11.2018.60
Azione creditoria: interpretazione di una convenzione omologata sulle conseguenze del divorzio.
6 dicembre 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.60
Lugano
6 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2016.232 (pretese
pecuniarie derivanti dal diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 1° dicembre 2016
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
dell'8 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
29 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1
(1968) e AO 1 (1974), cittadini italiani, si sono sposati a __________ l'11
settembre 2004, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio
non sono nati figli. Nel 2008 i coniugi si sono trasferiti a __________, dove
il 22 luglio hanno acquistato per fr. 1 030 000.–,
un mezzo ciascuno, le proprietà per piani n. 7681 e 7682 (pari a 30/1000 e a 23/1000 della particella n. 598
RFD di __________). Il 25 novembre 2010 essi hanno poi venduto i due
immobili ad __________ __________ C__________ per fr. 1 600 000.–. Il prezzo di ven-dita, dedotto il debito ipotecario di fr. 27 000.– rimborsato alla banca creditrice, è
stato incassato dal marito, che quello stesso giorno ha acquistato in proprietà
esclusiva dallo stesso __________ __________ C__________, per fr. 750 000.–, la proprietà per piani n. 7679,
pari a 29/1000 del medesimo fondo. L'importo è stato soluto mediante
compensazione con il prezzo di vendita delle unità n. 7681 e 7682.
B. Con
decisioni del 27 giugno 2011 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna
ha notificato ai coniugi l'imposta
sugli utili
immobiliari relativa alla vendita delle due proprietà
per piani. A carico di AO
1 è risultata un'imposta di
fr. 63 159.70, commisurata a un utile imponibile di
fr. 217 792.–. A carico di AP 1 l'autorità fiscale ha notificato un'imposta
di fr. 14 500.– sulla base di un utile imponibile di
fr. 50 000.–, avendo il contribuente reinvestito
parte del ricavo nell'acquisto della proprietà per piani n. 7679 (abitazione
coniugale sostitutiva). Con due reclami del 21 luglio 2011 i coniugi hanno
contestato le tassazioni, postulando il differimento dell'imposizione dell'utile
immobiliare in applicazione dell'art. 125 lett. g LT, intendendo il marito reinvestire
il ricavato nell'acquisto di una sua “nuova abitazione primaria definitiva” e
la moglie farsi cedere dal marito la proprietà per piani n. 7679 nell'ambito
di un'imminente procedura di divorzio.
C. Il 6 luglio 2012 i
coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
un'istanza comune di divorzio con accordo completo sulla scorta di una
convenzione del 30 maggio 2012 (inc. DM.2012.210). Statuendo con sentenza del
18 aprile 2013, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato la
convenzione del 30 maggio 2012, in parte modificata il 14 febbraio 2013 e il 17
aprile 2013, nella quale figurava quanto segue:
1. Abitazione
di via __________ a __________
L'abitazione
di via __________ a __________ è attribuita alla moglie come al punto 2.
(…)
2. Liquidazione
dei rapporti di dare e avere
Le
parti liquidano come segue i loro rapporti di dare e avere sorti a dipendenza
dell'unione coniugale:
2.1 Il marito cede alla moglie la PPP 7679 (settemilaseicentosettantanove),
fondo base part. 598 RFD (cinquecentonovantotto) di __________ ora intestato al
marito. Il trapasso di proprietà a registro fondiario sarà chiesto producendo
la sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato. Il trapasso da registro fondiario
sarà curato dal notaio avv. __________ __________, __________, così
espressamente incaricato dalle parti, spese di iscrizione notarili a carico di AO
1. I coniugi chiedono il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari dell'art. 125
LT.
2.2 La PPP 7679 (settemilaseicentosettantanove),
fondo base part. 598 (cinquecentonovantotto) RFD di __________ è gravata da
debito in capitale di fr. 550 000.– (cinquecentocinquantamila), oltre interessi e
spese presso la Banca __________ di __________. Il debito ipotecario sarà
assunto dalla moglie con effetto al momento del trapasso a registro fondiario a
suo nome. Diritti e oneri, utili e rischi relativi all'immobile sono assunti dalla
moglie con effetto al trapasso di proprietà a nome esclusivo della moglie. Il
trapasso immobiliare, come l'assunzione del debito ipotecario da parte della
moglie, con conseguente liberazione del marito, sarà curato dal notaio, avv. __________
__________, __________.
2.3 Le parti danno atto di non avere risparmi
comuni. Gli averi bancari sono riconosciuti di esclusiva proprietà del coniuge
intestatario dei conti. Più in generale, ogni coniuge rimane proprietario di
ogni bene sia mobile che immobile a lui intestato, fatta eccezione di quanto
concordato in cifra 2.1 e 2.2.
