11.2018.62
Divorzio: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per moglie e figli
29 gennaio 2020Italiano49 min
la particella n. 820 RFD di __________, alla moglie indennizzando il marito. Ciò
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.62
Lugano
29 gennaio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2013.29 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione dell'8 marzo 2013 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 23 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 18 aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il
19 giugno 1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 20 gennaio 1998, E__________,
il 29 marzo 2002, e V__________ l'8 luglio 2005. Montatore di impianti
sanitari, il marito è stato amministratore e azionista unico della ditta __________
SA fino al fallimento, avvenuto l'11 giugno 2015. Dopo di allora, non potendo
più svolgere la professione abituale a causa di disturbi reumatologici, egli ha
intrapreso l'attività di curatore. La moglie, di formazione aiuto infermiera,
ha lavorato come segretaria per la ditta del marito fino alla nascita del primo
figlio, dedicandosi poi al
governo della casa e della famiglia. I
coniugi si sono separati il 20 marzo 2010, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 820 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà a
__________ (particella n. 723 RFD di __________).
B. In esito a una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 18 giugno 2010,
il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 17 novembre 2010 un accordo
che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in
uso alla moglie, affidava i figli a quest'ultima (riservato il diritto di visita
paterno) e obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili per la moglie, di fr. 850.– mensili per S__________,
di fr. 750.– mensili per E__________ e di
fr. 600.– mensili per V__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2010.66).
L'onere di mantenimento è stato in seguito ridotto, d'intesa fra le parti, a complessivi
fr. 4200.– mensili.
C. L'8 marzo 2013 AO 1
ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
offrendo un contributo alimentare per
S__________ di fr. 1342.–
mensili fino alla maggiore età e uno di fr. 1065.– mensili ciascuno per E__________
e V__________ fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1322.– mensili dopo di allora fino
alla maggiore età. Egli ha sollecitato inoltre lo scioglimento della
comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva alla moglie dell'abitazione
coniugale e conguaglio della di lui quota o, in subordine, vendita ai pubblici
incanti e riparto del ricavo. Oltre a ciò, egli ha postulato la suddivisione a
metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il
matrimonio. All'udienza del 24 aprile 2013, indetta per il tentativo di
conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del
divorzio e il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni (poi
prorogato) per presentare il memoriale di risposta.
D. Nella
sua risposta del 26 agosto 2013 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, alla
suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il
matrimonio, all'attribuzione a sé della comproprietà immobiliare dietro
conguaglio della metà del valore venale del fondo (dedotti gli oneri ipotecari)
e all'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato
il diritto di visita paterno). Essa ha postulato nondimeno contributi
alimentari di fr. 1380.– mensili indicizzati per S__________ fino alla maggiore
età, di fr. 1195.– mensili ciascuno per E__________ e V__________ fino ai 13
anni e di fr. 1380.– mensili in seguito fino alla loro maggiore età (senza
cenno ad assegni familiari), oltre a una partecipazione del padre alla metà
delle spese straordinarie per i figli. Contestualmente essa ha rivendicato un
contributo di mantenimento vitalizio per sé compreso tra fr. 2650.– e fr.
4300.– mensili, oltre al pagamento di fr. 11 100.–
più interessi per contributi alimentari arretrati. In liquidazione del regime
dei beni essa ha chiesto la metà del valore di riscatto di tre polizze assicurative
intestate al marito e si è riservata il diritto di vedere reintegrati nella
massa degli acquisti del marito non meglio specificati valori in dipendenza
delle risultanze istruttorie. Nella sua replica del 20 settembre 2013 il marito
ha ribadito le proprie domande. Altrettanto ha fatto la moglie con una duplica
del 4 novembre 2013.
E. Alle prime arringhe
del 10 dicembre 2013 le parti hanno notificato prove e il Pretore ha dato avvio
all'istruttoria, nell'ambito della
quale è stata assunta – fra l'altro – una perizia sul valore delle proprietà
immobiliari del marito. L'istruttoria si è chiusa il 22 febbraio 2017 e le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 30 maggio 2017 l'attore ha ribadito le proprie richieste,
non senza adeguare i contributi alimentari per S__________ a fr. 1149.– mensili,
per E__________ a fr. 1146.– mensili e per V__________ a fr. 722.– mensili fino
ai 13 anni e a fr. 1146.– mensili dopo di allora, e subordinando la cessione alla
moglie dell'abitazione di __________ all'assunzione da parte di lei dell'intero
onero ipotecario e delle relative spese di manutenzione. Infine egli ha
rivendicato a sua volta fr. 63 200.– in
liquidazione del regime dei beni.
Nelle
sue conclusioni del 7 giugno 2017 la convenuta ha precisato in fr. 2250.–
mensili il contributo alimentare in suo favore fino al pensionamento di lei, in
fr. 1500.– mensili quello per
S__________ fino al termine della formazione scolastica, in fr. 1326.– mensili quello
per E__________ e in fr. 931.– mensili fino ai 13 anni e in fr. 1326.– mensili dopo
di allora quello per V__________. Essa ha quantificato inoltre in fr. 440 000.– la pretesa nei confronti del marito
in liquidazione del regime dei beni. Il 23 febbraio 2018 AP 1 ha aderito al
calcolo del marito, che indicava in fr. 302 500.– il valore dell'abitazione coniugale (al netto del
debito ipotecario di fr. 237 500.–) e
alla proposta di liquidare l'immobile riconoscendo al marito un compenso di fr.
151 250.– per la ripresa della di lui quota.
F. Statuendo il 18
aprile 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha affidato E__________
e V__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio
dell'autorità parentale congiunta e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà
della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione
degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in
giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha sciolto
la comproprietà sull'immobile di __________ attribuendo il fondo in proprietà
esclusiva alla moglie, previo svincolo del marito dal debito ipotecario e
indennizzo al medesimo della metà del valore venale (dedotti gli oneri
ipotecari). A AP 1 egli ha riconosciuto dipoi fr. 95 427.– in liquidazione del regime dei beni, ogni coniuge
rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha condannato
AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari (non indicizzati e senza
assegni familiari):
– per
S__________:
fr. 1184.25 mensili fino al termine della
formazione scolastica;
– per
E__________:
fr. 1163.30 mensili fino al termine della
formazione di S__________;
fr.
1180.95 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una
formazione appropriata.
– per
V__________:
fr.
728.90 mensili fino al 7 luglio 2018;
fr.
1123.90 mensili dall'8 luglio 2018 al termine della formazione di S__________;
fr.
1134.50 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età di E__________ o al
termine di una formazione appropriata;
fr.
