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Decisione

11.2018.59

Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione dei rapporti patrimoniali, riparto della previdenza professionale e contributo alimentare per moglie e figli divenuti maggiorenni

6 luglio 2020Italiano88 min

in formazione. Programmatore informatico, il marito è alle dipendenze della __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.59

Lugano

6 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2013.150 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 maggio 2013 da

AO

1

(già

patrocinato dall'avv. dott. )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

dell'8 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 28 marzo 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1968) e AP 1

(1968) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1996. Dal matrimonio sono nati

M__________ (il 18 settembre 1997) e A__________ (il 2 settembre 1999), tuttora

in formazione. Programmatore informatico, il marito è alle dipendenze della __________

SA di __________ ed è socio (come la moglie) e gerente della __________ Sagl,

attiva nel ramo della fornitura di servizi informatici. AP 1, contabile, lavora

per __________ di __________ e per la A__________ SA di __________, di cui è

amministratrice. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2011, quando il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particelle n. 458 e 459 RFD di __________,

sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno)

per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.

B. In esito a una procedura

a tutela dell'unione coniugale introdotta il 28 giugno 2012 da AO 1, con

sentenza del 16 luglio 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione

coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli a quest'ultima, ha regolato

il diritto di visita del padre (dopo una sospensione fino al 30 novembre 2013),

ha confermato una curatela educativa in favore di M__________ e A__________ e

ha ordinato ai genitori di seguire una terapia psicologica (inc. SO.2012.2804).

C. Nel frattempo, il 16

maggio 2013, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo giudice,

proponendo l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita)

e offrendo un contributo alimentare di fr. 1737.50 mensili per ogni figlio (assegni

familiari compresi) fino alla maggiore età. In liquidazione del regime dei beni

egli ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione

coniugale mediante vendita ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo

netto (con obbligo per la moglie di assumere nel frattempo le spese per l'uso

dei fondi). Inoltre egli ha rivendicato l'assegnazione della particella n. 1135

RFD di __________, sezione di __________ (di cui era comproprietario in ragione

di un mezzo con R__________, W__________ e Y__________), di alcune palette di

argento, di penne __________ e di un'automobi­le a lui intestata, come pure la

divisione a metà di conti bancari “che non derivano da beni propri” e di

“gioielli con pietre prezio­se su oro bianco, compresa la collana con teste d'elefan­te”,

oltre alla cessione delle quote della moglie (50%) nella __________ Sagl (ed

estinzione del debito fiscale societario con il ricavo dalla vendita degli

immobili a __________). Egli ha proposto altresì di attribuire alla moglie i

mobili dell'abitazione coniugale (previo indennizzo della metà del loro valore),

tutti gli altri gioielli, le di lui quo­te (60%) nella __________ Sagl (con

regolamentazione del debito fiscale societario secondo gli stessi criteri proposti

per la __________ Sagl) e una P__________ “__________” intestata a quest'ultima

società. L'attore ha postulato infine la divisione a metà delle prestazioni d'uscita

accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di

previdenza professionale.

D. All'udienza del 30

settembre 2013, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti si sono

intese sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei figli alla

madre, sulla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali e sullo

scioglimento della com-proprietà relativa all'abitazione coniugale mediante

vendita a terzi, affidata a un mediatore, al prezzo base di fr. 2 600 000.–

(al netto di una commissione massima del 3%). Contestualmente esse hanno

raggiunto un accordo cautelare che modificava l'assetto stabilito a protezione

dell'unione coniugale, nel senso che le relazioni personali tra padre e figli sarebbero

state sospese “fino a nuo­ve risultanze” e AO 1 avrebbe versato fr. 1085.–

mensili per ogni figlio (assegni familiari

non compresi), oltre a fr. 4200.– mensili per la moglie, la quale avrebbe

cessato immediatamente la propria attività per la __________ Sagl. In coda all'udienza

la causa è stata sospesa fino al 31 marzo 2014. Nel frattempo, il 17 gennaio

2014 AO 1 è diventato padre di R__________, avuto da M__________ M__________

(1985).

E. Riattivata la

procedura e decadute infruttuose le trattative per una soluzione amichevole

della lite, l'attore, che si è visto negare il beneficio del gratuito

patrocinio, ha postulato il 14 maggio e il 17 ottobre 2014 la revoca del

contributo cautelare per la moglie dal 1° gennaio 2014 (inc. CA.2014.403). Intanto

il 26 settembre 2014 AP 1 ha chiesto che fosse ordinato alla Banca __________

o, in subordine, alla __________ Sagl di trattenere dai pagamenti destinati a

quest'ultima o, in subordine, a AO 1 la somma di fr. 6820.– mensili riversando­la

a lei (inc. CA.2014.372). All'udienza del 1° dicembre 2014, indetta per la

discussione sulle istanze cautelari, le parti hanno raggiunto un accordo in

base al quale il contributo alimentare per la moglie è stato ridotto a fr.

1185.– mensili dal maggio del 2014 e AP 1 ha ritirato l'istanza di trattenuta

salariale. Entrambe le procedure cautelari sono state così tolte dai ruoli.

F. Sollecitato dal

Pretore aggiunto, il 27 febbraio 2015 AO 1 ha presentato la petizione motivata,

postulando svariate misure cautelari, fra cui la riduzione del contributo

alimentare per la moglie a fr. 216.– mensili dal gennaio del 2015, il deposito in

Pretura di determinati gioielli e altri beni in possesso della medesima, la

confezione di un inventario dei mobili e delle suppellettili dell'alloggio

coniugale, come pure l'autorizzazione a ritirare da tale alloggio un trenino elettrico. Egli ha chiesto inoltre una perizia

sul valore delle particelle n. 458 e 459 di __________ (inc. CA.2015.84).

Nel merito l'attore ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il

suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha

offer­to un contributo alimentare di fr. 1085.– mensili (più gli assegni

familiari) per ciascun figlio fino alla maggiore età, oltre a un contributo di

fr. 185.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2017 e ha

sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale me-diante

vendita a trattative private o ai pubblici incanti per un prezzo di base

stabilito da un perito, con riparto a metà del rica­vo netto e assunzione degli

oneri correnti da parte della moglie fino ad avvenuto trapasso della proprietà.

In liquidazione del regime dei beni AO 1 ha rivendicato il citato trenino

elettrico, le penne __________, le palette in argento, la metà del mobilio e

delle suppellettili nell'abitazione coniugale, come pure la divisione di

determinati gioielli (o del loro controvalore), la cessio­ne delle quote

societarie della moglie nella __________ Sagl dietro indennizzo di fr. 10 000.– (e assunzione di un debito di lei nei

confronti della società, indicato poi in fr. 52 749.25)

e un credito di fr. 80 000.– “a titolo di

appor­to”, così come un rimborso (precisato successivamente in fr. 72 182.80) per quanto la moglie aveva prelevato da

un conto bancario __________ a lui intestato.

G. Al contraddittorio del 31 marzo 2015 sulle più

recenti richieste cautelari del

marito (compresa un'istanza di esecuzione per la vendita dell'abitazione

coniugale del 22 gennaio 2015: inc. SO.2015.335) le parti si sono intese nel senso che AP 1 avrebbe depositato determinati

gioielli in un istituto bancario diverso dalla Banca __________, avrebbe

redatto un inventario del mobilio e delle suppellettili nell'abitazione

coniugale, avrebbe autorizzato il marito a ritirare il trenino elettrico e avrebbe

conferito a terzi il mandato per la vendita dell'abitazione coniugale al prez­zo

di almeno fr. 2 600 000.– (al netto di una commissione massi­ma del 3%). Ciò posto,

il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche le procedure SO.2015.335 e

CA.2015.84.

H. Nella sua risposta del

26 giugno 2015 la moglie ha postulato l'affidamento di M__________ e A__________

con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita

paterno), oltre a un contributo alimentare di fr. 1595.– mensili indicizzati per

ciascun figlio (assegni familiari compresi) fino al termine della formazione professionale

(con obbligo per il padre di assumere la metà delle spe­se mediche non coperte e

di altre spese straordinarie dei figli) e a un contributo alimentare di fr.

7500.– mensili indicizzati per sé. In liquidazione del regime dei beni essa ha

proposto che i coniugi rimanessero proprietari delle rispettive quote nella __________

Sagl, che la sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale e i gioielli fossero

considerati beni propri di lei e che a tale massa fosse attribuito un credito

nei confronti degli acquisti del marito per il finanziamento dell'immobile (fr.

200 288.90) e la vendita di una F__________

di lei (fr. 77 000.–). La convenuta

ha preteso altresì che i beni propri del marito rimborsassero gli acquisti di

lui per avere finanziato varie collezioni (trenini, cazzuole d'argento, penne __________)

e ammortato un mutuo ipotecario sulla comproprietà di __________, come pure estinto

taluni debiti (“P__________”, “F__________”), non senza indennizzare “il valore

delle polizze P__________ dei figli riscattate dal marito”. Essa ha chiesto infine

di reintegrare negli acquisti di AO 1 il valore di riscatto di un'ulteriore

polizza P__________ a lui intestata e di accertare che il marito le deve fr. 5250.–

per l'anticipo di ammortamenti, fr. 23 765.–

per alimenti non pagati e fr. 179 077.37

più fr. 28 547.75 per il rimbor­so di prestiti.

In merito all'abitazione coniugale l'interessata ha rivendicato l'attribuzione

dei fondi, compensando il conguaglio a suo carico con la di lei spettanza nella

liquidazione del regime dei beni. Invitata a quantificare le sue pretese, il 10

luglio 2015 AP 1 ha precisato in fr. 283 038.90

il rimborso in favore dei suoi beni propri, in fr. 330 190.43 la sua spettanza dalla divisione degli acquisti e in fr.

242 371.22 il saldo in liquidazione dei reciproci

rapporti di dare e avere.

I. AO 1 ha postulato il

2 ottobre 2015 la soppressione del contributo cautelare per la convenuta e l'11

ottobre 2015 ha replicato nel merito, contestando le richieste della moglie in liquidazione del regime matrimoniale. AP 1 ha

duplicato il 3 di­cembre 2015, ribadendo le proprie conclusioni. Alle

prime arringhe del 15 febbraio 2016 l'attore ha reiterato il suo punto di vista,

salvo postulare la riduzione a fr. 800.– mensili del contributo alimentare per

la figlia A__________ e la soppressione di quello per M__________, così come di

quello per la moglie sin dal 2 settembre 2015. La convenuta ha ribadito la

propria posizione, non senza aderire alla proposta dell'autorità parentale

congiunta e rinunciare al contributo alimentare in proprio favore dal marzo del

2016. Per

il resto le parti hanno

notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 febbraio 2015. Il 22

marzo 2016 AO 1 ha avuto da M__________ M__________ il secondogenito, Al__________.

L. L'11 aprile 2016 l'attore

ha ricusato il Pretore aggiunto. L'istanza di ricusazione è stata respinta dal

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, il 5 agosto 2016 (inc. SO.2016.1759).

Questa Camera ha poi stralciato dal ruolo per desistenza, il 24 novembre

2016, un reclamo presentato da AO 1 contro tale decisione (inc. 11.2016.115).

M. L'istruttoria, nell'ambito

della quale è stata assunta una perizia sul valore dei gioielli, è terminata il

18 gennaio 2018. Il 14 febbraio 2018 M__________ e A__________, entrambi

maggiorenni, hanno ratificato l'operato della madre quanto alla richiesta di

contributi alimentari in loro favore. Alle arringhe finali del 5 marzo 2018 il

marito ha rivendicato dalla moglie anche la metà del valore locativo

fiscalmente imposto dell'abitazione coniugale fintanto che essa avesse

continuato a occuparla, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 197 742.81 in liquidazione del regime dei beni, la

consegna di metà del mobilio relativo all'abitazione coniugale e la

compensazione delle reciproche pretese previdenziali. La moglie ha ribadito la

propria posizione, avanzando pretese alimentari per ogni figlio di fr. 1595.–

mensili dal dicembre del 2013 e di fr. 1465.– mensili dal gennaio del 2014, adeguate

a fr. 1771.– mensili dall'ottobre del 2015 per M__________ e a fr. 1902.30

mensili dall'ottobre del 2017 per A__________ (assegni familiari inclusi). Essa

ha precisato inoltre il contributo alimentare per sé in fr. 6093.75 mensili dall'ottobre

del 2013, in fr. 4980.– mensili nel 2014, in fr. 7500.– mensili nel 2015, in

fr. 2341.10 mensili nel 2016, in fr. 4114.40 mensili dal gennaio al giugno

del 2017 e in fr. 2220.25 mensili dopo di allora. Per il resto AP 1 ha

quantificato in fr. 927 375.81 il proprio credito

in liquidazione dei rapporti patrimoniali.

