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Decisione

11.2018.62

Divorzio: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per moglie e figli

29 gennaio 2020Italiano49 min

la particella n. 820 RFD di __________, alla moglie indennizzando il marito. Ciò

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.62

Lugano

29 gennaio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa DM.2013.29 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa

con petizione dell'8 marzo 2013 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 23 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 18 aprile 2018;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il

19 giugno 1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 20 gennaio 1998, E__________,

il 29 marzo 2002, e V__________ l'8 luglio 2005. Montatore di impianti

sanitari, il marito è stato amministratore e azionista unico della ditta __________

SA fino al fallimen­to, avvenuto l'11 giugno 2015. Dopo di allora, non potendo

più svolgere la professione abituale a causa di disturbi reumatologici, egli ha

intrapreso l'attività di curatore. La moglie, di formazione aiuto infermiera,

ha lavorato come segretaria per la ditta del marito fino alla nascita del primo

figlio, dedicandosi poi al

governo della casa e della famiglia. I

coniugi si sono separati il 20 marzo 2010, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 820 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in

ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà a

__________ (particella n. 723 RFD di __________).

B. In esito a una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 18 giugno 2010,

il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 17 novembre 2010 un accordo

che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in

uso alla moglie, affidava i figli a quest'ultima (riservato il diritto di visita

paterno) e obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili per la moglie, di fr. 850.– mensili per S__________,

di fr. 750.– mensili per E__________ e di

fr. 600.– mensili per V__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2010.66).

L'onere di mantenimento è stato in seguito ridotto, d'intesa fra le parti, a complessivi

fr. 4200.– mensili.

C. L'8 marzo 2013 AO 1

ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,

offrendo un contributo alimentare per

S__________ di fr. 1342.–

mensili fino alla maggiore età e uno di fr. 1065.– mensili ciascuno per E__________

e V__________ fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1322.– mensili dopo di allora fino

alla maggiore età. Egli ha sollecitato inoltre lo scioglimento della

comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva alla moglie dell'abitazione

coniugale e conguaglio della di lui quota o, in subordine, vendita ai pubblici

incanti e riparto del ricavo. Oltre a ciò, egli ha postulato la suddivisione a

metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il

matrimonio. All'udienza del 24 aprile 2013, indetta per il tentativo di

conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del

divorzio e il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni (poi

prorogato) per presentare il memoriale di risposta.

D. Nella

sua risposta del 26 agosto 2013 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, alla

suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il

matrimonio, all'attribuzione a sé della comproprietà immobiliare dietro

conguaglio della metà del valore venale del fondo (dedotti gli oneri ipotecari)

e all'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato

il diritto di visita paterno). Essa ha postulato nondimeno contributi

alimentari di fr. 1380.– mensili indicizzati per S__________ fino alla maggiore

età, di fr. 1195.– mensili ciascuno per E__________ e V__________ fino ai 13

anni e di fr. 1380.– mensili in seguito fino alla loro maggiore età (senza

cenno ad assegni familiari), oltre a una partecipazione del padre alla metà

delle spese straordinarie per i figli. Contestualmente essa ha rivendicato un

contributo di mantenimento vitalizio per sé compreso tra fr. 2650.– e fr.

4300.– mensili, oltre al pagamento di fr. 11 100.–

più interessi per contributi alimentari arretrati. In liquidazione del regime

dei beni essa ha chiesto la metà del valore di riscatto di tre polizze assicurative

intestate al marito e si è riservata il diritto di vedere reintegrati nella

massa degli acquisti del marito non meglio specificati valori in dipendenza

delle risultanze istruttorie. Nella sua replica del 20 settembre 2013 il marito

ha ribadito le proprie domande. Altrettanto ha fatto la moglie con una duplica

del 4 novembre 2013.

E. Alle prime arringhe

del 10 dicembre 2013 le parti hanno notificato prove e il Pretore ha dato avvio

all'istruttoria, nell'ambito della

quale è stata assunta – fra l'altro – una perizia sul valore delle proprietà

immobiliari del marito. L'istruttoria si è chiusa il 22 febbraio 2017 e le

parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 30 maggio 2017 l'attore ha ribadito le proprie richieste,

non senza adeguare i contributi alimentari per S__________ a fr. 1149.– mensili,

per E__________ a fr. 1146.– mensili e per V__________ a fr. 722.– mensili fino

ai 13 anni e a fr. 1146.– mensili dopo di allora, e subordinando la cessione alla

moglie dell'abitazione di __________ all'assunzione da parte di lei dell'intero

onero ipotecario e delle relative spese di manutenzione. Infine egli ha

rivendicato a sua volta fr. 63 200.– in

liquidazione del regime dei beni.

Nelle

sue conclusioni del 7 giugno 2017 la convenuta ha precisato in fr. 2250.–

mensili il contributo alimentare in suo favore fino al pensionamento di lei, in

fr. 1500.– mensili quello per

S__________ fino al termine della formazione scolastica, in fr. 1326.– mensili quello

per E__________ e in fr. 931.– mensili fino ai 13 anni e in fr. 1326.– mensili dopo

di allora quello per V__________. Essa ha quantificato inoltre in fr. 440 000.– la pretesa nei confronti del marito

in liquidazione del regime dei beni. Il 23 febbraio 2018 AP 1 ha aderito al

calcolo del marito, che indicava in fr. 302 500.– il valore dell'abitazione coniugale (al netto del

debito ipotecario di fr. 237 500.–) e

alla proposta di liquidare l'immobile riconoscendo al marito un compenso di fr.

151 250.– per la ripresa della di lui quota.

F. Statuendo il 18

aprile 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha affidato E__________

e V__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio

dell'autorità parentale congiunta e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà

della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso

il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione

degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in

giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha sciolto

la comproprietà sull'immobile di __________ attribuendo il fondo in proprietà

esclusiva alla moglie, previo svincolo del marito dal debito ipotecario e

indennizzo al medesimo della metà del valore venale (dedotti gli oneri

ipotecari). A AP 1 egli ha riconosciuto dipoi fr. 95 427.– in liquidazione del regime dei beni, ogni coniuge

rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha condannato

AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari (non indicizzati e senza

assegni familiari):

– per

S__________:

fr. 1184.25 mensili fino al termine della

formazione scolastica;

– per

E__________:

fr. 1163.30 mensili fino al termine della

formazione di S__________;

fr.

1180.95 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una

formazione appropriata.

– per

V__________:

fr.

728.90 mensili fino al 7 luglio 2018;

fr.

1123.90 mensili dall'8 luglio 2018 al termine della formazione di S__________;

fr.

1134.50 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età di E__________ o al

termine di una formazione appropriata;

fr.

