11.2018.59
Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione dei rapporti patrimoniali, riparto della previdenza professionale e contributo alimentare per moglie e figli divenuti maggiorenni
6 luglio 2020Italiano88 min
in formazione. Programmatore informatico, il marito è alle dipendenze della __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.59
Lugano
6 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2013.150 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 maggio 2013 da
AO
1
(già
patrocinato dall'avv. dott. )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
dell'8 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 28 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1968) e AP 1
(1968) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1996. Dal matrimonio sono nati
M__________ (il 18 settembre 1997) e A__________ (il 2 settembre 1999), tuttora
in formazione. Programmatore informatico, il marito è alle dipendenze della __________
SA di __________ ed è socio (come la moglie) e gerente della __________ Sagl,
attiva nel ramo della fornitura di servizi informatici. AP 1, contabile, lavora
per __________ di __________ e per la A__________ SA di __________, di cui è
amministratrice. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2011, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particelle n. 458 e 459 RFD di __________,
sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno)
per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.
B. In esito a una procedura
a tutela dell'unione coniugale introdotta il 28 giugno 2012 da AO 1, con
sentenza del 16 luglio 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli a quest'ultima, ha regolato
il diritto di visita del padre (dopo una sospensione fino al 30 novembre 2013),
ha confermato una curatela educativa in favore di M__________ e A__________ e
ha ordinato ai genitori di seguire una terapia psicologica (inc. SO.2012.2804).
C. Nel frattempo, il 16
maggio 2013, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo giudice,
proponendo l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita)
e offrendo un contributo alimentare di fr. 1737.50 mensili per ogni figlio (assegni
familiari compresi) fino alla maggiore età. In liquidazione del regime dei beni
egli ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione
coniugale mediante vendita ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo
netto (con obbligo per la moglie di assumere nel frattempo le spese per l'uso
dei fondi). Inoltre egli ha rivendicato l'assegnazione della particella n. 1135
RFD di __________, sezione di __________ (di cui era comproprietario in ragione
di un mezzo con R__________, W__________ e Y__________), di alcune palette di
argento, di penne __________ e di un'automobile a lui intestata, come pure la
divisione a metà di conti bancari “che non derivano da beni propri” e di
“gioielli con pietre preziose su oro bianco, compresa la collana con teste d'elefante”,
oltre alla cessione delle quote della moglie (50%) nella __________ Sagl (ed
estinzione del debito fiscale societario con il ricavo dalla vendita degli
immobili a __________). Egli ha proposto altresì di attribuire alla moglie i
mobili dell'abitazione coniugale (previo indennizzo della metà del loro valore),
tutti gli altri gioielli, le di lui quote (60%) nella __________ Sagl (con
regolamentazione del debito fiscale societario secondo gli stessi criteri proposti
per la __________ Sagl) e una P__________ “__________” intestata a quest'ultima
società. L'attore ha postulato infine la divisione a metà delle prestazioni d'uscita
accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di
previdenza professionale.
D. All'udienza del 30
settembre 2013, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti si sono
intese sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei figli alla
madre, sulla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali e sullo
scioglimento della com-proprietà relativa all'abitazione coniugale mediante
vendita a terzi, affidata a un mediatore, al prezzo base di fr. 2 600 000.–
(al netto di una commissione massima del 3%). Contestualmente esse hanno
raggiunto un accordo cautelare che modificava l'assetto stabilito a protezione
dell'unione coniugale, nel senso che le relazioni personali tra padre e figli sarebbero
state sospese “fino a nuove risultanze” e AO 1 avrebbe versato fr. 1085.–
mensili per ogni figlio (assegni familiari
non compresi), oltre a fr. 4200.– mensili per la moglie, la quale avrebbe
cessato immediatamente la propria attività per la __________ Sagl. In coda all'udienza
la causa è stata sospesa fino al 31 marzo 2014. Nel frattempo, il 17 gennaio
2014 AO 1 è diventato padre di R__________, avuto da M__________ M__________
(1985).
E. Riattivata la
procedura e decadute infruttuose le trattative per una soluzione amichevole
della lite, l'attore, che si è visto negare il beneficio del gratuito
patrocinio, ha postulato il 14 maggio e il 17 ottobre 2014 la revoca del
contributo cautelare per la moglie dal 1° gennaio 2014 (inc. CA.2014.403). Intanto
il 26 settembre 2014 AP 1 ha chiesto che fosse ordinato alla Banca __________
o, in subordine, alla __________ Sagl di trattenere dai pagamenti destinati a
quest'ultima o, in subordine, a AO 1 la somma di fr. 6820.– mensili riversandola
a lei (inc. CA.2014.372). All'udienza del 1° dicembre 2014, indetta per la
discussione sulle istanze cautelari, le parti hanno raggiunto un accordo in
base al quale il contributo alimentare per la moglie è stato ridotto a fr.
1185.– mensili dal maggio del 2014 e AP 1 ha ritirato l'istanza di trattenuta
salariale. Entrambe le procedure cautelari sono state così tolte dai ruoli.
F. Sollecitato dal
Pretore aggiunto, il 27 febbraio 2015 AO 1 ha presentato la petizione motivata,
postulando svariate misure cautelari, fra cui la riduzione del contributo
alimentare per la moglie a fr. 216.– mensili dal gennaio del 2015, il deposito in
Pretura di determinati gioielli e altri beni in possesso della medesima, la
confezione di un inventario dei mobili e delle suppellettili dell'alloggio
coniugale, come pure l'autorizzazione a ritirare da tale alloggio un trenino elettrico. Egli ha chiesto inoltre una perizia
sul valore delle particelle n. 458 e 459 di __________ (inc. CA.2015.84).
Nel merito l'attore ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il
suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha
offerto un contributo alimentare di fr. 1085.– mensili (più gli assegni
familiari) per ciascun figlio fino alla maggiore età, oltre a un contributo di
fr. 185.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2017 e ha
sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale me-diante
vendita a trattative private o ai pubblici incanti per un prezzo di base
stabilito da un perito, con riparto a metà del ricavo netto e assunzione degli
oneri correnti da parte della moglie fino ad avvenuto trapasso della proprietà.
In liquidazione del regime dei beni AO 1 ha rivendicato il citato trenino
elettrico, le penne __________, le palette in argento, la metà del mobilio e
delle suppellettili nell'abitazione coniugale, come pure la divisione di
determinati gioielli (o del loro controvalore), la cessione delle quote
societarie della moglie nella __________ Sagl dietro indennizzo di fr. 10 000.– (e assunzione di un debito di lei nei
confronti della società, indicato poi in fr. 52 749.25)
e un credito di fr. 80 000.– “a titolo di
apporto”, così come un rimborso (precisato successivamente in fr. 72 182.80) per quanto la moglie aveva prelevato da
un conto bancario __________ a lui intestato.
G. Al contraddittorio del 31 marzo 2015 sulle più
recenti richieste cautelari del
marito (compresa un'istanza di esecuzione per la vendita dell'abitazione
coniugale del 22 gennaio 2015: inc. SO.2015.335) le parti si sono intese nel senso che AP 1 avrebbe depositato determinati
gioielli in un istituto bancario diverso dalla Banca __________, avrebbe
redatto un inventario del mobilio e delle suppellettili nell'abitazione
coniugale, avrebbe autorizzato il marito a ritirare il trenino elettrico e avrebbe
conferito a terzi il mandato per la vendita dell'abitazione coniugale al prezzo
di almeno fr. 2 600 000.– (al netto di una commissione massima del 3%). Ciò posto,
il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche le procedure SO.2015.335 e
CA.2015.84.
H. Nella sua risposta del
26 giugno 2015 la moglie ha postulato l'affidamento di M__________ e A__________
con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita
paterno), oltre a un contributo alimentare di fr. 1595.– mensili indicizzati per
ciascun figlio (assegni familiari compresi) fino al termine della formazione professionale
(con obbligo per il padre di assumere la metà delle spese mediche non coperte e
di altre spese straordinarie dei figli) e a un contributo alimentare di fr.
7500.– mensili indicizzati per sé. In liquidazione del regime dei beni essa ha
proposto che i coniugi rimanessero proprietari delle rispettive quote nella __________
Sagl, che la sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale e i gioielli fossero
considerati beni propri di lei e che a tale massa fosse attribuito un credito
nei confronti degli acquisti del marito per il finanziamento dell'immobile (fr.
200 288.90) e la vendita di una F__________
di lei (fr. 77 000.–). La convenuta
ha preteso altresì che i beni propri del marito rimborsassero gli acquisti di
lui per avere finanziato varie collezioni (trenini, cazzuole d'argento, penne __________)
e ammortato un mutuo ipotecario sulla comproprietà di __________, come pure estinto
taluni debiti (“P__________”, “F__________”), non senza indennizzare “il valore
delle polizze P__________ dei figli riscattate dal marito”. Essa ha chiesto infine
di reintegrare negli acquisti di AO 1 il valore di riscatto di un'ulteriore
polizza P__________ a lui intestata e di accertare che il marito le deve fr. 5250.–
per l'anticipo di ammortamenti, fr. 23 765.–
per alimenti non pagati e fr. 179 077.37
più fr. 28 547.75 per il rimborso di prestiti.
In merito all'abitazione coniugale l'interessata ha rivendicato l'attribuzione
dei fondi, compensando il conguaglio a suo carico con la di lei spettanza nella
liquidazione del regime dei beni. Invitata a quantificare le sue pretese, il 10
luglio 2015 AP 1 ha precisato in fr. 283 038.90
il rimborso in favore dei suoi beni propri, in fr. 330 190.43 la sua spettanza dalla divisione degli acquisti e in fr.
242 371.22 il saldo in liquidazione dei reciproci
rapporti di dare e avere.
I. AO 1 ha postulato il
2 ottobre 2015 la soppressione del contributo cautelare per la convenuta e l'11
ottobre 2015 ha replicato nel merito, contestando le richieste della moglie in liquidazione del regime matrimoniale. AP 1 ha
duplicato il 3 dicembre 2015, ribadendo le proprie conclusioni. Alle
prime arringhe del 15 febbraio 2016 l'attore ha reiterato il suo punto di vista,
salvo postulare la riduzione a fr. 800.– mensili del contributo alimentare per
la figlia A__________ e la soppressione di quello per M__________, così come di
quello per la moglie sin dal 2 settembre 2015. La convenuta ha ribadito la
propria posizione, non senza aderire alla proposta dell'autorità parentale
congiunta e rinunciare al contributo alimentare in proprio favore dal marzo del
2016. Per
il resto le parti hanno
notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 febbraio 2015. Il 22
marzo 2016 AO 1 ha avuto da M__________ M__________ il secondogenito, Al__________.
L. L'11 aprile 2016 l'attore
ha ricusato il Pretore aggiunto. L'istanza di ricusazione è stata respinta dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, il 5 agosto 2016 (inc. SO.2016.1759).
Questa Camera ha poi stralciato dal ruolo per desistenza, il 24 novembre
2016, un reclamo presentato da AO 1 contro tale decisione (inc. 11.2016.115).
M. L'istruttoria, nell'ambito
della quale è stata assunta una perizia sul valore dei gioielli, è terminata il
18 gennaio 2018. Il 14 febbraio 2018 M__________ e A__________, entrambi
maggiorenni, hanno ratificato l'operato della madre quanto alla richiesta di
contributi alimentari in loro favore. Alle arringhe finali del 5 marzo 2018 il
marito ha rivendicato dalla moglie anche la metà del valore locativo
fiscalmente imposto dell'abitazione coniugale fintanto che essa avesse
continuato a occuparla, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 197 742.81 in liquidazione del regime dei beni, la
consegna di metà del mobilio relativo all'abitazione coniugale e la
compensazione delle reciproche pretese previdenziali. La moglie ha ribadito la
propria posizione, avanzando pretese alimentari per ogni figlio di fr. 1595.–
mensili dal dicembre del 2013 e di fr. 1465.– mensili dal gennaio del 2014, adeguate
a fr. 1771.– mensili dall'ottobre del 2015 per M__________ e a fr. 1902.30
mensili dall'ottobre del 2017 per A__________ (assegni familiari inclusi). Essa
ha precisato inoltre il contributo alimentare per sé in fr. 6093.75 mensili dall'ottobre
del 2013, in fr. 4980.– mensili nel 2014, in fr. 7500.– mensili nel 2015, in
fr. 2341.10 mensili nel 2016, in fr. 4114.40 mensili dal gennaio al giugno
del 2017 e in fr. 2220.25 mensili dopo di allora. Per il resto AP 1 ha
quantificato in fr. 927 375.81 il proprio credito
in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
N. Statuendo con
sentenza del 28 marzo 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio (valuta 16 maggio 2013) presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della
sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 458 e 459 RFD di __________,
sezione di __________, come segue:__________– vendita al
più presto ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con base d'asta di
fr. 2 600 000.–;
–
in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto con base d'asta inferiore
concordata fra le parti o, in caso di disaccordo, al valore dei debiti gravanti
gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP
ecc.);
–
incanti organizzati e diretti da un notaio incaricato dalle parti o, in caso
di disaccordo, dalla Pretura;
– ricavato
netto della realizzazione (dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario
del notaio, l'eventuale tassa sugli utili immobiliari, le eventuali provvigioni
e il rimborso della LPP) spettante ai comproprietari in ragione di metà
ciascuno.