N. Statuendo con

sentenza del 28 marzo 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha

riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita

dall'altro durante il matrimonio (valuta 16 maggio 2013) presso il rispettivo

istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della

sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo

scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 458 e 459 RFD di __________,

sezione di __________, come segue:__________– vendita al

più presto ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con base d'asta di

fr. 2 600 000.–;

in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto con base d'asta inferiore

concordata fra le parti o, in caso di disaccordo, al valore dei debiti gravanti

gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP

ecc.);

incanti organizzati e diretti da un notaio incaricato dalle parti o, in caso

di disaccordo, dalla Pretura;

– ricavato

netto della realizzazione (dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario

del notaio, l'eventuale tassa sugli utili immobiliari, le eventuali provvigioni

e il rimborso della LPP) spettante ai comproprietari in ragione di metà

ciascuno.

In liquidazione del regime

dei beni il Pretore aggiunto ha stabilito altresì che ogni coniuge rimane

proprietario dei beni in suo possesso, come pure delle rispettive quote nella __________

Sagl, e comproprietario in ragione di un mezzo dei mobili e delle suppellettili

domestiche, che la moglie deve restituire al marito – ove ne sia ancora in

possesso – la collezione dei trenini e che il marito è condannato da parte sua a versarle un conguaglio di fr. 16 605.15. Per il resto egli ha respinto ogni richiesta di

contributo alimenta­re, tanto per la moglie quanto per i figli. Le spese

processuali di fr. 28 000.– (compresi

costi peritali di fr. 2300.– e indennità testimoniali di fr. 880.–) sono state

poste per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del

marito, cui la convenuta è stata tenuta a rifondere fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

O. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018

per ottenere che, in riforma della sentenza impugnata, la previdenza

professionale dei coniugi sia divisa a metà con valuta al 1° gennaio 2017 e che

le siano attribuite le particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________,

al valore di fr. 2 600 000.–, dedotte ipoteche e prelievi del “secondo

pilastro”. In liquidazione dei rapporti patrimoniali essa chiede inoltre di

accertare che la comproprietà dei coniugi non si estende alle suppellettili

domestiche e si limita al mobilio acquistato prima del 16 maggio 2013 (data

della litispendenza), come pure di condannare il marito a corrisponderle le

somme di fr. 200 288.90 a titolo di “rimborso

della massa dei (beni) propri”, di fr. 445 790.90

in “liquidazione del regime matrimoniale” e di fr. 250 992.35 a saldo degli ulteriori rapporti di dare e avere. Oltre a

ciò essa postula, previa audizione dei figli, contributi alimentari compresi

tra fr. 2220.25 e fr. 7500.– mensili indicizzati per sé, di fr. 1771.– mensili per

M__________ e di fr. 1902.30 mensili per A__________ (senza cenno ad assegni

familiari), più la metà delle spese straordinarie per i figli e la rifusione di

fr. 20 000.– per ripetibili di primo grado.

Subordinatamente essa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e il

rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue

osservazioni del 28 settembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. In una

replica spontanea del 12 ottobre 2018 e in una duplica spontanea del 23 ottobre

2018 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

P. L'11 febbraio 2019 AO

1 ha sposato M__________ M__________.

L'8 maggio 2020 il

giudice delegato di questa Camera ha sentito i figli M__________ e A__________.

Le parti si sono espresse sull'esito dell'audizione in osservazioni del 29

maggio 2020. Con “osservazioni spontanee” del 5 e del 10 giugno 2020 esse hanno

preso posizione sulle vicendevoli considerazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese

formulate dalle parti alle arringhe finali davan­ti al Pretore aggiunto

(scioglimento della comproprietà, liquida-zione del regime dei beni, conguaglio

della previdenza professionale, contributi di mantenimento). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore di AP 1 il 29 marzo 2018 (tracciamento del­l'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è

tuttavia rimasto sospeso fino all'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a

CPC. Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

All'appello AP 1

acclude un conteggio 4 aprile 2018 dell'Ufficio esazione e condoni che la

diffida a pagare entro 30 giorni gli scoperti erariali relativi alla ditta

S__________ in liquidazione (doc. C di appello), uno scambio di messaggi di

posta elettronica intercorso tra A__________ e il padre dal 7 novembre 2017 al

29.

aprile 2018 (doc. D di appello) e un attestato 2 maggio 2018 dell'Istituto __________

che certifica la frequenza da parte del figlio M__________ del quinto anno di

liceo scientifico (doc. E di appello). Nella misura in cui sono successivi

alla chiusura dell'istruttoria, tali documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1

CPC). AO 1 allega a sua volta un plico di documenti alle proprie osservazioni,

alla duplica spontanea e alle prese di posizione sull'audizione dei figli

davanti a questa Camera. Parte dei documenti si trova già agli atti, di modo

che la relativa produzione è superflua. Quanto ai documenti antecedenti la

chiusura dell'istruttoria, l'interessato non spiega quali motivi gli avrebbero

impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si

poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non ricevibili (DTF 143 III 42

consid. 4.1, 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).

3.

In tutte le questioni di

carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore

affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhalts­prozess

von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in

proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente

(DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità

parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età dei

figli, sempre che i figli maggiorenni approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81

consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto hanno fatto nel caso specifico M__________

e A__________, divenuti maggiorenni il 18 settembre 2015 e il 2 settembre 2017,

quando hanno avallato il 14 febbraio 2018 l'operato della madre.

4.

Litigiosi rimangono, in questa

sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sugli immobili

a __________, la liquidazione dei rapporti patrimoniali, il riparto degli averi

previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli. Sul principio

del divorzio invece la sentenza del Pretore aggiunto è passata in giudicato e

ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una

comproprie­tà, così come la regolamentazione degli altri rapporti patrimoniali

tra i coniugi e le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita

in materia di cassa pensione vanno esaminate

prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004

pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per

procedere diversamente.

I. Sullo scioglimento

della comproprietà relativa all'abitazione coniugale

5.

Riepilogati i

criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, il Pretore aggiunto

ha ricordato che qualora i comproprietari non si accordino il giudice può

ordinare la divisione del bene in natura, la licitazione fra i comproprietari, la

vendita ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC) o l'attribuzione del bene per

intero, dietro indennizzo, al coniuge che dimostra un interesse preponderante (art.

205.

cpv. 2 CC). Egli ha rilevato che, non avendo le parti motivato le loro

richieste, non era possibile valutare quale delle due potesse vantare un

interesse preponderante. Secondo il Pretore aggiunto la questione può tuttavia

rimanere irrisolta, poiché sia all'udienza

di conciliazione del 30 settembre 2013 sia all'udien­za del 31 marzo

2015.

per il contraddittorio cautelare i coniugi hanno concordato una vendita

delle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, al

prezzo di fr. 2 600 000.– (al netto della commissione). E siccome AP 1 non ha spiegato

nelle arringhe finali perché si distanziasse da quell'accordo, il Pretore

aggiunto ha ordinato la vendita dei due fondi ai pubblici incanti con base d'asta

a fr. 2 600 000.–

(conformemente alla stima dell'ing. R__________, al quale si erano rivolti i

coniugi). La convenuta avrebbe dovuto assumere in ogni caso le spese cor-renti

(compreso l'onere ipotecario) finché fosse rimasta nell'abitazione familiare (sentenza

impugnata, pag. 9 consid. aa).

6.

Secondo l'appellante

la sentenza impugnata non dispone che cosa accade nel caso in cui la vendita

all'asta andasse deserta né prevede la nomina di un notaio, lasciando l'incombenza

alle parti. A parte ciò – essa sostiene – la sentenza lede gli interessi dei

coniugi, i quali hanno tentato senza esito di vendere i fondi in questione per

fr. 2 600 000.–.

Fissare ora una base d'asta che non potrà essere raggiunta equivale pertanto ad

accomodarsi di un'alienazione “al prezzo di copertura dei debiti, con grave dan­no

economico” per entrambi. L'appellante afferma di non capire come sia possibile

ordinare una vendita agli incanti, riservando poi un accordo delle parti per

determinare la base d'asta. Postula quindi l'attribuzione a sé dei fondi dietro

conguaglio al marito calcolato sul valore complessivo di fr. 2 600 000.–,

soluzione che non pregiudicherebbe l'attore, visto l'invecchiamento dell'immobile

e la contrazione del mercato immobiliare. La convenuta lamenta poi un

formalismo eccessivo nella misura in cui il Pretore aggiunto le rimprovera un'insufficiente

motivazione della richiesta, dagli atti evincendosi chiaramen­te il suo interesse

preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale in cui essa risiede dal

2011.

con i figli, facendosi carico degli oneri correnti.

a) Per

quel che è della prima obiezione, la convenuta perde di vista che la

regolamentazione disposta dal Pretore aggiunto prevede, comunque sia, un

secondo turno d'asta con aggiudicazione dei fondi – in caso di disaccordo dei

coniugi sulla nuova base d'asta – “al valore dei debiti gravanti gli immobi­li”.

Simile disciplina potrà anche apparire discutibile, ma al riguardo l'appello si

esaurisce in una recriminazione. Quanto alla mancata designazione di un notaio

incaricato di procedere agli incanti, l'appellante non spiega perché la

regolamentazione del primo giudice che ha lasciato il compito alle parti (riservando

la designazione da parte del giudice in caso di disaccordo) sarebbe censurabile.

A parte ciò, quand'anche una nomina del notaio già nella sentenza impugnata sarebbe

apparsa preferibile, giacché eviterebbe alle parti di tornare dal giudice in

caso di mancata intesa, l'appellante non avan­za alcuna richiesta in tal senso,

neppure in via subordinata. Non tocca pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio.

b) Altrettanto

vale per l'interrogativo sollevato dalla convenuta circa la possibilità di

ordinare una vendita agli incanti, demandando la base d'asta a un accordo fra le

parti. Anche a tale proposito la regolamentazione del Pretore aggiunto appare

opinabile. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appello si esaurisce in una mera

doglianza, per tacere del fatto che la sentenza impugnata disciplina

correttamente, in caso di mancato accordo, il modo in cui deve avvenire l'aggiudicazione

al secondo turno d'asta e che la convenuta non critica la regolamentazione prevista

per tale eventualità.

c) Che

il piede d'asta fissato dal primo giudice in fr. 2

600.

000.– sia poi difficilmente

raggiungibile e possa quindi condurre a una vendita finanziariamente

svantaggiosa per le parti non si può escludere. L'interessata non indica minimamente

tuttavia a quanto andrebbe ricondotta tale base, che il Pretore aggiunto ha

stabilito sulla scorta di una valutazione affidata dai coniugi nell'agosto del

2012.

all'ing. R__________ (doc. M e AAA). Per di più, la possibilità che una

vendita agli incanti possa riusci­re finanziariamente sfavorevole ancora non

basta per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, ovvero

l'attribuzione del bene a un coniuge per intero contro compenso all'altro

coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid.

18c). La censura cade dunque nel vuoto.

d) Per

il resto l'appellante non pretende di avere motivato davanti al Pretore

aggiunto il suo interesse preponderante al­l'assegnazione dei fondi, come le

incombeva, unitamente alla dimostrazione di avere i mezzi per indennizzare il

marito (RtiD II-2017 pag. 774 consid. 3.1) e alla disponibilità di svincolare quest'ultimo da parte della banca

finanziatrice (art. 176 CO; I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre

2015, consid. 18d). La convenuta obietta che il suo interesse preponderante si

evince dagli atti. Si tratta nondimeno di un argomento apodittico, non bastando

al riguardo che essa continui a occupare lo stabile insieme con i figli, facendosi

carico degli oneri correnti, per tacere del fatto che nel frattempo i figli sono

divenuti maggiorenni. Che un coniuge affidatario si veda attribuire in uso l'abitazione

familiare nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una

procedura cautelare di divorzio non è

sufficiente per creare un legame particolare

con il bene. Né basta per fondare un interesse preponderan­te la circostanza

che la convenuta abbia assun­to i relativi oneri, logica conseguenza della

concessio­ne in uso dell'immobile dopo la separazione (I CCA, sentenza inc.

11.2017.16

del 28 dicembre 2018, consid. 6b con riferimento). Su questo punto la

decisione impugnata resiste dunque alla critica.

7.

Trattandosi di

attribuire le due particelle testé menzionate alle relative masse dei coniugi

assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti, il Pretore aggiunto

ha respinto l'ipotesi di ascrivere quei fondi ai beni propri dell'uno o dell'altro.