1152.15 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una

formazione appropriata.

Il

Pretore aggiunto non ha stabilito invece contributi alimentari tra coniugi. La spese

processuali di complessivi di fr. 25 000.–

(compresa una tassa di giustizia di fr. 4000.–) sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 maggio 2018 in

cui chiede, previa attestazione dell'effetto sospensivo al ricorso, di

riformare il giudizio impugnato nel senso di integrare nel dispositivo i dati

relativi allo scioglimento della

comproprietà sulla particella n. 820 RFD di __________ e di aumentare a fr. 440 000.– la sua spettan­za in liquidazione del regime dei beni, portando inoltre a fr.

1500.– mensili il contributo alimentare per S__________, a fr. 1326.–

mensili fino al 29 marzo 2020 quello per E__________, a fr. 931.– mensili fino

all'8 luglio 2018 e a fr. 1326.– mensili dopo di allora quello per V__________.

Essa postula altresì un contributo alimentare in suo favore di fr. 2250.–

mensili, oltre a un diverso riparto delle spese processuali di prima sede (fr.

17 402.20 a carico del marito, fr. 7597.80 a

carico di lei) con obbligo per l'attore di rifonderle ripetibili per entrambi i

gradi di giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2018 AO 1 propone di

respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, rivendicando fr. 11 855.70 per ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore

aggiunto (liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento). Quanto

alla tempestività dell'appel-lo, la sentenza impugnata è giunta al

patrocinatore della convenuta il 23 aprile

2018 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23

maggio 2018 (ultimo giorno utile), l'appello in esa­me è pertanto tempestivo.

2. In tutte le questioni di carattere pecuniario il

detentore dell'autorità parentale, rispettivamente il genitore affidatario in

caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti,

Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.

620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni,

facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa

accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua

anche dopo la maggiore età, sempre che il figlio divenuto maggiorenne

in corso di procedura approvi le

richieste di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto

ha fatto nella fattispecie S__________, divenuto maggiorenne il 20 gennaio

2016, sottoscriven­do la procura rilasciata al legale della madre, come ha

rilevato l'appellante (memoriale, pag. 3, punto n. 2). Non occorre di

conseguenza interpellarlo.

3. Litigiosi rimangono, in appello, lo scioglimento della

comproprie­tà sull'abitazione coniugale (limitatamente alla formulazione del

dispositivo), la liquidazione del regime dei beni, come pure i contributi

alimentari per moglie e figli. Il resto, compreso il principio del divorzio, è

passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora,

in caso di divorzio

la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri

rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del

regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017,

consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei

beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di

mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, con­sid. 3). In

concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio.). Non v'è ragione in

concreto per scostar­si da tale principio.

I. Sullo scioglimento

della comproprietà relativa all'abitazione

coniugale

4. Riassunti i criteri che disciplinano l'assegnazione

di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il

Pretore aggiunto ha accertato in concreto l'accordo delle parti ad attribuire

la particella n. 820 RFD di __________, alla moglie indennizzando il marito. Ciò

posto, egli ha appurato che i coniugi concordavano anche sul valore venale del­l'immobile

(fr. 540 000.–) e sull'ammontare del carico ipotecario (fr. 237 500.–), sicché l'assunzione della

proprietà assoluta da parte di AP 1 andava condizionata al versamento di fr. 151 250.– al marito (la metà del valore venale

di fr. 302 500.– netti) e allo svincolo del medesimo dal debito ipotecario. Il Pretore aggiunto ha

ascritto poi, in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, il

valore del fondo (con l'ipoteca) agli

acquisti della moglie e ha gravato tale massa di un debito verso gli acquisti

del marito di fr. 151 250.– (sentenza

impugnata, pag. 4, consid. 3.2 e 3.3). Ciò lo ha indotto a formulare il

dispositivo n. 2 come segue:

L'abitazione famigliare di cui

al mappale n. 820 RFD di __________ è assegnata in proprietà alla moglie, che

assume l'intero onere ipotecario, dietro computo a favore del marito, nell'ambito

della liquidazione del regime dei beni, della metà del valore venale, dedotti gli

oneri ipotecari.

Il trapasso di proprietà è

condizionato alla liberazione di AO 1 dal debito ipotecario da parte della

banca creditrice.

5. L'appellante

si duole che il Pretore aggiunto non abbia integrato nel dispositivo i dati per

l'assegnazione della proprietà in suo

favore e abbia reso così inapplicabile il

dispositivo medesimo. Ora, nella fattispecie i dati per la cessione della quota

di comproprietà del marito alla moglie non figurano nel dispositivo in

questione. Come si è esposto dianzi, nondimeno, il compenso dovuto al marito

per lo scioglimento della comproprietà si evince in maniera chiara e univoca

dalla motivazione della sentenza (pag. 4, 5 e 12). E a tale motivazione rinvia il

dispositivo n. 2 nella misura in cui accenna al “computo a favore del marito”

accertato “nell'ambito della liquidazione del regime dei beni”. Non può dirsi

dunque che il dispositivo in questione sia inapplicabile.

6. La

convenuta lamenta inoltre una “violazione del diritto e della sua sicurezza”

perché, pur avendo le parti “domandato un calco­lo dei rimanenti beni

immobili”, ciò non sarebbe stato fatto. La censura è invero di difficile

comprensione. Comunque sia, essa si esaurisce in una mera recriminazione. L'interessata,

che per altro riprende anche in questa sede i dati testé menzionati della

sentenza impugnata, non trae alcuna conclusione dalla sua doglian­za. Al

riguardo non giova dunque attardarsi.

Considerandi

II. Sulla

liquidazione del regime dei beni

7.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha operato anzitutto un compenso di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito (art.

209.

cpv. 3 CC) per gli investimenti e gli ammortamenti profusi da quest'ultimo con

propri acquisti in favore della particella n. 723 RFD di __________, bene

proprio da lui ricevuto il 30 dicembre 1992 a titolo di anticipo ereditario (art.

198.

n. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 5.1). Tra gli acquisti di AO 1 il

primo giudice ha incluso dipoi, in virtù del­l'art. 200 cpv. 3 CC, la proprietà

per piani n. 2369 RFD di __________ (pari a 40/100 della

particella n. 782 RFD), dal valore di fr. 325

700.–. L'attore avendo estinto però il 25 agosto 2010 un'ipoteca

gravante tale fondo mediante accensione di un debito ipotecario di fr. 25 000.– a carico della sua particella n. 723

(bene proprio), il Pretore aggiunto ha disposto un compenso di pari entità a

carico degli acquisti e in favore dei beni propri di lui (sentenza impugnata,

consid. 5.2). Il primo giudice ha ascritto in seguito agli acquisti dell'attore

due polizze assicurative della __________ (n. __________) e

della __________

(n. __________), già riscattate, per fr. 130

571.– e per

fr. 34 146.–, cui ha addizionato il valore di riscatto

di una polizza di previdenza vincolata __________ (n. __________) di fr.