1152.15 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una
formazione appropriata.
Il
Pretore aggiunto non ha stabilito invece contributi alimentari tra coniugi. La spese
processuali di complessivi di fr. 25 000.–
(compresa una tassa di giustizia di fr. 4000.–) sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 maggio 2018 in
cui chiede, previa attestazione dell'effetto sospensivo al ricorso, di
riformare il giudizio impugnato nel senso di integrare nel dispositivo i dati
relativi allo scioglimento della
comproprietà sulla particella n. 820 RFD di __________ e di aumentare a fr. 440 000.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, portando inoltre a fr.
1500.– mensili il contributo alimentare per S__________, a fr. 1326.–
mensili fino al 29 marzo 2020 quello per E__________, a fr. 931.– mensili fino
all'8 luglio 2018 e a fr. 1326.– mensili dopo di allora quello per V__________.
Essa postula altresì un contributo alimentare in suo favore di fr. 2250.–
mensili, oltre a un diverso riparto delle spese processuali di prima sede (fr.
17 402.20 a carico del marito, fr. 7597.80 a
carico di lei) con obbligo per l'attore di rifonderle ripetibili per entrambi i
gradi di giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2018 AO 1 propone di
respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, rivendicando fr. 11 855.70 per ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore
aggiunto (liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento). Quanto
alla tempestività dell'appel-lo, la sentenza impugnata è giunta al
patrocinatore della convenuta il 23 aprile
2018 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23
maggio 2018 (ultimo giorno utile), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. In tutte le questioni di carattere pecuniario il
detentore dell'autorità parentale, rispettivamente il genitore affidatario in
caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti,
Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.
620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni,
facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa
accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua
anche dopo la maggiore età, sempre che il figlio divenuto maggiorenne
in corso di procedura approvi le
richieste di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto
ha fatto nella fattispecie S__________, divenuto maggiorenne il 20 gennaio
2016, sottoscrivendo la procura rilasciata al legale della madre, come ha
rilevato l'appellante (memoriale, pag. 3, punto n. 2). Non occorre di
conseguenza interpellarlo.
3. Litigiosi rimangono, in appello, lo scioglimento della
comproprietà sull'abitazione coniugale (limitatamente alla formulazione del
dispositivo), la liquidazione del regime dei beni, come pure i contributi
alimentari per moglie e figli. Il resto, compreso il principio del divorzio, è
passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora,
in caso di divorzio
la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri
rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del
regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017,
consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei
beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di
mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD
I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 3). In
concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio.). Non v'è ragione in
concreto per scostarsi da tale principio.
I. Sullo scioglimento
della comproprietà relativa all'abitazione
coniugale
4. Riassunti i criteri che disciplinano l'assegnazione
di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il
Pretore aggiunto ha accertato in concreto l'accordo delle parti ad attribuire
la particella n. 820 RFD di __________, alla moglie indennizzando il marito. Ciò
posto, egli ha appurato che i coniugi concordavano anche sul valore venale dell'immobile
(fr. 540 000.–) e sull'ammontare del carico ipotecario (fr. 237 500.–), sicché l'assunzione della
proprietà assoluta da parte di AP 1 andava condizionata al versamento di fr. 151 250.– al marito (la metà del valore venale
di fr. 302 500.– netti) e allo svincolo del medesimo dal debito ipotecario. Il Pretore aggiunto ha
ascritto poi, in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, il
valore del fondo (con l'ipoteca) agli
acquisti della moglie e ha gravato tale massa di un debito verso gli acquisti
del marito di fr. 151 250.– (sentenza
impugnata, pag. 4, consid. 3.2 e 3.3). Ciò lo ha indotto a formulare il
dispositivo n. 2 come segue:
L'abitazione famigliare di cui
al mappale n. 820 RFD di __________ è assegnata in proprietà alla moglie, che
assume l'intero onere ipotecario, dietro computo a favore del marito, nell'ambito
della liquidazione del regime dei beni, della metà del valore venale, dedotti gli
oneri ipotecari.
Il trapasso di proprietà è
condizionato alla liberazione di AO 1 dal debito ipotecario da parte della
banca creditrice.
5. L'appellante
si duole che il Pretore aggiunto non abbia integrato nel dispositivo i dati per
l'assegnazione della proprietà in suo
favore e abbia reso così inapplicabile il
dispositivo medesimo. Ora, nella fattispecie i dati per la cessione della quota
di comproprietà del marito alla moglie non figurano nel dispositivo in
questione. Come si è esposto dianzi, nondimeno, il compenso dovuto al marito
per lo scioglimento della comproprietà si evince in maniera chiara e univoca
dalla motivazione della sentenza (pag. 4, 5 e 12). E a tale motivazione rinvia il
dispositivo n. 2 nella misura in cui accenna al “computo a favore del marito”
accertato “nell'ambito della liquidazione del regime dei beni”. Non può dirsi
dunque che il dispositivo in questione sia inapplicabile.
6. La
convenuta lamenta inoltre una “violazione del diritto e della sua sicurezza”
perché, pur avendo le parti “domandato un calcolo dei rimanenti beni
immobili”, ciò non sarebbe stato fatto. La censura è invero di difficile
comprensione. Comunque sia, essa si esaurisce in una mera recriminazione. L'interessata,
che per altro riprende anche in questa sede i dati testé menzionati della
sentenza impugnata, non trae alcuna conclusione dalla sua doglianza. Al
riguardo non giova dunque attardarsi.
Considerandi
II. Sulla
liquidazione del regime dei beni
7.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha operato anzitutto un compenso di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito (art.
209.
cpv. 3 CC) per gli investimenti e gli ammortamenti profusi da quest'ultimo con
propri acquisti in favore della particella n. 723 RFD di __________, bene
proprio da lui ricevuto il 30 dicembre 1992 a titolo di anticipo ereditario (art.
198.
n. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 5.1). Tra gli acquisti di AO 1 il
primo giudice ha incluso dipoi, in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, la proprietà
per piani n. 2369 RFD di __________ (pari a 40/100 della
particella n. 782 RFD), dal valore di fr. 325
700.–. L'attore avendo estinto però il 25 agosto 2010 un'ipoteca
gravante tale fondo mediante accensione di un debito ipotecario di fr. 25 000.– a carico della sua particella n. 723
(bene proprio), il Pretore aggiunto ha disposto un compenso di pari entità a
carico degli acquisti e in favore dei beni propri di lui (sentenza impugnata,
consid. 5.2). Il primo giudice ha ascritto in seguito agli acquisti dell'attore
due polizze assicurative della __________ (n. __________) e
della __________
(n. __________), già riscattate, per fr. 130
571.– e per
fr. 34 146.–, cui ha addizionato il valore di riscatto
di una polizza di previdenza vincolata __________ (n. __________) di fr.