Egli non

ha trascurato un documento che attesta il prelevamento

di fr. 100 000.– da un conto di risparmio della moglie

presso il __________ il 1° ottobre 2012 e l'accredito della somma allo

studio legale e notarile __________ con la causale “come da rogito”, né un

bonifico di fr. 335 000.– da un conto

privato del marito presso la Banca __________ in favore del notaio rogante I__________

(doc. 71). Ha ritenuto tuttavia, a ragione, che ciò non basta per ricondurre la

provenienza dei pagamenti ai beni propri dell'uno o dell'altro coniuge. E in

difetto di tale prova egli ha stabilito che il ricavo netto della vendita dei

fondi va suddiviso a metà fra i comproprietari (sentenza impugnata, pag. 10

seg.).

8.

L'appellante deplora

che il Pretore aggiunto abbia sorvolato sul riconoscimento parziale dell'attore,

il quale alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali ha ammesso un di lei

investimento negli immobili con beni propri per fr. 100 000.– o fr. 110 000.–, investimento che in realtà ammonta a fr.

240.

000.– (fr. 100 000.– più fr. 30 000.–

più fr. 110 000.–: doc. 71), sicché i suoi

beni propri hanno finanziato la quota in comproprietà del marito per almeno fr.

120.

000.–. E poiché gli immobili, costati

fr. 1 557 750.–

complessivi (terreno più costruzione) valgono secondo il perito incaricato dai

coniugi fr. 2 600 000.–, l'appellante avanza un credito di fr. 200 288.90 dei suoi beni propri nei confronti degli

acquisti del marito, compresa la partecipazione al plusvalore.

a) Non

a torto l'appellante fa valere che la sentenza impugnata non considera il

riconoscimento di AO 1, da lei invocato alle prime arringhe e ancora alle

arringhe finali, della sua pretesa di fr. 100 000.–.

Dal verbale del 15 febbraio 2016 si evince in effetti che, pur contestando allora

“in maniera ferma che la convenuta abbia avuto prima del matrimonio questa

cifra”, l'attore si è dichiarato “disposto a riconoscer­ne fr. 100 000.–” (pag. 2). Si tratta di un'adesione parziale,

ma incondizionata su una questione a libera disposizione delle parti, di cui occorreva

tenere conto. Certo, a quell'udienza l'attore non era patrocinato, avendo l'avv.

M__________ rinunciato al mandato il 15 settembre 2015. Il riconoscimento però è

stato verbalizzato in maniera chiara a fronte di una pretesa che era stata avanzata

in modo inequivocabile nella risposta (pag. 24) e nella duplica (pag. 8 a 10) per

quel-

­la

stessa cifra e per la medesima causale. Invano l'attore ten­ta ora di

relativizzare la portata della sua dichiarazione, né può pretendere di

revocarla. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di fondamento.

b) Quanto

al preteso riconoscimento di fr. 110 000.–

nelle arringhe finali, l'appellante trascura che l'importo (destinato all'acquisto

della particella n. 459) non è stato ricollegato dal ma-rito ai beni propri di

lei. L'attore si è limitato in quella sede a segnalare

che fra i mezzi propri dei coniugi (in contrapposizione al debito ipotecario) figurava un

investimento di

fr.

110.

000.– proveniente dalla cassa pensione

della moglie (loc. cit., punto n. 5, pag. 3). L'investimento era tuttavia senza

influsso sull'attribuzione dell'immobile a una massa o a un'altra (DTF 141 III

152.

consid. 4.3.1). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

c) Infine

non è dimostrato l'investimento di fr. 240 000.–

con beni propri della moglie. L'appellante insiste nella propria rivendicazione

sulla scorta del doc. 71, ma non si confronta con la motivazione del Pretore

aggiunto, secondo cui la distinta redatta dalla convenuta non prova in alcun

modo il finanziamento per mezzo di beni propri nella misura indicata. A tale

riguardo, come pure sull'attribuzione della sua quota di comproprietà ai beni propri,

l'appello si rivela così irricevibile per

difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

II. Altre pretese in

liquidazione dei rapporti patrimoniali

9.

Per quel che è delle

ulteriori pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali, il Pretore

aggiunto ha determinato gli acquisti della moglie in fr. 68 675.69 (di cui gioielli per fr. 52 780.– e conti bancari per fr. 15 895.69) e gli acquisti del marito in fr. 101 866.– (di cui polizze di previdenza in favore

dei figli per fr. 16 500.–, rimborsi per l'ammortamento

e l'ipoteca sulla casa di __________ per fr. 23 030.–, rimborsi di debiti prematrimoniali “P__________” per fr. 22 356.– e “F__________” per fr. 40 000.–). Considerata la reciproca partecipazione all'aumento dell'altro coniuge

(art. 215 cpv. 1 CC), il primo giudice ha calcolato così in fr. 16 605.15 la spettanza della convenuta, mentre ha

lasciato invariati i rapporti di comproprietà sui conti, le polizze di

previdenza, i mobili e le suppellettili domestiche, non senza condannare la

moglie a restituire al marito la collezione di trenini (sentenza impugnata,

pag. 24, consid. zz), se ancora in suo possesso. Da parte sua l'appellante

chiede di riconoscerle, in aggiunta al compenso in favore dei

suoi beni propri

per il finanziamento degli immobili a __________

(sopra, consid. 8), fr. 445 790.90 dalla divisione degli acquisti e fr. 250 992.35 in liquidazione degli

ulteriori rapporti di dare e avere tra i coniugi. Simili pretese vanno

esaminate singolarmente.

10.

Per quanto attiene ai

mobili e alle suppellettili nell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha respinto

siccome non provata (in difetto di una perizia che determinasse il valore dei

beni) la richiesta della moglie di attribuire ai suoi acquisti il relativo

valore, stimato in fr. 15 000.–. Egli ha mantenuto

così la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le

suppellettili fino al momento della divisione in natura (sentenza impugnata, consid.

bb, pag. 11). L'appellante contesta di avere rivendicato la somma di fr. 15 000.–, affermando di avere conteggiato la metà della

medesima negli acquisti di lei e l'altra metà negli acquisti del marito. Ciò posto,

essa reputa di non poter essere dichiarata soccombente su tal punto e di non

dover sopportare le spese giudiziarie al proposito. Chiede inoltre che l'accertamento

del Pretore aggiunto sia limitato ai beni acquistati prima del 16 maggio 2013 e

ai soli mobili, il marito avendo ritirato nel frattempo i propri effetti “come

risulta dalle decisioni agli atti”.

Nella misura in cui chiede

di riformare il giudizio impugnato sulle spese giudiziarie, l'attrice non spiega

in che misura ciò debba avvenire. Il primo giudice ha rilevato inoltre che il

valore dei beni indicato dalla moglie non era comprovato per difetto di

accertamento peritale, sicché al riguardo essa risultava, comunque sia,

soccombente. Quanto alla precisazione che i beni da suddividere sono unicamente

quelli acquistati prima del 16 maggio 2013 (data della litispendenza), la domanda

è ugualmente dubbia, essendo formulata per la prima volta in appello. Ad ogni

buon conto la richiesta è fine a sé stessa, essendo pacifico che dopo l'avvio

di una causa di divorzio non si creano più acquisti (art. 207 cpv. 1 CC; RtiD II-2019 pag. 667 consid. c con

riferimenti). Da quali decisioni emerga infine che non vi sono “più beni e

suppellettili da dividere, fatta eccezione per i mobili” l'appellante non

spiega. A prescindere del fatto che, ove la divisione in natura di tali beni

fosse già avvenuta, l'accertamento della sentenza impugnata rimarrebbe semplicemente

senza effetto.

11.

In merito ai gioielli

depositati in una cassetta di sicurezza del­l'avv. PA 1 alla __________ SA di __________

(un collier con smeraldi e diamanti taglio brillanti, un ciondolo diamante

taglio baguette, un

anello con solitario navette con fasce di

brillanti, un bracciale

con diamante taglio navette e fasce brillanti, un anello con pietre di

diamanti: doc. 73), il Pretore aggiunto si è interrogato se quei monili fossero

una donazione del marito alla moglie o un investimento dei coniugi. Considerato

che una donazio­ne non si presume, ma dev'essere provata da chi se ne vale, egli

ha passato in rassegna le deposizioni di A__________ S__________ e P__________

B__________ (conoscenti della coppia), del­l'orefice N__________ T__________ e ha

esaminato una dichiarazione scritta del gemmologo T__________ C__________ (doc.

EEE). Ne ha desunto che, stando ad A__________ S__________, “i gioielli che

indossava la convenuta prima del­la sospensio­ne dell'unione coniugale erano

dei regali, visto come l'attore stesso lo diceva”. Se non che – egli ha

soggiunto – la testimone era stata informata prima della sua deposizione dalla

convenuta medesima circa la posizione sostenuta dal marito (investimento

anziché donazione).

Oltre a ciò, il primo

giudice ha definito le testimonianze generiche e non correlate ai gioielli

della cassetta di sicurezza, di cui non figura fotografia alcuna. Quelle

deposizioni potevano dunque dimostrare tutt'al più che il marito aveva regalato

gioielli alla moglie durante la vita in comu­ne (circostanza che neppure AO 1 contestava),

ma non che si trattasse dei gioielli in questione, tanto che P__________ B__________

aveva riferito di una “collana con degli elefanti” che neppure risultava nella cassetta

di sicurezza. Per il Pretore aggiunto la mancata contestualizzazione dei

pretesi regali (motivi, date e luoghi in cui essi sarebbero avvenuti) rendeva inoltre

poco credibile la versione della moglie, mentre non poteva escludersi a priori

– dato anche il valore dei gioielli – quella del marito, avvalorata dalla

dichiarazione scritta del gemmologo C__________. Non avendo la convenuta, cui

incombeva l'onere della prova, dimostrato che i gioielli le erano stati donati

dal marito, il primo giudi­ce li ha considerati acquisti di lei (alla quale l'attore

era d'accor­do di lasciare i preziosi), valutandoli fr. 52 780.– secondo la sti­ma del perito C__________

N__________ e riconoscendo una spettanza del marito di fr. 26 390.– (sentenza impugnata, consid. cc, pag. 11

a 13).

L'appellante insta perché

i gioielli siano considerati un regalo e siano ascritti ai suoi beni propri senza

obbligo di compenso. Assevera che le testimonianze di P__________ B__________ e

di A__________ S__________ sono chiare e che, come ha dichiarato N__________ T__________,

“il diamante acquistato dall'attore era probabilmente destinato ad essere usato

per un gioiello”. Essa contesta che quei monili sia­no stati acquistati a scopo

di investimento, ponendo in dubbio – visto anche il tempo trascorso (oltre 15

anni) – l'attendibilità, se non addirittura l'autenticità delle dichiarazioni

scritte prodotte

dal­l'attore (doc. DDD e EEE),

le quali contrastano con le testimonianze. Per quel che è della dichiarazione di

T__________ C__________, rilasciata senza vedere i preziosi, la convenuta eccepisce

che un diamante a navetta è stato acquistato in realtà dalla gioielleria __________

di __________, come ha confermato N__________ T__________. E il fatto che i

gioielli siano sempre stati portati “con conseguente usura e rischio di

danneggiamento” dimostra che il loro acquisto non era a scopo d'investimento. Quanto

all'insinuazione che le testimoni sarebbero state influenzate, ciò contrasta a

suo avviso con il rifiuto che il Pretore aggiunto ha opposto il 20 ottobre 2017

al marito di ascoltare nuovamente P__________ B__________ poiché “imboccata”. Accennando

invece al fatto che i preziosi non sono stati mostrati ai testimoni, il primo

giudice disconosce secondo l'appellante che non spettava a lei colmare quella

lacuna, bensì al giudice medesimo, il quale tuttavia ha rinunciato a procedere

in ragione delle chiare risposte testimoniali.

a) Si

conviene con il primo giudice che, per principio, chi si prevale di una

donazione da parte dell'altro coniuge deve recare la prova di quanto asserisce (art.

8.

CC). Una donazione infatti non si presume neppure fra coniugi (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010

consid. 3.1 con rinvii; I CCA sentenza 11.2007.47 del 18 dicembre 2010 consid.

10c; Hausheer/Reusser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1996, n. 51 alle osservazioni preliminari degli

art. 221 CC segg.). Per giurisprudenza invalsa, nondimeno, una donazione

può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che i beni in questione

sono stati acquistati da un coniu­ge non per un collocamento di capitali, ma per

essere destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. In tal caso si presu­me,

in mancanza di elementi contrari, che la dazione sia avvenuta a titolo di

donazione e non di semplice comodato (DTF 85 II 70; I CCA, sentenza inc.

11.1997.164

del 27 novembre 1998, consid. 10).