In liquidazione del regime
dei beni il Pretore aggiunto ha stabilito altresì che ogni coniuge rimane
proprietario dei beni in suo possesso, come pure delle rispettive quote nella __________
Sagl, e comproprietario in ragione di un mezzo dei mobili e delle suppellettili
domestiche, che la moglie deve restituire al marito – ove ne sia ancora in
possesso – la collezione dei trenini e che il marito è condannato da parte sua a versarle un conguaglio di fr. 16 605.15. Per il resto egli ha respinto ogni richiesta di
contributo alimentare, tanto per la moglie quanto per i figli. Le spese
processuali di fr. 28 000.– (compresi
costi peritali di fr. 2300.– e indennità testimoniali di fr. 880.–) sono state
poste per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del
marito, cui la convenuta è stata tenuta a rifondere fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.
O. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018
per ottenere che, in riforma della sentenza impugnata, la previdenza
professionale dei coniugi sia divisa a metà con valuta al 1° gennaio 2017 e che
le siano attribuite le particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________,
al valore di fr. 2 600 000.–, dedotte ipoteche e prelievi del “secondo
pilastro”. In liquidazione dei rapporti patrimoniali essa chiede inoltre di
accertare che la comproprietà dei coniugi non si estende alle suppellettili
domestiche e si limita al mobilio acquistato prima del 16 maggio 2013 (data
della litispendenza), come pure di condannare il marito a corrisponderle le
somme di fr. 200 288.90 a titolo di “rimborso
della massa dei (beni) propri”, di fr. 445 790.90
in “liquidazione del regime matrimoniale” e di fr. 250 992.35 a saldo degli ulteriori rapporti di dare e avere. Oltre a
ciò essa postula, previa audizione dei figli, contributi alimentari compresi
tra fr. 2220.25 e fr. 7500.– mensili indicizzati per sé, di fr. 1771.– mensili per
M__________ e di fr. 1902.30 mensili per A__________ (senza cenno ad assegni
familiari), più la metà delle spese straordinarie per i figli e la rifusione di
fr. 20 000.– per ripetibili di primo grado.
Subordinatamente essa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e il
rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 28 settembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. In una
replica spontanea del 12 ottobre 2018 e in una duplica spontanea del 23 ottobre
2018 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
P. L'11 febbraio 2019 AO
1 ha sposato M__________ M__________.
L'8 maggio 2020 il
giudice delegato di questa Camera ha sentito i figli M__________ e A__________.
Le parti si sono espresse sull'esito dell'audizione in osservazioni del 29
maggio 2020. Con “osservazioni spontanee” del 5 e del 10 giugno 2020 esse hanno
preso posizione sulle vicendevoli considerazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese
formulate dalle parti alle arringhe finali davanti al Pretore aggiunto
(scioglimento della comproprietà, liquida-zione del regime dei beni, conguaglio
della previdenza professionale, contributi di mantenimento). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore di AP 1 il 29 marzo 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è
tuttavia rimasto sospeso fino all'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a
CPC. Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2.
All'appello AP 1
acclude un conteggio 4 aprile 2018 dell'Ufficio esazione e condoni che la
diffida a pagare entro 30 giorni gli scoperti erariali relativi alla ditta
S__________ in liquidazione (doc. C di appello), uno scambio di messaggi di
posta elettronica intercorso tra A__________ e il padre dal 7 novembre 2017 al
29.
aprile 2018 (doc. D di appello) e un attestato 2 maggio 2018 dell'Istituto __________
che certifica la frequenza da parte del figlio M__________ del quinto anno di
liceo scientifico (doc. E di appello). Nella misura in cui sono successivi
alla chiusura dell'istruttoria, tali documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1
CPC). AO 1 allega a sua volta un plico di documenti alle proprie osservazioni,
alla duplica spontanea e alle prese di posizione sull'audizione dei figli
davanti a questa Camera. Parte dei documenti si trova già agli atti, di modo
che la relativa produzione è superflua. Quanto ai documenti antecedenti la
chiusura dell'istruttoria, l'interessato non spiega quali motivi gli avrebbero
impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si
poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non ricevibili (DTF 143 III 42
consid. 4.1, 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).
3.
In tutte le questioni di
carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore
affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess
von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in
proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente
(DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità
parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età dei
figli, sempre che i figli maggiorenni approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81
consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto hanno fatto nel caso specifico M__________
e A__________, divenuti maggiorenni il 18 settembre 2015 e il 2 settembre 2017,
quando hanno avallato il 14 febbraio 2018 l'operato della madre.
4.
Litigiosi rimangono, in questa
sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sugli immobili
a __________, la liquidazione dei rapporti patrimoniali, il riparto degli averi
previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli. Sul principio
del divorzio invece la sentenza del Pretore aggiunto è passata in giudicato e
ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una
comproprietà, così come la regolamentazione degli altri rapporti patrimoniali
tra i coniugi e le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita
in materia di cassa pensione vanno esaminate
prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004
pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per
procedere diversamente.
I. Sullo scioglimento
della comproprietà relativa all'abitazione coniugale
5.
Riepilogati i
criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, il Pretore aggiunto
ha ricordato che qualora i comproprietari non si accordino il giudice può
ordinare la divisione del bene in natura, la licitazione fra i comproprietari, la
vendita ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC) o l'attribuzione del bene per
intero, dietro indennizzo, al coniuge che dimostra un interesse preponderante (art.
205.
cpv. 2 CC). Egli ha rilevato che, non avendo le parti motivato le loro
richieste, non era possibile valutare quale delle due potesse vantare un
interesse preponderante. Secondo il Pretore aggiunto la questione può tuttavia
rimanere irrisolta, poiché sia all'udienza
di conciliazione del 30 settembre 2013 sia all'udienza del 31 marzo
2015.
per il contraddittorio cautelare i coniugi hanno concordato una vendita
delle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, al
prezzo di fr. 2 600 000.– (al netto della commissione). E siccome AP 1 non ha spiegato
nelle arringhe finali perché si distanziasse da quell'accordo, il Pretore
aggiunto ha ordinato la vendita dei due fondi ai pubblici incanti con base d'asta
a fr. 2 600 000.–
(conformemente alla stima dell'ing. R__________, al quale si erano rivolti i
coniugi). La convenuta avrebbe dovuto assumere in ogni caso le spese cor-renti
(compreso l'onere ipotecario) finché fosse rimasta nell'abitazione familiare (sentenza
impugnata, pag. 9 consid. aa).
6.
Secondo l'appellante
la sentenza impugnata non dispone che cosa accade nel caso in cui la vendita
all'asta andasse deserta né prevede la nomina di un notaio, lasciando l'incombenza
alle parti. A parte ciò – essa sostiene – la sentenza lede gli interessi dei
coniugi, i quali hanno tentato senza esito di vendere i fondi in questione per
fr. 2 600 000.–.
Fissare ora una base d'asta che non potrà essere raggiunta equivale pertanto ad
accomodarsi di un'alienazione “al prezzo di copertura dei debiti, con grave danno
economico” per entrambi. L'appellante afferma di non capire come sia possibile
ordinare una vendita agli incanti, riservando poi un accordo delle parti per
determinare la base d'asta. Postula quindi l'attribuzione a sé dei fondi dietro
conguaglio al marito calcolato sul valore complessivo di fr. 2 600 000.–,
soluzione che non pregiudicherebbe l'attore, visto l'invecchiamento dell'immobile
e la contrazione del mercato immobiliare. La convenuta lamenta poi un
formalismo eccessivo nella misura in cui il Pretore aggiunto le rimprovera un'insufficiente
motivazione della richiesta, dagli atti evincendosi chiaramente il suo interesse
preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale in cui essa risiede dal
2011.
con i figli, facendosi carico degli oneri correnti.
a) Per
quel che è della prima obiezione, la convenuta perde di vista che la
regolamentazione disposta dal Pretore aggiunto prevede, comunque sia, un
secondo turno d'asta con aggiudicazione dei fondi – in caso di disaccordo dei
coniugi sulla nuova base d'asta – “al valore dei debiti gravanti gli immobili”.
Simile disciplina potrà anche apparire discutibile, ma al riguardo l'appello si
esaurisce in una recriminazione. Quanto alla mancata designazione di un notaio
incaricato di procedere agli incanti, l'appellante non spiega perché la
regolamentazione del primo giudice che ha lasciato il compito alle parti (riservando
la designazione da parte del giudice in caso di disaccordo) sarebbe censurabile.
A parte ciò, quand'anche una nomina del notaio già nella sentenza impugnata sarebbe
apparsa preferibile, giacché eviterebbe alle parti di tornare dal giudice in
caso di mancata intesa, l'appellante non avanza alcuna richiesta in tal senso,
neppure in via subordinata. Non tocca pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio.
b) Altrettanto
vale per l'interrogativo sollevato dalla convenuta circa la possibilità di
ordinare una vendita agli incanti, demandando la base d'asta a un accordo fra le
parti. Anche a tale proposito la regolamentazione del Pretore aggiunto appare
opinabile. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appello si esaurisce in una mera
doglianza, per tacere del fatto che la sentenza impugnata disciplina
correttamente, in caso di mancato accordo, il modo in cui deve avvenire l'aggiudicazione
al secondo turno d'asta e che la convenuta non critica la regolamentazione prevista
per tale eventualità.
c) Che
il piede d'asta fissato dal primo giudice in fr. 2
600.
000.– sia poi difficilmente
raggiungibile e possa quindi condurre a una vendita finanziariamente
svantaggiosa per le parti non si può escludere. L'interessata non indica minimamente
tuttavia a quanto andrebbe ricondotta tale base, che il Pretore aggiunto ha
stabilito sulla scorta di una valutazione affidata dai coniugi nell'agosto del
2012.
all'ing. R__________ (doc. M e AAA). Per di più, la possibilità che una
vendita agli incanti possa riuscire finanziariamente sfavorevole ancora non
basta per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, ovvero
l'attribuzione del bene a un coniuge per intero contro compenso all'altro
coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid.
18c). La censura cade dunque nel vuoto.
d) Per
il resto l'appellante non pretende di avere motivato davanti al Pretore
aggiunto il suo interesse preponderante all'assegnazione dei fondi, come le
incombeva, unitamente alla dimostrazione di avere i mezzi per indennizzare il
marito (RtiD II-2017 pag. 774 consid. 3.1) e alla disponibilità di svincolare quest'ultimo da parte della banca
finanziatrice (art. 176 CO; I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre
2015, consid. 18d). La convenuta obietta che il suo interesse preponderante si
evince dagli atti. Si tratta nondimeno di un argomento apodittico, non bastando
al riguardo che essa continui a occupare lo stabile insieme con i figli, facendosi
carico degli oneri correnti, per tacere del fatto che nel frattempo i figli sono
divenuti maggiorenni. Che un coniuge affidatario si veda attribuire in uso l'abitazione
familiare nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una
procedura cautelare di divorzio non è
sufficiente per creare un legame particolare
con il bene. Né basta per fondare un interesse preponderante la circostanza
che la convenuta abbia assunto i relativi oneri, logica conseguenza della
concessione in uso dell'immobile dopo la separazione (I CCA, sentenza inc.
11.2017.16
del 28 dicembre 2018, consid. 6b con riferimento). Su questo punto la
decisione impugnata resiste dunque alla critica.
7.
Trattandosi di
attribuire le due particelle testé menzionate alle relative masse dei coniugi
assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti, il Pretore aggiunto
ha respinto l'ipotesi di ascrivere quei fondi ai beni propri dell'uno o dell'altro.
Egli non
ha trascurato un documento che attesta il prelevamento
di fr. 100 000.– da un conto di risparmio della moglie
presso il __________ il 1° ottobre 2012 e l'accredito della somma allo
studio legale e notarile __________ con la causale “come da rogito”, né un
bonifico di fr. 335 000.– da un conto
privato del marito presso la Banca __________ in favore del notaio rogante I__________
(doc. 71). Ha ritenuto tuttavia, a ragione, che ciò non basta per ricondurre la
provenienza dei pagamenti ai beni propri dell'uno o dell'altro coniuge. E in
difetto di tale prova egli ha stabilito che il ricavo netto della vendita dei
fondi va suddiviso a metà fra i comproprietari (sentenza impugnata, pag. 10
seg.).
