11.2018.58
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
24 settembre 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.58
Lugano
24 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2017.547 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna,
promossa con istanza del 19 giugno 2017
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 4 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24
aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1
(1964) si sono sposati a __________ il 15 luglio 2006. Dal matrimonio non sono
nati figli. Il marito è alle dipendenze del __________. La moglie ha lavorato a
metà tempo fino al marzo del 2011 come addetta alle pulizie e come cameriera,
dedicandosi per l'altra metà tempo al governo della casa. Dal marzo del 2012 essa
è invalida per malattia al 77% e percepisce una rendita intera dell'Assicurazione
per l'invalidità, come pure una rendita dalla sua cassa pensione. I coniugi
vivono separati dal 1° ottobre 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 517 RFD, proprietà del marito) per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Dalla separazione fino
al marzo del 2017 il marito ha versato di sua iniziativa, d'intesa con la
moglie, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Cessati tali versamenti,
il 19 giugno 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già in
via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di
fr. 1700.– mensili dall'ottobre del 2016, oltre a un contributo di fr. 250.–
mensili dal giugno del 2017 al maggio del 2018 per le spese di avvocato o, subordinatamente,
il beneficio del gratuito patrocinio. Identiche conclusioni essa ha postulato
già inaudita parte, salvo limitare la richiesta di contributo alimentare a fr.
1225.– mensili.
C. Invitato a esprimersi
per scritto, AP 1 ha dichiarato il 3 agosto 2017 di aderire alla richiesta
di vita separata, mentre si è opposto alle rimanenti domande, pur dicendosi
disposto a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal giugno del
2017. Contestualmente egli ha sollecitato l'attribuzione in uso dell'abitazione
coniugale con il mobilio e le suppellettili. Mediante decreto “supercautelare” (sic)
del 4 agosto 2017 il Pretore ha
autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito
e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili dal 1° maggio 2017.
D. All'udienza del 29
settembre 2017, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno ribadito i loro
punti di vista e notificato prove. A una successiva udienza del 24 novembre
2017, indetta per l'interrogatorio delle parti, la moglie ha instato per un
aumento immediato del contributo alimentare fissato il 3 agosto precedente. Il
marito si è opposto alla richiesta. Con decreto cautelare del
1° dicembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a
versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili dal 1° maggio 2017.
E. L'istruttoria è
terminata il 23 febbraio 2018 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 29 marzo 2018 l'istante
ha postulato un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal maggio del 2017
e ripetibili di fr. 7000.– più spese. Nel suo allegato del 30 marzo 2018
il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con
sentenza del 24 aprile 2018, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'abitazione coniu-gale in uso al marito (con mobili e
suppellettili) e ha condannato il medesimo a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 1700.– mensili dal 1° maggio 2017. Le spese processuali
di fr. 2000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a versare
all'istante fr. 8000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 maggio 2018 per
ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 500.– mensili e l'addebito
delle spese processuali all'istante,
con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili di primo
grado. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2018 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare
perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.
2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio
2009, consid. 1.2). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice del convenuto il 25 aprile 2018. Introdotto il 4 maggio 2018, l'appello in esame è di
conseguenza ricevibile.
2. Alle osservazioni
all'appello AO 1 acclude copia di una decisione del 31 dicembre 2017 con cui l'Istituto
delle assicurazioni sociali, in accoglimento di una sua richiesta, le ha accordato una riduzione del premio 2018 (“ripam”) di fr. 121.20 (doc. P),
per altro senza effetti poiché trattandosi di una cifra inferiore a fr. 300.– annui il versamento della riduzione dei
premi decade (I CCA, sentenza inc. 11.2015.18 del 16 marzo 2015,
consid. 3a con riferimenti), e un
riassunto allestito dalla __________ ai fini fiscali delle spese mediche
sostenute dall'interessata nel 2017 (doc. Q). Non è dato a divedere, tuttavia, né
l'istante spiega, perché tale documentazione non potesse essere sottoposta al
Pretore già alla scadenza del termine fissato al 31 marzo 2018 per
presentare memoriali conclusivi. Non
rispettando le condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (DTF 142 III
415 consid. 2.2.2 in fine), i documenti in questione non sono quindi
proponibili.
3. Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 6190.–
mensili (fr. 5140.– dall'attività professionale, fr. 1050.– dalla locazione di
un appartamento a pianterreno sulla particella n. 517 di __________) per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili nel 2017 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, premio della cassa malati fr.
