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Decisione

11.2018.60

Azione creditoria: interpretazione di una convenzione omologata sulle conseguenze del divorzio.

6 dicembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018 in

cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori con

la procedura ordinaria sono

impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa in discussione

davanti al Pretore (fr. 78 767.85: sentenza

impugnata, pag. 9 in fondo). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 30

marzo 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine

di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino all'8 aprile 2018 in virtù dell'art.

145.

cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018 (timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha accertato in ordine la propria competenza per

territorio e per materia, oltre che l'assenza di regiudicata, respingendo siccome

tardive e infondate le eccezioni del convenuto. Ciò premesso, egli ha

verificato se l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita delle

proprietà per piani n. 7681 e 7682 rientrasse nel campo d'applicazione della

clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio. Essendo indubbia,

a mente sua, l'esistenza di un tributo (ancorché speciale, destinato a colpire

solo una parte del reddito del contribuente), già a un esame letterale egli ha

risolto il quesito affermativamente. La disgiunzione delle partite fiscali dal

1° gennaio 2012 non significava invece, per il Pretore, che gli ex coniu­gi intendessero

limitare gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su

reddito e sostanza) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma

era intesa soltanto a chiarire che pro futuro ciascuno sarebbe stato

“personalmente responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della

rispettiva dichiarazione fiscale” (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

Chiarito ciò, il primo

giudice ha constatato sulla scorta della testimonianza dell'avv. __________ __________,

patrocinatore della moglie nella causa di divorzio, che all'udienza per l'audizione

dei coniugi del 17 aprile 2013 AO 1 aveva chiesto espressamente di precisare

che in virtù della clausola n. 2.6 “qualsiasi tipo d'imposta maturata a

qualsiasi titolo” andasse pagata dal marito, compresa quindi l'imposta sugli

utili immobiliari derivante dalla vendita delle proprietà per piani n. 7681 e

7682.

di __________. AP 1 e il suo patrocinatore non avevano aderito alla

richiesta, ma non perché la avversassero, bensì perché – circostanza non

smentita dal Pretore aggiunto né dall'allora patrocinatore del marito –

ritenevano ciò superfluo, dimostrando così tacitamente di avallare la

rivendicazione fiscale della moglie (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

Secondo

il Pretore rafforza indirettamente la conclusione appena citata il fatto che il

prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 fosse stato

incassato per intero dal marito, sicché mal si giustificava, nei rapporti

interni fra gli ex coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa

non aveva conseguito. Il primo giudice non ha trascurato che la proprietà per

piani n. 7679 era stata ceduta dal marito alla moglie. La carenza d'informazioni

circa le modalità di tale cessione, se non sul fatto che la moglie aveva

assunto l'onere ipotecario di fr. 550 000.–, non permette tuttavia – a suo parere –

di ravvisare un effettivo e integrale recupero da parte di lei dell'utile

immobiliare che le spettava dalla vendita delle unità n. 7681 e 7682 su

cui era stata calcolata l'imposta. Il Pretore ha incluso così quel tributo fra

le imposte soggette alla clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del

divorzio e ha riconosciuto la pretesa di AO 1 per fr. 63 159.70 più gli interessi fiscali di ritardo di fr. 7908.15,

mentre ha respinto le ulteriori richieste, reputandole estranee alla

convenzione di divorzio o, comunque sia, non comprovate (sentenza impugnata,

pag. 7 a 9).

3.

Litigiosa è in concreto la questione di sapere se

la clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio comprenda

l'imposta sugli utili immobiliari calcolata all'attrice in esito alla vendita

delle particelle n. 7681 e 7682 del 25 novembre 2010, come ha accertato il

Pretore, oppure se ciò non sia il caso, quella clausola riferendosi unicamente

alle imposte ordinarie sul reddito e sulla so-stanza sorte in ragione di una

tassazione comune derivante dal matrimonio, come assevera il convenuto. Non più

contestata è invece la competenza del primo giudice di statuire in merito alla

controversa interpretazione della convenzione su cui, alla luce anche della

sentenza del Tribunale federale 5D_46/2014 del 17 ottobre 2017 consid. 2.2

in fine, non soccorre attardarsi.

4.