8.
L'appellante deplora
che il Pretore aggiunto abbia sorvolato sul riconoscimento parziale dell'attore,
il quale alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali ha ammesso un di lei
investimento negli immobili con beni propri per fr. 100 000.– o fr. 110 000.–, investimento che in realtà ammonta a fr.
240.
000.– (fr. 100 000.– più fr. 30 000.–
più fr. 110 000.–: doc. 71), sicché i suoi
beni propri hanno finanziato la quota in comproprietà del marito per almeno fr.
120.
000.–. E poiché gli immobili, costati
fr. 1 557 750.–
complessivi (terreno più costruzione) valgono secondo il perito incaricato dai
coniugi fr. 2 600 000.–, l'appellante avanza un credito di fr. 200 288.90 dei suoi beni propri nei confronti degli
acquisti del marito, compresa la partecipazione al plusvalore.
a) Non
a torto l'appellante fa valere che la sentenza impugnata non considera il
riconoscimento di AO 1, da lei invocato alle prime arringhe e ancora alle
arringhe finali, della sua pretesa di fr. 100 000.–.
Dal verbale del 15 febbraio 2016 si evince in effetti che, pur contestando allora
“in maniera ferma che la convenuta abbia avuto prima del matrimonio questa
cifra”, l'attore si è dichiarato “disposto a riconoscerne fr. 100 000.–” (pag. 2). Si tratta di un'adesione parziale,
ma incondizionata su una questione a libera disposizione delle parti, di cui occorreva
tenere conto. Certo, a quell'udienza l'attore non era patrocinato, avendo l'avv.
M__________ rinunciato al mandato il 15 settembre 2015. Il riconoscimento però è
stato verbalizzato in maniera chiara a fronte di una pretesa che era stata avanzata
in modo inequivocabile nella risposta (pag. 24) e nella duplica (pag. 8 a 10) per
quel-
la
stessa cifra e per la medesima causale. Invano l'attore tenta ora di
relativizzare la portata della sua dichiarazione, né può pretendere di
revocarla. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di fondamento.
b) Quanto
al preteso riconoscimento di fr. 110 000.–
nelle arringhe finali, l'appellante trascura che l'importo (destinato all'acquisto
della particella n. 459) non è stato ricollegato dal ma-rito ai beni propri di
lei. L'attore si è limitato in quella sede a segnalare
che fra i mezzi propri dei coniugi (in contrapposizione al debito ipotecario) figurava un
investimento di
fr.
110.
000.– proveniente dalla cassa pensione
della moglie (loc. cit., punto n. 5, pag. 3). L'investimento era tuttavia senza
influsso sull'attribuzione dell'immobile a una massa o a un'altra (DTF 141 III
152.
consid. 4.3.1). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
c) Infine
non è dimostrato l'investimento di fr. 240 000.–
con beni propri della moglie. L'appellante insiste nella propria rivendicazione
sulla scorta del doc. 71, ma non si confronta con la motivazione del Pretore
aggiunto, secondo cui la distinta redatta dalla convenuta non prova in alcun
modo il finanziamento per mezzo di beni propri nella misura indicata. A tale
riguardo, come pure sull'attribuzione della sua quota di comproprietà ai beni propri,
l'appello si rivela così irricevibile per
difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
II. Altre pretese in
liquidazione dei rapporti patrimoniali
9.
Per quel che è delle
ulteriori pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali, il Pretore
aggiunto ha determinato gli acquisti della moglie in fr. 68 675.69 (di cui gioielli per fr. 52 780.– e conti bancari per fr. 15 895.69) e gli acquisti del marito in fr. 101 866.– (di cui polizze di previdenza in favore
dei figli per fr. 16 500.–, rimborsi per l'ammortamento
e l'ipoteca sulla casa di __________ per fr. 23 030.–, rimborsi di debiti prematrimoniali “P__________” per fr. 22 356.– e “F__________” per fr. 40 000.–). Considerata la reciproca partecipazione all'aumento dell'altro coniuge
(art. 215 cpv. 1 CC), il primo giudice ha calcolato così in fr. 16 605.15 la spettanza della convenuta, mentre ha
lasciato invariati i rapporti di comproprietà sui conti, le polizze di
previdenza, i mobili e le suppellettili domestiche, non senza condannare la
moglie a restituire al marito la collezione di trenini (sentenza impugnata,
pag. 24, consid. zz), se ancora in suo possesso. Da parte sua l'appellante
chiede di riconoscerle, in aggiunta al compenso in favore dei
suoi beni propri
per il finanziamento degli immobili a __________
(sopra, consid. 8), fr. 445 790.90 dalla divisione degli acquisti e fr. 250 992.35 in liquidazione degli
ulteriori rapporti di dare e avere tra i coniugi. Simili pretese vanno
esaminate singolarmente.
10.
Per quanto attiene ai
mobili e alle suppellettili nell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha respinto
siccome non provata (in difetto di una perizia che determinasse il valore dei
beni) la richiesta della moglie di attribuire ai suoi acquisti il relativo
valore, stimato in fr. 15 000.–. Egli ha mantenuto
così la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le
suppellettili fino al momento della divisione in natura (sentenza impugnata, consid.
bb, pag. 11). L'appellante contesta di avere rivendicato la somma di fr. 15 000.–, affermando di avere conteggiato la metà della
medesima negli acquisti di lei e l'altra metà negli acquisti del marito. Ciò posto,
essa reputa di non poter essere dichiarata soccombente su tal punto e di non
dover sopportare le spese giudiziarie al proposito. Chiede inoltre che l'accertamento
del Pretore aggiunto sia limitato ai beni acquistati prima del 16 maggio 2013 e
ai soli mobili, il marito avendo ritirato nel frattempo i propri effetti “come
risulta dalle decisioni agli atti”.
Nella misura in cui chiede
di riformare il giudizio impugnato sulle spese giudiziarie, l'attrice non spiega
in che misura ciò debba avvenire. Il primo giudice ha rilevato inoltre che il
valore dei beni indicato dalla moglie non era comprovato per difetto di
accertamento peritale, sicché al riguardo essa risultava, comunque sia,
soccombente. Quanto alla precisazione che i beni da suddividere sono unicamente
quelli acquistati prima del 16 maggio 2013 (data della litispendenza), la domanda
è ugualmente dubbia, essendo formulata per la prima volta in appello. Ad ogni
buon conto la richiesta è fine a sé stessa, essendo pacifico che dopo l'avvio
di una causa di divorzio non si creano più acquisti (art. 207 cpv. 1 CC; RtiD II-2019 pag. 667 consid. c con
riferimenti). Da quali decisioni emerga infine che non vi sono “più beni e
suppellettili da dividere, fatta eccezione per i mobili” l'appellante non
spiega. A prescindere del fatto che, ove la divisione in natura di tali beni
fosse già avvenuta, l'accertamento della sentenza impugnata rimarrebbe semplicemente
senza effetto.
11.
In merito ai gioielli
depositati in una cassetta di sicurezza dell'avv. PA 1 alla __________ SA di __________
(un collier con smeraldi e diamanti taglio brillanti, un ciondolo diamante
taglio baguette, un
anello con solitario navette con fasce di
brillanti, un bracciale
con diamante taglio navette e fasce brillanti, un anello con pietre di
diamanti: doc. 73), il Pretore aggiunto si è interrogato se quei monili fossero
una donazione del marito alla moglie o un investimento dei coniugi. Considerato
che una donazione non si presume, ma dev'essere provata da chi se ne vale, egli
ha passato in rassegna le deposizioni di A__________ S__________ e P__________
B__________ (conoscenti della coppia), dell'orefice N__________ T__________ e ha
esaminato una dichiarazione scritta del gemmologo T__________ C__________ (doc.
EEE). Ne ha desunto che, stando ad A__________ S__________, “i gioielli che
indossava la convenuta prima della sospensione dell'unione coniugale erano
dei regali, visto come l'attore stesso lo diceva”. Se non che – egli ha
soggiunto – la testimone era stata informata prima della sua deposizione dalla
convenuta medesima circa la posizione sostenuta dal marito (investimento
anziché donazione).
Oltre a ciò, il primo
giudice ha definito le testimonianze generiche e non correlate ai gioielli
della cassetta di sicurezza, di cui non figura fotografia alcuna. Quelle
deposizioni potevano dunque dimostrare tutt'al più che il marito aveva regalato
gioielli alla moglie durante la vita in comune (circostanza che neppure AO 1 contestava),
ma non che si trattasse dei gioielli in questione, tanto che P__________ B__________
aveva riferito di una “collana con degli elefanti” che neppure risultava nella cassetta
di sicurezza. Per il Pretore aggiunto la mancata contestualizzazione dei
pretesi regali (motivi, date e luoghi in cui essi sarebbero avvenuti) rendeva inoltre
poco credibile la versione della moglie, mentre non poteva escludersi a priori
– dato anche il valore dei gioielli – quella del marito, avvalorata dalla
dichiarazione scritta del gemmologo C__________. Non avendo la convenuta, cui
incombeva l'onere della prova, dimostrato che i gioielli le erano stati donati
dal marito, il primo giudice li ha considerati acquisti di lei (alla quale l'attore
era d'accordo di lasciare i preziosi), valutandoli fr. 52 780.– secondo la stima del perito C__________
N__________ e riconoscendo una spettanza del marito di fr. 26 390.– (sentenza impugnata, consid. cc, pag. 11
a 13).
L'appellante insta perché
i gioielli siano considerati un regalo e siano ascritti ai suoi beni propri senza
obbligo di compenso. Assevera che le testimonianze di P__________ B__________ e
di A__________ S__________ sono chiare e che, come ha dichiarato N__________ T__________,
“il diamante acquistato dall'attore era probabilmente destinato ad essere usato
per un gioiello”. Essa contesta che quei monili siano stati acquistati a scopo
di investimento, ponendo in dubbio – visto anche il tempo trascorso (oltre 15
anni) – l'attendibilità, se non addirittura l'autenticità delle dichiarazioni
scritte prodotte
dall'attore (doc. DDD e EEE),
le quali contrastano con le testimonianze. Per quel che è della dichiarazione di
T__________ C__________, rilasciata senza vedere i preziosi, la convenuta eccepisce
che un diamante a navetta è stato acquistato in realtà dalla gioielleria __________
di __________, come ha confermato N__________ T__________. E il fatto che i
gioielli siano sempre stati portati “con conseguente usura e rischio di
danneggiamento” dimostra che il loro acquisto non era a scopo d'investimento. Quanto
all'insinuazione che le testimoni sarebbero state influenzate, ciò contrasta a
suo avviso con il rifiuto che il Pretore aggiunto ha opposto il 20 ottobre 2017
al marito di ascoltare nuovamente P__________ B__________ poiché “imboccata”. Accennando
invece al fatto che i preziosi non sono stati mostrati ai testimoni, il primo
giudice disconosce secondo l'appellante che non spettava a lei colmare quella
lacuna, bensì al giudice medesimo, il quale tuttavia ha rinunciato a procedere
in ragione delle chiare risposte testimoniali.
a) Si
conviene con il primo giudice che, per principio, chi si prevale di una
donazione da parte dell'altro coniuge deve recare la prova di quanto asserisce (art.
8.
CC). Una donazione infatti non si presume neppure fra coniugi (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010
consid. 3.1 con rinvii; I CCA sentenza 11.2007.47 del 18 dicembre 2010 consid.
10c; Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1996, n. 51 alle osservazioni preliminari degli
art. 221 CC segg.). Per giurisprudenza invalsa, nondimeno, una donazione
può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che i beni in questione
sono stati acquistati da un coniuge non per un collocamento di capitali, ma per
essere destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. In tal caso si presume,
in mancanza di elementi contrari, che la dazione sia avvenuta a titolo di
donazione e non di semplice comodato (DTF 85 II 70; I CCA, sentenza inc.
11.1997.164
del 27 novembre 1998, consid. 10).