38.
949.30 (sentenza impugnata, consid. 5.3).
Infine egli ha inserito fra gli acquisti del marito titoli e capitali per complessivi
fr. 128 785.– (consid. 5.4).
Quanto ai beni della
moglie, il Pretore aggiunto ha computato
fra gli acquisti di AP 1 risparmi
per fr. 154 206.50 (consid. 5.6). Relativamente ai passivi delle parti, egli ha
accertato sulla scorta dell'art. 209 cpv. 2 CC un debito ipotecario a carico
degli acquisti del marito di fr. 182 000.–
gravante la particella n. 723 (rinvio al doc. BBBB; sentenza impugnata, consid.
5.8.1), un credito degli acquisti della moglie nei confronti degli acquisti del
marito di fr. 6207.65 (quota delle spese di manutenzione dell'abitazione
coniugale che AP 1 aveva assunto per conto del marito: sentenza impugnata, consid.
5.8.3) e un ulteriore credito degli acquisti della convenuta nei confronti
degli acquisti dell'attore di fr. 1975.– (spese straordinarie per i figli:
sentenza impugnata, consid. 5.8.4). Ciò posto, il primo giudice ha accertato
acquisti del marito per fr. 631 195.75 e acquisti
della moglie per fr. 154 206.50, riconoscendo
alla convenuta un saldo di fr. 238 494.50
(art. 215 cpv. 2 CC) che, sommato ai due crediti di fr. 6207.65 e di fr. 1975.–
e ridotto dell'indennizzo dovuto al marito per la cessione della di lui quota
sull'abitazione coniugale (fr. 151 250.–),
conduceva a una pretesa in liquidazione del regime dei beni di fr. 95 427.– in favore di lei (sentenza impugnata,
consid. 6).
8.
L'appellante si
duole in primo luogo che il Pretore aggiunto si è limitato “ad assumere
unicamente fr. 391 641.– dell'intera
pretesa avanzata dalla convenuta, cifrata in almeno fr. 440 000.–”. La censura, tutt'altro che chiara, sembra
ricondursi al fatto che il Pretore aggiunto avrebbe esaminato solo le posizioni
da lei elencate nel memoriale conclusivo (fr. 391
641.–) senza tenere conto delle prestazioni d'uscita della previdenza
professionale (art. 122 CC) ch'essa aveva stimato tra fr. 50 000.– e 60 000.–,
le quali sommate alle prime giustificavano a suo parere una pretesa di fr. 440 000.– complessivi. Se non che, come rileva l'attore,
il Pretore aggiunto ha correttamente trattato a parte la suddivisione degli
averi previdenziali, riconoscendo il principio del riparto a metà e demandando al
Tribunale cantonale delle assicurazioni la decisione sull'entità di tali
prestazioni. Tale deferimento, che figura nel dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata, non è stato impugnato dall'appellante e ha assunto – come detto
(consid. 3) – carattere definitivo. La censura cade dunque nel vuoto.
9.
Relativamente alla
particella n. 723 di __________, l'appellante fa valere di avere contribuito
con l'ammontare di fr. 54 300.– e senza
corrispettivo al plusvalore di un fondo del marito, passato da un valore venale
di fr. 735 000.–
al momento dell'acquisto,
il 30 dicembre 1992, a fr. 932 000.–
l'8 marzo 2013, come ha
accertato il perito giudiziario. Ciò nonostante, il Pretore aggiunto avrebbe
omesso di precisare l'entità del credito a lei spettante in virtù dell'art. 206
cpv. 1 CC, “disattendendo pure le modalità di computo che non figurano né nei
considerandi né nei dispositivi della qui censurata pronuncia”.
Sulla questione l'appello
si esaurisce in una personale esposizione dei fatti priva di ogni confronto
critico con la sentenza impugnata. Nella decisione impugnata il Pretore
aggiunto ha compiutamente illustrato, sulla base della perizia giudiziaria, che
la particella n. 723 aveva un valore iniziale di fr. 735 000.–, che in essa l'attore ha profuso investimenti con acquisti
propri per l'ammontare di fr. 108 600.–,
che il valore del fondo dopo quegli investimenti è passato a fr. 843 500.–, che AO 1 ha operato in seguito, sempre
con acquisti propri, ammortamenti del debito ipotecario per fr. 10 000.– e che il valore finale della particella
allo scioglimento del regime matrimoniale risultava per finire di fr. 932 500.–. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito
un compenso a norma dell'art. 209 cpv. 3 CC di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito ([fr. 108 600.– meno fr. 843
600.
x fr. 932 500.–] + fr. 10 000.–).
Perché tale calcolo sarebbe erroneo l'appellante non spiega né indica in che
misura esso andrebbe modificato. Essa si limita a invocare un suo non meglio
precisato contributo di fr. 54 300.– (per
altro inferiore al compenso di fr. 130 044.45
accertato dal primo giudice, cui essa partecipa per la metà: art. 215 cpv. 1
CC), trascurando che lei medesima attribuiva al marito gli investimenti e gli
ammortamenti del debito ipotecario (sentenza impugnata, consid. 5.1). Inconferente,
anche su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina.
10.
Per quel che è della
proprietà per piani n. 2369 della particella n. 782 RFD di __________, l'appellante
sembra scorgere una contraddizione nella sentenza impugnata per avere il primo
giudice – da un lato – attribuito l'immobile, applicando la presunzione dell'art.
200.
cpv. 3 CC, agli acquisti del marito per fr. 325
700.–, escludendo un compenso nel senso dell'art. 209 cpv. 3 CC, e – dall'altro
– avere ravvisato nell'ammortamento del debito ipotecario (mediante accensione
di un mutuo ipotecario di fr. 25 000.– sulla
particella n. 723, suo bene proprio), un “contributo all'acquisto ex art. 209
cpv. 3 CC”. Contrariamente all'opinione della convenuta, l'operato pretorile
non è censurabile. Egli ha giustamente negato un compenso tra beni propri e
acquisti del marito in relazione ai “diversi interventi di miglioria fatti dall'attore
nel corso del matrimonio per un totale di fr. 183
341.75” perché gli investimenti in questione (attribuiti agli
acquisti dell'attore) erano destinati a un bene appartenente alla medesima
massa. Ciò escludeva l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC, che regola i
compensi tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge. Diversa era la
situazione per l'ammortamento del debito ipotecario mediante assunzione di un'ipoteca a carico della
particella n. 723, bene proprio del marito. In proposito non soccorre
dunque diffondersi oltre.
