11.2018.57
Azione di accertamento: contributo alimentare fissato in una convenzione sugli effetti del divorzio
13 gennaio 2020Italiano17 min
all'interpretazione della clausola convenzionale n. 2. Mentre per AO 1 l'importo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.57
Lugano
13 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2017.41 (divorzio:
accertamento e modifica di contributo alimentare) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 19 maggio 2017 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 3 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3
aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 aprile
2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha sciolto il matrimonio
contratto a __________ il 19 settembre 1986 da AO 1 (1955) e AP 1 (1953),
omologando una convenzione del 13 settembre 2007 sugli effetti del divorzio in
cui figura – tra l'altro – quanto segue:
2. Contributo alimentare per la moglie
La moglie casalinga è invalida al
40%.
Ella percepisce attualmente una
rendita AI pari a fr. 682.– al mese.
Il fabbisogno minimo della
signora AP 1 è il seguente:
fr. 1250.— fabbisogno minimo UEF
fr. 800.— pigione
fr. 250.— spese accessorie (quota parte)
fr. 484.70 cassa malati
fr. 300.— imposte
fr. 100.— spese assicurative varie
fr. 300.— spese di trasporto (necessità per motivi di salute)
fr. 3484.70
La signora AP 1 non è in grado
con la sua rendita AI di coprire integralmente il suo fabbisogno personale
minimo, che peraltro neppure include la previdenza.
Per la moglie il marito verserà
vita natural durante anticipatamente ogni mese l'importo di fr. 2800.–.
Quando il figlio A__________ avrà
concluso la sua prima formazione il contributo alimentare per la moglie
lieviterà a fr. 3400.–.
Allorquando la moglie avrà
raggiunto l'età pensionabile legale l'alimento di fr. 3400.– sarà ridotto della
somma pari alla differenza tra la rendita AVS percepita e l'ultima rendita AI
percepita. Per tener conto della suddivisione a metà del secondo pilastro,
considerata l'impossibilità di applicare il tasso di conversione e tenuto conto
che fr. 110 000.– di capitale previdenziale sono investiti nell'appartamento (di
cui si è già tenuto conto nella posta pigione del calcolo del fabbisogno) si
stabilisce la riduzione di ulteriori fr. 250.– dall'alimento dovuto dal marito
dopo il pensionamento della moglie.
La signora AP 1 potrà esperire
attività lucrativa limitatamente alle sue possibilità e in tal caso il signor AO
1 rinuncia a rivendicare qualsivoglia riduzione alimentare.
Nel caso di usuali scatti
remunerativi del signor AO 1 la signora AP 1 si asterrà dall'avanzare pretese.
Fatti
I contributi alimentari sopra
stabiliti saranno indicizzati annualmente all'indice nazionale svizzero dei
prezzi al consumo. La prima volta il 1° gennaio 2009 sulla base dell'indice in
vigore nel novembre precedente; indice base: luglio 2007.
La convenzione prevedeva altresì
l'affidamento del figlio A__________ (nato il 2 novembre 1994) alla madre, il
padre impegnandosi a versare per lui fr. 1400.– mensili fino al termine della
prima formazione della figlia V__________ (nata il 19 aprile 1990) e fr. 1600.–
mensili dopo di allora, fino al termine della prima formazione di A__________
(assegno familiare e rendita completiva non compresi). Tale sentenza è passata
in giudicato (inc. OA.2007.83). AO 1 è direttore di scuola media.
B. AP 1 è passata al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità il 1° gennaio 2013 (fr. 983.–
mensili fino al 31 dicembre 2014, fr. 987.– mensili in seguito) e di una
rendita intera (fr. 1974.– mensili) il 1° febbraio 2017. Dal 1° aprile
2017 tale prestazione è stata sostituita da una rendita di vecchiaia AVS, del
medesimo importo. Terminata la formazione dei figli, sono sorte discussioni fra
gli ex coniugi in merito all'adeguamento del contributo alimentare per AP 1 e
all'interpretazione della clausola convenzionale n. 2. Mentre per AO 1 l'importo
di fr. 3400.– mensili va ridotto della differenza tra la rendita AVS e la
rendita AI percepita al momento del divorzio, per AP 1 fa stato l'ultima
rendita AI ricevuta prima del raggiungimento dell'età AVS, pari alla rendita AVS,
sicché l'unica riduzione da applicare sarebbe quella di fr. 250.– mensili pattuita per tenere conto della suddivisione del
“secondo pilastro”.