Trattandosi
di gioielli in particolare, si presume che la loro consegna al coniuge sia una
donazione, giacché secondo la comune esperienza e il normale andamento delle
cose un gioiello è destinato all'uso esclusivo del coniuge che lo riceve. Una
diversa conclusione si impone invece – come detto – ove il gioiello risulti
essere stato acquistato a scopo di investimento (Aebi-Müller/Jetzer, Beweislast und Beweismass im
Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 299 con riferimenti; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 3ª edizione, n. 923 pag. 566 con nota n. 30 in
fine).
b) Nella
fattispecie, trattandosi di gioielli, vale la presunzione per cui questi fossero
destinati all'uso esclusivo della moglie, né il marito contesta che “i gioielli
sono sempre stati portati con conseguente usura e rischio di danneggiamento”. Non
incombeva dunque alla convenuta dimostrare l'avvenuta donazione, bensì all'attore
dimostrare l'avvenuto acquisto dei gioielli per un collocamento di capitali. Se
non che, come ha rilevato il Pretore aggiunto, l'unico elemento suscettibile
di confortare una simile ipotesi è la dichiarazione scritta 18 novembre 2014 del
gemmologo T__________ C__________ (doc. EEE) in cui si accenna all'acquisto “in
base ad espresse richieste speculative in considerazione a mie analisi dei
listini e del mercato. (…) Ad oggi posso dire che sono stati degli ottimi
investimenti”.
Una
dichiarazione scritta tuttavia non può sostituire una deposizione testimoniale,
se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017
pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (sentenza del
Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2 pubblicato
in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177;
analogamente: Bohnet in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad
art. 254). La tesi dell'investimento non trova così sufficiente riscontro
probatorio. Ne segue che i monili in questione vanno considerati donati e fanno
parte dei beni propri dell'appellante (art. 198 n. 2 CC). Già per questo motivo
è esclusa una partecipazione del marito al valore dei medesimi, senza che
occorra diffondersi sulle altre censure della moglie. Se ne conclude che al
riguardo la sentenza impugnata va riformata nel senso di togliere dagli
acquisti della moglie il valore dei gioielli, i quali sono riconosciuti beni propri
di lei senza obbligo di compenso.
12.
Relativamente alle
polizze di previdenza libera “piano di risparmio per bambini P__________” n. __________
e n. __________ stipulate il 1° novembre 2000 da AO 1 in favore dei figli M__________
e A__________ (doc. 89), il Pretore aggiunto ha accertato che i premi sono
stati finanziati con acquisti dell'attore e che il 17 giugno 2013 le polizze sono
state riscattate per fr. 56 246.80, l'attore
avendo poi prelevato quello stesso giorno fr. 55 000.–
dal conto __________ sul quale era stata accreditata la somma. Considerato che la
moglie chiedeva di reintegrare l'importo negli acquisiti di lui e che questi
eccepiva il consumo del denaro nella misura di fr. 52 300.– per far fronte alle spese legali, a
quelle della carta di credito, alle pigioni, al leasing e alla propria quota di
oneri ipotecari, il primo giudice ha respinto la richiesta nella misura in cui
riguardava spese per il sostentamento. Nelle circostanze descritte egli ha
reintegrato negli acquisti di AO 1 a norma dell'art. 208 cpv. 1 CC unicamente
il rimborso del leasing per la Porsche (fr. 16 500.–),
rilevando che quello non era un debito suo, bensì della __________ Sagl (sentenza
impugnata, consid. ee, pag. 13 a 15).
Nell'appello
la convenuta reitera la richiesta di computare negli acquisti del marito l'intero
importo di fr. 56 246.80, facendo
valere che al momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni (ovvero all'introduzione
della petizione di divorzio), le polizze non erano ancora state riscattate e facevano
ancora parte degli acquisti del marito. Quanto è avvenuto in seguito non incide
– essa soggiunge – sulla liquidazione del regime dei beni.
La
doglianza è fondata. Nella
partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per
avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC).
Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro
stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in
concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 16 maggio 2013
(analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Contrariamente all'opinione
del primo giudice, l'art. 208 CC non trova più applicazione dopo di allora (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 207). Poco importa pertanto se il
17.
giugno 2013 il marito ha riscattato il valore delle polizze assicurative e
ha poi consumato il denaro. In difetto di un consenso della controparte o del
giudice, che in concreto neppure AO 1 invoca, le polizze in questione devono
considerarsi ai fini della liquidazione del regime come se sussistessero
ancora (cfr. Steck/Fankhauser in:
FamKomm, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 207). Né l'attore
dimostra che il consumo del denaro si sia reso necessario perché la moglie ha attinto
in maniera “spropositata” e indebita al di lui conto. Quanto al valore di
riscatto da computare negli acquisti di lui, non v'è ragione per scostarsi dalla
cifra effettivamente riscossa un mese dopo l'introduzione della causa di
divorzio e che l'attore, per altro, non discute (DTF 137 III 339 consid.
3.2; Deschenaux/Stein-auer/
Baddeley, op. cit., pag. 621 n. 1025; I CCA,
sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b).
13.
Circa la polizza di
previdenza n. __________ “__________” stipulata il 1° settembre 1999 da AO 1 con
la P__________ (doc. 88), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della
moglie intesa a computare negli acquisti del marito fr. 83 080.60, somma ch'essa riconduceva ai contributi
annui versati dall'attore (fr. 6559.–) dalla firma del contratto fino all'introduzione
della causa di divorzio facendo capo ai di lui acquisti. A mente del primo
giudice dagli atti non si evince la cifra rivendicata, giacché per gli anni
2007.
e 2008 risultano importi differenti (fr. 6355.– nel 2007, fr. 6227.– nel
2008). E siccome la convenuta non ha dimostrato la sua pretesa al momento
determinante (16 maggio 2013), il marito rimane intestatario della polizza
senza obblighi di conguaglio (sentenza impugnata, consid. ff, pag. 15).
L'appellante obietta di
non aver potuto dimostrare il valore di riscatto della nota polizza senza la
collaborazione del marito, il quale ha rifiutato di ottemperare a una domanda
di edizione che il Pretore aggiunto gli ha rivolto in due occasioni, il 25
febbraio 2016 e il 22 marzo 2017, proprio per conoscere il valore di riscatto
di quella polizza. Considerato l'indebito rifiuto di collaborare, per l'appellante
si giustifica di imputare la somma rivendicata (fr. 83 080.60) negli acquisti del marito.
a) Le
polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro
dello scioglimento del regime dei beni come le assicurazioni ordinarie (“pilastro
3b”), attribuendo loro il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di
trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione
convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF
137.
III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA sentenza
inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 8a). Ciò premesso, in
concreto è pacifico che il valore di riscatto della citata polizza è
stato finanziato con acquisti del marito e dev'essere attribuito a
tale massa.
b) È
fuori dubbio altresì che l'attore non ha dato seguito all'ordine – ripetuto –
di comunicare il valore di riscatto della polizza di previdenza n. __________
“__________”. Non a torto quindi l'appellante invoca l'art. 164 CPC, che regola
il rifiuto indebito di cooperare di una parte. La questione di sapere se da un
rifiuto indebito possa desumersi automaticamente che il documento richiesto –
ove si trovi in possesso della controparte – abbia il contenuto invocato da chi
se ne prevale non è univocamente risolta in dottrina (favorevoli: Schmid in: Basler Kommentar, ZPO, op.
cit., n. 2 ad art. 164; Rüetschi
in:
Berner Kommentar, ZPO, n. 2 e n. 5 ad art. 164; critico: Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 164). Nella fattispecie il quesito può nondimeno rimanere aperto,
come si vedrà senza indugio.
c) Quand'anche
il valore di riscatto indicato dalla convenuta non potesse desumersi dagli atti
per i motivi addotti dal primo giudice, nel caso specifico la pretesa poteva
determinarsi sulla scorta dei documenti e delle indicazioni (non contestate)
che specificavano l'esistenza della polizza. Nulla impediva pertanto al primo
giudice di assegnare alla moglie la metà del valore
di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato in
base ai premi versati fino al 16 maggio 2013, data dello scioglimento del
regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28
dicembre 2018, consid. 12b). Anche al proposito la sentenza impugnata va così modificata.
14.
Riguardo alle
collezioni del marito, attribuite pacificamente ai beni propri di lui, il
Pretore aggiunto ha respinto la pretesa della moglie, la quale chiedeva di ordinare
un compenso (di fr. 9000.– e fr. 6000.–) in favore degli acquisti del marito per
le cazzuole d'argento e le quattro penne __________ (tre edizioni limitate __________,
__________ ed __________, come pure una penna stilografica: doc. 82). Considerato
il tenore di vita sostenuto dalla coppia, il valore della casa (fr. 2 600 000.–)
e quello dei gioielli (fr. 52 780.–), il
primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC. A prescindere
da ciò, la pretesa non entra in linea di conto, secondo il Pretore aggiunto,
poiché la convenuta non ha dimostrato il valore attuale dei beni in questione, le
cazzuole non essendo neppure meglio specificate (sentenza impugnata, pag. 16
seg.).
L'appellante ribadisce la
propria richiesta, facendo valere che gli oggetti in questione sono un
investimento, tant'è che l'attore ha venduto le cazzuole d'argento alla __________
SA. Essa contesta inoltre di non avere dimostrato il valore di quei beni, che
si evince dalle dichiarazioni della “A__________ A__________” e dalla “__________”
di __________.
Nella misura in cui non contesta
la congruità della spesa per l'acquisto degli oggetti rispetto al tenore di
vita sostenuto dalla coppia (sul tema: Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 11 ad art. 198 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 563 n. 918), l'appellante non si confronta con l'argomento
principale del Pretore aggiunto. Altrettanto vale per la doglianza relativa al
valore degli oggetti al momento della liquidazione del regime matrimoniale, il
quale non risulta né dall'elenco della “A__________ A__________” inerente agli
acquisti e ai prezzi pagati tra il 2002 e il 2008 (fascicolo documenti richiamati
VI e X), né dalla conferma riguardante l'acquisto di due penne __________ negli
anni 2009 e 2010 per complessivi fr. 3429.37 (fascicolo documenti richiamati IX).
Che dopo l'introduzione dell'azione di divorzio il marito abbia venduto tre
cazzuole alla __________ SA il 15 settembre 2015 (fascicolo documenti
richiamati VIII) nulla muta al riguardo. Su questo punto l'appello sfugge a
ulteriore disamina.
15.
Quanto al debito di
fr. 130 000.– che AO 1 aveva contratto con
__________ F__________ prima di sposarsi e che ha rimborsato in costanza di
matrimonio, il Pretore aggiunto ha accolto limitatamente a fr. 40 000.– la pretesa della moglie, la quale
chiedeva di reintegrare fr. 136 500.– nella
massa degli acquisti del marito (fr. 130 000.–
più fr. 6500.– di interessi all'1% calcolati su dieci anni). Secondo il Pretore
aggiunto, l'attore ha dichiarato di avere saldato il debito facendo capo per
fr. 40 000.– a propri acquisti e per fr.
90.
000.– a mezzi provenienti dalla
restituzione di un prestito che egli aveva concesso a una zia per il
finanziamento di un bar (fr. 50 000.– più
interessi). La convenuta non avendo contestato tali affermazioni alle prime
arringhe né alle arringhe finali, accontentandosi di ribadire la propria
domanda iniziale “senza ulteriori motivazioni”, il Pretore aggiunto ha
riconosciuto la richiesta nei limiti di quanto ammesso dall'attore (sentenza
impugnata, pag. 19, consid. mm).
L'appellante oppone di
avere contestato nella duplica le dichiarazioni del marito e della di lui zia, “mantenendo
la pretesa”, e di avere preso atto alle prime arringhe del parziale
riconoscimento dell'attore, riservandosi ogni adeguamento al termine dell'istruttoria.
Avendo poi la deposizione di __________ F__________ dimostrato la restituzione
del debito da parte del marito in costanza di matrimonio, essa ha ribadito alle
arringhe finali le domande originarie. Da ciò non si può desumere, a suo
avviso, che la restituzione di fr. 90 000.–
da parte della zia non sia contestata. Onde la richiesta di reintegrare fr. 136 500.– (e non solo fr. 40 000.–) negli acquisti dell'attore.