38.

949.30 (sentenza impugnata, consid. 5.3).

Infine egli ha inserito fra gli acquisti del marito titoli e capitali per complessivi

fr. 128 785.– (consid. 5.4).

Quanto ai beni della

moglie, il Pretore aggiunto ha computato

fra gli acquisti di AP 1 risparmi

per fr. 154 206.50 (consid. 5.6). Relativamente ai passivi delle parti, egli ha

accertato sulla scorta dell'art. 209 cpv. 2 CC un debito ipotecario a carico

degli acquisti del marito di fr. 182 000.–

gravante la particella n. 723 (rinvio al doc. BBBB; sentenza impugnata, consid.

5.8.1), un credito degli acquisti della moglie nei confronti degli acquisti del

marito di fr. 6207.65 (quota delle spese di manutenzione dell'abitazione

coniugale che AP 1 aveva assunto per conto del marito: sentenza impugnata, consid.

5.8.3) e un ulteriore credito degli acquisti della convenuta nei confronti

degli acquisti dell'attore di fr. 1975.– (spese straordinarie per i figli:

sentenza impugnata, consid. 5.8.4). Ciò posto, il primo giudice ha accertato

acquisti del marito per fr. 631 195.75 e acquisti

della moglie per fr. 154 206.50, riconoscendo

alla convenuta un saldo di fr. 238 494.50

(art. 215 cpv. 2 CC) che, sommato ai due crediti di fr. 6207.65 e di fr. 1975.–

e ridotto dell'indennizzo dovuto al marito per la cessione della di lui quota

sull'abitazione coniugale (fr. 151 250.–),

conduceva a una pretesa in liquidazione del regime dei beni di fr. 95 427.– in favore di lei (sentenza impugnata,

consid. 6).

8.

L'appellante si

duole in primo luogo che il Pretore aggiunto si è limitato “ad assumere

unicamente fr. 391 641.– dell'intera

pretesa avanzata dalla convenuta, cifrata in almeno fr. 440 000.–”. La censura, tutt'altro che chia­ra, sembra

ricondursi al fatto che il Pretore aggiunto avrebbe esaminato solo le posizioni

da lei elencate nel memoriale conclusivo (fr. 391

641.–) senza tenere conto delle prestazioni d'uscita della previdenza

professionale (art. 122 CC) ch'essa aveva stimato tra fr. 50 000.– e 60 000.–,

le quali sommate alle prime giustificavano a suo parere una pretesa di fr. 440 000.– complessivi. Se non che, come rileva l'attore,

il Pretore aggiunto ha correttamente trattato a parte la suddivisione degli

averi previdenziali, riconoscendo il principio del riparto a metà e demandando al

Tribunale cantonale delle assicurazioni la decisione sull'entità di tali

prestazioni. Tale deferimento, che figura nel dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata, non è stato impugnato dall'appellante e ha assunto – come detto

(consid. 3) – carattere definitivo. La censura cade dunque nel vuoto.

9.

Relativamente alla

particella n. 723 di __________, l'appellante fa valere di avere contribuito

con l'ammontare di fr. 54 300.– e senza

corrispettivo al plusvalore di un fondo del marito, passato da un valore venale

di fr. 735 000.–

al momento dell'acquisto,

il 30 dicembre 1992, a fr. 932 000.–

l'8 marzo 2013, come ha

accertato il perito giudiziario. Ciò nonostante, il Pretore aggiunto avrebbe

omesso di precisare l'entità del credito a lei spettante in virtù dell'art. 206

cpv. 1 CC, “disattendendo pure le modalità di computo che non figurano né nei

considerandi né nei dispositivi della qui censurata pronuncia”.

Sulla questione l'appello

si esaurisce in una personale esposizio­ne dei fatti priva di ogni confronto

critico con la sentenza impugnata. Nella decisione impugnata il Pretore

aggiunto ha compiutamente illustrato, sulla base della perizia giudiziaria, che

la particella n. 723 aveva un valore iniziale di fr. 735 000.–, che in essa l'attore ha profuso investimenti con acquisti

propri per l'ammontare di fr. 108 600.–,

che il valore del fondo dopo quegli investimenti è passato a fr. 843 500.–, che AO 1 ha operato in seguito, sempre

con acquisti propri, ammortamenti del debito ipotecario per fr. 10 000.– e che il valore finale della particella

allo scioglimento del regime matrimoniale risultava per fini­re di fr. 932 500.–. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito

un compenso a norma dell'art. 209 cpv. 3 CC di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito ([fr. 108 600.– meno fr. 843

600.

x fr. 932 500.–] + fr. 10 000.–).

Perché tale calcolo sarebbe erroneo l'appellante non spiega né indica in che

misura esso andreb­be modificato. Essa si limita a invocare un suo non meglio

precisato contributo di fr. 54 300.– (per

altro inferiore al compenso di fr. 130 044.45

accertato dal primo giudice, cui essa partecipa per la metà: art. 215 cpv. 1

CC), trascurando che lei medesima attribuiva al marito gli investimenti e gli

ammortamenti del debito ipotecario (sentenza impugnata, consid. 5.1). Inconferente,

anche su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina.

10.

Per quel che è della

proprietà per piani n. 2369 della particella n. 782 RFD di __________, l'appellante

sembra scorgere una contraddizione nella sentenza impugnata per avere il primo

giudice – da un lato – attribuito l'immobile, applicando la presunzione dell'art.

200.

cpv. 3 CC, agli acquisti del marito per fr. 325

700.–, escludendo un compenso nel senso dell'art. 209 cpv. 3 CC, e – dall'altro

– avere ravvisato nell'ammortamento del debito ipotecario (mediante accensione

di un mutuo ipotecario di fr. 25 000.– sulla

particella n. 723, suo bene proprio), un “contributo all'acquisto ex art. 209

cpv. 3 CC”. Contrariamente all'opinione della convenuta, l'operato pretorile

non è censurabile. Egli ha giustamente negato un compenso tra beni propri e

acquisti del marito in relazione ai “diversi interventi di miglioria fatti dall'attore

nel corso del matrimonio per un totale di fr. 183

341.75” perché gli investimenti in questione (attribuiti agli

acquisti dell'attore) erano destinati a un bene appartenente alla medesima

massa. Ciò escludeva l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC, che regola i

compensi tra acquisti e beni propri di uno stesso coniu­ge. Diver­sa era la

situazione per l'ammortamento del debito ipotecario mediante assunzione di un'ipoteca a carico della

particella n. 723, bene proprio del marito. In proposito non soccorre

dunque diffondersi oltre.