C. AO 1 si è rivolto così
il 19 maggio 2017 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per un
“esperimento di conciliazione” affinché fosse accertato che in applicazione
della convenzione sugli effetti del divorzio egli fosse tenuto a versare a AP 1
un contributo alimentare di fr. 1875.– mensili dall'aprile del 2017 fino all'età
pensionabile di lui, modificando la convenzione dopo di allora nel senso di
ridurre il contributo alimentare a fr. 1300.– mensili. In subordine egli ha
chiesto che quanto postulato in via principale a titolo di accertamento fosse
deciso come modifica della convenzione.
D. Il Pretore ha citato
le parti a un'udienza del 13 giugno 2017, nel corso della quale ha precisato
che il procedimento sarebbe stato trattato come azione ordinaria di modifica
della sentenza di divorzio e che quell'udienza sarebbe valsa come tentativo di conciliazione
nel senso dell'art. 291 CPC. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il 12
luglio 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e di accertare che la
convenzione di divorzio stabilisce un contributo alimentare in suo favore di
fr. 3150.– mensili dall'aprile del 2017 vita natural durante. AO 1 ha replicato
il 1° settembre 2017, riaffermando le proprie domande. Altrettanto ha fatto la
convenuta con una duplica del 26 settembre 2017.
E. Alle prime arringhe
del 14 novembre 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata
il 16 novembre 2017, si è chiusa il 7 dicembre 2017. Alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 2 marzo 2018 l'attore ha ribadito il proprio punto di vista e ha accluso la
nota professionale della sua patrocinatrice, di fr. 9881.79. Altrettanto ha
fatto la convenuta con un allegato del 28 febbraio 2018 in cui ha protestato fr.
7400.– per ripetibili.
F. Statuendo il 3 aprile
2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e accertato che in virtù
della sentenza di divorzio dell'8 aprile 2008 AO 1 è tenuto a versare a AP
1 dal 1° aprile 2017 un contributo
alimentare di fr. 1875.– mensili. Ogni altra richiesta è stata respinta.
Le spese processuali di fr. 2400.– sono state poste per due quinti a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex
marito fr. 1930.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 maggio 2018
per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accertato
che la convenzione di divorzio prevede, dall'aprile del 2017, un contributo di
mantenimento in suo favore di fr. 3150.– vita natural durante. Essa postula
altresì l'addebito di tutte le spese processuali all'attore e l'attribuzione di
ripetibili (fr. 7400.– per il primo grado di giurisdizione, fr. 1500.– per il
secondo). Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 AO 1 propone di respingere
l'appello nella misura in cui è ricevibile.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria – come in concreto – sono appellabili entro
30.
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato
il valore litigioso in fr. 306 000.– (pari
alla differenza di fr. 1275.– mensili tra l'accertamento chiesto dall'attore e
quello preteso dalla convenuta, calcolato per la durata di 20 anni), cifra che
le parti non revocano in dubbio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 4 aprile
2018.
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Depositato il 3 maggio 2018 (timbro postale sulla busta di
invio), l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha precisato anzitutto che l'azione introdotta da
AO 1 non è una domanda di interpretazione a norma dell'art. 334 CPC, poiché riguarda
una decisione emanata sotto l'egida del vecchio diritto di procedura, sicché sarebbe
stata da introdurre se mai nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza
(art. 334 cpv. 1 CPC ticinese). Ciò posto, egli ha constatato che l'azione è
volta, da un lato, ad accertare il contenuto della convenzione sugli effetti
del divorzio omologata l'8 aprile 2008 e, dall'altro, a modificare la medesima,
definendo il contributo di mantenimento per la convenuta dopo il pensionamento
dell'attore. Quest'ultima richiesta tuttavia è stata respinta senza indugio dal
Pretore, poiché fondata su un evento (il pensionamento dell'ex marito) non
ancora sopraggiunto e inidoneo di conseguenza a giustificare una modifica della
convenzione nel senso dell'art. 129 CC. Il Pretore ha accertato invece un interesse
degno di protezione dell'attore all'accertamento dell'esatta portata della
convenzione, ravvisando un'incertezza circa il contributo dovuto da AO 1 dall'aprile
del 2017 (raggiungimento dell'età AVS), problema che la stessa convenuta chiedeva
di risolvere (sentenza impugnata, pag. 5 a 7).
Quanto
all'interpretazione della convenzione, il Pretore ha applicato per analogia il
criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e
rettifica (DTF 143 III 524 consid. 6.2). Si è dipartito cioè dalla presunta
volontà delle parti così come il giudice l'aveva intesa quando ha omologato l'accordo.