Per quel che è della
dichiarazione scritta datata 9 ottobre 2015 di A__________ R__________, zia di AO
1, essa attesta l'integrale rimborso nel 2004, “tramite bonifici bancari o a
contanti” per complessivi fr. 90 000.–
(capitale di fr. 50 000.– più interessi all'8%
e quota di utili del 10% “se esistenti”), di un mutuo elargito dall'attore
(doc. UUUU). Che tale dichiarazione sia inveritiera la convenuta non ha preteso
davanti al primo giudice, limitandosi a definirla genericamente “ambigua”. A
parte ciò – come ha sottolineato il Pretore aggiunto – alle prime arringhe l'attore
ha precisato che il rimborso del mutuo era intervenuto per fr. 67 885.– tramite versamenti su un suo conto
bancario al Credit Suisse (doc. GGGGGG) e per il resto in contanti
(verbale del 15 febbraio 2016, pag. 3). AP 1 non ha mai sostenuto che tali
precisazioni non fossero proponibili. Quello stesso 15 febbraio 2016 essa ha
soltanto preso atto che il marito riconosceva l'“ammortamento” del “debito F__________”
mediante acquisti per almeno fr. 40 000.–,
riservandosi l'adeguamento della pretesa al termine dell'istruttoria (loc.
cit., pag. 6). In circostanze del genere la conclusione del Pretore aggiunto,
il quale ha rilevato la mancata contestazione della moglie in merito alla
restituzione del prestito per fr. 90 000.–,
resiste alla critica. Poco giova di conseguenza il richiamo alla sentenza di
questa Camera inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 (consid. 9a), la cui
pertinenza nel caso specifico l'interessata non si cura di illustrare. Su
questo aspetto l'appello è destinato all'insuccesso.
16.
Circa gli ammortamenti
del debito ipotecario gravante la comproprietà di __________, il Pretore
aggiunto non ha riconosciuto alcun credito in favore della moglie, la quale rivendicava
dal marito la metà (fr. 10 500.–) di
quanto essa sosteneva di avere pagato dal 2013 in poi (fr. 21 000.– complessivi). Trattandosi di ammortamenti
successivi all'introduzione della causa di divorzio, questi non rientrano per
il primo giudice nella liquidazione del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC). Né
la convenuta ha dimostrato che sussiste un obbligo di ammortamento, tant'è che
nel calcolo del proprio fabbisogno essa non ha mai esposto simile spesa
(sentenza impugnata, pag. 20, consid. nn).
L'appellante ribadisce che
l'ammortamento è addebitato direttamente dalla banca, come conferma il doc. 93.
Poco importa che esso sia o non sia obbligatorio, poiché un ammortamento
configura in ogni caso un investimento – e non una spesa – di cui beneficiano
entrambi i comproprietari. La convenuta non discute che il debito è estraneo
alla liquidazione del regime matrimoniale, essendo maturato dopo l'introduzione
della causa di stato. Rileva nondimeno che nell'ambito di una sentenza di
divorzio de-vono regolarsi tutte le pretese correlate allo scioglimento del
vincolo, compresi i rapporti di dare e avere contrattuali, nel rispetto dell'unità
di giudizio in materia di divorzio. Non potendosi rinviare l'esame della
questione in separata sede, essa insta così perché l'attore le rimborsi fr. 10 500.–.
a) Per
quanto concerne la possibilità di trattare con la sentenza di divorzio la
pretesa di un coniuge per un credito sorto nei confronti dell'altro dopo l'avvio
della causa di divorzio, l'argomentazione della convenuta è pertinente. Questioni
di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio esulano dalla
liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il
giorno in cui è promossa l'azione di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono
suscettibili però di influire sugli effetti del divorzio legati alla situazione
finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del
matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte
le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo (principio dell'unità
di giudizio in materia di divorzio: I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17
novembre 2014, consid. 6 con rinvio). Salvo che i coniugi dispongano
altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno
regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque
sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164
CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165
CC), di mercedi per l'amministrazione della sostanza (art. 195 cpv. 2 CC), di
indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2
CC), di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per
atto illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)
o per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC; I CCA, sentenza
inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 11). Ciò posto, la decisione del
primo giudice di non statuire sulla pretesa avanzata dalla convenuta perché
successiva all'azione di divorzio configura un diniego di giustizia.
b) Nel
merito l'attore non ha contestato il pagamento, dal 2013, dell'ammortamento semestrale di fr. 2100.– sulla
comproprietà di __________ da parte della moglie (doc. 93). Ha obiettato unicamente che la convenuta avrebbe potuto
chiedere alla banca l'esenzione dall'obbligo e che il debito ipotecario poteva
essere rinnovato a tassi inferiori (replica, pag. 4). Citando una risposta
della Banca __________, la moglie ha avuto modo di opporre tuttavia nella
duplica (pag. 10) che per l'istituto di credito un esonero non entrava in linea
di conto (“i parametri no[n] lo permettono”: doc. 115). Comunque sia, grazie
all'ammortamento l'esposizione dell'attore nei confronti della banca per la sua
mezza quota di comproprietà si è ridotta di conseguenza. E non potendosi
presumere che la moglie intendesse fare un dono al marito da cui stava
divorziando, il credito della convenuta va riconosciuto. Che la spesa non sia
stata inserita dalla moglie nel proprio fabbisogno minimo, ma sia stata
rivendicata in liquidazione dei rapporti patrimoniali non era in ogni caso un
motivo per negare il rimborso. Anche su questo punto l'appello merita
accoglimento.
17.
Per quel che è del
compenso di fr. 30 000.– che la moglie
chiede di ascrivere alla massa degli acquisti del marito, avendo quegli prelevato
il 27 settembre 2011 tale importo per l'arredamento del suo nuovo alloggio, il
Pretore aggiunto ha accertato che la somma proveniva da un conto intestato
alla __________ Sagl (azienda fallita il 16 dicembre 2013 e radiata dal
registro di commercio il 23 giugno 2014) e non poteva pertanto essere
considerata nella liquidazione del regime
dei beni (sentenza impugnata, pag. 21, consid. pp).
L'appellante obietta che
la somma, indebitamente prelevata dai conti della __________ Sagl dopo che lei
aveva eseguito un versamento per coprirne i debiti, non va restituita alla società,
la quale è stata sciolta. Onde la legittimità della pretesa. Subordinatamente essa
postula che almeno il valore del mobilio al momento della liquidazione del
regime dei beni sia considerato negli acquisti del marito.
Formulata per la prima
volta in appello senza essere sorretta da fatti nuovi o da nuovi mezzi di
prova, quest'ultima richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2
lett. b CPC). Quanto alla richiesta principale, l'appellante non dimostra per
nulla il suo assunto né indica quali risultanze istruttorie suffragherebbero la
domanda. In proposito l'appello è sprovvisto di motivazione e sfugge a
ulteriore esame.
18.
Relativamente al
credito di fr. 208 395.67 che la convenuta
rivendica per il rimborso di un prestito di 60 000.–
più interessi del 5.5% da lei concesso all'attore prima del matrimonio, nel dicembre
del 1994, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza del rapporto di mutuo
(doc. 97), ma ha rinviato la convenuta a far valere la pretesa in separata sede,
trattandosi di un debito contratto dall'attore prima del matrimonio (sentenza
impugnata, pag. 21 seg., consid. qq).
L'appellante contesta
anche in questo caso la mancata liquidazione della sua richiesta, ripetendo
quanto addotto in relazione alle altre pretese nei confronti del marito. Nel
merito essa rileva che l'attore ha ammesso l'esistenza del mutuo, quantunque
ritenga di non doverlo rimborsare. Considerato inoltre che in virtù della più
recente giurisprudenza del Tribunale federale il regime matrimoniale non
influisce sui debiti ordinari retti dal Codice delle obbligazioni (DTF 141 III
49), l'interessata rivendica anche il pagamento degli interessi espressamente
previsti dal contratto.
a) Per
quanto attiene alla decisione del primo giudice di rinviare l'esame della
pretesa in separata sede, vale quanto si è spie-gato per gli ammortamenti del
debito ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16a). La pretesa
della convenuta va quindi trattata. Al riguardo non giova ripetersi.
b) Riguardo
al merito della pretesa, neppure in questa sede l'attore contesta la
stipulazione del mutuo prima del matrimonio e l'ottenimento nel dicembre del
1994.
della somma pattuita (fr. 60 000.–),
come confermano gli atti (doc. 97 con allegato). Né fa dubbio che il contratto
prevedeva l'obbligo di corrispondere
interessi annui del 5.5% e sarebbe scaduto il 31 dicembre 1997 (doc.
97). Ciò posto, incombeva al marito, mutuatario, dimostrare di avere rimborsato
il prestito, ciò ch'egli neppure pretende.
c) AO
1.
eccepisce che il mutuo è scaduto da oltre vent'anni e che dopo il 31 dicembre
1997.
la moglie non ha preteso il rimborso della somma né il pagamento di
interessi. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che
la prescrizione non comincia a decorrere o, se comincia a decorrere, rimane
sospesa per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio (DTF 141 III
50.
consid. 5.2.1). Nella fattispecie il matrimonio risale al 24 agosto
1996.
AP 1 poteva quindi attendere nell'esigere la restituzione del prestito. E
che essa abbia aspettato abusivamente l'attore non pretende.
d) L'attore
si duole inoltre che il contratto di mutuo non sia mai stato esibito in
originale, ma solo in fotocopia. Mal si comprende tuttavia che cosa egli intenda
dedurne, tant'è che egli non mette in dubbio la veridicità né l'autenticità del
documento. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.
e) L'appellato
fa valere altresì che gli interessi di mora decorrono unicamente dalla
scadenza del credito o della richiesta in via esecutiva o giudiziaria, ossia – tutt'al
più – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A parte ciò, egli
confuta il calcolo della convenuta, il quale comprenderebbe inammissibilmente
interessi composti.
Per
quel che è degli interessi contrattuali, in concreto alla scadenza del mutuo (il
31.
dicembre 1997) si è estinto anche l'obbligo per il mutuatario di corrispondere
gli interessi pattuiti (Weber in: Berner Kommentar, edizione
2013, n. 5 ad art. 318 CO). Gli interessi del 5.5% sul capitale (di fr.
60.
000.–) sono pertanto dovuti soltanto fino
al 31 dicembre 1997. Quanto al loro calcolo (doc. 98), a ragione l'attore lamenta
che la convenuta ha addizionato gli interessi al capitale per produrre nuovi
interessi, ciò che viola l'art. 314 cpv. 3 CO. Nella fattispecie gli interessi
contrattuali assommano così a fr. 9900.– (fr. 3300.– per 3 anni). Gli interessi
di mora (al 5%), invece, sono dovuti sul capitale dal 31 dicembre 1997 (art.
102.
cpv. 2 e 104 CO) e sugli interessi dal giorno in cui sono stati fatti
valere in via giudiziaria (art. 105 cpv. 1 CO), ovvero dal 16 maggio 2013 (Weber, op. cit., n. 36 ad art. 314
CO; Schönenberger in: Basler
Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 313/314). Entro tali limiti l'appello
risulta provvisto di buon diritto.
19.
Circa il credito di fr.
10.
981.10 che la convenuta fa valere per
avere pagato interamente, anziché solo per la sua metà, un debito fiscale della
S__________ Sagl in liquidazione (di cui essa era socia unitamente al marito), evitando
così una procedura di recupero d'imposta (doc. 121), il Pretore aggiunto ha respinto
la richiesta, rilevando che l'interessata non ha dimostrato il pagamento di fr.
21.
926.25 (di cui chiede il rimborso per
metà). A parte ciò – egli ha proseguito – dal verbale di audizione 4 luglio
2012.
dell'autorità di tassazione, Ufficio delle persone giuridiche, non risulta
“un obbligo solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte della S__________
Sagl dovute per IC/IFD 2007, ma un obbligo solidale dei coniugi nel pagamento
delle proprie imposte”. Quand'anche avesse pagato la somma in questione – ha
epilogato il primo giudice – la moglie avrebbe dovuto perciò rivolgere la
richiesta di rimborso alla società e non al marito (sentenza impugnata, pag.
22, consid. rr).
Da parte sua, l'appellante
fa notare che non si tratta di recuperare un indebito da una società sciolta
nel 2009, ma di vedersi riconoscere quanto essa ha pagato anche per conto del
marito in virtù di un accordo con l'autorità tributaria per evitare una ripresa
fiscale nei loro confronti. A suo parere, i documenti agli atti (36, 99, 121)
confermano la natura e la necessità del pagamento. Essa rimprovera inoltre al
marito di non avere svincolato dal segreto professionale l'avv. L__________ T__________,
il quale aveva trattato
l'aspetto fiscale della
pratica e avrebbe potuto testimoniare in merito. Per abbondanza essa osserva
che il debito solidale dei coniugi per le riprese fiscali riguardanti la S__________
Sagl in liquidazione non è ancora estinto, come conferma il conteggio 4 aprile
2018.
dell'Ufficio esazione e condoni, da cui si evince uno scoperto di fr. 110 356.10.
