11.2018.6
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: garanzia sostitutiva
10 febbraio 2020Italiano18 min
differenza di fr. 319 295.15 è rimasta impagata, __________ C__________ lamentando
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.6
Lugano
10 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.395 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione
provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
istanza del 23 novembre 2017 dalla
AO 1
(già
patrocinata dagli avvocati PA 2 e
,
e ora
rappresentata
dall'Ufficio dei fallimenti, )
contro
e
AP 1
(patrocinati dall'avv. PA
1 ),
giudicando sull'appello
del 5 gennaio 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore aggiunto il 22 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 maggio 2014 __________
C__________ ha commissionato alla
AO 1 la fornitura e
la posa di “impianti per piscine” destinati all'edificazione di un complesso
residenziale (“__________”) sulla particella
n. 1747 RFD di __________, costituita di otto proprietà per piani (dalla
n. 33 652 alla n. 33 659),
a quel tempo appartenenti tutte allo stesso __________ C__________. Il costo di
tali opere era preventivato in fr. 970 000.–.
Per l'esecuzione delle medesime la ditta ha fatturato il 12 ottobre 2017
complessivi fr. 1 110 344.50, compresi
fr. 791 049.35 già ricevuti a titolo di acconto. La
differenza di fr. 319 295.15 è rimasta impagata, __________ C__________ lamentando
in particolare l'esistenza di difetti e il mancato collaudo delle opere. Il 23
ottobre 2017 __________ C__________ ha trasferito la proprietà per piani n. 33 653, in ragione di metà ciascuno, a AP 1 e AP 2,
in ottemperanza al-l'esercizio di un diritto di compera.
B. Il 23 novembre 2017
la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 319 295.15
con interessi, così ripartiti: fr. 28 097.98
sulla proprietà per piani n. 33 652, fr.
26 820.80 sulla proprietà per piani n. 33 653,
fr. 31 620.22 sulla proprietà per piani n. 33 654, fr. 46 936.38 sulla
proprietà per piani n. 33 655, fr. 44 062.73 sulla proprietà per piani n. 33 656, fr. 47 894.27
sulla proprietà per piani n. 33 657, fr.
47 894.27 sulla proprietà per piani n. 33 658 e fr. 45 978.50
sulla proprietà per piani n. 33 659. Con
decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, il
Pretore aggiunto ha ordinato le iscrizioni richieste e ha impartito a __________
C__________, come pure a AP 1 e AP 2, un termine di 15 giorni per presentare
osservazioni scritte (inc. CA.2017.396).
C. Il 28 novembre 2017 AP
1 e AP 2 hanno depositato su un conto postale intestato alla Pretura l'importo
di fr. 34 867.05 in garanzia della somma gravante
la loro proprietà per piani n. 33 653 (compresi
interessi al 5% per sei anni) e hanno invitato il Pretore aggiunto a cancellare
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio,
sostituendola con la somma da loro depositata e riservandosi ogni contestazione
delle pretese avversarie. L'11 dicembre 2017 la AO 1 ha dichiarato di non
opporsi alla richiesta, rimettendosi al giudizio del Pretore.
D. Nel frattempo, con
osservazioni del 7 dicembre 2017 __________ C__________, AP 1 e AP 2 hanno
proposto di respingere l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale,
di revocare il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 23 novembre
2017, di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'iscrizione
“supercautelare” e di restituire a AP 1 e AP 2 il deposito da loro prestato. In
una replica spontanea del 21 dicembre 2017 la AO 1 ha postulato la conferma del
decreto “supercautelare” del 23 novembre 2017.
E. Con decreto del 22
dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha disposto la sostituzione dell'ipoteca
legale iscritta in via “supercautelare” sulla proprietà per piani n. 33 653 con l'importo depositato in garanzia del
credito (art. 839 cpv. 3 CC) e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a
cancellare l'iscrizione provvisoria (dispositivo n. 1). Contestualmente egli ha
dichiarato la procedura intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
senza oggetto e l'ha stralciata dal ruolo nella misura in cui era rivolta
contro AP 1 e AP 2, assegnando alla
AO 1 un termine di
60 giorni per promuovere la causa volta alla “definitiva ordinazione della
garanzia di fr. 34 867.05”, con l'avvertenza
che in caso contrario la garanzia sarebbe stata retrocessa ai convenuti
(dispositivo n. 2.1). La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata al
giudizio finale (dispositivo n. 2.2).