L'appellante fa valere che
l'attore non ha comprovato la provenienza dei mezzi per l'acquisto della
particella citata, sicché la stessa “va considerata in tutto e per tutto un
acquisto”. La questione non è tuttavia più controversa, essendo già stata
risolta dal Pretore aggiunto nel senso invocato dalla convenuta. AP 1 insta
perché le sia riconosciuto un “credito di acquisto” di fr. 162 850.– nei confronti del marito (a metà del
valore immobiliare di fr. 325 700.–). Essa
perde di vista tuttavia che la richiesta è già stata accolta, avendo il Pretore
aggiunto attribuito il valore del fondo agli acquisti dell'attore e avendo fatto
partecipare la convenuta all'aumento conseguito da AO 1 (art. 215 cpv. 1 CC;
sentenza impugnata, consid. 6). Rimarrebbe invero il compenso di fr. 25 000.– “gravante la massa degli acquisti e
spettante ai beni propri del marito” (sentenza impugnata, pag. 8). Ma per
tacere del fatto che l'appellante non spende parola al riguardo, la decisione del
primo giudice appare finanche favorevole all'interessata. Nel quantificare in
complessivi fr. 631 195.75 gli acquisti
del marito, il Pretore aggiunto ha addizionato in fatti la somma di fr. 25 000.–, invece di sottrarla (come avrebbe dovuto),
facendo lievitare la partecipazione della moglie all'aumento del marito (art.
215.
cpv. 1 CC). L'appellante non ha così motivo di dolersi, mentre questa
Camera, in difetto di un'impugnazione dell'attore (art. 58 cpv. 1 CPC), non può
intervenire sulla questione, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1
CPC).
11.
La convenuta
rimprovera altresì al Pretore aggiunto di non essersi attenuto alla perizia 26
agosto 2014 di __________ M__________ sulla contabilità della ditta __________
SA, in particolare per quanto concerne l'esistenza di due “fatturazioni occulte”
di fr. 50 000.– ciascuna (con la causale “C__________” e “B__________”), riserve
che sarebbe-ro state sciolte “nel bilancio successivo”. Essa chiede perciò
a questa Camera di “ancorare con cifre concrete in sentenza le sue giustificate
pretese in merito”. Che cosa intenda trarre concretamente tuttavia da simile
censura riferita a operazioni contabili di una società nel frattempo fallita l'appellante
non spiega, né se ne intravedono le ragioni. Comunque sia, per essere ricevibili contestazioni pecuniarie
vanno quantificate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Privo di qualsiasi conclusione
cifrata, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.
12.
Circa i costi di manutenzione
dell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto, esaminati i giustificativi
(doc. 34 a 41) con cui la convenuta sollecitava una partecipazione dell'attore
per fr. 7679.–, ha accolto la richiesta limitatamente a fr. 6207.65.
Ammesso il principio (art. 649 CC), egli ha escluso le spese inerenti al
mobilio (doc. 36 e doc. 40), sulle quali le parti si erano già accordate, e ha
riconosciuto una spesa di fr. 12 415.35
da suddividere fra i coniugi (sentenza impugnata, consid. 5.8.3). La convenuta lamenta
un accertamento carente di motivazione che “sfugge a qualsiasi valutazione
oggettiva”. Ora, su tal punto la motivazione del giudizio sarà anche succinta,
ma permette di capire senza equivoci per quali ragioni egli ha limitato la
pretesa. Ciò posto, spettava alla convenuta, cui incombeva l'onere di
dimostrare l'entità del suo credito (art. 8 CC), illustrare perché il calcolo
del primo giudice fosse erroneo. Privo di ogni argomentazione al proposito, l'appello
è destinato ulteriormente all'insuccesso.
13.
Per quanto attiene
alla partecipazione dell'attore alle spese straordinarie dei figli (art. 286
cpv. 3 CC) che la convenuta quantificava in prima sede in fr. 13 356.– (due terzi dei costi complessivi da lei assunti),
il Pretore aggiunto ha constatato che si trattava per l'essenziale di esborsi
ordinari già coperti dal contributo di mantenimento. Ciò valeva per le normali spese
dentarie, per il costo di occhiali, di abbonamenti ai trasporti pubblici e di
lezioni di musica, come pure per le altre spese correnti dei figli. Fra le
spese straordinarie il primo giudice ha riconosciuto invece le cure
ortodontiche per E__________ e V__________ (doc. 34 e 36), così come le cure
dentarie “impreviste e importanti di S__________” (doc. 38 e 39) e i costi
di psicoterapia per V__________ (doc. 34, 39 e 41) di complessivi fr. 3950.–,
da suddividere a metà fra i genitori, onde una pretesa della convenuta di fr.
1975.– (sentenza impugnata, consid. 5.8.4).
Per l'appellante la
valutazione del Pretore aggiunto lede la giurisprudenza, che qualifica come straordinaria
la spesa per le atti-vità extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di
chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive per
corse d'orientamento. Tali costi – essa soggiunge – non sono compresi nelle
“altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui si ispira da
oltre un ventennio la giurisprudenza ticinese per determinare il fabbisogno in
denaro dei figli). Posto ciò, i costi delle lezioni di musica, di iscrizione
alla colonia diurna dell'agosto del 2014 e alla palestra andavano considerati. E
siccome va ripartita a metà la spesa di fr. 200.– per l'accordatura del
pianoforte, quella di fr. 525.– per le lezioni di pianoforte di E__________ dal
febbraio al maggio del 2014, quella di fr. 400.– per la colonia diurna della
medesima dal 18 al 22 agosto 2014, quella di fr. 276.– per la palestra di S__________
e quella di fr. 1980.– per le lezioni di chitarra di V__________ dall'agosto
del 2014, l'appellante fa valere un credito di fr. 13 356.–.
a) I
criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art.
286.
cpv. 3 CC, applicabili in linea
di principio anche a figli maggiorenni (Aeschlimann
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad
art. 286 CC con rinvii), sono già stati riassunti da questa Camera (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28
febbraio 2018, consid. 12 con rinvii). Basti rammentare che tali costi
devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non
siano state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima
volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di
coprire. Se l'esigenza era già nota o prevedibile al momento in cui è fissato
il contributo alimentare ordinario, essa andava considerata in quell'ambito
(sentenza del Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid.
6.2).
b) Come
rileva l'appellante, questa Camera ha già avuto modo di ritenere straordinaria
una spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di
chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive,
tali poste non rientrando fra le “altre
spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (I CCA, sentenza inc.