Trattandosi

di gioielli in particolare, si presume che la loro consegna al coniuge sia una

donazione, giacché secondo la comune esperien­za e il normale andamento delle

cose un gioiello è destinato al­l'uso esclusivo del coniuge che lo riceve. Una

diversa conclusione si impone invece – come detto – ove il gioiello risulti

essere stato acquistato a sco­po di investimento (Aebi-Müller/Jetzer, Beweis­last und Beweis­mass im

Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 299 con riferimenti; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, n. 923 pag. 566 con nota n. 30 in

fine).

b) Nella

fattispecie, trattandosi di gioielli, vale la presunzione per cui questi fossero

destinati all'uso esclusivo della moglie, né il marito contesta che “i gioielli

sono sempre stati portati con conseguente usura e rischio di danneggiamento”. Non

incombeva dunque alla convenuta dimostrare l'avvenuta donazione, bensì all'attore

dimostrare l'avvenuto acquisto dei gioielli per un collocamen­to di capitali. Se

non che, come ha rilevato il Pretore aggiun­to, l'unico elemen­to suscettibile

di confortare una simile ipotesi è la dichiarazione scritta 18 novembre 2014 del

gemmologo T__________ C__________ (doc. EEE) in cui si accenna all'acquisto “in

base ad espresse richieste speculative in considerazione a mie analisi dei

listini e del mercato. (…) Ad oggi posso dire che sono stati degli ottimi

investimenti”.

Una

dichiarazione scritta tuttavia non può sostituire una deposizione testimoniale,

se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio

inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017

pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (sentenza del

Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2 pubblicato

in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177;

analogamente: Bohnet in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad

art. 254). La tesi dell'investimento non trova così sufficiente riscontro

probatorio. Ne segue che i monili in questio­ne van­no considerati donati e fan­no

parte dei beni propri dell'appellante (art. 198 n. 2 CC). Già per questo motivo

è esclusa una partecipazione del marito al valore dei medesimi, senza che

occorra diffondersi sulle altre censure della moglie. Se ne conclude che al

riguardo la sentenza impugnata va riformata nel senso di togliere dagli

acquisti della moglie il valore dei gioielli, i quali sono riconosciuti beni propri

di lei senza obbligo di compenso.

12.

Relativamente alle

polizze di previdenza libera “piano di risparmio per bambini P__________” n. __________

e n. __________ stipulate il 1° novembre 2000 da AO 1 in favore dei figli M__________

e A__________ (doc. 89), il Pretore aggiunto ha accertato che i premi sono

stati finanziati con acquisti dell'attore e che il 17 giugno 2013 le polizze sono

state riscattate per fr. 56 246.80, l'attore

avendo poi prelevato quello stesso giorno fr. 55 000.–

dal conto __________ sul quale era stata accreditata la somma. Considerato che la

moglie chiedeva di reintegrare l'importo negli acquisiti di lui e che questi

eccepiva il consumo del denaro nella misura di fr. 52 300.– per far fronte alle spese legali, a

quelle della carta di credito, alle pigioni, al leasing e alla propria quota di

oneri ipotecari, il primo giudice ha respinto la richiesta nella misura in cui

riguardava spese per il sostentamento. Nelle circostanze descrit­te egli ha

reintegrato negli acquisti di AO 1 a norma del­l'art. 208 cpv. 1 CC unicamente

il rimborso del leasing per la Porsche (fr. 16 500.–),

rilevando che quello non era un debito suo, bensì della __________ Sagl (sentenza

impugnata, consid. ee, pag. 13 a 15).

Nell'appello

la convenuta reitera la richiesta di computare negli acquisti del marito l'intero

importo di fr. 56 246.80, facendo

valere che al momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni (ovvero all'introduzione

della petizione di divorzio), le poliz­ze non erano ancora state riscattate e facevano

ancora parte degli acquisti del marito. Quanto è avvenuto in seguito non incide

– essa soggiunge – sulla liquidazione del regime dei beni.

La

doglianza è fondata. Nella

partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per

avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC).

Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro

stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in

concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 16 maggio 2013

(analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Contrariamente all'opinione

del primo giudice, l'art. 208 CC non trova più applicazione dopo di allora (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 207). Poco importa pertanto se il

17.

giugno 2013 il marito ha riscattato il valore delle polizze assicurative e

ha poi consumato il denaro. In difetto di un consenso della controparte o del

giudice, che in concreto neppu­re AO 1 invoca, le polizze in questione devono

considerarsi ai fini della liquidazione del regime come se sussistesse­ro

ancora (cfr. Steck/Fankhauser in:

FamKomm, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 207). Né l'attore

dimostra che il consumo del denaro si sia reso necessario perché la moglie ha attinto

in maniera “spropositata” e indebita al di lui conto. Quanto al valore di

riscatto da computare negli acquisti di lui, non v'è ragione per scostarsi dalla

cifra effettivamente riscossa un mese dopo l'introduzione della causa di

divorzio e che l'attore, per altro, non discute (DTF 137 III 339 consid.

3.2; Deschenaux/Stein-auer/

Baddeley, op. cit., pag. 621 n. 1025; I CCA,

senten­za inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b).

13.

Circa la polizza di

previdenza n. __________ “__________” stipulata il 1° settembre 1999 da AO 1 con

la P__________ (doc. 88), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della

moglie intesa a computare negli acquisti del marito fr. 83 080.60, somma ch'essa riconduceva ai contributi

annui versati dall'attore (fr. 6559.–) dalla firma del contratto fino all'introduzione

della causa di divorzio facendo capo ai di lui acquisti. A mente del primo

giudice dagli atti non si evince la cifra rivendicata, giacché per gli anni

2007.

e 2008 risultano importi differenti (fr. 6355.– nel 2007, fr. 6227.– nel

2008). E sicco­me la convenuta non ha dimostrato la sua pretesa al momento

determinante (16 maggio 2013), il marito rimane intestatario della polizza

senza obblighi di conguaglio (sentenza impugnata, consid. ff, pag. 15).

L'appellante obietta di

non aver potuto dimostrare il valore di riscatto della nota polizza senza la

collaborazione del marito, il quale ha rifiutato di ottemperare a una domanda

di edizione che il Pretore aggiunto gli ha rivolto in due occasioni, il 25

febbraio 2016 e il 22 marzo 2017, proprio per conoscere il valore di riscatto

di quella polizza. Considerato l'indebito rifiuto di collaborare, per l'appellante

si giustifica di imputare la somma rivendicata (fr. 83 080.60) negli acquisti del marito.

a) Le

polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro

dello scioglimento del regime dei beni come le assicurazioni ordinarie (“pilastro

3b”), attribuendo loro il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di

trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazio­ne

convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF

137.

III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA sentenza

inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 8a). Ciò premesso, in

concreto è pacifico che il valore di riscatto della citata polizza è

stato finanziato con acquisti del marito e dev'essere attribuito a

tale massa.

b) È

fuori dubbio altresì che l'attore non ha dato seguito all'ordi­ne – ripetuto –

di comunicare il valore di riscatto della polizza di previdenza n. __________

“__________”. Non a torto quindi l'appellante invoca l'art. 164 CPC, che regola

il rifiuto indebito di cooperare di una parte. La questione di sapere se da un

rifiuto indebito possa desumersi automaticamente che il documento richiesto –

ove si trovi in possesso della controparte – abbia il contenuto invocato da chi

se ne prevale non è univocamente risolta in dottrina (favorevoli: Schmid in: Basler Kommentar, ZPO, op.

cit., n. 2 ad art. 164; Rüetschi

in:

Berner Kommentar, ZPO, n. 2 e n. 5 ad art. 164; critico: Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 164). Nella fattispecie il quesito può nondimeno rimanere aperto,

come si vedrà senza indugio.

c) Quand'anche

il valore di riscatto indicato dalla convenuta non potesse desumersi dagli atti

per i motivi addotti dal primo giudice, nel caso specifico la pretesa poteva

determinarsi sulla scorta dei documenti e delle indicazioni (non contestate)

che specificavano l'esistenza della polizza. Nulla impediva pertanto al primo

giudice di assegnare alla moglie la metà del valore

di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato in

base ai premi versati fino al 16 maggio 2013, data dello scioglimento del

regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28

dicembre 2018, consid. 12b). Anche al proposito la sentenza impugnata va così modificata.

14.

Riguardo alle

collezioni del marito, attribuite pacificamente ai beni propri di lui, il

Pretore aggiunto ha respinto la pretesa della moglie, la quale chiedeva di ordinare

un compenso (di fr. 9000.– e fr. 6000.–) in favore degli acquisti del marito per

le cazzuole d'argento e le quattro penne __________ (tre edizioni limitate __________,

__________ ed __________, come pure una penna stilografica: doc. 82). Considerato

il tenore di vita sostenuto dalla coppia, il valore della casa (fr. 2 600 000.–)

e quello dei gioielli (fr. 52 780.–), il

primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC. A prescindere

da ciò, la pretesa non entra in linea di conto, secondo il Pretore aggiunto,

poiché la convenuta non ha dimostrato il valore attuale dei beni in questione, le

cazzuole non essendo neppure meglio specificate (sentenza impugnata, pag. 16

seg.).

L'appellante ribadisce la

propria richiesta, facendo valere che gli oggetti in questione sono un

investimento, tant'è che l'attore ha venduto le cazzuole d'argento alla __________

SA. Essa contesta inoltre di non avere dimostrato il valore di quei beni, che

si evince dalle dichiarazioni della “A__________ A__________” e dalla “__________”

di __________.

Nella misura in cui non contesta

la congruità della spesa per l'acquisto degli oggetti rispetto al tenore di

vita sostenuto dalla coppia (sul tema: Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 11 ad art. 198 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.

cit., pag. 563 n. 918), l'appellante non si confronta con l'argomento

principale del Pretore aggiunto. Altrettanto vale per la doglianza relativa al

valore degli oggetti al momento della liquidazione del regime matrimoniale, il

quale non risulta né dall'elenco della “A__________ A__________” inerente agli

acquisti e ai prezzi pagati tra il 2002 e il 2008 (fascicolo documenti richiamati

VI e X), né dalla conferma riguardante l'acquisto di due penne __________ negli

anni 2009 e 2010 per complessivi fr. 3429.37 (fascicolo documenti richiamati IX).

Che dopo l'introduzione dell'azione di divorzio il marito abbia venduto tre

cazzuole alla __________ SA il 15 settembre 2015 (fascicolo documenti

richiamati VIII) nulla muta al riguardo. Su questo punto l'appello sfugge a

ulteriore disamina.

15.

Quanto al debito di

fr. 130 000.– che AO 1 aveva contratto con

__________ F__________ prima di sposarsi e che ha rimborsato in costanza di

matrimonio, il Pretore aggiunto ha accolto limitatamente a fr. 40 000.– la pretesa della moglie, la quale

chiedeva di reintegrare fr. 136 500.– nella

massa degli acquisti del marito (fr. 130 000.–

più fr. 6500.– di interessi all'1% calcolati su dieci anni). Secondo il Pretore

aggiunto, l'attore ha dichiarato di avere saldato il debito facendo capo per

fr. 40 000.– a propri acquisti e per fr.

90.

000.– a mezzi provenienti dalla

restituzione di un prestito che egli aveva concesso a una zia per il

finanziamento di un bar (fr. 50 000.– più

interessi). La convenuta non avendo contestato tali affermazioni alle prime

arringhe né alle arringhe finali, accontentandosi di ribadire la propria

domanda iniziale “senza ulteriori motivazioni”, il Pretore aggiunto ha

riconosciuto la richiesta nei limiti di quanto ammesso dall'attore (sentenza

impugnata, pag. 19, consid. mm).

L'appellante oppone di

avere contestato nella duplica le dichiarazioni del marito e della di lui zia, “mantenendo

la pretesa”, e di avere preso atto alle prime arringhe del parziale

riconoscimento dell'attore, riservandosi ogni adeguamento al termine dell'istruttoria.

Avendo poi la deposizione di __________ F__________ dimostrato la restituzione

del debito da parte del marito in costanza di matrimonio, essa ha ribadito alle

arringhe finali le domande originarie. Da ciò non si può desumere, a suo

avviso, che la restituzione di fr. 90 000.–

da parte della zia non sia contestata. Onde la richiesta di reintegrare fr. 136 500.– (e non solo fr. 40 000.–) negli acquisti dell'attore.