Trattandosi di interpretare una convenzione sugli

effetti del divorzio relativamente a questioni lasciate, come nella fattispecie,

alla libera disponibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata

senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, la giurisprudenza

applicava – in linea di principio – gli stessi criteri sviluppati nell'ambito

dell'ermeneutica contrattuale (RtiD I-2008

pag. 1023 consid. 4 con riferimenti). Determinante era dunque la

vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO) oppure, ove non fosse

possibile risalire a tale volontà, il senso che in buona fede le parti potevano

ragionevolmente attribuire all'espressione usa­ta. Il Tribunale federale ha nondimeno

precisato tale giurisprudenza, specificando recentemente che, ove si tratti di interpretare

una convenzione omologata dal giudice, occorre determinare la presunta volontà

delle parti così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la convenzione

(DTF 143 III 524 consid. 6.2).

5.

Ribadisce anzitutto l'appellante

che l'imposta sugli utili immobiliari è un tributo speciale, il quale si

distingue dalle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza per il fatto che

non colpisce solidalmente i coniugi, bensì il singolo alienante. Questi rimane anche

in costanza di matrimonio un soggetto fiscale indipendente. L'imposta sugli

utili immobiliari non rientra dunque – a parere dell'appellante – nel campo d'applicazione

della convenzione sugli effetti del divorzio, quest'ultima regolando i rapporti

di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale” e, di conseguenza,

lo “scioglimento dell'unità coniugale dal profilo fiscale”. Ciò può riferirsi

unicamente alle imposte ordinarie, ma non a quella sugli utili immobiliari per

la quale vale tutt'altro regime. Rafforzano tale conclusione, a dire

dell'appellante, la disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, come

pure la circostanza che solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano”

durante un determinato lasso di tempo, contrariamente all'imposta sugli utili

immobiliari che si realizza “istantaneamente”.

a) Che

l'imposta sugli utili immobiliari sia un tributo speciale destinato a colpire

solo una parte del reddito del contribuente (l'alienante dell'immobile) è un

principio indiscusso (CDT, sentenza inc. 80.2015.220 del 23 febbraio 2016, in “doc.

richiamati II“, cartella n. 1). Né fa dubbio che per tale tributo i coniugi

siano tassati separatamente giusta l'art. 127 cpv. 2 LT (RL 640.100). Sta di

fatto che per l'assoggettamento al­l'imposta in conformità al punto 2.6 della

convenzione sugli effetti del divorzio poco importa­no nella fattispecie simili

considerazioni teoriche. Determinante è – come si è anticipato (consid. 4) – la

presunta volontà delle parti così

come questa poteva essere intesa dal giudice che ha omologato la convenzione. Al

proposito si tornerà in appresso (consid. 7).

b) Rilievi

analoghi valgono per l'interpretazione letterale della convenzione, secondo

cui solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano” durante un determinato

lasso di tem­po, allorché l'imposta sugli utili immobiliari si realizza

“istantaneamente”. Anche al riguardo poco sussidiano ai fini del giudizio allegazioni

siffatte se – come si vedrà in seguito – le parti intendevano effettivamente

includere il tributo in esame fra le “eventuali imposte arretrate, maturate

fino al 31 dicembre 2011” nel senso della ricordata clausola convenzionale.

c) Infine

non può escludersi, per le medesime considerazioni, un'applicazione in concreto

della clausola n. 2.6 per la mera circostanza che – come premetteva l'art. 2

della convenzione sugli effetti del divorzio – la liquidazione riguardava i

rapporti di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale”. Senza

dimenticare che nel caso specifico il debito fiscale è sorto in seguito alla

vendita dell'abitazione coniugale, sicché anche sotto questo profilo nulla imponeva

di privilegiare l'interpretazione del convenuto rispetto a quella attribuita

dall'attrice.

d) Quanto

alla disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, il Pretore ha

spiegato che ciò non denotava ancora una volontà degli ex coniugi di limitare

gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su reddito e

sostan­za) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma dimostrava

soltanto che pro futuro ciascuno sarebbe stato “personalmente

responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della rispettiva

dichiarazione fiscale” (sopra, consid. 2). Con tale argomento il convenuto non

si confronta neppure di scorcio, di modo che al riguardo l'appello si rivela

finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel sen­so dell'art. 311 cpv.

1.

CPC).

6.