11.2014.48
dell'11 agosto 2015, consid. 6c). Si giustifica così di riconoscere
in concreto i costi per il pianoforte di E__________ (fr. 700.–: doc. 35 n. 2 e
n. 6), per la colonia diurna di lei nell'agosto del 2014 (fr. 400.–: doc. 35 n.
12), per la palestra di S__________ (fr. 276.– doc. 35 n. 15) e per le lezioni
di chitarra di V__________ dall'agosto del 2014 (fr. 1980.– doc. 35, n. 11, 16
e 17 e doc. 36 n. 25-27), per complessivi fr. 3381.–. L'attore obietta che tali esborsi riguardano spese
ricorrenti e prevedibili, da finanziare con i contributi correnti. Non pretende
però che quelle spese fossero già comprese nel contributo di mantenimento
fissato nel 2010 a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B) e tuttora
in vigore (fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio: RtiD
I-2015 pag. 873 consid. 5). Né si vede come ciò
sarebbe stato
possibile, dato che quel contributo (fr.
850.– mensili per S__________, fr. 750.–
mensili per E__________ e fr. 600.– mensili per V__________, assegni
familiari compresi) era di gran lunga inferiore ai parametri indicati dalle
note raccomandazioni. L'obiezione manca dunque di consistenza.
c) Relativamente
alla colonia diurna di E__________ nell'agosto del 2014, AO 1 lamenta invero il
suo mancato coinvolgimento, precisando che se fosse stato regolarmente
informato, trovandosi egli in difficoltà finanziarie in quel periodo, avrebbe
proposto un'alternativa più economica rispetto al corso di equitazione presso l'agriturismo
“__________” di __________. Inoltre, a suo dire, l'iscrizione a un corso così costoso
(fr. 400.– per cinque giorni) imponeva maggiore prudenza, tanto più che la
moglie non lavorava e aveva la possibilità di accudire la figlia. Ora, si può
comprendere che l'attore si dolga di non essere stato previamente interpellato
sui costi. Egli non indica tuttavia quale fosse la “ragionevole alternativa” al
corso frequentato dalla figlia né quanto egli avrebbe potuto risparmiare. Priva
di qualunque cifra di riferimento (sopra, consid. 11 in fine), l'obiezione non
può di conseguenza essere vagliata oltre.
d) Per
converso, l'appellante non spiega in forza di quale motivazione si giustifichi
di riconoscerle, oltre alle spese accertate dal Pretore aggiunto (fr. 3950.–)
e a quelle testé ammesse (fr. 3381.–), una spettanza di fr. 13 356.–. A tal fine non basta il rinvio ai
“plichi doc. 34 a 41” per contestare la sentenza impugnata, tanto più che in
prima sede la pretesa era stata calcolata dalla convenuta tenendo conto di una
partecipazione maritale di due terzi, mentre in appello essa sembra aderire
alla suddivisione paritaria adottata dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 32
in basso). In definitiva la quota di spese straordinarie a carico dell'attore risulta
così di fr. 3665.50 (la metà di fr. 3950.– più fr. 3381.–), mentre la pretesa
complessiva della convenuta in liquidazione del regime dei beni si ri-conduce a fr. 97 120.– arrotondati
(fr. 238 494.50 + fr. 9873.15, meno fr. 151 250.–). L'appello
va accolto entro tali limiti.
III. Sui
contributi alimentari per moglie e figli
14.
Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore
aggiunto ha riscontrato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 26 anni,
di cui quasi 18 di vita in comune), dal quale sono nati tre figli, ciò che ha
influito concretamente sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Ciò posto, egli ha ricordato che un coniuge può aspirare a un contributo da parte dell'altro
solo nel caso in cui non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito
sostentamento (sentenza impugnata, consid. 9.1 e 9.2). Nel caso
specifico il primo giudice ha accertato che con un reddito (parzialmente)
ipotetico di fr. 3083.–
mensili, di cui fr. 1483.80 dalla locazione a terzi della particella n. 2468
RFD di __________ e fr. 1600.– dalla messa a frutto della propria capacità
lucrativa residua del 50%, AP 1 può sovvenire da sé al proprio fabbisogno
minimo di fr. 2304.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 91.85 [già dedotte le
quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], riscaldamento fr. 110.–,
premio della cassa malati fr. 202.85, spese di manutenzione fr. 125.–,
tassa fognatura fr. 19.–, assicurazione dello stabile fr. 66.40,
assicurazione dell'economia domestica fr. 39.60, imposta di circolazione e RC
auto fr. 149.30, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 50.–, onere
fiscale fr. 100.–), conservando finanche un
margine di quasi fr. 800.– mensili
(sentenza impugnata, consid. 9.2.2, 9.2.4 e 11).
Escluso
un contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiunto ha posto il
mantenimento dei figli a carico di AO 1, di cui ha accertato un reddito netto
di fr. 8245.90 mensili fino al maggio del 2018 (fr. 3389.90 dall'attività lucrativa
di curatore, fr. 3856.– dalla locazione di tre appartamenti, fr. 1000.– dal
rimborso di un mutuo di fr. 62 000.–
concesso alla compagna __________ H__________) e di fr. 7245.90 mensili dopo di
allora (restituzione del mutuo). Il tutto per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3506.40 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 376.10, riscaldamento
fr. 98.25, premio della cassa malati fr. 525.10, assicurazione degli immobili
fr. 191.65, manutenzione dei medesimi fr. 250.–, tassa di fognatura fr. 26.–, assicurazione
dell'economia domestica fr. 26, imposta di circo-lazione e RC automobile fr.
236.30, leasing dell'automobile fr. 298.75, quota TCS fr. 8.25, quota REGA
fr. 3.35, carburante fr. 100.–, onere fiscale fr. 166.65: sentenza impugnata, consid. 9.2.2
e 9.2.3).