F. Contro il decreto di
stralcio appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello
del 5 gennaio 2018 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento
del decreto medesimo nella misura in cui fissa alla AO 1 un termine di 60
giorni per promuovere la causa volta alla “definitiva ordinazione della
garanzia” (dispositivo n. 2). Essi postulano di conseguenza il rinvio degli
atti al Pretore aggiunto perché continui la trattazione della procedura di
iscrizione provvisoria del-
l'ipoteca legale.
Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2018 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello,
mentre non si è opposta al conferimento dell'effetto sospensivo, che il presidente della Camera ha accordato
mediante decreto del 12 febbraio
2018.
G. L'11 giugno 2018 la AO
1 è stata dichiarata in fallimento. La procedura di appello è rimasta così
sospesa per legge (art. 207 cpv. 1 LEF), finché il 21 gennaio 2020 l'Ufficio
dei fallimenti di W__________ ha comunicato l'avvenuto deposito della
graduatoria, passata in giudicato, nel quadro di una liquidazione in via sommaria
(Foglio ufficiale svizzero di commercio del 21 dicembre 2018 e del 5 luglio
2019). D'intesa con le parti, il 22 gennaio 2020 il giudice delegato di questa
Camera ha quindi riattivato la causa.
Considerando
Considerandi
in diritto 1. Un decreto di stralcio per
sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse (art. 242 CPC) è una decisione
appellabile, sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta” nella decisione medesima (art. 308
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio
2018.
consid. 1). È quanto ha già avuto modo di accertare anche questa Camera (sentenza
inc. 11.2016.46 dell'8 agosto 2016 consid. 1 con riferimento a DTF 139
III 478 consid. 7.2 non pubblicato). Un decreto di stralcio per sopravvenuta
carenza d'oggetto o d'interesse si distingue al proposito da un decreto di
stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC),
impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
2.
In concreto il
presupposto del valore litigioso sussiste manifestamente, ove appena si
consideri l'ammontare della garanzia sostitutiva (fr. 26 820.80 più interessi, per complessivi fr. 34 867.05). Anche la tempestività dell'appello è
data. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori è trattata poi con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC
(art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori
aggiunti) in tale materia sono appellabili così entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame il decreto di stralcio è
stato recapitato al patrocinatore dei convenuti il 27 dicembre 2017. Depositato
il 5 gennaio 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
3.
Nel decreto di
stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha fissato alla ditta istante un termine
di 60 giorni per promuovere la causa volta alla “definitiva ordinazione della
garanzia di fr. 34 867.05”, con l'avvertenza
che in caso contrario la garanzia sarebbe stata retrocessa ai convenuti, ma
senza avvertire che nelle procedure sommarie le sospensioni dei termini dell'art.
145.
cpv. 1 CPC non si applicano. Nel caso specifico non risulta che l'istante
abbia intentato causa nel termine impartito (ancorché interrotto dalle ferie
giudiziarie, avendo il Pretore aggiunto omesso l'avvertimento dell'art. 145
cpv. 2 lett. b CPC: DTF 139 III 83 consid. 5). Sta di fatto che i convenuti
hanno ottenuto il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. E il
dispositivo n. 2 del decreto impugnato includeva
anche l'ingiunzione all'istante di promuovere la causa volta alla
“definitiva ordinazione della garanzia di fr. 34 867.05”
entro il termine di 60 giorni. L'effetto sospensivo conferito all'appello
dal presidente di questa Camera il 12 febbraio 2018 si è esteso quindi anche a tale
ordine. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione del ricorso.
4.