2.4 Le spese accessorie e condominiali relative alla
PPP 7679 RFD di __________ sono a carico del marito fino al 30 aprile 2013.
2.5 Eventuali debiti dell'unione coniugale maturati
fino al 31 dicembre 2011 sono a carico del marito. I coniugi danno atto che non
vi sono pagamenti arretrati.
2.6 Eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31
dicembre 2011, sono assunte dal marito. Le parti chiederanno la separazione
delle partite fiscali con effetto 1° gennaio 2012.
(…)
7. Clausola
di tacitazione
Con
l'esecuzione degli accordi confermati e modificati in sede d'udienza le parti
confermano che tutti i rapporti di dare e avere fra le parti sono saldati.
D. Con
decisione del 24 settembre 2015 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano
Campagna ha respinto entrambi i reclami, confermando le decisioni del 27 giugno
2011. Per quanto riguarda AO 1, esso ha accertato che nel termine di due anni
(art. 125 lett. g LT) la contribuente non aveva reinvestito in un'abitazione
primaria sostituiva il ricavato a lei spettante dalla nota vendita immobiliare.
Un ricorso del 22 ottobre 2015 presentato da AO 1 contro tale decisione è stato
respinto dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con
sentenza del 23 febbraio 2016, passata in giudicato (inc. 80.2015.220).
E. In esito a ciò, AO 1
si è rivolta il 23 aprile e il 4 luglio 2016 all'ex marito per ottenere il
pagamento di fr. 63 159.30 invocando la
clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio. La richiesta
essendo rimasta senza seguito, essa ha fatto intimare a AP 1 il 29 agosto 2016 un
precetto esecutivo (n. __________) per ottenere il pagamento di fr. 63 159.70 più interessi al 5% dal 6 agosto 2016, indicando
come titolo di credito la “decisione TUI” e il “dispositivo n. 2.6 della sentenza
di divorzio”, oltre alla somma di fr. 7908.15 più interessi al 5% dal 1° settembre
2016 per “interessi fiscali di ritardo” e fr. 7200.– più interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “parz.
risarcimento danni” (spese giudiziarie e di rappresentanza). Il 6 settembre
2016 AP 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo.
F. Decaduto infruttuoso il
21 novembre 2016 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2016.715), con
petizione del 1° dicembre 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di
fr. 63 159.70 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2016 per
la “tassazione degli utili immobiliari”, di fr. 7908.15 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “interessi fiscali di
ritardo”, di fr. 7200.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “parziale
risarcimento dei danni” e di fr. 500.–
oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016 per le spese della procedura
di conciliazione. Contestualmente essa ha sollecitato il rigetto definitivo
dell'opposizione inoltrata dal convenuto al precetto esecutivo n. __________.
G. Nella sua risposta
del 30 gennaio 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno
replicato il 24 febbraio 2017 e duplicato il 28 marzo 2017, mantenendo i
rispettivi punti di vista. All'udienza del 10 maggio 2017, indetta per le prime
arringhe, esse hanno ribadito le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria,
iniziata seduta stante e nell'ambito della quale sono stati sentiti gli allora patrocinatori
e il Pretore aggiunto nella procedura di divorzio, si è chiusa il 9 novembre
2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2017 l'attrice ha reiterato le
domande iniziali. Nel proprio allegato di quello stesso giorno il convenuto ha chiesto
una volta ancora di respingere la petizione, non senza sollevare l'eccezione di
regiudicata e di incompetenza per materia del Pretore.
H. Statuendo il 29 marzo
2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato
AP 1 a pagare a AO 1 fr. 71 067.85 con
interessi al 5% dal 6 agosto 2016 su fr. 63 159.70 e dal 1° settembre 2016 su fr. 7908.15. Entro tali limiti egli ha rigettato l'opposizione
al precetto esecuti-vo in via definitiva. Le spese processuali di fr. 5500.– (compresi fr. 500.– per la
procedura di conciliazione) sono state poste per un decimo a carico dell'attrice
e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr.
8500.– per ripetibili ridotte.