Per quel che è della

dichiarazione scritta datata 9 ottobre 2015 di A__________ R__________, zia di AO

1, essa attesta l'integrale rimborso nel 2004, “tramite bonifici bancari o a

contanti” per complessivi fr. 90 000.–

(capitale di fr. 50 000.– più interessi al­l'8%

e quota di utili del 10% “se esistenti”), di un mutuo elargito dall'attore

(doc. UUUU). Che tale dichiarazione sia inveritiera la convenuta non ha preteso

davanti al primo giudice, limitandosi a definirla genericamente “ambigua”. A

parte ciò – come ha sottolineato il Pretore aggiunto – alle prime arringhe l'attore

ha precisato che il rimborso del mutuo era intervenuto per fr. 67 885.– tramite versamenti su un suo conto

bancario al Credit Suisse (doc. GGGGGG) e per il resto in contanti

(verbale del 15 febbraio 2016, pag. 3). AP 1 non ha mai sostenuto che tali

precisazioni non fossero proponibili. Quello stesso 15 febbraio 2016 essa ha

soltanto preso atto che il marito riconosceva l'“ammortamento” del “debito F__________”

mediante acquisti per almeno fr. 40 000.–,

riservandosi l'adeguamento della pretesa al termine dell'istruttoria (loc.

cit., pag. 6). In circostanze del genere la conclusione del Pretore aggiunto,

il quale ha rilevato la mancata contestazione della moglie in merito alla

restituzione del prestito per fr. 90 000.–,

resiste alla critica. Poco giova di conseguenza il richiamo alla sentenza di

questa Camera inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 (consid. 9a), la cui

pertinenza nel caso specifico l'interessata non si cura di illustrare. Su

questo aspetto l'appello è destinato all'insuccesso.

16.

Circa gli ammortamenti

del debito ipotecario gravante la comproprietà di __________, il Pretore

aggiunto non ha riconosciuto alcun credito in favore della moglie, la quale rivendicava

dal marito la metà (fr. 10 500.–) di

quanto essa sosteneva di avere pagato dal 2013 in poi (fr. 21 000.– complessivi). Trattandosi di ammortamenti

successivi all'introduzione della causa di divorzio, questi non rientrano per

il primo giudice nella liquidazione del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC). Né

la convenuta ha dimostrato che sussiste un obbligo di ammortamento, tant'è che

nel calcolo del proprio fabbisogno essa non ha mai esposto simile spesa

(sentenza impugnata, pag. 20, consid. nn).

L'appellante ribadisce che

l'ammortamento è addebitato direttamente dalla banca, come conferma il doc. 93.

Poco importa che esso sia o non sia obbligatorio, poiché un ammortamento

configura in ogni caso un investimento – e non una spesa – di cui beneficiano

entrambi i comproprietari. La convenuta non discute che il debito è estraneo

alla liquidazione del regime matrimonia­le, essendo maturato dopo l'introduzione

della causa di stato. Rileva nondimeno che nell'ambito di una sentenza di

divorzio de-vono regolarsi tutte le pretese correlate allo scioglimento del

vincolo, compresi i rapporti di dare e avere contrattuali, nel rispetto dell'unità

di giudizio in materia di divorzio. Non potendosi rinviare l'esame della

questione in separata sede, essa insta così perché l'attore le rimborsi fr. 10 500.–.

a) Per

quanto concerne la possibilità di trattare con la sentenza di divorzio la

pretesa di un coniuge per un credito sorto nei confronti dell'altro dopo l'avvio

della causa di divorzio, l'argomentazio­ne della convenuta è pertinente. Questioni

di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio esulano dalla

liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il

giorno in cui è promossa l'azione di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono

suscettibili però di influire sugli effetti del divorzio legati alla situazione

finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del

matrimonio. E nel­l'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte

le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo (principio dell'unità

di giudizio in materia di divorzio: I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17

novembre 2014, consid. 6 con rinvio). Salvo che i coniugi dispongano

altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno

regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque

sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164

CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165

CC), di mercedi per l'amministrazione della sostanza (art. 195 cpv. 2 CC), di

indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2

CC), di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per

atto illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)

o per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC; I CCA, sentenza

inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 11). Ciò posto, la decisione del

primo giudice di non statuire sulla pretesa avanzata dalla convenuta perché

successiva all'azio­ne di divorzio configura un diniego di giustizia.

b) Nel

merito l'attore non ha contestato il pagamento, dal 2013, dell'ammortamento semestrale di fr. 2100.– sulla

comproprie­tà di __________ da parte della moglie (doc. 93). Ha obiettato unicamente che la convenuta avrebbe potuto

chiedere alla ban­ca l'esen­zione dall'obbligo e che il debito ipotecario poteva

essere rinnovato a tassi inferiori (replica, pag. 4). Citan­do una risposta

della Banca __________, la moglie ha avuto modo di opporre tuttavia nella

duplica (pag. 10) che per l'istituto di credito un esonero non entrava in linea

di con­to (“i parametri no[n] lo permettono”: doc. 115). Comunque sia, grazie

all'ammortamento l'esposizione dell'attore nei confronti della banca per la sua

mezza quota di comproprietà si è ridotta di conseguenza. E non potendosi

presumere che la moglie intendesse fare un dono al marito da cui stava

divorziando, il credito della convenuta va riconosciuto. Che la spesa non sia

stata inserita dalla moglie nel proprio fabbisogno minimo, ma sia stata

rivendicata in liquidazione dei rapporti patrimoniali non era in ogni caso un

motivo per negare il rimborso. Anche su questo punto l'appello merita

accoglimento.

17.

Per quel che è del

compenso di fr. 30 000.– che la moglie

chiede di ascrivere alla massa degli acquisti del marito, avendo quegli prelevato

il 27 settembre 2011 tale importo per l'arredamento del suo nuovo alloggio, il

Pretore aggiunto ha accertato che la som­ma proveniva da un conto intestato

alla __________ Sagl (azienda fallita il 16 dicembre 2013 e radiata dal

registro di commercio il 23 giugno 2014) e non poteva pertanto essere

considerata nel­la liquidazione del regime

dei beni (sentenza impugnata, pag. 21, consid. pp).

L'appellante obietta che

la somma, indebitamente prelevata dai conti della __________ Sagl dopo che lei

aveva eseguito un versamento per coprirne i debiti, non va restituita alla società,

la quale è stata sciolta. Onde la legittimità della pretesa. Subordinatamente essa

postula che almeno il valore del mobilio al momento della liquidazione del

regime dei beni sia considerato negli acquisti del marito.

Formulata per la prima

volta in appello senza essere sorretta da fatti nuovi o da nuovi mezzi di

prova, quest'ultima richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2

lett. b CPC). Quanto alla richiesta principale, l'appellante non dimostra per

nulla il suo assunto né indica quali risultanze istruttorie suffragherebbero la

domanda. In proposito l'appello è sprovvisto di motivazione e sfug­ge a

ulteriore esame.

18.

Relativamente al

credito di fr. 208 395.67 che la convenuta

rivendica per il rimborso di un prestito di 60 000.–

più interessi del 5.5% da lei concesso all'attore prima del matrimonio, nel dicembre

del 1994, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza del rapporto di mutuo

(doc. 97), ma ha rinviato la convenuta a far valere la pretesa in separata sede,

trattandosi di un debito contratto dall'attore prima del matrimonio (sentenza

impugnata, pag. 21 seg., consid. qq).

L'appellante contesta

anche in questo caso la mancata liquidazione della sua richiesta, ripetendo

quanto addotto in relazione alle altre pretese nei confronti del marito. Nel

merito essa rileva che l'attore ha ammesso l'esistenza del mutuo, quantunque

ritenga di non doverlo rimborsare. Considerato inoltre che in virtù della più

recente giurisprudenza del Tribunale federale il regime matrimoniale non

influisce sui debiti ordinari retti dal Codice delle obbligazioni (DTF 141 III

49), l'interessata rivendica anche il pagamento degli interessi espressamente

previsti dal contratto.

a) Per

quanto attiene alla decisione del primo giudice di rinviare l'esame della

pretesa in separata sede, vale quanto si è spie-gato per gli ammortamenti del

debito ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16a). La pretesa

della convenuta va quindi trattata. Al riguardo non giova ripetersi.

b) Riguardo

al merito della pretesa, neppure in questa sede l'attore contesta la

stipulazione del mutuo prima del matrimonio e l'ottenimento nel dicembre del

1994.

della somma pattui­ta (fr. 60 000.–),

come confermano gli atti (doc. 97 con allega­to). Né fa dubbio che il contratto

prevedeva l'obbligo di corrispondere

interessi annui del 5.5% e sarebbe scaduto il 31 dicembre 1997 (doc.

97). Ciò posto, incombeva al marito, mutuatario, dimostrare di avere rimborsato

il prestito, ciò ch'egli neppure pretende.

c) AO

1.

eccepisce che il mutuo è scaduto da oltre vent'anni e che dopo il 31 dicembre

1997.

la moglie non ha preteso il rimborso della somma né il pagamento di

interessi. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che

la prescrizione non comincia a decorrere o, se comincia a decorrere, rimane

sospesa per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio (DTF 141 III

50.

consid. 5.2.1). Nella fattispecie il matrimonio risale al 24 agosto

1996.

AP 1 poteva quindi attendere nell'esigere la restituzione del prestito. E

che essa abbia aspettato abusivamente l'attore non pretende.

d) L'attore

si duole inoltre che il contratto di mutuo non sia mai stato esibito in

originale, ma solo in fotocopia. Mal si comprende tuttavia che cosa egli intenda

dedurne, tant'è che egli non mette in dubbio la veridicità né l'autenticità del

documento. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.

e) L'appellato

fa valere altresì che gli interessi di mora decorro­no unicamente dalla

scadenza del credito o della richiesta in via esecutiva o giudiziaria, ossia – tutt'al

più – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A parte ciò, egli

confuta il calcolo della convenuta, il quale comprenderebbe inammissibilmente

interessi composti.

Per

quel che è degli interessi contrattuali, in concreto alla scadenza del mutuo (il

31.

dicembre 1997) si è estinto anche l'obbligo per il mutuatario di corrispondere

gli interessi pattuiti (Weber in: Berner Kommentar, edizione

2013, n. 5 ad art. 318 CO). Gli interessi del 5.5% sul capitale (di fr.

60.

000.–) sono pertanto dovuti soltanto fino

al 31 dicembre 1997. Quanto al loro calcolo (doc. 98), a ragione l'attore lamenta

che la convenuta ha addizionato gli interessi al capitale per produrre nuo­vi

interessi, ciò che viola l'art. 314 cpv. 3 CO. Nella fattispecie gli interessi

contrattuali assommano così a fr. 9900.– (fr. 3300.– per 3 anni). Gli interessi

di mora (al 5%), invece, sono dovuti sul capitale dal 31 dicembre 1997 (art.

102.

cpv. 2 e 104 CO) e sugli interessi dal giorno in cui sono stati fatti

valere in via giudiziaria (art. 105 cpv. 1 CO), ovvero dal 16 maggio 2013 (Weber, op. cit., n. 36 ad art. 314

CO; Schönenberger in: Basler

Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 313/314). Entro tali limiti l'appello

risulta provvisto di buon diritto.

19.

Circa il credito di fr.

10.

981.10 che la convenuta fa valere per

avere pagato interamente, anziché solo per la sua metà, un debito fiscale della

S__________ Sagl in liquidazione (di cui essa era socia unitamente al marito), evitando

così una procedura di recupero d'imposta (doc. 121), il Pretore aggiunto ha respinto

la richiesta, rilevando che l'interessata non ha dimostrato il pagamento di fr.

21.

926.25 (di cui chiede il rimborso per

metà). A parte ciò – egli ha proseguito – dal verbale di audizione 4 luglio

2012.

dell'autorità di tassazione, Ufficio delle persone giuridiche, non risulta

“un obbligo solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte della S__________

Sagl dovute per IC/IFD 2007, ma un obbligo solidale dei coniugi nel pagamento

delle proprie imposte”. Quand'anche avesse pagato la somma in questione – ha

epilogato il primo giudice – la moglie avrebbe dovuto perciò rivolgere la

richiesta di rimborso alla società e non al marito (sentenza impugnata, pag.

22, consid. rr).

Da parte sua, l'appellante

fa notare che non si tratta di recuperare un indebito da una società sciolta

nel 2009, ma di vedersi riconoscere quanto essa ha pagato anche per conto del

marito in virtù di un accordo con l'autorità tributaria per evitare una ripresa

fiscale nei loro confronti. A suo parere, i documenti agli atti (36, 99, 121)

confermano la natura e la necessità del pagamento. Essa rimprovera inoltre al

marito di non avere svincolato dal segreto professionale l'avv. L__________ T__________,

il quale aveva trattato

l'aspetto fiscale della

pratica e avrebbe potuto testimoniare in merito. Per abbondanza essa osserva

che il debito solidale dei coniugi per le riprese fiscali riguardanti la S__________

Sagl in liquidazione non è ancora estinto, come conferma il conteggio 4 aprile

2018.

dell'Ufficio esazione e condoni, da cui si evince uno scoperto di fr. 110 356.10.