391.45, onere ipotecario fr. 760.–, costi accessori fr. 438.11, ammortamento
indiretto fr. 400.–, assicurazione dell'automobile e della moto fr. 141.14,
imposta di circolazione fr. 62.08, carburante fr. 150.–, manutenzioni fr.
100.–, posteggio fr. 177.30, onere fiscale fr. 130.–) e di fr. 3560.– mensili
dal 2018 in poi per la riduzione a fr. 355.50 mensili del premio della cassa
malati e a fr. 176.80 mensili delle spese di posteggio (pag. 3 seg. e pag. 7).
Quanto alla moglie, il
primo giudice ne ha determinato il reddito netto in fr. 2225.– mensili (fr.
1119.– dalla rendita AI, fr. 1106.–dalla rendita LPP), rinunciando ad
ascriverle un reddito ipotetico per la messa a frutto di una residua capacità lucrativa.
Relativamente al di lei fabbisogno minimo, il Pretore ha ripreso quello stabilito
nel decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1150.–, premio della cassa
malati fr. 518.–, franchigia e spese mediche non coperte dalla cassa malati fr.
84.–, assicurazione RC e della mobilia domestica fr. 9.–, assicurazione dell'automobile
fr. 52.–, imposta di circolazione fr. 31.–, onere fiscale fr. 325.–), aumentandolo
a fr. 3400.– mensili dal 2018 in seguito all'aumento a fr. 560.40 del premio
della cassa malati (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).
Ciò posto, il Pretore ha
calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1445.– mensili nel 2017 e
di fr. 1455.– mensili nel 2018, onde un contributo alimentare per la moglie di
fr. 1867.50 mensili nel 2017 e di fr. 1902.50 mensili nel 2018. Dato però
che l'istante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, il
Pretore ha limitato l'accoglimento dell'istanza a tale somma (sentenza impugnata,
pag. 7 seg.).
4. L'esistenza di un
accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce al coniuge
che desidera ottenere un'al-tra regolamentazione di adire il giudice delle
misure a tutela dell'unione coniugale, chiedendogli di statuire sull'assetto
litigioso. Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi
dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non si
siano verificati mutamenti rilevanti e duraturi. In tal caso il contributo
alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno
precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella
fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in
base ai quali le parti si erano intese subito dopo la separazione su un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Mancando qualsiasi dato, non rimane
che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i
contributi alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid.
6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in
definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non discutono.
5. L'appellante
contesta anzitutto le entrate della moglie, dolendosi che non sia stato
imputato a quest'ultima un reddito potenziale. Il Pretore ha rilevato che dal
1° marzo 2012 AO 1 è stata riconosciuta pienamente invalida nella parte di
attività “salariata” e nella misura del 53% in quella domestica. Onde un grado di
invalidità complessivo del 77%, confermato a più riprese (il 3 settembre 2013,
il 27 gennaio 2015 e il 9 maggio 2017), e una capacità residua del 23% limitata
all'ambito non lucrativo, tant'è che l'AI non ha previsto provvedimenti di
reinserimento professionale e che i coniugi non hanno dichiarato all'autorità
fiscale altri introiti della moglie salvo le rendite di invalidità (sentenza
impugnata, pag. 4 seg.).
L'appellante obietta che l'istante
conserva una capacità lucrativa residua e ha continuato a lavorare (“lavori di
pulizia, cameriera…”), altrimenti non si spiegherebbe come essa abbia finanziato
il proprio fabbisogno con le sole rendite e il contributo di fr. 500.– da
lui versato. Egli fa notare che il Pretore non ha negato tale potenzialità, ma
si è limitato a ritenerne inesigibile la messa a frutto, trascurando però che
la moglie è ancora relativamente giovane (52 anni al momento della separazione)
e che il matrimonio senza figli “non ha condizionato la sua vita”. Dovendosi
quindi, a parere dell'appellante, riconoscere una capacità lucrativa residua
del 23% in attività semplici come quelle esercitate dall'interessata
(cameriera, addetta alle pulizie, venditrice)
e remunerate in media fr.
25.– l'ora, egli chiede di aggiungere fr. 900.– mensili al reddito di lei,
fissandolo in complessivi fr. 3125.– mensili.