L'appellante fa valere che

l'attore non ha comprovato la provenienza dei mezzi per l'acquisto della

particella citata, sicché la stessa “va considerata in tutto e per tutto un

acquisto”. La questione non è tuttavia più controversa, essendo già stata

risolta dal Pretore aggiunto nel senso invocato dalla convenuta. AP 1 insta

perché le sia riconosciuto un “credito di acquisto” di fr. 162 850.– nei confronti del marito (a metà del

valore immobiliare di fr. 325 700.–). Essa

perde di vista tuttavia che la richiesta è già stata accolta, avendo il Pretore

aggiunto attribuito il valore del fondo agli acquisti dell'attore e avendo fatto

partecipare la convenuta all'aumento conseguito da AO 1 (art. 215 cpv. 1 CC;

sentenza impugnata, consid. 6). Rimarrebbe invero il compenso di fr. 25 000.– “gravante la massa degli acquisti e

spettante ai beni propri del marito” (sentenza impugnata, pag. 8). Ma per

tacere del fatto che l'appellante non spende parola al riguardo, la decisione del

primo giudice appare finanche favorevole all'interessata. Nel quantificare in

complessivi fr. 631 195.75 gli acquisti

del marito, il Pretore aggiunto ha addizionato in fatti la somma di fr. 25 000.–, invece di sottrarla (come avrebbe dovuto),

facendo lievitare la partecipazione della moglie all'aumento del marito (art.

215.

cpv. 1 CC). L'appellante non ha così motivo di dolersi, mentre questa

Camera, in difetto di un'impugnazione del­l'attore (art. 58 cpv. 1 CPC), non può

intervenire sulla questione, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1

CPC).

11.

La convenuta

rimprovera altresì al Pretore aggiunto di non essersi attenuto alla perizia 26

agosto 2014 di __________ M__________ sulla contabilità della ditta __________

SA, in particolare per quanto concerne l'esistenza di due “fatturazioni occulte”

di fr. 50 000.– ciascuna (con la causale “C__________” e “B__________”), riserve

che sarebbe-ro state sciolte “nel bilancio successivo”. Essa chiede perciò

a questa Camera di “ancorare con cifre concrete in sentenza le sue giustificate

pretese in merito”. Che cosa intenda trarre concretamente tuttavia da simile

censura riferita a operazioni contabili di una società nel frattem­po fallita l'appellante

non spiega, né se ne intravedono le ragioni. Comunque sia, per essere ricevibili contestazioni pecuniarie

vanno quantificate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Privo di qualsiasi conclusione

cifrata, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.

12.

Circa i costi di manutenzione

dell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto, esaminati i giustificativi

(doc. 34 a 41) con cui la convenuta sollecitava una partecipazione dell'attore

per fr. 7679.–, ha accolto la richiesta limitatamente a fr. 6207.65.

Ammesso il principio (art. 649 CC), egli ha escluso le spese inerenti al

mobilio (doc. 36 e doc. 40), sulle quali le parti si erano già accordate, e ha

riconosciuto una spe­sa di fr. 12 415.35

da suddividere fra i coniugi (sentenza impugnata, consid. 5.8.3). La convenuta lamenta

un accertamento carente di motivazione che “sfugge a qualsiasi valutazione

oggettiva”. Ora, su tal punto la motivazione del giudizio sarà anche succinta,

ma permette di capire senza equivoci per quali ragioni egli ha limitato la

pretesa. Ciò posto, spettava alla convenuta, cui incombeva l'onere di

dimostrare l'entità del suo credito (art. 8 CC), illustrare perché il calcolo

del primo giudice fosse erroneo. Privo di ogni argomentazione al proposito, l'appello

è destinato ulteriormente all'insuccesso.

13.

Per quanto attiene

alla partecipazione dell'attore alle spese straordinarie dei figli (art. 286

cpv. 3 CC) che la convenuta quantificava in prima sede in fr. 13 356.– (due terzi dei costi complessivi da lei assunti),

il Pretore aggiunto ha constatato che si trattava per l'essenziale di esborsi

ordinari già coperti dal contributo di mantenimento. Ciò valeva per le normali spese

dentarie, per il costo di occhiali, di abbonamenti ai trasporti pubblici e di

lezioni di musica, come pure per le altre spese correnti dei figli. Fra le

spese straordinarie il primo giudice ha riconosciuto invece le cure

ortodontiche per E__________ e V__________ (doc. 34 e 36), così come le cure

dentarie “impreviste e importanti di S__________” (doc. 38 e 39) e i costi

di psicoterapia per V__________ (doc. 34, 39 e 41) di complessivi fr. 3950.–,

da suddividere a metà fra i genitori, onde una pretesa della convenuta di fr.

1975.– (sentenza impugnata, consid. 5.8.4).

Per l'appellante la

valutazione del Pretore aggiunto lede la giurisprudenza, che qualifica come straordinaria

la spesa per le atti-vità extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di

chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive per

corse d'orientamento. Tali costi – essa soggiunge – non sono compresi nelle

“altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui si ispira da

oltre un ventennio la giurisprudenza ticinese per determinare il fabbisogno in

denaro dei figli). Posto ciò, i costi delle lezioni di musica, di iscrizione

alla colonia diurna dell'agosto del 2014 e alla palestra andavano considerati. E

siccome va ripartita a metà la spesa di fr. 200.– per l'accordatura del

pianoforte, quella di fr. 525.– per le lezioni di pianoforte di E__________ dal

febbraio al maggio del 2014, quella di fr. 400.– per la colonia diurna della

medesima dal 18 al 22 agosto 2014, quella di fr. 276.– per la palestra di S__________

e quella di fr. 1980.– per le lezioni di chitarra di V__________ dall'agosto

del 2014, l'appellante fa valere un credito di fr. 13 356.–.

a) I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art.

286.

cpv. 3 CC, applicabili in linea

di principio anche a figli maggiorenni (Aeschlimann

in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad

art. 286 CC con rinvii), sono già stati riassunti da questa Camera (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28

febbraio 2018, consid. 12 con rinvii). Basti rammentare che tali costi

devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non

siano state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima

volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di

coprire. Se l'esigenza era già nota o prevedibile al momento in cui è fissato

il contributo alimentare ordinario, essa andava considerata in quell'ambito

(sentenza del Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid.

6.2).

b) Come

rileva l'appellante, questa Camera ha già avuto modo di ritenere straordinaria

una spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di

chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive,

tali poste non rientrando fra le “altre

spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (I CCA, sentenza inc.