Ciò posto, il Pretore
aggiunto ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli, incluso quello per S__________
che non era mutato apprezzabilmente dopo la maggiore età, sulla scorta delle
note raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Cantone Zurigo, sostituendo i valori tabellari relativi al
costo dell'alloggio e del premio della cassa malati con quelli effettivi. Così,
fino al termine della formazione di S__________ egli ha fissato un contributo
alimentare per V__________ di fr. 728.90 mensili (compreso un quinto del costo del
costo effettivo dell'alloggio della madre) fino ai 13 anni (8 luglio 2018) e di
fr. 1123.– mensili fino alla
maggiore età o al termine di un'adeguata formazione, un contributo per E__________
di fr. 1163.30 mensili (compreso un quarto del costo effettivo
dell'alloggio della madre) fino alla
maggiore età o al termine della formazione e un contributo per S__________ di
fr. 1184.25 mensili (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio
della madre). Dal termine della
formazione di S__________ il primo giudice ha calcolato poi un contributo
alimentare per V__________ di fr. 1134.50 mensili fino alla maggiore età o al
termine di un'adeguata formazione (compreso un quarto del costo effettivo
dell'alloggio della madre) e un contributo per
E__________ di fr. 1180.95 mensili fino
alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione (compreso un
terzo del costo effettivo dell'alloggio della madre). Dal termine della formazione
di E__________ egli ha stabilito infine in fr. 1152.15 mensili il contributo
alimentare a carico del padre per V__________ (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio
della madre) fino alla maggiore età o al termine della formazione (sentenza
impugnata, consid. 10).
15.
Relativamente ai
contributi alimentari per i figli, l'appellante postula l'aumento di quello per
S__________ a fr. 1500.– mensili fino al termine della formazione, di quello per
E__________ a fr. 1326.– mensili fino alla maggiore età e di quello per V__________
a fr. 931.– mensili fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1326.– mensili fino alla
maggiore età (8 luglio 2023), assegni familiari non compresi. A sostegno della pretesa
essa rileva che i contributi alimentari fissati per i figli non rispecchiano la
situazione economica effettiva e che i redditi e i fabbisogni dei coniugi
giustificano il mantenimento di tali contributi nella misura chiesta in prima
sede.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), anche ove la
causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe
all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid., 8.2; 138 III
375.
consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale
non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni
esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione
addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo
sbaglio del primo giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2018.19 del 30 agosto 2019
consid. 2 con rinvio). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare
nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 4).
b) Nel
caso in esame manca ogni confronto critico dell'appellante con la sentenza
impugnata. Essa non spiega perché gli accertamenti del primo giudice non
rispecchierebbero la situazione economica effettiva, né tanto meno perché i
redditi e i fabbisogni dei coniugi giustificherebbero il mantenimento dei figli
nella misura chiesta in prima sede. Non basta rinviare a memoriali precedenti
per soddisfare i requisiti di
motivazione di un appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Né spetta a questa
Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di
illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c: v. anche I CCA, sentenza inc.
11.2018.125
del 7 novembre 2019 consid. 8). A parte ciò, non è dato di capire
perché il Pretore aggiunto non potesse fondarsi – correttamente – per determinare il fabbisogno in denaro
dei figli sulle
raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo cui questa Camera si ispira da oltre un venticinquennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Per tacere del
fatto che la convenuta non chiarisce come pervenga agli importi sollecitati in riforma
di quelli fissati dal primo giudice. Privo di sufficiente motivazione, in
proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
16.
Trattandosi del
contributo alimentare per sé, l'appellante riafferma la pretesa di fr. 2250.–
mensili a copertura dell'ammanco ch'essa lamenta sul proprio fabbisogno minimo
di fr. 3450.– mensili una volta dedotto il suo reddito effettivo di fr. 1200.–
mensili. La questione merita una disamina articolata.
a) I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il
contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso
concreto – come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede
in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si
determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita
raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi
hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che
il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel
qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In
secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al
proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre
che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter
finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere
ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della
solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).
b) Per
quel che è della prima tappa del ragionamento testé illustrato, l'appellante medesima
chiede unicamente di vedersi
assicurare la copertura del fabbisogno minimo del diritto civile (fr. 3450.–
mensili), sicché non occorre accertare il tenore di vita sostenuto dalle parti
durante la comunione domestica. Quanto all'ammontare del debito mantenimento,
la convenuta si limita nell'appello (pag. 38 seg.) a riprendere testualmente l'elenco
delle spese allegate nel memoriale conclusivo del 7 giugno 2017 (pag. 23 seg.).
Manca tuttavia, una volta di più, qualsiasi confronto con gli argomenti del
primo giudice, il quale ha spiegato perché non potesse riconoscersi, per
difetto del “carattere ricorrente”, la totalità dei costi di manutenzione dell'abitazione,
di franchigia della cassa malati e di partecipazione alle spese mediche e
perché, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, non
potessero ammettersi le spese per la tassa dei rifiuti e dell'acqua potabile (sentenza
impugnata, consid. 9.2.4, pag. 19 seg.). Privo una volta ancora della
necessaria motivazione, anche su tali questioni l'appello sfugge a ogni
disamina.
c) Dovendosi
stabilire in che misura AP 1 possa sopperire da sé al proprio debito mantenimento
(secondo stadio del ricordato ragionamento), l'appellante contesta il reddito
ipotetico di fr. 1600.– mensili che le ha imputato il Pretore
aggiunto, chiedendo – come in prima sede
(memoriale conclusivo, pag. 21) – di considerare unicamente le entrate di fr. 1200.–
mensili dalla locazione della sua particella n. 2468 RFD di __________
(appello, pag. 39 e 47 a 51). Se non che, nella misura in cui tende alla
riduzione da fr. 1483.80 a fr. 1200.– mensili del reddito (effettivo) conseguito
dalla locazione della proprietà di __________, l'appello riesce d'acchito
improponibile. A fronte del calcolo del primo giudice, il quale ha spiegato
come dal reddito lordo di fr. 2020.– mensili (doc. 32, riparto dell'imposta
cantonale 2015) andassero tolti gli interessi ipotecari di fr. 476.20 mensili
(doc. 32) e una somma forfettaria per la manutenzione di fr. 60.– mensili (sentenza
impugnata, consid. 9.2.2), la convenuta oppone una propria valutazione
personale priva di ogni motivazione. La Camera non può quindi valutare la
pertinenza di simile valutazione.
d) Più
delicato è sapere se all'appellante possa imputarsi un reddito ipotetico di fr.
1600.– mensili, come ha stabilito il Pretore aggiunto. Questi ha accertato che al
momento della separazione la convenuta aveva quasi 43 anni (50 anni al momento
del divorzio) e gode tuttora di buona salute, seppure non lavori più dal 1998
(nascita del primogenito). Appurato ciò, il primo giudice ha ricordato che l'interessata
ha una formazione di aiuto infermiera, settore alla “costante ricerca di
personale”, senza dimenticare ch'essa ha lavorato fino al 1998 come segretaria
nella ditta del marito. Nelle circostanze descritte sussiste per il Pretore
aggiunto la possibilità per l'interessata di “reinventarsi in un'attività, cosa
peraltro fatta dal marito (…) in seguito al fallimento della __________ SA e
malgrado una malattia che ne limita le possibilità”. Di conseguenza,
considerata l'età della figlia cadetta, la formazione e l'età della convenuta,
come pure la situazione sul mercato del lavoro in generale, egli ha imputato a AP
1.
un reddito potenziale di fr. 1600.– mensili per un'attività lucrativa al 50% (sentenza
impugnata, consid. 9.2.1).