La richiesta non può essere
accolta. Da un lato perché davanti al Pretore il convenuto si è limitato a
prospettare la possibilità di una messa a frutto della capacità lavorativa residua
della moglie, ma non ha mai precisato in quale attività né – tanto meno – ha
mai quantificato l'eventuale reddito ipotetico che l'interessata potrebbe
conseguire, dimenticando che conclusioni d'indole pecuniaria vanno sempre
cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). E non potendosi
quantificare un guadagno potenziale per la prima volta in appello, su questo
punto l'appello si rivela già d'acchito irricevibile (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018 consid. 6a). D'altro lato perché l'appellante
si limita a esporre una volta ancora la sua opinione personale, ma non si
confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato – con
riferimento agli atti dell'AI e dell'autorità fiscale – che la capacità lucrativa
residua del 23% riguarda unicamente il lavoro domestico. Perché tale
accertamento sarebbe erroneo l'appellante non illustra. Privo di sufficiente
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello sfugge
di conseguenza a ulteriore disamina.
6. AP 1 chiede di ridurre
altresì a fr. 2885.– mensili il fabbisogno minimo della moglie, facendo valere
che grazie al sussidio di cassa malati il premio assicurativo si ridurrebbe a
fr. 443.– mensili, che la relativa franchigia (di fr. 25.– mensili) e la
partecipazione alle spese mediche (di fr. 59.– mensili) vanno tolte, che la
pigione di lei ammonta a fr. 1100.– mensili e che l'onere fiscale non supera
fr. 50.– mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente.
a) Relativamente
al premio della cassa malati per il 2017, il Pretore ha ripreso il dato dal
decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in cui figurava l'importo di fr. 518.–
mensili, precisando che non risultava alcun sussidio
(sentenza impugnata, pag. 2). Per il 2018, invece, egli ha constatato l'aumento
del premio a fr. 560.– mensili sulla scorta di un più recente conteggio del 9 dicembre
2017 (doc. N). L'appellante eccepisce che la moglie ha “sicuramente” diritto al
sussidio, l'abbia essa chiesto o no, sicché il relativo premio non supera fr.
443.– mensili. Come pervenga a tale importo, l'appellante non indica, limitandosi
a contrapporre all'accertamento del primo giudice, sorretto dai documenti di
causa, una sua previsione. Non motivato a sufficienza, anche al riguardo l'appello
si rivela improponibile. A parte ciò, l'appellante trascura che il premio per il 2017 già teneva conto di un sussidio effettivo
di fr. 36.10 mensili, come si evince dalla seconda pagina del conteggio
dell'8 aprile 2017 (doc. E1), mentre relativamente a quello del 2018
egli non spiega perché, nella situazione in cui versa, la moglie avrebbe
“sicuramente” diritto al sussidio, l'allegazione risultando del tutto
apodittica. Riguardo a AO 1, essa ha dichiarato di avere preparato la richiesta
di sussidio, ma di non averla ancora spedita (verbale del 24 novembre 2017,
pag. 3).
b) Per
quanto attiene alla franchigia della cassa malati e alla partecipazione alle
spese mediche, il Pretore ha ritenuto verosimili tali esborsi in virtù dei dati
relativi agli anni precedenti (decreto cautelare del 1° dicembre 2017, pag. 2,
cui rinvia la sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile argomentazione,
rilevando che spettava all'istante rendere verosimile la circostanza anche per gli
anni 2017 e 2018. Ora, trattandosi delle partecipazioni alle spese mediche, la
doglianza è nuova e già per tale motivo irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
All'allegazione della moglie che nell'istanza faceva valere sia i costi di
partecipazione di fr. 58.33 mensili sia l'assunzione della franchigia di fr. 25.–
mensili, il convenuto si è limitato a invocare espressamente lo stralcio della
franchigia, reputando il dato non acquisito per il 2017 (osservazioni del 3
agosto 2017, pag. 4, punto 4.2). Nulla egli ha eccepito in relazione alla spesa
per la partecipazione effettiva ai costi delle cure.
Per
quel che è della franchigia, poi, l'obiezione manca di consistenza. Per tacere
del fatto che l'esaurimento della franchigia risulta documentato anche nel 2017
(doc. E2, primo foglio), come rileva l'istante (osservazioni all'appello,
pag. 2), non si vede come tale fatto potesse essere reso verosimile per il 2018
già nel marzo di quell'anno (alla scadenza del temine per presentare i memoriali conclusivi: sopra, consid. 2).
Per il resto, l'appellante non revoca in dubbio che negli anni precedenti (dal
2014 al 2017) la franchigia sia stata sempre esaurita (plico doc. E2).