Fatti
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018 in
cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori con
la procedura ordinaria sono
impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa in discussione
davanti al Pretore (fr. 78 767.85: sentenza
impugnata, pag. 9 in fondo). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 30
marzo 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine
di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino all'8 aprile 2018 in virtù dell'art.
145.
cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018 (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato in ordine la propria competenza per
territorio e per materia, oltre che l'assenza di regiudicata, respingendo siccome
tardive e infondate le eccezioni del convenuto. Ciò premesso, egli ha
verificato se l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita delle
proprietà per piani n. 7681 e 7682 rientrasse nel campo d'applicazione della
clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio. Essendo indubbia,
a mente sua, l'esistenza di un tributo (ancorché speciale, destinato a colpire
solo una parte del reddito del contribuente), già a un esame letterale egli ha
risolto il quesito affermativamente. La disgiunzione delle partite fiscali dal
1° gennaio 2012 non significava invece, per il Pretore, che gli ex coniugi intendessero
limitare gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su
reddito e sostanza) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma
era intesa soltanto a chiarire che pro futuro ciascuno sarebbe stato
“personalmente responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della
rispettiva dichiarazione fiscale” (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
Chiarito ciò, il primo
giudice ha constatato sulla scorta della testimonianza dell'avv. __________ __________,
patrocinatore della moglie nella causa di divorzio, che all'udienza per l'audizione
dei coniugi del 17 aprile 2013 AO 1 aveva chiesto espressamente di precisare
che in virtù della clausola n. 2.6 “qualsiasi tipo d'imposta maturata a
qualsiasi titolo” andasse pagata dal marito, compresa quindi l'imposta sugli
utili immobiliari derivante dalla vendita delle proprietà per piani n. 7681 e
7682.
di __________. AP 1 e il suo patrocinatore non avevano aderito alla
richiesta, ma non perché la avversassero, bensì perché – circostanza non
smentita dal Pretore aggiunto né dall'allora patrocinatore del marito –
ritenevano ciò superfluo, dimostrando così tacitamente di avallare la
rivendicazione fiscale della moglie (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Secondo
il Pretore rafforza indirettamente la conclusione appena citata il fatto che il
prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 fosse stato
incassato per intero dal marito, sicché mal si giustificava, nei rapporti
interni fra gli ex coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa
non aveva conseguito. Il primo giudice non ha trascurato che la proprietà per
piani n. 7679 era stata ceduta dal marito alla moglie. La carenza d'informazioni
circa le modalità di tale cessione, se non sul fatto che la moglie aveva
assunto l'onere ipotecario di fr. 550 000.–, non permette tuttavia – a suo parere –
di ravvisare un effettivo e integrale recupero da parte di lei dell'utile
immobiliare che le spettava dalla vendita delle unità n. 7681 e 7682 su
cui era stata calcolata l'imposta. Il Pretore ha incluso così quel tributo fra
le imposte soggette alla clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del
divorzio e ha riconosciuto la pretesa di AO 1 per fr. 63 159.70 più gli interessi fiscali di ritardo di fr. 7908.15,
mentre ha respinto le ulteriori richieste, reputandole estranee alla
convenzione di divorzio o, comunque sia, non comprovate (sentenza impugnata,
pag. 7 a 9).
3.
Litigiosa è in concreto la questione di sapere se
la clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio comprenda
l'imposta sugli utili immobiliari calcolata all'attrice in esito alla vendita
delle particelle n. 7681 e 7682 del 25 novembre 2010, come ha accertato il
Pretore, oppure se ciò non sia il caso, quella clausola riferendosi unicamente
alle imposte ordinarie sul reddito e sulla so-stanza sorte in ragione di una
tassazione comune derivante dal matrimonio, come assevera il convenuto. Non più
contestata è invece la competenza del primo giudice di statuire in merito alla
controversa interpretazione della convenzione su cui, alla luce anche della
sentenza del Tribunale federale 5D_46/2014 del 17 ottobre 2017 consid. 2.2
in fine, non soccorre attardarsi.
4.