Che i documenti invocati comprovino
il pagamento da parte della moglie di fr. 21 926.25
non risulta. La convenuta ha sì prodotto tre ricevute postali per l'importo
complessivo indicato, ma ciò non dimostra che il pagamento sia stato eseguito
con mezzi di lei, i documenti in questione indicando soltanto che le somme sono
state versate dalla S__________ Sagl in liquidazione. Certo, la convenuta ha esibito
anche messaggi di posta elettronica con tale “__________” del 31 agosto 2012 in
cui essa dichiarava che “quanto io mi faccio prestare è x onorare l'accordo e
entra nel calcolo della divisione matrimoniale” (doc. 121). Che tale scambio di
corrispondenza si riferisca al citato pagamento di fr. 21 926.25 non può escludersi, ma non è assodato.
Già per questo motivo la conclusione del primo giudice resiste alla critica, a
prescindere dalla mancata escussione dell'avv. L__________ T__________.
Si aggiunga che la
motivazione abbondanziale del primo giudice è anch'essa condivisibile. Dal menzionato
verbale di udienza del 4 luglio 2012 per la definizione dei “reclami
IC/IFD 2007 + 2008” emerge che un “goodwill di fr. 50 000.–, unitamente ai vantaggi di fr. 50 000.–, per un totale complessivo di fr. 100 000.–, vengono esposti nella partita fiscale
dei coniugi AP 1 e AP 1 per l'anno 2007, i quali – per definizione e mediante
firma del presente verbale – rispondono solidalmente per il pagamento delle imposte.
I coniugi con la controfirma del presente verbale accettano questi importi
nella loro tassazione personale”. Quale fosse l'impatto della correzione sulla
tassazione personale dei coniugi non è dato di conoscere. Sta di fatto che l'importo
di fr. 21 962.25 corrisponde all'onere
d'imposta societario stabilito dall'autorità fiscale in esito ai ricordati
reclami (doc. 121, terzo foglio). Il fondamento del credito non è dunque
provato.
20.
In merito alla pretesa
di fr. 31 615.50 (capitale di fr. 22 500.– con interessi al 6%) che la convenuta fa
valere sulla scorta di un credito di fr. 45 000.–
a lei ceduto dai genitori, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di un “contratto
di prestito” del 25 aprile 2012 in cui B__________ e F__________ B__________ si
impegnavano a prestare alla __________ Sagl fr. 45
000.–, con obbligo per la società e personalmente – in caso di
inadempienza – per AO 1 e AP 1 di restituire la somma (con interessi del 6%) entro
il 1° novembre 2012. Egli ha poi constatato che la __________ Sagl è fallita il
4.
ottobre 2013, che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi il 16
dicembre 2013 e che il 31 dicembre 2013 i genitori della convenuta hanno ceduto
quel credito alla convenuta medesima. Ciò posto, e ricordato come un'istanza di
rigetto dell'opposizione promossa il 4 novembre 2014 da AP 1 nei confronti del
marito per l'importo di fr. 22 600.– sia
stata respinta il 19 gennaio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il primo giudice ha appurato che i genitori della moglie avevano
versato unicamente fr. 15 000.– (e non fr.
45.
000.–) in favore della __________ Sagl,
mentre non v'era riscontro sul fatto che la società non avesse rimborsato il
mutuo. A prescindere da tale considerazione – egli ha concluso – la richiesta
non può trovare ascolto perché non riguarda un debito fra coniugi, bensì una
pretesa che deriva dalla cessione di un debito verso terzi (sentenza impugnata,
pag. 22, consid. ss).
L'appellante ribadisce la
propria domanda. Assevera che i genitori le hanno anticipato una prima somma di
fr. 29 943.74, da lei girata il 12 aprile
2012.
alla __________ Sagl, dopo di che è stato formalizzato il 25 aprile 2012
il contratto di mutuo e i genitori le hanno versato il 30 aprile 2012 altri fr.
15.
000.– in favore della società. Essa
sostiene che non spettava a lei dimostrare il mancato rimborso del mutuo da
parte della __________ Sagl, ma se mai al marito provare la restituzione del
prestito. Essa deplora infine, una volta ancora, che il Pretore aggiunto non
abbia voluto dirimere la controversia, ritenendo che questa esulasse dalla sua
competenza.
Che B__________ e F__________
B__________ abbiano anticipato alla figlia fr. 29 943.74 in previsione dell'imminente contratto di mutuo del 25
aprile 2012 è possibile, ma non certo. Agli atti non v'è traccia di un giustificativo
del preteso anticipo, mentre il bonifico 12 aprile 2012 della convenuta in
favore della __________ Sagl è stato registrato come un “prestito personale” (doc.
115a). Quanto al rimprovero mosso al Pretore aggiunto di averle imposto una
prova impossibile per non avere dimostrato il mancato rimborso del prestito da
parte della __________ Sagl, l'appellante trascura che l'impegno personale nei
confronti dei genitori era contrattualmente condizionato all'inadempienza della
società. A tale condizione era subordinata dunque l'esistenza stessa del
credito nei confronti di AO 1 e AP 1, come ha avuto modo di rilevare – a un
giudizio di verosimiglianza – il giudice del rigetto dell'opposizione il 19
gennaio 2015 (doc. EEEEE, ultimo foglio). Al riguardo l'appello è destinato
pertanto all'insuccesso, senza che occorra dilungarsi sulle ulteriori doglianze.
21.
Riassumendo, i beni
propri dell'appellante vantano nei confronti degli acquisti del marito una
pretesa di fr. 100 000.– per l'investimento
negli immobili a __________ (consid. 8a). Quanto agli acquisti di lei, tolti
fr. 52 780.– (gioielli, suoi beni propri:
consid. 11b), essi si riducono a fr. 15 895.69
(consid. 9). Relativamente al marito, rettificato in fr. 56 246.80 il valore delle polizze (riscattate) in fa-vore dei figli (consid. 12), i suoi acquisti
passano a fr. 141 632.80, da cui va dedotto però – come
riconosce l'interessato (osservazioni all'appello, pag. 26) – il debito di fr.
100.
000.– verso i beni propri della moglie
appena ricordato. Ne deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento
(art. 215 CC) di fr. 12 868.55, cui
si aggiunge la metà del valore di
riscatto o del valore equivalente della polizza di previdenza n. __________
“__________” (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato
in base ai premi versati fino al 16 maggio 2013 (consid. 13c). In liquidazione
degli ulteriori rapporti patrimoniali, AP 1 vanta infine un
credito di fr. 10 500.– dall'ammortamento del debito
ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16), come pure un credito
di fr. 69 900.– (con interessi moratori del 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997 e su fr. 9900.–
dal 16 maggio 2013) per il
rimborso del prestito
prematrimoniale accordato all'attore (consid. 18e). Entro tali limiti l'appello
merita accoglimento.
III. Sul riparto della
previdenza professionale
22.
Il Pretore aggiunto, accertato
che la recente modifica del Codice civile sul conguaglio della previdenza in
caso di divorzio si applica anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità
cantonale al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 7d
tit. fin. CC), ha stabilito la divisione delle prestazioni d'uscita accumulate dai
coniugi dalla celebrazione del matrimonio fino al 16 maggio 2013
(introduzione dell'azione di divorzio). Egli non ha disconosciuto che l'applicazione
del nuovo diritto (art. 122 CC) pone problemi di retroattività, ma ha seguito l'orientamento
minoritario della dottrina (Fankhauser,
Ein Dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich in: FamPra.ch
2017.
pag. 158 segg.), condiviso da questa Camera nella sentenza inc. 11.2015.92
del 22 settembre 2017, soggiungendo che non è possibile derogare alla chiara
volontà del legislatore (sentenza impugnata, pag. 8).
23.
L'appellante non contesta
che il nuovo art. 122 CC prevede il conguaglio degli averi accumulati fino all'avvio
della procedura di divorzio né che l'art. 7d tit. fin. CC prescrive l'applicazione
della modifica legislativa alle procedure pendenti. Rileva tuttavia che un'applicazione
retroattiva della legge nuova dall'introduzione dell'azione di divorzio provocherebbe
una situazione iniqua, poiché le precluderebbe il conguaglio delle prestazioni
accumulate dall'attore dal maggio del 2013 fino al 31 dicembre 2016 cui essa avrebbe
avuto diritto se il divorzio – senza le dilazioni causate dal marito con ripetuti
cambiamenti di patrocinatori, istanze di ri-cusa
e così via – fosse stato pronunciato anteriormente al 1° gennaio 2017.
Onde la richiesta di fissare il conguaglio delle prestazioni maturate fino al
1° gennaio 2017.
24.
La questione evocata
dal Pretore aggiunto è stata risolta nel frattempo dal Tribunale federale, che
ha confermato l'indirizzo seguito da questa Camera e ha deciso che il nuovo
art. 122 CC si applica senza riserve a tutte le procedure pendenti all'entrata
in vigore della novella legislativa
(sentenza 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019 in: FamPra.ch 2019 pag. 571).
Che nell'ipotesi di lunghi processi – come quello in rassegna – l'applicazione
del nuovo diritto possa apparire insoddisfacente è stato messo in conto, ciò
valendo, comunque sia, per tutte le questioni di diritto transitorio. L'art. 7d
cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e non ammette distinzioni. Introdurre una
terza data determinante (rispetto a quella prevista dal nuovo o dal vecchio
diritto) per la suddivisione degli averi pensionistici – come pretende in sostanza
l'appellante – si tradurrebbe in una ingiustificata creazione legislativa nel
senso dell'art. 1 cpv. 2 CC (RtiD II-2018 pag. 713 consid. e).
IV. Sul contributo alimentare
per i figli
25.
Il Pretore aggiunto ha
respinto anzitutto la proposta dell'attore, il quale chiedeva di rinviare la
questione a separato giudizio, con l'argomento che nulla impedisce di statuire
– nell'ambito della procedura di divorzio – sul mantenimento dei figli dopo la
mag-giore età se ciò avviene con il consenso dei medesimi. Entrambi i figli avendo
approvato le richieste della madre relative al loro mantenimento, non v'era
ragione secondo il Pretore aggiunto per non trattare la questione. Egli ha
accertato così la mancanza di relazioni personali tra padre e figli, assenza
cui neppure l'intervento della curatrice ha potuto porre rimedio, visto che gli
ultimi diritti di visita risalgono al 2011/2012. Dall'istruttoria è emerso che
M__________ (iscritto per la terza volta all'ultimo anno di un liceo privato,
non più frequentato dal 2017 per problemi di ansia) e A__________ (all'ultimo
anno del liceo di __________ e intenzionata a studiare medicina) non desiderano
avere contatti con il padre, il quale non è più stato informato della loro
situazione, benché abbia cercato di relazionarsi, scrivendo e mandando regali. Da
ciò il Pretore aggiunto ha desunto che, pur con tutta la comprensione dovuta
alla difficile situazione familiare, il comportamento dei figli, chiusi a ogni
dialogo, non si giustifica, il padre non potendo essere ridotto a “mero
erogatore di denaro (bancomat)”. Egli ha negato pertanto un obbligo alimentare dell'attore
nei loro confronti. Diniego che – egli ha soggiunto – per M__________ si
giustifica ancor più, poiché questi “ad oggi non è in formazione, non
frequentando alcuna scuola” (sentenza impugnata, pag. 24, consid. F).
26.
L'appellante lamenta anzitutto
che i figli non sono stati sentiti, tranne “un'audizione improvvisata” di M__________
alla prima udienza del 22 agosto 2012 nella procedura a protezione dell'unione
coniugale. Considerate le implicazioni che le varie decisioni hanno sulla loro
situazione, essa reputa che tale disattenzione non può ritenersi sanata dall'intervento
della curatrice educativa, il cui compito non era di ascoltare i minori, ma di
gestire le relazioni personali, cercando di riattivarle. Dopo l'audizione di M__________
e A__________ intervenuta l'8 maggio 2020 da parte del Tribunale d'appello,
la questione è nondimeno superata.
27.
Nel merito l'appellante
contesta che l'interruzione delle relazioni personali con il padre sia
imputabile esclusivamente ai figli. Essa rileva che la sospensione delle visite
è stata decisa dal Pretore aggiunto il 16 luglio 2013 nella procedura a
protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B) ed è stata confermata il 30
settembre 2013 per l'accordo raggiunto dalle parti, in via cautelare, all'udienza
di quel giorno (sopra, lett. D). Dopo di allora – essa soggiunge – la questione
non è più stata affrontata fino alla maggiore età dei ragazzi, il padre non
avendo mai fatto richiesta di riattivare i diritti di visita. A parte ciò, la
decisione impugnata non tiene conto dell'alta conflittualità della procedura di
divorzio, che è stata “feroce su ogni singolo punto” e si diparte dalla fallace
premessa che l'attore abbia invano cercato il contatto con i figli, trascurando
che le comunicazioni da lui inviate a M__________ e A__________ tramite l'istituto
scolastico erano in realtà rimproveri e sfoghi destinati a colpevolizzarli. La
convenuta contesta inoltre che i figli non abbiano tentato di riavvicinarsi al
padre dopo la maggiore età, come dimostra lo scambio “seppur minimo” di
messaggi di posta elettronica intercorso con A__________, che l'interessato non
manca di redarguire per la condotta.