Ciò posto, la decisione del primo giudice di ritenere verosimile, a un sommario
esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale, il raggiungimento della franchigia di fr. 300.– anche per il
2018 resiste alla critica, tanto più in ragione dell'invalidità della moglie
(sul tema: RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b con richiami).
c) Assume
altresì l'appellante che la pigione dell'istante ammonta a fr. 1100.–
mensili, non a fr. 1150.– mensili come ha accertato il Pretore. Egli perde di
vista tuttavia che la differenza di fr. 50.– mensili si riconduce al costo
del posteggio, riportato sul retro del doc. F1. Perché tale costo,
documentato, non andrebbe riconosciuto non è dato a divedere, l'appellante non ponendo
in dubbio che la moglie beneficiasse dell'automobile anche durante la vita in
comune né che il bilancio familiare consenta di sostenere la spesa. Anche su
questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
d) L'appellante
contesta infine il carico fiscale della moglie, sostenendo che, alla luce del suo
reddito, esso non dovrebbe eccedere “indicativamente” fr. 50.– mensili. Invano
si cercherebbe però nell'appello un fondamento di tale valutazione, il
convenuto non illustrando in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore
in fr. 325.– andrebbero ridotte a fr. 50.– mensili. Si volesse anche transigere
al riguardo, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'istante può
contare infatti su un reddito netto di fr. 26 700.–
annui (sopra, consid. 3). Se a ciò si aggiunge il contributo alimentare di fr.
20 400.– annui, l'onere valutato dal
Pretore corrisponde a un reddito imponibile, al netto delle usuali deduzioni
fiscali, di circa fr. 40 000.– annui (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSo-stanza.php›).
In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
7. Per quanto attiene
alla propria situazione, l'appellante contesta anzitutto il suo reddito da attività
lucrativa che il Pretore ha calcolato tenendo conto delle indennità
straordinarie per interventi e delle gratifiche, importi che il convenuto
definisce non garantiti. In luogo di ciò egli chiede che gli sia conteggiato
solo lo stipendio di base, da lui riconosciuto in fr. 4843.– mensili. Al primo
giudice l'appellante rimprovera inoltre di non avere dedotto dal provento della
locazione (fr. 1050.– mensili) l'ammontare delle spese accessorie che rimangono
a suo carico (luce, spazzatura, giardino, radio e televisione), da lui
quantificate in fr. 150.– mensili, né un importo forfettario del 25% – come
applica l'autorità fiscale – per gli esborsi che ogni proprietario immobiliare assume
senza potersi rivalere sul conduttore (assicurazioni, abbonamenti, sgombero
della neve). A parere del convenuto il reddito netto dalla locazione ammonta
perciò a fr. 675.– mensili, onde un suo introito netto di fr. 5518.– mensili complessivi.
a) Quanto
al reddito da attività lucrativa, il Pretore ha accertato che AP 1 percepisce
un soldo variabile secondo gli interventi eseguiti, in media di fr. 125.–
mensili negli ultimi due anni (2016 e 2017). Riguardo alle gratifiche, anch'esse
variabili, il Pretore ha considerato, in difetto di ulteriori elementi, l'ultimo
dato relativo al 2017 (fr. 170.13 mensili). Cumulate queste due indennità allo
stipendio base (fr. 4843.50), egli ha calcolato un reddito da attività
lucrativa di fr. 5140.– mensili complessivi arrotondati
(sentenza impugnata, pag. 4). Nella misura in cui fa valere che la parte
variabile del proprio reddito non può essere considerata perché non garantita, l'appellante
si vale di un argomento nuovo, e come tale inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
A parte ciò, nelle sue osservazioni del 3 agosto 2017 (pag. 5) egli aveva riconosciuto
che i “picchetti” (la media del soldo: doc. 3) si aggiungono allo stipendio di
base. Egli dimentica altresì di essersi limitato a porre in dubbio nella sua
duplica, all'udienza del 29 settembre 2017, l'imputabilità del soldo poiché
destinato a coprire le “spese vive” degli interventi (verbale di quel giorno,
pag. 3 ad 4.5), tesi che il Pretore ha respinto e che l'appellante più non
ripropone. Al riguardo non giova dunque diffondersi.
b) La
seconda obiezione cade manifestamente nel vuoto. A prescindere, una volta di
più, dalla dubbia proponibilità degli argomenti addotti per la prima volta in questa
sede, il convenuto disconosce – come fa notare l'istante (osservazioni all'appello,
pag. 2, punto 5) – che per i “costi
accessori” il Pretore ha riconosciuto al marito un importo finanche maggiore
(fr. 438.11 mensili) di quello invocato
in primo grado (fr. 300.– mensili: osservazioni del 3 agosto 2017, pag.