L'appellante

intravede conferma del fatto che le parti non hanno pattuito il rimborso dell'imposta

sugli utili immobiliari poiché l'attrice sapeva almeno dal 1° dicembre 2012 (quando

sono scaduti i due anni per reinvestire l'utile e ottenere un differimento dell'imposizione)

che la tassazione del 27 giugno 2011 sarebbe divenu­ta definitiva, ma a

dispetto di ciò non ha mai chiesto di interpretare la convenzione su tal punto prima

dell'udienza del 17 aprile 2013 né ha mai rivendicato il rimborso dell'imposta

prima del 23 aprile 2016, neppure dopo avere ricevuto la decisione su

reclamo dell'Ufficio circondariale di tassazione e avere ricorso alla Camera di

diritto tributario. Avessero le parti effettivamente raggiunto un'intesa al

proposito, come sostiene il Pretore, esse non avrebbero esitato – per logica e

visto l'importo in gioco – a emendare il testo della convenzione, come avevano

fatto con l'assistenza di due avvocati divorzisti per altre questioni.

A

parte la dubbia ricevibilità degli asserti che precedono, di cui non figura

traccia nel memoriale conclusivo del convenuto, simili allegazioni risultano

una volta ancora di scarso interesse per il giudizio qualora fosse confermata la

volontà delle parti, manifestata al più tardi all'udienza del 17 aprile 2013,

di includere l'imposta sugli utili immobiliari fra le “imposte arretrate” nel

senso della convenzione sugli effetti del divorzio. Certo, l'inserimento di una

precisazione nell'accordo sarebbe stata opportuna. L'appellante dimentica tuttavia

che la mancata precisazione si riconduce anche alla sua stes­sa condotta

processuale, avendo egli ritenuto superfluo – come ha accertato il Pretore – l'emendamento

proposto da AO 1 all'udienza del 17 aprile 2013. Anche su tal punto l'appello

manca perciò di consistenza.

7.

L'appellante

esclude che le parti abbiano raggiunto un accordo verbale riguardo al rimborso

dell'imposta sugli utili immobiliari e rimprovera al Pretore un erroneo apprezzamento

dei fatti per avere fondato il suo giudizio praticamente sulla sola testimonianza

dell'avv. __________ invece che sull'insieme delle risultanze istruttorie. Due

elementi indeboliscono a suo parere la deposizione del patrocinatore di allora

della moglie. Da un lato la vicinanza del testimone all'attrice, che non renderebbe

il legale equanime, avendo costui un innegabile interesse all'esito della lite

qualora risultasse una sua violazione degli obblighi di diligenza per non avere

regolato l'imposta sugli utili immobiliari nella convenzione. Dall'altro l'incongruo

comportamento del legale, non spiegandosi come mai l'asserita richiesta della

cliente e la diffidenza da lei manifestata nei confronti della controparte non abbiano

indotto l'avvocato a inserire nell'accordo una precisazione (“TUI compresa”), a

differenza di quanto le parti avevano fatto per altre questioni. Circa la

deposizione del Pretore aggiunto, il convenuto sottolinea come quel giudice,

pur dimostrando di ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, non si sovvenga

di alcu­na discussione particolare sul tema delle imposte, a dimostrazione del

fatto che l'argomento non è stato toccato in quell'occasione.

a) Nella

misura in cui revoca in dubbio l'attendibilità della testimonianza rilasciata

dall'avvocato __________, l'appellante si vale di una tesi nuova, addotta soltanto

in appello. Davanti al Pretore egli non ha preteso, né al momento della

deposizione del legale né tanto meno nel memoriale conclusivo, che il teste avesse

un interesse nella lite o non fosse imparziale. Nulla gli impediva pertanto di

far valere simili argomenti già in prima sede. Recate per la prima volta in appello, tali allegazioni si rivelano d'acchito irricevibili

(art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).

b) Si

conviene che il giudice apprezza le dichiarazioni di un testimone anche alla

luce delle altre risultanze istruttorie (Guyan

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 segg. ad art. 157). Se non

che, in concreto quelle risultanze non smentiscono le dichiarazioni dell'avvocato

__________. Il Pretore ha accertato, sulla scorta di quella deposizione, che la

precisazione richiesta da AO 1 in udienza era stata avversata da AP 1 e dal di

lui patrocinatore perché ritenu­ta superflua, e non perché fosse osteggiata

nella sostanza. Neppure in questa sede l'appellante pretende che la deposizione

del legale sia inveritiera. Né egli contesta che essa sia “rimasta

incontrastata” dalle audizioni del suo patrocinatore di allora e del Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 7).

