11.2018.61
Impugnazione di una convenzione sugli effetti del divorzio (previdenza professionale)
15 giugno 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.61
Lugano
15 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2017.234 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi divorzio su richiesta comune con accordo
completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 21 settembre 2017 da
AP 1
(già
patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1 (I),
giudicando sull'appello
del 23 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 25 aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1982), cittadino
nigeriano, e AP 1 (1978) hanno contratto matrimonio a __________ (Nigeria) il
18 settembre 2010. A quel momento la sposa era già madre di P__________, nata
il 18 aprile 2010. Anche AO 1, che non ha mai riconosciuto P__________ quantunque
ammettesse di esserne il padre, aveva già due figli. La moglie lavora attualmente
come assistente di cura per la C__________. Il marito, in possesso di un
permesso di soggiorno provvisorio in Italia, risulta disoccupato. Con sentenza
del 26 novembre 2012, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati
dal 29 settembre 2010, senza fissare contributi di mantenimento.
B. Il 21 settembre 2017 AP
1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo che – conferitole
il gratuito patrocinio – non fossero dovuti contributi di mantenimento fra coniugi
e che non si desse “luogo a conguaglio di cassa pensione”. Dopo ripetute
citazioni alle quali il convenuto non ha dato seguito, il 16 aprile 2018 si è
tenuta l'udienza di conciliazione. Il marito, senza avvocato, e la moglie,
assistita dalla propria patrocinatrice, dopo “discussione informale” hanno
siglato l'accordo che segue:
1. Il matrimonio contratto il 18 settembre 2010 a __________ (__________, Nigeria) da AP 1 (nata __________ il 20 ottobre 1978) e AO 1 (nato il
17 marzo 1982) è sciolto per divorzio.
2. Non
si stabiliscono contributi di mantenimento fra coniugi.
3. Gli averi di previdenza professionale vengono
divisi in ragione di metà ciascuno. È fatto ordine alla Cassa pensione di __________,
Previdenza professionale, via __________, __________ di trasferire l'importo di
fr. 13 608.60 dall'avere previdenziale di
AP 1 (n. AVS __________) ad un conto di libero passaggio intestato a AO 1.
4. Il regime dei beni è sciolto e liquidato. Ognuna
delle parti resta proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio
nome. Ognuno è responsabile dei debiti contratti.
5. Le
spese processuali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili, riservata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio
formulata dalla moglie.
In coda all'udienza il
Pretore aggiunto ha assegnato al marito un termine di 20 giorni per produrre la
documentazione relativa all'apertura di un conto di libero passaggio,
richiesta cui l'interessato ha ottemperato il 23 aprile 2018.
C. Statuendo con
sentenza del 25 aprile 2018, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e ha
omologato la convenzione sugli effetti del divorzio aggiungendo le coordinate del
conto di libero passaggio aperto dal marito presso il __________, Fondazione di
libero passaggio, casella postale __________, __________ (IBAN __________). Le
spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 maggio 2018
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che non si proceda ad
alcuna divisione della sua previdenza professionale. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze in materia di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato
consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal
giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di
giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso
in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017 consid. 1 con
rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante chiede che
non si divida la sua previdenza professionale e che quindi non si trasferisca al
“secondo pilastro” del marito la somma di fr. 13 608.60. Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– è così raggiunto. Quanto alla
tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla precedente patrocinatrice
dell'attrice il 26 aprile 2018. Introdotto il 23 maggio 2018 (data del
timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante chiede
che non si dia seguito alla clausola n. 3 prevista nella convenzione sugli
effetti del divorzio e che non si divida la previdenza professionale da lei
acquisita durante il matrimonio. Sostiene di avere espresso a più riprese alla
propria legale di non essere d'accordo in proposito, ribadendo il suo dissenso
anche davanti al Pretore aggiunto, ma di non essere stata ascoltata. Ricorda di
non avere mai vissuto con il marito “nemmeno per un'ora” e di non avere mai preteso
nulla da lui, per quanto egli sia il padre biologico di P__________. Dichiara
di opporsi fermamente a che le sia tolta una parte della cassa pensione,
trovandosi essa ai limiti della povertà e senza contributi assistenziali o
assegni integrativi per la figlia. Asserisce di essersi trovata il giorno dell'udienza
“sotto shock” e di non essere stata “in grado di intendere in modo chiaro e
lucido”, poiché la sua legale le aveva comunicato di essersi incontrata – senza
autorizzazione – quella stessa mattina con il convenuto e l'aveva in tal modo destabilizzata.
Essa invoca altresì l'art. 124b CC, che permette di derogare al
principio della suddivisione a metà degli averi previdenziali per cause gravi
ed eccezionali, e insta perché si riveda la sua situazione anche alla luce di
un precedente analogo, caso in cui il conguaglio degli averi previdenziali è
stato commisurato al periodo di vita in comune dei coniugi (2 anni) e non alla
durata del matrimonio (10 anni).