Al riguardo egli ha rilevato che in concreto al momento di omologare l'accordo
l'intenzione delle parti da lui percepita era di garantire alla moglie il
fabbisogno minimo con l'aggiunta di un piccolo margine per consentire una
migliore previdenza, non di assicurare alla medesima il miglior trattamento
possibile, tant'è che nella clausola n. 2 manca qualsiasi cenno al tenore di
vita sostenuto durante il matrimonio. Il primo giudice ha rilevato, in altri
termini, di non avere colto il proposito di garantire all'interessata, la quale
si era vista riconoscere in
liquidazione delle prestazioni previdenziali un versamento di fr. 70 854.– e un capitale di fr. 110 000.– investito nell'abitazione, un contributo che sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.– mensili (fr. 3400.– più fr. 682.–). Ciò risulta,
a suo parere, anche dalla clausola che prevede la riduzione di fr. 250.–
mensili (dall'importo base di fr. 3400.–) dopo il pensionamento della
moglie per tenere conto della suddivisione del “secondo pilastro”. Calcolato
così un contributo lordo di fr. 3413.– mensili indicizzati e tolta la differenza
tra la rendita AVS (fr. 1974.– mensili) e il quarto di rendita AI al momento
del divorzio (fr. 685.– mensili indicizzati), come pure l'importo di fr. 250.–
mensili in compensazione del “secondo pilastro”, il Pretore ha ottenuto un contributo
alimentare di fr. 1875.– mensili dal 1° aprile 2017 (sentenza impugnata, pag. 7
a 9).
3.
Litigiosa è nel caso
specifico l'entità del contributo alimentare dovuto a AP 1 dall'aprile del 2017
in applicazione della clausola n. 2 della convenzione sugli effetti del
divorzio. L'interessata non contesta la legittimità della procedura adottata (cfr.
I CCA, sentenza inc. 11.2018.73/74 del 18 luglio 2019, consid. 5b), conforme
per altro alle sue richieste, né la decisione del primo giudice di applicare per
analogia il criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e
rettifica (DTF 143 III 520), quantunque nella fattispecie si versi
nell'ipotesi di un'azione di accertamento secondo l'art. 88 CPC (memoriale,
pag. 6, punto 4). Essa non critica nemmeno il Pretore per avere respinto la
richiesta di AO 1 intesa a modificare la sentenza di divorzio dal giorno in cui
il debitore avrebbe raggiunto l'età della pensione. Si duole invece della
motivazione addotta al riguardo, rimproverando al Pretore di avere anticipato l'ammissibilità
di una siffatta procedura, sebbene il testo della convenzione preveda un contributo
alimentare “vita natural durante” ed escluda qualunque modifica.
Riguardo alla decisione di
accertamento, la convenuta lamenta che il Pretore abbia interpretato la nota
clausola convenzionale nel senso di considerare come “ultima rendita AI
percepita” quella riscossa al momento del divorzio invece di quella ricevuta
prima del pensionamento. Essa sostiene che al momento del divorzio la comune
intenzione era di garantirle “la miglior situazione finanziaria possibile”. Avessero
inteso fondarsi sull'ultima rendita AI percepita alla data del divorzio, le
parti avrebbero dovuto a mente sua precisare l'intesa, tanto più che l'ammontare
della rendita era noto e nulla indiziava la volontà di ridurre lei medesima al
minimo esistenziale. Il mancato intervento del Pretore a correzione del testo
della convenzione al momento dell'omologazione (art. 279 CPC) dimostra inoltre,
a suo avviso, che il giudice aveva inteso la volontà delle parti nel senso da
lei esposto. Per il resto, secondo l'appellante, il Pretore non poteva
considerare ininfluente la dichiarazione 22 marzo 2017 in cui AO 1 le chiedeva
informazioni sull'ammontare della rendita AI prima dell'erogazione della
rendita AVS. Il testo e lo scopo della convenzione essendo chiari, a parere
dell'appellante la sentenza del primo giudice va riformata nel senso che il
contributo alimentare fissato nella clausola n. 2 va accertato in fr. 3150.–
mensili (fr. 3400.– meno fr. 250.–) vita natural durante.
4.
Quanto alla
possibilità che, una volta raggiunta l'età della pensione, AO 1 possa avviare
una procedura di modifica per chiedere una riduzione del contributo alimentare,
l'appellante asserisce a torto che il primo giudice ne ha anticipato l'ammissibilità.
In realtà il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando unicamente
che se per l'attore “si giustificherà una riduzione del contributo stesso a
partire dal suo pensionamento, dovrà farlo a tempo debito, invocando l'intervenuta
durevole e rilevante modificazione della sua situazione economica” (sentenza
impugnata, pag. 6). E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili. Solo i dispositivi possono formare
oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato
(DTF 136 III 348 consid. 2.1 con riferimenti). L'unica eccezione – estranea
alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto
“nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte
del dispositivo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.70 del 23 marzo 2015,
consid. 5 con rinvio). In concreto nemmeno l'appellante chiede però di riformare
il dispositivo della sentenza impugnata sul tema della modifica. Al proposito
non soccorre dunque diffondersi.