Per

l'appellante il fatto che il giudice del divorzio abbia dato atto di

ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, ma non una discussione particolare

sul tema dell'imposta in lite, dimostra che la questione non è stata

affrontata. L'illazione è puramente soggettiva. Che il Pretore aggiunto,

sentito come testimone, non rammenti una discussione sul tema dell'utile

immobiliare è vero. Egli però neppure ha escluso che – se avvenuta – una

discussione del genere possa essersi esaurita “nel giro di pochi minuti”

(verbale del 28 settembre 2017, pag. 2). Nelle circostanze descritte l'assenza

di ricordi del giudice del divorzio non può essere valutata come una smentita

delle precise affermazioni del testimone __________. Di conseguenza, la

conclusione del primo giudice, il quale in virtù di tale testimonianza ha

scorto nel comportamento del

convenuto l'avallo della rivendicazione fiscale della moglie (sentenza

impugnata, pag. 7) e ha incluso il pagamento dell'imposta sugli utili

immobiliari fra le “imposte arretrate” nel senso della clausola n. 2.6 della

convenzione sugli effetti del divorzio, resiste alla critica.

c) Non

si disconosce che alla luce della giurisprudenza più recente (sopra,

consid. 4) la volontà delle parti di applicare la clausola convenzionale n. 2.6

all'imposta sugli utili immobiliari dev'essere stata compresa in tal modo dal

giudice del divorzio. Ma la deposizione dell'avvocato __________ consente anche

tale conclusione. Da essa si evince senza ambagi che il Pretore aggiunto sapeva

dell'intenzione della moglie di includere l'imposta sugli utili immobiliari nel

campo d'applicazione della nota clausola e che egli ha rassicurato l'attrice al

riguardo. Il giudice del divorzio ha dichiarato di non ricordare l'accaduto, ma

neppure ha esclu­so di avere

risposto nel senso affermato dall'avvocato __________, dichiarando che:

“Qualora me lo avesse chiesto, non escludo di aver risposto alla signora che “essen­do

la TUI un'imposta, nel caso in cui si formula un accordo così come indicato nel

punto 2.6 del verbale, la TUI è da considerarsi compresa se si riferisce al

periodo precedente al 31 dicembre 2011, questo anche ai fini di permettere alle

parti di raggiungere un accordo” (verbale del 28 settembre 2017, pag. 2).

In simili circostanze la volontà delle parti così com'è stata intesa dal

giudice del divorzio può ritenersi comprovata. Una volta di più l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

8.

L'appellante

definisce poi senza rilievo l'argomento del Pretore, secondo cui il fatto che

il prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 sia stato

incassato interamente da lui non giustificava, nei rapporti interni fra gli ex

coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa non aveva

conseguito. Per tacere del fatto – egli obietta – che il Pretore medesimo ha attestato

una rinuncia di lui in sede di divorzio a un conguaglio di fr. 50 000.–

destinato a compensare la pretesa dell'attrice, conta solo quanto le parti

hanno pattuito in concreto (memoriale, pag. 11, punto n. 5). L'assunto è

superato da quel che

si è detto in merito agli accordi

intercorsi fra gli ex coniugi (consid. 7). A parte ciò, lo stesso Pretore ha

tenuto conto del mancato conguaglio di fr. 50 000.– al momento della cessione della proprietà per piani n.

7679.

dal convenuto all'attrice, ciò che non gli ha impedito di escludere un

integrale recupero da parte di AO 1 dell'utile che sarebbe a lei spettato dalla

vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 (sentenza impugnata, pag. 8). Senza

confronto critico con tale argomentazione (per di più abbondanziale), l'appello

cade ulteriormente nel vuoto.

9.

Da

ultimo non giova diffondersi sulla censura dell'appellante, sollevata in

subordine, riguardo all'erronea interpretazione oggettiva della presunta

volontà delle parti al momento in cui il Pretore aggiunto ha omologato la

convenzione sugli effetti del divorzio. L'appellante fa valere che, in forza

del principio dell'affidamento, il mancato esplicito assoggettamento dell'imposta

sugli utili immobiliari alla menzionata clausola n. 2.6 della convenzione non poteva

comportare per lui un impegno finanziario

supplementare. Tale criterio

interpretativo, fondato sul principio del­l'affidamento, si applica tuttavia – come

rileva lo stesso appellante – in difetto di accertamenti sulla reale e concorde

volontà delle parti (sopra, consid. 4). L'ipotesi non verificandosi in concreto

(sopra, consid. 7), la doglianza si rivela per finire senza oggetto.

10.

Se ne conclude che,

comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del

giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà altresì all'attrice, che ha presentato osservazioni tramite un legale,

un'adeguata indennità per ripetibili.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).