11.2014.48

dell'11 agosto 2015, consid. 6c). Si giustifica così di riconoscere

in concreto i costi per il pianoforte di E__________ (fr. 700.–: doc. 35 n. 2 e

n. 6), per la colonia diurna di lei nell'agosto del 2014 (fr. 400.–: doc. 35 n.

12), per la palestra di S__________ (fr. 276.– doc. 35 n. 15) e per le lezioni

di chitarra di V__________ dall'agosto del 2014 (fr. 1980.– doc. 35, n. 11, 16

e 17 e doc. 36 n. 25-27), per complessivi fr. 3381.–. L'attore obietta che tali esborsi riguardano spese

ricorrenti e prevedibili, da finanziare con i contributi correnti. Non pretende

però che quelle spese fossero già comprese nel contributo di mantenimento

fissato nel 2010 a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B) e tuttora

in vigore (fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio: RtiD

I-2015 pag. 873 consid. 5). Né si vede come ciò

sarebbe stato

possibile, dato che quel contributo (fr.

850.– mensili per S__________, fr. 750.–

mensili per E__________ e fr. 600.– mensili per V__________, assegni

familiari compresi) era di gran lunga inferiore ai parametri indicati dalle

note raccomandazioni. L'obiezione manca dunque di consistenza.

c) Relativamente

alla colonia diurna di E__________ nell'agosto del 2014, AO 1 lamenta invero il

suo mancato coinvolgimento, precisando che se fosse stato regolarmente

informato, trovandosi egli in difficoltà finanziarie in quel perio­do, avrebbe

proposto un'alternativa più economica rispetto al corso di equitazione presso l'agriturismo

“__________” di __________. Inoltre, a suo dire, l'iscrizione a un corso così costoso

(fr. 400.– per cinque giorni) imponeva maggiore prudenza, tanto più che la

moglie non lavorava e aveva la possibilità di accudire la figlia. Ora, si può

comprendere che l'attore si dolga di non essere stato previamen­te interpellato

sui costi. Egli non indica tuttavia quale fosse la “ragionevole alternativa” al

corso frequentato dalla figlia né quanto egli avrebbe potuto risparmiare. Priva

di qualunque cifra di riferimento (sopra, consid. 11 in fine), l'obiezione non

può di conseguenza essere vagliata oltre.

d) Per

converso, l'appellante non spiega in forza di quale motivazione si giustifichi

di riconoscerle, oltre alle spese accerta­te dal Pretore aggiunto (fr. 3950.–)

e a quelle testé ammes­se (fr. 3381.–), una spettanza di fr. 13 356.–. A tal fine non basta il rinvio ai

“plichi doc. 34 a 41” per contestare la sentenza impugnata, tanto più che in

prima sede la pretesa era stata calcolata dalla convenuta tenendo conto di una

partecipazione maritale di due terzi, mentre in appello essa sembra aderire

alla suddivisione paritaria adottata dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 32

in basso). In definitiva la quota di spese straordinarie a carico dell'attore risulta

così di fr. 3665.50 (la metà di fr. 3950.– più fr. 3381.–), mentre la pretesa

complessiva della convenuta in liquidazione del regime dei beni si ri-conduce a fr. 97 120.– arrotondati

(fr. 238 494.50 + fr. 9873.15, meno fr. 151 250.–). L'appello

va accolto entro tali limiti.

III. Sui

contributi alimentari per moglie e figli

14.

Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore

aggiunto ha riscontrato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 26 anni,

di cui quasi 18 di vita in comune), dal quale sono nati tre figli, ciò che ha

influito concretamente sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto duran­te la comunione domestica. Ciò posto, egli ha ricordato che un coniuge può aspirare a un contributo da parte del­l'altro

solo nel caso in cui non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito

sostentamento (sentenza impugnata, consid. 9.1 e 9.2). Nel caso

specifico il primo giudice ha accertato che con un reddito (parzialmente)

ipotetico di fr. 3083.–

mensili, di cui fr. 1483.80 dalla locazione a terzi della particella n. 2468

RFD di __________ e fr. 1600.– dalla messa a frutto della propria capacità

lucrativa residua del 50%, AP 1 può sovvenire da sé al proprio fabbisogno

minimo di fr. 2304.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 91.85 [già dedotte le

quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], riscaldamento fr. 110.–,

premio della cassa malati fr. 202.85, spese di manutenzione fr. 125.–,

tassa fognatura fr. 19.–, assicurazione dello stabile fr. 66.40,

assicurazione del­l'economia domestica fr. 39.60, imposta di circolazione e RC

auto fr. 149.30, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 50.–, onere

fiscale fr. 100.–), conservando finanche un

margine di quasi fr. 800.– mensili

(sentenza impugnata, consid. 9.2.2, 9.2.4 e 11).

Escluso

un contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiun­to ha posto il

mantenimento dei figli a carico di AO 1, di cui ha accertato un reddito netto

di fr. 8245.90 mensili fino al maggio del 2018 (fr. 3389.90 dall'attività lucrativa

di curatore, fr. 3856.– dalla locazione di tre appartamenti, fr. 1000.– dal

rimborso di un mutuo di fr. 62 000.–

concesso alla compagna __________ H__________) e di fr. 7245.90 mensili dopo di

allora (restituzione del mutuo). Il tutto per

rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3506.40 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 376.10, riscaldamento

fr. 98.25, premio della cassa malati fr. 525.10, assicurazione degli immobili

fr. 191.65, manutenzione dei medesimi fr. 250.–, tassa di fognatura fr. 26.–, assicurazione

dell'economia domestica fr. 26, imposta di circo-lazione e RC automobile fr.

236.30, leasing dell'automobile fr. 298.75, quota TCS fr. 8.25, quota REGA

fr. 3.35, carburante fr. 100.–, onere fiscale fr. 166.65: sentenza impugnata, consid. 9.2.2

e 9.2.3).