3. La regolamentazione
di un effetto del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può
essere impugnata anche se il coniuge in questione ha firmato l'accordo senza
riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà
(art. 289 CPC), i dispositivi che riguardano gli effetti
accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Il
ricorrente può far valere, in specie, che la convenzione non è chiara, è
incompleta o è manifestamente inadeguata (art. 279 cpv. 1 CPC). L'autorità superiore
verifica allora, vagliando simili censure, se i presupposti per l'omologazione di
una determinata clausola fossero dati o no. Spetta in ogni modo al ricorrente
illustrare perché il primo giudice avrebbe dovuto rifiutare l'omologazione (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con riferimenti).
4. Nella fattispecie l'appellante
fa valere anzitutto di avere ripetuto alla sua patrocinatrice di non essere
d'accordo con la suddivisione a metà della previdenza professionale e di avere
ribadito la propria opposizione anche nel corso dell'udienza, senza essere stata ascoltata. Non contesta tuttavia che, per
finire, essa ha firmato l'accordo. In seguito alla discussione
(attestata dal verbale della Pretura), la sua contrarietà risultava così superata.
Certo, essa lamenta di essersi trovata quel 16 aprile 2018 in uno stato
confusionale e di non essere stata in grado di intendere gli avvenimenti in
modo chiaro e lucido. Sta di fatto che la capacità di discernimento è presunta
(art. 16 CC). Incombeva pertanto all'appellante di dimostrare di essere
stata in quel frangente “sotto shock”. Invano si cercherebbe agli atti però un
qualsiasi elemento che avvalori la pretesa incapacità “di intendere in modo
chiaro e lucido” la situazione. E se ciò fosse stato, mal si comprende perché la
sua patrocinatrice e il Pretore aggiunto avrebbero firmato il verbale di
udienza. Su questo punto l'appello manca, già a un primo esame, di consistenza.
5. Indipendentemente da
quanto precede, l'appellante invoca l'art. 124b cpv. 2 CC che
consente al giudice di assegnare al coniuge creditore meno della
metà della prestazione d'uscita o di rifiutare completamente la divisione se
sussistono motivi gravi. Essa accenna a un non meglio precisato caso in
cui il conguaglio degli averi previdenziali è stato commisurato alla durata della
vita in comune dei coniugi e non alla durata del matrimonio. Così argomentando,
essa dimentica tuttavia che in concreto il Pretore aggiunto non ha statuito
sulla previdenza professionale, ma è stato chiamato unicamente a omologare un
accordo in cui i coniugi hanno suddiviso loro stessi la previdenza
professionale. E il riparto a metà è la regola (art. 123 cpv. 1 CC). Non che il giudice sia vincolato alla volontà dei coniugi
(FF 2013 pag. 4180): egli può rifiutare la vicendevole divisione delle
prestazioni d'uscita – in tutto o in parte – se riscontra un manifesto abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 135 III 155 consid. 6.1; sentenza del Tribunale
federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 5.1.2). L'appellante non accenna
tuttavia a estremi del genere. A parte ciò, requisiti siffatti vanno ravvisati
con grande cautela, un manifesto abuso dandosi soltanto in casi flagranti, segnatamente
ove il matrimonio sia di mera compiacenza oppure un coniuge non abbia inteso
vivere in comunione domestica con l'altro o abbia perpetrato nei confronti dell'altro
un grave reato, cagionandogli gravi lesioni personali (RtiD II-2016 pag. 601
consid. 5b con riferimento all'art. 123 CC nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2016; v. ora Jungo/Grütter
in: FamKomm Scheidung, 3ª
edizione, n. 17 seg. ad art. 124b CC).
Circostanze simili non si desumono dagli atti. L'appellante allega di non avere
mai vissuto “nemmeno per un'ora” con il marito. Come essa medesima riconosce,
nondimeno, ciò si deve non al fatto che il marito non ne avesse l'intenzione,
bensì all'impossibilità per lui di ottenere il ricongiungimento familiare
(petizione, pag. 2). Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6. L'appellante si
duole delle proprie ristrettezze e fa valere di svolgere un lavoro usurante all'80%
in ambito socio-sanitario con turni irregolari anche di notte. Invoca quindi
motivi di “umanità” che giustificherebbero di riformare la decisione impugnata.
Se non che, per quanto difficile e gravosa possa apparire la sua situazione
economica di lei, la legge non prevede che una sentenza possa essere modificata
per ragioni di “umanità”. In concreto poi anche il marito versa in una
condizione economica “disastrosa” (come l'appellante riconosce nella petizione,
pag. 4). Infine non si deve dimenticare che essa ha ancora 24 anni per ricostruirsi
una previdenza professionale adeguata. Se ne conclude che, comunque lo si
esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui essa versa, si
prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
8. Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
–(I).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
Considerandi
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).