Nel merito il
Pretore aggiunto ha ritenuto che la prestazione della garanzia da parte dei
convenuti abbia sostituito l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
decretata cautelarmente senza contraddittorio il 12 ottobre 2017, di cui ha
ordinato la cancellazione, e abbia fatto decadere la procedura di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca come tale. Ciò imponeva di fissare un termine all'istante per promuovere la causa di
convalida e ottenere “la definitiva ordinazione della garanzia”. Egli ha
fondato l'opinione circa la caducità dell'intera procedura di iscrizione
provvisoria sulla sentenza del Tribunale federale 5A_838/2015 del 15 ottobre 2016
consid. 1.2.2 (non pubblicato in DTF 142 III 738), citato da Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,
n. 107 ad art. 262.
5.
Gli
appellanti censurano una violazione degli art. 242 e 261 segg. CPC, come pure
del loro diritto di ottenere una decisione cautelare, rilevando che la tesi
sostenuta dal primo giudice è sorretta da un'unica sentenza del Tribunale
federale, e in particolare da un considerando che neppure è stato pubblicato. A
parte ciò – essi soggiungono – quel precedente non regolava la sorte del
procedimento cautelare nel caso di prestazione di una garanzia sostitutiva, ma
solo le condizioni alle quali, nell'ambito di un processo inteso all'iscrizione
definitiva, una siffatta garanzia si reputa sufficiente. Analoghe
considerazioni valgono per la sentenza del Tribunale federale 5A_233/2015 del
7.
settembre 2015, menzionata da quel precedente, in cui il giudice di primo
grado si era pronunciato sui presupposti dell'iscrizione provvisoria.
Nelle
condizioni descritte rimane determinante per i convenuti la giurisprudenza anteriore del Tribunale federale (sentenza 5A_626/2015
del 22 aprile 2016, consid. 3), secondo cui, qualora l'ipoteca legale sia
sostituita da una garanzia (a norma dell'art. 839 cpv. 3 seconda frase CC), il
processo segue il suo corso come se la garanzia non fosse stata prestata. Ne
segue – essi continuano – che in concreto la procedura cautelare non andava
stralciata dal ruolo né la convalida della garanzia rinviata al giudizio di
merito. Che il procedimento cautelare dovesse proseguire con la verifica dei
presupposti per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, con l'esame delle
contestazioni e con l'emanazione della relativa decisione – soggiungono gli appellanti
– è per altro un'opinione diffusa (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 470 n. 1305; Praplan, L'hypothè-que légale des artisans et entrepreneurs: Mise en
œuvre judiciaire, in: JdT 2010 II 59). Tanto più – essi rilevano – che nel
prestare garanzia essi avevano espressamente sottolineato di non riconoscere le
pretese della ditta istante e di riservarsi ogni contestazione, come poi hanno
fatto il 7 dicembre 2017 formulando osservazioni all'istanza della controparte
e sollecitando la continuazione del procedimento cautelare, la reiezione dell'istanza
di iscrizione e la retrocessione della garanzia.
Infine gli appellanti
ricordano come le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali senza
contraddittorio siano praticamente sempre concesse e come si imponga pertanto nella
procedura cautelare un esame dei relativi presupposti, per lo meno a un
giudizio di verosimiglianza. Tale fase non può essere rinviata al merito per il
solo fatto che sia fornita una garanzia sostitutiva. In caso contrario il
proprietario convenuto sarebbe costretto a mantenere per anni – e senza un
controllo giudiziario – garanzie anche di fronte a iscrizioni tardive o
illegali solo per non subire un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario,
il che sarebbe inammissibile. Ciò impone a parere degli appellanti di annullare
la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché
continui il procedimento cautelare.
6.
Questa
Camera si è attenuta finora al principio per cui, ove la postulata iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sia sostituita dal
deposito di una garanzia (art. 839 cpv. 3 seconda frase CC), la procedura
continua – salvo contrario accordo delle parti – come se ciò non fosse
avvenuto, la garanzia sostitutiva non influendo sull'esistenza del contenzioso
(da ultimo: sentenze inc. 11.2018.4 del 18 luglio 2019 e
11.2018.3
del 3 luglio 2019 consid. 7). Invece di vertere sull'iscrizione
dell'ipoteca legale, in tal caso la lite ha per oggetto la questione di sapere
se e in quale misura la garanzia prestata dal convenuto dovrà rispondere (I
CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015, consid. 1 con gli
stessi riferimenti a Schumacher e
a Praplan citati dall'appellante;
analogamente: sentenza inc. 11.2014.21 del 26 maggio 2014 con richiamo a
DTF 110 II 36 consid. 1b; precedentemente:
sentenza inc. 11.95.200 del 28 novembre 1995 consid. 2c).