Ciò posto, il Pretore

aggiunto ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli, incluso quello per S__________

che non era mutato apprezzabilmente dopo la maggiore età, sulla scorta delle

note raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Cantone Zurigo, sostituendo i valori tabellari relativi al

costo del­l'alloggio e del premio della cassa malati con quel­li effettivi. Così,

fino al termine della formazione di S__________ egli ha fissato un contributo

alimentare per V__________ di fr. 728.90 mensili (compreso un quinto del costo del

costo effettivo dell'alloggio della madre) fino ai 13 anni (8 luglio 2018) e di

fr. 1123.– mensili fino alla

maggiore età o al termine di un'adeguata formazione, un contributo per E__________

di fr. 1163.30 mensili (compre­so un quarto del costo effettivo

dell'alloggio della madre) fino alla

maggiore età o al termine della formazione e un contributo per S__________ di

fr. 1184.25 mensili (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio

della madre). Dal termine della

formazione di S__________ il primo giudice ha calcolato poi un contributo

alimentare per V__________ di fr. 1134.50 mensili fino alla maggiore età o al

termine di un'adeguata formazione (compreso un quarto del costo effettivo

dell'alloggio della madre) e un contributo per

E__________ di fr. 1180.95 mensili fino

alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione (compreso un

terzo del costo effettivo dell'alloggio della madre). Dal termine della formazione

di E__________ egli ha stabilito infine in fr. 1152.15 mensili il contributo

alimentare a carico del padre per V__________ (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio

della madre) fino alla maggiore età o al termine della formazione (sentenza

impugnata, consid. 10).

15.

Relativamente ai

contributi alimentari per i figli, l'appellante postula l'aumento di quello per

S__________ a fr. 1500.– mensili fino al termine della formazione, di quello per

E__________ a fr. 1326.– mensili fino alla maggiore età e di quello per V__________

a fr. 931.– mensili fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1326.– mensili fino alla

maggiore età (8 luglio 2023), assegni familiari non compresi. A sostegno della pretesa

essa rileva che i contributi alimentari fissati per i figli non rispecchiano la

situazione economica effettiva e che i redditi e i fabbisogni dei coniugi

giustificano il mantenimento di tali contributi nella misura chiesta in prima

sede.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), anche ove la

causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe

all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid., 8.2; 138 III

375.

consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale

non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni

esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione

addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo

sbaglio del primo giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2018.19 del 30 agosto 2019

consid. 2 con rinvio). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare

nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 4).

b) Nel

caso in esame manca ogni confronto critico dell'appellante con la sentenza

impugnata. Essa non spiega perché gli accertamenti del primo giudice non

rispecchierebbero la situazione economica effettiva, né tanto meno perché i

redditi e i fabbisogni dei coniugi giustificherebbero il mantenimento dei figli

nella misura chiesta in prima sede. Non basta rinvia­re a memoriali precedenti

per soddisfare i requisiti di

motivazione di un appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Né spetta a questa

Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di

illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c: v. anche I CCA, sentenza inc.

11.2018.125

del 7 novembre 2019 consid. 8). A parte ciò, non è dato di capire

perché il Pretore aggiunto non potesse fondarsi – correttamente – per determinare il fabbisogno in denaro

dei figli sulle

raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo cui questa Camera si ispira da oltre un venticinquennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Per tacere del

fatto che la convenuta non chiarisce come pervenga agli importi sollecitati in riforma

di quelli fissati dal primo giudice. Privo di sufficiente motivazione, in

proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

16.

Trattandosi del

contributo alimentare per sé, l'appellante riaffer­ma la pretesa di fr. 2250.–

mensili a copertura dell'ammanco ch'essa lamenta sul proprio fabbisogno minimo

di fr. 3450.– mensili una volta dedotto il suo reddito effettivo di fr. 1200.–

mensili. La questione merita una disamina articolata.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il

contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso

concreto – come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede

in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si

determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita

raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi

hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che

il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel

qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In

secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al

proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre

che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).

b) Per

quel che è della prima tappa del ragionamento testé illustrato, l'appellante medesima

chiede unicamente di vedersi

assicurare la copertura del fabbisogno minimo del diritto civile (fr. 3450.–

mensili), sicché non occorre accertare il teno­re di vita sostenuto dalle parti

durante la comunione domestica. Quanto all'ammontare del debito mantenimento,

la convenuta si limita nell'appello (pag. 38 seg.) a riprendere testualmente l'elenco

delle spese allegate nel memoriale conclusivo del 7 giugno 2017 (pag. 23 seg.).

Manca tuttavia, una volta di più, qualsiasi confronto con gli argomenti del

primo giudice, il quale ha spiegato perché non potesse riconoscer­si, per

difetto del “carattere ricorrente”, la totalità dei costi di manutenzione dell'abitazione,

di franchigia della cassa malati e di partecipazione alle spese mediche e

perché, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, non

potessero ammettersi le spese per la tassa dei rifiuti e dell'acqua potabile (sentenza

impugnata, consid. 9.2.4, pag. 19 seg.). Privo una volta ancora della

necessaria motivazio­ne, anche su tali questioni l'appello sfugge a ogni

disamina.

c) Dovendosi

stabilire in che misura AP 1 possa sopperire da sé al proprio debito mantenimento

(secondo stadio del ricordato ragionamento), l'appellante contesta il reddito

ipotetico di fr. 1600.– mensili che le ha imputato il Pretore

aggiunto, chiedendo – come in prima sede

(memoriale conclusi­vo, pag. 21) – di considerare unicamente le entrate di fr. 1200.–

mensili dalla locazione della sua particella n. 2468 RFD di __________

(appello, pag. 39 e 47 a 51). Se non che, nella misura in cui tende alla

riduzione da fr. 1483.80 a fr. 1200.– mensili del reddito (effettivo) conseguito

dalla locazione della proprietà di __________, l'appello riesce d'acchito

improponibile. A fronte del calcolo del primo giudice, il quale ha spiegato

come dal reddito lordo di fr. 2020.– mensili (doc. 32, riparto dell'imposta

cantonale 2015) andassero tolti gli interessi ipotecari di fr. 476.20 mensili

(doc. 32) e una somma forfettaria per la manutenzione di fr. 60.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 9.2.2), la convenuta oppone una propria valutazione

personale priva di ogni motivazione. La Camera non può quindi valutare la

pertinenza di simile valutazione.

d) Più

delicato è sapere se all'appellante possa imputarsi un reddito ipotetico di fr.

1600.– mensili, come ha stabilito il Pretore aggiunto. Questi ha accertato che al

momento della separazione la convenuta aveva quasi 43 anni (50 anni al momento

del divorzio) e gode tuttora di buona salute, seppure non lavori più dal 1998

(nascita del primogenito). Appurato ciò, il primo giudice ha ricordato che l'interessata

ha una formazione di aiuto infermiera, settore alla “costante ricerca di

personale”, senza dimenticare ch'essa ha lavorato fino al 1998 come segretaria

nella ditta del marito. Nelle circostanze descritte sussiste per il Pretore

aggiunto la possibilità per l'interessata di “reinventarsi in un'attività, cosa

peraltro fatta dal marito (…) in seguito al fallimento della __________ SA e

malgra­do una malattia che ne limita le possibilità”. Di conseguenza,

considerata l'età della figlia cadetta, la formazione e l'età della convenuta,

come pure la situazione sul mercato del lavoro in generale, egli ha imputato a AP

1.

un reddito potenziale di fr. 1600.– mensili per un'attività lucrativa al 50% (sentenza

impugnata, consid. 9.2.1).