Obietta
l'appellante che un suo reinserimento, anche solo parziale, nel mercato del
lavoro non è più possibile né esigi-bile. Il contrario accertamento del primo
giudice sarebbe incompatibile con gli atti e con il fatto che essa non esercita
più alcuna attività lucrativa da oltre vent'anni e quella di aiuto infermiera
da 26 anni. A parte ciò, una ripresa dell'attività di aiuto infermiera non
sarebbe possibile senza un previo aggiornamento “in ragione della rapida
evoluzione nel settore”. Secondo l'appellante inoltre il giudizio impugnato non
tiene conto delle cure necessarie per i figli, i quali si trovano in un'età
“sensibile” “(post)adolescenziale”, né dei loro particolari problemi (come le
malformazioni intestinali congenite di S__________ e V__________, che è anche
celiaca, e la necessità di preparare pasti speciali per E__________, che è
vegana).
e) Un
guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III
120.
consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare così
se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata
attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se
questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale
sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2,
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
Nella
fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (marzo del 2010),
42.
anni e non esercitava più un'attività lucrativa dal 1998. A quel tempo
vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a
cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età,
mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui
quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF
137.
III 109 consid. 4.2.2.2). Al momento in cui V__________ ha compiuto 10 anni
(8 luglio 2015) AP 1 aveva 48 anni. Quand'anche ci si fosse dipartiti dalla presunzione
per cui non si potesse pretendere a quel momento la ripresa di un'attività
lucrativa da parte di un coniuge che aveva già 45 anni di età, per quanto tale
limite tenda viepiù verso i 50 anni (sentenza del Tribunale federale 5A_319/2016
del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 553), il primo giudice ha
accertato che la convenuta aveva modo di riprendere un lavoro al 50% in
considerazione del fatto che – fra l'altro – la professione di aiuto infermiere
offre buone possibilità di occupazione e che l'interessata gode di buona
salute. L'appellante non discute tale argomento. Si limita a eccepire che un
suo reinserimento sul mercato del lavoro non è possibile né esigibile, ma una
volta ancora ciò non basta per rimettere in discussione l'accertamento del
primo giudice. Spettava all'interessata rendere almeno verosimile, per esempio mediante
la messa in atto di infruttuose ricerche d'impiego, che la previsione del
Pretore aggiunto non è realistica.
Quanto
all'invocato aggiornamento professionale, l'appellante non può giustificare un
periodo di transizione per attivarsi. Sin dall'azione di divorzio (l'8 marzo
2013) e ancor più dalla replica del 20 settembre 2013 essa sapeva infatti che,
fosse stata accertata una sua capacità lucrativa, le sarebbe spettato di
mettere a profitto la sua potenzialità di guadagno al più tardi dal compimento
dei 10 anni di V__________ – come ripeteva il marito – non potendo essa più
confidare nel modello di accudimento parentale precedente la separazione
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 4
con riferimenti). Perché infine le esigenze particolari dei figli impedirebbero
all'interessata di esercitare un'attività lucrativa a metà tempo non è dato a
divedere. Dall'interrogatorio di lei si evince che i ragazzi seguono una
normale scolarizzazione e rincasano dopo le ore 16 (verbale del 23 aprile 2015,
pag. 14). Si fosse di conseguenza debitamente attivata nel 2015 (a 48 anni)
per trovare un impiego a metà tempo come aiuto infermiera, la convenuta
potrebbe presumibilmente guadagnare oggi, facendo capo ai salari minimi
previsti dall'allegato 6 del contratto collettivo per i servizi di assistenza e
cura a domicilio di interesse pubblico (‹https://www.ocst.ch/images/stories/pdf/SACD.pdf›), anche più dei 1600.– mensili
che il Pretore aggiunto le ha imputato. In proposito la sentenza impugnata
resiste pertanto alla critica.
17.
Ne discende, in esito
a quanto precede, che AP 1 può sovvenire da sé al proprio debito mantenimento.
L'esame della capacità contributiva dell'attore (terza tappa del noto ragiona-mento),
che la convenuta rimette apoditticamente in discussione senza confrontarsi –
una volta ancora – con i puntuali argomenti del primo giudice (sentenza
impugnata, consid. 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; memoriale, punto n. 18, pag. 35, e
punto n. 21, pag. 43 a 47), risulta così superfluo, l'attore non revocando in
dubbio di poter finanziare il debito mantenimento suo e dei figli.
IV. Sulle
spese processuali e le ripetibili
18.
L'appellante
insta perché l'attore sia tenuto a sopportare tre quarti (invece della metà) dei
costi della perizia giudiziaria eseguita dallo studio di ingegneria __________
SA
(fr. 11 151.20 complessivi, più IVA) per determinare
il valore degli immobili e degli investimenti sulla particella n. 723 e
sulla proprietà per piani n. 2369 RFD di __________. A suo parere i costi di tale
perizia (redatta il 31 maggio e completata il 5 ottobre 2016) potevano essere
evitati, ove appena l'attore avesse indicato “in modo leale l'ammontare degli
investimenti” e non avesse fornito un dato irrisorio (fr. 25 000.–). Essa non contesta invece il
riparto a metà delle spese relative alla perizia contabile allestita dalla __________
SA riguardo alla ditta del marito (di fr. 7620.–, IVA inclusa: memoriale,
punto n. 24, pag. 52). Dal canto suo l'attore si oppone a una modifica della
suddivisione delle spese della perizia immobiliare, rilevando come egli abbia
proposto a più riprese di raggiungere un'intesa e come, ad ogni buon conto, la valutazione
da lui commissionata a __________ G__________ nell'ottobre del 2014 (doc. ZZZ1)
rendeva superflua la perizia giudiziaria, giacché prospettava una stima del
valore della particella n. 723 (fr. 915 000.–)
equivalente di fatto a quella determinata dal perito giudiziario (fr. 932 500.–).
Già
sollevata in prima sede, ma non trattata dal Pretore aggiunto, la
questione
è di sapere se nella fattispecie il comportamento del marito abbia cagionato
inutili costi processuali, costi che gli andrebbero addebitati a mente dell'art.
108.
