il debitore avrebbe raggiunto l'età della pensione. Si duole invece della

motivazione addotta al riguardo, rimproverando al Pretore di avere anticipato l'ammissibilità

di una siffatta procedura, sebbene il testo della convenzione preveda un contributo

alimentare “vita natural durante” ed escluda qualunque modifica.

Riguardo alla decisione di

accertamento, la convenuta lamenta che il Pretore abbia interpretato la nota

clausola convenzionale nel senso di considerare come “ultima rendita AI

percepita” quella riscossa al momento del divorzio invece di quella ricevuta

prima del pensionamento. Essa sostiene che al momento del divor­zio la comune

intenzione era di garantirle “la miglior situazione finanziaria possibile”. Avessero

inteso fondarsi sull'ultima rendita AI percepita alla data del divorzio, le

parti avrebbero dovuto a mente sua precisare l'intesa, tanto più che l'ammontare

della rendita era noto e nulla indiziava la volontà di ridurre lei medesima al

minimo esistenziale. Il mancato intervento del Pretore a correzione del testo

della convenzione al momento dell'omologazione (art. 279 CPC) dimostra inoltre,

a suo avviso, che il giudice aveva inteso la volontà delle parti nel senso da

lei esposto. Per il resto, secondo l'appellante, il Pretore non poteva

considerare ininfluente la dichiarazione 22 marzo 2017 in cui AO 1 le chiedeva

informazioni sull'ammontare della rendita AI prima dell'erogazione della

rendita AVS. Il testo e lo scopo della convenzione essendo chiari, a parere

dell'appellante la sentenza del primo giudice va riformata nel senso che il

contributo alimentare fissato nella clausola n. 2 va accertato in fr. 3150.–

mensili (fr. 3400.– meno fr. 250.–) vita natural durante.

4.

Quanto alla

possibilità che, una volta raggiunta l'età della pensio­ne, AO 1 possa avviare

una procedura di modifica per chiedere una riduzione del contributo alimentare,

l'appellante asserisce a torto che il primo giudice ne ha anticipato l'ammissibilità.

In realtà il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando unicamente

che se per l'attore “si giustificherà una riduzione del contributo stesso a

partire dal suo pensionamento, dovrà farlo a tempo debito, invocando l'intervenuta

durevole e rilevante modificazione della sua situazione economica” (sentenza

impugnata, pag. 6). E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili. Solo i dispositivi possono formare

oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato

(DTF 136 III 348 consid. 2.1 con riferimenti). L'unica eccezione – estranea

alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto

“nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte

del dispositivo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.70 del 23 marzo 2015,

consid. 5 con rinvio). In concreto nemmeno l'appellante chiede però di riformare

il dispositivo della sentenza impugnata sul tema della modifica. Al proposito

non soccorre dunque diffondersi.

5.

Riguardo al

controverso accertamento sul contributo alimentare a carico di AO 1 dall'aprile

del 2017 in applicazione della convenzione sugli effetti del divorzio, l'appellante

assevera che lo scopo delle parti, al momento del divorzio, era quello di

garantirle la migliore situazione finanziaria possibile. Se non che, in

proposito essa si limita a esporre la propria opinione, senza spiegare perché

il contrario accertamento del Pretore (sopra, consid. 2) sarebbe erroneo. Privo

di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, su tale punto l'appello si

rivela irricevibile per carenza di motivazione (cfr. DTF 138 III 375 consid.

4.3.1).

6.

Si conviene con l'appellante

che identificare nel caso precipuo l'“ultima rendita AI percepita” nella

rendita ricevuta al momento del divorzio e non in quella riscossa prima del

pensionamento può apparire discutibile. Sta di fatto che, dovendosi

interpretare una convenzione sulle conseguenze del divorzio, decisiva è la

presunta volontà dei coniugi così come questa è stata recepita dal giudice al

momento di omologare la convenzione (DTF 143 III 520 commentata da Aebi-Müller in: Die privatrechtliche

Rechtsprechung

des Bundesgerichts im Jahr 2017: ZBJV 2018 pag. 614; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2018.60 del 6

dicembre 2019, consid. 4). Alla stessa

stregua di quanto il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare in una

procedura di interpretazione giusta l'art. 334 CPC, solo il giudice che ha

omologato la convenzione è in grado di sapere come egli abbia inteso il comune

proposito dei coniugi al momento di emanare la decisione (DTF 143 III 525

consid. 6.4). L'autorità di ricorso non può scostarsi da simile interpretazione

autentica.

7.

Non si esclude che in

concreto le parti avessero contezza, al momento del divorzio, di un possibile

aumento futuro del grado d'invalidità e della rendita AI spettante a AP 1. Ciò non

influisce tuttavia su quanto ha compreso il giudice del divorzio al momento di

omologare la nota clausola convenzionale. Senza rilievo è poi la domanda d'informazione

presentata da AO 1 il 22 marzo 2017 (doc. C). Successiva alla sentenza di

divorzio, essa non poteva influire sulla presunta volontà delle parti così com'era

stata intesa dal Pretore allorché ha approvato, quasi nove anni prima, la

convenzione del 13 settembre 2007. Su questo punto l'appello cade dunque nel

vuoto.

8.

L'appellante

sostiene che il giudice del divorzio avrebbe dovuto modificare il testo della

convenzione in virtù dell'art. 279 CPC qualora avesse inteso la clausola n. 2

nel senso da lui illustrato. Non si capisce perché. E nemmeno è dato a dive­dere

perché il mancato intervento del giudice al momento del divorzio confermerebbe la

tesi dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che – come si è visto

(consid. 2) – il Pretore non ha mai percepito la volontà delle parti come

intesa a garantire alla convenuta un

contributo alimentare, il quale sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.–

mensili (l'importo base di fr. 3400.– e il quarto di rendita AI di fr. 682.–). Certo,

l'appellante fa valere che le parti non intendevano limitare le entrate di lei

“al suo minimo vitale esposto a titolo informativo nella convenzione di

divorzio”. La somma testé menzionata tuttavia non garantiva all'interessata il semplice

fabbisogno minimo, ma le assicurava anche un margine di circa fr. 600.– mensili.

Oltre a ciò, l'appellante trascura quanto lei medesima ha dichiarato in prima

sede, ovvero che il contributo pattuito (fr. 2800.– mensili fino al momento in

cui

AO 1 avesse assunto

il mantenimento dei figli e fr. 3400.– mensili dopo di allora), in

aggiunta al quarto di rendita AI allora riscosso, “le permetteva di beneficiare

dello stesso tenore di vita assunto durante il matrimonio” (risposta del 12

luglio 2017, punti 3 e 5). E quel tenore di vita costituiva, per principio, il

limite superiore del diritto al mantenimento cui essa potesse aspirare (RtiD I-2013

pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD

I-2007 pag. 737 consid. 4a

e 4b). Una volta ancora la doglianza denota quindi la sua inconsistenza.

9.

Da ultimo l'appellante postula l'addebito

degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo

di rifonderle fr. 7400.– a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata

autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela

senza oggetto.

10.

Se ne conclude che, sprovvisto

di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,

che ha formulato osservazioni all'appello

con l'assistenza di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2400.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).