Obietta

l'appellante che un suo reinserimento, anche solo parziale, nel mercato del

lavoro non è più possibile né esigi-bile. Il contrario accertamento del primo

giudice sarebbe incompatibile con gli atti e con il fatto che essa non esercita

più alcuna attività lucrativa da oltre vent'anni e quella di aiuto infermiera

da 26 anni. A parte ciò, una ripresa dell'attività di aiuto infermiera non

sarebbe possibile senza un previo aggiornamento “in ragione della rapida

evoluzione nel settore”. Secondo l'appellante inoltre il giudizio impugnato non

tiene conto delle cure necessarie per i figli, i quali si trovano in un'età

“sensibile” “(post)adolescenziale”, né dei loro particolari problemi (come le

malformazioni intestinali congenite di S__________ e V__________, che è anche

celiaca, e la necessità di preparare pasti speciali per E__________, che è

vegana).

e) Un

guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta

portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III

120.

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare così

se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata

attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se

questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale

sarebbe il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre del­l'età, della

formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della

situazione sul mer­cato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2,

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

Nella

fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (marzo del 2010),

42.

anni e non esercitava più un'attività lucrativa dal 1998. A quel tempo

vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a

cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età,

mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui

quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF

137.

III 109 consid. 4.2.2.2). Al momento in cui V__________ ha compiuto 10 anni

(8 luglio 2015) AP 1 aveva 48 anni. Quand'anche ci si fosse dipartiti dalla presunzione

per cui non si potesse pretendere a quel momento la ripresa di un'attività

lucrativa da parte di un coniuge che aveva già 45 anni di età, per quanto tale

limite tenda viepiù verso i 50 anni (sentenza del Tribunale federale 5A_319/2016

del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 553), il primo giudice ha

accertato che la convenuta aveva modo di riprendere un lavoro al 50% in

considerazione del fatto che – fra l'altro – la professione di aiuto infermiere

offre buone possibilità di occupazione e che l'interessata gode di buona

salute. L'appellante non discute tale argomento. Si limita a eccepire che un

suo reinserimento sul mercato del lavoro non è possibile né esigibile, ma una

volta ancora ciò non basta per rimet­tere in discussione l'accertamento del

primo giudice. Spettava all'interessata rendere almeno verosimile, per esempio mediante

la messa in atto di infruttuose ricerche d'impiego, che la previsione del

Pretore aggiunto non è realistica.

Quanto

all'invocato aggiornamento professionale, l'appellante non può giustificare un

periodo di transizione per attivarsi. Sin dall'azione di divorzio (l'8 marzo

2013) e ancor più dalla replica del 20 settembre 2013 essa sapeva infatti che,

fosse stata accertata una sua capacità lucrativa, le sarebbe spettato di

mettere a profitto la sua potenzialità di guadagno al più tardi dal compimento

dei 10 anni di V__________ – come ripeteva il marito – non potendo essa più

confidare nel modello di accudimento parentale precedente la separazione

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 apri­le 2019, consid. 4

con riferimenti). Perché infine le esigenze particolari dei figli impedirebbero

all'interessata di esercitare un'attività lucrativa a metà tempo non è dato a

divedere. Dal­l'interrogatorio di lei si evince che i ragazzi seguo­no una

normale scolarizzazione e rincasano dopo le ore 16 (verbale del 23 aprile 2015,

pag. 14). Si fosse di conseguen­za debitamente attivata nel 2015 (a 48 anni)

per trovare un impiego a metà tempo come aiuto infermiera, la convenuta

potrebbe presumibilmente guadagnare oggi, facendo capo ai salari minimi

previsti dall'allegato 6 del contratto collettivo per i servizi di assistenza e

cura a domicilio di interes­se pubblico (‹https://www.ocst.ch/images/stories/pdf/SACD.pdf›), anche più dei 1600.– mensili

che il Pretore aggiunto le ha imputato. In proposito la sentenza impugnata

resiste pertanto alla critica.

17.

Ne discende, in esito

a quanto precede, che AP 1 può sovvenire da sé al proprio debito mantenimento.

L'esame della capacità contributiva dell'attore (terza tappa del noto ragiona-mento),

che la convenuta rimette apoditticamente in discussione senza confrontarsi –

una volta ancora – con i puntuali argomenti del primo giudice (sentenza

impugnata, consid. 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; memoriale, punto n. 18, pag. 35, e

punto n. 21, pag. 43 a 47), risulta così superfluo, l'attore non revocando in

dubbio di poter finanziare il debito mantenimento suo e dei figli.

IV. Sulle

spese processuali e le ripetibili

18.

L'appellante

insta perché l'attore sia tenuto a sopportare tre quarti (invece della metà) dei

costi della perizia giudiziaria eseguita dallo studio di ingegneria __________

SA

(fr. 11 151.20 complessivi, più IVA) per determinare

il valore degli immobili e degli investimenti sulla particella n. 723 e

sulla proprietà per piani n. 2369 RFD di __________. A suo parere i costi di tale

perizia (redat­ta il 31 maggio e completata il 5 ottobre 2016) poteva­no essere

evitati, ove appena l'attore avesse indicato “in modo leale l'ammontare degli

investimenti” e non avesse fornito un dato irrisorio (fr. 25 000.–). Essa non contesta invece il

riparto a metà delle spese relative alla perizia contabile allestita dalla __________

SA riguardo alla ditta del marito (di fr. 7620.–, IVA inclu­sa: memoriale,

punto n. 24, pag. 52). Dal canto suo l'attore si oppone a una modifica della

suddivisione delle spese del­la perizia immobiliare, rilevando come egli abbia

proposto a più riprese di raggiungere un'intesa e come, ad ogni buon conto, la valutazione

da lui commissionata a __________ G__________ nell'ottobre del 2014 (doc. ZZZ1)

rendeva superflua la perizia giudiziaria, giacché prospettava una sti­ma del

valore della particella n. 723 (fr. 915 000.–)

equivalente di fatto a quella determinata dal perito giudiziario (fr. 932 500.–).

Già

sollevata in prima sede, ma non trattata dal Pretore aggiun­to, la

questione

è di sapere se nella fattispecie il comportamento del marito abbia cagionato

inutili costi processuali, costi che gli andrebbero addebitati a mente dell'art.

108.