Trattandosi di interpretare una convenzione sugli
effetti del divorzio relativamente a questioni lasciate, come nella fattispecie,
alla libera disponibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata
senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, la giurisprudenza
applicava – in linea di principio – gli stessi criteri sviluppati nell'ambito
dell'ermeneutica contrattuale (RtiD I-2008
pag. 1023 consid. 4 con riferimenti). Determinante era dunque la
vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO) oppure, ove non fosse
possibile risalire a tale volontà, il senso che in buona fede le parti potevano
ragionevolmente attribuire all'espressione usata. Il Tribunale federale ha nondimeno
precisato tale giurisprudenza, specificando recentemente che, ove si tratti di interpretare
una convenzione omologata dal giudice, occorre determinare la presunta volontà
delle parti così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la convenzione
(DTF 143 III 524 consid. 6.2).
5.
Ribadisce anzitutto l'appellante
che l'imposta sugli utili immobiliari è un tributo speciale, il quale si
distingue dalle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza per il fatto che
non colpisce solidalmente i coniugi, bensì il singolo alienante. Questi rimane anche
in costanza di matrimonio un soggetto fiscale indipendente. L'imposta sugli
utili immobiliari non rientra dunque – a parere dell'appellante – nel campo d'applicazione
della convenzione sugli effetti del divorzio, quest'ultima regolando i rapporti
di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale” e, di conseguenza,
lo “scioglimento dell'unità coniugale dal profilo fiscale”. Ciò può riferirsi
unicamente alle imposte ordinarie, ma non a quella sugli utili immobiliari per
la quale vale tutt'altro regime. Rafforzano tale conclusione, a dire
dell'appellante, la disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, come
pure la circostanza che solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano”
durante un determinato lasso di tempo, contrariamente all'imposta sugli utili
immobiliari che si realizza “istantaneamente”.
a) Che
l'imposta sugli utili immobiliari sia un tributo speciale destinato a colpire
solo una parte del reddito del contribuente (l'alienante dell'immobile) è un
principio indiscusso (CDT, sentenza inc. 80.2015.220 del 23 febbraio 2016, in “doc.
richiamati II“, cartella n. 1). Né fa dubbio che per tale tributo i coniugi
siano tassati separatamente giusta l'art. 127 cpv. 2 LT (RL 640.100). Sta di
fatto che per l'assoggettamento all'imposta in conformità al punto 2.6 della
convenzione sugli effetti del divorzio poco importano nella fattispecie simili
considerazioni teoriche. Determinante è – come si è anticipato (consid. 4) – la
presunta volontà delle parti così
come questa poteva essere intesa dal giudice che ha omologato la convenzione. Al
proposito si tornerà in appresso (consid. 7).
b) Rilievi
analoghi valgono per l'interpretazione letterale della convenzione, secondo
cui solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano” durante un determinato
lasso di tempo, allorché l'imposta sugli utili immobiliari si realizza
“istantaneamente”. Anche al riguardo poco sussidiano ai fini del giudizio allegazioni
siffatte se – come si vedrà in seguito – le parti intendevano effettivamente
includere il tributo in esame fra le “eventuali imposte arretrate, maturate
fino al 31 dicembre 2011” nel senso della ricordata clausola convenzionale.
c) Infine
non può escludersi, per le medesime considerazioni, un'applicazione in concreto
della clausola n. 2.6 per la mera circostanza che – come premetteva l'art. 2
della convenzione sugli effetti del divorzio – la liquidazione riguardava i
rapporti di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale”. Senza
dimenticare che nel caso specifico il debito fiscale è sorto in seguito alla
vendita dell'abitazione coniugale, sicché anche sotto questo profilo nulla imponeva
di privilegiare l'interpretazione del convenuto rispetto a quella attribuita
dall'attrice.
d) Quanto
alla disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, il Pretore ha
spiegato che ciò non denotava ancora una volontà degli ex coniugi di limitare
gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su reddito e
sostanza) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma dimostrava
soltanto che pro futuro ciascuno sarebbe stato “personalmente
responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della rispettiva
dichiarazione fiscale” (sopra, consid. 2). Con tale argomento il convenuto non
si confronta neppure di scorcio, di modo che al riguardo l'appello si rivela
finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv.
1.
CPC).
6.