5.
Riguardo al
controverso accertamento sul contributo alimentare a carico di AO 1 dall'aprile
del 2017 in applicazione della convenzione sugli effetti del divorzio, l'appellante
assevera che lo scopo delle parti, al momento del divorzio, era quello di
garantirle la migliore situazione finanziaria possibile. Se non che, in
proposito essa si limita a esporre la propria opinione, senza spiegare perché
il contrario accertamento del Pretore (sopra, consid. 2) sarebbe erroneo. Privo
di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, su tale punto l'appello si
rivela irricevibile per carenza di motivazione (cfr. DTF 138 III 375 consid.
4.3.1).
6.
Si conviene con l'appellante
che identificare nel caso precipuo l'“ultima rendita AI percepita” nella
rendita ricevuta al momento del divorzio e non in quella riscossa prima del
pensionamento può apparire discutibile. Sta di fatto che, dovendosi
interpretare una convenzione sulle conseguenze del divorzio, decisiva è la
presunta volontà dei coniugi così come questa è stata recepita dal giudice al
momento di omologare la convenzione (DTF 143 III 520 commentata da Aebi-Müller in: Die privatrechtliche
Rechtsprechung
des Bundesgerichts im Jahr 2017: ZBJV 2018 pag. 614; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2018.60 del 6
dicembre 2019, consid. 4). Alla stessa
stregua di quanto il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare in una
procedura di interpretazione giusta l'art. 334 CPC, solo il giudice che ha
omologato la convenzione è in grado di sapere come egli abbia inteso il comune
proposito dei coniugi al momento di emanare la decisione (DTF 143 III 525
consid. 6.4). L'autorità di ricorso non può scostarsi da simile interpretazione
autentica.
7.
Non si esclude che in
concreto le parti avessero contezza, al momento del divorzio, di un possibile
aumento futuro del grado d'invalidità e della rendita AI spettante a AP 1. Ciò non
influisce tuttavia su quanto ha compreso il giudice del divorzio al momento di
omologare la nota clausola convenzionale. Senza rilievo è poi la domanda d'informazione
presentata da AO 1 il 22 marzo 2017 (doc. C). Successiva alla sentenza di
divorzio, essa non poteva influire sulla presunta volontà delle parti così com'era
stata intesa dal Pretore allorché ha approvato, quasi nove anni prima, la
convenzione del 13 settembre 2007. Su questo punto l'appello cade dunque nel
vuoto.
8.
L'appellante
sostiene che il giudice del divorzio avrebbe dovuto modificare il testo della
convenzione in virtù dell'art. 279 CPC qualora avesse inteso la clausola n. 2
nel senso da lui illustrato. Non si capisce perché. E nemmeno è dato a divedere
perché il mancato intervento del giudice al momento del divorzio confermerebbe la
tesi dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che – come si è visto
(consid. 2) – il Pretore non ha mai percepito la volontà delle parti come
intesa a garantire alla convenuta un
contributo alimentare, il quale sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.–
mensili (l'importo base di fr. 3400.– e il quarto di rendita AI di fr. 682.–). Certo,
l'appellante fa valere che le parti non intendevano limitare le entrate di lei
“al suo minimo vitale esposto a titolo informativo nella convenzione di
divorzio”. La somma testé menzionata tuttavia non garantiva all'interessata il semplice
fabbisogno minimo, ma le assicurava anche un margine di circa fr. 600.– mensili.
Oltre a ciò, l'appellante trascura quanto lei medesima ha dichiarato in prima
sede, ovvero che il contributo pattuito (fr. 2800.– mensili fino al momento in
cui
AO 1 avesse assunto
il mantenimento dei figli e fr. 3400.– mensili dopo di allora), in
aggiunta al quarto di rendita AI allora riscosso, “le permetteva di beneficiare
dello stesso tenore di vita assunto durante il matrimonio” (risposta del 12
luglio 2017, punti 3 e 5). E quel tenore di vita costituiva, per principio, il
limite superiore del diritto al mantenimento cui essa potesse aspirare (RtiD I-2013
pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a
e 4b). Una volta ancora la doglianza denota quindi la sua inconsistenza.
9.
Da ultimo l'appellante postula l'addebito
degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo
di rifonderle fr. 7400.– a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata
autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela
senza oggetto.
10.
Se ne conclude che, sprovvisto
di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1,
che ha formulato osservazioni all'appello
con l'assistenza di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
11.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2400.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).