Che i documenti invocati comprovino

il pagamento da parte della moglie di fr. 21 926.25

non risulta. La convenuta ha sì prodotto tre ricevute postali per l'importo

complessivo indicato, ma ciò non dimostra che il pagamento sia stato eseguito

con mezzi di lei, i documenti in questione indicando soltanto che le somme sono

state versate dalla S__________ Sagl in liquidazione. Certo, la convenuta ha esibito

anche messaggi di posta elettronica con tale “__________” del 31 agosto 2012 in

cui essa dichiarava che “quanto io mi faccio prestare è x onorare l'accordo e

entra nel calcolo della divisione matrimoniale” (doc. 121). Che tale scambio di

corrispondenza si riferisca al citato pagamento di fr. 21 926.25 non può escludersi, ma non è assodato.

Già per questo motivo la conclusione del primo giudice resiste alla critica, a

prescindere dalla mancata escussione dell'avv. L__________ T__________.

Si aggiunga che la

motivazione abbondanziale del primo giudice è anch'essa condivisibile. Dal menzionato

verbale di udienza del 4 luglio 2012 per la definizione dei “reclami

IC/IFD 2007 + 2008” emerge che un “goodwill di fr. 50 000.–, unitamente ai vantaggi di fr. 50 000.–, per un totale complessivo di fr. 100 000.–, vengo­no esposti nella partita fiscale

dei coniugi AP 1 e AP 1 per l'anno 2007, i quali – per definizione e mediante

firma del presente verbale – rispondono solidalmente per il pagamento delle imposte.

I coniugi con la controfirma del presente verbale accettano questi importi

nella loro tassazione personale”. Quale fosse l'impatto della correzione sulla

tassazione personale dei coniugi non è dato di conoscere. Sta di fatto che l'importo

di fr. 21 962.25 corrisponde all'onere

d'imposta societario stabilito dall'autorità fiscale in esito ai ricordati

reclami (doc. 121, terzo foglio). Il fondamento del credito non è dunque

provato.

20.

In merito alla pretesa

di fr. 31 615.50 (capitale di fr. 22 500.– con interessi al 6%) che la convenuta fa

valere sulla scorta di un credito di fr. 45 000.–

a lei ceduto dai genitori, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di un “contratto

di prestito” del 25 aprile 2012 in cui B__________ e F__________ B__________ si

impegnavano a prestare alla __________ Sagl fr. 45

000.–, con obbligo per la società e personalmente – in caso di

inadempienza – per AO 1 e AP 1 di restituire la somma (con interessi del 6%) entro

il 1° novembre 2012. Egli ha poi constatato che la __________ Sagl è fallita il

4.

ottobre 2013, che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi il 16

dicembre 2013 e che il 31 dicembre 2013 i genitori della convenuta hanno ceduto

quel credito alla convenuta medesima. Ciò posto, e ricordato come un'istanza di

rigetto dell'opposizione promossa il 4 novembre 2014 da AP 1 nei confronti del

marito per l'importo di fr. 22 600.– sia

stata respinta il 19 gennaio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, il primo giudice ha appurato che i genitori della moglie avevano

versato unicamente fr. 15 000.– (e non fr.

45.

000.–) in favore della __________ Sagl,

mentre non v'era riscontro sul fatto che la società non avesse rimborsato il

mutuo. A prescindere da tale considerazione – egli ha concluso – la richiesta

non può trovare ascolto perché non riguarda un debito fra coniugi, ben­sì una

pretesa che deriva dalla cessione di un debito verso terzi (sentenza impugnata,

pag. 22, consid. ss).

L'appellante ribadisce la

propria domanda. Assevera che i genitori le hanno anticipato una prima somma di

fr. 29 943.74, da lei girata il 12 aprile

2012.

alla __________ Sagl, dopo di che è stato formalizzato il 25 aprile 2012

il contratto di mutuo e i genitori le hanno versato il 30 aprile 2012 altri fr.

15.

000.– in favore della società. Essa

sostiene che non spettava a lei dimostrare il mancato rimborso del mutuo da

parte della __________ Sagl, ma se mai al marito provare la restituzione del

prestito. Essa deplora infine, una volta ancora, che il Pretore aggiunto non

abbia voluto dirimere la controversia, ritenendo che questa esulasse dalla sua

competenza.

Che B__________ e F__________

B__________ abbiano anticipato alla figlia fr. 29 943.74 in previsione dell'imminente contratto di mutuo del 25

aprile 2012 è possibile, ma non certo. Agli atti non v'è traccia di un giustificativo

del preteso anticipo, mentre il bonifico 12 apri­le 2012 della convenuta in

favore della __________ Sagl è stato registrato come un “prestito personale” (doc.

115a). Quanto al rimprovero mosso al Pretore aggiunto di averle imposto una

prova impossibile per non avere dimostrato il mancato rimborso del prestito da

parte della __________ Sagl, l'appellante trascura che l'impegno personale nei

confronti dei genitori era contrattualmente condizionato all'inadempienza della

società. A tale condizione era subordinata dunque l'esistenza stessa del

credito nei confronti di AO 1 e AP 1, come ha avuto modo di rilevare – a un

giudizio di verosimiglianza – il giudice del rigetto dell'opposizione il 19

gennaio 2015 (doc. EEEEE, ultimo foglio). Al riguardo l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso, senza che occorra dilungarsi sulle ulteriori doglianze.

21.

Riassumendo, i beni

propri dell'appellante vantano nei confronti degli acquisti del marito una

pretesa di fr. 100 000.– per l'investimento

negli immobili a __________ (consid. 8a). Quanto agli acquisti di lei, tolti

fr. 52 780.– (gioielli, suoi beni propri:

consid. 11b), essi si riducono a fr. 15 895.69

(consid. 9). Relativamente al marito, rettificato in fr. 56 246.80 il valore delle polizze (riscattate) in fa-vore dei figli (consid. 12), i suoi acquisti

passano a fr. 141 632.80, da cui va dedotto però – come

riconosce l'interessato (osservazioni all'appello, pag. 26) – il debito di fr.

100.

000.– verso i beni propri della moglie

appena ricordato. Ne deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento

(art. 215 CC) di fr. 12 868.55, cui

si aggiunge la metà del valore di

riscatto o del valore equivalente della poliz­za di previdenza n. __________

“__________” (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato

in base ai premi versati fino al 16 maggio 2013 (consid. 13c). In liquidazio­ne

degli ulteriori rapporti patrimoniali, AP 1 vanta infine un

credito di fr. 10 500.– dall'ammortamento del debito

ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16), come pure un credito

di fr. 69 900.– (con interessi moratori del 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997 e su fr. 9900.–

dal 16 maggio 2013) per il

rimborso del prestito

prematrimoniale accordato all'attore (consid. 18e). Entro tali limiti l'appello

merita accoglimento.

III. Sul riparto della

previdenza professionale

22.

Il Pretore aggiunto, accertato

che la recente modifica del Codice civile sul conguaglio della previdenza in

caso di divorzio si appli­ca anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità

cantonale al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 7d

tit. fin. CC), ha stabilito la divisione delle prestazioni d'uscita accumulate dai

coniugi dalla celebrazione del matrimonio fino al 16 maggio 2013

(introduzione dell'azione di divorzio). Egli non ha disconosciuto che l'applicazione

del nuovo diritto (art. 122 CC) pone problemi di retroattività, ma ha seguito l'orientamento

minoritario della dottrina (Fankhauser,

Ein Dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich in: FamPra.ch

2017.

pag. 158 segg.), condiviso da questa Camera nella sentenza inc. 11.2015.92

del 22 settembre 2017, soggiungendo che non è possibile derogare alla chiara

volontà del legislatore (sentenza impugnata, pag. 8).

23.

L'appellante non contesta

che il nuovo art. 122 CC prevede il conguaglio degli averi accumulati fino all'avvio

della procedura di divorzio né che l'art. 7d tit. fin. CC prescrive l'applicazione

della modifica legislativa alle procedure pendenti. Rileva tuttavia che un'applicazione

retroattiva della legge nuova dall'introduzione dell'azione di divorzio provocherebbe

una situazione iniqua, poiché le precluderebbe il conguaglio delle prestazioni

accumulate dall'attore dal maggio del 2013 fino al 31 dicembre 2016 cui essa avrebbe

avuto diritto se il divorzio – senza le dilazioni causate dal marito con ripetuti

cambiamenti di patrocinatori, istanze di ri-cusa

e così via – fosse stato pronunciato anteriormente al 1° gennaio 2017.

Onde la richiesta di fissare il conguaglio delle prestazioni maturate fino al

1° gennaio 2017.

24.

La questione evocata

dal Pretore aggiunto è stata risolta nel frattempo dal Tribunale federale, che

ha confermato l'indirizzo seguito da questa Camera e ha deciso che il nuovo

art. 122 CC si applica senza riserve a tutte le procedure pendenti all'entrata

in vigore della novella legislativa

(sentenza 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019 in: FamPra.ch 2019 pag. 571).

Che nell'ipotesi di lunghi processi – come quello in rassegna – l'applicazione

del nuo­vo diritto possa apparire insoddisfacente è stato messo in conto, ciò

valendo, comunque sia, per tutte le questioni di diritto transitorio. L'art. 7d

cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e non ammette distinzioni. Introdurre una

terza data determinante (rispetto a quel­la prevista dal nuovo o dal vecchio

diritto) per la suddivisione degli averi pensionistici – come pretende in sostanza

l'appellante – si tradurrebbe in una ingiustificata creazione legislativa nel

senso dell'art. 1 cpv. 2 CC (RtiD II-2018 pag. 713 consid. e).

IV. Sul contributo alimentare

per i figli

25.

Il Pretore aggiunto ha

respinto anzitutto la proposta dell'attore, il quale chiedeva di rinviare la

questione a separato giudizio, con l'argomento che nulla impedisce di statuire

– nell'ambito della procedura di divorzio – sul mantenimento dei figli dopo la

mag-giore età se ciò avviene con il consenso dei medesimi. Entrambi i figli avendo

approvato le richieste della madre relative al loro mantenimento, non v'era

ragione secondo il Pretore aggiunto per non trattare la questione. Egli ha

accertato così la mancanza di relazioni personali tra padre e figli, assenza

cui neppure l'intervento della curatrice ha potuto porre rimedio, visto che gli

ultimi diritti di visita risalgono al 2011/2012. Dall'istruttoria è emerso che

M__________ (iscritto per la terza volta all'ultimo anno di un liceo privato,

non più frequentato dal 2017 per problemi di ansia) e A__________ (all'ultimo

anno del liceo di __________ e intenzionata a studiare medicina) non desiderano

avere contatti con il padre, il quale non è più stato informato della loro

situazione, benché abbia cercato di relazionarsi, scrivendo e mandando regali. Da

ciò il Pretore aggiunto ha desunto che, pur con tutta la comprensio­ne dovuta

alla difficile situazione familiare, il comportamento dei figli, chiusi a ogni

dialogo, non si giustifica, il padre non potendo essere ridotto a “mero

erogatore di denaro (bancomat)”. Egli ha negato pertanto un obbligo alimentare dell'attore

nei loro confronti. Diniego che – egli ha soggiunto – per M__________ si

giustifica ancor più, poiché questi “ad oggi non è in formazione, non

frequentando alcuna scuola” (sentenza impugnata, pag. 24, consid. F).

26.

L'appellante lamenta anzitutto

che i figli non sono stati sentiti, tranne “un'audizione improvvisata” di M__________

alla prima udienza del 22 agosto 2012 nella procedura a protezione dell'unione

coniugale. Considerate le implicazioni che le varie decisioni hanno sulla loro

situazione, essa reputa che tale disattenzione non può ritenersi sanata dall'intervento

della curatrice educativa, il cui compito non era di ascoltare i minori, ma di

gestire le relazioni personali, cercando di riattivarle. Dopo l'audizione di M__________

e A__________ intervenuta l'8 maggio 2020 da parte del Tribunale d'appello,

la questione è nondimeno superata.

27.

Nel merito l'appellante

contesta che l'interruzione delle relazioni personali con il padre sia

imputabile esclusivamente ai figli. Essa rileva che la sospensione delle visite

è stata decisa dal Pretore aggiunto il 16 luglio 2013 nella procedura a

protezione dell'unio­ne coniugale (sopra, lett. B) ed è stata confermata il 30

settembre 2013 per l'accordo raggiunto dalle parti, in via cautelare, al­l'udienza

di quel giorno (sopra, lett. D). Dopo di allora – essa soggiunge – la questione

non è più stata affrontata fino alla maggiore età dei ragazzi, il padre non

avendo mai fatto richiesta di riattivare i diritti di visita. A parte ciò, la

decisione impugnata non tiene conto dell'alta conflittualità della procedura di

divorzio, che è stata “feroce su ogni singolo punto” e si diparte dalla fallace

premessa che l'attore abbia invano cercato il contatto con i figli, trascurando

che le comunicazioni da lui inviate a M__________ e A__________ tramite l'istituto

scolastico erano in realtà rimproveri e sfoghi destinati a colpevolizzarli. La

convenuta contesta inoltre che i figli non abbiano tentato di riavvicinarsi al

padre dopo la maggiore età, come dimostra lo scambio “seppur minimo” di

messaggi di posta elettronica intercorso con A__________, che l'interessato non

man­ca di redarguire per la condotta.