5 in basso; verbale del 29 settembre 2017, pag. 3 ad 4.6) e da lui riproposto,
per altro, a pag. 6 del memoriale. AP 1 non ha dunque motivo di dolersi della
decisione del Pretore, per tacere del fatto che la quantificazione delle spese
accessorie “non dedotte” si basa su una mera stima personale, sprovvista di
elementi a sostegno.
8. Relativamente al
proprio fabbisogno minimo, l'appellante propone di portarlo a fr. 4240.–
mensili, chiedendo di aumentare il suo minimo esistenziale del diritto
esecutivo da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili e il carico tributario da fr. 130.–
a fr. 600.– mensili.
a) Per
quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore ha accertato sulla scorta delle
dichiarazioni del convenuto medesimo (verbale del 24 novembre 2017, pag. 4) che
il marito vive con un'amica nella casa di __________ e che costei partecipa
alle spese, seppure non al costo dell'alloggio. Ciò posto, egli ha riconosciuto
al convenuto, come minimo esistenziale, la metà dell'importo di base per coppia
(sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante nega la convivenza. A suo parere, il
fatto di ave-re ammesso una “vita comune” non significa ancora ch'egli conviva,
tant'è che la sua compagna neppure risulta domiciliata presso di lui.
L'argomentazione non può trovare ascolto. Invano l'appellante cerca di
equivocare sui termini usati durante il suo interrogatorio. Da quel verbale si
evince chiaramente che nella casa di __________ egli abita con un'amica. E che
quest'ultima si consideri convivente risulta da un precetto esecutivo che l'Ufficio
di esecuzione di Lugano ha intimato al convenuto su richiesta della moglie il
12 febbraio 2018 e che M__________ C__________ ha preso in consegna,
qualificandosi appunto come tale (doc. O, retro). In condizioni del genere poco
importa come sia regolata internamente la coabitazione, come ininfluente appare
l'eventualità che la compagna sia domiciliata altrove. A un sommario esame il
fatto di considerare che AP 1 viva in comunione domestica con una terza persona
e di riconoscergli la metà dell'importo di base per coppia non è censurabile
(cfr. DTF 144 III 506 consid. 6.6 con riferimenti).
b) Circa
il carico tributario, l'appellante assevera che dipartendosi dal contributo
alimentare di fr. 500.– mensili offerto alla moglie e tenendo conto delle “imposizioni
precedenti” (doc. 13), egli sopporta un onere fiscale di fr. 600.– mensili. Il
convenuto rileva inoltre che l'importo stimato dal Pretore si discosta da
quello che il Pretore medesimo ha accertato in fr. 325.– mensili nel
decreto cautelare del 1° dicembre 2017. Di nuovo, tuttavia, AP 1 non spiega
perché il calcolo del primo giudice sarebbe erroneo o, per lo meno,
inattendibile né come egli giunga alla cifra di fr. 600.– mensili, limitandosi
a formulare una sua personale previsione.
Sia
come sia, la cifra invocata si riferisce agli acconti fiscali chiesti ai
coniugi per l'anno 2016 (doc. 13) e non sembra tenere conto delle deduzioni per
obblighi alimentari di un coniuge verso l'altro. Del resto, nel decreto
cautelare del 1° dicembre 2017 il Pretore non aveva stimato un onere fiscale di
fr. 325.– mensili, come afferma il convenuto, tale cifra riferendosi alla
posizione della moglie, mentre riguardo alla situazione di lui il Pretore si
era limitato a riconoscere il fabbisogno esposto “poiché comunque la situazione
famigliare permette di coprire entrambi i fabbisogni” (loc. cit., pag. 2).
Ad ogni buon conto, tenendo conto di entrate complessive per fr. 74 280.– annui (sopra, consid. 3 e consid. 7) e
delle usuali deduzioni fiscali per il solo convenuto di circa fr. 30 000.– (dichiarazione d'imposta 2015, pag. 4:
doc. 6), come pure della detrazione per il contributo alimentare di fr. 20 400.–, il carico d'imposta non può presumersi
superiore a fr. 130.– mensili (‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.
php›). Anche al riguardo l'appello risulta così
destituito di fondamento.