7.
Fino alla menzionata
sentenza 5A_838/2015 il Tribunale federale ha precisato inoltre a più riprese
che, salvo accordo contrario, il fatto che un'ipoteca legale sia sostituita da
una garanzia in corso di procedura (art. 839 cpv. 3 CC) è senza influsso sullo
svolgimento del processo, il quale continua come se la garanzia non fosse stata
prestata. Anche se il convenuto fornisce una garanzia sostitutiva, la
controversia di merito rimane: incombe sempre all'artigiano o imprenditore
rendere verosimile (in una procedura di iscrizione provvisoria) o dimostrare
(in una procedura di iscrizione definitiva) il suo diritto all'iscrizione dell'ipoteca
legale di un determinato importo, compreso il rispetto del termine dell'art.
839.
CC (DTF 110 II 36 consid. 1b; cfr. anche sentenza 4A_449/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 3.1). In una sentenza
5A_626/2015 del 22 aprile 2016 (consid. 3), in particolare, il
Tribunale federale ha espressamente approvato l'operato di questa Camera
(sentenza inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015), che aveva verificato la
tempestività di un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale quantunque il
convenuto avesse prestato una sufficiente garanzia bancaria.
L'orientamento che precede
è condiviso dalla dottrina citata da questa Camera nella sentenza
inc. 11.2013.26 del 15 luglio 2015 (consid. 1). Schumacher rileva che nel caso in cui la garanzia sia
depositata – come nella fattispecie – nella procedura di iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, occorre precisare se il
convenuto presti garanzia rinunciando a difendersi in tale procedura (foss'anche
solo per accelerare i tempi) e si riservi di far valere le sue contestazioni nel
processo principale sulla convalida definitiva della garanzia oppure intenda
prestare garanzia a mero titolo provvisorio (op. cit., pag. 469 n. 1303).
In quest'ultima eventualità la procedura sommaria continua normalmente e la
garanzia si estingue qualora l'imprenditore non renda verosimile il suo diritto
di pegno, compreso il rispetto del termine di quattro mesi dell'art. 839 cpv. 2 CC (op. cit., pag. 470 n. 1305; Praplan, op. cit., pag. 58 seg.).
8.
Nella
sentenza del Tribunale federale 5A_838/2015 cui si è ispirato il Pretore
aggiunto si trattava di statuire sull'adeguatezza di una garanzia bancaria
prestata dopo la conferma dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori e dopo che l'imprenditore aveva
agito nel termine impartitogli per promuovere la causa volta all'iscrizione
definitiva. Ciò non ha impedito al Tribunale federale di osservare, in un
obiter dictum, che qualora una sufficiente garanzia sia fornita durante la
procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, tale procedura va
stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto, sicché un'eventuale iscrizione
superprovvisionale dell'ipoteca legale va cancellata e all'artigiano o
imprenditore va assegnato un termine per la convalida definitiva della garanzia
(consid. 1.2.2). Ove per contro – ha soggiunto il Tribunale federale – una
sufficiente garanzia sia prestata durante la procedura di iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, tale procedura va dichiarata senza oggetto e stralciata
dal ruolo nella misura in cui riguarda la richiesta di iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, mentre prosegue per quanto riguarda la convalida
definitiva della garanzia (consid. 1.2.3).
Che con il consid. 1.2.2
della sentenza 5A_838/2015 appena ricordato il Tribunale federale abbia inteso
cambiare giurisprudenza è poco probabile, come questa Camera ha già avuto modo
di stabilire (da ultimo: sentenza inc. 11.2018.4 del 18 luglio 2019, consid.