Né – continua l'appellante

– il Pretore aggiunto può rimproverare ad A__________ un atteggiamento di

totale chiusura dopo la maggiore età, non foss'altro perché la figlia ha

compiuto i 18 anni il 2 settembre 2017, alla chiusura del­l'istruttoria. Per

quanto riguarda M__________, invece, il Pretore aggiunto sbaglia nell'affermare

che il figlio non sia in formazione. Seppure il ragazzo abbia incontrato

difficoltà nel terminare la quarta liceo, ciò non è avvenuto per “malavoglia”,

bensì per seri problemi personali (patologia ansio­sa) riconducibili al

conflitto familiare. L'appellante aggiunge che dopo la maggiore età dei figli AO

1.

non ha più contribuito al loro sostentamento, nonostante all'udienza del 30

settembre 2013 si fosse impegnato a versare in pendenza di causa, fr. 1085.–

mensili per ciascuno di loro (assegni familiari non compresi; sopra, lett. D).

Onde la richiesta di condannare l'attore al versamento di un contributo

alimentare di fr. 1902.30 mensili per A__________ e di fr. 1771.– mensili per M__________,

calcolati sulla scorta delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (edizione 2018). Oltre a ciò, la convenuta

chiede la rifusione della metà delle spese straordinarie per i figli.

28.

L'attore contesta di

non avere intrapreso alcunché per riallaccia­re i rapporti con i figli. Ricorda

come gli sforzi profusi (con i vari atti processuali, le innumerevoli lettere

inviate ai figli a casa e al liceo, come pure i buoni regalo che essi hanno

usato) non abbia­no sortito gli effetti sperati, se non quello di vedersi

recapitare un precetto esecutivo dal figlio e una denuncia per coazione dalla

figlia. Reazioni che a suo parere erano fomentate dalla convenuta, la quale,

come ha avuto modo di sottolineare anche la curatrice educativa A__________ M__________

nel suo rendiconto finale del novembre del 2016, “nonostante l'apparente

disponibilità, alimentava il fondo di paura e squalificava implicitamente la

funzione paterna”. L'attore deplora l'assoluto silenzio dal 2011 dei figli, che

non gli hanno mai comunicato nulla (nemmeno i loro numeri di telefono, pur

essendo loro a conoscenza del suo), a comincia­re dai risultati scolastici.

Solo dopo il 13 ottobre 2017 A__________, sollecitata dal Pretore aggiunto, ha

iniziato a rilasciare qualche sparuta informazione, chiedendogli tuttavia di

partecipare ai costi per la patente di guida e senza domandargli nulla sul suo

conto. Riguardo a M__________, l'attore sottolinea di essere rimasto all'oscuro

di tutto, tanto dall'avere saputo solo all'udienza del 18 gennaio 2018 dei

problemi di salute. Ciò conferma la volontà di M__________ di non avere alcun

contatto con lui. Nelle circostanze descritte l'attore respinge ogni obbligo di

mantenimento, facendo valere per di più che il contributo alimentare

rivendicato non considera la sua situazione finanziaria (e i bisogni del suo

nuovo nucleo familiare) e che la rifusione delle spese straordinarie non è mai

stata discussa nella causa di divorzio.

29.

Dall'audizione di A__________

si evince che la figlia studia attualmente biologia nell'Università di __________,

ma intende iscriversi l'anno prossimo alla facoltà di medicina dell'Università

di __________. Del suo percorso formativo, ma anche della sua situazione

personale A__________ non ha mai informato il padre, temendo che egli “venga a

indagare”. Il rapporto con il genitore – essa continua – si limita allo scambio

di sporadici messaggi di posta elettronica, nei quali essa si sente però biasimata.

Il padre non l'avrebbe mai cercata al telefono né essa è in possesso della di

lui utenza. La ragazza non nega che in determinate occasioni (compleanni e

Natale) il padre le abbia scritto e inviato buoni regalo. Si trattava però di

lettere infarcite di rimproveri. Da quando essa è maggiorenne i rapporti non

sono cambiati: il padre non partecipa al suo sostentamento (nemmeno ai costi

per il conseguimento della patente di guida) e comunica con le stesse modalità.

A__________ conclu­de che se non ha avuto rapporti normali con il padre, ciò è

dovuto al comportamento di lui, che l'ha sempre redarguita (verbale dell'8

maggio 2020).

Dall'ascolto di M__________

emerge invece che il ragazzo abita con la madre a __________ e, dopo avere

ripetuto tre volte l'ultimo anno di liceo per problemi di ansia causati – a suo

dire – dall'atteggiamento “negativo” del padre, studia (al secondo anno) scienze

della comunicazione nell'Università__________, dove ha sostenuto finora con

successo una dozzina di esami del pri­mo anno. Egli desidera diventare

psicologo. Neppure M__________ ha informato il padre del percorso di studi che

sta intraprenden­do e che è finanziato dalla madre. Egli dichiara inesistente

il rapporto con l'attore, ma per motivi estranei alla sua volontà. Negli anni –

egli adduce – sono accadute cose gravi (compresi episodi di violenza domestica)

che hanno compromesso il rapporto con lui. Riconosce che l'attore continua a

mandargli auguri di compleanno e di Natale con buoni regalo. Siccome il padre torna

sempre però “con le stesse accuse” e con gli stessi rimproveri, egli non ha

dato seguito a tali gesti, “sentendosi strumentalizzato”. I rapporti non sono

cambiati nemmeno dopo la sentenza di divorzio del Pretore aggiunto. Egli non

conosce il numero di telefono del padre né il padre è a conoscenza del suo,

dato che ha cambiato numero di utenza (verbale dell'8 maggio 2020).

30.

Che il padre abbia

tentato di riallacciare i contatti con i figli – co­me ha accertato il primo

giudice – non può essere revocato in dubbio. Per quanto le lettere da lui

inviate fossero accolte male dai figli che ravvisavano negli scritti toni accusatori,

un esame oggettivo induce ad altre conclusioni. Dalle missive prodotte al

Pretore aggiunto emerge sì la sofferenza dell'attore per la situazione venutasi

a creare, ma anche l'affetto verso i figli e la speranza di riprendere le

relazioni nonostante il rifiuto oppostogli da M__________ e A__________ nel

corso degli anni (doc. 69, 110 e 111). Che in tali lettere (nelle quali

figuravano anche i recapiti postali e telefonici di lui) l'attore invitasse i

figli – quasi adulti – a riflettere sulla situazione e a fare autocritica, dopo

avere ammesso egli stesso i propri errori, nulla toglie. Quanto al fatto –

invocato dall'appellan­te – che i figli avrebbero tentato un approccio con il

padre dopo la maggiore età, la questione va trattata separatamente per A__________

e per M__________.

a) Riguardo

ad A__________, si conviene con l'appellante che al momento in cui il Pretore

aggiunto ha statuito la ragazza era da poco diventata maggiorenne, l'istruttoria

essendo terminata appena quattro mesi dopo il compimento dei suoi 18 anni. Il

perio­do decisivo per valutare il comportamento di un figlio che chiede un contributo alimentare dopo la maggiore

età (art. 277 cpv. 2 CC) è in ogni modo quello che segue il

compimento dei 18 anni. Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un

atteggiamento di chiusura verso il genitore, sebbe­ne il genitore si comporti

correttamente, tale atteggiamento inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n.

1613; Aeschlimann/Schweighauser

in: FamKomm Scheidung, vol. I, op. cit., n. 68 delle osservazioni generali

agli art. 276–293 CC). In concreto il periodo intercorso fra il compimento

dei 18 anni di A__________ (2 settembre

2017) e la chiusura dell'istruttoria di primo grado (il 18

gennaio 2018) è assai breve. Senza scordare che, dovendosi valutare il comportamento, sia pure oggettivamente riprovevole, di un

figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la

giurisprudenza impone particolare riserbo per tenere conto delle emozioni che

il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne

possono essere seguite. Riserbo che la giurisprudenza consente di allentare

solo progressivamente con il passare del tempo, nel senso che più il figlio

lascia alle spalle la maggio­re età, più si può esigere da lui che acquisisca

distacco dal passato (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del

Tribunale federale 5A_179/ 2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in:

FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23

dicembre 2016, consid. 5a e 5c).

Nella

fattispecie, trascorsi anni di assoluta stasi, dopo la maggiore età di A__________

sembra intravedersi qualche timida apertura. Dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra il 25

gennaio e il 5 febbraio 2018 (ma anche in seguito, come riconosce l'attore

nelle sue osservazioni a pag. 27 seg.) si avverte invero una notevole

freddezza della ragazza (doc. 135, allegato 15). Ma non tutto sembra precluso. Certo,

le relazioni personali van­no decisamente migliorate se la figlia pretende a vent'anni

di essere mantenuta dal padre. A__________ non può quindi continuare a

escludere il genitore dai suoi progetti di vita e a reiterare un atteggiamento

ostile nei confronti di lui. Lo spiraglio che si è aperto, come pure l'età

della ragazza che si è lasciata da poco alle spalle i 18 anni e che si trova

tuttora coinvolta in una causa di divorzio combattuta, inducono tuttavia a non

negarle il diritto a un contributo di mantenimento.

Per

i motivi testé illustrati non entra in linea di conto neppure una riduzione del

contributo, la colpa di A__________ non potendo ritenersi – dopo quanto si è

spiegato – grave al punto da giustificare un'eventuale decurtazione. Né v'è

ragione di ritenere che l'orientamento intrapreso da A__________ non sia

consono alle attitudini di lei o che la figlia dimostri scarsa attitudine agli

studi, ciò che neppure l'appellato pretende (v. RtiD II-2017 n. 8c pag.

783.

consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 6 con i richiami). Spetterà

quindi all'attore, se mai, rivolgersi nuovamente al giudice nel caso in cui la

figlia non dovesse migliorare il suo comportamento nei suoi riguardi (art. 286

cpv. 2 CC). Su questo punto l'appello

risulta provvisto di buon diritto.

b) Per

quanto attiene a M__________, la situazione è diversa. Che il ragazzo abbia

sofferto per le tensioni familiari perdurate dall'adolescenza fino alla sua maggiore

età è indubbio, come riconosce anche l'attore. È inoltre possibile che la

sofferenza legata a tale situazione abbia inciso sulle sue difficoltà liceali e

sui “disturbi nervosi” che gli hanno impedito di “frequentare regolarmente la

scuola” (certificato medico 30 gennaio 2018 della dott. T__________ Z__________:

doc. 134, allegato n. 4). Nel frattempo però il figlio sembra avere

superato tali difficoltà, avendo affrontato con successo il primo anno di studi

universitari. Ed egli si è ormai lasciata alle spalle da tempo la maggiore età,

essendo prossimo ai 23 anni (per una maggiore intransigenza dopo i 22 anni cfr.

in particolare Meier/Stettler, op. cit., pag. 1050 n. 1612). Non ha

tuttavia modificato il suo atteggiamento di totale chiusura nei confronti del

padre.

Non

si trascura che M__________ riconduce l'inesistenza (così da lui stesso

qualificata) di ogni rapporto con il padre alle colpe pregresse del genitore. Ma

a parte il fatto che l'attore, pur ammettendo di avere commesso errori nel

passato, contesta gli episodi di violenza domestica riferiti dal figlio, la

questione è che il ragazzo, nonostante gli anni ormai trascorsi e il

raggiungimento del­l'età adulta, ha continuato a respingere ogni tentativo di approccio.

M__________ non ha preso le distan­ze dal passato e va rimesso alle sue

responsabilità. L'appellante accenna invero all'interruzione, dopo il settembre

del 2015, del pagamento del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili pattuito

in via cautelare all'udienza del 30 settembre 2013 per mettere in dubbio che l'attore

si sia comportato correttamente verso il figlio. Ma AO 1 poteva giustifica­re ciò

con la decisione del Giudice di pace del circolo di __________, che il 21

aprile 2016 gli aveva dato ragione (doc. 129). Inoltre fin dal compimento

dei 18 anni di M__________ egli ha lasciato intendere che avrebbe ripreso di

buon grado a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio ove questi

avesse consentito a un riavvicinamento (lettera del 2 ottobre 2015: doc. 110). Il

rifiuto persistente di ogni contatto con il padre a quasi cinque anni dal

raggiungimento della maggiore età nonostante i reiterati tentativi di

riavvicinamento dell'atto­re precludono di conseguenza a M__________ il diritto

a un contributo di mantenimento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

31.