9. L'appellante
contesta inoltre l'applicazione al caso in esame del metodo di calcolo ancorato
al riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, che a suo parere
non si giustifica perché il matrimonio è destinato “senz'ombra di dubbio” allo
scioglimento. Dimostrerebbe ciò il fatto che le parti avevano già stipulato una
convenzione sugli effetti del divorzio a valere sin dalla separazione, accordo
che la moglie si è rifiutata di sottoscrivere per mero interesse finanziario, abusando
del sistema legislativo che – salvo accordo di entrambi i coniugi – impone un
periodo di separazione di due anni prima di poter chiedere il divorzio. La
doglianza è destinata all'insuccesso. Quand'anche non ci si possa più attendere – come nel caso specifico – che
Fatti
i coniugi riprendano la vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle
procedure cautelari in cause di divorzio o in procedimenti a tutela dell'unione
coniugale continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà
matrimoniale”) finché non siano state liquidate
tutte le conseguenze accessorie correlate allo scioglimento del matrimonio (RtiD
II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386
consid. 3.1).
L'art. 125
cpv. 1 CC si applica solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal
coniuge che chiede contributi alimentari di riprendere
o di estendere un'attività lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in
esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 3b), eventualità
che tuttavia è stata scartata nel caso specifico (sopra, consid. 5). A
parte ciò, l'appellante dimentica che davanti al Pretore egli medesimo si era
dipartito da quel metodo di calcolo per giustificare l'offerta di un contributo
alimentare limitato a fr. 500.– mensili (osservazioni del 3 agosto 2017, pag.
6, ad 5.1). Sistema di calcolo che per di più, sulla scorta di redditi
coniugali di fr. 8415.– mensili, appare conforme alla prassi (RtiD I-2015 pag.
881 consid. 6 lett. b). Quanto all'asserito abuso di diritto, la censura si
esaurisce in una generica recriminazione.
10. Infine
l'appellante censura il riparto delle spese processuali e il calcolo delle
ripetibili. Per quel che è delle prime, il Pretore ha ritenuto il convenuto del
tutto soccombente per avere offerto un contributo (di fr. 500.– mensili) solo
nel memoriale conclusivo. Quanto alle ripetibili (di fr. 8000.–, comprese le
spese e l'IVA), il primo giudice ha considerato adeguato, per l'importanza
della lite e per il valore litigioso (fr. 1700.– mensili per 17 anni, ovvero fr.
346 800.–), il dispendio di tempo di 25 ore indicato dall'istante (sentenza
impugnata, pag. 8).
a) Riguardo
al riparto degli oneri processuali, il convenuto contesta di essere
soccombente, rilevando di avere offerto un contributo alimentare di fr. 500.–
Considerandi
mensili già nelle osservazioni del 3 agosto 2017 e non solo nell'allegato conclusivo.
Il che sarà anche vero, ma nulla muta. La circostanza di avere riconosciuto,
anche solo in parte, la pretesa dell'istante nelle osservazioni equivaleva infatti
ad acquiescenza e, come tale, a una parziale soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).
b) Relativamente
all'ammontare delle ripetibili, l'appellante reputa eccessivo il dispendio di
25.
ore riconosciuto alla patrocinatrice dell'istante per rapporto alla
complessità della lite che verteva sulla sola definizione del contributo
alimentare per la moglie. Inoltre egli rimprovera al Pretore di avere calcolato
erroneamente il valore litigioso tenendo conto di un contributo alimentare per la
durata di 17 anni, quantunque egli avesse prospettato l'imminente procedura di
divorzio.
Ora,
non si disconosce che, per costante giurisprudenza di
questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito
fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato
solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un
mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio
2018, consid. 12e). L'appellante non indica però, nemmeno per ordine di
grandezza, quale dispendio di tempo andrebbe riconosciuto alla patrocinatrice
dell'istante per assolvere un mandato come quello che le è stato affidato né a
quanto andrebbero ridotte le ripetibili per quest'ultima, limitandosi a
rivendicare un'indennità di fr. 3000.– in proprio favore. Priva di
sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la contestazione vede,
una volta di più, la sua sorte segnata.
11.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale (poco più di tre pagine,
compresi il frontespizio e la richiesta di giudizio).
12.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione
dell'unione coniugale essendo
equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in
sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).