L'appellante
intravede conferma del fatto che le parti non hanno pattuito il rimborso dell'imposta
sugli utili immobiliari poiché l'attrice sapeva almeno dal 1° dicembre 2012 (quando
sono scaduti i due anni per reinvestire l'utile e ottenere un differimento dell'imposizione)
che la tassazione del 27 giugno 2011 sarebbe divenuta definitiva, ma a
dispetto di ciò non ha mai chiesto di interpretare la convenzione su tal punto prima
dell'udienza del 17 aprile 2013 né ha mai rivendicato il rimborso dell'imposta
prima del 23 aprile 2016, neppure dopo avere ricevuto la decisione su
reclamo dell'Ufficio circondariale di tassazione e avere ricorso alla Camera di
diritto tributario. Avessero le parti effettivamente raggiunto un'intesa al
proposito, come sostiene il Pretore, esse non avrebbero esitato – per logica e
visto l'importo in gioco – a emendare il testo della convenzione, come avevano
fatto con l'assistenza di due avvocati divorzisti per altre questioni.
A
parte la dubbia ricevibilità degli asserti che precedono, di cui non figura
traccia nel memoriale conclusivo del convenuto, simili allegazioni risultano
una volta ancora di scarso interesse per il giudizio qualora fosse confermata la
volontà delle parti, manifestata al più tardi all'udienza del 17 aprile 2013,
di includere l'imposta sugli utili immobiliari fra le “imposte arretrate” nel
senso della convenzione sugli effetti del divorzio. Certo, l'inserimento di una
precisazione nell'accordo sarebbe stata opportuna. L'appellante dimentica tuttavia
che la mancata precisazione si riconduce anche alla sua stessa condotta
processuale, avendo egli ritenuto superfluo – come ha accertato il Pretore – l'emendamento
proposto da AO 1 all'udienza del 17 aprile 2013. Anche su tal punto l'appello
manca perciò di consistenza.
7.
L'appellante
esclude che le parti abbiano raggiunto un accordo verbale riguardo al rimborso
dell'imposta sugli utili immobiliari e rimprovera al Pretore un erroneo apprezzamento
dei fatti per avere fondato il suo giudizio praticamente sulla sola testimonianza
dell'avv. __________ invece che sull'insieme delle risultanze istruttorie. Due
elementi indeboliscono a suo parere la deposizione del patrocinatore di allora
della moglie. Da un lato la vicinanza del testimone all'attrice, che non renderebbe
il legale equanime, avendo costui un innegabile interesse all'esito della lite
qualora risultasse una sua violazione degli obblighi di diligenza per non avere
regolato l'imposta sugli utili immobiliari nella convenzione. Dall'altro l'incongruo
comportamento del legale, non spiegandosi come mai l'asserita richiesta della
cliente e la diffidenza da lei manifestata nei confronti della controparte non abbiano
indotto l'avvocato a inserire nell'accordo una precisazione (“TUI compresa”), a
differenza di quanto le parti avevano fatto per altre questioni. Circa la
deposizione del Pretore aggiunto, il convenuto sottolinea come quel giudice,
pur dimostrando di ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, non si sovvenga
di alcuna discussione particolare sul tema delle imposte, a dimostrazione del
fatto che l'argomento non è stato toccato in quell'occasione.
a) Nella
misura in cui revoca in dubbio l'attendibilità della testimonianza rilasciata
dall'avvocato __________, l'appellante si vale di una tesi nuova, addotta soltanto
in appello. Davanti al Pretore egli non ha preteso, né al momento della
deposizione del legale né tanto meno nel memoriale conclusivo, che il teste avesse
un interesse nella lite o non fosse imparziale. Nulla gli impediva pertanto di
far valere simili argomenti già in prima sede. Recate per la prima volta in appello, tali allegazioni si rivelano d'acchito irricevibili
(art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
b) Si
conviene che il giudice apprezza le dichiarazioni di un testimone anche alla
luce delle altre risultanze istruttorie (Guyan
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 segg. ad art. 157). Se non
che, in concreto quelle risultanze non smentiscono le dichiarazioni dell'avvocato
__________. Il Pretore ha accertato, sulla scorta di quella deposizione, che la
precisazione richiesta da AO 1 in udienza era stata avversata da AP 1 e dal di
lui patrocinatore perché ritenuta superflua, e non perché fosse osteggiata
nella sostanza. Neppure in questa sede l'appellante pretende che la deposizione
del legale sia inveritiera. Né egli contesta che essa sia “rimasta
incontrastata” dalle audizioni del suo patrocinatore di allora e del Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 7).