In merito all'entità

del contributo alimentare per A__________, l'appellato non discute il

fabbisogno in denaro calcolato dall'appellante in fr. 1900.– mensili (arrotondati)

sulla scorta delle raccomandazio-ni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (edizione 2018), dopo avere adeguato il premio

tabellare della cassa malati a quello effettivo (assegni familiari inclusi. L'ammontare

di tale fabbisogno risulta per altro inferiore, al netto dell'assegno familiare

di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2;

DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) percepito dalla madre (doc. 133, allegati n. 1 e

2), al fabbisogno minimo calcolato in base al diritto esecutivo (fr. 1650.–

mensili: minimo esistenziale fr. 1200.– più le spese di trasporto, di alloggio

a Zurigo, del materiale universitario e del premio della cassa malati;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016).

L'attore contesta invece l'onere

alimentare fatto valere dalla convenuta per i due figli, onere che non terrebbe

conto della sua reale situazione familiare e finanziaria. Egli non si cura però

di esporre il suo nuovo bilancio familiare. A parte ciò, qualora un bilancio

familiare registri un ammanco (come pretende l'attore), nel senso che i redditi

non bastano per coprire i costi supplementari dovuti a due economie domestiche

separate, il debitore alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del

proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e non oltre (DTF 144

III 505 consid. 6.4). Dagli ultimi dati relativi al fabbisogno minimo concordati

fra le parti all'udienza del 1° dicembre 2014, ripresi dall'attore nella

petizione senza aggiornamenti (pag. 2, punto n. 3), si evince che AO 1 conserva

un margine disponibile sul proprio

fabbisogno minimo “allargato” (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b seg.) di

almeno fr. 4000.– mensili. Con tale agio egli è in grado di finanziare il fabbisogno

in denaro di A__________ (fr. 1650.– mensili), di R__________ (fr. 1050.–

mensili, secondo la nota tabella di Zurigo, edizione 2020, applicabile a un

figlio nella fascia di età tra i 5 e i 12 anni per una fratria di due, dedotto

l'assegno familiare: DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) e di Al__________ (fr. 840.–

mensili in base alla ricordata tabella).

Non si dimentichi poi che,

da quando Al__________ ha cominciato a frequentare le scuole dell'obbligo, M__________

M__________ potrebbe essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa al 50%

(DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Non entra in linea di conto invece una

partecipazione della convenuta al mantenimento di A__________. Intanto costei

si è fatta carico del sostentamento di entrambi i figli nel cor­so degli anni.

Inoltre essa presta vitto e alloggio alla figlia quan­do A__________ rientra da

Zurigo. Infine il suo margine disponibile sul fabbisogno minimo “allargato”

risulta – come si vedrà in appres­so – pressoché equivalente a quello dell'attore

(cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019, in:

FamPra.ch 2019 pag. 1215).

32.

Il contributo

alimentare per A__________ a carico di AO 1 va fissato di conseguenza in fr.

1650.– mensili, assegni familiari non compresi (incassati dalla madre), fino al

termine della formazio­ne universitaria. Esso va adeguato al rincaro (art. 286

cpv. 1 CC; v. inoltre RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8), ferma restando per il debitore la possibilità di liberarsi di

tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà

beneficiato – o avrà beneficiato solo in parte – del carovita (DTF 127 III

294). Entro tali limiti l'appello va accolto. L'appello denota invece una totale carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC)

in merito alla richiesta di rifusione della metà delle spese “non

coperte della cassa malati e iscrizione a istituti scolastici”. Al riguar­do esso

non è ricevibile.

V. Sul contributo alimentare

per la moglie

33.

Secondo il Pretore

aggiunto un contributo alimentare in favore della convenuta non entra in linea

di conto già per il fatto che questa vi ha rinunciato senza riserve nel corso

delle prime arringhe. AP 1 non poteva dunque riformulare la richiesta alle

arringhe finali. Ma anche a prescindere da ciò – ha continuato il Pretore

aggiunto – la convenuta non ha dimostrato che pri­ma della separazione il suo tenore

di vita ammontasse a fr. 7500.– mensili. Egli ha determinato così il

debito mantenimento di lei in fr. 4867.– mensili facendo capo alla distinta delle

spese elencate dalla medesima alle arringhe finali, in linea con quanto le

parti avevano posto a fondamento dell'accordo cautelare del 1° dicembre 2014 (fr.

5136.80

mensili, di cui fr. 700.– per un leasing venuto a cadere e che è stato

sostituito da una spesa forfettaria di fr. 500.–). Tenuto conto dei redditi di

lei (fr. 5279.75 mensili nel 2017), che le permettono di mantenersi, il Pretore

aggiunto ha escluso così ogni obbligo alimentare del marito (sentenza

impugnata, pag. 26, consid. G).

34.

L'appellante non contesta

di avere rinunciato a un contributo alimentare durante le prime arringhe del 15

febbraio 2016, ma sostiene di essere stata indotta a ciò dal nuovo certificato

di salario dell'attore, che indicava un reddito di fr. 8800.– mensili dalla __________

SA e non lasciava margini in suo favore. Tuttavia – essa prosegue – nel

successivo interrogatorio del marito del 18 gennaio 2018 è emerso che quel

reddito era stato addotto surrettiziamente da AO 1 per ridurre le proprie

entrate, il che rendeva inefficace la rinuncia di lei. Contrariamente all'opinione

del primo giudice inoltre – fa valere la convenuta – la circostanza che essa

abbia indicato alle arringhe finali un reddito del marito “decisamente

inferiore a fr. 19 000.–” non escludeva

che il reddito coniugale ammontasse a tale cifra, alle entrate dell'attore

dovendosi aggiungere quelle da lei conseguite. Né il Pretore aggiunto poteva ispirarsi

al “calcolo del minimo vitale” per risalire al tenore di vita precedente la

separazione. Riprodotte le considerazioni di prima sede, essa ribadisce che con

un reddito di alme­no fr. 16 000.– mensili

il marito è in grado di garantirle il tenore di vita di fr. 7500.– mensili dal

2013.

in poi. Onde una pretesa variante tra fr. 2220.25 e fr. 7500.–

mensili dall'ottobre del 2013, al netto dei propri redditi.

35.

Nella misura in cui rivendica

un contributo alimentare retroattivo (dall'ottobre del 2013), l'appellante formula

una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso. Di regola un

contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC comincia a decorrere solo

con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta

definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino a

quel momento i contributi di mantenimen­to continuano a essere disciplinati

dall'assetto provvisionale o da eventuali misure a protezione dell'unione

coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n. 21c,

I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice del

divorzio può stabilire che in determinate fattispecie il contributo di

mantenimento decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione

(art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che

pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”),

seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In

circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe finanche far decorrere

il contributo alimentare dell'art. 125 CC retroattivamente, dal momento in cui

è stata introdotta la causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in

cui un coniuge non abbia ottenuto contributi alimentari pendente causa e se ne veda riconoscere il diritto solo dopo

il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). In concreto la convenuta

si è vista attribuire un contributo di mantenimento già pendente causa (sopra,

lett. E). Non v'è ragione dunque per far decorrere l'eventuale diritto fondato

sull'art. 125 cpv. 1 CPC già prima della sentenza di divorzio.

36.

Non giova diffondersi

nemmeno sulla possibilità, per la convenu­ta, di tornare sulla sua rinuncia del

15.

febbraio 2016, l'appello dimostrandosi – comunque sia – infondato nel

merito. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare

dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di

matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come

nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con

rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere

accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante

la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa

sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge

richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure

ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la

capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 21).

37.

Per quanto attiene al primo stadio del

ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente al livello di vita raggiunto dai

coniugi durante la comunione domestica, incombeva alla convenuta (richiedente)

recare le prove necessarie. Se non che, in concreto nulla è dato di sapere su quale

fosse il tenore di vita sostenuto dalle parti prima della separazione. Quand'anche

il reddito del marito fosse di fr. 16 000.–

mensili e quello coniugale ascendesse

a fr. 19

000.– mensili (come l'interessata

adduce), quand'anche il fabbisogno in denaro dei figli ammontasse a fr. 4000.–

mensili complessivi (come l'appellante allega), tutto si ignora sui fabbisogni minimi

dell'uno e dell'altro coniuge prima della separazione. Solo conoscendo tali

dati si potrebbe dividere a metà l'ecceden­za mensile registrata dal bilancio

familiare a quel momento. L'appellante pretende che il suo tenore di vita fosse

pari alla metà di tutti i redditi conseguiti dalle parti una volta dedotto il

fabbisogno in denaro dei figli, senza riguardo ai fabbisogni minimi del­l'uno e

dell'altro coniuge, ma l'argomentazione non è seria.

Non si disconosce che, mancando

altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure

a protezione del-l'unio­ne coniugale – ancorché limitati a un esa­me di

verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004

pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sen­tenza

inc. 11.2018.50 del­ 29 gennaio 2019, consid. 9). Il problema è che

nemmeno da quella procedura (inc. SO.2012.2804) si evince alcunché sul tenore

di vita delle parti al momento della separazione. Nelle circostanze descritte

la decisione del Pretore aggiunto di assicurare alla convenuta almeno la

copertura del fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 4867.– mensili,

per quanto addotto dalla stessa moglie alle arringhe finali: memoriale del 5

marzo 2018, pag. 9) non è censurabile (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.10

del 6 marzo 2020, consid. 4c).

38.

Per quel che riguarda la possibilità di

sopperire al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento

riepilogato al consid. 36), l'appellante medesima indica in fr. 5279.75 mensili

il proprio reddito netto. E con siffatte entrate AP 1 risulta in grado di

finanziare da sé il proprio debito mantenimento di fr. 4867.–

mensili. L'appellante non può dunque

pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva di AO

1.

(terzo stadio del ragionamento) si rivela di conseguenza superfluo.

VI. Sulle spese processuali e

le ripetibili

39.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per i figli (ammesso

solo per A__________) e sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali, la sua

spettanza passando da fr. 16 605.14 a

oltre fr. 230 000.– (più interessi di mora

al 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997

e su fr. 9900.– dal 16 maggio 2013), seppure in misura nettamente inferiore

alla cifra pretesa, di quasi fr. 900 000.–.

AP 1 esce sconfitta invece sullo scioglimento della comproprietà, sul riparto

della previdenza professionale e sul contributo alimentare in suo favore. Tutto

ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti delle spese, il resto

andando a carico dell'attore. Quanto alle ripetibili, davanti a questa Camera AO

1.

si è difeso senza far capo a un patrocinatore. Né egli pretende di aver

dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò

che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC). Non risultando indennità da compensare, l'attore va chiamato perciò a

rifondere alla controparte un quarto delle spese ripetibili da lei affrontate

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con

rinvio).

L'esito dell'attuale

giudizio impone anche la modifica del dispositivo inerente alle spese (ripartite

per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del marito) e

alle ripetibili di primo grado (fr. 10 000.–

a carico della convenuta). Tenuto conto della maggiore spettanza della moglie

in liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo alimentare per la

figlia rispetto alle richieste delle parti (sopra, lett. I e lett. M), si

giustifica di addebitare due terzi

di tali oneri (non contestati nel loro ammontare complessivo) alla convenuta e

il resto all'attore (in quella sede patrocinato da un legale), con relativa

riduzione dell'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo (un terzo

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

VII. Sui rimedi giuridici a livello federale

40.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

5. I

rapporti patrimoniali sono liquidati come segue:

(...)

5.5 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO

1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 80 400.–, più interessi di mora

al 5% dal 31 dicembre 1997 su fr. 60 000.– e dal 16

maggio 2013 su fr. 9900.–.

5.6 In liquidazione del regime dei beni AO 1 è

condannato a versare ad AP 1 fr. 112 870.–. Ad AP 1 è assegnata inoltre la metà del valore

di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 16 maggio 2013,

della polizza n. __________ intestata a AO 1 presso la P__________.

7. AO 1 è

condannato a versare alla figlia A__________, anticipatamente entro il 5 di

ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari

non compresi) fino al termine della formazione universitaria.

Il

contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al

consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2019 con

indice base quello di marzo 2018, riservata la possibilità per il debitore di

dimostrare di non aver beneficiato, in tutto o in parte, del rincaro.

9. Le spese

processuali di fr. 28 000.– (compresi i costi della perizia eseguita dalla M__________

Sagl, di fr. 2300.–, e le indennità testimoniali, di complessivi fr. 880.–)

sono poste per due terzi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore.

10. AP 1 è

condannata a rifondere a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte.

Per il rimanente l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese dell'appello di fr. 25 000.– sono

poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, la quale rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

;

– e (in estratto, consid. 25 a 32 e

dispositivo n. I/7);

(in

estratto, dispositivo n. I/5.6, dopo il passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).