Né – continua l'appellante
– il Pretore aggiunto può rimproverare ad A__________ un atteggiamento di
totale chiusura dopo la maggiore età, non foss'altro perché la figlia ha
compiuto i 18 anni il 2 settembre 2017, alla chiusura dell'istruttoria. Per
quanto riguarda M__________, invece, il Pretore aggiunto sbaglia nell'affermare
che il figlio non sia in formazione. Seppure il ragazzo abbia incontrato
difficoltà nel terminare la quarta liceo, ciò non è avvenuto per “malavoglia”,
bensì per seri problemi personali (patologia ansiosa) riconducibili al
conflitto familiare. L'appellante aggiunge che dopo la maggiore età dei figli AO
1.
non ha più contribuito al loro sostentamento, nonostante all'udienza del 30
settembre 2013 si fosse impegnato a versare in pendenza di causa, fr. 1085.–
mensili per ciascuno di loro (assegni familiari non compresi; sopra, lett. D).
Onde la richiesta di condannare l'attore al versamento di un contributo
alimentare di fr. 1902.30 mensili per A__________ e di fr. 1771.– mensili per M__________,
calcolati sulla scorta delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2018). Oltre a ciò, la convenuta
chiede la rifusione della metà delle spese straordinarie per i figli.
28.
L'attore contesta di
non avere intrapreso alcunché per riallacciare i rapporti con i figli. Ricorda
come gli sforzi profusi (con i vari atti processuali, le innumerevoli lettere
inviate ai figli a casa e al liceo, come pure i buoni regalo che essi hanno
usato) non abbiano sortito gli effetti sperati, se non quello di vedersi
recapitare un precetto esecutivo dal figlio e una denuncia per coazione dalla
figlia. Reazioni che a suo parere erano fomentate dalla convenuta, la quale,
come ha avuto modo di sottolineare anche la curatrice educativa A__________ M__________
nel suo rendiconto finale del novembre del 2016, “nonostante l'apparente
disponibilità, alimentava il fondo di paura e squalificava implicitamente la
funzione paterna”. L'attore deplora l'assoluto silenzio dal 2011 dei figli, che
non gli hanno mai comunicato nulla (nemmeno i loro numeri di telefono, pur
essendo loro a conoscenza del suo), a cominciare dai risultati scolastici.
Solo dopo il 13 ottobre 2017 A__________, sollecitata dal Pretore aggiunto, ha
iniziato a rilasciare qualche sparuta informazione, chiedendogli tuttavia di
partecipare ai costi per la patente di guida e senza domandargli nulla sul suo
conto. Riguardo a M__________, l'attore sottolinea di essere rimasto all'oscuro
di tutto, tanto dall'avere saputo solo all'udienza del 18 gennaio 2018 dei
problemi di salute. Ciò conferma la volontà di M__________ di non avere alcun
contatto con lui. Nelle circostanze descritte l'attore respinge ogni obbligo di
mantenimento, facendo valere per di più che il contributo alimentare
rivendicato non considera la sua situazione finanziaria (e i bisogni del suo
nuovo nucleo familiare) e che la rifusione delle spese straordinarie non è mai
stata discussa nella causa di divorzio.
29.
Dall'audizione di A__________
si evince che la figlia studia attualmente biologia nell'Università di __________,
ma intende iscriversi l'anno prossimo alla facoltà di medicina dell'Università
di __________. Del suo percorso formativo, ma anche della sua situazione
personale A__________ non ha mai informato il padre, temendo che egli “venga a
indagare”. Il rapporto con il genitore – essa continua – si limita allo scambio
di sporadici messaggi di posta elettronica, nei quali essa si sente però biasimata.
Il padre non l'avrebbe mai cercata al telefono né essa è in possesso della di
lui utenza. La ragazza non nega che in determinate occasioni (compleanni e
Natale) il padre le abbia scritto e inviato buoni regalo. Si trattava però di
lettere infarcite di rimproveri. Da quando essa è maggiorenne i rapporti non
sono cambiati: il padre non partecipa al suo sostentamento (nemmeno ai costi
per il conseguimento della patente di guida) e comunica con le stesse modalità.
A__________ conclude che se non ha avuto rapporti normali con il padre, ciò è
dovuto al comportamento di lui, che l'ha sempre redarguita (verbale dell'8
maggio 2020).
Dall'ascolto di M__________
emerge invece che il ragazzo abita con la madre a __________ e, dopo avere
ripetuto tre volte l'ultimo anno di liceo per problemi di ansia causati – a suo
dire – dall'atteggiamento “negativo” del padre, studia (al secondo anno) scienze
della comunicazione nell'Università__________, dove ha sostenuto finora con
successo una dozzina di esami del primo anno. Egli desidera diventare
psicologo. Neppure M__________ ha informato il padre del percorso di studi che
sta intraprendendo e che è finanziato dalla madre. Egli dichiara inesistente
il rapporto con l'attore, ma per motivi estranei alla sua volontà. Negli anni –
egli adduce – sono accadute cose gravi (compresi episodi di violenza domestica)
che hanno compromesso il rapporto con lui. Riconosce che l'attore continua a
mandargli auguri di compleanno e di Natale con buoni regalo. Siccome il padre torna
sempre però “con le stesse accuse” e con gli stessi rimproveri, egli non ha
dato seguito a tali gesti, “sentendosi strumentalizzato”. I rapporti non sono
cambiati nemmeno dopo la sentenza di divorzio del Pretore aggiunto. Egli non
conosce il numero di telefono del padre né il padre è a conoscenza del suo,
dato che ha cambiato numero di utenza (verbale dell'8 maggio 2020).
30.
Che il padre abbia
tentato di riallacciare i contatti con i figli – come ha accertato il primo
giudice – non può essere revocato in dubbio. Per quanto le lettere da lui
inviate fossero accolte male dai figli che ravvisavano negli scritti toni accusatori,
un esame oggettivo induce ad altre conclusioni. Dalle missive prodotte al
Pretore aggiunto emerge sì la sofferenza dell'attore per la situazione venutasi
a creare, ma anche l'affetto verso i figli e la speranza di riprendere le
relazioni nonostante il rifiuto oppostogli da M__________ e A__________ nel
corso degli anni (doc. 69, 110 e 111). Che in tali lettere (nelle quali
figuravano anche i recapiti postali e telefonici di lui) l'attore invitasse i
figli – quasi adulti – a riflettere sulla situazione e a fare autocritica, dopo
avere ammesso egli stesso i propri errori, nulla toglie. Quanto al fatto –
invocato dall'appellante – che i figli avrebbero tentato un approccio con il
padre dopo la maggiore età, la questione va trattata separatamente per A__________
e per M__________.
a) Riguardo
ad A__________, si conviene con l'appellante che al momento in cui il Pretore
aggiunto ha statuito la ragazza era da poco diventata maggiorenne, l'istruttoria
essendo terminata appena quattro mesi dopo il compimento dei suoi 18 anni. Il
periodo decisivo per valutare il comportamento di un figlio che chiede un contributo alimentare dopo la maggiore
età (art. 277 cpv. 2 CC) è in ogni modo quello che segue il
compimento dei 18 anni. Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un
atteggiamento di chiusura verso il genitore, sebbene il genitore si comporti
correttamente, tale atteggiamento inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n.
1613; Aeschlimann/Schweighauser
in: FamKomm Scheidung, vol. I, op. cit., n. 68 delle osservazioni generali
agli art. 276–293 CC). In concreto il periodo intercorso fra il compimento
dei 18 anni di A__________ (2 settembre
2017) e la chiusura dell'istruttoria di primo grado (il 18
gennaio 2018) è assai breve. Senza scordare che, dovendosi valutare il comportamento, sia pure oggettivamente riprovevole, di un
figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la
giurisprudenza impone particolare riserbo per tenere conto delle emozioni che
il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne
possono essere seguite. Riserbo che la giurisprudenza consente di allentare
solo progressivamente con il passare del tempo, nel senso che più il figlio
lascia alle spalle la maggiore età, più si può esigere da lui che acquisisca
distacco dal passato (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del
Tribunale federale 5A_179/ 2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in:
FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23
dicembre 2016, consid. 5a e 5c).
Nella
fattispecie, trascorsi anni di assoluta stasi, dopo la maggiore età di A__________
sembra intravedersi qualche timida apertura. Dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra il 25
gennaio e il 5 febbraio 2018 (ma anche in seguito, come riconosce l'attore
nelle sue osservazioni a pag. 27 seg.) si avverte invero una notevole
freddezza della ragazza (doc. 135, allegato 15). Ma non tutto sembra precluso. Certo,
le relazioni personali vanno decisamente migliorate se la figlia pretende a vent'anni
di essere mantenuta dal padre. A__________ non può quindi continuare a
escludere il genitore dai suoi progetti di vita e a reiterare un atteggiamento
ostile nei confronti di lui. Lo spiraglio che si è aperto, come pure l'età
della ragazza che si è lasciata da poco alle spalle i 18 anni e che si trova
tuttora coinvolta in una causa di divorzio combattuta, inducono tuttavia a non
negarle il diritto a un contributo di mantenimento.
Per
i motivi testé illustrati non entra in linea di conto neppure una riduzione del
contributo, la colpa di A__________ non potendo ritenersi – dopo quanto si è
spiegato – grave al punto da giustificare un'eventuale decurtazione. Né v'è
ragione di ritenere che l'orientamento intrapreso da A__________ non sia
consono alle attitudini di lei o che la figlia dimostri scarsa attitudine agli
studi, ciò che neppure l'appellato pretende (v. RtiD II-2017 n. 8c pag.
783.
consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 6 con i richiami). Spetterà
quindi all'attore, se mai, rivolgersi nuovamente al giudice nel caso in cui la
figlia non dovesse migliorare il suo comportamento nei suoi riguardi (art. 286
cpv. 2 CC). Su questo punto l'appello
risulta provvisto di buon diritto.
b) Per
quanto attiene a M__________, la situazione è diversa. Che il ragazzo abbia
sofferto per le tensioni familiari perdurate dall'adolescenza fino alla sua maggiore
età è indubbio, come riconosce anche l'attore. È inoltre possibile che la
sofferenza legata a tale situazione abbia inciso sulle sue difficoltà liceali e
sui “disturbi nervosi” che gli hanno impedito di “frequentare regolarmente la
scuola” (certificato medico 30 gennaio 2018 della dott. T__________ Z__________:
doc. 134, allegato n. 4). Nel frattempo però il figlio sembra avere
superato tali difficoltà, avendo affrontato con successo il primo anno di studi
universitari. Ed egli si è ormai lasciata alle spalle da tempo la maggiore età,
essendo prossimo ai 23 anni (per una maggiore intransigenza dopo i 22 anni cfr.
in particolare Meier/Stettler, op. cit., pag. 1050 n. 1612). Non ha
tuttavia modificato il suo atteggiamento di totale chiusura nei confronti del
padre.
Non
si trascura che M__________ riconduce l'inesistenza (così da lui stesso
qualificata) di ogni rapporto con il padre alle colpe pregresse del genitore. Ma
a parte il fatto che l'attore, pur ammettendo di avere commesso errori nel
passato, contesta gli episodi di violenza domestica riferiti dal figlio, la
questione è che il ragazzo, nonostante gli anni ormai trascorsi e il
raggiungimento dell'età adulta, ha continuato a respingere ogni tentativo di approccio.
M__________ non ha preso le distanze dal passato e va rimesso alle sue
responsabilità. L'appellante accenna invero all'interruzione, dopo il settembre
del 2015, del pagamento del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili pattuito
in via cautelare all'udienza del 30 settembre 2013 per mettere in dubbio che l'attore
si sia comportato correttamente verso il figlio. Ma AO 1 poteva giustificare ciò
con la decisione del Giudice di pace del circolo di __________, che il 21
aprile 2016 gli aveva dato ragione (doc. 129). Inoltre fin dal compimento
dei 18 anni di M__________ egli ha lasciato intendere che avrebbe ripreso di
buon grado a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio ove questi
avesse consentito a un riavvicinamento (lettera del 2 ottobre 2015: doc. 110). Il
rifiuto persistente di ogni contatto con il padre a quasi cinque anni dal
raggiungimento della maggiore età nonostante i reiterati tentativi di
riavvicinamento dell'attore precludono di conseguenza a M__________ il diritto
a un contributo di mantenimento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
31.