CPC. Ora, non si disconosce in concreto una certa reticenza dell'attore, il

quale ancora nella replica contestava di avere profuso investimenti nella

particella n. 723 (pag. 10). Sta di fatto che al più tardi all'interrogatorio

del 26 febbraio 2015 quegli ha elencato i lavori eseguiti nei propri immobili. E

non consta che in quell'occasione la convenu­ta lo abbia invitato a precisare l'entità

di tali investimenti (verbale, pag. 6 seg.). Considerata inoltre l'oggettiva

difficoltà di risalire all'insie­me dei lavori svolti in più fondi sull'arco di

oltre vent'anni (ciò che aveva indotto lo stesso attore a rinunciare alla perizia:

lettera del 30 giugno 2014 nella cartella gialla “Perizia estimativa degli

investimenti”), non può dirsi che i costi generati dal referto sollecitato

dalla convenuta fossero sul quel punto del tutto inutili per risolvere la

controversia (Maier, Kostenfolgen

in familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 1140).

A

prescindere da ciò, nel caso in esame la perizia doveva non soltanto chiarire l'entità

degli investimenti effettuati, ma anche determinare il valore dei fondi al

momento del matrimonio e allo scioglimento del regime dei beni. Condurre simili

accertamenti richiedeva per forza cognizioni specialistiche. Ciò posto, l'appellante,

che in ultima analisi si è vista riconoscere meno di un quarto di quanto pretendeva

in liquidazione del regime dei beni (fr. 440 000.–:

sopra, lett. E), non può dolersi del riparto a metà delle spese peritali stabilito

dal primo giudice. Anche al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

19.

L'appellante

chiede infine, “per analogo discorso di soccomben­za”, di porre la tassa di

giustizia applicata dal Pretore aggiunto (fr. 4000.–) per un quarto a carico di

lei e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifonderle “congrue

ripetibili”. Perché essa risultasse in primo grado soccombente solo per un

quarto e l'attore per tre quarti, l'interessata non spiega. A parte ciò, v'è da

domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel

qual caso la richiesta si rivela finanche senza oggetto poiché l'ipotesi non si

verifica in concreto.

20.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il

vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). E in concreto la moglie

esce sconfitta pressoché per intero. Essa ottiene unicamente, infatti, un

aumento di fr. 1693.– (da fr.

95.

427.– a fr. 97 120.–: consid.

13e) della pretesa in liquidazione del regime dei beni (per rapporto a una

richiesta di fr. 440 000.–), mentre vede respingere ogni altra sua

domanda. Nelle circostanze descritte tanto vale rinunciare a prelevare la

trascurabile quota di spese che andrebbe a carico dell'appellato e ridurre leggermente

gli oneri processuali a carico dell'appellante. L'esito del giudizio odierno

non incide invece sul

dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili

(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

21.

Quanto

alle ripetibili di appello, AO 1 ha esibito una nota professionale della sua

patrocinatrice di fr. 11 855.70 complessivi

(onorario fr. 10 842.50, spese fr.

165.60, IVA fr. 847.60)

calcolati sulla base di un dispendio di 36

ore per l'esame del-

l'appello

e la stesura delle osservazioni. Occorre di conseguenza vagliarne l'adeguatezza.

a) Le indennità per ripetibili nelle cause di stato

(provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurispruden­za

di questa Camera, in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari:

art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione del­le ripetibili: RL 178.310) che

un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato

all'adempimento di un mandato analogo (I CCA sentenza inc. 11.2014.23/24 del 30 giugno

2016, consid. 19b). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14

della vecchia tariffa del­l'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72

del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA

n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'im­portanza

della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavo­ro e dal tempo

impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art.

12.

ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per

analogia).

b) Nella

fattispecie la legale di AO 1 ha redatto 23 pagine

di osservazioni all'appello in una causa che le era già nota, avendo essa rappresentato

l'attore sin dall'inizio del proces­so. Quanto al contenzioso, esso poteva

dirsi di media complessità, sebbene l'appello non mancasse di apparire a più

riprese irricevibile, ciò che tuttavia la legale non poteva dare per certo. Nel

complesso si può quindi ragionevolmente

presumere che un legale solerte e diligente avrebbe dedicato alla stesura di un

memoriale analogo una trentina d'ore di lavoro, cui si aggiun­ge il tempo ragionevolmente

necessario per la corrisponden­za, le telefonate e i colloqui con il cliente. Ne

segue che il dispendio orario complessivo esposto dalla patrocinatrice (36 ore)

risulta sostenibile, benché vada arrotondato per difetto in modo da tenere

conto della lieve riduzione in materia di ripetibili dovuta all'esiguo

accoglimento dell'appello (per fr. 7500.–). Un'indennità di fr. 11 500.– risulta dunque congrua.

c) Si

aggiunga che, si volesse anche riconoscere alla legale un dispendio orario

inferiore, nel risultato l'esito finale non muterebbe. Questa Camera ha già

avuto modo di rilevare in effetti che, come prevedeva l'art. 14 cpv. 2 della vecchia tariffa del­l'Ordine

degli avvocati, qualora le prestazioni del legale in una causa di stato si

estendano alla liquidazione litigiosa di un regime dei beni, il legale avrebbe diritto

di per sé a un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato

applicando i parametri della tariffa ad valorem all'ammontare dell'intera

sostan­za coniugale (sentenza inc. 11.2014.27/29 del 5 agosto 2016,

consid. 16b con rinvii). Applicandosi nel caso specifico le aliquote medie

previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del citato regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione del­le ripetibili al valore della pretesa dell'appellante (senza nemmeno

far capo al valore dell'intera sostanza coniugale), di circa fr. 345 000.–, la patrocinatrice poteva espor­re così un

onorario di circa fr. 5800.– (più le spese e l'IVA). I rimanenti fr. 6000.–

circa per la causa di stato (compresi i contributi alimentari) corrispondono a

una ventina d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– l'una: sopra, lett. a),

sicuramente legittime per rapporto all'entità del mandato svolto.

V. Sulla comunicazione della

presente sentenza

22.

Copia dell'attuale sentenza è notificata anche al figlio S__________,

maggiorenne, e comunicata conformemente all'art. 301 lett. b CPC alle figlie E__________

(prossima alla maggiore età) e V__________, la quale ha compiuto i 14 anni

l'8 luglio 2019.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

23.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore del contenzioso raggiunge ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv.

1.

lett. d LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata è riformato come segue:

In liquidazione del regime dei beni, AO 1 è condannato

a versare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la

somma di fr. 97 120.– con

interessi al 5% dalla medesima scadenza. Per il resto ogni coniuge rimane

proprietario dei beni in suo possesso.

Per il rimanente l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 9500.–, sono poste

a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 11 500.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

(in estratto, consid. 15).

Comunicazione

a:

– (in estratto, consid.

15);

– (in estratto, consid.

15);

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).