CPC. Ora, non si disconosce in concreto una certa reticenza dell'attore, il
quale ancora nella replica contestava di avere profuso investimenti nella
particella n. 723 (pag. 10). Sta di fatto che al più tardi all'interrogatorio
del 26 febbraio 2015 quegli ha elencato i lavori eseguiti nei propri immobili. E
non consta che in quell'occasione la convenuta lo abbia invitato a precisare l'entità
di tali investimenti (verbale, pag. 6 seg.). Considerata inoltre l'oggettiva
difficoltà di risalire all'insieme dei lavori svolti in più fondi sull'arco di
oltre vent'anni (ciò che aveva indotto lo stesso attore a rinunciare alla perizia:
lettera del 30 giugno 2014 nella cartella gialla “Perizia estimativa degli
investimenti”), non può dirsi che i costi generati dal referto sollecitato
dalla convenuta fossero sul quel punto del tutto inutili per risolvere la
controversia (Maier, Kostenfolgen
in familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 1140).
A
prescindere da ciò, nel caso in esame la perizia doveva non soltanto chiarire l'entità
degli investimenti effettuati, ma anche determinare il valore dei fondi al
momento del matrimonio e allo scioglimento del regime dei beni. Condurre simili
accertamenti richiedeva per forza cognizioni specialistiche. Ciò posto, l'appellante,
che in ultima analisi si è vista riconoscere meno di un quarto di quanto pretendeva
in liquidazione del regime dei beni (fr. 440 000.–:
sopra, lett. E), non può dolersi del riparto a metà delle spese peritali stabilito
dal primo giudice. Anche al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
19.
L'appellante
chiede infine, “per analogo discorso di soccombenza”, di porre la tassa di
giustizia applicata dal Pretore aggiunto (fr. 4000.–) per un quarto a carico di
lei e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifonderle “congrue
ripetibili”. Perché essa risultasse in primo grado soccombente solo per un
quarto e l'attore per tre quarti, l'interessata non spiega. A parte ciò, v'è da
domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel
qual caso la richiesta si rivela finanche senza oggetto poiché l'ipotesi non si
verifica in concreto.
20.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). E in concreto la moglie
esce sconfitta pressoché per intero. Essa ottiene unicamente, infatti, un
aumento di fr. 1693.– (da fr.
95.
427.– a fr. 97 120.–: consid.
13e) della pretesa in liquidazione del regime dei beni (per rapporto a una
richiesta di fr. 440 000.–), mentre vede respingere ogni altra sua
domanda. Nelle circostanze descritte tanto vale rinunciare a prelevare la
trascurabile quota di spese che andrebbe a carico dell'appellato e ridurre leggermente
gli oneri processuali a carico dell'appellante. L'esito del giudizio odierno
non incide invece sul
dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili
(compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
21.
Quanto
alle ripetibili di appello, AO 1 ha esibito una nota professionale della sua
patrocinatrice di fr. 11 855.70 complessivi
(onorario fr. 10 842.50, spese fr.
165.60, IVA fr. 847.60)
calcolati sulla base di un dispendio di 36
ore per l'esame del-
l'appello
e la stesura delle osservazioni. Occorre di conseguenza vagliarne l'adeguatezza.
a) Le indennità per ripetibili nelle cause di stato
(provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurisprudenza
di questa Camera, in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari:
art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che
un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato
all'adempimento di un mandato analogo (I CCA sentenza inc. 11.2014.23/24 del 30 giugno
2016, consid. 19b). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14
della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72
del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA
n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'importanza
della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo
impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art.
12.
ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per
analogia).
b) Nella
fattispecie la legale di AO 1 ha redatto 23 pagine
di osservazioni all'appello in una causa che le era già nota, avendo essa rappresentato
l'attore sin dall'inizio del processo. Quanto al contenzioso, esso poteva
dirsi di media complessità, sebbene l'appello non mancasse di apparire a più
riprese irricevibile, ciò che tuttavia la legale non poteva dare per certo. Nel
complesso si può quindi ragionevolmente
presumere che un legale solerte e diligente avrebbe dedicato alla stesura di un
memoriale analogo una trentina d'ore di lavoro, cui si aggiunge il tempo ragionevolmente
necessario per la corrispondenza, le telefonate e i colloqui con il cliente. Ne
segue che il dispendio orario complessivo esposto dalla patrocinatrice (36 ore)
risulta sostenibile, benché vada arrotondato per difetto in modo da tenere
conto della lieve riduzione in materia di ripetibili dovuta all'esiguo
accoglimento dell'appello (per fr. 7500.–). Un'indennità di fr. 11 500.– risulta dunque congrua.
c) Si
aggiunga che, si volesse anche riconoscere alla legale un dispendio orario
inferiore, nel risultato l'esito finale non muterebbe. Questa Camera ha già
avuto modo di rilevare in effetti che, come prevedeva l'art. 14 cpv. 2 della vecchia tariffa dell'Ordine
degli avvocati, qualora le prestazioni del legale in una causa di stato si
estendano alla liquidazione litigiosa di un regime dei beni, il legale avrebbe diritto
di per sé a un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato
applicando i parametri della tariffa ad valorem all'ammontare dell'intera
sostanza coniugale (sentenza inc. 11.2014.27/29 del 5 agosto 2016,
consid. 16b con rinvii). Applicandosi nel caso specifico le aliquote medie
previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del citato regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili al valore della pretesa dell'appellante (senza nemmeno
far capo al valore dell'intera sostanza coniugale), di circa fr. 345 000.–, la patrocinatrice poteva esporre così un
onorario di circa fr. 5800.– (più le spese e l'IVA). I rimanenti fr. 6000.–
circa per la causa di stato (compresi i contributi alimentari) corrispondono a
una ventina d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– l'una: sopra, lett. a),
sicuramente legittime per rapporto all'entità del mandato svolto.
V. Sulla comunicazione della
presente sentenza
22.
Copia dell'attuale sentenza è notificata anche al figlio S__________,
maggiorenne, e comunicata conformemente all'art. 301 lett. b CPC alle figlie E__________
(prossima alla maggiore età) e V__________, la quale ha compiuto i 14 anni
l'8 luglio 2019.
VI. Sui
rimedi giuridici a livello federale
23.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore del contenzioso raggiunge ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. d LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata è riformato come segue:
In liquidazione del regime dei beni, AO 1 è condannato
a versare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la
somma di fr. 97 120.– con
interessi al 5% dalla medesima scadenza. Per il resto ogni coniuge rimane
proprietario dei beni in suo possesso.
Per il rimanente l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 9500.–, sono poste
a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 11 500.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
(in estratto, consid. 15).
Comunicazione
a:
– (in estratto, consid.
15);
– (in estratto, consid.
15);
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).