Per
l'appellante il fatto che il giudice del divorzio abbia dato atto di
ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, ma non una discussione particolare
sul tema dell'imposta in lite, dimostra che la questione non è stata
affrontata. L'illazione è puramente soggettiva. Che il Pretore aggiunto,
sentito come testimone, non rammenti una discussione sul tema dell'utile
immobiliare è vero. Egli però neppure ha escluso che – se avvenuta – una
discussione del genere possa essersi esaurita “nel giro di pochi minuti”
(verbale del 28 settembre 2017, pag. 2). Nelle circostanze descritte l'assenza
di ricordi del giudice del divorzio non può essere valutata come una smentita
delle precise affermazioni del testimone __________. Di conseguenza, la
conclusione del primo giudice, il quale in virtù di tale testimonianza ha
scorto nel comportamento del
convenuto l'avallo della rivendicazione fiscale della moglie (sentenza
impugnata, pag. 7) e ha incluso il pagamento dell'imposta sugli utili
immobiliari fra le “imposte arretrate” nel senso della clausola n. 2.6 della
convenzione sugli effetti del divorzio, resiste alla critica.
c) Non
si disconosce che alla luce della giurisprudenza più recente (sopra,
consid. 4) la volontà delle parti di applicare la clausola convenzionale n. 2.6
all'imposta sugli utili immobiliari dev'essere stata compresa in tal modo dal
giudice del divorzio. Ma la deposizione dell'avvocato __________ consente anche
tale conclusione. Da essa si evince senza ambagi che il Pretore aggiunto sapeva
dell'intenzione della moglie di includere l'imposta sugli utili immobiliari nel
campo d'applicazione della nota clausola e che egli ha rassicurato l'attrice al
riguardo. Il giudice del divorzio ha dichiarato di non ricordare l'accaduto, ma
neppure ha escluso di avere
risposto nel senso affermato dall'avvocato __________, dichiarando che:
“Qualora me lo avesse chiesto, non escludo di aver risposto alla signora che “essendo
la TUI un'imposta, nel caso in cui si formula un accordo così come indicato nel
punto 2.6 del verbale, la TUI è da considerarsi compresa se si riferisce al
periodo precedente al 31 dicembre 2011, questo anche ai fini di permettere alle
parti di raggiungere un accordo” (verbale del 28 settembre 2017, pag. 2).
In simili circostanze la volontà delle parti così com'è stata intesa dal
giudice del divorzio può ritenersi comprovata. Una volta di più l'appello è
destinato pertanto all'insuccesso.
8.
L'appellante
definisce poi senza rilievo l'argomento del Pretore, secondo cui il fatto che
il prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 sia stato
incassato interamente da lui non giustificava, nei rapporti interni fra gli ex
coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa non aveva
conseguito. Per tacere del fatto – egli obietta – che il Pretore medesimo ha attestato
una rinuncia di lui in sede di divorzio a un conguaglio di fr. 50 000.–
destinato a compensare la pretesa dell'attrice, conta solo quanto le parti
hanno pattuito in concreto (memoriale, pag. 11, punto n. 5). L'assunto è
superato da quel che
si è detto in merito agli accordi
intercorsi fra gli ex coniugi (consid. 7). A parte ciò, lo stesso Pretore ha
tenuto conto del mancato conguaglio di fr. 50 000.– al momento della cessione della proprietà per piani n.
7679.
dal convenuto all'attrice, ciò che non gli ha impedito di escludere un
integrale recupero da parte di AO 1 dell'utile che sarebbe a lei spettato dalla
vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 (sentenza impugnata, pag. 8). Senza
confronto critico con tale argomentazione (per di più abbondanziale), l'appello
cade ulteriormente nel vuoto.
9.
Da
ultimo non giova diffondersi sulla censura dell'appellante, sollevata in
subordine, riguardo all'erronea interpretazione oggettiva della presunta
volontà delle parti al momento in cui il Pretore aggiunto ha omologato la
convenzione sugli effetti del divorzio. L'appellante fa valere che, in forza
del principio dell'affidamento, il mancato esplicito assoggettamento dell'imposta
sugli utili immobiliari alla menzionata clausola n. 2.6 della convenzione non poteva
comportare per lui un impegno finanziario
supplementare. Tale criterio
interpretativo, fondato sul principio dell'affidamento, si applica tuttavia – come
rileva lo stesso appellante – in difetto di accertamenti sulla reale e concorde
volontà delle parti (sopra, consid. 4). L'ipotesi non verificandosi in concreto
(sopra, consid. 7), la doglianza si rivela per finire senza oggetto.
10.
Se ne conclude che,
comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà altresì all'attrice, che ha presentato osservazioni tramite un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).