In merito all'entità
del contributo alimentare per A__________, l'appellato non discute il
fabbisogno in denaro calcolato dall'appellante in fr. 1900.– mensili (arrotondati)
sulla scorta delle raccomandazio-ni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2018), dopo avere adeguato il premio
tabellare della cassa malati a quello effettivo (assegni familiari inclusi. L'ammontare
di tale fabbisogno risulta per altro inferiore, al netto dell'assegno familiare
di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2;
DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) percepito dalla madre (doc. 133, allegati n. 1 e
2), al fabbisogno minimo calcolato in base al diritto esecutivo (fr. 1650.–
mensili: minimo esistenziale fr. 1200.– più le spese di trasporto, di alloggio
a Zurigo, del materiale universitario e del premio della cassa malati;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016).
L'attore contesta invece l'onere
alimentare fatto valere dalla convenuta per i due figli, onere che non terrebbe
conto della sua reale situazione familiare e finanziaria. Egli non si cura però
di esporre il suo nuovo bilancio familiare. A parte ciò, qualora un bilancio
familiare registri un ammanco (come pretende l'attore), nel senso che i redditi
non bastano per coprire i costi supplementari dovuti a due economie domestiche
separate, il debitore alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del
proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e non oltre (DTF 144
III 505 consid. 6.4). Dagli ultimi dati relativi al fabbisogno minimo concordati
fra le parti all'udienza del 1° dicembre 2014, ripresi dall'attore nella
petizione senza aggiornamenti (pag. 2, punto n. 3), si evince che AO 1 conserva
un margine disponibile sul proprio
fabbisogno minimo “allargato” (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b seg.) di
almeno fr. 4000.– mensili. Con tale agio egli è in grado di finanziare il fabbisogno
in denaro di A__________ (fr. 1650.– mensili), di R__________ (fr. 1050.–
mensili, secondo la nota tabella di Zurigo, edizione 2020, applicabile a un
figlio nella fascia di età tra i 5 e i 12 anni per una fratria di due, dedotto
l'assegno familiare: DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) e di Al__________ (fr. 840.–
mensili in base alla ricordata tabella).
Non si dimentichi poi che,
da quando Al__________ ha cominciato a frequentare le scuole dell'obbligo, M__________
M__________ potrebbe essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa al 50%
(DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Non entra in linea di conto invece una
partecipazione della convenuta al mantenimento di A__________. Intanto costei
si è fatta carico del sostentamento di entrambi i figli nel corso degli anni.
Inoltre essa presta vitto e alloggio alla figlia quando A__________ rientra da
Zurigo. Infine il suo margine disponibile sul fabbisogno minimo “allargato”
risulta – come si vedrà in appresso – pressoché equivalente a quello dell'attore
(cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019, in:
FamPra.ch 2019 pag. 1215).
32.
Il contributo
alimentare per A__________ a carico di AO 1 va fissato di conseguenza in fr.
1650.– mensili, assegni familiari non compresi (incassati dalla madre), fino al
termine della formazione universitaria. Esso va adeguato al rincaro (art. 286
cpv. 1 CC; v. inoltre RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8), ferma restando per il debitore la possibilità di liberarsi di
tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà
beneficiato – o avrà beneficiato solo in parte – del carovita (DTF 127 III
294). Entro tali limiti l'appello va accolto. L'appello denota invece una totale carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC)
in merito alla richiesta di rifusione della metà delle spese “non
coperte della cassa malati e iscrizione a istituti scolastici”. Al riguardo esso
non è ricevibile.
V. Sul contributo alimentare
per la moglie
33.
Secondo il Pretore
aggiunto un contributo alimentare in favore della convenuta non entra in linea
di conto già per il fatto che questa vi ha rinunciato senza riserve nel corso
delle prime arringhe. AP 1 non poteva dunque riformulare la richiesta alle
arringhe finali. Ma anche a prescindere da ciò – ha continuato il Pretore
aggiunto – la convenuta non ha dimostrato che prima della separazione il suo tenore
di vita ammontasse a fr. 7500.– mensili. Egli ha determinato così il
debito mantenimento di lei in fr. 4867.– mensili facendo capo alla distinta delle
spese elencate dalla medesima alle arringhe finali, in linea con quanto le
parti avevano posto a fondamento dell'accordo cautelare del 1° dicembre 2014 (fr.
5136.80
mensili, di cui fr. 700.– per un leasing venuto a cadere e che è stato
sostituito da una spesa forfettaria di fr. 500.–). Tenuto conto dei redditi di
lei (fr. 5279.75 mensili nel 2017), che le permettono di mantenersi, il Pretore
aggiunto ha escluso così ogni obbligo alimentare del marito (sentenza
impugnata, pag. 26, consid. G).
34.
L'appellante non contesta
di avere rinunciato a un contributo alimentare durante le prime arringhe del 15
febbraio 2016, ma sostiene di essere stata indotta a ciò dal nuovo certificato
di salario dell'attore, che indicava un reddito di fr. 8800.– mensili dalla __________
SA e non lasciava margini in suo favore. Tuttavia – essa prosegue – nel
successivo interrogatorio del marito del 18 gennaio 2018 è emerso che quel
reddito era stato addotto surrettiziamente da AO 1 per ridurre le proprie
entrate, il che rendeva inefficace la rinuncia di lei. Contrariamente all'opinione
del primo giudice inoltre – fa valere la convenuta – la circostanza che essa
abbia indicato alle arringhe finali un reddito del marito “decisamente
inferiore a fr. 19 000.–” non escludeva
che il reddito coniugale ammontasse a tale cifra, alle entrate dell'attore
dovendosi aggiungere quelle da lei conseguite. Né il Pretore aggiunto poteva ispirarsi
al “calcolo del minimo vitale” per risalire al tenore di vita precedente la
separazione. Riprodotte le considerazioni di prima sede, essa ribadisce che con
un reddito di almeno fr. 16 000.– mensili
il marito è in grado di garantirle il tenore di vita di fr. 7500.– mensili dal
2013.
in poi. Onde una pretesa variante tra fr. 2220.25 e fr. 7500.–
mensili dall'ottobre del 2013, al netto dei propri redditi.
35.
Nella misura in cui rivendica
un contributo alimentare retroattivo (dall'ottobre del 2013), l'appellante formula
una richiesta destinata già di primo acchito all'insuccesso. Di regola un
contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC comincia a decorrere solo
con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta
definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino a
quel momento i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati
dall'assetto provvisionale o da eventuali misure a protezione dell'unione
coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n. 21c,
I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice del
divorzio può stabilire che in determinate fattispecie il contributo di
mantenimento decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione
(art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che
pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”),
seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In
circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe finanche far decorrere
il contributo alimentare dell'art. 125 CC retroattivamente, dal momento in cui
è stata introdotta la causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in
cui un coniuge non abbia ottenuto contributi alimentari pendente causa e se ne veda riconoscere il diritto solo dopo
il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). In concreto la convenuta
si è vista attribuire un contributo di mantenimento già pendente causa (sopra,
lett. E). Non v'è ragione dunque per far decorrere l'eventuale diritto fondato
sull'art. 125 cpv. 1 CPC già prima della sentenza di divorzio.
36.
Non giova diffondersi
nemmeno sulla possibilità, per la convenuta, di tornare sulla sua rinuncia del
15.
febbraio 2016, l'appello dimostrandosi – comunque sia – infondato nel
merito. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare
dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di
matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come
nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con
rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere
accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,
livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in
seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione
(oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante
la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa
sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena
descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge
richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure
ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la
capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al
principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 21).
37.
Per quanto attiene al primo stadio del
ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente al livello di vita raggiunto dai
coniugi durante la comunione domestica, incombeva alla convenuta (richiedente)
recare le prove necessarie. Se non che, in concreto nulla è dato di sapere su quale
fosse il tenore di vita sostenuto dalle parti prima della separazione. Quand'anche
il reddito del marito fosse di fr. 16 000.–
mensili e quello coniugale ascendesse
a fr. 19
000.– mensili (come l'interessata
adduce), quand'anche il fabbisogno in denaro dei figli ammontasse a fr. 4000.–
mensili complessivi (come l'appellante allega), tutto si ignora sui fabbisogni minimi
dell'uno e dell'altro coniuge prima della separazione. Solo conoscendo tali
dati si potrebbe dividere a metà l'eccedenza mensile registrata dal bilancio
familiare a quel momento. L'appellante pretende che il suo tenore di vita fosse
pari alla metà di tutti i redditi conseguiti dalle parti una volta dedotto il
fabbisogno in denaro dei figli, senza riguardo ai fabbisogni minimi dell'uno e
dell'altro coniuge, ma l'argomentazione non è seria.
Non si disconosce che, mancando
altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure
a protezione del-l'unione coniugale – ancorché limitati a un esame di
verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004
pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 9). Il problema è che
nemmeno da quella procedura (inc. SO.2012.2804) si evince alcunché sul tenore
di vita delle parti al momento della separazione. Nelle circostanze descritte
la decisione del Pretore aggiunto di assicurare alla convenuta almeno la
copertura del fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 4867.– mensili,
per quanto addotto dalla stessa moglie alle arringhe finali: memoriale del 5
marzo 2018, pag. 9) non è censurabile (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2019.10
del 6 marzo 2020, consid. 4c).
38.
Per quel che riguarda la possibilità di
sopperire al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento
riepilogato al consid. 36), l'appellante medesima indica in fr. 5279.75 mensili
il proprio reddito netto. E con siffatte entrate AP 1 risulta in grado di
finanziare da sé il proprio debito mantenimento di fr. 4867.–
mensili. L'appellante non può dunque
pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva di AO
1.
(terzo stadio del ragionamento) si rivela di conseguenza superfluo.
VI. Sulle spese processuali e
le ripetibili
39.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per i figli (ammesso
solo per A__________) e sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali, la sua
spettanza passando da fr. 16 605.14 a
oltre fr. 230 000.– (più interessi di mora
al 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997
e su fr. 9900.– dal 16 maggio 2013), seppure in misura nettamente inferiore
alla cifra pretesa, di quasi fr. 900 000.–.
AP 1 esce sconfitta invece sullo scioglimento della comproprietà, sul riparto
della previdenza professionale e sul contributo alimentare in suo favore. Tutto
ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti delle spese, il resto
andando a carico dell'attore. Quanto alle ripetibili, davanti a questa Camera AO
1.
si è difeso senza far capo a un patrocinatore. Né egli pretende di aver
dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò
che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC). Non risultando indennità da compensare, l'attore va chiamato perciò a
rifondere alla controparte un quarto delle spese ripetibili da lei affrontate
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con
rinvio).
L'esito dell'attuale
giudizio impone anche la modifica del dispositivo inerente alle spese (ripartite
per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del marito) e
alle ripetibili di primo grado (fr. 10 000.–
a carico della convenuta). Tenuto conto della maggiore spettanza della moglie
in liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo alimentare per la
figlia rispetto alle richieste delle parti (sopra, lett. I e lett. M), si
giustifica di addebitare due terzi
di tali oneri (non contestati nel loro ammontare complessivo) alla convenuta e
il resto all'attore (in quella sede patrocinato da un legale), con relativa
riduzione dell'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo (un terzo
dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
VII. Sui rimedi giuridici a livello federale
40.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
5. I
rapporti patrimoniali sono liquidati come segue:
(...)
5.5 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO
1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 80 400.–, più interessi di mora
al 5% dal 31 dicembre 1997 su fr. 60 000.– e dal 16
maggio 2013 su fr. 9900.–.
5.6 In liquidazione del regime dei beni AO 1 è
condannato a versare ad AP 1 fr. 112 870.–. Ad AP 1 è assegnata inoltre la metà del valore
di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 16 maggio 2013,
della polizza n. __________ intestata a AO 1 presso la P__________.
7. AO 1 è
condannato a versare alla figlia A__________, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari
non compresi) fino al termine della formazione universitaria.
Il
contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al
consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2019 con
indice base quello di marzo 2018, riservata la possibilità per il debitore di
dimostrare di non aver beneficiato, in tutto o in parte, del rincaro.
9. Le spese
processuali di fr. 28 000.– (compresi i costi della perizia eseguita dalla M__________
Sagl, di fr. 2300.–, e le indennità testimoniali, di complessivi fr. 880.–)
sono poste per due terzi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore.
10. AP 1 è
condannata a rifondere a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte.
Per il rimanente l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le
spese dell'appello di fr. 25 000.– sono
poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, la quale rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
;
– e (in estratto, consid. 25 a 32 e
dispositivo n. I/7);
–
(in
estratto, dispositivo n. I/5.6, dopo il passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).