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Decisione

11.2018.58

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

24 settembre 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi riprendano la vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle

procedure cautelari in cause di divorzio o in procedimenti a tutela dell'unione

coniugale continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà

matrimoniale”) finché non siano state liquidate

tutte le conseguenze accessorie correlate allo scioglimento del matrimonio (RtiD

II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386

consid. 3.1).

L'art. 125

cpv. 1 CC si applica solo in via analogica, per sapere se si pos­sa esigere dal

coniuge che chiede contributi alimentari di ripren­dere

o di estendere un'attività lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in

esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 3b), eventualità

che tuttavia è stata scartata nel caso specifico (sopra, consid. 5). A

parte ciò, l'appellante dimentica che davanti al Pretore egli medesimo si era

dipartito da quel metodo di calcolo per giustificare l'offerta di un contributo

alimentare limitato a fr. 500.– mensili (osservazioni del 3 agosto 2017, pag.

6, ad 5.1). Sistema di calcolo che per di più, sulla scorta di redditi

coniugali di fr. 8415.– mensili, appare conforme alla prassi (RtiD I-2015 pag.

881 consid. 6 lett. b). Quanto all'asserito abuso di diritto, la censura si

esaurisce in una generica recriminazione.

10. Infine

l'appellante censura il riparto delle spese processuali e il calcolo delle

ripetibili. Per quel che è delle prime, il Pretore ha ritenuto il convenuto del

tutto soccombente per avere offerto un contributo (di fr. 500.– mensili) solo

nel memoriale conclusivo. Quanto alle ripetibili (di fr. 8000.–, comprese le

spese e l'IVA), il primo giudice ha considerato adeguato, per l'importanza

della lite e per il valore litigioso (fr. 1700.– mensili per 17 anni, ovvero fr.

346 800.–), il dispendio di tempo di 25 ore indicato dall'istante (sentenza

impugnata, pag. 8).

a) Riguardo

al riparto degli oneri processuali, il convenuto contesta di essere

soccombente, rilevando di avere offerto un contributo alimentare di fr. 500.–

Considerandi

mensili già nelle osservazioni del 3 agosto 2017 e non solo nell'allegato conclusivo.

Il che sarà anche vero, ma nulla muta. La circostanza di avere riconosciuto,

anche solo in parte, la pretesa dell'istante nelle osservazioni equivaleva infatti

ad acquiescenza e, come tale, a una parziale soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).

b) Relativamente

all'ammontare delle ripetibili, l'appellante reputa eccessivo il dispendio di

25.

ore riconosciuto alla patrocinatrice dell'istante per rapporto alla

complessità della lite che verteva sulla sola definizione del contributo

alimentare per la moglie. Inoltre egli rimprovera al Pretore di avere calcolato

erroneamente il valore litigioso tenendo conto di un contributo alimentare per la

durata di 17 anni, quantunque egli avesse prospettato l'imminente procedura di

divorzio.

Ora,

non si disconosce che, per costante giurisprudenza di

questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione

coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tem­po (retribuito

fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato

solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un

mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio

2018, consid. 12e). L'appellante non indica però, nemmeno per ordine di

grandezza, quale dispendio di tempo andrebbe riconosciuto alla patrocinatrice

dell'istante per assolvere un mandato come quello che le è stato affidato né a

quanto andrebbero ridotte le ripetibili per quest'ultima, limitandosi a

rivendicare un'indennità di fr. 3000.– in proprio favore. Priva di

sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la contestazione vede,

una volta di più, la sua sorte segnata.

11.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale (poco più di tre pagine,

compresi il frontespizio e la richiesta di giudizio).

12.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione

dell'unione coniugale essendo

equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in

sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).