9). Avesse inteso mutare prassi, il Tribunale federale si sarebbe confrontato almeno
con il suo indirizzo precedente, per di più citato ai consid. 1.1 e 1.2.1 del
giudizio medesimo. Invece esso ha pubblicato la sentenza in DTF 142 III 738, ma non il considerando in
questione. Dopo quella decisione è apparso inoltre un contributo di
dottrina che induce a scartare l'ipotesi di una diversa giurisprudenza (Vetter/Brunner, Die hinreichende Sicherheit gemäss Art.
839.
Abs. 3 ZGB, in: Jusletter.ch del 27 febbraio 2017, n. 37 segg.). Gli
autori di quel saggio sottolineano come la prestazione di una garanzia
sostitutiva comporti unicamente un cambio di pegno, ma lascia invariato l'onere
che
incombe all'artigiano o imprenditore di dimostrare il diritto all'iscrizione
dell'ipoteca legale (loc. cit., n. 37). Se pertanto – essi proseguono – è
prestata una garanzia sufficiente, la procedura diventa senza oggetto
unicamente per quanto concerne
l'iscrizione
provvisoria o definitiva dell'ipoteca legale. L'adempimento dei presupposti
degli art. 837 cpv. 1 n. 3 e 839 cpv. 2 CC rimane sub iudice (loc. cit.,
n. 40).
9.
Riassumendo,
nel caso in cui una garanzia sia prestata nel processo volto all'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale, occorre verificare se il proprietario del
fondo rinunci a difendersi nella procedura di iscrizione provvisoria e
si riservi di far valere le sue contestazioni nel processo principale sulla
convalida definitiva della garanzia oppure intenda prestare garanzia a mero
titolo provvisorio. Solo nella prima
eventualità la procedura sommaria può essere stralciata dal ruolo con
assegnazione all'artigiano o imprenditore di un termine entro cui promuovere l'azione
di convalida. Nella seconda, invece, la procedura sommaria continua, nel
senso che l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile il suo diritto all'iscrizione
dell'ipoteca legale, in difetto di che la garanzia decade (n. 41). L'opinione di Trezzini, stando alla quale una
procedura di iscrizione provvisoria va stralciata dal ruolo ogni qual volta il
convenuto presti una sufficiente garanzia sostitutiva, non può pertanto essere
seguita.
10.
In
concreto AP 1 e AP 2 hanno prestato manifestamente la garanzia
sostitutiva a titolo provvisorio. Nella loro comunicazione del 28 novembre 2017
al Pretore aggiunto essi hanno dichiarato univocamente che il deposito
sostituisce l'ipoteca legale senza riconoscimento alcuno delle pretese
avversarie, riservandosi tutte le contestazioni – da loro esposte poi nelle
osservazioni del 7 dicembre 2017 – e chiedendo che la procedura seguisse il suo
corso. Accertata la sostituzione dell'ipoteca legale iscritta senza
contraddittorio il 23 novembre 2017 con il deposito in garanzia di fr. 34 867.05 e ordinata la cancellazione dell'iscrizione
“superprovvisionale”, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto quindi proseguire la
trattazione dell'istanza alla luce delle obiezioni mosse dai convenuti. Egli
non poteva stralciare la procedura d'iscrizione provvisoria dal ruolo,
dichiarandola priva d'oggetto e rinviare AP 1 e AP 2 a far valere le loro
argomentazioni nell'azione di convalida. L'opposizione era chiara. Ne segue che
il decreto impugnato non resiste alla critica e va annullato. La causa va
rinviata così al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura sommaria allo
stadio in cui questa si trovava allorché egli ne ha decretato lo stralcio,
esaminando se, non fosse stata prestata garanzia, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale sarebbe stata confermata.
11.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF).
Ne discende che la massa del fallimento va chiamata ad assumere i costi dovuti
all'introduzione dell'appello e a rifondere all'appellante, assistita da un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 34 867.05 raggiunge la soglia di fr. 30
000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, il decreto di stralcio impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché
riprenda la trattazione della procedura sommaria al punto in cui questa si
trovava quando egli l'ha tolta dal ruolo.
2. Le
spese processuali di fr. 900.– sono poste a carico della
AO
1 in liquidazione, che rifonderà agli
appellanti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
Ufficio dei fallimenti, W.
Comunicazione:
–
avvocati e ;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).